COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 5.7.2016
COM(2016) 444 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra
ACCORDO ECONOMICO E COMMERCIALE GLOBALE (CETA)
TRA IL CANADA, DA UNA PARTE,
E L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DALL'ALTRA,
di seguito denominati congiuntamente "le Parti",
decisi a:
RAFFORZARE ulteriormente le loro strette relazioni economiche basandosi sui rispettivi diritti ed obblighi a norma dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994, e di altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione;
FAVORIRE lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi mediante la riduzione o la soppressione degli ostacoli al commercio e agli investimenti;
STABILIRE norme chiare, trasparenti, prevedibili e reciprocamente vantaggiose per disciplinare gli scambi e gli investimenti delle Parti;
E
RIAFFERMANDO il loro profondo sostegno alla democrazia e ai diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sottoscritta a Parigi il 10 dicembre 1948, e concordando nel ritenere che la proliferazione delle armi di distruzione di massa costituisca una grave minaccia per la sicurezza internazionale;
RICONOSCENDO l'importanza della sicurezza internazionale, della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto per lo sviluppo del commercio internazionale e della cooperazione economica;
RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo preservano il diritto delle Parti di legiferare nei rispettivi territori e la flessibilità di cui dispongono nel perseguire obiettivi politici legittimi, ad esempio nei settori della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, della morale pubblica e della promozione e tutela della diversità culturale;
RIBADENDO i loro impegni in qualità di parti firmatarie della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (Convenzione UNESCO), conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005, e riconoscendo che gli Stati hanno il diritto di mantenere, sviluppare e attuare le loro politiche culturali, di sostenere i loro settori della cultura al fine di potenziare la diversità delle espressioni culturali, e di preservare la loro identità culturale, anche mediante il ricorso a interventi normativi e al sostegno finanziario;
RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo proteggono gli investimenti e gli investitori in relazione ai loro investimenti e sono destinate a stimolare un'attività commerciale reciprocamente vantaggiosa, senza pregiudicare il diritto delle Parti di legiferare in difesa dell'interesse pubblico nei rispettivi territori;
RIAFFERMANDO il loro impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile e il potenziamento del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;
INCORAGGIANDO le imprese operanti nel loro territorio o sotto la loro giurisdizione a rispettare gli orientamenti e i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese, tra cui le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, e a perseguire le migliori pratiche in materia di comportamento responsabile delle imprese;
DANDO ATTUAZIONE al presente accordo in modo da garantirne la compatibilità con l'applicazione delle rispettive legislazioni in materia di lavoro e ambiente e da rafforzare i rispettivi livelli di protezione ambientale e del lavoro, sulla base dei loro impegni internazionali in materia di lavoro e ambiente;
RICONOSCENDO lo stretto legame tra innovazione e commercio e l'importanza dell'innovazione per la crescita economica futura, e ribadendo il loro impegno a favorire l'ampliamento della cooperazione nel settore dell'innovazione, nonché nei relativi ambiti di ricerca e sviluppo, della scienza e della tecnologia, e a promuovere il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati competenti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
DEFINIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI INIZIALI
SEZIONE A
Definizioni generali
ARTICOLO 1.1
Definizioni di applicazione generale
Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per:
decisione amministrativa di applicazione generale, una decisione o interpretazione amministrativa che si applica a tutte le persone e a tutte le situazioni di fatto normalmente rientranti nel suo campo di applicazione, e che stabilisce una norma di condotta ma non comprende:
a)
una constatazione o una decisione, adottata in un procedimento amministrativo o arbitrale, che si applica a una persona, una merce o un servizio determinato dell'altra Parte in un caso specifico; oppure
b)
una decisione riguardante un atto o una prassi particolare;
accordo sull'agricoltura, l'accordo sull'agricoltura, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;
merce agricola, uno dei prodotti elencati nell'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura;
accordo antidumping, l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;
punti di contatto CETA, i punti di contatto istituiti a norma dell'articolo 26.5 (Punti di contatto CETA);
comitato misto CETA, il comitato misto CETA istituito a norma dell'articolo 26.1 (il comitato misto CETA);
CPC, la classificazione centrale dei prodotti provvisoria, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, n. 77, CPC prov, 1991;
settore della cultura, le persone impegnate nelle seguenti attività:
a)
pubblicazione, distribuzione o vendita di libri, riviste, periodici o giornali in forma cartacea o elettronica, tranne nei casi in cui la loro attività si esaurisca nella stampa o nell'impaginazione dei suddetti prodotti;
b)
produzione, distribuzione, vendita o proiezione di registrazioni filmate o video;
c)
produzione, distribuzione, vendita o proiezione di registrazioni musicali audio o video;
d)
pubblicazione, distribuzione o vendita di musica stampata o in forma elettronica; oppure
e)
comunicazioni radio in cui le trasmissioni sono destinate alla ricezione diretta del pubblico in generale, nonché tutte le emittenti radiotelevisive, anche via cavo, e tutti i servizi delle reti di programmazione e trasmissione via satellite;
dazio doganale, qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione di una merce o ad essa connesso, compresa qualsiasi sovrattassa applicata a tale importazione o ad essa connessa, ma senza comprendere:
a)
oneri equivalenti a un'imposta interna applicati in conformità all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale);
b)
misure applicate in conformità alle disposizioni degli articoli VI o XIX del GATT 1994, dell'accordo antidumping, dell'accordo SCM, dell'accordo sulle misure di salvaguardia o dell'articolo 22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU); oppure
c)
diritti o altri oneri applicati in conformità all'articolo VIII del GATT 1994;
accordo sulla valutazione in dogana, l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;
giorni, giorni di calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi;
DSU, l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC;
impresa, qualunque entità costituita od organizzata conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà o sotto il controllo pubblico o privato, comprese le società, le società fiduciarie, le società di persone, le imprese individuali, le joint venture o altri tipi di associazioni;
esistente, efficace alla data di entrata in vigore del presente accordo;
GATS, l'accordo generale sugli scambi di servizi, contenuto nell'allegato 1B dell'accordo OMC;
GATT 1994, l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC;
merci di una Parte, prodotti interni come intesi nel GATT 1994 o merci quali convenute dalle Parti, comprese le merci originarie di tale Parte;
sistema armonizzato (SA), il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le relative norme generali di interpretazione e le note di sezione, di capitolo e di sottovoci;
voce, un numero di quattro cifre o le prime quattro cifre di un numero usato nella nomenclatura del SA;
misura, qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, atto amministrativo, prescrizione, prassi o qualunque altra forma di provvedimento adottato da una Parte;
cittadino nazionale, una persona fisica che sia un cittadino secondo la definizione di cui all'articolo 1.2 o sia residente permanente di una Parte;
originario, conforme alle regole di origine di cui al protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine;
Parti, l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito denominati "Parte UE"), da una parte, e il Canada, dall'altra;
persona, una persona fisica o un'impresa;
persona di una Parte, un cittadino nazionale o un'impresa di una Parte;
trattamento tariffario preferenziale, l'applicazione dell'aliquota del dazio, a norma del presente accordo, a una merce originaria in conformità alla tabella di soppressione dei dazi;
accordo sulle misure di salvaguardia, l'accordo sulle misure di salvaguardia, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;
misura sanitaria o fitosanitaria, una misura di cui all'allegato A, paragrafo 1, dell'accordo SPS;
accordo SCM, l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;
prestatore di servizi, qualsiasi persona che presti o intenda prestare un servizio;
accordo SPS, l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;
impresa pubblica, un'impresa di proprietà o sotto il controllo di una Parte;
sottovoce, un numero di sei cifre o le prime sei cifre di un numero usato nella nomenclatura del SA;
classificazione tariffaria, la classificazione di merci o materiali all'interno di un capitolo o di una voce o sottovoce del SA;
tabella di soppressione dei dazi, l'allegato 2A (Soppressione dei dazi);
accordo TBT, l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC;
territorio, il territorio in cui si applica il presente accordo secondo quanto previsto all'articolo 1.3;
paese terzo, un paese o un territorio al di fuori del campo di applicazione geografico del presente accordo;
accordo TRIPS, l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC;
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969;
OMC, l'Organizzazione mondiale del commercio; e
accordo OMC, l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.
ARTICOLO 1.2
Definizioni specifiche per ciascuna Parte
Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per:
cittadino:
a)
per il Canada, una persona fisica che sia cittadino del Canada a norma della legislazione canadese;
b)
per la Parte UE, una persona fisica che abbia la nazionalità di uno Stato membro; e
governo centrale:
a)
per il Canada, il governo del Canada; e
b)
per la Parte UE, l'Unione europea o i governi nazionali dei suoi Stati membri.
ARTICOLO 1.3
Campo di applicazione geografico
Salvo diversamente indicato, il presente accordo si applica:
a)
per il Canada,
i)
al territorio terrestre, allo spazio aereo, alle acque interne e alle acque territoriali del Canada;
ii)
alla zona economica esclusiva del Canada, quale definita dalla legislazione nazionale canadese, coerentemente con la parte V della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ("Convenzione UNCLOS"); e
iii)
alla piattaforma continentale del Canada, quale definita dalla legislazione nazionale canadese, coerentemente con la parte VI della Convenzione UNCLOS;
b)
per l'Unione europea, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati. Per quanto concerne le disposizioni riguardanti il trattamento tariffario delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione europea non ricomprese nella prima frase della presente lettera.
SEZIONE B
Disposizioni iniziali
ARTICOLO 1.4
Istituzione di una zona di libero scambio
Le Parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità all'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.
ARTICOLO 1.5
Rapporto con l'accordo OMC e con altri accordi
Le Parti riaffermano i loro diritti ed obblighi reciproci a norma dell'accordo OMC e di altri accordi di cui sono firmatarie.
ARTICOLO 1.6
Riferimenti ad altri accordi
Nei casi in cui il presente accordo rinvia ad altri accordi o strumenti giuridici o li incorpora mediante riferimento, in tutto o in parte, tali riferimenti comprendono:
a)
i relativi allegati e protocolli e le relative note in calce, interpretative ed esplicative; e
b)
gli accordi che li sostituiscono, dei quali le Parti siano firmatarie, o le modifiche vincolanti per le Parti, tranne qualora il suddetto riferimento serva a riaffermare diritti esistenti.
ARTICOLO 1.7
Riferimenti alla legislazione
Salvo diversamente indicato, qualora il presente accordo contenga riferimenti generali alla legislazione o a leggi, direttive o regolamenti specifici, tali riferimenti si intendono fatti alla legislazione nell'ultima versione in vigore.
ARTICOLO 1.8
Portata degli obblighi
1.
Ciascuna Parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.
2.
Ciascuna Parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 1.9
Diritti ed obblighi relativi all'acqua
1.
Le Parti riconoscono che l'acqua allo stato naturale, comprese le acque lacustri, fluviali, delle riserve, delle falde acquifere e dei bacini, non è una merce né un prodotto. A tale acqua si applicano pertanto unicamente i capi 22 (Commercio e sviluppo sostenibile) e 24 (Commercio e ambiente).
2.
Ciascuna Parte ha il diritto di proteggere e preservare le proprie risorse idriche naturali. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte ad autorizzare l'uso commerciale dell'acqua per qualsiasi scopo, compresi il prelievo, l'estrazione o la deviazione dell'acqua a fini di esportazione allo stato sfuso.
3.
La Parte che autorizzi l'uso commerciale di una fonte idrica specifica vi provvede in modo tale da rispettare le disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 1.10
Persone esercenti poteri pubblici delegati
Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna Parte provvede affinché qualunque persona che abbia ricevuto da una Parte la delega all'esercizio di poteri pubblici normativi, amministrativi o di altra natura, a qualunque livello della pubblica amministrazione, eserciti tali poteri in conformità agli obblighi di tale Parte quali definiti nel presente accordo.
CAPO 2
TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI
ARTICOLO 2.1
Obiettivo
Le Parti liberalizzano progressivamente gli scambi di merci in conformità alle disposizioni del presente accordo nel corso di un periodo di transizione che ha inizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 2.2
Campo di applicazione
Il presente capo si applica agli scambi di merci di una Parte, secondo la definizione di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), salvo altrimenti disposto nel presente accordo.
ARTICOLO 2.3
Trattamento nazionale
1.
Ciascuna Parte accorda alle merci dell'altra Parte il trattamento nazionale in conformità all'articolo III del GATT 1994. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte.
2.
Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni del Canada diverse da quelle a livello federale, o le pubbliche amministrazioni di uno Stato membro o in uno Stato membro dell'Unione europea, il trattamento contemplato al paragrafo 1 è inteso come un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale pubblica amministrazione alle merci simili, direttamente concorrenti o fungibili, rispettivamente del Canada o dello Stato membro dell'Unione europea.
3.
Il presente articolo non si applica alle misure, comprese le relative proroghe, modifiche e rinnovi immediati, relative alle accise canadesi sull'alcole assoluto, quali elencate alla voce tariffaria 2207.10.90 dell'elenco delle concessioni del Canada (Elenco V) allegato al protocollo di Marrakech dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, concluso il 15 aprile 1994 (il "protocollo di Marrakech"), impiegato nella fabbricazione a norma delle disposizioni dell'Excise Act, 2001, S.C. 2002, c. 22.
ARTICOLO 2.4
Riduzione e soppressione dei dazi doganali all'importazione
1.
Ciascuna Parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte in conformità alle tabelle di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2A. Ai fini del presente capo, per "originario" si intende originario dell'una o dell'altra Parte in conformità alle regole di origine di cui al protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine.
2.
Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni previste al paragrafo 1 è quella specificata nell'allegato 2A.
3.
Per le merci soggette a trattamento tariffario preferenziale, quali elencate nella tabella di soppressione dei dazi di una Parte di cui all'allegato 2A, ciascuna Parte applica alle merci originarie dell'altra Parte il dazio doganale inferiore tra quelli risultanti dal confronto tra l'aliquota calcolata conformemente alla tabella di tale Parte e l'aliquota del dazio della nazione più favorita ("NPF") applicata da tale Parte.
4.
Su richiesta di una Parte, le Parti possono consultarsi per valutare la possibilità di accelerare la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni tra le Parti e di ampliarne il campo di applicazione. Una decisione del comitato misto CETA, relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva del dazio stabilita a norma della tabella delle Parti di cui all'allegato 2A per tale merce qualora sia approvata da ciascuna Parte in conformità alle procedure di legge da questa applicabili.
ARTICOLO 2.5
Limiti ai programmi di restituzione, differimento del pagamento e sospensione dei dazi
1.
Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 2 e 3, le Parti non differiscono o sospendono il pagamento di un dazio doganale dovuto, né restituiscono un dazio doganale versato su una merce non originaria che sia stata importata nel loro territorio con l'esplicita condizione che tale merce, o un suo sostituto identico, equivalente o simile, sia impiegata come materia prima per la produzione di un'altra merce che sia successivamente esportata nel territorio dell'altra Parte beneficiando di un trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo.
2.
Il paragrafo 1 non si applica al regime di riduzione, sospensione o sgravio dei dazi doganali di una Parte, sia esso provvisorio o definitivo, qualora tale riduzione, sospensione o sgravio non sia esplicitamente subordinato all'esportazione di una merce.
3.
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 2.6
Dazi, imposte o altri diritti e oneri all'esportazione
Una Parte non può adottare o mantenere in vigore dazi, imposte o altri diritti e oneri applicati all'esportazione di merci verso l'altra Parte, o ad essa collegati, o imposte, diritti e oneri interni applicati all'esportazione di merci verso l'altra Parte, superiori a quelli che graverebbero tali merci qualora fossero destinate alla vendita nel mercato interno.
ARTICOLO 2.7
Clausola di standstill
1.
Una volta entrato in vigore il presente accordo le Parti non possono aumentare un dazio doganale esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, o adottare nuovi dazi doganali sulle merci originarie dell'una o dell'altra Parte.
2.
In deroga al paragrafo 1, una Parte può:
a)
modificare un dazio al di fuori del presente accordo, in relazione a una merce per la quale non sia stato invocato alcun trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo;
b)
aumentare un dazio doganale fino al livello stabilito nella propria tabella di cui all'allegato 2A, a seguito di una riduzione unilaterale; oppure
c)
mantenere in vigore o aumentare un dazio doganale nei termini autorizzati dal presente accordo o da qualunque accordo nel quadro dell'accordo OMC.
3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, solamente il Canada può applicare una misura speciale di salvaguardia a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Una misura speciale di salvaguardia può essere applicata unicamente in relazione alle merci classificate alle voci che presentano la menzione "SSG" nella tabella del Canada di cui all'allegato 2A. Il ricorso a tali misure speciali di salvaguardia è limitato alle importazioni non soggette a trattamento tariffario preferenziale e, nel caso di importazioni soggette a contingente tariffario, alle importazioni eccedenti gli impegni in materia di accesso.
ARTICOLO 2.8
Sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale
1.
Una Parte può, in conformità ai paragrafi da 2 a 5, sospendere temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo in relazione a merci esportate o prodotte da una persona dell'altra Parte, qualora la Parte:
a)
accerti, in esito ad un'indagine basata su informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che una persona dell'altra Parte ha sistematicamente violato la legislazione doganale al fine di ottenere un trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo; oppure
b)
accerti che l'altra Parte rifiuta sistematicamente e senza alcuna giustificazione di cooperare in relazione all'indagine sulle violazioni della legislazione doganale a norma dell'articolo 6.13 (Cooperazione), paragrafo 4, e la Parte che richiede la cooperazione, in base ad informazioni obiettive, concludenti e verificabili, abbia fondati motivi per ritenere che la persona dell'altra Parte abbia sistematicamente violato la legislazione doganale al fine di ottenere un trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo.
2.
La Parte che abbia accertato quanto descritto al paragrafo 1:
a)
ne dà notifica alle autorità doganali dell'altra Parte fornendo le informazioni e gli elementi di prova su cui si fonda tale accertamento;
b)
avvia consultazioni con le autorità dell'altra Parte al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile che dia risposta alle preoccupazioni che hanno condotto all'accertamento; e
c)
ne dà notifica per iscritto alla persona dell'altra Parte fornendo le informazioni su cui si fonda l'accertamento.
3.
Qualora le autorità non abbiano raggiunto una soluzione reciprocamente accettabile entro 30 giorni, la Parte che ha effettuato l'accertamento deferisce la questione al comitato misto di cooperazione doganale.
4.
Qualora il comitato misto di cooperazione doganale non abbia risolto tale questione entro 60 giorni, la Parte che ha effettuato l'accertamento può temporaneamente sospendere il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo in relazione a quella determinata merce di tale persona dell'altra Parte. La sospensione temporanea non si applica a una merce che sia già in transito tra le Parti il giorno in cui prende effetto la sospensione temporanea.
5.
La Parte che applica la sospensione temporanea a norma del paragrafo 1 può applicarla unicamente per un periodo di durata proporzionale al danno per i propri interessi finanziari derivante dalla situazione che ha portato all'accertamento effettuato a norma del paragrafo 1, e comunque non superiore a 90 giorni. La Parte che abbia fondati motivi per ritenere, in base ad informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale siano rimaste immutate dopo la scadenza del periodo di 90 giorni, può rinnovare la sospensione per un ulteriore periodo di durata non superiore a 90 giorni. La sospensione originaria e le relative proroghe formano oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato misto di cooperazione doganale.
ARTICOLO 2.9
Diritti ed altri oneri
1.
In conformità all'articolo VIII del GATT 1994, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore diritti od oneri, applicati sulle importazioni o sulle esportazioni di una merce di una Parte o ad esse connessi, che non siano proporzionali al costo dei servizi resi o costituiscano una protezione indiretta delle merci nazionali o una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.
2.
Si precisa che quanto disposto al paragrafo 1 non impedisce alle Parti di imporre i dazi doganali o gli oneri descritti nella definizione di dazio doganale di cui all'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), lettere da a) a c).
ARTICOLO 2.10
Merci reintrodotte a seguito di riparazioni o modifiche
1.
Ai fini del presente articolo, per "riparazione" o "modifica" si intende qualunque operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro impiego, operazioni senza le quali le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate. Le riparazioni o le modifiche delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione, ma escludono qualunque operazione o processo che:
a)
annulli le caratteristiche essenziali di una merce o produca una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;
b)
trasformi un prodotto semilavorato in un prodotto finito; oppure
c)
sia impiegato per cambiare in modo sostanziale la funzione di una merce.
2.
Salvo quanto disposto nella nota in calce 1, le Parti si astengono dall'imporre dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel loro territorio dopo essere state temporaneamente esportate dal loro territorio nel territorio dell'altra Parte a fini di riparazioni o modifiche, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni o modifiche potessero essere effettuate nel territorio della Parte da cui tali merci sono state esportate a fini di riparazioni o modifiche, .
3.
Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate sotto cauzione, in zone di libero scambio o in una situazione simile, che siano state successivamente esportate a fini di riparazione e non reimportate sotto cauzione, in zone di libero scambio o in una situazione simile.
4.
Le Parti si astengono dall'imporre dazi doganali sulle merci importate temporaneamente dal territorio dell'altra Parte a fini di riparazioni o modifiche, indipendentemente dall'origine di tali merci.
ARTICOLO 2.11
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
1.
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore divieti o restrizioni all'importazione merci dell'altra Parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, se non in conformità all'articolo XI del GATT 1994. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte.
2.
Qualora una Parte adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci da un paese terzo, o all'esportazione di merci in un paese terzo, tale Parte può:
a)
limitare o vietare l'importazione dal territorio dell'altra Parte di merci di tale paese terzo; oppure
b)
limitare o vietare l'esportazione di merci in tale paese terzo attraverso il territorio dell'altra Parte.
3.
Qualora una Parte adotti o mantenga in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci da un paese terzo, ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte, avvia discussioni al fine di evitare indebite ingerenze negli accordi relativi ai prezzi, alla commercializzazione o alla distribuzione nell'altra Parte o la distorsione di tali accordi.
4.
Il presente articolo non si applica alle misure, comprese le proroghe, le modifiche o i rinnovi immediati di tali misure, relative ai seguenti ambiti:
a)
esportazioni di tronchi di qualunque specie. Qualora una Parte cessi di prescrivere licenze per l'esportazione di tronchi destinati a un paese terzo, tale Parte cesserà definitivamente di prescrivere licenze per l'esportazione di tronchi destinati all'altra Parte;
b)
per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'esportazione di pesce non trasformato a norma della legislazione applicabile di Terranova e del Labrador;
c)
accise canadesi sull'alcole assoluto, quali elencate alla voce tariffaria 2207.10.90 dell'elenco delle concessioni del Canada allegato al protocollo di Marrakech (Elenco V), impiegato nella fabbricazione a norma delle disposizioni dell'Excise Act, 2001, S.C. 2002, c. 22; e
d)
importazione in Canada di veicoli usati non conformi alle prescrizioni canadesi in materia ambientale e di sicurezza.
ARTICOLO 2.12
Altre disposizioni relative agli scambi di merci
Le Parti si adoperano per garantire che qualunque merce dell'altra Parte importata e legalmente venduta od offerta in vendita in qualsiasi parte del territorio della Parte importatrice possa essere venduta od offerta in vendita anche in tutto il territorio della Parte importatrice.
ARTICOLO 2.13
Comitato per gli scambi di merci
1.
Le funzioni del comitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera a), comprendono:
a)
la promozione degli scambi di merci tra la Parti, anche mediante consultazioni sull'accelerazione della soppressione dei dazi a norma del presente accordo e, se del caso, su altre questioni;
b)
la facoltà di raccomandare al comitato misto CETA modifiche o integrazioni di qualunque disposizione del presente accordo relativa al sistema armonizzato; e
c)
l'esame sollecito di qualunque questione relativa alla circolazione delle merci attraverso i porti di entrata delle Parti.
2.
Il comitato per gli scambi di merci può sottoporre al comitato misto CETA progetti di decisioni sulla soppressione o sull'accelerazione della soppressione di dazi doganali sulle merci.
3.
Il comitato per l'agricoltura istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera a):
a)
si riunisce entro 90 giorni dalla richiesta di una Parte;
b)
costituisce una sede in cui le Parti discutono questioni relative alle merci agricole contemplate dal presente accordo; e
c)
deferisce al comitato per gli scambi di merci qualunque questione irrisolta di cui alla lettera b).
4.
Le Parti prendono atto della cooperazione e dello scambio di informazioni su questioni agricole nel quadro del dialogo annuale sull'agricoltura tra il Canada e l'Unione europea, quale istituito nello scambio di lettere del 14 luglio 2008. Se del caso, il dialogo sull'agricoltura può essere utilizzato per gli scopi di cui al paragrafo 3.
CAPO 3
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
SEZIONE A
Misure antidumping e compensative
ARTICOLO 3.1
Disposizioni generali relative alle misure antidumping e compensative
1.
Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM.
2.
Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine non si applica alle misure antidumping e compensative.
ARTICOLO 3.2
Trasparenza
1.
Ciascuna Parte applica misure antidumping e compensative in conformità alle pertinenti prescrizioni dell'OMC e in base a un processo equo e trasparente.
2.
Dopo l'istituzione di una misura provvisoria e, in ogni caso, prima della decisione definitiva, le Parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti essenziali presi in considerazione per stabilire se applicare o no misure definitive. Rimangono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 6.5 dell'accordo antidumping ed all'articolo 12.4 dell'accordo SCM.
3.
Alle parti interessate di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni è accordata la piena possibilità di difendere i loro interessi, a condizione che lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato.
ARTICOLO 3.3
Considerazione dell'interesse pubblico e del dazio inferiore
1.
Per stabilire se l'istituzione di un dazio antidumping o compensativo sia o no contraria all'interesse pubblico, le autorità di ciascuna Parte tengono conto delle informazioni fornite in conformità alla legislazione della Parte.
2.
Dopo aver esaminato le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità della Parte possono valutare se l'importo del dazio antidumping o compensativo da istituire debba essere pari o inferiore all'intero margine di dumping o all'importo della sovvenzione, in conformità alla legislazione della Parte.
SEZIONE B
Misure di salvaguardia globali
ARTICOLO 3.4
Disposizioni generali relative alle misure di salvaguardia globali
1.
Le Parti riaffermano i loro diritti ed obblighi in relazione alle misure di salvaguardia globali a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2.
Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine non si applica alle misure di salvaguardia globali.
ARTICOLO 3.5
Trasparenza
1.
Su richiesta della Parte esportatrice, la Parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia o che intende adottare misure di salvaguardia globali provvisorie o definitive trasmette immediatamente:
a)
le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2,dell'accordo sulle misure di salvaguardia, nel formato previsto dal comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC;
b)
la versione pubblica della denuncia presentata dall'industria nazionale, se del caso; e
c)
una relazione pubblica che illustri i risultati e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto prese in considerazione nell'inchiesta di salvaguardia. Quest'ultima relazione deve includere un'analisi che stabilisca un nesso tra il pregiudizio e i fattori che lo hanno causato, e spiegare i metodi usati nella definizione delle misure di salvaguardia globali.
2.
Una volta trasmesse le informazioni a norma del presente articolo, la Parte importatrice offre alla Parte esportatrice la possibilità di tenere consultazioni per analizzare le informazioni fornite.
ARTICOLO 3.6
Istituzione di misure definitive
1.
La Parte che adotta misure di salvaguardia globali si adopera affinché tali misure incidano il meno possibile sugli scambi commerciali bilaterali.
2.
La Parte importatrice offre alla Parte esportatrice la possibilità di tenere consultazioni per esaminare la questione di cui al paragrafo 1. La Parte importatrice si astiene dall'adottare le misure prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui è stata offerta la possibilità di tenere consultazioni.
SEZIONE C
Disposizioni generali
ARTICOLO 3.7
Esclusione dalla procedura di risoluzione delle controversie
Il presente capo non è soggetto alle disposizioni del capo 29 (Risoluzione delle controversie).
CAPO 4
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
ARTICOLO 4.1
Campo di applicazione e definizioni
1.
Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le Parti.
2.
Il presente capo non si applica:
a)
alle specifiche in materia di acquisti elaborate da un organismo governativo per le necessità di produzione o di consumo degli organismi governativi; oppure
b)
a una misura sanitaria o fitosanitaria quale definita nell'allegato A dell'accordo SPS.
3.
Tranne qualora il presente accordo, comprese le disposizioni dell'accordo TBT integrate a norma dell'articolo 4.2, definisca o attribuisca un significato a un termine, i termini generali relativi alle procedure di normazione e di valutazione della conformità hanno generalmente il significato loro attribuito dalle definizioni adottate nel sistema delle Nazioni Unite e dagli enti internazionali di normazione, tenuto conto del loro contesto e alla luce dell'oggetto e dello scopo del presente capo.
4.
I riferimenti fatti nel presente capo ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità comprendono le modifiche degli stessi e le aggiunte alle disposizioni o ai prodotti ivi contemplati, eccettuate le modifiche e le aggiunte di scarsa rilevanza.
5.
L'articolo 1.8 (Portata degli obblighi), paragrafo 2, non si applica agli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 dell'accordo TBT, quale integrato nel presente accordo.
ARTICOLO 4.2
Integrazione dell'accordo TBT
1.
Le seguenti disposizioni dell'accordo TBT sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte:
a)
articolo 2 (Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti del governo centrale);
b)
articolo 3 (Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti pubblici locali e di organismi non governativi);
c)
articolo 4 (Elaborazione, adozione e applicazione di norme);
d)
articolo 5 (Procedure di valutazione della conformità da parte degli enti del governo centrale);
e)
articolo 6 (Riconoscimento della valutazione di conformità da parte degli enti dei governi centrali), senza limitare i diritti o gli obblighi di una Parte a norma del protocollo sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità e del protocollo sul riconoscimento reciproco del programma per il rispetto e l'esecuzione delle buone prassi di fabbricazione dei prodotti farmaceutici;
f)
articolo 7 (Procedure di valutazione della conformità da parte di enti pubblici locali);
g)
articolo 8 (Procedure di valutazione della conformità da parte di organismi non governativi);
h)
articolo 9 (Sistemi internazionali e regionali);
i)
allegato 1 (Termini e definizioni ai fini del presente accordo); e
j)
allegato 3 (Codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme).
2.
Il termine "membri" nelle disposizioni integrate ha nel presente accordo significato identico a quello attribuitogli nell'accordo TBT.
3.
Per quanto concerne gli articoli 3, 4, 7, 8 e 9 dell'accordo TBT, il capo 29 (Risoluzione delle controversie) può essere invocato nei casi in cui una Parte ritenga che l'altra Parte non abbia ottenuto risultati soddisfacenti a norma di tali articoli e che i propri interessi commerciali siano lesi in misura significativa. A tale proposito, tali risultati devono essere equivalenti a quelli che si sarebbero ottenuti se l'organismo in questione fosse stato una delle Parti.
ARTICOLO 4.3
Cooperazione
Le Parti rafforzano la loro cooperazione nei settori dei regolamenti tecnici, delle norme, della metrologia, delle procedure di valutazione della conformità, della vigilanza o del controllo del mercato e delle attività di applicazione della normativa, con l'obiettivo di agevolare gli scambi commerciali tra le Parti, secondo quanto previsto al capo 21 (Cooperazione regolamentare). Ciò può comprendere attività volte a promuovere e incoraggiare la cooperazione tra i rispettivi organismi pubblici o privati delle Parti competenti in materia di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento, vigilanza o controllo del mercato e attività di applicazione della normativa, e in particolare a incoraggiare i rispettivi organismi di accreditamento e di valutazione della conformità a prendere parte ad accordi di cooperazione diretti a promuovere l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformità.
ARTICOLO 4.4
Regolamenti tecnici
1.
Le Parti si impegnano a cooperare, per quanto possibile, al fine di garantire che i rispettivi regolamenti tecnici siano compatibili tra loro. A tal fine, se una Parte manifesta interesse a elaborare un regolamento tecnico di portata equivalente o analoga a quella di un regolamento tecnico esistente o in corso di elaborazione nell'altra Parte, quest'ultima, per quanto possibile, fornisce alla Parte che ne faccia richiesta le informazioni, gli studi e i dati pertinenti su cui si è basata nell'elaborazione del proprio regolamento tecnico, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia stato adottato o sia in fase di elaborazione. Le Parti riconoscono che può essere necessario chiarire e concordare la portata di una richiesta specifica, e che le informazioni riservate possono essere omesse.
2.
La Parte che abbia elaborato un regolamento tecnico che ritiene equivalente a un regolamento tecnico dell'altra Parte con un obiettivo e una definizione del prodotto compatibili può chiedere all'altra Parte di riconoscere l'equivalenza di tale regolamento tecnico. La Parte presenta tale richiesta per iscritto e descrive in modo particolareggiato i motivi per i quali tale regolamento tecnico dovrebbe essere considerato equivalente, anche con riguardo alla definizione del prodotto. La Parte che non concordi sull'equivalenza del regolamento tecnico comunica all'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, le ragioni alla base della propria decisione.
ARTICOLO 4.5
Valutazione della conformità
Le Parti rispettano il protocollo sulla reciproca accettazione dei risultati della valutazione della conformità e il protocollo sul riconoscimento reciproco del programma per il rispetto e l'esecuzione delle buone prassi di fabbricazione dei prodotti farmaceutici.
ARTICOLO 4.6
Trasparenza
1.
Ciascuna Parte provvede affinché le procedure per garantire la trasparenza nell'elaborazione dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità consentano alle persone interessate delle Parti di partecipare in una fase iniziale opportuna in cui è ancora possibile introdurre modifiche e tenere conto di eventuali osservazioni, tranne qualora insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale. Quando viene aperto al pubblico un processo di consultazione riguardante l'elaborazione di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità, ciascuna Parte consente a persone dell'altra Parte di partecipare a tali consultazioni a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle persone di tale Parte.
2.
Le Parti promuovono una più stretta cooperazione tra gli organismi di normazione ubicati nei rispettivi territori al fine di agevolare, tra l'altro, lo scambio di informazioni in merito alle loro rispettive attività e l'armonizzazione delle norme sulla base dell'interesse comune e della reciprocità, secondo modalità che dovranno essere decise dagli organismi di normazione interessati.
3.
Ciascuna Parte, dopo aver trasmesso al registro centrale delle notifiche dell'OMC proposte di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, si adopera per concedere all'altra Parte un periodo di almeno 60 giorni per la trasmissione di osservazioni scritte, tranne quando insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale. Ciascuna Parte considera favorevolmente le richieste ragionevoli di prorogare il periodo concesso per formulare osservazioni.
4.
Se una Parte riceve osservazioni sulla sua proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dall'altra Parte, essa risponde per iscritto a tali osservazioni prima di adottare il regolamento tecnico o la procedura di valutazione della conformità in questione.
5.
Ciascuna Parte, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico adottato o della procedura di valutazione della conformità adottata, pubblica o mette a disposizione del pubblico, in formato cartaceo od elettronico, le sue risposte, o una sintesi delle stesse, alle osservazioni di rilievo ricevute.
6.
Ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare.
7.
Ciascuna Parte considera favorevolmente le ragionevoli richieste dell'altra Parte, ricevute prima della fine del periodo previsto per la presentazione di osservazioni in seguito alla trasmissione di una proposta di regolamento tecnico, miranti a stabilire o prolungare il periodo di tempo che intercorre tra l'adozione del regolamento tecnico e il momento in cui quest'ultimo inizia ad applicarsi, tranne nel caso in cui tale periodo di tempo impedisca di realizzare efficacemente i legittimi obiettivi perseguiti.
8.
Ciascuna Parte provvede affinché le procedure di valutazione della conformità e i regolamenti tecnici da essa adottati siano resi disponibili al pubblico su siti web ufficiali.
9.
Qualora una Parte trattenga in un porto di entrata una merce importata dal territorio dell'altra Parte adducendo la non conformità di tale merce a un regolamento tecnico, essa comunica immediatamente all'importatore i motivi alla base della decisione di trattenere la merce.
ARTICOLO 4.7
Gestione del capo
1.
Le Parti cooperano sulle questioni contemplate dal presente capo. Le Parti convengono che il comitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera a):
a)
gestisce l'attuazione del presente capo;
b)
affronta senza indugio qualsiasi questione sollevata da una Parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di norme, regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità;
c)
su richiesta di una Parte, facilita la discussione sulla valutazione dei rischi o dei pericoli condotta dall'altra Parte;
d)
incoraggia la cooperazione tra gli organismi di normazione e gli organismi di valutazione della conformità delle Parti;
e)
favorisce lo scambio di informazioni sulle norme, sui regolamenti tecnici o sulle procedure di valutazione della conformità, compresi quelli di terzi o di organismi internazionali, qualora ciò risponda a un interesse reciproco;
f)
riesamina il presente capo alla luce degli sviluppi intervenuti in seno al comitato per gli ostacoli tecnici al commercio dell'OMC o nell'ambito dell'accordo TBT e, ove necessario, formula raccomandazioni per la modifica del presente capo da sottoporre al comitato misto CETA;
g)
adotta altre misure che le Parti ritengono utili per dare attuazione al presente capo e all'accordo TBT e per agevolare gli scambi tra le Parti; e
h)
riferisce al comitato misto CETA in merito all'attuazione del presente capo, ove opportuno.
2.
Se le Parti non riescono a risolvere una questione contemplata dal presente capo in seno al comitato per gli scambi di merci, il comitato misto CETA, su richiesta di una Parte, può istituire un gruppo di lavoro tecnico ad hoc per individuare soluzioni atte ad agevolare gli scambi. Se una Parte non concorda con la richiesta dell'altra Parte di istituire un gruppo di lavoro tecnico, essa, su richiesta dell'altra Parte, chiarisce i motivi alla base della sua decisione. Le Parti dirigono congiuntamente il gruppo di lavoro tecnico.
