Bruxelles, 1.12.2016

COM(2016) 757 final

2016/0370(CNS)

Modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero da impresa a consumatore (B2C)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

{SWD(2016) 379 final}
{SWD(2016) 382 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione europea è impegnata a garantire la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché a garantire che “persone e imprese non incontrino ostacoli all’accesso e all’esercizio delle attività online in condizioni di concorrenza leale.” Con riguardo alle normativa IVA vigente, la comunicazione del maggio 2015 “Strategia per il mercato unico digitale in Europa” 1 e la comunicazione dell’aprile 2016 su un piano d’azione sull’IVA “Verso uno spazio unico europeo dell’IVA – Il momento delle scelte” 2 hanno posto come priorità fondamentale il superamento degli ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero derivanti dagli onerosi obblighi in materia di IVA e da un’intrinseca mancanza di neutralità che danneggia le imprese dell’Unione. Le proposte modernizzeranno le norme IVA vigenti applicabili alle attività del commercio elettronico e contribuiranno ad adeguare l’IVA alle esigenze future.

I motivi per agire sono essenzialmente tre.

In primo luogo, la complessità degli obblighi in materia di IVA è sempre stata considerata uno dei principali motivi che scoraggiano un’impresa dal praticare il commercio elettronico transfrontaliero e ha come conseguenza il fatto che molte imprese non possono avere accesso al mercato unico. È stato stimato che i costi di conformità agli obblighi in materia di IVA sono in media 8 000 EUR all’anno per ogni Stato membro in cui un’impresa effettua cessioni/prestazioni. Si tratta di un costo notevole per le imprese, in particolare le PMI.

In secondo luogo, l’attuale sistema non è neutro poiché le imprese dell’UE si trovano in una posizione di evidente svantaggio rispetto alle imprese di paesi terzi, che possono effettuare cessioni/prestazioni esenti da IVA nell’UE legittimamente e spesso senza rispettare le regole. Dato che le aliquote IVA possono arrivare fino al 27%, se l’IVA non è applicata si registra una sostanziale distorsione a favore delle imprese di paesi terzi.

In terzo luogo, gli Stati membri perdono considerevoli entrate fiscali a causa della complessità del sistema esistente e dell’esenzione attualmente in vigore per l’importazione di piccole spedizioni. Si stima che le perdite dovute al mancato incasso dell’IVA e al mancato rispetto degli obblighi in materia di commercio elettronico transfrontaliero siano attualmente pari a 5 miliardi di EUR all’anno.

Nell’elaborare la presente proposta la Commissione, nell’ambito del programma “Legiferare meglio”, ha effettuato un controllo dell’adeguatezza della regolamentazione dell’attuale mini sportello unico (MOSS), che si applica alle prestazioni di servizi elettronici da impresa a consumatore (B2C), nonché delle modifiche apportate nel 2015 alle norme sul luogo della prestazione di tali servizi. La proposta tiene debitamente conto di tale valutazione. In particolare, la proposta intende colmare le lacune ed eliminare gli ostacoli cui devono far fronte le PMI e le microimprese. In termini quantitativi, l’introduzione nel 2018 di una soglia transfrontaliera intra-UE comporterà l’uscita dall’attuale sistema MOSS di 6 500 imprese, con un risparmio potenziale di costi per queste imprese pari a 13 milioni di EUR. Nello stesso anno l’introduzione di prescrizioni semplificate in materia di elementi di prova beneficerà altre 1 000 imprese. La soglia che si applicherà anche ai beni quando il MOSS sarà esteso nel 2021 andrà a vantaggio di 430 000 imprese, con potenziali risparmi per queste ultime pari a 860 milioni di EUR.

L’aspetto REFIT dell’iniziativa riguarda anche i principali obiettivi della nuova iniziativa, ossia ridurre al minimo gli oneri connessi al commercio elettronico transfrontaliero derivanti dai diversi regimi IVA. In termini di risultati, la proposta dovrebbe ridurre i costi di conformità in materia di IVA per le imprese di 2,3 miliardi di EUR all’anno a decorrere dal 2021 e, al tempo stesso, aumentare le entrate IVA degli Stati membri di 7 miliardi di EUR. L’estensione del MOSS nel 2021 tiene conto anche di alcune carenze individuate nell’ambito della valutazione REFIT dell’iniziativa del 2015, quali la necessità di norme del paese di origine con riguardo alle prescrizioni in materia di fatturazione, al coordinamento degli audit, alla comunicazione con i contribuenti e all’introduzione di una soglia per i fornitori di beni e i prestatori di servizi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Gli obiettivi generali della proposta sono il buon funzionamento del mercato interno, la competitività delle imprese europee e la necessità di garantire una tassazione efficace dell’economia digitale. La proposta è coerente con la futura applicazione del principio di destinazione dell’IVA, definito nel recente piano d’azione sull’IVA sostenuto dal Consiglio 3 .

Oltre che nel piano d’azione sull’IVA, la proposta è stata considerata un’iniziativa fondamentale nella strategia per il mercato unico digitale (DSM) 4 , nella strategia per il mercato unico 5 e nel piano d’azione per l’e-government 6 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Questo articolo dispone che il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni nel settore della fiscalità indiretta.

Sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà in quanto i principali problemi identificati (effetti di distorsione, elevati costi amministrativi, ecc.) sono determinati dalle norme della direttiva IVA in vigore e dei relativi atti. Dato che l’IVA è un’imposta armonizzata a livello dell’UE, gli Stati membri da soli non possono fissare norme diverse e, pertanto, qualsiasi iniziativa sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero richiede una proposta della Commissione intesa a modificare la direttiva IVA. La proposta offre chiaramente un valore superiore a quello che può essere conseguito a livello degli Stati membri, in quanto la semplificazione principale è costituita dall’applicabilità del sistema MOSS in tutti gli Stati membri e dalla sua messa a disposizione delle imprese per contabilizzare in modo semplice ed efficace l’imposta dovuta in tutti gli Stati membri. Un approccio basato su norme non vincolanti, come ad esempio l’applicazione volontaria del MOSS da parte degli Stati membri, non è realizzabile in quanto si tratta di un’eccezione al regime normale e richiede quindi un approccio coordinato fondato su un’infrastruttura informatica.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare i problemi e le cause dei problemi senza una proposta di modifica della direttiva IVA. La proporzionalità della proposta si caratterizza in una serie di aspetti importanti. In primo luogo, l’attuazione in due fasi della proposta riconosce che alcune misure, come l’introduzione della soglia e la semplificazione degli obblighi, possono essere introdotte nel 2018 senza bisogno di ulteriori sviluppi informatici. Tuttavia, la data di attuazione del 2021 per i principali elementi della proposta tiene conto del fatto che gli Stati membri necessiteranno di un periodo di tempo adeguato per garantire che i sistemi informatici possano essere messi a punto e testati. Ciò consentirà anche ulteriori consultazioni con le imprese. In secondo luogo è chiaro che, anche se emergeranno difficoltà per le amministrazioni doganali, in quanto la soppressione dell’esenzione dall’IVA per l’importazione di piccole spedizioni comporterà un aumento significativo del numero di pacchi per i quali l’IVA deve essere riscossa, tali difficoltà saranno in parte attenuate dalla semplificazione offerta dal sistema di importazione MOSS per tutti i pacchi di valore compreso fino a 150 EUR, dall’aumento del gettito IVA negli Stati membri, stimato a 7 miliardi di EUR all’anno, e dalla parità di condizioni per le imprese dell’UE che si trovano attualmente in una posizione di svantaggio.

