Bruxelles, 30.11.2016

COM(2016) 761 final

2016/0376(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 399 final}
{SWD(2016) 401 final}
{SWD(2016) 402 final}
{SWD(2016) 403 final}
{SWD(2016) 404 final}
{SWD(2016) 405 final}
{SWD(2016) 406 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

   Motivi e obiettivi della proposta

L'"efficienza energetica al primo posto" è un principio essenziale dell'Unione dell'energia che la presente proposta mette in pratica. L'energia meno cara, la più pulita e più sicura è quella che non consumiamo affatto. L'efficienza energetica deve essere considerata una fonte di energia a sé stante: è uno dei modi economicamente più efficaci per sostenere la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio e creare crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento.

Il quadro giuridico dell'Unione dell'energia è stato costruito intorno a un obiettivo di efficienza energetica del 20% da raggiungere nel 2020; questo obiettivo deve ora essere adeguato all'orizzonte 2030, sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio europeo nel 2014, ossia un valore del 27% da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 tenendo presente un livello UE del 30%, e della risoluzione del Parlamento che chiede un obiettivo vincolante del 40%.

La presente proposta stabilisce un obiettivo vincolante di efficienza energetica da realizzare nel 2030 dall'Unione nel suo insieme. In tal modo gli Stati membri e gli investitori avranno una prospettiva di lungo termine per pianificare le politiche e gli investimenti e per adeguare le strategie integrandovi il risparmio di energia. Basato su politiche ad hoc elaborate a livello unionale, nazionale e regionale, questo obiettivo apporterà all'Europa molteplici benefici sostanziali: determinerà una diminuzione del consumo di energia finale del 17% rispetto al 2005 e un aumento della crescita economica, con un incremento del PIL di circa 0,4% (70 miliardi di euro); rafforzerà la competitività delle imprese europee, che potranno contenere i costi grazie alla prevista riduzione media dei prezzi dell'energia elettrica, da 161 a 157 EUR/MWh, per famiglie e imprese; creerà opportunità locali per le imprese e genererà occupazione, quest'ultima stimata a 400 000 nuovi posti entro il 2030 in tutti i settori, in particolare nell'edilizia, determinando tra l'altro una maggiore domanda di manodopera qualificata. Con un consumo del 40% di energia finale, l'edilizia è il settore più energivoro in Europa, e racchiude pertanto grandi potenzialità a fronte di un obiettivo di efficienza del 30%. L'obiettivo dovrebbe infine ridurre i costi delle misure anti-inquinamento e della sanità di una cifra compresa tra 4,5 e 8,3 miliardi, e migliorare notevolmente la sicurezza energetica riducendo le importazioni di gas del 12% nel 2030.

A titolo della direttiva sull'efficienza energetica gli Stati membri devono assicurare che i fornitori e i distributori di energia risparmino ogni anno l'1,5% in più di energia. Attuato mediante appositi regimi obbligatori e misure alternative, questo requisito è un elemento basilare del quadro unionale per l'efficienza energetica. Ha dimostrato di esercitare un effetto traino sui risparmi energici nell'uso finale, sugli investimenti privati nell'efficienza energetica e sull'ingresso di nuovi attori nel mercato. Crea un impulso politico a favore dell'efficienza energetica, aumentando nel contempo il tasso di ristrutturazione degli edifici e la diffusione di apparecchiature e tecniche a basso consumo di energia. È una politica fondamentale che consentirà di mobilitare, dopo il 2020 e oltre, gli investimenti privati necessari e creare gli sbocchi commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI.

La proposta estende perciò oltre il 2020 l'obbligo di risparmio energetico mantenendo il tasso dell'1,5% e la possibilità di utilizzare sia i regimi obbligatori di efficienza energetica sia le misure alternative. Mantiene altresì inalterata la flessibilità di cui godono attualmente gli Stati membri quanto alle modalità di attuazione dell'obbligo di risparmio energetico, in conformità dei rispettivi contesti politici e condizioni di mercato. Questa estensione temporale è cruciale per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima, poiché si prevede che circa la metà dei risparmi supplementari necessari per realizzare l'obiettivo del 30% di efficienza energetica nel 2030 saranno generati grazie ad essa.

Per rinsaldare il ruolo attivo dei consumatori nel mercato dell'energia, la Commissione propone di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e rinfrescamento e consolidare i diritti di misurazione e fatturazione dell'energia termica, in particolare per gli occupanti dei condomini. Al fine di migliorare la frequenza dell'informazione è introdotto l'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore.

La proposta rafforza gli aspetti sociali dell'efficienza energetica disponendo che si tenga conto della precarietà energetica in sede di concezione dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative. La riduzione delle fatture andrà altresì a particolare vantaggio dei consumatori più vulnerabili.

La presente proposta riguarda solo gli articoli della direttiva che è necessario adeguare all'orizzonte temporale 2030, nonché le disposizioni sulla misurazione e sulla fatturazione; alcune modifiche tecniche sono altresì apportate al coefficiente di base di cui all'allegato IV e alle disposizioni sulla delega contenute nell'articolo 22. Per il resto, il testo della direttiva resta invariato.

   Coerenza con le disposizioni vigenti

La strategia dell'Unione dell'energia è imperniata sull'efficienza energetica e sul principio che fa di essa il fronte d'intervento prioritario. La proposta semplifica e snellisce le disposizioni vigenti e migliora la coerenza con altri elementi del pacchetto di misure "Energia pulita per tutti gli europei", in particolare il nuovo regolamento sulla governance, il nuovo regolamento sull'assetto del mercato dell'energia elettrica e l'aggiornamento della legislazione sulle energie rinnovabili.

Consentirà inoltre alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia di esplicare tutte le potenzialità aumentando le ristrutturazioni degli edifici volte al miglioramento dell'efficienza energetica. I fornitori e i distributori di energia spesso realizzano l'obbligo di risparmio dell'1,5% attuando misure di efficienza energetica nelle abitazioni dei clienti. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta riporta alcuni esempi di buone prassi di efficienza energetica osservati nell'Unione 1 .

Gli obiettivi di efficienza energetica sono legati a quelli delle politiche per il clima, in particolare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti per gli Stati membri nella decisione sulla condivisione degli sforzi 2 . Le politiche di efficienza energetica danno un forte impulso alla diffusione delle tecnologie di risparmio energetico negli edifici, nell'industria e nei trasporti. Le misure di efficienza energetica sono un modo economicamente efficace per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi del sistema di scambio di emissioni (ETS) 3 e della decisione sulla condivisione degli sforzi: nella fattispecie, l'articolo 7 della direttiva impone agli Stati membri di realizzare risparmi effettivi di energia e incoraggia quindi a mettere in pratica misure di efficienza energetica.

Le modifiche proposte per le disposizioni sulla misurazione e sulla fatturazione renderanno la direttiva più coerente con la legislazione sul mercato interno dell'energia elettrica e contribuiranno alla realizzazione di altre iniziative dell'Unione dell'energia, quali la strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento 4 e il "new deal" per i consumatori di energia.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

   Base giuridica

La proposta poggia sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica per le misure in materia di energia. La direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che la presente proposta modifica, riposa sul medesimo articolo. Poiché il trattato contiene una base giuridica specifica per l'energia, è opportuno utilizzarla.

