Bruxelles, 27.1.2016

COM(2016) 31 final

2016/0014(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Motivazione e obiettivi della proposta

Il quadro giuridico per l'omologazione dei prodotti dell'industria automobilistica copre tre categorie di veicoli: veicoli a motore e loro rimorchi, motocicli e trattori. La presente proposta è volta a rivedere il quadro giuridico per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, mentre il quadro giuridico per le altre due categorie di veicoli è già stata oggetto di revisione approfondita nel 2013.

Attualmente le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi sono stabilite nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (la "direttiva quadro") 1 . Tale quadro mira ad agevolare la libera circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi nel mercato interno stabilendo prescrizioni armonizzate intese a conseguire obiettivi ambientali e di sicurezza comuni. La direttiva 2007/46/CE riguarda i veicoli a motore destinati al trasporto di passeggeri (categoria M) e di merci (categoria N), i loro rimorchi (categoria O) e i loro sistemi e componenti e fornisce un quadro nel quale rientrano i singoli atti normativi recanti prescrizioni di sicurezza e ambientali specifiche. Tali atti normativi coprono una moltitudine di prescrizioni tecniche dettagliate per diversi tipi di veicoli, sistemi e componenti.

Nell'ambito degli impegni assunti dalla Commissione nel piano d'azione CARS 2020 per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa 2 , nel 2013 è stata valutata l'idoneità del quadro che disciplina le omologazioni UE dei veicoli a motore. Si è concluso che tale quadro giuridico è appropriato per raggiungere gli obiettivi principali dell'armonizzazione, del funzionamento efficace del mercato interno e della concorrenza equa, ma si è anche riconosciuto che le differenze di interpretazione e la rigidità nell'applicazione delle prescrizioni negli Stati membri ne riducono l'efficacia. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione su tale valutazione evidenzia che sussistono margini di miglioramento e identifica come prioritaria la revisione della direttiva 2007/46/CE, sottolineando la necessità di concentrarsi sui seguenti aspetti:

introduzione di disposizioni in materia di vigilanza del mercato per integrare le prescrizioni relative all'omologazione;

chiarimento delle procedure di richiamo e salvaguardia nonché delle condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni di tipi di veicoli esistenti;

miglioramento dell'applicazione del quadro che disciplina le omologazioni tramite l'armonizzazione e il perfezionamento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri;

chiarimento dei ruoli e delle responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro; e

miglioramento della sostenibilità dei regimi alternativi di omologazione (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le PMI senza tuttavia alterare le condizioni di parità.

Sebbene la verifica dell'idoneità abbia confermato che il quadro normativo in vigore ha contribuito a conseguire gli obiettivi programmatici, esso è stato oggetto di dure critiche in seguito alla scoperta che un costruttore tedesco (VW) per diversi anni aveva usato un software per manipolare le prestazioni in materia di emissioni delle sue automobili. A una settimana dallo scoppio dello scandalo, la Commissione ha annunciato che avrebbe rafforzato il sistema di omologazione, in particolare garantendo adeguati meccanismi di controllo per assicurare un'applicazione corretta e armonizzata delle procedure di omologazione. In un mercato interno con 28 Stati membri e in un settore in cui i progressi scientifici e tecnologici sono all'ordine del giorno, divergenze sostanziali nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme rischiano di compromettere l'efficacia del sistema e di conseguenza i principali obiettivi programmatici di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini e la protezione dell'ambiente. Molte parti interessate hanno chiesto espressamente tale revisione in seguito allo scandalo VW.

La presente revisione mira ad eliminare questi difetti e a colmare queste lacune e a ripristinare la fiducia dei cittadini nella capacità del sistema normativo di garantire un livello adeguato di protezione della salute e dell'ambiente.

1.2.Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

Regolamento 765/2008/CE sull'accreditamento e la vigilanza del mercato, recante norme per la politica europea in materia di accreditamento 3 (controllo della competenza dei laboratori e degli organismi di certificazione/ispezione che rilasciano certificati nell'UE) e per la politica in materia di vigilanza del mercato e di controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi (per prodotti sicuri a prescindere dalla loro origine).

Decisione 768/2008/CE che istituisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti 4 , contenente disposizioni standard da utilizzare nella legislazione sul mercato interno per i prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori economici, clausole di salvaguardia, ecc.).

2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica nel 2010 5 volta a raccogliere i pareri delle parti interessate in merito alla sua intenzione di rivedere la direttiva quadro. Tale consultazione pubblica era volta a verificare se gli ambiti individuati dai servizi della Commissione come aventi un potenziale per migliorare l'applicazione della legislazione europea in materia di omologazione UE dei veicoli a motore avrebbero offerto la portata e l'approccio giusti per la prevista revisione della direttiva quadro 2007/46/CE.

Sono pervenute quaranta risposte pertinenti che, complessivamente, indicavano un forte sostegno a favore degli obiettivi dell'iniziativa. Sebbene il 74 % dei rispondenti sostenesse che l'attuale quadro di omologazione fosse già di qualità piuttosto elevata, secondo il 57,6 % si potrebbe fare di più per mettere in evidenza e adeguatamente a fuoco l'applicazione giuridica dei principi di vigilanza del mercato. Secondo il 47 % dei rispondenti le disposizioni vigenti in materia di vigilanza del mercato sono inefficaci, mentre solo il 2,9 % le considera efficaci. Questo risultato dimostra chiaramente che le parti interessate condividono l'opinione che si può e si dovrebbe fare di più per integrare i controlli ex ante offerti dal quadro di omologazione con disposizioni di vigilanza del mercato ex post.

I servizi della Commissione hanno inoltre commissionato una serie di studi esterni a complemento e integrazione del processo di valutazione d'impatto. Nella prima metà del 2011 è stato condotto uno studio di valutazione ex-post 6 sulla direttiva quadro, seguito nella seconda metà del 2011 da uno studio di valutazione dell'impatto 7 . Quest'ultimo ha valutato l'impatto delle possibili opzioni formulate per ciascuna delle esigenze individuate dai servizi della Commissione e la cui pertinenza era stata confermata nella consultazione pubblica. Sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dello studio di valutazione dell'impatto, è stata identificata una combinazione preferita di opzioni strategiche per soddisfare tali esigenze.

Nel 2102/2013 è proseguito il lavoro di preparazione della valutazione dell'impatto e della revisione della direttiva quadro con un progetto pilota di verifica dell'idoneità. A tale scopo è stato aggiudicato un appalto per la realizzazione di uno studio che è stato completato nel marzo 2013. Nel novembre 2013 è stato pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione sui risultati del progetto pilota di verifica dell'idoneità 8 , che evidenziava le priorità della revisione prevista della direttiva 2007/46/CE (cfr. precedente punto 1.1).

Il coinvolgimento ad alto livello delle parti interessate nel contesto del gruppo ad alto livello CARS 21 ha portato all'elaborazione di una serie di raccomandazioni riguardo al quadro di omologazione, che sono state riprese dalla Commissione nel suo piano d'azione CARS 2020 adottato nel novembre 2012.

Infine ed in linea con gli impegni assunti dalla Commissione europea nel suo piano d'azione CARS 2020, nella seconda metà del 2013 è stato condotto uno studio sulle conseguenze per la competitività ad integrazione delle azioni sopraccitate. Nel contesto di tale studio è stata valutata la necessità di misure di mitigazione per le PMI ed è emerso che per la combinazione di opzioni strategiche scelta non ci sarebbero impatti rilevanti per le PMI del settore tali da richiedere misure di mitigazione.

Inoltre, si sono avuti scambi specifici con le autorità degli Stati membri nel corso dell'intero processo di valutazione dell'impatto nelle riunioni del comitato tecnico - veicoli a motore (CTVM) e del gruppo di esperti delle autorità di omologazione (Type-Approval Authorities Experts Group = TAAEG). Nel quadro del gruppo di lavoro sui veicoli a motore (Motor Vehicles Working Group = MVWG) hanno avuto luogo scambi di opinioni sull'iniziativa con l'industria e le associazioni degli utilizzatori. Tutte le parti interessate sono state consultate anche dagli appaltatori esterni dello studio per la raccolta di dati e pareri.

Nella scia dell'esplosione dello scandalo VW sulle emissioni, il 5 ottobre 2015 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle misurazioni delle emissioni nel settore automobilistico, invitando la Commissione a rafforzare considerevolmente l'attuale regime di omologazione UE e ad aumentare il controllo dell'UE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza del mercato, il coordinamento e il sistema di monitoraggio dei veicoli venduti nell'Unione.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

3.2.Principio di sussidiarietà

La legislazione quadro per l'omologazione dei veicoli a motore contribuisce all'attuazione del mercato interno per i beni. La presente proposta mira a rendere l'attuazione e l'applicazione di tale legislazione più efficaci nel quadro dell'obiettivo strategico generale di rafforzare la strategia per il mercato interno.

Sebbene gli Stati membri siano responsabili dell'attuazione della legislazione nel loro territorio, la garanzia di un approccio coordinato e armonizzato basato su criteri comunemente applicabili e applicati in modo uniforme dagli Stati membri è essenziale per mantenere una parità di condizioni in tutta l'UE grazie ad un'interpretazione, ad un'attuazione e ad un'applicazione armonizzate delle prescrizioni in materia di omologazione e con il sostegno di disposizioni armonizzate sulla vigilanza del mercato per fornire agli Stati membri i mezzi adeguati per effettuare i controlli post-commercializzazione e per adottare provvedimenti correttivi comuni ed efficaci contro la presenza sul mercato di prodotti non conformi e non sicuri.

Le differenze nell'organizzazione nazionale dell'omologazione e della vigilanza del mercato negli Stati membri possono dar luogo ad un'applicazione non armonizzata, se considerate nel quadro del mercato interno dell'Unione che non ha più frontiere interne e dove i controlli alle frontiere nazionali sono praticamente scomparsi. Per evitare che prodotti non conformi siano immessi sul loro territorio, gli Stati membri dipendono anche in larga misura dall'efficacia della politica di applicazione delle normative dei loro vicini. Di conseguenza, le carenze nell'applicazione della normativa di un singolo Stato membro possono compromettere seriamente gli sforzi compiuti da altri Stati membri per impedire l'ingresso nel loro mercato di prodotti non conformi. Questa interdipendenza è rafforzata dal fatto che la competenza delle autorità preposte all'applicazione delle norme è limitata al territorio nazionale. Per gli interventi correttivi transfrontalieri, tali autorità devono rivolgersi ai colleghi di altri Stati membri.

Ciò è dovuto al fatto che il quadro di omologazione si basa sul principio che tutti i veicoli nuovi fabbricati in conformità ad un tipo di veicolo omologato da uno Stato membro godono del diritto di essere liberamente commercializzati e immatricolati negli altri Stati membri. Tale diritto si applica a tutti tali veicoli, indipendentemente dal luogo di produzione. Ciò significa che anche veicoli prodotti al di fuori dell'UE possono essere liberamente importati nell'UE a condizione che il costruttore abbia certificato che sono stati prodotti in conformità ad un tipo di veicolo omologato in uno degli Stati membri dell'UE. In considerazione della natura mondiale del settore automobilistico, con ingenti importazioni di prodotti dell'industria automobilistica da paesi extra-UE, questa importante dimensione transfrontaliera richiede un'azione coordinata a livello dell'UE per garantire parità di condizioni.

Se i singoli Stati membri dovessero intraprendere azioni a livello nazionale per affrontare i problemi del mercato, si rischierebbe di creare ostacoli alla libera circolazione dei veicoli a motore garantita dalla legislazione quadro. È pertanto giustificato intervenire a livello dell'UE.

3.3.Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità poiché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione dell'ambiente.

Le misure proposte per rafforzare e armonizzare ulteriormente l'attuazione delle procedure di omologazione si basano sui principi concordati stabiliti nel quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e sulle disposizioni di riferimento per la normativa dell'Unione di armonizzazione per i prodotti di cui all'allegato I della decisione n. 768/2008/CE. Laddove necessario e giustificato, queste disposizioni sono state adattate alle specificità del settore automobilistico, in particolare al fine di riconoscere l'esistenza di un quadro di omologazione già consolidato e di garantire la completa coerenza con tale quadro. In particolare sono state adattate le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, da un lato, e le autorità di omologazione e i loro servizi tecnici designati dall'altro.

3.4.Scelta dello strumento

L'uso di un regolamento è considerato appropriato, poiché è in grado di garantire l'attuazione e l'applicazione diretta e armonizzata delle disposizioni in esso contenute senza che sia necessario recepirlo nell'ordinamento giuridico degli Stati membri.

La proposta è in linea con l'"approccio a più livelli" già introdotto nel quadro di omologazione UE per i veicoli a motore. Tale approccio prevede un iter legislativo in tre tappe:    

le disposizioni fondamentali e il campo di applicazione sono stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio in un regolamento fondato sull'articolo 114 del TFUE, secondo la procedura legislativa ordinaria;

la Commissione, in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotta gli atti delegati contenenti le specifiche tecniche particolareggiate associate alle disposizioni fondamentali;

la Commissione, in conformità all'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotta gli atti di esecuzione contenenti le disposizioni amministrative, quali il modello di scheda informativa e di schede di omologazione, il certificato di conformità, ecc.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio della presente proposta è la seguente:

personale della Commissione per organizzare e partecipare alle "valutazioni congiunte" dei servizi tecnici;

costo dei valutatori nazionali che partecipano alle "valutazioni congiunte" dei servizi tecnici conformemente alle norme della Commissione in materia di rimborso delle spese sostenute dagli esperti;

personale della Commissione per fornire supporto scientifico, tecnico e logistico al sistema di revisione tra pari (controlli congiunti dei servizi tecnici) e al coordinamento delle attività di vigilanza del mercato degli Stati membri nel settore dei prodotti dell'industria automobilistica;

personale della Commissione per gestire e sviluppare ulteriormente il quadro normativo dell'UE per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (funzionamento del presente regolamento ed elaborazione di atti delegati/di esecuzione) e per assistere e monitorare gli Stati membri al fine di garantire che tale quadro sia attuato in modo efficiente ed efficace;

costi di organizzazione delle riunioni del forum sull'applicazione di cui all'articolo 10, compreso il rimborso delle spese di viaggio degli Stati membri;

costi di istituzione e di gestione del meccanismo di vigilanza per quanto riguarda le valutazioni della conformità eseguite dai servizi tecnici;

costi di esecuzione delle prove di conformità dei veicoli a motore da parte della Commissione e

costi di partecipazione alla cooperazione internazionale in campo normativo, in particolare in seno all'UNECE.

I dettagli dei costi sono indicati nella scheda finanziaria legislativa.

In considerazione dei vincoli imposti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l'attuazione della proposta legislativa dovrà basarsi sulle risorse esistenti ed essere concepita in modo tale da non richiedere ulteriori risorse finanziarie dal bilancio dell'UE. Gli interventi previsti nella presente proposta di regolamento non avranno alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE oltre agli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale della Commissione, giacché le eventuali esigenze di risorse finanziarie dovranno essere soddisfatte tramite entrate con destinazione specifica e riassegnazione interna.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, l'importo sarà disciplinato dal quadro finanziario pluriennale in vigore per il periodo che inizia nel 2021, conformemente all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.ELEMENTI FACOLTATIVI

5.1.Spazio economico europeo

L'atto proposto riguarda una materia di competenza dello Spazio economico europeo (SEE) e va pertanto ad esso esteso.

5.2.Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta determinerà l'abrogazione di disposizioni vigenti.

2016/0014 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 9 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Le norme del mercato interno dovrebbero essere trasparenti, semplici e coerenti, in modo da offrire chiarezza e certezza del diritto a beneficio delle imprese e dei consumatori.

(2)A tal fine la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ha istituito un quadro globale di omologazione UE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.

(3)Una valutazione del quadro giuridico dell'Unione per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, effettuata nel 2013 11 , ha evidenziato che il quadro istituito dalla direttiva 2007/46/CE è appropriato per raggiungere gli obiettivi principali dell'armonizzazione, del funzionamento efficace del mercato interno e della concorrenza equa e, pertanto, dovrebbe continuare ad applicarsi.

(4)Tale valutazione concludeva tuttavia che è necessario introdurre disposizioni di vigilanza del mercato ad integrazione delle prescrizioni relative all'omologazione, chiarire le procedure di richiamo e di salvaguardia e le condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni dei tipi di veicoli esistenti, migliorare l'applicazione del quadro di omologazione tramite l'armonizzazione e il miglioramento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri, chiarire i ruoli e le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro, nonché migliorare l'idoneità dei regimi di omologazione alternativi (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le PMI, senza tuttavia alterare le condizioni di parità.

(5)Inoltre, i recenti problemi incontrati nell'attuazione del quadro di omologazione hanno fatto emergere carenze specifiche e dimostrano la necessità di una revisione sostanziale per garantire un quadro normativo solido, trasparente, prevedibile e sostenibile che garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

(6)Il presente regolamento stabilisce le norme e i principi armonizzati per l'omologazione dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori e di offrire un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

(7)Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative sostanziali per l'omologazione dei veicoli a motore delle categorie M ed N e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali. Tali categorie comprendono rispettivamente i veicoli a motore per il trasporto di passeggeri, i veicoli a motore per il trasporto di merci e i loro rimorchi.

(8)Il presente regolamento dovrebbe rafforzare il quadro di omologazione vigente, in particolare mediante l'introduzione di disposizioni in materia di vigilanza del mercato. La vigilanza del mercato nel settore automobilistico dovrebbe essere introdotta specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura, le responsabilità delle autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati membri e le misure da adottare quando si rilevano sul mercato prodotti dell'industria automobilistica che costituiscono gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente o che non soddisfano le prescrizioni in materia di omologazione.

(9)Si dovrebbe garantire un'efficace attuazione delle prescrizioni in materia di omologazione rafforzando le disposizioni sulla conformità della produzione, tra l'altro, prevedendo audit periodici obbligatori dei metodi di controllo della conformità e della conformità costante dei prodotti interessati e rafforzando le prescrizioni relative alla competenza, agli obblighi e alle prestazioni dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione globale di un tipo di veicolo, sotto la responsabilità delle autorità di omologazione. Il funzionamento corretto dei servizi tecnici è fondamentale per garantire un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente e affinché i cittadini abbiano fiducia nel sistema. I criteri di designazione dei servizi tecnici di cui alla direttiva 2007/46/CE dovrebbero essere specificati in modo più dettagliato per garantire coerenza nella loro applicazione. I metodi di valutazione dei servizi tecnici negli Stati membri tendono a divergere progressivamente alla luce dell'accresciuta complessità del loro lavoro. È pertanto necessario prevedere obblighi procedurali che assicurino uno scambio di informazioni e il monitoraggio delle prassi degli Stati membri per la valutazione, la designazione, la notifica e la sorveglianza dei servizi tecnici. Tali obblighi procedurali dovrebbero eliminare le eventuali discrepanze esistenti nei metodi usati e nell'interpretazione dei criteri per la designazione dei servizi tecnici.

(10)L'esigenza delle autorità designanti di controllare e monitorare i servizi tecnici è aumentata dal momento che il progresso tecnico ha accresciuto il rischio che essi non dispongano delle competenze necessarie per sottoporre a prova i nuovi dispositivi o le nuove tecnologie che emergono nel loro ambito di attività. Poiché il progresso tecnico riduce la durata dei cicli dei prodotti e gli intervalli delle valutazioni di controllo in loco e del monitoraggio variano tra autorità designatrici, si dovrebbero stabilire requisiti minimi riguardo agli intervalli di sorveglianza e di controllo dei servizi tecnici.

(11)La designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici da parte degli Stati membri, secondo criteri rigorosi e dettagliati, dovrebbero quindi essere oggetto di controlli di supervisione a livello dell'Unione, comprese verifiche indipendenti, quale condizione per il rinnovo della notifica dopo cinque anni. La posizione dei servizi tecnici nei confronti dei costruttori dovrebbe essere rafforzata, anche per quanto riguarda il loro diritto e dovere di effettuare ispezioni senza preavviso negli stabilimenti e di condurre prove fisiche o di laboratorio sui prodotti oggetto del presente regolamento per garantire che i costruttori mantengano la conformità dopo aver ottenuto un'omologazione dei loro prodotti.

(12)Al fine di aumentare la trasparenza e la fiducia reciproca e di allineare e sviluppare ulteriormente i criteri di valutazione, designazione e notifica dei servizi tecnici, nonché le procedure di estensione e di rinnovo, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. A tal fine, essi dovrebbero consultarsi reciprocamente e con la Commissione su questioni di rilevanza generale per l'attuazione del presente regolamento e fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni in merito alla rispettiva check-list tipo dei criteri di valutazione.

(13)In caso di designazione di un servizio tecnico basata sull'accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , gli organismi di accreditamento e le autorità designatrici dovrebbero scambiarsi informazioni pertinenti per la valutazione della competenza dei servizi tecnici.

(14)Gli Stati membri dovrebbero riscuotere diritti per la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici per garantire la sostenibilità del monitoraggio di tali servizi tecnici da parte degli Stati membri e stabilire condizioni di parità per i servizi tecnici. Al fine di garantire la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di adottare il livello e la struttura dei canoni.

(15)Laddove, nonostante le misure adottate per garantire un'applicazione e un follow-up coerenti dei requisiti da parte degli Stati membri, la competenza di un servizio tecnico sia in dubbio, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di esaminare i singoli casi.

(16)Per garantire che le prove e i verbali dei servizi tecnici non siano influenzati da circostanze illegittime, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnici dovrebbero assicurarne la piena imparzialità. Per essere in grado di svolgere i propri compiti in modo coerente e sistematico, i servizi tecnici dovrebbero possedere un sistema di gestione soddisfacente, che comprenda disposizioni in materia di segreto professionale. Al fine di consentire ai servizi tecnici di esercitare correttamente le proprie mansioni, il livello di conoscenze e la competenza e l'indipendenza del loro personale dovrebbero essere garantiti in ogni circostanza.

(17)L'indipendenza dei servizi tecnici nei confronti dei costruttori dovrebbe essere assicurata, anche evitando i pagamenti diretti o indiretti da parte dei costruttori per le ispezioni ai fini dell'omologazione e per le prove eseguite. Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire una struttura tariffaria per l'omologazione che dovrebbe coprire i costi di esecuzione di tutte le prove e le ispezioni di omologazione effettuate dai servizi tecnici designati dall'autorità di omologazione, nonché i costi amministrativi per il rilascio dell'omologazione e i costi di esecuzione delle prove e delle ispezioni ex-post di verifica della conformità.

(18)È necessario un solido meccanismo di applicazione delle regole in materia di conformità al fine di garantire il soddisfacimento delle prescrizioni del presente regolamento. Garantire la conformità ai requisiti di omologazione e di conformità della produzione della normativa che disciplina il settore automobilistico dovrebbe rimanere la principale responsabilità delle autorità di omologazione, in quanto si tratta di un obbligo strettamente legato al rilascio dell'omologazione e richiede un'approfondita conoscenza del suo contenuto. È quindi importante che la performance delle autorità di omologazione sia regolarmente verificata mediante revisioni tra pari, al fine di garantire che nel far rispettare le prescrizioni di omologazione tutte le autorità di omologazione applichino un livello uniforme di qualità e rigore. Inoltre, è importante prevedere la verifica della correttezza dell'omologazione stessa.

(19)Un maggiore coordinamento delle autorità nazionali tramite lo scambio di informazioni e valutazioni coordinate sotto la direzione di un'autorità di coordinamento è fondamentale per garantire un livello costantemente elevato di sicurezza e di tutela della salute e dell'ambiente nel mercato interno. Questo coordinamento dovrebbe anche consentire un uso più efficiente delle limitate risorse nazionali. A tal fine dovrebbe essere istituito un forum per consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi informazioni sulle attività connesse all'applicazione della normativa in materia di omologazione e di coordinarle. La cooperazione tra gli Stati membri in questo campo, che attualmente ha un carattere informale, verrebbe rafforzata da un quadro più formale.

(20)Le norme sulla vigilanza del mercato dell'Unione e sul controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2008 si applicano ai veicoli a motore e ai loro rimorchi, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli senza impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti. La vigilanza del mercato può essere una competenza condivisa tra diverse autorità nazionali per tener conto dei sistemi nazionali di vigilanza del mercato degli Stati membri istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Un coordinamento e un monitoraggio efficaci a livello dell'Unione e nazionale dovrebbero garantire l'applicazione del nuovo quadro di omologazione e di vigilanza del mercato da parte delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

(21)È necessario inserire norme sulla vigilanza del mercato nel presente regolamento allo scopo di rafforzare i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali competenti, garantire un coordinamento efficace delle loro attività di vigilanza del mercato e chiarire le procedure applicabili.

(22)Al fine di aumentare la trasparenza del processo di omologazione e di agevolare lo scambio di informazioni e la verifica indipendente da parte delle autorità di vigilanza del mercato, delle autorità di omologazione e della Commissione, la documentazione relativa all'omologazione dovrebbe essere fornita in formato elettronico e resa disponibile al pubblico, con riserva di deroghe dovute alla tutela degli interessi commerciali e alla protezione dei dati personali.

(23)Gli obblighi delle autorità nazionali in materia di vigilanza del mercato di cui al presente regolamento sono più specifici di quelli stabiliti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 765/2008 per tenere conto delle specificità del quadro di omologazione e della necessità di integrarlo con un meccanismo di vigilanza del mercato efficace che garantisca una rigorosa verifica ex post della conformità dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(24)Tali obblighi più specifici per le autorità nazionali contenuti nel presente regolamento dovrebbero includere prove e ispezioni ex post di verifica della conformità di un numero sufficiente di veicoli immessi sul mercato. La scelta dei veicoli da sottoporre a tale verifica ex post della conformità dovrebbe essere basata su un'adeguata valutazione del rischio, che tenga conto della gravità dell'eventuale non conformità e della probabilità che si verifichi.

(25)Inoltre, la Commissione dovrebbe organizzare e svolgere o richiedere l'esecuzione di ispezioni e prove ex post di verifica della conformità indipendenti da quelle condotte dagli Stati membri nel quadro dei loro obblighi di vigilanza del mercato nazionale. Qualora tali prove e ispezioni stabiliscano una non conformità o si accerti che un'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati non corretti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad avviare a livello di Unione misure correttive volte a ripristinare la conformità dei veicoli interessati e ad esaminare le ragioni della non correttezza dell'omologazione. Occorre garantire un finanziamento adeguato a titolo del bilancio generale dell'Unione per consentire l'esecuzione di tali prove e ispezioni di verifica della conformità. In considerazione dei vincoli di bilancio imposti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020, l'attuazione della proposta legislativa dovrà basarsi sulle risorse esistenti ed essere concepita in modo tale da non generare ulteriori risorse finanziarie. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad imporre sanzioni amministrative laddove è accertata una non conformità.

(26)Per garantire un livello elevato di sicurezza funzionale del veicolo, di protezione degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada e di tutela dell'ambiente, è opportuno continuare ad armonizzare le prescrizioni tecniche e le norme ambientali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche e ad adeguarle ai progressi tecnici e scientifici.

(27)Il fatto che alcuni sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori possano essere montati su un veicolo successivamente alla sua immissione sul mercato, alla sua immatricolazione o alla sua entrata in circolazione non dovrebbe pregiudicare gli obiettivi del presente regolamento. Occorre quindi adottare misure adeguate per garantire che i sistemi, i componenti, le entità tecniche o le parti e gli accessori che possono essere montati sui veicoli e che potrebbero pregiudicare in modo significativo il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza funzionale o la protezione ambientale, siano oggetto di controlli da parte di un'autorità di omologazione prima di essere immessi sul mercato, immatricolati o di entrare in circolazione.

(28)Il sistema di omologazione UE deve consentire a ciascuno Stato membro di confermare che ogni tipo di veicolo e ogni tipo di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tale tipo di veicolo sono stati sottoposti alle prove e alle ispezioni di cui al presente regolamento per verificarne la conformità alle prescrizioni in materia di omologazione del presente regolamento e che in seguito a ciò il costruttore ha ottenuto una scheda di omologazione. Il sistema di omologazione UE impone al costruttore di produrre veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche conformi al tipo omologato. Tale conformità è certificata dal costruttore di veicoli mediante il rilascio di un certificato di conformità per ogni veicolo. Ciascun veicolo accompagnato da un certificato di conformità valido dovrebbe poter essere messo a disposizione sul mercato e immatricolato per essere utilizzato in tutta l'Unione.

(29)La conformità della produzione è uno dei fondamenti del sistema di omologazione UE, pertanto le disposizioni adottate dal costruttore per garantire tale conformità dovrebbero essere approvate dall'autorità competente o da un servizio tecnico designato, in possesso delle qualifiche necessarie a tal fine, ed essere oggetto di regolari verifiche tramite audit periodici indipendenti. Inoltre, le autorità di omologazione dovrebbero garantire la verifica della conformità costante dei prodotti in questione.

(30)Affinché un'omologazione resti valida, il costruttore deve informare l'autorità che ha omologato il tipo di veicolo delle eventuali modifiche delle caratteristiche del tipo o delle prescrizioni in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali ad esso applicabili. È quindi importante che la validità delle schede di omologazione rilasciate sia limitata nel tempo e che tali schede possano essere rinnovate solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato e accertato che il tipo di veicolo continua a soddisfare tutte le prescrizioni applicabili. Inoltre, si dovrebbero chiarire le condizioni per l'estensione delle omologazioni al fine di garantire a livello dell'Unione un'applicazione uniforme delle procedure e delle prescrizioni in materia di omologazione.

(31)La valutazione dei presunti gravi rischi per la sicurezza e dei gravi danni alla sanità pubblica e all'ambiente dovrebbe essere svolta a livello nazionale, ma occorre garantire un coordinamento a livello di Unione in caso di presunto rischio o danno che trascenda il territorio di uno Stato membro, al fine di condividere le risorse e di garantire la coerenza delle azioni correttive da adottare per attenuare il rischio e il danno individuati.

(32)Al fine di garantire che tutti i veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche immessi sul mercato offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente, il costruttore o qualsiasi altro operatore economico nella catena di fornitura dovrebbe adottare misure correttive efficaci, compreso il richiamo dei veicoli, qualora un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica presenti un rischio grave per gli utilizzatori o per l'ambiente, come specificato all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008. Le autorità di omologazione dovrebbero essere abilitate a valutare e verificare se tali misure sono sufficienti. Le autorità degli altri Stati membri dovrebbero avere il diritto di adottare misure di salvaguardia nel caso in cui ritengano che le misure correttive adottate dal costruttore non siano sufficienti.

(33)È opportuno garantire un'adeguata flessibilità, tramite regimi di omologazione alternativi, ai costruttori che producono veicoli in piccole serie. Essi dovrebbero poter beneficiare dei vantaggi del mercato interno dell'Unione, a condizione che i loro veicoli siano conformi alle prescrizioni in materia di omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie. In un ristretto numero di casi è opportuno consentire l'omologazione nazionale di piccole serie. Per evitare abusi, qualsiasi procedura semplificata per i veicoli prodotti in piccole serie dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui la produzione è molto limitata. È quindi necessario definire in modo preciso il concetto di veicoli prodotti in piccole serie, in termini di numero di veicoli prodotti, di prescrizioni da soddisfare e di condizioni per l'immissione sul mercato di tali veicoli. È altrettanto importante specificare un regime di omologazione individuale alternativo, in particolare per garantire una flessibilità sufficiente per l'omologazione dei veicoli costruiti in più fasi.

(34)L'Unione è parte contraente dell'Accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") 13 . L'Unione ha accettato un numero rilevante di regolamenti allegati all'accordo del 1958 riveduto e ha pertanto l'obbligo di accettare le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti, in quanto conformi alle prescrizioni equivalenti dell'Unione. Al fine di semplificare il proprio quadro di omologazione e di allinearlo al quadro internazionale dell'UNECE, con il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , l'Unione ha abrogato le sue direttive specifiche in materia di omologazione e le ha sostituite con l'applicazione obbligatoria dei regolamenti UNECE pertinenti. Per ridurre gli oneri amministrativi della procedura di omologazione, è opportuno consentire ai costruttori di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di ottenere l'omologazione a norma del presente regolamento, se del caso, direttamente tramite l'ottenimento dell'omologazione a norma dei pertinenti regolamenti UNECE elencati negli allegati del presente regolamento.

(35)Di conseguenza è opportuno incorporare nella legislazione in materia di omologazione UE i regolamenti UNECE e le relative modifiche che l'Unione ha approvato o che applica in conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio 15 . È dunque opportuno delegare di conseguenza alla Commissione il potere di modificare gli allegati del presente regolamento e di adottare atti delegati al fine di garantire che i riferimenti ai regolamenti UNECE e alle rispettive modifiche nell'elenco degli atti normativi pertinenti siano tenuti aggiornati.

(36)Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche, e una concorrenza efficace sul mercato dei servizi che forniscono tali informazioni. Finora le prescrizioni relative alla messa a disposizione delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 , nel regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 , nel regolamento (UE) n. 692/2008 della Commissione 18 e nel regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione 19 . Tali prescrizioni dovrebbero essere consolidate nel presente regolamento e i regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 595/2009, (UE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(37)Il progresso tecnico, che introduce nuovi metodi o nuove tecniche per la diagnosi e la riparazione dei veicoli, come l'accesso remoto alle informazioni e al software del veicolo, non dovrebbe indebolire gli obiettivi del presente regolamento per quanto concerne l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione da parte degli operatori indipendenti.

(38)Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 .

(39)Al fine di integrare il presente regolamento con ulteriori dettagli tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle prescrizioni in materia di omologazione concernenti le prestazioni ambientali e di sicurezza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(40)Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicheranno annualmente alla Commissione le sanzioni irrogate per monitorare la coerenza dell'attuazione delle presenti disposizioni.

(41)Nell'interesse della chiarezza, della razionalità e della semplificazione, è opportuno abrogare la direttiva 2007/46/CE e sostituirla con il presente regolamento. L'adozione di un regolamento garantisce che le disposizioni siano direttamente applicabili e che possano essere aggiornate in modo tempestivo e più efficiente, per tener meglio conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi nel quadro dell'accordo del 1958 riveduto.

(42)Al fine di un'attuazione corretta della verifica della conformità da parte della Commissione e per assicurare condizioni di parità per gli operatori economici e le autorità nazionali, dovrebbe spettare alla Commissione l'irrogazione di sanzioni amministrative armonizzate agli operatori economici che hanno violato il presente regolamento, indipendentemente dal luogo in cui il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica sono stati inizialmente omologati.

(43)Ogni volta che le misure previste nel presente regolamento comportano il trattamento di dati personali, tale trattamento va effettuato in conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 nonché delle relative misure nazionali di esecuzione.

(44)Al fine di consentire agli Stati membri, alle autorità nazionali e agli operatori economici di prepararsi all'applicazione delle nuove norme introdotte dall'atto, è opportuno fissare una data di applicazione successiva all'entrata in vigore.

(45)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'adozione di regole armonizzate relative alle prescrizioni amministrative e tecniche per l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche e alla vigilanza del mercato di tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono invece, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi tipi di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e si applica anche alle omologazioni individuali.

2.Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni di vigilanza del mercato dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche, che sono soggetti ad omologazione conformemente al presente regolamento, nonché delle parti e degli accessori destinati a tali veicoli.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N e ai loro rimorchi della categoria O, destinati ad essere utilizzati su strade pubbliche, compresi quelli progettati e fabbricati in una o più fasi, e ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche, nonché alle parti e agli accessori, progettati e fabbricati per tali veicoli e rimorchi.

2.Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:

a)veicoli agricoli o forestali, come definiti nel regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ;

b)veicoli a due o tre ruote e quadricicli, come definiti nel regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ;

c)veicoli che sono utilizzati su binari.

3.Per i seguenti veicoli e macchine, il costruttore può chiedere l'omologazione del tipo o l'omologazione individuale a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni sostanziali del presente regolamento:

a)veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;

b)veicoli progettati e costruiti per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;

c)veicoli semoventi specificamente progettati e costruiti per eseguire lavori e che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci.

4.Per i veicoli che seguono, il costruttore può chiedere l'omologazione individuale a norma del presente regolamento:

a)veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;

b)prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove, purché siano stati progettati e costruiti specificamente a tal fine.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)"omologazione", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;

2)"vigilanza del mercato", le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse;

3)"veicolo", ogni veicolo a motore o il suo rimorchio, quali definiti ai punti 10 e 11;

4)"sistema", un insieme di dispositivi che, combinati, svolgono una o più funzioni specifiche in un veicolo e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV;

5)"componente", un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato indipendentemente da tale veicolo e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV;

6)"entità tecnica", un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV;

7)"parti", i prodotti usati per l'assemblaggio, la riparazione e la manutenzione di un veicolo nonché i pezzi di ricambio;

8)"accessori", i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso;

9)"costruttore", una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione;

10)"veicolo a motore", ogni veicolo azionato da un motore, progettato e costruito per muoversi con mezzi propri, che abbia almeno quattro ruote, che sia completo, completato o incompleto, con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

11)"rimorchio", ogni veicolo su ruote non semovente progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore;

12)"autorità di omologazione", l'autorità o le autorità di uno Stato membro, da questo notificate alla Commissione, competenti per tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica o per l'omologazione individuale, per la procedura di autorizzazione di parti e accessori, per il rilascio e l'eventuale revoca o rifiuto delle schede di omologazione, che fungono da punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che sono responsabili della designazione dei servizi tecnici e di garantire che gli obblighi in materia di conformità della produzione del costruttore siano rispettati;

13)"autorità di vigilanza del mercato", l'autorità o le autorità nazionali preposte alla vigilanza del mercato nel territorio dello Stato membro;

14)"autorità nazionale", un'autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipa ed è responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell'immatricolazione in uno Stato membro in relazione a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, nonché parti o accessori;

15)"immissione sul mercato", la messa a disposizione per la prima volta nell'Unione di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio;

16)"immatricolazione", l'autorizzazione amministrativa permanente o temporanea all'entrata in circolazione di un veicolo nel traffico stradale, compresa l'identificazione del veicolo e il rilascio di un numero di serie;

17)"entrata in circolazione", il primo uso nell'Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio;

18)"operatore economico", il costruttore, il rappresentante del costruttore, l'importatore o il distributore;

19)"omologazione globale di un tipo di veicolo", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;

20)"omologazione in più fasi", la procedura con cui una o più autorità di omologazione certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;

21)"veicolo incompleto", un veicolo che, per conformarsi alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, deve essere completato in almeno una fase successiva;

22)"omologazione UE", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV;

23)"scheda di omologazione", il documento con cui l'autorità di omologazione certifica ufficialmente l'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica;

24)"rappresentante del costruttore", la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti trattati dal presente regolamento;

25)"importatore", una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio che è stato costruito in un paese terzo;

26)"omologazione nazionale", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti stabilite nella legislazione nazionale di uno Stato membro; la validità di tale omologazione è limitata al territorio di tale Stato membro;

27)"certificato di conformità", il documento descritto nell'allegato IX, rilasciato dal costruttore, in cui si attesta che un veicolo prodotto è conforme al tipo di veicolo omologato;

28)"distributore", un concessionario o qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio;

29)"messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio, a titolo oneroso o gratuito, affinché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un'attività commerciale;

30)"omologazione a tappe", la procedura che consiste nell'ottenere gradualmente la serie completa di schede di omologazione UE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche che fanno parte di un veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione globale di un tipo di veicolo;

31)"omologazione in un'unica tappa", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica con un'unica operazione che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica nel suo complesso è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;

32)"omologazione mista", un'omologazione a tappe per la quale sono state ottenute una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza bisogno di rilasciare le schede di omologazione UE per tali sistemi;

33)"veicolo completato", un veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi e che è conforme alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV;

34)"veicolo completo", un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV;

35)"tipo di veicolo", una determinata categoria di veicoli identici almeno per quanto riguarda i criteri essenziali specificati nell'allegato II, parte B, e che può comprendere varianti e versioni, come indicato nel medesimo allegato;

36)"servizio tecnico", un organismo o un ente che l'autorità di omologazione designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove oppure come organismo di valutazione della conformità presso il quale effettuare le valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni;

37)"veicolo base", qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi;

38)"omologazione di un sistema", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di sistema è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;

39)"omologazione di un'entità tecnica", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di entità tecnica è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti, in relazione a uno o più tipi di veicoli specificati;

40)"omologazione di un componente", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di componente, in modo indipendente da un veicolo, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;

41)"metodo di prova virtuale", simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica soddisfa le prescrizioni tecniche di un atto normativo elencato nell'allegato IV senza ricorrere all'uso di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica reale;

42)"omologazione individuale", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE e per l'omologazione individuale nazionale;

43)"veicolo di fine serie", un veicolo facente parte di uno stock, che non può o non può più essere messo a disposizione sul mercato, immatricolato o entrare in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato;

44)"prescrizioni alternative", disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza funzionale, di tutela dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro il più possibile equivalente a quello previsto in uno o più degli atti normativi elencati nell'allegato IV;

45)"pezzi di ricambio", i prodotti destinati a essere montati in o su un veicolo per sostituirne parti originali, compresi i prodotti che sono necessari per l'utilizzo di un veicolo, ad eccezione del carburante;

46)"informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo", tutte le informazioni richieste per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo, nonché per il montaggio sul veicolo di parti e accessori, che sono fornite dal costruttore ai propri concessionari e riparatori autorizzati, compresi tutte le modifiche e i supplementi successivi di tali informazioni;

47)"operatore indipendente", una persona fisica o giuridica, diversa da un concessionario o da un riparatore autorizzato, coinvolta direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli, compresi riparatori, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o pezzi di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da carburanti alternativi. Indica altresì i distributori, i concessionari o i riparatori autorizzati in seno al sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli nella misura in cui forniscono servizi di riparazione e manutenzione di veicoli relativamente ai quali non sono membri del sistema di distribuzione del costruttore del veicolo;

48)"riparatore autorizzato", una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di veicoli nell'ambito del sistema di distribuzione del costruttore;

49)"riparatore indipendente", una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di veicoli al di fuori del sistema di distribuzione del costruttore;

50)"informazioni diagnostiche di bordo (OBD) del veicolo", le informazioni relative a un sistema a bordo di un veicolo o collegato ad un motore, in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di indicarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni salvate nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all'esterno;

51)"veicolo prodotto in piccole serie", un tipo di veicolo il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o fatte entrare in circolazione non supera i limiti quantitativi annuali di cui all'allegato XII;

52)"veicolo per uso speciale (SPV)", un veicolo della categoria M, N od O con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali;

53)"semirimorchio", un veicolo trainato, il cui asse o i cui assi sono posizionati dietro al baricentro del veicolo, caricato in modo uniforme, e che è munito di un dispositivo di traino che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore;

54)"organismo di accreditamento nazionale", l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

55)"valutazione in loco", una verifica da parte dell'autorità di omologazione nella sede del servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate;

56)"valutazione in loco di sorveglianza", una valutazione in loco periodica di routine diversa dalla valutazione in loco svolta per la designazione iniziale e da quella effettuata per il rinnovo della designazione;

Articolo 4
Categorie di veicoli

1.Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie di veicoli:

a)la categoria M comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, nello specifico:

i)categoria M1:veicoli a motore aventi non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi. Il numero di posti a sedere può essere limitato al posto a sedere del conducente;

ii)categoria M2:veicoli a motore aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima che non supera le 5 tonnellate. Tali veicoli a motore possono avere uno spazio per passeggeri in piedi;

iii)categoria M3:veicoli a motore aventi più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima che supera le 5 tonnellate. Tali veicoli a motore possono avere uno spazio per passeggeri in piedi;

b)la categoria N comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, nello specifico:

i)categoria N1:veicoli a motore con una massa massima pari o inferiore a 3,5 tonnellate;

ii)categoria N2:veicoli a motore con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 12 tonnellate;

iii)categoria N3:veicoli a motore con una massa massima superiore a 12 tonnellate;

c)la categoria O comprende i rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o di persone nonché per l'alloggiamento di persone, nello specifico:

i)categoria O1:rimorchi con una massa massima pari o inferiore a 0,75 tonnellate;

ii)categoria O2:rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate;

iii)categoria O3:rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 10 tonnellate;

iv)categoria O4:rimorchi con una massa massima superiore a 10 tonnellate.

2.I criteri di classificazione dei veicoli, dei tipi di veicoli, delle varianti e delle versioni sono specificati nell'allegato II.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare l'allegato II relativo alla classificazione delle sottocategorie di veicoli, dei tipi di veicoli e dei tipi di carrozzeria, al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

CAPO II
OBBLIGHI GENERALI

Articolo 5
Prescrizioni fondamentali generali

1.I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche soddisfano le prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare l'allegato IV al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e normativi intervenuti introducendo e aggiornando i riferimenti agli atti normativi recanti le prescrizioni che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche devono soddisfare.

Articolo 6
Obblighi degli Stati membri

1.Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'istituzione e la designazione di tali autorità.

Tale notifica include il nome di tali autorità, il loro indirizzo (anche elettronico) e le loro competenze. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato.

2.Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione solo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

3.Gli Stati membri non vietano né limitano od ostacolano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche conformi alle prescrizioni del presente regolamento, tranne nei casi di cui all'articolo 52.

A titolo di deroga da tale regola, gli Stati membri non sono obbligati a consentire l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli omologati conformemente al presente regolamento, ma che superano le dimensioni armonizzate di cui all'allegato I della direttiva 96/53/CE 25 .

4.Gli Stati membri organizzano ed effettuano la vigilanza del mercato e il controllo dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che entrano nel mercato, conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008.

5.Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, possano avere il diritto di accedere ai locali degli operatori economici e di raccogliere i campioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche necessari ai fini delle prove di conformità.

6.Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato mette una sintesi dei risultati a disposizione del pubblico, in particolare il numero di omologazioni rilasciate e l'identità dei costruttori cui sono state rilasciate.

7.Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati.

Articolo 7
Obblighi delle autorità di omologazione

1.Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

2.Le autorità di omologazione eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza ove necessario per proteggere i segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione.

3.Uno Stato membro in cui più di un'autorità di omologazione è responsabile dell'omologazione dei veicoli, compresa l'omologazione individuale dei veicoli, designa un'unica autorità di omologazione responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di omologazione degli altri Stati membri e degli obblighi descritti al capitolo XV del presente regolamento.

Le autorità di omologazione di uno Stato membro collaborano tra loro scambiandosi le informazioni pertinenti per il loro ruolo e per l'esercizio delle loro funzioni.

4.Se un'autorità di omologazione è informata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 52, paragrafo 4, o dell'articolo 54, essa prende tutte le misure necessarie per riesaminare l'omologazione rilasciata e, se del caso, correggere o revocare l'omologazione in base alle motivazioni e alla gravità delle irregolarità dimostrate.

5.La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire i criteri comuni per la designazione, la revisione e la valutazione delle autorità di omologazione a livello nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 8
Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato

1.Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ai requisiti di cui al presente regolamento nonché alla correttezza delle omologazioni. Detti controlli sono effettuati su scala adeguata, tramite controlli documentali e prove reali di guida nonché prove di laboratorio sulla base di campioni statisticamente rilevanti. Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.

2.Le autorità di vigilanza del mercato chiedono agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività.

3.Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei certificati di conformità presentati dagli operatori economici.

4.Le autorità di vigilanza del mercato adottano provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nel loro territorio, entro un termine adeguato, dei pericoli rilevati in relazione ad un veicolo, un sistema, un componente e un'entità tecnica, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni.

Le autorità di vigilanza del mercato collaborano con gli operatori economici in merito ad interventi che potrebbero prevenire o ridurre i rischi causati da veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche messi a disposizione da tali operatori.

5.Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro decidano di ritirare dal mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in conformità all'articolo 49, paragrafo 5, informano l'operatore economico interessato e ove applicabile l'autorità di omologazione pertinente.

6.Le autorità di vigilanza del mercato eseguono i loro compiti in modo indipendente e imparziale. Esse rispettano la riservatezza ove necessario per proteggere i segreti commerciali, fatto salvo l'obbligo di informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, nella misura necessaria a tutelare gli interessi degli utenti nell'Unione europea.

7.Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati.

8.Le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri coordinano le loro attività di vigilanza del mercato, cooperano tra di loro e condividono, anche con la Commissione, i risultati di tali attività. Se del caso, le autorità di vigilanza del mercato si accordano sulla suddivisione del lavoro e sulle specializzazioni.

9.Se in uno Stato membro più autorità sono responsabili della vigilanza del mercato e dei controlli alle frontiere esterne, tali autorità cooperano tra loro, scambiandosi le informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni.

10.La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire i criteri per stabilire l'entità, la portata e la frequenza con cui devono essere effettuati i controlli di verifica della conformità dei campioni prelevati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 9
Verifica della conformità da parte della Commissione e coordinamento con gli Stati membri per l'applicazione

1.    La Commissione organizza ed effettua, o richiede l'esecuzione, su scala adeguata, di prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato, al fine di verificare che tali veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano conformi alle omologazioni del tipo e alla legislazione applicabile, e di assicurare la correttezza delle omologazioni.

Tali prove e ispezioni possono essere svolte sui veicoli nuovi forniti dai costruttori o dall'operatore economico, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.

Possono essere svolte anche su veicoli immatricolati, d'accordo con il titolare dell'immatricolazione del veicolo.

2.I costruttori titolari di omologazioni o gli operatori economici forniscono, su richiesta, alla Commissione un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche disponibili per l'immissione sul mercato in forza di tale omologazione. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono forniti per essere sottoposti a prova dove, quando e per il periodo richiesti dalla Commissione.

3.Al fine di consentire alla Commissione di effettuare le prove di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutti i dati relativi all'omologazione del veicolo, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche oggetto delle prove di verifica della conformità. Tali dati includono almeno le informazioni riportate nella scheda di omologazione e nei suoi allegati menzionate all'articolo 26, paragrafo 1.

Per i veicoli omologati secondo la procedura di omologazione a tappe o in più fasi, gli Stati membri forniscono alla Commissione anche la scheda di omologazione e i relativi allegati, menzionati all'articolo 26, paragrafo 1, delle omologazioni sottostanti di sistemi, componenti ed entità tecniche.

4.I costruttori di veicoli rendono pubblici i dati necessari ai fini delle prove di verifica della conformità da parte di terzi. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere resi pubblici e le condizioni di tale pubblicazione, fatta salva la tutela dei segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

5.Se la Commissione stabilisce che i veicoli sottoposti a prova o a ispezione non soddisfano le prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati errati, a norma dell'articolo 54, paragrafo 8, essa chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere i veicoli conformi a tali prescrizioni oppure adotta misure restrittive e chiede all'operatore economico di ritirare i veicoli interessati dal mercato o di richiamarli entro un periodo ragionevole, in funzione della gravità della non conformità accertata.

Qualora tali prove e ispezioni mettano in discussione la correttezza dell'omologazione stessa, la Commissione informa l'autorità o le autorità di omologazione interessate nonché il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione.

La Commissione pubblica un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da essa effettuate.

Articolo 10
Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione

1.La Commissione istituisce e presiede un forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione ("il forum").

Il forum è composto da membri nominati dagli Stati membri.

2.Il forum coordina una rete di autorità nazionali responsabili dell'omologazione e della vigilanza del mercato.

Le sue funzioni di consulenza comprendono, tra l'altro, la promozione delle buone pratiche, lo scambio di informazioni sui problemi di applicazione, la cooperazione, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni, la valutazione di progetti di applicazione armonizzati, le ammende e le ispezioni congiunte.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 88 per stabilire la composizione, la procedura di nomina, i compiti dettagliati, i metodi di lavoro e il regolamento interno del forum.

Articolo 11
Obblighi generali dei costruttori

1.Il costruttore garantisce che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche da lui fabbricati e immessi sul mercato o entrati in circolazione sono stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

2.Nel caso di un'omologazione in più fasi, il costruttore è anche responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che ha aggiunto nella fase di completamento del veicolo. Il costruttore che modifica componenti, sistemi o entità tecniche già omologati in fasi precedenti è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione dei componenti, dei sistemi e delle entità tecniche modificati. Il costruttore della fase precedente fornisce informazioni al costruttore della fase successiva in merito a qualsiasi modifica che possa influire sull'omologazione di un componente, di un sistema o di un'entità tecnica o sull'omologazione globale di un tipo di veicolo. Tali informazioni sono fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione dell'omologazione globale di tipo di veicolo e al più tardi alla data di inizio della produzione del veicolo incompleto.

3.Il costruttore che modifica un veicolo incompleto in modo tale che esso sia classificato in una categoria di veicoli diversa, con la conseguenza che le prescrizioni già valutate in una fase di omologazione precedente sono cambiate, è responsabile anche della conformità alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli nella quale il veicolo modificato è classificato.

4.Ai fini dell'omologazione UE, un costruttore stabilito al di fuori dell'Unione designa un rappresentante unico stabilito nell'Unione che lo rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. Tale costruttore nomina anche un rappresentante unico stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso rappresentante designato ai fini dell'omologazione UE.

5.Il costruttore è responsabile dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli sia direttamente coinvolto in tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica.

6.Il costruttore stabilisce procedure volte a garantire che la produzione in serie di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche resti conforme al tipo omologato.

7.Oltre alla targhetta regolamentare apposta sui suoi veicoli e ai marchi di omologazione apposti sui suoi componenti o sulle sue entità tecniche a norma dell'articolo 36, il costruttore appone il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio commerciale registrato e il proprio indirizzo nell'Unione sui suoi veicoli, componenti o entità tecniche messi a disposizione sul mercato oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del componente o dell'entità tecnica.

Articolo 12
Obblighi dei costruttori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori non conformi o che presentano un grave rischio

1.Un costruttore che ritiene che un veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio che è stato immesso sul mercato o che è entrato in circolazione non sia conforme al presente regolamento o che l'omologazione sia stata rilasciata sulla base di dati non corretti adotta immediatamente le misure appropriate, necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, a seconda dei casi.

Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, specificando nel dettaglio la non conformità e le misure adottate.

2.Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il costruttore informa immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato messo a disposizione sul mercato o è entrato in circolazione, indicando nel dettaglio la non conformità e le misure adottate.

3.Il costruttore conserva il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche.

Il costruttore del veicolo tiene a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all'articolo 34.

4.Il costruttore fornisce a un'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima e per il tramite dell'autorità di omologazione, una copia della scheda di omologazione UE o dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità nazionale.

Il costruttore collabora con l'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.

Articolo 13
Obblighi dei rappresentanti del costruttore in materia di vigilanza del mercato

1.Il rappresentante del costruttore incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula che il rappresentante svolga almeno i seguenti compiti:

a)avere accesso alla documentazione informativa di cui all’articolo 22 e al certificato di conformità di cui all’articolo 34, in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche;

b)fornire a un'autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica;

c)collaborare con le autorità di omologazione o di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i gravi rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti, dalle entità tecniche, dalle parti o dagli accessori che rientrano nel mandato;

d)informare immediatamente il costruttore in merito ai reclami e alle segnalazioni relative a rischi, presunti incidenti, questioni di non conformità di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori rientranti in tale mandato;

e)porre fine al mandato se il fabbricante agisce in contrasto rispetto ai suoi obblighi in virtù del presente regolamento.

2.Il rappresentante del costruttore che ponga fine al mandato per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera e), informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e la Commissione.

3.Le specifiche di una modifica precisano almeno i seguenti aspetti:

a)la data di cessazione del mandato del mandatario uscente e la data di inizio del mandato del nuovo rappresentante;

b)la data fino alla quale il rappresentante uscente può figurare nelle informazioni fornite dal costruttore, compreso il materiale promozionale;

c)il trasferimento dei documenti, compresi gli aspetti relativi alla riservatezza e i diritti di proprietà;

d)l'obbligo per il rappresentante uscente di trasmettere al costruttore o al nuovo rappresentante, dopo la fine del proprio mandato, qualsiasi reclamo o segnalazione di rischi e presunti incidenti relativi a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori per i quali era stato designato come rappresentante.

Articolo 14
Obblighi degli importatori

1.L'importatore immette sul mercato solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche che abbiano ottenuto l'omologazione UE o l'omologazione nazionale, ovvero parti o accessori che soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

2.Prima di immettere sul mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica omologati, l'importatore si accerta che l'autorità di omologazione abbia preparato il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, e che il sistema, il componente o l'entità tecnica siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e siano conformi all'articolo 11, paragrafo 7.

Per i veicoli, l'importatore si accerta che siano accompagnati dal certificato di conformità prescritto.

3.L'importatore che ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare al tipo omologato, non immette sul mercato, non consente l'entrata in circolazione né immatricola il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non è stato reso conforme. Qualora ritenga che il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio presenti un rischio grave, ne informa il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, informa anche l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.

4.L'importatore appone il proprio nome, la propria denominazione commerciale o il proprio marchio commerciale registrati e l'indirizzo al quale può essere contattato sul veicolo, sul sistema, sul componente, sull'entità tecnica, sulla parte o sull'accessorio oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del sistema, del componente, dell'entità tecnica, della parte o dell'accessorio.

5.L'importatore garantisce che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica sia corredato delle istruzioni e delle informazioni prescritte all'articolo 63, nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati.

6.L'importatore, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esamina e tiene un registro dei reclami e dei richiami dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato e tiene i suoi distributori informati in merito a tali controlli.

Articolo 15
Obblighi degli importatori in caso di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi o in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori che presentano un grave rischio

1.Laddove un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che è stato immesso sul mercato dall'importatore non sia conforme al presente regolamento, l'importatore prende immediatamente le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.

2.Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio comporti un rischio grave, l'importatore fornisce immediatamente informazioni dettagliate sul rischio grave al costruttore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato immesso sul mercato.

L'importatore informa altresì le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato di ogni azione intrapresa e fornisce, in particolare, i dettagli relativi al grave rischio e alle misure correttive adottate dal costruttore.

3.L'importatore conserva, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche, una copia del certificato di conformità e la tiene a disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, e garantisce che il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, su richiesta, possa essere messo a disposizione di dette autorità.

4.L'importatore, a seguito di una richiesta motivata, fornisce a un'autorità nazionale tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. L'importatore collabora con l'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.

Articolo 16
Obblighi dei distributori

Prima della messa a disposizione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, il distributore verifica che su tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica siano apposti la targhetta regolamentare o il marchio di omologazione prescritti, che sia corredato dei documenti prescritti e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 63 nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e che il costruttore e l'importatore abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, e all'articolo 14, paragrafo 4, rispettivamente.

Articolo 17
Obblighi dei distributori in caso di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi o in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori che presentano un grave rischio

1.Qualora il distributore ritenga che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non mette a disposizione sul mercato, non immatricola né fa entrare in circolazione il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non siano stati resi conformi.

2.Il distributore che ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento informa il costruttore o l'importatore per garantire che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 1, siano prese le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.

3.Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il distributore fornisce immediatamente informazioni dettagliate su tale rischio grave al costruttore, all'importatore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio è stato messo a disposizione sul mercato. Il distributore li informa altresì delle azioni intraprese e fornisce, in particolare, i dettagli relativi al grave rischio e alle misure correttive adottate dal costruttore.

4.Il distributore collabora con l'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica, dalla parte o dall'accessorio che ha messo a disposizione sul mercato.

Articolo 18
Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o un distributore è considerato un costruttore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del costruttore a norma degli articoli 8, 11 e 12 qualora metta a disposizione sul mercato, immatricoli o sia responsabile dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica con il proprio nome o marchio oppure qualora modifichi un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in modo da comprometterne la conformità alle prescrizioni applicabili.

Articolo 19
Identificazione degli operatori economici

Su richiesta di un'autorità di omologazione o di un'autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato di un veicolo e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato di un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio, gli operatori economici forniscono informazioni sui seguenti elementi:

a)l'identità di ogni operatore economico che abbia fornito loro un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio;

b)l'identità di ogni operatore economico cui abbiano fornito un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio.

CAPO III
PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE

Articolo 20
Procedure di omologazione UE

1.Per chiedere l'omologazione globale di un tipo di veicolo, il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:

a)omologazione a tappe;

b)omologazione in un'unica tappa;

c)omologazione mista.

Inoltre, il costruttore può scegliere l'omologazione in più fasi per un veicolo incompleto o completato.

2.Per l'omologazione di un sistema, l'omologazione di un componente e l'omologazione di un'entità tecnica si applica unicamente l'omologazione in un'unica tappa.

3.L'omologazione in più fasi è rilasciata a un tipo di veicolo incompleto o completato che, in relazione allo stato di completamento del veicolo, è conforme a quanto riportato nel fascicolo informativo di cui all'articolo 22 e alle prescrizioni tecniche stabilite nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV.

L'omologazione in più fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore successivamente al loro completamento.

4.L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa al momento dell'omologazione tutte le prescrizioni tecniche applicabili. La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa.

5.La scelta dell'omologazione di cui al paragrafo 1 non influisce sulle prescrizioni fondamentali applicabili cui deve essere conforme il tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell'omologazione globale del tipo di veicolo.

6.    L'omologazione in più fasi può anche essere usata da un singolo costruttore, a condizione che non sia utilizzata per eludere le prescrizioni applicabili ai veicoli prodotti in un'unica fase. I veicoli costruiti da un singolo costruttore non si considerano fabbricati in più fasi ai fini degli articoli 39, 40 e 47 del presente regolamento.

Articolo 21
Domanda di omologazione UE

1.Il costruttore presenta all'autorità di omologazione una domanda di omologazione UE e il fascicolo informativo di cui all'articolo 22.

2.Per un determinato tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro.

3.Va presentata una domanda distinta per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica da omologare.

Articolo 22
Fascicolo informativo

1.Il fascicolo informativo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, include quanto segue:

a)una scheda informativa, riportata nell'allegato I per l'omologazione in un'unica tappa o mista o nell'allegato III per l'omologazione a tappe;

b)tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti;

c)per i veicoli, l'indicazione della procedura o delle procedure scelte conformemente all'articolo 20, paragrafo 1;

d)ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nell'ambito della procedura di domanda.

2.Il fascicolo informativo è fornito in un formato elettronico messo a disposizione dalla Commissione, ma può anche essere fornito su carta.

3.Per tener conto degli sviluppi normativi e tecnici alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano gli allegati I e III al fine di aggiornare il modello di scheda informativa, compreso un formato elettronico armonizzato, come menzionato al paragrafo 2.

Articolo 23
Informazioni supplementari da fornire unitamente alla domanda per alcune omologazioni UE

1.Una domanda di omologazione a tappe è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, da tutte le schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova, richieste a norma degli atti applicabili elencati nell'allegato IV.

Nel caso di una domanda di omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica a norma degli atti applicabili elencati nell'allegato IV, l'autorità di omologazione ha accesso al fascicolo informativo fino alla data in cui l'omologazione globale di un tipo di veicolo è rilasciata o rifiutata.

2.Una domanda di omologazione mista è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, dalle schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova, richieste a norma degli atti applicabili elencati nell'allegato IV.

Per i sistemi per i quali non è stata presentata alcuna scheda di omologazione UE, la domanda è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, dalle informazioni di cui all'allegato I, richieste per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, e da un verbale di prova in luogo della scheda di omologazione UE.

3.Una domanda di omologazione in più fasi è corredata delle seguenti informazioni:

a)nella prima fase, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE riguardanti lo stadio di completamento del veicolo base;

b)nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE relative allo stadio di completamento corrente, unitamente a una copia della scheda di omologazione UE del veicolo rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere comunicate in conformità all'articolo 22, paragrafo 2.

4.    L'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso al software e agli algoritmi del veicolo.

Su richiesta debitamente motivata, l'autorità di omologazione può anche richiedere al costruttore di fornire ulteriori informazioni necessarie a decidere quali prove siano richieste o per agevolarne l'esecuzione.

CAPO IV
APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE

Articolo 24
Disposizioni generali sull'applicazione delle procedure di omologazione UE

1.Per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere rilasciata una sola omologazione UE.

2.L'autorità di omologazione che riceve una domanda conformemente all'articolo 21 rilascia un'omologazione UE solo dopo aver verificato tutti i seguenti elementi:

a)le disposizioni in materia di conformità della produzione di cui all'articolo 29;

b)che non sia stata ancora rilasciata nessuna omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica in questione;

c)la conformità del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica alle prescrizioni applicabili;

d)nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura a tappe, la procedura mista e la procedura in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano oggetto di omologazioni distinte conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.

3.Si applicano le procedure di cui all'allegato V per quanto concerne l'omologazione UE e di cui all'allegato XVII per quanto concerne l'omologazione in più fasi.

Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnologici alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano l'allegato V al fine di aggiornare le procedure di omologazione UE e l'allegato XVII al fine di aggiornare le procedure di omologazione in più fasi.

4.L'autorità di omologazione prepara un fascicolo di omologazione comprendente il fascicolo informativo di cui all'articolo 22, i verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti al fascicolo informativo dal servizio tecnico o dall'autorità di omologazione nell'esercizio delle loro funzioni.

Il fascicolo di omologazione contiene un indice che indica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento e che riporta in ordine cronologico la gestione dell'omologazione UE.

L'autorità di omologazione tiene il fascicolo di omologazione a disposizione per un periodo di dieci anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE in questione.

5.L'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, benché conforme alle prescrizioni applicabili, presenta un rischio serio per la sicurezza o può nuocere gravemente all'ambiente o alla salute pubblica. In tal caso, essa invia immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una notifica dettagliata che spieghi i motivi della sua decisione e illustri le prove a sostegno delle sue conclusioni.

6.A norma dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, in caso di procedure di omologazione a tappe, mista o in più fasi, l'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che i sistemi, i componenti o le entità tecniche non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento o degli atti elencati nell'allegato IV.

L'autorità di omologazione chiede alle autorità di omologazione che hanno omologato i sistemi, i componenti o le entità tecniche di agire a norma dell'articolo 54, paragrafo 2.

Articolo 25
Notifica delle omologazioni UE rilasciate, modificate, rifiutate e revocate

1.Entro un mese dal rilascio o dalla modifica della scheda di omologazione UE, l'autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione una copia della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati, compresi i verbali di prova di cui all'articolo 23, per ogni tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che ha omologato. Tale copia è inviata mediante un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.

2.L'autorità di omologazione invia ogni 3 mesi alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche ai quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l'omologazione UE durante il periodo precedente. L'elenco include le informazioni indicate nell'allegato XIV.

3.Su richiesta di un'autorità di omologazione di un altro Stato membro o della Commissione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE le invia, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati, tramite un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica o in forma di file elettronico sicuro.

4.Se un'autorità di omologazione rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione, specificando i motivi della sua decisione.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 al fine di modificare l'allegato XIV, aggiornando il modello di notifica delle omologazioni UE di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, modificate, rifiutate o ritirate.

Articolo 26
Scheda di omologazione UE

1.La scheda di omologazione UE contiene i seguenti allegati:

a)il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4;

b)i verbali di prova prescritti dagli atti normativi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, in caso di omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, o la scheda dei risultati delle prove in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo;

c)i nomi e i campioni delle firme delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e una dichiarazione relativa alle loro mansioni nella società;

d)in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, un facsimile compilato del certificato di conformità.

2.La scheda di omologazione UE è rilasciata in base al modello riportato nell'allegato VI e numerata in conformità al sistema armonizzato di cui all'allegato VII. La scheda dei risultati delle prove è trasmessa utilizzando il modello di cui all'allegato VIII. Tali documenti sono disponibili in formato elettronico.

Per tener conto degli sviluppi normativi e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano gli allegati VI, VII e VIII al fine di aggiornare rispettivamente i modelli di scheda di omologazione e il suo sistema di numerazione e di scheda dei risultati delle prove e di fornire i formati elettronici pertinenti.

3.In relazione a ciascun tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, l'autorità di omologazione:

a)completa tutte le sezioni pertinenti della scheda di omologazione UE, compresi gli allegati;

b)compila l'indice del fascicolo di omologazione;

c)rilascia immediatamente al costruttore la scheda di omologazione UE compilata e completa degli allegati.

4.Nel caso di un'omologazione UE la cui validità è stata limitata a norma degli articoli 37 e 41 e dell'allegato IV, parte III, o in relazione alla quale alcune disposizioni del presente regolamento o degli atti normativi di cui all'allegato IV non si applicano, la scheda di omologazione UE specifica tali restrizioni o la mancata applicazione delle disposizioni pertinenti.

5.Se il costruttore del veicolo sceglie la procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione completa il fascicolo di omologazione con i riferimenti ai verbali di prova richiesti negli atti normativi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, per i sistemi, i componenti o le entità tecniche per i quali non è stata rilasciata nessuna scheda di omologazione UE.

6.Se il costruttore del veicolo sceglie la procedura di omologazione in un'unica tappa, l'autorità di omologazione allega alla scheda di omologazione UE un elenco degli atti normativi pertinenti conformemente al modello di cui all'appendice dell'allegato VI.

Articolo 27
Disposizioni specifiche relative alle omologazioni UE di sistemi, componenti o entità tecniche

1.A un sistema, un componente o un'entità tecnica è rilasciata un'omologazione UE se è conforme alla descrizione contenuta nel fascicolo informativo di cui all'articolo 22 e se soddisfa le prescrizioni tecniche stabilite negli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.

2.Se componenti o entità tecniche, destinati o meno alla riparazione o alla manutenzione, rientrano nell'omologazione di un sistema relativamente a un veicolo, non è richiesta nessuna ulteriore omologazione del componente o dell'entità tecnica, salvo che non sia prevista negli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.

3.Quando un componente o un'entità tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in combinazione con altre parti del veicolo e per questa ragione la sua conformità può essere verificata soltanto quando funziona in combinazione con tali altre parti del veicolo, la portata dell'omologazione UE di detto componente o entità tecnica è limitata di conseguenza.

In questi casi, la scheda di omologazione UE specifica le eventuali restrizioni d'uso del componente o dell'entità tecnica e indica le condizioni particolari per il suo montaggio su un veicolo.

Quando tale componente o entità tecnica è montato su un veicolo, l'autorità di omologazione verifica, al momento dell'omologazione del veicolo, la conformità alle restrizioni applicabili relative all'uso o alle condizioni di montaggio.

Articolo 28
Prove prescritte per l'omologazione UE

1.La conformità alle prescrizioni tecniche del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato IV è dimostrata mediante prove adeguate, in conformità ai pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV, eseguite da servizi tecnici designati.

2.Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.

3.Le prove prescritte sono eseguite su veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare.

4.Su richiesta del costruttore e con l'accordo dell'autorità di omologazione, si possono usare metodi di prova virtuali in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 1, in conformità all'allegato XVI.

5.Per tener conto degli sviluppi normativi e tecnici alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano l'allegato XVI al fine di aggiornare l'elenco degli atti normativi ai sensi dei quali un costruttore o un servizio tecnico può utilizzare metodi di prova virtuali e le condizioni specifiche alle quali i metodi di prova virtuali devono essere utilizzati.

Articolo 29
Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

1.L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie in conformità all'allegato X volte ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, se il costruttore produce i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in conformità al tipo omologato.

2.L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione globale di un tipo di veicolo verifica un numero statisticamente rilevante di campioni di veicoli e di certificati di conformità per comprovarne la conformità agli articoli 34 e 35 e verifica la correttezza dei dati contenuti in tali certificati.

3.L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare, se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano ancora adeguate affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione siano ancora conformi al tipo omologato, e che i certificati di conformità siano ancora conformi agli articoli 34 e 35.

4.Per verificare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE.

5.L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE e che stabilisce che il costruttore non produce più i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in conformità al tipo omologato, o che i certificati di conformità non soddisfano più gli articoli 34 e 35, anche se la produzione continua, adotta le misure necessarie a garantire che la procedura di conformità della produzione sia seguita correttamente o ritira l'omologazione.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 al fine di modificare l'allegato X, per tener conto degli sviluppi normativi e tecnologici, aggiornando le procedure di conformità della produzione.

Articolo 30
Struttura tariffaria nazionale per i costi di omologazione e di vigilanza del mercato

1.Gli Stati membri istituiscono una struttura tariffaria nazionale per coprire i costi delle attività di omologazione e di vigilanza del mercato nonché delle prove di omologazione e delle prove e delle ispezioni di conformità della produzione svolte dai servizi tecnici da essi designati.

2.Tali tariffe nazionali sono pagate dai costruttori che hanno presentato domanda di omologazione nello Stato membro interessato. Le tariffe non sono riscosse direttamente dai servizi tecnici.

3.La struttura tariffaria nazionale copre altresì i costi delle ispezioni e delle prove di verifica della conformità svolte dalla Commissione in conformità all'articolo 9. Tali contributi costituiscono entrate esterne con destinazione specifica per il bilancio generale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario 26 .

4.Gli Stati membri notificano i particolari della loro struttura tariffaria nazionale agli altri Stati membri e alla Commissione. La prima notifica è effettuata il [data di entrata in vigore del presente regolamento + 1 anno]. I successivi aggiornamenti delle strutture tariffarie nazionali sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione su base annua.

5.La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire l'integrazione di cui al paragrafo 3 da applicare alle tariffe nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

CAPO V
MODIFICHE E VALIDITÀ DELLE OMOLOGAZIONI UE

Articolo 31
Disposizioni generali sulle modifiche e sulla validità delle omologazioni UE

1.Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di qualsiasi modifica delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione.

L'autorità di omologazione decide se tale variazione richiede una modifica, sotto forma di revisione o estensione dell'omologazione UE, secondo le procedure di cui all'articolo 32, oppure se è necessaria una nuova omologazione.

2.La domanda di modifica è presentata esclusivamente all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE originaria.

3.Se l'autorità di omologazione constata che tale modifica richiede la ripetizione di ispezioni o prove, ne informa il costruttore.

4.Se l'autorità di omologazione, sulla base delle ispezioni o delle prove di cui al paragrafo 3, constata che le prescrizioni di omologazione UE continuano ad essere soddisfatte, si applicano le procedure di cui all'articolo 32.

5.Se l'autorità di omologazione constata che le modifiche delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione sono così sostanziali da non poter essere oggetto di un'estensione dell'omologazione esistente, rifiuta di modificare l'omologazione UE e richiede al costruttore di chiedere una nuova omologazione UE.