3.
Quando una Parte ha chiesto informazioni, l'altra Parte le fornisce, a norma delle disposizioni del presente capitolo, in versione cartacea o elettronica entro un periodo di tempo ragionevole. Le Parti si adoperano per rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni entro 60 giorni.
CAPO 5
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
ARTICOLO 5.1
Definizioni
1.
Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
a)
le definizioni contenute nell'allegato A dell'accordo SPS;
b)
le definizioni adottate sotto l'egida della Commissione del Codex Alimentarius ("Codex");
c)
le definizioni adottate sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ("OIE");
d)
le definizioni adottate sotto l'egida della Convenzione internazionale per la protezione delle piante ("IPPC");
e)
per "zona protetta relativamente ad un determinato organismo nocivo regolamentato" si intende un'area geografica dell'Unione europea ufficialmente definita in cui tale organismo non è stabilito nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione europea; e
f)
per "autorità competente di una Parte" si intende un'autorità di cui all'allegato 5A.
2.
In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, prevalgono le definizioni di cui all'accordo SPS qualora esistano incompatibilità tra le definizioni adottate sotto l'egida del Codex, dell'OIE e dell'IPPC e le definizioni di cui all'accordo SPS.
ARTICOLO 5.2
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a)
proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali e delle piante, agevolando nel contempo gli scambi commerciali;
b)
garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie ("SPS") adottate dalle Parti non creino ostacoli ingiustificati agli scambi; e
c)
agevolare l'attuazione dell'accordo SPS.
ARTICOLO 5.3
Campo di applicazione
Le disposizioni del presente capo si applicano alle misure SPS che possano, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le Parti.
ARTICOLO 5.4
Diritti e obblighi
Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo SPS.
ARTICOLO 5.5
Adeguamento alle condizioni regionali
1.
In relazione ad animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale:
a)
le Parti riconoscono il concetto di suddivisione in zone e hanno deciso di applicare tale concetto alle malattie elencate nell'allegato 5B;
b)
se le Parti adottano principi e orientamenti per il riconoscimento delle condizioni regionali, li includono nell'allegato 5C;
c)
ai fini della lettera a), la Parte importatrice si basa sulla decisione di suddivisione in zone adottata dalla Parte esportatrice per adottare misure sanitarie applicabili alla Parte esportatrice il cui territorio sia stato colpito da una delle malattie elencate all'allegato 5B, a condizione che la Parte importatrice ritenga che la decisione di suddivisione in zone adottata dalla Parte esportatrice sia conforme ai principi e agli orientamenti stabiliti dalle Parti nell'allegato 5C e sia fondata sulle norme, sugli orientamenti e sulle raccomandazioni internazionali pertinenti. La Parte importatrice può applicare qualsiasi misura supplementare per ottenere il livello di protezione sanitaria adeguato;
d)
se una Parte rivendica uno status speciale in relazione ad una malattia non elencata nell'allegato 5B, può chiedere il riconoscimento di tale status. Per le importazioni di animali vivi, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale, la Parte importatrice può chiedere garanzie supplementari adeguate allo status concordato riconosciuto dalla Parte importatrice, comprese le condizioni particolari di cui all'allegato 5E; e
e)
le Parti riconoscono il concetto di compartimentazione e convengono di cooperare in questo ambito.
2.
In relazione a vegetali e prodotti vegetali:
a)
la Parte importatrice che adotti o mantenga in vigore misure fitosanitarie tiene conto, tra l'altro, dello status fitosanitario di una zona, ad esempio una zona indenne da organismi nocivi, un luogo o impianto di produzione indenne da organismi nocivi, una zona a limitata diffusione di organismi nocivi o una zona protetta istituiti dalla Parte esportatrice; e
b)
se le Parti adottano principi e orientamenti per il riconoscimento delle condizioni regionali, li includono nell'allegato 5C.
ARTICOLO 5.6
Equivalenza
1.
La Parte importatrice accetta l'equivalenza delle misure SPS adottate dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo alla Parte importatrice che le proprie misure raggiungono il livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria della Parte importatrice.
2.
L'allegato 5D stabilisce principi e orientamenti per determinare, riconoscere e mantenere l'equivalenza.
3.
L'allegato 5E stabilisce:
a)
l'area per la quale la Parte importatrice riconosce l'equivalenza tra una misura SPS della Parte esportatrice e la propria; e
b)
l'area per la quale la Parte importatrice riconosce che il rispetto di determinate condizioni particolari, in combinazione con la misura SPS della Parte esportatrice, consente di raggiungere il livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria della Parte importatrice.
4.
Ai fini del presente capo si applica l'articolo 1.7 (Riferimenti alla legislazione) nel rispetto del presente articolo, dell'allegato 5-D e delle note generali di cui all'allegato 5-E.
ARTICOLO 5.7
Condizioni commerciali
1.
La Parte importatrice mette a disposizione le proprie prescrizioni SPS generali relative all'importazione di tutti i prodotti. Se le Parti congiuntamente considerano un prodotto prioritario, la Parte importatrice stabilisce prescrizioni SPS specifiche relative all'importazione di tale prodotto, a meno che le Parti non decidano diversamente. Nell'identificare i prodotti prioritari, le Parti cooperano al fine di garantire una gestione efficiente delle risorse a loro disposizione. Le prescrizioni specifiche relative all'importazione dovrebbero essere applicabili all'intero territorio della Parte esportatrice.
2.
A norma del paragrafo 1, la Parte importatrice procede senza indugio a stabilire le prescrizioni SPS specifiche relative all'importazione dei prodotti identificati come prioritari. Una volta stabilite tali prescrizioni specifiche relative all'importazione, la Parte importatrice adotta senza indugio le misure necessarie per consentire lo svolgimento degli scambi sulla base di tali prescrizioni relative all'importazione.
3.
Allo scopo di stabilire prescrizioni SPS specifiche relative all'importazione, la Parte esportatrice, su richiesta della Parte importatrice, provvede a:
a)
fornire tutte le informazioni pertinenti richieste dalla Parte importatrice; e
b)
garantire alla Parte importatrice un ragionevole accesso affinché questa possa procedere a ispezioni, prove e audit ed eseguire altre procedure pertinenti.
4.
La Parte importatrice che tenga un elenco degli stabilimenti o degli impianti autorizzati per l'importazione di un prodotto riconosce uno stabilimento o un impianto situato nel territorio della Parte esportatrice senza ispezione preventiva di tale stabilimento o impianto qualora:
a)
la Parte esportatrice abbia richiesto tale approvazione per lo stabilimento o l'impianto fornendo nel contempo le garanzie appropriate; e
b)
siano soddisfatte le condizioni e espletate le procedure di cui all'allegato 5-F.
5.
In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 4, la Parte importatrice rende disponibili al pubblico i propri elenchi di stabilimenti o impianti autorizzati.
6.
Le Parti accettano di norma una partita di prodotti regolamentati senza presdoganamento del prodotto partita per partita, a meno che le Parti non decidano diversamente.
7.
La Parte importatrice può chiedere all'autorità competente della Parte esportatrice di dimostrare in modo obiettivo, in modo da convincere la Parte importatrice, che le prescrizioni relative all'importazione possono essere rispettate o sono rispettate.
8.
Le Parti dovrebbero seguire la procedura descritta nell'allegato 5-G sulle prescrizioni fitosanitarie specifiche relative all'importazione.
ARTICOLO 5.8
Audit e verifiche
1.
Al fine di mantenere la fiducia per quanto concerne l'attuazione del presente capo, una Parte può svolgere audit e/o verifiche sull'intero programma di controllo dell'autorità competente dell'altra Parte, o su parte di esso. La Parte in questione si fa carico delle proprie spese derivanti dagli audit o dalle verifiche.
2.
Se le Parti adottano principi e orientamenti per lo svolgimento di audit o verifiche, li includono nell'allegato 5H. La Parte che effettui un audit o una verifica si attiene ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato 5H.
ARTICOLO 5.9
Certificazione delle esportazioni
1.
Qualora sia necessario un certificato sanitario ufficiale per importare una partita di animali vivi o di prodotti di origine animale e la Parte importatrice abbia accettato la misura SPS della Parte esportatrice come equivalente alla propria in relazione a tali animali o prodotti di origine animale, le Parti usano per tale certificato il modello di attestato sanitario di cui all'allegato 5I, a meno che non decidano diversamente. Le Parti possono anche decidere di utilizzare un modello di attestato sanitario per altri prodotti.
2.
L'allegato 5I definisce i principi e gli orientamenti per la certificazione delle esportazioni, compresa la certificazione elettronica, la revoca o la sostituzione dei certificati, i regimi linguistici e i modelli di attestati.
ARTICOLO 5.10
Controlli all'importazione e tasse
1.
L'allegato 5J definisce i principi e gli orientamenti in materia di controlli all'importazione e tasse, compresa la frequenza dei controlli all'importazione.
2.
Qualora i controlli all'importazione rivelino l'inosservanza delle pertinenti prescrizioni in materia di importazione, l'azione intrapresa dalla Parte importatrice deve fondarsi su una valutazione dei rischi correlati e non può essere più restrittiva per gli scambi di quanto sia necessario per raggiungere il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria della Parte.
3.
Ove possibile, la Parte importatrice comunica all'importatore di una partita non conforme, o al suo rappresentante, i motivi della mancata conformità e offre loro la possibilità di un riesame della decisione. La Parte importatrice prende in considerazione qualsiasi informazione pertinente trasmessa per agevolare il riesame.
4.
Ciascuna Parte può riscuotere tasse a copertura dei costi sostenuti per effettuare controlli alla frontiera; le suddette tasse non dovrebbero superare i costi sostenuti.
ARTICOLO 5.11
Notifiche e scambio di informazioni
1.
Una Parte comunica senza indebito ritardo all'altra Parte:
a)
qualunque variazione sostanziale dello status relativo a organismi nocivi o malattie, come la presenza e l'evoluzione di una malattia di cui all'allegato 5B;
b)
dati di rilevanza epidemiologica in relazione a una malattia degli animali non elencata nell'allegato 5B, o a nuove malattie; e
c)
questioni importanti di sicurezza alimentare in relazione a un prodotto oggetto di scambio tra le Parti.
2.
Le Parti si adoperano per scambiarsi informazioni su altre questioni rilevanti, tra cui:
a)
qualsiasi modifica delle misure SPS delle Parti;
b)
qualsiasi modifica significativa della struttura o dell'organizzazione delle autorità competenti di una Parte;
c)
su richiesta, i risultati dei controlli ufficiali effettuati dalle Parti e le relazioni in merito ai risultati dei controlli effettuati;
d)
i risultati dei controlli all'importazione di cui all'articolo 5.10, in caso di rifiuto o mancata conformità di una partita; e
e)
su richiesta, un'analisi dei rischi o un parere scientifico emesso da una Parte e rilevante nell'ambito del presente capo.
3.
Salvo diversa decisione del comitato di gestione misto, qualora le informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 siano state rese disponibili mediante notifica al registro centrale delle notifiche dell'OMC o al competente organismo internazionale di normazione, in conformità alle relative disposizioni pertinenti, si considerano rispettate le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 applicabili a tali informazioni.
ARTICOLO 5.12
Consultazioni tecniche
Se una Parte nutre gravi preoccupazioni in relazione alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante o degli animali o a una misura SPS proposta o attuata dall'altra Parte, tale Parte può richiedere consultazioni tecniche con l'altra Parte. La Parte che riceve tale richiesta dovrebbe rispondere senza indebito ritardo. Ciascuna Parte si adopera per fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni agli scambi e, se del caso, a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile.
ARTICOLO 5.13
Misure SPS di emergenza
1.
Ciascuna Parte comunica all'altra Parte una misura SPS di emergenza entro 24 ore dalla decisione di attuare la medesima. Se una Parte richiede consultazioni tecniche in relazione alla misura SPS di emergenza, le consultazioni tecniche devono tenersi entro 10 giorni dalla notifica della misura SPS di emergenza. Le Parti tengono conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni tecniche.
2.
La Parte importatrice, nell'adottare una decisione relativa a una partita che, al momento dell'adozione di una misura SPS di emergenza, si trova in transito tra le due Parti, valuta le informazioni tempestivamente fornite dalla Parte esportatrice.
ARTICOLO 5.14
Comitato di gestione misto per le misure sanitarie e fitosanitarie
1.
Il comitato di gestione misto per le misure sanitarie e fitosanitarie ("comitato di gestione misto"), istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera d), è composto da rappresentanti di ciascuna Parte responsabili delle misure SPS in ambito commerciale e normativo.
2.
Il comitato di gestione misto svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
a)
monitorare l'attuazione del presente capo ed esaminare le questioni ad esso connesse, comprese tutte le questioni che possano emergere in rapporto alla sua attuazione;
b)
fornire indicazioni per l'individuazione, la definizione dell'ordine di priorità, la gestione e la risoluzione dei problemi;
c)
far fronte a qualsiasi richiesta delle Parti di modificare uno dei controlli all'importazione;
d)
riesaminare gli allegati del presente capo, almeno una volta all'anno, tenendo conto in particolare dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni previste dal presente accordo. In seguito a tale riesame, il comitato di gestione misto può decidere di modificare gli allegati del presente capo. Le Parti possono approvare la decisione del comitato di gestione misto, conformemente alle rispettive procedure previste per l'entrata in vigore delle modifiche. La decisione entra in vigore a una data concordata dalle Parti;
e)
monitorare l'attuazione delle decisioni di cui alla lettera d), nonché il funzionamento delle misure di cui alla lettera d);
f)
istituire una sede per lo scambio periodico di informazioni relative ai sistemi regolamentari delle Parti, comprese le basi scientifiche e per la valutazione dei rischi in relazione alle misure SPS; e
g)
elaborare e mantenere un documento che illustri lo stato delle discussioni tra le Parti in merito al lavoro svolto per il riconoscimento dell'equivalenza di specifiche misure SPS.
3.
Il comitato di gestione misto può, tra l'altro:
a)
individuare le opportunità per un maggior impegno bilaterale, compreso un rafforzamento delle relazioni, che possono comprendere scambi di funzionari;
b)
discutere una modifica o una proposta di modifica di una misura SPS in esame in una fase iniziale;
c)
agevolare una migliore comprensione tra le Parti sull'attuazione dell'accordo SPS e promuovere la cooperazione tra le Parti sulle questioni SPS oggetto di discussione in sedi multilaterali, compreso il comitato dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e, se del caso, gli organismi internazionali di normazione; oppure
d)
individuare e discutere, in una fase iniziale, le iniziative che hanno una componente SPS e che trarrebbero beneficio dalla cooperazione.
4.
Per affrontare specifiche questioni SPS il comitato di gestione misto può istituire gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle Parti a livello di esperti.
5.
Una Parte può sottoporre al comitato di gestione misto qualunque questione SPS. Il comitato di gestione misto dovrebbe esaminare la questione nel modo più tempestivo.
6.
Se non è in grado di risolvere un problema tempestivamente, il comitato di gestione misto, su richiesta di una Parte, riferisce senza indugio al comitato misto CETA.
7.
Salvo altrimenti deciso dalle Parti, il comitato di gestione misto si riunisce per definire il proprio programma di lavoro entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e il proprio regolamento interno entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
8.
A seguito della sua prima riunione, il comitato di gestione misto si riunisce in funzione delle necessità, di norma su base annua. Il comitato di gestione misto può decidere di riunirsi in videoconferenza o teleconferenza e può esaminare qualunque questione anche per corrispondenza.
9.
Il comitato di gestione misto presenta al comitato misto CETA una relazione annuale sul suo programma di lavoro e sulle sue attività.
10.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna Parte designa un punto di contatto incaricato di coordinare l'agenda del comitato di gestione misto e di agevolare la comunicazione su questioni SPS, e ne informa l'altra Parte per iscritto.
CAPO 6
DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
ARTICOLO 6.1
Obiettivi e principi
1.
Le Parti riconoscono l'importanza delle questioni relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale globale.
2.
Le Parti cooperano per quanto possibile scambiandosi informazioni, anche in relazione alle migliori prassi, al fine di promuovere l'applicazione delle misure di agevolazione degli scambi previste dal presente accordo e la loro osservanza.
3.
Le misure di agevolazione degli scambi non possono ostacolare i meccanismi che consentono di tutelare una persona applicando e facendo rispettare la legislazione di una Parte in modo efficace.
4.
Le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito non comportano oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto sia necessario al conseguimento di un obiettivo legittimo.
5.
Gli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito, tranne nei casi in cui possano costituire un mezzo inadeguato o inefficace per il conseguimento dell'obiettivo legittimo perseguito.
ARTICOLO 6.2
Trasparenza
1.
Ciascuna Parte pubblica o rende disponibili in altro modo, anche con mezzi elettronici, le proprie disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e politiche amministrative contenenti prescrizioni relative all'importazione o all'esportazione di merci.
2.
Ciascuna Parte si adopera per rendere pubbliche, anche su Internet, le proposte di regolamenti e politiche amministrative relative al settore doganale e per accordare alle persone interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima della loro adozione.
3.
Ciascuna Parte designa o mantiene uno o più punti di contatto incaricati di rispondere alle domande delle persone interessate in merito a questioni doganali e pubblica su Internet informazioni concernenti le procedure per sottoporre tali domande.
ARTICOLO 6.3
Svincolo delle merci
1.
Ciascuna Parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali semplificate per l'efficace svincolo delle merci al fine di agevolare gli scambi tra le Parti e ridurre i costi per gli importatori e gli esportatori.
2.
Ciascuna Parte provvede affinché tali procedure semplificate:
a)
consentano lo svincolo delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per garantire il rispetto della sua legislazione;
b)
consentano lo svincolo delle merci, comprese per quanto possibile le merci controllate o regolamentate, presso il primo punto di arrivo;
c)
consentano il tempestivo svincolo delle merci qualora sia necessario uno sdoganamento di emergenza;
d)
permettano all'importatore o al suo agente di sdoganare le merci prima della determinazione definitiva e del pagamento di dazi, tasse e diritti doganali. Prima dello svincolo delle merci, una Parte può chiedere a un importatore di costituire una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, deposito, o qualsiasi altro strumento idoneo; e
e)
prevedano, conformemente alla propria legislazione, prescrizioni semplificate in materia di documentazione per l'ingresso di merci di valore modesto, in conformità a quanto stabilito da ciascuna Parte.
3.
Le procedure semplificate di ciascuna Parte possono prevedere, ove necessario, l'obbligo di presentare ulteriori informazioni più dettagliate mediante revisioni contabili e verifiche successive all'entrata delle merci.
4.
Ciascuna Parte consente il tempestivo svincolo delle merci e, se del caso e per quanto possibile, provvede a:
a)
consentire la presentazione elettronica anticipata e il trattamento delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci al fine di permetterne lo svincolo al momento dell'arrivo, se non sono stati identificati rischi o se non devono essere effettuati controlli casuali; e
b)
consentire lo svincolo di alcune merci previa presentazione di una documentazione minima.
5.
Ciascuna Parte provvede, per quanto possibile, affinché le proprie autorità e agenzie incaricate dei controlli alla frontiera e di altri controlli all'importazione e all'esportazione cooperino e agiscano di concerto al fine di agevolare gli scambi, anche facilitando la convergenza delle prescrizioni relative ai dati e alla documentazione sulle importazioni e sulle esportazioni e istituendo un unico luogo per i controlli materiali e documentali delle partite da svolgersi una volta sola.
6.
Le Parti provvedono, per quanto possibile, a coordinare le rispettive prescrizioni relative all'importazione e all'esportazione delle merci al fine di agevolare gli scambi, indipendentemente dal fatto che tali prescrizioni siano gestite da un'agenzia o dall'amministrazione dogale per conto di tale agenzia.
ARTICOLO 6.4
Valutazione in dogana
1.
L'accordo sulla valutazione in dogana disciplina la valutazione in dogana applicata ai reciproci scambi tra la Parti.
2.
Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.
ARTICOLO 6.5
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le Parti a norma del presente accordo è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna Parte, in conformità al sistema armonizzato.
ARTICOLO 6.6
Diritti e oneri
Ciascuna Parte pubblica o rende disponibili in altro modo, anche per via elettronica, le informazioni sui diritti e sugli oneri imposti da un'amministrazione doganale di tale Parte. Tali informazioni comprendono i diritti e gli oneri applicabili, i motivi specifici di tali diritti e oneri, l'autorità responsabile e i tempi e le modalità di pagamento. Una Parte non può imporre diritti e oneri nuovi o modificati fino a quando non pubblica o mette altrimenti a disposizione tali informazioni.
ARTICOLO 6.7
Gestione del rischio
1.
Ciascuna Parte fonda le proprie procedure di esame, di svincolo e di verifica successiva all'entrata delle merci su principi di valutazione dei rischi invece di imporre che ogni spedizione in entrata sia esaminata in modo esaustivo per valutare la conformità alle prescrizioni in materia di importazione.
2.
Ciascuna Parte adotta ed applica le proprie prescrizioni e procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci sulla base dei principi di gestione del rischio e provvede affinché le misure volte a garantire il rispetto della normativa si concentrino sulle operazioni che richiedono particolare attenzione.
3.
I paragrafi 1 e 2 non impediscono alle Parti di effettuare controlli di qualità e verifiche di conformità che richiedano esami più approfonditi.
ARTICOLO 6.8
Automazione
1.
Ciascuna Parte utilizza tecnologie dell'informazione atte ad accelerare le proprie procedure per lo svincolo delle merci al fine di agevolare gli scambi, compresi gli scambi tra le Parti.
2.
Ciascuna Parte:
a)
si adopera per mettere a disposizione per via elettronica i moduli doganali necessari per l'importazione o l'esportazione delle merci;
b)
consente la presentazione di tali moduli doganali in formato elettronico, conformemente alla propria legislazione; e
c)
ove possibile, prevede lo scambio elettronico delle informazioni con i propri operatori commerciali per il tramite delle proprie amministrazioni doganali.
3.
Ciascuna Parte si adopera per:
a)
istituire o mantenere sistemi di sportello unico completamente interconnessi al fine di agevolare un'unica trasmissione elettronica delle informazioni richieste dalla legislazione, anche doganale, per la circolazione transfrontaliera delle merci; e
b)
elaborare una serie di elementi e di procedure per il trattamento dei dati conforme al modello dei dati dell'Organizzazione mondiale delle dogane ("OMD") e alle relative raccomandazioni e linee guide dell'OMD.
4.
Le Parti si adoperano per cooperare allo sviluppo di sistemi elettronici interoperabili, anche tenendo conto del lavoro dell'OMD, al fine di agevolare gli scambi tra le Parti.
ARTICOLO 6.9
Decisioni anticipate
1.
Ciascuna Parte rilascia, su richiesta scritta, decisioni anticipate relative alla classificazione tariffaria conformemente al diritto interno.
2.
Fatte salve le prescrizioni in materia di riservatezza, ciascuna Parte pubblica, anche su Internet, informazioni sulle decisioni anticipate relative alla classificazione tariffaria che consentano di comprendere ed applicare le norme di classificazione tariffaria.
3.
Per agevolare gli scambi, le Parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni e nelle loro misure di attuazione per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.
ARTICOLO 6.10
Riesame e ricorso
1.
Ciascuna Parte garantisce che qualunque misura amministrativa o decisione ufficiale adottata in relazione all'importazione di merci possa essere tempestivamente soggetta a riesame da parte di tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi o per mezzo di procedure amministrative.
2.
Il tribunale o il funzionario incaricato di agire a norma di tali procedure amministrative è indipendente dall'ufficio o dal funzionario che ha emanato la decisione ed ha la competenza richiesta per confermare, modificare o annullare tale decisione in conformità alla legislazione della Parte.
3.
Prima di imporre a una persona di presentare un ricorso formale anche davanti all'autorità giudiziaria, ciascuna Parte istituisce un'istanza amministrativa di ricorso o di riesame indipendente dall'ufficio o dal funzionario responsabile della decisione o della misura iniziale.
4.
Ciascuna Parte riconosce alle persone destinatarie di una decisione anticipata a norma dell'articolo 6.9 sostanzialmente lo stesso diritto di riesame e di ricorso nei confronti delle decisioni anticipate emesse dalle autorità doganali che garantisce agli importatori sul proprio territorio.
ARTICOLO 6.11
Sanzioni
Ciascuna Parte provvede affinché le sanzioni imposte dalla propria legislazione doganale in caso di violazione della stessa siano proporzionate e non discriminatorie, e garantisce che l'applicazione di tali sanzioni non dia luogo a ritardi ingiustificati.
ARTICOLO 6.12
Riservatezza
1.
Ciascuna Parte, in conformità alla propria legislazione, tratta con la massima riservatezza tutte le informazioni di natura riservata ottenute a norma del presente capo o fornite in via riservata, e protegge tali informazioni da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione competitiva della persona che le ha fornite.
2.
Qualora la Parte che ha ricevuto od ottenuto le informazioni di cui al paragrafo 1 sia tenuta per legge a divulgarle, tale Parte ne informa la Parte o la persona che ha fornito tali informazioni.
3.
Ciascuna Parte provvede affinché le informazioni riservate ottenute a norma del presente capo non siano usate per scopi diversi dall'amministrazione e dall'applicazione di procedure doganali, salvo consenso della Parte o della persona che ha fornito tali informazioni riservate.
4.
Una Parte può consentire l'uso delle informazioni ottenute a norma del presente capo nei procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali previsti per i casi di inosservanza della legislazione doganale che dà attuazione al presente capo. Prima di tale uso, ciascuna Parte ne informa la Parte o la persona che ha fornito tali informazioni.
ARTICOLO 6.13
Cooperazione
1.
Le Parti continuano a cooperare nelle sedi internazionali, come l'OMD, per realizzare obiettivi reciprocamente riconosciuti, compresi gli obiettivi definiti dal Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (Quadro di norme per rendere sicuro e agevolare il commercio globale) dell'OMD.
2.
Le Parti riesaminano periodicamente le iniziative internazionali pertinenti in materia di agevolazione degli scambi, compreso il Compendium of Trade Facilitation Recommendations (Raccolta di raccomandazioni per l'agevolazione degli scambi) elaborato dalla Conferenza sul commercio e lo sviluppo delle Nazioni Unite e dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, per identificare i settori in cui una maggiore cooperazione potrebbe facilitare gli scambi tra le Parti e promuovere obiettivi multilaterali condivisi.
3.
Le Parti cooperano in conformità all'accordo di cooperazione doganale e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, concluso a Ottawa il 4 dicembre 1997 ("l'accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale").
4.
Le Parti si prestano reciproca assistenza per le questioni doganali in conformità all'accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale, comprese le questioni relative a una presunta violazione della legislazione doganale di una Parte, quale definita in tale accordo, e all'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 6.14
Comitato misto di cooperazione doganale
1.
Il comitato misto di cooperazione doganale, cui è riconosciuta l'autorità di agire sotto l'egida del comitato misto CETA in qualità di comitato specializzato a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera c), garantisce il buon funzionamento del presente capo e del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, nonché dell'articolo 20.43 (Campo di applicazione delle misure alla frontiera) e dell'articolo 2.8 (Sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale). Il comitato misto di cooperazione doganale esamina le questioni derivanti dalla loro applicazione in conformità agli obiettivi del presente accordo.
2.
Per quanto riguarda le questioni contemplate dal presente accordo, il comitato misto di cooperazione doganale è composto di rappresentanti delle autorità doganali e commerciali o di altre autorità competenti che ciascuna Parte consideri appropriate.
3.
Ciascuna Parte provvede affinché i propri rappresentanti in seno al comitato misto di cooperazione doganale posseggano le competenze necessarie per trattare le questioni all'ordine del giorno. Il comitato misto di cooperazione doganale può riunirsi in una specifica formazione in possesso delle competenze necessarie a trattare questioni relative alle regole di origine o alle procedure di origine, in qualità di comitato misto di cooperazione doganale per le regole di origine o di comitato misto di cooperazione doganale per le procedure di origine.
4.
Il comitato misto di cooperazione doganale può formulare risoluzioni, raccomandazioni o pareri e presentare al comitato misto CETA i progetti di decisioni che ritenga necessari per conseguire gli obiettivi comuni e garantire il buon funzionamento dei meccanismi stabiliti dal presente capo e dal protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, nonché dall'articolo 20.43 (Campo di applicazione delle misure alla frontiera) e dall'articolo 2.8 (Sospensione temporanea del trattamento tariffario preferenziale).
CAPO 7
SOVVENZIONI
ARTICOLO 7.1
Definizione di sovvenzione
1.
Ai fini del presente accordo, per sovvenzione si intende qualsiasi misura relativa agli scambi di merci che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM.
2.
Le disposizioni del presente capo si applicano solo alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM.
ARTICOLO 7.2
Trasparenza
1.
Ogni due anni ciascuna Parte comunica all'altra Parte le seguenti informazioni relative a qualunque sovvenzione concessa o mantenuta nel suo territorio:
a)
la base giuridica della sovvenzione;
b)
la forma della sovvenzione; e
c)
l'importo della sovvenzione o l'importo iscritto a bilancio per la sovvenzione.
2.
Le notifiche all'OMC effettuate a norma dell'articolo 25.1 dell'accordo SCM si ritengono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.
3.
Ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte, comunica tempestivamente le informazioni e risponde alle domande in merito a casi specifici di aiuti pubblici concessi nel proprio territorio in relazione agli scambi di servizi.
ARTICOLO 7.3
Consultazioni relative alle sovvenzioni e agli aiuti pubblici
in settori diversi dall'agricoltura e dalla pesca
1.
Ciascuna Parte, se ritiene che una sovvenzione o un caso specifico di aiuto pubblico concesso dall'altra Parte in relazione agli scambi di servizi incida o possa incidere negativamente sui propri interessi, può trasmettere all'altra Parte le proprie preoccupazioni e richiedere consultazioni in merito. La Parte chiamata a rispondere esamina tale richiesta con la debita attenzione.
2.
Nel corso delle consultazioni una Parte può chiedere informazioni supplementari su una sovvenzione o su un caso specifico di aiuto pubblico concesso dall'altra Parte in relazione agli scambi di servizi, comprese informazioni sull'obiettivo e sull'importo e su eventuali misure adottate per limitarne il potenziale effetto distorsivo sugli scambi.
3.
Sulla base delle consultazioni, la Parte chiamata a rispondere si adopera per eliminare o minimizzare gli effetti negativi della sovvenzione, o dell'aiuto pubblico specifico concesso in relazione agli scambi di servizi, sugli interessi della Parte che ha richiesto le consultazioni.
4.
Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni relative alle merci agricole e ai prodotti ittici, e lascia impregiudicati gli articoli 7.4 e 7.5.
ARTICOLO 7.4
Consultazioni sulle sovvenzioni relative alle merci agricole
e ai prodotti ittici
1.
Le Parti condividono l'obiettivo di cooperare per raggiungere un accordo che consenta di:
a)
migliorare ulteriormente le norme e le discipline multilaterali sul commercio agricolo in seno all'OMC; e
b)
contribuire all'elaborazione di una risoluzione multilaterale globale in materia di sovvenzioni alla pesca.
2.
Ciascuna Parte, se ritiene che una sovvenzione o un aiuto pubblico concesso dall'altra Parte incida o possa incidere negativamente sui propri interessi in relazione alle merci agricole o ai prodotti ittici, può trasmettere all'altra Parte le proprie preoccupazioni e richiedere consultazioni in merito.
3.
La Parte chiamata a rispondere esamina tale richiesta con la debita attenzione e si adopera per eliminare o minimizzare gli effetti negativi della sovvenzione, o della concessione di un aiuto pubblico, sugli interessi della Parte che ha richiesto le consultazioni in relazione alle merci agricole o ai prodotti ittici.
ARTICOLO 7.5
Sovvenzioni alle esportazioni agricole
1.
Ai fini del presente articolo si intende per:
a)
sovvenzione all'esportazione, una sovvenzione all'esportazione quale definita all'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura; e
b)
soppressione totale di un dazio, qualora esistano contingenti tariffari, la soppressione del dazio contingentale o del dazio applicabile in caso di superamento del contingente.
2.
Ciascuna Parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore una sovvenzione all'esportazione di merci agricole esportate o incorporate in un prodotto esportato nel territorio dell'altra Parte una volta che quest'ultima abbia totalmente soppresso, immediatamente o alla scadenza del periodo transitorio, i dazi su tali merci agricole in conformità all'allegato 2A (Soppressione dei dazi), comprese le relative tabelle di dazi.
ARTICOLO 7.6
Riservatezza
Quando forniscono informazioni ai sensi del presente capo, le Parti non sono tenute a rivelare informazioni riservate.
ARTICOLO 7.7
Esclusione delle sovvenzioni e degli aiuti pubblici
ai servizi audiovisivi e al settore della cultura
Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle sovvenzioni o agli aiuti pubblici ai servizi audiovisivi per l'Unione europea e al settore della cultura per il Canada.
ARTICOLO 7.8
Rapporto con l'accordo OMC
Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo SCM e dell'accordo sull'agricoltura.
ARTICOLO 7.9
Risoluzione delle controversie
Gli articoli 7.3 e 7.4 del presente capo non sono soggetti alle disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo.
CAPO 8
INVESTIMENTI
SEZIONE A
Definizioni e campo di applicazione
ARTICOLO 8.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, le attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili, le attività effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
servizi di gestione degli aeroporti, l'esercizio o la gestione per conto terzi delle infrastrutture aeroportuali, compresi i terminal, le piste, le vie di rullaggio, i piazzali, le aree di parcheggio e i sistemi di trasporto all'interno dell'aeroporto. Si precisa che i servizi di gestione degli aeroporti non comprendono né la proprietà degli aeroporti o dei terreni aeroportuali e i relativi investimenti, né le funzioni esercitate da un consiglio di amministrazione. I servizi di gestione degli aeroporti non comprendono i servizi di navigazione aerea;
sequestro conservativo, il sequestro di beni di proprietà di una parte della controversia al fine di garantire l'esecuzione di una sentenza;
servizi di sistemi telematici di prenotazione, la prestazione di un servizio mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
informazioni riservate o protette:
a)
informazioni commerciali riservate; oppure
b)
informazioni protette contro la divulgazione al pubblico;
i)
qualora si tratti di informazioni del convenuto, a norma della legislazione del convenuto;
ii)
qualora si tratti di altri tipi di informazioni, a norma delle disposizioni che il tribunale ritenga applicabili alla divulgazione di tali informazioni;
investimento disciplinato, in relazione ad una Parte, qualunque investimento:
a)
effettuato nel suo territorio;
b)
realizzato in conformità alla legislazione applicabile al momento in cui è effettuato l'investimento;
c)
direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un investitore dell'altra Parte; e
d)
esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, o realizzato o acquisito in seguito;
parte della controversia, l'investitore che avvia il procedimento a norma della sezione F, oppure il convenuto. Ai fini della sezione F e fatto salvo l'articolo 8.14, le Parti non rientrano nella definizione di investitore;
parti della controversia, l'investitore e il convenuto;
diffida, un'ordinanza che vieta un determinato comportamento o impone di astenersi dal medesimo;
impresa, un'impresa ai sensi dell'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale) e una succursale o un ufficio di rappresentanza di un'impresa;
servizi di assistenza a terra, la prestazione per conto terzi di un servizio di assistenza amministrativa a terra e supervisione, compreso il controllo del carico e le comunicazioni; gestione dei passeggeri; gestione dei bagagli; assistenza merci e posta; assistenza operazioni in pista e servizi per aeromobili; assistenza carburante e olio; manutenzione di linea dell'aeromobile, operazioni di volo e gestione dell'equipaggio; trasporti di superficie; ristorazione. I servizi di assistenza a terra non comprendono i servizi di sicurezza o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate, come i sistemi di gestione dei bagagli, gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante o di trasporto all'interno dell'aeroporto;
ICSID, il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti;
regolamento del meccanismo supplementare ICSID, il regolamento che disciplina il meccanismo supplementare per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti;
convenzione ICSID, la Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 1965;
diritti di proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti correlati, i diritti relativi ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni industriali, ai brevetti, alle topografie dei circuiti integrati, alla protezione delle informazioni riservate e alla privativa per i ritrovati vegetali, nonché i diritti sui modelli di utilità, se previsti dalla legislazione delle Parti. Il comitato misto CETA può, mediante decisione, integrare nella definizione altre categorie di diritti di proprietà intellettuale;
investimento, qualunque tipo di attività, di proprietà diretta o indiretta o sotto il controllo diretto o indiretto dell'investitore, che possegga le caratteristiche di un investimento, compresa una certa durata e altre caratteristiche come l'impegno di capitali o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o utili o l'assunzione di un rischio. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:
a)
un'impresa;
b)
quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa;
c)
obbligazioni, anche non garantite, e altri strumenti di debito di un'impresa;
d)
un prestito a un'impresa;
e)
qualunque altro tipo di partecipazione in un'impresa;
f)
una partecipazione derivante da:
i)
una concessione conferita a norma della legge di una Parte o di un contratto, comprese le concessioni per l'esplorazione, la coltivazione, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali;
ii)
contratti chiavi in mano, di costruzione, di produzione o di condivisione dei proventi; oppure
iii)
altri contratti simili;
g)
diritti di proprietà intellettuale;
h)
altri beni mobili, tangibili o intangibili, o altri beni immobili e i diritti ad essi inerenti;
i)
crediti monetari o diritti all'adempimento di una prestazione contrattuale.
