Bruxelles, 3.8.2016

COM(2016) 493 final

2016/0238(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

{SWD(2016) 267 final}
{SWD(2016) 272 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Le attività di pesca nel Mare del Nord e nelle zone adiacenti sono molto complesse: ad esse partecipano infatti imbarcazioni di almeno sette Stati membri costieri e della Norvegia, che pescano una grande varietà di specie ittiche e molluschi avvalendosi di un'ampia gamma di attrezzi da pesca. Un aspetto cruciale è rappresentato dal fatto che molti importanti stock demersali (che vivono cioè sul fondo marino o in prossimità di questo) vengono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica. Ciò significa, in pratica, che per ogni retata le catture saranno composte da un mix di specie la cui composizione varierà in funzione del tipo di attrezzo da pesca nonché del momento e del luogo in cui questo è utilizzato.

Ne consegue che le imbarcazioni operanti su stock ittici soggetti a totali ammissibili di catture (TAC) devono smettere di pescare una volta esaurito il proprio contingente per lo stock in questione. Prima dell'adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca 1 (il regolamento di base), le imbarcazioni non dovevano cessare l'attività di pesca una volta esaurito il contingente per una di queste specie, ma potevano proseguire la pesca di altre specie bersaglio e continuavano quindi a prelevare specie i cui contingenti erano già esauriti, pur non potendole sbarcare legalmente. Tali catture eccedenti il contingente dovevano essere rigettate.

Quando l'obbligo di sbarco introdotto dal regolamento di base sarà pienamente attuato, diventerà illegale rigettare in mare le catture eccedenti il contingente. Ciò significa che i pescherecci potrebbero dover cessare l'attività di pesca già nella prima parte dell'anno, una volta esaurito il proprio contingente per lo stock più limitante. In questo caso lo stock più limitante costituirebbe una cosiddetta "choke species" o "specie a contingente limitante" in quanto, una volta esaurito il relativo contingente, non consentirebbe più di proseguire l'attività di pesca per gli altri stock. Nel fissare i TAC è quindi opportuno tenere conto del fatto che alcuni stock sono catturati insieme nell'ambito di attività di pesca multispecifica. Questo approccio, che dovrebbe presentare vantaggi sia per la conservazione che per lo sfruttamento degli stock, è alla base della presente proposta.

Il regolamento di base intende dare al problema della pesca eccessiva e dei rigetti una risposta più efficace rispetto alla legislazione che l'ha preceduto. In assenza di ulteriori strumenti legislativi, tuttavia, tale regolamento potrebbe comportare un sottoutilizzo dei contingenti nelle attività di pesca multispecifica praticate nel Mare del Nord ed escluderebbe la possibilità di adottare deroghe all'obbligo di sbarco una volta scaduti i piani triennali sui rigetti. Pertanto, in assenza di misure adeguate, nei prossimi anni il regolamento di base potrebbe avere conseguenze economiche e sociali negative per l'industria della pesca.

Tenuto conto delle interazioni della pesca multispecifica nelle attività di pesca demersale del Mare del Nord, è opportuno fissare le possibilità di pesca avvalendosi di un approccio di modellizzazione basato sulla pesca multispecifica, che i recenti progressi scientifici rendono ora disponibile. Tale approccio sarebbe inoltre coerente con l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Il primo passo verso questo tipo di gestione adattativa consisterebbe nell'includere tutti gli stock in questione in un piano di gestione unico comprendente, se disponibili, obiettivi di mortalità per pesca espressi come intervalli di valori per ciascuno stock, che costituirebbero la base per fissare i TAC annuali per tali stock. Ciò offrirebbe una certa flessibilità nella fissazione dei TAC e contribuirebbe a mitigare le difficoltà incontrate nel contesto della pesca multispecifica. Il piano di gestione comprenderebbe inoltre misure di salvaguardia che offrirebbero un quadro per la ricostituzione degli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza.

La presente proposta mira a istituire un piano di gestione per gli stock demersali e per le attività di pesca praticate su tali stock nel Mar Baltico. Il piano consentirà di garantire lo sfruttamento sostenibile di questi stock, nel rispetto del principio del rendimento massimo sostenibile e secondo l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Esso contribuirà inoltre alla stabilità delle possibilità di pesca, grazie a una gestione fondata sui dati scientifici più aggiornati per quanto riguarda gli stock, le attività di pesca multispecifica e altri aspetti dell'ecosistema e dell'ambiente. Il piano faciliterà infine l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Benché non rientri nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT), la presente proposta contribuirebbe a semplificare la legislazione applicabile dell'Unione. Si propone di sostituire i due piani pluriennali vigenti, relativi a un'unica specie e adottati mediante regolamenti distinti 2 , 3 , e di riunire in un unico regolamento tutti i piani pluriennali applicabili ai vari stock demersali. Questo nuovo approccio permetterebbe di conseguire gli obiettivi di conservazione e al tempo stesso di eliminare le attuali limitazioni dello sforzo di pesca. Ciò renderebbe superflui numerosi obblighi di controllo e rendicontazione e di conseguenza ridurrebbe significativamente l'onere amministrativo.

Il piano sarà applicabile a tutte le navi da pesca dell'Unione operanti nel Mar del Nord, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, poiché ciò è conforme alle norme della PCP e in linea con l'effetto delle navi sugli stock ittici interessati.

Il regolamento di base contiene le norme della PCP applicabili dal 1º gennaio 2014, comprese disposizioni sui piani pluriennali, disposizioni che istituiscono l'obbligo di sbarco per gli stock soggetti a TAC e norme riguardanti la cosiddetta regionalizzazione. Tali disposizioni vengono riprese nel piano nel modo di seguito indicato.

In linea con i principi e gli obiettivi dei piani pluriennali di cui all'articolo 9 del regolamento di base, il piano riguarda la pesca multispecifica ed è incentrato sull'obiettivo del rendimento massimo sostenibile (MSY).

L'articolo 10 del regolamento di base definisce il contenuto dei piani pluriennali. Pertanto gli obiettivi specifici quantificabili corrispondenti al rendimento massimo sostenibile, laddove disponibili, sono espressi come intervalli di valori raccomandati dal CIEM. Questi intervalli di valori consentono di gestire gli stock in base al principio del rendimento massimo sostenibile. Essi offrono inoltre la possibilità di effettuare adeguamenti in caso di evoluzione dei pareri scientifici, mantenendo al tempo stesso un livello elevato di prevedibilità. Tali obiettivi specifici sono integrati da disposizioni di salvaguardia associate a un valore limite di riferimento per la conservazione. Per gli stock ittici per i quali sono disponibili, questi valori di riferimento vengono espressi in termini di biomassa dello stock riproduttore, determinata dal CIEM in genere mediante analisi comparativa. Analogamente, per alcune unità funzionali di scampo tali valori di riferimento, se disponibili, vengono espressi in termini di abbondanza. In assenza di pareri sul livello di biomassa riproduttiva o di abbondanza, il limite dovrebbe scattare nel momento in cui il parere scientifico indica che uno stock è a rischio. Va rilevato che, nonostante il piano sia concepito in funzione delle caratteristiche specifiche degli stock demersali del Mare del Nord e delle attività di pesca ad essi associate, dall'articolo 10 del regolamento di base consegue necessariamente che i futuri piani pluriennali saranno simili nella struttura e per determinati elementi. Pertanto, per determinare gli obiettivi, gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia del piano e per l'attuazione dell'obbligo di sbarco si è applicato lo stesso approccio previsto dal regolamento (UE) 2016/ del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxx, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio 4 .

