Bruxelles, 26.5.2016

COM(2016) 286 final

2016/0150(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca nell'ambito dell'accordo di partenariato economico (APE) firmato il 15 ottobre 2008 tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra. L'accordo è applicato in via provvisoria dal 29 dicembre 2008.

Quello dell'agricoltura e della pesca è un settore importante dell'accordo e conformemente all'articolo 230, paragrafo 4, dell'APE CARIFORUM-UE possono essere istituiti comitati speciali per trattare in modo più efficiente le questioni relative all'attuazione dell'accordo. Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca sarà composto da rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti della direzione del CARIFORUM e degli Stati del CARIFORUM firmatari, dall'altra.

Affinché possa essere istituito il comitato speciale è necessaria una decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo (formato da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari). A tale riguardo, la proposta di decisione del Consiglio reca in allegato il progetto di decisione concordato dalle parti in occasione della quinta riunione annuale del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, che si è tenuta in Guyana il 14 luglio 2015.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo di partenariato economico CARIFORUM-UE contiene un capitolo specificamente dedicato alle questioni relative all'agricoltura e alla pesca.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

L'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca è coerente con le altre politiche dell'Unione, tenendo conto della conclusione delle ultime due riunioni annuali del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, svoltesi a Bruxelles nel 2014 e in Guyana nel 2015.

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione.

Proporzionalità

La presente proposta è necessaria per poter istituire un comitato speciale, come stabilito all'articolo 230, paragrafo 4, del testo dell'APE CARIFORUM-UE e nel regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo.

Scelta dello strumento

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non pertinente.

Valutazione di impatto

Non pertinente.

Adeguatezza e semplificazione della regolamentazione

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per l'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

L'istituzione del comitato speciale per l'agricoltura e la pesca non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5.    ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca sarà composto da rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti della direzione del CARIFORUM e degli Stati del CARIFORUM firmatari, dall'altra.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca passerà in rassegna tutti gli aspetti del capo 5 ("Agricoltura e pesca") del titolo I, parte II, dell'APE CARIFORUM-UE, nonché eventuali altri aspetti dell'accordo connessi all'agricoltura e alla pesca.

2016/0150 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra 1 ("l'accordo"), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

(2)A norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può istituire e dirigere comitati speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza.

(3)Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 37 dell'accordo, dovrebbe essere istituito un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per gestire in maniera più efficace le questioni relative a tali aspetti, come convenuto nelle precedenti riunioni del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo in merito all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca.

(5)La posizione dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca si fonda sul progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche di lieve entità al progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

Bruxelles, 26.5.2016

COM(2016) 286 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca


PROGETTO DI

DECISIONE n. .../2016 DEL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO

istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

IL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 230, paragrafo 4, lettera a),

visto il regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, adottato dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE il 17 maggio 2010 con decisione n. 1/2010, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

è opportuno istituire un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per conseguire gli obiettivi delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca,

DECIDE:

Articolo 1

1.È istituito il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca per svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.

2.Il comitato speciale CARIFORUM-UE per l'agricoltura e la pesca riunisce le parti e consente loro di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e consultarsi in merito a tutte le questioni connesse agli obiettivi di cui alla parte II, titolo I, capo 5, dell'accordo e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti.

Articolo 2

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca:

a)segue in generale tutti gli aspetti del capo 5 (Agricoltura e pesca) della parte II, titolo I, dell'accordo;

b)segue in generale tutti gli altri aspetti dell'accordo relativi all'agricoltura e alla pesca, tra cui i seguenti settori della parte II, titolo I (Scambi commerciali):

i)capo 1, concernente tutte le questioni relative agli scambi di prodotti agricoli e della pesca, comprese le tariffe;

ii)capo 3, articolo 28 (Sovvenzioni alle esportazioni agricole);

iii)capo 6 (Ostacoli tecnici al commercio) per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca; nonché

iv)capo 7 (Misure sanitarie e fitosanitarie) per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca;

c)segue in generale tutti gli aspetti del titolo IV, capo 2 (Innovazione e proprietà intellettuale), per quanto concerne i prodotti dell'agricoltura e della pesca, compresi gli articoli 145 (Indicazioni geografiche) e 149 (Varietà vegetali);

d)instaura un dialogo sulle questioni relative all'agricoltura e alla pesca, anche nei seguenti ambiti:

i)produzione, consumo e scambi di prodotti agricoli ed evoluzione dei rispettivi mercati dei prodotti agricoli e della pesca;

ii)promozione degli investimenti e del trasferimento delle conoscenze nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca nel CARIFORUM , anche a livello di attività su piccola scala;

iii)disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca;

iv)discussione dei cambiamenti politici e istituzionali necessari a sostenere la trasformazione dei settori agricolo e della pesca, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche regionali in materia di agricoltura, produzione alimentare, sviluppo rurale e pesca, nella prospettiva dell'integrazione regionale;

v)nuove tecnologie, ricerca e innovazione e politiche e misure riguardanti la qualità; nonché

vi)sviluppi della politica commerciale riguardante beni e prodotti agricoli tradizionali, quali le banane, il rum, il riso e lo zucchero;

e)assiste il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo svolgendo le seguenti funzioni:

i)sovrintende all'attuazione e alla corretta applicazione delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e ne è responsabile; discute e raccomanda le priorità di cooperazione in tale ambito;

ii)controlla l'ulteriore elaborazione delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e valuta i risultati della loro applicazione;

iii)adotta provvedimenti per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'accordo riguardanti l'agricoltura e la pesca, conformemente alle disposizioni della parte III;

iv)discute e interviene per agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità economiche tra le parti nei settori dell'agricoltura e della pesca; nonché

v)discute ogni eventuale questione riguardante le disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca e qualsiasi aspetto che possa condizionare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo;

f)formula raccomandazioni per il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo al fine di migliorare l'attuazione e il funzionamento delle disposizioni dell'accordo relative all'agricoltura e alla pesca.

Articolo 3

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca è composto da rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti della direzione del CARIFORUM e degli Stati del CARIFORUM firmatari, dall'altra.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il […].

Fatto a […], il […] 2016