Scelta dell’atto giuridico

La proposta richiede la modifica di quattro atti giuridici. Le modifiche fondamentali saranno apportate alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 7 (la “direttiva IVA”) e al regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto 8 . Modifiche di importanza relativa saranno apportate alla direttiva 2009/132/CE che determina l’ambito di applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni 9 , e al regolamento (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 10 .

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione si prefiggeva due obiettivi principali. Il primo era contribuire all’analisi REFIT dell’attuazione delle modifiche apportate nel 2015 alle norme sul luogo della prestazione e al MOSS, e il secondo consisteva nel raccogliere i pareri delle parti interessate sull’impegno assunto dalla Commissione nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale di modernizzare il quadro dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero.

Il processo di consultazione si articolava in quattro aspetti principali:

(1)consultazioni e seminari con le parti interessate organizzati dalla società Deloitte nell’ambito dello studio “Options for the modernisation of cross-border e-commerce” (Opzioni per la modernizzazione del commercio elettronico transfrontaliero) (febbraio 2015 – luglio 2016);

(2)il seminario Fiscalis (Dublino, settembre 2015) con gli Stati membri e le imprese;

(3)una consultazione mirata con i principali portatori d’interesse;

(4)una consultazione pubblica aperta 11 .

Le conseguenze delle diverse opzioni per le PMI costituiscono un obiettivo centrale della presente valutazione d’impatto. Per comprendere e affrontare i problemi incontrati dalle PMI sono state adottate misure specifiche, che hanno informato la presente valutazione in termini quantitativi e qualitativi. A tale riguardo è stato realizzato un sondaggio online specificamente destinato alle piccole imprese e alle microimprese e ai loro gruppi rappresentativi e la Commissione ha assicurato che le PMI fossero rappresentate alla conferenza delle parti interessate.

Ulteriori informazioni figurano nell’allegato 2 della valutazione d’impatto “Relazione di sintesi della consultazione delle parti interessate”.

Le preoccupazioni espresse durante il processo di consultazione dalle imprese e dalle associazioni di imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese, riguardano soprattutto le norme del 2015 sul luogo delle prestazioni e l’applicazione del MOSS ai servizi interessati (necessità di una soglia, uso delle norme del paese di origine per determinati obblighi IVA, quali la fatturazione e la tenuta dei registri, coordinamento degli audit, ecc.) e trovano ampio riscontro nella presente proposta.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha utilizzato l’analisi effettuata dalla società Deloitte per lo studio “VAT Aspects of cross-border e-commerce – Options for modernising” (“Aspetti IVA del commercio elettronico transfrontaliero – Opzioni per la modernizzazione” (febbraio 2015 – luglio 2016), lotti 1, 2 e 3. Lo studio è pubblicato sul sito web della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/reports_published/index_en.htm .

Lo studio aveva un triplice obiettivo. In primo luogo, fornire un’analisi economica degli aspetti inerenti all’IVA del commercio elettronico secondo le norme vigenti in materia (lotto 1). In secondo luogo, valutare l’impatto delle opzioni prese in considerazione per la modernizzazione degli aspetti inerenti all’IVA del commercio elettronico transfrontaliero (lotto 2). Infine, valutare l’attuazione delle modifiche apportate alle norme sul luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici (di seguito “servizi elettronici”) e al MOSS, entrate in vigore nel gennaio 2015 (lotto 3).

Sono state inoltre organizzate due riunioni con gli esperti. Nel settembre 2015 è stato organizzato in Irlanda un seminario Fiscalis 2020, cui hanno partecipato esperti IVA degli Stati membri e delle imprese. L’obiettivo principale del seminario era valutare le norme sul luogo delle prestazioni entrate in vigore nel 2015 e il MOSS, nonché le opzioni per la modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero, incluse nella valutazione d’impatto iniziale della proposta. Nell’aprile 2016 in Svezia è stato organizzato un secondo seminario Fiscalis 2020 e Dogana 2020, cui hanno partecipato esperti fiscali e doganali degli Stati membri principalmente per esaminare la parte della proposta relativa all’importazione (eliminazione dell’esenzione dall’IVA per l’importazione di piccole spedizioni e estensione del MOSS all’importazione di piccole spedizioni di valore non superiore a 150 EUR).

Entrambe le riunioni sono state proficue e le raccomandazioni formulate nel corso delle stesse sono state prese in considerazione nella presente proposta.

Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto della proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 22 giugno 2016. Il comitato ha espresso parere positivo in merito alla proposta e ha formulato alcune raccomandazioni di cui si è tenuto conto. Il parere del comitato e le raccomandazioni sono inclusi nell’allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta. La scheda di sintesi è consultabile all’indirizzo seguente: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/digital-single-market-modernising-vat-cross-border-ecommerce_en .

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta rientra nell’ambito del programma REFIT; in tale contesto è stata valutata l’attuazione delle modifiche apportate nel 2015 alle norme sul luogo della prestazione dei servizi elettronici e l’applicazione del sistema MOSS a tali servizi. Dalla valutazione è emerso che il sistema MOSS ha consentito alle imprese di risparmiare 500 milioni di EUR rispetto all’alternativa della registrazione e del pagamento diretti (in media 41 000 EUR per impresa). Si tratta di una riduzione dei costi del 95% rispetto all’alternativa della registrazione diretta.

Anche la valutazione del MOSS si è rivelata molto utile nell’assicurare che la nuova iniziativa riconosca i risultati positivi e rimedi alle carenze delle modifiche del 2015. Ad esempio, la presente proposta prevede l’introduzione nel 2018 di una soglia transfrontaliera applicabile ai servizi coperti dalle modifiche del 2015 nonché un’attenuazione dell’obbligo di presentare due elementi di prova per i prestatori di servizi elettronici il cui fatturato è inferiore a 100 000 EUR (il cosiddetto “atterraggio morbido”).

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta dovrebbe aumentare le entrate IVA degli Stati membri di 7 miliardi di EUR all’anno entro il 2021. Si prevede che la proposta ridurrà gli oneri amministrativi a carico delle imprese di 2,3 miliardi di EUR all’anno.

Le implicazioni economiche per gli Stati membri dovrebbero essere limitate in quanto l’estensione del MOSS è un’evoluzione di un sistema informatico esistente.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L’attuazione sarà monitorata dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC). Per quanto riguarda le modifiche del 2015, lo SCAC sarà coadiuvato dal comitato permanente sulla tecnologia informatica (SCIT).