A norma dell'articolo 15 del regolamento di base, l'obbligo di sbarco nel Mare del Nord si applica a partire dal 2016 a talune attività di pesca e specie demersali che definiscono le attività di pesca, e a partire dal 1º gennaio 2019 a tutte le altre specie soggette a limiti di cattura. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono tenuti a ripartire i TAC tra le navi battenti la loro bandiera tenendo conto della composizione probabile delle catture e dell'obbligo di sbarcare tutte le catture. Per conseguire tale obiettivo gli Stati membri possono adottare misure nazionali, come l'accantonamento di riserve nell'ambito del TAC nazionale disponibile o lo scambio di contingenti con altri Stati membri.

Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni intese, tra l'altro, all'adozione di determinate misure se alla Commissione è stato conferito il potere di adottare atti di esecuzione o atti delegati per il conseguimento degli obiettivi di un piano pluriennale. A tal fine, il piano istituisce una cooperazione regionale tra gli Stati membri per l'adozione di disposizioni concernenti l'obbligo di sbarco e di misure di conservazione specifiche per taluni stock.

Conformemente al parere scientifico dello CSTEP 5 , 6 il piano non include limitazioni annuali dello sforzo di pesca (numeri di giorni in mare).

Il piano non si applica alla spigola, uno stock presente nel Mare del Nord ma che è prevalentemente sfruttato al di fuori del Mare del Nord. Tuttavia la Commissione ritiene che sia necessario un piano di gestione che comprenda anche la spigola. Il piano deve applicarsi alle attività di pesca che sfruttano tale stock nelle zone CIEM IVb-c, VIIa e VIId-h. Esso si applicherebbe inoltre alla pesca ricreativa della spigola.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 204/585/CE del Consiglio1, definisce il quadro generale della PCP e specifica le situazioni in cui il Consiglio e il Parlamento europeo adottano piani pluriennali.

Il Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/20042, stabilisce disposizioni per lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco nel Mar Nero e nelle acque adiacenti.

Il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord3, stabilisce disposizioni per lo sfruttamento sostenibile degli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord.

Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame 7 , definisce misure tecniche di conservazione, in particolare norme sulla composizione delle catture, dimensioni minime di maglia, taglie minime allo sbarco e zone e periodi di divieto per alcune attività di pesca. Tale regolamento stabilisce inoltre una limitazione dell'uso di reti da posta derivanti. Esso è attualmente in corso di revisione e sarà sostituito in caso di adozione della proposta della Commissione concernente un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio 8 . 

I regolamenti annuali del Consiglio che stabiliscono le possibilità di pesca e le altre condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mare del Nord fissano i livelli dei TAC per gli stock considerati (quello più recente e attualmente vincolante è il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 9 ).

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 10 (in seguito denominato "il regolamento (UE) n. 1224/2009 del Consiglio") , stabilisce obblighi di controllo generali per le attività di pesca e obblighi di controllo specifici per i piani pluriennali. 

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con le politiche dell'Unione, in particolare quelle relative all'ambiente, alla dimensione sociale, ai mercati e al commercio.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Le disposizioni della proposta riguardano la conservazione delle risorse biologiche marine, vale a dire misure che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

Le misure proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie; inoltre non è disponibile nessun'altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le consultazioni, svoltesi a diversi livelli, hanno riguardato i portatori di interessi, gli scienziati, il pubblico (comprese le pubbliche amministrazioni) e i servizi della Commissione. Ad esse ha fatto seguito un processo di valutazione completo, in cui la DG MARE ha definito i compiti iniziali e gli aspetti da trattare, ma i principali contributi, in tutte le fasi, sono pervenuti da scienziati e altri esperti e dai portatori di interesse, che sono stati pienamente coinvolti nell'intero processo.

Consultazioni dei portatori di interessi

I portatori di interessi sono stati consultati in modo mirato nell'ambito dell'esercizio esplorativo e della consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord (NSAC) 11 . I consigli consultivi (CC) sono organizzazioni di portatori di interessi 12 , istituiti dalla precedente riforma della PCP del 2002, che riuniscono l'industria (settori della pesca, della trasformazione e della commercializzazione) e altri gruppi di interesse quali organizzazioni ambientaliste e dei consumatori. Ciascun consiglio consultivo è competente per un bacino marittimo. L'allegato III del regolamento di base prevede un CC per la zona del Mare del Nord, il Consiglio consultivo per il Mare del Nord (NSAC), la cui zona di competenza corrisponde alla sottozona CIEM IV e alla divisione CIEM IIIa 13 .

La DG MARE ha organizzato due seminari esplorativi. Al primo, svoltosi a Bruxelles il 27 febbraio 2014 14 , hanno partecipato esperti scientifici e rappresentanti degli Stati membri del Mare del Nord e dei consigli consultivi per il Mare del Nord e per le specie pelagiche. Il seminario ha aperto un dibattito sull'elaborazione e l'attuazione di un piano pluriennale per le attività di pesca multispecifica nel Mare del Nord.

Un secondo seminario esplorativo si è svolto a Bruxelles dal 29 al 30 settembre 2014 15 con la partecipazione di esperti scientifici e rappresentanti degli Stati membri del Mare del Nord e del consiglio consultivo per il Mare del Nord. Scopo del seminario era, in particolare, pervenire a una comprensione comune del nuovo quadro giuridico e politico per i piani pluriennali, discutere un possibile progetto di piano pluriennale per il Mare del Nord e, nell'ambito di gruppi di lavoro, portare avanti una riflessione collettiva sugli assi portanti del futuro piano.

Ulteriori discussioni con il CC per il Mare del Nord, per il tramite del relativo gruppo di riflessione sulla pesca multispecifica, hanno avuto luogo nel corso della riunione svoltasi a Amsterdam nell'ottobre 2015 e della riunione svoltasi a Copenaghen nel marzo 201511.

