Bruxelles, 1.12.2016

COM(2016) 750 final

2016/0392(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta della Commissione è volta ad allineare il regolamento (CE) n. 110/2008 al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Essa divide essenzialmente le disposizioni adottate dalla Commissione a norma del suddetto regolamento in atti delegati e atti di esecuzione.

L’attuale quadro giuridico dell’UE per le bevande spiritose consente la libera circolazione delle merci nel mercato unico stabilendo definizioni dei prodotti, norme in materia di etichettatura e disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Esso non dovrebbe pertanto essere modificato.

Per questo motivo, oltre all’allineamento al TFUE, la proposta introduce solo poche modifiche tecniche di lieve entità destinate a colmare le carenze nell’attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell’UE. Le modifiche nella struttura e nella formulazione sono state apportate al solo scopo di semplificare la normativa e migliorare la leggibilità, in linea con l’agenda “Legiferare meglio” della Commissione.

Tali modifiche di struttura e formulazione, e i pochi adeguamenti tecnici, non alterano il merito delle disposizioni, che resta identico al regolamento (CE) n. 110/2008. Per questo motivo non è stata ritenuta necessaria una valutazione d’impatto.

Le associazioni di produttori di bevande spiritose sono state consultate e le loro principali preoccupazioni sono state prese in considerazione.

La presente iniziativa non è inclusa nell’agenda del programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT). Tuttavia, la proposta è stata elaborata tenendo conto delle aspettative degli Stati membri e delle parti interessate in materia di semplificazione normativa e tenendo in considerazione i principi guida del legiferare meglio.

Considerata l’importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno mantenere il regolamento sulle bevande spiritose per le misure specifiche in materia di designazione e presentazione delle bevande spiritose che trascendono le norme generali di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 1 , pur mantenendo la coerenza con tali norme generali. Il regolamento sulle bevande spiritose dovrebbe continuare a incentrarsi sulle definizioni delle bevande spiritose, classificate in categorie, e contribuire al massimo livello di protezione dei consumatori e alla prevenzione delle pratiche ingannevoli.

Andrebbe inoltre osservato che il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2 ha aggiornato e armonizzato le norme sulla tutela delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG). Le procedure di gestione delle DOP, IGP e STG (domanda, modifica, registrazione, opposizione, cancellazione) sono state completamente riviste e razionalizzate. Al fine di rendere le procedure per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose più omogenee con quelli vigenti per i prodotti alimentari, il progetto di proposta che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008 include la modifica del capo III relativo alle indicazioni geografiche.

La proposta mantiene inalterata la specificità del regime delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose.

Per quanto riguarda le procedure, la proposta include inoltre disposizioni relative alle domande comuni e alle opposizioni che rispecchiano quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 664/2014 della Commissione 3 e nel regolamento (UE) n. 668/2014 della Commissione 4 . L’inclusione di queste disposizioni rende la proposta coerente e completa. Qualora venisse rivisto il regolamento (UE) n. 1151/2012 si seguirebbe lo stesso approccio.

Infine, alcuni degli elementi attualmente inclusi nel regolamento (UE) n. 716/2013 della Commissione 5 , relativi alle definizioni e alle norme riguardanti i termini composti e le allusioni, sono considerati essenziali e sono stati pertanto inseriti nella proposta come parte dell’atto di base.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La proposta si basa sull’articolo 43, paragrafo 2, e sull’articolo 114, paragrafo 1, del TFUE, a differenza del regolamento (CE) n. 110/2008, che ha come base giuridica unicamente l’articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (attuale articolo 114 del TFUE). L’aggiunta dell’articolo 43, paragrafo 2, del TFUE rispecchia il fatto che l’alcole etilico usato per la produzione delle bevande spiritose e delle altre bevande alcoliche deve essere di origine agricola, il che garantisce uno sbocco ai prodotti agricoli di base. Questo stretto legame con il settore agricolo è evidenziato nel nuovo quadro normativo.

La presente proposta allinea la legislazione dell’UE sulle bevande spiritose al TFUE. Essa contiene inoltre alcuni adeguamenti tecnici minori di tale legislazione e sostituisce le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate alle procedure più esaustive e comprovate applicabili ai prodotti agricoli e alimentari.

Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti mediante azioni condotte dagli Stati membri.

Tuttavia, a norma dell’articolo 291 del TFUE, gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione del regime definito dal legislatore. È necessario garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri al fine di:

prevenire le pratiche ingannevoli,

garantire la protezione dei consumatori e

evitare la concorrenza sleale.

Il legislatore accorda pertanto alla Commissione il potere di attuare misure, in conformità dell’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, relative in particolare ai seguenti aspetti:

l’applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose,

le norme procedurali relative alla protezione delle indicazioni geografiche,

i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare e

il necessario scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

La presente proposta è volta a conseguire gli obiettivi fissati nel modo più efficiente e soddisfacente lasciando nel contempo il più ampio margine possibile alle decisioni nazionali.

3.VALUTAZIONE, CONSULTAZIONE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

I produttori di bevande spiritose sono favorevoli al mantenimento del quadro giuridico esistente sulle bevande spiritose.

Per questo motivo, la proposta si limita a stabilire i poteri conferiti alla Commissione per adottare atti delegati e atti di esecuzione, oltre a introdurre pochi adeguamenti tecnici e alcune modifiche della struttura e del testo che semplificano e chiariscono la formulazione di tali disposizioni senza modificarne la sostanza. I rappresentanti del settore delle bevande spiritose sono stati consultati nell’ambito di riunioni del gruppo di dialogo civile durante le quali la Commissione ha raccolto informazioni, pareri e raccomandazioni provenienti dagli esperti in materia di bevande spiritose.

Per quanto riguarda la sezione relativa alle indicazioni geografiche, essa si limita a un maggiore allineamento delle procedure di registrazione con quelle applicabili ad altri prodotti alimentari, ma non incide sulla specificità del regime delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose.

Pertanto, la finalità e il campo di applicazione del regolamento esistente resteranno invariati.

Per queste ragioni, non è stato ritenuto necessario che la presente proposta fosse accompagnata da una valutazione d’impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione.

2016/0392 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea 6 ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 7 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 8 ,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 si è dimostrato uno strumento efficace nel disciplinare il settore delle bevande spiritose. Tuttavia, alla luce dell’esperienza recente e dell’innovazione tecnologica è necessario aggiornare le norme relative alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose e rivedere le modalità di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

(2)Al fine di adeguare i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 110/2008 al disposto degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“il trattato”) si rendono necessarie ulteriori modifiche del suddetto regolamento.

(3)Le misure applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. Esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose dell’Unione sul mercato unionale e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche delle innovazioni tecnologiche nel settore delle bevande spiritose nella misura in cui tali innovazioni servono a migliorare la qualità senza pregiudicare il carattere tradizionale della bevanda spiritosa. La produzione di bevande spiritose è strettamente connessa al settore agricolo. Oltre ad offrire uno sbocco importante per l’agricoltura dell’Unione, tale legame è determinante per la qualità e la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell’Unione. Questo stretto legame con il settore agricolo dovrebbe essere pertanto evidenziato dal quadro normativo.

(4)Al fine di garantire un’impostazione più uniforme della normativa in materia di bevande spiritose, è opportuno che il presente regolamento stabilisca criteri chiari per la definizione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande spiritose nonché per la protezione delle indicazioni geografiche. Il presente regolamento dovrebbe inoltre disciplinare l’impiego di alcole etilico o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e l’uso delle denominazioni di vendita delle bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura dei prodotti alimentari.

(5)Nell’interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le bevande spiritose immesse sul mercato dell’Unione, siano esse prodotte negli Stati membri o in paesi terzi. Al fine di preservare e accrescere la reputazione delle bevande spiritose prodotte nell’Unione sul mercato mondiale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle bevande spiritose prodotte nell’Unione a fini di esportazione.

(6)Per soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare i metodi tradizionali, l’alcole etilico usato per la produzione delle bevande spiritose e delle altre bevande alcoliche dovrebbe essere esclusivamente di origine agricola. Ciò dovrebbe garantire inoltre uno sbocco per i prodotti agricoli di base.

(7)È opportuno che il presente regolamento continui a essere incentrato sulle definizioni delle bevande spiritose classificate in categorie, nel rispetto delle pratiche tradizionali di qualità. Il presente regolamento deve inoltre prevedere disposizioni specifiche per determinate bevande spiritose che non sono incluse nell’elenco delle categorie.

(8)È opportuno precisare che l’aggiunta di una nuova categoria è possibile soltanto se la bevanda spiritosa in questione detiene una consistente quota di mercato in almeno uno Stato membro. Inoltre, per la denominazione della nuova categoria deve essere scelto un nome di ampia diffusione oppure, ove ciò non sia possibile, un nome descrittivo che faccia riferimento in particolare alla materia prima utilizzata per la produzione della bevanda spiritosa.

(9)Il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 si applica anche alle bevande spiritose. È tuttavia necessario stabilire norme supplementari in relazione agli aromi, applicabili esclusivamente alle bevande spiritose.

(10)Date l’importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire misure specifiche in materia di presentazione e di etichettatura delle bevande spiritose, in particolare per l’uso delle denominazioni di vendita, delle indicazioni geografiche, dei termini composti e delle allusioni.

(11)È opportuno che il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 si applichi alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

(12)Per garantire l’uso uniforme dei termini composti e delle allusioni negli Stati membri, è necessario stabilire disposizioni relative al loro uso nella presentazione delle bevande spiritose e di altri prodotti alimentari.

(13)Per fornire ai consumatori informazioni adeguate, è opportuno stabilire disposizioni sulla presentazione e sull’etichettatura delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti per essere considerate miscele di bevande spiritose.

(14)Benché sia importante assicurare che, di norma, il periodo di invecchiamento o l’età si riferisca soltanto al più giovane dei componenti alcolici, dovrebbe essere possibile prevedere una deroga, mediante atto delegato, per tener conto dei processi di invecchiamento tradizionali negli Stati membri.

