Bruxelles, 10.1.2017

COM(2016) 821 final

2016/0398(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 434 final}
{SWD(2016) 435 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Un mercato interno più profondo e più equo è una delle dieci priorità della Commissione europea. Sfruttarne appieno i punti di forza e le potenzialità è fondamentale per promuovere l'occupazione e la crescita nell'Unione europea. Nell'ottobre 2015 la Commissione ha adottato una strategia per il mercato unico, comprendente una serie di azioni intese a migliorare il mercato unico per creare maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese e una proposta legislativa volta a migliorare l'applicazione della direttiva servizi attraverso la riforma dell'attuale procedura di notifica nel settore dei servizi 1 . Il Consiglio europeo ha chiesto un'attuazione ambiziosa della strategia per il mercato unico 2 e che le diverse strategie per il mercato unico siano completate e attuate entro il 2018, rammentando che "[u]n'attuazione e un'applicazione migliori della normativa vigente contribuiranno ulteriormente a far fruttare i vantaggi delle ambizioni riposte dall'Europa nel mercato unico" 3 .

Dalla direttiva servizi 4 consegue che determinate norme nazionali che limitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi devono essere non discriminatorie in base alla cittadinanza o alla residenza, proporzionate e giustificate da motivi imperativi d'interesse generale. Per assicurare l'effettivo rispetto di tali condizioni nelle nuove misure imposte dagli Stati membri e dunque favorire la competitività e l'integrazione del mercato unico nel settore dei servizi, la direttiva servizi impone agli Stati membri di notificare alla Commissione i regimi di autorizzazione nuovi o modificati o taluni requisiti nuovi o modificati che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Valutazioni della Commissione hanno tuttavia dimostrato che l'attuale procedura di notifica a norma della direttiva servizi non sempre raggiunge il suo obiettivo nonostante gli sforzi profusi nel corso degli anni per migliorarne l'attuazione, compresi gli orientamenti forniti nel "Manuale per l'attuazione della direttiva servizi", lo scambio di esperienze e pratiche ottimali tra amministrazioni nazionali e la pubblicazione di dati sull'utilizzo dell'attuale procedura di notifica da parte degli Stati membri. Di conseguenza, il 40 % dei dialoghi strutturati con gli Stati membri che la Commissione ha dovuto avviare nel 2015 per garantire la conformità alla direttiva servizi riguardava misure nazionali recentemente introdotte. L'attuale procedura di notifica non sembra quindi avere contribuito in modo adeguato a una corretta e piena attuazione della direttiva servizi 5 .

La Commissione presenta pertanto uno strumento legislativo autonomo per ammodernare l'attuale procedura di notifica nel quadro della direttiva servizi al fine di migliorare l'applicazione delle disposizioni vigenti di tale direttiva stabilendo una procedura più efficace ed efficiente per prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o di taluni requisiti non conformi alla direttiva servizi. Le disposizioni della presente direttiva non modificano l'attuale direttiva servizi al di là della necessaria revisione delle specifiche disposizioni relative alle procedure di notifica.

Più specificamente, gli obiettivi di questo strumento legislativo sono incrementare l'efficienza della procedura di notifica, migliorare la qualità e il contenuto delle notifiche trasmesse, includere requisiti aggiuntivi che, come dimostrato dall'applicazione della direttiva servizi, possono costituire ostacoli significativi al mercato interno dei servizi, e potenziare l'effettiva osservanza dell'obbligo di notifica.

Una procedura di notifica più efficace, efficiente e coerente sosterrà gli Stati membri e preverrà l'introduzione di regimi di autorizzazione o requisiti discriminatori, non giustificati o sproporzionati in relazione ai servizi contemplati dalla direttiva servizi. Tali regimi di autorizzazione o requisiti producono un'economia meno aperta e meno integrata, con prezzi più alti e una riduzione delle possibilità di scelta per i consumatori. Possono inoltre limitare l'imprenditorialità e gli investimenti, poiché è probabile che riducano il numero delle imprese che vengono avviate e accedono al mercato europeo. Si prevede quindi che la normativa proposta contribuirà a incrementare la competitività e l'integrazione dei mercati dei servizi in Europa, a beneficio sia dei consumatori sia degli imprenditori.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente direttiva integra l'attuale procedura di notifica applicabile ai prodotti e ai servizi della società dell'informazione stabilita dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico 6 . La relazione tra le due direttive è disciplinata da entrambi gli strumenti giuridici.

La presente direttiva integra inoltre gli obblighi di informazione esistenti a norma della direttiva sulle qualifiche professionali 7 . Essa comprende un articolo che definisce chiaramente la relazione tra i due strumenti giuridici e gli obblighi da essi derivanti.

