Bruxelles, 24.8.2016

COM(2016) 551 final

2016/0264(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 282 final}
{SWD(2016) 283 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La crescente importanza della dimensione sociale dell'UE

L'obiettivo di un'economia sociale di mercato altamente competitiva che produca crescita, posti di lavoro di qualità, progresso ed equità sociale per tutti i cittadini è al centro del programma politico dell'Unione europea. Nel giugno 2015 la relazione dei cinque presidenti intitolata "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" 1 ha sottolineato quanto sia importante costruire un'Europa sociale forte. Il presidente Juncker, nel discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2015, ha espresso questa ambizione sottolineando che "quello di cui abbiamo bisogno è ricreare un processo di convergenza, sia tra gli Stati membri che all'interno delle società, che sia imperniato sulla produttività, la creazione di posti di lavoro e l'equità sociale". 

Tale obiettivo è attivamente perseguito mediante il rinnovato semestre europeo, cioè il ciclo annuale per il coordinamento delle politiche economiche a livello di UE, in linea con la comunicazione sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'ottobre 2015. Un corretto equilibrio tra obiettivi economici e sociali nel semestre europeo riveste una particolare importanza per la legittimità e la sostenibilità dell'Unione economica e monetaria. È per questo motivo che gli obiettivi sociali e occupazionali sono diventati più rilevanti nell'ambito del semestre europeo, come si evince dal fatto che sia nelle relazioni per paese sia nelle raccomandazioni specifiche per paese si valutano le sfide sociali e occupazionali e si promuovono riforme politiche basate sulle migliori pratiche.

La Commissione ha inoltre proposto di sviluppare un pilastro europeo dei diritti sociali 2 con l'obiettivo di promuovere la convergenza verso l'alto delle condizioni sociali e di lavoro, come pure una maggiore resilienza agli shock economici. Il pilastro si fonderà sull'acquis sociale dell'Unione integrandolo. Il suo scopo sarà orientare le politiche in una serie di settori essenziali per il buon funzionamento di mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi. Il pilastro è destinato a diventare un quadro di riferimento per vagliare la situazione occupazionale e sociale degli Stati membri partecipanti e indirizzare le riforme a livello nazionale; più in particolare esso fungerà da bussola per orientare il rinnovato processo di convergenza all'interno della zona euro. Ciò dovrebbe contribuire a garantire che lo sviluppo economico si traduca in un più tangibile progresso sociale e una maggiore coesione, in linea con la strategia "Europa 2020" e il suo obiettivo di una crescita inclusiva.

Questo deciso impegno a favore degli obiettivi sociali dell'UE deve essere sostenuto da una solida base di dati fattuali. Tenendo presente inoltre che nella maggior parte degli Stati membri la spesa per le politiche sociali in senso lato (comprese la protezione sociale, l'istruzione e la sanità) rappresenta più di un quarto del PIL e oltre la metà della spesa pubblica, è necessario un forte accento sui risultati delle politiche, sull'ottimizzazione delle risorse e sugli sforzi intesi a conseguire migliori risultati mediante i confronti internazionali, l'analisi comparativa (benchmarking) e l'apprendimento reciproco.

L'UE ha bisogno di statistiche sociali affidabili e tempestive per monitorare la situazione sociale e l'impatto delle politiche e degli sviluppi economici sulle condizioni sociali negli Stati membri e nelle loro regioni e sulla situazione di diversi gruppi della popolazione. A tale scopo occorre descrivere con maggiore precisione, mediante statistiche solide e tempestive, aspetti quali la povertà e l'esclusione sociale, le disuguaglianze, le competenze, l'accesso al lavoro per tutti e la spesa di protezione sociale.

Statistiche sociali e dell'occupazione europee

Il sistema statistico europeo (SSE) 3 fornisce i dati statistici utilizzati per valutare i risultati conseguiti dagli Stati membri nel quadro del semestre europeo, monitorare gli obiettivi principali di Europa 2020, attuare numerosi quadri di valutazione della Commissione relativi all'occupazione e agli sviluppi sociali e gettare le basi di una futura visione strategica per l'Europa che vada al di là di quella di Europa 2020. Nel corso degli anni l'SSE ha istituito strumenti avanzati atti a fornire statistiche comparabili e di maggiore qualità per migliorare l'elaborazione delle politiche a livello europeo e di Stati membri.

L'SSE deve far fronte in misura sempre maggiore alla crescente necessità di informazioni statistiche a fini di analisi, ricerca e definizione delle politiche. I dati statistici dovrebbero inoltre continuare a rispettare gli elevati standard di qualità delle statistiche ufficiali, compreso il principio della tempestività.

Le statistiche sociali utilizzate nell'UE sono ricavate da una varietà di fonti: censimenti della popolazione, dati amministrativi aggregati, dati provenienti dalle imprese e dati sulle persone e sulle famiglie a livello individuale ricavati da campioni. La presente proposta fa riferimento a quest'ultima fonte di dati statistici sociali.

L'attuale sistema di produzione di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati a livello individuale ricavati da campioni (in seguito denominate "statistiche sociali europee ricavate da campioni") si fonda su una serie di distinti regolamenti settoriali che specificano con esattezza le tematiche da trattare e i requisiti tecnici per la rilevazione dei dati (ad esempio le dimensioni del campione, i criteri di qualità e i termini di trasmissione). Per lo svolgimento delle indagini sociali europee esistono attualmente cinque basi giuridiche che disciplinano, rispettivamente, l'indagine sulle forze di lavoro (IFL) 4 , le statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) 5 , l'indagine sull'istruzione degli adulti (AES) 6 , l'indagine europea sulla salute (EHIS) 7 e l'indagine sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle famiglie (ICT-HH) 8 . Due indagini europee sono condotte unicamente in base ad un accordo informale: l'indagine sul bilancio delle famiglie (HBS) e l'indagine europea armonizzata sull'uso del tempo (HETUS).

La presente iniziativa rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e mira a razionalizzare le statistiche sociali europee ricavate da campioni e a rendere più efficiente il processo di rilevazione dei dati e più pertinenti i risultati statistici. Il regolamento proposto dovrebbe garantire la comparabilità e la coerenza dei dati sul lungo periodo. Il sistema di indagini sociali europee dovrebbe essere sufficientemente solido ed efficiente e garantire la salvaguardia dell'elevata qualità delle statistiche, il che può risultare difficile, trattandosi di un settore statistico in continua trasformazione: rapida innovazione nelle metodologie e negli usi delle tecnologie dell'informazione, disponibilità di nuove fonti di dati, evoluzione delle esigenze e delle aspettative degli utenti dei dati e continua pressione sulle risorse disponibili.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Si fa sempre più pressante la necessità di disporre di statistiche affidabili, tempestive e di elevata qualità affinché i responsabili politici, le imprese e i cittadini possano prendere decisioni adeguate, basate su dati concreti. Fornire statistiche di questa qualità rappresenta però una sfida per l'SSE: la domanda di dati in costante aumento e l'esigenza dei rispondenti alle indagini statistiche di una riduzione dell'onere sono fattori che concorrono a sottoporre a sollecitazioni la produzione di statistiche. Recenti iniziative in campo statistico intendevano pertanto semplificare e migliorare il coordinamento e la collaborazione all'interno dell'SSE, al fine di rendere più efficiente la produzione di statistiche europee e di ridurre l'onere che grava sui rispondenti. Ne è un esempio il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee 9 , modificato nel 2015 per precisare la governance dell'SSE e rafforzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione a livello sia nazionale che dell'UE. Rientrano nell'iniziativa REFIT della Commissione altre iniziative, quali la presente proposta e il regolamento quadro relativo all'integrazione delle statistiche sulle imprese (FRIBS), miranti a semplificare e razionalizzare la produzione di statistiche europee nei settori interessati.

Il programma statistico europeo 2013-2017 10 individua nelle statistiche sulla "Europa dei cittadini" (ovvero le statistiche sociali) uno dei tre pilastri (economico, sociale e ambientale) del sistema di informazione statistica. Ciascuno dei pilastri comprende un set di statistiche primarie che forniranno il contributo necessario agli indicatori per le politiche e ai sistemi contabili. Al fine di conseguire gli obiettivi del programma statistico europeo nel modo più efficiente e coerente, il presente regolamento istituisce un quadro giuridico generale per la produzione di statistiche sociali europee ricavate da campioni.

La Visione 2020 dell'SSE 11 si propone di modernizzare la produzione delle statistiche europee e, così facendo, di migliorare ulteriormente l'equilibrio tra i benefici e l'importanza di disporre di statistiche europee di elevata qualità, da un lato, e i costi e gli oneri connessi alla loro produzione, dall'altro. In questo modo l'SSE contribuirà a rispondere adeguatamente alla necessità delle istituzioni europee di disporre di informazioni per la definizione delle loro politiche e alle esigenze statistiche della società in generale, tenendo debitamente conto, nel contempo, della necessità di ridurre l'onere amministrativo che grava su famiglie e imprese.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'elaborazione e la valutazione di strategie in relazione alle priorità politiche dell'Unione, in particolare quelle concernenti l'occupazione, la crescita e gli investimenti, il mercato unico digitale, un'Unione monetaria europea più profonda e più equa (UEM), la migrazione, il mercato interno, l'Unione dell'energia e il clima, richiedono validi strumenti di analisi e di monitoraggio. Le priorità politiche corrispondono inoltre a una serie di settori differenti all'interno delle statistiche sociali ed economiche, il che rende necessario assicurare una maggiore coerenza tra le fonti dei dati e agevolare un maggiore uso di fonti e approcci nuovi e innovativi. La strategia Europa 2020 ricorre a indicatori per monitorare gli obiettivi principali quali la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei livelli di istruzione e la promozione dell'inclusione sociale attraverso la riduzione della povertà. Il calcolo di tali indicatori richiede informazioni statistiche tempestive, che dovrebbero essere prodotte nel modo più efficiente possibile grazie a metodi moderni di rilevazione e produzione dei dati statistici. Attualmente la mancata integrazione tra i settori rende più complessa l'analisi dei dati appartenenti a diverse raccolte di dati esistenti. I requisiti statistici correlati all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, riguardanti sia l'eliminazione della povertà che le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, beneficeranno anch'essi degli indicatori più integrati e tempestivi che deriveranno dalla presente proposta.

Le priorità che le politiche devono affrontare possono variare e per il futuro si prevede un ulteriore incremento dell'esigenza di statistiche sociali europee di elevata qualità, ad esempio quando inizieranno i lavori per il conseguimento degli obiettivi del previsto pilastro europeo dei diritti sociali. Statistiche di elevata qualità sono inoltre necessarie per consentire ai responsabili politici di guardare al di là del contesto presente per individuare ed elaborare nuovi quadri e obiettivi strategici. L'importanza delle statistiche europee non si limita al periodo di validità delle strategie esistenti. Per fare un esempio tratto dal recente passato, se è stato possibile fissare obiettivi basati su indicatori per la strategia Europa 2020 lo si deve soltanto al fatto che la base statistica europea era sufficientemente ricca da consentire la misurazione e il monitoraggio di tali obiettivi. In tale occasione lo sfruttamento dei dati esistenti per una nuova finalità ha dimostrato l'importanza di sviluppare e mantenere statistiche di base che siano sufficientemente flessibili da poter essere adattate rapidamente a nuove esigenze politiche.

