9.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 91/28


P8_TA(2016)0293

Attuazione della direttiva sull'efficienza energetica

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (2012/27/UE) (2015/2232(INI))

(2018/C 091/04)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 194,

vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 dal titolo «Pacchetto Unione dell'energia — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» (COM(2015)0080),

vista la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/UE) (1),

viste le conclusioni del Consiglio del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro di politica climatica ed energetica a orizzonte 2030,

visto l'accordo di Parigi stipulato nel dicembre 2015 in occasione della 21a conferenza delle parti (COP 21) nell'ambito della UNFCCC,

visto il terzo pacchetto dell'energia,

vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (2),

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia (3),

vista la relazione della Commissione del 18 novembre 2015 dal titolo «Valutazione dei progressi realizzati dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il 2020 e nell'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, di detto atto» (COM(2015)0574),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 marzo 2011 dal titolo «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112),

vista la comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885),

vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 (4),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (5),

vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2016 dal titolo «Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento» (COM(2016)0051),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0199/2016),

A.

considerando che l'incremento dell'efficienza e il risparmio energetico sono fattori importanti per la protezione dell'ambiente e del clima, per il rafforzamento della competitività economica, per la creazione di occupazione, per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nonché per affrontare la povertà energetica, e presentano dimensioni geopolitiche e democratiche per l'UE; che in materia la direttiva sull'efficienza energetica forma una base rilevante; che la proposta della Commissione relativa alla creazione dell'Unione dell'energia considera l'efficienza energetica una fonte di energia a sé stante;

B.

considerando che l'UE si sta generalmente conformando ai suoi obiettivi in materia di clima e di energia per il 2020, secondo le proiezioni che ipotizzano la piena attuazione di tutta la legislazione pertinente entro il 2020, (riduzione delle emissioni di CO2, aumento dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, incremento dell'efficienza energetica) e che dovrebbe mantenere il suo ruolo di guida a livello mondiale in materia;

C.

considerando che si attende che il maggiore risparmio derivi dalle politiche multisettoriali «trasversali» (44 %), seguite da edilizia (42 %), industria (8 %) e trasporti (6 %);

D.

considerando che vi sono notevoli incertezze sull'affidabilità delle stime di risparmio energetico fornite dagli Stati membri;

E.

considerando che il 40 % del consumo finale di energia e il 36 % delle emissioni di CO2 sono ascrivibili agli edifici; che inoltre il 50 % del consumo finale di energia è rappresentato dai sistemi di riscaldamento e raffreddamento e l'80 % è utilizzato negli edifici e che in gran parte va sprecato; che è necessario sviluppare a livello nazionale un indicatore della domanda di energia per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento; che la riduzione del 50 % delle emissioni, necessaria per limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2o C, deve essere il risultato dell'efficienza energetica; che la riduzione della domanda di energia degli edifici è inoltre l'opzione più efficace in termini di costi per migliorare la sicurezza energetica e ridurre le emissioni di CO2, contribuendo agli obiettivi di reindustrializzazione dell'UE;

F.

considerando che l'efficienza energetica deve essere ritenuta una fonte di energia a sé stante, che rappresenta la quantità di energia risparmiata espressa in Nw (negawatt), come ha dimostrato al di là di ogni dubbio la recente storia europea e mondiale;

G.

considerando che il 61 % del gas importato è destinato agli edifici (di cui il 75 % sono edifici residenziali); che, come evidenziato dalle ricerche, attraverso un'ambiziosa politica di ristrutturazione edilizia in tutta l'UE, l'ammontare delle importazioni (utilizzate nel settore dell'edilizia) potrebbe subire, in modo efficace rispetto ai costi, una riduzione del 60 % nel breve termine (ovvero nell'arco di 15 anni), ed essere completamente eliminato nel lungo termine (nel 2040 il parco edilizio europeo consumerebbe l'equivalente del gas prodotto dall'UE internamente nel 2011);