(15)In alcuni casi gli operatori del settore alimentare potrebbero essere tenuti a indicare, o potrebbero voler indicare, l’origine di una bevanda spiritosa per richiamare l’attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto. È necessario che tali indicazioni dell’origine rispettino criteri armonizzati. Pertanto è opportuno stabilire disposizioni specifiche sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose.

(16)È necessario vietare l’impiego di capsule a base di piombo per rivestire i dispositivi di chiusura dei recipienti che contengono bevande spiritose per evitare ogni rischio di contaminazione, in particolare per contatto accidentale con le capsule, e qualsiasi rischio di inquinamento ambientale imputabile ai residui che contengono piombo proveniente da tali capsule.

(17)Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche, è importante tenere in debita considerazione l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (“Accordo TRIPS”), in particolare gli articoli 22 e 23, e l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (“Accordo GATT”), approvati con decisione 94/800/CE del Consiglio 12 . 

(18)Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 non si applica alle bevande spiritose. È quindi opportuno prevedere norme sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. È opportuno che la Commissione provveda alla registrazione delle indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

(19)Il presente regolamento dovrebbe prevedere procedure in materia di registrazione, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell’Unione o dei paesi terzi, conformemente all’Accordo TRIPS, che riconoscano automaticamente lo status delle indicazioni geografiche protette dell’Unione esistenti. Per garantire la coerenza delle norme procedurali in materia di indicazioni geografiche in tutti i settori interessati, le procedure relative alle bevande spiritose dovrebbero essere stabilite sul modello delle procedure più esaustive e debitamente comprovate applicabili ai prodotti agricoli e alimentari fissate nel regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto nel contempo delle specificità delle bevande spiritose. Onde semplificare la procedura di registrazione e garantire agli operatori del settore alimentare e ai consumatori la disponibilità in forma elettronica delle informazioni, occorre creare un registro elettronico delle indicazioni geografiche.

(20)È opportuno che la responsabilità di garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento incomba alle autorità degli Stati membri e che la Commissione sia in grado di monitorare e verificare tale osservanza. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a scambiarsi le pertinenti informazioni.

(21)Nell’applicare una politica per la qualità e per salvaguardare un livello qualitativo elevato e la diversità nel settore delle bevande spiritose, occorre dare agli Stati membri la facoltà di adottare norme più severe di quelle stabilite dal presente regolamento sulla definizione, sulla presentazione e sull’etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul loro territorio.

(22)Per tener conto dell’evoluzione della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, del tradizionale processo di invecchiamento e, in casi eccezionali, della normativa dei paesi terzi importatori, nonché per assicurare la protezione delle indicazioni geografiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda la modifica o le deroghe alle definizioni e ai requisiti tecnici delle categorie di bevande spiritose e le norme specifiche relative ad alcune di esse di cui al capo I del presente regolamento, l’etichettatura e la presentazione di cui al capo II del presente regolamento, le indicazioni geografiche di cui al capo III del presente regolamento e i controlli e lo scambio di informazioni di cui al capo IV del presente regolamento.

(23)Al fine di reagire rapidamente agli sviluppi economici e tecnologici relativi alle bevande spiritose contemplate dal presente regolamento per le quali non esistano né una categoria né requisiti tecnici che consentano di proteggere i consumatori e gli interessi economici dei produttori e unificare i requisiti di produzione e di qualità applicabili a tali bevande, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato per quanto riguarda l’aggiunta, a determinate condizioni, di nuove categorie di bevande spiritose a quelle elencate rispettivamente nelle parti I e II dell’allegato II del presente regolamento e dei relativi requisiti tecnici.

(24)È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità ai principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 14 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(25)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento.

(26)Le competenze di esecuzione relative all’etichettatura e alla presentazione di cui al capo II del presente regolamento, le indicazioni geografiche di cui al capo III del presente regolamento e i controlli e lo scambio di informazioni di cui al capo IV del presente regolamento dovrebbero essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 .

(27)La transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 110/2008 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Al fine di adottare le misure necessarie al riguardo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato.

(28)Al fine di tutelare gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati a beneficiare della pubblicità data ai documenti unici nell’ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno prevedere che i documenti unici riguardanti le indicazioni geografiche registrate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008 possano essere pubblicati su richiesta degli Stati membri interessati. 

(29)Per agevolare una transizione armoniosa dalla disciplina prevista dal regolamento (CE) n. 110/2008 a quella prevista dal presente regolamento, è opportuno stabilire che quest’ultimo entri in applicazione due anni dopo la sua entrata in vigore. Successivamente alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte esistenti, fino al loro esaurimento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ORIGINE AGRICOLA DELL’ALCOLE ETILICO E DEI DISTILLATI E CLASSIFICAZIONE DELLE BEVANDE SPIRITOSE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.Il presente regolamento fissa le regole relative alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose nonché alla protezione delle loro indicazioni geografiche. Il presente regolamento si applica anche all’impiego di alcole etilico o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari.

2.Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti di cui al paragrafo 1 immessi sul mercato dell’Unione, siano essi prodotti al suo interno o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell’Unione a fini di esportazione.

Articolo 2

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)“bevanda spiritosa”, la bevanda alcolica che soddisfa i seguenti requisiti:

a)è destinata al consumo umano;

b)possiede caratteristiche organolettiche particolari;

c)possiede un titolo alcolometrico minimo di 15% vol. (ad eccezione delle bevande spiritose di cui all’allegato II, parte I, categoria 42);

d)è stata prodotta:

i)direttamente con uno dei seguenti metodi:

mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente;

mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o di una miscela di tali prodotti ai sensi del presente regolamento;

mediante aggiunta all’alcole etilico di origine agricola, ai distillati di origine agricola o a bevande spiritose di uno qualsiasi dei seguenti prodotti:

aromi,

coloranti,

zuccheri o altri prodotti edulcoranti,

altri prodotti agricoli,

prodotti alimentari; oppure

ii)mediante aggiunta di:

altre bevande spiritose,

alcole etilico di origine agricola,

distillati di origine agricola,

altri prodotti alimentari;

e)non rientra tra le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207;

(2)    “denominazione di vendita”, il nome con il quale una bevanda spiritosa viene venduta;

(3)“miscela”, una bevanda spiritosa tra quelle che figurano nell’allegato II, parte I, o corrispondenti a un’indicazione geografica, mescolata con:

a)altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di cui all’allegato II, parte I;

b)distillati di origine agricola;

(4)    “termine composto”, la combinazione dei termini di una denominazione di vendita di una delle bevande spiritose di cui all’allegato II, parte I, o dei termini di un’indicazione geografica che designano una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l’alcole del prodotto finale, con:

a)il nome di uno o più prodotti alimentari diversi da quelli utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all’allegato II, o aggettivi derivanti da tali nomi;

b)il termine “liquore”;

(5)“allusione”, il riferimento diretto o indiretto a una o più bevande spiritose elencate nell’allegato II, parte I, o a indicazioni geografiche, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o dell’elenco di ingredienti di cui all’articolo 8, paragrafo 6;

(6)“indicazione geografica”, un’indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

(7)“disciplinare”, il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un’indicazione geografica che illustra i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare;

(8)“presentazione”, i termini utilizzati sull’etichettatura e sull’imballaggio nonché nella pubblicità e nella promozione delle vendite, in immagini o simili, nonché sui recipienti, compresi la bottiglia e il dispositivo di chiusura;

(9)“etichettatura”, le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi a una bevanda spiritosa e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni la bevanda spiritosa o che ad essa si riferisca;

(10)“etichetta”, qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore;

(11)“denominazione divenuta generica”, il nome di una bevanda spiritosa che, pur collegato al luogo o alla regione in cui il prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato la denominazione comune di una bevanda spiritosa nell’Unione.

2.Si applicano inoltre le definizioni tecniche figuranti nell’allegato I.

Articolo 3

Origine dell’alcole etilico e dei distillati utilizzati nelle bevande alcoliche

1.L’alcole utilizzato nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande alcoliche è esclusivamente di origine agricola.

2.I distillati utilizzati nella produzione di bevande alcoliche e per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande alcoliche sono esclusivamente di origine agricola.

Articolo 4

Classificazione delle bevande spiritose

1.Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 1 a 14 di cui all’allegato II, parte I, le bevande spiritose ivi definite:

a)sono prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla categoria pertinente;

b)non comportano aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito;

c)non contengono aromi quali definiti all’allegato I, punto 8;

d)contengono caramello solo come colorante;

e)possono essere edulcorate esclusivamente per arrotondare il sapore finale del prodotto, in conformità dell’allegato I, punto 3.

2.Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie di bevande spiritose da 15 a 47 di cui all’allegato II, parte I, le bevande spiritose ivi definite possono:

a)essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell’allegato I del trattato;

b)comportare aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4;

c)contenere aromi quali definiti all’allegato I, punto 8;

d)contenere coloranti quali definiti all’allegato I, punto 14;

e)essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto, in conformità dell’allegato I, punto 3, e nel rispetto della normativa degli Stati membri in materia.

3.Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all’allegato II, parte II, le altre bevande spiritose che non soddisfano i requisiti specifici previsti per ciascuna delle categorie elencate nell’allegato II, parte I, possono:

a)essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell’allegato I del trattato o da qualsiasi alimento idoneo al consumo umano o da entrambi;

b)comportare aggiunta di alcole quale definita all’allegato I, punto 4;

c)contenere aromi quali definiti all’allegato I, punto 8;

d)contenere coloranti quali definiti all’allegato I, punto 13;

e)essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto e in conformità dell’allegato I, punto 3.

Articolo 5

Poteri delegati

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 43 al fine di:

a)modificare le definizioni tecniche di cui all’allegato I;

b)modificare i requisiti relativi alle categorie di bevande spiritose di cui all’allegato II, parte I, e le norme specifiche relative a talune bevande spiritose di cui all’allegato II, parte II. 

Gli atti delegati di cui al primo comma, lettere a) e b), si limitano a rispondere a esigenze comprovate determinate dall’andamento della domanda dei consumatori, dal progresso tecnologico, dagli sviluppi delle norme internazionali in materia o dalle necessità di innovazione della produzione.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43 con riguardo all’aggiunta di nuove categorie di bevande spiritose di cui all’allegato II. 