Sintesi delle principali disposizioni della proposta

Le principali disposizioni della proposta sono le seguenti:

(1)l’estensione dell’attuale MOSS alle vendite a distanza intracomunitarie di beni materiali e ai servizi diversi dai servizi elettronici nonché alle vendite a distanza di beni provenienti da paesi terzi;

(2)l’introduzione di un regime semplificato di dichiarazione e pagamento globali dell’IVA all’importazione per gli importatori di beni destinati ai consumatori finali quando l’IVA non è stata versata tramite il sistema MOSS;

(3)l’eliminazione delle soglie esistenti per le vendite a distanza intracomunitarie, che sono fonte di distorsioni nel mercato unico;

(4)l’eliminazione dell’attuale esenzione dall’IVA sull’importazione di piccole spedizioni provenienti da fornitori situati in paesi terzi, che va a svantaggio dei venditori dell’UE;

(5)l’introduzione di una misura di semplificazione comune a livello comunitario comprendente una soglia IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi elettronici volta a sostenere le piccole start-up che operano nel settore del commercio elettronico e norme semplificate per l’identificazione degli acquirenti/dei destinatari;

(6)l’autorizzazione, per i venditori dell’UE, ad applicare le norme del paese di origine in settori quali la fatturazione e la tenuta dei registri e

(7) per garantire livelli elevati di conformità, un maggiore coordinamento tra gli Stati membri nella realizzazione degli audit delle imprese transfrontaliere che utilizzano il sistema dell’IVA.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1 – Modifiche della direttiva IVA – disposizioni con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018

Il punto 1 dell’articolo 1 propone un chiarimento dell’articolo 28 della direttiva IVA che rispecchia le discussioni tenutesi in sede di comitato IVA. Alla disposizione sono aggiunti i termini “compresi i casi in cui sono utilizzati a tale scopo una rete di telecomunicazioni, un’interfaccia o un portale” in modo da chiarire che l’articolo si applica anche quando un servizio elettronico è prestato tramite un intermediario o un terzo che agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona e che utilizza un’interfaccia elettronica per effettuare la prestazione.

I punti da 2 a 7 dell’articolo 1 propongono una serie di miglioramenti ai regimi speciali vigenti per la tassazione dei servizi elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti a persone che non sono soggetti passivi di cui al titolo XII, capo VI, della direttiva IVA. Di seguito sono elencati tali miglioramenti, scaturiti dalla valutazione del MOSS, compresa la consultazione degli operatori, e che non richiedono modifiche al sistema elettronico di registrazione e di pagamento (MOSS) e che consentono alle imprese che prestano tali servizi di registrarsi e di dichiarare e versare in un unico Stato membro l’IVA su tutte le cessioni/prestazioni ad acquirenti/destinatari stabiliti nella Comunità (“mini sportello unico” o MOSS).

(1)Punto 2: i paragrafi da 2 a 5 sono aggiunti all’articolo 58 della direttiva IVA al fine di introdurre una soglia di 10 000 EUR, al di sotto della quale il luogo della prestazione di servizi che possono essere coperti dal regime speciale intracomunitario per i servizi elettronici rimane nello Stato membro del prestatore. Questa disposizione dovrebbe tuttavia essere facoltativa per i soggetti passivi, in modo da consentire loro di utilizzare il MOSS in ogni caso, ad esempio se nel corso di un anno civile il loro fatturato è eccezionalmente inferiore alla soglia.

(2)Punto 3: l’articolo 219 bis della direttiva IVA è modificato al fine di prevedere l’applicazione delle norme di fatturazione dello Stato membro di identificazione. I fornitori saranno pertanto tenuti a rispettare le norme di fatturazione di un unico Stato membro anziché, come avviene oggi, di ogni Stato membro di destinazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

(3)Punti 4 e 5: i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, ma registrati ai fini dell’IVA in uno Stato membro (ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a IVA in tale Stato membro), non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità (“regime non-UE”), né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità (“regime UE”). Al momento essi non possono pertanto beneficiare delle semplificazioni offerte dal MOSS e devono registrarsi ai fini dell’IVA in ogni Stato membro in cui prestano servizi elettronici. Per consentire a tali soggetti passivi di utilizzare il regime non-UE, la proposta sopprime i termini “né è tenuto altrimenti ad identificarsi ai fini dell’IVA” nella definizione di “soggetto passivo non stabilito nella Comunità” all’articolo 358 bis della direttiva IVA e adegua di conseguenza l’articolo 361, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA.

(4)Punti 6 e 7: l’articolo 369, paragrafo 2, e l’articolo 369 duodecies, paragrafo 2, della direttiva IVA sono modificati in modo che il periodo di conservazione della documentazione per il regime non-UE e il regime UE sia, rispettivamente, il periodo definito dallo Stato membro di identificazione del soggetto passivo anziché l’attuale periodo di 10 anni, che supera ampiamente le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione vigenti nella maggior parte degli Stati membri.

Articolo 2 – Modifiche della direttiva IVA – disposizioni con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021 – Estensione del MOSS

Questo articolo contiene le disposizioni necessarie per estendere l’applicazione degli attuali regimi speciali per la tassazione dei “servizi elettronici” di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva IVA, ad altri servizi nonché alle vendite a distanza di beni, sia intracomunitari che provenienti da paesi terzi. Di conseguenza, le definizioni di servizi elettronici di cui all’articolo 358 della direttiva IVA possono essere soppresse, ma occorre aggiungere la definizione di vendite a distanza (punto 11). L’articolo propone inoltre una serie di ulteriori miglioramenti dei regimi speciali vigenti. La data proposta per l’entrata in vigore è il 1º gennaio 2021 in quanto tali cambiamenti richiedono anche che siano stabilite disposizioni di applicazione dettagliate e siano realizzati adattamenti al sistema informatico di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell’IVA (MOSS).

1.    Regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità (regime non-UE)

La proposta estende il regime speciale applicabile ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità (titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva IVA) ad altri servizi. Questo comporta le seguenti modifiche della direttiva IVA:

l’aggiunta della definizione di “Stato membro di consumo” all’articolo 358 bis, a condizione che si tratti dello Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata conformemente al titolo V, capo 3, della direttiva IVA (punto 13);

la sostituzione del riferimento ai “servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici” con “servizi” nel titolo della sezione 2 (punto 12), nonché negli articoli 359, 363, 364 e 365 della direttiva IVA (punti 14, 16 e 17).

Sono inoltre proposti due ulteriori miglioramenti a questo regime derivanti dalla valutazione del MOSS (punto 17):

una modifica dell’articolo 364 della direttiva IVA che proroga il termine per la presentazione della dichiarazione IVA da 20 a 30 giorni dalla fine del periodo d’imposta;

una modifica all’articolo 365 della direttiva IVA (punti 14, 16 e 17), in base alla quale le correzioni di precedenti dichiarazioni IVA possono essere effettuate in una dichiarazione successiva anziché nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta ai quali le correzioni si riferiscono.