Articolo 32
Revisioni ed estensioni delle omologazioni UE

1.La modifica è considerata una "revisione" quando l'autorità di omologazione ritiene che, nonostante la modifica delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione, il tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica interessato continua a soddisfare le prescrizioni ad esso applicabili e pertanto non sono necessarie nuove ispezioni o prove.

In tal caso, l'autorità di omologazione pubblica senza indugio le pagine del fascicolo di omologazione debitamente modificate, indicando chiaramente su ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione, oppure pubblica una versione modificata consolidata del fascicolo di omologazione corredata da una descrizione particolareggiata delle modifiche.

2.La modifica è considerata un'"estensione" quando l'autorità di omologazione ritiene che le informazioni contenute nel fascicolo di omologazione siano cambiate e si verifica uno dei casi seguenti:

a)sono necessarie ulteriori ispezioni o prove per verificare se le prescrizioni su cui si basava l'omologazione esistente sono ancora soddisfatte;

b)qualsivoglia informazione contenuta nella scheda di omologazione UE, ad eccezione degli allegati, è cambiata;

c)nuove prescrizioni previste negli atti elencati nell'allegato IV diventano applicabili al tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica omologati.

In caso di estensione, l'autorità di omologazione rilascia immediatamente una scheda di omologazione UE aggiornata, contrassegnata da un numero di estensione progressivo corrispondente al numero di estensioni successive già rilasciate. Tale scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione, la data del nuovo rilascio e il periodo di validità.

3.Ogni volta che sono pubblicate pagine modificate o una versione aggiornata consolidata, si modifica di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione indicando la data dell'ultima estensione o revisione o la data dell'ultimo consolidamento della versione aggiornata.

4.Non è richiesta l'estensione dell'omologazione di un tipo di veicolo, se le nuove prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano categorie di veicoli diverse dalla categoria di appartenenza del veicolo.

Articolo 33
Cessazione della validità

1.Le omologazioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche sono rilasciate per un periodo limitato di 5 anni, senza possibilità di proroga. La data di scadenza è indicata nella scheda di omologazione. Alla data di scadenza riportata sulla scheda di omologazione, l'omologazione può essere rinnovata su domanda del costruttore e solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica soddisfa tutte le prescrizioni degli atti normativi pertinenti relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche nuovi di tale tipo.

2.La validità dell'omologazione UE di un veicolo cessa prima della data di scadenza nei casi seguenti:

a)quando nuove prescrizioni applicabili al tipo di veicolo omologato diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli e non è possibile estendere l'omologazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c);

b)se la produzione di veicoli in conformità al tipo di veicolo omologato cessa definitivamente e volontariamente;

c)se la validità della scheda di omologazione scade a causa di una limitazione di cui all'articolo 37, paragrafo 6;

d)se l'omologazione è stata revocata in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 5, o dell'articolo 53, paragrafo 1;

e)se è stato appurato che l'omologazione si basa su dichiarazioni mendaci o risultati delle prove contraffatti o se sono stati tenuti nascosti dati che avrebbero comportato il rifiuto del rilascio dell'omologazione.

3.    Quando cessa la validità dell'omologazione soltanto di una variante di un tipo di veicolo o di una versione di una variante, la validità dell'omologazione UE del tipo di veicolo in questione cessa limitatamente a tale variante o versione specifica.

4.Quando la produzione di un tipo specifico di veicolo, sistema, componente o entità tecnica cessa definitivamente, il costruttore ne informa prontamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di tale tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica.

Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri.

5.Nel caso in cui una scheda di omologazione UE di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica stia per scadere, il costruttore ne informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE del tipo di veicolo.

6.Al ricevimento della notifica del costruttore, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE comunica immediatamente alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti per la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli, se del caso.

Tale notifica precisa la data di produzione e il numero di identificazione del veicolo ("VIN"), quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione 27 , dell'ultimo veicolo prodotto.

CAPO VI
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E MARCATURA

Articolo 34
Disposizioni generali sul certificato di conformità

1.Il costruttore rilascia un certificato di conformità in formato cartaceo che accompagna ogni veicolo, completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità al tipo di veicolo omologato.

Tale certificato è rilasciato gratuitamente all'acquirente insieme al veicolo. Il rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore.

Per un periodo di dieci anni dalla data di produzione del veicolo, il costruttore rilascia, su richiesta del proprietario del veicolo, un duplicato del certificato di conformità a fronte di un corrispettivo non superiore al costo del rilascio. Sul recto di ogni duplicato del certificato è chiaramente visibile il termine "duplicato".

2.Il costruttore usa il modello di certificato di conformità di cui all'allegato IX.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 al fine di modificare l'allegato IX per tener conto degli sviluppi normativi e tecnologici, aggiornando il modello di certificato di conformità.

3.Il certificato di conformità è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

4.Le persone autorizzate a firmare i certificati di conformità sono dipendenti del costruttore e debitamente autorizzate a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo o la conformità della produzione dello stesso.

5.Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non contiene limitazioni d'uso del veicolo che non siano previste nel presente regolamento o in uno degli atti delegati elencati nell'allegato IV.

6.Fatto salvo il paragrafo 1, il costruttore può trasmettere anche per via elettronica il certificato di conformità alle autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione.

Articolo 35
Disposizioni specifiche sul certificato di conformità

1.In caso di veicolo incompleto o completato, il costruttore compila nel certificato di conformità solo i campi riguardanti gli elementi aggiunti o modificati nella fase di omologazione in corso e allega eventualmente tutti i certificati di conformità rilasciati nelle fasi precedenti.

2.Per i veicoli omologati a norma dell'articolo 37, il certificato di conformità reca nell'intestazione la frase: "Per veicoli completi/completati, omologati a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. .../201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore (omologazione provvisoria)." [PO: please insert the reference].

3.Per i veicoli omologati a norma dell'articolo 39, il certificato di conformità reca nell'intestazione la frase "Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie" e, accanto, l'anno di fabbricazione seguito da un numero progressivo compreso tra 1 e il limite indicato nella tabella dell'allegato XII, che, per ciascun anno di fabbricazione, identifichi la posizione del veicolo in seno alla produzione prevista per tale anno.

Articolo 36
Targhetta regolamentare e marchio di omologazione di componenti o entità tecniche

1.Il costruttore di un veicolo appone su ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato una targhetta regolamentare con la marcatura richiesta negli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV.

2.Il costruttore di un componente o di un'entità tecnica appone su ciascun componente o entità tecnica, facente parte o no di un sistema, fabbricato in conformità al tipo omologato, il marchio di omologazione prescritto negli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV.

Se tale marchio di omologazione non è richiesto, il costruttore appone sul componente o sull'entità tecnica almeno la sua denominazione o il suo marchio commerciale e il numero del tipo o un numero di identificazione.

3.Il marchio di omologazione UE è conforme all'allegato VII.

CAPO VII
NUOVE TECNOLOGIE O NUOVE CONCEZIONI

Articolo 37
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

1.Il costruttore può chiedere un'omologazione UE relativa a un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica comprendente nuove tecnologie o nuove concezioni incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV.

2.L'autorità di omologazione rilascia l'omologazione UE di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)la domanda di omologazione UE indica i motivi per cui le nuove tecnologie o le nuove concezioni rendono il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell'allegato IV;

b)la domanda di omologazione UE descrive le implicazioni per la sicurezza e l'ambiente della nuova tecnologia o della nuova concezione e le misure adottate per garantire un livello di sicurezza e di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalle prescrizioni alle quali si chiede di derogare;

c)sono presentati descrizioni e risultati delle prove in grado di dimostrare che la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta.

3.Il rilascio di omologazioni UE con deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni è subordinato all'autorizzazione della Commissione. Tale autorizzazione è data sotto forma di atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

4.In attesa dell'autorizzazione della Commissione, l'autorità di omologazione può rilasciare un'omologazione UE provvisoria, valida solo sul territorio del suo Stato membro, al tipo di veicolo oggetto della deroga richiesta. L'autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tale omologazione UE provvisoria tramite un file contenente le informazioni di cui al paragrafo 2.

La natura provvisoria e la validità territoriale limitata dell'omologazione UE risultano evidenti dall'intestazione della scheda di omologazione e del certificato di conformità.

5.Le autorità di omologazione degli altri Stati membri possono decidere di accettare l'omologazione UE provvisoria di cui al paragrafo 4 sul loro territorio, a condizione di informare per iscritto l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE provvisoria della loro accettazione.

6.Se del caso, l'autorizzazione della Commissione di cui al paragrafo 3 specifica anche le eventuali restrizioni, in particolare per quanto riguarda il numero massimo di veicoli interessati. In ogni caso l'omologazione UE ha una validità minima di trentasei mesi.

7.Se la Commissione rifiuta l'autorizzazione di cui al paragrafo 3, l'autorità di omologazione informa immediatamente il titolare dell'omologazione provvisoria di cui al paragrafo 4 che quest'ultima sarà revocata sei mesi dopo la data del rifiuto della Commissione.

Tuttavia, i veicoli prodotti in conformità all'omologazione UE provvisoria prima della cessazione della sua validità possono essere immessi sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione negli Stati membri che hanno accettato l'omologazione UE provvisoria a norma del paragrafo 5.

Articolo 38
Adeguamento successivo di atti normativi

1.Se la Commissione ha autorizzato il rilascio di un'omologazione UE a norma dell'articolo 37, prende immediatamente le misure necessarie ad adeguare gli atti normativi interessati agli sviluppi tecnologici più recenti.

Se la deroga a norma dell'articolo 37 riguarda un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificarlo secondo le disposizioni dell'allegato III della decisione 97/836/CE del Consiglio.

2.Una volta modificati i pertinenti atti normativi, è soppressa ogni restrizione contenuta nella decisione della Commissione che autorizza il rilascio di un'omologazione UE.

3.    Se i provvedimenti necessari ad adeguare gli atti normativi di cui al paragrafo 1 non sono stati adottati, la Commissione può autorizzare mediante decisione l'estensione dell'omologazione UE provvisoria, su richiesta dello Stato membro che l'ha rilasciata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

CAPO VIII
VEICOLI PRODOTTI IN PICCOLE SERIE

Articolo 39
Omologazione UE di veicoli prodotti in piccole serie

1.Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi annuali di cui all'allegato XII, sezione 1, gli Stati membri rilasciano un'omologazione UE ad un tipo di veicolo prodotto in piccole serie che soddisfi almeno le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte I, appendice 1.

2.Il paragrafo 1 non si applica ai veicoli per uso speciale.

3.Le schede di omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie sono numerate in conformità all'allegato VII.

Articolo 40
Omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie

1.Il costruttore può chiedere un'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie entro i limiti quantitativi annuali di cui all'allegato XII, sezione 2. Tali limiti si applicano alla messa a disposizione sul mercato, all'immatricolazione o all'entrata in circolazione dei veicoli del tipo omologato sul mercato di ogni Stato membro in un anno determinato.

2.Gli Stati membri possono decidere di esentare qualsiasi tipo di veicolo di cui al paragrafo 1 da una o più delle prescrizioni sostanziali degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione che stabiliscano prescrizioni alternative pertinenti.

3.Ai fini dell'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie, l'autorità di omologazione accetta sistemi, componenti o entità tecniche omologati in conformità agli atti elencati nell'allegato IV.

4.La scheda di omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie è redatta in conformità al modello di cui all'allegato VI, ma reca l'intestazione "Scheda di omologazione nazionale di un veicolo prodotto in piccole serie" e indica il contenuto e la natura delle deroghe concesse a norma del paragrafo 2. Le schede di omologazione sono numerate in conformità al sistema armonizzato di cui all'allegato VII.

Articolo 41
Validità di un'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie

1.La validità di un'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie è limitata al territorio dello Stato membro la cui autorità di omologazione ha rilasciato l'omologazione.

2.Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione invia alle autorità di omologazione degli Stati membri da esso indicati una copia della scheda di omologazione e dei suoi allegati, a mezzo raccomandata o per posta elettronica.

3.Le autorità di omologazione degli Stati membri indicati dal costruttore, entro tre mesi dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 2, decidono se accettare l'omologazione oppure no.

Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano l'omologazione nazionale a meno che non abbiano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni tecniche nazionali in base alle quali il tipo di veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

4.Le autorità di omologazione degli Stati membri comunicano entro due mesi la loro decisione all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione nazionale.

5.Su richiesta di un richiedente che desideri immettere sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione in un altro Stato membro un veicolo con un'omologazione nazionale per veicoli prodotti piccole serie, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie fornisce all'autorità nazionale dell'altro Stato membro copia della scheda di omologazione, compreso il fascicolo di omologazione.

L'autorità nazionale dell'altro Stato membro autorizza l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di tale veicolo, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni tecniche nazionali in base alle quali il tipo di veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.

CAPO IX
OMOLOGAZIONI INDIVIDUALI DEI VEICOLI

Articolo 42
Omologazioni UE individuali dei veicoli

1.Gli Stati membri rilasciano un'omologazione UE individuale di un veicolo a un veicolo che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte I, appendice 2 o, per i veicoli per uso speciale, all'allegato IV, parte III.

2.La domanda di omologazione UE individuale di un veicolo è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da un suo rappresentante, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.

3.Per stabilire se il veicolo soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non eseguono prove distruttive, ma usano tutte le informazioni pertinenti fornite dal richiedente.

4.Una scheda di omologazione UE individuale di un veicolo è conforme al modello di cui all'allegato VI. Le schede di omologazione UE individuali dei veicoli sono numerate in conformità all'allegato VII.

5.Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli muniti di un certificato valido di omologazione UE individuale del veicolo.

Articolo 43
Omologazioni nazionali individuali dei veicoli

1.Gli Stati membri possono decidere di esentare un determinato veicolo, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o più disposizioni del presente regolamento o delle prescrizioni sostanziali di cui agli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione di imporre prescrizioni alternative pertinenti.

2.La domanda di omologazione nazionale individuale di un veicolo è presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da un suo rappresentante, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.

3.Per stabilire se il veicolo soddisfa le prescrizioni alternative di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non eseguono prove distruttive, ma usano tutte le informazioni pertinenti fornite dal richiedente.

4.Ai fini dell'omologazione nazionale individuale di un veicolo, l'autorità di omologazione accetta sistemi, componenti o entità tecniche omologati in conformità agli atti elencati nell'allegato IV.

5.Uno Stato membro rilascia senza indugio una scheda di omologazione nazionale individuale di un veicolo, se il veicolo è conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le pertinenti prescrizioni alternative.

6.Il formato della scheda di omologazione nazionale individuale di un veicolo si basa sul modello di scheda di omologazione UE di cui all'allegato VI e reca almeno le informazioni necessarie a presentare la domanda di immatricolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio 28 .

Una scheda di omologazione nazionale individuale di un veicolo reca il VIN del veicolo in questione e l'intestazione "Scheda di omologazione nazionale individuale di un veicolo".

Articolo 44
Validità delle omologazioni nazionali individuali dei veicoli

1.La validità di un'omologazione nazionale individuale di un veicolo è limitata al territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata.

2.Su richiesta di un richiedente che desideri mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione in un altro Stato membro un veicolo per il quale è stata rilasciata un'omologazione nazionale individuale, lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione fornisce al richiedente una dichiarazione recante le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato.

3.Uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di un veicolo al quale un altro Stato membro ha rilasciato un'omologazione nazionale individuale conformemente all'articolo 43, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni alternative pertinenti in base alle quali il veicolo è stato omologato non sono equivalenti alle proprie.

4.Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi ai veicoli che sono stati omologati in conformità al presente regolamento e che sono stati modificati prima della loro prima immatricolazione o entrata in circolazione.

Articolo 45
Disposizioni specifiche

1.Le procedure di cui agli articoli 43 e 44 possono applicarsi ad un determinato veicolo durante le fasi successive del suo completamento in conformità ad una procedura di omologazione in più fasi.

2.Le procedure di cui agli articoli 43 e 44 non possono sostituire una fase intermedia della normale sequenza di un'omologazione in più fasi e non possono applicarsi per ottenere l'omologazione della prima fase di un veicolo.

CAPO X
MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO, IMMATRICOLAZIONE O ENTRATA IN CIRCOLAZIONE

Articolo 46
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli diversi dai veicoli di fine serie

1.Fatti salvi gli articoli da 49 a 51, i veicoli per i quali è obbligatoria l'omologazione globale di un tipo di veicolo o per i quali il costruttore ha ottenuto tale omologazione sono messi a disposizione sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione solo se accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato conformemente agli articoli 34 e 35.

I veicoli incompleti possono essere messi a disposizione sul mercato o entrare in circolazione, ma le autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare l'immatricolazione e l'uso su strada di tali veicoli.

2.Anche i veicoli esentati dall'obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione se sono conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento.

3.Il numero di veicoli prodotti in piccole serie messi a disposizione sul mercato, immatricolati o fatti entrare in circolazione nel corso di un anno non può superare i limiti quantitativi annuali di cui all'allegato XII.

Articolo 47
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie

1.I veicoli di fine serie per i quali l'omologazione UE non è più valida a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione, purché l'obbligo di cui al paragrafo 4 e i termini di cui ai paragrafi 2 e 4 siano rispettati.

Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che si trovavano già nel territorio dell'Unione e non erano ancora stati messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione prima della cessazione della validità della loro omologazione UE.

2.Il paragrafo 1 si applica ai veicoli completi per un periodo di dodici mesi dalla data di cessazione della validità dell'omologazione UE e ai veicoli completati per un periodo di diciotto mesi da tale data.

3.Un costruttore, che intenda mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione veicoli di fine serie in conformità al paragrafo 1, presenta una domanda all'autorità nazionale dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE. La domanda specifica i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni di omologazione e riporta il VIN dei veicoli interessati.

L'autorità nazionale interessata decide, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, se autorizzare l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di tali veicoli nel territorio dello Stato membro interessato e determina il numero di veicoli per i quali può essere rilasciata l'autorizzazione.

4.Solo i veicoli di fine serie muniti di un certificato di conformità valido, che sia rimasto valido per almeno tre mesi dalla data del rilascio, ma per i quali l'omologazione non è più valida a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione nell'Unione.

5.Il certificato di conformità dei veicoli messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione conformemente al presente articolo reca una menzione speciale attestante che tali veicoli sono veicoli di fine serie nonché la data fino alla quale tali veicoli possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione nell'Unione.

6.Gli Stati membri tengono un registro dei VIN dei veicoli autorizzati a essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o ad entrare in circolazione a norma del presente articolo.

Articolo 48
Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche

1.I componenti o le entità tecniche, compresi quelli destinati al mercato postvendita, possono essere messi a disposizione sul mercato o entrare in circolazione solo se soddisfano le prescrizioni dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV e se recano le marcature previste in conformità all'articolo 36.

2.Il paragrafo 1 non si applica a componenti o entità tecniche appositamente fabbricati o progettati per veicoli nuovi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

3.Gli Stati membri possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l'entrata in circolazione di componenti o entità tecniche esentati a norma dell'articolo 37 o destinati a essere montati su veicoli che abbiano ottenuto l'omologazione a norma degli articoli 39, 40, 42 e 43 in relazione a tali componenti o entità tecniche.

4.Gli Stati membri possono anche autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l'entrata in circolazione di componenti o entità tecniche destinati ad essere utilizzati su veicoli che non erano tenuti a essere omologati a norma del presente regolamento o della direttiva 2007/46/CE nel momento in cui sono stati messi a disposizione sul mercato, immatricolati o sono entrati in circolazione.

CAPO XI
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Articolo 49
Procedura applicabile ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche che presentano gravi rischi a livello nazionale

1.Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri che hanno preso provvedimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell'articolo 8 del presente regolamento oppure che hanno sufficienti motivi per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, ne informano immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.

2.    L'autorità di omologazione di cui al paragrafo 1 effettua una valutazione in merito al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica interessati, che copra tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. Gli operatori economici interessati collaborano pienamente con le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato.

Se, nel corso di tale valutazione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione rileva che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non soddisfa le prescrizioni di cui al presente regolamento, intima tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso per rendere il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica conforme a dette prescrizioni, oppure di adottare misure restrittive, quali il ritiro dal mercato del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica oppure il richiamo degli stessi entro un termine ragionevole, secondo la natura del rischio.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure restrittive di cui al secondo comma.

3.L'autorità di omologazione interessata informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 e dei provvedimenti imposti all'operatore economico.

4.L'operatore economico, in conformità agli obblighi di cui agli articoli da 11 a 19, garantisce l'adozione di tutte le misure correttive del caso in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche non conformi che ha immesso sul mercato, immatricolato o fatto entrare in circolazione nell'Unione.

5.Qualora l'operatore economico non adotti le misure correttive del caso entro il termine di cui al paragrafo 2, secondo comma, le autorità nazionali adottano tutti gli opportuni provvedimenti restrittivi provvisori atti a proibire o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche non conformi, oppure a ritirarli dal mercato o a richiamarli.

Articolo 50
Notifica e procedure di opposizione delle misure restrittive adottate a livello nazionale

1.Le autorità nazionali informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti restrittivi adottati a norma dell'articolo 49, paragrafi 1 e 5.

Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica non conforme, l'origine degli stessi, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata delle misure restrittive nazionali adottate nonché le argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato.

2.L'autorità di omologazione, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, indica se la non conformità è dovuta a una delle due cause seguenti:

a)il mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell'ambiente o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento;

b)carenze nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV.

3.Entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che ha avviato la procedura comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure restrittive adottate e tutte le informazioni complementari di cui dispongono sulla non conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione e le proprie obiezioni in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata.

4.Se entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione sollevano obiezioni nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è valutata dalla Commissione in conformità all'articolo 51.

5.Se entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Gli altri Stati membri provvedono affinché siano adottate misure restrittive analoghe in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.

Articolo 51
Procedura di salvaguardia dell'Unione

1.Se nel corso della procedura di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la stessa Commissione, previa consultazione degli Stati membri e dell'operatore o degli operatori economici interessati, procede senza indugio a una valutazione della misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia da considerare giustificata o meno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano la decisione della Commissione senza indugio e ne informano la Commissione.

2.Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non conforme sia ritirato dal proprio mercato e ne informano la Commissione. Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia ingiustificata, lo Stato membro in questione revoca o adegua la misura, in conformità alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 1.

3.Se la misura nazionale è ritenuta giustificata ed è imputata a carenze degli atti normativi di cui all'allegato IV, la Commissione propone gli opportuni provvedimenti come segue:

a)se si tratta di atti normativi, la Commissione propone le modifiche necessarie dell'atto interessato;

b)se si tratta di regolamenti UNECE, la Commissione propone i progetti di modifica necessari dei regolamenti UNECE in questione secondo le disposizioni dell'allegato III della decisione 97/836/CE del Consiglio.

Articolo 52
Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi che costituiscono un grave rischio per la sicurezza o gravemente nocivi per la salute e l'ambiente

1.Se uno Stato membro, a seguito di una valutazione a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, rileva che determinati veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, seppur conformi alle prescrizioni applicabili o correttamente marcati, presentano un grave rischio per la sicurezza o sono potenzialmente in grado di danneggiare seriamente l'ambiente o la sanità pubblica, impone all'operatore economico interessato di adottare tutti gli opportuni provvedimenti correttivi per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica interessati, all'atto dell'immissione sul mercato, dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione, non presentino più tale rischio, oppure di adottare misure restrittive per ritirare dal mercato il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica o per richiamarli entro un termine ragionevole, commisurato alla natura del rischio.

Lo Stato membro può rifiutare l'immatricolazione di tali veicoli finché l'operatore economico non abbia adottato tutti gli opportuni provvedimenti correttivi.

2.L'operatore economico garantisce che siano prese le misure correttive opportune nei confronti di tutti i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche di cui al paragrafo 1.

3.Entro un mese dalla richiesta di cui al paragrafo 1, lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri tutti le informazioni disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione, l'origine e la catena di fornitura del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, la natura del rischio presentato e la natura e la durata delle misure restrittive nazionali adottate.

4.La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e gli operatori economici interessati, in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale di cui al paragrafo 1 sia da considerare giustificata o no e all'occorrenza propone misure opportune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

5.La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente agli operatori economici interessati.

Articolo 53
Disposizioni generali relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche non conformi

1.Qualora veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non siano conformi al tipo omologato, non siano conformi al presente regolamento o siano stati omologati sulla base di dati inesatti, le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato o la Commissione possono adottare le necessarie misure restrittive in conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008, al fine di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi oppure di ritirarli da tale mercato o di richiamarli, compresa la revoca dell'omologazione da parte dell'autorità di omologazione che aveva rilasciato l'omologazione UE, fino a quando l'operatore economico interessato non avrà preso tutte le misure correttive idonee a garantire che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche siano rimessi in conformità.

2.Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto a quanto indicato dal certificato di omologazione UE o dal fascicolo di omologazione sono considerate una non conformità al tipo omologato.

Articolo 54
Notifica e procedure di opposizione relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche non conformi

1.Qualora un'autorità di omologazione o un'autorità di vigilanza del mercato riscontri che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non sono conformi al presente regolamento o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti oppure che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può adottare tutte le misure restrittive opportune in conformità all'articolo 53, paragrafo 1.

2.L'autorità di omologazione, l'autorità di vigilanza del mercato o la Commissione richiede inoltre all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato o, qualora applicabile, che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche immessi sul mercato siano rimessi in conformità.

3.Nel caso di un'omologazione globale di un tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta ad un sistema, un componente o un'entità tecnica, la richiesta di cui al paragrafo 2 è inoltre trasmessa all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di tale sistema, componente o entità tecnica.

4. Nel caso di un'omologazione in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta ad un sistema, un componente o un'entità tecnica facente parte del veicolo incompleto o al veicolo incompleto, la richiesta di cui al paragrafo 2 è trasmessa anche all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di tale sistema, componente, entità tecnica o del veicolo incompleto.

5.Al ricevimento della richiesta di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua una valutazione in merito ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche interessati, che copra tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. L'autorità di omologazione deve inoltre verificare i dati in base ai quali è stata rilasciata l'omologazione. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con l'autorità di omologazione.

6.Qualora l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica accerti una non conformità, tale autorità di omologazione chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso per ripristinare la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica e, se del caso, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE adotta le misure di cui all'articolo 53, paragrafo 1, non appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data della richiesta.

7.Le autorità nazionali che adottano misure restrittive a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

8.Se entro un mese dalla notifica delle misure restrittive adottate da un'autorità di omologazione o da un'autorità di vigilanza del mercato in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, un altro Stato membro solleva un'obiezione relativamente alla misura restrittiva notificata o se la Commissione accerta una non conformità a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e, in particolare, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, e valuta la misura nazionale adottata. Sulla base di tale valutazione, la Commissione può decidere di adottare le necessarie misure restrittive previste all'articolo 53, paragrafo 1, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

La Commissione rivolge la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano la decisione della Commissione senza indugio e ne informano la Commissione.

9.Se entro un mese dalla notifica delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Gli altri Stati membri provvedono affinché siano adottate misure restrittive analoghe in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.

Articolo 55
Immissione sul mercato ed entrata in circolazione di parti o accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali

1.Parti o accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo e per le sue prestazioni ambientali non sono immessi sul mercato né entrano in circolazione e sono vietati, a meno che non abbiano ottenuto l'autorizzazione di un'autorità di omologazione a norma dell'articolo 56, paragrafi 1 e 4.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per stabilire le prescrizioni che le parti e gli accessori di cui al paragrafo 1 devono soddisfare.

Tali prescrizioni possono essere basate sugli atti normativi elencati nell'allegato IV o possono consistere in un confronto tra le parti o gli accessori e le prestazioni ambientali o di sicurezza delle parti o degli accessori originali, secondo i casi. In ogni caso le prescrizioni garantiscono che le parti o gli accessori non compromettano il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali.

3.Per tener conto degli sviluppi normativi e tecnici alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano l'allegato XIII al fine di aggiornare l'elenco delle parti e degli accessori sulla base di informazioni riguardanti:

a)la gravità del rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali dei veicoli muniti delle parti o degli accessori in questione;

b)il possibile effetto sui consumatori e sui produttori di parti e accessori per il servizio postvendita dell'eventuale autorizzazione delle parti o degli accessori a norma dell'articolo 56, paragrafo 1.

4.Il paragrafo 1 non si applica alle parti o agli accessori originali né alle parti o agli accessori appartenenti a un sistema che è stato omologato in conformità agli atti normativi elencati nell'allegato IV, salvo laddove l'omologazione riguardi aspetti diversi dal rischio grave di cui al paragrafo 1.

Ai fini del presente paragrafo, con "parti o accessori originali" s'intendono parti o accessori fabbricati secondo le specifiche e le norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per l'assemblaggio del veicolo in questione.

5.Il paragrafo 1 non si applica alle parti o agli accessori prodotti esclusivamente per i veicoli da corsa. Le parti o gli accessori elencati nell'allegato XIII, che sono utilizzati sia nelle corse che su strada, non sono messi a disposizione per i veicoli destinati a circolare sulle strade pubbliche, salvo che non siano conformi alle prescrizioni stabilite negli atti delegati di cui al paragrafo 2 e che non siano stati autorizzati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 56
Prescrizioni riguardanti le parti o gli accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali

1.Un costruttore di parti o accessori può chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, presentando all'autorità di omologazione una domanda corredata da un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato attestante che le parti o gli accessori oggetto della domanda di autorizzazione soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Il costruttore può presentare una sola domanda per ciascun tipo di parte o accessorio e a una sola autorità di omologazione.

2.La domanda di autorizzazione comprende: informazioni relative al costruttore delle parti o degli accessori, il tipo, il numero di riferimento e il numero d'identificazione delle parti o degli accessori, il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo ed eventualmente l'anno di costruzione o ogni altra informazione che consenta l'identificazione del veicolo sul quale devono essere installati tali parti o accessori.

L'autorità di omologazione autorizza l'immissione sul mercato e l'entrata in circolazione delle parti o degli accessori qualora constati, tenendo conto del verbale di prova di cui al paragrafo 1 e di altri elementi probanti, che le parti o gli accessori in questione sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

L'autorità di omologazione rilascia senza indugio al costruttore un certificato di autorizzazione conforme al modello di cui all'allegato XI, appendice 1, numerato in conformità all'allegato XI, punto 2.

Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano l'allegato XI al fine di aggiornare il modello e il sistema di numerazione del certificato di autorizzazione.

3.Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'autorizzazione in merito ad eventuali modifiche che possano incidere sulle condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione. Tale autorità di omologazione decide se l'autorizzazione debba essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciata una nuova e se siano necessarie nuove prove.

Al costruttore spetta garantire che le parti o gli accessori siano prodotti e continuino a essere prodotti alle condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4.Prima di rilasciare un'autorizzazione, l'autorità di omologazione verifica l'esistenza di disposizioni e procedure atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

L'autorità di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non siano più soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che le parti o gli accessori siano rimessi in conformità. Se necessario essa revoca l'autorizzazione.

5.Su richiesta di un'autorità nazionale di un altro Stato membro, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'autorizzazione le invia, entro un mese dal ricevimento della richiesta, copia della scheda di omologazione rilasciata, completa degli allegati, tramite un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica. La copia può altresì essere in formato elettronico sicuro.

6.Se un'autorità di omologazione è in disaccordo con l'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro, segnala le ragioni del suo disaccordo alla Commissione. La Commissione adotta misure adeguate volte a risolvere il disaccordo, compresa l'eventuale richiesta di revoca dell'autorizzazione, previa consultazione delle autorità di omologazione interessate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

7.Fino a quando non sarà redatto l'elenco di cui all'articolo 55, paragrafo 3, gli Stati membri potranno mantenere disposizioni nazionali relative a parti o accessori che possono influenzare il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali.

Articolo 57
Disposizioni generali sul richiamo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche

1.Un costruttore, cui è stata rilasciata un'omologazione globale di un tipo di veicolo e che è obbligato a richiamare veicoli in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafi 1 e 6, all'articolo 51, paragrafo 4, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento oppure all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato tale omologazione globale di un tipo di veicolo.

2.Un costruttore di sistemi, componenti o entità tecniche, cui è stata rilasciata un'omologazione UE e che è obbligato a richiamare sistemi, componenti o entità tecniche in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafi 1 e 6, all'articolo 51, paragrafo 4, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento oppure all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE.

3.Il costruttore propone all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione una serie di rimedi idonei a rendere conformi i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche e, ove opportuno, a neutralizzare il grave rischio di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.

L'autorità di omologazione effettua una valutazione per verificare se i rimedi proposti sono sufficienti e abbastanza tempestivi e comunica immediatamente quelli approvati alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 58
Disposizioni specifiche sul richiamo di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche

1.Se un'autorità di omologazione o la Commissione ritiene che i rimedi di cui all'articolo 57, paragrafo 3, siano insufficienti o non siano attuati con la necessaria rapidità, comunica senza indugio le sue perplessità all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE e alla Commissione.

L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE chiede al costruttore di adottare misure correttive per rispondere alle perplessità sollevate. Se il costruttore non propone e non attua interventi correttivi efficaci, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE prende tutte le misure restrittive necessarie, compresa la revoca dell'omologazione UE e il richiamo obbligatorio, e informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione in merito alle misure restrittive adottate. In caso di revoca dell'omologazione UE, l'autorità di omologazione ne informa senza indugio il costruttore con lettera raccomandata o mezzo elettronico equivalente.

2.Se un'autorità di omologazione ritiene che le misure restrittive adottate dall'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, non sono sufficienti o non sono abbastanza tempestive, informa la Commissione e può adottare opportune misure restrittive al fine di vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche non conformi interessati sul loro mercato nazionale, oppure di ritirarli da tale mercato o di richiamarli.

3.La Commissione procede alle opportune consultazioni con le parti interessate e decide se le misure restrittive adottate dall'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE sono sufficienti e abbastanza tempestive e, all'occorrenza, propone opportune misure per garantire che la conformità sia ripristinata e/o che il rischio grave di cui all'articolo 57, paragrafo 3, sia efficacemente neutralizzato. Tale decisione analizza anche l'idoneità delle misure restrittive adottate dalle autorità di omologazione secondo cui l'azione intrapresa dall'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE non è sufficiente o non è abbastanza tempestiva. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

La Commissione rivolge la propria decisione agli Stati membri interessati e la comunica immediatamente agli operatori economici pertinenti.

4.    Gli Stati membri attuano la decisione della Commissione senza indugio e ne informano la Commissione.

5.Se entro un mese dal ricevimento della notifica dei rimedi approvati di cui all'articolo 57, paragrafo 3, non è sollevata alcuna obiezione da un altro Stato membro o dalla Commissione, tali rimedi sono ritenuti giustificati. Gli altri Stati membri garantiscono che tali rimedi siano applicati ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche interessati che sono stati messi a disposizione sul mercato, immatricolati o che sono entrati in circolazione nel loro territorio.

Articolo 59
Diritto degli operatori economici di essere ascoltati, notifica delle decisioni e mezzi di impugnazione previsti

1.Salvo nei casi in cui sia necessario intervenire immediatamente a causa di gravi rischi per la salute umana, la sicurezza e l'ambiente, all'operatore economico interessato è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni all'autorità nazionale entro un periodo appropriato prima dell'adozione di qualsiasi misura da parte delle autorità nazionali degli Stati membri a norma degli articoli da 49 a 58.

Se si adottano misure senza consultare l'operatore economico, a quest'ultimo è data l'opportunità di presentare osservazioni quanto prima e le misure sono tempestivamente riesaminate dall'autorità nazionale.

2.Ogni misura adottata dalle autorità nazionali reca i motivi esatti sui quali è basata.

Se la misura è destinata a uno specifico operatore economico, la misura viene comunicata quanto prima all'operatore in questione, che viene contestualmente informato dei mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro cui tali mezzi di ricorso vanno presentati.

Se la misura è di portata generale, viene opportunamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un atto equivalente.

3.Le misure adottate dalle autorità nazionali sono immediatamente ritirate o modificate non appena l'operatore economico dimostri di aver preso misure correttive efficaci.

CAPO XII
REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Articolo 60
Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell'omologazione UE

1.I regolamenti UNECE o le relative modifiche che l'Unione ha approvato o che l'Unione applica e che sono elencati nell'allegato IV fanno parte delle prescrizioni per l'omologazione UE di un veicolo.

2.Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate a norma dei regolamenti UNECE di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati a norma del presente regolamento e degli atti normativi adottati ai sensi dello stesso.

3.Se l'Unione ha votato a favore di un regolamento UNECE o delle relative modifiche ai fini dell'omologazione globale di un tipo di veicolo, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 88 al fine di rendere obbligatorio il regolamento UNECE o le relative modifiche o di modificare il presente regolamento, a seconda dei casi.

Tale atto delegato precisa le date dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle sue modifiche e comprende, se del caso, disposizioni transitorie.

Articolo 61
Equivalenza dei regolamenti UNECE ai fini dell'omologazione UE

1.I regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, parte II, sono riconosciuti come equivalenti agli atti normativi corrispondenti nella misura in cui il campo di applicazione e l'oggetto sono gli stessi.

2.Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano le omologazioni rilasciate a norma dei regolamenti UNECE di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati in conformità al presente regolamento e agli atti normativi adottati a norma dello stesso.

Articolo 62
Equivalenza ad altri regolamenti

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione UE di sistemi, componenti ed entità tecniche del presente regolamento e le condizioni o le disposizioni contenute in regolamenti internazionali o in regolamenti di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi.

CAPO XIII
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE

Articolo 63
Informazioni destinate agli utilizzatori

1.Il costruttore non fornisce informazioni tecniche relative alle specifiche del tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica di cui al presente regolamento o agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso diverse dalle specifiche del tipo omologato dall'autorità di omologazione.

2.Il costruttore mette a disposizione degli utilizzatori tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie che descrivano le condizioni particolari o le restrizioni connesse all'uso del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica.

3.Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica è destinato ad essere immesso sul mercato, immatricolato o ad entrare in circolazione. Esse sono fornite nel manuale del proprietario previa accettazione da parte dell'autorità di omologazione.

Articolo 64
Informazioni destinate ai costruttori

1.Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di sistemi, componenti o entità tecniche tutte le informazioni necessarie all'omologazione UE di sistemi, componenti o entità tecniche o all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di sistemi, componenti o entità tecniche un accordo vincolante per proteggere la riservatezza delle informazioni che non sono di dominio pubblico, comprese quelle riguardanti i diritti di proprietà intellettuale.

2.Il costruttore di sistemi, componenti o entità tecniche fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate sulle restrizioni che si applicano alle sue omologazioni e che sono riportate all'articolo 27, paragrafo 3, o imposte da un atto normativo elencato nell'allegato IV.

CAPO XIV
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE

Articolo 65
Obblighi del costruttore di fornire le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

1.I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni e standardizzato alle informazioni OBD del veicolo, agli strumenti di diagnosi e alle altre attrezzature, compreso il software pertinente, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

I costruttori forniscono un sistema standardizzato, sicuro e a distanza per consentire ai riparatori indipendenti di realizzare operazioni che comportano l'accesso al sistema di sicurezza del veicolo.

2.Finché la Commissione non avrà adottato la norma pertinente tramite l'attività del Comitato europeo di normazione (CEN) o organismi di normazione analoghi, le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo saranno presentate in modo facilmente accessibile, così da poter essere utilizzate dagli operatori indipendenti compiendo uno sforzo ragionevole.

Le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono messe a disposizione sui siti web dei costruttori in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. In particolare, l'accesso a tali informazioni non è discriminatorio rispetto alle informazioni fornite o all'accesso garantito ai concessionari e ai riparatori autorizzati.

3.La Commissione stabilisce e aggiorna le specifiche tecniche appropriate concernenti le modalità di fornitura delle informazioni OBD e delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. La Commissione tiene conto delle tecnologie dell'informazione correnti, degli sviluppi prevedibili della tecnologia dei veicoli, delle norme ISO esistenti e della possibilità di una norma ISO a livello mondiale.

4.Prescrizioni dettagliate riguardo all'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, in particolare specifiche tecniche relative alle modalità di fornitura di tali informazioni, sono stabilite nell'allegato XVIII.

5.I costruttori mettono materiale didattico a disposizione degli operatori indipendenti e dei concessionari e dei riparatori autorizzati.

6.Il costruttore si assicura che le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano sempre accessibili, tranne in caso di manutenzione del sistema di informazione.

Il costruttore mette a disposizione i supplementi d'informazione e le modifiche successive delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sui propri siti web nel momento stesso in cui li rende accessibili ai riparatori autorizzati.

7.Al fine di fabbricare e riparare ricambi, strumenti diagnostici e attrezzature di prova compatibili con l'OBD, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo pertinenti a tutti i costruttori o i riparatori di componenti, strumenti diagnostici o attrezzature di prova interessati.

8.Ai fini della progettazione, della fabbricazione e della riparazione di equipaggiamenti per automobili destinati a veicoli a carburanti alternativi, i costruttori forniscono, senza discriminazioni, le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo pertinenti a tutti i costruttori, gli installatori o i riparatori interessati di equipaggiamenti destinati ai veicoli a carburanti alternativi.

9.I riparatori indipendenti hanno accesso gratuitamente alle informazioni sulle riparazioni e le manutenzioni effettuate su un veicolo memorizzate in una banca dati centrale del costruttore del veicolo o in una banca dati a suo nome.

Tali riparatori indipendenti sono in grado di accedere alle informazioni pertinenti contenute nella banca dati riguardanti le riparazioni e le manutenzioni che hanno eseguito.

10.Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici o per prevenire gli abusi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano e integrano l'allegato XVIII al fine di aggiornare le prescrizioni riguardanti l'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e di adottare e integrare le norme di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 66
Obblighi nei confronti di più titolari di un'omologazione

1.Il costruttore responsabile della pertinente omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica o di una determinata fase di un veicolo è responsabile, nel caso di un'omologazione mista, di un'omologazione a tappe o di un'omologazione in più fasi, di comunicare sia al costruttore finale che agli operatori indipendenti le informazioni sulla riparazione e la manutenzione di quel particolare sistema, componente o entità tecnica o di quella fase specifica.

2.Spetta al costruttore finale fornire agli operatori indipendenti le informazioni relative al veicolo completo.

Articolo 67
Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli

1.Il costruttore può chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, escluse le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 8. Tale importo non scoraggia l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza.

2.Il costruttore mette a disposizione le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, compresi i servizi transazionali, come la riprogrammazione o l'assistenza tecnica, su base oraria, giornaliera, mensile e annua, con canoni d'accesso a tali informazioni diversi a seconda dei rispettivi periodi per i quali viene consentito l'accesso.

Oltre a un accesso basato sulla durata, i costruttori possono offrire un accesso a transazione, in cui il canone è fissato per transazione e non in funzione della durata dell'accesso.

Se il costruttore offre entrambi i sistemi di accesso, i riparatori indipendenti scelgono il sistema di accesso basato sulla durata o quello a transazione.

Articolo 68
Prova di conformità agli obblighi in materia di informazioni sulla riparazione e la manutenzione

1.Il costruttore che ha presentato domanda di omologazione UE o di omologazione nazionale fornisce all'autorità di omologazione una prova di conformità agli articoli da 64 a 70 entro sei mesi dalla data della rispettiva omologazione.

2.Se tale prova di conformità non è fornita entro il termine di cui al paragrafo 1, l'autorità di omologazione adotta misure adeguate in conformità all'articolo 69.

Articolo 69
Rispetto degli obblighi relativi all'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

1.Un'autorità di omologazione può in qualsiasi momento, di propria iniziativa oppure sulla base di un reclamo o di una valutazione effettuata da un servizio tecnico, verificare l'ottemperanza di un costruttore agli articoli da 65 a 70 e alle clausole del Certificato sull'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui all'allegato XVIII, appendice 1.

2.Se un'autorità di omologazione rileva che un costruttore non ha ottemperato agli obblighi in materia di accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione prende gli opportuni provvedimenti per porre rimedio alla situazione.

Tali provvedimenti possono comprendere la revoca o la sospensione dell'omologazione, l'irrogazione di sanzioni o altre misure adottate a norma dell'articolo 89.

3.Se un operatore indipendente o un'associazione di categoria che rappresenta gli operatori indipendenti presenta reclamo all'autorità di omologazione in merito al mancato rispetto da parte del costruttore degli articoli da 65 a 70, l'autorità di omologazione procede a una verifica per accertare l'ottemperanza da parte del costruttore.

4.Nell'eseguire la verifica, l'autorità di omologazione può chiedere ad un servizio tecnico o a qualsivoglia esperto indipendente di effettuare una valutazione per accertare il rispetto degli obblighi riguardanti l'accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

Articolo 70
Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli

1.Il Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli, istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 692/2008 esercita le sue attività in conformità alle disposizioni di cui all'allegato XVIII.

2.Il Forum di cui al paragrafo 1 fornisce indicazioni alla Commissione sulle misure volte ad impedire l'uso improprio delle informazioni OBD e delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

CAPO XV
VALUTAZIONE, DESIGNAZIONE, NOTIFICA E MONITORAGGIO DEI SERVIZI TECNICI

Articolo 71
Autorità di omologazione responsabile dei servizi tecnici

1.L'autorità di omologazione designata dallo Stato membro in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, di seguito denominata l'"autorità di omologazione", è responsabile della valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio dei servizi tecnici, compresi, se del caso, i subappaltatori o le affiliate di tali servizi tecnici.

2.L'autorità di omologazione è costituita, organizzata e gestita in modo da salvaguardare la sua obiettività e imparzialità e da evitare conflitti d'interesse con i servizi tecnici.

3.L'autorità di omologazione è organizzata in modo che la notifica di un servizio tecnico sia presa da persone diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione del servizio tecnico.

4.L'autorità di omologazione non svolge nessuna delle attività svolte dai servizi tecnici e non fornisce servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

5.L'autorità di omologazione garantisce la riservatezza delle informazioni ottenute.

6.L'autorità di omologazione dispone di un numero sufficiente di dipendenti competenti per l'esecuzione adeguata dei compiti previsti dal presente regolamento.

7.Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle loro procedure per la valutazione, la designazione e la notifica dei servizi tecnici e per il loro monitoraggio, nonché di qualsiasi modifica apportata a tali procedure.

8.L'autorità di omologazione è oggetto di una valutazione inter pares condotta da due autorità di omologazione di altri Stati membri ogni due anni.

Gli Stati membri elaborano il programma annuale delle valutazioni inter pares, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità di omologazione valutatrici e valutate, e lo trasmette alla Commissione.

La valutazione inter pares comprende una visita in loco presso un servizio tecnico di cui l'autorità valutata è responsabile. La Commissione può partecipare alla valutazione e decidere in merito alla sua partecipazione sulla base di un'analisi della valutazione dei rischi.

9.Le conclusioni della valutazione inter pares sono comunicate a tutti gli Stati membri e alla Commissione e una sintesi è resa accessibile al pubblico. Esse sono discusse dal forum istituito all'articolo 10 sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione e sono formulate raccomandazioni.

10.Gli Stati membri forniscono informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri in merito al modo in cui hanno dato seguito alle raccomandazioni contenute nella relazione sulla valutazione inter pares.

Articolo 72
Designazione dei servizi tecnici

1.Le autorità di omologazione designano i servizi tecnici per una o più delle seguenti categorie di attività a seconda della loro sfera di competenza:

(a)categoria A: prove previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV che tali servizi tecnici eseguono presso le proprie strutture;

(b)categoria B: supervisione delle prove previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi;

(c)categoria C: valutazione e monitoraggio su base regolare delle procedure del costruttore per controllare la conformità della produzione;

(d)categoria D: supervisione o esecuzione di prove o ispezioni volte a controllare la conformità della produzione.

2.Uno Stato membro può designare un'autorità di omologazione quale servizio tecnico in relazione a una o più categorie di attività di cui al paragrafo 1. Se un'autorità di omologazione è designata come servizio tecnico ed è finanziata da uno Stato membro o è soggetta a controllo gestionale e finanziario da parte di tale Stato membro, si applicano gli articoli da 72 a 85 e le appendici 1 e 2 dell'allegato V.

3.Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e gode di personalità giuridica, tranne nel caso di un servizio tecnico interno accreditato di un costruttore di cui all'articolo 76.

4.Un servizio tecnico sottoscrive un'assicurazione per la responsabilità civile per le sue attività, a meno che ad assumersi detta responsabilità non sia lo Stato membro a norma del diritto nazionale o salvo che lo Stato membro non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

5.    I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati in conformità all'articolo 76, possono essere notificati ai fini dell'articolo 78 solo se un accordo bilaterale tra l'Unione e il paese terzo in questione prevede la possibilità di designarli. Ciò non impedisce ad un servizio tecnico istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro conformemente al paragrafo 3 di stabilire filiali in paesi terzi, a condizione che siano direttamente gestite e controllate dal servizio tecnico designato.

Articolo 73
Indipendenza dei servizi tecnici

1.Un servizio tecnico, compreso il suo personale, è indipendente e svolge le attività per le quali è stato designato con la massima integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nello specifico settore in cui opera ed è libero da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati delle sue attività di valutazione, in particolare pressioni e incentivi da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

2.Un servizio tecnico è un ente o un organismo terzo che non è coinvolto nel processo di progettazione, fabbricazione, fornitura o manutenzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica che valuta, sottopone a prova o ispeziona.

Si può ritenere che un organismo o un ente appartenente ad un'associazione di categoria o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura o nella manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che valuta, sottopone a prova o ispeziona, soddisfi le prescrizioni di cui al primo comma, purché la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi siano dimostrate all'autorità di omologazione designante dello Stato membro in questione.

3.Un servizio tecnico, i suoi alti dirigenti e il personale addetto allo svolgimento delle attività per le quali sono designati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, non progettano, né costruiscono, né forniscono, né eseguono la manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche sottoposti alla loro valutazione, né rappresentano soggetti impegnati in tali attività. Ciò non preclude l'uso dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche necessari per il funzionamento del servizio tecnico o l'impiego di tali veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche per uso personale.

4.Un servizio tecnico garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle categorie di attività per le quali è stato designato.

5.Il personale di un servizio tecnico è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento, tranne nei confronti dell'autorità di omologazione o qualora lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 74
Competenza dei servizi tecnici

1.Un servizio tecnico è in grado di svolgere tutte le attività per le quali chiede di essere designato in conformità all'articolo 72, paragrafo 1. Esso dimostra all'autorità di omologazione di possedere tutte le caratteristiche seguenti:

a)il suo personale possiede le competenze appropriate, le conoscenze tecniche specifiche, la formazione professionale e un'esperienza sufficiente e adeguata per svolgere le attività per le quali aspira a essere designato;

b)possiede le descrizioni delle procedure pertinenti per lo svolgimento delle attività per le quali aspira ad essere designato, che tengano debitamente conto del grado di complessità della tecnologia del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo. Il servizio tecnico dimostra la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure;

c)dispone dei mezzi necessari per svolgere le mansioni connesse alle categorie di attività per le quali aspira ad essere designato e ha accesso a tutti gli strumenti o gli impianti occorrenti.

2.Un servizio tecnico dimostra inoltre di possedere le competenze appropriate, le conoscenze tecniche specifiche e un'esperienza comprovata per effettuare prove e ispezioni volte a valutare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche al presente regolamento e agli atti normativi elencati nell'allegato IV e la sua conformità alle norme elencate nell'allegato V, appendice 1.

Articolo 75
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici

1.I servizi tecnici possono subappaltare, con il consenso dell'autorità di omologazione designante, alcune delle categorie di attività per le quali sono stati designati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un'affiliata.

2.Qualora subappalti compiti specifici rientranti nelle categorie di attività per le quali è stato designato oppure li faccia svolgere da un'affiliata, un servizio tecnico garantisce che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino le prescrizioni di cui agli articoli 73 e 74 e ne informa l'autorità di omologazione.

3.I servizi tecnici si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti dai loro subappaltatori o dalle loro affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

4.I servizi tecnici tengono a disposizione dell'autorità di omologazione i documenti pertinenti riguardanti la verifica delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e i compiti da essi svolti.

Articolo 76
Servizi tecnici interni del costruttore

1.Un servizio tecnico interno di un costruttore può essere designato per le attività della categoria A di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), esclusivamente per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XV. Un servizio tecnico interno costituisce una parte separata e distinta dell'impresa del costruttore e non partecipa alla progettazione, alla costruzione, alla fornitura o alla manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche sottoposti alla sua valutazione.

2.Un servizio tecnico interno soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)è stato accreditato da un organismo di accreditamento nazionale quale definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 e in conformità all'allegato V, appendici 1 e 2, del presente regolamento;

b)è identificabile, al pari del relativo personale, per quanto concerne l'organizzazione e dispone, all'interno dell'impresa del costruttore di cui fa parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l'imparzialità all'organismo di accreditamento nazionale pertinente;

c)né il servizio tecnico interno né il suo personale sono impegnati in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza o la loro integrità a svolgere le attività per le quali sono stati designati;

d)fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa del costruttore di cui fa parte.

3.Non è necessario notificare un servizio tecnico interno alla Commissione ai fini dell'articolo 78, ma il costruttore della cui impresa fa parte o l'organismo di accreditamento nazionale trasmettono informazioni sul relativo accreditamento all'autorità di omologazione, su richiesta di quest'ultima.

4.Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnici alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 88, atti delegati che modificano l'allegato XV al fine di aggiornare l'elenco degli atti normativi e delle restrizioni ivi contenuto.

Articolo 77
Valutazione e designazione dei servizi tecnici

1.Prima di designare un servizio tecnico, l'autorità di omologazione lo valuta secondo una check-list di valutazione che include almeno le prescrizioni elencate nell'allegato V, appendice 2. La valutazione comprende una valutazione in loco dei locali del servizio tecnico che chiede la designazione, e, se del caso, delle affiliate o dei subappaltatori, situati all'interno o all'esterno dell'Unione.

Rappresentanti delle autorità di omologazione di almeno due altri Stati membri, in coordinamento con l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente e insieme ad un rappresentante della Commissione formano un gruppo di valutazione congiunta e partecipano alla valutazione del servizio tecnico richiedente, compresa la valutazione in loco. L'autorità di omologazione designante dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente dà a tali rappresentanti accesso tempestivo ai documenti necessari per valutare il servizio tecnico richiedente.

2.Durante la procedura di valutazione, il gruppo di valutazione congiunta raccoglie i casi di non conformità del servizio tecnico richiedente alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2. Tali casi sono discussi tra l'autorità di omologazione designante e il gruppo di valutazione congiunta al fine di pervenire ad un accordo sulla valutazione della domanda.

3.Il gruppo di valutazione congiunta redige entro 45 giorni dalla valutazione in loco una relazione, che dimostri in che misura il richiedente soddisfa le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85, e all'allegato V, appendice 2, del presente regolamento.

4.Tale relazione reca una sintesi delle non conformità individuate. I pareri divergenti dei membri del gruppo di valutazione congiunta sono riportati nella relazione unitamente a una raccomandazione sull'opportunità di designare il richiedente quale servizio tecnico.

5.Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi dei rappresentanti dell'autorità di omologazione a cui rivolgersi per ogni valutazione congiunta.

6.La competenza di un servizio tecnico è valutata in conformità alle disposizioni dell'allegato V, appendice 2.

7.L'autorità di omologazione notifica la relazione di valutazione alla Commissione e alle autorità designanti degli altri Stati membri insieme alle prove che documentano la competenza del servizio tecnico e le disposizioni adottate per monitorare regolarmente il servizio tecnico e garantire che continuerà a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

L'autorità di omologazione notificante presenta inoltre elementi probanti circa la disponibilità di personale competente per il controllo del servizio tecnico, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6.

8.Le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione possono esaminare la relazione di valutazione e le prove documentali, fare domande o esprimere preoccupazioni e chiedere ulteriori prove documentali entro un mese dalla notifica della relazione di valutazione e delle prove documentali.

9.L'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente risponde alle domande, alle preoccupazioni e alle richieste di ulteriori prove documentali entro quattro settimane dalla ricezione.

10.Le autorità di omologazione degli altri Stati membri o la Commissione possono, individualmente o congiuntamente, rivolgere raccomandazioni all'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente entro quattro settimane dalla ricezione della risposta di cui al paragrafo 9. Tale autorità di omologazione tiene conto delle raccomandazioni al momento di decidere in merito alla designazione del servizio tecnico. Laddove tale autorità di omologazione decida di non seguire le raccomandazioni rivoltele dagli altri Stati membri o dalla Commissione, ne fornisce le motivazioni entro due settimane dall'adozione della decisione.

11.La validità della designazione dei servizi tecnici è limitata ad un massimo di cinque anni.

12.L'autorità di omologazione che intenda essere designata quale servizio tecnico a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, documenta la conformità alle prescrizioni del presente regolamento con una valutazione effettuata da auditor indipendenti. Tali auditor non appartengono alla stessa autorità di omologazione e soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, appendice 2.

Articolo 78
Notifica alla Commissione riguardante i servizi tecnici

1.Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, l'indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica, le persone responsabili e la categoria di attività di ciascun servizio tecnico designato. La notifica specifica chiaramente la portata della designazione, le attività e le procedure di valutazione della conformità e il tipo di prodotti e gli ambiti elencati nell'allegato IV per i quali i servizi tecnici sono stati designati e le successive modifiche di queste informazioni.

Tale notifica avviene prima dello svolgimento da parte dei servizi tecnici designati di qualsivoglia attività di cui all'articolo 72, paragrafo 1.

2.Entro 28 giorni dalla notifica, uno Stato membro o la Commissione può sollevare obiezioni per iscritto, esponendo le proprie argomentazioni relative al servizio tecnico o al suo controllo da parte dell'autorità di omologazione. Se uno Stato membro o la Commissione solleva obiezioni, l'effetto della notifica è sospeso. In questo caso, la Commissione consulta le parti interessate e decide mediante un atto di esecuzione in merito alla revoca o meno della sospensione della notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Se non viene sollevata alcuna obiezione o nel caso in cui la Commissione sia del parere che la notifica possa essere accettata integralmente o parzialmente, la Commissione pubblica la notifica in conformità al paragrafo 5.

3.Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità di omologazione e notificato alla Commissione dagli Stati membri di tali autorità di omologazione, indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà a norma dell'articolo 72, paragrafo 1.

4.Qualora a norma di un atto normativo elencato nell'allegato IV un'autorità di omologazione debba designare un organismo o un ente competente specifico per svolgere un'attività non inclusa nelle categorie di attività di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lo Stato membro invia la notifica di cui al paragrafo 1.

5.La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco aggiornato e gli estremi dei servizi tecnici e degli organismi e degli enti competenti specifici che le sono stati notificati a norma del presente articolo.

Articolo 79
Modifiche e rinnovo delle designazioni dei servizi tecnici

1.Qualora accerti o sia informata che un servizio tecnico non ottempera più alle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di omologazione limita, sospende o ritira la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni.

L'autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione, limitazione o ritiro di una notifica.

La Commissione aggiorna di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all'articolo 78, paragrafo 4.

2.In caso di limitazione, sospensione o ritiro della designazione, ovvero di cessazione dell'attività del servizio tecnico, l'autorità di omologazione designante trasferisce le pratiche di tale servizio tecnico ad un altro servizio tecnico affinché siano evase o siano tenute a disposizione delle autorità di omologazione o delle autorità di vigilanza del mercato.

3.L'autorità di omologazione informa le altre autorità di omologazione e la Commissione quando la non conformità del servizio tecnico ha un impatto sulle schede di omologazione rilasciate sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati dal servizio tecnico oggetto della modifica della notifica.

Entro due mesi dalla comunicazione delle modifiche della notifica, l'autorità di omologazione presenta una relazione sulla non conformità e alla Commissione e alle altre autorità di omologazione. Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche già immessi sul mercato, l'autorità di omologazione designante richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o ritirare, entro un termine ragionevole, i certificati rilasciati indebitamente.

4.Gli altri certificati rilasciati sulla base di verbali di ispezione e di prova redatti dal servizio tecnico la cui notifica è stata sospesa, limitata o ritirata restano validi nei seguenti casi:

a)in caso di sospensione di una notifica, purché, entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la scheda di omologazione confermi per iscritto alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione che assume le funzioni del servizio tecnico durante il periodo di sospensione;

b)in caso di limitazione o ritiro di una notifica, per un periodo di tre mesi dalla limitazione o dal ritiro. L'autorità di omologazione che ha rilasciato i certificati può prorogare la validità dei medesimi di ulteriori periodi di tre mesi, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, purché nel corso di tale periodo assuma le funzioni del servizio tecnico la cui notifica è stata limitata o ritirata.

L'autorità di omologazione che assume le funzioni del servizio tecnico ne informa immediatamente le altre autorità di omologazione, gli altri servizi tecnici e la Commissione.

5.È possibile concedere un'estensione della portata della designazione del servizio tecnico, in conformità alla procedura di cui all'articolo 77 e previa notifica di cui all'articolo 78.

6.Una designazione come servizio tecnico può essere rinnovata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il servizio tecnico continui a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. Tale valutazione è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 77.

Articolo 80
Controllo dei servizi tecnici

1.L'autorità di omologazione controlla continuamente i servizi tecnici per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2.

I servizi tecnici forniscono, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità di omologazione di verificare il soddisfacimento di tali prescrizioni.

I servizi tecnici informano senza indugio l'autorità di omologazione in merito a qualsiasi cambiamento, in particolare concernente il loro personale, le infrastrutture, le affiliate o i subappaltatori, che possa influire sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2, o sulla loro capacità di svolgere le mansioni di valutazione della conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche per cui sono stati designati.

2.I servizi tecnici rispondono senza indugio alle richieste di un'autorità di omologazione o della Commissione in relazione alle valutazioni della conformità che hanno effettuato.

3.L'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico garantisce che il servizio tecnico adempia il proprio obbligo di cui al paragrafo 2, a meno che non sussista un motivo legittimo per non farlo.

Quando l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico invoca un motivo legittimo, ne informa la Commissione.

La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri. Sulla base di tale consultazione, la Commissione, mediante atto di esecuzione, decide se il motivo legittimo sia da considerare giustificato oppure no. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Il servizio tecnico o l'autorità di omologazione può chiedere che le informazioni trasmesse alle autorità di un altro Stato membro o alla Commissione siano considerate riservate.

3.Almeno ogni 30 mesi l'autorità di omologazione valuta se ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità continua a soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2. Tale valutazione comprende una visita in loco presso ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità.

Entro due mesi dal completamento della valutazione del servizio tecnico, gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri in merito a tali attività di controllo. Le relazioni contengono una sintesi della valutazione, che è resa accessibile al pubblico.

4.Cinque anni dopo la notifica di un servizio tecnico, e successivamente ogni cinque anni, la valutazione per determinare se il servizio tecnico soddisfa ancora le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2, è effettuata dall'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico e da un gruppo di valutazione congiunta designato secondo la procedura descritta all'articolo 77, paragrafi da 1 a 4.

Articolo 81
Contestazione della competenza dei servizi tecnici

1.La Commissione indaga su tutti i casi in cui vengano portate alla sua attenzione perplessità in merito alla competenza di un servizio tecnico o alla conformità costante di un servizio tecnico alle prescrizioni e alle responsabilità di cui è investito a norma del presente regolamento. Essa può inoltre avviare tali indagini di propria iniziativa.

La Commissione indaga sulle responsabilità del servizio tecnico nel caso in cui sia dimostrato o vi siano giustificati motivi per ritenere che sia stata rilasciata un'omologazione sulla base di dati falsi o che i risultati delle prove siano stati falsificati o che siano stati tenuti nascosti dati o specifiche tecniche che avrebbero comportato il rifiuto di rilasciare l'omologazione.

2.Nell'ambito dell'indagine di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico. L'autorità di omologazione di tale Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative alla performance e alla conformità ai requisiti concernenti l'indipendenza e la competenza del servizio tecnico in questione.

3.La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.Qualora accerti che un servizio tecnico non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua designazione o è responsabile di qualsivoglia delle azioni illecite di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro della relativa autorità di omologazione.

La Commissione chiede a tale Stato membro di adottare misure restrittive, compresi la sospensione, la limitazione o il ritiro della designazione, se necessario.

Se lo Stato membro non adotta le necessarie misure restrittive, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, sospendere, limitare o ritirare la designazione del servizio tecnico in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2. La Commissione notifica la sua decisione allo Stato membro interessato e aggiorna le informazioni pubblicate di cui all'articolo 78, paragrafo 4.

Articolo 82
Scambio di informazioni sulla valutazione, la designazione e il controllo dei servizi tecnici

1.Le autorità di omologazione si consultano reciprocamente e con la Commissione su questioni di pertinenza generale per l'applicazione delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento in relazione alla valutazione, alla designazione e al controllo dei servizi tecnici.

2.Le autorità di omologazione comunicano alle loro controparti e alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il modello di check-list di valutazione utilizzato, in conformità all'articolo 77, paragrafo 1 e, successivamente, le modifiche ivi apportate, fino all'adozione di una check-list di valutazione armonizzata da parte della Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per elaborare il modello di check-list di valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

3.Quando le relazioni di valutazione di cui all'articolo 77, paragrafo 3, evidenziano scostamenti rispetto alla prassi generale delle autorità di omologazione, gli Stati membri o la Commissione possono chiedere uno scambio di informazioni.

4.Lo scambio di informazioni è coordinato dal forum di cui all'articolo 10.

Articolo 83
Cooperazione con gli organismi di accreditamento nazionali

1.Qualora la designazione di un servizio tecnico si basi sull'accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri assicurano che l'organismo di accreditamento nazionale che ha accreditato un determinato servizio tecnico sia tenuto aggiornato dall'autorità di omologazione in merito alle relazioni sugli incidenti e ad altre informazioni che si riferiscono a questioni sotto il controllo del servizio tecnico, quando tali informazioni sono pertinenti per la valutazione delle prestazioni del servizio tecnico.

2.Gli Stati membri assicurano che l'organismo di accreditamento nazionale responsabile dell'accreditamento di un particolare servizio tecnico sia tenuto informato dall'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico in merito alle risultanze pertinenti per l'accreditamento. L'organismo di accreditamento nazionale informa l'autorità di omologazione dello Stato membro in cui il servizio tecnico è istituito in merito alle sue conclusioni.

Articolo 84
Obblighi operativi dei servizi tecnici

1.I servizi tecnici svolgono le attività per le quali sono stati designati in conformità all'articolo 72, paragrafo 1.

2.I servizi tecnici soddisfano in ogni momento tutte le seguenti prescrizioni:

a)consentono alla propria autorità di omologazione di presenziare alle loro attività all'atto della valutazione della conformità;

b)forniscono alla propria autorità di omologazione, su richiesta, informazioni sulle categorie di attività per le quali sono stati designati.

3.Se un servizio tecnico rileva che un costruttore non soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, lo comunica all'autorità di omologazione affinché quest'ultima chieda al costruttore di adottare le misure correttive opportune. L'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare una scheda di omologazione se tali misure correttive opportune non sono state adottate.

Articolo 85
Obblighi di informazione dei servizi tecnici

1.I servizi tecnici informano la propria autorità di omologazione in merito:

a)ad ogni non conformità riscontrata che possa comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o il ritiro di una scheda di omologazione;

b)ad ogni circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della loro designazione;

c)ad eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.

2.Su richiesta della propria autorità di omologazione, i servizi tecnici forniscono informazioni sulle attività rientranti nell'ambito della loro designazione e su qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Articolo 86
Tariffe nazionali per i costi relativi alle attività svolte dalle autorità di omologazione

1.Gli Stati membri riscuotono diritti sui servizi tecnici che presentano domanda di designazione, stabiliti nel loro territorio, per coprire, in tutto o in parte, i costi relativi alle attività svolte dalle autorità nazionali responsabili dei servizi tecnici in conformità al presente regolamento.

2.La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire la struttura e l'entità dei diritti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli obiettivi di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente, di sostegno all'innovazione e di efficacia in termini di costi. Nel fissare il livello adeguato delle tariffe, un'attenzione particolare è rivolta ai servizi tecnici che hanno presentato un certificato valido rilasciato dall'organismo di accreditamento nazionale di cui all'articolo 83 e ai servizi tecnici che sono piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione 29 . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

CAPO XVI
COMPETENZE DI ESECUZIONE E POTERI DELEGATI

Articolo 87
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal "Comitato tecnico - Veicoli a motore", che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 88
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.Un atto delegato adottato a norma all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 10, all'articolo 76, paragrafo 4, e all'articolo 90, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi a partire dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO XVII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89
Sanzioni

1.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici degli obblighi previsti agli articoli del presente regolamento, in particolare agli articoli da 11 a 19, da 72 a 76, 84 e 85 e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.I tipi di inadempimenti da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici soggetti a sanzioni sono almeno i seguenti:

a)il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure di richiamo;

b)la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;

c)la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche o al rifiuto o alla revoca della scheda di omologazione;

3.Oltre alle tipologie di inadempimenti di cui al paragrafo 2, i tipi di inadempimenti da parte degli operatori economici anch'essi soggetti a sanzioni sono almeno i seguenti:

a)il rifiuto di dare accesso alle informazioni;

b)la messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione di documenti o marcature a tale scopo.

4.Gli Stati membri notificano le disposizioni di attuazione dei paragrafi da 1 a 3 alla Commissione entro il gg/mm/aaaa [PO: please insert the date 12 months after entry into force of this Regulation.] e notificano senza indugio alla Commissione ogni modifica successiva che interessi dette disposizioni.

5.Gli Stati membri riferiscono ogni anno alla Commissione in merito alle sanzioni applicate.

Articolo 90
Sanzioni amministrative

1.Qualora dalla verifica della conformità da parte della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 4 o all'articolo 54, paragrafo 1, emerga che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non è conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione può imporre sanzioni amministrative all'operatore economico interessato per violazione del presente regolamento. Le sanzioni amministrative previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. In particolare le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell'Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche non conformi messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 89 per lo stesso inadempimento e non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica non conforme.

2.La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per definire i metodi per il calcolo e la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1.

3Gli importi delle sanzioni amministrative sono considerati quali entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 91
Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2007

1.Il regolamento (CE) n. 715/2007 è così modificato:

1)    il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6)";

2)    all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Il presente regolamento fissa inoltre norme sulla conformità in servizio, la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (OBD) e la misurazione del consumo di carburante.";

3)    all'articolo 3, i punti 14 e 15 sono soppressi;

4)    gli articoli da 6 a 9 sono soppressi;

5)    all'articolo 13, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.

6)    È inserito il seguente articolo 11bis:

"Articolo 11bis

1.    Sulla base di campioni idonei e rappresentativi, le autorità di omologazione verificano che:

a)    i veicoli entrati in circolazione siano conformi ai valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante indicati nelle schede di omologazione e nei certificati di conformità;

b)    i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante determinati mediante la procedura di prova applicabile sono rappresentativi delle emissioni misurate in condizioni di guida reali.

2.    La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le procedure di verifica di cui alle lettere a) e b) e gli eventuali interventi necessari per tener conto dell'esito di tali verifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo [...]."

2.I riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 715/2007 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 92
Modifiche del regolamento (CE) n. 595/2009

1.Il regolamento (CE) n. 595/2009 è così modificato:

1)    all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Il presente regolamento stabilisce inoltre regole per la conformità in servizio di veicoli e motori, la durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i sistemi OBD, la misura del consumo di combustibile e di emissioni di CO2 e l'accessibilità delle informazioni OBD dei veicoli."

2)    all'articolo 3, i punti 11 e 13 sono soppressi;

3)    l'articolo 6 è soppresso;

4)    all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.

2.I riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 595/2009 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII, punto 2, del presente regolamento.

Articolo 93
Modifiche del regolamento (CE) n. 692/2008

1.L'allegato XIV del regolamento (CE) n. 692/2008 è soppresso.

2.I riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 692/2008 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII, punto 3, del presente regolamento.

Articolo 94
Modifiche del regolamento (UE) n. 582/2011

1. Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:

1)    gli articoli da 2 bis a 2 nonies sono soppressi;

2)    l'allegato XVII è soppresso.

2.I riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (UE) n. 582/2011 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII, punto 4, del presente regolamento.

Articolo 95
Abrogazione della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 201X.

I riferimenti alla direttiva 2007/46/CE si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII, punto 5, del presente regolamento.

Articolo 96
Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento non invalida nessuna omologazione globale di un tipo di veicolo né nessuna omologazione UE rilasciate a veicoli o a sistemi, componenti o entità tecniche prima del [PO: please insert the date of application as mentioned in Article 98].

2.Le autorità di omologazione rilasciano estensioni e modifiche delle omologazioni globali di un tipo di veicolo e delle omologazioni UE ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche di cui al paragrafo 1 conformemente agli articoli 31 e 32 del presente regolamento.

3.La validità delle omologazioni globali di un tipo di veicolo di cui al paragrafo 1 cessa al più tardi il [PO: please insert the date, which should be the date of application as mentioned in Article 89 + 5 years] e le autorità di omologazione possono rinnovare tali omologazioni globali di un tipo di veicolo solo conformemente alle disposizioni dell'articolo 33 del presente regolamento.

4.I servizi tecnici già designati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti alla valutazione di cui all'articolo 77.

La designazione dei servizi tecnici già designati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è rinnovata entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, laddove tali servizi tecnici soddisfino i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

La validità delle designazioni dei servizi tecnici effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento scade al più tardi due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 97
Relazioni

1.Entro il 31 dicembre 20xx [PO: please insert the year, which should be the year of application as mentioned in Article 89 + 5 years] gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione delle procedure di omologazione e di vigilanza del mercato stabilite nel presente regolamento

2.Sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, entro il 31 dicembre 20aa la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'applicazione del presente regolamento, compreso il funzionamento della verifica della conformità a norma dell'articolo 9. [PO: please insert the year, which should be the year 20xx as mentioned in paragraph 1 + 1 year]

Articolo 98
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1º gennaio 201X.

