Bruxelles, 15.6.2016

COM(2016) 399 final

2016/0185(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 201 final}
{SWD(2016) 202 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Negli ultimi 10 anni l'intervento normativo unionale sui mercati del roaming all'ingrosso e al dettaglio è servito a migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming nell'Unione 1 .

Nel 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2015/2120 2 che, entrato in vigore il 29 novembre 2015, ha modificato il regolamento (UE) n. 531/2012 (regolamento sul roaming) 3 .

Il regolamento (UE) 2015/2120 prescrive l'abolizione nell'Unione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio dal 15 giugno 2017, salvi l'utilizzo corretto dei servizi di roaming e la possibilità di applicare un meccanismo di deroga all'abolizione delle tariffe di roaming al dettaglio a fini di sostenibilità. Nella presente relazione queste nuove disposizioni dell'Unione sono denominate "roaming a tariffa nazionale".

Il regolamento a livello di mercato al dettaglio, pur necessario, da solo non basta ad attuare il roaming a tariffa nazionale. Per rendere sostenibile in tutta l'Unione l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza falsare la concorrenza nei mercati nazionali, i mercati nazionali del roaming all'ingrosso devono essere competitivi e garantire prezzi che consentano agli operatori di offrire servizi al dettaglio sostenibili senza oneri supplementari.

Al riguardo la Commissione ha proceduto ad un riesame del mercato del roaming all'ingrosso per vagliare le misure necessarie all'abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio, in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sul roaming 4 .

Dall'analisi dei mercati all'ingrosso risultano ancora diverse lacune che ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio il carattere oligopolistico, combinato con la natura bilaterale degli accordi di roaming e la mancanza di prodotti sostitutivi). L'analisi indica inoltre che, con il roaming a tariffa nazionale, la posizione negoziale dei trasmittenti netti di traffico in roaming, inclusi gli operatori più deboli sul mercato all'ingrosso, rischia di fatto di peggiorare se non si applicano misure compensative; il che, a sua volta, potrebbe distorcere il funzionamento dei rispettivi mercati degli operatori nazionali.

Parallelamente, le norme sul mercato all'ingrosso dovrebbero far sì che gli operatori delle reti ospitanti siano in grado di recuperare i costi sostenuti per fornire servizi di roaming all'ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi ad investire nelle reti ospitanti e evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming per competere nei mercati nazionali visitati altrimenti concorrenziali.

La presente iniziativa mira quindi a disciplinare il funzionamento dei mercati nazionali del roaming all'ingrosso al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio per il 15 giugno 2017 senza distorsioni sui mercati nazionali d'origine e su quelli visitati.

Coerenza con le disposizioni vigenti

L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio è un passo essenziale per far sì che le norme in materia di telecomunicazioni sostengano l'istituzione e il funzionamento del mercato unico digitale in tutta l'Unione. Tale obiettivo è stato sottolineato anche nella strategia per il mercato unico digitale lanciata dalla Commissione il 6 maggio 2015 5 . In particolare, la regolamentazione del mercato del roaming all'ingrosso ai fini dell'introduzione del roaming a tariffa nazionale nell'Unione contribuirà a realizzare l'obiettivo in base al quale in un mercato che funziona è assicurato in tutta l'Unione, a prezzi accessibili, l'accesso a un'infrastruttura di banda larga senza fili ad elevate prestazioni.

I colegislatori hanno riconosciuto l'importanza di questo obiettivo per l'intero mercato unico digitale quando nel 2015 hanno adottato le norme sul roaming a tariffa nazionale. Tuttavia, data l'interrelazione tra i mercati del roaming all'ingrosso e al dettaglio, i colegislatori hanno subordinato l'applicazione del roaming a tariffa nazionale all'adozione delle misure legislative necessarie per risolvere le difficoltà del settore dell'ingrosso e consentire quindi l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio nell'Unione.

La presente proposta di regolamento mira pertanto a completare la normativa sul roaming, in particolare per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, e a consentire l'applicazione delle norme sul roaming a tariffa nazionale a decorrere dal 15 giugno 2017. Ciò è in linea con gli obiettivi strategici su cui poggia il regolamento sul roaming e l'intera strategia per il mercato unico digitale.