2.    Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo (regime UE)

La proposta estende il regime speciale per i servizi elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo (titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva IVA), ad altri servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Questo comporta le seguenti modifiche della direttiva IVA:

l’aggiunta della definizione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni” all’articolo 369 bis della direttiva IVA (punto 20 bis). Il concetto è definito con riferimento all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva IVA. La proposta chiarisce inoltre l’articolo 33, paragrafo 1, in linea con gli orientamenti del comitato IVA. Inoltre, poiché i fornitori che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni avranno la possibilità di utilizzare il MOSS e di dichiarare e pagare l’IVA su tutte le vendite a distanza in un unico Stato membro, la proposta elimina le soglie attuali di cui all’articolo 34 della direttiva IVA al di sotto delle quali le vendite a distanza restano soggette all’IVA nello Stato membro in cui ha inizio il trasporto o la spedizione (punti 3 e 4). Tali soglie sono sostituite da una soglia di 10 000 EUR per le microimprese, al di sotto della quale il luogo delle prestazioni soggette al regime speciale rimane nello Stato membro in cui è stabilito il fornitore/prestatore (punti 5 e 6). A norma dell’articolo 1, punto 2, della proposta, tale soglia dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2018 esclusivamente alle prestazioni di servizi elettronici. A partire dal 2021 tale soglia dovrebbe diventare un massimale globale applicabile ai servizi elettronici e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Essa dovrebbe pertanto essere rimossa dall’articolo 58 e inserita nel titolo V della direttiva IVA in un nuovo capo 3 bis (nuovo articolo 59 quater). Infine, l’obbligo di emettere fattura per le vendite a distanza intracomunitarie di cui all’articolo 220, paragrafo 1, punto 2, dovrebbe essere eliminato ove ci si avvalga di tale regime speciale (punto 9), in quanto l’obbligo è legato all’attuale regime di vendite a distanza intracomunitarie che richiede il monitoraggio delle soglie nazionali;

l’aggiunta della definizione di “Stato membro di consumo” all’articolo 369 bis della direttiva IVA (punto 20 bis). Si tratta dello Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata conformemente al titolo V, capo 3, della direttiva IVA o, nel caso di vendite a distanza, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente;

la modifica del titolo della sezione 3 nonché degli articoli 369 ter, 369 quater, 369 sexies, 369 septies, 369 nonies e 369 decies, 369 undecies e 369 duodecies della direttiva IVA a seguito dell’estensione del campo di applicazione della sezione (punti 19, 21 e da 23 a 28). In particolare, i riferimenti al “soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo” sono sostituiti da “il soggetto passivo che si avvale del presente regime”, dato che l’obbligo di non essere stabilito nello Stato membro di consumo non si applica alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;

l’ampliamento del contenuto della dichiarazione IVA all’articolo 369 octies, paragrafo 1, della direttiva IVA, in modo da includere anche i dati concernenti le vendite a distanza di beni (punto 24). I soggetti passivi che effettuano sia prestazioni di servizi che vendite a distanza di beni nell’ambito di questo regime speciale dovrebbero essere in grado di dichiarare entrambi i tipi di prestazioni nella stessa dichiarazione IVA. Il nuovo articolo 369 octies, paragrafo 2, della direttiva IVA prevede che, se un unico soggetto passivo effettua cessioni di beni provenienti da diversi Stati membri nell’ambito di tale regime speciale, nella dichiarazione IVA tali cessioni sono suddivise, per ciascuno Stato membro di spedizione, per Stato membro di consumo. Questa disposizione è analoga a quella vigente per i servizi elettronici nell’attuale articolo 369 octies, secondo comma, della direttiva IVA, che diventa il paragrafo 3 dell’articolo 369 octies.

Inoltre, come per il regime non-UE, la proposta estende il termine di presentazione della dichiarazione IVA da 20 a 30 giorni dalla fine del periodo d’imposta di cui all’articolo 369 septies della direttiva IVA e, nell’articolo 369 octies, paragrafo 4, della direttiva IVA, stabilisce che le correzioni di dichiarazioni IVA precedenti possano essere apportate in una dichiarazione successiva anziché nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta ai quali si riferiscono le correzioni (punto 24).

Si propone infine un chiarimento dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva IVA (punto 1), simile al chiarimento proposto all’articolo 28 della direttiva IVA (articolo 1, punto 1), in modo da precisare che tale articolo si applica anche nei casi in cui le vendite online di beni sono effettuate tramite un intermediario o un terzo che agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona e che utilizza un’interfaccia elettronica per effettuare l’operazione (ad esempio una piattaforma elettronica).

3.    Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR (regime di importazione)

Al titolo XII, capo 6, della direttiva IVA è aggiunta una nuova sezione 4, che istituisce un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi (punto 29). Questa sezione presenta la medesima struttura ed è fondata sugli stessi principi dei regimi speciali di cui al capo 6, sezioni 2 e 3.

L’articolo 369 terdecies stabilisce le definizioni applicabili a questa sezione. La definizione di “vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi” stabilisce il campo di applicazione di questo regime speciale, che copre le vendite di beni in spedizioni di un valore intrinseco 12 non superiore a 150 EUR il cui luogo di cessione è disciplinato dall’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva IVA. Attualmente esso dispone che quando i beni venduti “a distanza” sono importati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di arrivo del trasporto a destinazione dell’acquirente, la cessione di beni è considerata effettuata in quest’ultimo Stato membro. Per consentire l’applicazione del regime speciale anche in situazioni in cui lo Stato membro in cui si trova l’acquirente e lo Stato membro di importazione sono lo stesso, all’articolo 33, paragrafo 2, è aggiunto un secondo comma che crea un fatto generatore dell’imposta nello Stato membro in cui il regime speciale è utilizzato (punto 2, lettera b)). È necessaria una definizione di “intermediario” in quanto dovrebbe essere possibile per i venditori non stabiliti nella Comunità designare una persona stabilita nella Comunità che adempia ai loro obblighi IVA a norma di tale regime speciale a loro nome e per loro conto. Quale Stato membro possa essere lo “Stato membro di identificazione” dipende dal fatto che il venditore sia stabilito o abbia una stabile organizzazione nella Comunità e se un intermediario sia stato da esso designato. Infine, per “Stato membro di consumo” si intende lo Stato membro di arrivo del trasporto a destinazione dell’acquirente.

L’articolo 369 quaterdecies stabilisce chi può avvalersi di questo regime speciale. Secondo la proposta, un venditore non stabilito nella Comunità dovrebbe designare un intermediario, salvo qualora sia debitamente autorizzato dallo Stato membro di identificazione oppure sia stabilito in un paese con il quale l’UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca. L’elenco dei paesi interessati dovrebbe essere stabilito successivamente in un regolamento di esecuzione della Commissione.

L’articolo 369 quindecies dispone che l’imposta diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato. Tale disposizione è necessaria per determinare quali cessioni/prestazioni devono essere incluse nelle dichiarazioni IVA periodiche.

Gli articoli da 369 sexdecies a 369 quinvicies riprendono le disposizioni degli altri due regimi speciali in termini di identificazione, dichiarazioni IVA, versamenti IVA e conservazione della documentazione. Va rilevato che l’articolo 369 vicies prevede una disposizione specifica per il regime d’importazione secondo la quale gli Stati membri non dovrebbero imporre ulteriori obblighi dichiarativi oltre alla dichiarazione IVA periodica.

