Strasburgo, 12.4.2016

COM(2016) 198 final

2016/0107(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 117 final}
{SWD(2016) 118 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Un mercato unico solido necessita di un sistema di tassazione delle imprese equo, efficiente e favorevole alla crescita, basato sul principio che le imprese dovrebbero pagare le imposte nel paese in cui realizzano gli utili. La pianificazione fiscale aggressiva mette tuttavia a repentaglio questo principio. La maggior parte delle imprese, che non pratica una pianificazione fiscale aggressiva, subisce uno svantaggio competitivo rispetto alle imprese che utilizzano tali pratiche; le piccole e medie imprese risentono in particolare degli effetti negativi di questo fenomeno.

La lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia UE che mondiale, costituisce una priorità politica per la Commissione europea. Nell'ambito di una più ampia strategia per un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'UE 1 , il controllo pubblico può contribuire a che gli utili vengano effettivamente tassati nel luogo in cui sono realizzati. Un siffatto controllo può aumentare la fiducia dei cittadini e rafforzare la responsabilità sociale delle imprese che, versando le imposte nel paese in cui sono attive, contribuiscono al benessere dello stesso, oltre a promuovere un dibattito più informato sulle possibili lacune delle normative fiscali.

La Commissione ha annunciato nel marzo 2015 un ampio elenco di iniziative nel suo piano d'azione "Un regime equo ed efficace per l'imposta societaria nell'Unione europea" (COM(2015)302) e, nell'ambito del successivo pacchetto anti-elusione fiscale 2 , ha proposto di attuare nell'Unione l'azione 13 del piano d'azione dell'OCSE finalizzato a combattere l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (di seguito "piano d'azione BEPS"), che ha ricevuto il sostegno del G20. In questo modo le autorità fiscali riceveranno dalle multinazionali la comunicazione paese per paese delle imposte sul reddito pagate, cosa che dovrebbe consentire un maggiore rispetto della normativa fiscale.

Tendendo conto degli inviti provenienti dal G20 e da altre fonti, è necessaria una maggiore trasparenza da parte delle imprese per consentire un controllo pubblico che verifichi se le imposte sono pagate nel luogo in cui gli utili sono realizzati. La presente proposta stabilisce che le multinazionali rendano pubbliche, con una specifica comunicazione, le imposte sul reddito pagate e altre informazioni di natura fiscale. A tali obblighi di trasparenza aggiuntivi dovranno conformarsi le multinazionali con un fatturato superiore a 750 milioni di EUR, abbiano esse o no sede nell'UE. Per la prima volta non solo le imprese europee ma anche le multinazionali non europee che esercitano attività economiche in Europa saranno soggette agli stessi obblighi di comunicazione.

Le giurisdizioni di paesi terzi che non rispettano le norme internazionali di buona governance fiscale creano in particolare opportunità di elusione ed evasione fiscale. Alle multinazionali operanti in tali giurisdizioni dovrebbero applicarsi obblighi speciali di trasparenza.

La presente proposta è relativa ai gruppi societari con un fatturato netto consolidato mondiale superiore a 750 milioni di EUR, in linea con l'ambito di applicazione delle iniziative dell'OCSE in materia di trasparenza fiscale. La proposta non impone alcun obbligo alle piccole e medie imprese 3 . Essa è proporzionata, per quanto riguarda sia l'ambito di applicazione sia le informazioni da divulgare, in modo da limitare i costi di conformità ed altri costi per le società interessate, come pure per evitare di comprometterne la competitività o esporle ingiustificatamente al rischi di doppia imposizione. L'iniziativa è in linea con l'approccio multilaterale sostenuto dal G20 e dall'OCSE. La Commissione continuerà a lavorare in modo proattivo su queste materie con tutti i pertinenti partner internazionali.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta integra i vigenti obblighi di comunicazione finanziaria delle imprese e non interferisce con analoghi obblighi in relazione, ad esempio, al bilancio delle imprese interessate.

La presente proposta non modifica le norme già in vigore in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di comunicazione paese per paese settoriale, sia per il settore bancario 4 che per le industrie estrattive e che utilizzano aree forestali 5 . Essa introduce tuttavia un'esenzione per evitare di imporre un doppio obbligo di comunicazione al settore bancario, già soggetto alle rigorose norme sull'informativa al pubblico previste dalla normativa bancaria dell'UE.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Alla luce dell'approvazione da parte del G20 del piano d'azione dell'OCSE per combattere l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, il pacchetto anti-elusione fiscale presentato nel gennaio 2016 impone alle grandi multinazionali 6 di presentare alle autorità fiscali una comunicazione paese per paese. Le informazioni comunicate alle autorità fiscali non saranno rese pubbliche. L'obbligo della comunicazione paese per paese nel pacchetto anti-elusione fiscale aiuterà le autorità fiscali a orientare le loro verifiche e ad assicurare la conformità.