La presente direttiva sarà attuata utilizzando l'attuale sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento IMI 8 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente direttiva è complementare a varie altre iniziative politiche relative ai servizi annunciate nella strategia per il mercato unico, e in particolare alla direttiva relativa a un esame di proporzionalità. Detta direttiva stabilirà criteri per gli Stati membri per la preparazione di valutazioni della proporzionalità dei disegni di legge nazionali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali. Alcune misure che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali rientrano anche nel campo di applicazione della direttiva servizi e del relativo obbligo di notifica. In tali casi, le informazioni sulla valutazione della proporzionalità da fornire a norma della presente procedura di notifica dovrebbero rispettare i requisiti della direttiva relativa a un esame di proporzionalità. La coerenza tra questi due strumenti è tenuta in conto.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 53, paragrafo 1, e sugli articoli 62 e 114 del TFUE.

L'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 del TFUE attribuiscono all'UE la competenza per agire per quanto riguarda il mercato unico dei servizi. Le norme UE adottate a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 62 del TFUE dovrebbero mirare al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, al fine di agevolarle. L'articolo 114 del TFUE conferisce all'UE, a determinate condizioni, la competenza ad adottare legislazione dell'UE avente per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato unico.

La procedura di notifica istituita dalla presente direttiva mira a tutelare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, che sono tra i fondamenti dell'Unione. In particolare, essa mira a garantire che determinate restrizioni nazionali alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi siano conformi alla direttiva servizi, contribuendo a migliorarne l'applicazione.

La procedura di notifica istituita dalla presente direttiva consente la valutazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali e prevede un'efficace azione preventiva in caso di inosservanza delle pertinenti disposizioni della direttiva servizi. La direttiva servizi prevede in particolare il soddisfacimento delle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità nei regimi di autorizzazione e in taluni requisiti relativi ai servizi negli Stati membri. Essa stabilisce inoltre norme specifiche relative ai regimi di autorizzazione (ad esempio per quanto riguarda le garanzie procedurali) e a taluni requisiti (ad esempio i requisiti in materia di assicurazione).

La procedura di notifica avrà l'effetto di prevenire l'introduzione di ostacoli al mercato unico derivanti da uno sviluppo disomogeneo delle norme nazionali e di contribuire al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per quanto riguarda i servizi contemplati dalla direttiva servizi. Ciò migliorerà il funzionamento del mercato unico dei servizi dell'UE e promuoverà la creazione di posti di lavoro e la crescita.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'obiettivo generale della presente proposta legislativa è garantire il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi dell'UE, che non è limitato al territorio di uno Stato membro, ma si estende a tutto il territorio dell'UE. Data la natura transnazionale del mercato unico dell'UE, una verifica efficiente e coerente dei progetti di misure nazionali alla luce delle disposizioni della direttiva servizi, ivi compresa la gestione di un adeguato strumento informatico a tal fine, può essere conseguita solo a livello dell'UE. La presente direttiva stabilisce una procedura di notifica che sostituisce l'attuale procedura di notifica istituita dalla direttiva servizi.

Proporzionalità

Le misure introdotte dalla presente direttiva sono proporzionate all'obiettivo di una procedura di notifica più efficace per una migliore applicazione della direttiva servizi. Rispetto alla procedura attuale, la presente direttiva stabilisce un obbligo di notifica descritto più accuratamente e maggiormente allineato al campo di applicazione della direttiva servizi, prevede una procedura di consultazione chiaramente definita ed efficiente sui progetti di misure notificati, rende le notifiche trasparenti per i portatori di interessi, precisa e rende coerente la possibilità esistente per la Commissione di adottare decisioni sulle misure notificate e chiarisce le conseguenze giuridiche della mancata notifica.

Tali misure si limitano a quanto necessario per risolvere i problemi individuati e per conseguire gli obiettivi identificati. Esse non comportano obblighi per i prestatori di servizi. Inoltre esse non impongono costi sproporzionati agli Stati membri: le autorità pubbliche degli Stati membri sono già tenute a rispettare la direttiva servizi e a notificare alcune misure alla Commissione a norma della stessa direttiva. Il limitato aumento previsto dei costi amministrativi a carico degli Stati membri potrebbe essere parzialmente compensato nella pratica da un decremento dei costi altrimenti derivanti dai casi di infrazione, che dovrebbero diminuire grazie a questa iniziativa, intesa proprio a evitare determinati ostacoli incompatibili con la direttiva servizi nel settore dei servizi.

Scelta dell'atto giuridico

Una procedura di notifica trasparente e coerente che consenta la verifica della conformità dei regimi di autorizzazione o dei requisiti alla direttiva servizi prima della loro adozione da parte degli Stati membri richiede uno strumento giuridicamente vincolante.