Il miglioramento delle statistiche sociali secondo le priorità dell'Unione e il rafforzamento della dimensione sociale dell'UE richiederanno, in tutte le fasi, un forte impegno degli Stati membri e uno stretto coordinamento tra i responsabili politici e gli statistici. I primi dovranno assolutamente continuare ad investire a sufficienza nelle statistiche sociali e a fornire il necessario sostegno politico, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati amministrativi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce che l'elaborazione delle statistiche europee deve presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Si applica il principio di sussidiarietà se e in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione.

L'SEE offre un'infrastruttura per le informazioni statistiche. Il sistema è concepito per rispondere alle esigenze di una molteplicità di utenti ai fini dell'assunzione di decisioni nelle società democratiche.

La presente proposta di regolamento è stata elaborata con l'obiettivo di tutelare le attività fondamentali dei partner dell'SSE migliorando nel contempo l'efficienza e facendo in modo di evitare, per quanto possibile, modifiche e duplicazioni del lavoro inutili.

La rilevazione delle statistiche oggetto della proposta avviene attualmente secondo regole diverse a livello di UE. La proposta intende razionalizzare e rendere più moderna tale rilevazione integrandola in un unico quadro. Soltanto con un'azione a livello di UE è possibile ottenere statistiche comparabili su scala europea per le politiche da perseguire.

Uno dei criteri principali che devono essere soddisfatti dai dati statistici è quello della coerenza e della comparabilità. Gli Stati membri non possono conseguire la coerenza e la comparabilità necessarie senza un chiaro quadro europeo, ossia senza un atto legislativo dell'Unione che definisca i concetti statistici, i formati di trasmissione dei dati e le norme di qualità comuni.

L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire la razionalizzazione delle statistiche sociali europee ricavate da campioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dalle azioni individuali degli Stati membri. Può rivelarsi molto più efficace un intervento a livello europeo basato su un atto giuridico dell'Unione che garantisca la coerenza e la comparabilità delle informazioni statistiche a livello dell'UE nei settori statistici oggetto dell'atto proposto. Per quanto riguarda la rilevazione stessa dei dati, questa potrà essere effettuata dagli Stati membri.

L'Unione può pertanto adottare misure in questo settore in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

Garantirà la qualità e la comparabilità delle statistiche sociali europee ricavate da campioni poiché in tutti gli Stati membri saranno adottati gli stessi principi. Analogamente assicurerà che le statistiche sociali europee ricavate da campioni rimangano pertinenti e siano idonee a rispondere alle esigenze degli utenti. Il regolamento migliorerà il rapporto costi-benefici della produzione di statistiche e rispetterà al tempo stesso le specificità dei sistemi degli Stati membri.

Negli ultimi anni la legislazione vigente dell'UE in materia di statistiche sulle persone e sulle famiglie è stata oggetto di continue revisioni. È emerso chiaramente che un regolamento che istituisca un quadro comune per il processo di rilevazione, trattamento e diffusione di dati statistici in questi specifici settori sociali potrebbe rendere tale processo più efficiente (benefici ottenuti a costi inferiori) ed efficace.

Secondo le previsioni, il regolamento ridurrà gli oneri finanziari e amministrativi che gravano sui rispondenti, sulle autorità nazionali, regionali e locali, sulle imprese e sui cittadini, tramite in particolare: la standardizzazione dei concetti e dei metodi, l'eliminazione delle duplicazioni, la riduzione della frequenza di trasmissione dei dati in alcuni ambiti e un maggiore ricorso a una combinazione di fonti, da affiancare alle indagini.

Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita al minimo richiesto per il conseguimento degli obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

Scelta dell'atto giuridico

Atto giuridico proposto: regolamento.

In considerazione degli obiettivi e del contenuto della proposta, un regolamento costituisce l'atto giuridico più appropriato.

La scelta dell'atto giuridico appropriato dipende dall'obiettivo perseguito. Data la necessità di informazioni statistiche comparabili a livello europeo, nel campo delle statistiche europee la tendenza è stata quella di ricorrere ai regolamenti anziché alle direttive come atti di base. Un regolamento è preferibile in quanto stabilisce norme identiche per tutta l'Unione. Esso assicura la comparabilità dei dati in ambito UE e consente pertanto di produrre statistiche europee di elevata qualità. È direttamente applicabile e non richiede alcun recepimento nella legislazione nazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Poiché la presente iniziativa è stata avviata prima dell'adozione dei nuovi orientamenti per legiferare meglio [COM(2015) 215], non è stata effettuata alcuna valutazione completa del sistema attuale di produzione di statistiche sociali europee ricavate da campioni. In linea con le norme della Commissione, è stato seguito il sistema che Eurostat applica alla valutazione della legislazione vigente e del programma statistico europeo 12 : questa valutazione ha rappresentato un elemento essenziale dell'intero processo. Ogni anno sono inoltre effettuate indagini presso gli utenti per riuscire a conoscere meglio questi ultimi, le loro esigenze e il loro livello di soddisfazione per i servizi forniti da Eurostat. I risultati della valutazione sono usati da Eurostat per migliorare il processo di produzione delle informazioni statistiche e la produzione statistica in sé. Questi risultati informano di sé vari piani strategici, quali il programma di lavoro e il piano di gestione.

Consultazioni dei portatori di interessi

La consultazione si è rivolta, in particolare, a tre principali gruppi di portatori di interessi.

I produttori di dati: questa categoria comprende le autorità preposte alla rilevazione e alla compilazione delle statistiche sociali. Ne fanno parte principalmente gli istituti nazionali di statistica (INS) a livello nazionale ed Eurostat a livello di UE. In questo contesto, i produttori di dati sono anche i principali rappresentanti dei fornitori dei dati di base, ossia le famiglie.

I fornitori dei dati: questa categoria comprende sia i rispondenti sia le istituzioni nazionali che detengono informazioni amministrative, come le amministrazioni tributarie e della sicurezza sociale. Anche gli istituti nazionali di statistica sono considerati, in senso più lato, sostituti (proxy) dei fornitori dei dati di base (ossia delle famiglie), data la difficoltà di interpellare singoli nuclei familiari ai fini della consultazione.

Gli utenti dei dati: all'interno di questo gruppo, è possibile operare una distinzione tra utenti istituzionali (la Commissione stessa, le pubbliche amministrazioni nazionali, altre organizzazioni internazionali e il personale in servizio presso altre istituzioni dell'UE) e altri utenti esterni, quali i cittadini, i media e il mondo accademico.

Merita di essere ricordato, in particolare, un organismo che è stato consultato come utente dei dati: si tratta del comitato consultivo europeo di statistica, istituito nel 2008 dalla decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 . Il comitato è composto di 24 membri che rappresentano utenti, rispondenti e altri soggetti interessati per i quali le statistiche europee sono importanti (compresa la comunità scientifica, le parti sociali e la società civile), oltre agli utenti istituzionali (ad esempio, il Consiglio e il Parlamento europeo). A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 223/2009, il comitato consultivo europeo di statistica può essere consultato nel corso dell'iter di elaborazione di possibili nuovi atti legislativi.

La consultazione si è svolta tra luglio e dicembre 2015. I risultati sono presentati in tre relazioni specifiche 14 .

I problemi percepiti dai portatori di interessi consultati possono essere riassunti come segue.

(1)La preoccupazione degli utenti dei dati è che le statistiche ufficiali europee non rispondano alle loro esigenze, ovvero non siano pertinenti. Tale preoccupazione riguarda diversi aspetti della qualità dei dati, come la mancanza di copertura dei problemi sociali emergenti, una insufficiente tempestività, nonché una limitata comparabilità e coerenza tra i set di dati statistici.

(2)I produttori dei dati (INS) sono preoccupati per gli elevati costi di produzione e le pressioni cui sono sottoposti a causa della brevità dei termini fissati per la trasmissione delle informazioni statistiche necessarie nel contesto delle crisi sociali emergenti. L'onere di risposta è anch'esso un problema (in quanto un onere eccessivo rischia di provocare un calo dei tassi di risposta e, di conseguenza, il deterioramento della qualità dei dati). Gli INS vorrebbero beneficiare di maggiore sostegno per attuare i loro processi di modernizzazione (ad esempio per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, le metodologie, l'utilizzo di nuove fonti di dati e la gestione), il cui obiettivo è ridurre i costi di produzione.

Le soluzioni descritte dai portatori di interessi possono essere raggruppate in tre settori d'intervento principali:

far sì che le statistiche sociali ufficiali europee possano adattarsi alle nuove esigenze in materia di informazione (vale a dire migliorarne la pertinenza);

aumentare la coerenza e la comparabilità delle statistiche sociali europee al fine di garantire una più elevata qualità;

ricorrere ad approcci innovativi per ridurre i costi di produzione e limitare l'onere di risposta.

Assunzione e uso di perizie

Eurostat ha tenuto ampie discussioni con gli INS in merito alla proposta e ha istituito gruppi di lavoro (per ciascuna delle rilevazioni di dati statistici), task force e gruppi di direttori che si sono riuniti regolarmente per consultazioni a tale riguardo. La proposta è stata presentata anche al comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Tale comitato fornisce all'SSE orientamenti professionali ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat) ed è composto dai rappresentanti degli INS. I paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) partecipano in qualità di osservatori. Possono altresì presenziare alle riunioni del comitato dell'SSE osservatori della Banca centrale europea (BCE), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e di altre organizzazioni internazionali.

Sono stati inoltre ottenuti pareri e consulenze esterni da una serie di fonti supplementari.

(1)La consultazione dei portatori di interessi di cui sopra ha incluso il parere degli utenti e dei fornitori dei dati.

(2)È stato anche sollecitato il parere del comitato consultivo europeo di statistica, come fonte esterna di consulenza. Tale comitato si è espresso a favore della proposta di un regolamento quadro per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, ritenendo che un regolamento quadro sia indispensabile ai fini del sostegno all'attuale, più ampia, agenda della Commissione per la politica sociale e della promozione dell'integrazione e della coerenza dei dati sociali provenienti da tutta l'Europa 15 .

Valutazione d'impatto

La presente proposta è corredata di una valutazione d'impatto che individua i problemi attuali, illustra una serie di opzioni strategiche che potrebbero essere utilizzate per affrontare tali problemi e valuta l'impatto socioeconomico di ciascuna opzione.

Nel marzo 2016 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo in merito alla valutazione d'impatto.

La valutazione d'impatto ha individuato due principali fattori alla base dei problemi incontrati nel settore delle statistiche sociali europee ricavate da campioni:

(1)la frammentazione delle statistiche sociali europee ricavate da campioni in settori differenti;

(2)la scarsa flessibilità dei metodi utilizzati per rilevare i dati sulle persone e sulle famiglie.

Per affrontare il problema della frammentazione delle statistiche sociali europee ricavate da campioni, sono state valutate le opzioni di seguito descritte.