La presente proposta è complementare a quella del pacchetto anti-elusione ma ne differisce per quanto riguarda gli obiettivi, in quanto prevede l'obbligo per le multinazionali di rendere pubbliche determinate informazioni comunicate alle autorità fiscali.

La presente proposta contribuisce alle politiche UE in materia di responsabilità sociale delle imprese, di crescita e di occupazione. La presente proposta risponde all'invito del Parlamento europeo a introdurre la comunicazione paese per paese in materia di imposta sul reddito delle società.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE è considerato una base giuridica adeguata per la presente iniziativa, in quanto modifica una direttiva esistente basata sullo stesso articolo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

In un'economia sempre più integrata a livello mondiale e sempre più digitalizzata le imprese e le catene di valore della produzione sono sempre meno circoscritte entro i confini nazionali e regionali, mentre, invece, le politiche e le amministrazioni fiscali restano essenzialmente di competenza nazionale. Data la natura transfrontaliera di numerose strutture di pianificazione fiscale e di accordi sui prezzi di trasferimento, le multinazionali riescono con facilità a spostare la propria base imponibile da una giurisdizione all'altra, all'interno o all'esterno dell'UE. L'intervento dell'UE è pertanto giustificato per ragioni di sussidiarietà, allo scopo di affrontare la dimensione transfrontaliera della pianificazione fiscale aggressiva e degli accordi sui prezzi di trasferimento.

Proporzionalità

La presente iniziativa è ampiamente basata sul consenso internazionale raggiunto in sede di G20 per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il contenuto. Essa garantisce il corretto equilibrio tra i benefici derivanti dalla trasparenza pubblica e la necessità di un'economia UE forte e solida. La presente iniziativa tiene conto delle preoccupazioni espresse dalle parti interessate in relazione alle distorsioni del mercato unico, senza tuttavia compromettere la competitività dell'UE. Essa non dovrebbe imporre oneri amministrativi indebiti alle imprese, generare ulteriori conflitti fiscali o il rischio di doppia imposizione. L'iniziativa si limita allo stretto necessario per conseguire l'obiettivo di una maggiore trasparenza.

Scelta dell'atto giuridico

Considerando la base giuridica e la forte correlazione tra la presente iniziativa e la comunicazione societaria, compresa quella di informazioni di carattere non finanziario, si propone una modifica della direttiva contabile.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La presente proposta introduce la comunicazione paese per paese, una pratica nuova per la maggior parte dei settori industriali. Obblighi di comunicazione analoghi sono stati adottati per le banche, le imprese estrattive e le imprese che utilizzano aree forestali. L'esperienza maturata con la comunicazione per paese pubblicata dalle banche (dalla sua entrata in vigore nel 2015) ha dimostrato che si tratta di uno strumento utile per verificare se le imposte sono effettivamente pagate nel luogo in cui sono realizzati gli utili.

Consultazioni

Tra giugno e dicembre 2015 i servizi della Commissione hanno svolto ampie consultazioni, raccogliendo i pareri di oltre quattrocento soggetti in rappresentanza di imprese, associazioni industriali, ONG, cittadini e gruppi di riflessione. Un riepilogo fattuale di tali consultazioni è consultabile sul sito web della Commissione europea 7 . Inoltre, grazie a scambi e riunioni ad hoc e a una tavola rotonda di alto livello 8 , la Commissione ha potuto chiarire ulteriormente la posta in gioco, tra cui i benefici e i rischi di una maggiore trasparenza pubblica in materia di imposta sul reddito delle società. La Commissione ha esaminato attentamente tutti i contributi ricevuti nel corso della consultazione e ne ha tenuto conto.

Molti singoli che hanno risposto alla consultazione pubblica hanno invitato l'UE ad assumere un ruolo guida nel dibattito e, se necessario, ad andare oltre le iniziative in atto a livello internazionale in materia di comunicazione paese per paese. In generale, le ONG e i sindacati hanno fatto propria tale posizione. La maggior parte delle imprese preferisce invece che non si vada oltre l'attuazione nell'UE del piano d'azione BEPS del G20/OCSE che impone di presentare la comunicazione paese per paese esclusivamente alle autorità fiscali.

Assunzione e uso di perizie

I servizi della Commissione hanno organizzato il 24 settembre 2015 9 una riunione sulla trasparenza fiscale con la piattaforma per la buona governance fiscale. Tra le varie ricerche, nel 2014 i servizi della Commissione hanno incaricato PwC 10 di effettuare uno studio sulle possibili conseguenze economiche della comunicazione paese per paese da parte delle banche. Una relazione di riepilogo di tutte le attività di consultazione svolte dalla Commissione europea a sostegno della presente iniziativa è consultabile sul sito web della Commissione.