Dal 9 febbraio al 4 maggio 2015 si è svolta un'ampia consultazione pubblica su Internet 16 in cui sono stati raccolti 25 contributi esaustivi trasmessi da Stati membri, consigli consultivi, organizzazioni rappresentative dell'industria, ONG e cittadini. Di seguito si riassumono le principali conclusioni:

gli attuali piani di gestione sono eccessivamente complessi e prescrittivi e devono essere sostituiti da una legislazione basata su obiettivi strategici e principi generali;

i nuovi piani di gestione dovrebbero tenere conto delle interazioni della pesca multispecifica;

l'attuazione dell'obbligo di sbarco presenta notevoli difficoltà sia per il settore della pesca che per le autorità degli Stati membri cui compete la responsabilità di assegnare i contingenti di pesca alle rispettive flotte;

le modalità di applicazione dovrebbero essere gestite a livello regionale, ma va garantita la coerenza con i piani di gestione per le zone limitrofe;

numerosi rispondenti concordano sul fatto che merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merlano, sogliola, passera di mare e scampo costituiscono le principali specie bersaglio. Sono stati espressi pareri divergenti per quanto riguarda l'inclusione di altre specie bersaglio e il livello di protezione di altre specie. Gli Stati membri e l'industria tendono a privilegiare un approccio incentrato sulle principali specie bersaglio, mentre le ONG sono a favore di obiettivi specifici per ciascuna delle specie pescate nel mare del Nord;

le misure tecniche adottate sulla base del piano di gestione dovrebbero essere concordate a livello regionale.

Assunzione e uso di perizie 

La maggior parte delle attività e delle consultazioni necessarie per eseguire la valutazione della legislazione esistente è stata effettuata da scienziati operanti sotto l'egida del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) 17 e del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) 18 nonché dal gruppo di valutazione delle risorse marine (Marine Resources Assessment Group - MRAG) nell'ambito di un contratto quadro con la Commissione.

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il CIEM, lo CSTEP e l'MRAG hanno effettuato una serie di valutazioni dell'attuale piano di gestione per gli stock di merluzzo bianco2 (in seguito denominato "il piano per il merluzzo bianco") e del piano di gestione per la sogliola e la passera del Mare del Nord 3 (in seguito denominato "il piano per i pleuronettiformi") prima della riforma della PCP. Per questo secondo piano l'MRAG aveva realizzato nel 2009 una valutazione d'impatto delle opzioni per il passaggio dalla "fase di ricostituzione" alla "fase di gestione" del piano 19 , il quale disponeva che si procedesse a una revisione dopo che entrambi gli stock si fossero mantenuti entro i limiti biologici di sicurezza per due anni consecutivi. Il piano per i pleuronettiformi è stato inoltre oggetto di una valutazione del gruppo di esperti dello CSTEP nell'ottobre 2010 20 .

Nel 2011 sono state organizzate due riunioni per effettuare un riesame retrospettivo di vari piani di gestione, tra cui quello per il merluzzo bianco2: nel febbraio/marzo 2011 si è svolto a Copenaghen un primo incontro di un gruppo di esperti CSTEP/CIEM 21 , seguito da una seconda riunione ad Amburgo nel giugno del 20115. Entrambe le riunioni erano aperte alla partecipazione di rappresentanti del CC per il Mare del Nord e delle amministrazioni degli Stati membri. Le analisi realizzate in tali occasioni hanno evidenziato l'utilità di collegare il piano per il merluzzo bianco2 ai piani per lo scampo e l'eglefino, il merlano, il merluzzo carbonaro, la sogliola e la passera nel Mare del Nord e hanno rivelato che tale piano non aveva permesso di controllare la mortalità per pesca conformemente a quanto era stato previsto.

All'epoca i servizi della Commissione non hanno potuto procedere alla revisione di nessuno di questi due piani a causa di una controversia interistituzionale sulle competenze di gestione. Dopo che la task force interistituzionale incaricata di risolvere la controversia ha presentato le sue conclusioni 22 , e a seguito dell'adozione della nuova PCP, è stato possibile tenere conto del nuovo contesto politico nei lavori concernenti le valutazioni.

Dal 10 al 14 marzo 2014 si è riunito a Varese (Italia) un gruppo di esperti dello CSTEP incaricato di preparare una valutazione retrospettiva del piano per i pleuronettiformi7. La valutazione è stata riesaminata dallo CSTEP nel corso di una successiva riunione svoltasi a Bruxelles nel marzo 2014 23 .

Gli Stati membri, l'industria della pesca, gli scienziati 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34  e le organizzazioni ambientaliste ritengono che gli attuali piani di gestione siano scarsamente efficaci, eccessivamente prescrittivi, inutilmente onerosi ed economicamente dannosi per l'industria della pesca dell'UE. In particolare viene contestato il regime dei "giorni in mare". Nella sua valutazione del piano per il merluzzo bianco2 lo CSTEP ha concluso che esso non ha permesso di controllare la mortalità per pesca come previsto e che restano da chiarire le sue conseguenze economiche a breve termine. Per quanto riguarda il piano per i pleuronettiformi, lo CSTEP ha affermato che è improbabile che la ripresa osservata degli stock di sogliola e di passera sia dovuta alla limitazione dei giorni in mare25.

Il piano per il merluzzo bianco2 è stato inoltre aspramente criticato in quanto prevedeva ulteriori restrizioni, nonostante i segni di ripresa registrati negli ultimi anni dallo stock di merluzzo bianco del Mare del Nord. Non soltanto il piano ha limitato la pesca del merluzzo bianco nel Mare del Nord, che rappresenta circa il 5% del pesce sbarcato, ma in taluni casi ha anche impedito ai pescherecci di lasciare il porto nonostante disponessero ancora del 95% del proprio contingente per altre specie. Il settore alieutico ha unanimemente condannato questa situazione, ritenuta estremamente ingiusta e sproporzionata.

Alcuni portatori di interesse hanno inoltre affermato che, anziché proteggere gli stock ittici, il regime dei giorni in mare produce effetti perversi sull'ambiente, ad esempio perché le navi che dispongono di un numero limitato di giorni di pesca sono costrette a operare in prossimità della costa, dove si concentra il novellame. Analogamente, nell'ambito della consultazione sulla presente iniziativa l'industria alieutica del Mare del Nord ha rilevato che il fatto di ridurre drasticamente il periodo in cui le navi sono autorizzate a uscire in mare rende più difficile per gli operatori andare alla ricerca di fondali in cui il merluzzo bianco sia meno abbondante, cosa che non fa che aggravare il fenomeno delle catture indesiderate di merluzzo bianco nella pesca multispecifica. Inoltre, il regime di gestione dei giorni in mare ha creato notevoli oneri amministrativi per la Commissione e le autorità degli Stati membri.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto relativa a un piano pluriennale per il Mare del Nord è stata effettuata nell'ambito della nuova PCP e della riformulazione dei regolamenti sulle misure tecniche. La nuova PCP prevede, tra l'altro, un nuovo obbligo di sbarco, un calendario per raggiungere il rendimento massimo sostenibile (MSY) e la regionalizzazione. In questo contesto, diversi rapporti, studi e contratti offrono contributi su tali questioni. Tra questi figurano:

la riforma della PCP24;

effetti dell'introduzione dell'obbligo di sbarco25,26;

dimensioni socio-economiche della PCP27,28;

elaborazione di un nuovo regolamento sulle misure tecniche29;

problematiche della pesca multispecifica nell'UE30, comprese le conseguenze delle specie a contingente limitante31;

considerazioni sulle zone di gestione per i nuovi piani pluriennali32;

considerazioni sulla gestione basata sull'MSY33.