La proposta si basa sull'articolo 53, paragrafo 1, e sugli articoli 62 e 114 del TFUE. Con la presente proposta la Commissione propone l'adozione di una direttiva.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

In preparazione della presente direttiva la Commissione ha condotto una valutazione dell'attuale procedura di notifica prevista dalla direttiva servizi. La valutazione ha messo in luce una serie di carenze dell'attuale procedura: le possibilità per gli Stati membri, la Commissione e i portatori di interessi di intervenire in modo proattivo prima dell'adozione di una norma nazionale sono limitate, i mezzi per intervenire sui requisiti notificati che rientrano nell'ambito della procedura sono incoerenti, mancano adeguate valutazioni della proporzionalità e gli effetti giuridici dell'inosservanza dell'obbligo di notifica non sono chiari. Soprattutto, non tutti gli Stati membri rispettano l'obbligo di notifica. Ciò va a scapito dei prestatori e dei destinatari dei servizi e può inoltre rendere più gravoso e complesso il compito delle autorità amministrative e giudiziarie nazionali.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha condotto una consultazione pubblica dei portatori di interessi in preparazione della presente direttiva tra gennaio e aprile 2016. Ha inoltre organizzato discussioni approfondite con interlocutori istituzionali (Stati membri e altre istituzioni dell'UE) direttamente interessati dalla procedura di notifica e dalla riforma prevista. I risultati di tali consultazioni sono stati pubblicati e inseriti nella valutazione d'impatto.

Un'ampia maggioranza dei portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione pubblica era a favore di una proposta legislativa per l'ammodernamento dell'attuale procedura di notifica nel quadro della direttiva servizi (il 70 % delle autorità pubbliche e il 60 % delle imprese). I portatori di interessi hanno addotto varie motivazioni: fare chiarezza in merito alle misure da notificare e ai tempi della notifica, introdurre la possibilità di far esaminare una misura nazionale prima della sua adozione ufficiale, introdurre regole chiare per assicurare l'osservanza dell'obbligo di notifica da parte di tutti gli Stati membri e rendere le notifiche trasparenti per i cittadini.

I portatori di interessi che hanno partecipato alla consultazione pubblica si sono detti ampiamente a favore di una proposta legislativa che chiarisca e renda uniformi le fasi della procedura di notifica (l'80 % delle autorità pubbliche e l'80 % delle imprese), renda le notifiche trasparenti (il 60 % delle autorità pubbliche e l'80 % delle imprese), stabilisca la notifica delle misure in fase di progetto (il 50 % delle autorità pubbliche e il 70 % delle imprese), renda disponibili informazioni sulle valutazioni della proporzionalità (il 60 % delle autorità pubbliche e il 50 % delle imprese), estenda la portata dell'obbligo di notifica ad altri requisiti chiave che rientrano nell'ambito della direttiva servizi (il 60 % delle autorità pubbliche e il 75 % delle imprese) e migliori l'ottemperanza degli Stati membri all'obbligo di notifica (l'80 % delle autorità pubbliche e l'80 % delle imprese).

Assunzione e uso di perizie

I risultati di un processo di valutazione reciproca con gli Stati membri realizzato nel 2010-2011 9 , i test di efficacia condotti nel 2011-2012 10 e la revisione tra pari effettuata nel 2012-2013 11 hanno contribuito alla preparazione della presente proposta di direttiva.

La Corte dei conti ha esaminato l'attuale obbligo di notifica nell'ambito della valutazione dell'attuazione efficace della direttiva servizi 12 . Essa ha individuato una serie di carenze, tra cui scarsa chiarezza dell'attuale procedura, l'assenza dell'obbligo di notifica delle misure in fase di progetto e mancanza di trasparenza delle notifiche.

Valutazione d'impatto

È stata condotta una valutazione d'impatto in preparazione di questa iniziativa. Oltre allo status quo (scenario di riferimento), nella relazione sulla valutazione d'impatto sono state prese in considerazione quattro opzioni strategiche. Gli orientamenti non legislativi (opzione 2) potrebbero contribuire a chiarire la procedura attuale e gli obblighi che ne derivano, ma non potrebbero modificarla per renderla più efficace ed efficiente.

Un'iniziativa legislativa potrebbe comprendere varie opzioni. Potrebbe essere finalizzata ad aumentare l'efficacia, il contenuto e la qualità della procedura di notifica, introducendo l'obbligo di notificare i progetti di atti giuridici, rendendo il sistema trasparente, chiarendo le fasi e i compiti nell'ambito della procedura e migliorando la qualità delle informazioni presentate congiuntamente alla notifica (opzione 3). Per aumentarne l'efficacia e la pertinenza, la portata dell'obbligo di notifica potrebbe essere ampliata per comprendere requisiti normativi importanti che rientrano nell'ambito della direttiva servizi ma non nell'attuale obbligo di notifica (opzione 4). Due sotto-opzioni (opzioni 5a e 5b) prevedono inoltre strumenti intesi ad aumentare il grado di ottemperanza degli Stati membri all'obbligo di notifica.