Opzione

Descrizione

1.0 Scenario di base: processi di produzione frammentati, nessuna integrazione sul piano giuridico

Mantenimento dell'attuale struttura giuridica basata su regolamenti UE settoriali, con processi frammentati (orientamenti, procedure e processi di produzione differenti)

1.1 Eliminazione della frammentazione dei processi di produzione, nessuna integrazione della normativa vigente

Mantenimento di regolamenti UE settoriali ma perseguimento di una maggiore standardizzazione dei vari processi di produzione, definizioni e variabili (superamento della frammentazione) in tutte le rilevazioni di dati

1.2 Processi di produzione separati, ma integrazione della normativa vigente

Integrazione della legislazione sulle statistiche sociali europee ricavate da campioni, senza perseguire attivamente una eliminazione della frammentazione dei processi di produzione

1.3 Eliminazione della frammentazione dei processi di produzione, con integrazione della normativa vigente

Combinazione dell'integrazione sul piano giuridico con l'eliminazione della frammentazione dei processi di produzione; questa opzione prevede sub-opzioni con differenze in termini di ambito di applicazione e di governance del sistema nel suo insieme

1.3a Eliminazione della frammentazione dei processi di produzione, integrazione della normativa vigente

Inclusione unicamente dei cinque regolamenti vigenti (IFL, EU-SILC, AES, EHIS e ICT-HH)

1.3b Eliminazione della frammentazione dei processi di produzione, integrazione della governance delle statistiche sociali europee ricavate da campioni

Il regolamento comprende anche le indagini HBS e HETUS; le differenze attualmente esistenti tra gli Stati membri indicano che è necessaria un'armonizzazione considerevole

Le tre opzioni che seguono sono state analizzate come possibili soluzioni per affrontare il problema della mancanza di flessibilità nella rilevazione dei dati.

Opzione

Descrizione

2.0 Scenario di base: programma e aspetti tecnici stabiliti con atto legislativo

Le modifiche del programma o degli aspetti di carattere tecnico richiedono modifiche del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

2.1 Programmazione stabilita con atto legislativo/specifiche tecniche flessibili

Programmazione delle statistiche definita dal Parlamento europeo e dal Consiglio, maggiore flessibilità sugli aspetti di carattere tecnico

2.1 Programmazione flessibile/specifiche tecniche flessibili

Flessibilità in merito alla programmazione statistica e agli aspetti di carattere tecnico

Sulla base dei risultati della valutazione d'impatto, le opzioni 1.3a (consolidamento dei regolamenti vigenti, eliminazione della frammentazione dei processi di produzione) e 1.3b sul più lungo periodo (integrazione della governance delle statistiche sociali europee ricavate da campioni, eliminazione della frammentazione dei processi di produzione utilizzati per raccolte diverse di dati) sono state selezionate per affrontare il problema della frammentazione delle statistiche sociali europee ricavate da campioni. Queste opzioni comprendono l'integrazione dei regolamenti UE attualmente in vigore per i diversi settori specifici e misure volte ad assicurare una maggiore coerenza in sede di produzione e di trattamento dei dati. Questo approccio offrirebbe le migliori possibilità per: rendere le statistiche sociali su base campionaria più adattabili all'evoluzione delle esigenze degli utenti, migliorarne la qualità, incrementare l'uso di metodi innovativi e ridurre o limitare i costi generati dall'attuale concezione frammentata delle statistiche sociali europee ricavate da campioni.

A seconda di come i metodi di produzione delle statistiche verranno attuati a livello nazionale (ad esempio, eventuale adozione di innovazioni tecnologiche e metodologiche, eventuale miglioramento dell'accesso ai registri amministrativi), l'aumento dei costi nella fase iniziale di progettazione delle indagini sociali potrebbe essere ampiamente compensato dalla riduzione dei costi nella fase di rilevazione dei dati, che rappresenta due terzi del costo totale della produzione statistica.

Efficienza normativa e semplificazione

L'obiettivo della proposta nel quadro dell'iniziativa REFIT è ottimizzare l'uso delle informazioni fornite dalle famiglie e dalle persone e soddisfare le esigenze attuali e future in materia di statistiche europee, limitando l'onere della risposta. La semplificazione dovrebbe essere ottenuta attraverso il raggruppamento in un unico quadro delle diverse rilevazioni statistiche europee di dati, attualmente disciplinate da regolamenti distinti. Per i dettagli relativi alla riduzione dei costi per i produttori e i fornitori di dati (costi calcolati in base a scenari modello) si rinvia alla valutazione d'impatto (sezione 7.4 Effetti sull'efficienza e allegato 4 Modelli analitici usati nella preparazione della valutazione d'impatto). L'ipotesi di base comporta un aumento stimato dei costi di 10,3 milioni di EUR nella fase di progettazione (a livello dell'UE), ma una diminuzione di 20,8 milioni di EUR in sede di rilevazione dei dati (con un valore attuale netto di -10,4 milioni di EUR). La stima dei costi varia tuttavia da un valore attuale netto di -3,1 milioni di EUR nell'ipotesi più contenuta a un valore attuale netto di -34 milioni di EUR nel caso dell'opzione più estrema.

Poiché la proposta riguarda dati rilevati presso le famiglie e le persone, non vi è alcun impatto sulle imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI).

La proposta è coerente con il "Digital check", in quanto promuove l'interoperabilità e la riutilizzabilità avvalendosi:

di specifiche tecniche identiche per i set di dati; le specifiche riguarderanno: numero e descrizione delle variabili; classificazioni statistiche; caratteristiche delle popolazioni statistiche, delle unità di osservazione e dei rispondenti; date e periodi di riferimento; prescrizioni in materia di copertura geografica, caratteristiche del campione, aspetti tecnici della rilevazione sul campo, editing e imputazione, ponderazione, stima e stima della varianza;

di norme identiche per la trasmissione, lo scambio e la condivisione delle informazioni tra Eurostat e gli Stati membri. Le norme riguarderanno concetti, processi e prodotti, compresi dati e metadati.

Se la qualità dei dati è conforme ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire dati provenienti da più fonti differenti, risultanti anche da metodi o approcci innovativi, nella misura in cui sia in tal modo assicurata la produzione di dati comparabili e compatibili con i requisiti specifici previsti dal regolamento

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali. Le considerazioni più pertinenti in merito alla presente proposta riguardano i possibili effetti sulla protezione dei dati personali (in relazione ai quali i diritti sono sanciti dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto derivato 16 ). Nessuna delle opzioni selezionate prevede tuttavia una modifica delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. La normativa nazionale e dell'UE in materia di statistiche stabilisce che gli INS assicurino la protezione dei dati. Essi dispongono di consolidate politiche finalizzate a tutelare la riservatezza dei rispondenti, ad anonimizzare i dati e a proteggere le risposte ai questionari.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta sarà attuata progressivamente nell'arco di sette anni a partire dal 2019 fino al 2025. Successivamente tuttavia il programma dovrebbe proseguire. Nella scheda finanziaria legislativa sono stati presi in considerazione solo gli anni dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP). La prosecuzione del finanziamento sarà subordinata agli accordi che verranno conclusi per il prossimo QFP e al proseguimento dei programmi specifici chiamati a provvedere al finanziamento dell'iniziativa.

Per gli anni 2019 e 2020 i finanziamenti proverranno dalle attuali dotazioni dei programmi e non saranno necessari finanziamenti aggiuntivi.

Il totale degli stanziamenti per il 2019 e il 2020 è stimato in 28,814 milioni di EUR. L'incidenza sul bilancio è indicata in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento proposto dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2017 o nel 2018, e subito dopo la Commissione dovrebbe adottare le relative misure di esecuzione.

Gli Stati membri dovrebbero cominciare a trasmettere i dati alla Commissione a norma del nuovo regolamento nel 2019.

L'atto legislativo proposto sarà oggetto di una valutazione completa per verificarne tra l'altro l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche.

È importante anzitutto esaminare gli strumenti di monitoraggio e di valutazione di cui si dispone attualmente e che si applicano a tutti i settori della produzione statistica di Eurostat. Tali strumenti già consentono di analizzare le variazioni in termini di efficacia e di efficienza della nuova iniziativa statistica e la qualità dei dati ottenuti. I principali strumenti sono i seguenti:

l'attuale programma statistico europeo prevede che si proceda sistematicamente a valutazioni intermedie e finali del programma; le statistiche sociali costituiscono parte integrante di tali meccanismi di informazione 17 ;

il piano di gestione di Eurostat prevede l'adozione di misure in risposta a indicatori chiave di prestazione che si applicano a vari ambiti, comprese le statistiche sociali 18 ;

indagini sul livello di soddisfazione degli utenti sono condotte su base regolare 19 .

Ogni settore statistico è inoltre monitorato mediante relazioni sulla qualità redatte con regolarità dagli Stati membri e analizzate da Eurostat nell'ambito del quadro di assicurazione della qualità statistica. Le relazioni vertono sulla qualità dei risultati statistici in termini di pertinenza, precisione e affidabilità, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, coerenza e comparabilità, come previsto nel regolamento (CE) n. 223/2009.

Le spese sostenute per la produzione delle statistiche saranno monitorate anche nel quadro della rilevazione di routine dei dati. In particolare saranno verificati in dettaglio i seguenti aspetti (a livello sia individuale sia di variabile): sviluppi nell'uso dei dati amministrativi, modalità di rilevazione dei dati (ad esempio, intervista via web, intervista diretta), dimensioni del campione, lunghezza dei questionari, durata delle interviste e frequenza della rilevazione dei dati. Ciò consentirà di misurare i progressi compiuti nell'uso di tecniche specifiche e l'effetto di tali modifiche sull'onere di risposta. La variazione dei costi di rilevazione di dati sociali aggregati a livello dell'UE sarà utilizzata inoltre come indicatore globale per monitorare l'attuazione della legislazione proposta. Questo indicatore opererà una distinzione tra i costi, a carico degli INS, delle varie fasi di progettazione, rilevazione e trasmissione dei dati. Questi dati non sono direttamente comparabili tra gli Stati membri a causa di differenze evidenti in termini di dimensioni, di approccio alle statistiche e di altri sviluppi. Nel corso del tempo, tuttavia, questi indicatori potranno essere utilizzati per seguire l'evoluzione dei costi di produzione delle statistiche sociali europee ricavate da campioni, a livello dell'UE e per ogni singolo Stato membro. Questi costi possono essere espressi in termini di personale impiegato (ad esempio il numero di intervistatori espresso in equivalenti a tempo pieno) o di risorse finanziarie (ad esempio, la dotazione di bilancio per una determinata rilevazione di dati). In quanto tali, questi indicatori forniscono informazioni fondamentali per monitorare il costo di produzione delle statistiche sociali ricavate da campioni, il che costituisce una delle principali questioni affrontate dalla nuova legislazione proposta. Dovrà essere sviluppato un quadro armonizzato e migliore per i costi di informazione, che copra l'intero SSE e distingua tra le diverse fasi di produzione statistica.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il regolamento proposto consta di 19 articoli e di cinque allegati.

Come stabilito all'articolo 1 ("oggetto") il regolamento ha lo scopo di istituire un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni. L'articolo 2 contiene le definizioni di termini specifici utilizzati nel regolamento.

Le statistiche oggetto del regolamento sono organizzate in settori e tematiche elencati all'articolo 3 e ulteriormente specificati nell'allegato I del regolamento proposto. Si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare le tematiche dettagliate elencate nell'allegato I, in modo da adeguare i dati raccolti alle future esigenze degli utenti. Si propone inoltre di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo all'adozione o all'adattamento di una programmazione a rotazione pluriennale (articolo 4), in modo da soddisfare le esigenze specifiche degli utenti derivanti da cambiamenti tecnologici, sociali ed economici.