Valutazione d'impatto

La proposta è corredata di una valutazione d'impatto che è stata considerata positivamente dal comitato per il controllo normativo. A seguito del parere del comitato la valutazione d'impatto è stata migliorata in vari punti. In primo luogo, essa opera una distinzione più chiara tra le misure che mirano ad affrontare direttamente il problema dell'elusione fiscale da parte delle imprese e i benefici indiretti attesi dalla maggiore trasparenza. In secondo luogo, essa analizza ulteriormente l'opzione della comunicazione volontaria (sistema di etichettatura). In terzo luogo, essa distingue con maggiore chiarezza gli impatti stimati dell'iniziativa da quelli di altre misure per contrastare l'elusione fiscale incluse nello scenario di base.

La proposta odierna si basa sull'opzione privilegiata individuata dalla valutazione d'impatto, ovvero una comunicazione paese per paese pubblica sulle operazioni a livello mondiale disaggregata per Stato membro dell'UE e aggregata per le operazioni al di fuori dell'UE. La proposta si applica a tutte le multinazionali (UE e non UE) con un fatturato consolidato di almeno 750 milioni di EUR, che svolgano attività nell'UE per il tramite di almeno una forma di stabilimento. La tipologia delle informazioni da comunicare comprende le imposte sul reddito pagate e maturate come pure le necessarie informazioni contestuali. La proposta si discosta dalla valutazione d'impatto in due ambiti: è stata modificata in relazione alla comunicazione delle operazioni al di fuori dell'UE, per la quale, per alcune giurisdizioni fiscali, sarà richiesto lo stesso livello di valutazione dettagliata che si applica agli Stati membri dell'UE. Inoltre, si propone di imporre la comunicazione paese per paese degli utili non distribuiti e di esigere spiegazioni a livello di gruppo nei casi in cui vi siano discrepanze rilevanti tra le imposte maturate e le imposte effettivamente pagate.

In termini di benefici per la società, la presente iniziativa risponde alla richiesta crescente di trasparenza in relazione alle questioni fiscali dei gruppi multinazionali. Fornendo maggiori informazioni e in un formato più adeguato, essa dovrebbe contribuire inoltre ad accrescere la fiducia dei cittadini nell'equità dei sistemi fiscali.

In termini di impatto economico, la proposta non comporta significativi oneri amministrativi aggiuntivi in quanto con l'attuazione del pacchetto anti-elusione fiscale le grandi multinazionali saranno tenute in ogni caso a presentare alle autorità fiscali una comunicazione paese per paese più completa. Tutte le grandi multinazionali attive nell'UE saranno soggette agli stessi obblighi di comunicazione, a prescindere dal fatto che abbiano sede nell'UE o in un paese terzo. Inoltre, la comunicazione paese per paese pubblica di cui trattasi presenta in un documento unico informazioni già ampiamente accessibili nei registri delle imprese degli Stati membri. Non vi sarà quindi alcun impatto sulla competitività delle imprese. Il rischio di determinare ulteriori conflitti fiscali e casi di doppia imposizione sarà limitato, in quanto le informazioni di natura fiscale disponibili al pubblico saranno disaggregate solo in un numero ristretto di giurisdizioni fiscali, mentre saranno di norma aggregate l informazioni relative a operazioni nelle altre giurisdizioni fiscali.

Efficienza normativa e semplificazione

Alle microimprese e alle piccole imprese nell'UE non saranno imposti nuovi obblighi. La misura riguarda esclusivamente le società multinazionali che dispongono dei mezzi per svolgere attività di pianificazione fiscale, ovvero società con un fatturato consolidato superiore a 750 milioni di EUR. Si stima che almeno 6 000 multinazionali saranno tenute a redigere una comunicazione paese per paese in quanto operanti sui mercati dell'UE. Di queste circa 2 000 hanno sede nell'UE, ovvero soltanto una minima parte del totale di 7,5 milioni di imprese europee. Al fine di tener conto delle multinazionali aventi sede in paesi al di fuori dell'UE, saranno soggette all'obbligo le loro imprese figlie medie e grandi nell'UE o, in alternativa, le succursali di dimensioni comparabili.

Poiché le comunicazioni in formato digitale favoriscono l'accesso e l'elaborazione da parte di tutti gli interessati (investitori interessati o membri della società civile), ne sarà richiesta la pubblicazione sul sito web dell'impresa, senza tuttavia imporre un formato o una lingua specifici.

Diritti fondamentali

Nel complesso, la portata delle informazioni previste è commisurata all'obiettivo di migliorare la trasparenza e il controllo pubblico. La comunicazione riguarda informazioni pubblicate generalmente nei bilanci della maggior parte dei gruppi multinazionali nell'UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'iniziativa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettuerà un attento monitoraggio dell'attuazione della politica di cui trattasi. Cinque anni dopo la data di recepimento la Commissione effettuerà una valutazione della direttiva.

Saranno presi in esame l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto in termini di informazione pubblica della proposta, compresi gli effetti significativi attesi della stessa sulle imprese o nei paesi terzi. La valutazione terrà conto inoltre dei nuovi sviluppi a livello internazionale.