Una nuova categoria può essere aggiunta alle seguenti condizioni:

a)    la commercializzazione di una bevanda spiritosa con una particolare denominazione e conforme a requisiti tecnici omogenei è necessaria dal punto di vista economico e tecnico per tutelare gli interessi dei consumatori e dei produttori;

b)    una bevanda spiritosa detiene una quota di mercato consistente in almeno uno Stato membro;

c)    per la denominazione della nuova categoria è scelto un nome di ampia diffusione oppure, ove ciò non sia possibile, un nome descrittivo che faccia riferimento in particolare alla materia prima utilizzata per la produzione della bevanda spiritosa;

d)    i requisiti tecnici della nuova categoria sono stabiliti ed elaborati sulla base di una valutazione dei parametri di qualità e produzione in uso nel mercato dell’Unione. I requisiti tecnici sono stabiliti nel rispetto della normativa dell’Unione applicabile in materia di tutela dei consumatori e tenendo conto delle pertinenti norme internazionali. Tali requisiti garantiscono eque condizioni di concorrenza tra i produttori dell’Unione nonché l’alta reputazione delle bevande spiritose dell’Unione.

3. In casi eccezionali, ove lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43 per quanto concerne le deroghe ai requisiti delle definizioni tecniche di cui all’allegato I, ai requisiti delle categorie di bevande spiritose di cui all’allegato II, parte I, e alle norme specifiche relative a talune bevande spiritose di cui all’allegato II, parte II.

CAPO II

PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE BEVANDE SPIRITOSE E USO DELLE DENOMINAZIONI DI BEVANDE SPIRITOSE NELLA PRESENTAZIONE E NELL’ETICHETTATURA DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 6

Etichettatura

I prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, immessi sul mercato dell’Unione devono soddisfare i requisiti di etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento.

Articolo 7

Denominazione di vendita

La denominazione di vendita figura nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose.

Articolo 8

Norme generali per le denominazioni di vendita

1.Le denominazioni di vendita delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti definiti per le categorie di bevande spiritose di cui all’allegato II, parte I, corrispondono alle denominazioni delle pertinenti categorie, a meno che non vi siano indicate altre denominazioni di vendita.

2.La denominazione di vendita di una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti definiti per le categorie di bevande spiritose di cui all’allegato II, parte I, è “bevanda spiritosa”.

3.La bevanda spiritosa che risponda ai requisiti previsti da più di una delle categorie da 15 a 47 dell’allegato II, parte I, può essere venduta con una o più delle denominazioni di vendita definite per dette categorie.

4.La denominazione di vendita non può essere sostituita né modificata. Essa può soltanto essere:

a)completata o sostituita da una delle indicazioni geografiche di cui al capo III oppure completata, in conformità delle disposizioni nazionali, da un’altra indicazione geografica, purché ciò non induca in errore i consumatori, oppure

b)sostituita da un termine composto che includa la parola “liquore”, a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti previsti dall’allegato II, parte I, per la categoria 32.

Ove la denominazione di vendita sia completata o sostituita conformemente al primo comma, lettera a), l’indicazione geografica può essere completata esclusivamente:

a)da termini già in uso al 20 febbraio 2008 per le indicazioni geografiche esistenti ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, oppure

b)da termini indicati nel pertinente disciplinare.

5.Fatto salvo il paragrafo 6 e gli articoli 9 e 10, le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 o le indicazioni geografiche non possono figurare nella presentazione o nell’etichettatura di bevande che non soddisfano i requisiti delle pertinenti categorie di cui all’allegato II, parte I, o in riferimento alle pertinenti indicazioni geografiche, nemmeno associando alla denominazione di vendita o all’indicazione geografica espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “fatto”, “gusto” o altri termini simili.

Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1, completate dal termine “aroma”, o da qualsiasi altro termine simile, possono essere utilizzate esclusivamente per designare aromi che imitano una bevanda spiritosa o per riferirsi al loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda. Le indicazioni geografiche non possono essere utilizzate per designare un aroma.

6.Le denominazioni di vendita di cui al paragrafo 1 possono essere inserite in un elenco di ingredienti per prodotti alimentari, purché tale elenco sia conforme agli articoli da 18 a 21 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Articolo 9

Termini composti e allusioni

1.Nella presentazione e nell’etichettatura di un prodotto alimentare è ammesso l’uso di una denominazione di vendita prevista per le categorie di bevande spiritose di cui all’allegato II, parte I, o l’uso di un’indicazione geografica all’interno di un termine composto, oppure l’allusione ad esse, esclusivamente nelle seguenti condizioni:

a)l’alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto o l’allusione, ad eccezione dell’alcole etilico che può essere contenuto in aromi utilizzati per la produzione di tale prodotto; e

b)le bevande spiritose utilizzate nella preparazione del prodotto alimentare in questione non sono state diluite solo con acqua in modo da portare il titolo alcolometrico al di sotto del valore minimo previsto dalla categoria pertinente di bevande spiritose elencate nell’allegato II, parte I.

2.Il termine “bevanda spiritosa” non fa parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica.

3.Un termine composto che designa una bevanda alcolica non è costituito da una combinazione del termine “liquore” con le denominazioni di vendita previste da una delle categorie da 33 a 41 dell’allegato II, parte I.

4.Il termine composto che designa una bevanda alcolica figura in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore. Tale termine non è interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di esso e non appare in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli della denominazione di vendita.

5.L’allusione a una categoria di bevanda spiritosa o a un’indicazione geografica, per la presentazione di un prodotto alimentare, non figura sulla stessa riga della denominazione di vendita. Fatto salvo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, per la presentazione delle bevande alcoliche l’allusione figura in caratteri di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per la denominazione di vendita e per il termine composto.

Articolo 10

Presentazione ed etichettatura delle miscele

1.Ogni miscela reca la denominazione di vendita “bevanda spiritosa”.

Nella presentazione o nell’etichettatura una miscela può recare le denominazioni figuranti nell’allegato II, parte I, o le indicazioni geografiche che corrispondono alle bevande spiritose utilizzate nella miscela, alle seguenti condizioni:

a)dette denominazioni o indicazioni geografiche figurano esclusivamente nell’elenco degli ingredienti alcolici contenuti nella miscela e sono preceduti dalla dicitura “bevanda spiritosa miscelata”; e

b)la dicitura “bevanda spiritosa miscelata” figura nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, in caratteri uniformi, dello stesso tipo e dello stesso colore dei caratteri della denominazione di vendita e di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri della denominazione di vendita.

2.In deroga al paragrafo 1, qualora una miscela soddisfi i requisiti di una delle categorie di cui all’allegato II, essa reca la denominazione di vendita prevista dalla categoria pertinente.

Nel caso di cui al primo comma, la presentazione o l’etichettatura della miscela può recare le denominazioni di cui all’allegato II, parte I, o le indicazioni geografiche corrispondenti alle bevande spiritose che sono state miscelate, purché le denominazioni figurino:

a)esclusivamente nell’elenco degli ingredienti alcolici contenuti nella miscela e

b)almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

3.Nell’elenco degli ingredienti alcolici di cui ai paragrafi 1 e 2 è indicata, almeno una volta, la percentuale in volume dell’alcole puro che ciascun ingrediente alcolico rappresenta nel volume totale di alcole puro della miscela. Gli ingredienti alcolici sono elencati in ordine decrescente di tale percentuale.

L’elenco degli ingredienti alcolici è riportato in caratteri uniformi, dello stesso tipo e colore dei caratteri della denominazione di vendita e di dimensioni non superiori alla metà di quelle dei caratteri della denominazione di vendita.

Articolo 11

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura e presentazione

1.Se la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa reca l’indicazione della materia prima impiegata per produrre l’alcole etilico, ciascun tipo di alcole etilico di origine agricola utilizzato è menzionato secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

2.La presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere completata dal termine “assemblaggio” o “assemblato” solo se la bevanda spiritosa è stata sottoposta ad assemblaggio, come definito all’allegato I, punto 6.

3.Il periodo di invecchiamento o l’età possono essere menzionati nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici e a condizione che l’invecchiamento della bevanda spiritosa sia avvenuto sotto il controllo delle autorità fiscali di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti.

Articolo 12

Indicazione dell’origine

1.Qualora indicata, l’origine di una bevanda spiritosa corrisponde al paese o territorio d’origine a norma dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

2.L’indicazione del paese o del territorio d’origine degli ingredienti non è obbligatoria per le bevande spiritose.

Articolo 13

Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose

I termini in corsivo dell’allegato II e le indicazioni geografiche non sono tradotti né sull’etichetta né nella presentazione della bevanda spiritosa.

Articolo 14

Utilizzo di un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche protette

Il simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche protette può essere utilizzato nell’etichettatura e nella presentazione delle bevande spiritose.

Articolo 15

Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo

Le bevande spiritose non possono essere detenute per la vendita o immesse in commercio in recipienti con dispositivi di chiusura rivestiti di capsule o involucri a base di piombo.

Articolo 16

Poteri delegati

1.Onde tener conto dell’andamento della domanda dei consumatori, del progresso tecnologico, degli sviluppi delle norme internazionali in materia e della necessità di migliorare le condizioni economiche di produzione e commercializzazione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 43 per quanto riguarda:

a)le modifiche delle norme sulle indicazioni dei termini composti e delle allusioni sull’etichetta delle bevande spiritose,

b)le modifiche delle norme relative alla presentazione e all’etichettatura delle miscele e

c)l’aggiornamento e l’integrazione dei metodi di riferimento dell’Unione per l’analisi delle bevande spiritose.

2.Onde tener conto dei tradizionali processi di invecchiamento in uso negli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 43, concernenti deroghe all’articolo 11, paragrafo 3, per quanto riguarda l’indicazione del periodo di invecchiamento o l’età nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa.

3. In circostanze eccezionali, qualora lo richieda la legislazione del paese terzo importatore, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell’articolo 43, concernenti deroghe alle disposizioni sulla presentazione e sull’etichettatura contenute nel presente capo.