Alla Commissione dovrebbe essere inoltre conferito il potere di adottare misure di esecuzione in merito alle specifiche tecniche dei set di dati (articolo 6), alle norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni (articolo 7), alle caratteristiche delle basi di campionamento (articolo 11) e alle relazioni sulla qualità (articolo 12). Le prescrizioni in merito alle relazioni sulla qualità sono conformi al regolamento (CE) n. 223/2009, che costituisce il quadro di riferimento e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità specificati in tale regolamento.

La proposta permette e promuove l'uso di nuove forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative, compresi i dati amministrativi e le stime ottenute con la modellizzazione e i megadati (articolo 8). Essa impone inoltre agli Stati membri di utilizzare basi di campionamento di elevata qualità (articolo 11).

La proposta comprende una serie di altri importanti aspetti del processo di ammodernamento delle statistiche sociali europee ricavate da campioni:

prevede progetti pilota e di fattibilità rappresentativi al fine di migliorare la qualità delle statistiche e promuovere lo sviluppo e l'attuazione di nuove metodologie (articolo 13);

include disposizioni per il sostegno finanziario da offrire agli Stati membri a determinate condizioni (articolo 14);

comprende disposizioni per la concessione di deroghe intese a i) concedere agli Stati membri, ove necessario, più tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni e ii) consentire una certa flessibilità nelle modalità di applicazione dei metodi comuni, pur assicurando la qualità e la comparabilità delle statistiche prodotte (articolo 17).

Il regolamento contiene inoltre le disposizioni necessarie per l'esercizio della delega di potere (articolo 15) e precisa che tale esercizio è conforme all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 20 .

Gli ultimi articoli si riferiscono alla procedura di comitato (articolo 16) e all'abrogazione di due regolamenti in vigore che saranno sostituiti integralmente dal nuovo regolamento (articolo 18).

Nei cinque allegati figurano informazioni dettagliate sulle tematiche da trattare, sui requisiti di precisione, sulle caratteristiche dei campioni, sulla periodicità e sui termini per la trasmissione dei dati.

2016/0264 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Nel contesto della strategia Europa 2020 21 e del rafforzamento della governance economica, gli indicatori sociali svolgono un ruolo essenziale nel dar forma e sostegno alle priorità fondamentali dell'Unione in tema di crescita e creazione di posti di lavoro, riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, competenze, mobilità ed economia digitale. Gli indicatori sociali devono, in particolare, assicurare una solida base statistica che consenta di sviluppare e monitorare le politiche adottate dall'Unione riguardo a tali priorità.

(2)A tal fine gli indicatori sociali dovrebbero possedere l'elevata qualità necessaria, in particolare in termini di solidità, tempestività, pertinenza, capacità di adattamento alle nuove esigenze degli utenti, nonché di comparabilità ed efficienza.

(3)Le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie sono attualmente rilevate in forza di una serie di atti legislativi che disciplinano le indagini sulle persone e sulle famiglie, le statistiche demografiche, i censimenti della popolazione e delle abitazioni e le statistiche ottenute principalmente da fonti amministrative. Alcuni dati sono ricavati anche dalle indagini sulle imprese. Nonostante i notevoli miglioramenti realizzati negli ultimi anni, si rende necessario integrare ulteriormente la rilevazione di dati statistici sulla base di indagini condotte sulle persone e sulle famiglie.

(4)Grazie ai progressi tecnologici è aumentata significativamente la possibilità di utilizzare fonti amministrative a fini statistici. Il ricorso a fonti amministrative dovrebbe essere attivamente promosso nel campo delle statistiche sociali, garantendo sempre la qualità, l'accuratezza, la tempestività e la comparabilità di tali statistiche.

(5)La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE "Una visione per il prossimo decennio" 22 ha messo in evidenza il crescente uso di fonti multiple di dati e di metodi innovativi di raccolta dei dati, come pure l'importanza sempre maggiore dell'armonizzazione dei concetti e dei metodi statistici in tutti i settori. Essa ha rilevato la necessità di una nuova generazione di normative statistiche, estesa ad ambiti più ampi.

(6)Nel 2011 il sistema statistico europeo (SSE) ha approvato a Wiesbaden un memorandum su un nuovo modello concettuale delle statistiche sociali e sulle famiglie. Secondo tale documento, le indagini europee che forniscono dati in merito alle persone e alle famiglie dovrebbero essere razionalizzate e, per integrare tali indagini sociali di base, dovrebbero essere utilizzate raccolte supplementari e meno frequenti di microdati. È opportuno inoltre assicurare un migliore accesso ai dati amministrativi e il riutilizzo delle fonti di dati esistenti mentre, a livello nazionale e dell'UE, andrebbe sviluppato l'accesso a nuove fonti di dati.

(7)Gli sviluppi di cui sopra devono essere progressivamente razionalizzati e la legislazione statistica nel campo delle statistiche sociali deve essere ammodernata, in modo da garantire la produzione in maniera più integrata, flessibile ed efficiente di indicatori sociali di elevata qualità. Nel contempo occorre tenere debitamente conto delle esigenze degli utenti, dell'onere gravante sui rispondenti, delle risorse degli Stati membri, dell'affidabilità e dell'accuratezza dei metodi utilizzati, della fattibilità tecnica della produzione delle statistiche, del termine entro il quale esse possono essere disponibili e dell'attendibilità dei risultati.

(8)Il presente regolamento definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni. Esso specifica i dati e le informazioni che devono essere rilevati e presentati dagli Stati membri e comprende i requisiti fondamentali di qualità che i dati devono soddisfare. Stabilisce che specifiche tecniche più particolareggiate siano definite in atti delegati e misure di esecuzione. Prevede l'integrazione delle varie rilevazioni di dati, tra loro e con l'uso dei dati amministrativi, consolidando e semplificando nel contempo la legislazione vigente.

(9)Al fine di razionalizzare meglio il quadro di riferimento per le statistiche sociali europee ricavate da campioni, le attuali statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale, dovrebbero essere raggruppate in un unico quadro. Ciò garantirebbe che le statistiche sociali europee ricavate da campioni comprendenti i settori del mercato del lavoro, del reddito e delle condizioni di vita, della salute, dell'istruzione e della formazione, nonché dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione siano realizzate in modo uniforme, coerente e coordinato.

(10)La rilevazione dei dati nei settori dell'uso del tempo e dei consumi è condotta attualmente su base volontaria da molti Stati membri, in virtù di orientamenti generali concordati. Questi due settori dovrebbero essere ammodernati, in modo che si possa trarre il massimo vantaggio dai nuovi progressi tecnologici. È opportuno che la rilevazione dei dati in questi due settori sia organizzata conformemente al presente regolamento in modo da aprire possibilità e creare opportunità per ulteriori sviluppi futuri, garantendo che i dati siano più tempestivi e pertinenti e siano ottenuti in modo più efficiente. Nel frattempo non dovrebbero essere modificati gli approcci attuali degli Stati membri.

(11)In considerazione delle loro peculiarità, le statistiche demografiche 23 , i censimenti della popolazione e delle abitazioni 24 , le indagini sulle imprese e le statistiche basate su fonti prevalentemente amministrative non sono contemplati dal presente regolamento e dovrebbero essere disciplinati separatamente da quadri specifici adattati alle loro caratteristiche.

(12)Le statistiche non sono più considerate una delle tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati fattuali ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , conformemente agli scopi cui sono destinate.

(13)Dati sociali di elevata qualità sono necessari per finalità non solo politiche ma anche di ricerca, nonché come elemento di una solida infrastruttura dell'informazione. I ricercatori che, in virtù del regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici 26 , ottengono l'accesso a microdati per scopi scientifici trarrebbero un grande beneficio dal disporre di set di dati statistici meglio collegati, il che farebbe a sua volta migliorare gli studi di valutazione dell'impatto delle politiche.

(14)Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo (CSSE) ha approvato uno standard SSE per la struttura delle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Ciò dovrebbe contribuire all'armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.

(15)Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene norme sulla trasmissione di dati dagli Stati membri, inclusa la trasmissione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento dovrebbero assicurare la protezione dei dati riservati e impedire la divulgazione illecita o l'utilizzo a fini non statistici dei dati in sede di produzione e di diffusione delle statistiche europee.

(16)È necessario disporre di statistiche a livello sia nazionale sia regionale. A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 27 tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, suddivise per unità territoriali, dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la comparabilità delle statistiche regionali i dati sulle unità territoriali dovrebbero essere forniti conformemente alla classificazione NUTS.

(17)Al fine di tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle tematiche dettagliate di cui all'allegato I. È inoltre opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare o di adeguare la programmazione a rotazione pluriennale su un arco di otto anni per la rilevazione dei dati di cui al presente regolamento conformemente alla periodicità indicata nell'allegato IV. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle specifiche tecniche dei particolari set di dati, agli aspetti di carattere tecnico quando questi siano comuni a numerosi set di dati, alle norme tecniche necessarie per agevolare lo scambio e la condivisione delle informazioni tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, alle basi di campionamento, in particolare attraverso la definizione dei loro requisiti minimi, alle modalità e al contenuto delle relazioni sulla qualità, nonché a eventuali deroghe. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 28 .

(19)Poiché l'esecuzione del presente regolamento potrebbe richiedere rilevanti adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri.

(20)Ai dati statistici di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 . In particolare, i dati statistici che sono necessari ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle azioni e delle strategie dell'Unione e nazionali in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro dovrebbero essere considerati dati trattati per motivi di interesse pubblico rilevante.

(21)L'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può invece, per motivi di armonizzazione e di comparabilità, essere conseguito meglio a livello di Unione. Quest'ultima può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)Le statistiche sociali europee ricavate da campioni e il processo di rilevazione dei dati dovrebbero diventare più efficienti e pertinenti. Dovrebbero essere garantite la comparabilità e la coerenza dei dati sul lungo periodo. Le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni, sono attualmente disciplinate da molteplici atti legislativi distinti che il presente regolamento dovrebbe sostituire. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio 31 e il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 .

(23)È stato consultato il garante europeo della protezione dei dati.

(24)È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni di tali persone e famiglie.

2.Il presente regolamento non si applica ai censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 33 .

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)"dati o microdati precontrollati": i dati o i microdati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di convalida comuni concordate;

b)"settore": uno o più set di dati organizzati al fine di comprendere particolari tematiche;

c)"unità di osservazione": un'entità identificabile in merito alla quale possono essere ottenuti dati;

d)"tematica": il contenuto delle informazioni da rilevare in merito alle unità di osservazione; ciascuna tematica riguarda una serie di tematiche dettagliate;

e)"dati amministrativi": i dati prodotti per finalità proprie da una fonte non statistica, di solito un organismo pubblico, che non persegue l'obiettivo di fornire statistiche;

f)"temi ad hoc": i temi di particolare interesse per gli utenti in un momento specifico, che non sono però inclusi nei normali set di dati ;

g)"indicatore chiave": le informazioni ampiamente utilizzate per monitorare un obiettivo centrale della politica dell'UE.