Se l’IVA è dichiarata a norma del regime speciale, non dovrebbe più essere esigibile al momento dell’importazione dei beni. È pertanto necessario prevedere un’esenzione per tali importazioni. L’esenzione è inserita nell’articolo 143, paragrafo 1, della direttiva IVA. Per consentire alle autorità doganali di individuare tali spedizioni all’atto dell’importazione dovrebbe essere loro comunicato, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, un numero di identificazione IVA valido attestante che l’IVA è dichiarata nell’ambito del regime speciale (punto 7).

Anche se questo regime è principalmente rivolto alle vendite a distanza a destinazione dei consumatori finali, non si può escludere che i soggetti passivi acquistino beni online a fini professionali al di fuori della Comunità da un venditore utilizzando questo regime speciale. Per consentire a tali soggetti passivi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA versata su tali acquisti, all’articolo 178 è aggiunta una nuova lettera g) che stabilisce le condizioni per l’esercizio del diritto a detrazione (punto 8).

4.    Regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione per le vendite a distanza di beni provenienti da paesi terzi o territori terzi quando il regime d’importazione non è utilizzato

Sono state introdotte misure di semplificazione per i beni in spedizioni di un valore per il quale l’IVA non è contabilizzata tramite il regime di importazione di cui alla sezione 3 (punto 30). Per tali importazioni gli Stati membri dovrebbero consentire alla persona che presenta i beni in dogana nella Comunità (in genere operatori postali e corrieri espressi) di dichiarare e pagare l’IVA all’importazione dovuta su tali spedizioni per via elettronica sulla base di una dichiarazione mensile, per conto della persona a cui i beni sono destinati. Per semplificare ulteriormente la dichiarazione, detti beni dovrebbero essere sistematicamente soggetti all’aliquota IVA normale, a meno che la persona cui sono destinati chieda specificamente l’applicazione di un’aliquota ridotta. In questo caso, tuttavia, sarebbe necessaria una dichiarazione doganale normale.

Articolo 3 – Modifica della direttiva 2009/132/CE

Il titolo IV (articoli 23 e 24) della direttiva 2009/132/CE prevede un’esenzione per le importazioni di beni di valore trascurabile non superiore a un valore totale compreso fra 10 EUR e 22 EUR (importo da stabilire a cura di ciascuno Stato membro). Non è necessario mantenere questa esenzione IVA in quanto l’uso del regime speciale (e quindi del MOSS) consentirà di dichiarare e pagare l’IVA su beni importati ordinati online e quindi semplificherà drasticamente la riscossione dell’imposta. La proposta elimina pertanto l’esenzione a decorrere dal 1º gennaio 2021, che è la data proposta per l’entrata in vigore del regime di importazione.

2016/0370 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 13 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1)La direttiva 2006/112/CE del Consiglio 15 istituisce regimi speciali che assoggettano all’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi.

2)La direttiva 2009/132/CE del Consiglio 16 prevede un’esenzione dall’IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile.

3)La valutazione di tali regimi speciali, avviata il 1º gennaio 2015, ha individuato una serie di ambiti suscettibili di miglioramento. In primo luogo dovrebbe essere ridotto l’onere gravante sulle microimprese stabilite in uno Stato membro che prestano tali servizi occasionalmente in altri Stati membri di dover adempiere agli obblighi IVA negli Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. È pertanto opportuno introdurre una soglia a livello comunitario al di sotto della quale tali prestazioni restano imponibili ai fini dell’IVA nello Stato membro di stabilimento. In secondo luogo, l’obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi è molto oneroso. Pertanto, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico delle imprese, le norme in materia di fatturazione e di conservazione della documentazione dovrebbero essere quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del fornitore/prestatore che si avvale dei regimi speciali. In terzo luogo, i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, ma registrati ai fini dell’IVA in uno Stato membro (ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a IVA in tale Stato membro), non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, né del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità. Di conseguenza, si propone che tali soggetti passivi siano autorizzati ad avvalersi del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.

4)Inoltre la valutazione dei regimi speciali per la tassazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o dei servizi prestati per via elettronica, avviata il 1º gennaio 2015, ha evidenziato che l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA stabilisce un termine troppo ravvicinato, ossia 20 giorni dalla fine del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, in particolare per quanto riguarda le prestazioni effettuate attraverso una rete di telecomunicazioni, un’interfaccia o un portale, qualora i servizi prestati tramite tale rete, interfaccia o portale, si presume siano prestati dall’operatore della rete, dell’interfaccia o del portale, che è tenuto a ottenere le informazioni da ogni singolo prestatore di servizi per compilare la dichiarazione IVA. La valutazione ha inoltre evidenziato che l’obbligo di apportare correzioni alla dichiarazione IVA per il periodo d’imposta in oggetto è molto gravoso per i soggetti passivi, in quanto può comportare la necessità di ripresentare varie dichiarazioni IVA ogni trimestre. Di conseguenza, il termine entro il quale si deve presentare la dichiarazione IVA dovrebbe essere esteso da 20 a 30 giorni dalla fine del periodo d’imposta e i soggetti passivi dovrebbero essere autorizzati a correggere dichiarazioni IVA precedenti in una dichiarazione successiva anziché nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta cui si riferiscono le correzioni.

5)Al fine di evitare che i soggetti passivi che prestano servizi diversi dai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o dai servizi prestati per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi debbano essere identificati ai fini dell’IVA in ogni Stato membro in cui tali servizi sono soggetti all’IVA, gli Stati membri dovrebbero autorizzare i soggetti passivi che prestano tali servizi ad avvalersi del sistema informatico di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell’IVA, che consente loro di dichiarare e versare l’IVA su tali servizi in un unico Stato membro.

6)Per chiarire l’ambito di applicazione delle disposizioni riguardanti le situazioni in cui beni o servizi sono acquistati e sono poi forniti all’acquirente successivo è opportuno fare riferimento ai nuovi mezzi di interazione elettronica tramite i quali le operazioni sono concluse, al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici.

7)La realizzazione del mercato interno, la globalizzazione e i cambiamenti tecnologici hanno portato ad una crescita esplosiva del commercio elettronico e, di conseguenza, delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all’altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità. Le disposizioni pertinenti delle direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE dovrebbero essere adattate a tale evoluzione, tenendo conto del principio della tassazione nel luogo di destinazione e della necessità di proteggere il gettito fiscale degli Stati membri, al fine di creare pari condizioni di concorrenza per le imprese interessate e di ridurre al minimo gli oneri gravanti su di esse. Il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi prestati per via elettronica forniti da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, dovrebbe di conseguenza essere esteso alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e un regime speciale analogo dovrebbe essere istituito per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.