Sono state esaminate in dettaglio due opzioni legislative: opzione 1 - gestione fondata sul regolamento di base e opzione 2 - istituzione di un piano pluriennale unico per la pesca multispecifica. Sono state inoltre prese in considerazione diverse sub-opzioni dell'opzione 2 per quanto riguarda: i) la delimitazione delle zone, ii) la scelta del metodo per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarco, iii) la scelta degli intervalli FMSY, iv) la scelta delle specie regolamentate dal piano, v) la data in cui deve essere raggiunto l'FMSY e vi) il calendario per ricondurre gli stock a livelli di precauzione. Per le prime quattro variabili la scelta ha potuto essere fondata su un'analisi qualitativa. Le ultime due variabili sono state esaminate attraverso un'analisi d'impatto quantitativa e messe a confronto con l'opzione 1.

L'opzione preferita è l'opzione 2 (un piano pluriennale unico per la pesca multispecifica), che consente di raggiungere l'FMSY entro il 2020 e di ricostituire rapidamente gli stock per riportarli a livelli di precauzione. Una volta raggiunto l'FMSY per un determinato stock, il livello di sfruttamento di tale stock non dovrebbe superare l'FMSY. L'opzione prescelta (un piano pluriennale unico per la pesca multispecifica nelle attività di pesca demersale nel Mare del Nord) consente di raggiungere in modo molto più efficace gli obiettivi della presente iniziativa rispetto all'opzione 1 (il regolamento di base). L'opzione 2 ha un impatto ambientale positivo rispetto all'opzione 1. In media, anche gli impatti economici e sociali sono positivi rispetto all'opzione 1. Gli effetti positivi risultano ulteriormente rafforzati dalle sub-opzioni prescelte "raggiungimento dell'FMSY entro il 2020" e "rapida ricostituzione". Dal punto di vista economico, in media, aumenterà la redditività, principalmente grazie alla riduzione dei costi variabili e alla disponibilità delle risorse di pesca. Sul piano sociale, diminuiranno gli oneri amministrativi gravanti sulle PMI e verrà preservata l'occupazione. Dal punto di vista ambientale, una "rapida ricostituzione" consente di ridurre il rischio di esaurimento dello stock e di aumentare la biomassa media.

Inoltre, l'abolizione del controverso regime dei giorni in mare e dell'esigenza di un'unica zona di pesca semplificherà il quadro normativo e ridurrà l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e dell'industria.

Efficienza normativa e semplificazione

Sebbene non rientri nel programma REFIT, il presente piano consente di ridurre l'onere normativo in quanto prevede l'abrogazione di due regolamenti e la loro fusione in un unico strumento.

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/20042, stabilisce disposizioni per lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco nel Mar Nero e nelle acque adiacenti.

Il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord3, stabilisce disposizioni per lo sfruttamento sostenibile degli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord.

La grande maggioranza (98%) delle imprese del settore della pesca e della trasformazione di specie demersali nel Mare del Nord è costituita da PMI o microimprese. Il sistema attuale comporta costi economici rilevanti per le imprese e in particolare per le PMI; tali perdite, conseguenza di una normativa complessa, saranno evitate in futuro (vantaggi diretti della semplificazione). Lo sfruttamento sostenibile delle risorse consentirà di aumentare la redditività e quindi i risultati economici. I pescatori saranno più liberi di decidere dove e quando pescare. L'eliminazione del regime di gestione dello sforzo di pesca non solo consente di ridurre l'onere amministrativo per l'industria (anche per quanto riguarda i gravosi obblighi di relazione), ma alleggerisce anche il lavoro delle amministrazioni nazionali che devono trattare e controllare tali relazioni.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento (CE) n. 1224/200910 del Consiglio10 istituisce un quadro legislativo di controllo, ispezione ed esecuzione per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Conformemente all'articolo 43 del suddetto regolamento, i piani pluriennali stabiliscono le soglie oltre le quali le catture di stock soggetti a piani pluriennali devono essere sbarcate in porti designati. Il piano stabilisce inoltre norme specifiche per le zone e le attività di pesca con riguardo alla notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Il piano prevede una valutazione periodica, basata su pareri scientifici, dell'impatto da esso esercitato sugli stock considerati. A tal fine è di fondamentale importanza individuare un periodo adeguato, che consenta di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. È inoltre opportuno tenere conto del metodo di lavoro degli organismi scientifici, anche per quanto riguarda l'analisi comparativa periodica (benchmarking). Negli ultimi tempi non è stato possibile formulare pareri scientifici quando la valutazione riguardava un periodo di tre anni, in quanto non si disponeva di dati o di tendenze sufficienti da valutare. Pertanto, il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni.

A questo proposito va osservato che la valutazione periodica dell'impatto del piano non osta a che il legislatore vi apporti modifiche, se ciò è necessario per tenere conto di nuovi sviluppi scientifici, politici o socioeconomici.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

In linea con le finalità generali della PCP in materia di conservazione delle risorse della pesca e in particolare con gli articoli 9 e 10 del regolamento di base che prescrive l'elaborazione di piani pluriennali, il piano presenta i seguenti elementi principali:

il piano si applica agli stock demersali e alle attività di pesca che sfruttano tali stock nel Mare del Nord;

obiettivi generali e specifici (conseguimento di livelli di mortalità per pesca compatibili con il principio del rendimento massimo sostenibile). Conformemente all'articolo 10 del regolamento di base gli obiettivi specifici dovrebbero essere quantificabili. Gli obiettivi specifici proposti sono espressi in intervalli di valori di mortalità per pesca basati sull'FMSY, come raccomandato dal CIEM. Questi intervalli di valori FMSY consentono di gestire gli stock in base al principio del rendimento massimo sostenibile e offrono la possibilità di effettuare adeguamenti in caso di evoluzione dei pareri scientifici, mantenendo al tempo stesso un livello elevato di prevedibilità;