Articolo 3

Set di dati

1.La rilevazione dei dati di cui all'articolo 1 è organizzata nei seguenti settori:

a)mercato del lavoro;

b)reddito e condizioni di vita;

c)salute;

d)istruzione e formazione;

e)utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

f)uso del tempo;

g)consumi.

2.I set di dati si riferiscono a tematiche comuni a tutti i settori, oltre alle seguenti tematiche specifiche, come precisato in dettaglio nell'allegato I:

a)caratteristiche della persona e della famiglia;

b)partecipazione al mercato del lavoro;

c)anzianità lavorativa nella medesima impresa ("tenure occupazionale") ed esperienze di lavoro precedenti;

d)condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro;

e)percorso formativo e livello di istruzione conseguito;

f)partecipazione all'istruzione e alla formazione;

g)salute: stato di salute e disabilità, assistenza e determinanti della salute;

h)redditi, consumi e patrimonio, compresi i debiti;

i)condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, alloggio, ambiente di vita e accesso ai servizi;

j)qualità della vita, ivi compresi partecipazione sociale e culturale e benessere;

k)allocazione del tempo;

l)partecipazione alla società dell'informazione.

3.I requisiti di precisione e le caratteristiche dei campioni utilizzati per i diversi settori sono specificati rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 allo scopo di modificare le tematiche dettagliate elencate nell'allegato I in modo da rispecchiare i pertinenti sviluppi tecnici, sociali ed economici e da soddisfare le nuove esigenze degli utenti. Nell'esercitare tale potere la Commissione si assicura che:

a)tali atti delegati non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti;

b)per ciascun settore non sia modificato mediante atti delegati più del 20 per cento delle tematiche dettagliate elencate nell'allegato I. Per i settori per i quali i dati sono rilevati con periodicità annuale o infrannuale, tali modifiche rappresentano al massimo il 10 per cento dell'elenco di tematiche dettagliate. Tali percentuali massime si applicano a quattro anni consecutivi. Il numero delle tematiche dettagliate che possono essere modificate è arrotondato al numero intero più vicino.

Articolo 4

Programmazione a rotazione pluriennale

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 riguardo all'adozione o all'adeguamento di una programmazione a rotazione pluriennale su un arco di otto anni per la rilevazione dei dati di cui al presente regolamento, conformemente alla periodicità indicata nell'allegato IV. La Commissione si assicura che tali atti delegati non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.

2.Tale programmazione a rotazione pluriennale specifica il periodo durante il quale sono rilevati dati per:

a)le tematiche dettagliate connesse ai settori;

b)i temi ad hoc richiesti dagli utenti per il settore del mercato del lavoro e per quello del reddito e delle condizioni di vita, come stabilito nell'allegato IV. In casi eccezionali e debitamente motivati, tali dati possono riguardare tematiche dettagliate diverse da quelle elencate nell'allegato I.

3.Gli adeguamenti della programmazione di cui al paragrafo 1 sono effettuati non più tardi di 24 mesi prima dell'inizio di ogni periodo di rilevazione dei dati, come specificato nella programmazione. Tali adeguamenti sono intesi a garantire l'efficacia della programmazione e la sua coerenza con le esigenze degli utenti.

Articolo 5

Popolazioni statistiche e unità di osservazione

1.La popolazione statistica è costituita da tutte le persone abitualmente residenti in famiglia in ciascuno Stato membro.

2.La rilevazione di dati viene effettuata in ciascuno Stato membro per un campione di unità di osservazione costituito da famiglie o da singoli componenti di famiglie che risiedono abitualmente in tale Stato membro.

Articolo 6

Specifiche tecniche dei set di dati

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare i seguenti aspetti di carattere tecnico dei singoli set di dati:

a)numero e descrizione delle variabili;

b)classificazioni statistiche;

c)caratteristiche precise delle popolazioni statistiche, delle unità di osservazione e dei rispondenti;

d)date e periodi di riferimento;

e)prescrizioni in materia di copertura geografica, caratteristiche del campione compreso il sottocampionamento, aspetti tecnici della rilevazione sul campo, editing e imputazione, ponderazione, stima e stima della varianza;

f)metodologia da applicare per la rilevazione dei dati ove necessario per conseguire un elevato livello di comparabilità dei dati in materia di occupazione e disoccupazione nel settore del mercato del lavoro. Ciò può includere, se del caso, l'ordine e l'inserimento delle domande nel questionario. Tale necessità è debitamente motivata.

2.In caso di elementi comuni a vari set di dati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le seguenti caratteristiche tecniche dei set di dati:

a)elenco e descrizione delle variabili;

b)classificazioni statistiche;

c)caratteristiche precise delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione.

3.Per i set di dati sulla disoccupazione mensile relativi al settore del mercato del lavoro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di descrivere le variabili e la durata, i requisiti di qualità e il livello di dettaglio delle serie temporali da trasmettere.

4.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7

Norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni

1.Allo scopo di agevolare lo scambio e la condivisione di informazioni tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, in particolare al fine di sostenere la gestione della qualità e la documentazione di processo in relazione alle statistiche di cui al presente regolamento, sono stabilite norme tecniche.

2.Le norme tecniche riguardano concetti statistici, processi e prodotti, compresi dati e metadati.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di definire le norme tecniche di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 8

Fonti dei dati e metodi

1.Gli Stati membri trasmettono i dati di cui all'articolo 1 utilizzando una delle seguenti fonti o una loro combinazione, a condizione che rispettino le prescrizioni in merito alla qualità di cui all'articolo 12:

a)informazioni fornite direttamente dai rispondenti;

b)dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi nella misura in cui essi consentono la produzione di dati comparabili e compatibili con le prescrizioni specifiche applicabili, stabilite dal presente regolamento.

2.Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni dettagliate circa le fonti e i metodi utilizzati.

Articolo 9

Periodicità dei set di dati

La periodicità dei set di dati è specificata nell'allegato IV.

Articolo 10

Trasmissione dei dati e termini

1.I termini di trasmissione sono specificati nell'allegato V.

2.Per ogni set di dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) microdati precontrollati senza identificazione diretta.

3.In deroga al paragrafo 2, per la compilazione delle statistiche mensili sulla disoccupazione sono trasmessi dati aggregati precontrollati.

4.Gli Stati membri rilevano e trasmettono i dati di cui al presente regolamento a partire dal 2019.

Articolo 11

Basi di campionamento

1.I dati sono basati su campioni rappresentativi estratti da basi di campionamento create a livello nazionale che consentono la selezione casuale di persone o famiglie, con una probabilità di selezione nota. Le basi di campionamento sono intese a comprendere in modo esaustivo ed esclusivo la popolazione di interesse e sono aggiornate regolarmente. Esse contengono tutte le informazioni indispensabili per il disegno di campionamento, quali le informazioni necessarie ai fini della stratificazione e per contattare le persone o le famiglie. La base di campionamento contiene anche le informazioni necessarie per collegare le persone ad altri dati amministrativi, nella misura in cui ciò sia consentito dalle norme sulla protezione dei dati.

2.Nel caso in cui una siffatta base non sia disponibile nello Stato membro, sono utilizzate altre basi di campionamento che soddisfino i criteri di seguito specificati. Tali basi di campionamento:

a)identificano le unità campionarie, che possono essere costituite da persone, famiglie, abitazioni o indirizzi;

b)sono in grado di stabilire la probabilità di selezione;

c)sono regolarmente aggiornate.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire condizioni uniformi per le basi di campionamento, in particolare attraverso la definizione di requisiti minimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 12

Qualità

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2.Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei metadati sulle specifiche, dei dati trasmessi e delle basi di campionamento.

4.A tal fine gli Stati membri trasmettono per i microdati e i dati di cui all'articolo 10:

a)metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state ottenute le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;

b)informazioni sulla conformità ai requisiti minimi per le basi di campionamento utilizzate, anche in sede di loro sviluppo e aggiornamento, come stabilito dal presente regolamento.

5.Gli Stati membri trasmettono i metadati e le informazioni di cui al paragrafo 4 entro tre mesi dal termine ultimo per la trasmissione dei dati e dei microdati. Queste informazioni aggiuntive sono fornite sotto forma di relazioni sulla qualità che dimostrano, in particolare, in che modo i dati e i microdati trasmessi, nonché i metadati e le informazioni, soddisfano i requisiti di qualità.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

7.Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi.

8.Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Articolo 13

Studi pilota e di fattibilità

Al fine di migliorare i set di dati la Commissione (Eurostat) avvia, se del caso, vari progetti pilota e di fattibilità - e gli Stati membri vi collaborano - nell'intento in particolare di migliorare la qualità, compresa la comparabilità, di contribuire ad ammodernare i settori dei consumi e dell'uso del tempo, di valutare e attuare nuovi approcci per migliorare la capacità di risposta alle esigenze degli utenti, di integrare meglio la rilevazione di dati e l'utilizzo di altre fonti di dati e di rendere più efficiente la rilevazione dei dati negli Stati membri, tenendo conto degli sviluppi tecnologici.

Articolo 14

Finanziamento

1.    Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione può concedere sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

a)    la definizione e/o la realizzazione di rilevazioni di dati o di metodi di rilevazione dei dati per le statistiche sociali, comprese le basi di campionamento, durante i primi quattro anni della rilevazione dei set di dati;    

b)    lo sviluppo di metodologie, compresi gli studi pilota e di fattibilità di cui all'articolo 13;

c)    la rilevazione di dati statistici su un tema ad hoc richiesto dagli utenti come previsto nell'allegato IV, set di variabili nuovi o riveduti e caratteristiche introdotte per la prima volta.

2. Il contributo finanziario dell'Unione è erogato conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 , all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 , all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 37 o all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 38 .

3.    Tale contributo finanziario dell'Unione non può superare il 90% dei costi ammissibili.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

3.La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 39 .

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 17

Deroghe

1.Nel caso in cui l'applicazione del presente regolamento o delle relative misure di esecuzione e dei relativi atti delegati richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per un periodo massimo di tre anni. Una deroga può essere concessa solo se non compromette la comparabilità dei dati degli Stati membri relativi agli indicatori chiave, né ostacola il calcolo dei tempestivi e rappresentativi aggregati europei richiesti.

2.Nel caso in cui una deroga sia ancora giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, un'ulteriore deroga per un periodo massimo di tre anni.

3.Nel caso in cui uno Stato membro non possa fornire i necessari set di dati se non ricorrendo a metodi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento o nelle relative misure di esecuzione e nei relativi atti delegati, la Commissione può, in via eccezionale, autorizzare mediante atti di esecuzione l'impiego di tali metodi per una durata massima di cinque anni.

4.Nel caso in cui l'autorizzazione sia ancora giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, un'ulteriore autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni.

5.Ai fini delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore dell'atto in questione, ovvero sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa la deroga o l'autorizzazione corrente. Quando richiede l'autorizzazione di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato precisa in modo dettagliato i metodi utilizzati e dimostra che essi permettono di ottenere risultati comparabili.

6.La Commissione adotta tali atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 18

Abrogazione

1.I regolamenti (CE) n. 577/98 e (CE) n. 1177/2003 sono abrogati con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2018. Le prescrizioni di tali regolamenti riguardanti la trasmissione dei dati e dei metadati, incluse le relazioni sulla qualità, continuano ad applicarsi per i periodi di riferimento precedenti la loro abrogazione.