Oltre alle misure legislative proposte in questa sede, l'istituzione del roaming a tariffa nazionale sarà corredata di atti di esecuzione che devono essere adottati entro il 15 dicembre 2016 e che fissano le modalità d'applicazione della politica di utilizzo corretto e la metodologia per la valutazione della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Stando alla strategia per il mercato unico digitale, le reti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono la colonna portante di prodotti e servizi digitali potenzialmente in grado di aiutarci in tutti gli aspetti della nostra vita e di dare impulso allo sviluppo economico dell'Europa. La regolamentazione dei mercati del roaming all'ingrosso per consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming, di conseguenza, contribuisce a sviluppare un settore delle telecomunicazioni forte, competitivo e dinamico, e a creare un contesto favorevole per lo sviluppo di reti e servizi digitali avanzati a sostegno di tutti i settori dell'economia, comprese le piccole e medie imprese.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Da ormai dieci anni si avverte la necessità di un intervento normativo dell'UE sui mercati del roaming all'ingrosso e al dettaglio, in base all'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'intervento è inteso a migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i servizi di roaming nell'Unione 6 , dal momento che le autorità nazionali di regolamentazione hanno riconosciuto l'impossibilità di risolvere la questione autonomamente in ragione della dimensione transnazionale del mercato del roaming internazionale 7 . In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2015/2120, occorre adottare le opportune misure legislative per assicurare il corretto funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e introdurre il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione, come indicato nel riesame del mercato del roaming all'ingrosso. Sono pertanto necessarie anche misure volte a regolamentare i mercati del roaming all'ingrosso a norma dell'articolo 114 del TFUE per assicurare il funzionamento del mercato interno nell'ambito dei servizi di roaming e in particolare la sostenibilità del roaming a tariffa nazionale.

Sussidiarietà

Un approccio unionale alla regolamentazione dei mercati del roaming all'ingrosso impedirebbe ai singoli Stati membri di prendere strade diverse per risolvere il problema degli elevati prezzi all'ingrosso; approcci diversi creerebbero infatti ostacoli al mercato interno, in quanto i fornitori di servizi di roaming dell'Unione sarebbero soggetti a contesti normativi diversi in funzione del loro essere fornitori (operatori ospitanti) o acquirenti (operatori del paese di origine), e nonostante il fatto che le norme sul roaming al dettaglio siano definite nel regolamento sul roaming.

Un approccio comune a livello dell'Unione è necessario anche perché i singoli Stati membri possono non essere abbastanza motivati a regolamentare i mercati nazionali all'ingrosso in modo da tener conto dell'impatto delle rispettive norme sulla possibilità di fornire il roaming a tariffa nazionale in altri Stati membri. Un'iniziativa a livello dell'Unione sarebbe più attenta all'interesse generale di tutti gli Stati membri. Senza una normazione coerente dei mercati del roaming all'ingrosso a livello dell'Unione la fornitura di roaming a tariffa nazionale potrebbe risultare più difficoltosa, dato il maggior rischio di incongruenze tra i costi all'ingrosso sostenuti in altri Stati membri e le entrate del settore al dettaglio.

Un approccio comune a livello dell'UE potrebbe invece stabilire le condizioni normative necessarie e garantire che i mercati nazionali all'ingrosso sostengano l'obiettivo di abolire i sovrapprezzi del roaming in modo sostenibile in tutta l'Unione. Infine, un approccio comune terrà inoltre conto dell'interdipendenza tra le norme dei settori al dettaglio e all'ingrosso nell'assicurare il corretto funzionamento dei mercati del roaming dell'Unione, come già sottolineato dalla Corte 8 .

   Proporzionalità

Il legislatore dispone di ampio potere discrezionale nell'assicurare la proporzionalità delle proprie scelte. Tuttavia, secondo la Corte, in particolare per quanto attiene alle norme di roaming, il legislatore è tenuto a basare le proprie scelte su criteri oggettivi.

In tal caso, nell'ambito della valutazione degli ostacoli connessi alle varie misure possibili, egli deve verificare se gli obiettivi perseguiti siano idonei a giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori 9 . Di conseguenza, le norme proposte tengono conto di due elementi secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sul roaming, ossia la necessità di assicurare che gli operatori delle reti ospitanti siano in grado di recuperare tutti i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni e la necessità di impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

Questi requisiti specifici, in linea con il principio di proporzionalità, provvedono affinché le norme sul roaming all'ingrosso si limitino al necessario per conseguire l'obiettivo politico generale. Ad esempio, non devono comportare conseguenze economiche negative ingiustificate nel conseguimento dell'obiettivo, come esigere che operatori efficienti forniscano servizi sotto costo o imporre norme di accesso che gli operatori delle reti ospitanti non possono limitare alla prestazione di servizi di roaming.