Si precisa che i crediti monetari non comprendono:
i)
crediti monetari derivanti unicamente da contratti commerciali di vendita di beni o servizi da parte di una persona fisica o di un'impresa nel territorio di una Parte a una persona fisica o impresa nel territorio dell'altra Parte;
ii)
il finanziamento a livello interno di tali contratti; oppure
iii)
le ordinanze, le sentenze o i lodi arbitrali relativi ai punti i) o ii).
I rendimenti che vengono investiti sono trattati come investimenti. I mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attività non ne altera la qualifica di investimenti;
investitore, una Parte, una persona fisica o un'impresa di una Parte, diversa da una succursale o da un ufficio di rappresentanza, che intenda realizzare, realizzi o abbia realizzato un investimento nel territorio dell'altra Parte;
Ai fini della presente definizione, per impresa di una Parte si intende:
a)
un'impresa costituita od organizzata secondo le leggi di tale Parte che svolga attività commerciali rilevanti nel territorio di tale Parte; oppure
b)
un'impresa costituita od organizzata secondo le leggi di tale Parte e direttamente o indirettamente controllata o posseduta da una persona fisica di tale Parte o da un'impresa di cui alla lettera a);
impresa stabilita in loco, una persona giuridica costituita od organizzata secondo le leggi del convenuto e posseduta o controllata direttamente o indirettamente da un investitore dell'altra Parte;
persona fisica:
a)
nel caso del Canada, una persona fisica che sia cittadino o residente permanente del Canada; e
b)
nel caso della Parte UE, una persona fisica che abbia la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea in conformità alle loro rispettive legislazioni e, per quanto concerne la Lettonia, anche le persone fisiche residenti permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza essere cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualunque altro Stato ma che abbiano il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.
Una persona fisica che sia cittadino del Canada e abbia la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea è considerata esclusivamente persona fisica della Parte di cui abbia la nazionalità dominante ed effettiva.
Una persona fisica che abbia la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o sia cittadino del Canada, e che sia anche residente permanente dell'altra Parte, è considerata esclusivamente persona fisica della Parte di cui ha la nazionalità o la cittadinanza, a seconda dei casi;
Convenzione di New York, la Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 18 giugno 1958;
Parte non coinvolta nella controversia, il Canada, qualora il convenuto sia l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea, o l'Unione europea, qualora il convenuto sia il Canada;
convenuto, il Canada o, nel caso dell'Unione europea, lo Stato membro dell'Unione europea o l'Unione europea a norma dell'articolo 8.21;
rendimenti, tutti gli importi prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, canoni e interessi o altri diritti e pagamenti in natura;
vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo, la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, escluse la tariffazione dei servizi di trasporto aereo o le condizioni applicabili;
finanziamenti da parte di terzi, i finanziamenti forniti da persone fisiche o giuridiche che non siano parte della controversia ma che concludano un accordo con una parte della controversia per finanziarne, in tutto o in parte, le spese del procedimento mediante una donazione o una sovvenzione, o in cambio di una retribuzione soggetta all'esito della controversia;
tribunale, il tribunale costituito a norma dell'articolo 8.27;
regolamento arbitrale UNCITRAL, il regolamento arbitrale della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale; e
norme di trasparenza UNCITRAL, le norme UNCITRAL di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati.
ARTICOLO 8.2
Campo di applicazione
1.
Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti nel proprio territorio in relazione a:
a)
un investitore dell'altra Parte;
b)
un investimento disciplinato; e
c)
in relazione all'articolo 8.5, qualunque investimento nel loro territorio.
2.
Per quanto concerne lo stabilimento o l'acquisizione di un investimento disciplinato, le sezioni B e C non si applicano alle misure relative:
a)
ai servizi aerei, o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei, ed altri servizi prestati avvalendosi del trasporto aereo, ad eccezione:
i)
dei servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;
ii)
della vendita e della commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii)
dei servizi di sistemi telematici di prenotazione;
iv)
dei servizi di assistenza a terra;
v)
dei servizi di gestione degli aeroporti; oppure
b)
alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri.
3.
Per la Parte UE, le sezioni B e C non si applicano alle misure relative ai servizi audiovisivi. Per il Canada, le sezioni B e C non si applicano alle misure relative al settore della cultura.
4.
Un investitore può presentare una domanda a norma del presente capo unicamente in conformità a quanto disposto dall'articolo 8.18 e nel rispetto delle procedure di cui alla sezione F. Le domande relative ad obblighi previsti dalla sezione B sono escluse dal campo di applicazione della sezione F. Le domande a norma della sezione C relative allo stabilimento o all'acquisizione di un investimento disciplinato sono escluse dal campo di applicazione della sezione F. La sezione D si applica unicamente agli investimenti disciplinati e agli investitori in relazione ai loro investimenti disciplinati.
5.
Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, sottoscritto a Bruxelles il 17 dicembre 2009 e a Ottawa il 18 dicembre 2009.
ARTICOLO 8.3
Rapporto con altri capi
1.
Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte se ed in quanto tali misure si applichino agli investitori contemplati al capo 13 (Servizi finanziari) o ai loro investimenti.
2.
Il fatto che una Parte imponga a un prestatore di servizi dell'altra Parte di versare una cauzione o un altro tipo di garanzia finanziaria come condizione per prestare un servizio nel proprio territorio non rende il presente capo automaticamente applicabile alle misure adottate o mantenute in vigore dalla Parte in relazione alla prestazione di tale servizio transfrontaliero. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti in materia di cauzioni o garanzie finanziarie, nella misura in cui tali cauzioni o garanzie finanziarie rappresentano un investimento disciplinato.
SEZIONE B
Stabilimento degli investimenti
ARTICOLO 8.4
Accesso al mercato
1.
Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure relative all'accesso al mercato di un investitore dell'altra Parte tramite stabilimento, le quali:
a)
impongano limiti:
i)
al numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
ii)
al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
iii)
al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
iv)
alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; oppure
v)
al numero totale delle persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un'impresa può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure
b)
limitino o impongano forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un'impresa può svolgere un'attività economica.
2.
Si precisa che le seguenti misure sono compatibili con il dettato del paragrafo 1:
a)
misure relative a regolamenti di suddivisione in zone e pianificazione attinenti allo sviluppo o all'uso dei terreni, o altre misure analoghe;
b)
misure che richiedono una separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà dei beni o dei servizi forniti mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
c)
misure che limitano la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
d)
misure volte a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese le misure atte a limitare la disponibilità, il numero e la portata delle concessioni accordate e a imporre una moratoria o un divieto;
e)
misure che limitano il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, ad esempio nel caso dello spettro e delle frequenze delle telecomunicazioni; oppure
f)
misure che impongono che una data percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa abbia determinate qualifiche o eserciti una determinata professione, ad esempio quella di avvocato o contabile.
ARTICOLO 8.5
Prescrizioni in materia di prestazioni
1.
Le Parti non possono imporre le seguenti prescrizioni o esigerne l'applicazione, né far rispettare impegni in relazione allo stabilimento, all'acquisizione, all'espansione, alla conduzione, all'esercizio e alla gestione di qualunque investimento nel proprio territorio, con l'obiettivo di:
a)
esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi;
b)
raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
c)
acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare beni o servizi da persone fisiche o imprese ubicate nel proprio territorio;
d)
mettere in relazione il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera associati a tale investimento;
e)
limitare le vendite nel proprio territorio di beni o servizi prodotti o prestati mediante l'investimento in questione mettendo in relazione tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o delle loro entrate in valuta estera;
f)
trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a un'impresa ubicata nel proprio territorio; oppure
g)
fornire a determinati mercati regionali o mondiali beni o servizi prodotti o prestati mediante l'investimento in questione unicamente a partire dal proprio territorio.
2.
Le Parti non possono subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento, all'acquisizione, all'espansione, alla gestione, alla conduzione o all'esercizio di qualunque investimento nel proprio territorio, al rispetto delle condizioni descritte di seguito:
a)
raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
b)
acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti nel loro territorio, o acquistare beni da produttori ubicati nel proprio territorio;
c)
mettere in relazione il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera associati a tale investimento; oppure
d)
limitare le vendite nel proprio territorio di beni o servizi prodotti o prestati mediante l'investimento in questione mettendo in relazione tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o delle loro entrate in valuta estera.
3.
Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non impediscono alle Parti di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi ad un investimento nel proprio territorio all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare servizi, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.
4.
Il paragrafo 1, lettera f), non si applica qualora la prescrizione sia imposta o l'impegno sia fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio alla violazione delle norme sulla concorrenza.
5.
Le disposizioni di cui:
a)
al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che devono soddisfare beni e servizi per essere ammessi a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri;
b)
al presente articolo non si applicano agli appalti di una Parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo 19.2 (Campo di applicazione e settori interessati).
6.
Si precisa che il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte dalla Parte importatrice in relazione al contenuto di una merce necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.
7.
Il presente articolo lascia impregiudicati gli impegni delle Parti derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione mondiale del commercio.
SEZIONE C
Trattamento non discriminatorio
ARTICOLO 8.6
Trattamento nazionale
1.
Ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai loro investimenti per quanto concerne lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, la conduzione, l'esercizio, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o l'alienazione dei loro investimenti nel proprio territorio.
2.
In relazione alle amministrazioni canadesi a livello diverso da quello federale o alle amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea a livello nazionale o locale, il trattamento accordato da una Parte a norma del paragrafo 1 è inteso come un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni a investitori di tale Parte nel suo territorio e ai loro investimenti.
ARTICOLO 8.7
Trattamento della nazione più favorita
1.
Ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti per quanto concerne lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, la conduzione, l'esercizio, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o l'alienazione dei loro investimenti nel proprio territorio.
2.
Si precisa che, in relazione alle amministrazioni canadesi a livello diverso da quello federale o alle amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea a livello nazionale o locale, il trattamento accordato da una Parte a norma del paragrafo 1 è inteso come il trattamento accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni nel loro territorio agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti.
3.
Il paragrafo 1 non si applica al trattamento accordato da una Parte che preveda il riconoscimento, anche mediante un accordo o un'intesa con un paese terzo che riconosca l'accreditamento dei servizi di prova e analisi e dei relativi prestatori, dei servizi di riparazione e manutenzione e dei relativi prestatori, e la certificazione delle qualifiche, del lavoro e dei risultati di detti servizi e prestatori di servizi accreditati.
4.
Si precisa che il termine "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti previste da altri trattati internazionali relativi agli investimenti e da altri accordi commerciali. Gli obblighi sostanziali previsti da altri trattati internazionali relativi agli investimenti e da altri accordi commerciali non sono qualificabili di per sé come "trattamento" e non possono pertanto dare luogo a una violazione del presente articolo in mancanza di provvedimenti adottati o mantenuti in vigore da una Parte in applicazione di tali obblighi.
ARTICOLO 8.8
Alta dirigenza e consiglio di amministrazione
Nessuna Parte può obbligare una propria impresa, che sia anche un investimento disciplinato, a nominare per incarichi di alta dirigenza o in seno al consiglio di amministrazione persone fisiche di una particolare nazionalità.
SEZIONE D
Protezione degli investimenti
ARTICOLO 8.9
Investimenti e misure di regolamentazione
1.
Ai fini del presente capo, le Parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.
2.
Si precisa che il semplice fatto che una Parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo a norma della presente sezione.
3.
Si precisa che la decisione di una Parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione:
a)
in mancanza di un impegno specifico, previsto dalla legge o da un contratto, alla concessione, al rinnovo o al mantenimento di tale sovvenzione; oppure
b)
in conformità alle condizioni che regolano la concessione, il rinnovo o il mantenimento di tale sovvenzione,
non costituisce una violazione delle disposizioni della presente sezione.
4.
Si precisa che nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di interrompere la concessione di una sovvenzione o di richiederne il rimborso qualora tale misura sia necessaria al fine di conformarsi agli obblighi internazionali tra le Parti o sia stata ordinata dal tribunale ordinario o amministrativo competente o da altra autorità competente, oppure nel senso di imporre a tale Parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tale misura.
ARTICOLO 8.10
Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati
1.
Ciascuna Parte, nel proprio territorio, accorda agli investimenti disciplinati dell'altra Parte e agli investitori in relazione ai loro investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo garantendone la piena protezione e sicurezza, in conformità ai paragrafi da 2 a 7.
2.
Le Parti violano l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 nei casi in cui una misura o una serie di misure costituisca:
a)
un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;
b)
una violazione fondamentale del principio del giusto processo, compresa una violazione fondamentale dell'obbligo di trasparenza, nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
c)
un comportamento manifestamente arbitrario;
d)
una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso;
e)
un trattamento abusivo degli investitori, come coercizione, costrizione e vessazioni; oppure
f)
una violazione di qualunque altro elemento dell'obbligo di trattamento giusto ed equo assunto dalle Parti in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
3.
Le Parti riesaminano regolarmente, anche su richiesta di una Parte, il contenuto dell'obbligo di trattamento giusto ed equo. Il comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera b), può a tale proposito formulare raccomandazioni da sottoporre alla decisione del comitato misto CETA.
4.
Nell'applicare il suddetto obbligo di trattamento giusto ed equo il tribunale può tener conto di eventuali dichiarazioni specifiche effettuate da una Parte ad un investitore per indurlo a realizzare un investimento disciplinato, tali da ingenerare legittime aspettative successivamente deluse da tale Parte, e sulle quali l'investitore abbia fatto affidamento nel decidere se realizzare o mantenere detto investimento disciplinato.
5.
Si precisa che l'espressione "piena protezione e sicurezza" si riferisce agli obblighi di una Parte in relazione alla sicurezza fisica degli investitori e degli investimenti disciplinati.
6.
Si precisa che la violazione di altre disposizioni del presente accordo, o di un altro accordo internazionale, non costituisce una violazione del presente articolo.
7.
Si precisa che il fatto che una misura violi il diritto interno non costituisce di per sé una violazione del presente articolo. Al fine di accertare se la misura violi il presente articolo, il tribunale deve valutare se la Parte abbia agito in modo incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 8.11
Indennizzo delle perdite
In deroga al disposto dell'articolo 8.15, paragrafo 5, lettera b), ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di conflitti armati, disordini civili, di una situazione di emergenza o di calamità naturali nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, di quello accordato da tale Parte ai propri investitori o agli investitori di un paese terzo, e comunque quello dei due più favorevole all'investitore interessato.
ARTICOLO 8.12
Espropriazione
1.
Nessuna Parte può nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato, né direttamente né indirettamente mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione ("espropriazione"), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata:
a)
per un fine pubblico;
b)
nel rispetto del principio del giusto procedimento;
c)
su base non discriminatoria; e
d)
dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva.
Si precisa che il presente paragrafo è interpretato in conformità all'allegato 8-A.
2.
L'ammontare dell'indennità di cui al paragrafo 1 corrisponde al valore equo di mercato dell'investimento immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione, se anteriore, divenisse di pubblico dominio. I criteri di valutazione per determinare il valore equo di mercato comprendono il valore di avviamento (going-concern), il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali, ed altri criteri pertinenti a seconda dei casi.
3.
L'ammontare dell'indennità è maggiorato degli interessi determinati in base ad un tasso ragionevole dal punto di vista commerciale e calcolati dalla data di espropriazione alla data del pagamento; per garantirne l'effettiva disponibilità a favore dell'investitore, l'indennità viene corrisposta e resa trasferibile senza indugio al paese scelto dall'investitore, nella valuta del paese di cui l'investitore è cittadino nazionale o in qualunque altra valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore.
4.
L'investitore interessato ha il diritto, in conformità alla legislazione della Parte che espropria, di ottenere un rapido riesame, da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità indipendenti di tale Parte, della propria domanda e della valutazione dell'investimento, in conformità ai principi stabiliti nel presente articolo.
5.
Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con le disposizioni dell'accordo TRIPS.
6.
Per maggiore certezza, una misura che revochi, limiti o crei diritti di proprietà intellettuale non costituisce un'espropriazione se e in quanto compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 20 (Proprietà intellettuale). Inoltre, anche qualora si determini che la misura non è compatibile con l'accordo TRIPS o con il capo 20 (Proprietà intellettuale), ciò non è sufficiente a stabilire che si è verificata un'espropriazione.
ARTICOLO 8.13
Trasferimenti
1.
Ciascuna Parte consente che tutti i trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato siano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile e al tasso di cambio di mercato applicabile alla data del trasferimento. Tali trasferimenti comprendono:
a)
conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento;
b)
utili, dividendi, interessi, plusvalenze, pagamenti di canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica o di altra natura, o altri tipi di rendimenti o importi derivanti dall'investimento disciplinato;
c)
proventi della vendita o della liquidazione completa o parziale dell'investimento disciplinato;
d)
versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o da un investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;
e)
versamenti effettuati a norma degli articoli 8.11 e 8.12;
f)
redditi ed altre retribuzioni del personale straniero che lavora in relazione ad un investimento; e
g)
il pagamento di risarcimenti in esecuzione di una sentenza emessa a norma della sezione F.
2.
Le Parti non possono imporre ai loro investitori di trasferire i redditi, i guadagni, gli utili o altri importi derivanti dagli investimenti ubicati nel territorio dell'altra Parte o ad essi attribuibili, né possono penalizzare i loro investitori per il mancato trasferimento di tali redditi, guadagni, utili o importi.
3.
Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di applicare in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata ai trasferimenti, la propria legislazione in materia di:
a)
fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
b)
emissione e commercio di titoli;
c)
illeciti penali;
d)
informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria; e
e)
esecuzione delle sentenze nei procedimenti giurisdizionali.
ARTICOLO 8.14
Surrogazione
Qualora una Parte, o un organismo di tale Parte, effettui un pagamento in forza di un obbligo indennitario, di una garanzia o di un contratto di assicurazione sottoscritto in relazione ad un investimento realizzato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte, quest'ultima riconosce che la Parte o l'organismo di tale Parte può in qualunque circostanza far valere i medesimi diritti spettanti all'investitore in relazione all'investimento. Tali diritti possono essere esercitati dalla Parte o dall'organismo di tale Parte, oppure dall'investitore previa autorizzazione della Parte o dell'organismo di tale Parte.
SEZIONE E
Riserve ed eccezioni
ARTICOLO 8.15
Riserve ed eccezioni
1.
Gli articoli da 8.4 a 8.8 non si applicano:
a)
alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una Parte a livello:
i)
dell'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I;
ii)
di un governo nazionale, come indicato da tale Parte nel proprio elenco di cui all'allegato I;
iii)
di un'amministrazione provinciale, territoriale o regionale, come indicato da tale Parte nel proprio elenco di cui all'allegato I; oppure
iv)
di un'amministrazione locale;
b)
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); oppure
c)
alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), nella misura in cui tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli da 8.4 a 8.8.
2.
Gli articoli da 8.4 a 8.8 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati nel suo elenco di cui all'allegato II.
3.
Fatti salvi gli articoli 8.10 e 8.12, le Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si astengono dall'adottare qualunque misura o serie di misure contemplate nell'elenco di cui all'allegato II che imponga, direttamente o indirettamente, ad un investitore dell'altra Parte, per motivi di nazionalità, di vendere o di disporre in qualunque altro modo di un investimento esistente al momento in cui tale misura o serie di misure ha preso effetto.
4.
Per quanto concerne i diritti di proprietà intellettuale, le Parti possono derogare al disposto dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera f), e degli articoli 8.6 e 8.7, qualora ciò sia consentito dall'accordo TRIPS, compresa qualunque modifica dell'accordo TRIPS in vigore per entrambe le Parti e le deroghe all'accordo TRIPS adottate a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC.
5.
Gli articoli 8.4, 8.6, 8.7 e 8.8 non si applicano:
a)
agli appalti di una Parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo 19.2 (Campo di applicazione e settori interessati); oppure
b)
alle sovvenzioni o agli aiuti pubblici che una Parte abbia fornito in relazione agli scambi di servizi.
ARTICOLO 8.16
Rifiuto di accordare benefici
Una Parte può negare i benefici di cui al presente capo a un investitore dell'altra Parte che sia un'impresa di tale Parte, come anche agli investimenti di tale investitore, qualora:
a)
tale impresa sia di proprietà o sotto il controllo di un investitore di un paese terzo; e
b)
la Parte che nega i benefici adotti o mantenga in vigore nei confronti di tale paese terzo una misura:
i)
relativa al mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale; e
ii)
che vieti le transazioni con tale impresa, o che risulterebbe violata o elusa qualora i benefici di cui al presente capo fossero accordati all'impresa o ai suoi investimenti.
ARTICOLO 8.17
Prescrizioni formali
In deroga agli articoli 8.6 e 8.7, una Parte può imporre ad un investitore dell'altra Parte, o al suo investimento disciplinato, di fornire informazioni periodiche relative a tale investimento a fini unicamente informativi o statistici, a condizione che tali richieste siano ragionevoli e non indebitamente gravose. La Parte protegge le informazioni riservate o protette da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione competitiva dell'investitore o dell'investimento disciplinato. Il presente paragrafo non impedisce alle Parti di ottenere o divulgare in altro modo informazioni nell'ambito dell'applicazione equa e in buona fede della loro legislazione.
SEZIONE F
Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti
ARTICOLO 8.18
Campo di applicazione
1.
Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti a norma del capo 29 (Risoluzione delle controversie), un investitore di una delle Parti può presentare una domanda al tribunale costituito a norma della presente sezione in cui afferma che l'altra Parte ha violato un obbligo previsto:
a)
dalla sezione C, per quanto concerne l'espansione, la conduzione, l'esercizio, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento e la vendita o l'alienazione del suo investimento disciplinato, oppure
b)
dalla sezione D,
qualora l'investitore sostenga di aver subito perdite o danni in ragione dell'asserita violazione.
2.
Le domande a norma del paragrafo 1, lettera a), relative all'espansione di un investimento disciplinato possono essere presentate solo a condizione che facciano riferimento ad una misura avente ad oggetto attività commerciali esistenti di un investimento disciplinato e che, a conseguenza di tale misura, l'investitore abbia subito perdite o danni in relazione all'investimento disciplinato.
3.
Si precisa che un investitore non può presentare una domanda a norma della presente sezione se l'investimento è stato realizzato mediante inganno, occultamento, corruzione o comportamenti che costituiscono uno sviamento di procedura.
4.
Una domanda avente ad oggetto la ristrutturazione del debito emesso da una Parte può essere presentata unicamente a norma della presente sezione in conformità a quanto previsto dall'allegato 8-B.
5.
Il tribunale costituito a norma della presente sezione non può decidere su domande che esulano dal campo di applicazione del presente articolo.
ARTICOLO 8.19
Consultazioni
1.
Qualsiasi controversia dovrebbe per quanto possibile essere risolta amichevolmente. È possibile risolvere una controversia amichevolmente in qualsiasi momento, anche dopo la presentazione della domanda a norma dell'articolo 8.23. Salvo che le parti della controversia concordino un termine più lungo, le consultazioni si tengono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma del paragrafo 4.
2.
Salvo diverso accordo delle parti della controversia, le consultazioni si tengono:
a)
a Ottawa, se le misure contestate sono state adottate dal Canada;
b)
a Bruxelles, se tra le misure contestate vi è una misura adottata dall'Unione europea; oppure
c)
nella capitale dello Stato membro dell'Unione europea interessato, se le misure contestate sono state adottate in via esclusiva da tale Stato membro.
3.
Le parti della controversia possono tenere le consultazioni mediante videoconferenza o altri mezzi, ove opportuno, ad esempio quando l'investitore sia una piccola o media impresa.
4.
L'investitore trasmette all'altra Parte una richiesta di consultazioni che contiene:
a)
il nome e l'indirizzo dell'investitore e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;
b)
in caso di più di un investitore, il nome e l'indirizzo di ciascun investitore e, se vi è più di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione di ciascuna impresa stabilita in loco;
c)
le disposizioni del presente accordo che si presume siano state violate;
d)
la base giuridica e fattuale della domanda, comprese le misure contestate; e
e)
la misura correttiva richiesta, compreso l'importo stimato del risarcimento richiesto.
La richiesta di consultazioni contiene elementi di prova atti a dimostrare che l'investitore è un investitore dell'altra Parte, che possiede o controlla l'investimento e, se del caso, che possiede o controlla l'impresa stabilita in loco per conto della quale è stata trasmessa la richiesta di consultazioni.
5.
Le prescrizioni di cui al paragrafo 4 relative alla richiesta di consultazioni sono soddisfatte con un grado di specificità sufficiente a consentire al convenuto di partecipare alle consultazioni in modo efficace e di preparare la propria difesa.
6.
La richiesta di consultazioni deve essere presentata:
a)
entro tre anni dalla data in cui l'investitore o, se del caso, l'impresa stabilita in loco abbia preso o avrebbe dovuto prendere conoscenza per la prima volta della presunta violazione e delle perdite o dei danni che l'investitore o, se del caso, l'impresa stabilita in loco ha subito a causa di tale violazione; oppure
b)
entro due anni dalla data in cui l'investitore o, se del caso, l'impresa stabilita in loco abbia rinunciato ad esperire i mezzi di ricorso giudiziari previsti dall'ordinamento di una Parte o quando questi ultimi si siano altrimenti esauriti e, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla data in cui l'investitore o, se del caso, l'impresa stabilita in loco abbia preso o avrebbe dovuto prendere conoscenza per la prima volta della presunta violazione e delle perdite o dei danni che l'investitore ha subito a causa di tale violazione.
7.
La richiesta di consultazioni riguardante una presunta violazione da parte dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'Unione europea è inviata all'Unione europea.
8.
Qualora l'investitore non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 8.23 entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che l'investitore abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e, se del caso, la richiesta di determinazione del convenuto; in tal caso l'investitore non può presentare un'altra domanda avente ad oggetto le stesse misure a norma della presente sezione. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti della controversia.
ARTICOLO 8.20
Mediazione
1.
Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di far ricorso alla mediazione.
2.
Il ricorso alla mediazione lascia impregiudicata la posizione giuridica e i diritti di entrambe le parti della controversia a norma del presente capo, ed è disciplinato dalle norme concordate dalle parti della controversia, comprese, se disponibili, le norme sulla mediazione adottate dal comitato per i servizi e gli investimenti a norma dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c).
3.
Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia. Le parti della controversia possono anche chiedere al Segretario generale dell'ICSID di nominare il mediatore.
4.
Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una risoluzione della controversia entro 60 giorni dalla nomina del mediatore.
5.
Qualora le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, l'articolo 8.19, paragrafi 6 e 8, non si applica nel periodo compreso tra la data in cui le parti della controversia hanno deciso di fare ricorso alla mediazione e la data in cui una parte della controversia decide di porre fine alla mediazione. La decisione con cui una parte della controversia pone fine alla mediazione viene comunicata mediante lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.
ARTICOLO 8.21
Determinazione del convenuto per le controversie
con l'Unione europea o i suoi Stati membri
1.
Qualora la controversia non possa essere risolta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni, la richiesta riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'Unione europea e l'investitore intenda presentare una domanda a norma dell'articolo 8.23, l'investitore trasmette all'Unione europea una richiesta di determinazione del convenuto.
2.
La richiesta di cui al paragrafo 1 specifica le misure riguardo alle quali l'investitore intende presentare una domanda.
3.
Una volta determinato il convenuto, l'Unione europea comunica all'investitore se ad agire in qualità di convenuto è l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea.
4.
Qualora l'investitore non sia stato informato di tale determinazione entro 50 giorni dalla trasmissione della richiesta di determinazione del convenuto:
a)
se le misure indicate nella richiesta sono state adottate esclusivamente da uno Stato membro dell'Unione europea, tale Stato membro agisce in qualità di convenuto;
b)
se le misure indicate nella richiesta comprendono misure adottate dall'Unione europea, l'Unione europea agisce in qualità di convenuto.
5.
L'investitore può presentare una domanda a norma dell'articolo 8.23 basandosi sulla determinazione effettuata a norma del paragrafo 3 e, qualora tale determinazione non sia stata comunicata all'investitore, sull'applicazione del paragrafo 4.
6.
Qualora l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea agisca in qualità di convenuto a norma dei paragrafi 3 o 4, né l'Unione europea né lo Stato membro dell'Unione europea possono invocare l'inammissibilità della domanda o la mancanza di giurisdizione del tribunale, né altrimenti contestare la domanda o la sentenza argomentando che il convenuto non è stato correttamente determinato a norma del paragrafo 3 o identificato mediante l'applicazione del paragrafo 4.
7.
Il tribunale è vincolato dalla determinazione effettuata a norma del paragrafo 3 o, qualora tale determinazione non sia stata comunicata all'investitore, dall'applicazione del paragrafo 4.
ARTICOLO 8.22
Prescrizioni procedurali e altre disposizioni relative alla presentazione di una domanda al tribunale
1.
Un investitore può presentare una domanda a norma dell'articolo 8.23 unicamente se:
a)
comunica al convenuto, unitamente alla presentazione della domanda, il suo consenso alla risoluzione della controversia da parte del tribunale in conformità alle procedure di cui alla presente sezione;
b)
lascia trascorrere almeno 180 giorni dalla presentazione della richiesta di consultazioni e, se del caso, almeno 90 giorni dalla presentazione della richiesta di determinazione del convenuto;
c)
ha ottemperato alle prescrizioni relative alla richiesta di determinazione del convenuto;
d)
ha ottemperato alle prescrizioni relative alla richiesta di consultazioni;
e)
non indica nella domanda misure diverse da quelle indicate nella richiesta di consultazioni;
f)
ritira o sospende qualunque procedimento in corso dinanzi a un organo giudiziario avviato a norma del diritto interno o internazionale in relazione ad una misura che si presume costituisca una violazione e che forma oggetto della sua domanda; e
g)
rinuncia al suo diritto di avviare, davanti a un organo giudiziario di diritto interno o internazionale, qualunque domanda o procedimento in relazione ad una misura che si presume costituisca una violazione e che forma oggetto della sua domanda.
2.
Qualora la domanda presentata a norma dell'articolo 8.23 abbia ad oggetto le perdite o i danni subiti da un'impresa stabilita in loco o inflitti agli interessi di un'impresa stabilita in loco che l'investitore possiede o controlla direttamente o indirettamente, le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano sia all'investitore sia all'impresa stabilita in loco.
3.
Le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), e al paragrafo 2 non si applicano in relazione alle imprese stabilite in loco qualora il convenuto o lo Stato che ospita l'investitore abbia privato quest'ultimo del controllo dell'impresa stabilita in loco o abbia altrimenti impedito all'impresa stabilita in loco di ottemperare a tali prescrizioni.
4.
Su richiesta del convenuto, il tribunale declina la propria giurisdizione qualora l'investitore o l'impresa stabilita in loco, a seconda dei casi, non adempia alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
5.
La rinuncia presentata a norma del paragrafo 1, lettera g), o del paragrafo 2, a seconda dei casi, cessa di applicarsi:
a)
se il tribunale respinge la domanda sulla base del mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 o di qualunque altro motivo procedurale o giurisdizionale;
b)
se il tribunale respinge la domanda a norma degli articoli 8.32 o 8.33; oppure
c)
se l'investitore ritira la propria domanda, in conformità ai regolamenti applicabili di cui all'articolo 8.23, paragrafo 2, entro 12 mesi dalla costituzione della divisione del tribunale.
ARTICOLO 8.23
Presentazione di una domanda al tribunale
1.
Qualora una controversia non sia stata risolta mediante il ricorso alle consultazioni, può essere presentata una domanda a norma della presente sezione da:
a)
un investitore di una Parte, per conto proprio; oppure
b)
un investitore di una Parte, per conto di un'impresa stabilita in loco posseduta o controllata direttamente o indirettamente dall'investitore.
2.
Una domanda può essere presentata conformemente ai regolamenti indicati di seguito:
a)
la convenzione ICSID e il regolamento per i procedimenti arbitrali;
b)
il regolamento del meccanismo supplementare ICSID, qualora non ricorrano le condizioni per l'avvio di un procedimento a norma della lettera a);
c)
il regolamento arbitrale UNCITRAL; oppure
d)
qualunque altro regolamento concordato dalle parti della controversia.
3.
Qualora l'investitore proponga un regolamento a norma del paragrafo 2, lettera d), il convenuto risponde alla proposta dell'investitore entro 20 giorni dal ricevimento della medesima. Qualora le parti della controversia non abbiano raggiunto un accordo su tale regolamento entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, l'investitore può presentare una domanda avvalendosi dei regolamenti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o c).
4.
Si precisa che una domanda presentata a norma del paragrafo 1, lettera b), soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione ICSID.
5.
All'atto della presentazione della propria domanda l'investitore può proporre che la domanda venga esaminata da un tribunale in composizione monocratica. Il convenuto considera tale richiesta con la debita attenzione, in particolare quando l'investitore è una piccola o media impresa o quando si tratta di un indennizzo o di un risarcimento danni di importo relativamente ridotto.
6.
I regolamenti applicabili a norma del paragrafo 2 sono i regolamenti efficaci alla data in cui è presentata la domanda al tribunale a norma della presente sezione, soggetti alle specifiche regole stabilite dalla presente sezione e integrati dalle norme adottate in forza dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera b).
7.
Una domanda è presentata a fini di risoluzione di una controversia a norma della presente sezione quando:
a)
la domanda di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della convenzione ICSID è ricevuta dal Segretario generale dell'ICSID;
b)
la domanda di cui all'articolo 2 dell'allegato C del regolamento del meccanismo supplementare ICSID è ricevuta dal Segretario generale dell'ICSID;
c)
l'avviso di cui all'articolo 3 del regolamento arbitrale UNCITRAL è ricevuto dal convenuto; oppure
d)
la domanda o l'avviso di avvio del procedimento è ricevuto dal convenuto in conformità ai regolamenti concordati a norma del paragrafo 2, lettera d).
8.
Ciascuna Parte comunica all'altra Parte il recapito per l'invio degli avvisi e degli altri documenti da parte dell'investitore a norma della presente sezione. Ciascuna Parte provvede affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.
ARTICOLO 8.24
Procedimenti a norma di altri accordi internazionali
Qualora una domanda sia presentata a norma della presente sezione e di un altro accordo internazionale, e
a)
esista il rischio di un cumulo dei risarcimenti; oppure
b)
l'altra domanda internazionale possa avere ripercussioni significative sulla risoluzione della domanda presentata a norma della presente sezione,
il tribunale, appena possibile una volta sentite le parti della controversia, sospende il procedimento o altrimenti provvede affinché il procedimento avviato a norma di un altro accordo internazionale sia tenuto in considerazione nella propria decisione, ordinanza o sentenza.
ARTICOLO 8.25
Consenso alla risoluzione della controversia da parte del tribunale
1.
Il convenuto presta il proprio consenso alla risoluzione della controversia da parte del tribunale in conformità alle procedure di cui alla presente sezione.
2.
Il consenso prestato a norma del paragrafo 1 e la presentazione di una domanda al tribunale a norma della presente sezione devono soddisfare:
a)
le condizioni di cui all'articolo 25 della Convenzione ICSID e alla sezione C, capo II, del regolamento del meccanismo supplementare ICSID riguardanti il consenso prestato per iscritto dalle parti della controversia; e
b)
le condizioni di cui all'articolo II della Convenzione di New York in materia di convenzioni scritte.
ARTICOLO 8.26
Finanziamenti da parte di terzi
1.
In caso di finanziamenti da parte di terzi, la parte della controversia che se ne avvale comunica all'altra parte della controversia e al tribunale il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore.
2.
Tale comunicazione viene effettuata al momento della presentazione della domanda oppure, qualora l'accordo di finanziamento sia concluso o la donazione o sovvenzione intervenga dopo la presentazione della domanda, senza indugio non appena l'accordo è concluso o la donazione o sovvenzione è concessa.
ARTICOLO 8.27
Costituzione del tribunale
1.
Il tribunale costituito a norma della presente sezione decide sulle domande presentate a norma dell'articolo 8.23.
2.
Il comitato misto CETA, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nomina 15 membri del tribunale. Cinque membri del tribunale sono cittadini nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea, cinque del Canada
e cinque di paesi terzi.
3.
Il comitato misto CETA può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.
4.
I membri del tribunale possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio della funzione giurisdizionale o sono giuristi di riconosciuta competenza. Essi possiedono una provata esperienza nel settore del diritto internazionale pubblico. È auspicabile che possiedano conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, diritto commerciale internazionale e risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali o di investimento internazionali.
5.
Il mandato dei membri del tribunale nominati a norma della presente sezione è di cinque anni, rinnovabile una volta. Tuttavia, il mandato di sette dei 15 membri nominati immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da determinare mediante estrazione a sorte, è di 6 anni. Non appena si crea un posto vacante, esso viene occupato. Chiunque venga nominato per sostituire un membro del tribunale il cui mandato non sia ancora scaduto rimane in funzione per il resto del mandato del suo predecessore. In linea di principio, un membro del tribunale in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può continuare ad esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino all'emissione della sentenza definitiva.
6.
Nell'istruzione delle cause il tribunale è organizzato in divisioni composte da tre membri, dei quali uno è cittadino nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, uno è cittadino nazionale del Canada e uno è cittadino nazionale di un paese terzo. Le divisioni sono presiedute dal membro del tribunale che è cittadino nazionale di un paese terzo.
7.
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 8.23, il presidente del tribunale nomina i membri del tribunale che compongono la divisione incaricata di istruire la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione della divisione sia aleatoria e non prevedibile e da dare a tutti i membri del tribunale pari opportunità di svolgere le proprie funzioni.