8)Al fine di ridurre gli oneri per le imprese che si avvalgono del regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni è opportuno eliminare l’obbligo di emettere fattura per tali vendite. Per assicurare la certezza giuridica a tali imprese, le norme che determinano il luogo di tali cessioni di beni dovrebbero indicare chiaramente che esse si applicano anche quando i beni sono trasportati o spediti indirettamente per conto del fornitore.

9)Il campo di applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi dovrebbe essere limitato alle vendite di beni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, mentre per un valore superiore una dichiarazione doganale completa è richiesta a fini doganali al momento dell’importazione. Al fine di evitare la doppia imposizione è opportuno introdurre un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto all’importazione dei beni dichiarati nell’ambito di tale regime speciale. Inoltre, al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra fornitori all’interno e all’esterno della Comunità e di evitare perdite di gettito fiscale, è necessario abolire l’esenzione per le importazioni di beni oggetto di piccole spedizioni di valore trascurabile di cui alla direttiva 2009/132/CE.

10)Un soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi dovrebbe essere autorizzato a nominare un intermediario stabilito nella Comunità come debitore dell’IVA e per adempiere agli obblighi previsti dal regime speciale in suo nome e per suo conto.

11)Al fine di proteggere il gettito fiscale degli Stati membri, un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del regime speciale dovrebbe essere tenuto a designare un intermediario. Tuttavia, tale obbligo non dovrebbe applicarsi se tale soggetto passivo è debitamente autorizzato dallo Stato membro di identificazione oppure se è stabilito in un paese con il quale l’Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca. Tali autorizzazioni dovrebbero essere rigorosamente soggette a un elenco di criteri chiaramente definiti.

12)Per garantire condizioni uniformi per l’attuazione della presente direttiva con riguardo alla compilazione dell’elenco di paesi terzi con cui l’Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2008/55/CE del Consiglio 17 e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 18 , dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 . Dal momento che la redazione dell’elenco dei paesi terzi è direttamente connessa alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010.

13)A seguito della crescita esponenziale del commercio elettronico e del conseguente aumento del numero di piccole spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR importate nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero sistematicamente consentire il ricorso a un regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione. Tale regime può essere applicato se non si ricorre al regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e se l’acquirente finale non ha applicato la procedura di importazione standard per avvalersi di un’aliquota IVA ridotta.

14)La data di applicazione delle disposizioni della presente direttiva dovrebbe, laddove opportuno, tenere conto del tempo necessario per predisporre le misure richieste per l’attuazione della presente direttiva e per consentire agli Stati membri di adeguare i propri sistemi informatici di registrazione e di dichiarazione e pagamento dell’IVA.

15)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la semplificazione degli obblighi in materia di IVA, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

16)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 20 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

17)È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2018

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)    L’articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, compresi i casi in cui sono utilizzati a tale scopo una rete di telecomunicazioni, un’interfaccia o un portale, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.”.

2)L’articolo 58 è sostituito dal seguente:

“Articolo 58

1.    Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale:

a)servizi di telecomunicazione;

b)servizi di teleradiodiffusione;

c)servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

2.    Il paragrafo 1 non si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)il prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro;

b)i servizi sono prestati a destinatari situati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a);

c)il valore totale, al netto dell’IVA, di tali prestazioni non supera, nell’anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell’anno civile precedente.

3.    Se nel corso di un anno civile è superata la soglia di cui al paragrafo 2, lettera c), il paragrafo 1 si applica a decorrere da tale data.

4.    Lo Stato membro nel cui territorio i prestatori di cui al paragrafo 2 sono stabiliti, oppure, in mancanza di tale luogo di stabilimento, hanno l’indirizzo permanente o la residenza abituale, concede a tali prestatori il diritto di scegliere che il luogo delle prestazioni sia determinato conformemente al paragrafo 1.

5.    Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per monitorare il rispetto da parte del soggetto passivo delle condizioni di cui al paragrafo 2.”.

3)L’articolo 219 bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 219 bis

1.    La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.

2.    In deroga al paragrafo 1, la fatturazione è soggetta alle seguenti norme:

a)le norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, quando:

i)il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o la sua stabile organizzazione non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell’articolo 192 bis, lettera b), e il debitore dell’IVA è l’acquirente dei beni o il destinatario dei servizi;

ii)la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V;

b)le norme applicabili nello Stato membro in cui è identificato il fornitore/prestatore che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6.

Se il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi è considerata effettuata e l’acquirente/il destinatario emette la fattura (autofatturazione) o se non si fa ricorso ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, si applica il paragrafo 1.

3.    I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi gli articoli da 244 a 248.”.

4)All’articolo 358 bis, il punto 1 è sostituito dal seguente:

“1)“soggetto passivo non stabilito nella Comunità” un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità;”.

5)All’articolo 361, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e)una dichiarazione indicante che il soggetto non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità;”.

6)All’articolo 369, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Lo Stato membro d’identificazione stabilisce il periodo durante il quale tale documentazione deve essere conservata dal soggetto passivo non stabilito nella Comunità.”.

7)All’articolo 369 duodecies, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Lo Stato membro d’identificazione stabilisce il periodo durante il quale tale documentazione deve essere conservata dal soggetto passivo non stabilito nella Comunità.”.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)    All’articolo 14, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c)il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l’acquisto o per la vendita, compresi i casi in cui sono utilizzati a tale scopo una rete di telecomunicazioni, un’interfaccia o un portale.”.

2)L’articolo 33 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

“In deroga all’articolo 32, è considerato luogo di una cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore, o direttamente o indirettamente per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, il luogo in cui i beni si trovano al momento d’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:”;

b)al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

“Qualora i beni siano spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo e importati dal fornitore nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto, i beni sono considerati forniti in tale Stato membro, purché l’IVA su tali beni sia dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4.”.

3)L’articolo 34 è soppresso.

4)L’articolo 35 è sostituito dal seguente:

“Articolo 35

L’articolo 33 non si applica alle cessioni di beni d’occasione e di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, quali definiti all’articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), né alle cessioni di mezzi di trasporto d’occasione quali definiti all’articolo 327, paragrafo 3, assoggettate all’IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d’occasione, agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, e ai mezzi di trasporto d’occasione.”.

5)All’articolo 58, i paragrafi da 2 a 5 sono soppressi.

6)Nel titolo V è inserito il seguente capo 3 bis:

CAPO 3 bis

Soglia per i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 58

Articolo 59 quater

1.    L’articolo 33, paragrafo 1, e l’articolo 58 non si applicano se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)il fornitore/prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro;

b)i servizi sono prestati o i beni sono spediti o trasportati a destinatari situati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a);

c)il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni o delle cessioni cui le presenti disposizioni sono applicabili non supera, nell’anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell’anno civile precedente.

2.    Se nel corso di un anno civile è superata la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), l’articolo 33, paragrafo 1, e l’articolo 58 si applicano a decorrere da tale data.

3.    Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto o in cui sono stabiliti i soggetti passivi che prestano i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e i servizi forniti per via elettronica concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni ammissibili a norma del paragrafo 1 il diritto di scegliere che il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, e all’articolo 58.

4.    Gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per monitorare il rispetto da parte del soggetto passivo delle condizioni di cui al paragrafo 1.”.