D'altro canto, come sottolineato dalla Corte, il rispetto del principio di proporzionalità non impedisce che alcuni operatori subiscano conseguenze economiche negative in casi specifici, quali una riduzione dei profitti più forte di quanto sarebbe accaduto in mercati pienamente competitivi per le attività di roaming all'ingrosso o perdite dovute a una gestione inefficiente dei costi di rete. In questi casi le suddette conseguenze negative sono effettivamente giustificate e necessarie per raggiungere l'obiettivo perseguito.

Scelta dell'atto giuridico

Le misure proposte sono intese a definire norme direttamente applicabili alla fornitura di servizi di roaming all'ingrosso modificando le pertinenti disposizioni del regolamento sul roaming. Per questo motivo, si propone un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione ha proceduto a un ampio riesame del mercato del roaming all'ingrosso nell'Unione, in considerazione degli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento sul roaming.

Dall'esame emerge in particolare che i mercati del roaming all'ingrosso non sempre funzionano correttamente. L'impatto di queste carenze sul funzionamento dei suddetti mercati all'ingrosso si traduce in prezzi notevolmente superiori ai costi stimati, in particolare per quanto riguarda i dati. Tuttavia, le dinamiche concorrenziali osservabili nei mercati del roaming all'ingrosso nell'Unione sono legate essenzialmente alla regolamentazione in vigore sulle tariffe di roaming all'ingrosso. Queste tariffe vincolate a limiti sono spesso le uniche disponibili per gli operatori con scarso potere negoziale (piccoli operatori o operatori di reti mobili virtuali). Il riesame giunge alla conclusione che non è possibile prevedere con certezza l'impatto del futuro obbligo di roaming a tariffa nazionale, in particolare dell'aumento atteso del traffico di roaming, sulla concorrenza nei mercati nazionali del roaming all'ingrosso. Al contrario, a causa delle persistenti carenze dei mercati del roaming all'ingrosso, il rapporto di riesame non esclude il rischio che, in assenza di misure compensative, la posizione di un gran numero di operatori presenti sul mercato di fatto si deteriori a causa del roaming a tariffa nazionale.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha tenuto una consultazione pubblica sul riesame dei mercati del roaming all'ingrosso a livello nazionale dal 29 novembre 2015 al 18 febbraio 2016. L'obiettivo della consultazione era raccogliere le opinioni dei portatori di interessi sul modo e funzionamento dei mercati del roaming nell'UE e sulla regolamentazione vigente dei mercati nazionali del roaming all'ingrosso nell'Unione alla luce dell'obbligo di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio per il 15 giugno 2017 previsto nel regolamento sul roaming. Sono pervenute complessivamente 97 risposte (92 mediante il questionario in linea, 3 mediante posta elettronica e 2 documenti di sintesi) da 25 Stati membri e dalla Norvegia.

Gli operatori hanno opinioni divergenti sul funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso. Alcuni operatori storici, quelli di ampia impronta e in generale gli operatori con grande traffico di roaming in entrata sostengono che esistono dinamiche concorrenziali, come dimostra il fatto che spesso le tariffe del mercato all'ingrosso sono inferiori ai limiti massimi regolamentati; altri, in particolare i più piccoli, gli operatori di reti mobili virtuali e quelli con grande traffico di roaming in uscita, sostengono che i prezzi sul mercato all'ingrosso sono uguali o vicini ai limiti massimi e sono notevolmente superiori ai costi. Anche le opinioni in merito alle conseguenze del roaming a tariffa nazionale sulla concorrenza nei mercati del roaming all'ingrosso sono divise tra questi due gruppi di operatori: gli uni sostengono che aumenterà la concorrenza, gli altri sono di parere opposto.

Le autorità nazionali di regolamentazione e i governi hanno vedute analoghe a quelle degli operatori dei rispettivi paesi. I paesi con un forte traffico di roaming in entrata considerano che i mercati nazionali del roaming all'ingrosso funzionano bene, mentre i paesi con un forte traffico di roaming in uscita sono di parere opposto. Infine, i consumatori e le associazioni di consumatori sono prudenti nell'esprimersi, dato che non sono direttamente coinvolti in tali mercati.