8.
Il presidente e il vicepresidente del tribunale si incaricano delle questioni organizzative e sono nominati per un periodo di due anni mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei membri del tribunale che sono cittadini nazionali di paesi terzi. Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione e sono estratti a sorte dal presidente del comitato misto CETA. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.
9.
In deroga al paragrafo 6, le parti della controversia possono concordare che la causa sia istruita da un tribunale composto da un unico membro nominato mediante estrazione a sorte tra i nominativi dei cittadini nazionali di paesi terzi. Il convenuto considera con la debita attenzione la richiesta del ricorrente di sottoporre la causa ad un tribunale in composizione monocratica, in particolare quando il ricorrente è una piccola o media impresa o quando l'importo dell'indennizzo o del risarcimento danni richiesto è relativamente ridotto. Tale richiesta viene effettuata prima della costituzione della divisione del tribunale.
10.
Il tribunale può elaborare i propri procedimenti di lavoro.
11.
I membri del tribunale garantiscono la loro disponibilità e capacità di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione.
12.
Al fine di garantire la loro disponibilità, i membri del tribunale ricevono il pagamento di un onorario mensile il cui importo deve essere stabilito dal comitato misto CETA.
13.
L'onorario di cui al paragrafo 12 è corrisposto in parti uguali da entrambe le Parti e versato su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una Parte ometta di versare l'onorario, l'altra Parte può scegliere di pagarlo. Gli eventuali arretrati a carico di una Parte rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.
14.
A meno che il comitato misto CETA non adotti una decisione a norma del paragrafo 15, l'importo dei costi e delle spese dei membri del tribunale in funzione presso una divisione costituita per l'istruzione di un caso, ad eccezione degli onorari di cui al paragrafo 12, è determinato a norma della regola 14, paragrafo 1, dei regolamenti amministrativi e finanziari della convenzione ICSID in vigore alla data della presentazione della domanda e attribuito dal tribunale alle diverse parti della controversia in conformità all'articolo 8.39, paragrafo 5.
15.
Il comitato misto CETA può adottare una decisione per trasformare gli onorari ed altri costi e spese in uno stipendio normale, decidendone modalità e condizioni.
16.
Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato.
17.
Qualora il comitato misto CETA non abbia provveduto alle nomine di cui al paragrafo 2 entro 90 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda di risoluzione della controversia, il Segretario generale dell'ICSID, su richiesta di una parte della controversia, nomina una divisione composta da tre membri del tribunale, a meno che le parti della controversia non abbiano deciso che la causa deve essere istruita da un tribunale in composizione monocratica. Il Segretario generale dell'ICSID effettua la nomina mediante estrazione a sorte fra i nominativi esistenti. Il Segretario generale dell'ICSID non può nominare come presidente un cittadino nazionale del Canada o di uno Stato membro dell'Unione europea, salvo diverso accordo delle parti della controversia.
ARTICOLO 8.28
Tribunale d'appello
1.
Viene istituito un tribunale d'appello per la revisione delle sentenze emesse a norma della presente sezione.
2.
Il tribunale d'appello può confermare, modificare o respingere la sentenza del tribunale, in base a:
a)
errori nell'applicazione o nell'interpretazione del diritto applicabile;
b)
errori manifesti nella valutazione dei fatti, anche per quanto concerne la valutazione della pertinente legislazione interna;
c)
i motivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere da a) a e), della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b).
3.
I membri del tribunale d'appello sono nominati mediante decisione del comitato misto CETA contemporaneamente all'adozione della decisione di cui al paragrafo 7.
4.
I membri del tribunale d'appello soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8.27, paragrafo 4, e si conformano a quanto previsto all'articolo 8.30.
5.
La divisione del tribunale d'appello costituita per conoscere dell'appello è composta da tre membri del tribunale d'appello nominati mediante estrazione a sorte.
6.
Gli articoli 8.36 e 8.38 si applicano ai procedimenti dinanzi al tribunale d'appello.
7.
Il comitato misto CETA adotta senza indugio una decisione per dare risposta alle seguenti questioni amministrative ed organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d'appello:
a)
supporto amministrativo;
b)
procedure per l'avvio e lo svolgimento dell'appello e per il rinvio di questioni al tribunale ai fini della modifica della sentenza, se del caso;
c)
procedura per occupare un posto vacante in seno al tribunale d'appello e a una divisione del tribunale d'appello costituita per istruire una causa;
d)
retribuzione dei membri del tribunale d'appello;
e)
disposizioni relative alle spese del procedimento d'appello;
f)
numero dei membri del tribunale d'appello; e
g)
qualunque altra questione che ritenga necessaria per il buon funzionamento del tribunale d'appello.
8.
Il comitato per i servizi e gli investimenti riesamina periodicamente il funzionamento del tribunale d'appello e può rivolgere raccomandazioni al comitato misto CETA. Il comitato misto CETA, ove necessario, può rivedere la decisione di cui al paragrafo 7.
9.
All'atto dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 7:
a)
una parte della controversia può impugnare dinanzi al tribunale d'appello una sentenza emessa a norma della presente sezione entro 90 giorni dalla sua emissione;
b)
una parte della controversia non può chiedere il riesame, l'annullamento o la revisione di una sentenza emessa a norma della presente sezione, né l'avvio di qualunque altro procedimento analogo in relazione a detta sentenza;
c)
una sentenza emessa a norma dell'articolo 8.39 non è considerata definitiva e nessun processo esecutivo di una sentenza può essere avviato fino a che:
i)
non siano trascorsi 90 giorni dall'emissione della sentenza da parte del tribunale senza che sia stato avviato alcun procedimento d'appello;
ii)
un procedimento d'appello sia stato avviato e successivamente respinto o ritirato; oppure
iii)
non siano trascorsi 90 giorni dalla sentenza del tribunale d'appello senza che quest'ultimo abbia rinviato la questione al tribunale;
d)
una sentenza definitiva del tribunale d'appello è considerata tale ai fini dell'articolo 8.41; e
e)
non si applica l'articolo 8.41, paragrafo 3.
ARTICOLO 8.29
Costituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti e istituzione di un meccanismo d'appello
Le Parti perseguono insieme ad altri partner commerciali la costituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti e l'istituzione di un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Al momento dell'istituzione di tale meccanismo multilaterale, il comitato misto CETA adotta una decisione che stabilisce che le controversie in materia di investimenti insorte nel quadro della presente sezione saranno risolte mediante ricorso a tale meccanismo multilaterale e adotta le misure transitorie appropriate.
ARTICOLO 8.30
Norme etiche
1.
I membri del tribunale devono essere indipendenti. Essi non sono collegati ad alcun governo
, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni attinenti alla controversia né partecipano all'esame di controversie suscettibili di creare conflitti di interesse diretti o indiretti. I membri del tribunale rispettano gli orientamenti sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale emanati dall'International Bar Association (Associazione internazionale forense) o qualunque regola supplementare adottata a norma dell'articolo 8.44, paragrafo 2. In aggiunta, al momento della loro nomina, i membri del tribunale si astengono dall'agire in qualità di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualunque controversia in materia di investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo o di qualsiasi altro accordo internazionale.
2.
Qualora una parte della controversia ritenga che un membro del tribunale abbia un conflitto di interesse, tale parte può invitare il presidente della corte di giustizia internazionale ad adottare una decisione in merito alla ricusazione di tale membro. L'avviso di ricusazione è inviato al presidente della corte di giustizia internazionale entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere conosciuti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene l'indicazione dei motivi che giustificano la ricusazione.
3.
Qualora il membro del tribunale ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione del tribunale entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il presidente della corte di giustizia internazionale, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle parti della controversia e aver accordato al membro del tribunale la possibilità di presentare osservazioni, può adottare una decisione in merito alla ricusazione. Il presidente della corte di giustizia internazionale si adopera per adottare la decisione e darne notifica alle parti della controversia e agli altri membri della divisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione. Il membro del tribunale ricusato o dimissionario viene sostituito senza indugio.
4.
Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale o di propria iniziativa congiunta le Parti, mediante decisione del comitato misto CETA, possono destituire un membro del tribunale qualora il suo comportamento sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale.
ARTICOLO 8.31
Diritto applicabile ed interpretazione
1.
Nell'emettere la propria decisione il tribunale costituito a norma della presente sezione applica il presente accordo interpretandolo in conformità alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e alle altre regole e agli altri principi del diritto internazionale applicabili tra le Parti.
2.
Il tribunale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordo ai sensi del diritto interno di una Parte. Si precisa che, nel determinare la compatibilità di una misura con il presente accordo, il tribunale, ove opportuno, può considerare il diritto interno di una Parte come una questione di fatto. A tal fine il tribunale segue l'interpretazione prevalente che del diritto interno danno i tribunali o le autorità di tale Parte; qualunque significato attribuito dal tribunale al diritto interno non è vincolante per i tribunali o le autorità di tale Parte.
3.
Qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possono incidere sugli investimenti, il comitato per i servizi e gli investimenti, a norma dell'articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), può raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di interpretazioni del presente accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per il tribunale costituito a norma della presente sezione. Il comitato misto CETA può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata.
ARTICOLO 8.32
Domande manifestamente prive di valore giuridico
1.
Entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale, e in ogni caso anteriormente alla sua prima udienza, il convenuto può sollevare un'eccezione volta a dimostrare che la domanda è manifestamente priva di valore giuridico.
2.
Un'eccezione non può essere sollevata a norma del paragrafo 1 qualora il convenuto abbia sollevato un'eccezione a norma dell'articolo 8.33.
3.
Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione.
4.
Una volta ricevuta un'eccezione a norma del presente articolo, il tribunale sospende il giudizio di merito e fissa un calendario per trattare tale eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale.
5.
Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni nel corso della prima udienza o subito dopo, emana una decisione o una sentenza riguardo all'eccezione precisandone i motivi. Nell'emanare tale decisione o sentenza, il tribunale presume che i fatti allegati siano veri.
6.
Il presente articolo lascia impregiudicato il potere del tribunale di trattare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di contestare, nel corso del procedimento, il valore giuridico della domanda.
ARTICOLO 8.33
Domande giuridicamente infondate
1.
Fatto salvo il potere del tribunale di trattare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni al momento opportuno, il tribunale tratta e decide come questione pregiudiziale qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale, da un punto di vista giuridico, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma dell'articolo 8.23, non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma della presente sezione, anche qualora i fatti allegati siano ritenuti veri.
2.
L'eccezione di cui al paragrafo 1 non può essere presentata al tribunale oltre la data fissata da quest'ultimo per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto.
3.
Qualora sia stata sollevata un'eccezione a norma dell'articolo 8.32, il tribunale, tenendo conto delle circostanze di tale eccezione, può esimersi dal trattare un'eccezione presentata a norma del paragrafo 1 secondo le procedure definite nel presente articolo.
4.
Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, dopo aver emanato una decisione a norma del paragrafo 3, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per trattare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale e emana una decisione o una sentenza riguardo a tale eccezione precisandone i motivi.
ARTICOLO 8.34
Provvedimenti cautelari
Il tribunale può ordinare un provvedimento cautelare volto a tutelare i diritti di una delle parti della controversia o a garantire la piena effettività della giurisdizione del tribunale, compresa un'ordinanza intesa a proteggere gli elementi probatori in possesso o sotto il controllo di una delle parti della controversia o a tutelare la giurisdizione del tribunale. Il tribunale non può ordinare il sequestro conservativo né diffidare dall'applicazione delle misure che si presume costituiscano una violazione di cui all'articolo 8.22 Ai fini del presente articolo, per "ordinanza" del tribunale si intendono anche le raccomandazioni.
ARTICOLO 8.35
Rinuncia agli atti
Se, in seguito alla presentazione di una domanda a norma della presente sezione, l'investitore non compie ulteriori atti del procedimento per 180 giorni consecutivi o per un altro periodo eventualmente concordato dalle parti, si ritiene che l'investitore abbia ritirato la propria domanda e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Il tribunale, su richiesta del convenuto e previa notifica alle parti della controversia, emette un'ordinanza con cui prende atto della rinuncia agli atti. Una volta emessa tale ordinanza l'autorità del tribunale cessa.
ARTICOLO 8.36
Trasparenza del procedimento
1.
Ai procedimenti avviati a norma della presente sezione si applicano le norme di trasparenza UNCITRAL quali modificate dal presente capo.
2.
La richiesta di consultazioni, la richiesta di determinazione del convenuto, l'avviso di determinazione del convenuto, il consenso alla mediazione, la dichiarazione di ricusazione di un membro del tribunale, la decisione relativa alla ricusazione di un membro del tribunale e la richiesta di riunione dei procedimenti sono incluse nell'elenco dei documenti da rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, delle norme di trasparenza UNCITRAL.
3.
Gli elementi probatori sono inclusi nell'elenco dei documenti da rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, delle norme di trasparenza UNCITRAL.
4.
In deroga all'articolo 2 delle norme di trasparenza UNCITRAL, prima della costituzione del tribunale il Canada o l'Unione europea, a seconda dei casi, rende tempestivamente disponibili al pubblico i documenti pertinenti a norma del paragrafo 2, fatta salva la possibilità di occultare informazioni riservate o protette. Tali documenti possono essere resi disponibili al pubblico mediante la loro pubblicazione nell'archivio.
5.
Le udienze sono pubbliche. Il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, determina le disposizioni logistiche appropriate per agevolare l'accesso del pubblico alle udienze. Qualora stabilisca la necessità di tutelare informazioni riservate o protette, il tribunale adotta le disposizioni appropriate per garantire che la parte dell'udienza che richiede detta protezione si svolga a porte chiuse.
6.
Nessuna disposizione del presente capo impone al convenuto di occultare al pubblico informazioni la cui divulgazione sia prevista dalle disposizioni della sua legislazione. Il convenuto dovrebbe applicare tali disposizioni in modo da evitare la divulgazione di informazioni designate come riservate o protette.
ARTICOLO 8.37
Scambio di informazioni
1.
Una parte della controversia può divulgare ad altre persone coinvolte nel procedimento, compresi testimoni ed esperti, la versione integrale dei documenti che ritenga necessari nel corso di un procedimento a norma della presente sezione. La parte della controversia provvede tuttavia affinché dette persone tutelino le informazioni riservate o protette contenute in tali documenti.
2.
Il presente accordo non osta a che il convenuto divulghi a funzionari dell'Unione europea, degli Stati membri dell'Unione europea e di amministrazioni locali, a seconda dei casi, la versione integrale dei documenti che ritenga necessari nel corso di un procedimento a norma della presente sezione. Il convenuto provvede tuttavia affinché detti funzionari tutelino le informazioni riservate o protette contenute in tali documenti.
ARTICOLO 8.38
Parte non coinvolta nella controversia
1.
Il convenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o immediatamente dopo la risoluzione di una controversia riguardante informazioni riservate o protette, trasmette alla Parte non coinvolta nella controversia:
a)
la richiesta di consultazioni, la richiesta di determinazione del convenuto, l'avviso di determinazione del convenuto, la domanda presentata a norma dell'articolo 8.23, la richiesta di riunione dei procedimenti e qualsiasi altro documento allegato a tali documenti;
b)
su richiesta:
i)
gli atti processuali, le memorie, le richieste e le altre comunicazioni presentate al tribunale da una parte della controversia;
ii)
le comunicazioni effettuate per iscritto al tribunale a norma dell'articolo 4 delle norme di trasparenza UNCITRAL;
iii)
i verbali o le trascrizioni delle udienze del tribunale, se disponibili; e
iv)
le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale; e
c)
su richiesta e a spese della Parte non coinvolta nella controversia, tutti o parte degli elementi di prova presentati al tribunale, a meno che tali elementi di prova non siano già stati resi disponibili al pubblico.
2.
Il tribunale accoglie le comunicazioni orali o scritte fornite in merito a questioni di interpretazione del presente accordo dalla Parte non coinvolta nella controversia, e può invitare quest'ultima a fornire tali comunicazioni, previa consultazione con le parti della controversia. La Parte non coinvolta nella controversia può prendere parte alle udienze che si svolgono a norma della presente sezione.
3.
Il tribunale non può trarre conclusioni dalla mancata presentazione di comunicazioni a norma del paragrafo 2.
4.
Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilità di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla Parte del presente accordo non coinvolta nella controversia.
ARTICOLO 8.39
Sentenza definitiva
1.
Quando emette una sentenza definitiva sfavorevole al convenuto, il tribunale può ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue:
a)
il risarcimento dei danni patrimoniali, compresi eventuali interessi applicabili;
b)
la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza prevede che il convenuto, in luogo di provvedere alla restituzione, abbia la possibilità di pagare il risarcimento dei danni patrimoniali equivalenti al valore equo di mercato che avevano i beni immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione, se anteriore, divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli eventuali interessi applicabili determinati in conformità all'articolo 8.12.
2.
Fatti salvi i paragrafi 1 e 5, qualora sia presentata una domanda a norma dell'articolo 8.23, paragrafo 1, lettera b):
a)
la sentenza che riconosca il risarcimento dei danni patrimoniali e degli eventuali interessi applicabili dispone che l'importo sia corrisposto all'impresa stabilita in loco;
b)
la sentenza che riconosca la restituzione dei beni dispone che i beni siano restituiti all'impresa stabilita in loco;
c)
la sentenza sulle spese favorevole all'investitore dispone che l'importo delle spese sia corrisposto all'investitore; e
d)
la sentenza dispone che è fatto salvo il diritto delle persone al risarcimento dei danni patrimoniali o alla restituzione dei beni a norma della legislazione di una Parte, tranne per le persone che abbiano presentato una rinuncia a norma dell'articolo 8.22.
3.
I danni patrimoniali non possono eccedere il valore della perdita subita dall'investitore o, se del caso, dall'impresa stabilita in loco, dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti. Ai fini del calcolo dei danni patrimoniali, il tribunale ne riduce l'importo per tener conto anche dell'eventuale restituzione dei beni o dell'abrogazione o della modifica della misura.
4.
Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo.
5.
Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del procedimento. In casi eccezionali il tribunale può ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze della domanda. Altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente della controversia, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non è giustificata dalle circostanze della domanda. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero o alla portata delle parti della domanda che sono state accolte.
6.
Il comitato misto CETA valuta regole supplementari volte a ridurre l'onere finanziario a carico dei ricorrenti che siano persone fisiche o piccole e medie imprese. Tali regole supplementari possono in particolare tener conto delle risorse finanziarie dei ricorrenti e dell'importo del risarcimento richiesto.
7.
Il tribunale e le parti della controversia compiono ogni sforzo per garantire che il procedimento di risoluzione delle controversie si svolga in modo tempestivo. Il tribunale emette la propria sentenza definitiva entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda a norma dell'articolo 8.23. Qualora abbia bisogno di più tempo per emettere la propria sentenza definitiva, il tribunale informa le parti della controversia dei motivi del ritardo.
ARTICOLO 8.40
Indennizzi o altre forme di risarcimento
Il convenuto non può eccepire, né il tribunale può accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a titolo simile, che l'investitore o, se del caso, l'impresa stabilita in loco abbia ricevuto o riceverà, in forza di un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di risarcimento corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.
ARTICOLO 8.41
Esecuzione della sentenza
1.
La sentenza emessa a norma della presente sezione è vincolante tra le parti della controversia in relazione al caso specifico oggetto della pronuncia.
2.
Fatto salvo il paragrafo 3, le parti della controversia riconoscono la sentenza e provvedono all'esecuzione della medesima senza indugio.
3.
Le parti della controversia non possono pretendere l'esecuzione di una sentenza definitiva fino a che:
a)
nel caso di una sentenza definitiva emessa a norma della convenzione ICSID:
i)
siano trascorsi 120 giorni dalla data di emissione della sentenza senza che le parti della controversia abbiano richiesto la revisione o l'annullamento della sentenza; oppure
ii)
sia stata sospesa l'esecuzione della sentenza e siano stati completati i procedimenti di revisione o di annullamento;
b)
nel caso di una sentenza definitiva emessa a norma del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, del regolamento arbitrale UNCITRAL o di qualunque altro regolamento applicabile a norma dell'articolo 8.23, paragrafo 2, lettera d):
i)
siano trascorsi 90 giorni dalla data di emissione della sentenza senza che le parti della controversia abbiano avviato un procedimento per la revisione o l'annullamento della sentenza; oppure
ii)
sia stata sospesa l'esecuzione della sentenza e un tribunale abbia accolto o respinto una richiesta di revisione o annullamento della sentenza senza ulteriori possibilità di impugnazione.
4.
L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze vigente nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.
5.
Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, una sentenza definitiva emessa a norma della presente sezione è una sentenza arbitrale che si considera relativa a domande derivanti da una relazione o da una transazione commerciale.
6.
Si precisa che, qualora una domanda sia stata presentata a norma dell'articolo 8.23, paragrafo 2, lettera a), una sentenza definitiva emessa a norma della presente sezione equivale a una sentenza ai sensi della sezione 6 della convenzione ICSID.
ARTICOLO 8.42
Ruolo delle Parti
1.
Nessuna delle Parti avvia un ricorso internazionale in relazione a una domanda presentata a norma dell'articolo 8.23, tranne qualora l'altra Parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza emessa nell'ambito di tale controversia.
2.
Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 8.38 e non esclude la possibilità di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie a norma del capo 29 (Risoluzione delle controversie) in relazione ad una misura di applicazione generale anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato il presente accordo per quanto concerne un investimento specifico in relazione al quale sia stata presentata una domanda a norma dell'articolo 8.23.
3.
Il paragrafo 1 non impedisce la possibilità di scambi informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia.
ARTICOLO 8.43
Riunione dei procedimenti
1.
Qualora due o più domande presentate separatamente a norma dell'articolo 8.23 abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e siano motivate dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia o entrambe le parti congiuntamente possono chiedere la costituzione di una divisione separata del tribunale a norma del presente articolo e richiedere a tale divisione di emettere un'ordinanza di riunione ("richiesta di riunione").
2.
La parte della controversia che richieda un'ordinanza di riunione invia in primo luogo un avviso alle parti della controversia nei confronti delle quali intende ottenere tale ordinanza.
3.
Qualora le parti della controversia che ricevono l'avviso di cui al paragrafo 2 abbiano raggiunto un accordo sull'ordinanza di riunione che intendono ottenere, esse possono formulare una richiesta congiunta di costituzione di una divisione separata del tribunale e chiedere un'ordinanza di riunione a norma del presente articolo. Qualora le parti della controversia che ricevono l'avviso di cui al paragrafo 2 non abbiano raggiunto, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, un accordo sull'ordinanza di riunione che intendono ottenere, una delle parti della controversia può formulare una richiesta di costituzione di una divisione separata del tribunale e chiedere un'ordinanza di riunione a norma del presente articolo.
4.
La richiesta è notificata per iscritto al presidente del tribunale e a tutte le parti della controversia interessate dall'ordinanza. Tale richiesta specifica:
a)
il nome e l'indirizzo delle parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza;
b)
le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e
c)
i motivi alla base dell'ordinanza richiesta.
5.
Se una richiesta di riunione interessa più di un convenuto è necessario il consenso di tutti i convenuti.
6.
Il regolamento applicabile al procedimento a norma del presente articolo è determinato come segue:
a)
se tutte le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione sono state presentate a fini di risoluzione della controversia nel quadro del medesimo regolamento a norma dell'articolo 8.23, si applica tale regolamento;
b)
se le domande per le quali è invocata un'ordinanza di riunione non sono state presentate a fini di risoluzione della controversia nel quadro del medesimo regolamento:
i)
gli investitori possono concordare collettivamente il regolamento a norma dell'articolo 8.23, paragrafo 2; oppure
ii)
se gli investitori non riescono a raggiungere un accordo sul regolamento applicabile entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di riunione da parte del presidente del tribunale, si applica il regolamento arbitrale UNCITRAL.
7.
Il presidente del tribunale, dopo aver ricevuto la richiesta di riunione e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8.27, paragrafo 7, costituisce una nuova divisione ("divisione incaricata della riunione") del tribunale competente sulla totalità o su parte delle domande, intere o parziali, che formano oggetto della richiesta congiunta di riunione.
8.
Qualora, una volta sentite le parti della controversia, la divisione incaricata della riunione constati che le domande presentate a norma dell'articolo 8.23 hanno in comune questioni di diritto o di fatto e sono motivate dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, e che per tale motivo la riunione dei procedimenti consentirebbe di garantire al meglio l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze, la divisione del tribunale incaricata della riunione può, mediante ordinanza, dichiarare la propria competenza sulla totalità o su parte delle domande, intere o parziali.
9.
Qualora una divisione del tribunale incaricata della riunione abbia dichiarato la propria competenza a norma del paragrafo 8 e un investitore abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 8.23 senza che quest'ultima sia stata oggetto di un'ordinanza di riunione, tale investitore può richiedere per iscritto al tribunale che la propria domanda sia inclusa nella suddetta ordinanza a condizione che la richiesta soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 4. La divisione del tribunale incaricata della riunione emette tale ordinanza dopo aver constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 e che l'accoglimento di tale richiesta non rappresenta un aggravio ingiustificato o un pregiudizio ingiusto per le parti della controversia né perturba indebitamente il procedimento. La divisione del tribunale incaricata della riunione consulta le parti della controversia prima di emettere tale ordinanza.
10.
Su richiesta di una delle parti della controversia, la divisione del tribunale incaricata della riunione costituita a norma del presente articolo, nelle more della decisione di cui al paragrafo 8, può ordinare che il procedimento istruito dalla divisione del tribunale costituita a norma del paragrafo 8.27, paragrafo 7, sia sospeso, a meno che quest'ultimo tribunale non abbia già rinviato il proprio procedimento.
11.
La divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 8.27, paragrafo 7, si dichiara incompetente sulla totalità o su parte delle domande in relazione alle quali la divisione del tribunale incaricata della riunione costituita a norma del presente articolo abbia dichiarato la propria competenza.
12.
La sentenza che la divisione del tribunale incaricata della riunione costituita a norma del presente articolo emette sulle domande, o su parte di esse, in relazione alle quali si è dichiarata competente, è vincolante per la divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 8.27, paragrafo 7, in relazione a tali domande, o a parte di esse.
13.
Un investitore può ritirare una domanda presentata a norma della presente sezione e soggetta a riunione; tale domanda non può essere presentata nuovamente a norma dell'articolo 8.23. Qualora l'investitore ritiri la domanda soggetta a riunione entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di riunione, il fatto di aver presentato la domanda in precedenza non impedisce all'investitore di fare ricorso a procedure di risoluzione delle controversie diverse da quella di cui alla presente sezione.
14.
Su richiesta di un investitore, la divisione del tribunale incaricata della riunione può prendere le misure che ritenga opportune per tutelare le informazioni riservate o protette di tale investitore nei confronti degli altri investitori. Tali misure possono comprendere anche la presentazione agli altri investitori di versioni con omissis di documenti contenenti informazioni riservate o protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.
ARTICOLO 8.44
Comitato per i servizi e gli investimenti
1.
Il comitato per i servizi e gli investimenti costituisce la sede in cui le Parti si consultano sulle questioni relative al presente capo, tra le quali:
a)
le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del presente capo;
b)
possibili miglioramenti del presente capo, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali e nel quadro di altri accordi delle Parti.
2.
Il comitato per i servizi e gli investimenti, in presenza dell'accordo tra le Parti e previo espletamento dei rispettivi obblighi ed adempimenti interni delle Parti, adotta un codice di condotta per i membri del tribunale, da applicare alle controversie derivanti dal presente capo, che possa sostituire o integrare le regole in vigore e che affronti, tra l'altro, questioni quali:
a)
gli obblighi di dichiarazione;
b)
l'indipendenza e l'imparzialità dei membri del tribunale; e
c)
la riservatezza.
Le Parti fanno il possibile per garantire che il codice di condotta sia adottato entro il primo giorno di applicazione provvisoria o di entrata in vigore del presente accordo, a seconda dei casi, e comunque non oltre due anni da tale data.
3.
In presenza di accordo tra le Parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi ed adempimenti interni, il comitato per i servizi e gli investimenti può:
a)
raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di interpretazioni del presente accordo a norma dell'articolo 8.31, paragrafo 3;
b)
adottare e modificare norme che integrano il regolamento per la risoluzione delle controversie applicabile e modificare le norme applicabili sulla trasparenza. Tali norme e modifiche sono vincolanti per il tribunale costituito a norma della presente sezione;
c)
adottare norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia, secondo quanto previsto all'articolo 8.20;
d)
raccomandare al comitato misto CETA l'adozione di ulteriori elementi dell'obbligo di trattamento giusto ed equo a norma dell'articolo 8.10, paragrafo 3, e
e)
rivolgere raccomandazioni al comitato misto CETA sul funzionamento del tribunale d'appello a norma dell'articolo 8.28, paragrafo 8.
ARTICOLO 8.45
Esclusione
Le disposizioni relative alla risoluzione delle controversie di cui alla presente sezione e al capo 29 (Risoluzione delle controversie) non si applicano alle questioni di cui all'allegato 8-C.
CAPO 9
SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI
ARTICOLO 9.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili, le attività effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
servizi di gestione degli aeroporti, l'esercizio o la gestione per conto terzi delle infrastrutture aeroportuali, compresi i terminal, le piste, le vie di rullaggio, i piazzali, le aree di parcheggio e i sistemi di trasporto all'interno dell'aeroporto. Si precisa che i servizi di gestione degli aeroporti non comprendono né la proprietà degli aeroporti o dei terreni aeroportuali e i relativi investimenti, né le funzioni esercitate da un consiglio di amministrazione. I servizi di gestione degli aeroporti non comprendono i servizi di navigazione aerea;
servizi di sistemi telematici di prenotazione, la prestazione di un servizio mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
scambi transfrontalieri di servizi o prestazione transfrontaliera di servizi, la prestazione di un servizio:
a)
dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte; oppure
b)
nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte,
ma non comprende la prestazione di servizi nel territorio di una Parte ad opera di persone dell'altra Parte;
servizi di assistenza a terra, la prestazione per conto terzi di un servizio di assistenza amministrativa a terra e supervisione, compreso il controllo del carico e le comunicazioni; gestione dei passeggeri; gestione dei bagagli; assistenza merci e posta; assistenza operazioni in pista e servizi per aeromobili; assistenza carburante e olio; manutenzione di linea dell'aeromobile, operazioni di volo e gestione dell'equipaggio; trasporti di superficie o ristorazione. I servizi di assistenza a terra non comprendono i servizi di sicurezza o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate, come i sistemi di gestione dei bagagli, gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante o di trasporto all'interno dell'aeroporto;
vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo, la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, escluse la tariffazione dei servizi di trasporto aereo o le condizioni applicabili; e
servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri, qualsiasi servizio che non sia prestato a titolo commerciale o in concorrenza con uno o più prestatori di servizi.
ARTICOLO 9.2
Campo di applicazione
1.
Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte che incidano sugli scambi transfrontalieri di servizi ad opera di un prestatore di servizi dell'altra Parte, comprese le misure che interessano:
a)
la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la fornitura di un servizio;
b)
l'acquisto, l'uso o il pagamento di un servizio; e
c)
l'accesso e il ricorso, nel quadro della prestazione di un servizio, a servizi che devono essere offerti al pubblico in generale.
2.
Il presente capo non si applica alle misure che incidono:
a)
sui servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
b)
nel caso dell'Unione europea, sui servizi audiovisivi;
c)
nel caso del Canada, sul settore della cultura;
d)
sui servizi finanziari quali definiti all'articolo 13.1 (Definizioni);
e)
sui servizi aerei, sui servizi connessi a sostegno dei servizi aerei e su altri servizi prestati avvalendosi del trasporto aereo, ad eccezione:
i)
dei servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;
ii)
della vendita e della commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii)
dei servizi di sistemi telematici di prenotazione;
iv)
dei servizi di assistenza a terra;
v)
dei servizi di gestione degli aeroporti;
f)
sugli appalti di una Parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo 19.2 (Campo di applicazione e settori interessati), paragrafo 2; oppure
g)
sulle sovvenzioni o sugli aiuti pubblici che una Parte abbia fornito in relazione agli scambi transfrontalieri di servizi.
3.
Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, sottoscritto a Bruxelles il 17 dicembre 2009 e a Ottawa il 18 dicembre 2009.
4.
Il presente capo non impone a una Parte alcun obbligo in relazione ai cittadini nazionali dell'altra Parte che intendono accedere al suo mercato del lavoro o che cercano un impiego permanente nel suo territorio, né conferisce alcun diritto a tali cittadini nazionali in reazione a tale accesso o impiego.
ARTICOLO 9.3
Trattamento nazionale
1.
Ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva, in situazioni simili, ai propri servizi e prestatori di servizi.
2.
Si precisa che, in relazione alle amministrazioni canadesi a livello diverso da quello federale o alle amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea a livello nazionale o locale, il trattamento accordato da una Parte a norma del paragrafo 1 è inteso come un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni ai loro servizi e prestatori di servizi.
ARTICOLO 9.4
Prescrizioni formali
L'articolo 9.3 non impedisce a una Parte di adottare o mantenere in vigore una misura che imponga prescrizioni formali in relazione alla prestazione di un servizio, a condizione che tali prescrizioni non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata. Tali misure comprendono:
a)
l'obbligo di ottenere una licenza, una registrazione, una certificazione o un'autorizzazione per prestare un servizio o prescrizioni per aderire a una professione determinata, ad esempio l'obbligo di appartenenza ad un'organizzazione professionale o la partecipazione a fondi di indennizzo collettivi per i membri delle organizzazioni professionali;
b)
l'obbligo che un prestatore di servizi si avvalga di un rappresentante locale o abbia un indirizzo locale;
c)
l'obbligo di parlare una lingua nazionale o di essere titolare di una patente di guida; oppure
d)
l'obbligo per un prestatore di servizi di:
i)
versare una cauzione o un altro tipo di garanzia finanziaria;
ii)
istituire un conto fiduciario o versare contributi sul medesimo;
iii)
sottoscrivere un tipo particolare di assicurazione per un importo determinato;
iv)
fornire altre garanzie analoghe; oppure
v)
fornire accesso ai registri.
ARTICOLO 9.5
Trattamento della nazione più favorita
1.
Ciascuna Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in situazioni simili, ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo.
2.
Si precisa che, in relazione alle amministrazioni canadesi a livello diverso da quello federale o alle amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea a livello nazionale o locale, il trattamento accordato da una Parte a norma del paragrafo 1 è inteso come il trattamento accordato, in situazioni simili, da tali amministrazioni nel loro territorio ai servizi o ai prestatori di servizi di un paese terzo.
3.
Il paragrafo 1 non si applica al trattamento accordato da una Parte a norma di una misura esistente o futura che preveda il riconoscimento, anche mediante un accordo o un'intesa con un paese terzo che riconosca l'accreditamento dei servizi di prova e analisi e dei relativi prestatori, dei servizi di riparazione e manutenzione e dei relativi prestatori, e la certificazione delle qualifiche, del lavoro e dei risultati di detti servizi e prestatori di servizi accreditati.
ARTICOLO 9.6
Accesso al mercato
Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure che impongano limiti:
a)
al numero dei prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
b)
al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure
c)
al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.
ARTICOLO 9.7
Riserve
1.
Gli articoli 9.3, 9.5 e 9.6 non si applicano:
a)
alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una Parte a livello:
i)
dell'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I;
ii)
di un governo nazionale, come indicato da tale Parte nel proprio elenco di cui all'allegato I;
iii)
di un'amministrazione provinciale, territoriale o regionale, come indicato da tale Parte nel proprio elenco di cui all'allegato I; oppure
iv)
di un'amministrazione locale;
b)
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); oppure
c)
alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), nella misura in cui tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli 9.3, 9.5 e 9.6.
2.
Gli articoli 9.3, 9.5 e 9.6 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati nel suo elenco di cui all'allegato II.
ARTICOLO 9.8
Rifiuto di accordare benefici
Una Parte può negare i benefici di cui al presente capo a un prestatore di servizi dell'altra Parte che sia un'impresa di tale Parte e ai servizi forniti da tale prestatore, qualora:
a)
tale impresa sia di proprietà o sotto il controllo di un prestatore di servizi di un paese terzo; e
b)
la Parte che nega i benefici adotti o mantenga in vigore nei confronti di tale paese terzo una misura:
i)
relativa al mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale; e
ii)
che vieti le transazioni con tale impresa, o che risulterebbe violata o elusa qualora i benefici di cui al presente capo fossero accordati all'impresa.