Articolo 17

Competenze di esecuzione

La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

a)norme sulle modalità di utilizzo del simbolo dell’Unione di cui all’articolo 14 nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose;

b)norme sulle modalità per indicare, se del caso, il paese o il territorio d’origine sull’etichetta delle bevande spiritose.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

CAPO III

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Articolo 18

Protezione delle indicazioni geografiche

1. Le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare.

2.Le indicazioni geografiche protette e le bevande spiritose che usano tali denominazioni protette conformi al disciplinare sono tutelate contro:

a)qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

i)da parte di prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure

ii)nella misura in cui tale uso sfrutti la reputazione di un’indicazione geografica;

b)qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c)qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato, nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d)qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.Le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell’Unione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1.

4.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 19

Disciplinare

Un’indicazione geografica rispetta un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome da proteggere come indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

b) la categoria della bevanda spiritosa;

c) una descrizione della bevanda spiritosa, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche del prodotto e le caratteristiche specifiche del prodotto rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria;

d) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f);

e) la descrizione del metodo di ottenimento della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;

f) informazioni che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica della bevanda spiritosa e l’origine geografica di cui alla lettera d);

g) i nomi e gli indirizzi delle autorità o, se disponibili, i nomi e gli indirizzi degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 35, e i relativi compiti specifici;

h) qualsiasi regola specifica per la bevanda spiritosa in questione.

Articolo 20

Contenuto della domanda di registrazione

1. Una domanda di registrazione di un’indicazione geografica a norma dell’articolo 21, paragrafo 2 o 5, comprende almeno:

a) i nomi e gli indirizzi del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;

b) il disciplinare di cui all’articolo 19;

c)    un documento unico contenente quanto segue:

i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione della bevanda spiritosa, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura, e una delimitazione concisa della zona geografica;

ii) la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la zona geografica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame.

La domanda di cui all’articolo 21, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che la denominazione del prodotto è protetta nel suo paese di origine.

2. Un fascicolo di domanda di cui all’articolo 21, paragrafo 4, comprende:

a) il nome e l’indirizzo del gruppo richiedente;

b)    il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;

c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest’ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;

d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Articolo 21

Domanda di registrazione di nomi

1. Le domande di registrazione di nomi come indicazioni geografiche nell’ambito del regime di cui al presente regolamento possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome.

Nel caso del nome di una indicazione geografica che designa una zona geografica transfrontaliera, più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Una domanda comune è presentata alla Commissione dallo Stato membro interessato o da un gruppo richiedente di un paese terzo interessato, direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda comune include la dichiarazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), di tutti gli Stati membri interessati. I requisiti di cui all’articolo 20 sono rispettati in tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati.

Nel caso di domande comuni, le relative procedure di opposizione nazionali sono effettuate in tutti gli Stati membri interessati.

2. Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica di uno Stato membro, essa è inviata alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente capo.

3. Nel corso dell’esame di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute alla luce dei criteri di cui all’articolo 25.

4. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente capo, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri tengono inoltre informata la Commissione in merito ai procedimenti giudiziari nazionali che potrebbero incidere sulla procedura di registrazione.

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l’accesso per via elettronica al disciplinare.

Lo Stato membro assicura inoltre l’adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 23, paragrafo 2.

5. Se la domanda riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

6. I documenti di cui al presente articolo che sono trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 22

Protezione nazionale transitoria

1.    A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

2.    Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

3.    Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente capo, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

4.    Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 23

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell’articolo 21 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal presente capo. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di 12 mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l’elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.

2. Se, in base all’esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente capo, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), e il riferimento di pubblicazione del disciplinare.

Articolo 24

Procedura di opposizione

1.Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un’opposizione a norma del primo comma.

La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente capo.

Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla.

La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all’autorità o all’organismo che ha presentato la domanda.

2. Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata.

3. Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Tale termine decorre dalla data in cui l’invito è trasmesso alle parti interessate per via elettronica.

L’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità o l’organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente capo. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

Quando le parti interessate raggiungono un accordo, le autorità dello Stato membro o del paese terzo dal quale proviene la domanda notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo o di altre persone fisiche e giuridiche che hanno presentato opposizione.

Indipendentemente dal fatto che sia stato raggiunto un accordo, la notifica alla Commissione è effettuata entro un mese dal termine delle consultazioni.

In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

4. Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3, gli elementi pubblicati a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all’esame di cui all’articolo 23.

5.La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 25

Motivi di opposizione

1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale disposizione e se dimostra:

a) la mancata osservanza delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 6, e all’articolo 19;

b) che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all’articolo 31 o all’articolo 32; oppure

c) che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l’esistenza di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione.

Articolo 26

Periodi transitori per l’uso di indicazioni geografiche

1. Fatto salvo l’articolo 18, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire alle bevande spiritose originarie di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione viola l’articolo 18, paragrafo 2, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, o dell’articolo 24 dimostri che la registrazione del nome danneggerebbe l’esistenza:

a) di una denominazione totalmente omonima o di un nome composto uno dei cui termini è identico al nome da registrare; oppure

b) di altri nomi simili al nome da registrare riferiti a bevande spiritose che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

2. Fatto salvo l’articolo 33, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo o consentano di continuare a usarlo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:

a) la denominazione di cui al paragrafo 1 sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di protezione presso la Commissione;

b) l’uso della denominazione di cui al paragrafo 1 non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

3. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell’etichettatura.

Articolo 27

Decisione sulla registrazione

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all’esame effettuato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell’articolo 24, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, che registrano il nome.

3. Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle idonee consultazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; oppure

b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

4. Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’atto di registrazione concede all’indicazione geografica la protezione di cui all’articolo 18.

Articolo 28

Modifica di un disciplinare

1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.    Le modifiche sono approvate dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi.

Tuttavia, se le domande di modifica comportano una o più modifiche del disciplinare che riguardano le caratteristiche essenziali del prodotto, modificano il legame di cui all’articolo 19, lettera f), includono una modifica del nome o di una parte del nome della bevanda spiritosa, riguardano la zona geografica delimitata o costituiscono un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime, lo Stato membro trasmette la domanda di modifica alla Commissione per approvazione e la domanda è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 21 a 27.

3.    L’esame della domanda verte sulla modifica proposta.

Articolo 29

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di un’indicazione geografica nei casi seguenti:

a)    qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;

b)    qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica.

Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato, la Commissione può cancellare la relativa registrazione. Gli articoli 21, 23, 24 e 27 si applicano alla procedura di cancellazione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 30

Registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

La Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 2, atti di esecuzione che creano e tengono un registro elettronico, accessibile al pubblico e aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell’ambito del presente regime (“il registro”).

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Le indicazioni geografiche di bevande spiritose prodotte in paesi terzi che sono protette nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche.

Articolo 31

Indicazioni geografiche omonime

1.Se il nome per cui è presentata una domanda è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, la registrazione tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di eventuali rischi di confusione.

2. Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti.

3.L’impiego di un’indicazione geografica registrata omonima è autorizzato esclusivamente in presenza di condizioni pratiche tali da garantire che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.

Articolo 32

Specifici motivi di rigetto della protezione

1.Le denominazioni divenute generiche non sono protette in quanto indicazione geografica.

Per stabilire se una denominazione sia divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)della situazione esistente nell’Unione, in particolare nelle zone di consumo;

b)della pertinente legislazione unionale o nazionale.

2.Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità della bevanda spiritosa.

3.    Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se le fasi di produzione o di elaborazione obbligatorie per la pertinente categoria di bevande spiritose non avvengono nella zona geografica interessata.

Articolo 33

Relazione tra marchi e indicazioni geografiche

1. La registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione geografica iscritta nel registro è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

2.Un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio dell’Unione, anteriormente alla data di protezione dell’indicazione geografica nel paese d’origine, o anteriormente al 1° gennaio 1996, può continuare ad essere usato, nonostante la registrazione di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio 18 .

Articolo 34

Competenze di esecuzione con riguardo alle indicazioni geografiche protette esistenti

1.Fatto salvo il paragrafo 2, le indicazioni geografiche delle bevande spiritose protette dal regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro.

2. Per un periodo fino a due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, può cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 35

Verifica del rispetto del disciplinare

1.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno dell’Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato, almeno da:

a)l’autorità competente di cui all’articolo 40, paragrafo 1; o

b)un organismo di controllo di cui all’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , in qualità di organismo di certificazione dei prodotti.

A prescindere dalla legislazione nazionale degli Stati membri, i costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori del settore alimentare soggetti a tale controllo.

2.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato almeno da:

(a)un’autorità pubblica competente designata dal paese terzo, o

(b)un organismo di certificazione del prodotto.

3.Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 e aggiornano periodicamente tali informazioni.

La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e aggiorna periodicamente tali informazioni.

4.Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea ISO/IEC 17065:2012 e sono accreditati in conformità della stessa.

5.Le autorità competenti o gli organismi di cui ai paragrafi 1 e 2 verificano il rispetto dell’indicazione geografica protetta con il disciplinare in modo obiettivo e imparziale. Essi dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere i loro compiti.

Articolo 36

Sorveglianza sull’uso del nome sul mercato

1.Gli Stati membri procedono a controlli in base a un’analisi del rischio con riguardo all’uso dei nomi registrati delle indicazioni geografiche sul mercato e adottano tutte le misure necessarie in caso di violazione delle prescrizioni del presente capo.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili dei controlli sull’uso del nome sul mercato designate a norma dell’articolo 40. La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo di tali autorità.

Articolo 37

Procedura e requisiti, pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

1.Le procedure e i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli di cui agli articoli 35 e 36 del presente regolamento.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli da 41 a 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.

3.Le relazioni annuali di cui all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 comprendono in una sezione distinta le informazioni di cui alla medesima disposizione relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 38

Poteri delegati 

1.Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43 riguardo a:

a)i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e

b)le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

2.Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell’articolo 43, le condizioni alle quali il disciplinare può comprendere informazioni relative al confezionamento, come previsto dall’articolo 19, lettera e), o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, come previsto dall’articolo 19, lettera h).