Stando all'ampia maggioranza delle risposte, i limiti tariffari sul roaming all'ingrosso imposte a livello unionale in tutti gli Stati membri sarebbero l'approccio normativo più adeguato per poter introdurre il roaming a tariffa nazionale nel 2017. Tuttavia, a causa della diversa percezione del funzionamento del mercato del roaming all'ingrosso, gli operatori sono divisi sul livello più adeguato a cui fissare tali limiti per poter disporre di norme di roaming a tariffa nazionale sostenibili: gli uni sono favorevoli a confermare i massimali attuali, mentre altri sollecitano una riduzione sostanziale ai fini di un'introduzione sostenibile del roaming a tariffa nazionale. Inoltre, molti operatori hanno evidenziato l'importanza del livello delle tariffe di terminazione di traffico in roaming per l'introduzione del roaming a tariffa nazionale per chiamate vocali.

Assunzione e uso di perizie

Per ottenere il materiale informativo concreto necessario alla redazione del rapporto di riesame, in aggiunta alla consultazione pubblica dell'autunno 2015 la Commissione e l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) hanno raccolto un insieme completo di dati presso gli operatori 10 . La Commissione ha inoltre richiesto uno studio esterno per stimare il costo della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso 11 e ha analizzato i dati qualitativi e quantitativi ottenuti sui mercati del roaming all'ingrosso e al dettaglio 12 .

Valutazione d'impatto

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta 13 è stato presentato al comitato per il controllo normativo, che ha formulato un parere positivo il 15 aprile 2016.

Sono state esaminate quattro possibili alternative:

Opzione 1 - Nessuna azione a livello dell'UE (scenario di base) - Il roaming a tariffa nazionale non si applica a partire dal 15 giugno 2017 e i consumatori continuano a pagare i sovrapprezzi del roaming al dettaglio.

Opzione 2 - Limiti tariffari sul roaming all'ingrosso nell'UE fissati al livello attuale - Gli attuali limiti tariffari sul roaming all'ingrosso fissati nel regolamento sul roaming (0,05 EUR/minuto per le chiamate effettuate, 0,02 EUR per SMS e 0,05 EUR per MB) sono confermati in un atto legislativo, in modo che il roaming a tariffa nazionale entri in vigore dal 15 giugno 2017.

Opzione 3 - Limiti tariffari sul roaming all'ingrosso nell'UE fissati ad un livello inferiore a quello attuale - La normativa riduce i limiti tariffari attuali sul roaming all'ingrosso a 0,04 EUR/minuto per le chiamate effettuate, 0,01 EUR per SMS e 0,0085 EUR per MB e assicura l'entrata in vigore del roaming a tariffa nazionale.

Opzione 4 - Limiti tariffari sul roaming all'ingrosso specifici per paese - Si applicano sul roaming all'ingrosso limiti tariffari specifici per paese, pari alle stime dei costi in ciascuno Stato membro in base a un modello di costo comune; l'opzione consente l'entrata in vigore del roaming a tariffa nazionale dal 15 giugno 2017.

Oltre alla fissazione di limiti tariffari, nelle opzioni 2, 3 e 4, la Commissione ha esaminato anche una misura complementare che permetterebbe alle parti di un accordo di roaming all'ingrosso di negoziare un regime di tariffazione non regolamentato, non applicando quindi la disposizione, presente nel regolamento sul roaming, che prevede limiti tariffari per unità sul roaming all'ingrosso.

In base all'esame di cui alla valutazione d'impatto, l'opzione 3 è risultata la più adatta per introdurre il roaming a tariffa nazionale in modo sostenibile nell'Unione, anche per gli operatori che dispongono di un potere negoziale minore. L'opzione assicura che gli operatori delle reti ospitanti possano recuperare i costi anticipati della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso e mantiene gli incentivi agli investimenti nei mercati visitati. Il livello dei limiti tariffari con l'opzione 3 lascia inoltre spazio alla concorrenza al di sotto del limite, in quanto permette agli operatori di sfruttare le economie di scala e di poter quindi negoziare tariffe più basse.

L'analisi mostra inoltre che il fatto che l'operatore della rete ospitante e quello della rete di origine possano concordare di non applicare limiti tariffari all'ingrosso bensì di concludere un contratto non regolamentato, vale a dire una tariffazione basata sulla capacità o altra forma contrattuale, inciderebbe positivamente sul mercato del roaming all'ingrosso; si potrebbe quindi accogliere questa disposizione in via complementare.