CAPO 10
INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEI DI PERSONE FISICHE
PER MOTIVI PROFESSIONALI
ARTICOLO 10.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
prestatori di servizi contrattuali, le persone fisiche alle dipendenze di un'impresa di una Parte che non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso un contratto in buona fede (senza avvalersi di un'agenzia ai sensi del CPC 872) per una prestazione di servizi a un consumatore dell'altra Parte, che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio dell'altra Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;
impresa, un'impresa ai sensi dell'articolo 8.1 (Definizioni);
professionisti indipendenti, le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non sono stabilite nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso un contratto in buona fede (senza avvalersi di un'agenzia ai sensi del CPC 872) per una prestazione di servizi a un consumatore dell'altra Parte, che richiede la loro presenza temporanea nel territorio dell'altra Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi;
personale chiave, i visitatori per motivi professionali a fini di investimento, gli investitori e il personale trasferito all'interno di una società:
a)
visitatori per motivi professionali a fini di investimento, le persone fisiche che occupano un posto direttivo o di specialista e che sono responsabili della creazione di un'impresa ma che non effettuano transazioni dirette con il pubblico né ricevono compensi da fonti ubicate nel territorio della Parte ospitante;
b)
investitori, le persone fisiche che realizzano o sviluppano un investimento o ne gestiscono il funzionamento con responsabilità esecutive o di supervisione, investimento al quale tali persone fisiche o l'impresa che le impiega ha assegnato o intende assegnare importanti risorse di capitale; e
c)
personale trasferito all'interno di una società, le persone fisiche alle dipendenze di un'impresa di una Parte o che ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa (che può essere una controllata, una succursale o la società madre dell'impresa di una Parte) nel territorio dell'altra Parte. Tali persone fisiche devono appartenere a una delle seguenti categorie:
i)
personale di alto livello, quadri superiori di un'impresa, che
A)
sono prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa o dirigono l'impresa, un suo dipartimento o una sua sottodivisione; e
B)
sono dotate di un ampio margine di manovra nel processo decisionale, compreso il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di adottare altri provvedimenti relativi al personale (come le promozioni e le autorizzazioni di congedo), e
I)
sono soggetti unicamente a una supervisione generale o alla direzione principalmente dei dirigenti di alto livello, del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società, o di soggetti ad essi equiparabili; oppure
II)
svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali, ed esercitano un potere discrezionale nella gestione delle attività quotidiane; oppure
ii)
personale specializzato, persone fisiche alle dipendenze di un'impresa, le quali sono in possesso di:
A)
conoscenze non comuni dei prodotti o dei servizi dell'impresa e delle loro applicazioni nei mercati internazionali; oppure
B)
un livello avanzato di competenze o conoscenze dei processi e delle procedure dell'impresa, ad esempio in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione.
Nel valutare tali competenze o conoscenze, le Parti terranno conto di capacità non comuni e diverse da quelle generalmente disponibili in un determinato settore, che non possono essere trasferite facilmente ad un'altra persona fisica in un breve periodo di tempo, e che sono il frutto di qualifiche accademiche specifiche o di un'ampia esperienza maturata presso l'impresa; oppure
iii)
laureati in tirocinio, persone fisiche che:
A)
possiedono un titolo di studio universitario; e
B)
sono temporaneamente trasferite presso un'impresa nel territorio dell'altra Parte ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi di impresa; e
persone fisiche per motivi professionali, il personale chiave, i prestatori di servizi contrattuali, i professionisti indipendenti o i visitatori di breve durata per motivi professionali che siano cittadini di una Parte.
ARTICOLO 10.2
Obiettivi e campo di applicazione
1.
Il presente capo riflette la relazione commerciale preferenziale esistente tra le Parti e il mutuo obiettivo di agevolare gli scambi di servizi e gli investimenti autorizzando l'ingresso e il soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali e garantendo la trasparenza di tale processo.
2.
Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno temporanei nel suo territorio di personale chiave, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
3.
Nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti applichino misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei loro territori, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per le Parti derivanti dalle disposizioni del presente capo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.
4.
Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capo, continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni legislative delle Parti per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno, comprese quelle che disciplinano la durata del soggiorno.
5.
In deroga alle disposizioni del presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni legislative delle Parti concernenti le misure in materia di occupazione e previdenza sociale, compresi i regolamenti riguardanti i salari minimi e i contratti collettivi in materia di salari.
6.
Il presente capo non si applica ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporanei sia di interferire in vertenze o negoziati di lavoro o di gestione o nell'occupazione di persone fisiche coinvolte in tali vertenze o negoziati, o comunque di condizionarne l'esito.
ARTICOLO 10.3
Obblighi generali
1.
Ciascuna Parte consente l'ingresso temporaneo di persone fisiche per motivi professionali dell'altra Parte che rispettino, quanto al resto, le misure di tale Parte in materia di immigrazione applicabili all'ingresso temporaneo, in conformità alle disposizioni del presente capo.
2.
Ciascuna Parte applica le proprie misure relative alle disposizioni del presente capo in conformità all'articolo 10.2, paragrafo 1, e in particolare applica tali misure in modo da evitare pregiudizi o ritardi ingiustificati agli scambi di merci o servizi o all'esecuzione di attività di investimento a norma del presente accordo.
3.
Ciascuna Parte provvede affinché i costi legati al trattamento delle domande di ingresso temporaneo siano ragionevoli e proporzionati alle spese sostenute.
ARTICOLO 10.4
Comunicazione di informazioni
1.
In applicazione del capo 27 (Trasparenza), e riconoscendo l'importanza che riveste per le Parti la trasparenza delle informazioni relative all'ingresso temporaneo, ciascuna Parte, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, mette a disposizione dell'altra Parte il materiale esplicativo concernente le prescrizioni in materia di ingresso temporaneo a norma del presente capo che consenta alle persone fisiche per motivi professionali dell'altra Parte di conoscere tali prescrizioni.
2.
La Parte che raccolga e mantenga dati relativi all'ingresso temporaneo per categoria di persone fisiche per motivi professionali a norma del presente capo rende tali dati disponibili all'altra Parte, se quest'ultima ne fa richiesta, conformemente alla propria legislazione in materia di protezione dei dati e della vita privata.
ARTICOLO 10.5
Punti di contatto
1.
Le Parti istituiscono i seguenti punti di contatto:
a)
per il Canada:
Director
Temporary Resident Policy
Immigration Branch
Citizenship and Immigration Canada
b)
per l'Unione europea:
Direttore generale
Direzione generale per il Commercio
Commissione europea
c)
per gli Stati membri dell'Unione europea, i punti di contatto elencati nell'allegato 10A o i loro successori.
2.
I punti di contatto per il Canada e per l'Unione europea e, se del caso, i punti di contatto per gli Stati membri dell'Unione europea si scambiano informazioni a norma dell'articolo 10.4 e si riuniscono secondo le necessità per valutare questioni relative al presente capo, tra le quali:
a)
l'attuazione e la gestione del presente capo, comprese le pratiche delle Parti relative all'autorizzazione dell'ingresso temporaneo;
b)
l'elaborazione e l'adozione di criteri comuni e di interpretazioni per l'attuazione del presente capo;
c)
l'elaborazione di misure per agevolare ulteriormente l'ingresso temporaneo di persone fisiche per motivi professionali; e
d)
la formulazione di raccomandazioni al comitato misto CETA in relazione al presente capo.
ARTICOLO 10.6
Obblighi previsti da altri capi
1.
Il presente accordo non impone alle Parti obblighi relativi alle loro misure in materia di immigrazione, se non quelli specificamente indicati nel presente capo e nel capo 27 (Trasparenza).
2.
Fatta salva qualunque decisione di autorizzare l'ingresso temporaneo di persone fisiche dell'altra Parte alle condizioni stabilite dal presente capo, compresa la durata del soggiorno permessa in forza di tale autorizzazione:
a)
gli articoli 9.3 (Trattamento nazionale) e 9.6 (Accesso al mercato) sono integrati nel presente capo e ne fanno parte, fatti salvi gli articoli 9.4 (Prescrizioni formali) e 9.2 (Campo di applicazione) eccetto l'articolo 9.2, paragrafo 2, lettera d), e si applicano al trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra Parte, appartenenti alle seguenti categorie:
i)
personale chiave; e
ii)
prestatori di servizi contrattuali, e professionisti indipendenti per tutti i settori elencati nell'allegato 10E; e
b)
l'articolo 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo e ne fa parte, fatti salvi gli articoli 9.4 (Prescrizioni formali) e 9.2 (Campo di applicazione) eccetto l'articolo 9.2, paragrafo 2, lettera d), e si applica al trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra Parte, appartenenti alle seguenti categorie:
i)
personale chiave, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti; e
ii)
visitatori di breve durata per motivi professionali, ai sensi dell'articolo 10.9.
3.
Si precisa che il paragrafo 2 si applica al trattamento di persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra Parte, appartenenti alle categorie pertinenti e che forniscono servizi finanziari ai sensi del capo 13 (Servizi finanziari), articolo 13.1 (Definizioni). Il paragrafo 2 non si applica alle misure relative alla concessione dell'ingresso temporaneo alle persone fisiche di una Parte o di paesi terzi.
4.
Qualora una Parte abbia stabilito una riserva nel proprio elenco di cui agli allegati I, II o III, quest'ultima è tale anche rispetto al disposto del paragrafo 2, se ed in quanto la misura introdotta o autorizzata dalla riserva incida sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra Parte.
ARTICOLO 10.7
Personale chiave
1.
Ciascuna Parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave dell'altra Parte nel rispetto delle riserve e delle eccezioni elencate nell'allegato 10B.
2.
Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore limitazioni - sotto forma di restrizioni numeriche o dell'imposizione di una verifica della necessità economica - al totale del personale chiave dell'altra Parte cui è concesso l'ingresso temporaneo.
3.
Ciascuna Parte autorizza l'ingresso temporaneo di visitatori per motivi professionali a fini di investimento senza richiedere un permesso di lavoro o imporre altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.
4.
Ciascuna Parte consente nel proprio territorio l'impiego temporaneo di investitori e di personale trasferito all'interno di una società dell'altra Parte.
5.
La durata massima ammissibile del soggiorno del personale chiave è stabilita come segue:
a)
personale trasferito all'interno di una società (personale specializzato e personale di alto livello): tre anni oppure la durata prevista dal contratto, se inferiore, con una possibile proroga di 18 mesi al massimo a scelta della Parte che concede l'ingresso e il soggiorno temporanei;
b)
personale trasferito all'interno di una società (laureati in tirocinio): un anno oppure la durata prevista dal contratto, se inferiore;
c)
investitori: un anno, con possibili proroghe a scelta della Parte che concede l'ingresso e il soggiorno temporanei;
d)
visitatori per motivi professionali a fini di investimento: 90 giorni su un periodo di sei mesi.
ARTICOLO 10.8
Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti
1.
In conformità all'allegato 10E, ciascuna Parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporanei dei prestatori di servizi contrattuali dell'altra Parte nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di un'impresa che ha ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi. Se il contratto di servizi ha una durata superiore a 12 mesi, gli impegni derivanti dal presente capo si applicano unicamente per i primi 12 mesi del contratto;
b)
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono aver offerto tali servizi in qualità di dipendenti dell'impresa che presta i servizi almeno per l'intero anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso nel territorio dell'altra Parte, e devono possedere, alla data di presentazione, almeno tre anni di esperienza professionale nel settore di attività oggetto del contratto;
c)
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
i)
un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente; e
ii)
le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle prescrizioni o delle disposizioni legislative della Parte dove il servizio è prestato;
d)
le persone fisiche non devono ricevere alcuna remunerazione per la prestazione dei servizi, ad eccezione della retribuzione corrisposta dall'impresa che impiega i prestatori di servizi contrattuali durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte;
e)
l'ingresso e il soggiorno temporanei autorizzati a norma del presente articolo fanno riferimento unicamente alla prestazione del servizio oggetto del contratto. Le autorità competenti, quali definite all'articolo 11.1 (Definizioni), possono autorizzare, mediante un accordo di riconoscimento reciproco ("ARR") o secondo altre modalità, l'uso del titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato; e
f)
il contratto di servizi deve rispettare le disposizioni legislative e le altre prescrizioni di legge della Parte nel cui territorio il contratto è eseguito.
2.
In conformità all'allegato 10E, ciascuna Parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporanei di professionisti indipendenti dell'altra Parte nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nel territorio dell'altra Parte e devono avere ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi. Se il contratto di servizi ha una durata superiore a 12 mesi, gli impegni derivanti dal presente capo si applicano unicamente per i primi 12 mesi del contratto;
b)
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere, alla data di presentazione di una domanda di ingresso nel territorio dell'altra Parte, almeno sei anni di esperienza professionale nel settore di attività oggetto del contratto;
c)
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra Parte devono possedere:
i)
un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente; e
ii)
le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle prescrizioni o delle disposizioni legislative della Parte nel cui territorio il servizio è prestato;
d)
l'ingresso e il soggiorno temporanei autorizzati a norma delle disposizioni del presente articolo fanno riferimento unicamente alla prestazione del servizio oggetto del contratto. Le autorità competenti, quali definite all'articolo 11.1 (Definizioni), possono autorizzare, mediante un ARR o secondo altre modalità, l'uso del titolo professionale della Parte in cui il servizio è prestato; e
e)
il contratto di servizi deve rispettare le disposizioni legislative e le altre prescrizioni di legge della Parte nel cui territorio il contratto è eseguito.
3.
Salvo diversamente disposto nell'allegato 10E, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore limitazioni - sotto forma di restrizioni numeriche o dell'imposizione di una verifica della necessità economica - al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell'altra Parte cui è concesso l'ingresso temporaneo.
4.
La durata del soggiorno per i prestatori di servizi contrattuali o i professionisti indipendenti è limitata ad un periodo complessivo non superiore a 12 mesi nell'arco di 24 mesi, con possibili proroghe a scelta della Parte, oppure alla durata prevista dal contratto, se inferiore.
ARTICOLO 10.9
Visitatori di breve durata per motivi professionali
1.
In conformità all'allegato 10B, le Parti autorizzano l'ingresso ed il soggiorno temporanei di visitatori di breve durata per motivi professionali dell'altra Parte ai fini dello svolgimento delle attività elencate nell'allegato 10D, a condizione che tali visitatori:
a)
non siano impegnati in attività di vendita di beni o prestazione di servizi al pubblico in generale;
b)
non ricevano per conto proprio alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio della Parte in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente; e
c)
non siano impegnati nella prestazione di servizi nel quadro di un contratto concluso tra un'impresa priva di presenza commerciale nel territorio della Parte in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto all'allegato 10D.
2.
Ciascuna Parte autorizza l'ingresso temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali senza richiedere un permesso di lavoro o imporre altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.
3.
La durata massima del soggiorno per i visitatori di breve durata per motivi professionali è limitata a 90 giorni nell'arco di sei mesi.
ARTICOLO 10.10
Riesame degli impegni
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti valutano la possibilità di aggiornare i rispettivi impegni a norma degli articoli da 10.7 a 10.9.
CAPO 11
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
ARTICOLO 11.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
giurisdizione, il territorio del Canada, compresi tutti i suoi territori e le sue province, o il territorio di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, nella misura in cui il presente accordo si applichi a tali territori in conformità all'articolo 1.3 (Campo di applicazione geografico);
entità negoziale, una persona o un organismo di una Parte che ha la facoltà o il potere di negoziare un accordo di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali ("ARR");
esperienza professionale, l'esercizio lecito ed effettivo di attività relative a un servizio;
qualifiche professionali, le qualifiche attestate da un titolo di formazione e/o da un'esperienza professionale;
autorità competente, un'autorità o un organismo preposto, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al riconoscimento delle qualifiche e all'autorizzazione dell'esercizio di una professione in una giurisdizione; e
professione regolamentata, attività relative a un servizio per il cui esercizio (compreso l'uso del titolo professionale pertinente) è richiesto il possesso di qualifiche specifiche in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
ARTICOLO 11.2
Obiettivi e campo di applicazione
1.
Il presente capo stabilisce il quadro per l'agevolazione di un regime equo, trasparente e coerente di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra le Parti, e definisce le condizioni generali per la negoziazione di accordi di riconoscimento reciproco (ARR).
2.
Il presente capo si applica alle professioni regolamentate in ciascuna Parte, compresa la totalità o parte degli Stati membri dell'Unione europea e delle province e dei territori del Canada.
3.
Le Parti si astengono dall'accordare il riconoscimento in un modo che rappresenti una discriminazione arbitraria nell'applicazione dei propri criteri di autorizzazione, certificazione o concessione di licenze ai prestatori di servizi, o che costituisca una restrizione dissimulata agli scambi di servizi.
4.
Qualunque ARR adottato a norma del presente capo si applica in tutto il territorio dell'Unione europea e del Canada.
ARTICOLO 11.3
Negoziazione di un accordo di riconoscimento reciproco
1.
Ciascuna Parte incoraggia le proprie autorità competenti o i propri organismi professionali, a seconda dei casi, ad elaborare e sottoporre al comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali ("comitato ARR") istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), raccomandazioni congiunte sugli ARR proposti.
2.
Le raccomandazioni contengono un'analisi del valore potenziale dell'ARR, basata su criteri quali il livello esistente di apertura del mercato, le esigenze del settore e le opportunità commerciali, ad esempio il numero di professionisti che possono trarre vantaggio dall'ARR, l'esistenza di altri ARR nel settore e i benefici previsti in termini di sviluppo economico e commerciale. In aggiunta, le raccomandazioni forniscono una valutazione della compatibilità tra i regimi di licenze o di qualifiche delle Parti e l'approccio previsto per la negoziazione degli ARR.
3.
Il comitato ARR, entro un periodo ragionevole di tempo, esamina le raccomandazioni con l'obiettivo di garantirne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente capo. Se tali prescrizioni sono rispettate, il comitato ARR adotta i provvedimento necessari per la negoziazione e le Parti informano le rispettive autorità competenti in merito a detti provvedimenti.
4.
Successivamente le entità negoziali portano avanti il negoziato e sottopongono al comitato ARR un progetto di accordo di riconoscimento reciproco.
5.
In seguito il comitato ARR riesaminerà il progetto di accordo di riconoscimento reciproco per garantirne la compatibilità con il presente accordo.
6.
Qualora ritenga che l'accordo di riconoscimento reciproco sia compatibile con il presente accordo, il comitato ARR lo adotta per mezzo di una decisione; tale adozione è subordinata alla successiva notifica al comitato ARR dell'avvenuto espletamento dei rispettivi adempimenti interni ad opera delle Parti. La decisione diventa vincolante per le Parti al momento della notifica al comitato ARR ad opera di ciascuna Parte.
ARTICOLO 11.4
Riconoscimento
1.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali previsto da un ARR consente ad un prestatore di servizi di esercitare attività professionali nella giurisdizione ospitante, nel rispetto delle condizioni specificate nell'accordo di riconoscimento reciproco.
2.
Se le qualifiche professionali di un prestatore di servizi di una Parte sono riconosciute dall'altra Parte in forza di un ARR, le autorità competenti della giurisdizione ospitante accordano a tale prestatore di servizi un trattamento non meno favorevole di quello concesso, in situazioni simili, a un prestatore di servizi simili le cui qualifiche professionali siano state certificate o attestate nella giurisdizione di tale Parte.
3.
Il riconoscimento in forza di un ARR non può essere subordinato:
a)
al fatto che il prestatore di servizi soddisfi i requisiti della cittadinanza o di qualunque altra forma di residenza; oppure
b)
al fatto che il prestatore di servizi abbia completato la propria istruzione o abbia acquisito la propria formazione o esperienza nella giurisdizione della Parte.
ARTICOLO 11.5
Comitato misto per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali
Il comitato ARR incaricato dell'attuazione dell'articolo 11.3:
a)
è composto e copresieduto da rappresentanti del Canada e dell'Unione europea diversi dalle autorità competenti o dagli organismi professionali di cui all'articolo 11.3, paragrafo 1. Un elenco di tali rappresentanti è confermato mediante scambio di lettere;
b)
si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, ogni volta che sia necessario o che il comitato lo decida;
c)
adotta il proprio regolamento interno;
d)
agevola lo scambio di informazioni per quanto concerne le disposizioni legislative e regolamentari, le politiche e le prassi riguardanti le norme o i criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o la certificazione delle professioni regolamentate;
e)
rende disponibili al pubblico le informazioni riguardanti la negoziazione e l'attuazione degli ARR;
f)
riferisce al comitato misto CETA sui progressi della negoziazione e dell'attuazione degli ARR; e
g)
se del caso, fornisce informazioni e integra gli orientamenti di cui all'allegato 11A.
ARTICOLO 11.6
Orientamenti per la negoziazione e la conclusione di ARR
Nel quadro delle attività svolte per ottenere il riconoscimento reciproco delle qualifiche, all'allegato 11A le Parti definiscono orientamenti non vincolanti per la negoziazione e la conclusione di ARR.
ARTICOLO 11.7
Punti di contatto
Ciascuna Parte istituisce uno o più punti di contatto incaricati della gestione del presente capo.
CAPO 12
REGOLAMENTAZIONE INTERNA
ARTICOLO 12.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
autorizzazione, un permesso rilasciato ad una persona per la prestazione di un servizio o l'esercizio di qualunque altra attività economica;
autorità competente, qualunque pubblica amministrazione di una Parte, o qualunque organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati dalla pubblica amministrazione di una Parte, che rilasci un'autorizzazione;
procedure in materia di licenze, norme amministrative o procedurali, anche in materia di modifica o rinnovo di una licenza, che devono essere rispettate al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze;
prescrizioni in materia di licenze, prescrizioni sostanziali, diverse dalle prescrizioni in materia di qualifiche, che devono essere rispettate al fine di ottenere, modificare, o rinnovare un'autorizzazione;
procedure in materia di qualifiche, norme amministrative o procedurali che devono essere rispettate al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di qualifiche; e
prescrizioni in materia di qualifiche, prescrizioni sostanziali in materia di competenze che devono essere rispettate al fine di ottenere, modificare, o rinnovare un'autorizzazione.
ARTICOLO 12.2
Campo di applicazione
1.
Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti per quanto concerne le prescrizioni e le procedure in materia di licenze e di qualifiche, che interessano:
a)
la prestazione transfrontaliera di servizi quale definita all'articolo 9.1 (Definizioni);
b)
la prestazione di un servizio o l'esercizio di qualunque altra attività economica, mediante presenza commerciale nel territorio dell'altra Parte, compreso lo stabilimento di tale presenza commerciale; e
c)
la prestazione di un servizio mediante la presenza nel territorio di una Parte di una persona fisica dell'altra Parte, in conformità all'articolo 10.6 (Obblighi previsti da altri capi), paragrafo 2.
2.
Il presente capo non si applica alle procedure e alle prescrizioni in materia di licenze e di qualifiche:
a)
a norma di misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una Parte secondo quanto previsto dal suo elenco di cui all'allegato I; oppure
b)
relative a uno dei seguenti settori/attività:
i)
per il Canada, il settore della cultura, e secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato II, i servizi sociali, gli affari aborigeni e delle minoranze, i servizi attinenti alle scommesse e al gioco d'azzardo e quelli relativi alla raccolta, alla purificazione e alla distribuzione dell'acqua; e
ii)
per la Parte UE, i servizi audiovisivi e, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato II, i settori della sanità, dell'istruzione e dei servizi sociali, i servizi attinenti alle scommesse e al gioco d'azzardo e quelli relativi alla raccolta, alla purificazione e alla distribuzione dell'acqua.
ARTICOLO 12.3
Prescrizioni e procedure in materia di licenze e qualifiche
1.
Ciascuna Parte provvede affinché le prescrizioni o le procedure in materia di licenze e qualifiche da essa adottate o mantenute in vigore si fondino su criteri che impediscano alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in modo arbitrario.
2.
I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:
a)
chiari e trasparenti;
b)
obiettivi; e
c)
fissati in anticipo e resi disponibili al pubblico.
3.
Le Parti riconoscono che l'esercizio del potere discrezionale conferito per legge ad un ministro nell'adozione di una decisione relativa al rilascio di un'autorizzazione a tutela dell'interesse pubblico non è incompatibile con il disposto del paragrafo 2, lettera c), a condizione che tale potere sia esercitato in modo coerente con gli obiettivi della legislazione applicabile e non in modo arbitrario, e che tale esercizio non sia altrimenti incompatibile con le disposizioni del presente accordo.
4.
Il paragrafo 3 non si applica alle prescrizioni in materia di licenze o qualifiche relative ai servizi professionali.
5.
Ciascuna Parte provvede affinché l'autorizzazione sia rilasciata non appena l'autorità competente abbia stabilito che sono state rispettate le condizioni per il suo rilascio e affinché tale autorizzazione, una volta rilasciata, entri in vigore senza ingiustificati ritardi, in conformità alle condizioni ivi specificate.
6.
Ciascuna Parte mantiene o istituisce procedure od organi giudiziari, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato, quali definiti agli articoli 8.1 (Definizioni) e 1.1 (Definizioni di applicazione generale), provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative che incidono sulla prestazione dei servizi o sull'esercizio di qualunque altra attività economica e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le Parti garantiscono che le procedure siano applicate in modo da garantire un esame obiettivo e imparziale.
7.
Ciascuna Parte provvede affinché le procedure in materia di licenze o qualifiche da essa adottate o mantenute in vigore siano le più semplici possibili e non complichino o ritardino indebitamente la prestazione del servizio o l'esercizio di qualunque altra attività economica.
8.
I diritti di autorizzazione che il richiedente possa essere tenuto a pagare in relazione alla sua domanda di autorizzazione sono ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti, e non devono costituire di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualunque altra attività economica.
9.
I diritti di autorizzazione non comprendono i pagamenti dovuti per l'uso di risorse naturali, la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, o i pagamenti di canoni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
10.
Ciascuna Parte provvede affinché le procedure in materia di licenze o qualifiche utilizzate dall'autorità competente, come anche le decisioni da questa adottate nel processo di rilascio delle autorizzazioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe formulare le proprie decisioni in modo indipendente e, in particolare, senza essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcun prestatore di servizi o ad alcuna persona che eserciti qualunque altra attività economica soggetta ad autorizzazione.
11.
Qualora esistano termini specifici per presentare le domande di autorizzazione, ai richiedenti è accordato un periodo di tempo ragionevole per la presentazione di tali domande. L'autorità competente avvia il trattamento di una domanda senza indebito ritardo. Ove possibile, le domande dovrebbero essere accettate in formato elettronico a condizioni di autenticità simili a quelle previste per il formato cartaceo.
12.
Se ritenute appropriate, le copie autenticate dovrebbero essere accettate in sostituzione dei documenti originali.
13.
Ciascuna Parte provvede affinché il trattamento di una domanda di autorizzazione, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Ciascuna Parte dovrebbe stabilire il termine normale per il trattamento delle domande.
14.
Le autorità competenti delle Parti, su istanza del richiedente, forniscono a quest'ultimo senza indebito ritardo le informazioni riguardanti la situazione della domanda.
15.
Se una domanda è ritenuta incompleta, le autorità competenti delle Parti ne informano il richiedente entro un termine ragionevole, specificando le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda, e offrono al richiedente una possibilità di integrare le mancanze rilevate.
16.
Le autorità competenti delle Parti che respingano una domanda ne informano il richiedente per iscritto senza indebito ritardo. Le autorità competenti delle Parti, su istanza del richiedente, informano quest'ultimo anche dei motivi per i quali la sua domanda è stata respinta e dei termini per impugnare tale decisione. Al richiedente dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.
CAPO 13
SERVIZI FINANZIARI
ARTICOLO 13.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
prestatore di servizi finanziari transfrontalieri di una Parte, qualunque persona di una Parte che presta servizi finanziari nel territorio di tale Parte e che presta o intende prestare servizi finanziari a livello transfrontaliero;
prestazione transfrontaliera di servizi finanziari o scambi transfrontalieri di servizi finanziari, la prestazione di servizi finanziari:
a)
dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte; oppure
b)
nel territorio di una Parte ad opera di una persona di tale Parte a una persona dell'altra Parte;
ma non comprende la prestazione di servizi nel territorio di una Parte ad opera di un investimento in tale territorio;
ente finanziario, un prestatore che svolge una o più operazioni definite come servizi finanziari nel presente articolo, qualora il prestatore sia regolamentato o soggetto a supervisione in relazione alla prestazione di tali servizi in qualità di ente finanziario a norma della legislazione della Parte nel cui territorio è situato, comprese le succursali situate nel territorio della Parte facenti capo a tale prestatore di servizi finanziari avente la propria sede nel territorio dell'altra Parte;
ente finanziario dell'altra Parte, qualunque ente finanziario, comprese le sue succursali, situato nel territorio di una Parte e soggetto al controllo di una persona dell'altra Parte;
servizio finanziario, qualunque servizio di carattere finanziario, compresi i servizi assicurativi e connessi, i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), nonché i servizi ausiliari e accessori a un servizio di carattere finanziario. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
a)
servizi assicurativi e connessi:
i)
assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
A)
ramo vita; oppure
B)
ramo danni;
ii)
riassicurazione e retrocessione;
iii)
intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); oppure
iv)
servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri; e
b)
servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
i)
accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
ii)
prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
iii)
leasing finanziario;
iv)
tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di addebito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;
v)
garanzie e impegni;
vi)
operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
A)
strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali o certificati di deposito);
B)
valuta estera;
C)
prodotti derivati, ivi compresi contratti a termine e opzioni;
D)
strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swap e contratti a termine del tipo forward rate agreement;
E)
valori mobiliari; oppure
F)
altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
vii)
partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;
viii)
servizi di intermediazione nel mercato monetario;
ix)
gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
x)
servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
xi)
fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; oppure
xii)
servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;
prestatore di servizi finanziari, qualunque persona di una Parte che presta servizi finanziari nel territorio di tale Parte, tranne gli enti pubblici;
investimento, qualunque "investimento" ai sensi dell'articolo 8.1 (Definizioni); tuttavia, ai fini del presente capo, per quanto concerne i "prestiti" e gli "strumenti di debiti" di cui all'articolo 8.1:
a)
un prestito a un ente finanziario o uno strumento di debito emesso da un ente finanziario rappresenta un investimento in tale ente unicamente se è trattato come capitale regolamentare dalla Parte nel cui territorio è situato l'ente finanziario; e
b)
un prestito concesso da un ente finanziario o uno strumento di debito di proprietà di quest'ultimo, diverso da un prestito a un ente finanziario o da uno strumento di debito emesso da un ente finanziario di cui alla lettera a), non rappresenta un investimento;
c)
il capo 8 (Investimenti) si applica a un prestito o a uno strumento di debito nella misura in cui tale prestito o strumento di debito non sia disciplinato dal presente capo; e
d)
un prestito concesso da un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri o uno strumento di debito di proprietà di quest'ultimo, diverso da un prestito concesso a un ente finanziario o da uno strumento di debito emesso da un ente finanziario, rappresenta un investimento ai fini del capo 8 (Investimenti) qualora tale prestito o strumento di debito soddisfi i criteri relativi agli investimenti di cui all'articolo 8.1 (Definizioni);
investitore, un "investitore" ai sensi dell'articolo 8.1 (Definizioni);
nuovo servizio finanziario, un servizio finanziario che non è prestato nel territorio di una Parte ma lo è nel territorio dell'altra Parte, comprese le nuove modalità di erogazione di un servizio finanziario e la vendita di un prodotto finanziario che non è in vendita nel territorio della Parte;
persona di una Parte, qualunque "persona di una Parte" ai sensi dell'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale); si precisa che tale definizione non comprende una succursale di un'impresa di un paese terzo;
ente pubblico:
a)
un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una delle Parti, o un ente di proprietà di una delle Parti o da essa controllato, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
b)
un soggetto privato che svolge funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e
organismo di autoregolamentazione, qualsiasi organismo non governativo, comprese le borse o i mercati dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercitano poteri di regolamentazione o di vigilanza, in forma propria o delegata, sui prestatori di servizi finanziari o sugli enti finanziari.
ARTICOLO 13.2
Campo di applicazione
1.
Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti in relazione:
a)
agli enti finanziari dell'altra Parte;
b)
agli investitori dell'altra Parte e ai loro investimenti in un ente finanziario situato nel territorio della Parte; e
c)
agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari.
2.
Si precisa che le disposizioni del capo 8 (Investimenti) si applicano:
a)
alle misure relative ad un investitore di una Parte e ai suoi investimenti in un prestatore di servizi finanziari che non sia un ente finanziario; e
b)
alle misure, diverse dalle misure riguardanti la prestazione di servizi finanziari, relative ad un investitore di una Parte o ai suoi investimenti in un ente finanziario.
3.
Gli articoli 8.10 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati), 8.11 (Indennizzo delle perdite), 8.12 (Espropriazione), 8.13 (Trasferimenti), 8.14 (Surrogazione), 8.16 (Rifiuto di accordare benefici) e 8.17 (Prescrizioni formali) sono integrati nel presente capo e ne fanno parte.
4.
La sezione F del capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) è integrata nel presente capo e ne fa parte unicamente per le domande relative alla violazione ad opera di una Parte degli articoli 13.3 o 13.4 per quanto concerne l'espansione, la conduzione, l'esercizio, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o l'alienazione di un ente finanziario o di un investimento in un ente finanziario, o degli articoli 8.10 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati), 8.11 (Indennizzo delle perdite), 8.12 (Espropriazione), 8.13 (Trasferimenti) o 8.16 (Rifiuto di accordare benefici).
5.
Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte in relazione:
a)
alle attività o ai servizi che formano parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di previdenza sociale; oppure
b)
alle attività esercitate o ai servizi prestati per conto o utilizzando le risorse finanziarie della Parte o avvalendosi di una garanzia della Parte, compresi i suoi enti pubblici;
il presente capo si applica tuttavia nella misura in cui una Parte consenta lo svolgimento delle attività o la prestazione dei servizi di cui alle lettere a) o b) da parte di enti finanziari in concorrenza con un ente pubblico o con un ente finanziario.
6.
Il capo 12 (Regolamentazione interna) è integrato nel presente capo e ne fa parte. Si precisa che l'articolo 12.3 (Prescrizioni e procedure in materia di licenze e qualifiche) si applica all'esercizio del potere discrezionale previsto dalla legge ad opera delle autorità di regolamentazione finanziaria delle Parti.
7.
Le disposizioni di cui al capo 12 (Regolamentazione interna), integrate nel presente capo a norma del paragrafo 6, non si applicano alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e di qualifiche:
a)
a norma di misure non conformi mantenute in vigore dal Canada secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato IIIA;
b)
a norma di misure non conformi mantenute in vigore dall'Unione europea secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato I, se ed in quanto tali misure si riferiscano a servizi finanziari; e
c)
previste all'articolo 12.2 (Campo di applicazione), paragrafo 2, lettera b), se ed in quanto tali misure si riferiscano a servizi finanziari.
ARTICOLO 13.3
Trattamento nazionale
1.
L'articolo 8.6 (Trattamento nazionale) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica al trattamento degli enti finanziari e degli investitori dell'altra Parte e dei loro investimenti in enti finanziari.
2.
Il trattamento accordato da una Parte ai suoi investitori e ai loro investimenti a norma dell'articolo 8.6 (Trattamento nazionale), paragrafi 1 e 2, è inteso come il trattamento accordato ai suoi enti finanziari e agli investimenti dei suoi investitori in enti finanziari.
ARTICOLO 13.4
Trattamento della nazione più favorita
1.
L'articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica al trattamento degli enti finanziari e degli investitori dell'altra Parte e dei loro investimenti in enti finanziari.
2.
Il trattamento accordato da una Parte agli investitori di un paese terzo e ai loro investimenti a norma dell'articolo 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), paragrafi 1 e 2, è inteso come il trattamento accordato agli enti finanziari di un paese terzo e agli investimenti realizzati dagli investitori di un paese terzo in enti finanziari.
ARTICOLO 13.5
Riconoscimento delle misure prudenziali
1.
Le Parti, nell'applicazione delle misure disciplinate dal presente capo, possono riconoscere le misure prudenziali adottate da paesi terzi. Tale riconoscimento può essere:
a)
accordato unilateralmente;
b)
raggiunto mediante procedure di armonizzazione o in altro modo; oppure
c)
fondato su un accordo o un'intesa con il paese terzo.
2.
La Parte che riconosca una misura prudenziale offre all'altra Parte una ragionevole possibilità di dimostrare che ricorrono le circostanze per garantire, nel presente o nel futuro, l'equivalenza della regolamentazione, della sorveglianza, dell'attuazione normativa e, se del caso, delle procedure relative allo scambio di informazioni tra le Parti.
3.
Qualora ricorrano le circostanze di cui al paragrafo 2, la Parte che riconosca una misura prudenziale a norma del paragrafo 1, lettera c), offre all'altra Parte una ragionevole possibilità di negoziare l'adesione all'accordo o all'intesa o un accordo o un'intesa analoghi.
ARTICOLO 13.6
Accesso al mercato
1.
Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore, per l'intero territorio o nel territorio delle amministrazioni di livello nazionale, provinciale, territoriale, regionale o locale, misure relative agli enti finanziari dell'altra Parte o all'accesso al mercato mediante stabilimento di un ente finanziario ad opera di un investitore dell'altra Parte, qualora tali misure:
a)
impongano limiti:
i)
al numero di enti finanziari, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
ii)
al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi finanziari sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
iii)
al numero complessivo di operazioni di servizi finanziari o all'erogazione totale di servizi finanziari espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
iv)
alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere negli enti finanziari o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi, negli enti finanziari; oppure
v)
al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore dei servizi finanziari o che un ente finanziario può impiegare e che sono necessarie per l'erogazione di un determinato servizio finanziario e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure
b)
limitino o impongano forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture attraverso le quali un ente finanziario può svolgere un'attività economica.
2.
L'articolo 8.4 (Accesso al mercato), paragrafo 2, è integrato nel presente articolo e ne fa parte.
3.
Si precisa che:
a)
le Parti possono imporre le modalità, le condizioni e le procedure di autorizzazione per lo stabilimento e l'espansione di una presenza commerciale purché tali modalità, condizioni e procedure non eludano l'obbligo che incombe alle Parti a norma del paragrafo 1 e siano coerenti con le altre disposizioni del presente capo; e
b)
il presente articolo non osta a che una Parte imponga agli enti finanziari di prestare determinati servizi finanziari attraverso entità giuridiche separate qualora, in base alla legislazione della Parte, la gamma di servizi finanziari prestati dall'ente finanziario non possa essere erogata da una sola entità.