L'opzione di includere i servizi nella direttiva sulla trasparenza del mercato unico è stata scartata perché la regolamentazione dei beni e quella dei servizi nel diritto dell'UE presentano differenze fondamentali. L'opzione di fondere l'obbligo a norma della direttiva sulle qualifiche professionali con l'obbligo di notifica della direttiva servizi non è stata considerata poiché le due direttive differiscono quanto a oggetto e campo di applicazione.

L'opzione preferita è una combinazione delle opzioni 3, 4 e 5a. Essa consentirebbe di affrontare nel modo migliore le lacune individuate e istituirebbe una procedura di notifica efficace ed efficiente con un modesto incremento dei costi amministrativi per le autorità pubbliche nazionali e la Commissione.

Il 24 giugno 2016 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere favorevole sulla valutazione d'impatto condotta dalla Commissione in merito a questa iniziativa. Le raccomandazioni del comitato, ossia illustrare più dettagliatamente le lacune dell'attuale procedura di notifica, migliorare la giustificazione del campo di applicazione proposto per la procedura rivista, chiarire il vincolo esistente tra la definizione del problema e le opzioni fornite e spiegare più precisamente i contenuti dell'opzione preferita e come permetterebbe di risolvere i problemi identificati, sono state pienamente tenute in considerazione 13 .

Efficienza normativa e semplificazione

La direttiva proposta contribuirà all'efficienza normativa e alla semplificazione promuovendo l'applicazione uniforme della legislazione UE vigente nel mercato unico e aiutando a prevenire l'introduzione di determinati ostacoli discriminatori, non giustificati e sproporzionati nel campo dei servizi. Essa sostituirà l'attuale procedura di notifica istituita dalla direttiva servizi con una procedura più chiara, coerente, efficace ed efficiente. Essa contribuirà ad un contesto normativo più stabile poiché consente la verifica della conformità alla direttiva servizi dei regimi di autorizzazione e di taluni requisiti in fase di progetto e prima della loro adozione, riducendo al minimo il rischio che determinate misure nazionali non siano conformi alla direttiva servizi e richiedano ulteriori adeguamenti giuridici.

Diritti fondamentali

La presente proposta promuove i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e in particolare l'articolo 16 sulla libertà d'impresa.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La direttiva prevede una relazione della Commissione sui risultati dell'applicazione della direttiva ogni tre anni.

Documenti esplicativi

La presente proposta non richiede documenti esplicativi per il recepimento nel diritto nazionale poiché introduce modifiche limitate a una procedura di notifica già esistente istituita dalla direttiva servizi. La Commissione può tuttavia presentare, se del caso, orientamenti sull'applicazione della procedura di notifica rivista.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 specifica l'oggetto e il campo di applicazione della proposta di direttiva. L'obiettivo della direttiva è garantire la conformità alla direttiva servizi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che introducono regimi di autorizzazione o taluni requisiti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi. I settori dei servizi contemplati dalla presente direttiva sono pertanto quelli disciplinati dalla direttiva servizi.

L'articolo 2 contiene le pertinenti definizioni, in linea sia con le definizioni del trattato, come interpretate dalla CGUE, sia con quelle della direttiva servizi.

L'articolo 3 si fonda sull'obbligo di notifica stabilito nella direttiva servizi. Esso prevede un obbligo preciso e incondizionato per gli Stati membri. Esso specifica inoltre le misure che devono essere notificate e i tempi della notifica, le informazioni di accompagnamento da presentare congiuntamente alla notifica e le conseguenze dell'inosservanza di determinati obblighi a norma della presente direttiva. Al fine di rendere la procedura di notifica efficiente ed efficace e nell'interesse di tutte le parti interessate, i termini applicabili sono enunciati sia all'articolo 3 sia all'articolo 5. Per evitare incertezza giuridica e garantire il corretto funzionamento della procedura, tali termini decorrono dal momento in cui la notifica è dichiarata completa.

L'articolo 4 specifica quali requisiti e regimi di autorizzazione che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE sono interessati dall'obbligo di notifica. Esso stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a notificare i regimi di autorizzazione, taluni requisiti in materia di stabilimento, taluni requisiti che incidono sulla libera prestazione di servizi e i requisiti riguardanti l'assicurazione di responsabilità professionale e le attività multidisciplinari.