Tuttavia dal [...] [PO: [please insert the date 12 months after entry into force of this Regulation.] le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione UE o dell'omologazione nazionale di un nuovo tipo di veicolo né vietano l'immatricolazione, l'immissione sul mercato o l'entrata in circolazione di un nuovo veicolo, qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un costruttore li richiede.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 30

Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI - mercato interno dei beni e servizi

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 31

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta mira a contribuire all'obiettivo generale di garantire un mercato interno dei beni e servizi aperto che favorisca la crescita e l'occupazione

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1 Riesaminare regolarmente in settori specifici le norme esistenti in materia di mercato interno e proporre nuove iniziative, ove opportuno

Obiettivo specifico 2 Garantire la corretta applicazione della normativa dell'UE

Obiettivo specifico 3 Le imprese dell'UE beneficiano di una normativa omogenea e di un accesso ai mercati coerente a livello internazionale

Attività ABM/ABB interessate

Mercato interno delle merci

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

   I cittadini europei (sia gli utilizzatori di veicoli che gli altri utenti della strada) dovrebbero beneficiare delle misure volte ad evitare che i veicoli a motore risultino deficitari in termini di sicurezza e di prestazioni ambientali nei casi di prodotti del settore automobilistico non sicuri e non conformi, che contribuiscono agli incidenti stradali e alla cattiva qualità dell'aria, con conseguenti danni per la salute.

   Gli operatori economici della filiera automobilistica dovrebbero beneficiare delle misure volte ad eliminare la disparità di trattamento e la concorrenza sleale da parte di chi ignora o non rispetta le regole del gioco. Le PMI del settore automobilistico sono le più vulnerabili e subiscono maggiormente le carenze del mercato e le lacune normative, per questo si presta un'attenzione particolare al potenziale impatto che le misure previste potrebbero avere su di esse.

   Le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge dovrebbero beneficiare delle misure volte ad affrontare le carenze normative e ad evitare loro oneri supplementari per porre rimedio a tali carenze adottando azioni correttive contro i prodotti non sicuri e non conformi sul loro mercato.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

   modifiche delle opinioni/dei reclami dei consumatori ricevuti dalle autorità preposte all'applicazione della legge relativamente ai veicoli a motore e ai loro componenti;

   variazioni del numero/della percentuale di prodotti dell'industria automobilistica non conformi e non sicuri presenti sul mercato dell'UE (ad esempio, rispetto alle indagini esistenti);

   variazioni del numero/della percentuale di misure di salvaguardia adottate dalle autorità dell'UE nei confronti di prodotti non conformi e non sicuri di produttori/importatori sia dell'UE che extra-UE (vale a dire tenendo conto del rafforzamento delle prescrizioni in materia di tracciabilità per i prodotti dell'industria automobilistica);

   cambiamenti nell'andamento delle notifiche RAPEX per i veicoli; e

   cambiamenti tendenziali riguardanti le azioni volontarie di richiamo dei veicoli a motore (come indicatore dell'efficacia delle opzioni strategiche mantenute nel ridurre il numero di prodotti dell'industria automobilistica sul mercato che rappresentano un rischio per la sicurezza o per l'ambiente).

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Il quadro normativo vigente è oggetto di critiche in quanto non garantisce a sufficienza valutazioni di conformità ex ante affidabili e controlli post-commercializzazione efficaci. Le critiche sono state mosse in seguito alla scoperta nel settembre 2015 che VW per diversi anni aveva manipolato i controlli dei dispositivi di trattamento dei gas di scarico.

In risposta a tali critiche e alle carenze individuate nella valutazione del quadro di omologazione, la presente proposta contiene un'ampia gamma di misure riguardanti:

-    la tracciabilità dei prodotti e il ruolo e le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura;

-    le responsabilità e la cooperazione tra le diverse autorità nazionali coinvolte nell'applicazione della legislazione di armonizzazione tecnica dei veicoli a motore;

-    la qualità delle attività di omologazione e di valutazione della conformità svolte dai servizi tecnici;

-    le procedure di salvaguardia post-commercializzazione e le disposizioni per il richiamo dei veicoli; e

-    le procedure per garantire la conformità della produzione.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della legislazione nel loro territorio, tuttavia la garanzia di un approccio coordinato e armonizzato basato su criteri comunemente applicabili e applicati in modo uniforme dagli Stati membri è essenziale per mantenere una parità di condizioni in tutta l'UE grazie ad un'interpretazione, ad un'attuazione e ad un'applicazione armonizzate delle prescrizioni in materia di omologazione e con il sostegno di disposizioni armonizzate sulla vigilanza del mercato per fornire agli Stati membri i mezzi adeguati per effettuare i controlli post-commercializzazione e per adottare provvedimenti correttivi comuni ed efficaci contro la presenza sul mercato di prodotti non conformi e non sicuri.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La direttiva in vigore, relativa all'omologazione dei veicoli a motore, è stata oggetto di revisione nel 2007. L'esperienza acquisita con l'attuazione ha tuttavia dimostrato che i meccanismi atti a garantire un'attuazione e un'applicazione armonizzate non sono sufficientemente solidi. Sono emerse differenze importanti nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme, che compromettono gli obiettivi principali della direttiva, vale a dire il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali dei veicoli a motore.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Ci si attende una maggiore coerenza con altre normative in materia di omologazione (ad esempio per quanto riguarda i trattori agricoli e i motocicli), che sono state riesaminate nel 2013.

Sono previste sinergie nel settore della vigilanza del mercato sulla base dei principi e delle disposizioni di riferimento standard del regolamento NQN 765/2008 e della decisione 768/2008.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

◻ Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

⌧ Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2017 al 2020,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 32

Gestione diretta a opera della Commissione

⌧ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La Commissione intende garantire l'attuazione delle misure in questione mediante gestione centralizzata diretta attraverso i propri servizi, in particolare tramite il JRC per il sostegno tecnico e scientifico, che sarà regolamentata tramite lo strumento dell'accordo amministrativo.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il Comitato tecnico - Veicoli a motore (CTVM), istituito dal presente regolamento, e il forum di cui all'articolo 10 costituiranno una piattaforma per discutere regolarmente le questioni relative all'attuazione del quadro normativo rafforzato per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore.

Gli Stati membri dovranno riferire ogni anno alla Commissione le sanzioni da essi applicate.

Cinque anni dopo la sua entrata in vigore, gli Stati membri informano la Commissione sull'applicazione delle procedure di omologazione e vigilanza del mercato stabilite nel presente regolamento. Sulla base di tali informazioni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del nuovo regolamento.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Le misure proposte per limitare la durata della validità della designazione dei servizi tecnici potrebbero determinare una temporanea carenza di servizi tecnici e potrebbero comportare ritardi per i costruttori nell'omologazione dei propri prodotti.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

L'introduzione di una supervisione coordinata dei servizi tecnici sarà accompagnata da idonee misure transitorie per consentire ai servizi tecnici designati a norma della direttiva 2007/46/CE di ottenere il rinnovo della designazione conformemente alle disposizioni del nuovo regolamento, entro un arco di tempo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. La Commissione elaborerà degli orientamenti al fine di garantire il funzionamento proporzionato e corretto del nuovo meccanismo di supervisione.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

I costi del meccanismo di controllo di vigilanza riguarderanno la partecipazione di esperti degli Stati membri dell'UE e del rappresentante della Commissione agli audit congiunti dei servizi tecnici. Il beneficio consisterà nell'assicurare un livello elevato di affidabilità nell'esecuzione delle attività di verifica della conformità svolte dai servizi tecnici.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Oltre ad applicare tutti i meccanismi normativi di controllo, i servizi della Commissione elaboreranno una strategia antifrode, in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, al fine di garantire tra l'altro che i propri controlli antifrode interni siano pienamente conformi alla CAFS e che il proprio metodo di gestione del rischio di frode sia in grado di individuare i settori di rischio, in particolare in relazione alle attività finanziarie di esecuzione del presente regolamento. In particolare, sarà adottata una serie di misure, ad esempio:

- decisioni, accordi e contratti derivanti dalle attività finanziarie di esecuzione del regolamento legittimeranno espressamente la Commissione, incluso l'OLAF, e la Corte dei conti a svolgere audit, controlli sul posto e ispezioni;

- durante la fase di valutazione di un invito a presentare proposte o di una gara d'appalto, la posizione dei candidati e degli offerenti sarà valutata secondo i criteri di esclusione pubblicati, sulla base di dichiarazioni e del sistema di allarme preventivo (SAP).

La Commissione controllerà inoltre l'applicazione rigorosa delle regole sul conflitto d'interessi per le azioni di esecuzione a norma del presente regolamento.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Capitolo 02.03
Mercato interno di beni e servizi

Diss./Non diss. 33

di paesi EFTA 34

di paesi candidati 35

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a

02.03.01 Funzionamento e sviluppo del mercato interno di beni e servizi

Diss.

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Gli interventi previsti nella presente proposta di regolamento non avranno alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE oltre agli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale della Commissione, giacché le eventuali esigenze di risorse finanziarie dovranno essere soddisfatte tramite entrate con destinazione specifica e riassegnazione.

3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1a

Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: GROW

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE degli anni 2017-2020

Anni successivi 36

•Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio: 02.03.01

Impegni

1)

9 450

9 285

9 020

6 557

34 312

6 594

Pagamenti

2)

5 600

9 835

9 170

9 707

34 312

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 37

Numero della linea di bilancio

3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG GROW

Impegni

=1+1a +3

9 450

9 285

9 020

6 557

34 312

6 594

Pagamenti

=2+2a

+3

5 600

9 835

9 170

9 707

34 312



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

9 450

9 285

9 020

6 557

34 312

6 594

Pagamenti

5)

5 600

9 835

9 170

9 707

34 312

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1a
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

9 450

9 285

9 020

6 557

34 312

6 594

Pagamenti

=5+ 6

5 600

9 835

9 170

9 707

34 312





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE degli anni 2017-2020

Anni successivi 38

DG: GROW

• Risorse umane

1 206

1 206

1 206

1 206

4 824

1 206

• Altre spese amministrative

0 235

0 240

0 244

0 249

0 968

0 254

TOTALE DG GROW

Stanziamenti

1 441

1 446

1 450

1 455

5 792

1 460

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1 441

1 446

1 450

1 455

5 792

1 460

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE degli anni 2017-2020

Anni successivi

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

10 891

10 731

10 470

8 012

40 104

8 054

Pagamenti

7 041

11 281

10 620

11 262

40 104

1 460

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE degli anni 2017-2020

Anni successivi

RISULTATI

Tipo 39

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

Costo

OBIETTIVO SPECIFICO 1 40 ...

Stabilire meccanismi volti a garantire l'attuazione e l'applicazione uniformi delle norme in materia di omologazione e di vigilanza del mercato da parte di tutti gli Stati membri, con una gestione sostenibile, efficace e credibile a livello di UE, con accesso alle competenze tecniche e scientifiche interne ed esterne, che consenta di migliorare il coordinamento, la collaborazione e la condivisione delle risorse tra le autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati membri

- Risultato

Riunioni del CTVM e del forum sull'applicazione

20 giorni di riunione

0 500

20 giorni di riunione

0 510

20 giorni di riunione

0 520

20 giorni di riunione

0 530

2,06

20 giorni di riunione

0 541

- Risultato

Assistenza scientifica e tecnica (JRC)

7 700

7 500

7 200

4 700

27 100

4 700

- Risultato

Audit/valutazioni congiunte dei servizi tecnici

1 250

1 275

1 300

1 327

5 152

1 353

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

9 450

9 285

9 020

6 557

34 312

6 594

COSTO TOTALE

9 450

9 285

9 020

6 557

34 312

6 594

3.2.4.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Totale degli anni 2017-2020

Anni successivi

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane (DG GROW)

1 206

1 206

1 206

1 206

4 824

1 206

Altre spese amministrative (DG GROW)

0 235

0 240

0 244

0 249

0 968

0 254

Totale parziale per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

1 441

1 446

1 450

1 455

5 792

1 460

Esclusa la RUBRICA 5 41
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

1 441

1 446

1 450

1 455

5 792

1 460

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG GROW già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anni successivi 42

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

02 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 43

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa  44

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

9

9

9

9

9

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane sarà coperto dal personale della DG GROW già assegnato alla gestione dell'attuale quadro di omologazione e/o riassegnato all'interno o al di fuori della DG (fabbisogno stimato: 6 AD/ETP e 3 AST/ETP).

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Controllo della corretta attuazione e applicazione del presente regolamento; preparazione di atti delegati/di esecuzione e di orientamenti; organizzazione e supervisione delle "valutazioni congiunte" dei servizi tecnici e controllo del processo di designazione e monitoraggio da parte degli Stati membri; coordinamento delle attività di vigilanza del mercato a livello dell'UE

Personale esterno

3.2.5.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.6.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

⌧La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Totale

Anni successivi

Specificare l'organismo di cofinanziamento: Stati membri, tramite la loro struttura tariffaria nazionale per finanziare le loro attività di omologazione e di vigilanza del mercato e per contribuire ai costi per le prove indipendenti di verifica della conformità da parte della Commissione

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

7 700

7 500

7 200

4 700

27 100

xx

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie (contributi degli Stati membri come indicato alla sezione 3.2.5)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 45

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Articolo 6600

7 700

7 500

7 200

4 700

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

02.0301 Funzionamento e sviluppo del mercato interno di beni e servizi

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

(1) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(2) COM/2012/0636 final.
(3) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(4) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2010-internal-market/index_en.htm  
(6) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-internal-market-legislation_en.pdf  
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/impact-assessment-internal-market-legislation_en.pdf  
(8) SWD(2013) 466 final.
(9) GU C del , pag. .
(10) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(11) Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Fitness Check of the EU legal framework for the type-approval of motor vehicles" (SWD (2013) 466 final).
(12) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(13) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 81).
(14) Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).
(15) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997 (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(16) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(17) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(18) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(19) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).
(20) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(21) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(22) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(23) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(24) Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).
(25) Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
(26) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96).
(27) Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).
(28) Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).
(29) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(30) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(31) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(32) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(33) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(34) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(35) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(36) Per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, l'importo sarà disciplinato dal quadro finanziario pluriennale in vigore per il periodo che inizia nel 2021, conformemente all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(37) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(38) Per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, l'importo sarà disciplinato dal quadro finanziario pluriennale in vigore per il periodo che inizia nel 2021, conformemente all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(39) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).
(40) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"
(41) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta
(42) Si veda la nota 38.
(43) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(44) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(45) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Bruxelles, 27.1.2016

COM(2016) 31 final

ALLEGATI

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


ALLEGATI

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

Elenco degli allegati

Allegato I

Scheda informativa - Elenco completo delle informazioni da fornire per l'omologazione UE di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche

Allegato II

Definizioni generali, criteri di classificazione dei veicoli, tipi di veicoli e tipi di carrozzeria

Appendice 1:

Procedura per verificare se un veicolo può essere classificato come veicolo fuoristrada

Appendice 2:

Cifre usate per integrare i codici da utilizzare per identificare i diversi tipi di carrozzeria

Allegato III

Scheda informativa per l'omologazione UE dei veicoli

Allegato IV

Prescrizioni per l'omologazione UE di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche

Parte I

Atti normativi per l'omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata

Appendice 1:

Atti normativi per l'omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie a norma dell'articolo 39

Appendice 2:

Prescrizioni per l'omologazione UE individuale di un veicolo a norma dell'articolo 42

Parte II

Elenco di regolamenti UNECE riconosciuti come alternativi alle direttive o ai regolamenti di cui alla parte I

Parte III

Elenco degli atti normativi che fissano le prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli per uso speciale

Appendice 1:

Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

Appendice 2:

Veicoli blindati

Appendice 3:

Veicoli con accesso per sedie a rotelle

Appendice 4:

Altri veicoli per uso speciale (inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan)

Appendice 5:

Gru mobili

Appendice 6:

Rimorchi per trasporto eccezionale

Allegato V

Procedure da seguire per l'omologazione UE

Appendice 1:

Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all'articolo 72

Appendice 2:

Procedura per la valutazione dei servizi tecnici

Appendice 3:

Prescrizioni generali relative al formato dei verbali di prova

Allegato VI

Modelli di scheda di omologazione UE

Appendice:

Elenco degli atti normativi cui il tipo di veicolo è conforme

Allegato VII

Sistema di numerazione della scheda di omologazione UE

Appendice:

Marchio di omologazione UE per un componente o un'entità tecnica

Allegato VIII

Risultati delle prove

Allegato IX

Certificato di conformità

Allegato X

Procedure relative alla conformità della produzione

Allegato XI

Modello e sistema di numerazione del certificato che autorizza l'immissione sul mercato di parti o accessori che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali

Appendice:

Modello del certificato di autorizzazione UE

Allegato XII

Limiti delle piccole serie

Allegato XIII

Elenco di parti o accessori che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali, delle prescrizioni relative alle prestazioni di tali parti e accessori, delle procedure di prova appropriate e delle disposizioni in materia di marcatura e imballaggio

Allegato XIV

Elenco delle omologazioni UE rilasciate, rifiutate o revocate conformemente agli atti normativi

Allegato XV

Atti normativi per i quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico

Appendice:

Designazione di un costruttore come servizio tecnico e subappalti

Allegato XVI

Condizioni per l'utilizzo dei metodi di prova virtuali da parte di un costruttore o un servizio tecnico

Appendice 1:

Condizioni generali per l'utilizzo dei metodi di prova virtuale

Appendice 2:

Condizioni particolari per l'utilizzo dei metodi di prova virtuale

Appendice 3:

Processo di convalida

Allegato XVII

Procedure da seguire per l'omologazione UE in più fasi

Appendice:

Modello della targhetta supplementare del costruttore

Allegato XVIII

Accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Appendice 1:

Certificato del costruttore relativo all'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Appendice 2:

Informazioni OBD

Allegato XIX

Tavola di concordanza


ALLEGATO I

SCHEDA INFORMATIVA - ELENCO COMPLETO DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'OMOLOGAZIONE UE DI VEICOLI, SISTEMI, componenti o entità tecniche (a)

PARTE I

Le schede informative relative all'omologazione UE di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prescritte dal presente regolamento e dagli atti normativi di cui all'allegato IV devono essere costituite unicamente da estratti dell'elenco completo e conformarsi al sistema di numerazione dei punti di tale elenco.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice. I disegni vanno forniti, in scala appropriata, in formato A4 o in un raccoglitore di formato A4 e devono essere sufficientemente dettagliati. Le eventuali fotografie devono fornire un livello sufficiente di dettaglio.

Se i sistemi, i componenti o le entità tecniche di cui al presente allegato sono dotati di comandi elettronici, vanno fornite informazioni sul loro funzionamento.

1.    DATI GENERALI

1.1.    Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.    Tipo: …

1.2.0.1.    Telaio: …

1.2.0.2.    Carrozzeria/veicolo completo: …

1.2.1.    Eventuali denominazioni commerciali: …

1.2.2.    Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nelle fasi iniziali/precedenti (elencare le informazioni per ciascuna fase. Si può usare una matrice)

Tipo: …………………………………………………………………………

Variante/i: …………………………………………………………………..

Versione/i: …………………………………………………………………...

Numero di omologazione, compreso il numero di estensione ….

1.3.    Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (b): …

1.3.0.1.    Telaio: …

1.3.0.2.    Carrozzeria/veicolo completo: …

1.3.1.    Posizione della marcatura: …

1.3.1.1.    Telaio: …

1.3.1.2.    Carrozzeria/veicolo completo: …

1.4.    Categoria del veicolo (c): …

1.4.1.    Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: …

1.5.    Denominazione e indirizzo del costruttore: …

1.5.1.    Per i veicoli omologati in più fasi, denominazione e indirizzo del costruttore del veicolo nelle fasi iniziali/precedenti del veicolo…

1.6.    Posizione e modalità di fissaggio delle targhette regolamentari e posizione del numero di identificazione del veicolo: …

1.6.1.    Sul telaio: …

1.6.2.    Sulla carrozzeria: …

1.7.    (Non attribuito)

1.8.    Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: …

1.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

2.    CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

2.1.    Fotografie e/o disegni di un veicolo/un componente/un'entità tecnica rappresentativi (1): …

2.2.    Disegno complessivo quotato dell'intero veicolo: …

2.3.    Numero di assi e di ruote: …

2.3.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.3.2.    Numero e posizione degli assi sterzanti: …

2.3.3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

2.4.    Telaio (se esiste) (disegno complessivo): …

2.5.    Materiale dei longheroni (d): …

2.6.    Posizione e disposizione del motore: …

2.7.    Cabina di guida (a guida avanzata o normale)(e): …

2.8.    Lato guida: a destra/a sinistra (1).

2.8.1.    Veicolo predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1).

2.9.    Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

2.10.    Specificare se il veicolo è adibito al trasporto di merci a temperatura controllata: …

3.    MASSE E DIMENSIONI (f) ( g ) ( 6 ) 

   (in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

3.1.    Interasse/i (a pieno carico) (g1):

3.1.1.    Veicoli a due assi: …

3.1.2.    Veicoli a tre o più assi

3.1.2.1.    Distanza tra assi consecutivi, da quello in posizione più avanzata a quello in posizione più arretrata: …

3.1.2.2.    Distanza totale tra gli assi: …

3.2.    Ralla

3.2.1.    Semirimorchi

3.2.1.1.    Distanza tra l'asse del perno di ralla e l'estremità posteriore del semirimorchio: …

3.2.1.2.    Distanza massima tra l'asse del perno di ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio: …

3.2.1.3.    Interasse di riferimento del semirimorchio (conformemente all'allegato I, parte D, punto 3.2, del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione 1 : …

3.2.2.    Veicoli trattori di semirimorchi

3.2.2.1.    Avanzamento della ralla (massimo e minimo; indicare i valori ammissibili per un veicolo incompleto) (g2): …

3.2.2.2.    Altezza massima della ralla (normalizzata) (g3): …

3.3.    Carreggiata/e e larghezza/e degli assi

3.3.1.    Carreggiata di ciascun asse sterzante (g4): …

3.3.2.    Carreggiata di tutti gli altri assi (g4): …

3.3.3.    Larghezza dell'asse posteriore più largo: …

3.3.4.    Larghezza dell'asse più avanzato (misurata sulla parte più esterna degli pneumatici, esclusa la sporgenza degli pneumatici al suolo): …

3.4.    Valori delle dimensioni (complessive) del veicolo

3.4.1.    Telaio non carrozzato:

3.4.1.1.    Lunghezza (g5): …

3.4.1.1.1.    Lunghezza massima ammissibile: …

3.4.1.1.2.    Lunghezza minima ammissibile: …

3.4.1.1.3.    Nel caso di rimorchi, lunghezza ammissibile massima del timone (g6): …

3.4.1.2.    Larghezza (g7): …

3.4.1.2.1.    Larghezza massima ammissibile: …

3.4.1.2.2.    Larghezza minima ammissibile: …

3.4.1.3.    Altezza (in ordine di marcia) (g8) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

3.4.1.4.    Sbalzo anteriore (g9): …

3.4.1.4.1.    Angolo di attacco (g10): …… gradi.

3.4.1.5.    Sbalzo posteriore (g11): …

3.4.1.5.1.    Angolo di uscita (g12): …… gradi.

3.4.1.5.2.    Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (g13): …

3.4.1.6.    Altezza libera dal suolo (misurata conformemente all'allegato II, appendice 1, punto 3)

3.4.1.6.1.    Tra gli assi: …

3.4.1.6.2.    Sotto l'asse o gli assi anteriori: …

3.4.1.6.3.    Sotto l'asse o gli assi posteriori: …

3.4.1.7.    Angolo di rampa (g14): …… gradi.

3.4.1.8.    Posizioni estreme ammissibili del baricentro della carrozzeria e/o delle finiture interne e/o degli accessori e/o del carico utile: …

3.4.2.    Telaio carrozzato

3.4.2.1.    Lunghezza (g5): …

3.4.2.1.1.    Lunghezza della superficie di carico: …

3.4.2.1.2.    Nel caso di rimorchi, lunghezza ammissibile massima del timone (g6): …

3.4.2.2.    Larghezza (g7): …

3.4.2.2.1.    Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): …

3.4.2.3.    Altezza (in ordine di marcia) (g8) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

3.4.2.4.    Sbalzo anteriore (g9): …

3.4.2.4.1.    Angolo di attacco (g10): …… gradi.

3.4.2.5.    Sbalzo posteriore (g11): …

3.4.2.5.1.    Angolo di uscita (g12): …… gradi.

3.4.2.5.2.    Sbalzo minimo e massimo ammissibile del punto di aggancio (g13): …

3.4.2.6.    Altezza libera dal suolo (misurata conformemente all'allegato II, appendice 1, punto 3)

3.4.2.6.1.    Tra gli assi: …

3.4.2.6.2.    Sotto l'asse o gli assi anteriori: …

3.4.2.6.3.    Sotto l'asse o gli assi posteriori: …

3.4.2.7.    Angolo di rampa (g14): …… gradi.

3.4.2.8.    Posizioni estreme ammissibili del baricentro del carico utile (in caso di carico non uniformemente distribuito): …

3.4.2.9.    Posizione del baricentro del veicolo (M2 e M3) al suo carico massimo tecnicamente ammissibile in senso longitudinale, trasversale e verticale: …

3.4.3.    Carrozzeria omologata senza telaio (veicoli M2 e M3)

3.4.3.1.    Lunghezza (g5): …

3.4.3.2.    Larghezza (g7): …

3.4.3.3.    Altezza nominale (in ordine di marcia) (g8) dei tipi di telaio (per le sospensioni regolabili in altezza indicare la posizione normale di marcia): …

3.5.    Massa minima sull'asse/sugli assi sterzante/i dei veicoli incompleti:

3.6.    Massa in ordine di marcia (h)

a)    massima e minima per ogni variante: …

b)    massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): …

3.6.1.    Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale o a timone rigido, massa gravante sul punto di aggancio: …

a)    massima e minima per ogni variante: …

b)    massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): …

3.6.2.    Massa degli accessori opzionali (di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1230/2012): …

3.7.    Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: …

3.7.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi e, per semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, carico gravante sul punto di traino: …

3.8.    Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (i) (3): …

3.8.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi e, per semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, carico gravante sul punto di traino (3): …

3.9.    Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

3.10.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo d'assi:

3.11.    Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo trattore: 

in caso di:

3.11.1.    Rimorchio a timone: …

3.11.2.    Semirimorchio: …

3.11.3.    Rimorchio ad asse centrale: …

3.11.3.1.    Rapporto massimo tra lo sbalzo del dispositivo di traino(j) e l'interasse: …

3.11.3.2.    Valore V massimo: …… kN.

3.11.4.    Rimorchio a timone rigido: …

3.11.5.    Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato a pieno carico (3): …

3.11.6.    Massa massima del rimorchio non frenato: …

3.12.    Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio:

3.12.1.    di un veicolo trattore: …

3.12.2.    di un semirimorchio, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

3.12.3.    Massa massima ammissibile del dispositivo di aggancio (se non installato dal costruttore): …

3.13.    Raggio di curvatura posteriore (allegato I, parte C, punti 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1230/2012): …

3.14.    Rapporto potenza motore/massa massima: …… kW/kg

3.14.1.    Rapporto tra la potenza del motore e la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo combinato (allegato I, parte C, punto 5, del regolamento (UE) n. 1230/2012): ……kW/kg.

3.15.    Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio) (4): …… %.

3.16.    Masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo) 

3.16.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

3.16.2.    Massa massima ammissibile su ogni asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore se inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: …

3.16.3.    Massa massima ammissibile su ogni gruppo d'assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

3.16.4.    Massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

3.16.5.    Massa massima ammissibile del veicolo combinato per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

3.17.    Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi (solo nel caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007): sì/no (1)

3.17.1.    Massa del veicolo di base in ordine di marcia: ……………...………………kg.

3.17.2.    Massa aggiunta standard, calcolata in conformità all'allegato XII, punto 5, del regolamento (CE) n. 692/2008: ……………...………………kg.

4.    PROPULSORE (k) 

4.1.    Costruttore del motore:  

4.1.1.    Codice del motore assegnato dal costruttore (quale apposto sul motore) o altri mezzi d'identificazione: …

4.1.2.    Eventuale numero di omologazione comprendente il marchio di identificazione del carburante …

(solo per veicoli pesanti)

4.2.    Motore a combustione interna

4.2.1.    Informazioni specifiche sul motore 

4.2.1.1.    Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea/doppia alimentazione (1)

Ciclo: 2 tempi/4 tempi/rotativo (1)

4.2.1.1.1.    Tipo di motore a doppia alimentazione: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1) (x1)

4.2.1.1.2.    Indice energetico medio del gas calcolato durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC: … %

4.2.1.2.    Numero e disposizione dei cilindri: …

4.2.1.2.1.    Alesaggio (1): …… mm

4.2.1.2.2.    Corsa (1): …… mm

4.2.1.2.3.    Ordine di accensione: …

4.2.1.3.    Cilindrata (m): …… cm3 

4.2.1.4.    Rapporto volumetrico di compressione (2): …

4.2.1.5.    Disegni della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti del pistone: …

4.2.1.6.    Regime minimo normale (2): …… min-1 

4.2.1.6.1.    Regime minimo elevato (2): …… min-1

4.2.1.6.2.    Minimo a diesel: sì/no (1) (x1)

4.2.1.7.    Tenore in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico, con motore al minimo (2): …… %, dichiarato dal costruttore (solo motori ad accensione comandata)

4.2.1.8.    Potenza netta massima (n): …… kW a …… giri/min-1 (dichiarata dal costruttore)

4.2.1.9.    Regime massimo ammesso, dichiarato dal costruttore: …… min-1 

4.2.1.10.    Coppia massima netta (n): …… Nm a …… giri/min-1 (dichiarata dal costruttore)

4.2.1.11.    (Solo Euro VI) Riferimenti del costruttore al fascicolo di documentazione richiesto dal regolamento (UE) n. 582/2011, articoli 5, 7 e 9, che consentono all'autorità di omologazione di valutare le strategie di controllo delle emissioni e i sistemi presenti sul motore in modo da garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo sugli NOx

4.2.2.    Carburante 

4.2.2.1.    Veicoli commerciali leggeri: diesel/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E85)/biodiesel/idrogeno/H2GN (1) (6)

4.2.2.2.    Veicoli commerciali pesanti alimentati a diesel/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/ GNL/GNL20/ (1)(6)

4.2.2.2.1.    (Solo Euro VI) Carburanti compatibili con l'uso del motore, dichiarati dal fabbricante in conformemente al regolamento (UE) n. 582/2011, allegato I, punto 1.1.2, (ove applicabile)

4.2.2.3.    Bocchettone del serbatoio di carburante: orifizio ristretto/etichetta (1)

4.2.2.4.    Tipo di carburante del veicolo: Monocarburante, bicarburante, policarburante (1)

4.2.2.5.    Quantità massima di biocarburante accettabile nel carburante (dichiarata dal costruttore): …….. % in volume

4.2.3.    Serbatoio/i del carburante 

4.2.3.1.    Serbatoio/i di servizio

4.2.3.1.1.    Numero e capacità di ciascun serbatoio: …

4.2.3.1.1.1.    Materiale: …

4.2.3.1.2.    Disegno e descrizione tecnica del serbatoio/dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio: …

4.2.3.1.3.    Disegno che indichi chiaramente la posizione dei serbatoi nel veicolo: …

4.2.3.2.    Serbatoio/i ausiliario/i

4.2.3.2.1.    Numero e capacità di ciascun serbatoio: …

4.2.3.2.1.1.    Materiale: …

4.2.3.2.2.    Disegno e descrizione tecnica del serbatoio/dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, le chiusure, le valvole e i dispositivi di fissaggio: …

4.2.3.2.3.    Disegno che indichi chiaramente la posizione dei serbatoi nel veicolo: …

4.2.4.    Alimentazione 

4.2.4.1.    Tramite carburatore/i: sì/no (1)

4.2.4.2.    A iniezione (solo motori ad accensione spontanea o a doppia alimentazione): sì/no (1)

4.2.4.2.1.    Descrizione del sistema: …

4.2.4.2.2.    Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

4.2.4.2.3.    Pompa di iniezione

4.2.4.2.3.1.    Marca o marche: …

4.2.4.2.3.2.    Tipo/i: …

4.2.4.2.3.3.    Mandata massima di carburante (1) (2): …… mm3/corsa o ciclo a un regime di: girimin -1 , oppure curva caratteristica: …

   (Se esiste un controllo della sovralimentazione, specificare la mandata di carburante e la pressione di sovralimentazione caratteristiche in funzione del regime)

4.2.4.2.3.4.    Fasatura statica di iniezione (2) …

4.2.4.2.3.5.    Curva di anticipo di iniezione (2): …

4.2.4.2.3.6.    Metodo di taratura: banco di prova/motore (1)

4.2.4.2.4.    Regolatore

4.2.4.2.4.1.    Tipo: …

4.2.4.2.4.2.    Punto di intervento

4.2.4.2.4.2.1.    Regime di inizio dell'interruzione sotto carico: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.2.    Regime massimo a vuoto: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.3.    Regime di minimo: …… min-1 

4.2.4.2.5.    Tubi d'iniezione (solo veicoli pesanti)

4.2.4.2.5.1.    Lunghezza: …… mm

4.2.4.2.5.2.    Diametro interno: …… mm

4.2.4.2.5.3.    Common rail, marca e tipo: …

4.2.4.2.6.    Iniettore/i

4.2.4.2.6.1.    Marca o marche: …

4.2.4.2.6.2.    Tipo/i: …

4.2.4.2.6.3.    Pressione di apertura (2): … kPa o diagramma caratteristico (é): …

4.2.4.2.7.    Sistema di avviamento a freddo

4.2.4.2.7.1.    Marca o marche: …

4.2.4.2.7.2.    Tipo/i: …

4.2.4.2.7.3.    Descrizione: …

4.2.4.2.8.    Dispositivo di avviamento ausiliario:

4.2.4.2.8.1.    Marca o marche: …

4.2.4.2.8.2.    Tipo/i: …

4.2.4.2.8.3.    Descrizione del sistema: …

4.2.4.2.9.    Iniezione a controllo elettronico: sì/no (1)

4.2.4.2.9.1.    Marca o marche: …

4.2.4.2.9.2.    Tipo/i:

4.2.4.2.9.3.    Descrizione del sistema (in caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti): …

4.2.4.2.9.3.1.    Marca e tipo della centralina di controllo (ECU): …

4.2.4.2.9.3.2.    Marca e tipo di regolatore del carburante: …

4.2.4.2.9.3.3.    Marca e tipo del sensore del flusso dell'aria: …

4.2.4.2.9.3.4.    Marca e tipo di distributore del carburante: …

4.2.4.2.9.3.5.    Marca e tipo di corpo della valvola a farfalla: …

4.2.4.2.9.3.6.    Marca e tipo di sensore della temperatura dell'acqua: …

4.2.4.2.9.3.7.    Marca e tipo di sensore della temperatura dell'aria: …

4.2.4.2.9.3.8.    Marca e tipo di sensore della pressione dell'aria: …

4.2.4.2.9.3.9.    Numeri di taratura del software: …

4.2.4.3.    A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

4.2.4.3.1.    Principio di funzionamento: collettore di aspirazione (iniezione a single point/multi point/iniezione diretta(1)/altro (specificare) … …

4.2.4.3.2.    Marca o marche: …

4.2.4.3.3.    Tipo/i: …

4.2.4.3.4.    Descrizione del sistema (in caso di sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati equivalenti): …

4.2.4.3.4.1.    Marca e tipo della centralina di controllo (ECU): …

4.2.4.3.4.2.    Marca e tipo di regolatore del carburante: …

4.2.4.3.4.3.    Marca e tipo di sensore del flusso d'aria: …

4.2.4.3.4.4.    Marca e tipo di distributore del carburante: …

4.2.4.3.4.5.    Marca e tipo di regolatore della pressione: …

4.2.4.3.4.6.    Marca e tipo di microinterruttore: …

4.2.4.3.4.7.    Marca e tipo della vite di regolazione del minimo: …

4.2.4.3.4.8.    Marca e tipo di corpo della valvola a farfalla: …

4.2.4.3.4.9.    Marca e tipo di sensore della temperatura dell'acqua: …

4.2.4.3.4.10.    Marca e tipo di sensore della temperatura dell'aria: …

4.2.4.3.4.11.    Marca e tipo di sensore della pressione dell'aria: …

4.2.4.3.4.12.    Numeri di taratura del software: …

4.2.4.3.5.    Iniettori: pressione di apertura (2): …. kPa oppure curva caratteristica: …

4.2.4.3.5.1.    Marca: …

4.2.4.3.5.2.    Tipo: …

4.2.4.3.6.    Fasatura dell'iniezione: …

4.2.4.3.7.    Sistema di avviamento a freddo

4.2.4.3.7.1.    Principi di funzionamento: …

4.2.4.3.7.2.    Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2): …

4.2.4.4.    Pompa di alimentazione

4.2.4.4.1.    Pressione (2): … kPa, oppure curva caratteristica (2): …

4.2.5.    Sistema elettrico 

4.2.5.1.    Tensione nominale: V, terminale a massa positivo/negativo (1)

4.2.5.2.    Generatore

4.2.5.2.1.    Tipo: …

4.2.5.2.2.    Potenza nominale: …… VA

4.2.6.    Sistema di accensione (solo motori ad accensione comandata) 

4.2.6.1.    Marca o marche: …

4.2.6.2.    Tipo/i: …

4.2.6.3.    Principio di funzionamento: …

4.2.6.4.    Curva o mappa dell'anticipo di accensione (2): …

4.2.6.5.    Fasatura iniziale (2): … gradi prima del PMS

4.2.6.6.    Candele

4.2.6.6.1.    Marca: …

4.2.6.6.2.    Tipo: …

4.2.6.6.3.    Distanza tra gli elettrodi: …… mm

4.2.6.7.    Bobina/e di accensione

4.2.6.7.1.    Marca: …

4.2.6.7.2.    Tipo: …

4.2.7.    Sistema di raffreddamento: liquido/aria (1)

4.2.7.1.    Impostazione nominale del meccanismo di controllo della temperatura del motore: …

4.2.7.2.    Liquidi

4.2.7.2.1.    Natura del liquido: …

4.2.7.2.2.    Pompa/e di circolazione: sì/no (1)

4.2.7.2.3.    Caratteristiche: ……….o

4.2.7.2.3.1.    Marca o marche: …

4.2.7.2.3.2.    Tipo/i: …

4.2.7.2.4.    Rapporti di trasmissione …

4.2.7.2.5.    Descrizione della ventilatore e del suo meccanismo di azionamento: …

4.2.7.3.    Aria

4.2.7.3.1.    Ventilatore: sì/no (1)

4.2.7.3.2.    Caratteristiche: …….o

4.2.7.3.2.1.    Marca o marche: …

4.2.7.3.2.2.    Tipo/i: …

4.2.7.3.3.    Rapporti di trasmissione …

4.2.8.    Sistema di aspirazione 

4.2.8.1.    Compressore: sì/no (1)

4.2.8.1.1.    Marca o marche: …

4.2.8.1.2.    Tipo/i: …

4.2.8.1.3.    Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: …… kPa; eventuale valvola di sfiato): …

4.2.8.2.    Intercooler: sì/no (1)

4.2.8.2.1.    Tipo: aria-aria/aria-acqua (1)

4.2.8.3.    Depressione del sistema di aspirazione a regime nominale e con il 100% di carico (solo motori ad accensione spontanea)

4.2.8.3.1.    Minimo ammissibile: …… kPa

4.2.8.3.2.    Massimo ammissibile: …… kPa

4.2.8.3.3.    (solo Euro VI ) Depressione effettiva del sistema di aspirazione al regime nominale di rotazione e al 100% del carico sul veicolo: … kPa

4.2.8.4.    Descrizione e disegni dei tubi di aspirazione e loro accessori (camera in pressione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.): …

4.2.8.4.1.    Descrizione del collettore di aspirazione (includere disegni e/o fotografie): …

4.2.8.4.2.    Filtro dell'aria, disegni: ...o

4.2.8.4.2.1.    Marca o marche: …

4.2.8.4.2.2.    Tipo/i: …

4.2.8.4.3.    Silenziatore di aspirazione, disegni: ...o

4.2.8.4.3.1.    Marca o marche: …

4.2.8.4.3.2.    Tipo/i: …

4.2.9.    Sistema di scarico 

4.2.9.1.    Descrizione e/o disegno del collettore di scarico: …

4.2.9.2.    Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: …

4.2.9.2.1.    (Solo Euro VI) descrizione e/o disegno degli elementi del sistema di scarico che fanno parte del sistema motore.

4.2.9.3.    Contropressione massima ammissibile allo scarico, al regime nominale e al 100% del carico (solo motori ad accensione spontanea): …… kPa

4.2.9.3.1.    (Solo Euro VI) Contropressione effettiva allo scarico, al regime nominale e al 100% del carico sul veicolo (solo per motori ad accensione spontanea): … kPa

4.2.9.4.    Tipo, marcatura del/i silenziatore/i dello scarico: …

   Se influiscono sulla rumorosità esterna, interventi nel vano motore e sul motore atti a ridurla: …

4.2.9.5.    Ubicazione dell'uscita dello scarico: …

4.2.9.6.    Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi: …

4.2.9.7.    Volume totale del sistema di scarico: … dm3

4.2.9.7.1.    (Solo Euro VI) Volume accettabile del sistema di scarico: … dm3 

4.2.9.7.2.    (Solo Euro VI) Volume del sistema di scarico che fa parte del sistema motore: … dm3

4.2.10.    Sezioni trasversali minime delle luci di aspirazione e di scarico:

4.2.11.    Fasatura delle valvole o dati equivalenti 

4.2.11.1.    Alzata massima delle valvole, angoli di apertura e di chiusura, o dettagli sulla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi con riferimento ai punti morti. Per i sistemi a fasatura variabile, fasatura minima e massima: …

4.2.11.2.    Campi di riferimento e/o di regolazione (1): …

4.2.12.    Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico 

4.2.12.1.    Dispositivi per il ricircolo dei gas del basamento (descrizione e disegni): …

4.2.12.1.1.    (Solo Euro VI) Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (2)

Se sì, descrizione e disegni:

Se no, conformità all'allegato V del regolamento (UE) n. 582/2011

4.2.12.2.    Altri eventuali dispositivi antinquinamento (se non sono trattati sotto altre voci)

4.2.12.2.1.    Convertitore catalitico: sì/no (1)

4.2.12.2.1.1.    Numero di convertitori e di elementi catalitici (fornire le informazioni di seguito richieste per ciascuna unità distinta): …

4.2.12.2.1.2.    Dimensioni, forma e volume dei convertitori catalitici …

4.2.12.2.1.3.    Tipo di reazione catalitica: …

4.2.12.2.1.4.    Contenuto totale di metalli preziosi: …

4.2.12.2.1.5.    Concentrazione relativa: …

4.2.12.2.1.6.    Substrato (struttura e materiale): …

4.2.12.2.1.7.    Densità delle celle: …

4.2.12.2.1.8.    Tipo di alloggiamento dei convertitori catalitici: …

4.2.12.2.1.9.    Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza di riferimento nel condotto di scarico): …

4.2.12.2.1.10.    Schermo termico: sì/no (1)

4.2.12.2.1.11.    Sistemi a rigenerazione/sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, descrizione: …

4.2.12.2.1.11.1.    Numero di cicli di funzionamento di tipo I (o di cicli equivalenti al banco di prova motori) tra 2 cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione in condizioni equivalenti a quelle della prova di tipo I (distanza "D" nella figura 1 dell'allegato 13 del regolamento UNECE n. 83): …

4.2.12.2.1.11.2.    Descrizione del metodo impiegato per determinare il numero di cicli tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione: …

4.2.12.2.1.11.3.    Parametri per la determinazione del livello di caricamento richiesto per l'innesco della rigenerazione (temperatura, pressione, ecc.): …

4.2.12.2.1.11.4.    Descrizione del metodo usato per inserire il sistema nella procedura di prova descritta nell'allegato 13, punto 3.1. del regolamento UNECE n. 83: …

4.2.12.2.1.11.5.    Intervallo delle normali temperature di funzionamento: …… K

4.2.12.2.1.11.6.    Reagenti consumabili: sì/no (1)

4.2.12.2.1.11.7.    Tipo e concentrazione del reagente necessario per l'azione catalitica: …

4.2.12.2.1.11.8.    Intervallo della normale temperatura di funzionamento del reagente: …… K

4.2.12.2.1.11.9.    Norme internazionali: …

4.2.12.2.1.11.10.    Frequenza di rifornimento del reagente: continua/cicli di manutenzione (1):

4.2.12.2.1.12.    Marca del convertitore catalitico: …

4.2.12.2.1.13.    Numero di identificazione del pezzo: …

4.2.12.2.2.    Sensore di ossigeno: sì/no (1)

4.2.12.2.2.1.    Marca: …

4.2.12.2.2.2.    Posizione: …

4.2.12.2.2.3.    Campo di regolazione: …

4.2.12.2.2.4.    Tipo: …

4.2.12.2.2.5.    Numero di identificazione del pezzo: …

4.2.12.2.3.    Iniezione di aria: sì/no (1)

4.2.12.2.3.1.    Tipo (aria pulsata, pompa per aria, ecc.) …

4.2.12.2.4.    EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no (1)

4.2.12.2.4.1.    Caratteristiche (marca, tipo, flusso, ecc.): …

4.2.12.2.4.2.    Sistema raffreddato ad acqua: sì/no (1)

4.2.12.2.5.    Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (1)

4.2.12.2.5.1.    Descrizione dettagliata dei dispositivi e della loro messa a punto: …

4.2.12.2.5.2.    Disegno del sistema di controllo dei vapori: …

4.2.12.2.5.3.    Disegno del filtro di carbone: …

4.2.12.2.5.4.    Massa del carbone attivo: …… g.

4.2.12.2.5.5.    Schema del serbatoio del carburante, con indicazione della capacità e del materiale: …

4.2.12.2.5.6.    Disegno dello schermo termico tra il serbatoio e il sistema di scarico: …

4.2.12.2.6.    Filtro antiparticolato (FAP): sì/no (1)

4.2.12.2.6.1.    Dimensioni, forma e capacità del filtro antiparticolato: …

4.2.12.2.6.2.    Configurazione del filtro antiparticolato: …

4.2.12.2.6.3.    Posizione (distanza di riferimento rispetto al condotto di scarico): …

4.2.12.2.6.4.    Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: …

4.2.12.2.6.4.1.    Numero di cicli di funzionamento di tipo I (o di cicli equivalenti al banco di prova motori) tra 2 cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione in condizioni equivalenti a quelle della prova di tipo I (distanza "D" nella figura 1 dell'allegato 13 del regolamento UNECE n. 83): …

4.2.12.2.6.4.2.    Descrizione del metodo impiegato per determinare il numero di cicli tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione: …

4.2.12.2.6.4.3.    Parametri per la determinazione del livello di caricamento richiesto per l'innesco della rigenerazione (temperatura, pressione, ecc.): …

4.2.12.2.6.4.4.    Descrizione del metodo usato per inserire il sistema nella procedura di prova descritta nell'allegato 13, punto 3.1 del regolamento UNECE n. 83: …

4.2.12.2.6.5.    Marca del filtro antiparticolato: …

4.2.12.2.6.6.    Numero di identificazione del pezzo: …

4.2.12.2.6.7.    Temperatura normale di funzionamento: … (K) e intervallo della pressione … (kPa)

   (solo per veicoli pesanti)

4.2.12.2.6.8.    In caso di rigenerazione periodica (solo per veicoli pesanti)

4.2.12.2.6.8.1.    Numero di cicli di prova ETC tra 2 rigenerazioni (n1): … (non applicabile a Euro VI)

4.2.12.2.6.8.1.1.    (Solo Euro VI) Numero di cicli di prova WHTC senza rigenerazione (n):

4.2.12.2.6.8.2.    Numero di cicli ETC durante la rigenerazione (n2): … (non applicabile a Euro VI) 

4.2.12.2.6.8.2.1.    (Solo Euro VI) Numero di cicli di prova WHTC con rigenerazione (nR):

4.2.12.2.6.9.    Altri sistemi: sì/no (1)

4.2.12.2.6.9.1.    Descrizione e funzionamento

4.2.12.2.7.1.    Sistema diagnostico di bordo (OBD): sì/no (1): …

4.2.12.2.7.1.1.    (Solo Euro VI) Numero di famiglie di motori OBD nell'ambito della famiglia di motori

4.2.12.2.7.1.2.    Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile)

4.2.12.2.7.1.3.    Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente della famiglia:

4.2.12.2.7.1.4.    Riferimenti del costruttore relativi alla documentazione OBD di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 582/2011 e specificata nell'allegato X dello stesso regolamento, al fine di omologare il sistema OBD

4.2.12.2.7.1.5.    Se del caso, il costruttore deve indicare il riferimento della documentazione relativa all'installazione su un veicolo di un sistema motore munito di OBD

4.2.12.2.7.1.6.    Se del caso, il costruttore deve indicare il riferimento del fascicolo di documenti relativo all'installazione sul veicolo del sistema OBD di un motore omologato

4.2.12.2.7.2.    Descrizione scritta e/o disegno dell'MI: …

4.2.12.2.7.3.    Elenco e funzioni di tutti i componenti controllati dal sistema OBD: …

4.2.12.2.7.4.    Descrizione scritta (principi generali di funzionamento) di

4.2.12.2.7.4.1.    Motori ad accensione comandata

4.2.12.2.7.4.1.1.    Controllo del catalizzatore: …

4.2.12.2.7.4.1.2.    Individuazione di accensione irregolare: …

4.2.12.2.7.4.1.3.    Controllo della sonda dell'ossigeno: …

4.2.12.2.7.4.1.4.    Altri componenti controllati dal sistema OBD: …

4.2.12.2.7.4.2.    Motori ad accensione spontanea: …

4.2.12.2.7.4.2.1.    Controllo del catalizzatore: …

4.2.12.2.7.4.2.2.    Controllo del filtro antiparticolato: …

4.2.12.2.7.4.2.3.    Controllo del sistema di alimentazione elettronico: …

4.2.12.2.7.4.2.4.    Controllo del sistema deNOx: …

4.2.12.2.7.4.2.5.    Altri componenti controllati dal sistema OBD: …

4.2.12.2.7.5.    Criteri di attivazione dell'MI (numero definito di cicli di guida o metodo statistico): …

4.2.12.2.7.6.    Elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati utilizzati (ciascuno corredato di spiegazione): …

4.2.12.2.7.7.    Le seguenti informazioni complementari vanno fornite dal costruttore del veicolo per permettere la fabbricazione di ricambi o accessori compatibili con l'OBD, strumenti diagnostici e impianti di prova.

4.2.12.2.7.7.1.    Descrizione del tipo e del numero dei cicli di precondizionamento usati ai fini dell'omologazione originale del veicolo.

4.2.12.2.7.7.2.    Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo riguardo al componente monitorato dal sistema OBD.

4.2.12.2.7.7.3.    Elenco completo dei componenti controllati nel quadro del dispositivo di individuazione degli errori e di attivazione dell'MI (numero definito di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD. Un elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati usati (ciascuno corredato di spiegazione) insieme ai singoli componenti del motopropulsore legati alle emissioni e ai singoli componenti non legati alle emissioni, in cui il controllo del componente è usato per attivare l'MI, e comprendente in particolare una spiegazione esauriente per i dati relativi al servizio $05 Test ID $21 a FF e quelli relativi al servizio $06.

In particolare, nel caso di tipi di veicolo che usano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 "Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) - Part 4: requirements for emissions-related systems", va fornita una spiegazione esauriente per i dati relativi al servizio $06 Test ID $00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.

4.2.12.2.7.7.4.    Le informazioni richieste al punto 4.2.12.2.7.7.3 possono essere fornite compilando una tabella conforme ai punti 4.2.12.2.7.7.4.1. e 4.2.12.2.7.7.4.2.

4.2.12.2.7.7.4.1.    Veicoli commerciali leggeri

Componente

Codice di guasto

Strategia di monitoraggio

Criteri di individuazione dei guasti

Criteri di attivazione dell'MI

Parametri secondari

Precondizionamento

Prova di dimostrazione

Catalizzatore

P0420

Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2

Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2

Terzo ciclo

Regime del motore, carico, modo A/F, temperatura del catalizzatore

2 cicli di tipo I

Tipo I

4.2.12.2.7.7.4.2.    Veicoli pesanti

Componente

Codice di guasto

Strategia di monitoraggio

Criteri di individuazione dei guasti

Criteri di attivazione dell'MI

Parametri secondari

Precondizionamento

Prova di dimostrazione

Catalizzatore SCR

Pxxx

Segnali dei sensori NOx 1 e 2

Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2

Terzo ciclo

Regime del motore, carico, temperatura del catalizzatore, attività del reagente

Tre cicli di prova OBD (3 cicli ESC brevi)

Ciclo di prova OBD (ciclo ESC breve)

4.2.12.2.7.7.5.    (Solo Euro VI) Standard del protocollo di comunicazione OBD: (7)

4.2.12.2.7.8.    (Solo Euro VI) Riferimento del costruttore alla documentazione OBD di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 582/2011, al fine di soddisfare le disposizioni sull'accesso all'OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, oppure

4.2.12.2.7.8.1.    in alternativa al riferimento del costruttore di cui al punto 3.2.12.2.7.7, un riferimento al documento accluso alla scheda informativa di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) n. 582/2011 contenente la seguente tabella, da compilare secondo l'esempio fornito:

componente — codice di guasto — strategia di controllo — criteri di individuazione dei guasti — criteri di attivazione della spia MI — parametri secondari — precondizionamento — prova dimostrativa

catalizzatore — P0420 — segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2 — differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2 — 3o ciclo — regime del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del catalizzatore — due cicli di tipo 1 — tipo 1

4.2.12.2.7.9.    (Solo Euro VI) componenti del sistema OBD montati sul veicolo

4.2.12.2.7.9.1.    Omologazione alternativa di cui all'allegato X, punto 2.4.1, del regolamento (UE) n. 582/2011: sì/no (1)

4.2.12.2.7.9.2.    Elenco dei componenti del sistema OBD montati sul veicolo

4.2.12.2.7.9.3.    Descrizione e/o disegno dell'MI (9)

4.2.12.2.7.9.4.    Descrizione e/o disegno dell'interfaccia OBD per la comunicazione esterna (9)

4.2.12.2.8.    Altri sistemi (descrizione e funzionamento): …

4.2.12.2.8.1.    (Solo Euro VI) Sistemi atti a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx:

4.2.12.2.8.2.    Sistema di persuasione del conducente

4.2.12.2.8.2.1    (Solo Euro VI) Motore con disattivazione permanente del sistema di persuasione del conducente, destinato a essere usato da servizi di soccorso o sui veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b): sì/no (1)

4.2.12.2.8.2.2.    Attivazione della marcia lenta (creep mode)

"disattiva dopo il riavvio"/"disattiva dopo il rifornimento di carburante"/"disattiva dopo l'arresto"(1)(7)

4.2.12.2.8.3.    (Solo Euro VI) Numero di famiglie di motori OBD nell'ambito della famiglia di motori considerata quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx:

4.2.12.2.8.3.1.    (Solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD nell'ambito della famiglia di motori considerata quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx (se applicabile)

4.2.12.2.8.3.2.    (Solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente della famiglia:

4.2.12.2.8.4.    (Solo Euro VI) Concentrazione minima dell'ingrediente attivo presente nel reagente che non attiva il sistema di allarme (CDmin): % (vol)

4.2.12.2.8.5.    (Solo Euro VI) Eventualmente, riferimento del costruttore alla documentazione relativa all'installazione su un veicolo dei sistemi atti a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx

4.2.12.2.8.6.    (Solo Euro VI) componenti dei sistemi presenti sul veicolo che garantiscono il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

4.2.12.2.8.6.1.    Elenco dei componenti dei sistemi presenti sul veicolo che garantiscono il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

4.2.12.2.8.6.2.    Se del caso, il costruttore deve indicare il riferimento del fascicolo di documenti relativo all'installazione sul veicolo del sistema atto a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx di un motore omologato

4.2.12.2.8.6.3.    Descrizione scritta e/o disegno del segnale di avviso (9)

4.2.12.2.8.6.4.    Omologazione alternativa di cui all'allegato XIII, punto 2.1, del regolamento (UE) n. 582/2011: sì/no (1)

4.2.12.2.8.6.5.    Serbatoio riscaldato/non riscaldato del reagente e del sistema di dosaggio (cfr. allegato 11, punto 2.4, del regolamento UNECE n. 49)

4.2.12.2.9.    Limitatore di coppia: sì/no (1)

4.2.12.2.9.1.    Descrizione dell'attivazione del limitatore di coppia (solo veicoli pesanti): …

4.2.12.2.9.2.    Descrizione della limitazione della curva a pieno carico (solo veicoli pesanti): …

4.2.13.    Opacità del fumo 

4.2.13.1.    Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): …

4.2.13.2.    Potenza in sei punti di misurazione (cfr. regolamento UNECE n. 24)

4.2.13.3.    Potenza del motore misurata sul banco di prova/veicolo (1)

4.2.13.3.1.    Velocità e potenze dichiarate

Punti di misurazione

Regime del motore (giri/min-1)

Potenza (kW)

1……

2……

3……

4……

5……

6……

4.2.14.    Caratteristiche di eventuali dispositivi destinati a ridurre il consumo di carburante (se non compresi in altre voci): …

4.2.15.    Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

4.2.15.1.    Numero di omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 34: …

4.2.15.2.    Centralina elettronica di controllo del motore per l'alimentazione a GPL

4.2.15.2.1.    Marca o marche: …

4.2.15.2.2.    Tipo/i: …

4.2.15.2.3.    Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

4.2.15.3.    Altra documentazione:

4.2.15.3.1.    Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GPL o viceversa: …

4.2.15.3.2.    Configurazione dell'impianto (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): …

4.2.15.3.3.    Disegno del simbolo: …

4.2.16.    Sistema di alimentazione a GN: sì/no (1)

4.2.16.1.    Numero di omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 34: …

4.2.16.2.    Centralina elettronica di controllo del motore per l'alimentazione a GN

4.2.16.2.1.    Marca o marche: …

4.2.16.2.2.    Tipo/i: …

4.2.16.2.3.    Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

4.2.16.3.    Altra documentazione:

4.2.16.3.1.    Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a GN o viceversa: …

4.2.16.3.2.    Configurazione dell'impianto (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): …

4.2.16.3.3.    Disegno del simbolo: …

4.2.17.    Informazioni specifiche relative ai motori alimentati a gas per veicoli pesanti (nel caso di sistemi configurati in modo diverso, fornire informazioni equivalenti)

4.2.17.1.    Carburante: GPL/GN-H/GN-L/GN-HL (1)

4.2.17.2.    Regolatore/i di pressione o regolatore/i del vaporizzatore/della pressione (1)

4.2.17.2.1.    Marca o marche: …

4.2.17.2.2.    Tipo/i: …

4.2.17.2.3.    Numero degli stadi di riduzione della pressione …

4.2.17.2.4.    Pressione allo stadio finale

minima: …… kPa — massima: … kPa

4.2.17.2.5.    Numero di punti di regolazione principali: …

4.2.17.2.6.    Numero di punti di regolazione del minimo: …

4.2.17.2.7.    Numero di omologazione: …

4.2.17.3.    Sistema di alimentazione: unità di miscelazione/iniezione di gas/iniezione di liquido/iniezione diretta (1)

4.2.17.3.1.    Regolazione del titolo della miscela: …

4.2.17.3.2.    Descrizione del sistema e/o diagramma e disegni: …

4.2.17.3.3.    Numero di omologazione: …

4.2.17.4.    Unità di miscelazione

4.2.17.4.1.    Numero: …

4.2.17.4.2.    Marca o marche: …

4.2.17.4.3.    Tipo/i: …

4.2.17.4.4.    Posizione: …

4.2.17.4.5.    Possibilità di regolazione: …

4.2.17.4.6.    Numero di omologazione: …

4.2.17.5.    Iniezione del collettore di aspirazione

4.2.17.5.1.    Iniezione: a punto singolo/a più punti (1)

4.2.17.5.2.    Iniezione: continua/simultanea/sequenziale (1)

4.2.17.5.3.    Dispositivi di iniezione

4.2.17.5.3.1.    Marca o marche: …

4.2.17.5.3.2.    Tipo/i: …

4.2.17.5.3.3.    Possibilità di regolazione: …

4.2.17.5.3.4.    Numero di omologazione: …

4.2.17.5.4.    Pompa di alimentazione (se del caso):

4.2.17.5.4.1.    Marca o marche: …

4.2.17.5.4.2.    Tipo/i: …

4.2.17.5.4.3.    Numero di omologazione: …

4.2.17.5.5.    Iniettore/i: …

4.2.17.5.5.1.    Marca o marche: …

4.2.17.5.5.2.    Tipo/i: …

4.2.17.5.5.3.    Numero di omologazione: …

4.2.17.6.    Iniezione diretta

4.2.17.6.1.    Pompa di iniezione/regolatore di pressione (1):

4.2.17.6.1.1.    Marca o marche: …

4.2.17.6.1.2.    Tipo/i: …

4.2.17.6.1.3.    Fasatura dell'iniezione: …

4.2.17.6.1.4.    Numero di omologazione: …

4.2.17.6.2.    Iniettore/i: …

4.2.17.6.2.1.    Marca o marche: …

4.2.17.6.2.2.    Tipo/i: …

4.2.17.6.2.3.    Pressione di apertura oppure curva caratteristica (2): …

4.2.17.6.2.4.    Numero di omologazione: …

4.2.17.7.    Centralina elettronica (ECU)

4.2.17.7.1.    Marca o marche: …

4.2.17.7.2.    Tipo/i: …

4.2.17.7.3.    Possibilità di regolazione: …

4.2.17.7.4.    Numeri di taratura del software: …

4.2.17.8.    Dispositivo specifico per il carburante GN

4.2.17.8.1.    Variante 1 (solo nel caso di omologazioni di motori per più composizioni di carburante specifiche)

4.2.17.8.1.0.1.    (Solo Euro VI) È presente un dispositivo di adeguamento automatico: sì/no (1)

4.2.17.8.1.0.2.    (Solo Euro VI) Taratura per una specifica composizione di gas GN-H/GN-L/GN-HL (1)

Trasformazione per una specifica composizione di gas GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt (1)

4.2.17.8.1.1.    Composizione del carburante:

metano (CH 4):

base: ……. % moli

min. …. % moli

max...... % moli

etano (C2H6):

base: ……. % moli

min. …. % moli

max...... % moli

propano (C3H8):

base: ……. % moli

min. …. % moli

max...... % moli

butano (C4H10):

base: ……. % moli

min. …. % moli

max...... % moli

C5/C5+:

base: ……. % moli

min. …. % moli

max...... % moli

ossigeno (O2):

base: ……. % moli

min. …. % moli

max...... % moli

inerti (N2, He, etc.):

base: ……. % moli

min. …. % moli

max...... % moli

4.2.17.8.1.2.    Iniettore/i

4.2.17.8.1.2.1.    Marca o marche: …

4.2.17.8.1.2.2.    Tipo/i: …

4.2.17.8.1.3.    Altri (se del caso) … …

4.2.17.8.2.    Variante 2 (solo nel caso di omologazioni per più composizioni di carburanti specifici):

4.2.17.9.    Se del caso, il riferimento del costruttore per la documentazione relativa all'installazione su un veicolo del motore a doppia alimentazione (x1)

4.2.18.    Sistema di alimentazione a idrogeno: sì/no (1)

4.2.18.1.    Numero di omologazione UE ai sensi del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 : …

4.2.18.2.    Centralina elettronica di controllo per l'alimentazione a idrogeno

4.2.18.2.1.    Marca o marche: …

4.2.18.2.2.    Tipo/i: …

4.2.18.2.3.    Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

4.2.18.3.    Altra documentazione:

4.2.18.3.1.    Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a idrogeno o viceversa: …

4.2.18.3.2.    Configurazione dell'impianto (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): …

4.2.18.3.3.    Disegno del simbolo: …

4.2.19.    Sistema di alimentazione a H2NG: sì/no (1)

4.2.19.1.    Percentuale di idrogeno nel carburante (valore massimo specificato dal costruttore): …

4.2.19.2.    Numero di omologazione UE ai sensi del regolamento UNECE n. 110…

4.2.19.3.    Centralina elettronica di controllo del sistema di gestione del motore per l'alimentazione a H2GN

4.2.19.3.1.    Marca o marche: …

4.2.19.3.2.    Tipo/i: …

4.2.19.3.3.    Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni: …

4.2.19.4.    Altra documentazione:

4.2.19.4.1.    Descrizione del sistema di protezione del catalizzatore nella commutazione da benzina a H2GN o viceversa: …

4.2.19.4.2.    Configurazione dell'impianto (collegamenti elettrici, collettori a vuoto, condotte di compensazione, ecc.): …

4.2.19.4.3.    Disegno del simbolo: …

4.3.    Motore elettrico

4.3.1.    Tipo (avvolgimento, eccitazione): …

4.3.1.1.    Massima potenza oraria: …… kW

4.3.1.1.1.    Potenza massima netta (n) … kW

(dichiarata dal costruttore)

4.3.1.1.2.    Potenza massima su 30 minuti (n) … kW

(dichiarata dal costruttore)

4.3.1.2.    Tensione di esercizio: …… V

4.3.2.    Batteria

4.3.2.1.    Numero di elementi: …

4.3.2.2.    Massa: …… kg

4.3.2.3.    Capacità: …… Ah (Ampere/ora)

4.3.2.4.    Posizione: …

4.4.    Motore o combinazione di propulsori

4.4.1.    Veicolo ibrido elettrico: sì/no (1)

4.4.2.    Categoria di veicolo ibrido elettrico: a ricarica esterna/non esterna (1)

4.4.3.    Commutatore della modalità di funzionamento: con/senza (1)

4.4.3.1.    Modalità selezionabili

4.4.3.1.1.    Puro elettrico: sì/no (1)

4.4.3.1.2.    Puro termico: sì/no (1)

4.4.3.1.3.    Modalità ibride: sì/no (1)

(in caso affermativo, breve descrizione): …

4.4.4.    Descrizione del dispositivo di accumulo dell'energia: (batteria, condensatore, volano/generatore) 

4.4.4.1.    Marca o marche: …

4.4.4.2.    Tipo/i: …

4.4.4.3.    Numero di identificazione: …

4.4.4.4.    Tipo di coppia elettrochimica: …

4.4.4.5.    Energia: … (per batteria: tensione e capacità Ah in 2 h per condensatore: J,…)

4.4.4.6.    Caricabatterie: a bordo/esterno/senza (1)

4.4.5.    Motore elettrico (descrivere ciascun tipo di motore elettrico separatamente) 

4.4.5.1.    Marca: …

4.4.5.2.    Tipo: …

4.4.5.3.    Uso principale: motore destinato alla trazione/generatore (1)

4.4.5.3.1.    Nell'uso come motore di trazione: unico/più motori (numero) (1): …

4.4.5.4.    Potenza massima: …… kW

4.4.5.5.    Principio di funzionamento

4.4.5.5.5.1    Corrente continua/corrente alternata/numero di fasi: …

4.4.5.5.2.    Eccitazione separata/di serie/composta (1):

4.4.5.5.3.    Sincrono/asincrono (1):

4.4.6.    Unità di controllo 

4.4.6.1.    Marca o marche: …

4.4.6.2.    Tipo/i: …

4.4.6.3.    Numero di identificazione: …

4.4.7.    Regolatore di potenza 

4.4.7.1.    Marca: …

4.4.7.2.    Tipo: …

4.4.7.3.    Numero di identificazione: …

4.4.8.    Autonomia elettrica del veicolo..…. km (in conformità all'allegato 9 del regolamento UNECE n. 101)

4.4.9.    Precondizionamento raccomandato dal costruttore: …

4.5.    Emissioni di CO2/consumo di carburante (o) (valori dichiarati dal costruttore)

4.5.1.    Emissioni massiche di CO2: 

4.5.1.1.    Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano): …… g/km

4.5.1.2.    Emissioni massiche di CO2 (ciclo extraurbano): …… g/km

4.5.1.3.    Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto): …… g/km

4.5.2.    Consumo di carburante (fornire dati particolareggiati per ciascun carburante di riferimento provato) 

4.5.2.1.    Consumo di carburante (ciclo urbano) … l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

4.5.2.2.    Consumo di carburante (ciclo extraurbano) … l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

4.5.2.3.    Consumo di carburante (ciclo misto) … l/100 km o m3/100 km o kg/100 km (1)

4.5.3.    Consumo di energia elettrica dei veicoli elettrici

4.5.3.1.    Consumo di energia elettrica dei veicoli esclusivamente elettrici …Wh/km

4.5.3.2.    Consumo di energia elettrica dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna

4.5.3.2.1.    Consumo di energia elettrica (condizione A, ciclo misto)…Wh/km

4.5.3.2.2.    Consumo di energia elettrica (condizione B, ciclo misto) …(Wh/km)

4.5.3.2.3.    Consumo di energia elettrica [ponderato, misto ] …Wh/km

4.5.4.    Emissioni di CO2 dei motori destinati a veicoli pesanti (solo Euro VI)

4.5.4.1.    Prova WHSC delle emissioni massiche di CO2 (x3): … g/kWh

4.5.4.2.    Prova WHSC delle emissioni massiche di CO2 in modalità diesel (x2): … g/kWh

4.5.4.3.    Emissioni massiche di CO2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione (x1): … g/kWh

4.5.4.4.    Prova WHTC delle emissioni massiche di CO2 (x3)(8): … g/kWh

4.5.4.5.    Prova WHTC delle emissioni massiche di CO2 in modalità diesel (x2)(8): … g/kWh

4.5.4.6.    Emissioni massiche di CO2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione (x1)(8): … g/kWh

4.5.5.    Consumo di carburante dei motori destinati a veicoli pesanti (solo Euro VI)

4.5.5.1.    Prova WHSC del consumo di carburante (x3): … g/kWh

4.5.5.2.    Prova WHSC del consumo di carburante in modalità diesel (x2): … g/kWh

4.5.5.3.    Prova WHSC del consumo di carburante in modalità a doppia alimentazione (x1): … g/kWh

4.5.5.4.    Prova WHTC del consumo di carburante (8)(x3): … g/kWh

4.5.5.5.    Prova WHTC del consumo di carburante in modalità diesel (8)(x2): … g/kWh

4.5.5.6.    Prova WHTC del consumo di carburante in modalità a doppia alimentazione (8)(x1): … g/kWh

4.5.6.    Veicolo attrezzato con un'ecoinnovazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 per i veicoli M1 o dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 per i veicoli della categoria N1: sì/no (1)

4.5.6.1.    Se del caso, tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione 5 per i veicoli M1 o di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione 6 per i veicoli della categoria N1: …

4.5.6.2.    Esistenza di interazioni tra diverse ecoinnovazioni: sì/no (1)

4.5.6.3.    Dati sulle emissioni relative all'utilizzazione di ecoinnovazioni (riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento sottoposto a prova) (w1)

Decisione di approvazione dell'ecoinnovazione (w2)

Codice dell'ecoinnovazione (w3)

1. Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento

(in g/km)

2. Emissioni di CO2 del veicolo dotato dell'ecoinnovazione

(in g/km)

3. Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (w4)

4. Emissioni di CO2 del veicolo dotato dell'ecoinnovazione nel ciclo di prova di tipo 1

(= 3.5.1.3)

5. Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2

((1 – 2)
– (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) (w5) 

(w) Ecoinnovazioni.

(w2) Numero della decisione della Commissione che approva l'ecoinnovazione.

(w3) Attribuito dalla decisione della Commissione che approva l'ecoinnovazione.

(w4) Previo accordo dell'autorità di omologazione, se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(w5) Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ogni ecoinnovazione.

4.6.    Temperature ammesse dal costruttore

4.6.1.    Sistema di raffreddamento 

4.6.1.1.    Raffreddamento a liquido

Temperatura massima all'uscita: …… K

4.6.1.2.    Raffreddamento ad aria

4.6.1.2.1.    Punto di riferimento: …

4.6.1.2.2.    Temperatura massima al punto di riferimento: …… K

4.6.2.    Temperatura massima all'uscita dell'intercooler: …… K

4.6.3.    Temperatura massima dei gas di scarico nel punto del/i tubo/i di scarico adiacente/i alla/e flangia/flange esterna/e del collettore di scarico o del turbocompressore: …… K

4.6.4.    Temperatura del carburante 

Minima: …… K — massima: …… K

Per i motori diesel, all'ingresso della pompa di iniezione; per i motori a gas, allo stadio finale del regolatore di pressione

4.6.5.    Temperatura del lubrificante 

Minima: …. K — massima: …… K

4.6.6.    Pressione del carburante 

Minima: …… kPa — massima: …… kPa

Solo per motori a GN: allo stadio finale del regolatore di pressione.

4.7.    Potenza assorbita ai regimi del motore specifici per la prova di emissione

Dispositivi

Minimo

Basso regime

Alto regime

Regime A (regime preferito) (2)

Regime B (n95h)

Pa

Dispositivi ausiliari necessari al funzionamento del motore (da sottrarre dalla misura della potenza del motore) conformemente all'allegato 4, appendice 6, del regolamento UNECE n. 49

Dispositivi ausiliari necessari al funzionamento del motore (da sottrarre dalla misura della potenza del motore).