Documenti esplicativi

La comunicazione paese per paese è un concetto relativamente nuovo che richiede un'attuazione tecnicamente solida. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente proposta ed evitare possibili lacune e disallineamenti per quanto riguarda il recepimento nel diritto nazionale da parte degli Stati membri, sarà necessario predisporre documenti esplicativi per agevolare il recepimento e consentire un'effettiva verifica.

Alla luce di quanto precede si giustifica la necessità che gli Stati membri accompagnino la notifica delle loro misure di recepimento con documenti esplicativi, ad esempio in forma di tabelle di correlazione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Ambito di applicazione - gruppi multinazionali di grandi dimensioni

Per garantire un adeguato equilibrio degli oneri di comunicazione, solo i gruppi multinazionali con un utile consolidato complessivo del gruppo superiore a 750 milioni di EUR dovranno presentare la comunicazione paese per paese. Si tratta della stessa soglia fissata dal piano d'azione BEPS dell'OCSE e dal pacchetto anti-elusione fiscale. Dati gli obiettivi specifici di trasparenza fiscale pubblica, e andando oltre per certi aspetti alle norme attualmente applicabili alle banche e alle imprese estrattive, la soglia di 750 milioni di EUR sarà calcolata su base mondiale e i gruppi multinazionali saranno tenuti a fornire informazioni sulle loro attività a livello mondiale. Secondo l'OCSE, sulla base di tale soglia soltanto il 1015% delle multinazionali sarà tenuto a presentare la comunicazione paese per paese: ma il fatturato di tali multinazionali rappresenterà circa il 90% del fatturato di tutte le multinazionali. Le piccole e medie imprese non sono interessate dalla proposta 11 .

Nel caso di multinazionali aventi sede in un paese terzo, l'obbligo ricadrà sulle imprese figlie o sulle succursali nell'UE, a meno che la multinazionale renda pubblicamente accessibile la comunicazione paese per paese del gruppo e indichi quale impresa figlia o succursale nell'UE è responsabile della pubblicazione della comunicazione per conto dell'impresa madre.

Ciò è in linea con la direttiva sulla cooperazione amministrativa 12 , la quale stabilisce che le imprese figlie o le succursali nell'UE sono tenute a presentare alle autorità fiscali la comunicazione paese per paese della loro impresa madre stabilita in un paese terzo. L'obiettivo è quello di fornire alle autorità fiscali una serie completa di informazioni necessarie per verificare l'esistenza di pratiche potenzialmente dannose per il fisco e non tanto quello di divulgare una serie generale di dati paese per paese al fine di migliorare la trasparenza.

Data la soglia proposta che le multinazionali devono superare per rientrare nell'ambito di applicazione della presente iniziativa e dati gli obblighi di comunicazione in vigore nell'UE, il fatto di imporre un obbligo di comunicazione soltanto alle imprese figlie medie o grandi stabilite nell'UE appare proporzionato ed efficiente. Pertanto non sono imposti nuovi obblighi alle piccole imprese, le quali rappresentano il 95% di tutte le imprese dell'UE.

Gruppi bancari

I gruppi bancari stabiliti nell'UE sono già tenuti a presentare la comunicazione paese per paese a norma dell'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora tali gruppi siano multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente iniziativa, essi saranno esentati dall'obbligo di comunicare informazioni sull'imposta sul reddito, a condizione che la comunicazione effettuata a norma dell'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE comprenda le attività dell'impresa madre apicale nell'UE e di tutte le sue imprese affiliate 13 .

Contenuto

Saranno rese pubbliche unicamente le informazioni necessarie e sufficienti per conseguire gli obiettivi dichiarati della presente iniziativa, ovvero: la natura delle attività, il numero di persone impiegate, il fatturato netto (anche con le parti correlate), l'utile al lordo delle imposte, l'importo dell'imposta sul reddito dovuta nel paese in ragione degli utili realizzati nell'esercizio corrente, i pagamenti all'erario del paese effettuati nel corso dell'esercizio e l'importo degli utili non distribuiti.

Al fine di assicurare un livello di dettaglio che consenta ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere in ciascuno Stato membro, le informazioni dovrebbero essere disaggregate per Stato membro. Inoltre, poiché alcuni paesi terzi si rifiutano di rispettare le norme di buona governance in campo fiscale e causano problemi specifici in questo ambito, anche le informazioni sulle attività delle multinazionali dovrebbero presentare un livello elevato di dettaglio. L'UE si è impegnata a redigere su tale base un elenco di determinate giurisdizioni fiscali in linea con la comunicazione 14 della Commissione del 28 gennaio 2016 che ha proposto una metodologia e ha specificato i criteri per redigere un siffatto elenco.