3.Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori o degli operatori del settore alimentare, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati adottati a norma dell’articolo 43:

a)i casi in cui la domanda di protezione di una indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;

b)le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di un’indicazione geografica, le procedure nazionali preliminari, l’esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e la cancellazione di indicazioni geografiche, anche nei casi in cui la zona geografica comprende più di un paese.

4. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 43, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

5.Per agevolare l’iter amministrativo delle domande di modifica, anche quando la modifica consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43 per stabilire le condizioni e i requisiti per la procedura relativa alle modifiche che dovranno essere approvate sia dagli Stati membri che dalla Commissione.

6.Per impedire l’uso illegale di indicazioni geografiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43 con riguardo alle opportune misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo.

7.Per garantire l’efficacia dei controlli di cui al presente capo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43 con riguardo alle misure necessarie per la notificazione degli operatori del settore alimentare alle autorità competenti.

Articolo 39

Competenze di esecuzione 

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti:

a)la forma del disciplinare e le misure relative alle informazioni da fornire nel disciplinare riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

b) le procedure, la forma e la presentazione delle domande, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale;

c)le procedure, la forma e la presentazione delle opposizioni;

d) la forma e la presentazione di una domanda di modifica;

e)le procedure e la forma della procedura di cancellazione, nonché la presentazione delle richieste di cancellazione;

f)i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

CAPO IV

CONTROLLI, SCAMBIO DI INFORMAZIONI, LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 40

Controlli sulle bevande spiritose

1.Gli Stati membri provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza del presente regolamento e designano le autorità competenti responsabili di tale osservanza.

2.La Commissione assicura l’applicazione uniforme del presente regolamento; mediante atti di esecuzione adotta, se necessario, le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 41

Scambio di informazioni

1.Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 43 riguardo alla natura e al tipo di informazioni da scambiare.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per quanto riguarda le modalità di scambio di tali informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 42

Legislazione degli Stati membri

1.Nell’applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche iscritte nel registro o per la protezione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste nell’allegato II in materia di produzione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la legislazione dell’Unione.

2.Gli Stati membri non vietano e non adottano restrizioni all’importazione, alla vendita o al consumo di bevande spiritose che sono conformi al presente regolamento.

CAPO V

Delega di poteri, disposizioni di esecuzione, abrogazione e modifica, disposizioni transitorie e finali

SEZIONE 1

DELEGA DI POTERI E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

Articolo 43

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e all’articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e all’articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà simultaneamente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 5, 16, 38, 41 e dell’articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 44

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89 20 . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Sezione 2

ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 110/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 110/2008 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 46

Misure transitorie

1. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008 e sono state prodotte prima della data di applicazione del presente regolamento possono continuare a essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

2. Per agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 110/2008 al regime istituito dal presente regolamento, se del caso la Commissione può, mediante atti delegati, adottare misure intese a modificare il presente regolamento o a derogarvi entro 3 anni dalla data di applicazione.

3. Gli articoli da 19 a 23, 28 e 29 si applicano alle domande di protezione e alle domande di modifica e di cancellazione presentate successivamente alla data di applicazione del presente regolamento.

Le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 continuano ad applicarsi alle domande di protezione e di modifica del disciplinare e alle richieste di cancellazione che sono ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione di cui agli articoli da 24 a 26 si applicano alle procedure per le domande di protezione, le domande di modifica e le richieste di cancellazione per le quali il documento unico, la domanda di modifica o la richiesta di cancellazione non sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 110/2008 continuano ad applicarsi alle procedure per le domande di protezione, le domande di modifica e le richieste di cancellazione per le quali il documento unico, la domanda di modifica o la richiesta di cancellazione sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4.Per quanto riguarda le indicazioni geografiche registrate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, pubblica un documento unico presentato dal suddetto Stato membro nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione è accompagnata dal riferimento di pubblicazione del disciplinare e non è seguita da una procedura di opposizione.

Articolo 47

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [...].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.
(2) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(3) Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).
(6) GU C […] del […], pag. […].
(7) GU C del , pag. .
(8) GU C […] del […], pag. […].
(9) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
(10) Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
(11) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(12) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(14) Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(16) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(17) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 25).
(18) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).
(19) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(20) Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1).

Bruxelles, 1.12.2016

COM(2016) 750 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo alla definizione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose


ALLEGATO I

DEFINIZIONI TECNICHE

Le definizioni tecniche di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono le seguenti:

1)“Alcole etilico di origine agricola”: un liquido alcolico che possiede le proprietà seguenti:

a)    caratteristiche organolettiche: assenza di gusti rintracciabili estranei alle materie prime utilizzate nella produzione;

b)titolo alcolometrico volumico minimo: 96,0%;

c)valori massimi dell’impurezza:

i)acidità totale espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100% vol.: 1,5;

ii)esteri espressi in grammi di acetato di etile per ettolitro di alcole a 100% vol.: 1,3;

iii)aldeidi espresse in grammi di acetaldeide per ettolitro di alcole a 100% vol.: 0,5;

iv)alcoli superiori espressi in grammi di 2-metil-1-propanolo per ettolitro di alcole a 100% vol.: 0,5;

v)metanolo espresso in grammi per ettolitro di alcole a 100% vol.: 30;

vi)estratto secco espresso in grammi per ettolitro di alcole a 100% vol.: 1,5;

vii)basi azotate volatili espresse in grammi di azoto per ettolitro di alcole a 100% vol.: 0,1;

viii)furfurolo: non rintracciabile.

2)“Distillato di origine agricola”: un liquido alcolico ottenuto mediante distillazione, previa fermentazione alcolica, dei prodotti agricoli figuranti nell’allegato I del trattato e che non presenta le caratteristiche dell’alcole etilico né quelle di una bevanda spiritosa, ma che ha conservato un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate.

Quando sia fatto riferimento alle materie prime utilizzate, il distillato deve essere ottenuto esclusivamente a partire da dette materie prime.

3)“Edulcorazione”: l’operazione che consiste nell’impiegare, per l’elaborazione delle bevande spiritose, uno o più dei seguenti prodotti:

a)zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, quali definiti dalla direttiva 2001/111/CE 1 ;

b)mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato, mosto di uve fresche;

c)zucchero caramellato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;

d)miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio 2 ;

e)sciroppo di carruba;

f)qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti di cui alle lettere da a) a e).

4)“Aggiunta di alcole”: l’aggiunta di alcole etilico di origine agricola o di distillati di origine agricola o di entrambi a una bevanda spiritosa.

5)“Aggiunta di acqua”: l’aggiunta, nell’elaborazione delle bevande spiritose, di acqua che può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita. Tale aggiunta è autorizzata purché la qualità dell’acqua sia conforme alle direttive 98/83/CE del Consiglio 3 e 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 e purché il titolo alcolometrico della bevanda spiritosa, dopo l’aggiunta, resti conforme al titolo alcolometrico volumico minimo previsto dalla categoria di bevanda spiritosa pertinente.

6)“Assemblaggio”: l’operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che differiscono tra loro solo per sfumature di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:

a)metodo di elaborazione;

b)apparecchiature di distillazione impiegate;

c)periodo di maturazione o di invecchiamento;

d)zona geografica di produzione.

La bevanda spiritosa ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell’assemblaggio.

7)“Maturazione o invecchiamento”: il processo consistente nello sviluppo naturale in recipienti adatti di alcune reazioni, al fine di conferire alla bevanda spiritosa qualità organolettiche che non possedeva in precedenza.

8)“Aromi”: gli “aromi” quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008.

9)“Sostanza aromatizzante”: una “sostanza aromatizzante” quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1334/2008.

10)“Sostanza aromatizzante naturale”: una “sostanza aromatizzante naturale” quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008.

11)“Preparazione aromatica”: una “preparazione aromatica” quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1334/2008.

12)“Altro aroma”: un “altro aroma” quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1334/2008.

13)“Coloranti”: i “coloranti” quali definiti all’allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

14)“Colorazione”: l’impiego, per l’elaborazione di una bevanda spiritosa, di uno o più coloranti quali definiti all’allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

15)“Titolo alcolometrico volumico”: il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto considerato, alla temperatura di 20 °C, e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura.

16)“Tenore di sostanze volatili”: la quantità di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dal metanolo contenute in una bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione, presenti unicamente in seguito alla distillazione o alla ridistillazione delle materie prime utilizzate.

17)“Imballaggio”: gli involucri protettivi, cartoni, casse, contenitori e bottiglie utilizzati per il trasporto e/o la vendita di bevande spiritose.



ALLEGATO II

Parte I

Categorie di bevande spiritose

1. Rum

a)Il rum è:

i)la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, e distillata a meno di 96% vol., cosicché il prodotto della distillazione presenti in modo percettibile le caratteristiche organolettiche specifiche del rum; oppure

ii)la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di succo di canna da zucchero che presenta le caratteristiche aromatiche cui i rum devono il loro carattere specifico e avente un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100% vol. Questa bevanda spiritosa può essere commercializzata con la parola “agricolo” che qualifica la denominazione di vendita “rum” accompagnata da una delle indicazioni geografiche dei dipartimenti francesi d’oltremare e della regione autonoma di Madera.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del rum è di 37,5% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)Il rum non è aromatizzato.

e)Il rum può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

f)Il termine “traditionnel” può completare una delle indicazioni geografiche registrate per questa categoria, per il rum ottenuto mediante distillazione a meno di 90% vol., previa fermentazione alcolica di prodotti alcoligeni originari esclusivamente del luogo di produzione considerato. Tale rum deve avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcole a 100% vol. e non può essere edulcorato. L’uso del termine “traditionnel” non osta all’impiego dei termini “ottenuto dalla fabbricazione dello zucchero” o del termine “agricolo”, che possono essere aggiunti alla denominazione di vendita “rum” che accompagna le indicazioni geografiche di cui alla lettera a), punto ii).

Questa disposizione lascia impregiudicato l’impiego del termine “traditionnel” per i prodotti non contemplati da questa categoria, in base alle norme specifiche che li disciplinano.