   Sussidiarietà

Gli strumenti adottati a livello dell'Unione per disciplinare l'efficienza energetica rispecchiano la crescente importanza dell'energia in quanto sfida politica ed economica e la stretta correlazione con settori strategici quali la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, i cambiamenti climatici, la sostenibilità, il mercato interno e lo sviluppo economico. A causa dei fallimenti del mercato e della regolamentazione sfumerà la possibilità di attrarre vasti investimenti redditizi nell'efficienza energetica, per cui il livello di consumo di energia nel 2030 non sarà in linea con quanto concordato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014. Poiché gli Stati membri non sono stati finora in grado di conseguire da soli in misura sufficiente gli obiettivi di efficienza energetica, occorre un intervento dell'Unione che promuova e agevoli l'adozione di misure a livello nazionale. Il principio di sussidiarietà è rispettato, dal momento che gli Stati membri manterranno la stessa flessibilità di cui dispongono oggi nella scelta del mix di politiche e del modo con cui realizzare entro il 2030 i risparmi prescritti, ivi compreso come scaglionarli nell'arco di tempo considerato.

   Proporzionalità

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Le modifiche proposte adegueranno il quadro legislativo vigente all'orizzonte temporale 2030 e lo renderanno più chiaro e attuabile. L'opzione prescelta tra quelle valutate per l'articolo 7 non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo (obbligo di risparmio entro il 2030). La valutazione dell'impatto illustra le ragioni per cui è opportuno mantenere anche nel nuovo periodo (2021-2030) la stessa percentuale annua dell'1,5%.

Le opzioni considerate si limitano a contemplare gli aspetti che richiedono l'intervento dell'Unione (definizione dell'obbligo di risparmio energetico e istituzione del quadro che ne assicuri l'adempimento in modo realistico).

Le modifiche apportate a fini di semplificazione e chiarezza faciliteranno l'attuazione delle disposizioni e il rispetto degli obblighi di risparmio energetico da parte degli Stati membri.

Le modifiche degli articoli da 9 a 11 non dovrebbero avere effetti rilevanti sul modo in cui gli Stati membri espletano gli obblighi di misurazione e fatturazione dei consumi di energia, e sono stati fissati termini congrui per gli obblighi relativi ai dispositivi di lettura a distanza.

   Scelta dell'atto giuridico

Poiché la presente proposta modifica una direttiva vigente, una direttiva di modifica è lo strumento appropriato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

   Consultazioni dei portatori di interessi

Per raccogliere osservazioni e contributi dei portatori di interessi, il 4 novembre 2015 è stata avviata una consultazione pubblica la cui durata, in linea con le buone prassi, è stata di oltre dodici settimane.

Il sondaggio online ha raccolto 332 risposte e per posta elettronica sono pervenuti 69 documenti, a complemento o in sostituzione delle risposte al sondaggio. I contributi si devono in prevalenza ad associazioni di categoria (140), imprese private (47) e ONG (33). Hanno risposto 19 amministrazioni pubbliche centrali, 18 delle quali dell'Unione europea e una della Norvegia: delle 18 amministrazioni pubbliche centrali dell'Unione, 3 hanno chiesto di mantenere l'anonimato e le restanti 15 appartengono a Austria, Belgio, Croazia, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia e Regno Unito.

Una consultazione più mirata con gli Stati membri ha avuto luogo durante le riunioni del comitato della direttiva sull'efficienza energetica e del comitato per l'azione concertata, tenutesi rispettivamente il 2 febbraio e il 17-18 marzo 2016.

Altri contributi dei portatori di interessi sono stati raccolti in occasione di seminari tematici, in particolare sul monitoraggio e la verifica (3 febbraio 2016) e sugli scambi di risparmi energetici ai sensi dell'articolo 7 (29 febbraio 2016).

Il 14 marzo 2016 è stata organizzata una giornata riservata ai portatori di interessi intorno ai temi delle opzioni strategiche, i cui lavori sono stati la base per il processo della valutazione d'impatto (cfr. conclusioni). Vi hanno preso parte 282 rappresentanti dell'industria europea, delle organizzazioni della società civile e degli Stati membri, che hanno discusso anche l'obiettivo per il 2030; tra i portatori di interessi che hanno espresso un parere, la maggioranza si è dichiarata a favore di un obiettivo del 40% nel 2030, ma non è emersa una posizione netta sull'opportunità di renderlo vincolante.

   Assunzione e uso di perizie

Sono stati commissionati i seguenti studi a contraenti esterni:

relazione finale sulla valutazione dell'attuazione dell'articolo 7 della direttiva sull'efficienza energetica, Ricardo-AEA/CE Delft;

progetto di relazione finale sulla valutazione dei costi e dei benefici dei regimi obbligatori di efficienza energetica, RAP;

analisi a fini di valutazione dell'impatto dell'articolo 7 della direttiva sull'efficienza energetica, Ricardo AEA/CE Delft (nel quadro del terzo studio di follow up dell'articolo 7);

"Analysis of good practices and development of guidelines for accurate and fair allocation of costs for individual consumption of heating, cooling and domestic hot water in multi-apartment and multi-purpose buildings to support the implementation of relevant provisions of the Articles 9-11 of the Directive 2012/27/EU on energy efficiency", Empirica.

Per le modifiche degli articoli 1 e 3, è stato utilizzato il modello di sistema energetico PRIMES dell'Università tecnica nazionale di Atene (NTUA). Inoltre, per l'analisi e la modellizzazione macroeconomiche si è fatto ricorso alla consulenza di NTUA, Cambridge Econometrics ed Ernst and Young.

   Valutazione d'impatto

Sono state prese in esame le opzioni illustrate di seguito.

Per quanto riguarda il livello dell'obiettivo, è stata valutata una riduzione di energia primaria del 27%, 30%, 33%, 35% e 40% rispetto a uno scenario di base del 2007. Per la formulazione dell'obiettivo sono stati presi in esame il consumo di energia primaria e/o finale, il risparmio o l'intensità energetica. Riguardo alla natura dell'obiettivo, sono state valutate le seguenti opzioni:

opzione 1: obiettivi indicativi per l'Unione e gli Stati membri;

opzione 2: obiettivo vincolante a livello di Unione;

opzione 3: obiettivi vincolanti a livello di Stati membri.

Per quanto riguarda l'articolo 7:

opzione 1: nessun intervento a livello di Unione — mantenimento degli orientamenti sul quadro normativo e sull'esecuzione fino al 2020;

opzione 2: estensione dell'articolo 7 al 2030;

opzione 3: estensione dell'articolo 7 al 2030, semplificazione e aggiornamento;

opzione 4: estensione dell'articolo 7 al 2030, aumento della percentuale di risparmio.

Per quanto riguarda gli articoli da 9 a 11:

opzione 1: rafforzamento dell'attuazione e ulteriori orientamenti (opzione non legislativa);

opzione 2: chiarimento e aggiornamento, incluso il consolidamento di alcune disposizioni a fini di coerenza con la legislazione sul mercato interno dell'energia.

Le opzioni sono esaminate nella valutazione d'impatto e confrontate con lo scenario di riferimento e tra di esse. La valutazione ha indicato che un livello di efficienza energetica superiore al 27% nel 2030 apporterebbe maggiori benefici in termini di occupazione e crescita economica, sicurezza dell'approvvigionamento, riduzione delle emissioni di gas serra, salute e ambiente. Quest'analisi pluridimensionale è sfociata nella decisione politica di un obiettivo vincolante di efficienza energetica del 30% e nella scelta dell'opzione 3 per l'articolo 7 e dell'opzione 2 per gli articoli da 9 a 11, in quanto le più efficaci ed efficienti per conseguire gli obiettivi perseguiti e coerenti con altri settori della politica energetica dell'Unione.