Come indicato nella comunicazione, l'elenco comune dell'UE sarà basato su criteri chiari e giustificabili sul piano internazionale basati a loro volta su norme concordate a livello internazionale, come previsto dalla direttiva, e su un solido processo di verifica. L'elenco sarà redatto dalla Commissione e dagli Stati membri. La Commissione propone che la decisione definitiva sulle giurisdizioni fiscali da includere nell'elenco comune dell'UE sia adottata mediante un atto delegato in modo da coinvolgere sia il Consiglio sia il Parlamento.

Con la summenzionata eccezione delle giurisdizioni fiscali di paesi terzi che presentano particolari problemi, le stesse informazioni sulle attività del gruppo nelle altre giurisdizioni fiscali saranno fornite in modo aggregato. Qualora più di una entità di un gruppo sia attiva in un dato paese, la comunicazione paese per paese deve presentare la somma delle informazioni relative a ciascuna entità attiva nel paese.

Pubblicazione

La comunicazione consolidata delle informazioni sull'imposta sul reddito sarà pubblicata in un registro delle imprese con l'obiettivo di garantirne la certezza e la disponibilità nel corso del tempo. Inoltre, poiché la presente iniziativa ha l'obiettivo di consentire il controllo pubblico, le comunicazioni saranno rese pubbliche sui siti web delle imprese. Per consentire un raffronto nel tempo, le relazioni saranno accessibili sui siti web per almeno cinque anni consecutivi.

Applicazione

L'applicazione della presente iniziativa sarà garantita da una combinazione di disposizioni. Gli Stati membri dovrebbero introdurre la responsabilità collettiva degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda la comunicazione di cui trattasi. Il revisore legale di ogni impresa figlia locale dovrà verificare che la comunicazione paese per paese sia stata effettuata e sia disponibile su internet. Nel caso delle succursali di multinazionali con sede in un paese terzo, tale responsabilità incombe alle persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità. Infine, si applicherà l'articolo 51 della direttiva 2013/34/UE, per assicurare che le violazioni commesse dalle multinazionali, o da loro imprese figlie o succursali, siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

2016/0107 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 15 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Negli ultimi anni l'elusione dell'imposta sul reddito delle società ha registrato un forte aumento, diventando una delle preoccupazione principali sia nell'Unione sia a livello mondiale. Nelle conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha riconosciuto che occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale a livello sia mondiale sia dell'UE. Nelle comunicazioni dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2016 - È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione" 16 e "Programma di lavoro della Commissione per il 2015 - Un nuovo inizio" 17 , la Commissione ha indicato come prioritaria la necessità di adottare un sistema in cui il paese di imposizione sia lo stesso in cui sono generati gli utili. La Commissione ha indicato inoltre come prioritaria la necessità di rispondere alla richiesta di equità e trasparenza fiscale che proviene dalla società civile nei nostri paesi.

(2)Nella risoluzione del 16 dicembre 2015 su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione 18 , il Parlamento europeo ha riconosciuto che una maggiore trasparenza nel settore della tassazione delle società può migliorare la riscossione delle imposte, rendere più efficiente l'attività delle autorità tributarie e accrescere la fiducia dei cittadini nei sistemi fiscali e nei governi.

(3)A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 è stata introdotta una clausola di revisione nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 che chiede alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre a carico delle grandi imprese di altri settori industriali l'obbligo di presentare con cadenza annuale la comunicazione paese per paese tenendo conto delle iniziative dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dei risultati delle iniziative europee correlate.

(4)Nel novembre 2015 il G20 ha invitato alla creazione di un sistema fiscale internazionale equo e moderno e ha approvato il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, di seguito "piano d'azione BEPS"), finalizzato a fornire ai governi soluzioni internazionali chiare per colmare le lacune e i disallineamenti della normativa in vigore che consentono alle imprese di trasferire gli utili in luoghi dove l'imposizione fiscale è ridotta o assente e in cui non avviene alcuna reale creazione di valore. In particolare, l'azione 13 del piano d'azione BEPS introduce l'obbligo a carico di talune multinazionali di presentare una comunicazione paese per paese in via riservata alle autorità fiscali nazionali. Il 27 gennaio 2016 la Commissione ha adottato il "pacchetto anti-elusione fiscale", uno degli obiettivi del quale è il recepimento nel diritto dell'Unione dell'azione 13 del piano d'azione BEPS mediante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio 20 .

(5)Un controllo pubblico rafforzato delle imposte sul reddito delle società pagate dalle multinazionali che svolgono attività nell'Unione è un elemento essenziale per migliorare ulteriormente la responsabilità delle imprese, contribuire al benessere grazie alle imposte, promuovere una più leale concorrenza fiscale nell'Unione mediante un dibattito pubblico più informato e ripristinare la fiducia dei cittadini nell'equità dei sistemi fiscali nazionali. Un tale controllo pubblico può essere conseguito mediante la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, a prescindere dall'ubicazione della sede dell'impresa madre apicale del gruppo multinazionale.