L'articolo 5 stabilisce un periodo di consultazione di tre mesi dalla notifica del progetto di misura. La Commissione e gli altri Stati membri hanno un massimo di due mesi per formulare osservazioni su una misura notificata, e successivamente lo Stato membro notificante ha un massimo di un mese per rispondere alle osservazioni. La necessità di rapidità ed efficienza deve essere conciliata con l'esigenza che le parti interessate possano formulare osservazioni approfondite e costruttive e lo Stato membro notificante possa rispondere alle preoccupazioni espresse. Tutte le parti devono attuare la procedura in uno spirito di leale cooperazione e rispetto per le legittime esigenze delle altre parti, nell'interesse del corretto ed efficace funzionamento della procedura di notifica.

A norma dell'articolo 6 la Commissione può procedere a una segnalazione allo Stato membro notificante qualora, dopo aver valutato la misura notificata, nutra preoccupazioni in merito alla sua conformità alla direttiva servizi. In caso di segnalazione, lo Stato membro interessato non adotta la misura notificata in questione per tre mesi.

Dopo la segnalazione la Commissione può, a norma dell'articolo 7 e in linea con la vigente disposizione della direttiva servizi, adottare una decisione legalmente vincolante in cui la misura notificata è dichiarata incompatibile con la direttiva servizi e si richiede allo Stato membro notificante di astenersi dall'adottarla.

L'articolo 8 prevede la trasparenza nei confronti di terzi dei progetti di misure notificati, delle informazioni di accompagnamento e delle misure definitive adottate. Data la loro conoscenza dei mercati interessati e l'incidenza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative su di essi, è importante che i terzi possano essere informati dei progetti di misure notificati.

L'articolo 9 prevede la designazione di un'autorità in ciascuno Stato membro competente a livello nazionale per il funzionamento della procedura di notifica stabilita dalla presente direttiva.

L'articolo 10 chiarisce la relazione tra la presente direttiva e la direttiva (UE) 2015/1535 nonché la direttiva 2005/36/CE.

L'articolo 11 stabilisce il riesame periodico dell'applicazione della direttiva.

L'articolo 12 prevede modifiche della direttiva 2006/123/CE.

L'articolo 13 prevede una modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012.

L'articolo 14 stabilisce il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri.

L'articolo 15 riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione.

L'articolo 16 specifica i destinatari della direttiva.

2016/0398 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) garantisce ai prestatori di servizi la libertà di stabilimento in altri Stati membri e la libera prestazione di servizi tra Stati membri.

(2)La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 precisa il contenuto della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto riguarda determinati servizi. Essa stabilisce tra l'altro che i regimi di autorizzazione e determinati tipi di requisiti relativi ai servizi devono essere non discriminatori in base alla cittadinanza o alla residenza, giustificati da un motivo imperativo d'interesse generale e proporzionati.

(3)La direttiva 2006/123/CE prevede l'obbligo per gli Stati membri di valutare e adattare la loro legislazione sui regimi di autorizzazione e su taluni requisiti relativi ai servizi al fine di renderla conforme alle disposizioni della direttiva. Inoltre, al fine di agevolare in futuro la verifica dell'osservanza da parte degli Stati membri, la direttiva 2006/123/CE prevede l'obbligo per gli Stati membri di notificare le nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che introducono taluni nuovi requisiti rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva, o modifiche sostanziali a tali requisiti.

(4)La Commissione ha ricevuto dagli Stati membri un numero crescente di notifiche riguardanti requisiti di nuova introduzione a norma della direttiva 2006/123/CE. Tuttavia, poiché non tutti questi requisiti nazionali sono non discriminatori in base alla cittadinanza o alla residenza, giustificati e proporzionati, la Commissione ha avviato numerosi dialoghi strutturati con gli Stati membri. Ciò dimostra che l'attuale procedura di notifica non è sufficiente a evitare discriminazioni in base alla cittadinanza o alla residenza e requisiti non giustificati o sproporzionati. Ciò va a scapito dei cittadini e delle imprese nel mercato interno dei servizi. Inoltre alcuni requisiti nuovi o modificati relativi ai servizi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE risultano non notificati.

(5)Per tali ragioni la Commissione, nella sua strategia per il mercato unico 16 , ha annunciato un'iniziativa per migliorare la conformità alla direttiva 2006/123/CE attraverso la riforma della procedura di notifica da essa prevista.

(6)L'effettiva applicazione delle norme che disciplinano il mercato interno dei servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE dovrebbe essere rafforzata migliorando l'attuale procedura di notifica istituita dalla suddetta direttiva per quanto riguarda i regimi di autorizzazione nazionali e taluni requisiti nazionali concernenti sia l'accesso alle attività autonome sia il loro esercizio. Si dovrebbe fare in modo di prevenire in maniera più facile l'adozione di disposizioni nazionali che stabiliscono requisiti e regimi di autorizzazione che sarebbero contrari alla direttiva 2006/123/CE. La presente direttiva lascia impregiudicati i poteri della Commissione a norma dei trattati e l'obbligo per gli Stati membri di attenersi alle disposizioni del diritto dell'Unione.