ARTICOLO 13.7
PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI FINANZIARI
1.
Gli articoli 9.3 (Trattamento nazionale), 9.4 (Prescrizioni formali) e 9.6 (Accesso al mercato) sono integrati nel presente capo, ne fanno parte e si applicano al trattamento dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri che prestano i servizi finanziari di cui all'allegato 13A.
2.
Il trattamento accordato da una Parte ai suoi prestatori di servizi e ai loro servizi a norma dell'articolo 9.3 (Trattamento nazionale), paragrafo 2, è inteso come il trattamento accordato ai suoi prestatori di servizi finanziari e ai loro servizi finanziari.
3.
Le misure che le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore in relazione ai prestatori di servizi e ai servizi dell'altra Parte a norma dell'articolo 9.6 (Accesso al mercato) sono intese come le misure relative ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte che prestano servizi finanziari.
4.
L'articolo 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica al trattamento dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte.
5.
Il trattamento accordato da una Parte ai prestatori di servizi e ai servizi di un paese terzo a norma dell'articolo 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) è inteso come il trattamento accordato ai prestatori di servizi finanziari e ai servizi finanziari di un paese terzo.
6.
Ciascuna Parte consente a qualunque persona ubicata nel suo territorio, o ai suoi cittadini nazionali, ovunque essi si trovino, di acquistare un servizio finanziario da un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte ubicato nel territorio di quest'ultima Parte. Tale obbligo non impone a una Parte di consentire a tali prestatori di servizi finanziari transfrontalieri di concludere affari o cercare clienti nel suo territorio. Ai fini del presente articolo, ciascuna Parte può definire le locuzioni "concludere affari" e "cercare clienti" in conformità al paragrafo 1.
7.
In relazione ai servizi finanziari di cui all'allegato 13A, ciascuna Parte, ove necessario su richiesta o previa notifica alla competente autorità di regolamentazione, consente ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte di prestare un servizio finanziario mediante qualunque nuova modalità di erogazione o di vendere prodotti finanziari che non siano in vendita nel territorio della Parte, sempreché la Parte in questione consenta ai propri prestatori di servizi finanziari di fornire tali servizi o di vendere tali prodotti in situazioni simili a norma della propria legislazione.
ARTICOLO 13.8
Alta dirigenza e consiglio di amministrazione
Nessuna Parte può obbligare un ente finanziario dell'altra Parte a nominare per incarichi di alta dirigenza o in seno al consiglio di amministrazione persone fisiche di una particolare nazionalità.
ARTICOLO 13.9
Prescrizioni in materia di prestazioni
1.
Le Parti, per quanto concerne gli investimenti in enti finanziari, concordano la disciplina relativa alle prescrizioni in materia di prestazioni quali quelle contenute all'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni).
2.
Se, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti non hanno concordato tale disciplina, su richiesta di una Parte, l'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni) è integrato nel presente capo, ne fa parte e si applica agli investimenti in enti finanziari. A tale proposito, all'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni), per "investimento" si intende un "investimento in un ente finanziario nel proprio territorio".
3.
Entro 180 giorni dalla data in cui le Parti hanno concordato la disciplina delle prescrizioni in materia di prestazioni a norma del paragrafo 1, o, a seconda dei casi, in seguito alla richiesta di una Parte di integrare l'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni) nel presente capo a norma del paragrafo 2, ciascuna Parte può modificare il proprio elenco come richiesto. Le eventuali modifiche devono limitarsi all'elenco delle riserve relative alle misure esistenti non conformi alle prescrizioni in materia di prestazioni previste dal presente capo, per il Canada nella sezione A del suo elenco di cui all'allegato III, e per l'Unione europea nel suo elenco di cui all'allegato I. Per quanto concerne la disciplina delle prescrizioni in materia di prestazioni concordata a norma del paragrafo 1, a tali misure si applica, a seconda dei casi, l'articolo 13.10, paragrafo 1, oppure l'articolo 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni), quale integrato nel presente capo a norma del paragrafo 2.
ARTICOLO 13.10
Riserve ed eccezioni
1.
Gli articoli 13.3, 13.4, 13.6 e 13.8 non si applicano:
a)
alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una Parte a livello:
i)
dell'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I;
ii)
di un governo nazionale, come indicato dal Canada nella sezione A del suo elenco di cui all'allegato III, o dall'Unione europea nel suo elenco di cui all'allegato I;
iii)
di un'amministrazione provinciale, territoriale o regionale, come indicato dal Canada nella sezione A del suo elenco di cui all'allegato III, o dall'Unione europea nel suo elenco di cui all'allegato I; oppure
iv)
di un'amministrazione locale;
b)
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); oppure
c)
alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), nella misura in cui tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli 13.3, 13.4, 13.6, o 13.8.
2.
L'articolo 13.7 non si applica:
a)
alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una Parte a livello:
i)
dell'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I;
ii)
di un governo nazionale, come indicato dal Canada nella sezione A del suo elenco di cui all'allegato III, o dall'Unione europea nel suo elenco di cui all'allegato I;
iii)
di un'amministrazione provinciale, territoriale o regionale, come indicato dal Canada nella sezione A del suo elenco di cui all'allegato III, o dall'Unione europea nel suo elenco di cui all'allegato I; oppure
iv)
di un'amministrazione locale;
b)
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); oppure
c)
alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), nella misura in cui tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, alle disposizioni dell'articolo 13.7.
3.
Gli articoli 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 e 13.8 non si applicano alle misure adottate o mantenute in vigore dal Canada in relazione ai servizi finanziari specificati nella sezione B del suo elenco di cui all'allegato III, o alle misure adottate o mantenute in vigore dall'Unione europea in relazione ai servizi finanziari specificati nel suo elenco di cui all'allegato II.
4.
Qualora una Parte abbia formulato riserve relative agli articoli 8.4 (Accesso al mercato), 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni), 8.6 (Trattamento nazionale), 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), 8.8 (Alta dirigenza e consiglio di amministrazione), 9.3 (Trattamento nazionale), 9.5 (Trattamento della nazione più favorita) o 9.6 (Accesso al mercato) nel proprio elenco di cui agli allegati I o II, le suddette riserve sono tali anche in relazione agli articoli 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 o 13.8 o a qualunque disciplina relativa alle prescrizioni in materia di prestazioni concordata a norma dell'articolo 13.9, paragrafo 1 o integrata nel presente capo a norma dell'articolo 13.9, paragrafo 2, a seconda dei casi, se ed in quanto la misura, il settore, il sottosettore o l'attività oggetto della riserva siano disciplinati dal presente capo.
5.
Le Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, si astengono dall'adottare qualunque misura o serie di misure contemplate nella sezione B dell'elenco del Canada di cui all'allegato III o nell'elenco dell'Unione europea di cui all'allegato II, che imponga, direttamente o indirettamente, ad un investitore dell'altra Parte, per motivi di nazionalità, di vendere o di alienare in qualunque altro modo un investimento esistente al momento in cui tale misura o serie di misure ha preso effetto.
6.
In relazione ai diritti di proprietà intellettuale, le Parti possono derogare agli articoli 13.3 e 13.4 e a qualunque disciplina sui trasferimenti di tecnologia in relazione alle prescrizioni in materia di prestazioni concordata a norma dell'articolo 13.9, paragrafo 1, o integrata nel presente capo a norma dell'articolo 13.9, paragrafo 2, a seconda de casi, se tale deroga è consentita dall'accordo TRIPS, comprese le deroghe all'accordo TRIPS adottate a norma dell'articolo IX dell'accordo OMC.
7.
Gli articoli 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9 non si applicano:
a)
agli appalti di una Parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo 19.2 (Campo di applicazione e settori interessati); oppure
b)
alle sovvenzioni o agli aiuti pubblici che una Parte abbia fornito in relazione agli scambi di servizi.
ARTICOLO 13.11
Regolamentazione efficace e trasparente
1.
Ciascuna Parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale cui si applica il presente capo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
2.
Ciascuna Parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie procedure e decisioni amministrative di applicazione generale relative a qualunque questione disciplinata dal presente capo siano tempestivamente pubblicate o messe a disposizione in modo tale da consentire a qualunque persona interessata e all'altra Parte di venirne a conoscenza. Per quanto possibile ciascuna Parte:
a)
pubblica in anticipo qualunque misura simile che intende adottare;
b)
fornisce alle persone interessate e all'altra Parte una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sulle misure proposte; e
c)
prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione definitiva di tali misure e la data in cui queste ultime entrano in vigore.
Ai fini del presente capo, tali prescrizioni sostituiscono quelle stabilite all'articolo 27.1 (Pubblicazione).
3.
Ciascuna Parte istituisce o mantiene in vigore meccanismi adeguati che consentano di rispondere entro un termine ragionevole alle richieste di informazioni da parte di persone interessate in merito alle misure di applicazione generale disciplinate dal presente capo.
4.
Le autorità di regolamentazione adottano decisioni amministrative sulle domande complete presentate dagli investitori in enti finanziari, dai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri o dagli enti finanziari dell'altra Parte in relazione alla prestazione di un servizio finanziario, entro un periodo di tempo ragionevole, che è giustificato tenendo conto della complessità della domanda e del normale periodo di tempo stabilito per il trattamento delle domande. Per il Canada, tale periodo di tempo ragionevole è di 120 giorni. L'autorità di regolamentazione informa senza indugio il richiedente della propria decisione. Qualora non sia possibile adottare una decisione entro un periodo di tempo ragionevole, l'autorità di regolamentazione informa senza indugio il richiedente e si adopera per adottare tale decisione appena possibile. Si precisa che una domanda non è considerata completa fino a quando non si siano tenute tutte le udienze pertinenti e l'autorità di regolamentazione non abbia ricevuto tutte le informazioni necessarie.
ARTICOLO 13.12
Organismi di autoregolamentazione
Qualora una Parte imponga a un ente finanziario o a un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione affinché tale ente o prestatore possa fornire un servizio finanziario nel territorio di tale Parte o verso il medesimo, o qualora una Parte conceda vantaggi o benefici nel quadro della prestazione di servizi finanziari attraverso un organismo di autoregolamentazione, la Parte che impone tali requisiti provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione adempia gli obblighi di cui al presente capo.
ARTICOLO 13.13
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna Parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti dalla Parte o da soggetti esercenti poteri pubblici ad essi delegati dalla Parte, e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una Parte.
ARTICOLO 13.14
Nuovi servizi finanziari
1.
Ciascuna Parte, ove necessario su richiesta o previa notifica all'autorità competente, consente a un ente finanziario dell'altra Parte di prestare qualunque nuovo servizio finanziario che i propri enti finanziari sono autorizzati a prestare, in situazioni simili, a norma della propria legislazione.
2.
Una Parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Qualora sia richiesta un'autorizzazione, la decisione in merito viene adottata entro un termine ragionevole e l'autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali.
3.
Nessuna disposizione del presente articolo osta a che un ente finanziario di una Parte chieda all'altra Parte di valutare la possibilità di autorizzare la prestazione di un servizio finanziario che non è fornito nel territorio né dell'una né dell'altra Parte. Tale domanda è soggetta alla legislazione della Parte cui è rivolta e non agli obblighi di cui al presente articolo.
ARTICOLO 13.15
Trasmissione e trattamento di informazioni
1.
Ciascuna Parte autorizza gli enti finanziari o i prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte a trasmettere informazioni, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività dei suddetti enti finanziari o prestatori di servizi finanziari transfrontalieri.
2.
Ciascuna Parte mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, in particolare in relazione alla trasmissione dei dati personali. Qualora le informazioni finanziarie trasmesse contengano dati personali, la trasmissione deve avvenire in conformità alla legislazione sulla protezione dei dati personali nel territorio della Parte da cui la stessa ha preso avvio.
ARTICOLO 13.16
Misure prudenziali
1.
Il presente accordo non osta a che le Parti adottino o mantengano in vigore misure ragionevoli per motivi prudenziali, tra i quali:
a)
la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze assicurative o persone nei confronti delle quali un ente finanziario, un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri o un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b)
la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria degli enti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri o dei prestatori di servizi finanziari; oppure
c)
la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario delle Parti.
2.
Fermi restando altri mezzi di regolamentazione prudenziale degli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, una Parte può esigere la registrazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.
3.
Fatti salvi gli articoli 13.3 e 13.4, una Parte può, per motivi prudenziali, vietare attività o servizi finanziari specifici. Tale divieto non si applica a tutti i servizi finanziari né ad un intero sottosettore di servizi finanziari, come i servizi bancari.
ARTICOLO 13.17
Eccezioni specifiche
1.
Il presente accordo non si applica alle misure adottate da un ente pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio. Il presente paragrafo non incide sugli obblighi delle Parti a norma degli articoli 8.5 (Prescrizioni in materia di prestazioni), 8.13 (Trasferimenti) o 13.9.
2.
Il presente accordo non impone alle Parti di fornire informazioni o dare accesso ad informazioni relative agli affari e ai conti di clienti, prestatori di servizi finanziari transfrontalieri o enti finanziari individuali, o ad informazioni riservate la cui divulgazione rischi di interferire in questioni specifiche di regolamentazione, supervisione o applicazione della legge, sia comunque contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese specifiche.
ARTICOLO 13.18
Comitato per i servizi finanziari
1.
Il comitato per i servizi finanziari istituito a norma dell'articolo 26.2 (Comitati specializzati), paragrafo 1, lettera f), è composto da rappresentanti delle autorità incaricate della politica dei servizi finanziari in possesso di competenze nei settori disciplinati dal presente capo. Il rappresentante del Canada in seno al comitato è un funzionario del dipartimento delle Finanze del Canada o del suo successore.
2.
Il comitato per i servizi finanziari decide di comune accordo.
3.
Il comitato per i servizi finanziari si riunisce una volta all'anno, o con la frequenza che ritiene opportuna, e
a)
sorveglia l'attuazione del presente capo;
b)
instaura un dialogo sulla regolamentazione del settore dei servizi finanziari al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi normativi delle Parti e di cooperare nell'elaborazione di norme internazionali, come indicato nell'intesa sul dialogo relativo alla regolamentazione del settore dei servizi finanziari contenuto nell'allegato 13C; e
c)
dà attuazione all'articolo 13.21.
ARTICOLO 13.19
Consultazioni
1.
Una Parte può richiedere all'altra Parte di avviare consultazioni in merito a qualunque questione derivante dal presente accordo che interessi i servizi finanziari. L'altra Parte considera tale richiesta con la debita attenzione.
2.
Ciascuna Parte provvede affinché la propria delegazione partecipante alle consultazioni a norma del paragrafo 1 comprenda funzionari in possesso delle competenze pertinenti nei settori disciplinati dal presente capo. Per il Canada ciò significa funzionari del dipartimento delle Finanze del Canada o del suo successore.
ARTICOLO 13.20
Risoluzione delle controversie
1.
Il capo 29 (Risoluzione delle controversie) si applica, nella versione modificata dal presente articolo, alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro del presente capo.
2.
Qualora le Parti non riescano a raggiungere un accordo sulla composizione del collegio arbitrale istituito ai fini della risoluzione di una controversia insorta nel quadro del presente capo, si applica l'articolo 29.7 (Composizione del collegio arbitrale). Ciononostante, tutti i riferimenti all'elenco degli arbitri istituito a norma dell'articolo 29.8 (Elenco degli arbitri) si intendono fatti all'elenco degli arbitri istituito a norma del presente articolo.
3.
Il comitato misto CETA può istituire un elenco di almeno 15 persone scelte per la loro obiettività, affidabilità e capacità di giudizio, disposte ed idonee ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna Parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini nazionali né dell'una né dell'altra Parte, cui affidare l'incarico di presidente. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il comitato misto CETA può rivedere l'elenco in qualsiasi momento e ne garantisce la conformità alle disposizioni di cui al presente articolo.
4.
Gli arbitri il cui nominativo è inserito nell'elenco devono possedere competenze o esperienze nel settore della legislazione o della regolamentazione dei servizi finanziari o nell'esercizio delle stesse, compresa anche la regolamentazione relativa ai prestatori di servizi finanziari. Gli arbitri che esercitano le funzioni di presidente devono inoltre vantare esperienze in qualità di consulenti, membri di collegi arbitrali o arbitri in procedimenti di risoluzione delle controversie. Gli arbitri sono indipendenti, esercitano le loro funzioni a titolo individuale e non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o governo. Gli arbitri sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui all'allegato 29B (Codice di condotta).
5.
Qualora un collegio arbitrale constati che una misura è incompatibile con il presente accordo e che essa incide:
a)
sul settore dei servizi finanziari e su qualunque altro settore, la Parte attrice può sospendere, nel settore dei servizi finanziari, i benefici aventi un effetto equivalente a quello della misura nel settore dei servizi finanziari della Parte; oppure
b)
unicamente su settori diversi da quello dei servizi finanziari, la Parte attrice non può sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari.
ARTICOLO 13.21
Controversie in materia di investimenti nei servizi finanziari
1.
La sezione F del capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), quale modificata dal presente articolo e dall'allegato 13B, si applica:
a)
alle controversie in materia di investimenti aventi ad oggetto misure alle quali si applica il presente capo, e nelle quali un investitore denunci la violazione, ad opera di una delle Parti, degli articoli 8.10 (Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati), 8.11 (Indennizzo delle perdite), 8.12 (Espropriazione), 8.13 (Trasferimenti), 8.16 (Rifiuto di accordare benefici), 13.3 o 13.4; oppure
b)
alle controversie in materia di investimenti avviate a norma della sezione F del capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), nelle quali sia stato invocato l'articolo 13.16, paragrafo 1.
2.
Nel caso di una controversia in materia di investimenti avviata a norma del paragrafo 1, lettera a), o qualora il convenuto invochi l'articolo 13.16, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla presentazione di una domanda al tribunale a norma dell'articolo 8.23 (Presentazione di una domanda al tribunale), una divisione del tribunale è costituita in conformità all'articolo 8.27 (Costituzione del tribunale), paragrafo 7, i cui membri sono selezionati fra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 13.20, paragrafo 3. Se il convenuto, in relazione ad una controversia in materia di investimenti diversa da quelle specificate al paragrafo 1, lettera a), invoca l'articolo 13.16, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il termine applicabile alla costituzione di una divisione del tribunale a norma dell'articolo 8.27 (Costituzione del tribunale), paragrafo 7, decorre dalla data in cui il convenuto invoca l'articolo 13.16, paragrafo 1. Qualora il comitato misto CETA non abbia provveduto alle nomine previste dall'articolo 8.27 (Costituzione del tribunale), paragrafo 2, entro il termine previsto all'articolo 8.27 (Costituzione del tribunale), paragrafo 17, ciascuna delle parti della controversia può chiedere al Segretario generale del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti ("ICSID") di selezionare i membri del tribunale tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 13.20. Qualora l'elenco di cui all'articolo 13.20 non sia stato istituito alla data in cui la domanda è presentata a norma dell'articolo 8.23 (Presentazione di una domanda al tribunale), il Segretario generale dell'ICSID seleziona i membri del tribunale tra i nominativi proposti da una o da entrambe le Parti in conformità all'articolo 13.20.
3.
Il convenuto può rinviare per iscritto la questione al comitato per i servizi finanziari al fine di ottenere una decisione che stabilisca se e in che misura l'eccezione di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, possa essere validamente sollevata come difesa contro la domanda. Tale rinvio non può essere effettuato oltre la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto. Se il convenuto rinvia la questione al comitato per i servizi finanziari a norma del presente paragrafo, i termini o i procedimenti di cui alla sezione F del capo 8 (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti) sono sospesi.
4.
Nel caso di un rinvio a norma del paragrafo 3, il comitato per i servizi finanziari o il comitato misto CETA, a seconda dei casi, può decidere congiuntamente se e in che misura l'articolo 13.16, paragrafo 1, possa essere validamente invocato come difesa contro la domanda. Il comitato per i servizi finanziari o il comitato misto CETA, a seconda dei casi, trasmette una copia della decisione congiunta all'investitore e al tribunale, se quest'ultimo è già stato costituito. Se la decisione congiunta determina che l'eccezione di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, può essere validamente sollevata come difesa contro la domanda nella sua totalità, si ritiene che l'investitore abbia rinunciato agli atti e il procedimento cessa in conformità all'articolo 8.35 (Rinuncia agli atti). Se la decisione congiunta determina che l'eccezione di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, può essere validamente sollevata come difesa unicamente contro alcune parti della domanda, la decisione congiunta è vincolante per il tribunale in relazione a tali parti della domanda. In tal caso cessa la sospensione dei termini o dei procedimenti descritta al paragrafo 3 e l'investitore può procedere con le parti restanti della domanda.
5.
Se il comitato misto CETA non ha adottato una decisione congiunta entro tre mesi dal rinvio della questione da parte del comitato per i servizi finanziari, cessa la sospensione dei termini o dei procedimenti descritta al paragrafo 3 e l'investitore può procedere con la sua domanda.
6.
Il tribunale, su richiesta del convenuto, decide in via pregiudiziale se e in che misura l'eccezione di cui all'articolo 13.16, paragrafo 1, possa essere validamente sollevata come difesa contro la domanda. La mancata presentazione di tale richiesta da parte del convenuto lascia impregiudicato il diritto di quest'ultimo di invocare l'articolo 13.16, paragrafo 1, come difesa in una fase successiva del procedimento. Il tribunale non trae conclusioni negative dal fatto che il comitato per i servizi finanziari o il comitato misto CETA non abbia adottato una decisione congiunta in conformità all'allegato 13B.
CAPO 14
SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE
ARTICOLO 14.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
servizi di sdoganamento o servizi di spedizionieri doganali, l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale o secondaria del prestatore del servizio;
servizi di stazionamento e deposito di container, le operazioni di stoccaggio, riempimento, svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni, in aree portuali o retroportuali;
trasporti porta a porta o multimodali, trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, con un unico titolo di trasporto e comprendenti una tratta marittima internazionale;
servizi di feederaggio, il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, compresi i carichi frazionati (break bulk), di rinfuse secche e liquide e quelli trasportati in container, tra i porti ubicati nel territorio di una Parte. Si precisa che, per quanto concerne il Canada, i servizi di feederaggio possono comprendere il trasporto tra le acque marine e le acque interne, intendendosi per "acque interne" quelle definite nel Customs Act, R.S.C. 1985, c.1 (2nd Supp.);
carichi internazionali, merci trasportate da navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una Parte e un porto dell'altra Parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro dell'Unione europea e un porto di un altro Stato membro dell'Unione europea;
servizi di trasporto marittimo internazionale, il trasporto di passeggeri o merci mediante una nave adibita alla navigazione marittima tra un porto di una Parte e un porto dell'altra Parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro dell'Unione europea e un porto di un altro Stato membro dell'Unione europea, nonché la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto per garantire i trasporti porta a porta o multimodali, ma non la prestazione di tali altri servizi di trasporto;
prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale,
a)
un'impresa di una Parte, secondo la definizione di cui all'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale) e una succursale di tale impresa; oppure
b)
un'impresa, secondo la definizione di cui all'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), di un paese terzo di proprietà o sotto il controllo di cittadini nazionali di una Parte, a condizione che le sue navi siano registrate in conformità alla legislazione di tale Parte e ne battano bandiera; oppure
c)
una succursale di un'impresa di un paese terzo che eserciti attività commerciali sostanziali nel territorio di una Parte e che presti servizi di trasporto marittimo internazionale. Si precisa che il capo 8 (Investimenti) non si applica a tale succursale;
servizi di agenzia marittima, le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
a)
commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, compresi l'emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, l'acquisto e la rivendita dei necessari servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; e
b)
rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;
servizi ausiliari marittimi, servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima, servizi marittimi di spedizione merci e servizi di deposito e magazzinaggio;
servizi di movimentazione di carichi marittimi, l'organizzazione, l'esecuzione e la supervisione delle seguenti attività:
a)
carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
b)
rizzaggio e derizzaggio del carico; e
c)
ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico,
effettuate dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti, escluso il lavoro svolto dai lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti;
servizi marittimi di spedizione merci, l'organizzazione e la sorveglianza delle spedizioni per conto degli spedizionieri, mediante la prestazione di servizi quali l'organizzazione del trasporto e dei servizi connessi, il raggruppamento e l'imballaggio delle merci, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
servizi di deposito e magazzinaggio, servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas e altri servizi di deposito o magazzinaggio.
ARTICOLO 14.2
Campo di applicazione
1.
Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti in relazione alla prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. Si precisa che tali misure sono soggette anche ai capi 8 (Investimenti) e 9 (Scambi transfrontalieri di servizi), a seconda dei casi.
2.
Si precisa che, in applicazione degli articoli 8.6 (Trattamento nazionale), 8.7 (Trattamento della nazione più favorita), 9.3 (Trattamento nazionale) e 9.5 (Trattamento della nazione più favorita), le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore misure relative:
a)
alle navi battenti bandiera dell'altra Parte che prestano servizi di trasporto marittimo internazionale; oppure
b)
ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte,
che accordino un trattamento meno favorevole rispetto a quello che tale Parte concede in situazioni simili alle proprie navi o ai propri prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale, oppure alle navi o ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale di un paese terzo per quanto concerne:
a)
l'accesso ai porti;
b)
l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, ad esempio i servizi di rimorchio e pilotaggio;
c)
l'uso dei servizi ausiliari marittimi e l'imposizione dei relativi diritti ed oneri;
d)
l'accesso alle agevolazioni doganali; oppure
e)
l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico.
ARTICOLO 14.3
Obblighi
1.
Ciascuna Parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che sono trasportati su base non commerciale tra i porti di tale Parte.
2.
Le Parti consentono ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di prestare servizi di feederaggio tra i porti di tale Parte.
3.
Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore accordi di ripartizione dei carichi con paesi terzi in relazione ai servizi di trasporto marittimo internazionale, anche per quanto concerne il commercio di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea.
4.
Ciascuna Parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore misure che obblighino a trasportare la totalità o parte di carichi internazionali unicamente mediante navi registrate in tale Parte, oppure di proprietà o sotto il controllo di cittadini nazionali di tale Parte.
5.
Le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore misure che impediscano ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte di stipulare contratti direttamente con prestatori di altri servizi di trasporto al fine di realizzare trasporti porta a porta o multimodali.
ARTICOLO 14.4
Riserve
1.
L'articolo 14.3 non si applica:
a)
alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore da una Parte a livello:
i)
dell'Unione europea, come indicato nel suo elenco di cui all'allegato I;
ii)
di un governo nazionale, come indicato da tale Parte nel suo elenco di cui all'allegato I;
iii)
di un'amministrazione provinciale, territoriale o regionale, come indicato da tale Parte nel suo elenco di cui all'allegato I; oppure
iv)
di un'amministrazione locale;
b)
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a); oppure
c)
alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a), nella misura in cui tale modifica non riduca la conformità della misura, quale vigeva immediatamente prima della modifica, alle disposizioni dell'articolo 14.3.
2.
L'articolo 14.3 non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una Parte in relazione ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati nel suo elenco di cui all'allegato II.
CAPO 15
TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLO 15.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
link di contribuzione, un collegamento per la trasmissione di segnali di radiodiffusione o telediffusione a un centro di produzione di programmi;
orientato ai costi, basato sui costi; può implicare metodi diversi di calcolo dei costi per infrastrutture o servizi diversi;
impresa, un'impresa ai sensi dell'articolo 8.1 (Definizioni);
infrastrutture essenziali, le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazioni che:
a)
sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
b)
non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
interconnessione, il collegamento tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni al fine di consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore;
comunicazioni intra-aziendali, il sistema di telecomunicazioni con cui un'impresa comunica al suo interno o con le proprie controllate, succursali e, nel rispetto della legislazione delle Parti, con le proprie società collegate, con l'esclusione dei servizi di natura commerciale o non commerciale prestati ad imprese che non sono controllate, succursali o società collegate, o che sono prestati a clienti o a potenziali clienti. Ai fini della presente definizione, i termini "controllate", "succursali" e, ove opportuno, "società collegate" hanno il significato ad essi attribuito da ciascuna Parte;
circuiti affittati, infrastrutture di telecomunicazioni che collegano due o più punti specifici e che sono di uso riservato o messe a disposizione di determinati clienti o di altri utenti indicati da tali clienti;
fornitore principale, un fornitore in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi pubblici di trasporto delle telecomunicazioni di cui trattasi, mediante:
a)
un controllo esercitato sulle infrastrutture essenziali; oppure
b)
lo sfruttamento della propria posizione sul mercato;
punto terminale di rete, il punto fisico a partire dal quale l'utente ha accesso a una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni;
portabilità del numero, la possibilità per gli utilizzatori finali dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni ad un altro fornitore simile;
rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni, le infrastrutture pubbliche di telecomunicazioni che rendono possibili le telecomunicazioni tra punti terminali definiti di una rete;
servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, qualunque servizio di trasporto di telecomunicazioni che una Parte impone, espressamente o di fatto, sia offerto al pubblico in generale, e che comporti la trasmissione in tempo reale di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente da un punto all'altro. Tale servizio può comprendere, tra l'altro, i servizi di telefonia vocale, i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, i servizi di telex, i servizi telegrafici, i servizi di fax, i servizi relativi a circuiti privati affittati e i servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale;
autorità di regolamentazione, l'organismo competente per la regolamentazione delle telecomunicazioni;
servizi di telecomunicazioni, tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici, esclusa l'attività economica consistente nella fornitura di contenuti per mezzo di telecomunicazioni; e
utente, un'impresa o una persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico.
ARTICOLO 15.2
Campo di applicazione
1.
Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti in relazione a reti o servizi di telecomunicazioni, fatto salvo il diritto delle Parti di limitare la prestazione di un servizio conformemente alle loro riserve specificate nei rispettivi elenchi di cui agli allegati I o II.
2.
Il presente capo non si applica alle misure delle Parti riguardanti la trasmissione attraverso qualunque mezzo di telecomunicazione, compresa la diffusione via cavo o via etere, di programmi radiofonici o televisivi destinati al pubblico. Si precisa che il presente capo si applica ai link di contribuzione.
3.
Il presente capo:
a)
non impone ad una Parte l'obbligo di autorizzare un prestatore di servizi dell'altra Parte ad istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazioni, salvo quanto specificamente previsto nel presente accordo; oppure
b)
non impone a una Parte, né impone a una Parte di esigere da un prestatore di servizi, di istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di telecomunicazioni che non siano offerti al pubblico in generale.
ARTICOLO 15.3
Accesso a reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e relativo uso
1.
Ciascuna Parte provvede affinché le imprese dell'altra Parte possano accedere alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e utilizzarli secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie anche per quanto concerne le norme e le specifiche tecniche e di qualità. Le Parti applicano tale obbligo, tra l'altro, secondo il disposto dei paragrafi da 2 a 6.
2.
Ciascuna Parte provvede affinché le imprese dell'altra Parte possano accedere alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni offerti nel proprio territorio od oltre i propri confini ed utilizzarli, compresi i circuiti affittati privati, e a tal fine, fatti salvi i paragrafi 5 e 6, ciascuna Parte provvede affinché tali imprese siano autorizzate a:
a)
acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni;
b)
collegare circuiti privati, affittati o di proprietà, a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di tale Parte o con circuiti affittati o di proprietà di un'altra impresa;
c)
utilizzare protocolli operativi di loro scelta; e
d)
svolgere funzioni di commutazione, segnalazione e trattamento.
3.
Ciascuna Parte provvede affinché le imprese dell'altra Parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali imprese, e per l'accesso ad informazioni contenute in banche dati o comunque memorizzate in formato elettronico nel territorio delle Parti.
4.
In applicazione dell'articolo 28.3 (Eccezioni generali), e in deroga al paragrafo 3, le Parti adottano misure appropriate per tutelare:
a)
la sicurezza e la riservatezza dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; e
b)
la vita privata degli utenti dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni,
fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in un modo che rappresenti una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata agli scambi.
5.
Ciascuna Parte provvede affinché l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:
a)
salvaguardare le responsabilità dei fornitori di reti o servizi pubblici di servizi di trasporto di telecomunicazioni in quanto prestatori di un servizio pubblico, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale le loro reti o i loro servizi;
b)
tutelare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; oppure
c)
garantire che i prestatori di servizi dell'altra Parte non forniscano servizi limitati dalle riserve della Parte quali specificate nel suo elenco di cui agli allegati I o II.
6.
Purché rispettino i criteri di cui al paragrafo 5, le condizioni per l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e per il relativo uso possono comprendere:
a)
restrizioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi;
b)
l'obbligo di usare interfacce tecniche specifiche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per il collegamento a tali reti o servizi;
c)
prescrizioni relative all'interoperabilità di tali servizi, ove opportuno;
d)
l'omologazione dei terminali o delle altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete, e prescrizioni tecniche relative al collegamento di tali apparecchiature con le reti;
e)
restrizioni al collegamento di circuiti privati, affittati o di proprietà, con tali reti o servizi o con circuiti affittati o di proprietà di un'altra impresa; e
f)
obblighi di notifica, registrazione e licenza.
ARTICOLO 15.4
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
1.
Ciascuna Parte mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da parte di quei fornitori che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale.
2.
Le pratiche anticoncorrenziali di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
b)
l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
c)
il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione di altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a tali prestatori per la fornitura dei servizi.
ARTICOLO 15.5
Accesso alle infrastrutture essenziali
1.
Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali nel suo territorio mettano a disposizione dei prestatori di servizi di telecomunicazioni dell'altra Parte le loro infrastrutture essenziali, che possono comprendere anche gli elementi di rete e le strutture o i sistemi operativi di sostegno, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie e in base a tariffe orientate ai costi.
2.
Ciascuna Parte può determinare, in conformità alla propria legislazione, le infrastrutture essenziali che devono essere messe a disposizione nel proprio territorio.
ARTICOLO 15.6
Interconnessione
1.
Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali nel suo territorio forniscano interconnessione:
a)
in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete;
b)
secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie;
c)
con un livello di qualità non inferiore a quello che tale fornitore principale riserva ai propri servizi simili o ai servizi simili di prestatori di servizi ad esso non collegati o delle proprie società controllate o altre società collegate;
e)
tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per i servizi da prestare; e
f)
su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
2.
Qualsiasi fornitore autorizzato a prestare servizi di telecomunicazioni ha il diritto di negoziare un nuovo accordo di interconnessione con altri fornitori di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni. Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali siano obbligati a stabilire un'offerta di interconnessione di riferimento o a negoziare accordi di interconnessione con altri fornitori di reti e servizi di telecomunicazioni.
3.
Ciascuna Parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni utilizzino le informazioni ottenute da altri prestatori di tali servizi nel corso della negoziazione di un accordo di interconnessione esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
4.
Ciascuna Parte provvede affinché le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale siano rese pubbliche.
5.
Ciascuna Parte provvede affinché i fornitori principali rendano noti al pubblico i loro accordi di interconnessione o, se del caso, un'offerta di interconnessione di riferimento.
ARTICOLO 15.7
Autorizzazione a prestare servizi di telecomunicazioni
Ciascuna Parte dovrebbe provvedere affinché l'autorizzazione alla prestazione di servizi di telecomunicazioni si basi, ove possibile, su una semplice procedura di notifica.
ARTICOLO 15.8
Servizio universale
1.
Ciascuna Parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2.
Ciascuna Parte provvede affinché tutte le misure da essa adottate o mantenute in vigore in relazione al servizio universale siano gestite in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e neutrale dal punto di vista della concorrenza. Ciascuna Parte garantisce inoltre che gli obblighi di servizio universale da essa imposti non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale da essa definito.
3.
Tutti i fornitori dovrebbero avere il diritto di prestare il servizio universale. Qualora debba essere designato un fornitore come prestatore del servizio universale, una Parte provvede affinché la selezione sia effettuata avvalendosi di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.
ARTICOLO 15.9
Risorse limitate
1.
Ciascuna Parte gestisce le proprie procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.
2.
In deroga agli articoli 8.4 (Accesso al mercato) e 9.6 (Accesso al mercato), le Parti possono adottare o mantenere in vigore misure per l'attribuzione e l'assegnazione dello spettro e la gestione delle frequenze. Di conseguenza, ciascuna Parte si riserva il diritto di stabilire ed applicare le proprie politiche di gestione dello spettro e delle frequenze, che possono limitare il numero di prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni. Ciascuna Parte si riserva altresì il diritto di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future.
3.
Ciascuna Parte rende pubbliche le informazioni circa la situazione attuale delle bande di frequenza assegnate, ma non è obbligata a precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
ARTICOLO 15.10
Portabilità del numero
Ciascuna Parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel suo territorio forniscano la portabilità del numero secondo modalità e condizioni ragionevoli.
ARTICOLO 15.11
Autorità di regolamentazione
1.
Ciascuna Parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti, servizi o apparecchiature di trasporto di telecomunicazioni, anche qualora una Parte mantenga la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni.
2.
Ciascuna Parte provvede affinché le decisioni e le procedure adottate dalla propria autorità di regolamentazione siano imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato e siano gestite in modo trasparente e tempestivo.
3.
Ciascuna Parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione disponga dei poteri sufficienti per la regolamentazione del settore, tra l'altro garantendo a tale autorità il potere di:
a)
obbligare i fornitori di reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni a fornire qualunque informazione che l'autorità di regolamentazione ritenga necessaria per l'adempimento delle proprie responsabilità; e
b)
far rispettare le proprie decisioni relative agli obblighi stabiliti agli articoli da 15.3 a 15.6 mediante sanzioni appropriate che possono includere sanzioni pecuniarie, interventi correttivi o la sospensione o revoca delle licenze.