7)All’articolo 143, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente c bis):

“c bis)le importazioni di beni se l’IVA è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, e se, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero di identificazione IVA del fornitore/prestatore o dell’intermediario che agisce per suo conto, assegnato ai sensi dell’articolo 369 octodecies, è stato comunicato all’ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione;”.

8)All’articolo 178 è aggiunta la seguente lettera g):

“g)quando è tenuto a versare l’imposta quale destinatario o acquirente in caso di applicazione del titolo XII, capo 6, sezione 4, essere in possesso di una fattura o di un documento equivalente emesso dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale o, se del caso, dal suo intermediario che specifichi chiaramente l’IVA versata e il numero di identificazione IVA attribuito a norma dell’articolo 369 octodecies.”.

9)    All’articolo 220, paragrafo 1, il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2)per le cessioni di beni di cui all’articolo 33, salvo se il soggetto passivo si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2;”.

10)Nel titolo XII, il titolo del capo 6 è sostituito dal seguente:

“Regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi o effettuano vendite a distanza di beni a persone che non sono soggetti passivi nella Comunità”

11)L’articolo 358 è così modificato:

a)i punti 1, 2 e 3 sono soppressi;

b)è aggiunto il seguente punto 3 bis:

“3 bis) “vendite a distanza di beni” le vendite di beni il cui luogo di cessione è disciplinato dall’articolo 33, paragrafo 1, e i beni in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR il cui luogo di cessione è disciplinato dall’articolo 33, paragrafo 2 o 3;”.

12)Il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

Regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità”.

13)All’articolo 358 bis è aggiunto il seguente punto 3:

“3)“Stato membro di consumo” lo Stato membro in cui si considerano prestati i servizi conformemente al titolo V, capo 3;”.

14)L’articolo 359 è sostituito dal seguente:

“Articolo 359

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l’indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.”.

15)All’articolo 362 la seconda frase è soppressa.

16)All’articolo 363, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)se il soggetto passivo gli comunica che non fornisce più i servizi che rientrano nel presente regime speciale;”.

17)Gli articoli 364 e 365 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 364

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti i servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del periodo d’imposta cui essa si riferisce.

Articolo 365

La dichiarazione IVA contiene il numero d’identificazione IVA e, per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo di riferimento nonché l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’imposta dovuta.

Se dopo la presentazione di una dichiarazione IVA si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva al più tardi entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell’articolo 364.”.

18)L’articolo 368 è sostituito dal seguente:

“Articolo 368

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare detrazioni ai sensi dell’articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l’articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi contemplati dal presente regime speciale non si applicano l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, se esercita nello Stato membro di consumo anche attività che non rientrano nel presente regime speciale per le quali è tenuto a identificarsi ai fini dell’IVA, effettua le detrazioni IVA in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell’articolo 250.”.

19)Al titolo XII, capo 6, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo”.

20)L’articolo 369 bis è così modificato:

a)è inserito il seguente punto 1 bis:

“1 bis)“vendite a distanza intracomunitarie di beni” le vendite di beni spediti o trasportati dal fornitore, o direttamente o indirettamente per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni il cui luogo delle prestazioni è disciplinato dall’articolo 33, paragrafo 1;”;

b)è aggiunto il seguente punto 3:

“3)“Stato membro di consumo” lo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata conformemente al titolo V, capo 3, o, nel caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.”.

21)Gli articoli 369 ter e 369 quater sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 369 ter

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l’indirizzo permanente o la residenza abituale in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette cessioni di beni e prestazioni di servizi all’interno della Comunità.

Articolo 369 quater

Un soggetto passivo dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti delle stesse a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni necessarie per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.”.

22)All’articolo 369 quinquies, il secondo comma è soppresso.

23)L’articolo 369 sexies è così modificato:

a)la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

“Lo Stato membro di identificazione esclude un soggetto passivo dal presente regime speciale nei casi seguenti:”;

b)la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)se notifica di non effettuare più le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale;”.

24)Gli articoli 369 septies e 369 octies sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 369 septies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate vendite a distanza intracomunitarie di beni o siano stati prestati servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del periodo d’imposta cui essa si riferisce.

Articolo 369 octies

1.    La dichiarazione IVA contiene il numero d’identificazione IVA di cui all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta, l’importo totale, al netto dell’IVA, delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel periodo di imposta nonché l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’imposta dovuta. La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti.

2.    Se, nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni che rientrano nel presente regime speciale, i beni sono spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale di tali vendite per ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, unitamente al numero individuale d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno degli Stati membri interessati. La dichiarazione IVA riporta tali informazioni per ciascun Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione, suddivise per Stato membro di consumo.

3.    Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche l’importo totale di tali prestazioni, in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un’organizzazione, unitamente al numero individuale d’identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di consumo.

4.    Se dopo la presentazione di una dichiarazione IVA si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva al più tardi entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell’articolo 369 septies.”.

25)All’articolo 369 nonies, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

“Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.”.

26)All’articolo 369 decies, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale paga l’IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al più tardi, allo scadere del termine previsto per la presentazione della dichiarazione.”.

27)L’articolo 369 undecies è sostituito dal seguente:

“Articolo 369 undecies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell’IVA corrisposta nello Stato membro di consumo a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva.

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, se esercita nello Stato membro di consumo anche attività che non rientrano nel presente regime speciale per le quali è tenuto a identificarsi ai fini dell’IVA, effettua le detrazioni IVA in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell’articolo 250.”.

28)All’articolo 369 duodecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.    Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.”.

29)Al titolo XII, capo 6, è inserita la seguente sezione 4:

Sezione 4
Regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi

Articolo 369 terdecies

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

1)“vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi” le vendite di beni in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR il cui luogo di cessione è disciplinato dall’articolo 33, paragrafo 2;

2)“soggetto passivo non stabilito nella Comunità” un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità;

3)“intermediario” una persona stabilita nella Comunità, designata dal soggetto passivo che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi come debitore dell’IVA e tenuta a rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regime speciale in nome e per conto del soggetto passivo.

4)Per “Stato membro di identificazione” si intende:

a)se il soggetto passivo non è stabilito nella Comunità, lo Stato membro con cui sceglie di prendere contatto;

b)se il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori della Comunità, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale;

c)se il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro, tale Stato membro;

d)se l’intermediario ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro, tale Stato membro;

e)se l’intermediario ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori della Comunità, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui l’intermediario notifica che intende avvalersi del presente regime speciale.

5)Per “Stato membro di consumo” si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.

Articolo 369 quaterdecies

1.    Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi ad avvalersi del presente regime speciale:

a)i soggetti passivi stabiliti nella Comunità che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

b)i soggetti passivi, stabiliti o no nella Comunità, che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e che sono rappresentati da un intermediario stabilito nella Comunità;

c)i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e sono debitamente autorizzati dallo Stato membro di identificazione, se sono soddisfatti i seguenti criteri:

i)assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del soggetto passivo;

ii)dimostrazione, da parte del soggetto passivo, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali e fiscali;

iii)solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il soggetto passivo si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

d)i soggetti passivi stabiliti in un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2008/55/CE del Consiglio* e al regolamento (UE) n. 904/2010 e che effettuano vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo.