Pb

Apparecchiature ausiliarie/dispositivi

non prescritti dall'allegato 4, appendice 6 del n. 49

4.8.    Sistema di lubrificazione

4.8.1.    Descrizione del sistema 

4.8.1.1.    Posizione del serbatoio del lubrificante: …

4.8.1.2.    Sistema di alimentazione (pompa/iniezione all'aspirazione/miscelazione con carburante, ecc.) (1)

4.8.2.    Pompa di lubrificazione 

4.8.2.1.    Marca o marche: …

4.8.2.2.    Tipo/i: …

4.8.3.    Miscela con il carburante 

4.8.3.1.    Percentuale: …

4.8.4.    Radiatore dell'olio: sì/no (1)

4.8.4.1.    Disegno/i: … o

4.8.4.1.1.    Marca o marche: …

4.8.4.1.2.    Tipo/i: …

5.    TRASMISSIONE (p)

5.1.    Disegno della trasmissione:

5.2.    Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

5.2.1.    Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

5.3.    Momento d'inerzia del volano motore:

5.3.1.    Momento d'inerzia supplementare in folle: …

5.4.    Frizione

5.4.1.    Tipo: …

5.4.2.    Conversione della coppia massima: …

5.5.    Cambio

5.5.1.    Tipo (manuale/automatico/CVT (continuously variable transmission) (1)

5.5.2.    Posizione rispetto al motore: …

5.5.3.    Metodo di comando: …



5.6.    Rapporti di trasmissione

Marcia

Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)

Rapporti finali di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e il numero di giri delle ruote motrici)

Rapporti totali di trasmissione

Massimo per cambio CVT (*)

1

2

3

Minimo per cambio continuo (*)

Retromarcia

(*) Trasmissione variabile continua

5.7.    Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) (q): …

5.8.    Tachimetro

5.8.1.    Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando: …

5.8.2.    Costante dello strumento: …

5.8.3.    Tolleranza del meccanismo di misura (ai sensi del punto 2.5.1 del regolamento UNECE n. 39): …

5.8.4.    Rapporto totale di trasmissione (ai sensi del punto 2.2.2 del regolamento UNECE n. 39) o dati equivalenti: …

5.8.5.    Schema della scala del tachimetro o di altre forme di indicazione: …

5.9.    Tachigrafo: sì/no (1)

5.9.1    Marchio di omologazione: …

5.10.    Bloccaggio del differenziale: sì/no/facoltativo (1)

5.11.    Indicatore di cambio di marcia (gear shift indicator — GSI)

5.11.1.    Presenza di un segnale acustico sì/no (1). In caso affermativo, descriverne suono e livello sonoro all'orecchio del conducente in dB(A). (Un segnale acustico deve sempre poter essere inserito o escluso)

5.11.2.    Informazioni ai sensi dell'allegato I, punto 4.6, del regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione 7 (valore dichiarato del costruttore)

5.11.3.    Fotografie e/o disegni dello strumento che indica il cambio di marcia nonché breve descrizione dei componenti del sistema e del loro funzionamento:

6.    ASSI

6.1.    Descrizione di ciascun asse: …

6.2.    Marca: …

6.3.    Tipo: …

6.4.    Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: …

6.5.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

7.    SOSPENSIONE

7.1.    Disegno dei dispositivi di sospensione: …

7.2.    Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o gruppo d'assi o ruota: …

7.2.1.    Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

7.2.2.    Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

7.2.3.    Sospensione pneumatica degli assi motore: sì/no (1)

7.2.3.1.    Sospensione degli assi motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

7.2.3.2.    Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: …

7.2.4.    Sospensione pneumatica degli assi non motore: sì/no (1)

7.2.4.1.    Sospensione degli assi non motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

7.2.4.2.    Frequenza e smorzamento dell'oscillazione della massa sospesa: …

7.3.    Caratteristiche degli elementi elastici della sospensione (modello, caratteristiche dei materiali e dimensioni): …

7.4.    Stabilizzatori: sì/no/facoltativo (1)

7.5.    Ammortizzatori: sì/no/facoltativo (1)

7.6.    Pneumatici e ruote

7.6.1.    Combinazione/i ruote/pneumatici 

(a)per gli pneumatici indicare la designazione della misura, l'indice della capacità di carico, il simbolo della categoria di velocità e la resistenza al rotolamento ai sensi della norma ISO 28580 (ove applicabile) (r);

(b)per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e i dati della campanatura

7.6.1.1.    Assi

7.6.1.1.1.    Asse 1: …

7.6.1.1.2.    Asse 2: …

ecc.

7.6.1.2.    Ruota di scorta (se presente): …

7.6.2.    Limiti superiori e inferiori dei raggi di rotolamento: 

7.6.2.1.    Asse 1: …

7.6.2.2.    Asse 2: …

7.6.2.3.    Asse 3: …

7.6.2.4.    Asse 4: …

ecc.

7.6.3.    Pressione/i degli pneumatici raccomandata/e dal costruttore del veicolo: …… kPa

7.6.4.    Combinazione catena/pneumatico/ruota sull'asse anteriore e/o posteriore adatta al tipo di veicolo, raccomandata dal costruttore:

7.6.5.    Breve descrizione dell'eventuale unità di scorta per uso provvisorio:

8.    STERZO

8.1.    Schema dell'asse/degli assi sterzanti indicante la geometria dello sterzo:

8.2.    Trasmissione e comando

8.2.1.    Tipo di trasmissione dello sterzo (precisare se anteriore o posteriore, ove applicabile): …

8.2.2.    Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore): …

8.2.2.1.    Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

8.2.3.    Tipo di eventuale servoassistenza: …

8.2.3.1.    Metodo e schema di funzionamento, marca/marche, tipo/i: …

8.2.4.    Schema complessivo del meccanismo dello sterzo, con indicazione della posizione sul veicolo dei vari dispositivi che ne influenzano il comportamento: …

8.2.5.    Schema/i del/dei comando/i dello sterzo: …

8.2.6.    Modo e corsa di regolazione, se disponibile, del comando dello sterzo: …

8.3.    Angolo massimo di sterzata delle ruote

8.3.1.    A destra: …… gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti): …

8.3.2.    A sinistra: …… gradi; numero di giri del volante (o dati equivalenti): …

9.    FRENI

(Vanno indicati i dati che seguono e gli eventuali mezzi di identificazione)

9.1.    Tipo e caratteristiche dei freni, ai sensi del punto 2.6 del regolamento UNECE n. 13-H, compresi dati e disegni dei tamburi, dei dischi, dei tubi, marca e tipo delle ganasce/pastiglie e/o guarnizioni, superfici frenanti effettive, raggio dei tamburi, delle ganasce o dei dischi, massa dei tamburi, dei dispositivi di regolazione, delle parti interessate degli assi e della sospensione: …

9.2.    Curva di funzionamento, descrizione e/o disegno del sistema frenante di cui al punto 2.3. del regolamento UNECE n. 13-H, compresi dati e disegni della trasmissione e dei dispositivi di comando:

9.2.1.    Sistema di frenatura di servizio …

9.2.2.    Sistema di frenatura di soccorso …

9.2.3.    Sistema di frenatura di stazionamento …

9.2.4.    Eventuali sistemi supplementari di frenatura: …

9.2.5.    Sistema di frenatura d'emergenza in caso di distacco accidentale del rimorchio: …

9.3.    Comando e trasmissione dei sistemi di frenatura del rimorchio sui veicoli predisposti per il traino di un rimorchio: …

9.4.    Il veicolo è predisposto per il traino di un rimorchio munito di freni di servizio elettrici/pneumatici/idraulici (1): sì/no (1)

9.5.    Sistema antibloccaggio (ABS) sì/no/facoltativo (1)

9.5.1.    Per i veicoli muniti di sistema antibloccaggio, descriverne il funzionamento (parti elettroniche comprese), lo schema elettrico a blocchi e lo schema del circuito idraulico o pneumatico: …

9.6.    Calcoli e curve ai sensi dell'allegato 5 del regolamento UNECE n. 13-H: …

9.7.    Descrizione e/o disegno del sistema di alimentazione di energia (da indicare anche nel caso dei sistemi di frenatura servoassistiti): …

9.7.1.    Per i sistemi di frenatura ad aria compressa, pressione di esercizio p2 nei serbatoi di pressione: …

9.7.2.    Per i sistemi di frenatura a depressione, livello iniziale di energia nei serbatoi: …

9.8.    Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra forze frenanti totali applicate alla circonferenza delle ruote e forza esercitata sul comando dei freni: …

9.9.    Breve descrizione dell'impianto di frenatura ai sensi dell'allegato 2, punto 12, del regolamento UNECE n. 13: …

9.10.    Se si chiede l'esenzione dalle prove di tipo I e/o II o III, indicare il numero del verbale ai sensi dell'allegato 11, appendice 2, del regolamento UNECE n. 13: …

9.11.    Descrizione dettagliata del/i sistema/i di frenatura di rallentamento (endurance braking system - EBS): …

10.    CARROZZERIA

10.1.    Tipo di carrozzeria in base ai codici di cui alla parte C dell'allegato II: …

10.2.    Materiali e modalità di costruzione: …

10.3.    Portiere di accesso, serrature e cerniere

10.3.1.    Configurazione e numero delle porte: …

10.3.1.1.    Dimensioni, senso ed angolo massimo di apertura delle porte: …

10.3.2.    Disegno delle serrature e delle cerniere e loro posizione sulle portiere: …

10.3.3.    Descrizione tecnica delle serrature e delle cerniere: …

10.3.4.    Dettagli (comprese le dimensioni) degli accessi, dei predellini e delle maniglie necessarie, ove applicabile: …

10.4.    Campo di visibilità

10.4.1.    Dati sufficientemente dettagliati che permettano di identificare rapidamente i principali punti di riferimento e di verificare la posizione di ciascuno di essi rispetto agli altri e al punto R: …

10.4.2.    Disegni e/o fotografie che illustrino la posizione dei componenti che rientrano nel campo di visibilità anteriore di 180°: …

10.5.    Parabrezza e altri finestrini

10.5.1.    Parabrezza

10.5.1.1.    Materiali impiegati: …

10.5.1.2.    Metodo di montaggio: …

10.5.1.3.    Angolo di inclinazione: …

10.5.1.4.    Numero/i di omologazione: …

10.5.1.5.    Accessori del parabrezza e posizione in cui sono montati, con breve descrizione dei relativi componenti elettrici/elettronici: …

10.5.2.    Altri finestrini 

10.5.2.1.    Materiali impiegati: …

10.5.2.2.    Numero/i di omologazione: …

10.5.2.3.    Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici del meccanismo di apertura dei finestrini: …

10.5.3.    Vetratura del tetto apribile 

10.5.3.1.    Materiali impiegati: …

10.5.3.2.    Numero/i di omologazione: …

10.5.4.    Altri vetri

10.5.4.1.    Materiali impiegati: …

10.5.4.2.    Numero/i di omologazione: …

10.6.    Tergicristallo/i del parabrezza 

10.6.1.    Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): …

10.7.    Lavacristallo

10.7.1.    Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni) o, se omologato come entità tecnica, numero di omologazione: …

10.8.    Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento

10.8.1.    Descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni): …

10.8.2.    Consumo elettrico massimo: …… kW

10.9.    Dispositivi per la visione indiretta

10.9.1.    Specchi retrovisori; indicare per ogni singolo specchio retrovisore:

10.9.1.1.    Marca: …

10.9.1.2.    Marchio d'omologazione: …

10.9.1.3.    Variante: …

10.9.1.4.    Disegni che consentano l'identificazione dello specchietto e ne indichino la posizione rispetto alla struttura del veicolo: …

10.9.1.5.    Descrizione dettagliata della modalità di fissaggio, compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: …

10.9.1.6.    Accessori opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore: …

10.9.1.7.    Breve descrizione di eventuali componenti elettrici/elettronici del sistema di regolazione: …

10.9.2.    Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: …

10.9.2.1.    Tipo e caratteristiche (come una descrizione completa del dispositivo): …

10.9.2.1.1.    Nel caso di dispositivi a telecamera e monitor, la distanza di rilevamento (mm), il contrasto, l'intervallo di luminanza, la correzione dell'abbagliamento, il tipo di visualizzazione (bianco e nero/colori), la frequenza di ripetizione dell'immagine, il campo di luminanza del monitor: …

10.9.2.1.2.    Disegni sufficientemente particolareggiati da identificare il dispositivo completo, con istruzioni di montaggio; sui disegni deve essere indicata la posizione del marchio di omologazione UE.

10.10.    Allestimento interno

10.10.1.    Protezione interna degli occupanti 

10.10.1.1.    Disegni o fotografie che illustrino la posizione delle sezioni o viste allegate: …

10.10.1.2.    Fotografia o disegno che illustri la zona di riferimento compresa l'area esente di cui al punto 2.3.1 del regolamento UNECE n. 21: …

10.10.1.3.    Fotografie, disegni e/o spaccato delle finiture interne, che illustrino l'interno dell'abitacolo e i materiali impiegati (esclusi i retrovisori interni), la disposizione dei comandi, il tetto e il tetto scorrevole, lo schienale, i sedili e la parte posteriore dei sedili: …

10.10.2.    Disposizione e identificazione di comandi, spie e indicatori 

10.10.2.1.    Fotografie e/o disegni della disposizione dei simboli, dei comandi, delle spie e degli indicatori: …

10.10.2.2.    Fotografie e/o disegni di identificazione di comandi, spie e indicatori e parti del veicolo di cui alla tabella 1 del regolamento UNECE n. 121, se pertinenti: …

10.10.2.3.    Tabella riassuntiva

Il veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente alla tabella 1 del regolamento UNECE n. 121:

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, è obbligatoria e simboli da utilizzare a tale scopo

Simbolo n.

Dispositivo

Comando/indicatore disponibile (*)

Identificata dal simbolo (*)

Dove (**)

Spia (*)

Identificata dal simbolo (*)

Dove (**)

1

Interruttore generale dell'illuminazione

2

Proiettori anabbaglianti

3

Proiettori abbaglianti

4

Luci di posizione (laterali)

5

Proiettori fendinebbia anteriori

6

Proiettore fendinebbia posteriore:

7

Dispositivo di regolazione dei proiettori

8

Luci di stazionamento

9

Indicatori di direzione

10

Segnalazione di emergenza

11

Tergicristallo

12

Lavacristallo

13

Tergicristallo e lavacristallo

14

Dispositivo tergifari

15

Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

16

Dispositivo di sbrinamento e disappannamento del lunotto posteriore

17

Ventilatore

18

Dispositivo di preriscaldamento (diesel)

19

Dispositivo di avviamento a freddo

20

Guasto all'impianto frenante

21

Livello del carburante

22

Carica della batteria

23

Temperatura del liquido di raffreddamento del motore

(*)    x = sì

   — = no o non disponibile separatamente

   o = opzionale

(**)    d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia

   c = in immediata prossimità.

Comandi, spie e indicatori che, se montati, è facoltativo identificare e simboli da usare se devono essere identificati

Simbolo n.

Dispositivo

Comando/indicatore disponibile (*)

Identificata dal simbolo (*)

Dove (**)

Spia (*)

Identificata dal simbolo (*)

Dove (**)

1

Freno di stazionamento

2

Tergicristallo lunotto posteriore

3

Lavacristallo lunotto posteriore

4

Tergicristallo e lavacristallo lunotto posteriore

5

Tergicristallo a intermittenza

6

Segnalatore acustico (clacson)

7

Cofano anteriore (motore)

8

Cofano posteriore (vano bagagli)

9

Cinture di sicurezza

10

Pressione olio motore

11

Benzina senza piombo

(*)    x = sì

   — = no o non disponibile separatamente

   o = opzionale

(**)    d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia

   c = in immediata prossimità.

10.10.3.    Sedili

10.10.3.1.    Numero di posti a sedere (s): …

10.10.3.1.1.    Posizione e disposizione: …

10.10.3.2.    Posti a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

10.10.3.3.    Massa: …

10.10.3.4.    Caratteristiche: per sedili non omologati come componenti, descrizione e disegni:

10.10.3.4.1.    dei sedili e dei relativi ancoraggi: …

10.10.3.4.2.    del sistema di regolazione: …

10.10.3.4.3.    dei sistemi di spostamento e di bloccaggio: …

10.10.3.4.4.    degli ancoraggi delle cinture di sicurezza (se incorporati nella struttura del sedile): …

10.10.3.4.5.    delle parti del veicolo usate come ancoraggi: …

10.10.3.5.    Coordinate o schema del punto R(t)    

10.10.3.5.1.    Sedile del conducente: …

10.10.3.5.2.    Tutti gli altri posti a sedere: …

10.10.3.6.    Angolo di progetto di inclinazione del tronco

10.10.3.6.1.    Sedile del conducente: …

10.10.3.6.2.    Tutti gli altri posti a sedere: …

10.10.3.7.    Corsa di regolazione del sedile

10.10.3.7.1.    Sedile del conducente: …

10.10.3.7.2.    Tutti gli altri posti a sedere: …

10.10.4.    Poggiatesta 

10.10.4.1.    Tipo/i di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1):    

10.10.4.2.    Numero/i di omologazione, se disponibile/i: …

10.10.4.3.    Per poggiatesta non ancora omologati:

10.10.4.3.1.    Descrizione dettagliata del poggiatesta che specifichi la natura del/i materiale/i d'imbottitura ed, eventualmente, posizione e caratteristiche dei supporti e degli elementi di ancoraggio al/i tipo/i di sedile per cui è richiesta l'omologazione: …

10.10.4.3.2.    In caso di poggiatesta "separato"

10.10.4.3.2.1.    Descrizione dettagliata della zona della struttura su cui va fissato il poggiatesta: …

10.10.4.3.2.2.    Disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta: …

10.10.5.    Sistema di riscaldamento dell'abitacolo 

10.10.5.1.    Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto concerne l'impianto di riscaldamento se quest'ultimo si serve del calore del fluido di raffreddamento del motore: …

10.10.5.2.    Descrizione dettagliata del tipo di veicolo riguardo al sistema di riscaldamento se questo usa come sorgente di calore i gas di scarico o l'aria di raffreddamento del motore; essa comprenderà:

10.10.5.2.1.    Schema del sistema di riscaldamento che illustri la sua posizione nel veicolo: …

10.10.5.2.2.    Schema dello scambiatore di calore (per sistemi di riscaldamento che usano come sorgente di calore i gas di scarico) o delle parti in cui avviene lo scambio di calore (per sistemi di riscaldamento che usano come sorgente di calore l'aria di raffreddamento del motore): …

10.10.5.2.3.    Sezione dello scambiatore di calore o delle parti nelle quali avviene lo scambio di calore, con indicazione dello spessore di parete, dei materiali impiegati e delle caratteristiche superficiali: …

10.10.5.2.4.    Caratteristiche di altri importanti elementi del sistema di riscaldamento, come la ventola, con le rispettive caratteristiche di costruzione e i dati tecnici: …

10.10.5.3.    Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico: …

10.10.5.3.1.    Schemi indicanti la posizione sul veicolo del bruciatore, dell'impianto di alimentazione d'aria e di carburante (valvole comprese), dell'impianto di scarico, del serbatoio carburante e delle connessioni elettriche.

10.10.5.4.    Consumo elettrico massimo: …… kW

10.10.6.    Componenti che influiscono sul comportamento dello sterzo in caso di urto 

10.10.6.1.    Descrizione dettagliata del tipo di veicolo, comprendente fotografie o disegni della struttura, le dimensioni, la forma e i materiali che costituiscono la parte del veicolo posta anteriormente al comando dello sterzo con gli elementi destinati ad assorbire l'energia in caso di urto contro il comando dello sterzo: …

10.10.6.2.    Fotografie e/o disegni dei componenti del veicolo diversi da quelli descritti al punto 10.10.6.1 che, secondo il costruttore e il servizio tecnico, influiscono sul comportamento dello sterzo in caso di urto: …

10.10.7.    Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore 

10.10.7.1.    Materiale/i impiegato/i per il rivestimento interno del tetto

10.10.7.1.1.    Numero/i di omologazione dei componenti, se disponibile/i: …

10.10.7.1.2.    Per materiali non omologati

10.10.7.1.2.1.    Materiali di base/designazione: ……/……

10.10.7.1.2.2.    Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1): …

10.10.7.1.2.3.    Tipo di rivestimento (1): …

10.10.7.1.2.4.    Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

10.10.7.2.    Materiale/i impiegato/i per la parete posteriore e quelle laterali

10.10.7.2.1.    Numero/i di omologazione dei componenti, se disponibile/i: …

10.10.7.2.2.    Per materiali non omologati

10.10.7.2.2.1.    Materiali di base/designazione: ……/……

10.10.7.2.2.2.    Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1): …

10.10.7.2.2.3.    Tipo di rivestimento (1): …

10.10.7.2.2.4.    Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

10.10.7.3.    Materiale/i impiegato/i per il pavimento

10.10.7.3.1.    Numero/i di omologazione dei componenti, se disponibile/i: …

10.10.7.3.2.    Per materiali non omologati

10.10.7.3.2.1.    Materiali di base/designazione: ……/……

10.10.7.3.2.2.    Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1): …

10.10.7.3.2.3.    Tipo di rivestimento (1): …

10.10.7.3.2.4.    Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

10.10.7.4.    Materiale/i impiegato/i per l'imbottitura dei sedili

10.10.7.4.1.    Numero/i di omologazione dei componenti, se disponibile/i: …

10.10.7.4.2.    Per materiali non omologati

10.10.7.4.2.1.    Materiali di base/designazione: ……/……

10.10.7.4.2.2.    Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1): …

10.10.7.4.2.3.    Tipo di rivestimento (1): …

10.10.7.4.2.4.    Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

10.10.7.5.    Materiale/i impiegato/i per le condotte di riscaldamento e di ventilazione

10.10.7.5.1.    Numero/i di omologazione dei componenti, se disponibile/i: …

10.10.7.5.2.    Per materiali non omologati

10.10.7.5.2.1.    Materiali di base/designazione: ……/.…..

10.10.7.5.2.2.    Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1): …

10.10.7.5.2.3.    Tipo di rivestimento (1): …

10.10.7.5.2.4.    Spessore massimo/minimo: ……./…… mm

10.10.7.6.    Materiale/i impiegato/i per i portabagagli

10.10.7.6.1.    Numero/i di omologazione dei componenti, se disponibile/i: …

10.10.7.6.2.    Per materiali non omologati

10.10.7.6.2.1.    Materiali di base/designazione: ……/……

10.10.7.6.2.2.    Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1): …

10.10.7.6.2.3.    Tipo di rivestimento (1): …

10.10.7.6.2.4.    Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

10.10.7.7.    Materiale/i impiegato/i per altri scopi

10.10.7.7.1.    Scopi previsti: …

10.10.7.7.2.    Numero/i di omologazione dei componenti, se disponibile/i: …

10.10.7.7.3.    Per materiali non omologati

10.10.7.7.3.1.    Materiali di base/designazione: ……/……

10.10.7.7.3.2.    Materiale composito/semplice (1), numero di strati (1): …

10.10.7.7.3.3.    Tipo di rivestimento (1): …

10.10.7.7.3.4.    Spessore massimo/minimo: ……/…… mm

10.10.7.8.    Componenti omologati come dispositivi completi (sedili, divisori, portabagagli):

10.10.7.8.1.    Numero/i di omologazione del componente: …

10.10.7.8.2.    Dispositivo completo: sedile, parete divisoria, portabagagli, ecc. (1)

10.10.8.    Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento dell'aria: …

10.10.8.1.    Il sistema di condizionamento dell'aria è progettato per contenere gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: sì/no (1)

10.10.8.2.    In caso di risposta affermativa, compilare i punti seguenti:

10.10.8.2.1.    Disegno e breve descrizione del sistema di condizionamento dell'aria indicante il numero di riferimento o di identificazione e del materiale dei componenti a tenuta:

10.10.8.2.2.    Perdite dell'impianto di condizionamento dell'aria

10.10.8.2.4.    Numero di riferimento o di identificazione e materiale dei componenti dell'impianto e informazioni relative alla prova (come numero del verbale di prova, numero di omologazione, ecc.): …

10.10.8.3.    Perdita globale in g/anno dell'intero sistema: …

10.11.    Sporgenze esterne

10.11.1.    Disposizione generale (disegni o fotografie) indicante la posizione delle sezioni e viste allegate:

10.11.2.    Disegni e/o fotografie, per esempio e se pertinenti, di montanti delle porte e dei finestrini, griglie di presa dell'aria, calandra, tergicristalli, gocciolatori, maniglie, guide di scorrimento, deflettori laterali, cerniere e serrature delle porte, ganci e occhioni di traino, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, e ogni altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che possa essere considerata essenziale (come dispositivi di illuminazione). Se le parti di cui sopra non sono essenziali, a fini di documentazione si possono sostituire con fotografie corredate delle dimensioni e/o di una descrizione:

10.11.3.    Disegni delle parti della superficie esterna di cui al punto 6.9.1 del regolamento UNECE n. 17: …

10.11.4.    Disegno dei paraurti: …

10.11.5.    Disegno della linea del pianale: …

10.12.    Cinture di sicurezza e/o altri sistemi di ritenuta

10.12.1.    Numero e posizione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, nonché dei sedili sui quali possono essere usati:

(S = sedile sinistro, D = sedile destro, C = sedile centrale)

Marchio di omologazione UE completo

Eventuale variante

Dispositivo di regolazione della cintura in altezza (indicare sì/no/facoltativo)

L

C

R

L

C

R

(*)    La tabella può essere ampliata per veicoli dotati di più di due file di sedili o se la stessa fila contiene più di tre sedili disposti nel senso della larghezza del veicolo.

10.12.2.    Tipo e posizione dei sistemi di ritenuta aggiuntivi (indicare sì/no/facoltativo).

(S = sedile sinistro, D = sedile destro, C = sedile centrale)

Airbag anteriore

Airbag laterale

Pretensionatore della cintura

L

C

R

L

C

R

(*)    La tabella può essere ampliata per veicoli dotati di più di due file di sedili o se la stessa fila contiene più di tre sedili disposti nel senso della larghezza del veicolo.

10.12.3.    Numero e posizione degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e prova della loro conformità al regolamento UNECE n. 14 (numero di omologazione o verbale di prova): …

10.12.4.    Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

10.13.    Ancoraggi delle cinture di sicurezza

10.13.1.    Fotografie e/o disegni della carrozzeria con posizione e dimensioni degli ancoraggi reali ed effettivi, inclusi i punti R: …

10.13.2.    Disegni degli ancoraggi delle cinture di sicurezza e delle parti della struttura del veicolo cui sono fissati (indicare il materiale): …

10.13.3.    Designazione dei tipi (u) di cinture di sicurezza autorizzati per gli ancoraggi di cui è munito il veicolo:



Posizione dell'ancoraggio

Struttura del veicolo

Struttura del sedile

Prima fila di sedili

Ancoraggi inferiori

Ancoraggi superiori

Ancoraggi inferiori

Ancoraggi superiori

Ancoraggi inferiori

Ancoraggi superiori

Seconda fila di sedili (*)

Ancoraggi inferiori

Ancoraggi superiori

Ancoraggi inferiori

Ancoraggi superiori

Ancoraggi inferiori

Ancoraggi superiori

(*)    La tabella può essere ampliata per veicoli dotati di più di due file di sedili o se la stessa fila contiene più di tre sedili disposti nel senso della larghezza del veicolo.

10.13.4.    Descrizione di un tipo particolare di cintura di sicurezza in cui un ancoraggio è fissato allo schienale del sedile o incorpora un dispositivo per la dissipazione di energia: …

10.14.    Alloggiamento della targa di immatricolazione posteriore (indicare la gamma delle dimensioni, servirsi eventualmente di disegni)

10.14.1.    Altezza da terra del bordo superiore: …

10.14.2.    Altezza da terra del bordo inferiore: …

10.14.3.    Distanza tra la linea centrale della targa e il piano mediano longitudinale del veicolo: …

10.14.4.    Distanza dal bordo sinistro del veicolo: …

10.14.5.    Dimensioni (lunghezza x larghezza): …

10.14.6.    Inclinazione del piano rispetto alla verticale: …

10.14.7.    Angolo di visibilità sul piano orizzontale: …

10.15.    Protezione antincastro posteriore

10.15.0.    Presenza: sì/no/incompleta (1)

10.15.1.    Disegno delle parti del veicolo interessate dal dispositivo di protezione antincastro posteriore, cioè disegno del veicolo e/o del telaio con posizione di montaggio dell'asse posteriore più largo, disegno degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno indicherà chiaramente che sono state rispettate le dimensioni prescritte: …

10.15.2.    Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro posteriore (con gli elementi di montaggio e fissaggio) oppure, se esso è omologato come entità tecnica, numero di omologazione: …

10.16.    Parafanghi

10.16.1.    Breve descrizione del veicolo riguardo ai parafanghi: …

10.16.2.    Disegni dettagliati dei parafanghi e loro posizione sul veicolo, indicanti le dimensioni di cui all'allegato II, figura 1, del regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione 8 , tenendo conto dei punti estremi delle combinazioni pneumatico/ruota: …

10.17.    Targhette regolamentari

10.17.1.    Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: …

10.17.2.    Fotografie e/o disegni delle targhette e delle iscrizioni regolamentari (esempio, completo di dimensioni): …

10.17.3.    Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio completo di dimensioni): …

10.17.4.    Dichiarazione di conformità del costruttore relativa alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte B, punto 2, del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione 9  

10.17.4.1.    Spiegazione del significato dei caratteri usati nel codice VDS del VIN di cui all'allegato I, parte B, punto 2.1, lettera b), del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione e, ove applicabile, nel VIS del VIN di cui all'allegato I, parte B, punto 2.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, per conformarsi alle prescrizioni della norma ISO 3779-1983, sezione 5.3: …

10.17.4.2.    Indicazione dei caratteri eventualmente utilizzati nel VDS del VIN per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983: …

10.18.    Interferenza radiofonica/compatibilità elettromagnetica

10.18.1.    Descrizione e disegni/fotografie delle forme e dei materiali della parte di carrozzeria che costituisce il vano motore e della parte di abitacolo più vicina a detto vano: …

10.18.2.    Disegni o fotografie della posizione degli elementi metallici alloggiati nel vano motore (come: dispositivi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro dell'aria, meccanismo dello sterzo, ecc.): …

10.18.3.    Tabella e disegno dell'apparecchio che controlla le perturbazioni radioelettriche: …

10.18.4.    Indicazione del valore nominale delle resistenze in corrente continua e, per i cavi resistivi di accensione, della resistenza nominale per metro lineare: …

10.19.    Protezione laterale

10.19.0.    Presenza: sì/no/incompleta (1)

10.19.1.    Disegno delle parti del veicolo pertinenti per il dispositivo di protezione laterale, cioè disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio degli assi e disegno degli elementi di montaggio e/o di fissaggio dei dispositivi di protezione laterale. Se la protezione laterale è ottenuta senza uno o più dispositivi di protezione laterali, il disegno deve indicare chiaramente che sono rispettate le dimensioni prescritte: …

10.19.2.    Se sono presenti uno o più dispositivi di protezione laterale, descrizione completa e/o disegno di tali dispositivi (con gli elementi di montaggio e di fissaggio) o numeri di omologazione dei loro componenti: …

10.20.    Dispositivo antispruzzo

10.20.0.    Presenza: sì/no/incompleta (1)

10.20.1.    Breve descrizione del veicolo riguardo ai dispositivi antispruzzo e ai suoi componenti: …

10.20.2.    Disegni dettagliati del dispositivo antispruzzo e della sua posizione sul veicolo, indicanti le dimensioni indicate alle figure di cui al regolamento (UE) n 109/2011 10 , allegato VI, e che tengano conto dei punti estremi delle combinazioni pneumatico/ruota: …

10.20.3.    Numeri di omologazione dei dispositivi antispruzzo (se disponibili): …

10.21.    Resistenza all'urto laterale

10.21.1.    Descrizione dettagliata del tipo di veicolo, comprendente fotografie e/o disegni della struttura, le dimensioni, la forma e i materiali che costituiscono le pareti laterali dell'abitacolo (esterno e interno), con eventuali dettagli specifici del sistema di protezione: …

10.22.    Protezione antincastro anteriore

10.22.0.    Presenza: sì/no/incompleta (1)

10.22.1.    Disegni delle parti del veicolo interessate dalla protezione antincastro anteriore, cioè disegno del veicolo e/o del telaio con posizione, montaggio e/o applicazione della protezione antincastro anteriore. Se la protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno indicherà chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: …

10.22.2.    Se è un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione antincastro anteriore (con gli elementi di montaggio e fissaggio), o numero di omologazione UE in quanto entità tecnica: …

10.23.    Protezione dei pedoni

10.23.1.    Descrizione dettagliata del veicolo, in base a fotografie e/o disegni, riguardo alla struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna), con indicazione dei sistemi di protezione attiva installati.

10.24.    Sistemi di protezione frontale

10.24.1.    Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione e il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:

10.24.2.    Disegni e/o fotografie, se del caso, di prese d'aria, calandra, motivi ornamentali, stemmi, emblemi e rientranze, nonché di qualsiasi altra sporgenza esterna o parte della superficie esterna che si possa considerare essenziale (ad esempio dispositivi di illuminazione). Se le parti elencate nella prima frase non sono essenziali, possono essere sostituite, a fini di documentazione, da fotografie corredate, se necessario, delle dimensioni e/o di una descrizione:

10.24.3.    Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari e istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio:

10.24.4.    Disegno dei paraurti:

10.24.5.    Disegno della linea base all'estremità anteriore del veicolo:

11.    DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

11.1.    Tabella di tutti i dispositivi: numero, marca, modello, marchio di omologazione, intensità massima dei proiettori abbaglianti, colore, spia: …

11.2.    Disegno della posizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa: …

11.3.    Per ogni luce e catadiottro specificati nel regolamento UNECE n. 48, fornire le seguenti informazioni (per iscritto e/o schema):

11.3.1.    Disegno che illustri l'estensione della superficie illuminante: …

11.3.2.    Metodo usato per definire la superficie apparente ai sensi del punto 2.10 del regolamento UNECE n. 48: …

11.3.3.    Asse di riferimento e centro di riferimento: …

11.3.4.    Modo di funzionamento dei proiettori occultabili: …

11.3.5.    Disposizioni specifiche per il montaggio e il collegamento: …

11.4.    Proiettori anabbaglianti: orientamento normale ai sensi del paragrafo 6.2.6.1 del regolamento UNECE n. 48:

11.4.1.    Valori della regolazione iniziale: …

11.4.2.    Posizione dell'indicazione: …

11.4.3.

Descrizione/disegno (1) e tipo di dispositivo di regolazione dei proiettori (ad esempio: automatico, manuale a scatti, manuale a regolazione continua):

11.4.4.

Dispositivo di comando:

11.4.5.

Segni di riferimento:

11.4.6.

Segni assegnati alle condizioni di carico:

11.5.    Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici diversi dalle lampade: …

12.    COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

12.1.    Classe e tipo del/i dispositivo/i di traino installati o da installare: …

12.2.    Caratteristiche D, U, S e V del/i dispositivo/i di traino o caratteristiche minime D, U, S e V del/i dispositivo/i di traino da installare: … da N

12.3.    Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; altre informazioni da cui risulti se il tipo di aggancio sia usato solo per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: …

12.4.    Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: …

12.5.    Numero/i di omologazione: …

13.    VARIE

13.1.    Segnalatore/i acustico/i:

13.1.1.    Posizione, modalità di fissaggio, installazione, orientamento e dimensioni del/i dispositivo/i: …

13.1.2.    Numero dei dispositivi: …

13.1.3.    Numero/i di omologazione: …

13.1.4.    Schema del circuito elettrico/pneumatico (1): …

13.1.5.    Tensione o pressione nominale: …

13.1.6.    Disegno del supporto: …

13.2.    Dispositivi per impedire un uso non autorizzato del veicolo:

13.2.1.    Dispositivo di protezione

13.2.1.1.    Descrizione dettagliata del tipo di veicolo riguardo alla disposizione e alla concezione del comando o dell'organo su cui agisce il dispositivo di protezione: …

13.2.1.2.    Disegni del dispositivo di protezione e del suo montaggio sul veicolo: …

13.2.1.3.    Descrizione tecnica del dispositivo: …

13.2.1.4.    Descrizione dettagliata delle combinazioni usate per la serratura: …

13.2.1.5.    Immobilizzatore del veicolo

13.2.1.5.1.    Numero di omologazione (se disponibile): …

13.2.1.5.2.    Per gli immobilizzatori non ancora omologati:

13.2.1.5.2.1.    Descrizione tecnica dettagliata dell'immobilizzatore del veicolo e delle misure prese per evitare di attivarlo inavvertitamente: …

13.2.1.5.2.2.    Sistema/i sui quali agisce l'immobilizzatore del veicolo: …

13.2.1.5.2.3.    Numero di codici intercambiabili effettivi, ove applicabile: …

13.2.2.    Eventuale sistema di allarme

13.2.2.1.    Numero di omologazione (se disponibile): …

13.2.2.2.    Per i sistemi di allarme non ancora omologati

13.2.2.2.1.    Descrizione dettagliata del sistema di allarme e delle parti del veicolo connesse al sistema di allarme installato: …

13.2.2.2.2.    Elenco dei principali componenti che costituiscono il sistema di allarme: …

13.2.3.    Breve descrizione degli eventuali componenti elettrici/elettronici: …

13.3.    Dispositivo/i di rimorchio

13.3.1.    Anteriore: gancio/occhione/altro (1)

13.3.2.    Posteriore: gancio/occhione/altro/nulla (1)

13.3.3.    Disegno o fotografia del telaio/parte della carrozzeria indicante posizione, costruzione e montaggio del/i dispositivo/i di traino: …

13.4.    Descrizione dettagliata di ogni dispositivo, estraneo al motore, capace di influire sul consumo di carburante (se non compreso in altre voci): …

13.5.    Descrizione dettagliata di ogni dispositivo, estraneo al motore, capace di ridurne il rumore (se non compreso in altre voci): …

13.6.    Limitazione della velocità dei veicoli

13.6.1.    Costruttore/i: …

13.6.2.    Tipo/i: …

13.6.3.    Numero/i di omologazione, se disponibile: …

13.6.4.    Velocità o intervalli di velocità alle quali può essere regolato il limitatore: … km/h

13.7.    Eventuale tabella indicante l'installazione e l'impiego sul veicolo di trasmettitori di radiofrequenze (RF): …

Banda di frequenza (Hz)

Potenza massima di uscita (W)

Posizione dell'antenna sul veicolo, condizioni specifiche per l'installazione e/o l'impiego

Alla domanda di omologazione vanno allegati anche i seguenti documenti, se del caso:

Appendice 1 

Un elenco contenente marca e tipo di tutti i componenti elettrici e/o elettronici interessati dal regolamento UNECE n. 10.

Appendice 2 

Schema o disegno della disposizione generale dei componenti elettrici e/o elettronici interessati dal regolamento UNECE n. 10 e del cablaggio complessivo.

Appendice 3 

Descrizione del veicolo scelto per rappresentare il tipo:

Tipo di carrozzeria:

Guida a destra o a sinistra (1)

Interasse:

Appendice 4 

Verbale/i di prova presentati dal costruttore o dai laboratori autorizzati/accreditati ai fini della compilazione della scheda di omologazione.

13.7.1.    Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no (1)

14.    NORME PARTICOLARI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO

14.1.    Classe del veicolo: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (1)

14.1.1.    Numero di omologazione della carrozzeria, omologata come entità tecnica: …

14.1.2.    Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata (costruttore/i e tipi di veicolo incompleto): …

14.2.    Superficie disponibile per i passeggeri (m2)

14.2.1.    Totale (S0): …

14.2.2.    Piano superiore (S0a) (1): …

14.2.3.    Piano inferiore (S0b) (1): …

14.2.4.    Per i passeggeri in piedi (S1): …

14.3.    Numero di passeggeri (seduti e in piedi)

14.3.1.    Totale (N): …

14.3.2.    Piano superiore (Na) (1): …

14.3.3.    Piano inferiore (Nb) (1): …

14.4.    Numero di passeggeri seduti

14.4.1.    Totale (A): …

14.4.2.    Piano superiore (Aa) (1): …

14.4.3.    Piano inferiore (Ab) (1): …

14.4.4.    Numero di posti per sedie a rotelle per le categorie di veicoli M2 ed M3: …

14.5.    Numero di porte di accesso:

14.6.    Numero di uscite di sicurezza (porte, finestrini, botole di evacuazione, scale di comunicazione interna e mezze scale): …

14.6.1.    Totale: …

14.6.2.    Piano superiore (1): …

14.6.3.    Piano inferiore (1): …

14.7.    Volume dei vani bagagli (m³):

14.8.    Superficie del tetto adibita al trasporto bagagli (m2):

14.9.    Eventuali dispositivi tecnici destinati ad agevolare l'accesso al veicolo (come rampe, pedane elevatrici, sistemi di abbassamento): …

14.10.    Resistenza della sovrastruttura

14.10.1.    Numero di omologazione (se disponibile): …

14.10.2.    Sovrastrutture non ancora omologate

14.10.2.1.    Descrizione dettagliata della sovrastruttura del veicolo tipo, che ne indichi le dimensioni, la configurazione, i materiali costitutivi e i punti di fissaggio ad un eventuale telaio: …

14.10.2.2.    Disegni del veicolo o dei componenti dell'allestimento interno che influiscono sulla resistenza della sovrastruttura o sullo spazio residuo: …

14.10.2.3.    Posizione del baricentro del veicolo in ordine di marcia in senso longitudinale, trasversale e verticale: …

14.10.2.4.    Distanza massima tra le linee mediane dei sedili laterali: …

14.11.    Punti dei regolamenti UNECE n. 66 e n. 107 che questa entità tecnica deve rispettare e dimostrare:

14.12.    Disegno con le dimensioni e l'allestimento interno per quanto riguarda i posti a sedere, l'area per i passeggeri in piedi, persone su sedia a rotelle, vani bagagli, compresi i portabagagli ed eventuali portasci: 

15.    NORME PARTICOLARI PER VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

15.1.    Apparecchiature elettriche ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11

15.1.1.    Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori: …

15.1.2.    Tipo di disgiuntore: …

15.1.3.    Tipo e funzionamento dell'interruttore principale della batteria: …

15.1.4.    Descrizione e posizione della barriera di sicurezza del tachigrafo: …

15.1.5.    Descrizione dei circuiti alimentati in permanenza. Indicare la norma EN applicata: …

15.1.6.    Costruzione e protezione dell'impianto elettrico situato posteriormente alla cabina di guida: …

15.2.    Prevenzione dei rischi d'incendio

15.2.1.    Tipo del materiale difficilmente infiammabile della cabina di guida: …

15.2.2.    Eventualmente, tipo dello scudo termico posto dietro la cabina di guida: …

15.2.3.    Posizione e isolamento termico del motore: …

15.2.4.    Posizione e isolamento termico del sistema di scarico: …

15.2.5.    Tipo e concezione dell'isolamento termico dei sistemi di frenatura di rallentamento: …

15.2.6.    Tipo, concezione e posizione dei dispositivi di riscaldamento a combustione: …

15.3.    Eventuali requisiti speciali riguardanti la carrozzeria ai sensi della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

15.3.1.    Descrizione delle misure destinate a soddisfare le prescrizioni relative ai veicoli di tipo EX/II ed EX/III: …

15.3.2.    Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore esterno: …

16.    RIUTILIZZABILITÀ, RICICLABILITÀ E RECUPERABILITÀ

16.1.    Versione alla quale appartiene il veicolo di riferimento: …

16.2.    Massa del veicolo di riferimento con carrozzeria o massa del telaio con cabina, ma senza carrozzeria e/o gancio di traino se il costruttore non installa la carrozzeria e/o il gancio di traino (ma con liquidi, strumenti, ruota di scorta, se installati), senza conducente: …

16.3.    Massa dei materiali del veicolo di riferimento: …

16.3.1.    Massa del materiale di cui si tiene conto nella fase di pretrattamento (V): …

16.3.2.    Massa del materiale di cui si tiene conto nella fase di demolizione (V): …

16.3.3.    Massa del materiale, considerato riciclabile, di cui si tiene conto nella fase del trattamento dei residui non metallici (V): …

16.3.4.    Massa del materiale, considerato energia recuperabile, di cui si tiene conto nella fase del trattamento dei residui non metallici (V): …

16.3.5.    Ripartizione dei materiali (V): …

16.3.6.    Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o riciclabili: …

16.3.7.    Massa totale dei materiali riutilizzabili e/o recuperabili: …

16.4.    Tassi

16.4.1.    Tasso di riciclabilità "Rcyc" (%): …

16.4.2.    Tasso di recuperabilità "Rcov" (%): …

17.    ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO

17.1.    Indirizzo del sito Internet principale per accedere alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo: …

17.1.1.    Data dalla quale essa è disponibile (entro 6 mesi dalla data di omologazione): …

17.2.    Termini e condizioni d'accesso al sito Internet: …

17.3.    Formato delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo accessibili attraverso il sito Internet: …

Note esplicative

(1)    Cancellare quanto non pertinente (quando le risposte possibili sono più di una, in alcuni casi non è necessario cancellare alcuna dicitura).

(2)    Specificare la tolleranza.

(3)    Indicare qui i valori massimi e minimi di ogni variante.

(4)    Solo a fini di definizione dei veicoli fuoristrada.

(5)    Veicoli, passibili di essere alimentati sia a benzina che a gas, ma il cui sistema a benzina sarà usato solo in caso di emergenza o per l'avviamento e il cui serbatoio ha una capacità non superiore a 15 litri, sono considerati, ai fini della prova, veicoli funzionanti solo a gas.

(6)    Devono essere specificati i dispositivi opzionali che incidono sulle dimensioni del veicolo.

(7)    Da documentare nel caso di una famiglia singola di motori OBD e se la documentazione di cui al punto 3.2.12.2.7.0.4 non contiene già quanto richiesto.

(8)    Valore per la prova WHTC combinata, fasi a freddo e a caldo comprese, in conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011.

(9)    Da documentare se la documentazione di cui al punto 4.2.12.2.7.1.5 non contiene già quanto richiesto.

(a)    Per ogni parte omologata, la descrizione può essere sostituita da un rinvio a tale omologazione. Analogamente, non è necessario descrivere le parti la cui costruzione risulti chiaramente dagli schemi o dai disegni allegati. Per ogni parte che richiede un corredo di fotografie o di disegni occorre indicare i numeri dei corrispondenti documenti allegati.

(b)    Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo "?" (ad esempio, ABC??123??).

(c)    Classificato secondo le definizioni di cui alla parte A dell'allegato II.

(d)    Designazione ai sensi della norma EN 10027-1: 2005. Se ciò non fosse possibile, fornire le seguenti informazioni:

— la descrizione del materiale,

— il limite di snervamento,

— il carico di rottura,

— l'allungamento (in %),

— la durezza Brinell.

(f)    Se esiste una versione con cabina normale e una con cabina a cuccetta, indicare le dimensioni e le masse di entrambe.

( g )    Norma ISO 612: 1978 — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions.

(g1)    Veicolo a motore e rimorchio a timone: termine n. 6.4.1.

Semirimorchio e rimorchio ad asse centrale: termine n. 6.4.2.

Nota:

Nei rimorchi ad asse centrale, l'asse dell'attacco si considera come l'asse più avanzato.

(g2)    Termine n. 6.19.2.

(g3)    Termine n. 6.20.

(g4)    Termine n. 6.5.

(g5)    Termine n. 6.1 e per veicoli diversi da quelli della categoria M1: Articolo 2, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 1230/2012 della Commissione

(g6)    Termine n. 6.17.

(g7)    Termine n. 6.2 e per veicoli diversi da quelli della categoria M1: Articolo 2, paragrafo 23, del regolamento (CE) n. 1230/2012 della Commissione.

(g8)    Termine n. 6.3 e per veicoli diversi da quelli della categoria M1: Articolo 2, paragrafo 24, del regolamento (CE) n. 1230/2012 della Commissione.

(g9)    Termine n. 6.6.

(g10)    Termine n. 6.10.

(g11)    Termine n. 6.7.

(g12)    Termine n. 6.11.

(g13)    Termine n. 6.18.1.

(g14)    Termine n. 6.9.

(h)    La massa del conducente è valutata in 75 kg.

I sistemi contenenti liquidi (esclusi quelli per le acque usate che devono rimanere vuoti) sono riempiti al 100% della capacità indicata dal costruttore.

Non è necessario fornire le informazioni di cui al punto 3.6, lettera b), e al punto 3.6.1, lettera b), per le categorie di veicolo N2, N3, M2, M3, O3 e O4.

(i)    Per i rimorchi o i semirimorchi e i veicoli agganciati a un rimorchio o a un semirimorchio, che esercitano un carico verticale significativo sul dispositivo di aggancio o sulla ralla, tale carico, diviso per il valore normalizzato dell'accelerazione di gravità, è compreso nella massa massima tecnicamente ammissibile.

(j)    Per "sbalzo del dispositivo di traino" si intende la distanza orizzontale tra il punto di aggancio dei rimorchi ad asse centrale e la linea mediana degli assi posteriori.

(k)    Se un veicolo funziona a benzina, a carburante diesel, ecc., o anche in una combinazione con un altro carburante, le voci sono ripetute.

Nel caso di motori e sistemi non convenzionali, il costruttore deve fornire dettagli equivalenti a quelli richiesti.

(l)    Questo valore va arrotondato al decimo di millimetro più prossimo.

(m)    Questo valore va calcolato con (π = 3,1416) e arrotondato al cm3 più prossimo.

(n)    Determinato conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 o al regolamento (CE) n. 595/2009, a seconda dei casi.

(o)    Determinato conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 .

(p)    I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.

(q)    Per i rimorchi, velocità massima ammessa dal costruttore.

(r)    Per gli pneumatici della categoria Z, destinati a essere montati su veicoli la cui velocità massima supera i 300 km/h, vanno fornite informazioni equivalenti.

(s)    Il numero di posti a sedere da indicare è quello relativo al veicolo in marcia. Si può indicare un intervallo in caso di disposizione modulabile.

(t)     Per "punto R" o "punto di riferimento del posto a sedere" si intende il punto di progetto definito dal costruttore del veicolo per ogni posto a sedere e indicato in relazione al sistema di riferimento tridimensionale, conformemente all'allegato III del regolamento UNECE n. 125.

(u)    Per i simboli e i segni da utilizzare si veda il punto 5.3 del regolamento UNECE n. 16. Per le cinture di tipo "S", specificare la natura del/i tipo/i.

(v)    Questi termini sono definiti nella norma ISO 22628 : 2002 — Road vehicles — recyclability and recoverability — calculation method.

(x)    Motori a doppia alimentazione.

(x1)    In caso di motori o di veicoli a doppia alimentazione.

(x2)    In caso di motori di tipo 1B, 2B e 3B a doppia alimentazione.

(x3)    Fanno eccezione i motori o i veicoli a doppia alimentazione.



PARTE II

Tabella indicante le combinazioni dei punti contenuti nella parte I consentite sulle diverse versioni e varianti del tipo di veicolo

Voce n.

Tutte

Versione 1

Versione 2

Versione 3

Versione n

Note esplicative

a)    Occorre compilare tabelle distinte per ogni variante di uno stesso tipo.

b)    Risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna "Tutte".

c)    Le informazioni indicate nella tabella possono essere presentate in formati alternativi o messe insieme alle informazioni fornite nella parte I.

d)    Ogni variante e versione va identificata con un codice numerico o alfanumerico consistente in una combinazione di lettere e di cifre, da indicare anche sul certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

e)    La/le variante/i che rientra/no nella parte III dell'allegato IV va/vanno identificata/e con uno specifico codice alfanumerico.


ALLEGATO II

DEFINIZIONI GENERALI, CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI, TIPI DI VEICOLI E TIPI DI CARROZZERIA

INTRODUZIONE

Definizioni e disposizioni generali 

1.    Definizioni

1.1.

"Posto a sedere", qualsiasi spazio in grado di alloggiare una persona seduta il cui ingombro è pari almeno a:

a) il manichino uomo del 50o percentile, nel caso del conducente;

b) il manichino donna adulta del 5o percentile, in tutti gli altri casi.

1.2.

"Sedile", una struttura, completa di rivestimento, che può essere parte integrante o meno della struttura del veicolo, destinata ad alloggiare una persona seduta.

Il termine sedile comprende sia i sedili singoli, sia i sedili a panchina, nonché i sedili pieghevoli e i sedili amovibili.

1.3.

"Merci", essenzialmente qualsiasi cosa mobile.

Il termine merci comprende prodotti sfusi, manufatti, liquidi, animali vivi, vegetali e carichi indivisibili.

1.4.

"Massa massima", la "massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile" come specificato al punto 2.8 dell'allegato I.

2.    Disposizioni generali

2.1.    Numero di posti a sedere

2.1.1.

Le prescrizioni riguardanti il numero di posti a sedere si applicano ai sedili progettati per essere utilizzati mentre il veicolo è in marcia.

2.1.2.

Esse non si applicano ai sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo è fermo e che sono chiaramente indicati agli utenti con un pittogramma o un cartello accompagnati da un testo appropriato.

2.1.3.

Le seguenti prescrizioni si applicano al conteggio dei posti a sedere:

a)    ciascun sedile singolo conta come un posto a sedere;

b)    nel caso di un sedile a panchina, qualsiasi spazio largo almeno 400 mm, misurato a livello del cuscino del sedile, conta come un posto a sedere.

Questa condizione non impedisce al costruttore di usare le disposizioni generali di cui al punto 1.1;

c)    tuttavia, uno spazio così come indicato alla lettera b), non conta come un posto a sedere se:

i)    le caratteristiche del sedile a panchina impediscono al manichino di sedersi in modo naturale - ad esempio: presenza di un bracciolo portaoggetti, zona priva di imbottitura o cucitura interna che interrompe la superficie nominale del sedile;

ii)    le caratteristiche del pavimento situato immediatamente davanti al posto a sedere presunto impediscono ai piedi del manichino di posizionarsi in modo naturale (ad esempio per la presenza di un tunnel).

2.1.4.

Per quanto riguarda i veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti UNECE n. 66 e n. 107, le dimensioni di cui al punto 2.1.3, lettera b), vanno allineate allo spazio minimo richiesto per una persona in riferimento alle diverse classi di veicoli.

2.1.5.

Quando su un veicolo sono presenti gli ancoraggi per un sedile amovibile, tale sedile va contato per determinare il numero di posti a sedere.

2.1.6.

Una zona destinata ad una sedia a rotelle occupata va considerata come un posto a sedere.

2.1.6.1.

Tale disposizione non pregiudica le prescrizioni di cui all'allegato 8, punti 3.6.1 e 3.7, del regolamento UNECE n. 107.

2.2.    Massa massima

2.2.1.

Nel caso di una motrice per semirimorchio, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo deve comprendere la massa massima del semirimorchio sostenuta dalla ralla.

2.2.2.

Nel caso di un veicolo a motore in grado di trainare un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo a motore deve comprendere la massa massima trasferita al veicolo trattore dal dispositivo di traino.

2.2.3.

Nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale e di un rimorchio a timone rigido, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo deve corrispondere alla massa massima trasmessa al suolo dalle ruote di un asse o di un gruppo di assi quando il semirimorchio o il rimorchio è agganciato al veicolo trattore.

2.2.4.

Nel caso di un carrello "dolly", la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo deve comprendere la massa massima del semirimorchio sostenuta dalla ralla.

2.3.    Accessori speciali

2.3.1.

I veicoli muniti essenzialmente di impianti fissi quali macchinari o apparecchiature vanno considerati di categoria N od O.

2.4.    Unità

2.4.1.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi unità di misura e relativo simbolo devono soddisfare le disposizioni della direttiva 80/181/CEE del Consiglio 13 .

3.    Classificazione in categorie di veicoli

3.1.

Il costruttore è responsabile della classificazione di un tipo di veicolo in una categoria specifica.

A tal fine, tutti i criteri pertinenti descritti nel presente allegato vanno rispettati.

3.2.

L'autorità di omologazione può richiedere al costruttore ulteriori informazioni pertinenti allo scopo di dimostrare che un tipo di veicolo deve essere classificato come veicolo per uso speciale nel gruppo speciale ("codice SG").



PARTE A

Criteri per la classificazione dei veicoli 

1.    Categorie di veicoli

Ai fini dell'omologazione UE e nazionale nonché dell'omologazione individuale (UE e nazionale) i veicoli vanno classificati secondo la classificazione di cui all'articolo 4.

L'omologazione può essere rilasciata solo per le categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2.    Sottocategorie di veicoli

2.1.    Veicoli fuoristrada

"Veicolo fuoristrada (ORV- off-road vehicle)", un veicolo della categoria M o N con caratteristiche tecniche specifiche che ne consentono l'uso al di fuori dei percorsi stradali usuali.

Per queste categorie di veicoli si deve aggiungere la lettera "G" quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo.

I criteri di sottoclassificazione dei veicoli quali "ORV" sono riportati nella sezione 4 della parte A.

2.2.    Veicoli per uso speciale (SPV - special purpose vehicle)

2.2.1.

Per i veicoli incompleti destinati a rientrare nella sottocategoria SPV, si deve aggiungere la lettera "S" quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo.

I diversi tipi di veicoli per uso speciale sono definiti ed elencati nella sezione 5.

2.3.    Veicoli fuoristrada per uso speciale

2.3.1.

"Veicolo fuoristrada per uso speciale (ORV-SPV)", un veicolo della categoria M o N con le caratteristiche tecniche specifiche di cui ai punti 2.1 e 2.2.

Per queste categorie di veicoli si deve aggiungere la lettera "G" quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo.

Inoltre, per i veicoli incompleti destinati a rientrare nella sottocategoria SPV, si deve aggiungere la lettera "S" quale secondo suffisso.

3.    Criteri per la classificazione dei veicoli nella categoria N

3.1.

La classificazione di un tipo di veicolo nella categoria N deve basarsi sulle caratteristiche tecniche del veicolo di cui ai punti da 3.2 a 3.6.

3.2.

In linea di massima, i vani in cui si trovano tutti i posti a sedere devono essere completamente separati dalla zona di carico.

3.3.

In deroga alle prescrizioni di cui al punto 3.2, persone e merci possono essere trasportate nello stesso vano a condizione che la zona di carico sia munita di dispositivi di fissaggio progettati per proteggere le persone trasportate dallo spostamento del carico durante la marcia, anche in caso di brusche frenate e sterzate.

3.4.

I dispositivi di fissaggio/di ancoraggio destinati a mantenere fermo il carico come richiesto al punto 3.3 e i dispositivi di separazione destinati ai veicoli fino a 7,5 tonnellate devono essere progettati a norma delle disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma ISO 27956:2009 "Road vehicles — Securing of cargo in delivery vans — Requirements and Test methods".

3.4.1.

Il rispetto delle prescrizioni di cui al punto 3.4 può essere comprovato da una dichiarazione di conformità fornita dal costruttore.

3.4.2.

In alternativa alle prescrizioni di cui al punto 3.4, il costruttore può dimostrare alle autorità di omologazione che i dispositivi di fissaggio montati garantiscono un livello di protezione equivalente a quello riportato nella norma indicata.

3.5.

Il numero di posti a sedere escluso il posto a sedere del conducente non deve essere superiore a:

a) 6 nel caso di veicoli della categoria N1;

a) 8 nel caso di veicoli della categoria N2 o N3;

3.6.

3.6.1.

A tal fine, tutte le configurazioni devono soddisfare le seguenti equazioni, in particolare quando tutti i posti a sedere sono occupati:

a)    quando N = 0:

P – M ≥ 100 kg

b)    quando 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

c)    quando N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

in cui le lettere hanno il significato seguente:

"P" è la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

"M" è la massa in ordine di marcia;

"N" è il numero di posti a sedere escluso il posto a sedere del conducente.

3.6.2.

La massa degli accessori montati sul veicolo per alloggiarvi le merci (per esempio serbatoio, carrozzeria, ecc.), per movimentare le merci (per esempio gru, montacarichi, ecc.) e per fissare le merci (per esempio dispositivo di fissaggio del carico) va inclusa in M.

3.6.3.

La massa degli accessori che non sono utilizzati ai fini del punto 3.6.2 (ad esempio un compressore, un verricello, un generatore di corrente, apparecchiature di trasmissione, ecc.) non vanno inclusi in M ai fini dell'applicazione delle formule di cui al punto 3.6.1.

3.7.

Le prescrizioni di cui ai punti da 3.2 a 3.6 vanno soddisfatte per tutte le varianti e per tutte le versioni che rientrano nel tipo di veicolo.

3.8.

Criteri per la classificazione dei veicoli nella categoria N1.

3.8.1.

Un veicolo deve essere classificato N1 se soddisfa tutti i criteri applicabili.

Se uno o più criteri non sono soddisfatti, il veicolo deve essere classificato nella categoria M1.

3.8.2.

Oltre ai criteri generali di cui ai punti da 3.2 a 3.6, per la classificazione dei veicoli in cui il vano del conducente e il carico si trovano in un'unica unità (ad esempio carrozzeria "BB") si devono rispettare anche i criteri di cui ai punti da 3.8.2.1 a 3.8.2.3.5.

3.8.2.1.

Il fatto che tra una fila di sedili e il vano carico vi sia una parete o una paratia, parziale o completa, non esenta dall'obbligo di soddisfare i criteri prescritti.

3.8.2.2.

I criteri sono i seguenti:

a)    deve essere possibile caricare le merci da una porta posteriore, da una sponda o da una porta laterale progettata e costruita a tal fine;

b)    nel caso di una porta posteriore o di una sponda, l'apertura di carico deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

i)    nel caso di un veicolo munito di un'unica fila di sedili o soltanto del sedile del conducente, l'altezza minima dell'apertura di carico deve essere almeno 600 mm;

ii)    nel caso di un veicolo munito di due o più file di sedili, l'altezza minima dell'apertura di carico deve essere almeno 800 mm e la superficie dell'apertura deve essere almeno 800 cm2;

c)    il vano di carico deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

"vano carico", la parte del veicolo situata dietro le file di sedili o dietro il sedile del conducente, se il veicolo è munito unicamente di un sedile del conducente;

i)    generalmente la superficie di carico del vano di carico è piana;

ii)    se il veicolo è munito di un'unica fila di sedili o di un unico sedile, la lunghezza minima del vano carico deve essere almeno il 40% dell'interasse;

iii)    se il veicolo è munito di due o più file di sedili, la lunghezza minima del vano carico deve essere almeno il 30 % dell'interasse;

se i sedili delle ultime due file possono essere facilmente rimossi dal veicolo senza usare attrezzi speciali, le prescrizioni riguardanti la lunghezza del vano di carico vanno soddisfatte con tutti i sedili installati sul veicolo;

iv)    le prescrizioni riguardanti la lunghezza del vano carico vanno soddisfatte con i sedili della prima fila o dell'ultima fila, secondo i casi, in posizione verticale normale d'uso da parte degli occupanti del veicolo.

3.8.2.3.

Condizioni specifiche per la misurazione

3.8.2.3.1.

Definizioni

a)    "altezza dell'apertura di carico", la distanza verticale tra due piani orizzontali tangenti rispettivamente al punto più alto della parte inferiore della porta e al punto più basso della parte superiore della porta;

b)    "superficie dell'apertura di carico", la superficie maggiore della proiezione ortogonale su un piano verticale, perpendicolare alla linea mediana del veicolo, dell'apertura massima consentita quando le porte posteriori o la sponda sono completamente aperte;

c)    "interasse", ai fini dell'applicazione delle formule di cui ai punti 3.8.2.2 e 3.8.3.1, la distanza tra:

i)    la linea mediana dell'asse anteriore e la linea mediana del secondo asse nel caso di veicolo a due assi; o

ii)    la linea mediana dell'asse anteriore e la linea mediana di un asse virtuale equidistante dal secondo e dal terzo asse nel caso di veicolo a tre assi.

3.8.2.3.2.

Regolazioni dei sedili

a)    i sedili vanno regolati nelle rispettive posizioni posteriori più esterne;

b)    lo schienale, se regolabile, va regolato in modo da potervi alloggiare la macchina tridimensionale per la determinazione del punto H con un angolo d'inclinazione di 25 gradi;

c)    lo schienale, se non è regolabile, deve trovarsi nella posizione prevista dal costruttore del veicolo;

d)    se il sedile è regolabile in altezza, deve essere regolato nella posizione più bassa.

3.8.2.3.3.

Condizioni del veicolo

a)    il veicolo deve essere nelle condizioni di carico corrispondenti alla sua massa massima;

b)    le ruote del veicolo devono essere nella direzione del suo asse longitudinale.

3.8.2.3.4.

Le prescrizioni di cui al punto 3.8.2.3.2 non si applicano se il veicolo è munito di una parete o di una paratia.

3.8.2.3.5.

Misura della lunghezza del vano di carico

a)    se il veicolo non è munito di una parete o di una paratia, la lunghezza va misurata da un piano verticale tangente al punto posteriore più esterno dell'estremità superiore dello schienale alla porta o alla sponda o al vetro interni posteriori chiusi;

b)    se il veicolo è munito di una parete o di una paratia, la lunghezza va misurata da un piano verticale tangente al punto posteriore più esterno della paratia o della parete alla porta o alla sponda o al vetro interni posteriori chiusi, secondo i casi;

c)    le prescrizioni relative alla lunghezza vanno soddisfatte almeno lungo una linea orizzontale situata sul piano verticale longitudinale che attraversa la linea mediana del veicolo, a livello del piano di carico.

3.8.3.

Oltre ai criteri generali di cui ai punti da 3.2 a 3.6, per la classificazione dei veicoli in cui il vano del conducente e il carico non si trovano in un'unica unità (per esempio carrozzeria "BE") si devono rispettare anche i criteri di cui ai punti da 3.8.3.1 a 3.8.3.4.

3.8.3.1.

Se il veicolo è a carrozzeria chiusa, si applicano le seguenti prescrizioni:

a)    il carico delle merci deve essere possibile attraverso una porta, una sponda, un pannello posteriori o altri mezzi;

b)    l'altezza minima dell'apertura di carico deve essere almeno 800 mm e la superficie dell'apertura di carico deve essere almeno 12 800 cm2;

c)    la lunghezza minima del vano carico deve essere almeno il 40% dell'interasse.

3.8.3.2.

Se il vano di carico del veicolo è di tipo aperto, si applicano solo le prescrizioni di cui al punto 3.8.3.1, lettere a) e c).

3.8.3.3.

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 3.8.3 si applicano le definizioni di cui al punto 3.8.2.3.1. 

3.8.3.4.

Tuttavia, le prescrizioni relative alla lunghezza del vano di carico vanno soddisfatte lungo una linea orizzontale situata sul piano longitudinale che attraversa la linea mediana del veicolo, a livello del piano di carico.

4.    Criteri per la sottoclassificazione dei veicoli quali veicoli fuoristrada

4.1.

I veicoli M1 o N1 vanno sottoclassificati quali veicoli fuoristrada, se soddisfano tutte le prescrizioni a seguire:

a)    almeno un asse anteriore e un asse posteriore sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;

b)    sono muniti di almeno un meccanismo di bloccaggio del differenziale o di un meccanismo avente effetto analogo;

c)    possono percorrere una pendenza di almeno il 25% senza rimorchio;

d)    soddisfano cinque delle sei prescrizioni a seguire:

i)    avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi;

ii)    avere un angolo di uscita di almeno 20 gradi;

iii)    avere un angolo di rampa di almeno 20 gradi;

iv)    avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm;

v)    avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm;

vi)    avere un'altezza libera dal suolo tra gli assi di almeno 200 mm.

4.2.

I veicoli delle categorie M2, N2 o M3 la cui massa massima non supera le 12 tonnellate vanno sottoclassificati quali veicoli fuoristrada, se soddisfano la prescrizione di cui alla lettera a) o entrambe le prescrizioni di cui alle lettere b) e c):

a)    tutti i loro assi sono simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di uno o più assi;

b)    i)    almeno un asse anteriore e un asse posteriore sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;

   ii)    sono muniti di almeno un meccanismo di bloccaggio del differenziale o di un meccanismo avente il medesimo effetto;

   iii)    possono percorrere una pendenza del 25% senza rimorchio;

c)    soddisfano almeno cinque delle sei prescrizioni a seguire, se la loro massa massima non supera le 7,5 tonnellate, e almeno quattro, se la loro massa massima supera le 7,5 tonnellate:

i)    avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi;

ii)    avere un angolo di uscita di almeno 25 gradi;

iii)    avere un angolo di rampa di almeno 25 gradi;

iv)    avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm;

v)    avere un'altezza libera dal suolo tra gli assi di almeno 300 mm;

vi)    avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

4.3.

I veicoli delle categorie M3 o N3 la cui massa massima supera le 12 tonnellate vanno sottoclassificati quali veicoli fuoristrada, se soddisfano la prescrizione di cui alla lettera a) o entrambe le prescrizioni di cui alle lettere b) e c):

a)    tutti i loro assi sono simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di uno o più assi;

b)    i)    almeno la metà degli assi (o due assi su tre nel caso di un veicolo a tre assi e tre assi nel caso di un veicolo a cinque assi) sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;

ii)    sono muniti di almeno un meccanismo di bloccaggio del differenziale o di un meccanismo avente effetto analogo;

iii)    possono percorrere una pendenza del 25% senza rimorchio;

c)    soddisfano almeno quattro delle sei prescrizioni a seguire:

i)    avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi;

ii)    avere un angolo di uscita di almeno 25 gradi;

iii)    avere un angolo di rampa di almeno 25 gradi;

iv)    avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm;

v)    avere un'altezza libera dal suolo tra gli assi di almeno 300 mm;

vi)    avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm.

4.4.

La procedura di controllo della conformità secondo le prescrizioni geometriche di cui alla presente sezione è descritta nell'appendice 1.



5.    Veicoli per uso speciale

Nome

Code

Definizione

5.1.

Camper

SA

Un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature:

a)    posti a sedere e tavolo;

b)    cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili;

c)    impianti di cottura;

d)    armadi o ripostigli.

Queste attrezzature devono essere fisse.

Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile.

5.2.

Veicolo blindato

SB

Un veicolo destinato alla protezione delle persone o delle merci trasportate, con carrozzeria a prova di proiettile.

5.3.

Ambulanza

SC

Un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali.

5.4.

Autofunebre

SD

Un veicolo della categoria M adibito al trasporto delle salme e dotato di apposite attrezzature speciali.

5.5.

Veicolo con accesso per sedie a rotelle

SH

Un veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasposto su strada.

5.6.

Caravan

SE

Un veicolo della categoria O come definito al punto 3.2.1.3. della norma ISO 3833:1977.

5.7.

Gru mobile

SF

Un veicolo della categoria N3, non equipaggiato per il trasporto di merci, munito di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm.

5.8.

Gruppo speciale

SG

Un veicolo per uso speciale che non rientra in nessuna delle definizioni riportate nella presente sezione.

5.9.

Carrello "dolly"

SJ

Un veicolo della categoria O munito di ralla che sostiene un semirimorchio al fine di trasformarlo in un rimorchio.

5.10.

Rimorchio per trasporto eccezionale

SK

Un veicolo della categoria O4 destinato al trasporto di carichi indivisibili, soggetto a limitazioni della velocità e di circolazione a causa delle sue dimensioni.

Rientrano in questa voce anche i rimorchi modulari idraulici, indipendentemente dal numero di moduli.

5.11.

Veicolo a motore per trasporti eccezionali

SL

Un trattore stradale o un'unità trattrice per semirimorchi della categoria N3 che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

5.12.

Veicolo predisposto per accessori intercambiabili

SM

Un veicolo fuoristrada della categoria N (come definito al punto 2.3) progettato e costruito per trainare, spingere, trasportare e azionare taluni accessori intercambiabili:

Se il veicolo è dotato di una piattaforma di carico ausiliaria, la sua lunghezza massima non deve superare:

6.    Osservazioni

6.1.

L'omologazione non viene rilasciata:

a) ai carrelli "dolly" come definiti nella parte A, sezione 5;

b) ai rimorchi a timone rigido come definiti nella parte C, sezione 4;

c) ai rimorchi che possono trasportare persone su strada.

6.2.

Il punto 6.1 non pregiudica le prescrizioni dell'articolo 40 sull'omologazione nazionale delle piccole serie.


PARTE B

Criteri per i tipi, le varianti e le versioni di veicoli 

1.    Categoria M 1 

1.1.    Tipo di veicolo

1.1.1.

Un "tipo di veicolo" è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:

a)    nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b)    nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali della struttura della carrozzeria.

Lo stesso si applica mutatis mutandis ai veicoli la cui carrozzeria è imbullonata o saldata ad un telaio separato;

1.1.2.

In deroga alle prescrizioni di cui al punto 1.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento della struttura della carrozzeria e gli elementi costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore della struttura della carrozzeria situata immediatamente di fronte all'alloggiamento del parabrezza nella costruzione di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio una berlina e una coupé), tali veicoli possono considerarsi appartenenti allo stesso tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra.

1.1.3.

Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione.

1.2.    Variante

1.2.1.

Una "variante" di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche costruttive seguenti:

a)    il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria come definito nella sezione 2, parte C, quando il costruttore applica il criterio di cui al punto 1.1.2;

b)    il propulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:

i)    il tipo di alimentazione (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);

ii)    il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);

iii)    il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L4, V6 o altro);

c)    il numero di assi;

d)    il numero e l'interconnessione degli assi motore;

e)    il numero di assi sterzanti;

f)    la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto).

g)    nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

1.3.    Versione

1.3.1.

Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche seguenti:

a)    la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b)    la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna;

c)    la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico);

d)    il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);

e)    il numero massimo di posti a sedere;

f)    il livello sonoro in marcia;

g)    il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro 5, Euro 6 o altro);

h)    ciclo misto o ponderato, emissioni di CO2 ciclo misto;

i)    il consumo di energia elettrica (ponderato, misto);

j)    ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo misto;

k)    l'esistenza di una tecnologia innovativa, come definita all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.    CATEGORIE M2 e M3 

2.1.    Tipo di veicolo

2.1.1.

Un "tipo di veicolo" è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:

a)    nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b)    la categoria;

c)    i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione:

i)    la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;

ii)    nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria;

d)    il numero di piani (uno o due);

e)    il numero di unità (rigido/snodato);

f)    il numero di assi;

g)    la modalità di alimentazione (a bordo o esterna);

2.1.2.

Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione.



2.2.    Variante

2.2.1.

Una "variante" di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive seguenti:

a)    il tipo di carrozzeria come definito nella parte C, sezione 3;

b)    la classe o la combinazione di classi dei veicoli, come definita al punto 2.1.1 del regolamento UNECE n. 107 (solo nel caso di veicoli completi e completati);

c)    la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);

d)    il propulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:

i)    il tipo di alimentazione (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);

ii)    il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);

iii)    il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro).

e)    nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

2.3.    Versione

2.3.1.

Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:

a)    la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b)    la capacità o meno del veicolo di trainare un rimorchio;

c)    la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna;

d)    la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico);

e)    il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);

f)    il livello sonoro in marcia;

g)    il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro IV, Euro V o altro).

3.    Categoria N 1 

3.1.    Tipo di veicolo

3.1.1.

Un "tipo di veicolo" è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:

a)    nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b)    nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali della struttura della carrozzeria;

c)    nel caso di una struttura non autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;

3.1.2.

In deroga alle prescrizioni di cui al punto 3.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento della struttura della carrozzeria e gli elementi costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore della struttura della carrozzeria situata immediatamente di fronte all'alloggiamento del parabrezza nella costruzione di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio un furgone e un cabinato, interassi diversi e altezze del tetto diverse), tali veicoli possono considerarsi appartenenti allo stesso tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra.

3.1.3.

Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione.

3.2.    Variante

3.2.1.