2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025 per i settori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni.

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 40  

3403 - Produzione di informazioni statistiche.

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 41  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'elaborazione e la valutazione di strategie in relazione alle priorità politiche dell'Unione, in particolare quelle riguardanti l'occupazione e la crescita, il mercato digitale, un'Unione monetaria europea più profonda e più equa (UEM), la migrazione e la mobilità, richiedono validi strumenti di analisi e di monitoraggio. Le priorità politiche corrispondono inoltre a una serie di settori differenti all'interno delle statistiche sociali ed economiche, il che rende necessario assicurare una maggiore coerenza tra le fonti dei dati. La strategia Europa 2020 ricorre a indicatori per monitorare gli obiettivi principali quali la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei livelli di istruzione e la promozione dell'inclusione sociale in particolare attraverso la riduzione della povertà. Il calcolo di tali indicatori richiede informazioni statistiche tempestive, che dovrebbero essere prodotte nel modo più efficiente possibile grazie a metodi moderni di rilevazione e produzione dei dati statistici.

La proposta contribuisce a un aumento della flessibilità in modo da poter far fronte a iniziative strategiche ad alto livello che richiedono indicatori.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Affrontare: i) l'attuale frammentazione della produzione di statistiche sociali europee ricavate da campioni; ii) la rigidità dell'attuale sistema di rilevazione dei dati per le statistiche sociali europee ricavate da campioni.

Attività ABM/ABB interessate

3403 - Produzione di informazioni statistiche.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Grazie alla proposta le statistiche sociali europee ricavate da campioni potranno essere meglio adattate alle esigenze della società. La proposta consentirà inoltre a Eurostat di assicurare più agevolmente la qualità delle statistiche sociali europee ricavate da campioni in quanto offre soluzioni per promuovere la coerenza tra settori differenti. Faciliterà anche l'utilizzo di strumenti e metodi statistici innovativi e permetterà una cooperazione e un coordinamento più efficienti tra gli istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee.

In seguito alla proposta gli INS dovranno sostenere un costo di progettazione una tantum. Il costo complessivo di attuazione dovrebbe però diminuire, soprattutto grazie a una riduzione delle ridondanze e delle sovrapposizioni tra i dati delle diverse raccolte e al riutilizzo dei sistemi di produzione statistica. A seconda di come i metodi di produzione delle statistiche verranno attuati a livello nazionale (ad esempio, eventuale adozione di innovazioni tecnologiche e metodologiche, eventuale miglioramento dell'accesso ai registri amministrativi), l'aumento dei costi nella fase iniziale di progettazione delle indagini sociali potrebbe essere ampiamente compensato dalla riduzione dei costi nella fase di rilevazione dei dati, che rappresenta due terzi del costo totale della produzione statistica. Si potrà contenere il possibile aumento dei costi derivante dalla maggiore flessibilità di rilevazione dei dati se, come previsto, la legislazione quadro preciserà le principali componenti delle indagini, cui sono in larga misura dovuti i costi a carico degli istituti nazionali di statistica.

La proposta soddisfa gli obiettivi di semplificazione del programma REFIT, in particolare in quanto riunisce in un unico quadro normativo cinque regolamenti.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

La Commissione (Eurostat) elabora orientamenti statistici europei comuni e stabilisce requisiti per quanto riguarda le relazioni sulla qualità in merito allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sociali. Le relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a presentare per ciascuna rilevazione di dati devono comprendere controlli specifici, appropriati rispetto alla raccolta dei dati in questione. Sarà in tal modo garantita la qualità dei dati statistici.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Nel breve e medio termine: integrare i regolamenti vigenti nel settore delle statistiche sociali europee ricavate da campioni; eliminare la frammentazione dei processi di produzione delle statistiche sociali europee ricavate da campioni e migliorare la flessibilità della rilevazione dei dati mediante l'introduzione di una normativa articolata a più livelli.

Nel lungo termine: assicurare che le statistiche sociali europee ricavate da campioni continuino a fornire un valido contributo alla definizione delle politiche nazionali e dell'UE; migliorare l'efficienza dei metodi di rilevazione delle statistiche sociali.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il compito di produrre statistiche 1) armonizzate e comparabili tra Stati membri, e 2) rispondenti alle esigenze dell'UE, non può essere realizzato solo a livello nazionale. L'elaborazione di statistiche UE è possibile solo se gli Stati membri applicano una metodologia armonizzata ed elaborano statistiche in base alla definizione di risultati e caratteristiche comuni. Questo esito può essere conseguito solo con un'azione dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Sono stati adottati vari regolamenti relativi a diversi settori delle statistiche sociali e ciò ha determinato incongruenze e inefficienze a livello delle raccolte di dati. È la prima volta che viene proposto un regolamento quadro che copre sette settori delle statistiche sociali. La presente iniziativa razionalizzerà le cinque basi giuridiche attuali che disciplinano, rispettivamente, l'indagine sulle forze di lavoro (IFL), le statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), l'indagine sull'istruzione degli adulti (AES), l'indagine europea sulla salute (EHIS) e l'indagine sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle famiglie (ICT-HH). Costituirà inoltre la base giuridica delle due indagini sociali europee attualmente condotte sulla base di un accordo informale: l'indagine sul bilancio delle famiglie (HBS) e l'indagine europea armonizzata sull'uso del tempo (HETUS).

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è compatibile con il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata 42 :

La proposta sarà attuata progressivamente nell'arco di sette anni a partire dal 2019 fino al 2025.

Successivamente il programma dovrebbe comunque proseguire.

Nella scheda finanziaria legislativa sono stati presi in considerazione solo gli anni (2019-2020) dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP).

La prosecuzione del finanziamento sarà subordinata agli accordi che verranno conclusi per il prossimo QFP e al proseguimento dei programmi specifici chiamati a provvedere al finanziamento dell'iniziativa.

1.7.Modalità di gestione previste 43  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[...]

[...]

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Norme specifiche in vigore prevedono già relazioni periodiche approfondite sulla qualità, che riguardano la realizzazione delle singole rilevazioni di dati statistici. Con la nuova proposta proseguirà e sarà ulteriormente migliorata l'attività di presentazione di relazioni.

I beneficiari delle sovvenzioni devono trasmettere i dati rilevati e la relazione sulla qualità che li accompagna.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

La gestione diretta a opera della Commissione è la modalità di gestione prevista per la proposta; di conseguenza i principali rischi intrinseci sono quelli connessi alla gestione di appalti e sovvenzioni.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

La Commissione (Eurostat) ha messo a punto una strategia di controllo per il periodo 2013-2017. Le misure e gli strumenti previsti da tale strategia sono pienamente applicabili alla rilevazione di statistiche di cui al regolamento proposto. La strategia ha introdotto tipologie di modifiche che possono ridurre la probabilità delle frodi e contribuire a prevenirle: tra queste, la riduzione della complessità, l'applicazione di procedure di monitoraggio con un buon rapporto costi-benefici e controlli ex ante ed ex post basati sul rischio. La strategia prevede anche misure di sensibilizzazione e iniziative di formazione in materia di prevenzione delle frodi.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

La Commissione (Eurostat) dispone di una strategia di controllo che mira, in generale, a ridurre il rischio di non conformità al di sotto della soglia di rilevanza del 2%, in linea con gli obiettivi in materia di controllo interno e di gestione dei rischi da essa stabiliti nel piano strategico per il periodo 2016-2020. Il 100% delle operazioni finanziarie (e di conseguenza il 100% della dotazione di bilancio) sarà sottoposto a controlli ex ante obbligatori conformemente al regolamento finanziario. Alla luce di un'analisi annuale dei rischi saranno inoltre effettuati controlli basati su un'analisi approfondita della documentazione giustificativa. Questi controlli potranno riguardare il 4-6% della dotazione di bilancio complessivamente gestita da Eurostat.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Il 30 ottobre 2013 Eurostat ha adottato una strategia antifrode per il periodo 2014-2017 in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) del 24 giugno 2011. La strategia antifrode di Eurostat stabilisce tre obiettivi operativi: i) il rafforzamento delle misure antifrode esistenti; ii) una migliore integrazione delle procedure antifrode nella valutazione e nella gestione dei rischi da parte di Eurostat e nelle attività di audit, programmazione, presentazione di relazioni e monitoraggio; iii) il rafforzamento delle capacità di lotta antifrode di Eurostat e della consapevolezza del problema nel quadro della cultura antifrode della Commissione. La strategia antifrode è accompagnata da un piano d'azione antifrode. Durante il periodo di applicazione della strategia antifrode, il monitoraggio della sua attuazione è effettuato due volte l'anno mediante relazioni presentate agli organi di gestione.

Eurostat valuterà gli effetti della strategia nel 2017 e l'aggiornerà di conseguenza. Nel 2016 verrà anche svolto un riesame intermedio del piano d'azione antifrode.

Il riesame della strategia di Eurostat e quello del piano d'azione saranno effettuati in base alla metodologia e agli orientamenti aggiornati pubblicati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nel febbraio 2016.

Tutti i potenziali beneficiari delle sovvenzioni sono organismi pubblici [istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, quali definiti dal regolamento (CE) n. 223/2009]. Le sovvenzioni sono concesse senza inviti a presentare proposte. Sono attuate misure per il monitoraggio della gestione delle sovvenzioni, che tengono conto delle procedure specifiche di concessione delle sovvenzioni e comportano analisi ex ante ed ex post della gestione delle sovvenzioni.

L'uso dei costi unitari e delle somme forfettarie, conformemente all'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento finanziario, riduce sostanzialmente il rischio di errori nella gestione delle sovvenzioni e di conseguenza ne semplifica l'amministrazione.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………...……………]

Diss./Non diss 44 .

di paesi EFTA 45

di paesi candidati 46

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a

04.030201 – Programma associato: EaSI - Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)

Diss.

NO

NO

NO

1a

09.040201 - Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione [programma associato: Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione (Orizzonte 2020)]

Diss.

NO

NO

NO

1a

29.020100 – Programmi associati: PSE - Programma statistico europeo 2013-2017; PSE 2018-2020 - Programma statistico europeo 2018-2020

Diss.

NO

NO

NO

1

13.036501 – Programma associato: FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Diss.

NO

NO

NO

NO

1

13.046101 – Programma associato: FC – Fondo di coesione (FC)

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

17.030100 – Programma associato: SALUTE - Programma d'azione dell'Unione in materia di salute (Programma Salute)

Diss.