Estendere la portata dell'articolo 7 al 2030 nell'ambito dell'opzione prescelta contribuirà a diminuire il consumo di energia e le emissioni di CO2, oltre a determinare altri miglioramenti della qualità dell'aria.

In termini di impatto sociale, l'opzione prescelta avrà un effetto positivo sull'occupazione: l'analisi di oltre 20 studi ha portato alla conclusione che per ogni 1,2 milioni di euro spesi in efficienza energetica si sostengono direttamente circa 23 posti di lavoro in questo settore. Se si applica questa proporzione alla spesa totale delle imprese del settore dell'energia in paesi quali l'Austria, la Danimarca, la Francia, l'Italia e il Regno Unito, e presupponendo un effetto leva pari a 2, i regimi obbligatori di efficienza energetica potrebbero sostenere in questi paesi fino a 100 000 posti di lavoro. Si prevede un impatto positivo anche per chi versa in condizioni di precarietà energetica: uno studio del 2013 condotto per conto della Banca europea per gli investimenti ha rilevato che la riduzione dei consumi in bolletta mediante misure di efficienza energetica può attenuare la precarietà energetica e contribuire a far fronte ai problemi legati alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

   Efficienza normativa e semplificazione

La proposta non esenta le microimprese dagli obblighi della direttiva, che già contiene disposizioni specifiche per le piccole e medie imprese (PMI), non tenute a sottoporsi a un audit energetico ogni quattro anni. Gli Stati membri devono elaborare programmi intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi agli audit energetici e possono istituire regimi di sostegno per coprire i costi degli audit.

Nella pratica, l'obbligo di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 7 della direttiva spesso si traduce in una serie di misure su piccola scala, in particolare inerenti alla ristrutturazione degli edifici, che offrono opportunità commerciali alle PMI, ad esempio le piccole imprese di costruzione; estendere al 2030 la portata dell'articolo 7, attualmente limitata al 2020, consentirà di prolungare l'effetto positivo di tali misure. Grazie alla diffusione dei contratti di prestazione energetica i fornitori di energia ricorrono alle società di servizi energetici (ESCO), che in molti casi sono PMI.

Nel 2016 la Commissione ha verificato l'adeguatezza nel settore edile della legislazione unionale in materia di mercato interno ed efficienza energetica e ha riscontrato che, in generale, le disposizioni sull'efficienza energetica, aumentando le opportunità commerciali legate alla riqualificazione energetica degli edifici, hanno avuto un effetto positivo in questo settore.

Le modifiche proposte per la misurazione e la fatturazione dei consumi di energia chiariranno e aggiorneranno le disposizioni vigenti al fine di tenere conto dell'evoluzione dei dispositivi di misurazione a distanza del consumo termico e dei vantaggi da essi offerti ai consumatori in termini di quantità e frequenza delle informazioni sui consumi.

Le modifiche della direttiva qui proposte semplificheranno e chiariranno l'attuazione da parte degli Stati membri e ridurranno al minimo, per quanto possibile, sovrapposizioni con altre disposizioni e politiche nel settore dell'energia.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta modifica una direttiva vigente sull'efficienza energetica e, sebbene estenda il periodo di applicazione dei relativi obblighi, non dovrebbe comportare un notevole aumento dei costi amministrativi o del bilancio per le autorità pubbliche degli Stati membri, dato che esse sono già dotate delle misure e delle strutture necessarie. Nella maggior parte dei casi i costi associati alle misure a titolo dei regimi obbligatori di efficienza energetica sono trasferiti ai clienti finali, i quali beneficiano però di bollette più leggere grazie a consumi più contenuti.

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

5.ALTRI ELEMENTI

   Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Gli obblighi di comunicazione in capo agli Stati membri restano invariati secondo la presente proposta, ma saranno oggetto della proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia, che assicurerà l'istituzione di un sistema trasparente e affidabile di pianificazione, comunicazione e monitoraggio basato sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima e sulle relazioni periodiche degli Stati membri per valutare l'attuazione dei piani nazionali. In tal modo si alleggeriranno gli oneri amministrativi per gli Stati membri, continuando tuttavia a consentire alla Commissione di monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri verso i rispettivi obiettivi di efficienza energetica e verso l'obiettivo generale dell'Unione. I seguenti elementi indicheranno che l'opzione prescelta avrà dato i risultati perseguiti:

corretto recepimento e corretta attuazione delle modifiche apportate alla direttiva;

maggiori progressi verso gli obiettivi nazionali e unionali di efficienza energetica;

maggiori informazioni a disposizione dei consumatori sul loro consumo di energia termica;

minori oneri amministrativi a carico degli Stati membri e migliore comunicazione delle misure e dei risparmi a cura degli stessi.

Una delle modifiche proposte è l'aggiunta dell'obbligo in capo alla Commissione di effettuare un riesame generale della direttiva entro il 28 febbraio 2024. Le note di orientamento sugli articoli 7 5 e da 9 a 11 6 saranno aggiornate per tener conto delle modifiche introdotte dalla presente proposta.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Gli articoli 1 e 3 della direttiva sono modificati per aggiungere l'obiettivo unionale vincolante di efficienza energetica del 30% per il 2030.

Non sono stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale, ma è previsto che gli Stati membri comunichino i rispettivi contributi indicativi di efficienza energetica per il 2030 nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La Commissione valuterà i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica per il 2030 e nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia definirà il processo inteso ad assicurare che la somma dei contributi corrisponda all'obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030. La Commissione valuterà inoltre i progressi realizzati verso l'obiettivo 2030 e proporrà misure supplementari qualora riscontri che l'Unione non è sulla buona strada per raggiungerlo; in tale contesto la valutazione che la Commissione effettuerà dei progressi collettivi compiuti nell'attuazione dei suddetti piani sarà di primaria importanza. La proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia dispone inoltre che la Commissione valuti regolarmente i progressi compiuti dagli Stati membri e dall'Unione nel suo insieme verso il raggiungimento degli obiettivi per il 2030.

L'articolo 4 della direttiva, che impone agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, sarà soppresso e inserito nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, dove è più coerente con le disposizioni sui finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti, sui piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici.

L'articolo 7 è modificato per estendere al 2030 il periodo obbligatorio che attualmente arriva fino al 2020, e per precisare che gli Stati membri possono scegliere di realizzare i risparmi energetici prescritti attraverso un regime obbligatorio di efficienza energetica, misure alternative o una combinazione dei due approcci. Gli Stati membri potranno tenere conto in certa misura delle nuove tecnologie delle energie rinnovabili installate sugli o negli edifici. L'allegato V è modificato per semplificare le modalità di calcolo dei risparmi energetici e chiarire quali risparmi possono essere conteggiati ai fini dell'articolo 7. Ciò è particolarmente importante per i risparmi energetici ottenuti con misure di ristrutturazione degli edifici, che ora possono essere dichiarati in toto.