(6)I cittadini dovrebbero poter esaminare tutte le attività di un gruppo quando questo abbia una qualche forma di stabilimento nell'Unione. Nel caso di gruppi che svolgono attività nell'Unione esclusivamente per il tramite di imprese figlie o succursali, dovrebbero essere queste ultime a pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dell'impresa madre apicale. Tuttavia, per ragioni di proporzionalità ed efficienza, l'obbligo di pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dovrebbe essere limitato alle imprese figlie medie o grandi stabilite nell'UE o alle succursali di dimensioni comparabili aperte in uno Stato membro. È necessario pertanto estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE alle succursali aperte in uno Stato membro da un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione.

(7)Allo scopo di evitare la doppia comunicazione nel settore bancario, è opportuno esentare dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente direttiva le imprese madri apicali soggette alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 che inseriscono nella comunicazione redatta in conformità all'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE tutte le proprie attività e tutte le attività delle imprese affiliate incluse nel bilancio consolidato, comprese le attività non soggette alle disposizioni della parte tre, titolo I, capo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 .

(8)La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dovrebbe riguardare tutte le attività di un'impresa o di tutte le imprese affiliate di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale. Le informazioni dovrebbero basarsi sulle specifiche di comunicazione di cui all'azione 13 del piano d'azione BEPS e limitarsi a quanto necessario per consentire un effettivo controllo pubblico, in modo da assicurare che la loro divulgazione non determini rischi o svantaggi sproporzionati. La comunicazione dovrebbe comprendere anche una breve descrizione della natura delle attività, che potrebbe basarsi sulla categorizzazione di cui alla tabella 2 del capitolo V dell'allegato III degli orientamenti dell'OCSE in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento. La comunicazione dovrebbe comprendere un testo esplicativo in caso di discrepanze sostanziali a livello di gruppo tra l'importo delle imposte maturate e quello delle imposte pagate, tenendo conto degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti.

(9)Al fine di assicurare un livello di dettaglio che consenta ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere in ciascuno Stato membro, le informazioni dovrebbero essere disaggregate per Stato membro. Inoltre, le informazioni relative alle attività delle multinazionali dovrebbero essere presentate con un livello di dettaglio elevato anche quando si riferiscono a determinate giurisdizioni fiscali particolarmente problematiche. Per tutte le altre attività svolte in paesi terzi le informazioni dovrebbero essere presentate in modo aggregato.

(10)Allo scopo di rafforzare la responsabilità nei confronti di terzi e assicurare una governance adeguata, è opportuno che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale stabilita nell'Unione e soggetta all'obbligo di redigere, pubblicare e mettere a disposizione la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito siano collettivamente responsabili di garantire la conformità ai presenti obblighi di comunicazione. Poiché i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie stabilite nell'Unione e controllate dall'impresa madre apicale stabilita al di fuori dell'Unione o la/le persona/e incaricate delle formalità relative alla pubblicità della succursale potrebbero avere una conoscenza solo parziale del contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito predisposta dall'impresa madre apicale, la loro responsabilità nella pubblicazione e divulgazione della comunicazione dovrebbe essere limitata.

(11)Allo scopo di garantire che i casi di non conformità siano resi pubblici, i revisori legali e le società di revisione dovrebbero verificare che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia stata presentata in conformità alla presente direttiva e pubblicata sul sito web dell'impresa interessata o di un'impresa affiliata.

(12)La presente direttiva si propone di aumentare la trasparenza e il controllo pubblico in materia di imposta sul reddito delle società adeguando il quadro giuridico vigente sugli obblighi imposti alle imprese in materia di comunicazione per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE. Come sancito dalla Corte di giustizia, in particolare nella causa C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler 23 , l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE menziona l'obiettivo di tutela dei "terzi" in generale senza distinguere o escludere categorie fra questi ultimi. Inoltre, l'obiettivo di conseguire la libertà di stabilimento, assegnato in termini molto ampi alle istituzioni in virtù dell'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, non può essere limitato dalle disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 2, del TFUE. Poiché la presente direttiva non riguarda l'armonizzazione delle imposte, bensì soltanto l'obbligo di pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, l'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, rappresenta la base giuridica adeguata.

(13)Al fine di determinare le giurisdizioni fiscali per le quali dovrebbe essere presentato un livello di dettaglio elevato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la stesura di un elenco comune dell'Unione di tali giurisdizioni fiscali. L'elenco di cui trattasi dovrebbe essere redatto sulla base di determinati criteri da individuare sulla base dell'allegato 1 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM (2016) 24 final). È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che esse siano svolte in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", quale approvato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione e in attesa della firma ufficiale. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(14)Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(16)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 24 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(17)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

(1)all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis Le misure di coordinamento di cui all'articolo 2, agli articoli da 48 bis a 48 octies e all'articolo 51 si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le succursali aperte in uno Stato membro da un'impresa non soggetta alla normativa dello Stato membro ma avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato I".