2. Whisky o whiskey

a)Il whisky o whiskey è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente al termine di tutte le seguenti operazioni:

i)distillazione di un mosto di cereali maltati con o senza chicchi interi di altri cereali, che è stato:

saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali,

fermentato per azione di lieviti;

ii)una o più distillazioni a meno di 94,8% vol., cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dalle materie prime utilizzate;

iii)invecchiamento del distillato finale per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l.

Il distillato finale, al quale possono essere aggiunti soltanto acqua e caramello semplice (per la colorazione), conserva il colore, l’aroma e il gusto derivanti dal processo di elaborazione di cui ai punti i), ii) e iii).

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del whisky o whiskey è di 40% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)Il whisky o whiskey non può essere edulcorato né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice usato come colorante.

3. Acquavite di cereali

a)L’acquavite di cereali è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di mosto fermentato di cereali a chicchi interi e presenta caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

b)Ad eccezione del “Korn”, il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di cereali è di 37% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)L’acquavite di cereali non è aromatizzata.

e)L’acquavite di cereali può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

f)Per poter recare la denominazione di vendita “brandy di cereali” l’acquavite di cereali deve essere ottenuta mediante distillazione a meno di 95% vol. di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi che presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

4. Acquavite di vino

a)L’acquavite di vino è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)è ottenuta esclusivamente dalla distillazione di vino o di vino alcolizzato a meno di 86% vol. o dalla ridistillazione di un distillato di vino a meno di 86% vol.;

ii)presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100% vol.;

iii)presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100% vol.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vino è di 37,5% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)L’acquavite di vino non è aromatizzata. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali.

e)L’acquavite di vino può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

f)Se sottoposta a invecchiamento, l’acquavite di vino può continuare ad essere commercializzata come “acquavite di vino” purché il periodo di invecchiamento sia uguale o superiore a quello stabilito per la bevanda spiritosa della categoria 5.

5. Brandy o Weinbrand

a)Il brandy o Weinbrand è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)è ottenuta da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino, distillato a meno di 94,8% vol., a condizione che tale distillato di vino non superi il limite massimo di 50% del tenore alcolico del prodotto finito;

ii)è invecchiata in recipienti di quercia per almeno un anno o per almeno sei mesi se la capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1 000 l;

iii)presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100% vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate;

iv)presenta un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100% vol.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy o Weinbrand è di 36% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)Il brandy o Weinbrand non è aromatizzato. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali.

e)Il brandy o Weinbrand può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

6. Acquavite di vinaccia o marc

a)L’acquavite di vinaccia o marc è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua;

ii)alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate;

iii)la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

iv)la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86% vol.;

v)è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

vi)ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100% vol.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vinaccia o marc è di 37,5% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)L’acquavite di vinaccia o marc non è aromatizzata. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali.

e)L’acquavite di vinaccia o marc può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

7. Acquavite di residui di frutta

a)L’acquavite di residui di frutta è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86% vol. di residui di frutta, ad eccezione delle vinacce;

ii)ha un tenore minimo di sostanze volatili di 200 g/hl di alcole a 100% vol.;

iii)ha un tenore massimo di metanolo di 1 500 g/hl di alcole a 100% vol.;

iv)ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100% vol. nel caso dell’acquavite di residui di frutta con nocciolo;

v)è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica di cui al punto i).

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di residui di frutta è di 37,5% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)L’acquavite di residui di frutta non è aromatizzata.

e)L’acquavite di residui di frutta può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

f)La denominazione di vendita è “acquavite di residui di” seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la denominazione di vendita è “acquavite di residui di frutta”.

8. Acquavite di uve secche o raisin brandy

a)L’acquavite di uve secche o raisin brandy è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell’estratto di uve secche dei vitigni “nero di Corinto” o “moscato di Alessandria”, distillato a meno di 94,5% vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto provenienti dalla materia prima utilizzata.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di uve secche o raisin brandy è di 37,5% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)L’acquavite di uve secche o raisin brandy non è aromatizzata.

e)L’acquavite di uve secche o raisin brandy può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

9. Acquavite di frutta

a)L’acquavite di frutta è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi, con o senza nocciolo;

ii)è distillata a meno di 86% vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti da materie prime distillate;

iii)presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol.;

iv)ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100% vol. nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo.

b)L’acquavite di frutta ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100% vol.

i) Tuttavia, nel caso di acquavite di frutta ottenuta dai frutti e dalle bacche elencate di seguito, il tenore massimo di metanolo è di 1 200 g/hl di alcole a 100% vol.:

prugne (Prunus domestica L.),

prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),

mele (Malus domestica Borkh.),

pere (Pyrus communis L.) eccetto le pere Williams (Pyrus communis L. cv “Williams”),

lamponi (Rubus idaeus L.),

more (Rubus fruticosus auct. aggr.),

albicocche (Prunus armeniaca L.),

pesche (Prunus persica L. Batsch).

ii)Nel caso di acquavite di frutta ottenuta dai frutti e dalle bacche elencate di seguito, il tenore massimo di metanolo è di 1 350 g/hl di alcole a 100% vol.:

pere Williams (Pyrus communis L. cv “Williams”),

ribes rossi (Ribes rubrum L.),

ribes neri (Ribes nigrum L.),

sorbe (Sorbus aucuparia L.),

bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),

mele cotogne (Cydonia oblonga Mill.),

bacche di ginepro (Juniperus communis L. e/o Juniperus oxicedrus L.).

c)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di frutta è di 37,5% vol.

d)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

e)L’acquavite di frutta non è aromatizzata.

f)La denominazione di vendita dell’acquavite di frutta è “acquavite di” seguita dal nome del frutto, della bacca o dell’ortaggio, per esempio: acquavite di ciliegie o kirsch, acquavite di prugne o slivovitz, di mirabelle, di pesche, di mele, di pere, di albicocche, di fichi, di agrumi, di uva o di qualsiasi altro frutto.

Può essere utilizzata anche la denominazione wasser preceduta dal nome del frutto.

Il nome del frutto può sostituire la denominazione “acquavite di” seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti o delle bacche seguenti:

prugne mirabelle (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

prugne (Prunus domestica L.),

prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),

corbezzole (Arbutus unedo L.),

mela “Golden Delicious”.

Se vi fosse il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni di vendita che non contengono la dicitura “acquavite di”, l’etichettatura e la presentazione recano il termine “acquavite di”, eventualmente completato da una spiegazione.

g)La denominazione Williams è riservata all’acquavite di pere ottenuta unicamente da pere della varietà Williams.

h)Qualora siano distillati insieme due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, il prodotto è venduto con la denominazione “acquavite di frutta” o, se del caso, “acquavite di ortaggi”. Detta denominazione può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

10. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

a)L’acquavite di sidro di mele e l’acquavite di sidro di pere sono bevande spiritose che soddisfano i seguenti requisiti:

i)sono ottenute esclusivamente mediante distillazione a meno di 86% vol., di sidro di mele e di sidro di pere, cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;

ii)presentano un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100% vol.;

iii)presentano un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100% vol.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)L’acquavite di sidro di mele o di sidro di pere non è aromatizzata.

e)L’acquavite di sidro di mele o di sidro di pere può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

11. Acquavite di miele

a)L’acquavite di miele è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione della soluzione di miele;

ii)è distillata a meno di 86% vol. cosicché il prodotto della distillazione presenti le caratteristiche organolettiche provenienti dalla materia prima utilizzata.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di miele è di 35% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)L’acquavite di miele non è aromatizzata.

e)L’acquavite di miele può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

f)L’acquavite di miele può essere edulcorata soltanto con miele.

12. Hefebrand

a)L’Hefebrand o acquavite di fecce è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione a meno di 86% vol. di fecce di vino o di fecce di frutti fermentati.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’Hefebrand o acquavite di fecce è di 38% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)L’Hefebrand o acquavite di fecce non è aromatizzata.

e)L’Hefebrand o acquavite di fecce può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

f)La denominazione di vendita dell’Hefebrand o acquavite di fecce è completata dal nome della materia prima utilizzata.

13. Bierbrand o eau-de-vie de bière

a)La Bierbrand o eau-de-vie de bière è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta a pressione normale di birra fresca e ha un titolo alcolometrico volumico inferiore a 86% vol., cosicché il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla birra.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo della Bierbrand o eau-de-vie de bière è di 38% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)La Bierbrand o eau-de-vie de bière non è aromatizzata.

e)La Bierbrand o eau-de-vie de bière può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

14. Topinambur

a)Il topinambur o acquavite di elianto è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86% vol. di tuberi di topinambur (Helianthus tuberosus L.).

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del topinambur o acquavite di elianto è di 38% vol.

c)Non deve esservi aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 4, diluito o non diluito.

d)Il topinambur o acquavite di elianto non è aromatizzato.

e)Il topinambur o acquavite di elianto può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

15. Vodka

a)La vodka è la bevanda spiritosa ottenuta da alcole etilico di origine agricola, ricavato per fermentazione, in presenza di lieviti, di:

patate, cereali o entrambi, o

altre materie prime agricole,

per distillazione, rettificazione o entrambi i procedimenti onde attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti della fermentazione.

Tale procedimento può essere seguito da ridistillazione o da un trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti, come il carbone attivo, o da entrambi i procedimenti, onde conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari.

I valori massimi dell’impurezza per l’alcole etilico di origine agricola sono conformi a quelli stabiliti nell’allegato I, punto 1, ad eccezione del contenuto di metanolo che non supera 10 g/hl di alcole a 100% vol.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo delle vodka è di 37,5% vol.

c)Gli unici aromi che possono essere aggiunti sono le sostanze aromatiche naturali presenti nel distillato ottenuto dalle materie prime fermentate. Possono essere inoltre conferite al prodotto caratteristiche organolettiche particolari, ma non un gusto predominante.

d)La designazione, la presentazione o l’etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente da patate o cereali recano la menzione “distillata da …”, accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre l’alcole etilico di origine agricola.

16. Acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione

a)L’acquavite (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)è ottenuta mediante macerazione di frutti o bacche elencati al punto ii), parzialmente fermentati o non fermentati, addizionata eventualmente di un massimo di 20 litri di alcole etilico di origine agricola o acquavite o distillato proveniente dallo stesso frutto per 100 kg di frutta o bacche fermentate, seguita da una distillazione a meno di 86% vol.;

ii)è ottenuta dai frutti o dalle bacche seguenti:

— more (Rubus fruticosus auct. aggr.),

— fragole (Fragaria spp.),

— mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),

— lamponi (Rubus idaeus L.),

— ribes (Ribes rubrum L.),

— ribes bianchi (Ribes niveum L.),

— ribes neri (Ribes nigrum L.),

— prugnole (Prunus spinosa L.),

— frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),

— sorbe (Sorbus domestica L.),

— bacche di agrifoglio (Ilex aquifolium e Ilex cassine L.),

— frutti del sorbo selvatico (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

— bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),

— uva spina (Ribes uva-crispa L. sin. Ribes grossularia),

— mortelle di palude (Vaccinium L. subgenus Oxycoccus),

— mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea L.),

— mirtilli giganti (Vaccinium corymbosum L.),

— bacche di olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L.),

— rosa canina (Rosa canina L.),

— frutti del rovo camemoro (Rubus chamaemorus L.),

— bacche di empetro nero (Empetrum nigrum L.),

— more artiche (Rubus arcticus L.),

— mirto (Myrtus communis L.),

— banane (Musa spp.),

— frutti della passione (Passiflora edulis Sims),

— frutti della spondias dorata (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson),

— frutti della spondias rossa (Spondias mombin L.),

— noci (Juglans regia L.),

— nocciole (Corylus avellana L.),

— castagne (Castanea sativa L.),

— agrumi (Citrus spp. L.),

— fichi d’india (Opuntia ficus-indica).

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e distillazione è di 37,5% vol.

c)L’acquavite di (con il nome del frutto), ottenuta dalla macerazione e distillazione, non è aromatizzata.

d)Per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione dell’acquavite (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e distillazione, la dicitura “ottenuta dalla macerazione e distillazione” deve figurare nella presentazione o nell’etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per la dicitura “acquavite di (con il nome del frutto)” e presenti nello stesso campo visivo e sulle bottiglie essa deve essere indicata sull’etichetta frontale.

17. Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata)

a)Il Geist (con il nome del frutto o della materia prima impiegata) è la bevanda spiritosa ottenuta mediante macerazione di frutti e di bacche non fermentati di cui alla categoria 16, lettera a), punto ii), o di ortaggi, rutta a guscio o altre materie vegetali quali erbe o petali di rosa, in alcole etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86% vol.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata) è di 37,5% vol.

c)Il Geist (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata) non è aromatizzato.

18. Genziana

a)La genziana è la bevanda spiritosa proveniente da un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate, con o senza aggiunta di alcole etilico di origine agricola.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo della genziana è di 37,5% vol.

c)La genziana non è aromatizzata.

19. Bevande spiritose al ginepro

a)Le bevande spiritose al ginepro sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola o acquavite di cereali o distillato di cereali o una miscela di tali prodotti con bacche di ginepro (Juniperus communis L. o Juniperus oxicedris L.).

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose al ginepro è di 30% vol.

c)Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, piante aromatiche o parti di esse o una combinazione di questi elementi, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene talvolta attenuate.

d)Le bevande spiritose al ginepro possono recare le denominazioni di vendita Wacholder o genebra.

20. Gin

a)Il gin è la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta mediante aromatizzazione con bacche di ginepro (Juniperus communis L.) di alcole etilico di origine agricola avente le caratteristiche organolettiche appropriate.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin è di 37,5% vol.

c)Nella produzione del gin possono essere impiegate soltanto sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche, in modo che il gusto di ginepro sia predominante.

d)Il termine “gin” può essere completato dal termine “dry” se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 g/l di prodotto finale.

21. Gin distillato

a)Il gin distillato è:

i)la bevanda spiritosa al ginepro ottenuta esclusivamente mediante ridistillazione di alcole etilico di origine agricola di qualità adeguata, avente le caratteristiche organolettiche appropriate e con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96% vol., utilizzando i tradizionali alambicchi da gin, in presenza di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante; oppure

ii)la miscela del prodotto di tale distillazione con alcole etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico. Per l’aromatizzazione del gin distillato possono essere impiegate anche sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche come indicato alla categoria 20, lettera c).

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del gin distillato è di 37,5% vol.

c)Il gin ottenuto unicamente aggiungendo essenze o aromi all’alcole etilico di origine agricola non è gin distillato.

d)Il termine “gin distillato” può essere completato dal termine “dry” se la bevanda spiritosa non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 g/l di prodotto finale.

22. London gin 

a)Il London gin è un tipo di gin distillato:

i)ottenuto esclusivamente da alcole etilico di origine agricola, con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl di alcole al 100% vol., il cui aroma è dovuto esclusivamente alla ridistillazione di alcole etilico di origine agricola in alambicchi tradizionali, in presenza di tutti i materiali vegetali naturali impiegati;

ii)avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 70% vol.;

iii)qualora sia aggiunto altro alcole etilico di origine agricola, esso deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, punto 1), ma con un tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al 100% vol.;

iv)non contenente edulcoranti in quantità superiore a 0,1 g/l di prodotto finale o coloranti aggiunti;

v)non contenente alcun altro ingrediente aggiunto diverso dall’acqua.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del London gin è di 37,5% vol.

c)Il termine London gin può essere completato dal termine “dry”.

23. Bevande alcoliche al carvi

a)Le bevande spiritose al carvi sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con carvi (Carum carvi L.).

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose al carvi è di 30% vol.

c)Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche o entrambe, ma il gusto del carvi deve essere predominante.

24. Akvavit o aquavit

a)L’akvavit o aquavit è la bevanda spiritosa aromatizzata con carvi o semi di aneto o entrambi, prodotta utilizzando alcole etilico di origine agricola, aromatizzata con un distillato di erbe o di spezie.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’akvavit o aquavit è di 37,5% vol.

c)Possono essere impiegate come complemento altre sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche naturali o entrambe, ma il gusto di queste bevande è attribuibile in gran parte a distillati di semi di carvi (Carum carvi L.) o di semi di aneto (Anethum graveolens L.), mentre è vietato l’impiego di oli essenziali.

d)Le sostanze amare non possono dominare nettamente il gusto; il tenore di estratto secco non può superare 1,5 g/100 ml.

25. Bevande spiritose all’anice

a)Le bevande spiritose all’anice sono bevande spiritose ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum Hook f.), di anice verde (Pimpinella anisum L.), di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale, usando uno dei seguenti procedimenti o una loro combinazione:

i)macerazione, distillazione o entrambe;

ii)ridistillazione dell’alcole in presenza dei semi o di altre parti delle piante suddette;

iii)aggiunta di estratti naturali distillati di piante aromatizzate all’anice.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose all’anice è di 15% vol.

c)Nell’elaborazione delle bevande spiritose all’anice possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

d)Possono essere impiegati come complemento altri estratti vegetali naturali o semi aromatici, ma il gusto di anice deve essere predominante.

26. Pastis

a)Il pastis è la bevanda spiritosa aromatizzata all’anice che contiene anche estratti naturali della radice di liquirizia (Glycyrrhiza spp.), il che comporta la presenza di sostanze coloranti dette “calconi”, nonché la presenza di acido glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo devono essere rispettivamente di 0,05 e 0,5 g/l.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis è di 40% vol.

c)Nell’elaborazione del pastis possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

d)Il pastis presenta un tenore di zuccheri inferiore a 100 g/l, espresso in zucchero invertito, e un tenore minimo e massimo di anetolo pari rispettivamente a 1,5 e 2 g/l.

27. Pastis de Marseille

a)Il pastis de Marseille è un pastis con un tenore di anetolo di 2 g/l.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del pastis de Marseille è di 45% vol.

c)Nell’elaborazione del pastis de Marseille possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

28. Anis

a)L’anis è la bevanda spiritosa aromatizzata all’anice il cui aroma caratteristico proviene esclusivamente dall’anice verde (Pimpinella anisum L.), dall’anice stellato (Illicium verum Hook f.) o dal finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o da una loro combinazione.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’anis è di 37% vol.

c)Nell’elaborazione dell’anis possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

29. Anis distillato

a)L’anis distillato è un anis che contiene alcole distillato in presenza dei semi di cui alla categoria 28, lettera a) e, in caso di indicazione geografica, semi di lentisco e altri semi, piante e frutti aromatici, sempreché la proporzione minima dell’alcole distillato sia pari al 20% del titolo alcolometrico dell’anis distillato.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’anis distillato è di 35% vol.

c)Nell’elaborazione dell’anis distillato possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

30. Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

a)Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter sono bevande spiritose dal gusto prevalentemente amaro, ottenute mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con sostanze aromatizzanti.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande spiritose di gusto amaro o bitter è di 15% vol.

c)Le bevande spiritose di gusto amaro o bitter possono essere commercializzate anche con la dicitura “amaro” o “bitter” associata o meno a un altro termine.

31. Vodka aromatizzata

a)La vodka aromatizzata è vodka cui è stato conferito un gusto predominante diverso da quello delle materie prime.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo delle vodka aromatizzata è di 37,5% vol.

c)La vodka aromatizzata può essere edulcorata, assemblata, aromatizzata, invecchiata o colorata.

d)La vodka aromatizzata può essere venduta anche con la denominazione formata da qualsiasi aroma predominante insieme al termine “vodka”.