i valori di riferimento per la conservazione contenuti nel piano, espressi in tonnellate di biomassa riproduttiva o in termini di abbondanza (numero di esemplari), sono determinati dal CIEM, in genere mediante analisi comparativa (benchmarking). In assenza di pareri sui valori di riferimento per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza, è opportuno adottare misure quando i pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio;

misure di salvaguardia e misure di conservazione specifiche sono collegate ai valori di riferimento per la conservazione. Quando i pareri scientifici indicano che uno stock si trova al di sotto di tali valori, il TAC corrispondente dovrebbe essere ridotto. Se necessario, questa misura può essere integrata da misure tecniche o da misure di emergenza adottate dalla Commissione o dallo Stato membro;

affinché sia possibile adottare in futuro esenzioni dall'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza e esenzioni "de minimis" in base all'evoluzione dei pareri scientifici, sono necessarie disposizioni connesse all'obbligo di sbarco da adottare nel contesto della regionalizzazione;

sono previste disposizioni in materia di controllo per quanto riguarda le notifiche preventive, i giornali di bordo e i porti designati. Per le prescrizioni riguardanti le notifiche preventive e i giornali di bordo è necessario adeguare le norme generali del regolamento (CE) n. 1224/2009 alle specificità del Mare del Nord e delle attività di pesca demersale che vi si svolgono. Per quanto riguarda i porti designati, il regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che nei piani pluriennali vengano adottate soglie al di sopra delle quali le catture di stock demersali devono essere sbarcate esclusivamente in porti in cui vengono eseguiti controlli rafforzati;

valutazione periodica del piano sulla base di pareri scientifici: il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni. Questo periodo consente, in una prima fase, di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici. Negli ultimi tempi non è stato possibile formulare pareri scientifici quando la valutazione riguardava un periodo di tre anni, in quanto non si disponeva di dati o di tendenze sufficienti da valutare.

2016/0238 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 35 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(2)In occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.

(3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 stabilisce le norme della politica comune della pesca (PCP) in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 .

(4)La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi.

(5)Per realizzare gli obiettivi della PCP occorre adottare una serie di misure di conservazione, eventualmente combinate tra loro, quali piani pluriennali, misure tecniche e disposizioni riguardanti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

(6)Conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.

(7)Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio 38 e il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio 39 stabiliscono disposizioni per lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e nelle acque adiacenti. Questi e altri stock demersali vengono catturati nell'ambito di attività di pesca multispecifica. È pertanto opportuno istituire un unico piano pluriennale che tenga conto di tali interazioni tecniche.

(8)Inoltre, il piano pluriennale dovrebbe applicarsi a tutti gli stock demersali e alle relative attività di pesca nel Mare del Nord.

(9)Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nel Mare del Nord che nelle acque adiacenti (stock transzonali). Pertanto il campo di applicazione delle disposizioni del piano riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock sfruttati principalmente nel Mare del Nord dovrebbe essere esteso alle zone al di fuori del Mare del Nord. Inoltre, per gli stock transzonali prevalentemente sfruttati al di fuori del Mare del Nord, è necessario stabilire gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia in piani pluriennali destinati alle zone al di fuori del Mare del Nord in cui tali stock sono prevalentemente sfruttati, estendendone il campo di applicazione al Mare del Nord.

(10)Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, in particolare a conseguire e mantenere l'MSY per gli stock considerati, contribuendo all'attuazione dell'obbligo di sbarco per gli stock demersali soggetti a limiti di cattura e all'applicazione dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca.

(11)L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi specifici stabiliti nei piani pluriennali.

(12)È opportuno stabilire tassi-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrispondano all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tali intervalli, basati su pareri scientifici, sono necessari per consentire una certa flessibilità al fine di tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, per contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e per tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecifica. Gli intervalli FMSY sono stati calcolati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto all'MSY 40 . Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, in modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto dei valori Blim o Abundancelimit non sia superiore al 5%. Tale limite superiore è inoltre conforme alla "norma raccomandata" dal CIEM 41 , in base alla quale quando la biomassa riproduttiva o l'abbondanza sono in situazione critica, F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per la biomassa riproduttiva o l'abbondanza nell'anno a cui si riferisce il TAC diviso per MSY Btrigger o Abundancelimit. Il CIEM si avvale di tali considerazioni e della norma raccomandata per formulare pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura.

(13)Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, è opportuno stabilire una soglia superiore per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, purché lo stato dello stock interessato sia considerato soddisfacente, un limite superiore per alcuni casi. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite superiore solo se, sulla base di prove o pareri scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecifica o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca.

(14)Ove non siano disponibili obiettivi specifici relativi all'MSY si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale.

(15)Per gli stock per i quali sono disponibili, e ai fini dell'applicazione di misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come livelli limite di biomassa riproduttiva per gli stock ittici e livelli limite di abbondanza per lo scampo.

(16)Per le unità funzionali di scampo per le quali sono disponibili, è opportuno utilizzare i seguenti livelli limite di abbondanza: abbondanza minima (Abundancebuffer), che corrisponde al valore di riferimento Bbuffer definito dal Consiglio consultivo del Mare del Nord nel piano di gestione a lungo termine per lo scampo del Mare del Nord 42 , e abbondanza limite (Abundancelimit), che corrisponde all'abbondanza MSY Btrigger (equivalente a Blim) quale definita dal CIEM7.

(17)È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli. Le misure di salvaguardia dovrebbero comprendere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici segnalano la necessità di misure correttive. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura adeguata, quali misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(18)Al fine di garantire che non vengano superati i TAC assegnati per tutti gli stock nella pesca multispecifica, è necessario adottare alcune misure supplementari.

(19)È opportuno che il TAC per lo scampo nelle zone CIEM IIa e IV sia fissato a un valore corrispondente alla somma dei limiti di cattura stabiliti per ciascuna unità funzionale e per i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali all'interno di tale zona TAC. Tuttavia, ciò non osta all'adozione di misure volte a proteggere specifiche unità funzionali.

(20)Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari.

(21)È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013. 

(22)Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno adottare misure di controllo specifiche in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 43 .

(23)Tenuto conto del fatto che nel Mare del Nord operano numerose piccole imbarcazioni che effettuano bordate di corta durata, è opportuno che il ricorso alla notifica preventiva previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sia esteso a tutte le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri e che le notifiche preventive siano presentate almeno un'ora prima dell'ora stimata di arrivo in porto. Tuttavia, tenuto conto dell'effetto delle bordate di pesca che comportano piccoli quantitativi di pesce degli stock considerati e degli oneri amministrativi delle relative notifiche preventive, è opportuno stabilire una soglia per tali notifiche preventive.

(24)Analogamente, è necessario estendere l'uso del giornale di pesca prescritto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 alle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri.