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

1a. Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: ESTAT

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 29.020100

Impegni

(1)

5,298

4,648

9,946

Pagamenti

(2)

2,649

4,444

7,093

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 47  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG ESTAT

Impegni

=1+1a +3

5,298

4,648

9,946

Pagamenti

=2+2a

+3

2,649

4,444

7,093




DG: EMPL

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 04.030201

Impegni

(1)

3,194

2,695

5,889

Pagamenti

(2)

1,597

2,625

4,222

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2 a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 48  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG EMPL

Impegni

=1+1a +3

3,194

2,695

5,889

Pagamenti

=2+2a

+3

1,597

2,625

4,222



DG: CONNECT

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 09.040201

Impegni

(1)

2,000

0,000

2,000

Pagamenti

(2)

1,000

0,800

1,800

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2 a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 49  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG CONNECT

Impegni

=1+1a +3

2,000

0,000

2,000

Pagamenti

=2+2a

+3

1,000

0,800

1,800

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

1. Crescita intelligente e inclusiva

DG: REGIO

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 13.036501

Impegni

(1)

0,466

0,466

0,932

Pagamenti

(2)

0,233

0,419

0,652

Numero della linea di bilancio 13.046101

Impegni

(1a)

0,200

0,200

0,400

Pagamenti

(2 a)

0,100

0,180

0,280

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 50  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG REGIO

Impegni

=1+1a +3

0,666

0,666

1,332

Pagamenti

=2+2a

+3

0,333

0,599

0,932






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

11,159

8,008

19,167

Pagamenti

(5)

5,579

8,468

14,047

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

11,159

8,008

19,167

Pagamenti

=5+ 6

5,579

8,468

14,047

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

3. Sicurezza e cittadinanza

DG: SANTE

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio 17.030100

Impegni

(1)

0,000

0,500

0,500

Pagamenti

(2)

0,000

0,250

0,250

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 51  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG SANTE

Impegni

=1+1a +3

0,000

0,500

0,500

Pagamenti

=2+2a

+3

0,000

0,250

0,250



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,500

0,500

Pagamenti

(5)

0,000

0,250

0,250

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 3
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,000

0,500

0,500

Pagamenti

=5+ 6

0,000

0,250

0,250

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

11,159

8,508

19,667

Pagamenti

(5)

5,579

8,718

14,297

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

11,159

8,508

19,667

Pagamenti

=5+ 6

5,579

8,718

14,297



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

DG: ESTAT

• Risorse umane

4,164

4,164

8,328

• Altre spese amministrative

0,404

0,414

0,818

TOTALE DG ESTAT

Stanziamenti

4,568

4,578

9,146

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

4,568

4,578

9,146

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

15,727

13,087

28,814

Pagamenti

10,147

13,296

23,443

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

RISULTATI

Tipo 52

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 53

Affrontare la frammentazione della produzione di statistiche sociali europee ricavate da campioni nell'UE e la rigidità dell'attuale sistema di rilevazione dei dati per queste statistiche

- Risultato

Modulo ad hoc dell'IFL

0,067

30

2,000

30

2,000

60

4,000

- Risultato

Modulo ad hoc dell'EU-SILC

0,017

30

0,500

0

0,000

30

0,500

- Risultato

Realizzazione di rilevazioni di dati

0,096

60

5,650

30

3,000

90

8,650

- Risultato

Studi pilota e metodologici

0,080

37

3,009

44

3,509

81

6,517

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

157

11,159

104

8,509

261

19,667

OBIETTIVO SPECIFICO 2...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

Costo totale

157

11,159

104

8,509

261

19,667

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

4,164

4,164

8,328

Altre spese amministrative

0,404

0,414

0,818

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

4,568

4,578

9,146

esclusa la RUBRICA 5 54
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

4,568

4,578

9,146

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2019

Anno
2020

29 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

24,45

24,45

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

29 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

12

12

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 y  55

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

36,45

36,45

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Attività metodologiche per la corretta definizione delle indagini, compresi i moduli ad hoc

Attività informatiche per il ricevimento, la convalida e il trattamento dei dati

Analisi e pubblicazione dei dati e assistenza agli utenti

Personale esterno

Attività metodologiche per la corretta definizione delle indagini, compresi i moduli ad hoc

Attività informatiche per il ricevimento, la convalida e il trattamento dei dati

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 56

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

(1) https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_it.pdf.
(2) COM(2016) 127 dell'8 marzo 2016.
(3) L'SSE è il partenariato tra l'autorità statistica europea, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
(4)

   Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3).

(5)

   Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1).

(6)

   Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227).

(7)

   Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

(8) Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49).
(9) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(10) Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).
(11) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio [COM(2009) 404 del 10 agosto 2009].
(12) Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation .
(13) Decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).
(14)

   Sito Eurostat dedicato alla consultazione pubblica: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess.

Relazione sulla consultazione pubblica aperta: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Open-public-consultation-report.pdf . 

Consultazione degli utenti dei dati: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-users-consultation-report.pdf .

Consultazione dei produttori di dati:  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-producers-consultation-report.pdf . 

(15) Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/4167614/ESAC+opinion+3+Dec+2015/421abf9c-4300-445f-a840-f13cadeee306 .
(16) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(17) Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results .
(18) I cinque indicatori chiave di prestazione sono i seguenti: il numero delle estrazioni di dati effettuate da utenti esterni dalle banche dati di riferimento di Eurostat (EuroBase e Comext) tramite il sito web di Eurostat; la percentuale di utenti che giudica "ottima" o "buona" la qualità globale delle statistiche europee; la percentuale di utenti che giudica "ottima" o "buona" la tempestività delle statistiche europee per i loro fini; la percentuale di utenti che giudica "ottima" o "buona" la comparabilità delle statistiche europee tra regioni e paesi; il tasso di errore residuo (TER).
(19) Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results .
(20)

   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(21) Comunicazione della Commissione "EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010.
(22) COM(2009) 404 del 10.8. 2009.
(23) Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
(24) Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).
(25) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(26) Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione.
(27) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(28) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(29) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(30) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(31) Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3).
(32) Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1).
(33) Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).
(34) Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).
(35)

   Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

(36)

   Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(37)

   Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(38)

   Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

(39) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(40) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(41) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(42) Sul finanziamento delle attività oggetto della presente proposta è stato raggiunto, tra la DG ESTAT e le altre DG interessate, un accordo che prevede una subdelega incrociata alla DG ESTAT.
(43) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .
(44) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(45) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(46) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(47) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(48) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(49) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(50) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(51) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(52) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(53) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".
(54) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(55) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(56) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Bruxelles, 24.8.2016

COM(2016) 551 final

ALLEGATI

della

proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello indivuduale ricavati da campioni

{SWD(2016) 282 final}
{SWD(2016) 283 final}


Allegato I

Tematiche da trattare

Settore

Tematica

Tematiche specifiche

Per tutti i settori

Aspetti di carattere tecnico

Informazioni sulla rilevazione di dati

Dati di identificazione

Pesi

Caratteristiche dell'intervista

Localizzazione

Caratteristiche della persona e della famiglia

Demografia

Cittadinanza e provenienza da un contesto migratorio

Composizione della famiglia

Partecipazione al mercato del lavoro

Condizione lavorativa principale (autodefinita)

Caratteristiche elementari dell'impiego

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito

Mercato del lavoro

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia - dettagli

Durata del soggiorno nel paese

Partecipazione al mercato del lavoro

Situazione lavorativa

Durata del contratto

Durata del contratto - informazioni secondarie

Lavoro a tempo pieno o a tempo parziale - motivazione

Lavoro autonomo/subordinato

Responsabilità di supervisione

Dimensioni dello stabilimento

Luogo di lavoro

Lavoro a domicilio

Ricerca di lavoro

Volontà di lavorare

Disponibilità

Secondo lavoro

Ricerca di un altro lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

Giovani sul mercato del lavoro

Situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli

Transizione verso la pensione

Esigenze di assistenza

Anzianità lavorativa nella medesima impresa ("tenure occupazionale") ed esperienze di lavoro precedenti

Inizio del lavoro

Come ha trovato lavoro

Esperienze lavorative precedenti

Condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro

Orario di lavoro

Organizzazione dei tempi di lavoro

Organizzazione del lavoro e dei tempi di lavoro

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito - dettagli

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione all'istruzione e alla formazione formale e non formale (4 settimane)

Partecipazione all'istruzione e alla formazione formale e non formale (12 settimane)

Salute: stato di salute e disabilità, assistenza e determinanti della salute

Infortuni sul lavoro e altri problemi di salute connessi all'attività lavorativa

Modulo minimo europeo sulla salute

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i debiti

Redditi da lavoro

Reddito e condizioni di vita

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia - dettagli

Durata del soggiorno nel paese

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione formale (in corso)

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito - dettagli

Partecipazione al mercato del lavoro

Caratteristiche del luogo di lavoro

Durata del contratto

Situazione lavorativa

Situazione dettagliata del mercato del lavoro

Responsabilità di supervisione

Anzianità lavorativa nella medesima impresa ("tenure occupazionale") ed esperienze di lavoro precedenti

Esperienze lavorative precedenti

Condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro

Calendario delle attività

Orario di lavoro

Salute: stato di salute e disabilità, assistenza e determinanti della salute

Modulo minimo europeo sulla salute

Stato di salute e disabilità

Salute dei minori

Accesso all'assistenza sanitaria

Assistenza sanitaria

Accesso all'assistenza sanitaria (minori)

Determinanti della salute

Qualità della vita, ivi compresi partecipazione sociale e culturale e benessere

Qualità della vita

Partecipazione sociale e culturale

Benessere

Condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, alloggio, ambiente di vita e accesso ai servizi

Deprivazione materiale

Deprivazione infantile

Caratteristiche principali dell'alloggio

Condizioni di alloggio, compresa la deprivazione

Spese di alloggio, compresi i fitti figurativi

Ambiente di vita

Uso di servizi, compresi i servizi di assistenza

Accessibilità economica

Bisogni insoddisfatti e motivi

Assistenza all'infanzia

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i debiti

Redditi da lavoro

Proventi da indennità

Redditi da pensione

Altri redditi

Imposte e tasse

Reddito totale

Sovraindebitamento

Morosità

Patrimonio

Componenti principali dei consumi

Trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali

Salute

Salute: stato di salute e disabilità, assistenza e determinanti della salute

Modulo minimo europeo sulla salute

Malattie e condizioni croniche

Infortuni e lesioni

Dolore

Salute mentale

Limitazioni funzionali

Difficoltà nelle attività di cura della persona

Difficoltà nelle attività domestiche

Limitazione temporanea dell'attività (per motivi di salute)

Ostacoli alla partecipazione a specifici ambiti della vita

Uso dell'assistenza sanitaria e di lunga durata

Consumo di farmaci

Cure preventive

Accesso all'assistenza sanitaria

Statura e peso corporeo

Attività fisica

Abitudini alimentari

Fumo

Consumo di alcool

Fattori sociali e ambientali

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i debiti

Reddito totale

Istruzione e formazione

Caratteristiche della persona e della famiglia

Durata del soggiorno nel paese

Anzianità lavorativa nella medesima impresa ("tenure occupazionale") ed esperienze di lavoro precedenti

Inizio del lavoro

Partecipazione al mercato del lavoro

Dimensioni dello stabilimento

Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito - dettagli

Percorso formativo

Competenze dichiarate

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Accesso alle informazioni sulle possibilità di apprendimento e di orientamento (12 mesi)

Partecipazione ad attività di istruzione formale (12 mesi)

Attività di istruzione formale più recente - dettagli (12 mesi)

Uso delle TIC nell'attività di istruzione formale più recente (12 mesi)

Motivi della partecipazione alla più recente attività di istruzione formale (12 mesi)

Pagamento e ore della più recente attività di istruzione formale (12 mesi)

Risultati e uso delle competenze derivanti dalla più recente attività di istruzione formale (12 mesi)

Partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

Attività di istruzione non formale - dettagli (12 mesi)

Uso delle TIC nelle attività di istruzione non formale (12 mesi)

Motivi della partecipazione ad attività di istruzione non formale (12 mesi)