H.

considerando che è fondamentale che l'UE e gli Stati membri riconoscano l'importanza di includere iniziative basate sui cittadini come le cooperative e i progetti di efficienza energetica delle collettività; che è necessario eliminare le barriere economiche, normative e amministrative per consentire ai cittadini di partecipare attivamente al sistema energetico;

I.

considerando che la direttiva sull'efficienza energetica riveste un ruolo fondamentale nel riconoscimento dell'importanza del risparmio energetico quale elemento chiave per conseguire le ambizioni post COP 21, apportando al contempo il maggior numero di vantaggi possibile; che la creazione di occupazione è incentivata dagli investimenti nella ristrutturazione edilizia e altre misure di efficienza energetica, dal miglioramento del tenore di vita attraverso la riduzione della precarietà energetica, dalle opportunità di lavoro nel settore delle PMI, dai valori degli immobili più elevati, da una maggiore produttività, dal miglioramento della salute e della sicurezza, dal miglioramento della qualità dell'aria, dal miglioramento della base imponibile e dall'aumento del PIL;

J.

considerando che una maggiore efficienza energetica, in particolare nel settore dell'edilizia, genera ulteriori vantaggi attraverso la flessibilità dell'offerta e una riduzione del carico di base complessivo e dei picchi di sistema;

Direttiva sull'efficienza energetica: è attuata parzialmente ma costituisce un quadro per conseguire il risparmio energetico

1.

sottolinea che l'efficienza energetica è fondamentale per conseguire i nostri obiettivi in materia di clima e di energia, in linea con gli obiettivi sottoscritti nell'accordo di Parigi adottato nel corso della COP 21; sottolinea che l'efficienza energetica è di primaria importanza per ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di energia, creare posti di lavoro, ridurre la povertà energetica, migliorare il benessere e la salute e stimolare l'economia; sottolinea che la direttiva sull'efficienza energetica ha innescato vari sviluppi positivi negli Stati membri, ma che la scarsa applicazione ne sta ostacolando il pieno potenziale;

2.

sottolinea che è essenziale avviare la transizione a un sistema energetico più sostenibile basato sulle energie rinnovabili, abbandonando al più presto le fonti energetiche fossili; teme che il calo dei prezzi dei combustibili fossili possa frenare la politica di decarbonizzazione e la politica in materia di efficienza energetica;

3.

chiede che siano elaborati piani per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili e incanalare i fondi verso i progetti a favore dell'efficienza energetica volti a raggiungere l'obiettivo dell'UE di decarbonizzazione del settore energetico entro il 2050;

4.

rileva che finora non hanno trovato ancora piena attuazione da parte degli Stati membri né la direttiva sull'efficienza energetica del 2012 né la direttiva sugli edifici del 2010; ricorda che il termine ultimo per il recepimento della direttiva sull'efficienza energetica è stato il 5 giugno 2014; ritiene che i cittadini e le imprese abbiano interesse a consumare meno energia e a ridurre i costi; sottolinea pertanto l'importanza di un quadro normativo solido costituito da obiettivi e misure per incentivare e concretizzare gli investimenti a favore dell'efficienza energetica e di bassi consumi e costi energetici, a sostegno della competitività e della sostenibilità; aggiunge che alcuni Stati membri non utilizzano adeguatamente i sussidi dell'UE destinati a promuovere l'efficienza energetica degli edifici residenziali; rileva il notevole potenziale per la creazione di un'occupazione di qualità offerto dalla piena attuazione delle misure di efficienza energetica, tenendo conto che circa 900 000 posti di lavoro sono legati all'approvvigionamento di beni e servizi efficienti dal punto di vista energetico (secondo dati relativi al 2010);

5.

ribadisce che l'efficienza energetica deve essere vista come la misura più sostenibile nel contesto dell'obbligo di ridurre il consumo energetico, non come un pretesto per consumare di più;

