Bruxelles, 21.12.2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta è finalizzata ad assicurare la coerenza giuridica del regolamento (CE) n. 1008/2008 1 con un accordo internazionale.

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce le condizioni alle quali sono autorizzati i contratti di leasing, in particolare di wet lease, di aeromobili immatricolati in paesi terzi. Tale possibilità, prevista in circostanze eccezionali come ad esempio una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato comunitario, dovrebbe essere strettamente limitata nel tempo e subordinata al rispetto di norme di sicurezza equivalenti a quelle contenute nella normativa comunitaria e nazionale.

L'accordo sui trasporti aerei (ATA) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America (USA), dall'altro, (di seguito "l'accordo ATA UE-USA") è stato sottoscritto il 25 e il 30 aprile 2007 2 e modificato dal protocollo del 24 giugno 2010 3 . L'accordo ATA è applicato a titolo provvisorio dal 30 marzo 2008. Il protocollo di modifica è applicato a titolo provvisorio dal 24 giugno 2010.

L'accordo ATA prevede un regime aperto di wet lease tra le parti. Al fine di garantire maggiore chiarezza e certezza ai vettori aerei, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di autorizzarla a negoziare un accordo specifico in materia di wet lease con gli Stati Uniti allo scopo di eliminare le restrizioni temporali.

La presente proposta è intesa ad adattare di conseguenza il regolamento dell'UE. Il suo campo di applicazione è pertanto molto limitato e riguarda esclusivamente l'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008. Le altre disposizioni dell'articolo 13 (ad esempio, le norme di sicurezza e i diritti dell'autorità competente) restano inalterate.

Nel breve periodo la deroga alle restrizioni temporali verrebbe concessa agli Stati Uniti che sarebbero il primo paese terzo con il quale l'UE ha stipulato un accordo di wet lease. Altri paesi terzi potrebbero seguire in futuro e chiedere deroghe analoghe, ma ogni richiesta sarebbe trattata caso per caso ed eventuali esenzioni dovrebbero essere concesse solo se adeguatamente giustificate.

Qualsiasi effetto diretto e indiretto deriverà dai contratti di wet lease stessi e non dalla modifica del regolamento.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'iniziativa si basa sulle vigenti disposizioni dell'UE in materia di servizi aerei di cui attualmente al regolamento (CE) n. 1008/2008. Sarà inoltre coerente con il previsto accordo UE-USA in materia di wet lease e con l'accordo ATA UE-USA.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente iniziativa è pienamente coerente con gli obiettivi strategici 2014-2019 della Commissione riguardanti la promozione del ruolo dell'UE sul piano internazionale e la crescita e l'occupazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica per l'adozione di misure dell'Unione sul trasporto aereo.

     Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La modifica del regolamento rappresenta l'unica via percorribile per affrontare la questione in parola.

Proporzionalità

La proposta rappresenta un adeguamento tecnico della legislazione dell'UE a un accordo internazionale. La modifica non riguarda che le restrizioni, in termini di limiti temporali, alle disposizioni sul wet lease contenute nel previsto accordo UE-USA in materia.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta non modifica il tipo di atto giuridico utilizzato nel regolamento originario.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile

Consultazioni dei portatori di interessi

Tutti gli Stati membri e l'industria dell'UE (comprese le parti sociali) come pure la Norvegia e l'Islanda (che sono parti dell'accordo ATA) hanno preso parte attivamente alle attività di analisi e di valutazione della questione. .

Nel corso di tali consultazioni è emerso che un accordo in tema di wet lease avrebbe comportato la modifica del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Assunzione e uso di perizie

La modifica presenta una natura tecnica e orizzontale che deriva da accordi internazionali. La rilevazione dei dati per valutarne l'incidenza sarà condotta nel quadro della richiesta di un'autorizzazione all'avvio di negoziati in vista di un accordo tra l'UE e un paese terzo.

Per il momento la modifica è determinata unicamente dal previsto accordo UE-USA in materia di wet lease. La rilevazione e l'analisi dei dati per tale accordo sono sintetizzate nella relativa tabella di marcia e nella raccomandazione di decisione del Consiglio.