(7)L'obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva dovrebbe applicarsi alle misure normative degli Stati membri, quali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di carattere generale o qualunque altra norma vincolante di carattere generale, comprese norme adottate da organizzazioni professionali per disciplinare collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio. L'obbligo di notifica non dovrebbe invece applicarsi alle decisioni individuali adottate dalle autorità nazionali.

(8)L'obbligo per gli Stati membri di notificare i progetti di misure che stabiliscono regimi di autorizzazione o requisiti di cui all'articolo 4 della presente direttiva almeno tre mesi prima della loro adozione è inteso a garantire che le misure adottate siano conformi alla direttiva 2006/123/CE. Affinché la procedura di notifica sia efficace, una consultazione sulle misure notificate dovrebbe aver luogo con sufficiente anticipo rispetto alla loro adozione. Ciò è opportuno per promuovere la trasparenza e una cooperazione efficace tra la Commissione e gli Stati membri e per sviluppare ulteriormente gli scambi tra la Commissione e le autorità nazionali sui regimi di autorizzazione e su taluni requisiti nuovi o modificati contemplati dalla direttiva 2006/123/CE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Al fine di garantire l'efficacia della procedura, l'inosservanza dell'obbligo di notifica o di astensione dall'adozione di una misura notificata, anche durante il periodo successivo al ricevimento di una segnalazione, dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

(9)In uno spirito di trasparenza e cooperazione, se vengono apportate modifiche sostanziali a un progetto di misura oggetto di una procedura di notifica pendente a norma della presente direttiva, la Commissione, gli altri Stati membri e i portatori di interessi dovrebbero essere informati in merito a tali modifiche dallo Stato membro notificante a tempo debito. Le modifiche di scarsa importanza non dovrebbero essere comunicate.

(10)Le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro notificante dovrebbero essere sufficienti per poter valutare la conformità alla direttiva 2006/123/CE e in particolare la proporzionalità di un regime di autorizzazione o di un requisito notificato. Pertanto, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), tali informazioni dovrebbero chiarire l'obiettivo di interesse pubblico perseguito e specificare le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato è necessario, giustificato e proporzionato alla luce di detto obiettivo; dovrebbero pertanto spiegare perché è atto a conseguire l'obiettivo, perché si limita a quanto necessario per conseguirlo e perché non esistono mezzi alternativi e meno restrittivi. I motivi che possono essere addotti dallo Stato membro interessato a titolo di giustificazione dovrebbero essere accompagnati da prove adeguate e dall'analisi della proporzionalità della misura notificata.

(11)Al fine di assicurare un efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno che nel quadro della presente direttiva si continui a utilizzare il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 .

(12)L'obbligo di notifica di cui alla direttiva 2006/123/CE impone agli Stati membri di informare la Commissione e gli altri Stati membri dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2006/123/CE. L'applicazione di tale direttiva ha dimostrato che i regimi di autorizzazione o i requisiti relativi a regimi di autorizzazione, assicurazione di responsabilità professionale, garanzie o altre disposizioni analoghe e restrizioni multidisciplinari sono comuni e possono costituire ostacoli significativi al mercato unico dei servizi. Essi dovrebbero quindi rientrare nell'obbligo di notifica per agevolare la conformità alla direttiva 2006/123/CE dei pertinenti progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. I requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE sono soggetti all'obbligo di notifica nella misura in cui rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3.

(13)La presente direttiva stabilisce una consultazione di durata trimestrale al fine di consentire la valutazione dei progetti di misure notificati e un dialogo efficace con lo Stato membro notificante. Ai fini del corretto svolgimento della consultazione e dell'efficace trasmissione di osservazioni da parte degli Stati membri, della Commissione e dei portatori di interessi, è opportuno che gli Stati membri notifichino i progetti di misure almeno tre mesi prima dell'adozione. Gli Stati membri notificanti dovrebbero tenere conto delle osservazioni formulate sul progetto di misura notificato, conformemente al diritto dell'Unione.

(14)Se, a seguito della consultazione, la Commissione nutre ancora preoccupazioni riguardo alla conformità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato, essa può segnalarlo allo Stato membro notificante, dandogli la possibilità di modificare il progetto di misura in conformità con il diritto dell'UE. La segnalazione dovrebbe includere una spiegazione delle problematiche di ordine giuridico individuate dalla Commissione. In caso di ricevimento di una siffatta segnalazione, lo Stato membro notificante non adotta la misura notificata per tre mesi.