Il calcolo del volume di risparmi da realizzare nel periodo 2021-2030 continuerà a essere basato sulle vendite medie annue di energia ai clienti finali effettuate nel triennio precedente l'inizio del periodo obbligatorio. Gli Stati membri possono attualmente includere nei regimi obbligatori di efficienza energetica requisiti a finalità sociale destinati alle famiglie in condizioni di precarietà energetica. L'articolo 7 modificato rafforza questa disposizione e impone agli Stati membri di tener conto della precarietà energetica all'atto di elaborare misure alternative. La Commissione continuerà a sostenere, attraverso lo scambio di buone pratiche, l'accessibilità delle misure di efficienza energetica per i consumatori in condizioni di precarietà energetica.

L'articolo 9 sulla misurazione e l'articolo 10 sulla fatturazione sono modificati in modo da renderli applicabili solo al gas e sono integrati da nuove e chiare disposizioni analoghe che si applicano solo al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda forniti da una fonte centrale.

È introdotta la distinzione tra clienti finali e consumatori finali, per chiarire l'applicabilità delle norme nei condomini e negli edifici polifunzionali con misurazione divisionale dei consumi. Se informati in modo chiaro e tempestivo dei loro consumi effettivi di energia, i consumatori possono essere indotti a ridurre le bollette, ma affinché queste informazioni siano realmente utili occorre comunicarle spesso; è pertanto opportuno introdurre progressivamente dispositivi di misura dell'energia termica leggibili a distanza, affinché i consumatori possano disporre di informazioni in modo economicamente conveniente e con una certa frequenza, in ultimo mensile; la lettura a distanza li dispensa altresì dal dover essere in casa al momento della rilevazione dei consumi per l'accesso degli addetti ai contatori. L'allegato VII è modificato per garantire la coerenza con gli articoli da 9 a 11.

Le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 5 e 8, della direttiva, relative alla trasformazione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia sono abrogate per poter includere nuove disposizioni equivalenti nelle proposte legislative a titolo dell'iniziativa sull'assetto di mercato, provvedendo ad assicurare, nel caso dell'articolo 15, paragrafo 8, il pieno mantenimento dei doveri che da esso scaturiscono per gli Stati membri.

L'articolo 23 sui poteri delegati è modificato per sopprimere l'attuale termine per la delega, sostituendolo con il periodo quinquennale standard stabilito nella convenzione d'intesa del Parlamento europeo e del Consiglio sugli atti delegati.

L'articolo 24 sarà modificato dalla proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia.

E' aggiunta una clausola generale di riesame, a norma della quale la Commissione deve valutare la direttiva e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni.

Nell'allegato IV, il fattore predefinito di energia primaria (PEF) è modificato per tener conto dell'evoluzione tecnologica. Benché possa essere modificato con un atto delegato, si ritiene più opportuno sfruttare a tal fine la presente proposta legislativa.

2016/0376 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 7 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 8 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia, adottata il 25 febbraio 2015. Il miglioramento dell'efficienza energetica andrà a beneficio dell'ambiente, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, renderà più sicuro l'approvvigionamento energetico riducendo la dipendenza dall'importazione di energia da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrerà ad alleviare la precarietà energetica e determinerà un aumento dei posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'Unione dell'energia e dell'agenda mondiale per il clima fissata dalle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici con l'accordo di Parigi del dicembre 2015.

2)La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 9 contribuisce alla realizzazione dell'Unione dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica dovrebbe essere equiparata a una fonte di energia a sé stante. Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del principio che pone l'efficienza energetica al primo posto e la Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni di finanziamento o pianificazione del sistema energetico. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta è economicamente più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò consentirebbe di sfruttare i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre alla società europea, in particolare ai cittadini e alle imprese.

3)Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza energetica del 27% da raggiungere nel 2030 e da riesaminare entro il 2020 "tenendo presente un livello UE del 30%". Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare la fattibilità di un obiettivo di efficienza energetica del 40% per lo stesso termine. È pertanto opportuno rivedere e modificare di conseguenza la direttiva per adeguarla all'orizzonte 2030.

4)Non sono stabiliti obiettivi vincolanti a livello nazionale per il 2030. Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo vincolante del 30% la necessità che l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza energetica, espressi in consumo di energia primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale chiarimento a livello di Unione dovrebbe lasciare invariata la facoltà degli Stati membri di fissare i contributi nazionali in base al consumo di energia primaria o finale, al risparmio di energia primaria o finale, oppure all'intensità energetica. Gli Stati membri dovrebbero fissare i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Ne consegue che nell'Unione il consumo di energia primaria dovrebbe essere ridotto del 23% e il consumo di energia finale del 17% rispetto ai livelli del 2005. Una valutazione regolare dei progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo unionale per il 2030 è necessaria ed è prevista nella proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia.

5)L'obbligo in capo agli Stati membri di stabilire strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e di notificarle alla Commissione dovrebbe essere soppresso nella direttiva 2012/27/UE e inserito nella direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia 10 , dove è più coerente con le disposizioni sui piani a lungo termine per gli edifici a energia quasi zero e sulla decarbonizzazione degli edifici.

6)In considerazione del quadro per il clima e l'energia per il 2030, l'obbligo di risparmio energetico dovrebbe essere esteso oltre il 2020. Prolungando il periodo di impegno oltre il 2020 si creerebbe una maggiore stabilità per gli investitori e si stimolerebbero così gli investimenti e le misure di efficienza energetica a lungo termine, come la ristrutturazione degli edifici.

7)Gli Stati membri sono tenuti a realizzare cumulativamente "nuovi" risparmi energetici nell'uso finale, per l'intero periodo obbligatorio, pari all'1,5% delle vendite annue di energia. Quest'obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite nuove misure politiche adottate durante il nuovo periodo obbligatorio, tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove azioni individuali risultanti da misure politiche adottate prima o durante il periodo precedente ma i cui risultati in risparmi energetici si concretano nel nuovo periodo.

8)Le misure di efficienza energetica a lungo termine continueranno a produrre risparmi dopo il 2020, ma ai fini del prossimo obiettivo di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero generare nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, i risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

9)I nuovi risparmi dovrebbero essere aggiuntivi rispetto a quelli che si produrrebbero a politiche invariate, in modo che non possano essere dichiarati come risparmi quelli che si sarebbero prodotti comunque. Per calcolare l'impatto delle misure introdotte possono essere conteggiati solo i risparmi netti, misurati come variazione del consumo energetico direttamente ascrivibile alle misure di efficienza energetica in questione. Per calcolare i risparmi netti, gli Stati membri dovrebbero stabilire uno scenario di base che riproduca l'evoluzione della situazione in assenza della politica di risparmio energetico. L'intervento dovrebbe essere valutato a fronte di questo scenario di base prestabilito. Gli Stati membri dovrebbero tener conto degli eventuali effetti sul consumo di energia determinati da altri interventi strategici concomitanti, evitando di attribuire unicamente alla misura politica considerata tutti i cambiamenti osservati a partire dall'introduzione dell'intervento strategico oggetto di valutazione. Per assicurare il rispetto dell'obbligo di rilevanza, le azioni della parte obbligata, partecipante o incaricata dovrebbero effettivamente contribuire a realizzare i risparmi dichiarati.

10)I risparmi energetici derivanti dall'attuazione della legislazione dell'Unione non possono essere dichiarati, a meno che la misura in questione vada oltre il minimo richiesto dalla normativa dell'Unione in questione, stabilendo requisiti più ambiziosi di efficienza energetica a livello nazionale o aumentando la diffusione della misura stessa. Riconoscendo che la ristrutturazione degli edifici contribuisce in modo determinante e duraturo ad aumentare i risparmi energetici, è opportuno chiarire che è possibile dichiarare tutti i risparmi energetici derivanti da misure di promozione della ristrutturazione di edifici esistenti se aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti in assenza della misura politica e se gli Stati membri dimostrano che la parte obbligata, partecipante o incaricata ha effettivamente contribuito ai risparmi dichiarati per la misura in questione.