Una "variante" di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche costruttive seguenti:

a)    il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria come definito nella sezione 4, parte C (per i veicoli completi e completati), quando il costruttore applica il criterio di cui al punto 3.1.2;

b)    la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);

c)    il propulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:

i)    il tipo di alimentazione (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);

ii)    il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);

iii)    il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro);

d)    il numero di assi;

e)    il numero e l'interconnessione degli assi motore;

f)    il numero di assi sterzanti.

g)    nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

3.3.    Versione

3.3.1.

Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche seguenti:

a)    la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b)    la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna;

c)    la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico);

d)    il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);

e)    il numero massimo di posti a sedere;

f)    il livello sonoro in marcia;

g)    il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro 5, Euro 6 o altro);

h)    ciclo misto o ponderato, emissioni di CO2 ciclo misto;

i)    il consumo di energia elettrica (ponderato, misto);

j)    ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo misto.

4.    CATEGORIE N2 e N3

4.1.    Tipo di veicolo

4.1.1.

Un "tipo di veicolo" è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:

a)    nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b)    la categoria;

c)    la progettazione e la costruzione del telaio comuni ad un'unica linea di prodotto;

d)    il numero di assi;

4.1.2.

Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione.

4.2.    Variante

4.2.1.

Una "variante" di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche costruttive seguenti:

a)    la concezione della struttura della carrozzeria o il tipo di carrozzeria di cui alla parte C, sezione 4, e all'appendice 2 (solo per i veicoli completi e completati);

b)    la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);

c)    il propulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:

i)    il tipo di alimentazione (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);

ii)    il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);

iii)    il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro);

d)    il numero e l'interconnessione degli assi motore;

e)    il numero di assi sterzanti;

f)    nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

4.3.    Versione

4.3.1.

Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche seguenti:

a)    la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b)    la capacità o meno di trainare un rimorchio, come segue:

i)    un rimorchio non frenato;

ii)    un rimorchio con un sistema di frenatura a inerzia, come definito al punto 2.12 del regolamento UNECE n. 13;

iii)    un rimorchio con un sistema di frenatura continuo o semicontinuo, come definito ai punti 2.9 e 2.10 del regolamento UNECE n. 13;

iv)    un rimorchio della categoria O4 che comporta una massa massima del veicolo combinato non superiore alle 44 tonnellate;

v)    un rimorchio della categoria O4 che comporta una massa massima del veicolo combinato superiore alle 44 tonnellate;

c)    la cilindrata;

d)    la potenza massima del motore;

e)    il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);

f)    il livello sonoro in marcia;

g)    il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro IV, Euro V o altro).

5.    CATEGORIE O1 e O2 

5.1.    Tipo di veicolo

5.1.1.

Un "tipo di veicolo" è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:

a)    nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b)    la categoria;

c)    la concezione, come definita nella parte C, sezione 5;

d)    i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione:

i)    la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;

ii)    nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria;

e)    il numero di assi.

5.1.2.

Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione.

5.2.    Variante

5.2.1.

Una "variante" di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche costruttive seguenti:

a)    il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i veicoli completi e completati);

b)    la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);

c)    il tipo di sistema di frenatura (per esempio non frenato/a inerzia/assistito).

d)    nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

5.3.    Versione

5.3.1.

Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche seguenti:

a)    la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b)    la concezione delle sospensioni (pneumatiche, di acciaio o di gomma, barra di torsione o altro);

c)    la concezione del timone (triangolare, tubolare o altro).

6.    CATEGORIE O3 e O4 

6.1.    Tipo di veicolo

6.1.1.

Un "tipo di veicolo" è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:

a)    nome del costruttore.

Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;

b)    la categoria;

c)    la concezione del rimorchio in relazione alle definizioni di cui alla parte C, sezione 5;

d)    i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione:

i)    la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;

ii)    nel caso di rimorchi con una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria;

e)    il numero di assi.

6.1.2.

Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione.

6.2.    Varianti

6.2.1.

Una variante di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche costruttive e di progettazione seguenti:

a)    il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i veicoli completi e completati);

b)    la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);

c)    la concezione delle sospensioni (di acciaio, pneumatiche o idrauliche);

d)    le seguenti caratteristiche tecniche:

i)    la capacità o meno del telaio di estendersi;

ii)    l'altezza del piano (normale, caricatore basso, caricatore semi-basso, ecc.).

e)    nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente.

6.3.    Versioni

6.3.1.

Una "versione", all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche seguenti:

a)    la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

b)    le suddivisioni o le combinazioni di suddivisioni di cui all'allegato I, punti 3.2 e 3.3, della direttiva 96/53/CE del Consiglio 14 in cui rientra la distanza tra due assi consecutivi che costituiscono un gruppo;

c)    la definizione degli assi in relazione a:

i)    gli assi sollevabili (numero e posizione);

ii)    gli assi scaricabili (numero e posizione);

iii)    gli assi sterzanti (numero e posizione).

7.    Prescrizioni comuni a tutte le categorie di veicoli

7.1.

Se un veicolo rientra in diverse categorie in virtù della sua massa massima o del numero di posti a sedere o di entrambi, il costruttore può scegliere di usare i criteri dell'una o dell'altra categoria di veicoli per la definizione delle varianti e delle versioni.

7.1.1.

Esempi:

a)    un veicolo "A" può essere omologato come N1 (3,5 tonnellate) e N2 (4,2 tonnellate) in relazione alla sua massa massima. In tal caso, i parametri riportati nella categoria N1si possono usare anche per il veicolo che rientra nella categoria N2 (o viceversa);

b)    un veicolo "B" può essere omologato come M1 e M2 in relazione al numero di posti a sedere (7+1 o 10+1), i parametri riportati nella categoria M1 si possono usare anche per il veicolo che rientra nella categoria M2 (o viceversa).

7.2.

Un veicolo della categoria N può essere omologato in riferimento alle prescrizioni delle categorie M1 o M2, secondo i casi, se è destinato ad essere trasformato in un veicolo di una di tali categorie nella fase successiva di una procedura di omologazione in più fasi.

7.2.1.

Questa possibilità è prevista solo per i veicoli incompleti.

Tali veicoli devono essere identificati da un codice variante specifico attribuito dal costruttore del veicolo base.

7.3.

Denominazioni dei tipi, delle varianti e delle versioni

7.3.1.

Il costruttore attribuisce un codice alfanumerico, composto da lettere romane e/o numeri arabi, a ciascun tipo, a ciascuna variante e a ciascuna versione del veicolo.

L'uso di parentesi e trattini è consentito purché non sostituiscano una lettera o un numero.

7.3.2.

Il codice completo è denominato: Tipo-Variante-Versione o "TVV".

7.3.3.

Il TVV identifica chiaramente e inequivocabilmente una combinazione unica di caratteristiche tecniche in relazione ai criteri definiti nella parte B del presente allegato.

7.3.4.

Lo stesso costruttore può usare lo stesso codice per definire un tipo di veicolo che rientra in due o più categorie.

7.3.5.

Lo stesso costruttore non può usare lo stesso codice per definire un tipo di veicolo per più di una omologazione all'interno della stessa categoria di veicoli.

7.4.

Numero di caratteri che compongono il TVV

7.4.1.

Il numero di caratteri non deve superare:

a)    15 per il codice relativo al tipo di veicolo;

b)    25 per il codice relativo a una variante;

c)    35 per il codice relativo a una versione.

7.4.2.

Il codice alfanumerico "TVV" completo non deve contenere più di 75 caratteri.

7.4.3.

Quando si usa il TVV completo, si deve lasciare uno spazio tra il tipo, la variante e la versione.

Esempio di TVV: 159AF[…spazio]0054[…spazio]977K(BE).


PARTE C

Definizione dei tipi di carrozzeria

1.    Generalità

1.1.

Il tipo di carrozzeria di cui alla sezione 9 dell'allegato I e alla parte 1 dell'allegato III, nonché il codice della carrozzeria di cui al punto 38 dell'allegato IX, vanno indicati per mezzo di codici.

L'elenco di codici si applica essenzialmente ai veicoli completi e completati.

1.2.

Per quanto concerne i veicoli delle categorie M, il tipo di carrozzeria è identificato tramite due lettere, come specificato nelle sezioni 2 e 3.

1.3.

Per quanto concerne i veicoli delle categorie N e O, il tipo di carrozzeria è identificato tramite due lettere, come specificato nelle sezioni 4 e 5.

1.4.

Se necessario (in particolare per i tipi di carrozzeria di cui ai punti 4.1 e 4.6 e ai punti da 5.1 a 5.4 rispettivamente), tali lettere possono essere integrate da due cifre.

1.4.1.

L'elenco delle cifre è riportato nell'appendice 2 del presente allegato.

1.5.

Per i veicoli per uso speciale, il tipo di carrozzeria da usare è legato alla categoria del veicolo.

2.    Veicoli appartenenti alla categoria M1 

Rif.

Code

Nome

Definizione

2.1.

AA

Berlina

Un veicolo definito al punto 3.1.1.1 della norma ISO n. 3833-1977, munito di almeno quattro finestrini laterali.

2.2.

AB

Due volumi

Una berlina, come definita al punto 2.1, munita di un portellone nella parte posteriore del veicolo.

2.3.

AC

Familiare

Un veicolo definito al punto 3.1.1.4 della norma ISO n. 3833:1977.

2.4.

AD

Coupé

Un veicolo definito al punto 3.1.1.5 della norma ISO n. 3833:1977.

2.5.

AE

Decappottabile

Un veicolo definito al punto 3.1.1.6 della norma ISO n. 3833:1977.

Tuttavia una decappottabile può non essere munita di porte.

2.6.

AF

Veicolo multiuso

Un veicolo diverso da AG e dai veicoli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o occasionalmente al trasporto di merci in un unico vano.

2.7.

AG

Furgoncino

Un veicolo definito al punto 3.1.1.4.1 della norma ISO n. 3833:1977.

Tuttavia, il vano bagagli deve essere completamente separato dal vano passeggeri.

Inoltre, il punto di riferimento del posto a sedere del conducente non deve necessariamente trovarsi ad almeno 750 mm dalla superficie di sostegno del veicolo.

3.    Veicoli appartenenti alla categoria M2 o M3 

Rif.

Code

Nome

Definizione

3.1.

CA

Veicolo a un piano

Un veicolo in cui gli spazi destinati alle persone sono disposti su un unico livello o in modo da non costituire due livelli sovrapposti.

3.2.

CB

Veicolo a due piani

Un veicolo definito al punto 2.1.6 del regolamento UNECE n. 107.

3.3.

CC

Autoarticolato a un piano

Un veicolo definito al punto 2.1.3 del regolamento UNECE n. 107 ad un unico piano.

3.4.

CD

Autoarticolato a due piani

Un veicolo definito al punto 2.1.3.1 del regolamento UNECE n. 107.

3.5.

CE

Veicolo a un piano e pianale ribassato

Un veicolo definito al punto 2.1.4 del regolamento UNECE n. 107 ad un unico piano.

3.6.

CF

Veicolo a due piani e pianale ribassato

Un veicolo definito al punto 2.1.4 del regolamento UNECE n. 107 a due piani.

3.7.

CG

Autoarticolato a un piano e pianale ribassato

Un veicolo che possiede le caratteristiche tecniche di cui ai punti 3.3 e 3.5 della presente tabella.

3.8.

CH

Autoarticolato a due piani e pianale ribassato

Un veicolo che possiede le caratteristiche tecniche di cui ai punti 3.4 e 3.6 della presente tabella.

3.9.

CI

Veicolo a cielo aperto ad un piano

Un veicolo con una parte di tetto o senza tetto.

3.10.

CJ

Veicolo a cielo aperto a due piani

Un veicolo privo di tetto su tutto o parte del piano superiore.

3.11.

CX

Telaio di autobus

Un veicolo incompleto composto solamente dall'insieme delle traverse o dei tubi del telaio, dal motopropulsore e dagli assi, destinato ad essere completato con la carrozzeria e personalizzato secondo le esigenze del trasportatore.



4.    Veicoli a motore della categoria N1, N2 o N3 

Rif.

Code

Nome

Definizione

4.1.

BA

Autocarro

Un veicolo progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trasportare merci.

Può anche trainare un rimorchio.

4.2.

BB

Furgone

Un autocarro in cui il vano del conducente e il vano carico si trovano in un'unica unità.

4.3.

BC

Motrice per semirimorchio

Un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi.

4.4.

BD

Trattore stradale

Un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente per trainare rimorchi diversi dai semirimorchi.

4.5.

BE

Furgone con vano di carico aperto

Un veicolo la cui massa massima non supera i 3 500 kg e in cui i posti a sedere e il vano carico non sono situati in un unico vano.

4.6.

BX

Telaio cabinato o telaio coperto

Un veicolo incompleto composto solamente da una cabina (completa o parziale), dalle traverse del telaio, dal motopropulsore e dagli assi, destinato ad essere completato con la carrozzeria e personalizzato secondo le esigenze del trasportatore.

5.    Veicoli della categoria O

Rif.

Code

Nome

Definizione

5.1.

DA

Semirimorchio

Un rimorchio progettato e costruito per essere agganciato ad una motrice o a un carrello "dolly" e per trasferire un carico verticale significativo sulla motrice o sul carrello "dolly".

Il dispositivo di traino da usare per un veicolo combinato deve essere costituito da un perno di ralla e da una ralla.

5.2.

DB

Rimorchio a timone

Un rimorchio munito di almeno due assi di cui almeno uno è un asse sterzante:

a) munito di un dispositivo di traino che può spostarsi verticalmente (rispetto al rimorchio) e

b) che trasferisce un carico verticale statico inferiore a 100 daN sul veicolo trattore.

5.3.

DC

Rimorchio ad asse centrale

Un rimorchio i cui assi sono posizionati vicino al centro di gravità del veicolo (se caricato in modo uniforme), cosicché solo un carico verticale statico ridotto, che non supera il 10% del carico corrispondente alla massa massima del rimorchio o un carico di 1 000 daN (il minore tra i due), è trasferito al veicolo trattore.

5.4.

DE

Rimorchio a timone rigido

Un rimorchio con un asse o un gruppo di assi montato con un timone che trasferisce un carico statico non superiore a 4 000 daN al veicolo trattore per il modo in cui è costruito e che non corrisponde alla definizione di rimorchio ad asse centrale.

Il dispositivo di traino da usare per un veicolo combinato non deve essere costituito da un perno di ralla e da una ralla.



Appendice 1

Procedura per verificare se un veicolo può essere classificato come veicolo fuoristrada

1.    Generalità

1.1.

La procedura descritta nella presente appendice si applica al fine di classificare un veicolo quale veicolo fuoristrada.

2.    Condizioni di prova per le misurazioni geometriche

2.1.

I veicoli delle categorie M1 or N1 devono essere scarichi, con un manichino uomo del 50o percentile seduto sul sedile del conducente e completi di liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi e ruota di scorta (se fornita di serie).

Il manichino può essere sostituito da un dispositivo simile avente la stessa massa.

2.2.

I veicoli diversi da quelli di cui al punto 2.1 devono essere caricati alla rispettiva massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.

La distribuzione della massa sugli assi deve rappresentare il caso peggiore in relazione alla conformità ai relativi criteri.

2.3.

Un veicolo rappresentativo del tipo deve essere presentato al servizio tecnico nelle condizioni di cui al punto 2.1 o 2.2. Il veicolo deve essere fermo, con le ruote nella direzione del suo asse longitudinale.

Il pavimento su cui si effettuano le misurazioni deve essere il più possibile piatto e orizzontale (inclinazione massima 0,5 %).

3.    Misurazione degli angoli di attacco, di uscita e di rampa

3.1.

L'angolo di attacco deve essere misurato secondo il punto 6.10 della norma ISO 612:1978.

3.2.

L'angolo di uscita deve essere misurato secondo il punto 6.11 della norma ISO 612:1978.

3.3.

L'angolo di rampa deve essere misurato secondo il punto 6.9 della norma
ISO 612:1978.

3.4.

Quando si misura l'angolo di uscita, si possono collocare dispositivi di protezione antincastro posteriore regolabili in altezza fissati nella posizione superiore.

3.5.

La prescrizione di cui al punto 3.4 non deve essere interpretata come un obbligo di dotare il veicolo base di una protezione antincastro posteriore di serie. Tuttavia, il costruttore del veicolo base deve informare il costruttore della fase successiva in merito al fatto che il veicolo deve soddisfare le prescrizioni relative all'angolo di uscita se munito di una protezione antincastro posteriore.

4.    Misurazione dell'altezza libera dal suolo

4.1.    Altezza libera dal suolo tra gli assi

4.1.1.    "Altezza libera dal suolo tra gli assi", la distanza minima tra il piano di appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo.

Per l'applicazione della definizione è necessario considerare la distanza tra l'ultimo asse di un gruppo di assi anteriore e il primo asse di un gruppo di assi posteriore.

4.1.2.    Nessuna parte rigida del veicolo deve sporgere nell'area ombreggiata indicata nella figura.

4.2.    Altezza libera dal suolo di un asse

4.2.1.    "Altezza libera dal suolo di un asse", la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.

4.2.2.    Ove opportuno, si deve misurare l'altezza libera dal suolo per ciascuno degli assi di un gruppo di assi.

5.    Pendenza superabile

5.1.

"Pendenza superabile", la massima pendenza che un veicolo può superare.

5.2.

È necessario eseguire una prova per controllare la pendenza superabile di un veicolo incompleto e di un veicolo completo delle categorie M2, M3, N2 and N3.

5.3.

La prova deve essere eseguita dal servizio tecnico su un veicolo rappresentativo del tipo da sottoporre a prova.

5.4.

Su richiesta del costruttore e alle condizioni di cui all'allegato XVI, la pendenza superabile di un tipo di veicolo può essere comprovata mediante una prova virtuale.

6.    Condizioni di prova e criterio del superamento/fallimento

6.1.

Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1230/2012.

6.2.

Il veicolo deve percorrere la salita a velocità costante senza alcuno slittamento delle ruote in senso longitudinale o laterale.

Appendice 2

Cifre usate per integrare i codici da utilizzare per identificare i diversi tipi di carrozzeria

01    Fondo piatto

02    Sponda ribaltabile

03    Cassone chiuso

04    Condizionato, con pareti isolate e attrezzato per mantenere la temperatura interna

05    Condizionato, con pareti isolate, ma non attrezzato per mantenere la temperatura interna

06    Coperto da telone

07    Cassa mobile (sovrastruttura intercambiabile)

08    Portacontainer

09    Veicoli muniti di gancio di sollevamento

10    A cassone ribaltabile

11    Cisterna

12    Cisterna destinata al trasporto di merci pericolose

13    Camion per il trasporto di bestiame

14    Bisarca; Camion betoniera

15    Camion betoniera

16    Autopompa per calcestruzzo

17    Camion per il trasporto di legname

18    Veicolo per la raccolta dei rifiuti

19    Spazzatrice, pulitrice e spurgo pozzi neri

20    Compressore

21    Porta-barche

22    Porta-alianti

23    Veicoli destinati alla vendita al dettaglio o da esposizione

24    Carro attrezzi

25    Camion con scala

26    Autogru (diversa da una gru mobile come definita nella parte A, sezione 5, dell'allegato II)

27    Camion con piattaforma aerea

28    Gru scavatrice

29    Rimorchio a pianale ribassato

30    Veicolo per il trasporto di lastre di vetro

31    Automezzo antincendio

99    Carrozzeria esclusa dal presente elenco.


ALLEGATO III

SCHEDA INFORMATIVA PER L'OMOLOGAZIONE UE DEI VEICOLI

PARTE I

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e devono comprendere un indice.

I disegni vanno forniti, in scala appropriata, in formato A4 o in un raccoglitore di formato A4 e devono essere sufficientemente dettagliati.

Le eventuali fotografie devono fornire un livello sufficiente di dettaglio.

A.    Categorie M e N

1.    DATI GENERALI

1.1.    Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.    Tipo: …

1.2.1.    Eventuali denominazioni commerciali: …

1.2.2.    Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nella fase iniziale/precedente (elencare le informazioni per ciascuna fase. Si può usare una matrice)

Tipo: …………………………………………………………………………

Variante/i: …………………………………………………………………..

Versione/i: …………………………………………………………………...

Numero di omologazione, compreso il numero di estensione ….

1.3.    Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): …

1.3.1.    Posizione della marcatura: …

1.4.    Categoria del veicolo (c): …

1.4.1.    Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: …

1.5.    Denominazione e indirizzo del costruttore: …

1.5.1.    Per i veicoli omologati in più fasi, denominazione e indirizzo del costruttore del veicolo nelle fasi iniziali/precedenti del veicolo…

1.8.    Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: …

1.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

2.    CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

2.1.    Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

2.3.    Numero di assi e di ruote: …

2.3.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.3.2.    Numero e posizione degli assi sterzanti: …

2.3.3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

2.4.    Telaio (se esiste) (disegno complessivo): …

2.6.    Posizione e disposizione del motore: …

2.8.    Lato guida: a destra/a sinistra (1).

2.8.1.    Veicolo predisposto per la circolazione stradale a destra/a sinistra (1).

2.9.    Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

2.10.    Specificare se il veicolo è adibito al trasporto di merci a temperatura controllata: …

3.    MASSE E DIMENSIONI (f)(g)(7)

(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

3.1.    Interasse/i (a pieno carico) (g1):

3.1.1.    Veicoli a due assi:

3.1.2.    Veicoli a tre o più assi 

3.1.2.1.    Distanza tra assi consecutivi, da quello in posizione più avanzata a quello in posizione più arretrata: …

3.1.2.2.    Distanza totale tra gli assi: …

3.3.1.    Carreggiata di ciascun asse sterzante (g4): …

3.3.2.    Carreggiata di tutti gli altri assi (g4): …

3.4.    Valori delle dimensioni (complessive) del veicolo

3.4.1.    Telaio non carrozzato: 

3.4.1.1.    Lunghezza (g5): …

3.4.1.1.1.    Lunghezza massima ammissibile: …

3.4.1.1.2.    Lunghezza minima ammissibile: …

3.4.1.2.    Larghezza (g7): …

3.4.1.2.1.    Larghezza massima ammissibile: …

3.4.1.2.2.    Larghezza minima ammissibile: …

3.4.1.3.    Altezza (in ordine di marcia) (g8) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

3.4.2.    Telaio carrozzato 

3.4.2.1.    Lunghezza (g5): …

3.4.2.1.1.    Lunghezza della superficie di carico: …

3.4.2.2.    Larghezza (g7): …

3.4.2.2.1.    Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): …

3.4.2.3.    Altezza (in ordine di marcia) (g8) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

3.5.

Massa minima sull'asse/sugli assi sterzante/i dei veicoli incompleti:

3.6.

Massa in ordine di marcia (h)

a)    massima e minima per ogni variante: …

b)    massa di ciascuna versione (fornire una tabella se esistono più versioni all'interno della stessa variante): …

3.6.1.

Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale o a timone rigido, massa gravante sul punto di aggancio:

a) massima e minima per ogni variante: …

b) massa di ciascuna versione (fornire una tabella se esistono più versioni all'interno della stessa variante): …

3.6.2.

Massa degli accessori opzionali [come definito all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1230/2012: …

3.7.

Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: …

3.8.

Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (i) (3): …

3.8.1.

Distribuzione di tale massa tra gli assi e, per semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, carico gravante sul punto di traino (3): …

3.9.    Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

3.10.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo d'assi:

3.11.    Massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile del veicolo trattore: 

in caso di:

3.11.1.    Rimorchio a timone: …

3.11.2.    Semirimorchio: …

3.11.3.    Rimorchio ad asse centrale: …

3.11.4.    Rimorchio a timone rigido: …

3.11.5.    Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato a pieno carico (3): …

3.11.6.    Massa massima del rimorchio non frenato: …

3.12.    Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: 

3.12.1.    di un veicolo trattore: …

3.12.2.    di un semirimorchio, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

3.16.    Masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo)

3.16.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

3.16.2.    Massa massima ammissibile su ogni asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore se inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: …

3.16.3.    Massa massima ammissibile su ogni gruppo d'assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

3.16.4.    Massa massima rimorchiabile ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

3.16.5.    Massa massima ammissibile del veicolo combinato per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

3.17.    Veicoli sottoposti ad omologazione in più fasi [solo nel caso dei veicoli incompleti o completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007]: sì/no (1)

3.17.1.    Massa del veicolo di base in ordine di marcia: ……………...………………kg.

3.17.2.    Massa aggiunta standard (DAM), calcolata in conformità all'allegato XII, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/2008: ……………...………………kg.

4.    PROPULSORE (k)

4.1.    Costruttore del motore:

4.1.1.    Codice motore del costruttore (quale apposto sul motore): …

4.1.2.    Eventuale numero di omologazione comprendente il marchio di identificazione del carburante …

(solo per veicoli pesanti)

4.2.    Motore a combustione interna

4.2.1.1.    Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea/doppia alimentazione (1)

Ciclo a quattro tempi/due tempi/rotativo (1)

4.2.1.1.1.    Tipo di motore a doppia alimentazione: tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)(x1)

4.2.1.1.2.    Indice energetico medio del gas calcolato durante la parte a caldo del ciclo di prova WHTC: … %

4.2.1.2.    Numero e disposizione dei cilindri: …

4.2.1.3.    Cilindrata (m): …… cm3 

4.2.1.6.    Regime minimo normale (2): …… min-1 

4.2.1.6.1.    Regime minimo elevato (2): …… min-1

4.2.1.6.2.    Minimo a diesel: sì/no (1)(x1)

4.2.1.8.    Potenza netta massima (n): …… kW a …… giri/min-1 (dichiarata dal costruttore)

4.2.1.11.    (Solo Euro VI) Riferimenti del costruttore al fascicolo di documentazione richiesto dal regolamento (UE) n. 582/2011, articoli 5, 7 e 9, che consentono all'autorità di omologazione di valutare le strategie di controllo delle emissioni e i sistemi presenti sul motore in modo da garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo sugli NOx

4.2.2.1.    Veicoli commerciali leggeri: diesel/benzina/GPL/GN o biometano/etanolo (E85)/biodiesel/idrogeno (1) (6)

4.2.2.2    Veicoli commerciali pesanti alimentati a diesel/benzina/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/etanolo (ED95)/etanolo (E85)/ GNL/GNL20 (1) (6)

4.2.2.2.1.    (Solo Euro VI) Carburanti compatibili con l'uso del motore, dichiarati dal costruttore in conformemente al regolamento (UE) n. 582/2011, allegato I, punto 1.1.3, (ove applicabile)

4.2.2.4.    Tipo di carburante del veicolo: Monocarburante, bicarburante, policarburante (1)

4.2.2.5.    Quantità massima di biocarburante accettabile nel carburante (dichiarata dal costruttore): …… % in volume

4.2.3.    Serbatoio/i del carburante 

4.2.3.1.    Serbatoio/i di servizio

4.2.3.1.1.    Numero e capacità di ciascun serbatoio: …

4.2.3.2.    Serbatoio/i ausiliario/i

4.2.3.2.1.    Numero e capacità di ciascun serbatoio: …

4.2.4.    Alimentazione 

4.2.4.1.    Tramite carburatore/i: sì/no (1)

4.2.4.2.    A iniezione (solo motori ad accensione spontanea o a doppia alimentazione): sì/no (1)

4.2.4.2.2.    Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

4.2.4.3.    A iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

4.2.7.    Sistema di raffreddamento: liquido/aria (1)

4.2.8.    Sistema di aspirazione 

4.2.8.1.    Compressore: sì/no (1)

4.2.8.2.    Intercooler: sì/no (1)

4.2.8.3.3.    (solo Euro VI ) Depressione effettiva del sistema di aspirazione al regime nominale di rotazione e al 100% del carico sul veicolo: … kPa

4.2.9.    Sistema di scarico 

4.2.9.2.1.    (Solo Euro VI) Descrizione e/o disegno degli elementi del sistema di scarico che non sono parte del sistema di motore

4.2.9.3.1.    (Solo Euro VI) Contropressione effettiva allo scarico, al regime nominale e al 100% del carico sul veicolo (solo per motori ad accensione spontanea): … kPa

4.2.9.4.    Tipo, marcatura del/i silenziatore/i dello scarico: …

Se influiscono sulla rumorosità esterna, interventi nel vano motore e sul motore atti a ridurla: …

4.2.9.5.    Posizione dell'uscita dello scarico: …

4.2.9.7.1.    (Solo Euro VI) Volume accettabile del sistema di scarico: … dm3 

4.2.12.    Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico 

4.2.12.1.1.    (Solo Euro VI) Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (2)

Se sì, descrizione e disegni:

Se no, conformità all'allegato V del regolamento (UE) n. 582/2011

4.2.12.2.    Altri eventuali dispositivi antinquinamento (se non sono trattati sotto altre voci)

4.2.12.2.1.    Convertitore catalitico: sì/no (1)

4.2.12.2.1.11.    Sistemi a rigenerazione/sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, descrizione: …

4.2.12.2.1.11.6.    Reagenti consumabili: sì/no (1)

4.2.12.2.1.11.7.    Tipo e concentrazione del reagente necessario per l'azione catalitica: …

4.2.12.2.2.    Sensore di ossigeno: sì/no (1)

4.2.12.2.3.    Iniezione di aria: sì/no (1)

4.2.12.2.4.    Ricircolo dei gas di scarico: sì/no (1)

4.2.12.2.5.    Sistema di controllo delle emissioni di vapori: sì/no (1)

4.2.12.2.6.    Filtro antiparticolato: sì/no (1)

4.2.12.2.6.9.    Altri sistemi: sì/no (1)

4.2.12.2.6.9.1.    Descrizione e funzionamento

4.2.12.2.7.    Sistema diagnostico di bordo (OBD): sì/no (1)

4.2.12.2.7.0.1.    (Solo Euro VI) Numero di famiglie di motori OBD nell'ambito della famiglia di motori

4.2.12.2.7.0.2.    (Solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile)

4.2.12.2.7.0.3.    (Solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente della famiglia:

4.2.12.2.7.0.4.    (Solo Euro VI) Riferimenti del costruttore relativi alla documentazione OBD richiesta dall'articolo 5, sezione paragrafo 4, lettera c), e dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 582/2011 e specificata dall'allegato X di tale regolamento, al fine di omologare il sistema OBD

4.2.12.2.7.0.5.    (Solo Euro VI) Se del caso, riferimento del costruttore alla documentazione relativa all'installazione su un veicolo di un sistema motore munito di OBD

4.2.12.2.7.0.6.    (Solo Euro VI) Se del caso, riferimento del costruttore alla documentazione relativa all'installazione sul veicolo del sistema OBD di un motore omologato

4.2.12.2.7.6.5.    (Solo Euro VI) Standard del protocollo di comunicazione OBD: (7)

4.2.12.2.7.7.    (Solo Euro VI) Riferimento del costruttore alla documentazione OBD di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera d) e all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 582/2011, al fine di soddisfare le disposizioni sull'accesso all'OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, oppure

4.2.12.2.7.7.1.    in alternativa al riferimento del costruttore di cui al punto 4.2.12.2.7.7, un riferimento al documento accluso alla scheda informativa di cui all'allegato III, appendice 4, del regolamento (UE) n. 582/2011 contenente la seguente tabella, da compilare secondo l'esempio fornito:

componente — codice di guasto — strategia di controllo — criteri di individuazione dei guasti — criteri di attivazione della spia MI — parametri secondari — precondizionamento — prova dimostrativa

catalizzatore — P0420 — segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2 — differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2 — 3o ciclo — regime del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del catalizzatore — due cicli di tipo 1 — tipo 1

4.2.12.2.7.8.    (Solo Euro VI) componenti del sistema OBD montati sul veicolo

4.2.12.2.7.8.1.    Elenco dei componenti del sistema OBD montati sul veicolo

4.2.12.2.7.8.2.    Descrizione e/o disegno dell'MI (10)

4.2.12.2.7.8.3.    Descrizione e/o disegno dell'interfaccia OBD per la comunicazione esterna (10)

4.2.12.2.8.    Altri sistemi (descrizione e funzionamento): …

4.2.12.2.8.1.    (Solo Euro VI) Sistemi atti a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx:

4.2.12.2.8.2.    Sistema di persuasione del conducente

4.2.12.2.8.2.1.    (Solo Euro VI) Motore con disattivazione permanente del sistema di persuasione del conducente, destinato a essere usato da servizi di soccorso o sui veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b): sì/no (1)

4.2.12.2.8.3.    (Solo Euro VI) Numero di famiglie di motori OBD nell'ambito della famiglia di motori considerata quando si tratta di garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx:

4.2.12.2.8.4.    (Solo Euro VI) Elenco delle famiglie di motori OBD (ove applicabile)

4.2.12.2.8.5.    (Solo Euro VI) Numero della famiglia di motori OBD cui appartiene il motore capostipite/componente

4.2.12.2.8.6.    (Solo Euro VI) Concentrazione minima dell'ingrediente attivo presente nel reagente che non attiva il sistema di allarme (CDmin): % (vol)

4.2.12.2.8.7.    (Solo Euro VI) Se del caso, riferimento del costruttore alla documentazione relativa all'installazione su un veicolo dei sistemi atti a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx

4.2.12.2.8.8.    Componenti dei sistemi presenti sul veicolo che garantiscono il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx

4.2.12.2.8.8.1.    Attivazione della marcia lenta (creep mode)

"disattiva dopo il riavvio"/"disattiva dopo il riempimento di carburante"/"disattiva dopo l'arresto" (7)

4.2.12.2.8.8.2.    Se del caso, riferimento del costruttore al fascicolo di documenti relativo all'installazione sul veicolo del sistema atto a garantire il funzionamento corretto delle misure di controllo degli NOx di un motore omologato

4.2.12.2.8.8.3.    Descrizione scritta e/o disegno del segnale di avviso (6)

4.2.12.2.9.    Limitatore di coppia: sì/no (1)

4.2.13.1.    Posizione del simbolo del coefficiente di assorbimento (soltanto per i motori ad accensione spontanea): …

4.2.15.    Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

4.2.16.    Sistema di alimentazione a GN: sì/no (1)

4.2.17.8.1.0.1.    (Solo Euro VI) È presente un dispositivo di adeguamento automatico: sì/no (1)

4.2.17.8.1.0.2.    (Solo Euro VI) Taratura per una specifica composizione di gas
GN-H/GN-L/GN-HL (
1)

Trasformazione per una specifica composizione di gas
GN-H
t/GN-Lt/GN-HLt (1)

4.3.    Motore elettrico

4.3.1.    Tipo (avvolgimento, eccitazione): …

4.3.1.1.    Massima potenza oraria: …… kW

4.3.1.1.1.    Potenza massima netta (n) … kW

(dichiarata dal costruttore)

4.3.1.1.2.    Potenza massima su 30 minuti (n) … kW

(dichiarata dal costruttore)

4.3.1.2.    Tensione di esercizio: …… V

4.3.2.    Batteria

4.3.2.4.    Posizione: …

4.4.    Motore o combinazione di propulsori

4.4.1.    Veicolo ibrido elettrico: sì/no (1)

4.4.2.    Categoria di veicolo ibrido elettrico: a ricarica esterna/non esterna (1)

4.5.4.    (Solo Euro VI) Emissioni di CO2 dei motori destinati a veicoli pesanti 

4.5.4.1.    Prova WHSC delle emissioni massiche di CO2 (x3): … g/kWh

4.5.4.2.    Prova WHSC delle emissioni massiche di CO2 in modalità diesel (x2): … g/kWh

4.5.4.3.    Emissioni massiche di CO2 nella prova WHSC in modalità a doppia alimentazione (x1): … g/kWh

4.5.4.4.    Emissioni massiche di CO2 nella prova WHSC (8)(x3): … g/kWh

4.5.4.5.    Emissioni massiche di CO2 nella prova WHTC in modalità diesel (8)(x2): … g/kWh

4.5.4.6.    Emissioni massiche di CO2 nella prova WHTC in modalità a doppia alimentazione (8)(x1): … g/kWh

4.5.5.    (Solo Euro VI) Consumo di carburante dei motori destinati a veicoli pesanti 

4.5.5.1.    Prova WHSC del consumo di carburante (x3): … g/kWh

4.5.5.2.    Prova WHSC del consumo di carburante in modalità diesel (x2): … g/kWh

4.5.5.3.    Prova WHSC del consumo di carburante in modalità a doppia alimentazione (x1): … g/kWh

4.5.5.4.    Prova WHTC del consumo di carburante (8)(x3): … g/kWh

4.5.5.5.    Prova WHTC del consumo di carburante in modalità diesel (8)(x2): … g/kWh

4.5.5.6.    Prova WHTC del consumo di carburante in modalità a doppia alimentazione (8)(x1): … g/kWh

4.6.5.    Temperatura del lubrificante 

Minima: …… K

Massima: …… K

5.    TRASMISSIONE (p)

5.2.    Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.): …

5.5.    Cambio

5.5.1.    Tipo (manuale/automatico/CVT (continuously variable transmission) (1)

5.6.    Rapporti di trasmissione

Marcia

Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)

Rapporti finali di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e il numero di giri delle ruote motrici)

Rapporti totali di trasmissione

Massimo per CVT

1

2

3

Minimo per CVT

Retromarcia

5.7.    Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) (q)

5.9.    Tachigrafo: sì/no (1)

5.9.1    Marchio di omologazione:

5.11.    Indicatore di cambio di marcia (gear shift indicator — GSI)

5.11.1.    Presenza di un segnale acustico sì/no (1). In caso affermativo, descriverne suono e livello sonoro all'orecchio del conducente in dB(A). (Un segnale acustico deve sempre poter essere inserito o escluso)

5.11.2.    Informazioni ai sensi dell'allegato I, punto 4.6, del regolamento (UE) n. 65/2012 (stabilite nell'omologazione)



6.    ASSI

6.1.    Descrizione di ciascun asse: …

6.2.    Marca: …

6.3.    Tipo: …

6.4.    Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: …

6.5.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

6.    SOSPENSIONE

6.2.    Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: …

6.2.1.    Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

6.2.3.    Sospensione pneumatica degli assi motore: sì/no (1)

6.2.3.1.    Sospensione dell'asse motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

6.2.4.    Sospensione pneumatica degli assi non motore: sì/no (1)

6.2.4.1.    Sospensione degli assi non motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

6.6.1.    Combinazione/i ruote/pneumatici 

a)    per gli pneumatici indicare la designazione della misura, l'indice della capacità di carico, il simbolo della categoria di velocità e la resistenza al rotolamento ai sensi della norma ISO 28580 (ove applicabile) (r);

b)    per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e i dati della campanatura

7.6.1.1.    Assi

7.6.1.1.1.    Asse 1: …

7.6.1.1.2.    Asse 2: …

ecc.

7.6.1.2.    Ruota di scorta (se presente): …

7.6.2.    Limiti superiori e inferiori dei raggi di rotolamento: 

7.6.2.1.    Asse 1: …

7.6.2.2.    Asse 2: …

ecc.

8.    STERZO

8.2.    Trasmissione e comando

8.2.1.    Tipo di trasmissione dello sterzo (precisare se anteriore o posteriore, ove applicabile): …

8.2.2.    Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore): …

8.2.3.    Tipo degli eventuali servocomandi: …

9.    FRENI

9.5.    Sistema antibloccaggio (ABS) sì/no/facoltativo (1)

9.9.    Breve descrizione dell'impianto di frenatura ai sensi del punto 2.6 del regolamento UNECE n. 13-H: …

9.11.    Descrizione dettagliata del/i sistema/i di frenatura di rallentamento (endurance braking system - EBS): …

10.    CARROZZERIA

10.1.    Tipo di carrozzeria; usare i codici di cui alla parte C dell'allegato II/ …

10.3.    Portiere di accesso, serrature e cerniere

10.3.1.    Configurazione e numero delle porte: …

10.9.    Dispositivi per la visione indiretta

10.9.1.    Specchi retrovisori; indicare per ogni singolo specchio retrovisore:

10.9.1.1.    Marca: …

10.9.1.2.    Marchio d'omologazione: …

10.9.1.3.    Variante: …

10.9.1.6.    Accessori opzionali che possono influire sul campo di visibilità posteriore: …

10.9.2.    Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: …

10.9.2.1.    Tipo e descrizione del dispositivo: …

10.10.    Allestimento interno

10.10.3.    Sedili 

10.10.3.1.    Numero di posti a sedere (s): …

10.10.3.1.1.    Posizione e disposizione: …

10.10.3.2.    Posti a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

10.10.4.1.    Tipo/i di poggiatesta: integrato/amovibile/separato (1):

10.10.4.2.    Numero/i di omologazione, se disponibile: …

10.10.8    Gas utilizzato come refrigerante nel sistema di condizionamento dell'aria: …

10.10.8.1.    Il sistema di condizionamento dell'aria è progettato per contenere gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150: sì/no (1)

10.12.2.    Tipo e posizione dei sistemi di ritenuta aggiuntivi (indicare sì/no/facoltativo).



(S = sedile sinistro, D = sedile destro, C = sedile centrale)

Airbag anteriore

Airbag laterale

Pretensionatore della cintura

L

C

R

L

C

R

(*)    La tabella può essere ampliata per veicoli dotati di più di due file di sedili o se    la stessa fila contiene più di tre sedili disposti nel senso della larghezza del veicolo.

10.17.    Targhette regolamentari

10.17.1.    Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: …

10.17.2.    Fotografie e/o disegni delle targhette e delle iscrizioni regolamentari (esempio, completo di dimensioni): …

10.17.3.    Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio completo di dimensioni): …

10.17.4.1.    Spiegazione dei caratteri usati nel codice VDS del VIN e, se del caso, nel VIS del VIN per conformarsi alle prescrizioni del punto 5.3 della norma ISO 3779-1983: …

10.17.4.2.    Caratteri eventualmente utilizzati nel VDS del VIN per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983: …

10.22.    Protezione antincastro anteriore

10.22.0.    Presenza: sì/no/incompleta (1)

10.23.    Protezione dei pedoni

10.23.1.    Descrizione dettagliata del veicolo, in base a fotografie e/o disegni, riguardo alla struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna), con indicazione dei sistemi di protezione attiva installati.

10.24.

Sistemi di protezione frontale

10.24.1.

Piani generali (disegni o fotografie) indicanti la posizione e il fissaggio dei sistemi di protezione frontali:

10.24.3.

Informazioni complete e dettagliate degli elementi di fissaggio necessari e istruzioni complete, comprendenti le coppie da rispettare per il montaggio:

11.    COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1.    Classe e tipo del/i dispositivo/i di traino installati o da installare: …

11.3.    Istruzioni per il montaggio del tipo di aggancio al veicolo con fotografie o disegni dei punti di fissaggio sul veicolo forniti dal costruttore; altre informazioni da cui risulti se il tipo di aggancio sia usato solo per alcune varianti o versioni del tipo di veicolo: …

11.4.    Informazioni sul montaggio di supporti speciali di traino o piastre di montaggio: …

11.5.    Numero/i di omologazione: …

12.    VARIE

12.7.1.    Veicolo equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda da 24 GHz: sì/no (1)

13.    NORME PARTICOLARI PER AUTOBUS DI LINEA O GRANTURISMO

13.1.    Classe del veicolo: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (1)

13.1.2.    Tipi di telaio su cui può essere installata la carrozzeria omologata (costruttore/i e tipi di veicoli): …

13.3.    Numero di passeggeri (seduti e in piedi)

13.3.1.    Totale (N): …

13.3.2.    Piano superiore (Na) (1): …

13.3.3.    Piano inferiore (Nb) (1): …

13.4.    Numero di passeggeri (seduti)

13.4.1.    Totale (A): …

13.4.2.    Piano superiore (Aa) (1): …

13.4.3.    Piano inferiore (Ab) (1): …

13.4.4.    Numero di posti per sedie a rotelle per le categorie di veicoli M2 ed M3: …

16.    ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO

16.1.    Indirizzo del sito Internet principale per accedere alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo: …



B.    Categoria O

1.    DATI GENERALI

1.1.    Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.    Tipo: …

1.2.1.    Eventuali denominazioni commerciali: …

1.3.    Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b): …

1.3.1.    Posizione della marcatura: …

1.4.    Categoria del veicolo (c): …

1.4.1.    Classificazione in base alle merci pericolose che il veicolo deve trasportare: …

1.5.    Denominazione e indirizzo del costruttore: …

1.8.    Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: …

1.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

2.    CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

2.1.    Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

2.3.    Numero di assi e di ruote: …

2.3.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

2.3.2.    Numero e posizione degli assi sterzanti: …

2.4.    Telaio (se esiste) (disegno complessivo): …

2.9.    Specificare se il veicolo a motore è destinato a trainare un semirimorchio o altri rimorchi e, se il rimorchio è un semirimorchio, un rimorchio a timone, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

2.10.    Specificare se il veicolo è adibito al trasporto di merci a temperatura controllata: …

3.    MASSE E DIMENSIONI (f)(g)(7)

(in kg e mm) (eventualmente con riferimento ai disegni)

3.1.    Interasse o interassi (a pieno carico) (g1):

3.1.1.    Veicoli a due assi: …

3.1.2.    Veicoli a tre o più assi 

3.1.2.1.    Distanza tra assi consecutivi, da quello in posizione più avanzata a quello in posizione più arretrata: …

3.1.2.2.    Distanza totale tra gli assi: …

3.3.1.    Carreggiata di ciascun asse sterzante (g4): …

3.3.2.    Carreggiata di tutti gli altri assi (g4): …

3.4.    Valori delle dimensioni (complessive) del veicolo

3.4.1.    Telaio non carrozzato: 

3.4.1.1.    Lunghezza (g5): …

3.4.1.1.1.    Lunghezza massima ammissibile: …

3.4.1.1.2.    Lunghezza minima ammissibile: …

3.4.1.1.3.    Nel caso di rimorchi, lunghezza ammissibile massima del timone (g6): …

3.4.1.2.    Larghezza (g7): …

3.4.1.2.1.    Larghezza massima ammissibile: …

3.4.1.2.2.    Larghezza minima ammissibile: …

3.4.2.    Telaio carrozzato 

3.4.2.1.    Lunghezza (g5): …

3.4.2.1.1.    Lunghezza della superficie di carico: …

3.4.2.1.2.    Nel caso di rimorchi, lunghezza ammissibile massima del timone (g6): …

3.4.2.2.    Larghezza (g7): …

3.4.2.2.1.    Spessore delle pareti (in caso di veicoli destinati al trasporto di merci a temperatura controllata): …

3.4.2.3.    Altezza (in ordine di marcia) (g8) (per sospensioni regolabili in altezza, indicare la posizione normale di marcia): …

3.6.    Massa in ordine di marcia (h)

a)    massima e minima per ogni variante: …

b)    massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): …

3.6.1.    Distribuzione di tale massa sugli assi e, nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale o a timone rigido, massa gravante sul punto di aggancio: …

a)    massima e minima per ogni variante: …

b)    massa di ciascuna versione (deve essere fornita una matrice): …

3.6.2.    Massa degli accessori opzionali [come definito all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1230/2012: …

3.7.    Massa minima del veicolo completo dichiarata dal costruttore, nel caso di un veicolo incompleto: …

3.8.    Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (i) (3): …

3.8.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi e, per semirimorchi o rimorchi ad asse centrale, carico gravante sul punto di traino (3): …

3.9.    Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

3.10.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo d'assi:

3.12.    Massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: 

3.12.2.    di un semirimorchio, un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido: …

3.16.    Masse massime ammissibili per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione (facoltativo) 

3.16.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

3.16.2.    Massa massima ammissibile su ogni asse per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione e, in caso di semirimorchio o rimorchio ad asse centrale, carico previsto sul punto di aggancio dichiarato dal costruttore se inferiore alla massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: …

3.16.3.    Massa massima ammissibile su ogni gruppo d'assi per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: …

3.16.4.    Massa trainabile massima ammissibile per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione [sono possibili indicazioni diverse per ogni configurazione tecnica (5)]: …

4.    TRASMISSIONE

4.7.    Velocità massima di progetto del veicolo (in km/h) (q)

5.    ASSI

5.1.    Descrizione di ciascun asse: …

5.2.    Marca: …

5.3.    Tipo: …

5.4.    Posizione dell'asse o degli assi sollevabili: …

5.5.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

6.    SOSPENSIONE

6.2.    Tipo e modello della sospensione di ciascun asse o ruota: …

6.2.1.    Regolazione del livello: sì/no/facoltativo (1)

6.2.4.    Sospensione pneumatica degli assi non motore: sì/no (1)

6.2.4.1.    Sospensione degli assi non motore equivalente alla sospensione pneumatica: sì/no (1)

6.6.1.    Combinazione/i ruote/pneumatici 

a)    per gli pneumatici indicare la designazione della misura, l'indice della capacità di carico, il simbolo della categoria di velocità e la resistenza al rotolamento ai sensi della norma ISO 28580 (ove applicabile) (r);

b)    per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e i dati della campanatura

6.6.1.1.    Assi

6.6.1.1.1.    Asse 1: …

6.6.1.1.2.    Asse 2: …

ecc.

6.6.1.2.    Ruota di scorta (se presente): …

6.6.2.    Limiti superiori e inferiori dei raggi di rotolamento 

6.6.2.1.    Asse 1: …

6.6.2.2.    Asse 2: …

ecc.

7.    STERZO

7.2.    Trasmissione e comando

7.2.1.    Tipo di trasmissione dello sterzo (precisare se anteriore o posteriore, ove applicabile): …

7.2.2.    Trasmissione alle ruote (compresi i sistemi diversi da quelli meccanici; se del caso, precisare posteriore o anteriore): …

7.2.3.    Tipo degli eventuali servocomandi: …

8.    FRENI

8.5.    Sistema antibloccaggio: sì/no/facoltativo (1)

8.9.    Breve descrizione dell'impianto di frenatura ai sensi del punto 2.6 del regolamento UNECE n. 13-H: …

9.    CARROZZERIA

9.1.    Tipo di carrozzeria in base ai codici di cui alla parte C dell'allegato II: …

9.17.    Targhette regolamentari

9.17.1.    Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette e delle iscrizioni regolamentari e del numero di identificazione del veicolo: …

9.17.2.    Fotografie e/o disegni delle targhette e delle iscrizioni regolamentari (esempio, completo di dimensioni): …

9.17.3.    Fotografie e/o disegni del numero di identificazione del veicolo (esempio completo di dimensioni): …

9.17.4.1.    Spiegazione dei caratteri usati nel codice VDS del VIN e, se del caso, nel VIS del VIN per conformarsi alle prescrizioni del punto 5.3 della norma ISO 3779-1983: …

9.17.4.2.    Caratteri eventualmente utilizzati nel VDS del VIN per conformarsi alle prescrizioni della sezione 5.4 della norma ISO 3779:1983: …

11.    COLLEGAMENTI TRA VEICOLI TRATTORI E RIMORCHI O SEMIRIMORCHI

11.1.    Classe e tipo del/i dispositivo/i di traino installati o da installare: …

11.5.    Numero/i di omologazione: …



PARTE II

Tabella indicante le combinazioni dei punti contenuti nella parte I consentite sulle diverse versioni e varianti del tipo di veicolo

Voce n.

Tutte

Versione 1

Versione 2

Versione 3

Versione n

Note esplicative

a)    Occorre compilare tabelle distinte per ogni variante di uno stesso tipo.

b)    Risposte multiple per le quali non sono previste restrizioni alla combinazione in una variante, devono essere indicate nella colonna "Tutte".

c)    Le informazioni da indicare conformemente alla parte II possono essere presentate in formati alternativi o messe insieme alle informazioni fornite nella parte I.

d)    Ogni variante e versione va identificata con un codice numerico o alfanumerico consistente in una combinazione di lettere e di cifre, da indicare anche sul certificato di conformità (allegato IX) del veicolo in questione.

e)    La/le variante/i che rientra/no nella parte III dell'allegato IV va/vanno identificata/e con uno specifico codice alfanumerico.


PARTE III

Numeri di omologazione

Le informazioni prescritte dall'articolo 22 devono essere fornite nella tabella seguente per le omologazioni di sistemi, entità tecniche e componenti per il veicolo che sono state rilasciate a norma degli atti normativi di cui all'allegato IV. (Vanno incluse tutte le omologazioni pertinenti per ciascun sistema, entità tecnica e componente. Non occorre però fornire qui informazioni su componenti se tali informazioni sono incluse nel certificato di omologazione riguardante le prescrizioni di installazione).

Oggetto

Numero di omologazione o numero del verbale di prova (***)

Stato membro o parte contraente (*) che rilascia l'omologazione (**) o il verbale di prova (***)

Data dell'estensione

Varianti/Versioni

(*)    Parti contraenti dell'accordo del 1958 rivisto.

(**)    Indicare se non risulta dal numero di omologazione.

(***)    Indicare se il costruttore applica le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1. In tal caso occorre specificare l'atto normativo pertinente nella seconda colonna.

Firmato: …

Qualifica: …

Data: …


ALLEGATO IV

PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE UE DI VEICOLI, SISTEMI, componenti o entità tecniche

PARTE I

Atti normativi per l'omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata

Voce

Oggetto

Atto normativo

Applicabilità

M1 

M2 

M3 

N1 

N2 

N3 

O1 

O2 

O3 

O4 

Entità tecnica o
componente

1A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15

X

X

X

X

X

X

X

2A

Emissioni (Euro 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

X(1)

X(1)

X(1)

X(1)

X

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione 16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo (predellini, pedane e maniglie)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012 17

X

X

X

X

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

X

X

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

X

X

X

X

X

X

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

X

X

X

X

X

X

9A

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

X(3)

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

X(4)

X(4)

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

X

13A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X(4A)

X(4A)

X(4A)

X(4A)

X

13B

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

X

X

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

X

X

15A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

X(4B)

X(4B)

X

X

X

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

X

X

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

X

X

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo (retromarcia)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

X

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X

X

X

X

X

X

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

X

X

X

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

X

X

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica in gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

X

X

X

25D

Sorgenti luminose a scarica in gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

X

X

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

X

X

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

X

X

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

X

X

X

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

X

X

X

X

X

X

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

X

X

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta Isofix per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X

X

X

X

X

X

X

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

X

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

X

X

34A

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione 18

X

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione 19

X

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

X

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

X

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X(9)

X(9)

X

X(9)

X(9)

X

X

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

X

X

X

X

X

43A

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE 20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione 21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

X

X

X

X

X

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

X

X

X

X

X

X

X

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

X(9A)

X(9A)

X

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

X

X

X

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

X

X

X

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X

X

X

X

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X

51A

Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

X

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

X

X

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

X

X

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

X(11)

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

X(12)

X(12)

55

(vuoto)

56A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

X

X

X

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 22

X

X

X

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23

X

X

-

60

(vuoto)

61

Sistemi di condizionamento dell'aria

Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 24

X

X(14)

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

X

X

X

X

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

X

65

Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione 25

X

X

X

X

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione 26

X

X

X

X

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

X

X

X

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

X

X

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

X

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

X

X

X

71

Robustezza della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 29

x

x

x

Note esplicative

X    Atto normativo pertinente

(1)    Per i veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg.

(2)    Nel caso di veicoli dotati di un impianto GPL o GNC, è obbligatoria un'omologazione a norma dei regolamenti UNECE n. 67 o n. 110.

(3)    Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) è obbligatorio a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(4)    Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

(4A)    Se installato, il dispositivo di protezione deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 18.

(4B)    Questo regolamento si applica ai sedili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE n. 80.

(9)    Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non sono omologati (su richiesta del costruttore e a condizione che la loro massa di riferimento non superi 2 840 kg) a norma del regolamento (CE) n. 715/2007.

(9A)    Si applica solo se tali veicoli sono muniti di dispositivi disciplinati dal regolamento UNECE n. 64. Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici per i veicoli della categoria M1 si applica su base obbligatoria in conformità all'articolo 9, punto 2, del regolamento (CE) n. 661/2009.

(10)    Si applica solo ai veicoli muniti di attacchi.

(11)    Si applica ai veicoli con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 2,5 tonnellate.

(12)    Si applica solo ai veicoli in cui il "punto di riferimento del sedile ("punto R")" del sedile più basso non è situato a più di 700 mm dal livello del suolo.

(13)    Si applica solo se il costruttore chiede l'omologazione di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.

(14)    Si applica solo ai veicoli della categoria N1, classe I, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007.

(15)    La conformità al regolamento (CE) n. 661/2009 è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un'omologazione di questa voce, poiché essa copre la combinazione delle voci 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A e da 64 a 71. Le serie di modifiche dei regolamenti UNECE obbligatoriamente applicabili sono elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate come alternativa.



Appendice 1

Atti normativi per l'omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie a norma dell'articolo 39

Tabella 1 

Veicoli della categoria M1 

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

1

Livello sonoro

Direttiva 70/157/CEE

A

1A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

A

2

Emissioni (Euro 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

A

a)    Sistemi diagnostici di bordo (OBD - On Board Diagnostics)

Il veicolo deve essere munito di un sistema diagnostico di bordo OBD conforme alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 (il sistema OBD deve essere progettato per registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore).

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.

b)    Conformità in servizio

N/D

c)    Accesso alle informazioni

È sufficiente che il costruttore fornisca un accesso facile e rapido alle informazioni sulle riparazioni e sulla manutenzione.

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore) 

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno la stessa centralina elettronica (ECU)).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

a)    Serbatoi per carburante liquido

B

b)    Installazione nel veicolo

B

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

B

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

B

5A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

C

a)    Sistemi meccanici

Si applicano le disposizioni del punto 5 del regolamento UNECE n. 79.

Devono essere eseguite tutte le prove prescritte nel punto 6.2 del regolamento UNECE n. 79 e si applicano le prescrizioni del punto 6.1 del regolamento UNECE n. 79.

b)    Sistema complesso di controllo elettronico del veicolo

Si applicano tutte le prescrizioni dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 79.

La conformità a tali prescrizioni può essere verificata solo da un servizio tecnico.

6A

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

C

a)    Prescrizioni generali (punto 5 del regolamento UNECE n. 11)

Tutte le prescrizioni sono obbligatorie.

b)    Prescrizioni per le prestazioni (punto 6 del regolamento UNECE n. 11)

Si applicano solo le prescrizioni dei punti 6.1.5.4 e 6.3 del regolamento UNECE n. 11.

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

a)    Componenti

X

b)    Installazione sul veicolo

B

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

a)    Componenti

X

b)    Installazione sul veicolo

B

9B

Frenatura

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

a)    Prescrizioni sulla progettazione e sulle prove

A

b)    Sistemi di controllo elettronico della stabilità (ESC) e di assistenza alla frenata (BAS)

L'installazione dei sistemi BAS e ESC non è obbligatoria. Se installati, questi sistemi devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13-H.

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

B

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

C

a) Allestimento interno

i) Prescrizioni per raggi e protrusione di interruttori, leve e simili, controlli e finiture interne generali

Le prescrizioni dei punti da 5.1 a 5.6 del regolamento UNECE n. 21 possono non essere applicate su richiesta del costruttore.

Si applicano le prescrizioni del punto 5.2 del regolamento UNECE n. 21, fuorché i punti 5.2.3.1, 5.2.3.2 e 5.2.4.

ii) Prove di assorbimento dell'energia sulla parte superiore del cruscotto

Le prove di assorbimento dell'energia sulla parte superiore del cruscotto devono essere effettuate solo se il veicolo non è munito di almeno due airbag anteriori o di due cinture statiche a quattro punti.

iii) Prove di assorbimento dell'energia sulla parte posteriore dei sedili

N/D

b) Finestrini, tetti apribili e pareti divisorie interne a comando elettrico

Si applicano tutte le prescrizioni del punto 5.8 del regolamento UNECE n. 21.



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

13A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

A

Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1. del regolamento UNECE n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

C

Le prove sono obbligatorie se il veicolo non è stato controllato in base al regolamento UNECE n. 94 (cfr. voce 53 A)

15A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

C

a) Prescrizioni generali

i) Specifiche

Si applicano le prescrizioni del punto 5.2 del regolamento UNECE n. 17, fuorché il punto 5.2.3 di tale regolamento.

ii) Prova di resistenza degli schienali dei sedili e dei poggiatesta

Si applicano le prescrizioni del punto 6.2 del regolamento UNECE n. 17.

iii) Prove di regolazione e di sbloccaggio

La prova deve essere eseguita in conformità all'allegato 7, del regolamento UNECE n. 17.

b) Poggiatesta

i) Specifiche

Si applicano le prescrizioni dei punti 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 e 5.12. del regolamento UNECE n. 17, fuorché il punto 5.5.2 di tale regolamento.

ii) Prove di resistenza dei poggiatesta

È obbligatoria la prova prescritta nel punto 6.4 del regolamento UNECE n. 17.

c) Prescrizioni speciali riguardo alla la protezione degli occupanti dallo spostamento dei bagagli

Le prescrizioni dell'allegato 9 del regolamento UNECE n. 26 possono non essere applicate su richiesta del costruttore.

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

C

a) Specifiche generali

Si applicano le prescrizioni del punto 5 del regolamento UNECE n. 26.

b) Specifiche particolari

Si applicano le prescrizioni del punto 6 del regolamento UNECE n. 26.

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

D

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

B

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

B

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

B

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

B

I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di luci di marcia diurna (DRL).

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

23A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica in gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

25D

Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

B

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta Isofix per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

a) Componenti

X

Prescrizioni relative all'installazione

B

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

A

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

A

34A

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

C

a) Sbrinamento del parabrezza

Si applica solo l'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) n. 672/2010, a condizione che il flusso di aria calda sia condotto su tutta la superficie del parabrezza o che vi sia un riscaldamento elettrico su tutta la superficie del parabrezza.

b) Disappannamento del parabrezza

Si applica solo l'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) n. 672/2010, a condizione che il flusso di aria calda sia condotto su tutta la superficie del parabrezza o che vi sia un riscaldamento elettrico su tutta la superficie del parabrezza.

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

C

a) Tergicristallo

Si applicano le prescrizioni dell'allegato III, punti da 1.1 a 1.1.10, del regolamento (UE) n. 1008/2010.

Deve essere effettuata solo la prova prevista dall'allegato III, punto 2.1.10, del regolamento (UE) n. 1008/2010.

b) Lavacristallo

Si applicano le prescrizioni dell'allegato III, sezione 1.2, del regolamento (UE) n. 1008/2010, fuorché i punti 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.5.



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

36A

Sistema di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

C

L'installazione di un sistema di riscaldamento non è obbligatoria.

a) Tutti i sistemi di riscaldamento

Si applicano le prescrizioni dei punti 5.3 e 6 del regolamento UNECE n. 122.

b) Sistemi di riscaldamento a GPL

Si applicano le prescrizioni dell'allegato 8 del regolamento UNECE n. 122.

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

B

38A

Poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

Ad eccezione delle prescrizioni relative all'OBD e all'accesso alle informazioni.

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore) 

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno la stessa ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

B

Su richiesta del costruttore, la prova di partenza in salita con massa massima combinata, di cui all'allegato I, parte A, punto 5.1, del regolamento (UE) n. 1230/2012 può non essere applicata .

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

a) Componenti

X

b) Installazione

B

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

Componenti

X





Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

46A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

B

Le date per la progressiva applicazione sono quelle fissate nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

Componenti

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

Componenti

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

Componenti

X

Installazione di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)

B

L'installazione di un sistema TPMS non è obbligatoria.

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

a) Componenti

X

b) Installazione

B

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

C

Ai veicoli muniti di airbag anteriori si applicano le prescrizioni del regolamento UNECE n. 94. I veicoli che non sono muniti di airbag devono soddisfare le prescrizioni della voce 14A della presente tabella.

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

C

Prova della sagoma della testa

Il costruttore deve fornire al servizio tecnico informazioni adeguate relative a un possibile urto della testa del manichino di prova contro la struttura del veicolo o la vetratura laterale se questa è costituita da vetro stratificato.

Se risulta che tale urto può avvenire, deve essere effettuata la prova parziale utilizzando la prova della sagoma della testa di cui all'allegato 8, punto 3.1, del regolamento UNECE n. 95, e deve essere soddisfatto il criterio di cui al punto 5.2.1.1 del regolamento UNECE n. 95.

Con l'accordo del servizio tecnico, in alternativa alla prova di cui al regolamento UNECE n. 95 può essere utilizzata la procedura di prova di cui all'allegato 4 del regolamento UNECE n. 21.



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

a) Prescrizioni tecniche applicabili al veicolo

N/D

b) Sistemi di protezione frontale

X

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D - Si applica solo l'articolo 7 sul riutilizzo di componenti dei veicoli.

61

Sistemi di condizionamento dell'aria

Direttiva 2006/40/CE

A

I gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 sono autorizzati fino al 31 dicembre 2016.

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Si veda la nota esplicativa (15) della tabella di cui alla parte I dell'allegato IV, recante gli atti normativi relativi all'omologazione UE dei veicoli prodotti in serie illimitata.

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

N/D

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

a) Componenti

X

b) Installazione

A

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

a) Componenti

X

b) Installazione

B

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

B

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

a) Componenti

X

b) Installazione

A



Note esplicative

X

Applicazione integrale dell'atto normativo come segue:

a)    deve essere rilasciata una scheda di omologazione;

b)    le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli da 71 a 85;

c)    deve essere redatto un verbale di prova conforme alle disposizioni dell'allegato V;

d)    deve essere garantita la conformità della produzione.

A

Applicazione dell'atto normativo come segue:

a)    devono essere soddisfatte tutte le prescrizioni dell'atto normativo, salvo diversa indicazione;

b)    non è richiesta alcuna scheda di omologazione;

c)    le prove e i controlli devono essere effettuati dal servizio tecnico o dal costruttore alle condizioni stabilite negli articoli da 71 a 85;

d)    deve essere redatto un verbale di prova conforme alle disposizioni dell'allegato V;

e)    deve essere garantita la conformità della produzione.

B

Applicazione dell'atto normativo come segue:

come per la lettera A, salvo che le prove e i controlli possono essere effettuati dal costruttore stesso, con il consenso dell'autorità di omologazione.

C

Applicazione dell'atto normativo come segue:

a)    devono essere soddisfatte solo le prescrizioni tecniche dell'atto normativo, indipendentemente dalle disposizioni transitorie;

b)    non è richiesta alcuna scheda di omologazione;

c)    le prove e i controlli devono essere condotti dal servizio tecnico o dal costruttore (vedere le decisioni per la lettera B);

d)    deve essere redatto un verbale di prova conforme alle disposizioni dell'allegato V;

e) deve essere garantita la conformità della produzione.

D

Come per le decisioni delle lettere B e C, salvo che è sufficiente una dichiarazione di conformità presentata dal costruttore. Non è richiesto un verbale di prova.

L'autorità di omologazione o il servizio tecnico possono esigere ulteriori informazioni o altri elementi di prova, se necessario.

N/D

Non si applica l'atto normativo. Tuttavia, può essere imposta la conformità a uno o più aspetti specifici compresi nell'atto normativo.

Le serie di modifiche dei regolamenti UNECE da utilizzare sono elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate come alternativa.



Tabella 2 

Veicoli N1  27

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

1A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

A

2

Emissioni (Euro 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

A

a) OBD

Il veicolo deve essere munito di un sistema diagnostico di bordo OBD conforme alle prescrizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 (il sistema OBD deve essere progettato per registrare almeno i guasti del sistema di gestione del motore).

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con strumenti diagnostici comunemente disponibili.

b) Conformità in servizio

N/D

c) Accesso alle informazioni

È sufficiente che il costruttore fornisca un accesso facile e rapido alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore) 

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno la stessa ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

a) Serbatoi per carburante liquido

B

b) Installazione nel veicolo

B

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

B

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

B

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

5A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

C

a) Sistemi meccanici

Si applicano le disposizioni del punto 5 del regolamento UNECE n. 79.01.

Devono essere eseguite tutte le prove prescritte nel punto 6.2 del regolamento UNECE n. 79 e si applicano le prescrizioni del punto 6.1 del regolamento UNECE n. 79.

b) Sistema complesso di controllo elettronico del veicolo

Si applicano tutte le prescrizioni dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 79.

La conformità a tali prescrizioni può essere verificata solo da un servizio tecnico.

6A

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

C

a) Prescrizioni generali (punto 5 del regolamento UNECE n. 11)

Tutte le prescrizioni sono obbligatorie.

b) Prescrizioni per le prestazioni (punto 6 del regolamento UNECE n. 11)

Si applicano solo le prescrizioni dei punti 6.1.5.4 e 6.3 del regolamento UNECE n. 11.

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

a) Componenti

X

b) Installazione sul veicolo

B

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

a) Componenti

X

b) Installazione sul veicolo

B

9A

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

a) Prescrizioni sulla progettazione e sulle prove

A

b) Controllo elettronico della stabilità (ESC)

L'installazione di un sistema ESC non è obbligatoria. Se installato, il sistema deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13.



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

a) Prescrizioni sulla progettazione e sulle prove

A

b) Sistemi di controllo elettronico della stabilità (ESC) e di assistenza alla frenata (BAS)

L'installazione dei sistemi BAS e ESC non è obbligatoria. Se installati, questi sistemi devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13-H.

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

B

13A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

A
Le disposizioni del punto 8.3.1.1.1. del regolamento UNECE n. 116 si possono applicare al posto delle disposizioni del punto 8.3.1.1.2. di tale regolamento, indipendentemente dal tipo di gruppo propulsore

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

C

a) Prova d'urto contro una barriera

La prova è obbligatoria.

b) Prova d'urto del blocco di prova contro lo sterzo

Prova non obbligatoria se lo sterzo è munito di un airbag.

c) Prova della sagoma della testa

Prova non obbligatoria se lo sterzo è munito di un airbag.

15A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

B

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

D

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

B

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

B



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

B

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

B

I nuovi tipi di veicoli devono essere muniti di DRL.

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

23A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica in gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

25D

Sorgenti luminose a scarica in gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

B

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta Isofix per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

a) Componenti

X

Prescrizioni relative all'installazione

B

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

A

34A

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

N/D

I veicoli devono essere muniti di un sistema adeguato di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

N/D

I veicoli devono essere muniti di un sistema adeguato di tergicristallo e lavacristallo del parabrezza.

36A

Sistema di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

C

L'installazione di un sistema di riscaldamento non è obbligatoria.

a) Tutti i sistemi di riscaldamento

Si applicano le prescrizioni dei punti 5.3 e 6 del regolamento UNECE n. 122.

b) Sistemi di riscaldamento a GPL

Si applicano le prescrizioni dell'allegato 8 del regolamento UNECE n. 122.

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

A

Ad eccezione delle prescrizioni relative all'OBD e all'accesso alle informazioni.

(Se il costruttore del veicolo utilizza il motore di un altro costruttore) 

Si accettano i dati del banco di prova del costruttore del motore, a condizione che il sistema di gestione del motore sia identico (cioè che abbia almeno la stessa ECU).

La prova di potenza può essere effettuata su un banco dinamometrico. Si deve tenere conto della perdita di potenza nella trasmissione.

43A

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

B



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

a) Componenti

X

b) Installazione

B

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

Componenti

X

46A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

B

Le date per la progressiva applicazione sono quelle fissate nell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009.

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

Componenti

X

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

Componenti

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

Componenti

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

Componenti

X

   Installazione di un sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)

B

L'installazione di un sistema TPMS non è obbligatorio

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

B

   Prova di partenza in salita con massa massima combinata

Su richiesta del costruttore, la prova di partenza in salita con massa massima combinata, di cui all'allegato 1, parte A, punto 5.1, del regolamento (UE) n. 1230/2012 può non essere applicata .



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

C

a) Specifiche generali

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 5 del regolamento UNECE n. 61.

b) Specifiche particolari

Si applicano le prescrizioni del paragrafo 6 del regolamento UNECE n. 61.

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

a) Componenti

X

b) Installazione

B

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

C

C

Prova della sagoma della testa

Il costruttore deve fornire al servizio tecnico informazioni adeguate relative a un possibile urto della testa del manichino di prova contro la struttura del veicolo o la vetratura laterale se questa è costituita da vetro stratificato.

Se risulta che tale urto può avvenire, deve essere effettuata la prova parziale utilizzando la prova della sagoma della testa di cui all'allegato 8, punto 3.1, del regolamento UNECE n. 95, e deve essere soddisfatto il criterio di cui al punto 5.2.1.1 del regolamento UNECE n. 95.

Con l'accordo del servizio tecnico, in alternativa alla prova di cui al precedente regolamento UNECE n. 95 può essere utilizzata la procedura di prova di cui all'allegato 4 del regolamento UNECE n. 21.

56

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

A

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

a) Prescrizioni tecniche applicabili al veicolo

N/D

b) Sistemi di protezione frontale

X

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

Si applica solo l'articolo 7 sul riutilizzo di componenti dei veicoli.



Voce

Oggetto

Atto normativo

Questioni specifiche

Applicabilità e prescrizioni specifiche

61

Sistemi di condizionamento dell'aria

Direttiva 2006/40/CE

B

I gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 sono autorizzati fino al 31 dicembre 2016.

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Si veda la nota esplicativa (15) della tabella di cui alla parte I dell'allegato IV, recante gli atti normativi relativi all'omologazione UE dei veicoli prodotti in serie illimitata.

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

a) Componenti

X

b) Installazione

A

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

a) Componenti

X

b) Installazione

B

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

B

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

a) Componenti

X

b) Installazione

A

71

Robustezza della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 29

C



Appendice 2

Requisiti per l'omologazione UE individuale di un veicolo a norma dell'articolo 42

1.    APPLICAZIONE

Ai fini dell'applicazione della presente appendice, un veicolo è considerato nuovo se:

a)    non è mai stato immatricolato in precedenza; o

b)    è stato immatricolato per meno di sei mesi al momento della domanda di omologazione UE individuale.

Un veicolo è considerato immatricolato se ha ottenuto un'autorizzazione amministrativa permanente, temporanea o a breve termine per la messa in circolazione stradale, comprendente la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione (1).

1.    DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.    Classificazione del veicolo

I veicoli sono classificati in base ai criteri figuranti nell'allegato II nel modo seguente:

a)    è preso in considerazione il numero effettivo di posti a sedere; e

b)    il carico massimo tecnicamente ammissibile è quello dichiarato dal costruttore nel paese di origine ed indicato nella sua documentazione ufficiale.

Se la categoria del veicolo non può essere determinata facilmente a causa del design della carrozzeria, si applicano le condizioni di cui all'allegato II.

1.2.    Domanda di omologazione individuale di veicoli

a)    Il richiedente presenta una domanda all'autorità di omologazione, accompagnata da tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di omologazione.