ARTICOLO 15.12
Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni
Ricorso all'autorità di regolamentazione
1.
In applicazione degli articoli 27.3 (Procedimenti amministrativi) e 27.4 (Riesame e ricorso), ciascuna Parte provvede affinché:
a)
le imprese possano ricorrere tempestivamente alla sua autorità di regolamentazione per risolvere controversie con fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in relazione a questioni disciplinate agli articoli da 15.3 a 15.6 e rientranti nell'ambito della giurisdizione dell'autorità di regolamentazione a norma della legislazione di tale Parte. L'autorità di regolamentazione, ove opportuno, emana una decisione vincolante per risolvere la controversia entro un termine ragionevole; e
b)
i fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni dell'altra Parte che abbiano richiesto l'accesso alle infrastrutture essenziali o l'interconnessione con un fornitore principale nel territorio della Parte possano ricorrere, entro un termine ragionevole, determinato e reso noto al pubblico, ad un'autorità di regolamentazione al fine di risolvere le controversie riguardanti le modalità, le condizioni e le tariffe appropriate per l'accesso o l'interconnessione con tale fornitore principale.
Ricorso e riesame delle decisioni dell'autorità di regolamentazione
2.
Ciascuna Parte provvede affinché le imprese i cui interessi siano lesi da una decisione di un'autorità regolamentare possano ottenere un riesame di tale decisione da parte di un organo giudiziario, arbitrale o amministrativo imparziale e indipendente, secondo quanto previsto dalla legislazione della Parte. L'organo giudiziario, arbitrale o amministrativo fornisce all'impresa una motivazione scritta a sostegno della propria decisione. Le Parti provvedono affinché tali decisioni siano attuate dall'autorità di regolamentazione, fatta salva la possibilità di ricorso o ulteriore riesame.
3.
Il fatto che sia stata presentata una domanda di ricorso giurisdizionale non costituisce motivo sufficiente per giustificare il mancato rispetto della decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che l'autorità giudiziaria competente non sospenda tale decisione.
ARTICOLO 15.13
Trasparenza
1.
In applicazione degli articoli 27.1 (Pubblicazione) e 27.2 (Comunicazione di informazioni), e in aggiunta alle altre disposizioni del presente capo relative alla pubblicazione di informazioni, ciascuna Parte rende note al pubblico:
a)
le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione, in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare qualora tali funzioni vengano assegnate a più organismi;
b)
le misure relative alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, compresi:
i)
i regolamenti emessi dall'autorità di regolamentazione e la motivazione alla base di tali regolamenti;
ii)
le tariffe ed altre modalità e condizioni dei servizi;
iii)
le specifiche delle interfacce tecniche;
iv)
le condizioni per il collegamento dei terminali o delle altre apparecchiature alle reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni;
v)
eventuali obblighi di notifica, autorizzazione, registrazione o licenza; e
c)
informazioni sugli organismi incaricati di elaborare, modificare e adottare misure relative alle norme.
ARTICOLO 15.14
Tolleranza
Le Parti riconoscono l'importanza di un mercato concorrenziale per conseguire obiettivi legittimi di politica pubblica nel settore dei servizi di telecomunicazioni. A tal fine, e nella misura consentita dalla propria legislazione, ciascuna Parte può astenersi dal regolamentare un servizio di telecomunicazioni se, a seguito di un'analisi del mercato, conclude che è stata raggiunta una situazione di concorrenza effettiva.
ARTICOLO 15.15
Rapporto con altri capi
In caso di contrasto tra il presente capo e altri capi, il presente capo prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
CAPO 16
COMMERCIO ELETTRONICO
ARTICOLO 16.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
consegna, un programma informatico, un testo, un video, un'immagine, una registrazione sonora o qualunque altro prodotto digitalizzato; e
commercio elettronico, commercio realizzato mediante telecomunicazioni, da sole o combinate con l'uso di altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
ARTICOLO 16.2
Obiettivo e campo d'applicazione
1.
Le Parti riconoscono che il commercio elettronico migliora le possibilità di crescita economica e di scambi commerciali in molti settori e confermano l'applicabilità delle norme OMC al commercio elettronico. Le Parti convengono di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda le problematiche poste dal commercio elettronico nel quadro delle disposizioni del presente capo.
2.
Il presente capo non impone alle Parti alcun obbligo di autorizzare consegne realizzate con mezzi elettronici, salvo in adempimento di obblighi delle Parti previsti da altre disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 16.3
Dazi doganali sulle consegne elettroniche
1.
Una Parte si astiene dall'imporre dazi, diritti o oneri doganali sulle consegne trasmesse per via elettronica.
2.
Si precisa che il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di imporre tasse o altri oneri interni sulle consegne trasmesse per via elettronica, a condizione che tali tasse od oneri siano imposti in maniera coerente con il presente accordo.
ARTICOLO 16.4
Fiducia nel commercio elettronico
Ciascuna Parte dovrebbe adottare o mantenere in vigore misure legislative, regolamentari o amministrative per la tutela dei dati personali degli utenti del commercio elettronico; nell'adozione di tali misure le Parti tengono nella dovuta considerazione le norme internazionali di protezione dei dati delle pertinenti organizzazioni internazionali di cui entrambe le Parti sono membri.
ARTICOLO 16.5
Disposizioni generali
Considerando il potenziale del commercio elettronico come strumento di sviluppo economico e sociale, le Parti riconoscono l'importanza di:
a)
garantire la chiarezza, la trasparenza e la prevedibilità dei rispettivi quadri regolamentari interni nell'agevolare al massimo lo sviluppo del commercio elettronico;
b)
assicurare l'interoperabilità, l'innovazione e la concorrenza nell'agevolare il commercio elettronico; e
c)
facilitare l'uso del commercio elettronico da parte delle piccole e medie imprese.
ARTICOLO 16.6
Dialogo sul commercio elettronico
1.
Riconoscendo la natura globale del commercio elettronico, le Parti convengono di mantenere un dialogo sulle problematiche poste dal commercio elettronico, al fine di affrontare, tra l'altro, i seguenti temi:
a)
il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
b)
la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
c)
il trattamento delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate; e
d)
la protezione dei dati personali e la tutela dei consumatori e delle imprese contro pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente nel settore del commercio elettronico.
2.
Il dialogo di cui al paragrafo 1 può avvenire mediante lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti e su altre misure da esse adottate in materia, nonché mediante la condivisione di esperienze riguardanti l'attuazione di tali disposizioni legislative e regolamentari e altre misure.
3.
Riconoscendo la natura globale del commercio elettronico, le Parti confermano l'importanza di partecipare attivamente nelle sedi multilaterali per promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.
ARTICOLO 16.7
Rapporto con altri capi
Qualora vi sia un contrasto tra il presente capo e altri capi del presente accordo, le disposizioni degli altri capi prevalgono limitatamente alle disposizioni incompatibili.
CAPO 17
POLITICA DELLA CONCORRENZA
ARTICOLO 17.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
comportamenti commerciali anticoncorrenziali, gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concordate o gli accordi con i concorrenti, le pratiche anticoncorrenziali messe in atto da imprese in posizione dominante sul mercato e le concentrazioni che producano effetti sostanzialmente anticoncorrenziali; e
servizio di interesse economico generale, per l'Unione europea, un servizio che non può essere prestato in modo soddisfacente e a condizioni (prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio) compatibili con l'interesse pubblico da un'impresa operante in normali condizioni di mercato. La gestione di un servizio di interesse economico generale deve essere affidata dallo Stato a una o più imprese mediante una concessione di servizio pubblico che definisca gli obblighi delle imprese in questione e dello Stato.
ARTICOLO 17.2
Politica della concorrenza
1.
Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali. Le Parti riconoscono che i comportamenti commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.
2.
Le Parti adottano le misure appropriate per vietare i comportamenti commerciali anticoncorrenziali, nella consapevolezza che tali misure agevoleranno il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
3.
Le Parti cooperano su questioni concernenti il divieto dei comportamenti commerciali anticoncorrenziali all'interno dell'area di libero scambio in conformità all'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, concluso a Bonn il 17 giugno 1999.
4.
Le misure di cui al paragrafo 2 devono conformarsi ai principi di trasparenza, non discriminazione ed equità procedurale. Eventuali eccezioni all'applicazione del diritto della concorrenza devono essere trasparenti. Ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra Parte informazioni pubbliche in merito a tali eccezioni previste dal proprio diritto della concorrenza.
ARTICOLO 17.3
Applicazione alle imprese della politica della concorrenza
1.
Ciascuna Parte provvede affinché le misure di cui all'articolo 17.2, paragrafo 2, si applichino alle Parti nella misura richiesta dalla propria legislazione.
2.
Per maggiore certezza:
a)
in Canada, il Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34, è vincolante e si applica a un agente di Sua Maestà la Regina del Canada, o di una provincia, che sia una società, in rapporto alle attività commerciali svolte da tale società in condizioni di concorrenza, reale o potenziale, con altre persone, nella misura in cui si applicherebbe se tale agente non fosse un agente di Sua Maestà. Tale agente può essere un'impresa pubblica, un monopolio o un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o esclusivi; e
b)
nell'Unione europea le imprese pubbliche, i monopoli e le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali sono soggetti alle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza. Tuttavia le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte a tali norme nei limiti in cui l'applicazione delle medesime non osti all'adempimento, di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
ARTICOLO 17.4
Risoluzione delle controversie
Nessuna disposizione del presente capo può essere soggetta ad alcuna forma di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.
CAPO 18
IMPRESE PUBBLICHE, MONOPOLI E
IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI
ARTICOLO 18.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
ente disciplinato:
a)
un monopolio;
b)
un fornitore di beni o di servizi, qualora si tratti di uno dei pochi fornitori di beni o di servizi formalmente o di fatto autorizzati o istituiti da una Parte, e tale Parte impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel proprio territorio;
c)
qualunque ente al quale una Parte abbia formalmente o di fatto riconosciuto diritti o privilegi speciali per la fornitura di beni o servizi, che incidano sostanzialmente sulla capacità di qualunque altra impresa di fornire gli stessi beni o servizi nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti, e che permettano a tale ente di sottrarsi, in tutto o in parte, alle pressioni concorrenziali o ai vincoli di mercato; oppure
d)
un'impresa pubblica;
designare, istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi;
secondo considerazioni commerciali, in linea con le consuete pratiche commerciali di un'impresa privata attiva nel settore o nell'industria pertinente; e
trattamento non discriminatorio, quello che risulti più favorevole tra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita quali definiti nel presente accordo.
ARTICOLO 18.2
Campo di applicazione
1.
Le parti confermano i loro diritti e obblighi a norma dell'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e dell'articolo VIII, paragrafi 1 e 2, del GATS, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte.
2.
Il presente capo non si applica agli appalti di una Parte relativi a beni o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso nella fornitura di beni e servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un "appalto disciplinato" ai sensi dell'articolo 19.2 (Campo di applicazione e settori interessati).
3.
Gli articoli 18.4 e 18.5 non si applicano ai settori di cui all'articolo 8.2 (Campo di applicazione) e 9.2 (Campo di applicazione).
4.
Gli articoli 18.4 e 18.5 non si applicano alle misure adottate da un ente disciplinato nella situazione in cui, se una Parte avesse adottato o mantenuto in vigore la stessa misura, sarebbero state applicabili le riserve di tale Parte all'obbligo di trattamento nazionale o della nazione più favorita (quali indicate nell'elenco di tale Parte di cui agli allegati I, II o III).
ARTICOLO 18.3
Imprese pubbliche, monopoli e imprese cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali
1.
Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle Parti a norma del presente accordo, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle Parti di designare o mantenere imprese pubbliche o monopoli oppure di concedere ad imprese diritti o privilegi speciali.
2.
Una Parte non può obbligare o incoraggiare enti disciplinati ad agire in modo incompatibile con il presente accordo.
ARTICOLO 18.4
Trattamento non discriminatorio
1.
Ciascuna Parte provvede affinché nel proprio territorio gli enti disciplinati accordino un trattamento non discriminatorio agli investimenti disciplinati o alle merci dell'altra Parte, o a un prestatore di servizi dell'altra Parte in relazione all'acquisto o alla vendita di beni o servizi.
2.
Se un ente disciplinato di cui alle lettere da b) a d) della definizione di "ente disciplinato" contenuta nell'articolo 18.1 agisce in conformità all'articolo 18.5, paragrafo 1, si ritiene che la Parte in cui è situato l'ente disciplinato abbia adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo 1 in relazione a tale ente disciplinato.
ARTICOLO 18.5
Considerazioni commerciali
1.
Ciascuna Parte provvede affinché un ente disciplinato situato nel suo territorio agisca secondo considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di beni, anche per quanto concerne prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto ed altre condizioni di acquisto o di vendita, come pure nell'acquisto o nella prestazione di servizi, anche nei casi in cui tali beni o servizi siano forniti a un investimento di un investitore dell'altra Parte o da un investimento di un investitore dell'altra Parte.
2.
A condizione che la condotta di un ente disciplinato si conformi al disposto dell'articolo 18.4 e del capo 17 (Politica della concorrenza), l'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica:
a)
nel caso di un monopolio, al conseguimento dello scopo per il quale il monopolio è stato creato o per il quale sono stati riconosciuti diritti o privilegi speciali, come l'obbligo di un servizio pubblico o lo sviluppo regionale; oppure
b)
nel caso di un'impresa pubblica, all'assolvimento del suo mandato pubblico.
CAPO 19
APPALTI PUBBLICI
ARTICOLO 19.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
beni o servizi commerciali, beni o servizi generalmente venduti o offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;
servizi di costruzione, qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria delle Nazioni Unite;
asta elettronica, un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili – diversi dal prezzo dell'offerta – connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
scritto o per iscritto, qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni elettronicamente trasmesse e memorizzate;
gara a trattativa privata, una procedura di gara in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;
misura, qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un ente appaltante in relazione ad un appalto disciplinato;
elenco a uso ripetuto, un elenco di fornitori che l'ente appaltante ha riconosciuto in possesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco stesso e di cui l'ente appaltante intende avvalersi più di una volta;
avviso di gara d'appalto, l'avviso pubblicato da un ente appaltante, mediante il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;
compensazione, qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una Parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;
gara aperta, procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
persona, una "persona" ai sensi dell'articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale);
ente appaltante, un ente contemplato negli allegati 191, 192 o 193 dell'elenco di una Parte in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo;
fornitore qualificato, un fornitore che l'ente appaltante riconosce in possesso dei requisiti per partecipare;
gara mediante preselezione, procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita unicamente fornitori qualificati a presentare offerte;
servizi, anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione;
norma, un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti o caratteristiche di beni o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;
fornitore, qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi; e
specifiche tecniche, qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
a)
stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi per la loro produzione o fornitura; oppure
b)
stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura relativi ad un bene o ad un servizio.
ARTICOLO 19.2
Campo di applicazione e settori interessati
Applicazione del presente capo
1.
Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o meno con mezzi elettronici, esclusivamente o parzialmente.
2.
Ai fini del presente capo, per appalto disciplinato si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:
a)
di beni, servizi o di entrambi:
i)
come precisato negli allegati dell'elenco di ciascuna Parte in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo; e
ii)
per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o di uso per la produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
b)
con qualsiasi strumento contrattuale, compresi: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;
c)
il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, al momento della pubblicazione dell'avviso in conformità all'articolo 19.6, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate negli allegati degli elenchi delle Parti in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo;
d)
indetta da un ente appaltante; e
e)
non altrimenti esclusa dai settori interessati di cui al paragrafo 3 o agli allegati dell'elenco delle Parti in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo.
3.
Salvo altrimenti disposto negli allegati dell'elenco di una Parte in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo, quest'ultimo non si applica:
a)
all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;
b)
agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle Parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
c)
alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
d)
ai contratti di pubblico impiego;
e)
agli appalti indetti:
i)
allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;
ii)
in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari; oppure
iii)
in base a una procedura o una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.
4.
Sono soggetti alla disciplina del presente capo tutti gli appalti disciplinati dagli elenchi del Canada e dell'Unione europea in materia di accesso al mercato, in cui gli impegni di ciascuna Parte sono definiti come segue:
a)
all'allegato 19-1, gli enti del governo centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
b)
all'allegato 19-2, gli enti dell'amministrazione subcentrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
c)
all'allegato 19-3, tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;
d)
all'allegato 19-4, i beni disciplinati dal presente capo;
e)
all'allegato 19-5, i servizi disciplinati dal presente capo, diversi dai servizi di costruzione;
f)
all'allegato 19-6, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo;
g)
all'allegato 19-7, eventuali note generali; e
h)
all'allegato 19-8, i mezzi di pubblicazione utilizzati nel quadro del presente capo.
5.
Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, un ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, una persona non contemplata negli allegati dell'elenco di una Parte in materia di accesso al mercato in relazione al presente capo, dette condizioni sono disciplinate mutatis mutandis dall'articolo 19.4.
Valutazione
6.
Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, l'ente appaltante:
a)
non può suddividere un appalto in appalti separati né scegliere o avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto al fine di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'applicazione del presente capo; e
b)
include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:
i)
premi, onorari, commissioni e interessi; e
ii)
qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.
7.
Qualora ai fini di un appalto sia necessario aggiudicare più di un contratto oppure contratti ripartiti in lotti separati ("appalti ricorrenti"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:
a)
il valore degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio fiscale precedente dell'ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi; oppure
b)
il valore stimato degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'assegnazione del contratto iniziale o all'esercizio fiscale dell'ente appaltante.
8.
In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:
a)
nel caso di un appalto di durata determinata:
i)
per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; oppure
ii)
per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;
b)
nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; e
c)
in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).
ARTICOLO 19.3
Sicurezza ed eccezioni generali
1.
Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte adotti misure o mantenga riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione ad appalti:
a)
di armi, munizioni o materiale bellico;
b)
indispensabili per la sicurezza nazionale; oppure
c)
per fini di difesa nazionale.
2.
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti impongano o applichino misure:
a)
necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
b)
necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
c)
necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; oppure
d)
riguardanti beni o servizi forniti da disabili o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.
ARTICOLO 19.4
Principi generali
Non discriminazione
1.
Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra Parte e ai fornitori di tali beni e servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che tale Parte, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori. Si precisa che tale trattamento comprende:
a)
all'interno del Canada, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da una provincia o da un territorio, compresi i suoi enti appaltanti, ai beni ed ai servizi di tale provincia o territorio e ai fornitori ivi stabiliti; e
b)
all'interno dell'Unione europea, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, a seconda dei casi, da uno Stato membro o da una regione subcentrale di uno Stato membro, compresi i suoi enti appaltanti, ai beni e ai servizi di tale Stato membro o di tale regione subcentrale e ai fornitori ivi stabiliti.
2.
Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, le Parti, compresi i loro enti appaltanti, si astengono:
a)
dal riservare ai fornitori stabiliti in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; oppure
b)
dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra Parte.
Uso di mezzi elettronici
3.
Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l'ente appaltante:
a)
garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e
b)
predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricezione e la prevenzione degli accessi non autorizzati.
Svolgimento dell'appalto
4.
L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:
a)
garantire la compatibilità con le disposizioni del presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata;
b)
evitare conflitti di interesse; e
c)
prevenire pratiche di corruzione.
Regole di origine
5.
Ai fini degli appalti disciplinati, ciascuna Parte si astiene dall'applicare ai beni o ai servizi importati o forniti dall'altra Parte regole di origine diverse da quelle applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa Parte.
Compensazione
6.
Relativamente agli appalti disciplinati le Parti, compresi i loro enti appaltanti, si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni.
Misure non relative in modo specifico agli appalti
7.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano: ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati, alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri, ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.
ARTICOLO 19.5
Informazioni sul sistema di appalti
1.
Ciascuna Parte:
a)
pubblica tempestivamente, avvalendosi di un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le decisioni amministrative di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche; e
b)
ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra Parte.
2.
Ciascuna Parte specifica, nell'allegato 198 del proprio elenco in materia di accesso al mercato:
a)
i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la Parte pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1;
b)
i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la Parte pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 19.6, dall'articolo 19.8, paragrafo 7, e dall'articolo 19.15, paragrafo 2; e
c)
l'indirizzo o gli indirizzi dei siti web in cui la Parte pubblica:
i)
le proprie statistiche sugli appalti a norma dell'articolo 19.15, paragrafo 5; oppure
ii)
i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati di cui all'articolo 19.15, paragrafo 6.
3.
Ciascuna Parte notifica tempestivamente al comitato per gli appalti pubblici qualsiasi modifica delle informazioni da essa fornite all'allegato 198.
ARTICOLO 19.6
Avvisi
Avviso di gara d'appalto
1.
Per ciascun appalto disciplinato l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, tranne nei casi descritti all'articolo 19.12.
Gli avvisi di gara d'appalto devono essere accessibili gratuitamente e direttamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico nel rispetto di quanto disposto al paragrafo 2. Gli avvisi possono anche essere pubblicati su un mezzo d'informazione cartaceo appropriato, che abbia ampia diffusione, e devono rimanere facilmente accessibili al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso.
Le Parti specificano nell'allegato 19-8 i mezzi elettronici o cartacei appropriati.
2.
Una Parte può applicare un periodo transitorio della durata massima di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo agli enti contemplati dagli allegati 192 e 193 che non siano in grado di avvalersi del punto di accesso unico di cui al paragrafo 1. Durante tale periodo transitorio i suddetti enti comunicano i loro avvisi di gara d'appalto, se accessibili per via elettronica, mediante collegamenti ad un portale elettronico accessibile gratuitamente ed elencato nell'allegato 198.
3.
Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, tutti gli avvisi di gara d'appalto indicano:
a)
il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull'appalto, con indicazione del costo e dei termini di pagamento se applicabili;
b)
una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;
c)
per gli appalti ricorrenti, ove possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;
d)
una descrizione di qualsiasi opzione;
e)
i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;
f)
il metodo di gara prescelto, precisando se sono previste trattative o un'asta elettronica;
g)
se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;
h)
l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
i)
le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in una lingua diversa dalla lingua ufficiale della Parte dell'ente appaltante;
j)
un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, ivi compresa qualsiasi prescrizione relativa ai certificati o ai documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione a tali condizioni, a meno che queste ultime non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;
k)
se, a norma dell'articolo 19.8, l'ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; e
l)
che l'appalto rientra nel campo di applicazione del presente capo.
Avviso per estratto
4.
Per ciascun appalto che intende bandire, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto di pronta consultazione in inglese o in francese. L'avviso per estratto comprende come minimo le seguenti informazioni:
a)
l'oggetto dell'appalto;
b)
il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e
c)
il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.
Avviso di appalti programmati
5.
Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio finanziario, un avviso sugli appalti programmati in futuro ("avviso di appalti programmati"), utilizzando i mezzi elettronici appropriati o, se disponibili, cartacei di cui all'allegato 198. L'avviso di appalti programmati è pubblicato anche sul sito che offre un punto di accesso unico di cui all'allegato 198, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2. L'avviso di appalti programmati dovrebbe comprendere l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.
6.
Gli enti appaltanti di cui agli allegati 19-2 o 19-3 possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate al paragrafo 3 e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.
ARTICOLO 19.7
Condizioni per la partecipazione
1.
Un ente appaltante subordina la partecipazione all'appalto unicamente a quelle condizioni essenziali per garantire che i fornitori vantino la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.
2.
Nel determinare le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:
a)
non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione di aver già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un ente appaltante di una Parte;
b)
può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto; e
c)
non prescrive, come condizione per partecipare all'appalto, una precedente esperienza nel territorio della Parte.
3.
Nel valutare se un fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:
a)
ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della Parte cui appartiene l'ente appaltante; e
b)
esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate dall'ente appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.
4.
Le Parti, compresi i loro enti appaltanti, possono escludere dalla partecipazione un fornitore, qualora sussistano elementi di prova a sostegno di tale decisione, per motivi quali:
a)
fallimento;
b)
false dichiarazioni;
c)
grave o persistente inadempienza nel rispetto di qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;
d)
sentenze definitive per crimini o altri reati gravi;
e)
grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; oppure
f)
evasione fiscale.
ARTICOLO 19.8
Qualifiche dei fornitori
Sistemi di registrazione e procedure in materia di qualifiche
1.
Una Parte, compresi i suoi enti appaltanti, può predisporre un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni.
2.
Ciascuna Parte provvede affinché:
a)
i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; e
b)
i suoi enti appaltanti, qualora predispongano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.
3.
Ciascuna Parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare qualsiasi sistema di registrazione o procedura in materia di qualifiche allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra Parte ai propri appalti.
Gara mediante preselezione
4.
Nel bandire una gara mediante preselezione, l'ente appaltante:
a)
include nell'avviso di gara d'appalto almeno le informazioni di cui all'articolo 19.6, paragrafo 3, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e
b)
dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 19.6, paragrafo 3, lettere c), d), e), h) e i), secondo quanto specificato all'articolo 19.10, paragrafo 3, lettera b).
5.
L'ente appaltante consente a tutti i fornitori qualificati di partecipare ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisandone i criteri di selezione.
6.
Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, l'ente appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.
Elenchi a uso ripetuto
7.
L'ente appaltante può tenere un elenco ad uso ripetuto di fornitori purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:
a)
sia pubblicato una volta all'anno; e
b)
nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile
tramite i pertinenti mezzi di comunicazione indicati nell'allegato 198.
8.
L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:
a)
una descrizione dei beni e servizi o delle relative categorie per i quali l'elenco può essere utilizzato;
b)
le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inclusi in tale elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;
c)
il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione relativa all'elenco;
d)
il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora non sia precisato il periodo di validità, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e
e)
l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti disciplinati dal presente capo.
9.
In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, l'ente appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:
a)
specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e
b)
sia pubblicato per via elettronica e sia costantemente consultabile durante il periodo di validità.
10.
Gli enti appaltanti consentono ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedono ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.
11.
Laddove un fornitore non iscritto in un elenco ad uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a un appalto basato su un elenco ad uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 19.10, paragrafo 2, l'ente appaltante prende in esame la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda, a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.
Enti appaltanti di cui agli allegati 192 e 193
12.
Un ente appaltante di cui agli allegati 192 o 193 può, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, pubblicare un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:
a)
l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 19.6, paragrafo 3, e dichiari di sostituire l'avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori iscritti nell'elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco ad uso ripetuto; e
b)
l'ente trasmetta senza indugio ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo 19.6, paragrafo 3, sempre che siano disponibili.
13.
Un ente appaltante di cui agli allegati 192 o 193 può permettere ad un fornitore che abbia richiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 di partecipare ad un determinato appalto, purché l'ente appaltante disponga del tempo sufficiente per stabilire se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.
Informazioni sulle decisioni dell'ente appaltante
14.
L'ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.
15.
L'ente appaltante che respinga la richiesta di un fornitore di partecipare ad un appalto o di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto, cessi di riconoscere la qualifica di un fornitore o stralci un fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.
ARTICOLO 19.9
Specifiche tecniche e documentazione di gara
Specifiche tecniche
1.
L'ente appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.
2.
Nel prescrivere le specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, ove necessario l'ente appaltante:
a)
stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
b)
determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.
3.
Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, l'ente appaltante, ove necessario, dovrebbe precisare che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".
4.
L'ente appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e a condizione che, in tali casi, l'ente inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".
5.
L'ente appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da persone che possano avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.
6.
Si precisa che una Parte, ivi compresi i rispettivi enti appaltanti, può elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali o la tutela ambientale, a condizione che ciò avvenga conformemente al disposto del presente articolo.
Documentazione di gara
7.
L'ente appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:
a)
l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi altro requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;
b)
qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione;
c)
tutti i criteri di valutazione che l'ente applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;
d)
se l'ente appaltante intende indire una gara per via elettronica, qualsiasi condizione relativa all'autenticazione e alla crittografia o altre condizioni per la presentazione delle informazioni per via elettronica;
e)
se l'ente appaltante intende indire un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;
f)
in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;
g)
altri termini o condizioni, compresi i termini di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e
h)
eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.
8.
Nello stabilire eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, l'ente appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.
9.
I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono includere, tra l'altro, prezzo e altri fattori di costo, qualità, pregio tecnico, caratteristiche ambientali e termini di consegna.
10.
Gli enti appaltanti, senza indugio:
a)
rendono disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;
b)
forniscono, su richiesta, la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati; e
c)
rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti.
Modifiche
11.
L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi le condizioni o i criteri precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati;
a)
a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti all'ente appaltante e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e
b)
a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte.
ARTICOLO 19.10
Termini
Disposizioni generali
1.
L'ente appaltante, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente a preparare e presentare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:
a)
la natura e la complessità dell'appalto;
b)
l'entità dei subappalti previsti; e
c)
il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne qualora non si ricorra a mezzi elettronici.
Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o partecipanti alla gara.
Termini di trasmissione
2.
In caso di gara mediante preselezione, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.
3.
Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:
a)
è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; oppure
b)
l'ente appaltante comunica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco ad uso ripetuto.
4.
L'ente appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui:
a)
l'ente appaltante abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo 19.6, paragrafo 5, che contiene:
i)
una descrizione dell'appalto;
ii)
le scadenze approssimative per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;
iii)
una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati dovrebbero manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto;
iv)
il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e
v)
tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 19.6, paragrafo 3;
b)
l'ente appaltante, nel caso di appalti ricorrenti, indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi; oppure
c)
per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, i suddetti termini stabiliti in conformità al paragrafo 3 risultino impraticabili.
5.
L'ente appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 di cinque giorni per ciascuna delle seguenti circostanze:
a)
l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;
b)
tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a partire dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e
c)
l'ente riceve le offerte per via elettronica.
6.
L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.
7.
In deroga alle altre disposizioni di cui al presente articolo, l'ente appaltante che acquisiti beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità al paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente e per via elettronica sia l'avviso di gara d'appalto sia la documentazione di gara. Se l'ente riceve le offerte di beni o servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere inoltre ridotto ad un periodo non inferiore a 10 giorni.
8.
Se un ente appaltante di cui agli allegati 19-2 o 19-3 ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere stabilito per mutuo consenso tra l'ente appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.
ARTICOLO 19.11
Trattative
1.
Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative con i fornitori:
a)
qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre le trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo 19.6, paragrafo 3; oppure
b)
quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara.
2.
Gli enti appaltanti:
a)
provvedono affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara; e
b)
una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti possa presentare offerte nuove o modificate.
ARTICOLO 19.12
Gara a trattativa privata
1.
Purché non si avvalgano della presente disposizione per evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra Parte o da proteggere i fornitori interni, gli enti appaltanti possono indire una gara a trattativa privata e scegliere di non applicare gli articoli da 19.6 a 19.8, l'articolo 19.9, paragrafi da 7 a 11, e gli articoli 19.10, 19.11, 19.13 e 19.14 nelle seguenti circostanze:
a)
qualora:
i)
non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;
ii)
nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
iii)
nessun fornitore riunisca le condizioni per la partecipazione; oppure
iv)
le offerte pervenute presentino un carattere collusivo,
sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;
b)
nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:
i)
la prestazione richiesta è un'opera d'arte;
ii)
è necessario garantire la protezione di brevetti, diritti di proprietà intellettuale o altri diritti esclusivi; oppure
iii)
l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
c)
quando, nel caso di prestazioni supplementari di beni o servizi richieste al fornitore originario e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:
i)
sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e
ii)
provochi all'ente appaltante notevoli inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi;
d)
nella misura in cui risulti strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;
e)
per i beni acquistati sul mercato dei prodotti di base;
f)
qualora l'ente appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitata volta a includere i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o fornitura in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
g)
nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; oppure
h)
qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
i)
il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e
ii)
i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.
2.
L'ente appaltante prepara una relazione scritta per ciascun contratto aggiudicato a norma del paragrafo 1. La relazione dovrà contenere il nome dell'ente appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che giustificano il ricorso alla gara a trattativa privata.
ARTICOLO 19.13
Aste elettroniche
L'ente appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta elettronica, comunica a tutti i partecipanti:
a)
il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
b)
i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e
c)
qualsiasi altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.
ARTICOLO 19.14
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
Trattamento delle offerte
1.
L'ente appaltante adotta procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.
2.
L'ente appaltante non può penalizzare i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte qualora tale ritardo sia unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente appaltante.
3.
L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.
Aggiudicazione degli appalti
4.
Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.
5.
Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, in base unicamente ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:
a)
l'offerta più vantaggiosa; oppure
b)
l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.
6.
L'ente appaltante che riceve un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia capace di onorare i termini del contratto.
7.
L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non annulla l'appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.
ARTICOLO 19.15
Trasparenza delle informazioni sugli appalti
Informazioni trasmesse ai fornitori
1.
L'ente appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni relative all'aggiudicazione dell'appalto; tale comunicazione viene effettuata per iscritto se lo richiede uno dei fornitori. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19.6, paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.
Pubblicazione delle informazioni di aggiudicazione
2.
Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso avvalendosi del mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato di cui all'allegato 198. Se l'ente pubblica l'avviso esclusivamente su un mezzo di comunicazione elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:
a)
una descrizione dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
b)
il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante;
c)
il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;
d)
il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;
e)
la data di aggiudicazione; e
f)
il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata in conformità all'articolo 19.12, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.
Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica
3.
Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto, conserva:
a)
la documentazione e le relazioni sulle procedure di appalto e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 19.12; e
b)
i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici.
Raccolta e comunicazione delle statistiche
4.
Ciascuna Parte compila e trasmette al comitato per gli appalti pubblici le statistiche relative ai propri appalti disciplinati dal presente capo. Ciascuna relazione copre il periodo di un anno, viene presentata entro due anni dal termine del periodo di riferimento e contiene:
a)
per gli enti appaltanti di cui all'allegato 19-1:
i)
il numero e il valore totale, per tutti i suddetti enti appaltanti, di tutti gli appalti disciplinati dal presente capo;
ii)
il numero e il valore totale di tutti gli appalti disciplinati dal presente capo aggiudicati da ciascuno dei suddetti enti appaltanti, suddivisi per categorie di beni e servizi secondo un sistema di classificazione omogeneo riconosciuto a livello internazionale; e
iii)
il numero e il valore totale di tutti gli appalti disciplinati dal presente capo aggiudicati da ciascuno dei suddetti enti appaltanti mediante ricorso a gare a trattativa privata;
b)
per gli enti appaltanti di cui agli allegati 19-2 e 19-3, il numero e il valore totale degli appalti disciplinati dal presente capo aggiudicati da tali enti appaltanti, suddivisi per allegato; e
c)
le stime dei dati prescritti a norma delle lettere a) e b), con una spiegazione della metodologia usata per elaborare tali stime, laddove non sia fattibile fornire i dati.
5.
Se una Parte pubblica le proprie statistiche su un sito web ufficiale, in una modalità compatibile con le prescrizioni di cui al paragrafo 4, tale Parte, invece di comunicare le suddette statistiche al comitato per gli appalti pubblici, può fornire un link a tale sito web unitamente a tutte le informazioni necessarie per accedere alle statistiche e usarle.
6.
Se una Parte richiede la pubblicazione elettronica degli avvisi riguardanti gli appalti aggiudicati, a norma del paragrafo 2, e se tali avvisi sono accessibili al pubblico per mezzo di un'unica banca dati in un formato che consente l'analisi degli appalti disciplinati, tale Parte, invece di comunicare i suddetti dati al comitato per gli appalti pubblici, può fornire un link al sito web pertinente unitamente a tutte le informazioni necessarie per accedere a tali dati e usarli.
ARTICOLO 19.16
Divulgazione delle informazioni
Invio di informazioni alle Parti
1.
Su richiesta di una Parte, l'altra Parte fornisce tempestivamente, , tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la Parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della Parte che le ha fornite.
Non divulgazione delle informazioni
2.
In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una Parte, compresi i relativi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un determinato fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.
3.
Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le Parti, per i loro enti appaltanti, le loro autorità e i loro organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:
a)
ostacoli l'applicazione della legge;
b)
possa pregiudicare la concorrenza leale tra i fornitori;
c)
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; oppure
d)
sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.
ARTICOLO 19.17
Procedure interne di ricorso
1.
Ciascuna Parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giudiziario tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:
a)
una violazione del presente capo; oppure
b)
nei casi in cui l'ordinamento interno della Parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una Parte,
verificatasi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili.
2.
Qualora un fornitore contesti, nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la Parte cui appartiene l'ente appaltante che conduce la gara invita l'ente ed il fornitore ad avviare consultazioni per giungere ad una soluzione. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giudiziario.
3.
A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso, termine che in nessun caso può essere inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.
4.
Ciascuna Parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
5.
Qualora un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamini inizialmente il ricorso, la Parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.
6.
Qualora l'organo di ricorso non sia un tribunale, ciascuna Parte garantisce che esso sia soggetto a controllo giurisdizionale oppure che disponga di procedure atte a garantire:
a)
che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante;
b)
che alle parti in causa ("i partecipanti") venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo;
c)
ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
d)
che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;
e)
che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e
f)
che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione.
7.
Ciascuna Parte instaura o mantiene procedure che prevedano:
a)
misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Tali misure possono implicare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione delle misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e
b)
misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi dell'elaborazione dell'offerta o ai costi relativi al ricorso o a entrambi, qualora un organo di ricorso stabilisca che si è verificata una violazione o una mancata osservanza ai sensi del paragrafo 1.