(15)L'inosservanza dell'obbligo di notificare i progetti di misure almeno tre mesi prima della loro adozione e/o di astenersi dall'adozione della misura notificata durante questo periodo e, se del caso, nei tre mesi successivi al ricevimento di una segnalazione, dovrebbe costituire un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

(16)Per garantire l'efficienza, l'efficacia e la coerenza della procedura di notifica, la Commissione dovrebbe conservare il potere di adottare decisioni con cui richiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare le misure notificate o, se già adottate, di abrogarle, qualora esse violino la direttiva 2006/123/CE.

(17)I terzi interessati dovrebbero avere accesso alle notifiche inviate dagli Stati membri in modo da essere informati dei regimi di autorizzazione e di taluni requisiti relativi ai servizi in mercati in cui già operano o potrebbero operare in futuro, e da poter presentare osservazioni.

(18)La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi per gli Stati membri di notificare i requisiti relativi ai servizi della società dell'informazione a norma della direttiva (UE) 2015/1535. Al fine di evitare duplicazioni delle notifiche, una notifica effettuata a norma di quest'ultima direttiva e in conformità ai pertinenti obblighi previsti dalla presente direttiva dovrebbe essere considerata a sua volta conforme all'obbligo di notifica stabilito dalla presente direttiva.

(19)Per lo stesso motivo, una notifica completata a norma della presente direttiva dovrebbe essere considerata a sua volta conforme agli obblighi di informazione degli Stati membri a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 18 .

(20)A seguito dell'istituzione della procedura di notifica di cui alla presente direttiva, le disposizioni della direttiva 2006/123/CE riguardanti le procedure di notifica dovrebbero essere soppresse. Il regolamento (UE) n. 1024/2012 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(21)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'istituzione di una procedura di notifica ai fini di una migliore applicazione della direttiva 2006/123/CE intesa ad agevolare la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e la libera prestazione di servizi nel mercato unico, non può essere conseguito in misura sufficiente mediante un'azione a livello dei soli Stati membri e può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE. Conformemente al principio di proporzionalità, la presenta direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo,



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente direttiva stabilisce norme relative alla notifica, da parte degli Stati membri, di progetti di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che introducono o modificano regimi di autorizzazione e taluni requisiti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, punti 1, 2, 3 e da 5 a 9, della direttiva 2006/123/CE e all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2012.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)"progetto di misura" è un testo che stabilisce un regime di autorizzazione o un requisito, ai sensi dell'articolo 4, punti 6 e 7, della direttiva 2006/123/CE, predisposto al fine della sua adozione come disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di carattere generale, che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile, per lo Stato membro notificante, apportarvi modifiche sostanziali;

b)"adozione" è la decisione di uno Stato membro che rende definitive le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di carattere generale secondo la procedura applicabile.

Articolo 3

Obbligo di notifica

1.Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti.

2.Qualora uno Stato membro modifichi un progetto di misura notificato, con l'effetto di espanderne in modo sensibile il campo di applicazione o il contenuto, o di abbreviarne il calendario di applicazione inizialmente previsto, o di aggiungervi requisiti o regimi di autorizzazione, o di rendere tali requisiti o regimi di autorizzazione più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, esso notifica nuovamente il progetto di misura modificato precedentemente notificato a norma del paragrafo 1, includendo una spiegazione dell'obiettivo e del contenuto delle modifiche. In tal caso, la notifica precedente si considera ritirata.

3.I progetti di misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificati alla Commissione almeno tre mesi prima della loro adozione.

4.L'inosservanza di uno degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, o all'articolo 6, paragrafo 2, costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli.

5.Gli Stati membri, nell'ambito di ogni notifica, forniscono informazioni che dimostrano la conformità con la direttiva 2006/123/CE del regime di autorizzazione o del requisito notificato.

Dette informazioni ne identificano il motivo imperativo d'interesse generale e spiegano le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato non è discriminatorio in base alla cittadinanza o alla residenza ed è proporzionato.

Tali informazioni comprendono una valutazione che dimostri che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi, nonché precisi elementi che consentano di supportare il ragionamento presentato dallo Stato membro notificante.

6.Lo Stato membro interessato comunica nella notifica anche il testo della disposizione legislativa o regolamentare su cui si fonda il progetto di misura notificato.

7.Gli Stati membri interessati comunicano la misura adottata entro due settimane a decorrere dalla sua adozione.

8.Ai fini della procedura di notifica istituita dalla presente direttiva e per garantire lo scambio di informazioni tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione, si utilizza il sistema di informazione del mercato interno di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 4

Regimi di autorizzazione e requisiti soggetti all'obbligo di notifica

Gli Stati membri notificano i seguenti regimi di autorizzazione e requisiti:

a)i regimi di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE;

b)i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE;

c)i requisiti che incidono sulla libera prestazione di servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2006/123/CE;

d)il requisito di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale, fornire una garanzia o prevedere altre disposizioni analoghe di cui all'articolo 23 della direttiva 2006/123/CE;

e)il requisito di esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limita l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse di cui all'articolo 25 della direttiva 2006/123/CE.