Se la documentazione presentata è incompleta, falsificata o contraffatta, la domanda di omologazione è respinta.

b)    Per un dato veicolo può essere presentata una sola domanda in un solo Stato membro. L'autorità di omologazione può esigere dal richiedente una dichiarazione scritta con cui il richiedente si impegna a presentare una sola domanda nello Stato membro dell'autorità di omologazione.

Per "dato veicolo" si intende un veicolo fisico, il cui numero di identificazione è chiaramente indicato.

Il richiedente può però chiedere un'omologazione UE individuale in un altro Stato membro per un altro veicolo con caratteristiche tecniche identiche o simili a quelle del veicolo che ha ottenuto un'omologazione EU individuale.

___________________________________

(1)    In assenza di un documento di immatricolazione, l'autorità competente può fare riferimento alla prova documentale disponibile della data di fabbricazione o alla prova documentale del primo acquisto.

c)    Il modello del modulo di domanda e il formato del file sono stabiliti dall'autorità di omologazione.

I dettagli del veicolo richiesti possono consistere solo in una selezione appropriata delle informazioni di cui all'allegato I.

d)    Le prescrizioni tecniche da soddisfare sono quelle figuranti nella parte 4.

Le prescrizioni tecniche sono quelle applicabili ai veicoli nuovi appartenenti a un tipo di veicolo attualmente in produzione, alla data di presentazione della domanda.

e)    Per quanto riguarda le prove richieste dagli atti normativi indicati nel presente allegato, il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle norme o ai regolamenti internazionali riconosciuti. La dichiarazione in questione può essere rilasciata solo dal costruttore del veicolo.

Per "dichiarazione di conformità" s'intende una dichiarazione rilasciata dall'ufficio o reparto dell'impresa del costruttore debitamente autorizzato dalla direzione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo.

Gli atti normativi in base ai quali va fornita una tale dichiarazione sono indicati nella parte 4.

Se una dichiarazione di conformità suscita dubbi, il richiedente può essere invitato a chiedere al costruttore un elemento di prova, comprendente un verbale di prova, che possa comprovare la dichiarazione del costruttore.

1.3.    Servizi tecnici incaricati delle omologazioni UE individuali di veicoli

a)    I servizi tecnici incaricati delle omologazioni UE individuali di veicoli rientrano nella categoria A di cui all'articolo 72, punto 1.

b)    In deroga all'obbligo di dimostrare la conformità alle norme elencate nell'appendice 1 dell'allegato V, i servizi tecnici devono essere conformi alle seguenti norme:

i)    EN ISO/IEC 17025:2005 se eseguono essi stessi le prove;

ii)    EN ISO/IEC 17020:2012 se verificano la conformità del veicolo alle prescrizioni figuranti nella presente appendice.

c)    Se, su richiesta del richiedente, vanno effettuate prove specifiche che richiedono competenze specifiche, tali prove sono eseguite da uno dei servizi tecnici notificati alla Commissione, a scelta del richiedente.


1.4.    Relazioni di prova

a)    I verbali di prova vanno redatti in conformità al punto 5.10.2 della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

b)    I verbali vanno redatti in una delle lingue dell'Unione stabilita dall'autorità di omologazione.

Se, in applicazione del punto 1.3, lettera c), un verbale di prova è stato rilasciato in uno Stato membro diverso da quello scelto per l'omologazione individuale di veicoli, l'autorità di omologazione può chiedere al richiedente di fornirne una traduzione certificata.

c)    I verbali di prova devono contenere una descrizione del veicolo sottoposto alla prova, compresa la sua identificazione. Devono essere descritte le parti che rivestono una funzione importante per i risultati delle prove e deve essere indicato il loro numero di identificazione.

d)    Su domanda del richiedente, un verbale di prova relativo a un sistema di cui è munito un dato veicolo può essere presentato varie volte dallo stesso richiedente o da un altro, ai fini dell'omologazione individuale di un altro veicolo.

In tal caso, l'autorità di omologazione provvede affinché le caratteristiche tecniche del veicolo siano ispezionate sulla base del verbale di prova.

L'ispezione del veicolo e la documentazione che accompagna il verbale di prova devono dimostrare che il veicolo per il quale viene richiesta un'omologazione individuale presenta le stesse caratteristiche del veicolo descritto nel verbale.

e)    Possono essere presentate solo copie autenticate del verbale di prova.

f)    I verbali di prova di cui al punto 1.4, lettera d), non comprendono i verbali redatti ai fini del rilascio di un'omologazione individuale del veicolo.

1.5.

La procedura di omologazione individuale dei veicoli comporta l'ispezione fisica di ciascun veicolo da parte del servizio tecnico.

Non sono permesse eccezioni a tale principio.

1.6.

Se l'autorità di omologazione ritiene che il veicolo soddisfi i requisiti tecnici specificati nella presente appendice e che sia conforme alla descrizione allegata alla domanda, rilascia l'omologazione in conformità all'articolo 42.

1.7.

Il certificato di omologazione è redatto secondo il modello D figurante nell'allegato VI.

1.8.

L'autorità di omologazione tiene un registro di tutte le omologazioni rilasciate a norma dell'articolo 42.



2.    REVISIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

L'elenco delle prescrizioni tecniche figurante alla parte 3 deve essere riveduto regolarmente per tenere conto dei risultati dei lavori di armonizzazione in corso nell'ambito del Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) a Ginevra e dell'evoluzione della legislazione nei paesi terzi.

3.    PRESCRIZIONI TECNICHE

Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M1

Voce

Riferimento dell'atto normativo

Prescrizioni alternative

1

Direttiva 70/157/CEE del Consiglio 28

(Livello sonoro ammissibile)

Prova con veicolo in marcia 

a)    Va eseguita una prova in conformità al metodo "A" di cui all'allegato 3 del regolamento UNECE n. 51.

   I limiti sono quelli specificati all'allegato I, punto 2.1, della direttiva 70/157/CEE. È permesso 1 decibel oltre i limiti autorizzati.

b)    La pista di prova è conforme all'allegato 8 del regolamento UNECE n. 51. Può essere utilizzata una pista di prova con specifiche diverse a condizione che il servizio tecnico abbia effettuato prove di correlazione. Se necessario si applica un fattore di correzione.

c)    Non è necessario condizionare i dispositivi silenziatori di scarico contenenti materiali fibrosi, come prescritto nell'allegato 5 del regolamento UNECE n. 51.

Prova con veicolo fermo

Va eseguita una prova in conformità al punto 3.2 dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 51.

2a

Regolamento (CE) n. 715/2007

(emissioni EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Emissioni di gas dallo scarico 

a)    Va eseguita una prova di tipo I in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all'allegato VII, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008. I valori limite da applicare sono quelli specificati nell'allegato I, tabelle I e II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

b)    Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UNECE n. 83.

c)    Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l'allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

d)    Il dinamometro va regolato conformemente alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 4, punto 3.2, del regolamento UNECE n. 83

e)    La prova di cui al punto a) non va eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, punto 2.1.1, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Emissioni per evaporazione

Per i motori alimentati a benzina, è richiesta la presenza di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD 

a)    Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)    L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo 

a)    I veicoli muniti di motore diesel vanno sottoposti a una prova in conformità ai metodi di cui all'allegato IV, appendice 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)    Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

Emissioni di CO2 e consumo di carburante 

a)    Va eseguita una prova in conformità all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)    Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UNECE n. 83.

c)    Se il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, punto 2.1.1, del regolamento (CE) n. 692/2008 e quindi non è richiesta una prova delle emissioni di gas dallo scarico, gli Stati membri calcolano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con le formule indicate nelle note esplicative (b) e (c).

Accesso alle informazioni

Le disposizioni riguardanti l'accesso alle informazioni non si applicano.

Misurazione della potenza 

3

Regolamento UNECE n. 34

(Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriori)

Serbatoi di carburante 

a)    I serbatoi di carburante devono essere conformi alle disposizioni del punto 5 del regolamento UNECE n. 34, ad eccezione dei punti 5.1, 5.2 e 5.12. In particolare, essi devono essere conformi ai punti 5.9 e 5.9.1, ma non è richiesta una prova di sgocciolamento.

b)    I serbatoi di GPL o GNC devono essere omologati rispettivamente in conformità al regolamento UNECE n. 67, serie di modifiche 01, o in conformità al regolamento UNECE n. 110 (a).

Disposizioni specifiche per i serbatoi di carburante in materia plastica

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il serbatoio di carburante del veicolo in questione il cui numero VIN (numero di identificazione del veicolo) deve essere specificato, è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

   la norma FMVSS n. 301 (Integrità del sistema di carburante); o

   l'allegato 5 del regolamento UNECE n. 34.

Dispositivo di protezione posteriore

La parte posteriore del veicolo deve essere costruita conformemente alle disposizioni dei punti 8 e 9 del regolamento UNECE n. 34.

3B

Regolamento UNECE n. 58

(protezione antincastro posteriore)

La parte posteriore del veicolo deve essere costruita conformemente alle disposizioni del punto 2 del regolamento UNECE n. 58. È sufficiente che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 2.3.

4

Regolamento (UE) n. 1003/2010

(Targa posteriore d'immatricolazione)

Lo spazio, l'inclinazione, gli angoli di visibilità e la posizione della targa d'immatricolazione devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1003/2010.

5

Regolamento UNECE n. 79

(Dispositivi di sterzo)

Sistemi meccanici 

a)    Il meccanismo di sterzo deve essere costruito in modo da autocentrarsi. Per verificare la conformità a tale disposizione, va eseguita una prova conformemente ai punti 6.1.2 e 6.2.1 del regolamento UNECE n. 79.

b)    L'avaria del dispositivo di sterzo non deve causare la totale perdita di controllo del veicolo.

Sistema complesso di comando elettronico del veicolo (dispositivi "drive-by-wire")

I sistemi complessi di comando elettronico sono permessi solo se conformi all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 79.

6

Regolamento UNECE n. 11

(Serrature e cerniere delle porte)

Conformità al punto 6.1.5.4 del regolamento UNECE n. 11.

7

Regolamento UNECE n. 28

(Segnalatori acustici)

Componenti

Non è necessario che i segnalatori acustici siano omologati in conformità al regolamento UNECE n. 28. Essi devono però emettere un suono continuativo, come richiesto al punto 6.1.1 del regolamento UNECE n. 28.

Installazione sul veicolo 

a)    Va eseguita una prova in conformità al punto 6.2, del regolamento UNECE n. 28.

b)    Il livello massimo di pressione sonora deve essere conforme al punto 6.2.7.

8

Regolamento UNECE n. 46

(Dispositivi per la visione indiretta)

Componenti 

a)    Il veicolo deve essere munito dei retrovisori prescritti al punto 15.2 del regolamento UNECE n. 46.

b)    Non è necessario che siano omologati in conformità al regolamento UNECE n. 46.

c)    I raggi di curvatura degli specchi non devono causare distorsioni notevoli dell'immagine. Il servizio tecnico può decidere di controllare i raggi di curvatura con il metodo descritto nell'allegato 7 del regolamento UNECE n. 46. I raggi di curvatura non devono essere inferiori a quelli richiesti al punto 6.1.2.2.4 del regolamento UNECE n. 46.

Installazione sul veicolo

Va effettuata una misurazione per garantire che i campi di visibilità siano conformi al punto 15.2.4 del regolamento UNECE n. 46 o all'allegato III, parte 5, della direttiva 71/127/CEE.

9

Regolamento UNECE n. 13-H

(Frenatura)

Disposizioni generali 

a)    Il sistema di frenatura deve essere conforme al punto 5 del regolamento UNECE n. 13-H.

b)    I veicoli devono essere muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

c)    Le prestazioni del sistema di frenatura devono essere conformi all'allegato III del regolamento UNECE n. 13-H.

d)    A tal fine vanno effettuate prove su strada, su un tracciato la cui superficie presenti una forte aderenza. La prova del freno di stazionamento va eseguita su una pendenza del 18% (in salita e in discesa).

Vanno effettuate solo le prove indicate di seguito nelle rubriche "Freno di servizio" e "Freno di stazionamento". In ogni caso, il veicolo è a pieno carico.

e)    La prova su strada al punto d) non va effettuata se il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme al regolamento UNECE n. 13-H, compreso il supplemento 5, o alla norma FMVSS n. 135.

Freno di servizio 

a)    Va eseguita una prova di "tipo 0", come prescritto nell'allegato 3, punti 1.4.2 e 1.4.3, del regolamento UNECE n. 13-H.

b)    Va eseguita inoltre una prova di "tipo I", come prescritto nell'allegato 3, punto 1.5 del regolamento UNECE n. 13-H.

Freno di stazionamento

Va eseguita una prova in conformità all'allegato 3, punto 2.3, del regolamento UNECE n. 13-H.

10

Regolamento UNECE n. 10

[Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)]

Componenti 

a)    Non è necessario che le unità elettriche/elettroniche siano omologate in conformità al regolamento UNECE n. 10.

b)    I dispositivi elettrici/elettronici montati successivamente devono però essere conformi al regolamento UNECE n. 10.

Perturbazioni elettromagnetiche

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme al regolamento UNECE n. 10 o alle seguenti norme alternative:

   perturbazione elettromagnetica a banda larga: CISPR 12 o SAE J551-2, o

   perturbazione elettromagnetica a banda stretta: CISPR 12 (fuori bordo) o 25 (a bordo) o SAE J551-4 e SAE J1113-41.

Prove dell'immunità

La prova dell'immunità non è applicata.

12

Regolamento UNECE n. 21

(Finiture interne)

Allestimento interno 

a)    Per quanto riguarda le prescrizioni relative all'assorbimento di energia, il veicolo è considerato conforme al regolamento UNECE n. 21 se è dotato di almeno due airbag frontali, uno inserito nel volante e l'altro nel cruscotto.

b)    Se il veicolo è dotato di un solo airbag frontale inserito nel volante, il cruscotto deve essere costituito da materiale che assorbe energia.

c)    Il servizio tecnico deve verificare che non vi siano spigoli vivi nelle zone definite nei punti da 5.1 a 5.7 del regolamento UNECE n. 21.

Comandi elettrici 

a)    I finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico devono essere sottoposti a prova in conformità al punto 5.8 del regolamento UNECE n. 21.

La sensibilità dei sistemi di inversione automatica di cui al punto 5.8.3 può essere diversa da quanto prescritto al punto 5.8.3.1.1 del regolamento UNECE n. 21.

b)    I finestrini elettrici che non possono essere chiusi se l'accensione non è attivata sono esenti dalle prescrizioni relative ai sistemi di inversione automatica.

13

Regolamento UNECE n. 18

(Antifurto e immobilizzatore)

a)    Al fine di impedire un utilizzo non autorizzato, il veicolo deve essere munito di:

   un dispositivo di blocco, definito al punto 2.3 del regolamento UNECE n. 18 e

   un immobilizzatore conforme alle prescrizioni tecniche di cui al punto 5 del regolamento UNECE n. 18;

b)    Se, in applicazione del punto a), un immobilizzatore è montato successivamente, deve essere di un tipo omologato e conforme ai regolamenti UNECE n. 18, n. 97 o n. 116.

14

Regolamento UNECE n. 12

(Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

a)    Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione, il cui numero VIN deve essere specificato, è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

   il regolamento UNECE n. 12,

   la norma FMVSS n. 203 (Protezione del conducente contro gli urti con il dispositivo di guida) e la norma FMVSS n. 204 (Spostamento all'indietro del dispositivo di guida),

   l'articolo 11 del JSRRV.

b)    Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all'allegato 3 del regolamento UNECE n. 12.

La prova deve essere eseguita da un servizio tecnico designato per l'esecuzione di tale prova. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente dal servizio tecnico.

15

Regolamento UNECE n. 17

(Resistenza dei sedili – Poggiatesta)

Sedili, ancoraggio e sistemi di regolazione

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione, il cui numero VIN deve essere specificato, è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

   il regolamento UNECE n. 17; o

   la norma FMVSS n. 207 (Sistemi di sedili).

Poggiatesta 

a)    Se la dichiarazione si basa sulla norma FMVSS n. 207, i poggiatesta devono rispettare inoltre le prescrizioni di cui al punto 5 e all'allegato 4 del regolamento UNECE n. 17.

b)    Vanno eseguite solo le prove descritte ai punti 5.12, 6.5, 6.6 e 6.7 del regolamento UNECE n. 17.

c)    In caso contrario, il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione, il cui numero VIN deve essere specificato, è conforme alla norma FMVSS n. 202a (Poggiatesta).

16

Regolamento UNECE n. 17

(Sporgenze esterne)

a)    La superficie esterna della carrozzeria deve essere conforme alle prescrizioni generali di cui al punto 5 del regolamento UNECE n. 17.

b)    Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, va verificata la conformità alle disposizioni di cui ai punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11 del regolamento UNECE n. 17.

17

Regolamento UNECE n. 39

(Tachimetro e retromarcia)

Tachimetro 

a)    Il quadrante deve essere conforme ai punti da 5.1 a 5.1.4 del regolamento UNECE n. 39.

b)    Se il servizio tecnico desidera verificare che il tachimetro sia tarato in modo sufficientemente accurato, può esigere che siano eseguite le prove indicate al punto 5.2 del regolamento UNECE n. 39.

Retromarcia

Il meccanismo di cambio deve comprendere una retromarcia.

18

Regolamento (UE) n. 19/2011

(Targhette regolamentari)

Numero di identificazione del veicolo 

a)    Il veicolo è munito di un numero di identificazione comprendente un minimo di 8 e un massimo di 17 caratteri. Il numero di identificazione del veicolo comprendente 17 caratteri deve essere conforme alle norme ISO 3779:1983 e 3780:1983.

b)    Il numero di identificazione del veicolo è posto in una posizione ben visibile ed accessibile, in modo da evitare che sia cancellato o alterato.

c)    Se sul telaio o sulla carrozzeria non figura alcun numero di identificazione del veicolo, uno Stato membro può esigere che venga applicato successivamente, in conformità alla sua legislazione nazionale. In tal caso, l'autorità competente di tale Stato membro deve controllare l'operazione.

Targhetta regolamentare

Il veicolo deve essere munito di una targhetta di identificazione apposta dal costruttore del veicolo.

Dopo il rilascio dell'omologazione non può essere richiesta nessun'altra targhetta.

19

Regolamento UNECE n. 14 (Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione, il cui numero VIN deve essere specificato, è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

   il regolamento UNECE n. 14;

   la norma FMVSS n. 210 (Ancoraggi delle cinture di sicurezza) o

   l'articolo 22-3 del JSRRV.

20

Regolamento UNECE n. 48 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

a)    L'installazione dei dispositivi di illuminazione deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 48, serie di modifiche 03, eccetto le prescrizioni degli allegati 5 e 6 di tale regolamento.

b)    Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda il numero, le caratteristiche essenziali di progettazione, i collegamenti elettrici e il colore della luce emessa o riflessa dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, di cui alle voci da 21 a 26 e da 28 a 30.

c)    I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa che devono essere montati per soddisfare le prescrizioni di cui al punto a) devono recare un marchio di omologazione "UE".

d)    Le luci dotate di una sorgente luminosa a scarica in gas sono permesse solo se in combinazione con l'installazione di un dispositivo tergifari e di un dispositivo automatico di regolazione dei fari, se del caso.

e)    I proiettori anabbaglianti dei fari devono essere adattati al senso di marcia della circolazione stradale vigente nel paese in cui il veicolo è omologato.

21

Regolamento UNECE n. 3 (Catadiottri)

Se necessario, devono essere due catadiottri supplementari contrassegnati con il marchio di omologazione "CE" aggiunti sul lato posteriore, in una posizione conforme al regolamento UNECE n. 48.

22

Regolamenti UNECE n. 7, n. 87 e n. 91

(Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di posizione laterali e di marcia diurna)

Le prescrizioni di cui ai regolamenti UNECE n. 7, n. 87 e n. 91 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci.

23

Regolamento UNECE n. 6 (Indicatori di direzione)

Le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 6 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci.

24

Regolamento UNECE n. 4 (Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore)

Le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 4 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci.

25

Regolamenti UNECE n. 98, n. 112 e n. 123 (Proiettori (comprese le lampade))

a)    Va verificata la conformità dell'illuminazione prodotta dal fascio di luce anabbagliante dei fari montati sul veicolo al punto 6 del regolamento UNECE n. 112 relativo ai fari che emettono un fascio di luce asimmetrico. A tal fine può essere fatto riferimento alle tolleranze indicate nell'allegato 5 di detto regolamento.

b)    La stessa prescrizione deve essere soddisfatta per il fascio di luce anabbagliante, di cui al regolamento UNECE n. 98 o n. 123.

26

Regolamento UNECE n. 19 (Proiettori fendinebbia anteriori)

Le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 19 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

27

Regolamento (UE) n. 1005/2010

(Dispositivi di rimorchio)

Le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 1005/2010 non si applicano.

28

Regolamento UNECE n. 38 (Proiettori fendinebbia posteriori)

Le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 38 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci.

29

Regolamento UNECE n. 23 (Proiettori di retromarcia)

Le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 23 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

30

Regolamento UNECE n. 77 (Luci di stazionamento)

Le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 77 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

31

Regolamento UNECE n. 16 (Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)

Componenti 

a)    Non è necessario che le cinture di sicurezza siano omologate in conformità al regolamento UNECE n. 16.

b)    Ciascuna cintura di sicurezza deve tuttavia essere provvista di una placchetta di identificazione.

c)    Le indicazioni figuranti sulla placchetta devono essere conformi alla decisione relativa all'ancoraggio delle cinture di sicurezza (cfr. voce 19).

Prescrizioni relative all'installazione 

a)    Il veicolo deve essere munito di cinture di sicurezza conformi alle prescrizioni dell'allegato XVI del regolamento UNECE n. 16.

b)    Se le cinture di sicurezza sono montate successivamente in conformità al punto a) devono essere di un tipo omologato conforme al regolamento UNECE n. 16.

32

Regolamento UNECE n. 125 (Campo di visibilità anteriore)

a)    Non sono permesse ostruzioni del campo di visibilità anteriore di 180° del conducente, come prescritto al punto 5.1.3 del regolamento UNECE n. 125.

b)    In deroga al punto a), non sono considerati ostruzioni i montanti "A" e le attrezzature elencate al punto 5.1.3 del regolamento UNECE n. 125.

c)    Il numero di montanti "A" non può essere superiore a 2.

33

Regolamento UNECE n. 121 (Identificazione di comandi, spie e indicatori)

a)    I simboli, compreso il colore delle loro spie corrispondenti, la cui presenza è obbligatoria a norma del regolamento UNECE n. 121, sono conformi a detto regolamento.

b)    In caso contrario, il servizio tecnico verifica se i simboli, le spie e gli indicatori installati sul veicolo forniscono al conducente informazioni comprensibili sul funzionamento dei comandi in questione.

34

Regolamento (UE) n. 672/2010 (Sbrinamento/disappannamento)

Il veicolo deve essere munito di adeguati dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

Un dispositivo di sbrinamento del parabrezza è considerato "adeguato" se è conforme, come minimo, all'allegato II, punto 1.1.1, del regolamento (UE) n. 672/2010.

Un dispositivo di sbrinamento del parabrezza è considerato "adeguato" se è conforme, come minimo, all'allegato II, punto 1.2.1, del regolamento (UE) n. 672/2010.

35

Regolamento (UE) n. 1008/2010 (Lavacristalli/tergicristalli)

Il veicolo deve essere munito di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

Un dispositivo di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza è considerato "adeguato" se soddisfa, come minimo, le condizioni di cui all'allegato III, punto 1.1.5, del regolamento (UE) n. 1008/2010.

36

Regolamento UNECE n. 122 (Sistemi di riscaldamento)

a)    L'abitacolo deve essere dotato di un sistema di riscaldamento.

b)    I dispositivi di riscaldamento a combustione e la loro installazione sono conformi all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 122. Inoltre, i dispositivi di riscaldamento a combustione a GPL e i sistemi di riscaldamento a GPL sono conformi alle prescrizioni dell'allegato 8 del regolamento UNECE n. 122.

c)    I sistemi di riscaldamento supplementari montati successivamente devono essere conformi alle prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 122.

37

Regolamento (UE) n. 1009/2010 (Parafanghi)

a)    Il veicolo è progettato in modo da proteggere gli altri utenti della strada dalle proiezioni di pietre, fango, ghiaccio, neve e acqua e in modo da ridurre i rischi di contatto con le ruote in movimento.

b)    Il servizio tecnico può verificare la conformità alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1009/2010.

c)    Le disposizioni dell'allegato I, sezione 3, di tale regolamento non si applicano.

38

Regolamento UNECE n. 25 (Poggiatesta)

Le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 25 non si applicano.

44

Regolamento (UE) n. 1230/2012 (Masse e dimensioni)

a)    Devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I, parte A, sezione 1 del regolamento (UE) n. 1230/2012.

b)    Ai fini del punto a), le masse da considerare sono le seguenti:

   la massa in ordine di marcia definita all'allegato I, punto 2.6, del regolamento (UE) n. 1230/2012, misurata dal servizio tecnico, e

   la massa a pieno carico dichiarata dal costruttore o indicata sulla targhetta del costruttore, su etichette adesive o nelle informazioni contenute nel manuale del conducente. Queste masse vanno considerate masse massime a pieno carico tecnicamente ammissibili.

c)    Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda le dimensioni massime ammissibili.

45

Regolamento (UE) n. 1230/2012 (Vetrature di sicurezza)

Componenti 

a)    I vetri sono costituiti da vetro di sicurezza temperato o stratificato.

b)    Il montaggio di vetri di plastica è permesso solo nei posti situati dietro il montante "B".

c)    Non è necessario che i vetri siano omologati conformemente al regolamento (UE) n. 1230/2012.

Installazione 

a)    Si applicano le prescrizioni in materia di installazione di cui all'allegato 21 del regolamento UNECE n. 43.

b)    Sul parabrezza e sui vetri situati di fronte al montante «B» non sono permesse pellicole colorate che possano ridurre la trasmissione regolare della luce al di sotto del minimo richiesto.

46

Direttiva 92/23/CEE

(Pneumatici)

Componenti

I pneumatici devono recare un marchio di omologazione "CE" e il simbolo "s" (suono).

Installazione 

a)    Le dimensioni, l'indice di capacità di carico e la categoria di velocità degli pneumatici devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato IV della direttiva 92/23/CEE.

b)    Il simbolo della categoria di velocità dello pneumatico deve essere compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo.

Tale prescrizione si applica anche in presenza di un limitatore di velocità.

c)    La velocità massima del veicolo deve essere dichiarata dal costruttore del veicolo. Il servizio tecnico può però valutare la velocità massima di progetto del veicolo utilizzato la potenza massima del motore, il numero massimo di giri per minuto e i dati concernenti la catena cinematica.

50

Regolamento UNECE n. 55 (Dispositivi di traino)

Entità tecniche 

a)    Non è necessario che i dispositivi di aggancio d'origine concepiti per il traino di rimorchi di massa massima non superiore a 1 500 kg siano omologati in conformità al regolamento UNECE n. 55.

Un dispositivo di aggancio è considerato d'origine se è descritto nel manuale del conducente o in un documento informativo equivalente fornito all'acquirente dal costruttore del veicolo.

Se l'aggancio è omologato con il veicolo, il certificato di omologazione contiene una dicitura in cui è precisato che spetta al proprietario verificare la compatibilità con il dispositivo di aggancio montato sul rimorchio.

b)    I dispositivi di traino diversi da quelli indicati sopra al punto a) e quelli montati successivamente sono omologati in conformità al regolamento UNECE n. 55.

Installazione sul veicolo

Il servizio tecnico deve verificare che l'installazione dei dispositivi di traino sia conforme al punto 6 del regolamento UNECE n. 55.

53

Regolamento UNECE n. 94 (Urto frontale) (e)

a)    Il richiedente deve presentare una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione, il cui numero VIN deve essere specificato, è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

   il regolamento UNECE n. 94,

   la norma FMVSS n. 208 (Protezione degli occupanti contro gli urti),

   l'articolo 18 del JSRRV.

b)    Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità al punto 5 del regolamento UNECE n. 94.

La prova deve essere eseguita da un servizio tecnico designato per l'esecuzione di tale prova. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente dal servizio tecnico.

54

Regolamento UNECE n. 95 (Urto laterale)

a)    Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione, il cui numero VIN deve essere specificato, è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

   il regolamento UNECE n. 95,

   la norma FMVSS n. 214 (Protezione contro gli urti laterali),

   l'articolo 18 del JSRRV.

b)    Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità alla sezione 5 del regolamento UNECE n. 95.

La prova deve essere eseguita da un servizio tecnico designato per l'esecuzione di tale prova. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente dal servizio tecnico.

58

Regolamento (CE) n. 78/2009

(Protezione dei pedoni)

Dispositivo di assistenza alla frenata

I veicoli devono essere muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

Protezione dei pedoni

Si applicano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 78/2009.

Sistemi di protezione frontale

I sistemi di protezione frontale installati sul veicolo devono essere omologati in conformità al regolamento (CE) n. 78/2009 e la loro installazione deve essere conforme alle prescrizioni figuranti nell'allegato I, parte 6, di tale regolamento.

59

Direttiva 2005/64/CE

(Riciclabilità)

Le prescrizioni di tale direttiva non si applicano.

61

Direttiva 2006/40/CE

(Impianti di condizionamento dell'aria)

Le prescrizioni di tale direttiva si applicano.



Parte II: Veicoli appartenenti alla categoria N1

Voce

Riferimento dell'atto normativo

Prescrizioni alternative

2a

Regolamento (CE) n. 715/2007

Emissioni (Euro 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Emissioni di gas dallo scarico 

a)    Va eseguita una prova di tipo I in conformità all'allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all'allegato VII, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008. I valori limite da applicare sono quelli specificati nell'allegato I, tabelle I e II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

b)    Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UNECE n. 83.

c)    Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l'allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

d)    Il dinamometro deve essere regolato conformemente alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 4, punto 3.2, del regolamento UNECE n. 83.

e)    La prova di cui al punto a) non va eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, punto 2.1.2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Emissioni per evaporazione

Per i motori alimentati a benzina, è richiesta la presenza di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

L'interfaccia OBD deve essere in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo 

I veicoli muniti di motore diesel vanno sottoposti a una prova in conformità ai metodi di cui all'allegato IV, appendice 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

Emissioni di CO2 e consumo di carburante 

a)    Va eseguita una prova in conformità all'allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)    Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell'allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UNECE n. 83.

c)    Se il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e quindi non è richiesta una prova delle emissioni di gas dallo scarico, gli Stati membri calcolano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con le formule indicate nelle note esplicative (b) e (c).

Accesso alle informazioni

Le disposizioni riguardanti l'accesso alle informazioni non si applicano.

Misurazione della potenza 

3

Regolamento UNECE n. 34 (Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriori)

Serbatoi di carburante 

a)    I serbatoi di carburante devono essere conformi alle disposizioni del punto 5 del regolamento UNECE n. 34, ad eccezione dei punti 5.1, 5.2 e 5.12. In particolare, essi devono essere conformi ai punti 5.9 e 5.9.1, ma non è richiesta una prova di sgocciolamento.

b)    I serbatoi di GPL o GNC sono omologati rispettivamente in conformità ai regolamenti UNECE n. 67, serie di modifiche 01, o n. 110 (a).

Disposizioni specifiche per i serbatoi di carburante in materia plastica

Il richiedente deve fornire una dichiarazione del costruttore attestante che il serbatoio di carburante del veicolo in questione, il cui numero VIN deve essere specificato, è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

   la norma FMVSS n. 301 (Integrità del sistema di carburante),

   allegato 5 del regolamento UNECE n. 34.

Dispositivo di protezione posteriore 

a)    La parte posteriore del veicolo deve essere costruita conformemente all'allegato II, punti 8 e 9, del regolamento UNECE n. 34.

4

Regolamento (UE) n. 1003/2010

(Targa posteriore d'immatricolazione)

Lo spazio, l'inclinazione, gli angoli di visibilità e la posizione della targa d'immatricolazione devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1003/2010.

5

Regolamento UNECE n. 79 (Dispositivi di sterzo)

Sistemi meccanici 

a)    Il meccanismo di sterzo deve essere costruito in modo da autocentrarsi. Per verificare la conformità a tale disposizione, va eseguita una prova in conformità all'allegato I, punti 6.1.2 e 6.2.1, del regolamento UNECE n. 79.

b)    L'avaria del dispositivo di sterzo non deve causare la totale perdita di controllo del veicolo.

Sistema complesso di comando elettronico del veicolo (dispositivi "drive-by-wire")

I sistemi complessi di comando elettronico sono permessi solo se conformi all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 79.

6

Regolamento UNECE n. 11 (Serrature e cerniere delle porte)

Conformità al punto 6.1.5.4 del regolamento UNECE n. 11

7

Regolamento UNECE n. 28 (Segnalatori acustici)

Componenti

Non è necessario che i segnalatori acustici siano omologati in conformità al regolamento UNECE n. 28. Essi devono però emettere un suono continuativo, come richiesto al punto 6.1.1 del regolamento UNECE n. 28.

Installazione sul veicolo 

a)    Va eseguita una prova in conformità al punto 6.2, del regolamento UNECE n. 28.

b)    Il livello massimo di pressione sonora deve essere conforme al punto 6.2.7.

8

Regolamento UNECE n. 46 (Dispositivi per la visione indiretta)

Componenti 

a)    Il veicolo deve essere munito dei retrovisori prescritti al punto 15.2 del regolamento UNECE n. 46.

b)    Non è necessario che siano omologati in conformità al regolamento UNECE n. 46.

c)    I raggi di curvatura degli specchi non devono causare distorsioni notevoli dell'immagine. Il servizio tecnico può decidere di controllare i raggi di curvatura con il metodo descritto nell'allegato 7, appendice 1, del regolamento UNECE n. 46. I raggi di curvatura non devono essere inferiori a quelli richiesti al punto 6.1.2.2.4 del regolamento UNECE n. 46.

Installazione sul veicolo

Va effettuata una misurazione per garantire che i campi di visibilità siano conformi al punto 15.2.4. del regolamento UNECE n. 46.

9

Regolamento UNECE n. 13-H

(Frenatura)

Disposizioni generali 

a)    Il sistema di frenatura deve essere conforme al punto 5 del regolamento UNECE n. 13-H.

b)    I veicoli devono essere muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

c)    Le prestazioni del sistema di frenatura devono essere conformi all'allegato III del regolamento UNECE n. 13-H.

d)    A tal fine vanno effettuate prove su strada, su un tracciato la cui superficie presenti una forte aderenza. La prova del freno di stazionamento va eseguita su una pendenza del 18% (in salita e in discesa).

Vanno effettuate solo le prove indicate di seguito nelle rubriche "Freno di servizio" e "Freno di stazionamento". In ogni caso, il veicolo è a pieno carico.

e)    La prova su strada al punto c) non va effettuata se il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme al regolamento UNECE n. 13-H, compreso il supplemento 5, o alla norma FMVSS n. 135.

Freno di servizio 

a)    Va eseguita una prova di "tipo 0", come prescritto nell'allegato 3, punti 1.4.2 e 1.4.3, del regolamento UNECE n. 13-H.

b)    Va eseguita inoltre una prova di "tipo I", come prescritto nell'allegato 3, punto 1.5 del regolamento UNECE n. 13-H.

Freno di stazionamento

Va eseguita una prova in conformità al punto 2. 3 dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 13-H.

10

Regolamento UNECE n. 10 [Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)]

Componenti 

a)    Non è necessario che le unità elettriche/elettroniche siano omologate in conformità al regolamento UNECE n. 10.

b)    I dispositivi elettrici/elettronici montati successivamente devono però essere conformi al regolamento UNECE n. 10.

Perturbazioni elettromagnetiche

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme al regolamento UNECE n. 10 o alle seguenti norme alternative:

   perturbazione elettromagnetica a banda larga: CISPR 12 o SAE J551-2,

   perturbazione elettromagnetica a banda stretta: CISPR 12 (fuori bordo) o 25 (a bordo) o SAE J551-4 e SAE J1113-41.

Prove dell'immunità

La prova dell'immunità non è applicata.

13

Regolamento UNECE n. 116

(Antifurto e immobilizzatore)

a)    Al fine di impedire un utilizzo non autorizzato, il veicolo deve essere munito di un dispositivo di blocco, definito al punto 5.1.2 del regolamento UNECE n. 116.

b)    Se è installato un immobilizzatore, esso deve essere conforme alle prescrizioni tecniche del punto 8.1.1 del regolamento UNECE n. 116.

14

Regolamento UNECE n. 12 (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

a)    Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione, il cui numero VIN deve essere specificato, è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

   il regolamento UNECE n. 12,

   la norma FMVSS n. 203 (Protezione del conducente contro gli urti con il dispositivo di guida) e la norma FMVSS n. 204 (Spostamento all'indietro del dispositivo di guida),

   l'articolo 11 del JSRRV.

b)    Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all'allegato 3 del regolamento UNECE n. 12. La prova deve essere eseguita da un servizio tecnico designato per l'esecuzione di tale prova. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente dal servizio tecnico.

15

Regolamento UNECE n. 17 (Resistenza dei sedili — Poggiatesta)

Sedili, ancoraggio e sistemi di regolazione

I sedili e relativi sistemi di regolazione devono essere conformi al punto 5.3 del regolamento UNECE n. 17.

Poggiatesta 

a)    I poggiatesta devono essere conformi alle prescrizioni della sezione 5 del regolamento UNECE n. 17 e dell'allegato 4 del regolamento UNECE n. 17.

b)    Vanno eseguite solo le prove descritte ai punti 5.12, 6.5, 6.6 e 6.7 del regolamento UNECE n. 17.

17

Regolamento UNECE n. 39 (Tachimetro e retromarcia)

Tachimetro 

a)    Il quadrante deve essere conforme ai punti da 5.1 a 5.14 del regolamento UNECE n. 39.

b)    Se il servizio tecnico ha motivi validi per ritenere che il tachimetro non sia calibrato in modo sufficientemente accurato, può esigere che siano eseguite le prove indicate al punto 5.2 del regolamento UNECE n. 39.

Retromarcia

Il meccanismo di cambio deve comprendere una retromarcia.

18

Regolamento (UE) n. 19/2011 (Targhette regolamentari)

Numero di identificazione del veicolo 

a)    Il veicolo è munito di un numero di identificazione comprendente un minimo di 8 e un massimo di 17 caratteri. Il numero di identificazione del veicolo comprendente 17 caratteri deve essere conforme alle norme ISO 3779:1983 e 3780:1983.

b)    Il numero di identificazione del veicolo è posto in una posizione ben visibile ed accessibile, in modo da evitare che sia cancellato o alterato.

c)    Se sul telaio o sulla carrozzeria non figura alcun numero di identificazione, uno Stato membro può esigere che venga applicato successivamente, in conformità alla sua legislazione nazionale. In tal caso, l'autorità competente di tale Stato membro deve controllare l'operazione.

Targhetta regolamentare

Il veicolo deve essere munito di una targhetta di identificazione apposta dal costruttore del veicolo.

Dopo il rilascio dell'omologazione non può essere richiesta nessun'altra targhetta.

19

Regolamento UNECE n. 14

(Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

Il richiedente deve presentare una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione, il cui numero VIN deve essere specificato, è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

   il regolamento UNECE n. 14,

   la norma FMVSS n. 210 (Ancoraggi delle cinture di sicurezza),

   l'articolo 22-3 del JSRRV.

20

Regolamento UNECE n. 48 (Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

a)    L'installazione dei dispositivi di illuminazione deve essere conforme alle prescrizioni essenziali del regolamento UNECE n. 48, serie di modifiche 03, eccetto quelle degli allegati 5 e 6 del regolamento UNECE n. 48.

b)    Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda il numero, le caratteristiche essenziali di progettazione, i collegamenti elettrici e il colore della luce emessa o riflessa dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, di cui alle voci da 21 a 26 e da 28 a 30.

c)    I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa che devono essere montati per soddisfare le prescrizioni di cui al punto a) devono recare un marchio di omologazione "UE".

d)    Le luci dotate di una sorgente luminosa a scarica in gas sono permesse solo se in combinazione con l'installazione di un dispositivo tergifari e di un dispositivo automatico di regolazione dei fari, se del caso.

e)    I proiettori anabbaglianti dei fari devono essere adattati al senso di marcia della circolazione stradale vigente nel paese in cui il veicolo è omologato.

21

Regolamento UNECE n. 3 (Catadiottri)

Se necessario, devono essere due catadiottri supplementari contrassegnati con il marchio di omologazione "CE" aggiunti sul lato posteriore, in una posizione conforme al regolamento UNECE n. 48.

22

Regolamenti UNECE n. 7, n. 87 e n. 91

(Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di posizione laterali e di marcia diurna)

Le prescrizioni di cui ai regolamenti UNECE n. 7, n. 87 e n. 91 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci.

23

Regolamento UNECE n. 6 (Indicatori di direzione)

Le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 6 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci.

24

Regolamento UNECE n. 4 (Dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore)

Le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 4 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci.

25

Regolamenti UNECE n. 98, n. 112 e n. 123 (Proiettori (comprese le lampade))

a)    Va verificata la conformità dell'illuminazione prodotta dal fascio di luce anabbagliante dei fari montati sul veicolo alle disposizioni del punto 6 del regolamento UNECE n. 112 relativo ai fari che emettono un fascio di luce asimmetrico. A tal fine può essere fatto riferimento alle tolleranze indicate nell'allegato 5 di detto regolamento.

b)    La stessa prescrizione si applica per il fascio di luce anabbagliante, di cui al regolamento UNECE n. 98 o n. 123.

26

Regolamento UNECE n. 19 (Proiettori fendinebbia anteriori)

Le disposizioni di cui al regolamento UNECE n. 19 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

27

Regolamento (UE) n. 1005/2010 (Dispositivi di rimorchio)

Si applicano le prescrizioni del regolamento (UE) n. 1005/2010.

28

Regolamento UNECE n. 38 (Proiettori fendinebbia posteriori)

Le disposizioni di cui al regolamento UNECE n. 38 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci.

29

Regolamento UNECE n. 23

(Proiettori di retromarcia)

Le disposizioni di cui al regolamento UNECE n. 23 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

30

Regolamento UNECE n. 77 (Luci di stazionamento)

Le disposizioni di cui al regolamento UNECE n. 77 non si applicano. Il servizio tecnico deve verificare però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

31

Regolamento UNECE n. 16 (Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)

Componenti 

a)    Non è necessario che le cinture di sicurezza siano omologate in conformità al regolamento UNECE n. 16.

b)    Ciascuna cintura di sicurezza deve tuttavia essere provvista di una placchetta di identificazione.

c)    Le indicazioni figuranti sulla placchetta devono essere conformi alla decisione relativa all'ancoraggio delle cinture di sicurezza (cfr. voce 19).

Prescrizioni relative all'installazione 

a)    Il veicolo deve essere munito di cinture di sicurezza conformi alle prescrizioni dell'allegato XVI del regolamento UNECE n. 16.

b)    Se le cinture di sicurezza sono montate successivamente in conformità al punto a) devono essere di un tipo omologato conforme al regolamento UNECE n. 16.

33

Regolamento UNECE n. 121 (Identificazione di comandi, spie e indicatori)

a)    I simboli, compreso il colore delle loro spie corrispondenti, la cui presenza è obbligatoria a norma del regolamento UNECE n. 121, sono conformi a detto regolamento.

b)    In caso contrario, il servizio tecnico verifica se i simboli, le spie e gli indicatori installati sul veicolo forniscono al conducente informazioni comprensibili sul funzionamento dei comandi in questione.

34

Regolamento (UE) n. 672/2010

(Sbrinamento/disappannamento)

Il veicolo deve essere munito di adeguati dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

35

Regolamento (UE) n. 1008/2010

(Lavacristallo/tergicristallo)

Il veicolo deve essere munito di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

36

Regolamento UNECE n. 122

(Sistemi di riscaldamento)

a)    L'abitacolo deve essere dotato di un sistema di riscaldamento.

b)    I dispositivi di riscaldamento a combustione e la loro installazione sono conformi all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 122. Inoltre, i dispositivi di riscaldamento a combustione a GPL e i sistemi di riscaldamento a GPL sono conformi alle prescrizioni dell'allegato 8 del regolamento UNECE n. 122.

c)    I sistemi di riscaldamento supplementari montati successivamente devono essere conformi alle prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 122.

41a

Regolamento (CE) n. 595/2009

Emissioni (Euro 6) di veicoli commerciali pesanti - OBD

Emissioni di gas dallo scarico 

Emissioni di CO2 

Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante devono essere determinati in conformità all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 582/2011.

OBD 

Prescrizioni volte a garantire il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx 

Il veicolo deve essere munito di un sistema che assicura il corretto funzionamento delle misure di controllo degli NOx conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) n. 582/2011.

Misurazione della potenza 

45

Regolamento UNECE n. 43

Componenti 

a)    I vetri sono costituiti da vetro di sicurezza temperato o stratificato.

b)    Il montaggio di vetri di plastica è permesso solo nei posti situati dietro il montante "B".

c)    Non è necessario che i vetri siano omologati conformemente al regolamento UNECE n. 43.

Installazione 

a)    Si applicano le prescrizioni in materia di installazione di cui all'allegato 21 del regolamento UNECE n. 43.

b)    Sul parabrezza e sui vetri situati di fronte al montante "B" non sono permesse pellicole colorate che possano ridurre la trasmissione regolare della luce al di sotto del minimo richiesto.

46

Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione

(Montaggio di pneumatici)

Installazione

a)    Le dimensioni, l'indice di capacità di carico e la categoria di velocità degli pneumatici devono essere conformi alle prescrizioni regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione.

b)    Il simbolo della categoria di velocità del pneumatico deve essere compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo.

c)    Tale prescrizione si applica anche in presenza di un limitatore di velocità.

d)    La velocità massima del veicolo deve essere dichiarata dal costruttore del veicolo. Il servizio tecnico può però valutare la velocità massima di progetto del veicolo utilizzato la potenza massima del motore, il numero massimo di giri per minuto e i dati concernenti la catena cinematica.

46B

Regolamento UNECE n. 30

(Pneumatici C1)

Componenti

Gli pneumatici devono recare un marchio di omologazione "E".

46D

Regolamento UNECE n. 117

(Emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento)

Componenti

I pneumatici recano un marchio di omologazione "E".

46D

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

(Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura, emissioni sonore prodotte dal rotolamento degli pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento)

Componenti

Gli pneumatici devono recare un marchio di omologazione "E".

L'installazione di un sistema TPMS non è obbligatoria.

48

Regolamento (UE) n. 1230/2012

(Masse e dimensioni)

a)    Si applicano le prescrizioni dell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 1230/2012.

Tuttavia non occorre che siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'allegato I, parte A, punto 5.

b)    Ai fini del punto a), le masse da considerare sono le seguenti:

   la massa in ordine di marcia definita nell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1230/2012, misurata dal servizio tecnico e

   la massa massima a pieno carico dichiarata dal costruttore o indicata sulla targhetta del costruttore, su etichette adesive o nelle informazioni contenute nel manuale del conducente. Queste masse vanno considerate masse massime a pieno carico tecnicamente ammissibili.

c)    Non sono ammesse modifiche tecniche effettuate dal richiedente al fine di diminuire la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo a 3,5 tonnellate o meno, mirate a far ottenere al veicolo un'omologazione individuale.

d)    Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda le dimensioni massime ammissibili.

49

Regolamento UNECE n. 61 (Sporgenze esterne delle cabine)

a)    Si applicano le prescrizioni generali in materia di installazione di cui alla parte 5 del regolamento UNECE n. 17.

b)    Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, va verificata la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11 del regolamento UNECE n. 17.

50

Regolamento UNECE n. 55 (Dispositivi di traino)

Entità tecniche 

a)    Non è necessario che i dispositivi di traino d'origine destinati a trainare un rimorchio la cui massa massima non è superiore a 1 500 kg siano omologati in conformità al regolamento UNECE n. 55.

b)    Un dispositivo di aggancio è considerato d'origine se è descritto nel manuale del conducente o in un documento informativo equivalente fornito all'acquirente dal costruttore del veicolo.

c)    Se l'aggancio è omologato con il veicolo, il certificato di omologazione contiene una dicitura in cui è precisato che spetta al proprietario verificare la compatibilità con il dispositivo di aggancio montato sul rimorchio.

d)    I dispositivi di traino diversi da quelli indicati sopra al punto a) e quelli montati successivamente sono omologati in conformità al regolamento UNECE n. 55.

Installazione sul veicolo

Il servizio tecnico verifica che l'installazione dei dispositivi di traino sia conforme al punto 6 del regolamento UNECE n. 55.

54

Regolamento UNECE n. 95

(Urto laterale)

a)    Il richiedente deve presentare una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione, il cui numero VIN deve essere specificato, è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

   il regolamento UNECE n. 95,

   la norma FMVSS n. 214 (Protezione contro gli urti laterali),

   l'articolo 18 del JSRRV.

b)    Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità alla sezione 5 del regolamento UNECE n. 95.

c)    La prova deve essere eseguita da un servizio tecnico designato per l'esecuzione di tale prova. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente dal servizio tecnico.

56

Regolamento UNECE n. 105

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

I veicoli destinati al trasporto di merci pericolose devono essere conformi al regolamento UNECE n. 105.

58

Regolamento (CE) n. 78/2009

(Protezione dei pedoni)

Dispositivo di assistenza alla frenata

I veicoli devono essere muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

Protezione dei pedoni

Le prescrizioni del regolamento (CE) n. 78/2009 non si applicano fino al 24 febbraio 2018 ai veicoli la cui massa massima non supera i 2 500 kg e fino al 24 agosto 2019 ai veicoli la cui massa massima è superiore a 2 500 kg.

Sistemi di protezione frontale

I sistemi di protezione frontale installati sul veicolo vanno tuttavia omologati in conformità al regolamento (CE) n. 78/2009 e la loro installazione deve essere conforme alle prescrizioni figuranti nell'allegato I, parte 6, di tale regolamento.

59

Direttiva 2005/64/CE

(Riciclabilità)

Le prescrizioni di tale direttiva non si applicano.

61

Direttiva 2006/40/CE

(Impianti di condizionamento dell'aria)

Le prescrizioni di tale direttiva si applicano.

Note esplicative relative all'appendice 2

1.    Abbreviazioni utilizzate nella presente appendice:

"OEM": (Original Equipment provided by the Manufacturer) apparecchiatura originale fornita dal costruttore

"FMVSS": (Federal Motor Vehicle Safety Standard) norma di sicurezza federale per i veicoli a motore del dipartimento dei Trasporti USA

"JSRRV": (Japan Safety regulations for Road Vehicles) regolamenti di sicurezza per i veicoli stradali del Giappone

"SAE": (Society of Automotive Engineers) società di ingegneri dell'automobile

"CISPR": comitato internazionale speciale delle perturbazioni radioelettriche

2.    Osservazioni:

a)    l'intera installazione a GPL o GNC va controllata in base alle disposizioni dei regolamenti UNECE n. 67 o n. 110 o n. 115, secondo il caso.

b)    la formula da utilizzare per la valutazione delle emissioni di CO2 è la seguente:

Motore a benzina e cambio manuale:

CO 2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

Motore a benzina e cambio automatico:

CO 2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

Motore a benzina ed elettrico ibrido:

CO 2 = 0,116 m – 57,147

Motore diesel e cambio manuale:

CO 2 = 0,108 m – 11,371

Motore diesel e cambio automatico:

CO 2 = 0,116 m – 6,432

dove: CO 2 è la massa combinata di emissioni di CO 2 in g/km, "m" è la massa del veicolo in ordine di marcia in kg e "p" la potenza massima del motore in kW.

La massa combinata di CO 2 va calcolata con un decimale e arrotondata al numero intero più vicino come segue:

(i) se la cifra che segue la virgola è inferiore a 5, il totale è arrotondato per difetto al numero intero inferiore;

(ii) se la cifra che segue la virgola è pari o superiore a 5, il totale è arrotondato per eccesso al numero intero superiore.

c)    La formula da utilizzare per la valutazione del consumo di carburante è la seguente:

CFC = CO 2 x k -1 

dove: CFC è il consumo di carburante combinato (combined fuel consumption) espresso in l/100 km, CO 2 è la massa combinata di emissioni CO 2 espressa in g/km dopo essere stata arrotondata secondo la regola indicata nell'osservazione (2 b), "k" un coefficiente pari a:

23,81 nel caso dei motori a benzina;

26,49 nel caso dei motori diesel.

Il consumo di carburante combinato va calcolato con due decimali e successivamente arrotondato come segue:

(i) se la cifra che segue il primo decimale è inferiore a 5, il totale è arrotondato per difetto;

(ii) se la cifra che segue il primo decimale è pari o superiore a 5, il totale è arrotondato per eccesso.


PARTE II

Elenco di regolamenti UNECE riconosciuti come alternativi alle direttive o ai regolamenti di cui alla parte I

Se nella tabella della parte I si fa riferimento a una particolare direttiva o regolamento, un'omologazione rilasciata ai sensi di uno dei seguenti regolamenti UNECE, accettati dalla Comunità in quanto parte contraente dell'"accordo del 1958 riveduto" della commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, in virtù della decisione 97/836/CE del Consiglio 29 o di successive decisioni del Consiglio di cui all'articolo 3, punto 3, di detta decisione, andrà considerata equivalente a un'omologazione UE rilasciata ai sensi della pertinente direttiva o regolamento particolari.

Ogni ulteriore modifica dei regolamenti UNECE elencati nella tabella seguente 30 andrà ritenuta equivalente a una omologazione UE ai sensi della decisione di cui all'articolo 4, punto 2, della decisione 97/836/CE.

Oggetto

Numero del regolamento UNECE di base

Serie di modifiche

1 (*)

Livello sonoro ammissibile

51

02

Silenziatori di ricambio

59

00

58

Protezione dei pedoni

127

00

Frenatura (servofreno)

13-H

00 (supplemento 9 e successivi)

65

Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza

131

01

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

130

00

Se la direttiva o il regolamento particolari contengono prescrizioni in materia d'installazione, queste ultime si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche omologati ai sensi dei regolamenti UNECE.

(*) La numerazione degli elementi di questa tabella si riferisce alla numerazione usata nella tabella della parte I.


PARTE III

Elenco degli atti normativi che fissano le prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli per uso speciale

Appendice 1

Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri

Voce

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

1

Livello sonoro

Direttiva 70/157/CEE

H

G+H

G+H

G+H

1A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

H

G+H

G+H

G+H

2

Emissioni (Euro 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Direttiva 70/220/CEE

Q(1)

G + Q(1)

G + Q(1)

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

X

X

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

X

X

X

5A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

G

G

G

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

B

G+B

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

X

X

X



Voce

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

G

G

G

9A

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

X (4)

G+A1

9B

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

G(3)

G(3)

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

C

G+C

13A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

G (4A)

G (4A)

13B

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

G

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

X

G

15A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

X

X

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

X per la cabina; A+Z per le altre parti

G per la cabina; A+Z per le altre parti

Voce

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

D

G+L

G+L

G+L

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+N

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

A+G+N per la cabina; A+N per le altre parti

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

23A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X



Voce

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica in gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

25D

Sorgenti luminose a scarica in gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

E

E

E

E

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X



Voce

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta Isofix per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

D

G+M

G+M

G+M

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

X

G

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

34A

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

X

G (5)

(5)

(5)

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

X

G

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

D

G + D

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

X

Voce

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

J

G+J

G+J

G+J

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

G

G

G

46A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

G

G

G

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

X

G

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

G

G

G

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

G

G

G

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

X

G

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

X



Voce

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

X

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

G (10)

G (10)

G (10)

51A

Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

G per la cabina; X per le altre parti

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

A

A

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

A

A

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

N/D

N/D

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

N/D

N/D

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

X

N/D

Tuttavia, tutti i sistemi di protezione frontale forniti con il veicolo devono essere conformi e contrassegnati

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

N/D

61

Impianto di condizionamento dell'aria

Direttiva 2006/40/CE

X

G (14)

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

Q

G + Q

G + Q

G + Q

Voce

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

M1 ≤ 2500 kg(*)

M1 > 2500 kg(*)

M2

M3

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

X

G

65

Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

N/D (16)

N/D (16)

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

N/D (17)

N/D (17)

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

G

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

(*) Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile.

Prescrizioni aggiuntive per le ambulanze

Il vano delle ambulanze adibito al trasporto del paziente deve soddisfare le prescrizioni della norma EN 1789:2007 +A1: 2010 +A2:2014 relative ai veicoli medici e alla loro attrezzatura – autoambulanze, ad eccezione della sezione 6.5 "Elenco delle attrezzature". La prova di conformità deve essere fornita mediante una relazione di prova di un servizio tecnico. Se è previsto uno spazio per sedie a rotelle, valgono le prescrizioni di cui all'appendice 3, relative ai sistemi di blocco delle sedie a rotelle e di ritenuta dei loro occupanti.



Appendice 2

Veicoli blindati

Voce

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

X

X

X

X

X

X

2

Emissioni (Euro 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

A(1)

A(1)

A(1)

A(1)

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

X

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

X

X

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

A

A

A

A

A

A

9A

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

X (4)

X (4)

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

A

13A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X(4A)

X(4A)

X(4A)

X(4A)

13B

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

X

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

N/D

N/D

15A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

D(4B)

D(4B)

D

D

D

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

D

D

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

A

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

X

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

A

A

A

A

A

A

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

X

X

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

X

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica in gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

X

X

25D

Sorgenti luminose a scarica in gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

X

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

X

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

X

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

X

X

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

A

A

A

A

A

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

X

X

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta Isofix per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

A

A

A

A

A

A

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

S

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

X

X

34A

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

X

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

X

X

X

X

43A

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

X

X

X

X

X

X

X

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

A

A

A

A

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

A

A

A

A

A

A

A

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

A(9A)

A(9A)

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

X

X

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

A

A

A

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X

X

X

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

51A

Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

X

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

A

A

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

A

A

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

N/D

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

N/D

N/D

55

(vuoto)

56A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

X

X

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

N/D

N/D

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

N/D

60

(vuoto)

61

Impianto di condizionamento dell'aria

Direttiva 2006/40/CE

X

X(14)

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

A

A

A

A

A

A

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

X

65

Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

(16)

(16)

(16)

(16)

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

(17)

(17)

(17)

(17)

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

X

X

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

X

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

X

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

X

X



Appendice 3

Veicoli con accesso per sedie a rotelle

Voce

Oggetto

Atto normativo

M1

1A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

G+W9

2

Emissioni (Euro 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

G+W1

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X+W2

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

5A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

G

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

X

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

G+A1

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

G+C

13B

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

G

15A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

G+W3

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

G+W4

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X+W5

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

X

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

23A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica in gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

25D

Sorgenti luminose a scarica in gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

E

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta Isofix per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X+W6

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

G

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

34A

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

G(5)

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

G(6)

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

G

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X+W1 (9)

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X+W8

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

G

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

46A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

G(9A)

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X(10)

53A

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 94

N/D

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

N/D

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

G

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

61

Sistemi di condizionamento dell'aria

Direttiva 2006/40/CE

G

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X(15)

64

Indicatori di cambio di marcia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 65/2012

G

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

Prescrizioni supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti

Si applica la parte 1 unitamente alla parte 2 o alla parte 3 a seguire.

1. Definizioni

1.1.

Il modello di sedia a rotelle (surrogate wheelchair = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma ISO 10542-1:2012.

1.2.

Il punto P è una rappresentazione della posizione dell'anca dell'occupante della sedia a rotelle seduto nell'SWC, come definito nella parte 3 della norma ISO 10542-1:2012.

2. Prescrizioni generali

2.1.

Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell'occupante (WTORS).

2.2.

Gli ancoraggi inferiori della cintura dell'occupante della sedia a rotelle devono essere situati a norma del regolamento UNECE 14-07, punto 5.4.2.2, relativo al punto P sull'SWC posto nella posizione di marcia designata dal costruttore. L'ancoraggio o gli ancoraggi superiori effettivi devono essere situati almeno 1 100 mm al di sopra del piano orizzontale passante per i punti di contatto tra le ruote posteriori dell'SWC e il pavimento del veicolo. Questa condizione deve essere soddisfatta anche dopo la prova effettuata a norma del punto 3 della presente appendice.

2.3.

È necessario verificare la cintura dell'occupante del WTORS per garantirne la conformità alle disposizioni del regolamento UNECE n. 16-06 punti da 8.2.2 a 8.2.2.4 e da 8.3.1 a 8.3.4.

2.4.

Non è necessario specificare il numero minimo di ancoraggi dei seggiolini per bambini ISOFIX. Nel caso di un'omologazione in più fasi in cui la conversione abbia interessato un sistema di ancoraggio ISOFIX, il sistema deve essere nuovamente sottoposto a prova o gli ancoraggi devono essere resi inutilizzabili. Qualora gli ancoraggi siano resi inutilizzabili, le etichette ISOFIX devono essere rimosse e si devono fornire le opportune informazioni all'acquirente del veicolo.

3. Prove statiche a bordo del veicolo

3.1. Ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle

3.1.1.

Gli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle devono resistere alle forze statiche prescritte per tali ancoraggi nel regolamento UNECE n. 14-07 contemporaneamente alle forze statiche applicate agli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle, come specificato al punto 3.2 della presente appendice.

3.2. Ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle

Gli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle devono resistere alle seguenti forze, per almeno 0,2 secondi, applicate attraverso l'SWC (o un modello di sedia a rotelle adatto, il cui interasse, la cui altezza della seduta e i cui punti di fissaggio del dispositivo di blocco siano conformi alle specifiche dell'SWC), ad una altezza di 300 ± 100 mm dalla superficie su cui poggia l'SWC:

3.2.1.

nel caso di una sedia a rotelle rivolta in avanti, ad una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante, di 24,5 kN e

3.2.2.

ad una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 8,2 kN orientata verso la parte posteriore del veicolo.

3.2.3.

Nel caso di una sedia a rotelle rivolta all'indietro, ad una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante, di 8,2 kN e

3.2.4.

ad una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 24,5 kN orientata verso la parte anteriore del veicolo.

3.3. Componenti del sistema

3.3.1.

Tutti i componenti del WTORS devono soddisfare le prescrizioni pertinenti della norma ISO 10542-1:2012. Tuttavia, la prova dinamica di cui all'allegato A e ai punti 5.2.2 e 5.2.3 della norma ISO 10542-1: 2012 deve essere effettuata sul WTORS completo utilizzando la geometria degli ancoraggi del veicolo anziché la geometria della prova specificata nell'allegato A della norma ISO 10542-1:2012. Tale prova può essere effettuata sulla struttura del veicolo oppure su un modello di struttura rappresentativo della geometria degli ancoraggi del WTORS del veicolo. La posizione di ciascun ancoraggio deve rispettare la tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06.

3.3.2.

Se il sistema di ritenuta dell'occupante del WTORS è omologato a norma del regolamento UNECE n. 16-06, esso deve essere sottoposto alla prova dinamica del WTORS completo di cui al punto 3.3.1 della presente appendice, ma le prescrizioni dei punti 5.1, 5.3 e 5.4 della norma ISO 10542-1:2012 si considerano soddisfatte.

4. Prove dinamiche a bordo del veicolo

4.1.

L'assemblaggio completo del WTORS deve essere sottoposto ad una prova dinamica a bordo del veicolo, conformemente ai punti 5.2.2 e 5.2.3 e all'allegato A della norma ISO 10542-1:2012, in cui tutti i componenti/ancoraggi siano testati contemporaneamente, utilizzando una scocca nuda o una struttura rappresentativa del veicolo.

4.2.

Gli elementi costitutivi del WTORS devono soddisfare le prescrizioni pertinenti della norma ISO 10542-1:2012, punti 5.1, 5.3 e 5.4. Tali prescrizioni si considerano soddisfatte rispetto al sistema di ritenuta dell'occupante, se esso è omologato a norma del regolamento UNECE n. 16-06.



Appendice 4

Altri veicoli per uso speciale
(inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan)

Le deroghe di cui alla presente appendice sono consentite esclusivamente se il costruttore fornisce all'autorità di omologazione la prova, da questa giudicata sufficiente, che il veicolo, in virtù della sua funzione particolare, non può soddisfare tutte le prescrizioni di cui alla parte I dell'allegato IV.

Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

H

H

H

H

H

2

Emissioni (Euro 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 715/2007

Q(1)

Q+V1 (1)

Q+V1 (1)

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

X

X

A

A

A

X

X

X

X

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

B

B

B

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

B

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

X

X

X

X

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

X

X

X

X

9A

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

X (3)

X (3)

X (3)

X+U1 (3)

X+U1 (3)

X

X

X (3)

X (3)

9B

Frenatura delle autovetture

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13-H

X (4)

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X(4A)

X(4A)

X(4A)

X(4A)

13B

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 116

X

14A

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 12

X

15A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

D(4B)

D(4B)

D

D

D

15B

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni destinati al trasporto di persone

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 80

D

D

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

X

X

X

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

X

X

X

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

D

D

D

D

D

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

X

X

X

X

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

X

X

X

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica in gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

X

X

X

X

25D

Sorgenti luminose a scarica in gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

X

X

X

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

X

X

X

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

X

X

X

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

X

X

X

X

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

A

A

A

A

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

X

X

X

X

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta Isofix per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

D

D

D

D

D

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

X

X

X

X

34A

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38A

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 25

X

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

X

X

X

X

43A

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

X

X

X

X

X

X

X

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi (classe C1)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 30

X

X

X

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

X

X

X

X

X

X

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura e sistema di controllo della pressione degli pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 64

X (9A)

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

X

X

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

X

X

X

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

X

X

X

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

X(10)

X(10)

X(10)

X(10)

51A

Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 118

X

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

X

X

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

X

X

54A

Protezione degli occupanti in caso di collisione laterale

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 95

A

56A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

X (13)

X (13)

X (13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

X

X

58

Protezione dei pedoni

Regolamento (CE) n. 78/2009

N/D  (2)

59

Riciclabilità

Direttiva 2005/64/CE

N/D

61

Sistemi di condizionamento dell'aria

Direttiva 2006/40/CE

X (14)

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

X

X

X

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

N/D

N/D

N/D

N/D

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

N/D

N/D

N/D

N/D

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

X

X

X

X

68

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 97

X

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

X

X

X

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X

X

X

X

X



Appendice 5

Gru mobili

Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

N3

1A

Livello sonoro

Regolamento (UE) n. 540/2014

T + Z1

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

A

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

5A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

Sterzatura del carrello ammessa

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

A

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

9A

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

U (3)

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

13A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X (4A)

15A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

A+Y

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

23A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica in gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

25D

Sorgenti luminose a scarica in gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta Isofix per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

34A

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

(5)

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

(6)

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

V

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

A

43A

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

Z1

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

J

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

46A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

X

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

A

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

A

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X (10)

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

X (10)

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

X

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

65

Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

N/D (16)

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

N/D (17)

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X



Appendice 6

Rimorchi per trasporto eccezionale

Voce

Oggetto

Riferimento all'atto normativo

N3

O4

1

Livello sonoro ammissibile

Direttiva 70/157/CEE

T

3A

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 34

X

X

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

A

A

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

X

A+R

5A

Sterzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 79

X

Sterzatura del carrello ammessa

X

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

X

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

X

9A

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 13

U (3)

X (3)

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

X

X

13A

Protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 18

X (4A)

15A

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 17

X

17A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

X

17B

Tachimetro e sua installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 39

X

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

X

X

19A

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 14

X

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

X

A+N

21A

Catadiottri per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 3

X

X

22A

Luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 7

X

X

22B

Luci di marcia diurna per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 87

X

22C

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 91

X

X

23A

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 6

X

X

24A

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 4

X

X

25A

Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 31

X

25B

Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 37

X

X

25C

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica in gas per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 98

X

25D

Sorgenti luminose a scarica in gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 99

X

25E

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 112

X

25F

Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 123

X

26A

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 19

X

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

A

28A

Proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 38

X

X

29A

Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 23

X

X

30A

Luci di stazionamento dei veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 77

X

31A

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta Isofix per bambini

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 16

X

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

X

34A

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

(5)

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

(6)

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

X

41A

Emissioni (Euro VI) dei veicoli pesanti/accesso alle informazioni

Regolamento (CE) n. 595/2009

X (9)

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

X

A

43A

Dispositivi antispruzzo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 109/2011

X

A

45

Vetrature di sicurezza

Direttiva 92/22/CEE

X

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

X

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

X

I

46A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

X

I

46C

Pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi (classi C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 54

X

I

46D

Emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici, aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 117

X

I

47A

Limitazione della velocità dei veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 89

X

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

A

A

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

A

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

X(10)

X

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

X(10)

X(10)

56A

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 105

X(13)

X(13)

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

A

62

Impianto a idrogeno

Regolamento (CE) n. 79/2009

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (CE) n. 661/2009

X (15)

X(15)

65

Dispositivo avanzato di frenata d'emergenza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 347/2012

N/D (16)

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 351/2012

N/D (17)

67

Componenti specifici per gas di petrolio liquefatti (GPL) e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 67

X

69

Sicurezza elettrica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 100

X

70

Componenti specifici per GNC e loro installazione sui veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 110

X



 Note esplicative sull'applicabilità delle prescrizioni

X

Le prescrizioni di cui al pertinente atto normativo sono applicabili. Le serie di modifiche dei regolamenti UNECE obbligatoriamente applicabili sono elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009. Le serie di modifiche adottate successivamente sono accettate come alternativa. Gli Stati membri possono rilasciare estensioni delle omologazioni vigenti rilasciate conformemente alle direttive abrogate dal regolamento (CE) n. 661/2009 alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 14, di tale regolamento.

N/D

L'atto normativo non si applica a questo veicolo (nessuna prescrizione).

(1)

Per i veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg.

Per quanto concerne l'accesso alle informazioni su parti diverse dal veicolo di base (p. es. il vano abitabile), è sufficiente che il costruttore metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e la manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.

(2)

Nel caso di veicoli dotati di un impianto GPL o GNC, è obbligatoria un'omologazione a norma dei regolamenti UNECE n. 67 o n. 110.

(3)

Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) è obbligatorio a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 661/2009. Tuttavia, in conformità al regolamento UNECE n. 13, l'installazione di un sistema ESC non è richiesta per i veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3 per i veicoli per trasporti eccezionali e i rimorchi che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi. I veicoli della categoria N1possono essere omologati a norma dei regolamenti UNECE n. 13 o n. 13-H.

(4)

Il montaggio di un sistema ESC è obbligatorio a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 661/2009. Si applicano pertanto le prescrizioni in materia di installazione di cui all'allegato 9, parte A, del regolamento UNECE n. 13-H. I veicoli della categoria N1 possono essere omologati a norma dei regolamenti UNECE n. 13 o n. 13-H.

(4A)

Se installato, il dispositivo di protezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 18.

(4B)

Questo regolamento si applica ai sedili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE n. 80. Per altre opzioni, si veda l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 595/2009.

(5)

I veicoli di categorie diverse dalla M1 non devono essere pienamente conformi al regolamento (UE) n. 672/2010, ma devono disporre di un dispositivo di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

(6)

I veicoli di categorie diverse dalla M1 non devono essere pienamente conformi al regolamento (UE) n. 1008/2010, ma devono disporre di un sistema di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

(8)

Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non hanno beneficiato della possibilità di cui alla nota (1).

(9)

Per i veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg che non sono omologati (su richiesta del costruttore e a condizione che la loro massa di riferimento non superi 2 840 kg) a norma del regolamento (CE) n. 715/2007. Per le parti diverse dal veicolo di base, è sufficiente che il costruttore metta a disposizione le informazioni sulla riparazione e la manutenzione in modo rapido e facilmente accessibile.

(9A)

Si applica solo se tali veicoli sono muniti di dispositivi disciplinati dal regolamento UNECE n. 64. Il sistema di controllo della pressione degli pneumatici per i veicoli della categoria M1 si applica su base obbligatoria in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009.

(10)

Si applica solo ai veicoli muniti di attacco/i.

(11)

Si applica ai veicoli con una massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 2,5 tonnellate.

(12)

Si applica solo ai veicoli in cui il "punto di riferimento del sedile ("punto R")" del sedile più basso non è situato a più di 700 mm dal livello del suolo.

(13)

Si applica solo se il costruttore chiede l'omologazione di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose.

(14)

Si applica solo ai veicoli della categoria N1, classe I (massa di riferimento ≤ 1 305 kg).

(15)

Su richiesta del costruttore, può essere rilasciata un'omologazione sotto questa voce, in alternativa all'ottenimento delle omologazioni relative a ogni singola voce di cui al regolamento (CE) n. 661/2009.

(16)

Il montaggio di un dispositivo avanzato di frenata d'emergenza non è richiesto per i veicoli per uso speciale, conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 347/2012.

(17)

Il montaggio di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia non è richiesto per i veicoli per uso speciale, conformemente all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 351/2012.

A

L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nella scheda di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità (osservazione–voce 52 del certificato di conformità).

A1 

L'installazione di un sistema ESC non è obbligatoria. Nel caso di omologazioni in più fasi, se le modifiche apportate in una determinata fase possono influire sul funzionamento del sistema ESC di base del veicolo, il costruttore può disattivare il sistema o dimostrare che il veicolo non è stato reso insicuro o instabile. Ciò può essere dimostrato, ad esempio, effettuando manovre rapide di cambio corsia in ciascuna direzione a 80 km/h tali da indurre l'intervento del sistema ESC. Questi interventi, che vanno opportunamente controllati, devono servire a migliorare la stabilità del veicolo. Il servizio tecnico ha il diritto di chiedere ulteriori prove, qualora lo ritenga necessario.

B

Applicazione limitata alle porte che permettono l'accesso a sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche e se la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.

C

Applicazione limitata alla parte del veicolo situata davanti al sedile più arretrato destinato all'uso normale se il veicolo circola su strade pubbliche, nonché alla zona d'urto della testa definita nell'atto normativo pertinente.

D

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strade pubbliche vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui al regolamento UNECE n. 17.

E

Solo anteriori.

F

È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio.

G

Nel caso di omologazioni in più fasi, è anche possibile usare le prescrizioni secondo la categoria del veicolo di base/incompleto (p. es. il cui telaio è stato usato per costruire il veicolo per uso speciale).

H

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2 m.