(2)È inserito il seguente capo 10 bis:

"Capo 10 bis

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Articolo 48 bis

Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Ai fini del presente capo si intende per:

(1)"impresa madre apicale": l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese;

(2)"bilancio consolidato": il bilancio preparato dall'impresa madre di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi e i costi sono presentati come riconducibili a un'unica entità economica;

(3)"giurisdizione fiscale": una giurisdizione, corrispondente o no ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società.

Articolo 48 ter

Imprese e succursali tenute a presentare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali soggette alla loro legislazione nazionale e aventi un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR, come pure le imprese che non sono imprese affiliate soggette alla loro normativa nazionale e aventi un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR redigano e pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito.

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata sul sito web dell'impresa il giorno della sua presentazione.

2.Gli Stati membri non applicano le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese madri apicali, qualora tali imprese o le loro affiliate siano soggette all'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* e riportino nella comunicazione per paese le informazioni su tutte le attività di tutte le imprese affiliate incluse nel bilancio consolidato dell'impresa madre apicale.

3.Gli Stati membri esigono che le imprese figlie medie e grandi ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale avente un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR e non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale.

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione.

4.Gli Stati membri esigono che le succursali aperte sul loro territorio da imprese non soggette alla legislazione di uno Stato membro pubblichino con cadenza annuale la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale ai sensi del paragrafo 5, lettera a).

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è resa accessibile al pubblico sul sito web della succursale o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione.

Gli Stati membri applicano il primo comma esclusivamente alle succursali aventi un fatturato netto superiore alla soglia stabilita per legge da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

5.Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4 unicamente alle succursali che rispondono ai seguenti criteri:

(a)l'impresa che ha aperto la succursale è un'impresa affiliata di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale non soggetta alla legislazione di uno Stato membro e avente un fatturato netto consolidato superiore a 750 000 000 EUR oppure è un'impresa non affiliata avente un fatturato netto superiore a 750 000 000 EUR;

(b)l'impresa madre apicale di cui alla lettera a) non ha un'impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 3.

6.Gli Stati membri non applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, se una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, redatta conformemente all'articolo 48 quater è accessibile sul sito dell'impresa madre apicale non soggetta alla legislazione di uno Stato membro entro un ragionevole lasso di tempo e in ogni caso non oltre 12 mesi dopo la pubblicazione del bilancio in cui siano indicati il nome e la sede legale dell'impresa figlia o della succursale soggetta alla legislazione di uno Stato membro e che ha pubblicato la comunicazione in conformità all'articolo 48 quinquies, paragrafo 1.

7.Gli Stati membri esigono che le imprese figlie o le succursali non soggette alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 pubblichino e rendano accessibile la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, quando tali imprese figlie o succursali sono state costituite allo scopo di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente capo.

Articolo 48 quater

Contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito contiene informazioni relative a tutte le attività dell'impresa e dell'impresa madre apicale, comprese le attività di tutte le imprese affiliate consolidate nel bilancio, relative all'esercizio finanziario pertinente.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:

(a)una breve descrizione della natura delle attività;

(b)il numero dei dipendenti;

(c)l'importo del fatturato netto (comprensivo del fatturato realizzato con le parti correlate);

(d)l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;

(e)l'importo dell'imposta sul reddito maturata (esercizio corrente), vale a dire l'importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell'esercizio finanziario da imprese e succursali residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;

(f)l'importo dell'imposta sul reddito versata, vale a dire l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio finanziario da imprese o succursali residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale e

(g)l'importo degli utili non distribuiti.

Ai fini del primo comma, lettera e), l'importo attuale delle imposte fa riferimento unicamente alle attività dell'impresa nell'esercizio finanziario corrente e non comprende imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti.

3.La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda diverse giurisdizioni fiscali, le informazioni sono raggruppate a livello di Stato membro.

La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che al termine dell'esercizio finanziario precedente sia riportata nell'elenco comune dell'Unione redatto in conformità all'articolo 48 octies, a meno che la comunicazione confermi che, fatta salva la responsabilità di cui al successivo articolo 48 sexies, le imprese affiliate del gruppo soggetto alla legislazione della giurisdizione fiscale non abbiano operazioni dirette con imprese affiliate dello stesso gruppo soggette alla legislazione di uno Stato membro.

Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 in modo aggregato.

Le informazioni sono collegate a ciascuna giurisdizione fiscale pertinente sulla base dell'esistenza di una sede fissa di attività economica o di un'attività economica permanente che, in ragione delle attività del gruppo, può dar luogo ad un debito d'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale.

Qualora le attività di diverse imprese affiliate possano far sorgere un debito d'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa affiliata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale.

Le informazioni relative a una particolare attività non sono collegate simultaneamente a più di una giurisdizione fiscale.

4.La comunicazione comprende a livello di gruppo un testo esplicativo per chiarire le eventuali discrepanze rilevanti tra gli importi comunicati a norma del paragrafo 2, lettere e) e f), tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti.