8.
Non oltre dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avvieranno negoziati per sviluppare ulteriormente la qualità dei mezzi di ricorso, compreso un eventuale impegno di introdurre o mantenere in vigore mezzi di ricorso azionabili prima della conclusione di un contratto.
ARTICOLO 19.18
Modifiche e rettifiche dei settori interessati
1.
Una Parte può modificare o rettificare i propri allegati del presente capo.
Modifiche
2.
La Parte che modifichi un allegato del presente capo:
a)
ne dà notifica per iscritto all'altra Parte; e
b)
propone all'altra Parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.
3.
In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, lettera b), una Parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se:
a)
gli effetti della modifica in questione sono trascurabili; oppure
b)
la modifica si riferisce ad un ente sul quale la Parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza.
4.
Qualora l'altra Parte contesti che:
a)
un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato;
b)
gli effetti della modifica in questione siano trascurabili; oppure
c)
la modifica proposta si riferisca a un ente sul quale la Parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 3, lettera b);
tale Parte deve sollevare le corrispondenti obiezioni per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a); in caso contrario si presume il suo consenso all'adeguamento o alla modifica anche ai fini del capo 29 (Risoluzione delle controversie).
Rettifiche
5.
Le seguenti modifiche degli allegati di una Parte si considerano rettifiche a condizione che non pregiudichino la copertura concordata prevista dal presente accordo:
a)
la modifica del nome di un ente;
b)
la fusione di due o più enti elencati in un allegato; e
c)
la separazione di un ente elencato in un allegato in due o più enti che vengono aggiunti agli enti di cui al medesimo allegato.
6.
Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, qualora siano proposte rettifiche degli allegati di una Parte, quest'ultima ne dà notifica all'altra Parte ogni due anni, in linea con il ciclo di notifiche previste dall'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC.
7.
Una Parte può notificare all'altra Parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dalla data in cui ne ha ricevuto la relativa notifica. La Parte che presenti un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una modifica ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura concordata prevista dall'accordo. Si ritiene che la Parte abbia accettato la rettifica proposta se non presenta alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica.
ARTICOLO 19.19
Comitato per gli appalti pubblici
1.
Il comitato per gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera e), è composto da rappresentanti di ciascuna Parte e si riunisce ogniqualvolta sia necessario per offrire alle Parti la possibilità di consultarsi su qualunque questione relativa al funzionamento del presente capo o al perseguimento dei suoi obiettivi e per esercitare le altre funzioni che potranno essergli attribuite dalle Parti.
2.
Il comitato per gli appalti pubblici si riunisce, su richiesta di una Parte, per:
a)
esaminare le questioni relative agli appalti pubblici sottoposte dalle Parti;
b)
permettere lo scambio di informazioni relative alle opportunità di appalti pubblici in ciascuna Parte;
c)
esaminare ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo; e
d)
valutare l'opportunità di promuovere attività coordinate volte ad agevolare l'accesso dei fornitori alle opportunità di appalti pubblici nel territorio di ciascuna Parte. Tali attività possono comprendere sessioni informative, in particolare al fine di migliorare l'accesso elettronico alle informazioni disponibili al pubblico sul sistema di appalti pubblici di ciascuna Parte, e iniziative per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese.
3.
Ciascuna Parte trasmette annualmente al comitato per gli appalti pubblici le statistiche pertinenti per gli appalti disciplinati dal presente capo, secondo quanto previsto all'articolo 19.15.
CAPO 20
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SEZIONE A
Disposizioni generali
ARTICOLO 20.1
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a)
agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la prestazione di servizi tra le Parti; e
b)
raggiungere un livello adeguato ed efficace di tutela e di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.
ARTICOLO 20.2
Natura e portata degli obblighi
1.
Le disposizioni del presente capo integrano i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo TRIPS.
2.
Ciascuna Parte è libera di stabilire il metodo appropriato di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro del proprio ordinamento giuridico e delle proprie prassi.
3.
Il presente accordo non crea alcun obbligo per quanto concerne la distribuzione delle risorse destinate rispettivamente all' applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e all'applicazione della legge in generale.
ARTICOLO 20.3
Preoccupazioni di salute pubblica
1.
Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha ("dichiarazione di Doha"). Le Parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente capo siano coerenti con tale dichiarazione.
2.
Le Parti rispettano e contribuiscono ad attuare la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha, nonché il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, concluso a Ginevra il 6 dicembre 2005.
ARTICOLO 20.4
Esaurimento
Il presente capo lascia impregiudicata la libertà delle Parti di decidere se, e a quali condizioni, si applica l'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.
ARTICOLO 20.5
Divulgazione delle informazioni
Il presente capo non impone alle Parti di rendere note informazioni la cui divulgazione sia contraria alla loro legislazione o che non possano essere divulgate in forza delle rispettive leggi in materia di accesso alle informazioni e tutela della vita privata.
SEZIONE B
Norme concernenti i diritti di proprietà intellettuale
ARTICOLO 20.6
Definizione
Ai fini della presente sezione si intende per:
prodotto farmaceutico, qualsiasi prodotto (compresi i farmici chimici e biologici, i radiofarmaci e i vaccini) fabbricato, venduto o promosso per essere utilizzato al fine di:
a)
diagnosticare, trattare, alleviare o prevenire malattie, disturbi o condizioni fisiche anomale o i loro sintomi, o
b)
ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche.
Sottosezione A
Diritto d'autore e diritti connessi
ARTICOLO 20.7
Protezione concessa
1.
Le Parti rispettano i seguenti accordi internazionali:
a)
gli articoli da 2 a 20 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conclusa a Parigi il 24 luglio 1971;
b)
gli articoli da 1 a 14 del trattato OMPI sul diritto d'autore, concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996;
c)
gli articoli da 1 a 23 del trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, concluso a Ginevra il 20 dicembre 1996; e
d)
gli articoli da 1 a 22 della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961.
2.
Nei limiti di quanto consentito dai trattati di cui al paragrafo 1, il presente capo non incide sulla capacità delle Parti di limitare alle esecuzioni fissate su fonogrammi la tutela della proprietà intellettuale da esse riservata alle esecuzioni.
ARTICOLO 20.8
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico
1.
Ciascuna Parte riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca di per sé una esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.
2.
Ciascuna Parte provvede affinché l'utilizzatore paghi una remunerazione equa e unica qualora un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma siano utilizzati per la radiodiffusione senza fili o per una comunicazione al pubblico, e affinché tale remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In assenza di un accordo tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi, ciascuna Parte può stabilire le condizioni per ripartire tra i medesimi tale remunerazione.
ARTICOLO 20.9
Protezione delle misure tecnologiche
1.
Ai fini del presente articolo, per misure tecnologiche si intende qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso di funzionamento, è destinato a prevenire o limitare azioni riguardanti opere, esecuzioni o fonogrammi, non autorizzate dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori o dai produttori di fonogrammi, conformemente alla legislazione di una Parte. Fatto salvo il campo di applicazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi nella legislazione di una Parte, le misure tecnologiche sono considerate efficaci se l'uso di opere, esecuzioni o fonogrammi protetti è controllato dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori o dai produttori di fonogrammi mediante l'applicazione di un controllo o di una protezione dell'accesso, quali codifica, scrambling o meccanismi di controllo delle copie, che raggiunge l'obiettivo di tutela.
2.
Le Parti prevedono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di qualsiasi misura tecnologica efficace che gli autori, gli artisti interpreti o esecutori o i produttori di fonogrammi impiegano nell'esercizio dei loro diritti relativi alle loro opere ed esecuzioni e ai loro fonogrammi e che limitano le azioni, riguardanti dette opere ed esecuzioni e detti fonogrammi, che non siano autorizzate dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori e dai produttori di fonogrammi interessati, o che non siano consentite dalla legge.
3.
Per fornire una tutela giuridica adeguata e i rimedi giuridici efficaci di cui al paragrafo 2 le Parti prevedono come minimo una protezione:
a)
nella misura prevista dalla propria legislazione:
i)
contro l'elusione non autorizzata di una misura tecnologica efficace da parte di persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli; e
ii)
contro l'offerta al pubblico, mediante la commercializzazione, di un dispositivo o prodotto, inclusi i programmi per computer, o di un servizio quale mezzo per eludere misure tecnologiche efficaci; e
b)
contro la fabbricazione, l'importazione o la distribuzione di un dispositivo o prodotto, compresi i programmi per computer, o la prestazione di un servizio che:
i)
sia prevalentemente progettato o prodotto ai fini dell'elusione di una misura tecnologica efficace; oppure
ii)
non abbia, se non in misura limitata, altra finalità commercialmente rilevante oltre quella di eludere una misura tecnologica efficace.
4.
Al paragrafo 3 l'espressione "nella misura prevista dalla propria legislazione" significa che ciascuna Parte può decidere come dare attuazione alla lettera a), punti i) e ii).
5.
Nell'attuazione dei paragrafi 2 e 3 le Parti non sono obbligate a imporre che la progettazione di prodotti elettronici di consumo, prodotti di telecomunicazioni o prodotti informatici, oppure la progettazione e la selezione di parti e componenti per detti prodotti, offrano una risposta a qualsiasi misura tecnologica particolare, a condizione che il prodotto non violi altrimenti le misure adottate dalle Parti per dare attuazione ai suddetti paragrafi. L'obiettivo della presente disposizione è che il presente accordo non obblighi le Parti a imporre l'interoperabilità nella propria legislazione: non vi è un obbligo per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di progettare dispositivi, prodotti, componenti o servizi che corrispondano a determinate misure tecnologiche.
6.
Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma del paragrafo 2, una Parte può adottare o mantenere in vigore limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d'autore o di diritti connessi sanciti dalla legislazione di una Parte.
ARTICOLO 20.10
Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
1.
Ai fini del presente articolo, per informazioni sul regime dei diritti si intende:
a)
informazioni che identificano l'opera, l'esecuzione o il fonogramma; l'autore dell'opera, l'artista interprete o esecutore o il produttore del fonogramma; oppure il titolare di qualsiasi diritto attinente all'opera, all'esecuzione o al fonogramma;
b)
informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera, dell'esecuzione o del fonogramma; oppure
c)
qualsiasi numero o codice che rappresenti le informazioni descritte alle lettere a) e b),
qualora tali informazioni siano allegate ad una copia dell'opera, dell'esecuzione o del fonogramma, o appaiano connesse alla comunicazione o alla diffusione al pubblico di un'opera, di un'esecuzione o di un fonogramma.
2.
Per tutelare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti le Parti dispongono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro qualsiasi persona che esegua intenzionalmente una qualsiasi delle azioni seguenti, senza autorizzazione ed essendo consapevole oppure avendo ragionevoli motivi per essere consapevole che tali azioni avrebbero indotto, consentito, facilitato o celato una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi:
a)
rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; oppure
b)
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere, esecuzioni o fonogrammi, con la consapevolezza del fatto che le informazioni elettroniche sul regime dei diritti sono state rimosse o alterate senza autorizzazione.
3.
Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma del paragrafo 2, una Parte può adottare o mantenere in vigore limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione del paragrafo 2. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d'autore o di diritti connessi sanciti dalla legislazione di una Parte.
ARTICOLO 20.11
Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi
1.
Fatti salvi gli altri paragrafi del presente articolo, ciascuna Parte prevede limitazioni o eccezioni nella propria legislazione per quanto concerne la responsabilità dei prestatori di servizi, quando agiscono da intermediari, per le violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi compiute sulle loro reti o tramite le medesime in relazione alla prestazione o all'uso dei loro servizi.
2.
Le limitazioni o eccezioni di cui al paragrafo 1:
a)
interessano come minimo le seguenti attività:
i)
l'hosting di informazioni su richiesta dell'utente dei servizi di hosting;
ii)
la memorizzazione temporanea (caching) effettuata tramite un processo automatico, quando il prestatore di servizi:
A)
non modifica le informazioni se non per motivi tecnici;
B)
garantisce il rispetto delle istruzioni relative alla memorizzazione temporanea delle informazioni che siano specificate in un modo ampiamento riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; e
C)
non interferisce nell'uso di tecnologie legittime e ampiamente riconosciute e utilizzate dalle imprese del settore per ottenere dati sull'uso delle informazioni; e
iii)
il semplice trasporto (mere conduit), che consiste nella fornitura dei mezzi necessari a trasmettere le informazioni fornite da un utente, o i mezzi per accedere a una rete di comunicazioni; e
b)
possono interessare anche altre attività, tra le quali la fornitura di motori di ricerca delle informazioni, mediante la riproduzione automatica di materiale protetto da diritto d'autore e la comunicazione delle riproduzioni.
3.
L'ammissibilità a beneficiare delle limitazioni o delle eccezioni di cui al presente articolo non può essere subordinata al fatto che il prestatore di servizi effettui una sorveglianza del proprio servizio o ricerchi in modo esplicito indizi dell'attività di violazione.
4.
Ciascuna Parte può prevedere nella propria legislazione interna le condizioni che i prestatori di servizi devono soddisfare per essere ammessi a godere delle limitazioni o delle eccezioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto sopra, ciascuna Parte può prevedere procedure appropriate che garantiscano l'efficacia delle notifiche di asserita violazione e delle contronotifiche ad opera dei titolari del materiale rimosso o disattivato per errore o per non una corretta identificazione.
5.
Il presente articolo non pregiudica la disponibilità, nella legislazione di una Parte, di altri mezzi di difesa e di altre limitazioni ed eccezioni alla violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di una Parte, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore di servizi di impedire o di porre fine a una violazione.
ARTICOLO 20.12
Camcording
Ciascuna Parte può prevedere, in conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'applicazione di procedure e sanzioni penali contro le persone che, senza autorizzazione del gestore della sala cinematografica o del titolare dei diritti d'autore relativi ad un'opera cinematografica, realizzi una copia di tale opera o di parti della stessa, da un'esibizione dell'opera in una struttura adibita alla proiezione di pellicole aperta al pubblico.
Sottosezione B
Marchi
ARTICOLO 20.13
Accordi internazionali
Ciascuna Parte compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi agli articoli da 1 a 22 del trattato di Singapore sul diritto dei marchi, concluso a Singapore il 27 marzo 2006, e per aderire al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, concluso a Madrid il 27 giugno 1989.
ARTICOLO 20.14
Procedura di registrazione
Ciascuna Parte predispone un sistema di registrazione dei marchi in base al quale i motivi che giustificano il rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, il quale avrà la possibilità di contestare tale rifiuto e di impugnare il rifiuto definitivo dinanzi ad un organo giurisdizionale. Ciascuna Parte prevede la possibilità di presentare un'opposizione contro le domande o le registrazioni di marchi. Ciascuna Parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.
ARTICOLO 20.15
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
Ciascuna Parte prevede l'uso leale di termini descrittivi, compresi i termini descrittivi dell'origine geografica, come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio. Nel determinare il concetto di uso leale si tiene conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi. Ciascuna Parte può prevedere altre eccezioni limitate, a condizione che tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.
Sottosezione C
Indicazioni geografiche
ARTICOLO 20.16
Definizioni
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
indicazione geografica, le indicazioni che identificano un prodotto agricolo o alimentare come originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; e
classe di prodotto, una classe di prodotto elencata nell'allegato 20C.
ARTICOLO 20.17
Campo di applicazione
La presente sottosezione si applica alle indicazioni geografiche che identificano i prodotti rientranti in una delle classi di prodotto elencate all'allegato 20C.
ARTICOLO 20.18
Elenco delle indicazioni geografiche
Ai fini della presente sottosezione:
a)
le indicazioni elencate nella parte A dell'allegato 20-A sono indicazioni geografiche che identificano un prodotto come originario del territorio dell'Unione europea o di una regione o località di tale territorio; e
b)
le indicazioni elencate nella parte B dell'allegato 20-A sono indicazioni geografiche che identificano un prodotto come originario del territorio del Canada o di una regione o località di tale territorio.
ARTICOLO 20.19
Protezione delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 20A
1.
Una volta esaminate le indicazioni geografiche dell'altra Parte, ciascuna Parte le tutela riservando loro il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
2.
Ciascuna Parte fornisce gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire:
a)
l'uso di un'indicazione geografica dell'altra Parte elencata nell'allegato 20-A per un prodotto che rientra nella classe di prodotto specificata nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica e che:
i)
non sia originario del luogo di origine specificato nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica; oppure
ii)
sia originario del luogo di origine specificato nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica ma non sia stato prodotto o fabbricato in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte che si applicherebbero se il prodotto fosse destinato al consumo nel territorio dell'altra Parte;
b)
l'uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto; e
c)
qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (1967), conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967.
3.
La protezione di cui al paragrafo 2, lettera a), è fornita anche qualora la vera origine del prodotto sia specificata o l'indicazione geografica sia indicata in forma tradotta o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o da altre espressioni simili.
4.
Ciascuna Parte, nella misura prevista dalla propria legislazione, prevede misure amministrative per impedire a una persona di fabbricare, preparare, imballare, etichettare, vendere, importare o pubblicizzare prodotti alimentari in modo falso, fuorviante o ingannevole o suscettibile di creare un'impressione erronea quanto alla loro origine.
5.
In conformità al paragrafo 4, ciascuna Parte prevede misure amministrative in materia di denunce riguardanti l'etichettatura dei prodotti, compresa la loro presentazione, in modo falso, fuorviante o ingannevole o suscettibile di creare un'impressione erronea quanto alla loro origine.
6.
La registrazione di marchi contenenti, o costituiti da, un'indicazione geografica dell'altra Parte elencata nell'allegato 20-A è rifiutata o annullata d'ufficio, se ciò è consentito dalla legislazione della Parte, o su richiesta della parte interessata, per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi di prodotto elencate nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica e che non siano originari del luogo di origine specificato nell'allegato 20-A per tale indicazione geografica.
7.
Non sussiste alcun obbligo a norma della presente sottosezione di proteggere le indicazioni geografiche che non siano o cessino di essere protette nel loro luogo di origine, o che siano ivi cadute in disuso. Qualora un'indicazione geografica di una Parte elencata all'allegato 20-A cessi di essere protetta nel suo luogo di origine o sia ivi caduta in disuso, tale Parte ne dà notifica all'altra Parte e ne chiede la cancellazione.
ARTICOLO 20.20
Indicazioni geografiche omonime
1.
In caso di indicazioni geografiche omonime delle Parti per prodotti rientranti nella medesima classe di prodotto, ciascuna Parte stabilisce le modalità pratiche che permettano di differenziare le indicazioni geografiche omonime tra loro, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
2.
Qualora una Parte, nell'ambito di negoziati con un paese terzo, proponga di proteggere un'indicazione geografica che identifichi un prodotto originario di tale paese terzo, se tale indicazione è omonima a un'indicazione geografica dell'altra Parte elencata nell'allegato 20-A e se detto prodotto rientra in una classe di prodotto specificata nell'allegato 20-A per l'indicazione geografica omonima dell'altra Parte, quest'ultima è informata e ha la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima che l'indicazione geografica diventi protetta.
ARTICOLO 20.21
Eccezioni
1.
In deroga all'articolo 20.19, paragrafi 2 e 3, il Canada non è obbligato a fornire gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso dei termini elencati nella parte A dell'allegato 20A e identificati con un asterisco qualora l'uso di tali termini sia accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", o da espressioni simili, e sia accompagnato da un'indicazione chiaramente visibile e leggibile dell'origine geografica del prodotto in questione.
2.
In deroga all'articolo 20.19, paragrafi 2 e 3, la protezione delle indicazioni geografiche elencate nella parte A dell'allegato 20-A e identificate con un asterisco non impedisce l'uso di tali indicazioni nel territorio del Canada da parte di persone - compresi i loro successori e aventi causa - che abbiano fatto un uso commerciale di tali indicazioni, con riguardo a prodotti appartenenti alla classe "formaggi", prima del 18 ottobre 2013.
3.
In deroga all'articolo 20.19, paragrafi 2 e 3, la protezione dell'indicazione geografica elencata nella parte A dell'allegato 20-A e identificata con due asterischi non impedisce l'uso di tale indicazione da parte di persone - compresi i loro successori e aventi causa - che abbiano fatto un uso commerciale di tale indicazione, con riguardo a prodotti appartenenti alla classe "carni fresche, congelate e trasformate", per almeno cinque anni prima del 18 ottobre 2013. A tutte le persone - compresi i loro successori e aventi causa - che abbiano fatto un uso commerciale di detta indicazione con riguardo a prodotti appartenenti alla classe "carni fresche, congelate e trasformate" per meno di cinque anni prima del 18 ottobre 2013, si applica un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, durante il quale non è vietato l'uso della suddetta indicazione.
4.
In deroga all'articolo 20.19, paragrafi 2 e 3, la protezione delle indicazioni geografiche elencate nella parte A dell'allegato 20-A e identificate con tre asterischi non impedisce l'uso di tali indicazioni da parte di persone - compresi i loro successori e aventi causa - che abbiano fatto un uso commerciale di tali indicazioni, con riguardo a prodotti appartenenti rispettivamente alle classi "carni stagionate" e "formaggi", per almeno dieci anni prima del 18 ottobre 2013. A tutte le persone - compresi i loro successori e aventi causa - che abbiano fatto un uso commerciale di dette indicazioni con riguardo a prodotti appartenenti rispettivamente alle classi "carni stagionate" e "formaggi" per meno di dieci anni prima del 18 ottobre 2013, si applica un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, durante il quale non è vietato l'uso delle suddette indicazioni.
5.
Qualora la registrazione di un marchio sia stata richiesta od ottenuta in buona fede, o qualora i diritti su un marchio siano stati acquisiti mediante l'uso in buona fede, nel territorio di una Parte prima della data applicabile di cui al paragrafo 6, le misure adottate per dare attuazione alla presente sottosezione nel territorio di tale Parte non pregiudicano l'ammissibilità o la validità della registrazione di detto marchio, o il diritto di uso di tale marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica.
6.
Ai fini del paragrafo 5 la data applicabile è:
a)
per le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 20-A al momento della firma del presente accordo, la data di entrata in vigore della presente sottosezione; oppure
b)
per le indicazioni geografiche inserite nell'allegato 20-A successivamente alla firma del presente accordo, la data di inserimento di tali indicazioni geografiche.
7.
Qualora la traduzione di un'indicazione geografica sia identica alla denominazione comune di un prodotto nel territorio di una Parte, o contenga un termine correntemente usato come denominazione comune di un prodotto in tale territorio, oppure qualora tale indicazione geografica non sia identica alla suddetta denominazione ma contenga un simile termine, le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano il diritto di qualsiasi persona di utilizzare un simile termine in associazione con detto prodotto nel territorio di tale Parte.
8.
Nulla vieta, in relazione ad un prodotto, l'uso nel territorio di una Parte di una denominazione corrente di una varietà vegetale o di una razza animale esistente nel territorio di tale Parte alla data di entrata in vigore della presente sottosezione.
9.
Una Parte può disporre che qualsiasi richiesta ai sensi della presente sottosezione in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dalla data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto in tale Parte o dalla data di registrazione del marchio nella medesima Parte, purché il marchio sia stato pubblicato entro tale data, se quest'ultima è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto in tale Parte, a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.
10.
Nessuna disposizione della presente sottosezione pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.
11.
a)
Nessuna disposizione della presente sottosezione pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare o di registrare in Canada un marchio contenente i termini elencati nella parte A dell'allegato 20-B, o da essi costituito; e
b)
la lettera a) non si applica ai termini elencati nella parte A dell'allegato 20B in relazione a qualunque uso che potrebbe indurre in errore il pubblico quanto all'origine geografica dei prodotti.
12.
L'uso in Canada dei termini elencati nella parte B dell'allegato 20B non è soggetto alle disposizioni della presente sottosezione.
13.
La cessione agli aventi causa, di cui ai paragrafi da 2 a 4, non comporta di per sé il trasferimento del diritto di usare un'indicazione geografica.
ARTICOLO 20.22
Modifiche dell'allegato 20A
1.
Il comitato misto CETA istituito a norma dell'articolo 26.1 ("il comitato misto CETA"), deliberando per consenso su raccomandazione del comitato CETA per le indicazioni geografiche, può decidere di modificare l'allegato 20A inserendo nuove indicazioni geografiche o sopprimendo quelle che hanno cessato di essere protette o sono cadute in disuso nel loro luogo di origine.
2.
In linea di principio non può essere inserita nella parte A dell'allegato 20A alcuna indicazione geografica che, al momento della firma del presente accordo, figuri nel pertinente registro dell'Unione europea con la qualifica di indicazione geografica "registrata" in relazione a uno Stato membro dell'Unione europea.
3.
Non può essere inserita nell'allegato 20-A alcuna indicazione geografica che identifichi un prodotto originario di una determinata Parte:
a)
se tale indicazione geografica è identica a un marchio registrato nel territorio dell'altra Parte in relazione a prodotti identici o simili, o a un marchio con riguardo al quale nel territorio dell'altra Parte siano stati acquisiti diritti per uso in buona fede e sia stata presentata una domanda riguardante prodotti identici o simili;
b)
se tale indicazione geografica è identica alla denominazione corrente di una varietà vegetale o di una razza animale esistente nel territorio dell'altra Parte; oppure
c)
se tale indicazione geografica è identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tale prodotto nel territorio dell'altra Parte.
ARTICOLO 20.23
Altre forme di protezione
Le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano il diritto di ottenere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in forza della legislazione pertinente di ciascuna Parte.
Sottosezione D
Disegni e modelli
ARTICOLO 20.24
Accordi internazionali
Ciascuna Parte compie ogni ragionevole sforzo per aderire all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, concluso a Ginevra il 2 luglio 1999.
ARTICOLO 20.25
Rapporto con il diritto d'autore
L'oggetto di un diritto su un disegno o modello può essere protetto a norma della disciplina sul diritto d'autore se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tale protezione. Ciascuna Parte determina la portata della medesima e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.
Sottosezione E
Brevetti
ARTICOLO 20.26
Accordi internazionali
Ciascuna Parte compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi agli articoli da 1 a 14 e all'articolo 22 del trattato sul diritto dei brevetti, concluso a Ginevra il 1° giugno 2000.
ARTICOLO 20.27
Protezione sui generis dei prodotti farmaceutici
1.
Ai fini del presente articolo si intende per:
brevetto di base, un brevetto che tutela un prodotto in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un'applicazione di un prodotto, che il titolare di un brevetto ha designato come atto a fungere da brevetto di base, come brevetto di base finalizzato alla concessione della protezione sui generis; e
prodotto, il principio attivo o la combinazione di principi attivi di un prodotto farmaceutico.
2.
Ciascuna Parte, su richiesta del titolare del brevetto o del suo avente causa, prevede un periodo di protezione sui generis dei prodotti protetti da un brevetto di base vigente, a condizione che siano state rispettate le seguenti condizioni:
a)
sia stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto sul mercato di tale Parte come prodotto farmaceutico (nel prosieguo del presente articolo, "l'autorizzazione all'immissione in commercio");
b)
il prodotto non sia ancora stato oggetto di un periodo di protezione sui generis; e
c)
l'autorizzazione all'immissione in commercio di cui alla lettera a) sia la prima autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto sul mercato di tale Parte come prodotto farmaceutico.
3.
Ciascuna Parte può:
a)
prevedere un periodo di protezione sui generis unicamente se la prima domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è presentata entro un termine ragionevole stabilito da tale Parte; e
b)
prescrivere un termine non inferiore a 60 giorni a decorrere dalla data in cui è stata concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio per la presentazione della domanda del periodo di protezione sui generis. Tuttavia, qualora la prima autorizzazione all'immissione in commercio sia rilasciata prima del rilascio del brevetto, ciascuna Parte prevede un termine non inferiore a 60 giorni dalla data di rilascio del brevetto, termine durante il quale può essere presentata la domanda del periodo di protezione a norma del presente articolo.
4.
Qualora un prodotto sia protetto da un brevetto di base, il periodo di protezione sui generis prende effetto alla fine del termine legale di tale brevetto.
Qualora un prodotto sia protetto da più di un brevetto che può fungere da brevetto di base, le Parti possono prevedere soltanto un unico periodo di protezione sui generis, che prende effetto alla fine del termine legale del brevetto di base:
a)
qualora tutti i brevetti che possono fungere da brevetto di base siano detenuti dalla stessa persona, tale periodo è scelto dalla persona che chiede il periodo di protezione sui generis; e
b)
qualora i brevetti che possono fungere da brevetto di base non siano detenuti dalla stessa persona e ciò possa dare luogo a domande di protezione sui generis confliggenti, tale periodo è scelto di comune accordo tra i titolari dei brevetti.
5.
Ciascuna Parte stabilisce che la durata del periodo di protezione sui generis sia uguale a quella del periodo trascorso tra la data in cui è stata presentata la domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio, ridotta di cinque anni.
6.
In deroga al paragrafo 5 e fatta salva la possibilità per le Parti di prorogare il periodo di protezione sui generis come incentivo o riconoscimento alle attività di ricerca in determinate popolazioni mirate, ad esempio i bambini, la durata della protezione sui generis non può superare un periodo compreso tra due e cinque anni, che deve essere determinato da ciascuna Parte.
7.
Ciascuna Parte può prevedere che il periodo di protezione sui generis cessi:
a)
se il beneficiario rinuncia alla protezione sui generis; oppure
b)
se non vengono corrisposti i diritti amministrativi prescritti.
Ciascuna Parte può stabilire una riduzione del periodo di protezione sui generis commisurata ai ritardi ingiustificati derivanti dall'inazione del richiedente in seguito alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, nel caso in cui il titolare del brevetto di base sia il richiedente dell'autorizzazione all'immissione in commercio o un ente ad esso collegato.
8.
Entro i limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione sui generis comprende unicamente il prodotto farmaceutico oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualunque uso di tale prodotto come prodotto farmaceutico che sia stato autorizzato prima della scadenza della protezione sui generis. Fatto salvo quanto disposto dalla frase precedente, la protezione sui generis conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto ed è soggetta agli stessi limiti ed obblighi.
9.
In deroga ai paragrafi da 1 a 8, ciascuna Parte può anche limitare la portata della protezione stabilendo eccezioni per la fabbricazione, l'uso, la messa in vendita, la vendita o l'importazione di prodotti a fini di esportazione durante il periodo della protezione.
10.
Ciascuna Parte può revocare la protezione sui generis per motivi connessi all'invalidità del brevetto di base, compresa l'eventualità che il brevetto si sia estinto anteriormente allo scadere della durata legale o sia stato revocato o limitato in misura tale che il prodotto per il quale è stata concessa la protezione non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure per motivi connessi al ritiro dell'autorizzazione o delle autorizzazioni all'immissione in commercio per i rispettivi mercati, oppure qualora la protezione sia stata conferita in violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 20.28
Meccanismi di patent linkage relativi ai prodotti farmaceutici
La Parte che si avvalga di meccanismi che collegano il rilascio di autorizzazioni all'immissione in commercio (o di avvisi di conformità o concetti simili) di prodotti farmaceutici generici all'esistenza di una protezione brevettuale (meccanismi di patent linkage) provvede affinché a tutte le parti di una controversia siano riconosciuti diritti di ricorso equivalenti ed effettivi.
Sottosezione F
Protezione dei dati
ARTICOLO 20.29
Protezione dei dati riservati relativi a prodotti farmaceutici
1.
Qualora una Parte imponga, come condizione per l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici contenenti nuove sostanze chimiche (nel prosieguo del presente articolo "autorizzazione"), la presentazione di test o altri dati riservati necessari a valutare la sicurezza e l'efficacia dell'uso di tali prodotti, detta Parte protegge tali dati dalla divulgazione se la loro elaborazione ha richiesto sforzi considerevoli, tranne quando la loro divulgazione sia necessaria a proteggere il pubblico o a meno che non siano state adottate misure per garantire che tali dati siano protetti contro usi commerciali sleali.
2.
Ciascuna Parte, in relazione ai dati soggetti al paragrafo 1 presentati a tale Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo, stabilisce che:
a)
nessuna persona all'infuori della persona che li ha presentati può, senza il consenso di quest'ultima, utilizzare tali dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per un periodo non inferiore a sei anni dalla data in cui la Parte ha concesso l'autorizzazione alla persona che ha presentato i dati per ottenere l'autorizzazione; e
b)
una Parte non può concedere l'autorizzazione a persone che utilizzano tali dati per un periodo non inferiore a otto anni dalla data in cui la Parte ha concesso l'autorizzazione alla persona che ha presentato i dati per ottenere l'autorizzazione, a meno che quest'ultima non dia il proprio consenso.
Fatto salvo il presente paragrafo, le Parti non sono soggette ad alcun limite nell'attuare procedure abbreviate di autorizzazione per tali prodotti in base a studi di bioequivalenza e biodisponibilità.
ARTICOLO 20.30
Protezione dei dati relativi a prodotti fitosanitari
1.
Ciascuna Parte stabilisce prescrizioni di sicurezza ed efficacia prima di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari (nel prosieguo del presente articolo "autorizzazione").
2.
Ciascuna Parte stabilisce un periodo limitato di protezione dei dati contenuti in un verbale di prova o in una relazione su uno studio presentati per la prima volta al fine di ottenere un'autorizzazione. Ciascuna Parte stabilisce che, durante tale periodo, il verbale di prova o la relazione su uno studio non possono essere usati a beneficio di nessun'altra persona che intenda ottenere un'autorizzazione, a meno che non sia dimostrato il consenso esplicito del primo titolare dell'autorizzazione.
3.
È necessaria la presentazione di un verbale di prova o di una relazione su uno studio per rilasciare un'autorizzazione oppure per modificare un'autorizzazione al fine di consentire l'uso di un prodotto su altre colture.
4.
Il periodo di protezione dei dati in ciascuna Parte è di almeno 10 anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione in tale Parte in relazione al verbale di prova o alla relazione su uno studio a sostegno dell'autorizzazione di nuovi principi attivi nonché ai dati a sostegno di una registrazione contemporanea del prodotto per uso finale contenente il principio attivo. La durata della protezione può essere prorogata al fine di incoraggiare l'autorizzazione di prodotti fitosanitari a basso rischio e di usi minori.
5.
Ciascuna Parte può anche stabilire prescrizioni in materia di protezione dei dati o di compensazione finanziaria per l'elaborazione di un verbale di prova o una relazione su uno studio a sostegno della modifica o del rinnovo di un'autorizzazione.
6.
Ciascuna Parte stabilisce norme per evitare la duplicazione di test su animali vertebrati. I richiedenti che intendano effettuare prove e studi su animali vertebrati dovrebbero essere incoraggiati ad adottare le misure necessarie ad accertare che tali prove e studi non siano già stati eseguiti o avviati.
7.
Ciascuna Parte dovrebbe incoraggiare i nuovi richiedenti e i titolari delle autorizzazioni pertinenti ad adoperarsi al massimo per assicurare la condivisione delle prove e degli studi su animali vertebrati. I costi relativi alla condivisione dei verbali di prova e delle relazioni sugli studi sono determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio. I richiedenti sono tenuti a partecipare unicamente ai costi delle informazioni che devono presentare per soddisfare le prescrizioni in materia di autorizzazione.
8.
Il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti hanno il diritto, per quanto concerne le spese da essi sostenute in relazione al verbale di prova o alla relazione sullo studio a sostegno di tali autorizzazioni, di ricevere un equo compenso dai richiedenti che si avvalgano di tali verbali o relazioni per ottenere un'autorizzazione per un nuovo prodotto fitosanitario. Ciascuna Parte può ingiungere alle parti coinvolte di risolvere eventuali questioni mediante arbitrato vincolante, organizzato secondo il diritto interno.
Sottosezione G
Varietà vegetali
ARTICOLO 20.31
Varietà vegetali
Le Parti cooperano alla promozione e al rafforzamento della tutela delle varietà vegetali in forza dell'Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, conclusa a Parigi il 2 dicembre 1961.
SEZIONE C
Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
ARTICOLO 20.32
Obblighi generali
1.
Ciascuna Parte provvede affinché le procedure per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale siano giuste ed eque, non inutilmente complesse o costose e non comportino termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. Tali procedure sono applicate in modo tale da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
2.
Nell'attuare le disposizioni della presente sezione, ciascuna Parte tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, gli interessi di terzi e le misure, i rimedi e le sanzioni applicabili.
3.
Gli articoli da 20.33 a 20.42 fanno riferimento alla tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale.
4.
Ai fini degli articoli da 20.33 a 20.42, e salvo diversa disposizione, per diritti di proprietà intellettuale si intendono tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS.
ARTICOLO 20.33
Soggetti dotati di legittimazione attiva
Ciascuna Parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle procedure e dei rimedi di cui agli articoli da 20.34 a 20.42:
a)
ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione;
b)
a tutte le altre persone autorizzate a godere di tali diritti, purché tali persone siano legittimate ad agire in giudizio per ottenere la tutela di tali diritti conformemente alle disposizioni della propria legislazione;
c)
agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, purché tali organi siano legittimati ad agire in giudizio per ottenere la tutela di tali diritti conformemente alle disposizioni della propria legislazione; e
d)
agli organi di difesa professionali cui sia stato regolarmente riconosciuto il diritto di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, purché tali organi siano legittimati ad agire in giudizio per ottenere la tutela di tali diritti conformemente alle disposizioni della propria legislazione.
ARTICOLO 20.34
Elementi di prova
Ciascuna Parte provvede, in caso di un'asserita violazione di un diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, affinché le autorità giudiziarie abbiano il potere di ordina