Invece, l'opzione 4 non migliorerebbe molto la sostenibilità del roaming a tariffa nazionale a livello di operatore rispetto all'opzione 3, e comporterebbe peraltro maggiori rischi in termini di recupero dei costi all'ingrosso e notevoli difficoltà di attuazione.

Infine, l'opzione 1 e, in misura minore, l'opzione 2 non conseguirebbero l'obiettivo di introdurre il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione, in quanto l'opzione 1 non assicurerebbe l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio (in particolare, la conseguente perdita pecuniaria per i consumatori ammonterebbe a 1,4 miliardi di EUR) e l'opzione 2 non risolverebbe la diffusa insostenibilità del roaming a tariffa nazionale per molti operatori (circa il 20% del campione analizzato) e in diversi Stati membri (più del 20% degli Stati membri).

Diritti fondamentali

È stata analizzata l'incidenza dalla presente proposta sui diritti fondamentali, come la libertà d'impresa: i limiti tariffari proposti, volti a ovviare a carenze del mercato e ad assicurare il recupero dei costi, non costituiscono una misura sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, né un'inammissibile interferenza che pregiudicherebbe la sostanza stessa della libertà suddetta. La possibilità di non applicarli è anche intesa ad aumentare la libertà delle parti di concludere un accordo di fornitura all'ingrosso.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il roaming a tariffa nazionale diventerà obbligatorio dal giugno 2017, fatta salva l'applicabilità a tale data dell'atto legislativo che sarà adottato in seguito alla presente proposta. La Commissione propone quindi di collegare gli obblighi di comunicazione all'entrata in vigore del roaming a tariffa nazionale in modo che le nuove norme all'ingrosso e al dettaglio abbiano un periodo di applicazione analogo.

Con riguardo al contenuto dell'esercizio di monitoraggio e valutazione, in virtù dell'attuale clausola di riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento sul roaming la Commissione è tenuta a valutare il "livello di concorrenza sul mercato del roaming all'ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori".

La disposizione è quindi direttamente pertinente per valutare gli effetti delle norme sul roaming all'ingrosso considerate nel contesto della presente iniziativa. Nell'ambito dell'obbligo di comunicazione attualmente in vigore, la Commissione propone i seguenti indicatori per valutare le misure specifiche per questa iniziativa:

numero di richieste di deroga per motivi di sostenibilità;

totale dei volumi di traffico di roaming in entrata e in uscita per trimestre;

volumi e prezzi medi all'ingrosso del traffico bilanciato e della differenza di traffico;

numero e principali caratteristiche dei contratti all'ingrosso in base alla capacità;

misure contrattuali all'ingrosso adottate per contrastare le attività commerciali su larga scala basate sul roaming permanente o l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming, con relativa applicazione pratica.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il regolamento proposto si compone di due articoli, l'uno comprendente tutte le modifiche proposte al regolamento sul roaming, l'altro relativo all'entrata in vigore.

L'articolo 1 propone le seguenti modifiche al regolamento sul roaming:

il punto 1 ne modifica l'articolo 3, aggiungendo la possibilità, per le parti di un accordo all'ingrosso, di non applicare i limiti tariffari all'ingrosso di cui agli articoli 7, 9 e 12 del regolamento stesso;

i punti 2, 3 e 4 introducono modifiche alle disposizioni vigenti che fissano le tariffe medie massime del roaming all'ingrosso per le chiamate, gli SMS e i dati, modificando i valori applicabili. Le modifiche assicurano inoltre la coerenza tra i tre articoli modificati (articoli 7, 9 e 12);

il punto 5 introduce una modifica all'articolo 17 per garantire la consultazione del BEREC nelle controversie relative agli input necessari per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati;

i punti 6 e 7 introducono modifiche alla clausola di riesame per garantire la coerenza in seguito all'entrata in vigore del roaming a tariffa nazionale e precisare i poteri di raccolta dei dati del BEREC in vista del riesame.

2016/0185 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 14 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni 15 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 introduce un approccio comune alla regolamentazione del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni all'interno dell'Unione.

(2)La strategia per il mercato unico digitale, istituita dalla Commissione il 6 maggio 2015 17 , ha considerato il pacchetto sul mercato unico delle telecomunicazioni, adottato dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 , una prima tappa verso l'eliminazione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio, sostenendo in tal modo la creazione di un mercato unico digitale nell'Unione.

(3)Il regolamento (UE) 2015/2120 istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati.