Valutazione d'impatto

L'iniziativa presenta uno scopo molto specifico (adeguamento tecnico derivante da un accordo internazionale) e un campo di applicazione limitato (deroga alle restrizioni in termini di limiti temporali sul wet lease). Come indicato nella tabella di marcia pubblicata il 7 marzo 2016, non si propone di procedere a una valutazione d'impatto.

Qualsiasi effetto deriverà dai contratti di wet lease stessi e non dalla modifica del regolamento.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta riguarda un adeguamento tecnico del regolamento dell'UE al fine di allinearlo alle disposizioni incluse in un accordo internazionale.

Non si è proceduto a una valutazione approfondita della strategia vigente in quanto l'iniziativa non prevede un'attenuazione generale delle restrizioni per tutti i paesi terzi. L'iniziativa è destinata a creare un'eccezione applicabile esclusivamente agli Stati Uniti e a evitare incoerenze tra il regolamento e gli obblighi internazionali dell'UE.

Diritti fondamentali

Non applicabile

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcun effetto sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento proposto non richiede misure di esecuzione aggiuntive.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta è finalizzata a introdurre la possibilità di una deroga alle condizioni in materia di wet lease di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008, tramite la conclusione di accordi internazionali. Ciò consentirebbe una maggiore flessibilità nei casi in cui la conclusione di tali accordi presentasse vantaggi economici e sociali per l'UE.

Le modifiche proposte aggiungono un riferimento ad accordi internazionali nell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento in cui sono elencate le condizioni (circostanze eccezionali, esigenze stagionali, difficoltà operative) per l'approvazione dei contratti di wet lease.

Le altre disposizioni dell'articolo 13 (ad esempio, le norme di sicurezza e i diritti dell'autorità competente) resterebbero inalterate.

2016/0411 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 4 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 5 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1008/2008 comprende all'articolo 13 disposizioni che autorizzano i contratti di leasing, in particolare di wet lease, di aeromobili immatricolati in paesi terzi.

(2)Tali contratti sono autorizzati in circostanze eccezionali, come la mancanza di aeromobili adeguati sul mercato dell'Unione, e dovrebbero essere strettamente limitati nel tempo e rispettare norme di sicurezza equivalenti a quelle contenute nella normativa dell'Unione e nazionale.

(3)L'accordo sui trasporti aerei (ATA) tra l'Unione europea e gli Stati Uniti è stato sottoscritto nel 2007 e modificato dal protocollo del 24 giugno 2010. L'accordo ATA rispecchia l'impegno delle parti a perseguire l'obiettivo condiviso di continuare a rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato al fine di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico.

(4)L'accordo ATA prevede un regime aperto di wet lease tra le parti. Le pertinenti disposizioni contenute nell'articolo 10 dell'accordo ATA autorizzano accordi di wet lease per il trasporto aereo internazionale a condizione che tutti i soggetti che vi partecipano dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari di norma applicate dalle parti.

(5)Gli sviluppi in materia e le passate discussioni in seno al comitato misto istituito dall'accordo ATA hanno dimostrato che le parti trarrebbero beneficio da un accordo specifico in tema di wet lease, il quale apporterebbe una maggiore precisione alle pertinenti disposizioni dell'accordo ATA.

(6)Comportando l'attenuazione delle restrizioni temporali attualmente esistenti, l'accordo si ripercuote sull'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008 che prevede limiti temporali nei casi di sottoscrizione da parte di vettori dell'Unione di contratti di wet lease con vettori di paesi terzi.

(7)L'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), deve pertanto essere modificato per permettere l'attenuazione dei limiti temporali nei contratti di wet lease concordati negli accordi internazionali conclusi dall'Unione con paesi terzi.

(8)È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1008/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1008/2008, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"salvo diverse disposizioni contenute in un accordo internazionale concluso dall'Unione, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)

   GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(2) Decisione 2007/339/CE del Consiglio, del 25 aprile 2007, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei tra l'UE e gli Stati Uniti (GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4).
(3) GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3.
(4) GU C del , pag. .
(5) GU C del , pag. .