(25)È opportuno stabilire, per gli stock demersali, soglie al di sopra delle quali i pescherecci sono tenuti a sbarcare le catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Inoltre, nel designare tali porti o luoghi in prossimità della costa, gli Stati membri dovrebbero applicare i criteri di cui all'articolo 43, paragrafo 5, del suddetto regolamento, in modo da garantire un controllo efficace degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(26)A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno adottare disposizioni per la valutazione periodica, da parte della Commissione, dell'adeguatezza ed efficacia dell'applicazione del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano sulla base dei pareri scientifici; il piano dovrebbe essere valutato ogni cinque anni. Questo periodo consente di completare l'attuazione dell'obbligo di sbarco e di adottare e attuare misure regionalizzate e di dimostrarne gli effetti sugli stock e sull'attività di pesca. Si tratta inoltre del periodo minimo richiesto dagli organismi scientifici.

(27)Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'integrazione del presente regolamento con riguardo alle misure correttive e all'attuazione dell'obbligo di sbarco. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(28)È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1342/2008 del Consiglio e (CE) n. 676/2007 del Consiglio.

(29)A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, prima di redigere il piano ne è stato debitamente valutato il probabile impatto economico e sociale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale (il "piano") per gli stock demersali nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV ("Mare del Nord") e per le attività di pesca che sfruttano tali stock.

2. In deroga al paragrafo 1, gli articoli 4, 5, 6 e 8 si applicano alle zone in cui sono presenti gli stock dei gruppi da 1 a 4 quali definiti all'articolo 2.

Articolo 2 

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni che figurano all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, si applicano le seguenti definizioni.

(1) "Stock demersali": le specie di pesce tondo, pesce piatto e scampo che vivono sul fondo della colonna d'acqua o in prossimità di questo.

(2) "Gruppo 1": gli stock demersali di seguito indicati, per i quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa:

a)merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona IV e nelle divisioni VIId e IIIa ovest (Mare del Nord, Manica orientale, Skagerrak), di seguito denominato "merluzzo bianco del Mare del Nord";

b)eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella sottozona IV e nelle divisioni VIa e IIIa ovest (Mare del Nord, acque ad ovest della Scozia, Skagerrak), di seguito denominato "eglefino";

c)passera di mare (Pleuronectes platessa) nella sottozona IV (Mare del Nord) e nella divisione IIIa (Skagerrak), di seguito denominata "passera del Mare del Nord";

d)merluzzo carbonaro (Pollachius virens) nelle sottozone IV e VI e nella divisione IIIa (Mare del Nord, Rockall e acque ad ovest della Scozia, Skagerrak e Kattegat), di seguito denominato "merluzzo carbonaro";

e)sogliola (Solea solea) nella sottozona IV (Mare del Nord), di seguito denominata "sogliola del Mare del Nord";

f)sogliola (Solea solea) nella divisione IIIa e nelle sottodivisioni 22-24 (Skagerrak e Kattegat, Mar Baltico occidentale), di seguito denominata "sogliola del Kattegat";

g)merlano (Merlangius merlangus) nella sottozona IV e nella divisione VIId (Mare del Nord e Manica orientale), di seguito denominato "merlano del Mare del Nord".

(3)    "Gruppo 2": le unità funzionali (FU) di scampo (Nephrops norvegicus) di seguito indicate, per le quali il piano stabilisce obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate all'abbondanza:

i)scampo nella divisione IIIa (FU 3-4);

ii)scampo nella sottozona IV (Mare del Nord), per FU:

-scampo nei Farn Deeps (FU 6);

-scampo nel Fladen Ground (FU 7);

-scampo nel Firth of Forth (FU 8);

-scampo nel Moray Firth (FU 9).

(4) "Gruppo 3": gli stock demersali soggetti a limiti di cattura diversi da quelli di cui al gruppo 1 nel Mare del Nord.

(5) "Gruppo 4": le unità funzionali dello scampo (Nephrops norvegicus) e i rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali nella zona CIEM IIa e nella sottozona CIEM IV cui si applicano limiti di cattura diversi da quelli di cui al gruppo 2.

(6)"Gruppo 5": gli stock demersali non soggetti a limiti di cattura nel Mare del Nord.

(7)"Gruppo 6": le specie vietate, di cui è vietata la pesca, e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nell'ambito della politica comune della pesca nel Mare del Nord.

(8) "Gruppo 7": gli stock demersali per i quali atti normativi dell'Unione diversi dal presente regolamento stabiliscono obiettivi specifici in termini di intervalli FMSY e misure di salvaguardia collegate alla biomassa.

(9) "Totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno.

(10) "MSY Btrigger": il valore di riferimento della biomassa dello stock riproduttore, al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate per garantire che i tassi di sfruttamento, unitamente alle variazioni naturali, permettano di ricostituire gli stock portandoli al di sopra dei livelli in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

CAPO II
OBIETTIVI

Articolo 3

Obiettivi

1. Il piano contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, ed è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

2. Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a limiti di cattura e alle quali si applica il presente regolamento.

3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

4. In particolare, il piano mira a:

a)garantire che siano rispettate le condizioni indicate al descrittore 3 di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE e

b)contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione.

CAPO III
OBIETTIVI SPECIFICI

Articolo 4

Obiettivi specifici per i gruppi 1 e 2

1. I tassi-obiettivo di mortalità per pesca devono essere raggiunti quanto prima, e progressivamente entro il 2020 per gli stock dei gruppi 1 e 2, e devono essere successivamente mantenuti negli intervalli di valori di cui all'allegato I.

2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca rispettano gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna A, del presente regolamento.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le possibilità di pesca possono essere fissate a livelli corrispondenti a livelli di mortalità per pesca inferiori a quelli definiti all'allegato I, colonna A.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, le possibilità di pesca per uno stock possono essere fissate conformemente agli intervalli di mortalità per pesca definiti all'allegato I, colonna B, a condizione che lo stock interessato sia al di sopra del valore minimo di riferimento per la biomassa riproduttiva di cui all'allegato II, colonna A:

a)se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;

b)se, sulla base di pareri o dati scientifici, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock, oppure

c)per limitare a un massimo del 20% le variazioni delle possibilità di pesca da un anno all'altro.

Articolo 5

Obiettivi specifici per i gruppi 3 e 4

1. Le possibilità di pesca per gli stock dei gruppi 3 e 4 sono conformi ai pareri scientifici relativi al rendimento massimo sostenibile.

2. In mancanza di pareri scientifici sul tasso di mortalità per pesca compatibile con il rendimento massimo sostenibile, le possibilità di pesca sono conformi ai pareri scientifici intesi a garantire la sostenibilità degli stock in linea con l'approccio precauzionale.

Articolo 6

Obiettivi specifici per il gruppo 5

Gli stock del gruppo 5 sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale in linea con i pareri scientifici.