Pagamento e ore delle attività di istruzione non formale (12 mesi)

Risultati e uso delle competenze derivanti dalle attività di istruzione non formale (12 mesi)

Ostacoli alla partecipazione all'istruzione e alla formazione (12 mesi)

Apprendimento informale

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i debiti

Reddito totale

Uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Partecipazione alla società dell'informazione

Accesso alle TIC

Uso e frequenza d'uso delle TIC

Ostacoli e problemi di utilizzo

Effetto dell'uso

Sicurezza, privacy, fiducia

Connessione a Internet da qualsiasi luogo

Competenze digitali

Attività su Internet

Commercio elettronico

Interazione con le amministrazioni pubbliche

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i debiti

Reddito totale

Uso del tempo

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia - dettagli

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione formale (in corso)

Salute: stato di salute e disabilità, assistenza e determinanti della salute

Modulo minimo europeo sulla salute

Condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, alloggio, ambiente di vita e accesso ai servizi

Possesso di beni durevoli

Assistenza all'infanzia

Assistenza ai malati e agli anziani

Condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro

Orario di lavoro

Organizzazione dell'orario di lavoro

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i debiti

Produzione per autoconsumo e vendita, riparazioni

Redditi da lavoro

Reddito totale

Allocazione del tempo

Uso del tempo, tipi di attività

Attività parallele

Luogo dell'attività

Presenza di altre persone nel corso dell'attività

Valutazione dell'attività

Consumi

Caratteristiche della persona e della famiglia

Composizione della famiglia - dettagli

Condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, alloggio, ambiente di vita e accesso ai servizi

Caratteristiche principali dell'alloggio

Partecipazione all'istruzione e alla formazione

Partecipazione ad attività di istruzione formale (in corso)

Partecipazione al mercato del lavoro

Durata del contratto

Redditi, consumi e patrimonio, compresi i debiti

Reddito totale

Imposte e tasse

Redditi in natura da attività di lavoro autonomo

Fitti figurativi

Fonte di reddito principale

Patrimonio

Debiti

Morosità

Consumi secondo la classificazione COICOP

Spese per consumi transfrontalieri secondo la classificazione COICOP

Consumi propri


Allegato II

Requisiti di precisione

1.I requisiti di precisione per tutti i set di dati sono espressi in errori standard e sono definiti come funzioni continue delle stime reali e delle dimensioni della popolazione statistica in un paese o in una regione NUTS 2.

2.L’errore standard stimato di una specifica stima non deve superare il seguente valore:

3.La funzione di f(N) deve avere la forma di f(N)=a√N+b

4.Devono essere usati i seguenti valori per i parametri N, a e b.

N

a

b

Settore del mercato del lavoro: requisiti di precisione

Rapporto trimestrale (nazionale) stimato disoccupati/popolazione di età 15-74 anni

Popolazione del paese di età 15-74 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

7800

-4500

Rapporto trimestrale (nazionale) stimato occupati/popolazione di età 15-74 anni

Popolazione del paese di età 15-74 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

7800

-4500

Rapporto trimestrale stimato disoccupati/popolazione di età 15-74 anni in ciascuna regione NUTS 2

Popolazione della regione NUTS 2 di età 15-74 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

Cfr. punto 6

Settore del reddito e condizioni di vita

Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale

Numero di famiglie nel paese espresso in milioni e arrotondato alla terza cifra decimale

900

2600

Rapporto popolazione a rischio di povertà persistente (più di quattro anni)/popolazione totale

Numero di famiglie nel paese espresso in milioni e arrotondato alla terza cifra decimale

350

1000

Rapporto popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale in ciascuna regione NUTS 2 (cfr. punto 7)

Numero di famiglie nella regione NUTS 2 espresso in milioni e arrotondato alla terza cifra decimale

600

0

Settore della salute

Percentuale della popolazione (15 anni o più) con gravi limitazioni nelle attività svolte abitualmente dovute a problemi di salute

Popolazione del paese di 15 anni o più residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

1200

2800



Settore dell'istruzione e della formazione

Tasso di partecipazione all'istruzione e alla formazione formale (popolazione di età 18-24 anni)

Popolazione del paese di età 18-24 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

200

1500

Tasso di partecipazione all'istruzione e alla formazione non formale (popolazione di età 25-69 anni)

Popolazione del paese di età 25-69 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

400

2000

Utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Percentuale di soggetti che ha ordinato tramite Internet beni o servizi per uso privato nell'ultimo anno

Popolazione del paese di età 16-74 anni residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

400

1300

Settore dell'uso del tempo

Percentuale di popolazione di 15 anni e oltre che trascorre quotidianamente in media più del 10% del tempo svolgendo una professione retribuita

Popolazione del paese di 15 anni o più residente in famiglia, espressa in milioni di persone e arrotondata alla terza cifra decimale

900

3500

Settore dei consumi

Percentuale di famiglie le cui spese per le categorie di spesa relative alla casa, tra cui acqua, elettricità, gas e altri combustibili, sono superiori al 50% della spesa totale (cfr. punto 8)

Numero di famiglie nel paese espresso in milioni e arrotondato alla terza cifra decimale

900

2600

5.I paesi che dovessero ottenere valori f(N) negativi con i parametri di cui sopra saranno esentati dal requisito corrispondente.

6.Per il rapporto stimato disoccupati/popolazione di età 15-74 anni in ciascuna regione NUTS 2, la funzione f(N) è definita come segue:

 

7.Per il rapporto stimato popolazione a rischio di povertà o di esclusione sociale/popolazione totale in ciascuna regione NUTS 2, i detti requisiti non sono obbligatori per le regioni NUTS 2 con meno di 0,500 milioni di abitanti, a condizione che la corrispondente regione NUTS 1 ottemperi a tale requisito.

8.Per il settore dei consumi, i requisiti di precisione possono essere raggiunti combinando i microdati relativi a un massimo di tre anni di osservazione consecutivi.



Allegato III

Caratteristiche dei campioni

1.Le caratteristiche del campione del settore del mercato del lavoro devono comprendere quanto segue:

a) il campione nazionale per il trimestre di riferimento (aggregazione di settimane di riferimento consecutive) deve essere distribuito in modo uniforme su tutte le settimane del trimestre; il campione per il trimestre di riferimento (in ciascuna regione NUTS 2) deve essere distribuito sui 3 mesi in proporzione al numero di settimane di ogni mese;

b)il campione deve adottare un regime di rotazione infrannuale. Vi deve essere una sovrapposizione minima del campione del 20 % tra gli stessi trimestri di anni consecutivi e del 50 % tra trimestri consecutivi senza tener conto del tasso di perdita di membri del campione.

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, i dati devono essere forniti per l'intero campione.

2.Le caratteristiche del campione del settore del reddito e condizioni di vita devono comprendere quanto segue:

a) campione deve adottare un regime di rotazione di minimo sei anni;

b)senza tener conto del tasso di perdita di membri del campione, il campione deve essere equamente distribuito nel corso degli anni del regime di rotazione, tranne durante il periodo di cambiamento della dimensione del campione.

3.Le caratteristiche del campione del settore dell'uso del tempo devono comprendere quanto segue: i periodi di rilevazione assegnati alle unità del campione devono

a)essere distribuiti nell'arco di un periodo di dodici mesi consecutivi,

b)comprendere giorni non lavorativi,

c)essere basati su un campione casuale.

4.Le caratteristiche del campione del settore dei consumi devono comprendere quanto segue: i periodi di rilevazione assegnati alle unità campionate devono essere distribuiti nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi.



Allegato IV

Periodicità

1.Per il settore del mercato del lavoro, i set di dati devono essere costituiti da informazioni rilevate ogni tre mesi, ogni anno, ogni due anni e ogni otto anni. I dati sulle variabili relative a temi ad hoc devono essere rilevati ogni quattro anni.

2.Per il settore del reddito e condizioni di vita, i set di dati devono essere costituiti da informazioni rilevate ogni anno, ogni tre anni e ogni sei anni. I dati sulle variabili relative a temi ad hoc devono essere rilevati ogni due anni.

3.Per il settore della salute i dati devono essere rilevati ogni 6 anni.

4.Per il settore dell'istruzione e della formazione i dati devono essere rilevati ogni 6 anni.

5.Per il settore dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i dati devono essere rilevati ogni anno.

6.Per il settore dell'uso del tempo i dati devono essere rilevati ogni 10 anni.

7.Per il settore dei consumi i dati devono essere rilevati ogni 5 anni.



Allegato V

Termini per la trasmissione dei dati

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati richiesti entro i seguenti termini.

1.Per il settore del mercato del lavoro, gli Stati membri devono trasmettere:

1)microdati precontrollati senza identificazione diretta, secondo la seguente procedura in due fasi:

a)durante i primi tre anni di attuazione del presente regolamento, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4:

per i dati trimestrali: la trasmissione deve avvenire entro dieci settimane dalla fine del periodo di riferimento,

per gli altri dati: entro il 31 marzo dell'anno successivo;

b)a partire dal quarto anno di applicazione e successivi, la trasmissione deve avvenire:

per i dati trimestrali: per i dati dei trimestri 1, 2 e 3 rispettivamente entro il 29 maggio, il 29 agosto e il 29 novembre dello stesso anno e per i dati del trimestre 4 entro il 28 febbraio dell'anno successivo,

per gli altri dati: entro il 15 marzo dell'anno successivo;

Negli anni in cui tali date cadono di sabato o di domenica, il termine effettivo è il lunedì successivo.

I dati relativi alla tematica specifica "redditi da lavoro" possono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro ventuno mesi dal termine del periodo di riferimento allorché è fatto ricorso a dati amministrativi per trasmettere tali informazioni.

1)i risultati aggregati per la compilazione delle statistiche mensili sulla disoccupazione entro 25 giorni dalla fine del mese di riferimento. Gli Stati membri possono non considerare l'ultima settimana del mese di riferimento quando questa si estende fino al mese successivo.

2.Per il settore del reddito e condizioni di vita, gli Stati membri devono trasmettere microdati precontrollati senza identificazione diretta entro i seguenti termini:

a)per quanto riguarda le variabili per la rilevazione dei dati dell'anno N, entro la fine dell'anno N; in casi eccezionali, quando i dati amministrativi non sono disponibili nei tempi previsti, possono essere trasmessi i microdati provvisori relativi al reddito entro la fine dell'anno N e i dati definitivi entro il 28 febbraio dell'anno N+1;

b)per quanto riguarda le variabili relative ai sei anni del regime di rotazione che termina nell'anno N, entro il 31 ottobre dell'anno N+1.

3.Per il settore della salute, gli Stati membri devono trasmettere i microdati precontrollati entro nove mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionale.

4.Per il settore dell'istruzione e della formazione, gli Stati membri devono trasmettere i microdati precontrollati entro sei mesi dalla fine del periodo di rilevazione dei dati nazionale.

5.Per il settore dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli Stati membri devono trasmettere i microdati precontrollati entro il 5 ottobre dell'anno di indagine N.

6.Per il settore dell'uso del tempo, gli Stati membri devono trasmettere i microdati precontrollati al più tardi entro quindici mesi dal termine della rilevazione sul campo.

7.Per il settore dei consumi, gli Stati membri devono trasmettere i microdati precontrollati entro quindici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.