2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l’elenco dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010.

Articolo 369 quindecies

Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sui quali l’IVA è dichiarata a norma del presente regime speciale, il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile al momento della cessione. Il bene si considera ceduto nel momento in cui il pagamento è accettato.

Articolo 369 sexdecies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale o un intermediario che agisce per suo conto dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio o la cessazione della sua attività nell’ambito del presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l’applicazione del presente regime speciale. Tali informazioni sono comunicate per via elettronica.

Articolo 369 septdecies

1.    Le informazioni che il soggetto passivo che non ricorre a un intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale contengono i seguenti elementi di identificazione:

a)nome/denominazione;

b)indirizzo postale;

c)indirizzo elettronico e siti web;

d)numero di identificazione IVA o codice fiscale nazionale.

2.    Le informazioni che l’intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale per conto di uno o più soggetti passivi contengono i seguenti elementi di identificazione:

a)nome/denominazione;

b)indirizzo postale;

c)indirizzo elettronico e siti web;

d)numero di identificazione IVA;

e)un elenco dei soggetti passivi che rappresenta, unitamente al loro indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e siti web, numero di identificazione IVA o codice fiscale nazionale.

3.    Un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale o, se del caso, il suo intermediario comunica allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

Articolo 369 octodecies

1. Lo Stato membro d’identificazione attribuisce al soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale un numero d’identificazione IVA individuale e comunica per via elettronica all’interessato il numero d’identificazione attribuitogli.

2. Lo Stato membro di identificazione attribuisce a un intermediario che agisce per conto di un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale un numero d’identificazione IVA individuale e comunica per via elettronica all’interessato il numero d’identificazione attribuitogli. Se un intermediario agisce per conto di più di un soggetto passivo, tale numero d’identificazione si applica a tutte le attività svolte nell’ambito del presente regime.

3. Il numero di identificazione IVA attribuito in conformità dei paragrafi 1 e 2 è utilizzato unicamente ai fini del presente regime speciale.

Articolo 369 novodecies

1.    Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo dal registro di identificazione nei seguenti casi:

a)se comunica allo Stato membro di identificazione che non effettua più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

b)se si può altrimenti supporre che le attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi siano cessate;

c)se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

d)se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

2.    Lo Stato membro di identificazione esclude l’intermediario dal registro di identificazione nei seguenti casi:

a)se per due trimestri civili consecutivi non ha agito come intermediario per conto di un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale;

b)se non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di intermediario;

c)se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

Articolo 369 vicies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. La dichiarazione IVA è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del periodo d’imposta cui essa si riferisce.

Se una dichiarazione IVA è stata presentata in conformità del primo comma, gli Stati membri non possono imporre, ai fini dell’IVA, ulteriori obblighi o altre formalità all’importazione.

Articolo 369 unvicies

1.    La dichiarazione IVA reca il numero di identificazione IVA di cui all’articolo 369 octodecies e, per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta, l’importo totale, al netto dell’IVA, delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per cui l’IVA è divenuta esigibile nel corso del periodo di imposta nonché l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’imposta dovuta.

2.    Se dopo la presentazione di una dichiarazione IVA si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva al più tardi entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell’articolo 369 vicies.

3.    Un intermediario designato da più di un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non è tenuto ad indicare nella dichiarazione IVA le cessioni o le prestazioni effettuate da ciascuno dei soggetti passivi per il cui pagamento dell’IVA è debitore.

Articolo 369 duovicies

1.    La dichiarazione IVA è effettuata in euro.

Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

2.    Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Articolo 369 tervicies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, paga l’IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al più tardi allo scadere del termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

Articolo 369 quatervicies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell’IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l’articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni contemplati dal presente regime speciale non si applicano l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale ed è registrato ai fini dell’IVA nello Stato membro di identificazione per altre attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni IVA in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell’articolo 250.

Articolo 369 quinvicies

1.    Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Un intermediario conserva la documentazione per ciascuno dei soggetti passivi che rappresenta. Essa deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2.    La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione.

Lo Stato membro di identificazione stabilisce il periodo durante il quale tale documentazione deve essere conservata dal soggetto passivo non stabilito nella Comunità.

_________________

*    Direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28).”.

30) Al titolo XII è aggiunto il seguente capo 7:

“CAPO 7

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

Articolo 369 sexvicies

Se la persona alla quale sono destinati i beni importati in spedizioni di un valore intrinseco non superiore a 150 EUR sceglie di non applicare il regime standard per l’importazione di beni, anche per l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, lo Stato membro d’importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro.

Articolo 369 septvicies

1.Ai fini del presente regime speciale si applica quanto segue:

a)la persona alla quale i beni sono destinati è tenuta al pagamento dell’IVA;

b)la persona che presenta le merci in dogana nel territorio della Comunità è responsabile della riscossione dell’IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni.

2.Gli Stati membri provvedono affinché la persona che presenta le merci in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell’imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni.

Articolo 369 septvicies bis

In deroga all’articolo 94, paragrafo 2, l’aliquota normale dell’IVA applicabile nello Stato membro di importazione si applica quando si utilizza questo regime speciale.

Articolo 369 septvicies ter

1.Gli Stati membri permettono che l’IVA riscossa nell’ambito del presente regime speciale sia riportata elettronicamente in una dichiarazione mensile. La dichiarazione deve indicare il totale dell’IVA riscossa nel pertinente mese civile.

2.Gli Stati membri prescrivono che l’IVA di cui al paragrafo 1 sia esigibile entro la fine del mese successivo a quello di importazione.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le persone che si avvalgono del presente regime speciale tengano una documentazione delle operazioni effettuate nell’ambito del presente regime speciale per un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro d’importazione. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA e deve essere disponibile in formato elettronico su richiesta dello Stato membro di importazione.”.

Articolo 3

Modifica della direttiva 2009/132/CE

Con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021, il titolo IV della direttiva 2009/132/CE è soppresso.

Articolo 4

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2017, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1 della presente direttiva dal 1º gennaio 2018.

Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 3 della presente direttiva dal 1º gennaio 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) COM(2015) 192 final.
(2) COM(2016) 148 final.
(3) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/  
(4) COM(2015) 192 final.
(5) COM(2015) 550 final.
(6) COM(2016) 179 final.
(7) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(8) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(9) GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.
(10) GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.
(11) http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_vat_cross_border_ecommerce_en.htm .
Alla Commissione sono pervenuti circa 370 contributi. Tutti i contributi pubblici sono disponibili sul sito web della DG TAXUD: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/public-consultation-results_en.xlsx
(12) Il valore intrinseco è il valore dei soli beni e non comprende i costi di assicurazione e il nolo.
(13) GU C del , pag. .
(14) GU C del , pag. .
(15) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(16) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).
(17) Direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28).
(18) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 10).
(19) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(20) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.