Articolo 5

Consultazione

1.Al ricevimento di una notifica da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, la Commissione informa lo Stato membro notificante della completezza della notifica ricevuta.

2.A decorrere dalla data in cui la Commissione informa lo Stato membro notificante della completezza di una notifica ricevuta, è condotta una consultazione della durata massima di tre mesi tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione.

3.La Commissione e gli Stati membri possono, entro il termine di due mesi a decorrere dall'inizio del periodo di consultazione di cui al paragrafo 2, presentare osservazioni allo Stato membro notificante.

4.Lo Stato membro notificante risponde alle osservazioni presentate dalla Commissione o dagli altri Stati membri entro un mese a decorrere dal loro ricevimento e prima dell'adozione della misura notificata, spiegando come terrà conto di dette osservazioni nella misura notificata o indicando i motivi per cui non può tenerne conto.

5.Nel caso in cui né la Commissione né gli altri Stati membri abbiano presentato osservazioni su un progetto di misura notificato entro i due mesi di cui al paragrafo 3, il periodo di consultazione termina immediatamente.

Articolo 6

Segnalazione

1.Prima della scadenza del periodo di consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può segnalare allo Stato membro notificante le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura notificato e l'intenzione di adottare una decisione di cui all'articolo 7.

2.Al ricevimento di tale segnalazione, lo Stato membro notificante non adotta il progetto di misura per tre mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di consultazione.

Articolo 7

Decisione

Qualora la Commissione abbia effettuato una segnalazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, essa può, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza del periodo di consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, adottare una decisione con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare il progetto di misura o, qualora la misura sia stata adottata in violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, o dell'articolo 6, paragrafo 2, di abrogarla.

Articolo 8

Informazioni al pubblico

La Commissione pubblica su un sito web pubblico dedicato le notifiche presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e le relative misure adottate.

Articolo 9

Designazione dell'autorità competente

Gli Stati membri designano un'autorità competente responsabile a livello nazionale per il funzionamento della procedura di notifica stabilita dalla presente direttiva.

Articolo 10

Collegamento con altri meccanismi di notifica o di informazione

1.Quando uno Stato membro è tenuto a notificare una misura a norma dell'articolo 3 della presente direttiva e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535, una notifica effettuata a norma di quest'ultima direttiva e che soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 5, 6 e 7, della presente direttiva si considera conforme anche all'obbligo di notifica stabilito dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva.

2.Quando uno Stato membro è tenuto a notificare una misura a norma dell'articolo 3 della presente direttiva e a informare la Commissione in conformità all'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, detta notifica si considera conforme anche all'obbligo di informazione di cui all'articolo 59, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 11

Relazione e riesame

1.Entro il [36 months after the date for transposition of this Directive] e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2.Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta periodicamente la presente direttiva e trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

3.Ove opportuno, le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnate dalle relative proposte.

Articolo 12

Modifiche della direttiva 2006/123/CE

La direttiva 2006/123/CE è così modificata:

1.all'articolo 15, il paragrafo 7 è soppresso a decorrere dal [one day after the deadline for the transposition];

2.all'articolo 39, paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono soppressi a decorrere dal [one day after the deadline for the transposition].

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) n. 1024/2012

L'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è così modificato:

1.il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno: capo VI.";

2.è aggiunto il seguente punto 11:

"11. Direttiva (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, salvo il caso in cui una notifica, quale prevista da tale direttiva, sia effettuata conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535."

Articolo 14

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [calendar date one year as from the date of the entry into force of that Directive], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3.Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal [calendar date one year as from the date of the entry into force of that Directive + one day].

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) COM(2015) 550 final.
(2) Conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2015 (EUCO 28/15).
(3) Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016 (EUCO 26/16).
(4) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(5) Il potenziale economico della direttiva servizi, pari al 2,6 % di crescita del PIL UE, non è stato pienamente dispiegato. Secondo le stime, le riforme attuate dagli Stati membri dal 2006 al 2014 consentono di realizzare soltanto un terzo circa del potenziale (0,9 % di crescita del PIL UE).
(6) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
(7) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
(8) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(9) COM(2011) 20 definitivo.
(10) SWD(2012) 147 final.
(11) SWD(2013) 402 final.
(12) Relazione speciale n. 05/2016: La Commissione ha assicurato un'attuazione efficace della direttiva sui servizi? http://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=35556.
(13) I risultati della consultazione pubblica, della relazione di valutazione e della valutazione d'impatto e il parere del comitato per il controllo normativo sono reperibili alla pagina
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm#grow.  
(14) GU C del , pag. .
(15) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(16) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese [COM(2015) 550 final].
(17) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(18) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).