(4)L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio introdotta dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche "roaming a tariffa nazionale", è necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l'Unione. Tuttavia, il suddetto regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming.

(5)L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming a partire dal 15 giugno 2017, prevista dal regolamento (UE) n. 531/2012, è pertanto subordinata all'applicabilità di un atto legislativo proposto dalla Commissione che preveda misure adeguate in seguito al riesame del mercato del roaming all'ingrosso.

(6)La Commissione ha proceduto ad un riesame completo del mercato del roaming all'ingrosso al fine di vagliare le misure necessarie per consentire l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio per il 15 giugno 2017.

(7)Alla luce dei risultati del riesame, la Commissione ha adottato la relazione sul riesame del mercato del roaming all'ingrosso 19 . A tale riguardo, per garantire che i servizi di roaming al dettaglio possano essere forniti ai prezzi al dettaglio nazionali, nel roaming gli input all'ingrosso devono essere disponibili a un livello che consenta agli operatori nazionali di fornire il roaming a tariffa nazionale. Sebbene mercati nazionali del roaming all'ingrosso pienamente concorrenziali e con prezzi in linea con i costi effettivi di fornitura del servizio delle reti ospitanti debbano rendere il roaming a tariffa nazionale certamente più sostenibile, dal riesame emerge un quadro ben diverso. Il riesame indica inoltre che difficilmente il futuro obbligo di roaming al dettaglio a tariffa nazionale condurrà, da solo, a mercati del roaming all'ingrosso ben funzionanti che consentano la fornitura di roaming a tariffa nazionale nell'Unione per il 15 giugno 2017.

(8)In particolare, l'attuale funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli o netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile.

(9)Il funzionamento del mercato del roaming all'ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi ad investire nelle reti ospitanti e evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming all'ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati.

(10)Alla luce dei problemi individuati, le misure esistenti applicabili sui mercati del roaming all'ingrosso dovrebbero essere modificate per assicurare che il livello delle tariffe del roaming all'ingrosso consenta l'introduzione sostenibile del roaming a tariffa nazionale nell'Unione.

(11)Per permettere lo sviluppo di un mercato più efficiente, integrato e competitivo dei servizi di roaming, nel negoziare l'accesso all'ingrosso ai fini della fornitura servizi di roaming al dettaglio gli operatori dovrebbero poter negoziare regimi tariffari all'ingrosso innovativi, non direttamente connessi ai volumi effettivamente consumati, ad esempio pagamenti forfettari, impegni immediati o contratti in base alla capacità, oppure regimi tariffari che riflettano le variazioni della domanda nell'arco dell'anno. Pertanto, le parti negoziali dovrebbero avere la possibilità di concordare di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso regolamentate per la durata degli accordi di roaming all'ingrosso o per altro periodo di tempo predeterminato, il che escluderebbe la possibilità per ciascuna parte di chiedere successivamente l'applicazione delle tariffe massime di roaming all'ingrosso in base al volume di consumo effettivo di cui al regolamento (UE) n. 531/2012. Questa alternativa non pregiudica gli obblighi di fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati a norma del regolamento (UE) n. 531/2012.

(12)Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all'ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell'Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione senza risolvere la questione del livello dei costi all'ingrosso connessi alla fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza.

(13)Le tariffe massime all'ingrosso dovrebbero fungere da livello di salvaguardia e garantire che gli operatori possano recuperare i costi, compresi i costi congiunti e comuni. Dovrebbero inoltre consentire la fornitura diffusa e sostenibile di roaming a tariffa nazionale e lasciare al tempo stesso un margine alle trattative commerciali tra gli operatori.

(14)I costi per la fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso, compresi i costi congiunti e comuni, sono stati stimati sulla base di diverse fonti: la prima è un modello generale di costi per i servizi di roaming all'ingrosso basato sui dati nazionali e sul metodo utilizzato dalle autorità nazionali di regolamentazione per stabilire le tariffe massime di terminazione sulle reti mobili conformi al diritto dell'Unione; la seconda fonte sono le stime dei costi alternative, basate su approcci coerenti a livello dell'Unione per quanto riguarda la regolamentazione delle tariffe nazionali di terminazione delle chiamate mobili. La valutazione ha inoltre attinto alle attuali tariffe del roaming all'ingrosso per la differenza di traffico nell'Unione e a dati concreti sulle attuali tariffe di accesso all'ingrosso sui mercati nazionali.