CAPO IV
MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 7

Valori di riferimento per la conservazione per i gruppi 1 e 2

I valori di riferimento per la conservazione intesi a salvaguardare la piena capacità riproduttiva degli stock considerati sono definiti all'allegato II:

a)    la biomassa minima dello stock riproduttore (MSY Btrigger) per gli stock ittici;

b)    la biomassa limite dello stock riproduttore (Blim) per gli stock ittici;

c)    l'abbondanza minima (Abundancebuffer) per lo scampo;

d)    l'abbondanza limite (Abundancelimit) per lo scampo.

Articolo 8

Misure di salvaguardia per i gruppi 1 e 2

1. Quando i pareri scientifici indicano che per un dato anno la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 è inferiore all'MSY Btrigger o che l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 è inferiore all'Abundance buffer di cui all'allegato II, colonna A, vengono adottate tutte le misure correttive necessarie per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo definito all'allegato I, colonna A, tenendo conto del calo della biomassa o dell'abbondanza.

2. Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al Blim o che l'abbondanza di una delle unità funzionali di scampo è inferiore all'Abundancelimit di cui all'allegato II, colonna B, del presente regolamento, vengono adottate ulteriori misure correttive per garantire che lo stock o l'unità funzionale in questione torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile. In particolare, tali misure correttive comprendono, in deroga all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, la sospensione delle attività di pesca mirate sullo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca.

Articolo 9

Misure specifiche di conservazione per i gruppi da 3 a 7

Quando i pareri scientifici indicano che è necessaria un'azione correttiva per la conservazione di uno degli stock demersali dei gruppi da 3 a 7 o quando la biomassa riproduttiva di uno degli stock del gruppo 1 o l'abbondanza di una delle unità funzionali del gruppo 2 per un determinato anno è inferiore ai valori di riferimento per la conservazione di cui all'allegato II, colonna A, del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

a)le caratteristiche degli attrezzi da pesca, in particolare le dimensioni di maglia, le dimensioni dell'amo, la configurazione dell'attrezzo, lo spessore del filo ritorto, le dimensioni dell'attrezzo o l'uso di dispositivi di selettività per garantire o migliorare la selettività;

b)l'uso degli attrezzi da pesca, in particolare il tempo e la profondità di immersione dell'attrezzo, per garantire o migliorare la selettività;

c)il divieto o la limitazione delle attività di pesca in zone specifiche per proteggere i pesci in riproduzione, il novellame, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

d)il divieto o la limitazione delle attività di pesca o dell'uso di determinati tipi di attrezzi da pesca durante specifici periodi di tempo per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio;

e)le taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame;

f)altre caratteristiche correlate alla selettività.

Articolo 10

Totale ammissibile di catture

1. Gli Stati membri provvedono affinché la composizione per specie dei contingenti messi a disposizione dei pescherecci che praticano la pesca multispecifica corrisponda alla composizione probabile delle loro catture.

2. Fatto salvo l'articolo 8, il TAC per lo stock di scampo nelle zone CIEM IIa e IV corrisponde alla somma dei limiti di cattura delle unità funzionali e dei rettangoli statistici al di fuori delle unità funzionali.

CAPO V
DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 11

Disposizioni connesse all'obbligo di sbarco per i gruppi da 1 a 7

Per gli stock demersali dei gruppi da 1 a 7, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda:

a)le esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema, al fine di agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

b)le esenzioni "de minimis" intese ad agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco; tali esenzioni "de minimis" sono previste per i casi di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in conformità delle condizioni ivi stabilite;

c)le disposizioni specifiche sulla documentazione delle catture, in particolare al fine di monitorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, e

d)la fissazione di taglie minime di riferimento per la conservazione al fine di garantire la protezione del novellame.

CAPO VI
REGIONALIZZAZIONE

Articolo 12

Cooperazione regionale

1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per la prima volta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri possono altresì presentare dette raccomandazioni quando lo ritengano necessario, in particolare in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di qualunque stock cui si applica il presente regolamento. Le raccomandazioni comuni riguardanti misure relative a un dato anno civile sono presentate entro il 1º luglio dell'anno precedente.

3. La delega di potere di cui agli articoli 9 e 11 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VII
MISURE DI CONTROLLO

Articolo 13

Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009

Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1224/2009 per gli stock demersali dei gruppi da 1 a 7.

Articolo 14

Notifiche preventive

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva di cui a tale articolo è effettuata almeno un'ora prima dell'ora prevista di arrivo in porto. Le autorità competenti degli Stati membri costieri possono, caso per caso, autorizzare l'ingresso anticipato in porto.

2. In aggiunta all'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto compresa tra otto e dodici metri notificano alle autorità competenti dello Stato membro costiero, almeno un'ora prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1224/2009 quando detengono a bordo almeno uno dei seguenti quantitativi di pesce:

a)Gruppo 1: 1 000 kg, e/o

b)Gruppi 2 e 4: 500 kg, e/o

c)Gruppo 3: 1000 kg, e/o

d)Gruppo 7: 1 000 kg.

Articolo 15 
Obblighi relativi al giornale di bordo per i gruppi da 1 a 7

In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri che praticano la pesca di stock demersali tengono un giornale di bordo delle loro attività in conformità dell'articolo 14 del medesimo regolamento.

Articolo 16

Porti designati per i gruppi 1, 2, 3, 4 e 7

La soglia applicabile al peso vivo delle specie oggetto di un piano pluriennale, oltre la quale i pescherecci sono tenuti a sbarcare le proprie catture in un porto designato o in un luogo in prossimità della costa, come disposto all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1224/2009, è la seguente:

a)Gruppo 1: 2 tonnellate;

b)Gruppi 2 e 4: 1 tonnellata;

c)Gruppo 3: 2 tonnellate;

d)Gruppo 7: 2 tonnellate.

CAPO VIII
MISURE DI FOLLOW-UP

Articolo 17

Valutazione del piano

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione dell'impatto del piano sugli stock a cui si applica il presente regolamento e sulle attività di pesca che sfruttano tali stock. La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO IX
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui agli articoli 9 e 11 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 9 e 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ogni Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 44 .

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9 e 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Abrogazioni

1. I regolamenti (CE) n. 1342/2008 e (CE) n. 676/2007 sono abrogati.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)

   GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)

   GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(3)

   GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

(4) xxx
(5)

    Evaluation of multi-annual plans for cod in Irish Sea, Kattegat, North Sea, and West of Scotland (Valutazione dei piani pluriennali per il merluzzo bianco nel mare d'Irlanda, nel Kattegat, nel Mare del Nord e ad ovest della Scozia) (CSTEP-11-07).

