19.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/18


P8_TA(2016)0376

Procura europea ed Eurojust

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2016 sulla Procura europea ed Eurojust (2016/2750(RSP))

(2018/C 215/03)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (1),

visto il suo documento di lavoro della sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 14 marzo 2014 sull'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (PE530.084),

vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (2),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)0535),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 85, 86, 218, 263, 265, 267, 268 e 340,

viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sulla Procura europea ed Eurojust (O-000092/2016 — B8-0715/2016 e O-000093/2016 — B8-0716/2016),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma che per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust, previa approvazione del Parlamento europeo;

B.

considerando che, secondo il recente documento intitolato «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report» (Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE: relazione finale 2016) (TAXUD/2015/CC/131), ben 159,5 miliardi di EUR in gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono andati persi nell'UE nel 2014;

C.

considerando che è importante che l'UE e tutti i suoi Stati membri individuino e perseguano in maniera efficace e dissuasiva le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, tutelando in tal modo i contribuenti di tutti gli Stati membri che contribuiscono al bilancio dell'Unione;

D.

considerando che Eurojust ha agevolato il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei casi che coinvolgono più Stati membri e ha inoltre contribuito a costruire la fiducia reciproca e a superare la diversità dei sistemi e delle tradizioni giuridiche dell'UE; che Eurojust ha agevolato l'esecuzione delle richieste di cooperazione e l'applicazione degli strumenti di riconoscimento reciproco, migliorando in tal modo l'azione penale transfrontaliera;

E.

considerando che nell'ultimo decennio la criminalità transfrontaliera è aumentata ed è commessa da gruppi estremamente mobili e flessibili che operano in molteplici giurisdizioni e settori criminali;

F.

considerando che nella causa C-105/14 (Taricco e altri), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che il concetto di «frode», quale definito all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, è applicabile alle entrate derivanti dall'IVA;

1.

ribadisce il sostegno di lunga data del Parlamento a favore dell'istituzione di una Procura europea efficace e indipendente, al fine di ridurre l'attuale frammentazione degli interventi nazionali di contrasto volti a proteggere il bilancio dell'UE, rafforzando in tal modo la lotta contro la frode nell'Unione europea;

2.

invita il Consiglio a stabilire una serie chiara e univoca di competenze e procedure per la Procura europea, sulla base della proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (direttiva PIF); invita il Consiglio a intensificare i suoi sforzi per trovare un accordo sulla direttiva PIF, in modo che l'IVA sia inclusa nel suo ambito di applicazione, e a riaprire i negoziati con il Parlamento in vista dell'istituzione della Procura europea; sottolinea che la Procura europea dovrebbe avere competenza prioritaria per i reati definiti nella direttiva PIF; deplora profondamente che il Consiglio non permetta che la Procura europea sia competente per i casi, previsti dalla direttiva PIF, nei quali il finanziamento dell'UE supera i 10 000 EUR ma non rappresenta almeno il 50 % del cofinanziamento; invita pertanto il Consiglio ad abbandonare la norma che priva la Procura europea della possibilità di essere competente per tutti i reati definiti dalla direttiva PIF qualora i danni arrecati al bilancio dell'Unione siano pari o inferiori ai danni causati a un'altra vittima; invita il Consiglio a garantire che la Procura europea sia immediatamente informata dalle autorità nazionali di tutti i casi correlati in qualche modo alla direttiva PIF, sia prima che nel corso di un'indagine;

3.

invita il Consiglio a riaprire la discussione sugli articoli da 17 a 20 del testo consolidato (11350/1/16) della proposta sulla Procura europea, allo scopo di garantire una maggiore chiarezza ed efficacia della Procura europea; invita il Consiglio a chiarire le competenze in materia di azione penale della Procura europea e delle procure nazionali nei casi di a) reati multipli (un gruppo organizzato che commette diversi reati, ad esempio riciclaggio di denaro e tratta di essere umani) e b) reati misti (più illeciti commessi in uno stesso reato, ad esempio frode in materia di IVA e riciclaggio di denaro); deplora profondamente che, in caso di disaccordo tra la Procura europea e le procure nazionali sulla questione delle competenze, la decisione finale non spetti a un tribunale indipendente come la Corte di giustizia dell'Unione europea; sottolinea che l'efficacia della Procura europea dipenderà dal fatto che si chiariscano le sue competenze e che, in caso contrario, i legislatori europei non saranno in grado di garantire l'efficacia della Procura europea, non rispettando così una delle condizioni imprescindibili per il Parlamento;

4.

ritiene che la Procura europea dovrebbe disporre di misure investigative adeguate per condurre le proprie indagini; rammenta al riguardo che i colegislatori hanno concordato criteri per la richiesta di misure investigative da parte degli Stati membri sulla base del principio di riconoscimento reciproco previsto dalla direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale;

5.

ritiene che, al fine di garantire l'efficacia del controllo giurisdizionale conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai trattati, le decisioni operative della Procura europea che riguardino terzi dovrebbero essere soggette al controllo giurisdizionale di un tribunale nazionale competente; ritiene che la Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe poter esercitare un controllo giurisdizionale diretto;

6.

osserva che è fondamentale evitare qualsiasi effetto negativo del cosiddetto «legame nazionale»; invita, in tale contesto, il Consiglio a garantire l'esistenza di misure di salvaguardia adeguate che assicurino l'indipendenza della Procura europea, ad esempio una disposizione che consenta una deroga al legame nazionale per motivi connessi al corretto funzionamento della Procura;

7.

ritiene che occorra garantire la tutela dei diritti procedurali di indagati e imputati; sottolinea, in particolare, che il regolamento dovrebbe prevedere diritti di difesa aggiuntivi per gli indagati della Procura europea, in particolare il diritto al patrocinio a spese dello Stato, il diritto all'informazione, il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine e il diritto di presentare prove e di chiedere alla Procura europea di raccogliere prove per conto dell'indagato;

8.

invita la Commissione a presentare, nel quadro della sua analisi costi-benefici, una rettifica delle stime delle implicazioni di bilancio della struttura collegiale e a comunicare al Parlamento i risultati della verifica sul campo, e rammenta che il Parlamento terrà conto di tali informazioni prima di prendere la sua decisione definitiva;

9.

ricorda l'importanza del ruolo di Eurojust nel migliorare la cooperazione giudiziaria e il coordinamento delle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri nonché nel sostenere le indagini che coinvolgono paesi terzi, e invita il Consiglio a chiarire le relazioni tra Eurojust e la Procura europea, in particolare le implicazioni della struttura collegiale, come pure le relazioni della Procura europea con l'OLAF, al fine di differenziare i loro ruoli nella protezione degli interessi finanziari dell'UE;

10.

ritiene che, onde organizzare in modo efficiente la collaborazione e lo scambio di informazioni tra Eurojust e la Procura europea, i due organi dovrebbero operare sotto uno stesso tetto;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati, P7_TA(2014)0234.

(2)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 27.