(15)Nell'esaminare le stime dei costi si è tenuto conto dell'impatto potenziale della stagionalità del traffico in roaming sui costi globali della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso a livello nazionale. Tali stime prendono atto degli effetti di compensazione che mitigherebbero i potenziali aumenti dei costi dovuti alla stagionalità del traffico in roaming. In particolare per i servizi di dati, l'aumento della domanda interna significa che i picchi di traffico stagionali in un determinato anno saranno verosimilmente superati dal totale della domanda interna nell'anno o negli anni successivi. Di conseguenza, poiché le reti di comunicazione mobile terrestri sono dimensionate per far fronte a questa tendenza generale all'aumento trainata dalla domanda interna, un picco nella domanda totale della rete dovuto a flussi stagionali di roaming non sembra incidere sostanzialmente sui costi di dimensionamento della rete mobile. Per le chiamate vocali la domanda è più stabile, e in alcuni paesi i picchi di roaming stagionali possono esercitare un impatto sui costi globali di dimensionamento della rete. Tuttavia, tali picchi stagionali di traffico localizzati possono anche scaturire da utenti nazionali che si spostano in zone turistiche e essere in qualche misura mitigati dagli effetti compensatori esercitati sull'uso di capacità dagli utenti in roaming che si trovano nelle zone metropolitane durante le vacanze estive.

(16)Nel fissare la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati, si è tenuto conto di tutti gli elementi di accesso necessari per consentire la fornitura dei servizi di roaming, comprese le spese di transito per assicurare il traffico dei dati fino ad un punto di scambio individuato dall'operatore della rete d'origine.

(17)Nel valutare il ruolo di salvaguardia delle tariffe di roaming all'ingrosso per conseguire il duplice obiettivo di garantire che i fornitori all'ingrosso recuperino tutti i costi pertinenti e che la non sostenibilità del roaming a tariffa nazionale rimanga eccezionale, è opportuno tener conto del portafoglio dei servizi forniti da ciascun fornitore di roaming all'ingrosso e delle previsioni del relativo volume di traffico.

(18)Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere ridotte.

(19)Pur sempre assicurando la riservatezza dei segreti commerciali e industriali, per sorvegliare e controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012 e gli sviluppi nei mercati del roaming all'ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni sugli accordi di roaming all'ingrosso che non prevedono l'applicazione di tariffe massime. Dovrebbero inoltre essere autorizzate a richiedere informazioni sull'adozione e l'applicazione di condizioni degli accordi all'ingrosso volte a impedire il roaming permanente e prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming che viaggiano all'interno dell'Unione.

(20)La specifica regolamentazione dei prezzi applicabile al roaming comporta l'applicazione di un limite tariffario generale dell'Unione ad un prodotto composito che può comprendere anche altri tipi di input per l'accesso all'ingrosso e l'interconnessione, tra cui in particolare quelli soggetti a regolamentazione nazionale o, potenzialmente, transfrontaliera. In proposito le divergenze nella regolamentazione di tali input a livello di Unione dovrebbero diminuire, in particolare grazie alla prospettiva di misure supplementari adottate in conformità alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) 20 ai fini di una maggiore coerenza degli approcci normativi. Nel frattempo, qualsiasi controversia tra operatori della rete ospitante e altri operatori sulle tariffe applicate a tali input regolamentati necessari per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso dovrebbe essere affrontata tenendo conto del parere formulato dall'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), in conformità agli specifici obblighi regolamentari applicabili al roaming e alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) 21 , alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) 22 e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) 23 .

(21)È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme.

(22)Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming, il BEREC dovrebbe avere il compito di raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Dovrebbe raccogliere dati anche sui casi in cui le parti di un accordo all'ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso o hanno attuato, al livello all'ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione.

(23)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 531/2012.

(24)Gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto le disposizioni nazionali non riescono a garantire la coerenza tra le norme sui mercati nazionali all'ingrosso e le norme dell'Unione europea sui servizi di roaming al dettaglio. D'altra parte, dagli effetti transfrontalieri dei mercati nazionali del roaming all'ingrosso sulla fornitura di servizi di roaming al dettaglio all'interno dell'Unione risulta che gli obiettivi possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, che può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 531/2012

Il regolamento (UE) n. 531/2012 è così modificato:

(1)all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le norme relative alle tariffe di roaming all'ingrosso regolamentate di cui agli articoli 7, 9 e 12 si applicano alla fornitura di accesso a tutti gli elementi di accesso all'ingrosso al roaming di cui al paragrafo 3, a meno che, per un periodo di tempo determinato, entrambe le parti dell'accordo di roaming all'ingrosso convengano esplicitamente che le tariffe medie di roaming all'ingrosso derivanti dall'applicazione dell'accordo non debbano essere soggette a dette tariffe regolamentate.";

(2)all'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di 0,04 EUR al minuto e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,04 EUR fino al 30 giugno 2022.