11)In conformità con la strategia per l'Unione dell'energia e con i principi del legiferare meglio, dovrebbero essere rafforzate le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica, tra queste l'obbligo di verificare un campione statisticamente rappresentativo di misure. Il riferimento a "una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica" dovrebbe sottintendere l'obbligo di creare un sottogruppo di una popolazione statistica (le misure di risparmio energetico) in modo tale che esso rappresenti accuratamente l'intera popolazione in questione (tutte le misure di risparmio energetico) e permetta quindi di trarre conclusioni ragionevoli sulla fiducia nella totalità delle misure.

12)Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici dovrebbe andare a particolare vantaggio dei consumatori in condizioni di precarietà energetica. Gli Stati membri possono già esigere che le parti obbligate includano obiettivi sociali nelle misure di risparmio energetico, in relazione alla precarietà energetica; tale possibilità dovrebbe ora essere estesa alle misure alternative e trasformata in obbligo, lasciando tuttavia agli Stati membri la massima flessibilità quanto all'entità, alla portata e al contenuto delle misure Ai sensi dell'articolo 9 del trattato, le politiche di efficienza energetica dell'Unione devono essere inclusive e pertanto anche assicurare che le misure di efficienza energetica siano accessibili ai consumatori in condizioni di precarietà energetica.

13)L'energia generata sugli o negli edifici per mezzo di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l'approvvigionamento di energia da fonti fossili. La diminuzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi obiettivi in materia di clima ed energia che l'Unione si è data per il 2030, nonché dell'impegno mondiale assunto a Parigi, nel dicembre 2015, alla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21). Per ottemperare all'obbligo di risparmio energetico, gli Stati membri dovrebbero quindi poter tenere conto di una determinata quantità di energia rinnovabile generata dai consumatori sugli o negli edifici per uso proprio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare i metodi di calcolo stabiliti a norma della direttiva 2010/31/UE.

14)Tra le misure delineate nella comunicazione della Commissione sul "new deal" per i consumatori di energia, nel contesto dell'Unione dell'energia e della strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento, vi è il rafforzamento del diritto minimo dei consumatori di disporre tempestivamente di informazioni chiare sul proprio consumo di energia. Gli articoli da 9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE dovrebbero pertanto modificati per fornire informazioni dettagliate e frequenti sul consumo di energia. È inoltre opportuno precisare che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da una fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. Pertanto, ai fini di tali disposizioni, con il termine "utente finale" si dovrebbero intendere sia i clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio, sia gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da una fonte centrale. Il termine "misurazione divisionale" dovrebbe riferirsi alla misurazione del consumo nelle singole unità di tali edifici. Entro il 1° gennaio 2020 è auspicabile che i contatori di calore e i contabilizzatori di calore di nuova installazione siano leggibili a distanza affinché i consumatori dispongano, con frequenza e a costi convenienti, di informazioni sui consumi. Il nuovo articolo 9 bis dovrebbe applicarsi solo al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda forniti da una fonte centrale.

15)Alcune disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2012/27/UE, relativo alla trasformazione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia dovrebbero essere abrogate. In esito al riesame dell'acquis nel settore dell'energia gli obblighi in capo agli Stati membri a titolo dei vari atti connessi all'energia possono risultare articolati in modo diverso. Ciò non dovrebbe pregiudicare l'obbligo degli Stati membri di rispettare le prescrizioni sostanziali della direttiva 2012/27/UE che potrebbero essere reintrodotte, in toto o in parte, in altri atti.

16)Tenuto conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica, è opportuno rivedere il coefficiente di base per i risparmi espressi in kWh, affinché il fattore di energia primaria (PEF) per l'energia elettrica rispecchi i suddetti cambiamenti. I calcoli del PEF per l'energia elettrica sono basati su valori medi annui. Per il calcolo dell'energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul contenuto di energia fisica, mentre per quella generata da combustibili fossili e biomassa si utilizza il metodo basato sull'efficienza di conversione tecnica. Per l'energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull'energia primaria totale. Per calcolare la quota di energia primaria per l'energia elettrica prodotta in cogenerazione, si applica il metodo di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE. Si utilizza una posizione media di mercato anziché una posizione marginale. Si presuppone che l'efficienza di conversione sia del 100% per le fonti rinnovabili non combustibili, 10% per le centrali geotermoelettriche e 33% per le centrali nucleari. Il calcolo dell'efficienza totale per la cogenerazione è basato sugli ultimi dati di Eurostat. Per quanto riguarda i limiti del sistema, il PEF è pari a 1 per tutte le fonti di energia. I calcoli si basano sulla versione più recente dello scenario di riferimento PRIMES. Il valore del PEF si basa sulle proiezioni per il 2020. L'analisi riguarda gli Stati membri dell'UE e la Norvegia. Il set di dati per la Norvegia si basa sui dati di ENTSO-E.

17)Affinché gli allegati della direttiva e i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'articolo 14, paragrafo 10, possano essere aggiornati, è necessario prorogare la delega di potere conferita alla Commissione.

18)Per poter valutare l'efficacia della direttiva 2012/27/UE dovrebbe essere introdotto l'obbligo di un riesame generale della direttiva e di una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 febbraio 2024.

19)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 11 , gli Stati membri si sono impegnati, in casi giustificati, a corredare la notifica delle loro misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

20)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

1)all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi principali di efficienza energetica dell'Unione, del 20% per il 2020 e del 30% vincolante per il 2030, e getta le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica al di là di tali scadenze. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030.";

2)L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3
Obiettivi di efficienza energetica

1. Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2020, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Gli Stati membri notificano tali obiettivi alla Commissione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'allegato XIV, parte 1. All'atto della notifica gli Stati membri esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.

Nel definire gli obiettivi gli Stati membri tengono conto:

a)del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale;

b)delle misure previste dalla presente direttiva;

c)delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE; e

d)di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

Nel definire tali obiettivi gli Stati membri possono tenere conto anche delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, quali:

a)le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;

b)l'evoluzione e la previsione del PIL;

c)le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;

d)lo sviluppo di tutte le fonti di energie rinnovabili, l'energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio; e

e)le azioni intraprese in fasi precoci.

2. Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuta i progressi compiuti e se l'Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale entro il 2020.

3. Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 2 la Commissione:

a)fa la somma degli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri;

b)valuta se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l'Unione nel suo insieme sia sulla buona strada, tenendo conto dell'esame della prima relazione annuale conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e della valutazione dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 24, paragrafo 2.

c)tiene conto dell'analisi complementare risultante:

i)dalla valutazione dei progressi in materia di consumo energetico e di consumo energetico in relazione all'attività economica a livello di Unione, compresi i progressi nell'efficienza della fornitura di energia negli Stati membri che hanno basato i rispettivi obiettivi nazionali indicativi sul consumo di energia finale o sul risparmio di energia finale, compresi i progressi derivanti dal rispetto, da parte di tali Stati membri, del capo III della presente direttiva;

ii)dai risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione a future tendenze del consumo energetico a livello di Unione;

d)confronta i risultati di cui alle lettere da a) a c) con l'entità del consumo energetico che sarebbe necessario per raggiungere un consumo energetico non superiore a 1 483 Mtoe di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtoe di energia finale nel 2020.

4. Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in conformità degli articoli [4] e [6] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono i suddetti contributi tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento (UE) XX/20XX [Governance dell'Unione dell'energia].

3)    l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7
Obbligo di risparmio energetico

1.    Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a:

a)nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2013;

b)nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5%, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;

Gli Stati membri continuano a realizzare nuovi risparmi annui dell'1,5% per periodi decennali dopo il 2030, a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027 e successivamente ogni 10 anni, concluda che non è necessario per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2050.

Ai fini della lettera b), e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o dalle misure politiche adottate durante il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 purché sia possibile dimostrare che danno luogo ad azioni individuali intraprese dopo il 31 dicembre 2020 e generano risparmi.

Le vendite, in volume, dell'energia utilizzata nei trasporti possono essere escluse in toto o in parte da questo calcolo.

Gli Stati membri determinano la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo di cui alle lettere a) e b) purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo prescritto.

2.    Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro può:

a)effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), usando valori dell'1% nel 2014 e nel 2015, dell'1,25% nel 2016 e 2017, e dell'1,5% nel 2018, 2019 e 2020;

b)escludere dal calcolo la totalità o una parte delle vendite, in volume, dell'energia utilizzata per le attività industriali elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c)consentire che nel volume di risparmi energetici prescritto a norma del paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi energetici realizzati nei settori della trasformazione, distribuzione e trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, per effetto dell'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9;

d)contabilizzare nel volume di risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i risparmi energetici risultanti da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008, che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre e che possono essere misurate e verificate. e

e)escludere dal calcolo del risparmio energetico di cui al paragrafo 1 la quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure politiche che promuovono nuove installazioni di tecnologie delle energie rinnovabili.

3.    Le opzioni scelte a norma del paragrafo 2 nell'insieme non devono costituire un volume superiore al 25% dei risparmi energetici di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri applicano e calcolano separatamente l'effetto delle opzioni scelte per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b):

a)per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), e d);

b)per calcolare il volume di risparmi energetici prescritto per il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), purché le azioni individuali ai sensi della lettera d) continuino ad avere un impatto verificabile e misurabile dopo il 31 dicembre 2020.

4.    I risparmi di energia realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non possono essere considerati nel calcolo del volume di risparmi cumulativi prescritto per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

5.    Gli Stati membri provvedono a che i risparmi derivanti dalle misure politiche di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati conformemente all'allegato V.

6.    Gli Stati membri realizzano il volume di risparmi prescritto al paragrafo 1 istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis o adottando misure alternative di cui all'articolo 7 ter. Gli Stati membri possono combinare un regime obbligatorio di efficienza energetica con misure politiche alternative.

7.    Gli Stati membri dimostrano che non si effettua un doppio conteggio dei risparmi energetici nel caso in cui le misure politiche o le azioni individuali producano effetti coincidenti.";

4)sono inseriti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:

"Articolo 7 bis
Regimi obbligatori di efficienza energetica

1.    Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica provvedono affinché le parti obbligate di cui al paragrafo 2 che operano sui rispettivi territori realizzino cumulativamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, i risparmi energetici nell'uso finale prescritti all'articolo 7, paragrafo 1.

2.    Gli Stati membri designano, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, le parti obbligate tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano sui rispettivi territori e possono includere i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. Il volume di risparmi energetici necessario per rispettare l'obbligo è realizzato dalle parti obbligate presso i clienti finali designati dagli Stati membri, indipendentemente dal calcolo effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, se gli Stati membri decidono in tal senso, mediante risparmi energetici certificati ottenuti da altre parti, come descritto al paragrafo 5, lettera b).

3.    Gli Stati membri definiscono il volume di risparmi energetici imposto a ciascuna parte obbligata in termini di consumo di energia finale o primaria. Il metodo scelto per definire il volume di risparmi energetici imposto è usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV.

4.    Gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono eseguiti audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti obbligate. La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti obbligate.

5.    Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri:

a)includono tra gli obblighi di risparmio requisiti a finalità sociale, anche imponendo che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali;

b)possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, anche quando le parti obbligate promuovono misure attraverso altri organismi riconosciuti dallo Stato o attraverso autorità pubbliche che possono coinvolgere o non coinvolgere partenariati formali e possono accompagnarsi ad altre fonti di finanziamento. Gli Stati membri che consentono quanto sopra assicurano l'esistenza di una procedura di riconoscimento chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, che miri a ridurre al minimo i costi della certificazione;

c)possono consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei quattro anni precedenti o dei tre successivi purché non oltre la fine dei periodi obbligatori stabiliti all'articolo 7, paragrafo 1.

6.    Una volta l'anno, gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime.

Articolo 7 ter
Misure politiche alternative

1.    Gli Stati membri che decidono di adempiere agli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1, attuando misure politiche alternative provvedono a che i risparmi energetici prescritti all'articolo 7, paragrafo 1, siano realizzati presso i clienti finali.

2.    In sede di elaborazione delle misure politiche alternative per realizzare i risparmi di energia, gli Stati membri tengono conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica.

3.    Per tutte le misure di natura non fiscale, gli Stati membri istituiscono sistemi di misurazione, controllo e verifica in base ai quali sono eseguiti audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disposte dalle parti partecipanti o incaricate. La misurazione, il controllo e la verifica sono effettuati indipendentemente dalle parti partecipanti o incaricate.";

5)l'articolo 9 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Misurazione del gas";

b)al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di gas naturale ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.";

c) il paragrafo 2 è così modificato:

i)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:";

ii)le lettere c) e d) sono soppresse;

d)il paragrafo 3 è soppresso;

6)è inserito l'articolo 9 bis seguente:

"Articolo 9 bis
Misurazione, misurazione divisionale e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1.    Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d'energia.

Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento e raffreddamento o acqua calda che alimenta vari edifici oppure allacciati a una rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, è sempre installato un contatore di calore o di acqua calda in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.

2.    Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

Se per misurare il riscaldamento o il raffreddamento in ciascuna unità immobiliare l'uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, salvo se lo Stato membro dimostra che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tal caso possono essere presi in considerazione metodi alternativi di misurazione del consumo di energia termica che presentino un buon rapporto costi/efficacia. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica le condizioni di non fattibilità tecnica e inefficienza dei costi.

Nei nuovi edifici del tipo indicato al primo comma o quando detti edifici sono sottoposti a ristrutturazioni importanti ai sensi della direttiva 2010/31/UE, si forniscono sempre contatori individuali.

3.    Se i condomini e gli edifici polifunzionali sono allacciati a reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento, oppure alimentati prevalentemente da propri sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri introducono regole trasparenti sulla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l'accuratezza del calcolo del consumo individuale, ivi compreso per:

a)l'acqua calda per il fabbisogno domestico;

b)il calore irradiato dall'impianto dell'edificio e il riscaldamento delle aree comuni (qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori);

c)il riscaldamento o il raffreddamento degli appartamenti.

4.    Ai fini del presente articolo, dal 1º gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori che si installano sono leggibili a distanza.