(6) Report on Evaluation/scoping of management plans: Evaluation of the multi-annual management plan for the North Sea stocks of plaice and sole (Relazione sulla valutazione dei piani pluriennali: valutazione del piano pluriennale per gli stock di passera di mare e sogliola) (STECF-14-03).
(7)

   GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(8) COM/2016/0134 final - 2016/074 (COD)
(9)

   GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1.

(10) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(11) http://www.nsrac.org
(12) http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/racs_en.pdf  
(13) L'Atlantico nord-orientale (tra le altre zone marittime) è suddiviso in rettangoli statistici. Tali rettangoli sono stati raggruppati dal CIEM in varie combinazioni per ottenere diverse zone, sottozone, divisioni e sottodivisioni. Per definire gli stock ittici nella zona CIEM si fa ricorso a diverse combinazioni di queste "zone CIEM".
(14) Scoping workshop on mixed fisheries management for the North Sea, Bruxelles, 27.2.2014. Overview. (Seminario esplorativo sulla gestione della pesca multispecifica nel Mare del Nord - Rassegna) - Rif. Ares (2015) 2301118-02/06/2015
(15) 2nd Scoping workshop: mixed fisheries management for North Sea demersal stocks. Overview of the discussions. (Seminario esplorativo sulla gestione della pesca multispecifica nel Mare del Nord - Rassegna) - Rif. Ares (2015) 2300556-02/06/2015
(16) http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/north-sea-multiannual/index_en.htm
(17) Decisione della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (2005/629/CE).  
(18) http://www.ices.dk/explore-us/what-we-do/Pages/default.aspx
(19) Economic and social impacts of multi-annual management plans for North Sea plaice and sole, Final Report Fish/2006/09 (Impatti socio-economici dei piani di gestione pluriennali per la passera di mare e la sogliola del Mare del Nord, relazione finale).
(20) Report of the Sub Group on Management Objectives and Strategies (SGMOS 10-06). Part b) Impact assessment of North Sea plaice and sole multi-annual plan (Relazione del sottogruppo sulla gestione degli obiettivi e delle strategie. Parte b) Valutazione d'impatto del piano pluriennale per la passera di mare e la sogliola del Mare del Nord).
(21) Report on Scoping for Impact Assessments for Baltic cod and Evaluation of Cod in Kattegat, North Sea, West of Scotland and Irish Sea (Relazione sulla delimitazione del campo di indagine per le valutazioni d'impatto relative al merluzzo bianco del Baltico e la valutazione relativa al merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda - STECF-11-02) .
(22) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf
(23) Report on Evaluation/scoping of management plans: Evaluation of the multi-annual management plan for the North Sea stocks of plaice and sole (Relazione sulla valutazione dei piani pluriennali: valutazione del piano pluriennale per gli stock di passera di mare e sogliola) (STECF-14-03).
(24) http://ec.europa.eu/fisheries/reform/impact_assessments_en.htm
(25) Relazione sulla 45a riunione plenaria del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (PLEN-14-01).
(26) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540360/IPOL_STU(2015)540360_EN.pdf
(27) http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/socio_economic_dimension/index_en.htm
(28) http://www.socioec.eu/images/SOCIOEC/Media_Centre/Deliverables/SOCIOEC%20Deliverable%  206%208%20Management%20Measures%20North%20Sea%2026%2003%202012.pdf
(29) MRAG et al. (2014) . A study in support of the development of a new Technical conservation measures framework within a reformed CFP. Lot 2: retrospective and prospective evaluation on the Common fisheries policy, excluding its international Dimension (Studio per l'elaborazione di un nuovo quadro di misure tecniche nell'ambito della PCP riformata. Lotto 2: valutazione retrospettiva e prospettica della politica comune della pesca, esclusa la sua dimensione internazionale), Bruxelles, 265 pag.
(30) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/529053/IPOL-PECH_ET(2014)529053_EN.pdf
(31) http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/830996/2014-11_STECF+14-19+-+Landing+Obligations+-+part+4_JRC93045.pdf
(32) http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/364146/2012-07_STECF+12-14+-+Management+plans+II+-+area+definitions_JRC73150.pdf
(33) http://www.myfishproject.eu/project-myfish/deliverables
(34)

    Poseidon Aquatic Resource Management Lot 2 Study. Administrative experience with effort management concerning the NE Atlantic (Esperienza amministrativa nella gestione dello sforzo per l'Atlantico nord-orientale), Poseidon Aquatic Resource Management Ltd., Dicembre 2010 .

(35)

   GU C […] del […], pag. […].

(36) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(37) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).
(38) Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).
(39) Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).
(40)

    Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli FMSY per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico.

(41) Contesto generale del parere del CIEM, luglio 2015.
(42) A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops (Piano di gestione a lungo termine per lo scampo del Mare del Nord)
(43) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(44) Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.

Bruxelles, 3.8.2016

COM(2016) 493 final

ALLEGATI

[…]

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

{SWD(2016) 267 final}
{SWD(2016) 272 final}


ALLEGATI

[…]

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock e abroga il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio

ALLEGATO I

Tassi-obiettivo di mortalità per pesca

(di cui all’articolo 4)

1. Gruppo 1

Stock

Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY)

Colonna A

Colonna B

Merluzzo bianco del Mare del Nord

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Eglefino

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Passera del Mare del Nord

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Merluzzo carbonaro

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Sogliola del Mare del Nord

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

Sogliola nel Kattegat

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Merlano del Mare del Nord

da fissare

da fissare

2. Gruppo 2

Unità funzionali di scampo (FU)

Intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY) (tasso di prelievo)

Colonna A

Colonna B

Divisione IIIa FU 3 e 4

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

Farn Deeps FU 6

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

Fladen Ground FU 7

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

Firth of Forth FU 8

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

Moray Firth FU 9

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

ALLEGATO II

VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE

(di cui all’articolo 7)

1. Gruppo 1

Stock

Valore di riferimento della biomassa minima dello stock riproduttore (in tonnellate) (MSY Btrigger)

Valore di riferimento della biomassa limite (in tonnellate) (Blim)

Merluzzo bianco del Mare del Nord

165 000

118 000

Eglefino

88 000

63 000

Passera del Mare del Nord

230 000

160 000

Merluzzo carbonaro

200 000

106 000

Sogliola del Mare del Nord

37 000

26 300

Sogliola nel Kattegat

2 600

1 850

Merlano del Mare del Nord

da fissare

da fissare

2. Gruppo 2

Unità funzionali di scampo (FU)

Valore di riferimento dell'abbondanza minima (in milioni) (Abundancebuffer)

Valore di riferimento dell'abbondanza limite (in milioni) (Abundancelimit)

Divisione IIIa FU 3 e 4

non specificato

non specificato

Farn Deeps FU 6

999

858

Fladen Ground FU 7

3583

2767

Firth of Forth FU 8

362

292

Moray Firth FU 9

262

262