I

I pneumatici devono essere omologati conformemente alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 54, anche se la velocità nominale del veicolo è inferiore a 80 km/h. La capacità di carico può essere regolata in relazione alla velocità nominale massima del rimorchio, d'accordo con il fabbricante degli pneumatici.

J

Per le vetrature diverse da quella della cabina del conducente (parabrezza e finestrini laterali), il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.

K

Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.

L

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili posteriori devono essere muniti almeno di ancoraggi per le cinture addominali. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strade pubbliche vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non è richiesto l'ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri.

M

Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche. I sedili posteriori devono essere muniti almeno delle cinture di sicurezza addominali. I sedili non destinati a essere usati quando il veicolo circola su strade pubbliche vanno chiaramente indicati agli utilizzatori mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Non è richiesto l'ISOFIX sulle ambulanze e sui carri funebri.

N

Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.

Q

È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2 m. L'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato.

R

Purché possano essere montate e rimanere visibili le targhe posteriori di immatricolazione di tutti gli Stati membri.

S

Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60% e l'angolo morto corrispondente al montante "A" non è superiore a 10°.

T

Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE. Per quanto riguarda il punto 5.2.2.1 dell'allegato I della direttiva 70/157/CEE, si applicano i seguenti valori limite:

U

Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a 4 assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni stabilite negli atti normativi pertinenti. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di 4 assi, purché:

U1 

L'ABS non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.

V

In alternativa, si può applicare anche la direttiva 97/68/CE.

V1 

In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche la direttiva 97/68/CE.

W0 

È consentito modificare la lunghezza del sistema di scarico senza ulteriori prove, a condizione che la contropressione sia simile. Se è richiesta una nuova prova, è consentito un incremento di 2 dB(A) dei valori limite applicabili.

W1 

È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico e del consumo di CO2/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal costruttore del veicolo base.

L'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se la massa di riferimento è cambiata.

W2 

È consentito modificare senza ulteriori prove il percorso e la lunghezza del condotto di alimentazione e delle tubazioni del carburante e dei suoi vapori. È consentito riposizionare il serbatoio del carburante originale, purché siano soddisfatte tutte le prescrizioni. Non sono comunque richieste ulteriori prove conformemente all'allegato 5 del regolamento UNECE n. 34.

W3 

Il piano longitudinale della posizione di marcia prevista della sedia a rotelle dovrebbe essere parallelo al piano longitudinale del veicolo.

È necessario informare il proprietario del veicolo che per resistere alle forze esercitate dal sistema di ancoraggio nelle diverse condizioni di guida, si consiglia una sedia a rotelle con una struttura che soddisfi le parti pertinenti della norma ISO 7176-19:2008.

I sedili del veicolo possono essere opportunamente adattati senza ulteriori prove, se si è in grado di dimostrare al servizio tecnico che i loro ancoraggi, i loro meccanismi e i relativi poggiatesta garantiscono lo stesso livello di prestazioni.

Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui al regolamento UNECE n. 17.

W4 

Per i dispositivi di salita e di discesa in posizione di riposo è richiesta la conformità agli atti normativi pertinenti.

W5 

Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell'occupante (WTORS) e deve essere conforme alle disposizioni supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti di cui all'appendice 3.

W6 

Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di una cintura di ritenuta degli occupanti che soddisfi le disposizioni supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti di cui all'appendice 3.

Se, in seguito a conversione, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono essere spostati al di fuori dei limiti di tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06, il servizio tecnico deve controllare se tale alterazione implica o meno un peggioramento. In caso di peggioramento, si deve effettuare la prova di cui al punto 7.7.1 del regolamento UNECE n. 16-06. Non è necessario rilasciare un'estensione dell'omologazione UE. La prova può essere eseguita utilizzando componenti che non sono stati sottoposti alla prova di condizionamento prescritta nel regolamento UNECE n. 16-06.

W8 

A fini di calcolo, la massa della sedia a rotelle compreso il suo occupante è considerata pari a 160 kg. La massa va concentrata nel punto P del modello di sedia a rotelle nella posizione di marcia dichiarata dal costruttore.

Qualsiasi limitazione del numero di passeggeri dovuta all'uso di sedie a rotelle va riportata nel manuale del proprietario, a pagina 2 del certificato di omologazione UE e nel certificato di conformità (nella sezione "Osservazioni").

W9

Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che la contropressione allo scarico rimanga simile.

Y

Purché siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.

Z

Le prescrizioni in materia di sporgenza dei finestrini aperti non si applicano al vano abitabile.

Z1 

Le gru mobili con più di sei assi sono considerate veicoli fuoristrada (N3G), quando almeno tre assi sono motori e a condizione che soddisfino le disposizioni dell'allegato II, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii), e lettera c).


ALLEGATO V

PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE UE

1.    Oggetto e campo di applicazione

1.1.    Il presente allegato stabilisce le procedure per l'omologazione dei veicoli conformemente agli articoli 24, 25 e 26.

1.2.    Esso include:

a)    l'elenco delle norme internazionali pertinenti ai fini della designazione dei servizi tecnici conformemente agli articoli 72 e 74;

b)    la descrizione della procedura da seguire per la valutazione delle competenze dei servizi tecnici conformemente all'articolo 77;

c)    le prescrizioni generali di redazione dei verbali di prova ad opera dei servizi tecnici.

2.    Procedura di omologazione

Quando riceve una domanda di omologazione del veicolo, l'autorità di omologazione:

a)    verifica che tutte le schede di omologazione UE rilasciate in base agli atti normativi applicabili all'omologazione dei veicoli contemplino il tipo di veicolo e corrispondano alle prescrizioni stabilite;

b)    accerta che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione UE delle omologazioni rilasciate in base agli atti normativi applicabili;

c)    se una voce della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo di omologazione relativo a uno degli atti normativi, conferma che l'elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

d)    su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, esegue o fa eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle pertinenti schede di omologazione UE;

e)    esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

f)    esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui all'allegato IV, parte I, note 1 e 2.

g)    esegue o fa eseguire i controlli necessari a garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IV, parte I, nota 5.

3.    Combinazione delle specifiche tecniche

Il numero di veicoli presentati deve essere sufficiente a consentire una verifica adeguata delle diverse combinazioni da omologare in base ai seguenti criteri:

Specifiche tecniche

Categoria del veicolo

M1 

M2 

M3 

N1 

N2 

N3 

O1 

O2 

O3 

O4 

Motore

X

X

X

X

X

X

Cambio

X

X

X

X

X

X

Numero di assi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assi motore (numero, posizione, interconnessione)

X

X

X

X

X

X

Assi sterzanti (numero e posizione)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipo di carrozzeria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Numero di porte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lato di guida

X

X

X

X

X

X

Numero di sedili

X

X

X

X

X

X

Equipaggiamento

X

X

X

X

X

X

4.    Disposizioni specifiche

Nei casi in cui non sia disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base ad uno degli atti normativi applicabili, l'autorità di omologazione:

a)    dispone l'esecuzione dei controlli e delle prove necessarie a norma di ciascuno degli atti normativi pertinenti;

b)    accerta che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuno degli atti normativi pertinenti;

c)    esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche;

d)    esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui all'allegato IV, parte I, note 1 e 2;

e)    esegue o fa eseguire i controlli necessari a garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IV, parte I, nota 5.



Appendice 1

Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all'articolo 72

1.

Attività relative alle prove ai fini dell'omologazione, da effettuare conformemente agli atti normativi elencati nell'allegato IV:

1.1.

Categoria A (prove eseguite nelle proprie installazioni):

EN ISO/IEC 17025:2005 sulle prescrizioni generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può eseguire o supervisionare le prove previste dagli atti normativi per i quali è stato designato nelle installazioni di un costruttore o del suo rappresentante.

1.2.

Categoria B (supervisione delle prove eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un suo rappresentante):

EN ISO/IEC 17020:2012 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

Prima di eseguire o supervisionare prove nelle installazioni di un costruttore o di un suo rappresentante, il servizio tecnico deve controllare che gli impianti di prova e i dispositivi di misura siano conformi alle pertinenti prescrizioni della norma di cui al punto 1.1.

2.

Attività relative alla conformità della produzione

2.1.

Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e le revisioni di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore):

EN ISO/IEC 17021:2011 sulle prescrizioni per gli organismi che eseguono gli audit e la certificazione dei sistemi di gestione.

2.2.

Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervisione):

EN ISO/IEC 17020:2012 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.



Appendice 2

Procedura per la valutazione dei servizi tecnici

1.    Obiettivo e ambito d'applicazione

1.1.    La presente appendice definisce le condizioni in base alle quali l'autorità competente di cui all'articolo 77 della presente direttiva deve svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici.

1.2.    Tali prescrizioni si applicano a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridico (organizzazione indipendente, costruttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico).

2.    Valutazioni

Lo svolgimento di una valutazione è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

i)    principio di indipendenza, che costituisce il fondamento dell'imparzialità e dell'obiettività delle conclusioni,

ii)    approccio basato su dati concreti, che garantisce l'affidabilità e la riproducibilità delle conclusioni.

I controllori devono dar prova di responsabilità e integrità e rispettare i principi di riservatezza e discrezione.

Essi devono riferire con fedeltà e accuratezza in merito a risultati e conclusioni.

3.    Competenze richieste ai controllori

3.1.    Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine.

3.2.    I controllori sono specificamente formati per le attività di valutazione. Inoltre, possiedono una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività.

3.3.    Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2, la valutazione di cui all'articolo 77 deve essere svolta da controllori indipendenti dalle attività oggetto della valutazione.

4.    Domanda di designazione

4.1.    Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente presenta all'autorità competente una domanda formale comprendente le seguenti informazioni:

a)    una descrizione generale del servizio tecnico, inclusi ragione sociale, nome, indirizzi, status giuridico e risorse tecniche;

b)    una descrizione dettagliata, corredata di curriculum vitae, del personale incaricato di eseguire le prove e del personale direttivo sulla scorta dei titoli di formazione e delle qualifiche professionali;

c)    i servizi tecnici che utilizzano i metodi di prova virtuali attestano le loro capacità di lavorare in un ambiente con l'assistenza di strumenti informatici;

d)    informazioni generali riguardanti il servizio tecnico comprese le sue attività, se del caso il suo rapporto nell'ambito di una più ampia entità societaria, nonché gli indirizzi di tutte le ubicazioni fisiche rientranti nell'oggetto della designazione;

e)    l'accordo quanto al rispetto delle prescrizioni concernenti la designazione e degli altri obblighi del servizio tecnico in applicazione degli atti normativi pertinenti per i quali richiede una designazione;

f)    una descrizione dei servizi di valutazione della conformità prestati dal servizio tecnico nel quadro degli atti normativi pertinenti e un elenco degli atti normativi per i quali il servizio tecnico chiede una designazione, compresi, se del caso, i limiti di capacità;

g)    una copia del manuale di garanzia della qualità del servizio tecnico.

4.2.    L'autorità competente verifica l'adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico.

4.3.    Il servizio tecnico notifica all'autorità di omologazione qualsiasi modifica alle informazioni fornite in conformità al punto 4.1.

5.    Esame delle risorse

L'autorità competente verifica la sua capacità di effettuare la valutazione del servizio tecnico con riguardo alla propria politica, la propria competenza e la disponibilità di controllori e esperti qualificati.

6.    Subappalto della valutazione

6.1.    L'autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un'altra autorità di designazione o chiedere il sostegno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. I subappaltatori ed esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente.

6.2.    L'autorità competente tiene conto dei certificati di accreditamento di portata adeguata al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico.

7.    Predisposizione della valutazione

7.1.    L'autorità competente nomina formalmente una squadra di valutazione L'autorità competente deve garantire che le competenze messe a disposizione per ciascun incarico siano adeguate. In particolare la squadra di valutazione nel suo complesso deve avere:

a)    un'adeguata conoscenza dell'obiettivo specifico per il quale si chiede la designazione; e

b)    una comprensione sufficiente ad effettuare una valutazione affidabile della competenza del servizio tecnico a operare nel settore per il quale è stato designato.

7.2.    L'autorità competente definisce chiaramente l'incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito consiste nell'esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell'effettuare la valutazione in loco.

7.3.    L'autorità competente concorda con il servizio tecnico e la squadra di valutazione incaricata la data e il programma previsti per la valutazione. Tuttavia, spetta all'autorità competente fissare una data che sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione.

7.4.    L'autorità competente provvede affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti del servizio tecnico.

8.    Valutazione in loco

La squadra di valutazione effettua la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest'ultimo in cui sono realizzate una o più attività essenziali e, se del caso, effettua ispezioni in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.

9.    Analisi dei risultati e relazione di valutazione

9.1.    La squadra di valutazione analizza tutte le informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti durante l'esame dei documenti e dei registri e all'atto della valutazione in loco. Questa analisi è tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione.

9.2.    In materia di elaborazione delle relazioni, le procedure dell'autorità competente assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui in appresso.

9.2.1.    Prima di lasciare il sito, la squadra di valutazione tiene una riunione con il servizio tecnico nel corso della quale essa presenta una relazione scritta e/o orale sui risultati della sua analisi. Il servizio tecnico ha la possibilità di formulare domande sui risultati nonché, se del caso, sulle non conformità e sulla loro origine.

9.2.2.    Una relazione scritta sui risultati della valutazione è sottoposta senza indugio all'attenzione del servizio tecnico. Questa relazione di valutazione contiene osservazioni sulla competenza e la conformità e individua, se del caso, le non conformità da risolvere per soddisfare tutte le prescrizioni previste per la designazione.

9.2.3.    Il servizio tecnico è invitato a fornire una risposta alla relazione di valutazione e a descrivere le misure specifiche adottate o previste, entro uno specifico termine, per ovviare alle non conformità eventualmente individuate.

9.3.    L'autorità competente deve provvedere affinché le risposte fornite dal servizio tecnico siano efficaci e sufficienti a ovviare alle non conformità. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, vanno richieste ulteriori informazioni. Inoltre può essere richiesto di comprovare l'effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l'effettiva attuazione delle misure correttive.

9.4.    Nella relazione sulla valutazione devono figurare almeno i seguenti dati:

a)    identificativo unico del servizio tecnico;

b)    data/e della valutazione in loco;

c)    nome/i del/i controllore/i e/o degli esperti partecipanti alla valutazione;

d)    identificativo unico di tutte le sedi valutate;

e)    portata proposta della designazione oggetto della valutazione;

f)    una dichiarazione sull'adeguatezza dell'organizzazione interna e delle procedure adottate dal servizio tecnico a supporto della sua competenza, in base al rispetto delle prescrizioni previste per la designazione;

g)    informazioni sulla risoluzione di tutte le non conformità;

h)    una raccomandazione sull'opportunità di designare o confermare il richiedente quale servizio tecnico e, in tal caso, la portata della designazione.

10.    Concessione o conferma di una designazione

10.1.    L'autorità di omologazione, senza indebito ritardo, prende una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i di valutazione e a ogni altra informazione pertinente.

10.2.    L'autorità di omologazione fornisce al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati:

a)    identità e logo dell'autorità di omologazione;

b)    identificativo unico del servizio tecnico designato;

c)    data effettiva di concessione della designazione e data di scadenza;

d)    una breve indicazione della portata della designazione o un riferimento in materia (atti normativi o loro parti pertinenti);

e)    una dichiarazione di conformità e un riferimento al presente regolamento.

11.    Rivalutazione e controllo

11.1.    La rivalutazione è analoga alla valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell'esperienza maturata nel corso delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo hanno una portata più limitata rispetto alle rivalutazioni.

11.2.    L'autorità competente elabora il suo piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare.

Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata a cui il servizio tecnico è pervenuto.

11.3.    Se nel corso di un controllo o di una rivalutazione sono individuate non conformità, l'autorità competente stabilisce termini rigorosi per l'attuazione di misure correttive.

11.4.    Se le misure correttive o migliorative non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l'autorità competente adotta provvedimenti adeguati quali una nuova valutazione oppure la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato.

11.5.    L'autorità competente, allorché decida di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, deve informarne quest'ultimo per posta raccomandata. In ogni caso l'autorità competente deve prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico.

12.    Documentazione relativa ai servizi tecnici designati

12.1.    L'autorità competente deve conservare i dati relativi ai servizi tecnici a comprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.

12.2.    L'autorità competente deve garantire la sicurezza dei dati relativi ai servizi tecnici per assicurarne la riservatezza.

12.3.    Nella documentazione relativa ai servizi tecnici devono figurare almeno i seguenti dati:

a)    la corrispondenza pertinente;

b)    le annotazioni e le relazioni di valutazione;

c)    le copie dei certificati di designazione.



Appendice 3

Prescrizioni generali relative al formato dei verbali di prova

1.    Per ciascuno degli atti normativi figuranti nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato IV, il verbale di prova deve essere conforme alla norma EN ISO/IEC 17025:2005. Esso deve contenere in particolare le informazioni di cui al punto 5.10.2 di tale norma, ivi compresa la nota 1.

2.    Il modello del verbale di prova deve essere stabilito dall'autorità di omologazione conformemente alle sue norme di buona pratica.

3.    Il verbale di prova è redatto nella lingua ufficiale dell'Unione stabilita dall'autorità di omologazione.

4.    Nel verbale di prova devono figurare almeno i seguenti dati:

a)    l'identificazione del veicolo, del componente o dell'entità tecnica sottoposti alle prove;

b)    una descrizione dettagliata delle caratteristiche del veicolo, del componente o dell'entità tecnica in relazione all'atto normativo corrispondente;

c)    i risultati delle misurazioni indicate negli atti normativi pertinenti e, all'occorrenza, i limiti o le soglie da rispettare;

d)    per ciascuna misurazione di cui alla lettera c), la relativa decisione: accettata o respinta;

e)    una dichiarazione dettagliata di conformità alle varie disposizioni da rispettare, ossia le disposizioni per le quali non è necessario effettuare misurazioni.

Il verbale di prova dovrebbe ad esempio recare una dichiarazione relativa alla conformità alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (UE) n. 19/2011 come segue: "la punzonatura del numero d'identificazione del veicolo soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato II, parte B";

f)    qualora siano autorizzati metodi di prova diversi da quelli prescritti negli atti normativi, il verbale deve contenere una descrizione del metodo impiegato per effettuare la prova;

g)    le fotografie scattate durante le prove, il cui numero è deciso dall'autorità di omologazione.

Nel caso di prove virtuali, le fotografie possono essere sostituite da stampe di schermate o altri elementi probanti adeguati;

h)    le conclusioni tratte;

i)    eventuali pareri o interpretazioni devono essere debitamente documentati e indicati in quanto tali nel verbale di prova.

5.    Quando le prove sono effettuate su un veicolo, un componente o un'entità tecnica che combina una serie di caratteristiche più sfavorevoli per quanto riguarda il livello di prestazioni richiesto (caso peggiore), il verbale di prova deve contenere una nota indicante il modo in cui il costruttore ha operato la sua scelta di concerto con l'autorità di omologazione.


ALLEGATO VI

MODELLI DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE UE

MODELLO A

(da utilizzare per l'omologazione UE di un veicolo)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE UE

Timbro dell'autorità di omologazione

Data di scadenza della presente scheda: gg/mm/aaaa(4)

Notifica riguardante:

Di un tipo di:

— l'omologazione UE(1)

— l'estensione dell'omologazione UE(1)

— il rifiuto dell'omologazione UE(1)

— la revoca dell'omologazione UE(1)

— veicolo completo (1)

— veicolo completato (1)

— veicolo incompleto (1)

— veicolo con varianti complete e incomplete (1)

— veicolo con varianti completate e incomplete (1)

rilasciata a norma del regolamento (UE) n. XXX/201X, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../... (1).

Numero di omologazione UE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

1.1.    Marca (denominazione commerciale del costruttore):

1.2.    Tipo:

1.2.1.    Denominazione(i) commerciale(i) (2):

01.3.    Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

1.3.1.    Posizione della marcatura:

1.4.    Categoria del veicolo (3):

____________________________

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)    Se ancora ignota al momento del rilascio dell'omologazione, questa voce andrà completata al più tardi al momento dell'immissione del veicolo sul mercato.

(3)    Conformemente alle definizioni dell'allegato II, parte A, del Regolamento (UE) .../....

(4)    Da indicare in conformità all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../...


1.5.    Ragione sociale e indirizzo del costruttore del veicolo completo/completato (1):

1.5.1    Per i veicoli omologati in più fasi, denominazione e indirizzo del costruttore del veicolo nelle fasi iniziali/precedenti del veicolo:

1.8.    Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

SEZIONE II

Il sottoscritto certifica l'esattezza della descrizione del costruttore che figura nell'allegata scheda informativa relativa al tipo di veicolo [uno o più campioni del quale sono stati scelti dall'autorità di omologazione e presentati dal costruttore come prototipo/i del tipo da omologare] e che i risultati delle prove ivi allegati si riferiscono al medesimo tipo di veicolo.

1.    Per veicoli completi e completati e loro varianti (1):

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) le prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi pertinenti, come stabilito dall'allegato IV (2) del regolamento (EU) n. XXX/201X.

1.1.    Restrizioni della validità (1)(3):………………………………………………………….

1.2.    Deroghe applicate (1)(3)(4): ………………………………………………………….

1.2.1. Motivi delle deroghe (1)(4): ………………………………………………………

1.2.2. Prescrizioni alternative (1)(4): ………………………………………………………

2.    Per veicoli incompleti e loro varianti (1):

Il tipo di veicolo soddisfa/non soddisfa (1) le prescrizioni tecniche degli atti normativi elencati nella tabella di pagina 2.

3.    L'omologazione è concessa/rifiutata/revocata (1).

4.    L'omologazione è rilasciata a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/201X e la sua validità è pertanto limitata al gg/mm/aa.

(Luogo)

(Firma)

(Data)

_____________

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)    Cfr. pagina 2.

(3) Applicabile esclusivamente all'omologazione di un veicolo quale deroga per nuove tecnologie o concezioni, a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/201X.

(4) Applicabile esclusivamente all'omologazione nazionale di un tipo di veicolo prodotto in piccole serie, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. XXX/201X.

Allegati:

Fascicolo di omologazione

Risultati delle prove (cfr. allegato VIII del regolamento (UE) n. XXX/201X)

Nomi e campioni delle firme delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e dichiarazione relativa alle loro mansioni nella società

NB:

   Se il presente modello è utilizzato per l'omologazione di un veicolo quale deroga per nuove tecnologie o concezioni, a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/201X, l'intestazione del certificato deve essere la seguente "CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO VALIDO SOLO SUL TERRITORIO DI ...(SM)",

Il certificato di conformità provvisorio deve inoltre recare nell'intestazione, invece di "VEICOLI COMPLETI" la frase seguente: "PER I VEICOLI COMPLETI, OMOLOGATI A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO (EU) N. XXX/201X DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL [GG DEL MESE DELL'ANNO] RELATIVO ALL'OMOLOGAZIONE E ALLA VIGILANZA DEL MERCATO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI, NONCHÉ DEI SISTEMI, COMPONENTI ED ENTITÀ TECNICHE DESTINATI A TALI VEICOLI (OMOLOGAZIONE PROVVISORIA)", conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/201X.

   Se il presente modello è utilizzato per l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo prodotto in piccole serie, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. XXX/201X, l'intestazione del certificato deve essere la seguente "SCHEDA DI OMOLOGAZIONE NAZIONALE DI UN VEICOLO PRODOTTO IN PICCOLE SERIE". Il testo deve specificare la natura delle deroghe, i motivi a sostegno delle medesime e le prescrizioni alternative a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/201X.



SCHEDA DI OMOLOGAZIONE UE

Pagina 2

La presente omologazione UE si basa, per i veicoli o le varianti incompleti e completati, sulla(e) omologazione(i) dei veicoli incompleti che seguono:

Fase 1: Costruttore del veicolo di base:

Numero di omologazione UE:

In data:

Applicabile alle varianti o versioni (a seconda dei casi):

Fase 2: Costruttore:

Numero di omologazione UE:

In data:

Applicabile alle varianti o versioni (a seconda dei casi):

Fase 3: Costruttore:

Numero di omologazione UE:

In data:

Applicabile alle varianti o versioni (a seconda dei casi):

Se l'omologazione comprende una o più varianti o versioni (a seconda dei casi) incomplete, elencare le varianti o versioni (a seconda dei casi) complete o quelle completate.

Variante o varianti complete/completate:

Elenco delle prescrizioni applicabili al tipo di veicolo incompleto, o di variante o di versione incompleta, omologato/a (tenendo conto eventualmente dell'ambito di applicazione e della più recente modifica di ciascuno degli atti normativi elencati nella seguente tabella).

Voce

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

Ultima modifica

Applicabile alla variante o, se necessario, alla versione

(Indicare unicamente se sono oggetto di omologazione UE)

In caso di veicoli per uso speciale, di deroghe concesse o di particolari disposizioni applicate ai sensi dell'allegato IV, parte III, e di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 37:

Riferimento dell'atto normativo

Numero della voce

Tipo di omologazione e natura della deroga

Applicabile alla variante o, se necessario, alla versione



Appendice

Elenco degli atti normativi cui il tipo di veicolo è conforme

(da compilare solo in caso di omologazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6).

Oggetto (1)

Riferimento all'atto normativo (1)

Modificato da

Applicabile alle varianti

1A    Livello sonoro

2.    Emissioni

3.    Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

(1) In conformità all'allegato IV del presente regolamento.


MODELLO B

(da utilizzare per l'omologazione di un veicolo relativamente a un sistema)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE UE

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

   l'omologazione UE(1)

di un tipo di sistema/tipo di veicolo relativamente a un sistema(1)

   l'estensione dell'omologazione UE(1)

   il rifiuto dell'omologazione UE(1)

   la revoca dell'omologazione UE(1)

rilasciata a norma del regolamento (UE) n. XXX/201X / regolamento (CE) n. .../... (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../... (1). 

Numero di omologazione UE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

1.1.    Marca (denominazione commerciale del costruttore):

1.2.    Tipo:

1.2.1.    Eventuali denominazioni commerciali:

1.3.    Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (2):

1.3.1.    Posizione della marcatura:

1.4.    Categoria del veicolo (3):

1.5.    Denominazione e indirizzo del costruttore:

1.8.    Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

___________________

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)    Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella documentazione con il simbolo "?" (ad esempio, ABC??123??).

(3)    Conformemente alle definizioni dell'allegato II, parte A, del regolamento (UE) .../…


SEZIONE II

1.    Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum.

2.    Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove:

3.    Data del verbale di prova:

4.    Numero del verbale di prova:

5.    Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6.    Luogo:

7.    Data:

8.    Firma:

Allegati:

Fascicolo di omologazione

Verbale di prova

Addendum

alla scheda di omologazione UE n. …

1.    Altre informazioni

1.1.    […]:

1.1.1.    […]:

[…]

2.    Numero di omologazione di ogni componente o entità tecnica installati sul tipo di veicolo in conformità al regolamento (UE) .../....

2.1.    […]:

3.    Osservazioni

3.1.    […]:


MODELLO C

(da utilizzare per l'omologazione di componenti/entità tecniche)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE UE

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

   l'omologazione UE(1)

   l'estensione dell'omologazione UE(1)

   il rifiuto dell'omologazione UE(1)

   la revoca dell'omologazione UE(1)

rilasciata a norma del regolamento (UE) n. XXX/201X / regolamento (CE) n. .../... (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. .../... (1).

Numero di omologazione UE:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

1.1.    Marca (denominazione commerciale del costruttore):

1.2.    Tipo:

1.3.    Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul componente/sull'entità tecnica (1) (2):

1.3.1.    Posizione della marcatura:

1.5.    Denominazione e indirizzo del costruttore:

1.7.    Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione UE per i componenti e le entità tecniche:

1.8.    Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:

1.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore:

______________

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)    Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri irrilevanti per la descrizione del tipo di veicolo, di componente o di entità tecnica oggetto della scheda tecnica, detti caratteri devono essere rappresentati nella comunicazione con il simbolo "?" (ad esempio, ABC??123??).


SEZIONE II

1.    Altre informazioni (se del caso): cfr. addendum.

2.    Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove:

3.    Data del verbale di prova:

4.    Numero del verbale di prova:

5.    Eventuali osservazioni: cfr. addendum.

6.    Luogo:

7.    Data:

8.    Firma:

Allegati:

Fascicolo di omologazione

Verbale di prova

Addendum

alla scheda di omologazione UE n. …

1.    Altre informazioni

1.1.    […]:

1.1.1.    […]:

[…]

2.    Eventuali restrizioni all'uso del dispositivo

2.1.    […]:

3.    Osservazioni

3.1.    […]:


MODELLO D

(da utilizzare per l'omologazione individuale armonizzata di un veicolo a norma dell'articolo 42)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE UE INDIVIDUALE DEL VEICOLO 

Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail dell'autorità preposta all'omologazione individuale

Comunicazione relativa all'omologazione UE individuale di un veicolo a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. XXX/201X

SEZIONE I

1.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

1.2.

1.2.1.

Denominazione commerciale: …

1.4.

Categoria del veicolo (2): …

1.5.

Denominazione e indirizzo del costruttore: …

1.6.

Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

1.9.

Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

1.10.

Numero di identificazione del veicolo: …

Il sottoscritto [... ...nome e qualifica] certifica che il veicolo presentato per l'omologazione il [... data della domanda] da [... nome e indirizzo del richiedente] è omologato in conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) n. XXX/201X. In fede di che, è stato assegnato il seguente numero di omologazione: …

Il veicolo è conforme all'allegato IV, appendice 2, del regolamento (UE) n. XXX/201X e può essere immatricolato a titolo definitivo, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/a sinistra (1) e che utilizzano le unità metriche/britanniche (1) per il tachimetro.

______________________

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)    Conformemente alle definizioni dell'allegato II, parte A, del regolamento (UE) n. XXX/201X.

(4)    Numero distintivo dello stato membro che rilascia la scheda di omologazione individuale del veicolo: (cfr. allegato VII, punto 1, sezione 1 del regolamento (UE) n. XXX/201X)

(Luogo) (Data)

(Firma(3))

(Timbro dell'autorità di omologazione)

[…]

[…]

[…]

Due fotografie (5) del veicolo (risoluzione minima 640x480 pixel, ~7x10 cm)

_______________

(3)    O una rappresentazione visiva di una "firma elettronica avanzata" in conformità alla direttiva 1999/93/CE, compresi i dati per la verifica.

(5)    Una di ¾ anteriore e una di ¾ posteriore.



SEZIONE II

Caratteristiche costruttive generali del veicolo 

1.

Numero di assi: …e di ruote: …

1.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

3.

Assi motore (numero, posizione, interconnessione): …

Principali dimensioni 

4.

Interasse (a): … mm

4.1.

Distanza tra gli assi: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.

Lunghezza: … mm

6.

Larghezza: … mm

7.

Altezza: … mm

Masse 

13.

Massa del veicolo in ordine di marcia: …kg (b)

16.

Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.

Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.

Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse: 1. … kg 2. … kg 3. … kg ecc.

16.4.

Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

18.

Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.

Rimorchio a timone: … kg

18.2.

Semirimorchio: …kg

18.3.

Rimorchio ad asse centrale: …kg

18.4.

Rimorchio non frenato: … kg

19.

Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore 

20.

Costruttore del motore: …

21.

Codice motore figurante sul motore: …

22.

Principio di funzionamento: …

23.

Puro elettrico: sì/no (1)

25.

Cilindrata: …cm3 

26.

Carburante: diesel/benzina/GPL/GN – biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.

Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

27.

Potenza massima netta (c): … kW a … gir/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (1)

Velocità massima 

29.

Velocità massima: …km/h

Assi e sospensione 

30.

Carreggiata degli assi: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35.

Insieme pneumatico-ruota: …

Carrozzeria 

38.

Codice della carrozzeria (d): …

40.

Colore del veicolo (e): …

41.

Numero e configurazione delle porte: …

42.

Numero di posti a sedere (incluso quello del conducente) (f): …

42.1.

Posto/i a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

42.3.

Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: …

Dispositivo di traino 

44.

Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

Prestazioni ambientali 

46.

Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: …min-1 

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.

Livello delle emissioni di gas di scarico (g): Euro …

Altre legislazioni: …

49.

Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (h):

1.    ogni motopropulsore eccetto veicoli esclusivamente elettrici

2.    Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)] … Wh/km

52.

Osservazioni: …

53.

Altre informazioni: chilometraggio (2), ...

_______________

Note esplicative al modello D

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)    Non obbligatorio.

(a)    Questa voce va compilata solo se il veicolo ha due assi.

(b)    Questa massa è la massa effettiva del veicolo nelle condizioni di cui all'allegato I, punto 2.6, del regolamento (UE) n. XXX/201X.

(c)    Per i veicoli elettrici ibridi, indicare la potenza di entrambi i motori.

(d)    Utilizzare i codici descritti nell'allegato II, parte C.

(e)    Indicare solo il colore o i colori di base: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.

(f)    Esclusi i sedili destinati a essere usati solo a veicolo fermo e il numero di posti per sedie a rotelle.

(g)    Aggiungere il numero della norma euro e, se del caso, il carattere corrispondente alle disposizioni utilizzate per l'omologazione.

(h)    Ripetere per i vari carburanti utilizzabili.


ALLEGATO VII

SISTEMA DI NUMERAZIONE DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE UE (1)

1.    Il numero di omologazione UE è costituito da quattro sezioni per le omologazioni globali di un tipo di veicolo e da cinque sezioni per l'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche, come indicato in appresso. In ogni caso, le sezioni sono separate da un asterisco.

Sezione 1:    La lettera "e" minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato membro che rilascia l'omologazione UE:

Sezione 2:    Il numero della direttiva o del regolamento di base.

In caso di omologazione UE di sistemi, componenti o entità tecniche contemplati nelle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 661/2009, il riferimento al regolamento di base deve essere il numero del regolamento (ossia dell'atto di esecuzione) adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere dalla a) alla e), del regolamento (CE) n. 661/2009.

Sezione 3:    Il numero della direttiva o del regolamento recanti modifica più recenti, contenenti atti di esecuzione applicabili all'omologazione conformemente ai seguenti trattini. Tuttavia, nel caso in cui tale direttiva o regolamento recanti modifica o tale atto di esecuzione applicabile non esistano, il numero di cui alla sezione 2 viene ripetuto nella sezione 3:

   nel caso delle omologazioni globali di un tipo di veicolo, si intende la direttiva o il regolamento più recenti che modifichino uno o più articoli del regolamento (UE) n. XXX/201X.

_______________

(1)    I componenti e le entità tecniche devono essere contrassegnati come prescritto nei pertinenti atti normativi.

   nel caso delle omologazioni globali di un tipo di veicolo rilasciate secondo la procedura di cui all'articolo 39, si intende la direttiva o il regolamento più recenti che modifichino uno o più articoli del regolamento (UE) n. XXX/201X, tranne le prime 2 cifre (p. es. 20) che vengono sostituite dalle lettere maiuscole KS,

   ciò significa la direttiva o il regolamento più recente che contiene le prescrizioni effettive che il sistema, il componente o l'entità tecnica deve soddisfare,

   con ciò s'intende il regolamento più recente recante modifiche delle misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 661/2009 al quale è conforme un sistema, un componente o un'entità tecnica,

   se una direttiva o un regolamento, compresi i relativi atti di esecuzione, prevedono prescrizioni tecniche diverse che vanno attuate a partire da date specifiche, alla sezione 3 va aggiunto un carattere alfabetico per contraddistinguere la prescrizione tecnica in base alla quale è stata rilasciata l'omologazione. Se sono interessate varie categorie di veicoli, il carattere può anche riferirsi a una categoria di veicoli specifica.

Sezione 4:    Un numero progressivo di 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per le omologazioni UE globali di un tipo di veicolo o di 4 o 5 cifre per omologazioni ai sensi di una direttiva o di un regolamento particolari, indicante il numero di base dell'omologazione. La sequenza deve iniziare con 0001 per ciascuna direttiva o ciascun regolamento di base.

Sezione 5:    Un numero progressivo di 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) per indicare l'estensione. La sequenza deve iniziare con 00 per ciascun numero di omologazione di base.

2.    In caso di omologazione UE globale di un tipo di veicolo, la sezione 2 va omessa.

In caso di un'omologazione nazionale rilasciata per veicoli prodotti in piccole serie ai sensi dell'articolo 40, la sezione 2 va sostituita dalle lettere maiuscole NKS.

3.    Unicamente sulle targhette regolamentari del veicolo, la sezione 5 va omessa.

4.    Configurazione dei numeri di omologazione

4.1.    Esempio di una terza omologazione (finora senza estensione) rilasciata dalla Francia

i)    in base al regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione(2) (relativo a tergicristalli e lavacristalli)

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

ii)    in base al regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione(3), modificato dal regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione(4) (relativo alle iscrizioni regolamentari)

e2*19/2011*249/2012*0003*00

4.2.    Esempio di seconda estensione della quarta omologazione di un veicolo, rilasciata dal Regno Unito:

e11*2007/2046*0004*02

4.3.    Esempio di omologazione UE globale per un tipo di veicolo prodotto in piccole serie, rilasciata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 39:

e13*KS07/46*0001*00.

4.4.    Esempio di omologazione nazionale per un tipo di un veicolo prodotto in piccola serie, rilasciata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 40:

e4*NKS*0001*00.

4.5.    Esempio di numero di omologazione da iscrivere sulla/e targhetta/e regolamentare/i di un veicolo:

e11*2007/2046*0004.

5.    L'allegato VII non si applica alle omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, poiché il relativo sistema di numerazione è indicato nei rispettivi regolamenti UNECE. Tuttavia, l'allegato VII si applica alle omologazioni UE rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 661/2009, che si basano su regolamenti UNECE (vale a dire veicoli che integrano nuove tecnologie, componenti ed entità tecniche indipendenti omologati CE, prove virtuali e prove interne). In questo caso, si applica il seguente sistema di numerazione:

Sezione 1: come al precedente punto 1

Sezione 2: "661/2009" Regolamento (CE) n. 661/2009

Sezione 3: La prima parte è il numero del regolamento UNECE seguito da "R-", la seconda parte è la serie di modifiche, o "00" se si tratta della serie originale, seguita da "-" e la terza parte è il supplemento (eventualmente preceduto da zeri non significativi) o "00" se non esiste alcun supplemento alla serie pertinente.

Sezione 4: come al precedente punto 1

Sezione 5: come al precedente punto 1

Esempi:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00
(omologazione rilasciata dalla Germania a norma del regolamento UNECE n. 13-H, serie 10 di modifiche, supplemento 5, prima omologazione rilasciata, nessuna estensione)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05
(rilasciata dalla Croazia a norma del regolamento UNECE n. 28, serie di modifiche originale, supplemento 3, prima, seconda e terza omologazione rilasciate, 5
a estensione).

(2)    Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l'omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2).

(3)    Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).

(4)    Regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l'omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU L 82 del 22.3.2012, pag. 1).



Appendice

Marchio di omologazione UE per un componente o un'entità tecnica

1.    Il marchio di omologazione UE per un componente o un'entità tecnica si compone dei seguenti elementi:

1.1.    un rettangolo in cui è iscritta la lettera "e" minuscola seguita dalla/e lettera/e o dal numero distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE del componente o dell'entità tecnica:

1

per la Germania;

19

per la Romania;

2

per la Francia;

20

per la Polonia;

3

per l'Italia;

21

per il Portogallo;

4

per i Paesi Bassi;

23

per la Grecia;

5

per la Svezia;

24

per l'Irlanda;

6

per il Belgio;

25

per la Croazia:

7

per l'Ungheria;

26

per la Slovenia;

8

per la Repubblica ceca;

27

per la Slovacchia;

9

per la Spagna;

29

per l'Estonia;

11

per il Regno Unito;

32

per la Lettonia;

12

per l'Austria;

34

per la Bulgaria;

13

per il Lussemburgo;

36

per la Lituania;

17

per la Finlandia;

49

per Cipro;

18

per la Danimarca;

50

per Malta.

1.2.    In prossimità del rettangolo, il "numero di omologazione di base" figurante nella sezione 4 del numero di omologazione preceduto dalle 2 cifre indicanti il numero progressivo attribuito all'ultima modifica dei pertinenti regolamenti o direttive particolari.

1.3.    Uno o più simboli aggiuntivi disposti sopra il rettangolo, che consentano l'identificazione di determinate caratteristiche, se così specificato nei pertinenti regolamenti o direttive particolari.

2.    Il marchio di omologazione del componente o dell'entità tecnica è apposto in modo da risultare indelebile e chiaramente leggibile.

3.    Nell'addendum è raffigurato un esempio di marchio di omologazione di un componente o di un'entità tecnica.

4.

La presente appendice non si applica alle omologazioni rilasciate ai sensi dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, poiché le relative disposizioni dei marchi di omologazione sono indicate nei rispettivi regolamenti UNECE. Tuttavia, la presente appendice si applica alle omologazioni UE di componenti ed entità tecniche rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 661/2009, che si basano su regolamenti UNECE (ossia componenti o entità tecniche che integrano nuove tecnologie). In questo caso, si applica la seguente disposizione delle marcature:

Il marchio di omologazione distintivo deve essere quello prescritto nel pertinente regolamento UNECE tenendo conto di quanto segue:

quando è prescritto un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera "E", questo non deve essere un cerchio, ma un rettangolo. La sua altezza (a) deve corrispondere almeno alla lunghezza del diametro prescritta e la sua larghezza deve superare tale valore (vale a dire > a). Al posto della lettera maiuscola "E" si deve usare la lettera minuscola "e", seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE del componente o dell'entità tecnica.

Esempio:

(rilasciata dalla Germania, in base al regolamento UNECE n. 28, serie originale, prima omologazione rilasciata, ad un dispositivo di segnalazione acustica di classe II che integra nuove tecnologie)"



Addendum all'appendice

Esempio di un marchio di omologazione UE per un componente o un'entità tecnica

Legenda: Il marchio di omologazione UE per un componente qui raffigurato è stato rilasciato dal Belgio con il numero 0004. 01 è un numero progressivo che indica il livello delle prescrizioni tecniche soddisfatte dal componente. Il numero progressivo è attribuito conformemente alla pertinente direttiva o regolamento particolare.

NB: in questo esempio non figurano i simboli aggiuntivi.


ALLEGATO VIII

RISULTATI DELLE PROVE

(Da compilare a cura dell'autorità di omologazione e da allegare alla scheda di omologazione UE del veicolo)

Per ciascun caso, le informazioni devono precisare a quale variante o versione si riferiscono. Non è ammesso più di un risultato per versione. Tuttavia, per una versione è ammessa una combinazione di più risultati indicante il caso peggiore. In tal caso, una nota deve indicare che per le voci contrassegnate da (*) sono forniti solo i risultati relativi al caso peggiore.

1.    Risultati delle prove sul livello sonoro

Numero dell'atto normativo di base e dell'ultimo atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando un atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Variante/Versione:

In marcia [dB(A)/E]:

Da fermo [dB(A)/E]:

a (giri/min-1):

2.    Risultati delle prove sulle emissioni di gas di scarico

2.1.    Emissioni dei veicoli a motore sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli leggeri

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

Carburante/i (a) … (diesel, benzina, GPL, GN, bicarburante: benzina/GN, GPL, policarburante: benzina/etanolo, GN/H2GN...)

2.1.1.    Prova di tipo 1 (b)(c) (emissioni del veicolo durante il ciclo di prova dopo un avviamento a freddo)

Variante/Versione:

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOx (mg/km)

THC + NOx (mg/km)

Massa di particolato (PM) (mg/km)

Numero di particelle (P) (#/km) (1)

2.1.2.    Prova di tipo 2 (b)(c) (dati sulle emissioni da utilizzare in sede di omologazione a fini di controllo tecnico)

Tipo 2, prova a regime minimo inferiore:

Variante/Versione:

CO (% vol.)

Regime del motore (giri/min– 1)

Temperatura dell'olio motore (°C)

Tipo 2, prova a regime minimo accelerato:

Variante/Versione:

CO (% vol.)

Valore lambda

Regime del motore (giri/min– 1)

Temperatura dell'olio motore (°C)

2.1.3.    Prova di tipo 3 (emissioni di gas dal basamento): …

2.1.4.    Prova di tipo 4 (emissioni per evaporazione): … g/prova

2.1.5.    Prova di tipo 5 (durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento):

   Distanza percorsa (km)(p. es. 160 000 km): …

   Fattore di deterioramento FD: calcolato/assegnato(2)

   Valori:

Variante/Versione:

CO

THC

NMHC

NOx 

THC + NOx 

Massa di particolato (PM)

Numero di particelle (P) (1)

2.1.6.    Prova di tipo 6 (emissioni medie a bassa temperatura ambiente):

Variante/Versione:

CO (g/km)

THC (g/km)

2.1.7.    OBD: sì/no (2)

2.2.    Emissioni provenienti da motori sottoposti a prova nel quadro della procedura di prova per i veicoli pesanti.

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione: …

Carburante/i (a) … (diesel, benzina, GPL, GN, etanolo…)

2.2.1.    Risultati della prova ESC (1) (e) (f)

Variante/Versione:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Massa di particolato (mg/kWh)

Numero di particelle (#/kWh) (1)

2.2.2.    Risultati della prova ELR (1)

Variante/Versione:

Valore dei fumi:…m– 1 

2.2.3.    Risultati della prova ETC (e) (f)

Variante/Versione:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh) (1)

CH4 (mg/kWh) (1)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Massa di particolato (mg/kWh)

Numero di particelle (#/kWh) (1)

2.2.4.    Prova a regime minimo (1)

Variante/Versione:

CO (% vol.)

Valore lambda (1)

Regime del motore (giri/min– 1)

Temperatura dell'olio motore (°C)

2.3.    Fumi dei motori diesel

Indicare il più recente atto normativo di modifica applicabile all'omologazione. Quando l'atto normativo prevede due o più fasi di applicazione, indicare anche la fase di applicazione:

2.3.1.    Risultati della prova in accelerazione libera

Variante/Versione:

Valore corretto del coefficiente di assorbimento (m– 1)

Regime minimo normale

Regime massimo

Temperatura dell'olio (min./max.)

3.    Risultati delle prove di emissione di CO2, di consumo di carburante/energia elettrica e di autonomia elettrica

Numero dell'atto normativo di base e dell'atto normativo di modifica più recente applicabile all'omologazione:

3.1.    Veicoli a motore a combustione interna e veicoli elettrici ibridi non ricaricabili dall'esterno (NOVC) (1) (d)

Variante/Versione:

Emissioni massiche di CO2 (ciclo urbano) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ciclo extraurbano) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ciclo misto) (g/km)

Consumo di carburante (ciclo urbano) (l/100 km) (g) 

Consumo di carburante (ciclo extraurbano) (l/100 km) (g) 

Consumo di carburante (ciclo misto) (l/100 km) (g) 


3.2.    Veicoli elettrici ibridi ricaricabili dall'esterno (OVC) (1)

Variante/Versione:

Emissioni massiche di CO2 (condizione A, ciclo misto) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (condizione B, ciclo misto) (g/km)

Emissioni massiche di CO2 (ponderato, ciclo misto) (g/km)

Consumo di carburante (condizione A, ciclo misto) (l/100 km)(g)

Consumo di carburante (condizione B, ciclo misto) (l/100 km) (g)

Consumo di carburante (ponderato, ciclo misto) (l/100 km) (g)

Consumo di energia elettrica (condizione A, ciclo misto) (Wh/km)

Consumo di energia elettrica (condizione B, ciclo misto) (Wh/km)

Consumo di energia elettrica (ponderato e ciclo misto) (Wh/km)

Autonomia in modalità esclusivamente elettrica (km)

3.3.    Veicoli esclusivamente elettrici (1)

Variante/Versione:

Consumo di energia elettrica (Wh/km)

Autonomia (km)

3.4.    Veicoli a idrogeno con pile a combustibile (1)

Variante/Versione:

Consumo di carburante (kg/100 km)


4.    Risultati delle prove sui veicoli attrezzati con ecoinnovazione/i (h1) (h2) (h3)

Variante/Versione…

Decisione che approva l'ecoinnovazione (h4)

Codice dell'ecoinnovazione (h5)

1. Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento (g/km)

2. Emissioni di CO2 del veicolo dotato dell'ecoinnovazione (g/km)

3. Emissioni di CO2 del veicolo di riferimento nel ciclo di prova di tipo 1 (h6)

4. Emissioni di CO2 del veicolo dotato dell'ecoinnovazione nel ciclo di prova di tipo 1
(= 3.5.1.3)

5. Tasso di utilizzazione (UF), vale a dire proporzione di tempo di utilizzazione delle tecnologie in condizioni normali di funzionamento

Riduzione delle emissioni di CO2

((1 – 2) – (3 – 4))*5

xxxx/201x

Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 (g/km) (h7)

4.1.    3.1. Codice generale della/e eco-innovazione/i (h8)

Note esplicative

(1)    Ove pertinente.

(2)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(a)    Indicare le eventuali restrizioni applicabili relative al carburante (per esempio nel caso dei gas naturali la gamma L o la gamma H).

(b)    Per i veicoli bicarburante, la tabella deve essere riprodotta per ciascun carburante.

(c)    Per i veicoli policarburante, quando la prova deve essere realizzata con i due carburanti, conformemente allo schema I.2.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, e per i veicoli che funzionano a GPL o a GN/biometano, siano essi bicarburante o monocarburante, la tabella deve essere riprodotta per i vari gas di riferimento utilizzati nella prova e una tabella supplementare deve presentare i peggiori risultati ottenuti. Se del caso, conformemente ai punti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 692/2008, si deve indicare se i risultati sono misurati o calcolati.

(d)    Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(e)    Per euro 4, ESC s'intende come WHSC e ETC come WHTC.

(f)    Per euro 4, se i motori a GNC e GPL sono sottoposti a prova con diversi carburanti di riferimento, la tabella deve essere riprodotta per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(g)    L'unità "l/100 km" è sostituita da "m3/100 km" per i veicoli a GN e a H2GN e da "kg/100 km" per i veicoli a idrogeno.

(h)    Ecoinnovazioni.

(h1)    Riprodurre la tabella per ciascuna variante/versione.

(h2)    Riprodurre la tabella per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova.

(h3)    Ingrandire la tabella se necessario, utilizzando una linea aggiuntiva per ogni ecoinnovazione.

(h4)    Numero della decisione della Commissione che approva l'ecoinnovazione.

(h5)    Attribuito dalla decisione della Commissione che approva l'ecoinnovazione.

(h6)    Se viene utilizzata una metodologia di modellizzazione invece del ciclo di prova di tipo 1, questo valore è quello fornito dalla metodologia di modellizzazione.

(h7)    Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ogni singola innovazione ecocompatibile.

(h8)    Il codice generale della/e ecoinnovazione/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

— codice dell'autorità di omologazione di cui all'allegato VII;

— codice individuale di ciascuna ecoinnovazione con cui è attrezzato il veicolo, indicata nell'ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.

Ad esempio il codice generale di tre ecoinnovazioni approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall'autorità di omologazione tedesca sarà: "e1 10 15 16".

ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

1.    OBIETTIVI

Il certificato di conformità è una dichiarazione che il costruttore del veicolo rilascia all'acquirente al fine di garantire che il veicolo acquistato rispetta la legislazione in vigore nell'Unione al momento in cui esso è stato costruito.

Il certificato di conformità consente inoltre alle competenti autorità degli Stati membri di immatricolare i veicoli senza dover chiedere al richiedente di corredare la domanda di una documentazione tecnica supplementare.

2.    DESCRIZIONE GENERALE

2.1.    Il certificato di conformità deve comprendere le seguenti informazioni:

a)    il numero di identificazione del veicolo (Vehicle Identification Number - VIN);

b)    la data di fabbricazione del veicolo;

c)    le caratteristiche tecniche esatte del veicolo (è cioè vietato indicare nelle diverse voci una gamma di valori).

2.2.    Il certificato di conformità consta di 2 parti:

a)    PAGINA 1 - dichiarazione di conformità del costruttore. Il modello per tale dichiarazione è identico per tutte le categorie di veicoli.

b)    PAGINA 2 - descrizione tecnica delle caratteristiche tecniche esatte del veicolo. La pagina 2 è adattata a ogni singola categoria di veicoli.

2.3.    Le dimensioni massime del certificato di conformità devono essere quelle del formato A4 (210×297 mm) o di un pieghevole di formato non superiore ad A4.

2.4.    Fatte salve le disposizioni di cui al punto 2.2., lettera b), i valori e le unità di cui alla pagina 2 del certificato di conformità devono essere identici a quelli che figurano nella documentazione di omologazione prescritta dai pertinenti atti normativi. Per i controlli di conformità della produzione i valori vanno verificati con i metodi fissati nei pertinenti atti normativi. Si terrà conto delle tolleranze ammesse in tali atti normativi.

3.    DISPOSIZIONI PARTICOLARI

3.1.    Il modello "A" del certificato di conformità (veicolo completo) riguarda i veicoli che possono essere usati sulla strada senza che siano necessarie ulteriori fasi di completamento dell'omologazione.

3.2.    Il modello "B" del certificato di conformità (veicoli completati) riguarda i veicoli per i quali sono necessarie ulteriori fasi di completamento dell'omologazione.

Questo è il normale risultato di un processo di omologazione in più fasi (per esempio: un autobus costruito da un elaboratore su un telaio prodotto da un costruttore di veicoli).

Le caratteristiche supplementari che sono state aggiunte via via nel processo in più fasi devono essere brevemente descritte.

3.3.    Il modello "C" del certificato di conformità (veicoli incompleti) riguarda i veicoli che hanno bisogno di un'ulteriore fase di omologazione (ad esempio: telai di autocarri).

Esclusi i trattori per semirimorchi, i certificati di conformità riguardanti i veicoli cabinati appartenenti alla categoria "N" seguiranno il modello "C".



PARTE I

VEICOLI COMPLETI E COMPLETATI 

MODELLO A1 — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome e qualifica)] certifica che il veicolo:

0.1.    Marca: (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.    Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

0.2.1.    Denominazione commerciale: …

0.4.    Categoria del veicolo: …

0.5.    Denominazione e indirizzo del costruttore: …

0.6.    Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

0.10.    Numero di identificazione del veicolo: …

0.11    Data di fabbricazione: ……

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell'estensione) rilasciata in data (…data del rilascio) e

può essere immatricolato a titolo definitivo negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra (b) e che usano unità metriche/imperiali (c) per il tachimetro (d).

(Luogo) (Data): …

(Firma): …

NB:

-    Se il presente modello è utilizzato per l'omologazione di un veicolo quale deroga per nuove tecnologie o concezioni, a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/201X, l'intestazione del certificato di conformità deve essere la seguente "CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO VALIDO SOLO SUL TERRITORIO DI...(SM)",

Il certificato di conformità provvisorio deve inoltre recare nell'intestazione, invece di "VEICOLI COMPLETI" la frase seguente: "PER I VEICOLI COMPLETI, OMOLOGATI A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO (EU) N. XXX/201X DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL [GG DEL MESE DELL'ANNO] RELATIVO ALL'OMOLOGAZIONE E ALLA VIGILANZA DEL MERCATO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI, NONCHÉ DEI SISTEMI, COMPONENTI ED ENTITÀ TECNICHE DESTINATI A TALI VEICOLI (OMOLOGAZIONE PROVVISORIA)", conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/201X.



MODELLO A2 — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETI OMOLOGATI IN PICCOLE SERIE

[Anno]

[Numero progressivo]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome e qualifica)] certifica che il veicolo:

0.1.    Marca: (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.    Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

0.2.1.    Denominazione commerciale: …

0.4.    Categoria del veicolo: …

0.5.    Denominazione e indirizzo del costruttore: …

0.6.    Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

0.10.    Numero di identificazione del veicolo: …

0.11.    Data di fabbricazione: ……….

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell'estensione) rilasciata in data (…data del rilascio) e

può essere immatricolato a titolo definitivo negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra (b) e che usano unità metriche/imperiali (c) per il tachimetro (d).

(Luogo) (Data): …

(Firma): …


MODELLO B — PAGINA 1

VEICOLI COMPLETATI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Pagina 1 

Il sottoscritto [… (nome, cognome e qualifica)] certifica che il veicolo:

0.1.    Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.    Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

0.2.1.    Denominazione commerciale: …

0.2.2.    Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nelle fasi iniziali/precedenti (elencare le informazioni per ciascuna fase):

Tipo: …………………………………………………………………………

Variante (a): …………………………………………………………………..

Versione (a): …………………………………………………………………...

Numero di omologazione e numero di estensione …………………………………

0.4.    Categoria del veicolo: …

0.5.    Denominazione e indirizzo del costruttore: …

0.5.1.    Per i veicoli omologati in più fasi, denominazione e indirizzo del costruttore del veicolo nelle fasi iniziali/precedenti del veicolo………

0.6.    Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

0.10.    Numero di identificazione del veicolo: …

0.11.    Data di fabbricazione: …….

a)    è stato completato e modificato (1) come segue: … e

b)    è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell'estensione) rilasciata in data (…data del rilascio) e

c)    può essere immatricolato a titolo definitivo negli Stati membri aventi circolazione a destra/sinistra (b) e che usano unità metriche/imperiali (c) per il tachimetro (d).

(Luogo) (Data): …

(Firma): …

Allegati: Certificato di conformità rilasciato in ciascuna delle fasi precedenti.


NB:

- Se il presente modello è utilizzato per l'omologazione di un veicolo quale deroga per nuove tecnologie o concezioni, a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/2014, l'intestazione del certificato deve essere la seguente "CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PROVVISORIO VALIDO SOLO SUL TERRITORIO DI...(SM)",

Il certificato di conformità provvisorio deve inoltre recare nell'intestazione, invece di "VEICOLI COMPLETI" la frase seguente: "PER I VEICOLI COMPLETI, OMOLOGATI A NORMA DELL'ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO (EU) N. XXX/201X DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL [GG DEL MESE DELL'ANNO] RELATIVO ALL'OMOLOGAZIONE E ALLA VIGILANZA DEL MERCATO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI, NONCHÉ DEI SISTEMI, COMPONENTI ED ENTITÀ TECNICHE DESTINATI A TALI VEICOLI (OMOLOGAZIONE PROVVISORIA)", conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/201X.


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M1

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Lunghezza: … mm

6.    Larghezza: … mm

7.    Altezza: … mm

Masse

13.    Massa in ordine di marcia: … kg

13.2.    Massa effettiva del veicolo: … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.    Carreggiata degli assi:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

Carrozzeria

38.    Codice della carrozzeria (i): …

40.    Colore del veicolo (j): …

41.    Numero e configurazione delle porte: …

42.    Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

42.1.    Posto/i a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

42.3.    Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1 

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: tipo I o ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6(1)] o WHSC (EURO VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: …
Particolato (massa): …
   Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

49.    Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (m):

1.    Ogni motopropulsore eccetto veicoli esclusivamente elettrici

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ciclo extraurbano:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Misto:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2.    Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

… Wh/km

Autonomia elettrica

… km

3.    Veicolo attrezzato con ecoinnovazione/i: sì/no (1)

3.1.    Codice generale della/e eco-innovazione/i (p1): …

3.2.    Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova): …

Varie

51.    Per veicoli per uso speciale: designazione in conformità all'allegato II, parte 5: …

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M2

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

2.    Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Lunghezza: … mm

6.    Larghezza: … mm

7.    Altezza: … mm

9.    Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: … mm

12.    Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.    Massa in ordine di marcia: … kg

13.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

13.2.    Massa effettiva del veicolo: … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17.    Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

28.    Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.    Carreggiata degli assi:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

33.    Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.    Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Carrozzeria

38.    Codice della carrozzeria (i): …

39.    Classe del veicolo: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (1)

41.    Numero e configurazione delle porte: …

42.    Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

42.1.    Posto/i a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

42.3.    Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: …

43.    Numero di posti in piedi: …

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1 

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: tipo I o ESC (1)

CO: …    HC: …            NOx: …    HC + NOx: …    Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6(1)] o WHSC (EURO VI)(1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx

Particolato (massa): …    Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: … Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

Varie

51.    Per veicoli per uso speciale: designazione in conformità all'allegato II, parte 5: …

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M3

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

2.    Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Lunghezza: … mm

6.    Larghezza: … mm

7.    Altezza: … mm

9.    Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: … mm

12.    Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.    Massa in ordine di marcia: … kg

13.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

13.2.    Massa effettiva del veicolo: … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17.    Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:    
1. … kg
   2. … kg    3. … kg

17.3.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:
1. … kg
   2. … kg    3. … kg

17.4.    Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3

26.    Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

28.    Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.1.    Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2.    Carreggiata di tutti gli altri assi … mm

32.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

33.    Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.    Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Carrozzeria

38.    Codice della carrozzeria (i): …

39.    Classe del veicolo: classe I/classe II/classe III/classe A/classe B (1)

41.    Numero e configurazione delle porte: …

42.    Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

42.1.    Posto/i a sedere da usare solo a veicolo fermo: …

42.2.    Numero di posti a sedere per passeggeri: …(piano inferiore) … (piano superiore; conducente compreso)

42.3.    Numero dei posti accessibili da parte di utenti su sedia a rotelle: …

43.    Numero di posti in piedi: …

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: ESC

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …    Particolato: …
Opacità del fumo (ELR): … (m
–1)

1.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx    NH3: …
Particolato (massa): …
   Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: …
Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

Varie

51.    Per veicoli per uso speciale: designazione in conformità all'allegato II, parte 5: …

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N1

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Lunghezza: … mm

6.    Larghezza: … mm

7.    Altezza: … mm

8.    Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

9.    Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: … mm

11.    Lunghezza della superficie di carico: … mm

Masse

13.    Massa in ordine di marcia: … kg

13.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

13.2.    Massa effettiva del veicolo: … kg

14.    Massa del veicolo di base in ordine di marcia: …kg (1)(q)

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.2.    Semirimorchio: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

28.    Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.    Carreggiata degli assi:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.    Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Carrozzeria

38.    Codice della carrozzeria (i): …

40.    Colore del veicolo (j): …

41.    Numero e configurazione delle porte: …

42.    Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: tipo I o ESC (1)

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …    Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6(1)] o WHSC (EURO VI)(1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx    NH3: …
Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …

Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

49.    Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica(m):

1.    Ogni motopropulsore eccetto veicoli esclusivamente elettrici

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ciclo extraurbano:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Misto:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2.    Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

… Wh/km

Autonomia elettrica

… km

3.    Veicolo attrezzato con ecoinnovazione/i: sì/no (1)

3.1.    Codice generale della/e eco-innovazione/i (p1): …………………………………..

3.2.    Totale delle riduzioni di emissioni di CO2 dovute alla/e eco-innovazione/i (p2) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova): ……………………………………………………….

Varie

50.    Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): …/no (l):

51.    Per veicoli per uso speciale: designazione in conformità all'allegato II, parte 5: …

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N2

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

2.    Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Lunghezza: … mm

6.    Larghezza: … mm

8.    Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

9.    Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: … mm

11.    Lunghezza della superficie di carico: … mm

12.    Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.    Massa in ordine di marcia: … kg

13.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

13.2.    Massa effettiva del veicolo: … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17.    Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.2.    Semirimorchio: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Carburante: Diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

28.    Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.    Posizione degli assi sollevabili: …

32.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

33.    Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.    Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Carrozzeria

38.    Codice della carrozzeria (i): …

41.    Numero e configurazione delle porte: …

42.    Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.1. Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1 

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: tipo I o ESC (1)

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …    Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6(1)] o WHSC (EURO VI)(1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx    NH3: …
Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …

Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

Varie

50.    Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): …/no (l):

51.    Per veicoli per uso speciale: designazione in conformità all'allegato II, parte 5: …

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N3

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

2.    Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Lunghezza: … mm

6.    Larghezza: … mm

8.    Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

9.    Distanza tra l'estremità anteriore del veicolo e il centro del dispositivo di traino: … mm

11.    Lunghezza della superficie di carico: … mm

12.    Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.    Massa in ordine di marcia: … kg

13.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

13.2.    Massa effettiva del veicolo: … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17.    Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

   1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

17.4.    Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.2.    Semirimorchio: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

28.    Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.    Posizione degli assi sollevabili: …

32.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

33.    Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.    Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Carrozzeria

38.    Codice della carrozzeria (i): …

41.    Numero e configurazione delle porte: …

42.    Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: ESC

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …    Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx    NH3: …
Particolato (massa): … Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

Varie

50.    Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): …/no (l):

51.    Per veicoli per uso speciale: designazione in conformità all'allegato II, parte 5: …

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O1 e O2

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Lunghezza: … mm

6.    Larghezza: … mm

7.    Altezza: … mm

10.    Distanza tra il centro del dispositivo di traino e l'estremità posteriore del veicolo: … mm

11.    Lunghezza della superficie di carico: … mm

12.    Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.    Massa in ordine di marcia: … kg

13.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

13.2.    Massa effettiva del veicolo: … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. ... kg ecc.

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.1.    Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2.    Carreggiata di tutti gli altri assi … mm

31.    Posizione degli assi sollevabili: …

32.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

34.    Asse(i) munito(i) di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

Carrozzeria

38.    Codice della carrozzeria (i): …

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Varie

50.    Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): …/no (l):

51.    Per veicoli per uso speciale: designazione in conformità all'allegato II, parte 5: …

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O3 e O4

(veicoli completi e completati)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

2.    Assi sterzanti (numero, posizione): …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.    Lunghezza: … mm

6.    Larghezza: … mm

7.    Altezza: … mm

10.    Distanza tra il centro del dispositivo di traino e l'estremità posteriore del veicolo: … mm

11.    Lunghezza della superficie di carico: … mm

12.    Sbalzo posteriore: … mm

Masse

13.    Massa in ordine di marcia: … kg

13.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

13.2.    Massa effettiva del veicolo: …kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

17.    Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

   1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.    Posizione degli assi sollevabili: …

32.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

34.    Asse(i) munito(i) di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

Carrozzeria

38.    Codice della carrozzeria (i): …

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Varie

50.    Omologato per tipo conformemente ai requisiti di progettazione per il trasporto di merci pericolose: sì/classe(i): …/no (l):

51.    Per veicoli per uso speciale: designazione in conformità all'allegato II, parte 5: …

52.    Osservazioni (n): …



PARTE II

VEICOLI INCOMPLETI

MODELLO C1 — PAGINA 1

VEICOLI INCOMPLETI

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Pagina 1 

Il sottoscritto [… (nome, cognome e qualifica)] certifica che il veicolo:

0.1.    Marca: (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.    Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

0.2.1.    Denominazione commerciale: …

0.2.2.    Per i veicoli omologati in più fasi, documentazione di omologazione del veicolo nelle fasi iniziali/precedenti (elencare le informazioni per ciascuna fase):

Tipo: …………………………………………………………………………

Variante (a): …………………………………………………………………..

Versione (a): …………………………………………………………………...

Numero di omologazione e numero di estensione …………………………………

0.4.    Categoria del veicolo: …

0.5.    Denominazione e indirizzo del costruttore: …

0.5.1.    Per i veicoli omologati in più fasi, denominazione e indirizzo del costruttore del veicolo nelle fasi iniziali/precedenti del veicolo………

0.6.    Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

0.10.    Numero di identificazione del veicolo: …

0.11.    Data di fabbricazione: ………

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell'estensione) rilasciata in data (…data del rilascio) e

non può per essere immatricolato a titolo definitivo senza ulteriori omologazioni.

(Luogo) (Data): …

(Firma): …


MODELLO C2 — PAGINA 1

VEICOLI INCOMPLETI OMOLOGATI IN PICCOLE SERIE

[Anno]

[Numero progressivo]

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Pagina 1

Il sottoscritto [… (nome, cognome e qualifica)] certifica che il veicolo:

0.1.    Marca: (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.    Tipo: …

Variante (a): …

Versione (a): …

0.2.1.    Denominazione commerciale: …

0.4.    Categoria del veicolo: …

0.5.    Denominazione e indirizzo del costruttore: …

0.6.    Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.    Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: …

0.10.    Numero di identificazione del veicolo: …

0.11.    Data di fabbricazione: ………

è conforme sotto tutti i profili al tipo descritto nell'omologazione (…numero di omologazione, compreso il numero dell'estensione) rilasciata in data (…data del rilascio) e

non può per essere immatricolato a titolo definitivo senza ulteriori omologazioni.

(Luogo) (Data): …

(Firma): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M1

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.    Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.    Altezza massima ammissibile: … mm

12.1.    Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.    Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: …kg

14.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Massa effettiva del veicolo incompleto: …kg

15.    Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Carburante: diesel/benzina/GPL/GN — biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.    Carreggiata degli assi:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

Carrozzeria

41.    Numero e configurazione delle porte: …

42.    Numero dei posti a sedere (compreso il conducente) (k): …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: tipo I o ESC (1)

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6(1)] o WHSC (EURO VI)(1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx    NH3: …

Particolato (massa): …    Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particolato (massa): … Particelle (numero): …

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

49.    Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica(m):

1.    Ogni motopropulsore eccetto veicoli esclusivamente elettrici

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ciclo extraurbano:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Misto:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2.    Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

… Wh/km

Autonomia elettrica

… km

Varie

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M2

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

2.    Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.    Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.    Altezza massima ammissibile: … mm

12.1.    Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.    Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: …kg

14.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Massa effettiva del veicolo incompleto: …kg

15.    Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17.    Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

28.    Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.    Carreggiata degli assi:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

33.    Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.    Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.    Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: ….

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: tipo I o ESC (1)

CO: …    HC: …            NOx: …    HC + NOx: …    Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6(1)] o WHSC (EURO VI)(1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx

NH3: …    Particolato (massa): …    Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particolato (massa): …
   Particelle (numero): …

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

Varie

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M3

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

2.    Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.    Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.    Altezza massima ammissibile: … mm

12.1.    Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.    Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: …kg

14.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Massa effettiva del veicolo incompleto: …kg

15.    Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17.    Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

28.    Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.1.    Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2.    Carreggiata di tutti gli altri assi … mm

32.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

33.    Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.    Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.    Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: ….

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: ESC

CO: …    HC: …            NOx: …    HC + NOx: …    Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx    NH3: …
Particolato (massa): …
   Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particolato (massa): …
   Particelle (numero): …

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

Varie

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N1

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.    Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.    Altezza massima ammissibile: … mm

8.    Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

12.1.    Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.    Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: …kg

14.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Massa effettiva del veicolo incompleto: …kg

15.    Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

28.    Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.    Carreggiata degli assi:    1. … mm    2. … mm    3. … mm

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.    Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.    Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: …

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: tipo I o ESC (1)

CO: …    HC: …    NOx: …    HC + NOx: …

Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6(1)] o WHSC (EURO VI)(1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    

THC + NOx    NH3: … Particolato (massa): …    Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particolato (massa): …
   Particelle (numero):...

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

49.    Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica(m):

1.    Ogni motopropulsore eccetto veicoli esclusivamente elettrici

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Ciclo urbano:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ciclo extraurbano:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Misto:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2.    Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (1)]

… Wh/km

Autonomia elettrica

… km

Varie

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N2

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

2.    Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.    Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.    Altezza massima ammissibile: … mm

8.    Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

12.1.    Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.    Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: …kg

14.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Massa effettiva del veicolo incompleto: …kg

15.    Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17.    Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

28.    Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.    Posizione degli assi sollevabili: …

32.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

33.    Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.    Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.    Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: ….

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1 

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1.    Procedura di prova: tipo I o ESC (1)

CO: …    HC: …            NOx: …    HC + NOx: …    Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: tipo I [Euro 5 o 6(1)] o WHSC (EURO VI)(1)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx

NH3: …    Particolato (massa): …    Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particolato (massa): …
   Particelle (numero): …

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

Varie

52.    Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N3

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

2.    Assi sterzanti (numero, posizione): …

3.    Assi motore (numero, posizione, interconnessione): … …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.    Larghezza massima ammissibile: … mm

8.    Avanzamento (massimo e minimo) della ralla dei veicoli trattori per semirimorchi: … mm

12.1.    Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.    Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: …kg

14.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Massa effettiva del veicolo incompleto: …kg

15.    Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.4.    Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli: … kg

17.    Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1)(o)

17.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.4.    Massa massima ammissibile del veicolo combinato prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

18.    Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.    Rimorchio a timone: … kg

18.3.    Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.    Rimorchio non frenato: … kg

19.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile al punto di aggancio: … kg

Propulsore

20.    Costruttore del motore: …

21.    Codice motore figurante sul motore: …

22.    Principio di funzionamento: …

23.    Puro elettrico: sì/no (1)

23.1.    Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (1)

24.    Numero e disposizione dei cilindri: …

25.    Cilindrata: … cm3 

26.    Carburante: diesel/benzina/GPL/GNC-biometano/GNL/etanolo/biodiesel/idrogeno (1)

26.1.    Monocarburante/bicarburante/policarburante/a doppia alimentazione (1)

26.2.    (Solo doppia alimentazione) tipo 1A/tipo 1B/tipo 2A/tipo 2B/tipo 3B (1)

27.    Potenza massima

27.1.    Potenza massima netta (g): … kW a … giri/min–1 (motore a combustione interna) (1)

27.2.    Massima potenza oraria: … kW (motore elettrico) (1)

27.3.    Potenza massima netta: … kW (motore elettrico) (1)

27.4.    Potenza massima su 30 minuti: … kW (motore elettrico) (1)

28.    Cambio (tipo): …

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.1.    Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2.    Carreggiata di tutti gli altri assi … mm

32.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

33.    Asse/i motore/i munito/i di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Freni

36.    Freni del rimorchio a collegamento meccanico/elettrico/pneumatico/idraulico (1)

37.    Pressione della condotta di alimentazione dei sistemi di frenatura dei rimorchi: … bar

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.    Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: ….