Entro il 1º gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura a distanza i contatori e i contabilizzatori già installati e sprovvisti di tale capacità o si sostituiscono con dispositivi leggibili a distanza, salvo se lo Stato membro dimostra che ciò non è efficiente in termini di costi.";

7)l'articolo 10 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Informazioni di fatturazione per il gas";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, per il gas, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.";

c)al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.";

8)è inserito l'articolo 10 bis seguente:

"Articolo 10 bis
Informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico

1.    Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di fatturazione e consumo siano precise e basate sul consumo effettivo, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato VII bis, per tutti gli utenti finali provvisti di contatori o contabilizzatori.

Tale obbligo può essere soddisfatto, tranne per la misurazione divisionale del consumo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, con un sistema di autolettura periodica in base al quale il cliente finale comunica i dati del proprio contatore al fornitore di energia. La fatturazione si basa sul consumo stimato o su un importo forfettario solo se il cliente finale non ha comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.

2.    Gli Stati membri:

a)prescrivono che, se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici degli utenti finali siano messe a disposizione di un fornitore di servizi energetici designato dall'utente finale;

b)provvedono affinché i clienti finali possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica e ricevano, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui la loro fattura è stata compilata, specialmente se le fatture non sono basate sul consumo effettivo;

c)provvedono affinché insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti finali adeguate informazioni sul consumo effettivo, in conformità dell'allegato VII, punto 3;

d)possono disporre che, su richiesta del cliente finale, la comunicazione delle informazioni di fatturazione non sia considerata una richiesta di pagamento. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché siano offerte soluzioni flessibili per il pagamento effettivo.";

9)l'articolo 11 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione del gas";

b)il paragrafo 2 è soppresso;

10)è inserito l'articolo 11 bis seguente:

"Articolo 11 bis
Costi dell'accesso alle informazioni di misurazione e fatturazione per il riscaldamento e il raffreddamento

1.    Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni di fatturazione in relazione al consumo di energia e possano anche accedere in modo appropriato e gratuito ai dati relativi ai loro consumi.

2.    In deroga al paragrafo 1, la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda nei condomini ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, è effettuata senza scopo di lucro. I costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a terzi, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia, che coprono la misurazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo in tali edifici possono essere fatturati agli utenti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.";

11)l'articolo 15 è così modificato:

a)il paragrafo 5 è così modificato:

i)il primo e il secondo comma sono soppressi;

ii)il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.";

b)il paragrafo 8 è soppresso;

12)all'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

13)all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo 12 seguente:

"12. La Commissione valuta la presente direttiva entro il 28 febbraio 2024, e successivamente a cadenza quinquennale, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, da proposte di ulteriori misure.";

14)gli allegati della direttiva sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XXXX [inserire la data corrispondente a 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) SWD (2016) 404
(2) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1475391900907&uri=CELEX:32009D0406
(3) Il Consiglio europeo ha concordato obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030, rispetto al 2005, del 43% per i settori che rientrano nel sistema EU ETS e del 30% per quelli che non vi rientrano (ossia i settori disciplinati dalla decisione sulla condivisione degli sforzi e il settore LULUCF), stabilendo che il secondo obiettivo sia attuato attraverso obiettivi nazionali vincolanti.
(4) COM(2016) 51 final del 16.2.2016.
(5) {SWD(2013) 451 final}
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0451&from=EN
(6) {SWD(2013) 48 final}
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0448&from=EN
(7) GU C del , pag. .
(8) GU C del , pag. .
(9) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(10) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(11) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Bruxelles, 30.11.2016

COM(2016) 761 final

ALLEGATO

della

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

{SWD(2016) 399 final}
{SWD(2016) 401 final}
{SWD(2016) 402 final}
{SWD(2016) 403 final}
{SWD(2016) 404 final}
{SWD(2016) 405 final}
{SWD(2016) 406 final}


ALLEGATO

1.Gli allegati IV e V sono così modificati:

a)nell’allegato IV, la nota 3 è sostituita dalla seguente: “(3) Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia “bottom-up” basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 2,0. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.”;

b)l’allegato V è sostituito dal seguente:

Allegato V

Metodi e principi comuni di calcolo dell’impatto dei regimi obbligatori di efficienza energetica o di altre misure politiche a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, degli articoli 7 bis e 7 ter e dell’articolo 20, paragrafo 6

1.Metodi di calcolo dei risparmi energetici diversi da quelli derivanti da misure fiscali ai fini dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, degli articoli 7 bis e 7 ter e dell’articolo 20, paragrafo 6.

Le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell’attuazione possono utilizzare uno o più dei seguenti metodi di calcolo dei risparmi energetici:

a)risparmi previsti, con riferimento ai risultati di precedenti miglioramenti energetici monitorati in modo indipendente in impianti analoghi. L’approccio generico è definito “ex-ante”;

b)risparmi misurati, in cui i risparmi derivanti dall’applicazione di una misura o di un pacchetto di misure si determinano registrando la riduzione reale del consumo di energia, tenendo debitamente conto di fattori come l’addizionalità, il tasso di occupazione degli edifici, i livelli di produzione e le condizioni meteorologiche che possono influire sui consumi. L’approccio generico è definito “ex-post”;

c)risparmi di scala, in cui si utilizzano stime tecniche dei risparmi. Questo approccio può essere utilizzato soltanto nel caso in cui la fissazione di solidi dati di misura per un impianto specifico risulti difficile o sproporzionatamente costosa, come in caso di sostituzione di un compressore o di un motore elettrico con una potenza in kWh diversa da quella per la quale è stata misurata l’informazione indipendente sui risparmi, o quando le stime sono effettuate in base a metodologie e parametri stabiliti a livello nazionale da esperti qualificati o accreditati, indipendenti dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate interessate;

d)risparmi stimati per sondaggio, in cui si determina la risposta dei consumatori ai consigli, alle campagne di informazione, a regimi di etichettatura o certificazione o ai contatori intelligenti. Questo approccio può essere utilizzato solo per risparmi risultanti da cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Non può essere usato per risparmi risultanti dall’applicazione di misure fisiche.

2.Nel determinare i risparmi energetici ottenuti con una misura di efficienza energetica ai fini dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, degli articoli 7 bis e 7 ter e dell’articolo 20, paragrafo 6, si applicano i seguenti principi:

a)occorre dimostrare che i risparmi sono aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque, senza l’attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell’attuazione. Per determinare i risparmi che possono essere dichiarati aggiuntivi, gli Stati membri stabiliscono uno scenario di base che riproduca l’evoluzione del consumo energetico in assenza della misura politica in questione. Lo scenario di base tiene conto almeno dei seguenti fattori: tendenze del consumo energetico, cambiamenti nel comportamento dei consumatori, evoluzione tecnologica e cambiamenti indotti da altre misure attuate a livello nazionale e unionale;

b)i risparmi derivanti dall’attuazione della legislazione unionale vincolante sono considerati risparmi che si sarebbero prodotti comunque, senza l’attività della parte obbligata, partecipante o incaricata e/o delle autorità responsabili dell’attuazione; non possono pertanto essere dichiarati a titolo dell’articolo 7, paragrafo 1, eccezion fatta per i risparmi relativi alla ristrutturazione di edifici esistenti nel rispetto del criterio di rilevanza di cui al punto 3, lettera h);

c)è possibile includere nel calcolo soltanto i risparmi che superano i livelli seguenti:

i)i livelli unionali di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi in seguito all’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 443/2009 1 e (UE) n. 510/2011 2 ;