2. La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all'ingrosso di cui al paragrafo 1 o prima del 30 giugno 2022.";

(3)all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,01 EUR per SMS e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,01 EUR fino al 30 giugno 2022.";

(4)all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 15 giugno 2017 la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite detta rete ospitante non supera il limite di salvaguardia di 0,0085 EUR per megabyte di dati trasmessi e, fatto salvo l'articolo 19, rimane fissata a 0,0085 EUR per megabyte di dati trasmessi fino al 30 giugno 2022.";

(5)all'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Le controversie tra operatori delle reti ospitanti e altri operatori sulle tariffe applicate agli input necessari per la fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati possono essere sottoposte alla o alle autorità nazionali di regolamentazione competenti a norma dell'articolo 20 o dell'articolo 21 della direttiva quadro. In tal caso, la o le autorità nazionali di regolamentazione competenti consultano l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) in merito ai provvedimenti da adottare secondo le disposizioni della direttiva quadro, delle direttive specifiche o del presente regolamento per risolvere la controversia, e attende il parere del BEREC prima di intervenire in tal senso.";

(6)l'articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Inoltre, ogni due anni dal 15 giugno 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.";

b) al paragrafo 4, primo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull'evoluzione delle tariffe al dettaglio e all'ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, comprese le tariffe all'ingrosso applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Raccoglie dati anche sugli accordi all'ingrosso non soggetti alle tariffe massime di roaming all'ingrosso di cui agli articoli 7, 9 o 12 e sull'attuazione, al livello all'ingrosso, di misure contrattuali volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione.".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Cfr. sentenza nella causa C-58/08, EU:C:2010:321.
(2) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.
(3) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.
(4) Per ulteriori informazioni si veda la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame del mercato del roaming all'ingrosso [riferimento definitivo] e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna [riferimento definitivo].
(5) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia per il mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final.
(6) L'uso della suddetta base giuridica è stato confermato nella sentenza della causa C-58/08, EU:C:2010:321, punto 48.
(7) Cfr. lettera del dicembre 2005 del gruppo di regolatori europei al direttore generale della Direzione generale della Commissione per la Società dell'informazione.
(8) Nella sentenza della causa 58/08, la Corte ha ritenuto la regolamentazione del mercato del mercato del roaming all'ingrosso conforme al principio di sussidiarietà, in quanto "l'interdipendenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming riveste un'importanza significativa, di modo che qualsiasi misura volta unicamente a ridurre i prezzi al dettaglio senza influire sul livello dei costi di fornitura all'ingrosso dei servizi di roaming intracomunitario sarebbe stata tale da perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming intracomunitario." (punto 77).
(9) Cfr. sentenza nella causa C-58/08, EU:C:2010:321, punto 53.
(10) I dati raccolti sono stati analizzati in collaborazione con il Centro comune di ricerca (JRC). Il JRC è il servizio scientifico interno alla Commissione europea i cui scienziati svolgono attività di ricerca in modo da mettere a disposizione consulenze scientifiche indipendenti e basate su dati concreti a sostegno della politica unionale. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del JRC all'indirizzo: https://ec.europa.eu/jrc/ .
(11) SMART 2015/006 "Assessment of the cost of providing wholesale roaming services in the EU (Analisi dei costi di fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso nell'Unione europea)", TERA Consultants.
(12) L'analisi è stata elaborata dalla DG CONNECT in collaborazione con il centro di competenza sulla valutazione microeconomica del JRC. Per ulteriori informazioni, consultare il sito web del JRC all'indirizzo: https://ec.europa.eu/jrc/
(13) Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme sui mercati del roaming all'ingrosso e che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione.
(14) GU C [...] del [...], pag. [...].
(15) GU C [...] del [...], pag. [...].
(16) Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.)
(17) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia per il mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final.
(18) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(19) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame del mercato del roaming all'ingrosso [riferimento definitivo].
(20) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
(21) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).
(22) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).
(23) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).