32. Liquore

a)Il liquore è la bevanda spiritosa:

i)avente un tenore minimo di zuccheri, espresso in zucchero invertito, di:

70 g/l per i liquori di ciliegia il cui alcole etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie,

80 g/l per i liquori di genziana o liquori simili prodotti utilizzando esclusivamente la genziana o piante simili come sostanza aromatizzante,

100 g/l in tutti gli altri casi;

ii)ottenuta con alcole etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una miscela di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di uno o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore è di 15% vol.

c)Nell’elaborazione del liquore possono essere utilizzate sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche. Tuttavia, nell’elaborazione dei seguenti liquori possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali:

i)liquori di frutta:

ribes neri,

ciliegie,

lamponi,

more di gelso,

mirtilli,

agrumi,

frutti del rovo camemoro (lamponi di Lapponia),

more artiche,

mortelle di palude,

mirtilli rossi,

bacche di olivello spinoso,

ananassi;

ii)liquori di piante:

menta,

genziana,

anice,

genepì,

vulneraria.

d)Per tenere conto di metodi di produzione stabiliti, nella presentazione dei liquori prodotti nell’Unione per i quali sia impiegato alcole etilico di origine agricola possono essere utilizzati i seguenti termini composti:

prune brandy,

orange brandy,

apricot brandy,

cherry brandy,

solbaerrom, denominato anche rum di ribes neri.

Per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione di tali liquori, il termine composto deve essere indicato sull’etichetta e nella presentazione sulla stessa riga, in caratteri di tipo, dimensione e colore uniformi e il termine “liquore” deve figurarvi immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle del termine composto. Inoltre, se l’alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata, nell’etichettatura deve figurare l’origine dell’alcole utilizzato, nello stesso campo visivo del termine composto e del termine “liquore”. Tale riferimento è espresso con l’indicazione del tipo di alcole agricolo utilizzato oppure con l’indicazione “alcole agricolo” preceduta dai termini “fabbricato a partire da …” o “elaborato con …” o “a base di …”.

33. Crema di (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata)

a)La bevanda spiritosa denominata crema di (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata), esclusi i prodotti lattiero-caseari, è un liquore avente un tenore minimo di zuccheri di 250 g/l espresso in zucchero invertito.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo della crema di (con il nome del frutto o della materia prima utilizzata) è di 15% vol.

c)A questa bevanda spiritosa si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)La denominazione di vendita può essere completata con il termine “liquore”.

34. Crème de cassis

a)La crème de cassis è un liquore di ribes neri avente un tenore minimo di zuccheri di 400 g/l espresso in zucchero invertito.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo della crème de cassis è di 15% vol.

c)Alla crème de cassis si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)La denominazione di vendita può essere completata con il termine “liquore”.

35. Guignolet

a)Il guignolet è il liquore ottenuto dalla macerazione delle ciliegie in alcole etilico di origine agricola.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del guignolet è di 15% vol.

c)Al guignolet si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)La denominazione di vendita può essere completata con il termine “liquore”.

36. Punch au rhum

a)Il punch au rhum è il liquore il cui tenore alcolico proviene esclusivamente dall’impiego di rum.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del punch au rhum è di 15% vol.

c)Al punch au rhum si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)La denominazione di vendita può essere completata con il termine “liquore”.

37. Sloe Gin

a)Lo sloe gin è il liquore ottenuto dalla macerazione di prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo dello sloe gin è di 25% vol.

c)Nell’elaborazione dello sloe gin possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

d)La denominazione di vendita può essere completata con il termine “liquore”.

38. Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán

La bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán è una bevanda spiritosa:

a) avente un gusto predominante di prugnole e ottenuta dalla macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell’alcole etilico di origine agricola, con l’aggiunta di estratti naturali di anice o distillati di anice o entrambi;

b) avente un titolo alcolometrico minimo di 25% vol.;

c) per la cui produzione è stato utilizzato un quantitativo minimo di 125 grammi di prugnole per litro di prodotto finale;

d) avente tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 80-250 grammi per litro di prodotto finale;

e) le cui caratteristiche organolettiche e il cui colore e gusto sono conferiti esclusivamente dal frutto impiegato e dall’anice.

Il termine “Pacharán” può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine “Pacharán” può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione di vendita “Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole”, a condizione di essere accompagnato dalla menzione: “prodotta in…”, seguita dal nome dello Stato membro o paese terzo di produzione.

39. Sambuca

a)La sambuca è un liquore incolore aromatizzato all’anice che soddisfa i seguenti requisiti:

i)contiene distillati di anice verde (Pimpinella anisum L.), di anice stellato (Illicium verum L.) o di altre erbe aromatiche;

ii)ha un tenore di zuccheri non inferiore a 370 g/l, espresso in zucchero invertito;

iii)presenta un tenore di anetolo naturale non inferiore a 1 g/l e non superiore a 2 g/l.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo della sambuca è di 38% vol.

c)Alla sambuca si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)La denominazione di vendita può essere completata con il termine “liquore”.

40. Maraschino, marrasquino o maraskino

a)Il maraschino, marrasquino o maraskino è il liquore incolore che viene aromatizzato principalmente da un distillato di marasche o del prodotto della macerazione di ciliegie o di parte di tale frutto in alcole di origine agricola, avente un tenore di zuccheri non inferiore a 250 g/l, espresso in zucchero invertito.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del maraschino, marrasquino o maraskino è di 24% vol.

c)Al maraschino, marrasquino o maraskino si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)La denominazione di vendita può essere completata con il termine “liquore”.

41. Nocino

a)Il nocino è il liquore che viene aromatizzato principalmente mediante la macerazione o la distillazione, o entrambe, di noci verdi intere (Juglans regia L.), avente un tenore di zuccheri non inferiore a 100 g/l, espresso in zucchero invertito.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del nocino è di 30% vol.

c)Al nocino si applicano le norme enunciate alla categoria 32 per i liquori in relazione alle sostanze aromatizzanti e alle preparazioni aromatiche.

d)La denominazione di vendita può essere completata con il termine “liquore”.

42. Liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat

a)Il liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato o acquavite, o una miscela di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d’uovo puro è di 140 g/l di prodotto finale.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat è di 14% vol.

c)Nell’elaborazione del liquore a base di uova o advocaat o avocat o advokat possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche.

43. Liquore all’uovo

a)Il liquore all’uovo è la bevanda spiritosa, aromatizzata o no, ottenuta a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato o acquavite, o una miscela di tali prodotti, i cui elementi caratteristici sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele. Il tenore minimo di zucchero o miele è di 150 g/l espresso in zucchero invertito. Il tenore minimo di tuorlo d’uovo è di 70 g/l di prodotto finale.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del liquore all’uovo è di 15% vol.

c)Nell’elaborazione del liquore all’uovo possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

44. Mistrà

a)Il mistrà è la bevanda spiritosa incolore aromatizzata con anice o con anetolo naturale che soddisfa i seguenti requisiti:

i)presenta un tenore di anetolo non inferiore a 1 g/l e non superiore a 2 g/l;

ii)può essere eventualmente addizionata di un distillato di erbe aromatiche;

iii)non contiene zuccheri aggiunti.

b)Il titolo alcolometrico volumico del mistrà è compreso tra un minimo di 40% e un massimo di 47% vol.

c)Nell’elaborazione del mistrà possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

45. Väkevä glögi o spritglögg

a)Il Väkevä glögi o spritglögg è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali di chiodi di garofano o di cannella o di entrambi, usando uno dei seguenti procedimenti: macerazione o distillazione, ridistillazione dell’alcole in presenza di parti delle piante suddette, aggiunta di sostanze aromatizzanti di chiodi di garofano o di cannella o una combinazione di tali procedimenti.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del Väkevä glögi o spritglögg è di 15%.

c)Possono essere impiegate sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche o altri aromi ma l’aroma delle spezie menzionate deve essere predominante.

d)Il contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli non può superare il 50% di prodotto finale.

46. Berenburg o Beerenburg

a)Il Berenburg o Beerenburg è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

i)è ottenuta da alcole etilico di origine agricola;

ii)è ottenuta mediante macerazione di frutti o di piante o di parti di frutti o di piante;

iii)contiene come aroma specifico un distillato di radici di genziana (Gentiana lutea L.), di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di foglie di alloro (Laurus nobilis L.);

iv)il suo colore può variare dal marrone chiaro al marrone scuro;

v)può eventualmente essere edulcorata fino a un massimo di 20 g/l, espresso in zucchero invertito.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del Berenburg o Beerenburg è di 30% vol.

c)Nell’elaborazione del Berenburg o Beerenburg possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

47. Nettare di miele o di idromele

a)Il nettare di miele o di idromele è la bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione della miscela di soluzione di miele fermentata e distillato di miele o alcole etilico di origine agricola, che contiene almeno il 30% vol. di soluzione di miele fermentata.

b)Il titolo alcolometrico volumico minimo del nettare di miele o di idromele è di 22%.

c)Nell’elaborazione del nettare di miele o di idromele possono essere utilizzate solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, purché il gusto di miele sia predominante.

d)Il nettare di miele o di idromele può essere edulcorato solo con miele.

PARTE II

Disposizioni specifiche relative a talune bevande spiritose diverse da quelle elencate nella parte I

1. Il Rum-Verschnitt è prodotto in Germania ed è ottenuto miscelando rum e alcole, in modo che una proporzione minima del 5% dell’alcole contenuto nel prodotto finale provenga dal rum. Il titolo alcolometrico volumico minimo del Rum-Verschnitt è di 37,5%. Per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione, il termine Verschnitt deve figurare nella presentazione e nell’etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per il termine “Rum”, sulla stessa riga di tale termine, e sulle bottiglie deve figurare sull’etichetta frontale. La denominazione di vendita di questo prodotto è “bevanda spiritosa”. In caso di vendita al di fuori della Germania, la composizione alcolica del prodotto deve essere indicata sull’etichetta.

2. La slivovice è prodotta nella Repubblica ceca ed è ottenuta aggiungendo al distillato di prugne, prima dell’ultima distillazione, alcole etilico di origine agricola; tuttavia il 70% almeno dell’alcole contenuto nel prodotto finale deve provenire dal distillato di prugne. La denominazione di vendita di questo prodotto è “bevanda spiritosa”. Il termine slivovice può essere aggiunto purché figuri nello stesso campo visivo sull’etichetta frontale. In caso di vendita al di fuori della Repubblica ceca, la composizione alcolica del prodotto deve essere indicata sull’etichetta. Questa disposizione non pregiudica l’uso della denominazione slivovitz per le acquaviti di frutta di cui alla parte I, categoria 9, del presente allegato.

(1) Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53).
(2) Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).
(3) Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(4) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(5) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).