ii)i requisiti unionali relativi al ritiro dal mercato di taluni prodotti connessi all’energia in seguito all’applicazione delle misure di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE;

d)sono autorizzate le politiche intese a stimolare una maggiore efficienza energetica dei prodotti, delle apparecchiature, degli edifici e degli elementi edilizi, dei processi o dei mercati;

e)è possibile accreditare le politiche che accelerano la diffusione di prodotti e veicoli più efficienti, purché si dimostri che la diffusione ha luogo prima della fine del ciclo di vita medio previsto dei prodotti o dei veicoli, oppure più rapidamente rispetto al tasso normale di sostituzione, e a condizione che i risparmi siano dichiarati solo per il periodo che va fino alla fine del ciclo di vita medio previsto del prodotto o del veicolo da sostituire;

f)nel promuovere la diffusione delle misure di efficienza energetica, gli Stati membri fanno in modo che siano mantenute o introdotte, nel caso non esistano, norme di qualità relativamente ai prodotti, ai servizi e alla realizzazione degli interventi;

g)per tener conto delle variazioni climatiche tra le regioni, gli Stati membri possono scegliere un valore standard di risparmio o stabilire risparmi energetici differenti secondo le variazioni di temperatura tra le regioni;

h)per calcolare i risparmi energetici si tiene conto della durata delle misure. A tal fine è possibile conteggiare i risparmi ottenuti da ciascuna azione individuale tra la data di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, secondo i casi; in alternativa, gli Stati membri possono adottare un altro metodo con il quale stimano di ottenere un risparmio totale almeno equivalente. Quando si avvalgono di altri metodi, gli Stati membri provvedono affinché il risparmio energetico totale con essi calcolato non sia superiore al risparmio energetico che sarebbe risultato dal calcolo dei risparmi di ciascuna azione individuale tra le rispettive date di attuazione e il 31 dicembre 2020 o il 31 dicembre 2030, come opportuno. Nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima redatti a norma della governance dell’Unione dell’energia, gli Stati membri descrivono dettagliatamente gli altri metodi utilizzati e le disposizioni adottate per conformarsi all’obbligo di calcolo.

3.Gli Stati membri provvedono affinché per le misure politiche adottate conformemente all’articolo 7 ter e all’articolo 20, paragrafo 6, siano rispettati i seguenti requisiti:

a)le misure politiche e le azioni individuali producono risparmi energetici verificabili nell’uso finale;

b)la responsabilità di ciascuna parte partecipante, parte incaricata o autorità pubblica responsabile dell’attuazione, secondo i casi, è definita in modo chiaro;

c)i risparmi energetici conseguiti o da conseguire sono determinati in modo trasparente;

d)il volume dei risparmi energetici prescritti o da conseguire mediante la misura politica è espresso in termini di consumo di energia finale o primaria, utilizzando i fattori di conversione di cui all’allegato IV;

e)le parti incaricate, le parti partecipanti e le autorità responsabili dell’attuazione presentano una relazione annuale sui risparmi energetici conseguiti, che è pubblicata insieme ai dati sull’andamento annuale dei risparmi energetici;

f)i risultati sono monitorati e se i progressi realizzati non sono soddisfacenti si prendono le misure del caso;

g)i risparmi risultanti da un’azione individuale non possono essere dichiarati da più di una parte;

h)le attività della parte incaricata, della parte partecipante o dell’autorità pubblica responsabile dell’attuazione sono comprovatamente all’origine del conseguimento dei risparmi dichiarati.

Per le misure politiche adottate conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri possono utilizzare il metodo di calcolo stabilito a norma della direttiva 2010/31/UE nella misura in cui è conforme ai requisiti dell’articolo 7 della presente direttiva e del presente allegato.

4.Nel determinare i risparmi energetici derivanti dalle misure politiche di natura fiscale introdotte ai sensi dell’articolo 7 ter, si applicano i seguenti principi:

a)sono presi in considerazione soltanto i risparmi energetici ottenuti con misure fiscali che superano i livelli minimi di tassazione applicabili ai carburanti e ai combustibili di cui alle direttive del Consiglio 2003/96/CE 3 o 2006/112/CE 4 ;

b)l’elasticità al prezzo per il calcolo dell’impatto delle misure fiscali (tassazione dell’energia) deve rappresentare la reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo ed è stimata sulla base di fonti di dati ufficiali recenti e rappresentative;

c)i risparmi energetici derivanti da strumenti di politica fiscale di accompagnamento, compresi gli incentivi fiscali o i versamenti a un fondo, sono contabilizzati separatamente.

5.Notifica del metodo

In conformità della futura proposta legislativa sulla governance dell’Unione dell’energia, gli Stati membri notificano alla Commissione il metodo dettagliato che essi propongono per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e all’articolo 20, paragrafo 6. Fatto salvo il caso delle imposte, la notifica comprende informazioni dettagliate concernenti:

a)il livello dell’obbligo di risparmio energetico o del risparmio che si prevede conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;

b)le parti obbligate, partecipanti o incaricate o le autorità pubbliche responsabili dell’attuazione;

c)i settori interessati;

d)le misure politiche e le singole azioni previste dalla misura politica, compreso il volume totale cumulativo di risparmio previsto per ciascuna misura;

e)la durata del periodo obbligatorio per i regimi obbligatori di efficienza energetica;

f)le azioni previste dalla misura politica;

g)il metodo di calcolo con le modalità per determinare l’addizionalità e il nesso causale, nonché le metodologie e i parametri di riferimento utilizzati per i risparmi previsti e di scala;

h)la durata delle misure e il metodo utilizzato per calcolarla o gli elementi da cui è stata ricavata;

i)l’approccio adottato per tenere conto delle variazioni climatiche all’interno dello Stato membro;

j)i sistemi di monitoraggio e di verifica per le misure di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e il modo in cui ne è garantita l’indipendenza dalle parti obbligate, partecipanti o incaricate;

k)nel caso delle imposte, la notifica include informazioni dettagliate concernenti:

i)i settori interessati e le fasce di contribuenti;

ii)l’autorità pubblica responsabile dell’attuazione;

iii)i risparmi che si prevede conseguire;

iv)la durata della misura fiscale; e

v)il metodo di calcolo, ivi compresa l’elasticità al prezzo utilizzata e le modalità per determinarla.”.

2.L’allegato VII è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

“Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas”;

b)è inserito il seguente allegato VII bis:

Allegato VII bis

Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda

1.Fatturazione basata sul consumo effettivo

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo almeno una volta all’anno.

2.Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo

A decorrere dal [inserire data di entrata in vigore], se sono stati installati contatori o contabilizzatori leggibili a distanza le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo sono rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta o ai consumatori finali che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori leggibili a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo sono rese disponibili almeno una volta al mese. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3.Informazioni minime in fattura basate sul consumo effettivo

Gli Stati membri provvedono affinché nelle fatture o nella documentazione allegata gli utenti finali dispongano delle seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile:

a)prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b)informazioni sul mix di combustibili utilizzato, anche per gli utenti finali del teleriscaldamento o teleraffreddamento;

c)raffronto tra il consumo corrente di energia dell’utente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;

d)i recapiti (compresi i siti internet) delle organizzazioni dei clienti finali, delle agenzie per l’energia o organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell’efficienza energetica, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature a energia.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché le fatture contengano, siano accompagnate o rimandino, in modo chiaro e comprensibile, a confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza.”.

(1) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).
(4) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).