5.La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata e resa accessibile sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

6.La valuta da utilizzare nella comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è la stessa usata per la presentazione del bilancio consolidato. Gli Stati membri non esigono che per la comunicazione sia utilizzata una valuta differente da quella usata per il bilancio.

7.Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro la soglia di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, è convertita nella valuta nazionale applicando il tasso di cambio al [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data = il giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva], pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, maggiorato o ridotto di non più del 5% al fine di ottenere un importo arrotondato nella valuta nazionale.

Le soglie di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 3 e 4, sono convertite in un importo equivalente nella valuta nazionale di ogni paese terzo pertinente applicando il tasso di cambio al [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data = il giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva], arrotondato al migliaio più vicino.

Articolo 48 quinquies

Pubblicazione e accessibilità

1.La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata secondo le modalità stabilite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE, unitamente ai documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della presente direttiva e, se pertinente, ai documenti contabili di cui all'articolo 9 della direttiva 89/666/CEE del Consiglio**.

2.La comunicazione di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, resta accessibile sul sito web per un minimo di cinque anni consecutivi.

Articolo 48 sexies

Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

2.Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 3, incaricati delle formalità relative alla pubblicità di cui all'articolo 13 della direttiva 89/666/CEE in relazione alla succursale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 4, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

Articolo 48 septies

Verifica indipendente

Gli Stati membri assicurano che, quando il bilancio di un'impresa affiliata è sottoposto a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, i revisori legali o le imprese di revisione verifichino altresì che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia stata presentata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies. I revisori legali o le imprese di revisione segnalano nella loro relazione di revisione se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito non è stata presentata o non è stata resa accessibile in conformità ai citati articoli.

Articolo 48 octies

Elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 49 per quanto riguarda la redazione di un elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali. L'elenco si basa sulla valutazione delle giurisdizioni fiscali che non sono conformi ai seguenti criteri:

(1)trasparenza e scambio di informazioni, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio automatico di informazioni finanziarie;

(2)concorrenza fiscale leale;

(3)norme stabilite dal G20 e/o dall'OCSE;

(4)altre norme pertinenti, incluse le norme internazionali stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale.

La Commissione riesamina periodicamente l'elenco e, se del caso, lo modifica per tenere conto di nuovi sviluppi.

Articolo 48 nonies

Data di inizio della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento degli articoli da 48 bis a 48 septies si applichino al più tardi a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio finanziario avente inizio il o dopo [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data = un anno dopo il termine ultimo di recepimento].

Articolo 48 decies

Relazione

La Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull'impatto degli stessi. La relazione valuta se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito abbia consentito di ottenere risultati adeguati e proporzionati, tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di trasparenza e un contesto competitivo alle imprese.

La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data = cinque anni dopo la data di recepimento della presente direttiva].

(3)L'articolo 49 è così modificato:

(a)i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2 e all'articolo 48 octies è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 54.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2 e all'articolo 48 octies può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(b)è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del [data].";

(c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 46, paragrafo 2 o dell'articolo 48 octies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

______________________

* Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

** Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36)."

Articolo 2

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [Per l'Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Cfr. piano d'azione sulla tassazione delle imprese , Commissione europea, giugno 2015. Cfr. anche il pacchetto anti-elusione fiscale , Commissione europea, gennaio 2016.
(2) Proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
(3) Fatta eccezione per le imprese figlie e le succursali di medie dimensioni di gruppi multinazionali non UE con un fatturato consolidato superiore a 750 milioni di EUR, le quali saranno invece soggette agli obblighi di comunicazione.
(4) Direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (articolo 89).
(5) Direttiva 2013/34/EU (capo 10).
(6) Proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
(7) Riepilogo fattuale delle risposte alla consultazione pubblica relativa alle possibilità di migliorare ulteriormente la trasparenza dell'imposta sul reddito delle società , Commissione europea, gennaio 2016
(8) Tavola rotonda tra i commissari Dombrovskis, Hill e Moscovici e diversi portatori di interessi (1° ottobre 2015).
(9) Commissione europea, Piattaforma per la buona governance fiscale .
(10) Studio " General assessment of potential economic consequences of country-by-country reporting under CRD IV ", (Valutazione generale delle possibili conseguenze economiche della comunicazione paese per paese nell'ambito della direttiva CRD IV), PWC, 2014.
(11) Ibidem3.
(12) Direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
(13) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(14) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un'imposizione effettiva, COM (2016) 24 final.
(15) GU C , , pag. .
(16) COM(2015) 610 final del 27 ottobre 2015.
(17) COM(2014) 910 final del 16 dicembre 2014.
(18) 2015/2010(INL).
(19) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(20) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).
(21) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(22) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(23) Sentenza della Corte di Giustizia, del 4 dicembre 1997, C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler, EU:C:1997, 581.
(24) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.