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazioni ambientali

46.    Livello sonoro

A veicolo fermo: …dB(A) al regime di: … giri/min-1 

A veicolo in marcia: … dB(A)

47.    Livello delle emissioni dei gas di scarico(l): Euro …

48.    Emissioni allo scarico (m)(m1)(m2):

Numero dell'atto normativo di base e della sua più recente modifica: …

1.1    Procedura di prova: ESC

CO: …    HC: …            NOx: …    HC + NOx: …    Particolato: …

Opacità del fumo (ELR): … (m–1)

1.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    THC: …    NMHC: …    NOx: …    THC + NOx    NH3: …
Particolato (massa): …
   Particelle (numero): …

2.1.    Procedura di prova: ETC (ove pertinente)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …

Particolato: …

2.2.    Procedura di prova: WHTC (EURO VI)

CO: …    NOx: …    NMHC: …    THC: …    CH4: …    NH3: …
Particolato (massa): …
   Particelle (numero): …

48.1.    Valore corretto del coefficiente di assorbimento del fumo: … (m–1)

Varie

52. Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O1 e O2

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

Principali dimensioni

4.    Interasse (e): … mm

4.1.    Distanza tra gli assi:    1-2: … mm    2-3: … mm    3-4: … mm

5.1.    Lunghezza massima ammissibile: … mm

6.1.    Larghezza massima ammissibile: … mm

7.1.    Altezza massima ammissibile: … mm

10.    Distanza tra il centro del dispositivo di traino e l'estremità posteriore del veicolo: … mm

12.1.    Sbalzo posteriore massimo ammissibile: … mm

Masse

14.    Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: …kg

14.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Massa effettiva del veicolo incompleto: …kg

15.    Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

19.1.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.1.    Carreggiata di ciascun asse sterzante: … mm

30.2.    Carreggiata di tutti gli altri assi … mm

31.    Posizione degli assi sollevabili: …

32.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

34.    Asse(i) munito(i) di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.    Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: …

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Varie

52. Osservazioni (n): …


PAGINA 2

VEICOLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE O3 e O4

(veicoli incompleti)

Pagina 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.    Numero di assi: … e di ruote: …

1.1.    Numero e posizione degli assi a ruote gemelle: …

2.    Assi sterzanti (numero, posizione): …

Masse

14.    Massa in ordine di marcia del veicolo incompleto: …kg

14.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

14.2.    Massa effettiva del veicolo incompleto: …kg

15.    Massa minima del veicolo una volta completato: … kg

15.1.    Distribuzione di tale massa tra gli assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg

16.    Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.    Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico: … kg

16.2.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun asse:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

16.3.    Massa tecnicamente ammissibile su ciascun gruppo di assi:    1. … kg    2. … kg    3. … kg ecc.

17.    Masse massime ammissibili previste per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione nel traffico nazionale/internazionale (1) (o)

17.1.    Massa massima ammissibile a pieno carico prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione: … kg

17.2.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun asse prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

17.3.    Massa massima ammissibile a pieno carico su ciascun gruppo di assi prevista per l'immatricolazione/ammissione alla circolazione:

1. … kg    2. … kg    3. … kg

19.1.    Massa statica massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale: … kg

Velocità massima

29.    Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

31.    Posizione degli assi sollevabili: …

32.    Posizione dell'asse o degli assi scaricabili: …

34.    Asse(i) munito(i) di sospensione pneumatica o equivalente: sì/no (1)

35.    Insieme pneumatico/ruota (h): …

Dispositivo di traino

44.    Numero o marchio di omologazione del dispositivo di traino (se installato): …

45.    Tipi o categorie dei dispositivi di traino che possono essere montati: …

45.1.    Valori caratteristici (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Varie

52.    Osservazioni (n): …



Note esplicative

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(a)

Indicare il codice di identificazione.

(b)

Indicare se il veicolo è idoneo alla circolazione a destra, alla circolazione a sinistra o ad entrambe.

(c)

Indicare se il tachimetro esprime la velocità in chilometri/ora o sia in chilometri/ora che in miglia/ora.

(d)

La dichiarazione non limita il diritto di uno Stato membro di prescrivere adeguamenti tecnici per l'immatricolazione di un veicolo in uno Stato membro diverso da quello cui era destinato, ove il senso di marcia nella circolazione stradale sia diverso.

(e)

Le voci 4 e 4.1 vanno completate in conformità alle definizioni di interasse e distanza tra gli assi di cui all'articolo 2, paragrafi 25 e 26 rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1230/2012.

(g)

Per i veicoli elettrici ibridi, indicare la potenza di entrambi i motori.

(h)

Dispositivi opzionali che possono essere aggiunti al punto 52 "Osservazioni".

(i)

Usare i codici descritti nell'allegato II, parte C.

(j)

Indicare solo il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone o nero.

(k)

Esclusi i sedili destinati a essere usati solo a veicolo fermo e il numero di posti per sedie a rotelle.

Per gli autobus granturismo appartenenti alla categoria M3, includere nel novero dei passeggeri anche il numero dei membri dell'equipaggio.

(l)

Aggiungere il numero della norma Euro e il carattere corrispondente alle disposizioni usate per l'omologazione.

(m)

Ripetere per i vari carburanti che possono essere usati. Ai fini della prova, i veicoli che possono essere alimentati sia a benzina che a gas nei quali il sistema a benzina è destinato solo ai casi d'emergenza o all'avviamento e che dispongono di un serbatoio della benzina di capacità non superiore a 15 litri, sono considerati funzionare solo a gas.

(m1)

Nel caso dei motori e dei veicoli a doppia alimentazione EURO VI, ripetere nel modo appropriato.

(m2)

Vanno indicate esclusivamente le emissioni valutate in base all'atto o agli atti normativi pertinenti.

(n)

Se il veicolo è equipaggiato con un'apparecchiatura radar a corto raggio nella banda di frequenza di 24 GHz, a norma della decisione 2005/50/CE della Commissione 31 , il costruttore deve indicare qui: "Veicolo equipaggiato con apparecchiatura radar a corto raggio nella banda di frequenza di 24 GHz".

(o)

Il costruttore può completare queste voci per il traffico internazionale, per quello nazionale o per entrambi.

Per il traffico nazionale, la voce deve indicare il codice del paese in cui il veicolo è destinato a essere immatricolato. Il codice deve essere conforme alla norma ISO 3166-1:2006.

Per il traffico internazionale, la voce deve indicare il numero della direttiva (ad esempio: "96/53/CE" per la direttiva 96/53/CE del Consiglio).

(p)

Ecoinnovazioni.

(p1)

Il codice generale della/e ecoinnovazione/i si compone dei seguenti elementi separati tra loro da uno spazio:

   codice dell'autorità di omologazione di cui all'allegato VII,

   codice individuale di ciascuna ecoinnovazione con cui è attrezzato il veicolo, indicata nell'ordine cronologico delle decisioni di approvazione della Commissione.

   (Ad esempio il codice generale di tre ecoinnovazioni approvate cronologicamente come 10, 15 e 16 e installate in un veicolo certificato dall'autorità di omologazione tedesca sarà: "e1 10 15 16".)

(p2)

Somma delle riduzioni delle emissioni di CO2 di ogni singola innovazione ecocompatibile.

(q)

Nel caso dei veicoli completati della categoria N1 che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007.


ALLEGATO X

PROCEDURE RELATIVE ALLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.    Obiettivi

1.1.    Le procedure per la verifica della conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo, sistema, componente ed entità tecnica, parte o accessorio prodotto sia conforme al tipo omologato.

1.2.    Le procedure per la verifica della conformità della produzione includono sempre la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, denominata al punto 2 "valutazione iniziale", e la verifica dell'oggetto dell'omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, denominata al punto 3 "disposizioni relative alla conformità dei prodotti".

2.    Valutazione iniziale

2.1.    Prima di rilasciare l'omologazione, l'autorità di omologazione deve verificare che il costruttore abbia previsto disposizioni e procedure soddisfacenti a garantire che veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche o parti e accessori siano prodotti in conformità al tipo omologato.

2.2.    Orientamenti relativi alla realizzazione delle valutazioni figurano nella norma EN ISO 19011:2011 — Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

2.3.    L'autorità di omologazione verifica che il requisito di cui al punto 2.1 sia rispettato nel modo seguente:

l'autorità di omologazione deve essere soddisfatta della valutazione iniziale e delle disposizioni relative alla conformità della produzione di cui al punto 3, tenendo conto di una delle disposizioni di cui ai punti da 2.3.1 a 2.3.3 o, se del caso, di una combinazione di tutte le suddette disposizioni o alcune di esse.

2.3.1.    La valutazione iniziale e la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti devono essere eseguite dall'autorità di omologazione o da un organismo designato a tal fine da tale autorità.

2.3.1.1.    Per stabilire l'entità della valutazione iniziale da eseguire, l'autorità di omologazione può tener conto dei dati seguenti:

a)    se il costruttore è in possesso di una certificazione simile a quella di cui al punto 2.3.3, ma che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto,

b)    in caso di omologazione di un sistema, componente o entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità che sono state eseguite dall'uno o più costruttori del veicolo presso la sede dell'uno o più costruttori del sistema, del componente o dell'entità tecnica, conformemente a una o più specifiche del settore che rispondano alle prescrizioni della norma EN ISO 9001:2008 o ISO/TS16949:2009.

c)    se in uno degli Stati membri una o più omologazioni del costruttore sono state recentemente ritirate, a causa di carenze nel controllo della conformità della produzione. In tal caso, la valutazione iniziale da parte dell'autorità di omologazione non deve limitarsi ad accettare la certificazione del sistema di qualità del costruttore, ma deve prevedere anche una verifica intesa a stabilire se sono stati attuati tutti i miglioramenti necessari a garantire l'efficacia delle attività di controllo, in modo che veicoli, componenti, sistemi o entità tecniche siano prodotti in conformità al tipo omologato.

2.3.2.    La valutazione iniziale e la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall'autorità di omologazione di un altro Stato membro o da un organismo designato a tal fine dall'autorità di omologazione.

2.3.2.1.    In tal caso, l'autorità competente dell'altro Stato membro deve redigere una dichiarazione di conformità in cui siano indicati i settori e gli impianti di produzione che la medesima autorità di omologazione ha considerato pertinenti per il prodotto o i prodotti da omologare e gli atti normativi a norma dei quali tali prodotti sono da omologare.

2.3.2.2.    Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall'autorità di omologazione di uno Stato membro che rilascia l'omologazione, l'autorità di omologazione dell'altro Stato membro è tenuta ad inviare senza indugio la dichiarazione di conformità; altrimenti deve comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

2.3.2.3.    Nella dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

a)    gruppo o impresa

(ad esempio: automobili XYZ)

b)    organismo particolare

(ad esempio: divisione regionale)

c)    fabbrica/officina

(ad es. stabilimento motori 1 (nel paese A) — stabilimento veicoli 2 (nel paese B))

d)    gamma di veicoli/componenti

(ad esempio: tutti i modelli della categoria M1)

e)    parti verificate

(ad esempio assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo)

f)    documenti esaminati

(ad esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell'impresa e dell'officina)

g)    data della valutazione

(ad esempio: verifica eseguita dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa)

h)    visita di controllo prevista

(ad esempio: mm/aaaa)

2.3.3.    Un'autorità di omologazione può inoltre accettare la certificazione del costruttore in base alla norma EN ISO 9001:2008 o ISO/TS16949:2009 (il campo di applicazione di tale certificazione deve in tal caso comprendere il prodotto o i prodotti da omologare) o una norma di certificazione equivalente che soddisfi le prescrizioni relative alla valutazione iniziale di cui al punto 2.3., a condizione che la conformità della produzione rientri effettivamente nel sistema di gestione della qualità e che l'omologazione del costruttore non sia stata revocata [cfr. punto 2.3.1.1, lettera c)]. Il costruttore deve fornire i dettagli della certificazione e informare l'autorità che rilascia l'omologazione di qualsiasi revisione della sua validità o del campo di applicazione.

2.4.    Ai fini dell'omologazione di un veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell'omologazione di sistemi, componenti ed entità tecniche del veicolo, ma è necessario integrarle con una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l'assemblaggio dell'intero veicolo non inclusi nelle valutazioni precedenti.

3.    Disposizioni relative alla conformità della produzione

3.1.    Ogni veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio omologato a norma di un regolamento UNECE allegato all'accordo del 1958 riveduto e del presente regolamento deve essere prodotto in modo da conformarsi al tipo omologato rispettando le prescrizioni del presente allegato, il regolamento UNECE di cui sopra e il presente regolamento.

3.2.    Prima di rilasciare un'omologazione a norma del presente regolamento e di un regolamento UNECE allegato all'accordo del 1958 riveduto, l'autorità di omologazione deve verificare l'esistenza di disposizioni adeguate e di piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, per effettuare agli intervalli specificati le prove o i relativi controlli necessari a verificare la costante conformità al tipo omologato, tra cui, se del caso, le prove specificate nel presente regolamento e nel regolamento UNECE citato.

3.3.    In particolare, il detentore dell'omologazione:

3.3.1.    deve garantire l'esistenza e l'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità della produzione (veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori) al tipo omologato;

3.3.2.    deve avere accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità a ciascun tipo omologato;

3.3.3.    deve garantire che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo fino a 10 anni da concordare con l'autorità di omologazione;

3.3.4.    deve analizzare i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche dei prodotti, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

3.3.5.    deve garantire che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dal presente regolamento e le prove prescritte negli atti normativi pertinenti, il cui elenco figura nell'allegato IV;

3.3.6.    deve garantire che eventuali serie di campioni o pezzi destinati alla prova che presentano una mancanza di conformità per il tipo di prova in questione diano luogo a un ulteriore campionamento e un'altra prova. È necessario adottare tutti i provvedimenti necessari a rettificare il processo di produzione in modo da garantire la conformità al tipo omologato.

3.4.    Nel caso di omologazione a tappe, di omologazione mista o di omologazione in più fasi, l'autorità di omologazione che rilascia un'omologazione globale di un tipo di veicolo può chiedere a qualsiasi autorità di omologazione che ha concesso l'omologazione di un sistema, componente o entità tecnica pertinente i dettagli specifici riguardanti il rispetto delle prescrizioni in materia di conformità della produzione di cui al presente allegato.

3.5.    L'autorità di omologazione che rilascia un'omologazione globale di un tipo di veicolo che non è soddisfatta delle informazioni di cui al punto 3.4. e che lo ha comunicato per iscritto al costruttore in questione e all'autorità di omologazione che rilascia l'omologazione del sistema, del componente o dell'entità tecnica deve chiedere che siano svolte ulteriori verifiche o controlli della conformità della produzione, da effettuarsi presso il sito del costruttore o dei costruttori di tali sistemi, componenti o entità tecniche. I risultati di tali ulteriori verifiche o controlli della conformità della produzione devono essere messi immediatamente a disposizione dell'autorità di omologazione.

3.6.    Se si applicano i punti 3.4. e 3.5. e l'autorità che rilascia l'omologazione globale di un tipo di veicolo non è soddisfatta dei risultati delle verifiche o dei controlli supplementari, il costruttore deve garantire che la conformità della produzione sia ristabilita il più rapidamente possibile con piena soddisfazione dell'autorità di omologazione e dell'autorità di omologazione che rilascia l'omologazione del sistema, componente o entità tecnica.

4.    Disposizioni relative alla verifica continua

4.1.    L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione mediante verifiche periodiche. A tal fine, il costruttore deve consentire a tale autorità l'accesso ai locali di produzione, ispezione, prova, immagazzinamento e distribuzione, e fornire tutte le informazioni necessarie per quanto concerne la documentazione del sistema di gestione della qualità e i relativi verbali.

4.1.1.    Di regola in tali verifiche periodiche occorre verificare l'immutata efficacia delle procedure di cui alle parti 1 e 2 (valutazione iniziale e disposizioni relative alla conformità della produzione).

4.1.1.1.    Le attività di ispezione eseguite dai servizi tecnici (designati o riconosciuti conformemente al punto 2.3.3) devono essere riconosciute come conformi alla prescrizione di cui al punto 4.1.1 per quanto riguarda le procedure stabilite all'atto della valutazione iniziale.

4.1.1.2.    La frequenza normale delle verifiche eseguite dall'autorità di omologazione (diverse da quella di cui al punto 4.1.1.1) deve permettere di garantire che i controlli effettuati in conformità alle sezioni 1 e 2 siano esaminati periodicamente in base a una metodologia di valutazione dei rischi conforme alla norma internazionale ISO 31000:2009 — Gestione del rischio — Principi e linee guida e tale verifica deve in ogni caso essere effettuata almeno una volta ogni tre anni. Tale metodologia deve tenere conto in particolare di eventuali non conformità denunciate da altri Stati membri nel contesto dell'articolo 54, paragrafo 1.

4.2.    In occasione di ogni ispezione, i verbali delle prove o dei controlli e la documentazione relativa alla produzione, in particolare i verbali delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2, devono essere messi a disposizione dell'ispettore.

4.3.    L'ispettore può prelevare campioni in modo casuale da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore o negli impianti del servizio tecnico. In tal caso va effettuata soltanto la prova fisica. Il numero minimo di campioni può essere determinato in base ai risultati delle verifiche effettuate dal costruttore.

4.4.    L'ispettore che ritiene che il livello di controllo non sia soddisfacente, o che reputa necessario verificare la validità delle prove eseguite in conformità al punto 4.2, preleva campioni da inviare a un servizio tecnico per eseguire le prove fisiche a norma delle prescrizioni in materia di conformità della produzione di cui agli atti normativi figuranti nell'allegato IV.

4.5.    Se i risultati riscontrati nel corso di un'ispezione o di una visita di controllo non sono ritenuti soddisfacenti, l'autorità di omologazione deve provvedere a che il costruttore ristabilisca il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

4.6.    Nei casi in cui il presente regolamento imponga il rispetto di regolamenti UNECE, il costruttore può scegliere di applicare le disposizioni del presente allegato come alternativa equivalente alle prescrizioni in materia di conformità della produzione dei rispettivi regolamenti UNECE. Tuttavia, se si applica il punto 4.4. o 4.5., tutte le distinte prescrizioni in materia di conformità della produzione di cui ai regolamenti UNECE devono essere rispettate con piena soddisfazione dell'autorità di omologazione finché quest'ultima non decide che la conformità della produzione è ristabilita.


ALLEGATO XI

MODELLO E SISTEMA DI NUMERAZIONE DEL CERTIFICATO CHE AUTORIZZA L'IMMISSIONE SUL MERCATO E L'ENTRATA IN CIRCOLAZIONE DI PARTI O ACCESSORI CHE POSSONO COMPORTARE GRAVI RISCHI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI SISTEMI ESSENZIALI

1.    Prescrizioni generali

1.1.    L'immissione sul mercato di parti o accessori che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale è soggetta ad autorizzazione, a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXX/201X.

1.2.    Tale autorizzazione assume la forma di un certificato, il cui modello figura nell'appendice del presente allegato e il cui sistema di numerazione è descritto al punto 2.

1.3.    Il certificato di cui al punto 1.2. include prescrizioni relative alla sicurezza di costruzione e funzionale, nonché alla protezione dell'ambiente e, se necessario, alle norme applicabili alle prove. Tali prescrizioni possono essere basate sugli atti normativi elencati nell'allegato IV del regolamento (UE) XXX/201X, possono essere sviluppate in base allo stato dell'arte delle tecnologie in materia di sicurezza, ambiente e prove, o possono consistere in un confronto della parte o dell'accessorio con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti, qualora tale confronto rappresenti una modalità adeguata per il raggiungimento degli obiettivi ambientali o di sicurezza richiesti.

1.4.    Il presente allegato non si applica alle parti e agli accessori che non sono inseriti nell'elenco di cui all'allegato XIII. Per qualsiasi voce o gruppo di voci dell'allegato XIII va fissato un ragionevole periodo transitorio al fine di consentire al costruttore della parte o dell'accessorio di chiedere e ottenere un'autorizzazione. Nel contempo può essere fissata una data, se del caso, per escludere dall'applicazione del presente allegato parti e accessori destinati a veicoli omologati prima di tale data.

2.    Sistema di numerazione

2.1.    Il numero del certificato di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'entrata in circolazione di parti o accessori che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali consiste in un totale di cinque sezioni, come specificato ai punti da 2.1.1. a 2.1.5. Le sezioni vanno separate da un asterisco ("*").

2.1.1.    Sezione 1: la lettera minuscola "e" seguita dal numero distintivo dello Stato membro (di cui all'appendice dell'allegato VII) che rilascia il certificato.

2.1.2.    Sezione 2: il numero del regolamento (UE) n. XXX/201X: va indicato "XXX/201X".

2.1.3.    Sezione 3: l'identificazione della parte o dell'accessorio, secondo l'elenco di cui all'allegato XIII.

   Per le parti o gli accessori che incidono significativamente sulla sicurezza di costruzione e/o sulla sicurezza funzionale del veicolo, ciò corrisponde al simbolo "I" seguito dalla barra "/" e dalla rispettiva "Voce n." dell'elenco di cui all'allegato XIII, punto I. La "Voce n." si compone di tre cifre e inizia con "001".

   Per le parti o gli accessori che incidono significativamente sulla compatibilità ambientale del veicolo, ciò corrisponde al simbolo "II" seguito dalla barra "/" e dalla rispettiva "Voce n." dell'elenco di cui all'allegato XIII, punto II. La "Voce n." si compone di tre cifre e inizia con "001".

2.1.4.    Sezione 4: il numero progressivo del certificato.

   un numero progressivo, eventualmente preceduto da zeri non significativi, per indicare il numero del certificato. Il numero progressivo si compone di tre cifre e inizia con "001".

2.1.5.    Sezione 5: un numero progressivo per indicare il livello di estensione del certificato.

   un numero progressivo di due cifre, eventualmente preceduto da zeri non significativi, che inizia con "00", per ciascun numero di certificato rilasciato.

2.2.    Formato della numerazione di un certificato (con numeri progressivi fittizi ai fini della spiegazione).

Esempio di numero di un certificato rilasciato dalla Bulgaria per parti o accessori integrati in un veicolo omologato ai sensi del regolamento (UE) n. XXX/201X:

   e34*XXX/201X*II/002*148*00

   e34 = Bulgaria (sezione 1)

   XXX/201X = regolamento (UE) XXX/201X (sezione 2)

   II/002 = voce 002 dell'elenco delle parti o degli accessori che incidono significativamente sulla compatibilità ambientale del veicolo (sezione 3)

   148 = numero progressivo del certificato (sezione 4)

   00 = numero del livello di estensione (sezione 5)

Esempio di numero di un certificato rilasciato dall'Austria per parti o accessori integrati in un veicolo omologato a norma del regolamento (UE) n. XXX/201X, che è stato esteso una volta:

   e12*168/2013*I/034*225*01

   e12 = Austria (sezione 1)

   XXX/201X = regolamento (UE) XXX/201X (sezione 2)

   I/034 = voce 034 dell'elenco delle parti o degli accessori che incidono significativamente sulla sicurezza di costruzione e/o sulla sicurezza funzionale del veicolo (sezione 3)

   225 = numero progressivo del certificato (sezione 4)

   01 = numero del livello di estensione (sezione 5)



Appendice

MODELLO DEL CERTIFICATO DI AUTORIZZAZIONE UE

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI AUTORIZZAZIONE UE

Timbro dell'autorità di omologazione

Notifica riguardante:

Per l'immissione sul mercato di parti o accessori che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale

— il certificato di autorizzazione (1)

— l'estensione del certificato di autorizzazione (1)

— il rifiuto del certificato di autorizzazione(1)

— la revoca del certificato di autorizzazione (1)

SEZIONE I

Tipo di parte/accessorio: ………………………………………………………….

Numeri della parte/dell'accessorio(1): ………………………………………………………….

Numero del certificato di autorizzazione UE: ………………………………………………………….

Motivo dell'estensione: ………………………………………………………….

Nome e indirizzo del costruttore: ………………………………………………………….

Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione: …………………………………………….

Nome e indirizzo dell'eventuale rappresentante del costruttore: ……………………………..

SEZIONE II

La parte/l'accessorio(1) è espressamente destinata/o ad essere installata/o sul/i seguente/i veicolo/i:

Marca (denominazione commerciale del costruttore): …………………………………………….

Tipo/i(2): …………………………………………….

Variante/i(2): …………………………………………….

Versione/i(2): …………………………………………….

SEZIONE III

Prescrizioni per:

a) la sicurezza di costruzione del veicolo(1): ………………………………………………………….

b) la sicurezza funzionale del veicolo(1): ………………………………………………………….

c) la protezione dell'ambiente in relazione al veicolo(1): ……………………………………………………….

le norme applicabili alle prove(1): ………………………………………………………….

SEZIONE IV

Prescrizioni basate su:

a)    l'allegato/gli allegati(3) ... del regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione, (e l'allegato/gli allegati(3)...del regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione)(1) modificato da ultimo dal regolamento (delegato)(1) (UE) n…/... (della Commissione)(1)(4)

b)    un raffronto tra la parte/l'accessorio (1) e le prestazioni di sicurezza/ambientali (1) del veicolo originale/di parti del veicolo originale (1), (precisare) (1)………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………

SEZIONE V

Servizio tecnico responsabile dell'effettuazione delle prove: ……………………………………….

Data del verbale di prova: …………………………………………….

Numero del verbale di prova: …………………………………………….

SEZIONE VI

La parte/l'accessorio(1) compromette/non compromette(1) il funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per la sua compatibilità ambientale.

Il certificato di autorizzazione è rilasciato/esteso/rifiutato/revocato(1)

Luogo: ………………………………….………………

Data: ………………………………….………………

Nome e firma (o rappresentazione visiva di una "firma elettronica avanzata" in conformità alla direttiva 1999/93/CE, compresi i dati per la verifica): ………………………………….…

Allegati:

Verbale di prova

_______________________

Note esplicative 

(Le presenti note esplicative non sono da includere nel certificato)

(1)    Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)    Specificare tipo, variante e versione a norma dei criteri di classificazione di cui all'allegato II.

(3)    Il numero romano del pertinente allegato del regolamento delegato della Commissione o più numeri romani dei pertinenti allegati del medesimo regolamento delegato della Commissione.

(4)    Indicare l'ultima modifica del regolamento delegato della Commissione secondo la modifica applicata per l'omologazione UE.


ALLEGATO XII

LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

1.    Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente nell'Unione europea non deve superare, a norma dell'articolo 39, quello indicato nella tabella seguente per la categoria in questione:

Categoria

Unità

M1

1 000

M2, M3

0

N1

1000

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2.    Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro è determinato da tale Stato membro ma non deve superare, a norma dell'articolo 40, quello indicato nella tabella seguente per la categoria in questione:

Categoria

Unità

M1

100

M2, M3

250

N1

500 fino al 31 ottobre 2016

250 dal 1° novembre 2016

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

3.    Il numero di unità per tipo di veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione annualmente in uno Stato membro è determinato da tale Stato membro ma non deve superare, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1230/2012, quello indicato nella tabella seguente per la categoria in questione:

Categoria

Unità

M2, M3

1 000

N2, N3

1 200

O3, O4

2 000


ALLEGATO XIII

ELENCO DI PARTI O ACCESSORI CHE SONO IN GRADO DI COMPORTARE UN RISCHIO SIGNIFICATIVO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI SISTEMI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL VEICOLO O PER LE SUE PRESTAZIONI AMBIENTALI, DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI TALI PARTI E ACCESSORI, DELLE PROCEDURE DI PROVA APPROPRIATE E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARCATURA E IMBALLAGGIO

I.    Parti o accessori che incidono significativamente sulla sicurezza del veicolo

Voce n.

Descrizione della voce

Prescrizioni relative alle prestazioni

Modalità di prova

Disposizioni in materia di marcatura

Disposizioni in materia di imballaggio

1

[…]

2

3

II.    Parti o accessori che incidono significativamente sulla compatibilità ambientale del veicolo

Voce n.

Descrizione della voce

Prescrizioni relative alle prestazioni

Modalità di prova

Disposizioni in materia di marcatura

Disposizioni in materia di imballaggio

1

[…]

2

3


ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE OMOLOGAZIONI UE RILASCIATE, RIFIUTATE O RITIRATE CONFORMEMENTE AI PERTINENTI ATTI NORMATIVI

Timbro dell'autorità di omologazione

Elenco numero:

relativo al periodo dal: … al …

I seguenti dati devono essere forniti per ogni omologazione UE rilasciata, estesa, rifiutata o revocata nel periodo suddetto:

Costruttore:

Numero di omologazione UE:

Motivo dell'eventuale estensione:

Marca:

Tipo:

Data del rilascio:

Data del primo rilascio (per le estensioni):

Motivo del rifiuto (se del caso):

Motivo della revoca (se del caso):


ALLEGATO XV

ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE PUÒ ESSERE DESIGNATO COME SERVIZIO TECNICO

1.    Oggetto e campo di applicazione

1.1.    Il presente allegato contiene l'elenco degli atti normativi in base ai quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico conformemente all'articolo 76, paragrafo 1.

1.2.    Esso include inoltre le opportune disposizioni relative alla designazione di un costruttore come servizio tecnico, da applicarsi nel quadro della procedura di omologazione dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche di cui all'allegato IV, parte I.

1.3.    Il presente allegato non si applica tuttavia ai costruttori che presentano domanda per l'omologazione UE di veicoli prodotti in piccole serie di cui all'articolo 39.

2.    Designazione di un costruttore come servizio tecnico

2.1.    Un costruttore designato come servizio tecnico è un costruttore che è stato designato dall'autorità di omologazione come laboratorio di prova per l'esecuzione, in vece dell'autorità, di prove di omologazione.

L'espressione "esecuzione di prove" non si riferisce unicamente alla quantificazione delle prestazioni, ma anche alla registrazione dei risultati delle prove e alla presentazione all'autorità di omologazione di un verbale di prova contenente le conclusioni pertinenti.

Essa riguarda anche la verifica della conformità alle disposizioni che non prevedono necessariamente una misurazione. È questo il caso della valutazione del rispetto da parte del progetto delle prescrizioni previste dalla legislazione pertinente.

3.    Elenco degli atti normativi e delle restrizioni

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

4A

Spazio per il montaggio e il fissaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1003/2010

7A

Segnalatori e segnali acustici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 28

10A

Compatibilità elettromagnetica

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 10

18A

Targhetta regolamentare del costruttore e numero di identificazione del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 19/2011

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010 32

33A

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 121

34A

Dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 672/2010

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

36A

Sistemi di riscaldamento

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 122

Eccettuate le disposizioni dell'allegato 8 concernenti i dispositivi di riscaldamento a combustione e i sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

44A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

45A

Materiali per vetrature di sicurezza e loro installazione sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 43

Unicamente le disposizioni di cui all'allegato 21

46

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE

46A

Montaggio di pneumatici

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 458/2011

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

Unicamente le disposizioni di cui all'allegato 5 (fino al punto 8 compreso) e all'allegato 7

61

Impianto di condizionamento dell'aria

Direttiva 2006/40/CE



Appendice

Designazione di un costruttore come servizio tecnico e subappalti

1.    Generalità

1.1.    La designazione e la notifica di un costruttore come servizio tecnico sono effettuate in base a quanto disposto dagli articoli da 72 a 86. Per eventuali subappalti occorre rispettare le disposizioni della presente appendice.

2.    Subappalto

2.1.    In conformità all'articolo 75, punto 1, un servizio tecnico può designare un subappaltatore per l'esecuzione di prove per suo conto.

2.2.    Ai sensi della presente appendice, si applicano le seguenti definizioni:

- "subappaltatore", una filiale del servizio tecnico incaricata da quest'ultimo di effettuare le attività di prova all'interno della propria organizzazione o un terzo che ha stipulato un contratto con tale servizio tecnico per eseguire le attività di prova.

2.3.    Il ricorso ai servizi di un subappaltatore non dispensa il servizio tecnico dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 73, 74, 84 e 85, in particolare quelle relative alle competenze dei servizi tecnici e al rispetto della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

2.4.    La sezione 2 dell'allegato XV si applica al subappaltatore.

3.    Verbale di prova

I verbali di prova vanno redatti in conformità alle prescrizioni generali di cui all'allegato V, appendice 3, del regolamento (UE) n. XXX/201X.


ALLEGATO XVI

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI METODI DI PROVA VIRTUALI DA PARTE DI UN COSTRUTTORE O UN SERVIZIO TECNICO

1.    Oggetto e campo di applicazione

Il presente allegato stabilisce le disposizioni relative alle prove virtuali conformemente all'articolo 28, punto 4.

.

2.    Elenco degli atti normativi

Oggetto

Riferimento dell'atto normativo

3B

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

6A

Accesso e manovrabilità del veicolo

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

6B

Serrature e componenti di blocco delle porte

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

8A

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

12A

Finiture interne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

16A

Sporgenze esterne

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

20A

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

27A

Dispositivo di traino

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

32A

Campo di visibilità anteriore

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

35A

Tergicristalli e lavacristalli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

37A

Parafanghi

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

42A

Protezione laterale dei veicoli adibiti al trasporto di merci

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

48A

Masse e dimensioni

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

49A

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

50A

Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

50B

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 102

52A

Veicoli delle categorie M2 e M3

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

52B

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

57A

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93



Appendice 1

Condizioni generali per l'utilizzo dei metodi di prova virtuale

1.    Impostazione delle prove virtuali

Lo schema che segue deve essere utilizzato come struttura di base per la descrizione e l'esecuzione delle prove virtuali:

a)    scopo;

b)    modello di struttura;

c)    condizioni limite;

d)    ipotesi di carico;

e)    calcolo;

f)    valutazione;

g)    documentazione.

2.    Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante calcolatore

2.1.    Modello matematico 

Il modello matematico deve essere fornito dal costruttore. Esso deve rispecchiare la complessità della struttura del veicolo, del sistema, dei componenti o delle entità tecniche da sottoporre a prova in relazione alle prescrizioni previste dall'atto normativo e alle sue condizioni limite.

Le stesse disposizioni si applicano alle prove dei componenti o delle entità tecniche indipendentemente dal veicolo.

2.2.    Processo di convalida del modello matematico 

Il modello matematico va convalidato in funzione delle condizioni di prova effettive.

A tal fine occorre effettuare una prova fisica allo scopo di paragonarne i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. Si procede quindi alla dimostrazione della comparabilità dei risultati della prova. Il costruttore o il servizio tecnico elabora un rapporto di convalida e lo sottopone all'autorità di omologazione.

Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software suscettibili di invalidare tale rapporto vanno comunicate all'autorità di omologazione che può richiedere una nuova convalida.

Nell'appendice 3 figura il diagramma del processo di convalida.

2.3.    Documentazione 

Il costruttore deve mettere a disposizione del servizio tecnico e documentare i dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo.

3.    Strumenti e assistenza

Il costruttore deve fornire al servizio tecnico, a sua richiesta, gli strumenti necessari a effettuare le prove virtuali, incluso il software adeguato, oppure l'accesso a tali strumenti.

Il costruttore deve fornire inoltre un'assistenza appropriata al servizio tecnico.

L'accesso e l'assistenza offerti dal costruttore al servizio tecnico non esimono quest'ultimo dall'ottemperare ai suoi obblighi in materia di competenze del personale, pagamento dei diritti di licenza e rispetto della riservatezza.



Appendice 2

Condizioni particolari per l'utilizzo dei metodi di prova virtuale

1.    Elenco degli atti normativi

Riferimento dell'atto normativo

Allegato e punti

Condizioni specifiche

3B

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 58

Disposizioni dei punti 2.3, 7.3 e 25.6 del regolamento UNECE n. 58

Dimensioni e resistenza alle forze.

6A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 130/2012

Allegato II, parte I e 2, del regolamento (UE) n. 130/2012.

Dimensioni dei predellini, delle pedane e delle maniglie.

6B

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 11

Allegato 3 del regolamento UNECE n. 11.

Allegato 4, punto 2.1, del regolamento UNECE n. 11.

Allegato 5 del regolamento UNECE n. 11.

Prove di resistenza alla trazione e resistenza delle serrature alle accelerazioni.

8A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 46

Punto 15.2.4 del regolamento UNECE n. 46.

Campi di visibilità prescritti dei retrovisori.

12A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 21

a) Punti da 5 a 5.7 del regolamento UNECE n. 21.

b) Punto 2.3 del regolamento UNECE n. 21.

a) Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

b) Determinazione della zona d'urto della testa.

16A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 26

Punto 5.2.4 del regolamento UNECE n. 26.

Tutte le disposizioni di cui ai punti 5 (Prescrizioni generali) e 6 (Prescrizioni particolari) del regolamento UNECE n. 26.

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

20A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 48

Paragrafo 6. (Specificazioni particolari), e allegati 4, 5 e 6 del regolamento UNECE n. 48

La prova di guida di cui al punto 6.22.9.2.2. va eseguita su un veicolo reale.

27A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1005/2010

Allegato III, punto 1.2, del regolamento (UE) N. 1005/2010.

Forza statica di trazione e di compressione.

32A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 125

Punto 5 (Specificazioni) del regolamento UNECE n. 125.

Ostacoli e campo di visibilità.

35A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1008/2010

Allegato III, punti 1.1.2 e 1.1.3, del regolamento (UE) n. 1008/2010.

Misurazione unicamente del raggio d'azione del tergicristallo.

37A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1009/2010

Allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1009/2010

Verifica delle prescrizioni dimensionali.

42A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 73

Punto 12.10 del regolamento UNECE n. 73.

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.

48A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento (UE) n. 1230/2012

a) Allegato I, parte B, punti 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1230/2012.

b) Allegato I, parte C, punti 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1230/2012.

a) Verifica della conformità alle prescrizioni di manovrabilità, inclusa la manovrabilità dei veicoli muniti di assi sollevabili o caricabili.

b) Misurazione del raggio di curvatura posteriore massimo

49A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 61

Punti 5 e 6 del regolamento UNECE n. 61.

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni.

50A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 55

a) Allegato 5 "Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico" del regolamento UNECE n. 55.

Allegato 6, punto 1.1, del regolamento UNECE n. 55.

Allegato 6, punto 3, del regolamento UNECE n. 55.

a) Tutte le disposizioni di cui ai punti da 1 a 8 incluso.

b) Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali.

c) Unicamente i punti 3.6.1. (Prova di resistenza), 3.6.2. (Resistenza alla compressione) e 3.6.3. (Resistenza al momento flettente).

52A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 107

Allegato 3 del regolamento UNECE n. 107.

Punto 7.4.5, (Metodo di calcolo).

52B

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 66

Allegato 9 del regolamento UNECE n. 66.

Simulazione al computer di una prova di ribaltamento su veicolo completo come metodo di omologazione equivalente.

57A

Regolamento (CE) n. 661/2009

Regolamento UNECE n. 93

Allegato 5, punto 3 del regolamento UNECE n. 93.

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione.



Appendice 3

Processo di convalida


ALLEGATO XVII

PROCEDURE DA SEGUIRE
PER L'OMOLOGAZIONE UE IN PIÙ FASI

1.

Obblighi dei costruttori 

1.1.

Il corretto funzionamento del procedimento di omologazione UE in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di rilasciare l'omologazione per la prima o le successive fasi, le autorità di omologazione devono accertarsi che i costruttori interessati abbiano concluso opportuni accordi per la fornitura e lo scambio di documenti e informazioni affinché il tipo di veicolo completato possa soddisfare le prescrizioni tecniche di tutti gli atti normativi pertinenti di cui all'allegato IV. Tali informazioni devono comprendere i dati di omologazione di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi del veicolo facenti parte del veicolo incompleto, ma non ancora omologati.

1.2.

Ciascun costruttore coinvolto in un procedimento di omologazione EU in più fasi è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti nella fase di fabbricazione precedente. Il costruttore della fase successiva non è responsabile degli elementi omologati in una fase precedente a meno che egli non li abbia modificati in misura tale da invalidare la precedente omologazione.

2.

Obblighi delle autorità di omologazione

2.1.

L'autorità di omologazione deve:

a)

verificare che tutte le schede di omologazione UE rilasciate in base agli atti normativi applicabili alle omologazioni dei veicoli riguardino il tipo di veicolo nella rispettiva fase di completamento e soddisfino le pertinenti prescrizioni;

b)

accertare che la documentazione informativa comprenda tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo;

c)

accertare, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione UE delle omologazioni rilasciate in base agli atti normativi pertinenti; nel caso dei veicoli completati, se una voce della parte I della documentazione informativa non è compresa nel fascicolo di omologazione relativo ad uno degli atti normativi, confermare che l'elemento o la caratteristica in questione è conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

d)

su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, eseguire o far eseguire controlli degli elementi e dei sistemi per accertare che il/i veicolo/i sia/siano fabbricato/i in base ai dati pertinenti di cui ai fascicoli di omologazione autenticati e rispetto a tutti gli atti normativi pertinenti;

e)

eseguire o far eseguire, se del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

2.2.

Il numero dei veicoli da controllare ai fini del punto 2.1, lettera d), deve consentire un controllo corretto delle varie combinazioni da omologare (omologazione UE), in relazione allo stato di completamento del veicolo e conformemente ai seguenti criteri:

– motore,

– cambio,

– assi motori (numero, posizione, interconnessione),

– assi sterzanti (numero e posizione),

– tipi di carrozzeria,

– numero di porte,

– lato di guida,

– numero di sedili,

– livello di equipaggiamento.

3.

Prescrizioni applicabili

3.1.

Le omologazioni UE in più fasi devono essere rilasciate in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo e devono comprendere tutte le omologazioni rilasciate nelle fasi precedenti.

3.2.

Per l'omologazione globale di un tipo di veicolo, il presente regolamento (in particolare le prescrizioni di cui all'allegato II e gli atti pertinenti di cui all'allegato IV) si applica come se l'omologazione fosse rilasciata (o estesa) al costruttore del veicolo di base.

3.2.1

Se un tipo di sistema, componente o entità tecnica non è stato modificato, l'omologazione del sistema, del componente o dell'entità tecnica rilasciata nel precedente stadio rimane valida fino alla data di scadenza della prima immatricolazione, come specificato nell'atto normativo pertinente.

3.2.2.

Se un tipo di sistema è stato modificato nella successiva fase di completamento del veicolo nella misura in cui il sistema deve essere di nuovo sottoposto a prova ai fini dell'omologazione, tale ripetizione della prova si limiterà agli elementi del sistema modificati o interessati dalle modifiche.

3.2.3

Se un tipo di veicolo o di sistema è stato modificato da un altro costruttore nella successiva fase di completamento del veicolo nella misura in cui, oltre al nome del costruttore, il veicolo o il sistema possono essere ancora considerati dello stesso tipo, la prescrizione che si applica ai tipi esistenti può continuare ad essere applicata fino al raggiungimento della data di prima immatricolazione nel pertinente atto normativo.

3.2.4.

Il cambio di categoria del veicolo determina l'applicazione delle prescrizioni pertinenti alla nuova categoria di veicolo. Si possono accettare le schede di omologazione della precedente categoria se il veicolo soddisfa prescrizioni analoghe o più rigorose rispetto a quelle della nuova categoria.

3.3.

Se l'autorità di omologazione è d'accordo, non occorre estendere o modificare l'omologazione globale di un tipo di veicolo rilasciata al costruttore della fase successiva di completamento del veicolo, se l'estensione rilasciata alla fase precedente lascia intatta quella successiva o i dati tecnici del veicolo. Occorre tuttavia copiare al punto 1.2.2 del certificato di conformità della fase successiva del veicolo il numero di omologazione comprendente l'estensione rilasciata nella/e fase/i precedente/i del veicolo.

3.4.

Se un altro costruttore modifica il vano di carico di un veicolo completo o completato appartenente alla categoria N od O per potervi aggiungere accessori mobili destinati ad accogliere e a fissare il carico (come rivestimenti dello spazio di carico, scaffali e portaoggetti da montare sul tetto), tali elementi si possono considerare parte della massa utile e non è necessario omologarli se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a)    le modifiche non interessano in alcun modo l'omologazione del veicolo, a parte un aumento della massa effettiva del veicolo;

b)    gli accessori aggiunti possono essere rimossi senza utensili speciali.

4.

Identificazione del veicolo

4.1.

Il numero di identificazione del veicolo di base (VIN) prescritto dal regolamento (UE) n. 19/2011 è mantenuto durante tutte le successive fasi del procedimento di omologazione per garantirne la "tracciabilità".

4.2.

Nella seconda e nelle fasi successive, oltre alle targhette regolamentari di cui al regolamento (UE) n. 19/2011, ogni costruttore deve apporre sul veicolo una targhetta aggiuntiva il cui modello si trova nell'appendice del presente allegato. La targhetta va saldamente fissata in posizione visibile e facilmente accessibile su una parte destinata a non essere sostituita durante l'uso del veicolo e deve riportare in modo chiaro e indelebile le seguenti informazioni, nel seguente ordine:

   nome del costruttore;

   sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione UE,

   fase di omologazione,

   VIN del veicolo di base,

   massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo se, nella fase di omologazione corrente, il suo valore è cambiato,

   massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico della combinazione (se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente e se il veicolo può trainare un rimorchio). Si userà il valore "0" se il veicolo non può trainare un rimorchio.

   massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore, se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente,

   in caso di semirimorchio o di rimorchio ad asse centrale, la massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio, se il suo valore è cambiato nella fase di omologazione corrente.

Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2, la targhetta deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato I e all'allegato II del regolamento (UE) n. 19/2011.



Appendice

MODELLO DELLA TARGHETTA SUPPLEMENTARE DEL COSTRUTTORE

L'esempio sotto indicato è dato unicamente a titolo informativo.

NOME DEL COSTRUTTORE (fase 3)

e2*201X/XX*2609

Fase 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1 – 700 kg

2 – 810 kg



ALLEGATO XVIII
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI OBD E SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO

1.Introduzione

Il presente allegato contiene le prescrizioni tecniche relative all'accessibilità delle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

2.Accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

2.1.A norma dell'articolo 65, un costruttore attua le disposizioni e le procedure necessarie a garantire che le informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo siano accessibili su Internet con un formato standard, in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all'accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati.

2.2.Le autorità di omologazione rilasciano l'omologazione solo dopo aver ricevuto dal costruttore un Certificato di accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

2.3.Il certificato riguardante l'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo attesta la conformità all'articolo 68.

2.4.Il certificato riguardante l'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo va redatto in base al modello di cui all'appendice 1 del presente allegato.

2.5.Nelle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo devono figurare i seguenti dati:

2.5.1.una identificazione inequivocabile del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica di cui è responsabile il costruttore;

2.5.2.manuali di servizio, per annotare riparazioni e attività di manutenzione;

2.5.3.manuali tecnici;

2.5.4.informazioni su componenti e diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);

2.5.5.schemi elettrici;

2.5.6.codici diagnostici di guasto (compresi i codici specifici del costruttore);

2.5.7.numero di identificazione della taratura del software applicabile a un tipo di veicolo;

2.5.8.informazioni su strumenti e accessori brevettati e fornite per mezzo di tali strumenti e accessori brevettati;

2.5.9.informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova;

2.5.10.unità di lavoro o scadenze standard per operazioni di riparazione e manutenzione, se comunicate ai meccanici e ai concessionari autorizzati del costruttore direttamente o tramite terzi;

2.5.11.in caso di omologazione in più fasi, le informazioni di cui al punto 3 e tutte le altre informazioni necessarie a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 65.

2.6.Il costruttore mette a disposizione delle parti interessate le seguenti informazioni:

2.6.1.informazioni pertinenti per consentire lo sviluppo di componenti di ricambio fondamentali per il corretto funzionamento del sistema OBD;

2.6.2.informazioni atte a consentire lo sviluppo di strumenti di diagnosi generici.

2.7.Ai fini del punto 2.6.1, lo sviluppo di componenti di ricambio non deve essere limitato da nessuno dei seguenti aspetti:

2.7.1.mancanza di informazioni pertinenti;

2.7.2.prescrizioni tecniche relativi alle strategie di indicazione dei malfunzionamenti se si superano i valori limite dell'OBD o se il sistema OBD non può soddisfare le prescrizioni di base relative al monitoraggio del presente regolamento;

2.7.3.modifiche specifiche al trattamento delle informazioni relative all'OBD, introdotte per gestire in modo indipendente il funzionamento del veicolo con benzina o gas;

2.7.4.l'omologazione di veicoli alimentati a gas che presentano alcune anomalie di scarsa rilevanza.

2.8.In relazione ai veicoli di categorie che rientrano del campo di applicazione del regolamento n. 595/2009/CE, ai fini del punto 2.6.2, quando un costruttore utilizza strumenti di diagnosi e di prova conformi alle norme ISO 22900 – Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) – e ISO 22901 – Open Diagnostic Data Exchange (ODX) nella sua rete affiliata –, gli operatori indipendenti devono poter accedere ai file ODX attraverso il sito Internet del costruttore.

3.Omologazione in più fasi

3.1.In caso di omologazione in più fasi, il costruttore finale è responsabile della fornitura dell'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo per quanto riguarda le proprie fasi di fabbricazione e il legame con l'una o più fasi precedenti.

3.2.Il costruttore finale deve inoltre fornire agli operatori indipendenti, attraverso il proprio sito Internet, le seguenti informazioni:

3.2.1.indirizzo Internet del/dei costruttore/i responsabile/i della/e fase/i precedente/i;

3.2.2.nome e indirizzo di tutti i costruttori responsabili della/e fase/i precedente/i;

3.2.3.numero/i di omologazione della/e fase/i precedente/i;

3.2.4.numero del motore.

3.3.Ogni costruttore responsabile di una determinata fase o di più fasi dell'omologazione deve garantire, attraverso il suo sito Internet, l'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo riguardante la/le fase/i dell'omologazione di cui è responsabile e il legame con la fase precedente.

3.4.Il costruttore responsabile di una determinata fase o di più fasi dell'omologazione deve fornire le seguenti informazioni al costruttore responsabile di una fase successiva:

3.4.1.il certificato di conformità per la/le fase/i di cui è responsabile;

3.4.2.il certificato di accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, comprese le sue appendici;

3.4.3.il numero di omologazione corrispondente alla/e fase/i di cui è responsabile;

3.4.4.i documenti di cui ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 secondo quanto previsto dall'uno o più costruttori coinvolti nell'una o più fasi precedenti.

3.5Ogni costruttore deve autorizzare il costruttore responsabile di una fase successiva a trasferire i documenti ottenuti ai costruttori responsabili delle fasi successive e di quella finale.

3.6.Inoltre, su base contrattuale, il costruttore responsabile di una determinata o di più fasi di omologazione deve:

3.6.1.permettere al costruttore responsabile della fase seguente, l'accesso a informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e a informazioni d'interfaccia corrispondenti alla/e fase/i in questione di cui è responsabile;

3.6.2.permettere al costruttore responsabile di una fase ulteriore, l'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e a informazioni d'interfaccia corrispondenti alla/e fase/i in questione di cui è responsabile.

3.7.Un costruttore, compreso un costruttore finale, può riscuotere un canone solo ai sensi dell'articolo 67 riguardo alla/e fase/i specifica/che di cui è responsabile.

Un costruttore, compreso un costruttore finale, non può riscuotere un canone per fornire informazioni relative all'indirizzo del sito Internet o alle informazioni di contatto di altri costruttore.

4.Adattamenti personalizzati

4.1.In deroga alla sezione 2, se il numero di sistemi, componenti o entità tecniche soggette a uno specifico adattamento personalizzato è inferiore a 250 unità prodotte in tutto il mondo, le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dell'adattamento personalizzato devono essere fornite in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all'accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati.

Per la manutenzione e la riprogrammazione di centraline elettroniche relative a un adattamento personalizzato, il costruttore mette a disposizione degli operatori indipendenti le proprie attrezzature specializzate e di prova nonché gli strumenti di diagnosi alle stesse condizioni riconosciute alle officine autorizzate.

Gli adattamenti personalizzati devono essere elencati nel sito Internet del costruttore dedicato alle informazioni relative alla riparazione e la manutenzione e indicati all'atto dell'omologazione nel certificato di accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

4.2.I costruttori, tramite vendita o affitto, devono mettere a disposizione degli operatori indipendenti le proprie attrezzature speciali e di prova nonché gli strumenti di diagnosi per effettuare la manutenzione dei sistemi oggetto di adattamenti personalizzati.

4.3.All'atto dell'omologazione, il costruttore deve indicare nel Certificato di accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo gli adattamenti personalizzati e tutte le centraline elettroniche ad essi correlate per i quali egli deroga all'obbligo di cui al punto 2 di consentire l'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in un formato standard.

Tali adattamenti personalizzati e tutte le centraline elettroniche a essi correlate vanno elencati anche nel sito Internet del costruttore dedicato alle informazioni relative alla riparazione e manutenzione.

5.Costruttori di piccole serie

5.1.In deroga al punto 2, i costruttori la cui produzione annua a livello mondiale di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica oggetto del presente regolamento è inferiore alle 1000 unità per i veicoli delle categorie M1 e N1 o inferiore alle 250 unità per i veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3 ed O devono fornire l'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto alle disposizioni impartite o all'accesso riservato ai concessionari/meccanici autorizzati.

5.2.Il veicolo, il sistema, il componente e l'entità tecnica di cui al punto 5.1 devono essere elencati nel sito Internet del costruttore dedicato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione.

5.3.L'autorità di omologazione deve informare immediatamente la Commissione di ogni omologazione rilasciata ai costruttori di piccole serie.

6.Prescrizioni

6.1.Le informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo rese disponibili attraverso siti Internet devono rispettare le norme comuni di cui all'articolo 65.

Coloro che chiedono il diritto di duplicare o ripubblicare le informazioni devono avviare trattative dirette con il costruttore interessato. Devono essere disponibili anche materiali di formazione; essi possono però essere presentati attraverso canali diversi dai siti Internet.

Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo — identificato dal numero VIN e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni — è dotato dal costruttore e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, devono essere rese disponibili in una banca dati facilmente accessibile agli operatori indipendenti.

Tale banca dati deve comprendere il VIN, i numeri delle apparecchiature originali, la denominazione delle apparecchiature originali, le indicazioni di validità (inizio e fine di validità), le indicazioni di montaggio e, ove applicabile, le caratteristiche di struttura.

Le informazioni presenti nella banca dati vanno aggiornate regolarmente. Se tali informazioni sono disponibili per i concessionari autorizzati, gli aggiornamenti devono comprendere tutte le modifiche apportate a singoli veicoli dopo la loro produzione.

6.2.L'accesso alle funzioni di sicurezza usate dai concessionari e meccanici autorizzati va reso disponibile agli operatori indipendenti con la protezione di una tecnologia di sicurezza nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.2.1.i dati devono essere scambiati nel rispetto della riservatezza, dell'integrità e della tutela contro la riproduzione;

6.2.2.deve essere usato lo standard https//ssl-tls (RFC4346);

6.2.3.si devono utilizzare certificati di sicurezza conformi alla norma ISO 20828 per la reciproca autenticazione tra operatori indipendenti e costruttori;

6.2.4.la chiave privata dell'operatore indipendente deve essere protetta da un hardware sicuro.

6.3.Il Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli di cui all'articolo 70 precisa i parametri per soddisfare tali prescrizioni in base allo stato di avanzamento delle conoscenze. A tal fine, l'operatore indipendente deve essere abilitato e autorizzato in base a documenti comprovanti che egli esercita un'attività commerciale legittima e che non è stato oggetto di alcuna sanzione penale.

6.4.Per quanto riguarda i veicoli rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 595/2009, la riprogrammazione delle centraline va effettuata in conformità alla norma ISO 22900-2 o SAE J2534 o TMC RP1210B utilizzando hardware non proprietario. Si possono usare anche Ethernet, cavi seriali o interfaccia con il Local Area Network (LAN) e media alternativi come Compact Disk (CD), Digital Versatile Disk (DVD) o dispositivi con memoria a stato solido per sistemi di infotainment (per esempio sistemi di navigazione, telefono), ma a condizione che non sia necessario un software di comunicazione o un hardware proprietario (come driver o plug-in). Per convalidare la compatibilità dell'applicazione specifica del costruttore e delle interfacce di comunicazione del veicoli (vehicle communication interfaces — VCI) conformi alla norma ISO 22900-2, SAE J2534 o TMC RP1210B, il costruttore deve offrire una convalida di VCI sviluppata in modo indipendente oppure le informazioni e il prestito di qualsiasi hardware speciale necessari a un costruttore VCI per effettuare la convalida. Alle spese per tale convalida o informazioni e hardware si applicano le condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

6.5.Alla riprogrammazione dei dispositivi di limitazione della velocità e all'apparecchio di controllo non si applicano le prescrizioni di cui al punto 6.4.

6.6.Tutti i DTC riguardanti le emissioni devono essere coerenti con l'allegato XI del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione 33 e l'allegato X del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione 34 .

6.7.Per accedere a informazioni OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo diverse da quelle riguardanti aree securizzate del veicolo, la registrazione per l'uso del sito Internet del costruttore da parte dell'operatore indipendente impone di fornire solo i dati necessari a confermare le modalità di pagamento delle informazioni. Per informazioni riguardanti aree securizzate del veicolo, l'operatore indipendente deve presentare un certificato ai sensi della norma ISO 20828 per identificare se stesso e l'organizzazione cui appartiene e il costruttore deve rispondere con il proprio certificato ai sensi della norma ISO 20828 per confermare all'operatore indipendente che sta accedendo a un sito autorizzato del costruttore. Entrambe le parti devono conservare un registro di tali operazioni con l'indicazione dei veicoli e delle modifiche apportate agli stessi conformemente a questa disposizione.

6.8.Nei siti Internet contenenti le informazioni per la riparazione, i costruttori devono indicare il numero di omologazione per ogni modello.

7.Prescrizioni relative all'omologazione

7.1.Per ottenere l'omologazione, il costruttore è tenuto a presentare il certificato compilato, il cui modello figura nell'appendice I.

7.2.Qualora non disponibili o non conformi alle prescrizioni del presente allegato, le informazioni OBD e sulla riparazione e manutenzione del veicolo devono essere fornite dal costruttore entro sei mesi dalla data di omologazione.

7.3.La fornitura delle informazioni entro le date di cui al punto 7.2 è obbligatoria solo se, dopo l'omologazione, il veicolo viene immesso sul mercato.

Se il veicolo viene immesso sul mercato più di sei mesi dopo il rilascio dell'omologazione, le informazioni vanno fornite alla data in cui esso viene immesso sul mercato.

7.4.L'autorità di omologazione può presumere che il costruttore abbia applicato disposizioni e procedure adeguate riguardo all'accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sulla base del certificato di accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, debitamente compilato, purché non siano stati presentati reclami e il costruttore abbia fornito il certificato entro il termine di cui al punto 7.2.

Se tale certificato di conformità non viene prodotto entro tale periodo, l'autorità di omologazione deve adottare adeguati provvedimenti per garantire la conformità.



Appendice 1

Certificato del costruttore relativo all'accesso alle informazioni relative all'OBD e
alla riparazione e manutenzione del veicolo

(Costruttore): …

(Indirizzo del costruttore): …

certifica

di aver reso accessibili le informazioni relative all'OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo in conformità alle disposizioni:

dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] e allegato XVIII di tale regolamento

per quanto riguarda i tipi di veicoli, di sistemi, di componenti e/o di entità tecniche elencati nell'allegato accluso al presente certificato.

Vengono applicate le seguenti deroghe: Adattamenti personalizzati (13) — di piccole serie (13) —.

Gli indirizzi dei siti internet principali attraverso cui è possibile accedere alle informazioni pertinenti e di cui con il presente documento si certifica la conformità alle disposizioni è elencati nell'allegato accluso al presente certificato, in cui sono indicati anche gli estremi del mandatario del costruttore che ha firmato il presente certificato.

Se del caso: Il costruttore certifica anche di aver assolto l'obbligo di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. .../201 di fornire le informazioni pertinenti sulle precedenti omologazioni di questi tipi di veicoli entro sei mesi dalla data di omologazione.

Fatto a … [luogo]

Il … [data]

[firma] [qualifica]

Allegati:

— Allegato A: indirizzo dei siti Internet

— Allegato B: Recapiti.

ALLEGATO A

Indirizzo dei siti Internet cui fa riferimento il presente certificato:

ALLEGATO B

Recapito del rappresentante del costruttore menzionato nel presente certificato:



Appendice 2

Informazioni relative all'OBD del veicolo

1.

Il costruttore deve fornire le informazioni di cui alla presente appendice per permettere la fabbricazione di ricambi o accessori, strumenti diagnostici e impianti di prova compatibili con l'OBD.

2.

Su richiesta, le seguenti informazioni devono essere messe a disposizione, senza discriminazioni, di tutti i costruttori di componenti, strumenti diagnostici o apparecchiature di prova che ne fossero interessati:

2.1.    indicazione del tipo e del numero di cicli di precondizionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo;

2.2.    descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo riguardo al componente monitorato dal sistema OBD;

2.3.    elenco completo dei componenti controllati nel quadro della strategia di individuazione dei guasti e di attivazione della spia di malfunzionamento MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco degli opportuni parametri secondari misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD; elenco di tutti i codici di uscita OBD e dei formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore che incidono sulle emissioni e per i singoli componenti che non incidono sulle emissioni, quando il controllo del componente è utilizzato per determinare l'attivazione della spia MI. In particolare, nel caso di tipi di veicolo che usano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 "Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Network (CAN) - Part 4: Requirements for emissions-related systems", deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $ 05 Test ID $ 21 a FF e per i dati relativi al servizio $ 06, nonché un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $ 06 Test ID $ 00 a FF, per ogni ID del sistema di monitoraggio dell'OBD supportato.

Qualora siano utilizzati standard di protocolli di comunicazione diversi, deve essere fornita un'esauriente spiegazione equivalente.

Le informazioni richieste possono essere fornite per mezzo di una tabella, recante le seguenti intestazioni di righe e colonne:

Codice di guasto del componente; Strategia di monitoraggio; Criteri di individuazione dei guasti; Criteri di attivazione della spia MI; Parametri secondari; Prova dimostrativa di precondizionamento;

Sensore di ossigeno del catalizzatore P0420; Segnali 1 e 2; Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2; Regime del motore 3º ciclo; Carico del motore; Modo A/F; Temperatura del catalizzatore; Due cicli di tipo 1 - tipo 1

3.

Informazioni necessarie per la fabbricazione di strumenti diagnostici

Per favorire la produzione di strumenti di diagnosi generici per le officine di riparazione multimarca, i costruttori di veicoli devono mettere a disposizione le informazioni di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 attraverso il proprio sito Internet contenente le informazioni sulla riparazione. Tali informazioni devono comprendere tutte le funzioni degli strumenti di diagnosi e tutti i link alle informazioni sulla riparazione e alle istruzioni per individuare e risolvere problemi (troubleshooting). L'accesso alle informazioni può essere subordinato al pagamento di un importo ragionevole.

3.1. Informazioni relative al protocollo di comunicazione

Sono richieste le seguenti informazioni, indicizzate in base a marca, modello e variante del veicolo ovvero ad altre definizioni adatte come il numero VIN o altre modalità di identificazione di veicoli e sistemi:

3.1.1. qualsiasi sistema aggiuntivo di protocollo dell'informazione, necessario a diagnosi complete oltre agli standard prescritti al punto 4.7.3 dell'allegato 9B del regolamento UNECE n. 49, comprendente informazioni su ogni protocollo hardware o software aggiuntivo, identificazione di parametri, funzioni di trasferimento, prescrizioni "di mantenimento" o condizioni di errore;

3.1.2.    informazioni su come ottenere e interpretare tutti i codici di guasto non conformi alle norme prescritte al punto 4.7.3 dell'allegato 9B del regolamento UNECE n. 49;

3.1.3.    elenco di tutti i parametri presenti disponibili, comprese le informazioni relative al calcolo proporzionale e all'accesso;

3.1.4.    elenco di tutte le prove funzionali disponibili, tra cui l'attivazione o il comando del dispositivo e i metodi per attuarli;

3.1.5.    informazioni su come ottenere tutte le informazioni sulle componenti e sugli stati, le indicazioni temporali, i DTC in sospeso e i dati "freeze frame";

3.1.6.    reimpostazione dei parametri di apprendimento adattativo, codifica delle varianti e impostazione del componente di ricambio, e preferenze del cliente;

3.1.7.    identificazione della centralina elettronica (ECU) e codifica delle varianti;

3.1.8.    informazioni dettagliate su come reimpostare le luci di servizio;

3.1.9.    posizione del connettore diagnostico e informazioni dettagliate sul connettore;

3.1.10.    identificazione del codice del motore.

3.2. Prove e diagnosi relative ai componenti monitorati dall'OBD

Sono richieste le informazioni seguenti:

3.2.1.    descrizione delle prove per confermarne la funzionalità, nel componente o nel cablaggio;

3.2.2.    informazioni sul procedimento di prova, compresi parametri di prova e informazioni sul componente;

3.2.3.    informazioni dettagliate sul collegamento, compresi gli input e output massimi e i valori relativi alla guida e al carico;

3.2.4.    valori attesi in determinate condizioni di guida, tra cui al regime di minimo;

3.2.5.    valori elettrici per il componente in condizioni statiche e dinamiche;

3.2.6.    valori delle modalità di guasto per ciascuno degli scenari;

3.2.7.    sequenze diagnostiche delle modalità di guasto, compresi alberi dei guasti ed eliminazione diagnostica guidata.

3.3. Dati necessari per eseguire le riparazioni

Sono richieste le informazioni seguenti:

3.3.1.    inizializzazione della centralina (ECU) e del componente (nel caso in cui si montino dei ricambi);

3.3.2.    inizializzazione di ECU nuove o eventualmente di ricambio usando tecniche di (ri)programmazione pass-through.



ALLEGATO XIX

TAVOLA DI CONCORDANZA

1.    Regolamento (CE) n. 715/2007

Regolamento (CE) n. 715/2007

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 94, paragrafo 1, punto 1

Articolo 3, punti 14) e 15)

Articolo 3, punti 48) e 49)

Articolo 6

Articolo 65

Articolo 7

Articolo 67

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Articolo 13, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 92, paragrafo 2, lettera e)

2.    Regolamento (CE) n. 595/2009

Regolamento (CE) n. 595/2009

Presente regolamento

Articolo 1, secondo comma

Articolo 95, paragrafo 1, punto 1

Articolo 3, punti 11) e 13)

Articolo 3, punti 48) e 49)

Articolo 6

Articolo 65

articolo 11, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 92, paragrafo 2, lettera e)

3.    Regolamento (UE) n. 692/2008

Regolamento (UE) n. 692/2008

Presente regolamento

Allegato XIV

Allegato XVIII

4.    Regolamento (UE) n. 582/2011

Regolamento (UE) n. 582/2011

Presente regolamento

Articoli da 2 bis a 2 quinquies

Allegato XVIII

Articolo 2 sexies

-

Articolo 2 septies

Articolo 67

Articolo 24 octies

Articolo 69

Articolo 2 nonies

Articolo 70

Allegato XVII

Allegato XVIII

5.    Direttiva 2007/46/CE

Direttiva 2007/46/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

-

Articolo 1, paragrafo 2

-

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3, punto 1)

-

Articolo 3, punto 2)

-

Articolo 3, punto 3)

Articolo 3, punto 1)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 3, punto 27)

Articolo 3, punto 5)

Articolo 3, punto 23)

Articolo 3, punto 6)

Articolo 3, punto 43)

Articolo 3, punto 7)

Articolo 3, punto 21)

Articolo 3, punto 8)

Articolo 3, punto 31)

Articolo 3, punto 9)

Articolo 3, punto 32)

Articolo 3, punto 10)

Articolo 3, punto 33)

Articolo 3, punto 11)

Articolo 3, punto 11)

Articolo 3, punto 12)

Articolo 3, punto 12)

Articolo 3, punto 13)

Articolo 3, punto 3)

Articolo 3, punto 14)

-

Articolo 3, punto 15)

-

Articolo 3, punto 16)

Articolo 3, punto 10)

Articolo 3, punto 17)

Articolo 3, punto 36)

Articolo 3, punto 18)

Articolo 3, punto 38)

Articolo 3, punto 19)

Articolo 3, punto 22)

Articolo 3, punto 20)

Articolo 3, punto 34)

Articolo 3, punto 21)

Articolo 3, punto 35)

Articolo 3, punto 22)

Articolo 3, punto 44)

Articolo 3, punto 23)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 3, punto 24)

Articolo 3, punto 5)

Articolo 3, punto 25)

Articolo 3, punto 6)

Articolo 3, punto 26)

Articolo 3, punto 46)

Articolo 3, punto 27)

Articolo 3, punto 9)

Articolo 3, punto 28)

Articolo 3, punto 25)

Articolo 3, punto 29)

Articolo 3, punto 13)

Articolo 3, punto 30)

-

Articolo 3, punto 31)

Articolo 3, punto 37)

Articolo 3, punto 32)

Articolo 3, punto 42)

Articolo 3, punto 33)

Articolo 3, punto 24)

Articolo 3, punto 34)

-

Articolo 3, punto 35)

-

Articolo 3, punto 36)

Articolo 3, punto 28)

Articolo 3, punti da 37) a 40)

-

-

Articolo 3, punto 2)

Articolo 3, punto 7)

Articolo 3, punto 8)

Articolo 3, punti da 14) a 20)

Articolo 3, punto 26)

Articolo 3, punti da 29) a 30)

Articolo 3, punti da 39) a 41)

Articolo 3, punto 45)

Articolo 3, punti da 47 a 56

-

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafo 4

-

Articolo 8

-

Articolo 9

-

Articolo 10

Articolo 5

Articolo 11

-

Articolo 11, paragrafo 1

-

Articolo 11, paragrafo 3

-

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

-

Articolo 11, paragrafi 7 e 8

-

Articolo 12

-

Articolo 13

-

Articolo 14

-

Articolo 15

-

Articolo 16

-

Articolo 17

-

Articolo 18

-

Articolo 19

Articolo 6

Articolo 20

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 3, e articolo 23, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 4, e articolo 23, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafi 5 e 6, e articolo 23, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 6, e articolo 7, paragrafo 1

Articolo 21

Articolo 6, paragrafi 7 e 8

Articolo 23, paragrafo 5, e articolo 27, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 22

Articolo 7, paragrafi 3 e 4

Articolo 23, paragrafo 5, e articolo 27, paragrafo 2

-

Articolo 23

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 25

Articolo 8, paragrafi 5 e 6

Articolo 25, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 7 e 8

Articolo 25, paragrafi 3 e 4

Articolo 26

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 26, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

-

Articolo 9, paragrafi 6 e 7

Articolo 26, paragrafi 5 e 6

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 11

Articolo 28

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

-

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 5

Articolo 30

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 2

-

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafi 1 e 3

Articolo 33, paragrafi 2 e 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 33, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

-

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

-

-

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 5

-

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 34, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 8

Articolo 34, paragrafo 1, terzo comma

-

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafi 1 e 2

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 4, primo comma

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 37, paragrafo 6

Articolo 20, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 37, paragrafo 7

Articolo 20, paragrafo 5

-

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 22

Articolo 39

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafi 1 e 2

Articolo 23, paragrafo 2

-

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 6, primo comma

Articolo 41, paragrafi 1 e 2

Articolo 23, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 6, terzo comma

Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 7

Articolo 41, paragrafo 5

Articolo 42

Articolo 24

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 25

Articolo 45

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 3

Articolo 46, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 4

-

-

Articolo 47, paragrafo 4

-

Articolo 47, paragrafo 5

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 47, paragrafo 6

Articolo 28

Articolo 48

Articolo 29, paragrafo 1, primo comma

Articolo 49, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma

-

Articolo 49, paragrafi 2 e 4

Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 50, paragrafo 1

-

Articolo 50, paragrafi 2 e 5

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 52, paragrafo 4

-

Articolo 51, paragrafi 1 e 2

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 29, paragrafo 4

-

-

Articolo 52, paragrafi da 1 a 3

-

Articolo 52, paragrafo 5

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 2, primo comma

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 2, secondo comma

-

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 4

Articolo 54, paragrafi da 2 a 4, primo comma

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 54, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 30, paragrafo 6

Articolo 54, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafi 1 e 4

Articolo 55

Articolo 31, paragrafo 5, primo comma

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 5, secondo e terzo comma

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafi 6 e 7

-

Articolo 31, paragrafo 8

Articolo 56, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 9

Articolo 56, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 10

Articolo 56, paragrafo 6

Articolo 31, paragrafo 11

-

Articolo 31, paragrafo 12, primo comma

Articolo 56, paragrafo 7

Articolo 31, paragrafo 12, secondo comma

-

Articolo 31, paragrafo 13

-

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 57, paragrafo 1

-

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 58, paragrafo 1

-

Articolo 58, paragrafo 2

Articolo 33

Articolo 59

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 60, paragrafo 1

-

Articolo 60, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 60, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafi 3 e 4

-

Articolo 35

Articolo 61

Articolo 36

Articolo 62

Articolo 37

Articolo 63

Articolo 38

Articolo 64

Cfr. tavole di concordanza,

punti da 1 a 4

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

-

Articolo 71

Articolo 39

-

Articolo 40

Articolo 87

Articolo 41

Articolo 74

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 84, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 3

Articolo 72, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 74, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 5

Articolo 72, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 6

Articolo 76, paragrafo 1

-

Articolo 76, paragrafi 2 e 3

Articolo 41, paragrafo 7

-

Articolo 41, paragrafo 8

Articolo 76, paragrafo 4

-

Articolo 73

-

Articolo 75

Articolo 42

Articolo 77

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 78, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafi 2 e 3

Articolo 78, paragrafi 2 e 3

-

Articolo 78, paragrafo 4

Articolo 43, paragrafi 4 e 5

Articolo 78, paragrafi 5 e 6

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Articolo 79

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Articolo 80

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Articolo 81

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Articolo 82

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Articolo 83

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Articolo 84

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Articolo 85

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Articolo 86

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Articolo 87

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Articolo 88

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Articolo 89

Articolo 44

Articolo 96

Articolo 45

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Articolo 46

Articolo 91

Articolo 47

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Articolo 48

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Articolo 49

Articolo 95

Articolo 92

Articolo 93

Articolo 94

Articolo 51

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Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato IX

Allegato X

Allegato X

Allegato XI

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Allegato XI

Allegato XII

Allegato XII

Allegato XIII

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XIV

Allegato XV

Allegato XV

Allegato XVI

Allegato XVI

Allegato XVII

Allegato XVII

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Allegato XVIII

Allegato XVIII

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Allegato XIX

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Allegato XX

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Allegato XXI

Allegato XIX

(1) Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).
(2) Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).
(3) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).
(7) Regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo agli indicatori di cambio marcia e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24)
(8) Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21).
(9) Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzo (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2).
(11) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
(12) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(13) Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40).
(14) Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).
(15) Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158, del 27.5.2014, pag. 131).
(16) Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell'alloggiamento per il montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22).
(17) Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all'accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6).
(18) Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione, del 27 luglio 2010, relativo ai requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 5).
(19) Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dei tergicristalli e lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2).
(20) Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95).
(21) Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11).
(22) Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 035 del 4.2.2009, pag. 1).
(23) Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).
(24) Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).
(25) Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione relativi all'installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18).
(27) Le note esplicative relative all'allegato IV, parte I, si applicano anche alla tabella 2. Le lettere della tabella 2 hanno lo stesso significato di quelle della tabella 1.
(28) Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16).
(29) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
(30) Per le modifiche successive, cfr. il documento UNECE TRANS/WP.29/343.
(31) Decisione 2005/50/CE della Commissione relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15).
(32) Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione, dell'8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 36).
(33) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(34) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).