6.

conviene con la Commissione che il calo dei prezzi dei combustibili e le prospettive di crescita economica potrebbero ulteriormente mettere a repentaglio il conseguimento dell'obiettivo del 20 %; chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare il regime di monitoraggio, verifica, controllo e conformità per garantire il giusto livello di ambizione;

7.

riconosce che gli Stati membri dovrebbero raggiungere solo il 17,6 % del risparmio di energia primaria entro il 2020 e che l'obiettivo del 20 % è a rischio a meno che non si dia piena attuazione alla legislazione dell'UE vigente, non si accelerino gli sforzi e non si rimuovano gli ostacoli agli investimenti; rileva tuttavia che qualsiasi valutazione dell'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica può offrire in questa fase solo una prospettiva parziale, visti l'entrata in vigore e il termine di recepimento relativamente recenti; esorta gli Stati membri ad attuare pienamente e rapidamente la direttiva; chiede alla Commissione di intervenire prontamente, se necessario con richieste di adattamento dei piani nazionali in linea con gli obiettivi della direttiva e di avvalersi di tutti gli strumenti giuridici per assicurare che gli Stati membri forniscano informazioni aggiornate e precise;

8.

ricorda la sua risoluzione sopra citata del 5 febbraio 2014, e le sue risoluzioni del 26 novembre 2014 (6) e del 14 ottobre 2015 (7), nelle quali sollecita tra l'altro l'obiettivo di efficienza energetica del 40 % per il 2030; ritiene che un obiettivo generale vincolante e obiettivi nazionali individuali per il 2030 aumenteranno l'indipendenza energetica dell'UE dalle importazioni, incoraggeranno l'innovazione e contribuiranno ad assicurare la leadership tecnologica dell'UE nel settore dell'efficienza energetica; ritiene inoltre che siano fondamentali prescrizioni vincolanti per raggiungere il massimo grado di ambizione e impegno negli Stati membri e per consentire una sufficiente flessibilità affinché la combinazione di strumenti e meccanismi possa essere adeguata a livello nazionale;

9.

osserva che le autorità locali hanno un ruolo cruciale nel consentire l'attuazione della direttiva, impegnandosi attraverso piani d'azione locali in misure ambiziose di risparmio energetico, ad esempio nell'ambito del patto dei sindaci per il clima e l'energia; ritiene che i dati derivanti dai piani d'azione locali, quali le politiche e le misure di efficienza energetica descritte in oltre 5 000 piani d'azione per l'energia sostenibile nell'ambito del patto dei sindaci, possano contribuire efficacemente a co-definire e aumentare il livello di ambizione degli obiettivi di efficienza energetica nazionali;

10.

è del parere che il potenziale risparmio di energia a livello locale debba essere maggiormente sfruttato, in quanto le autorità locali e regionali sono fondamentali nella promozione dell'efficienza energetica e nella transizione energetica globale; invita la Commissione a rafforzare le reti cittadine, quali il patto dei sindaci, le città e comunità intelligenti o le comunità 100 % FER, che consentono lo scambio di conoscenze e migliori prassi tra città, autorità locali, regioni e Stati membri nei settori riguardanti la pianificazione locale «dal basso verso l'alto» della transizione energetica, l'elaborazione e l'attuazione di misure di efficienza energetica e autoproduzione, così come l'accesso al sostegno finanziario;

11.

deplora l'assai poco ambizioso obiettivo (almeno il 27 % di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030) adottato dal Consiglio europeo nel 2014, che è giustificato principalmente da un elevato tasso di sconto estremamente irrealistico contenuto in una precedente valutazione d'impatto; ricorda che tale tasso di sconto (17,5 %) è eccessivamente elevato; chiede alla Commissione di passare a un'analisi complessiva sui costi-benefici, tenendo conto dei molteplici vantaggi dell'efficienza energetica, e a un tasso di sconto sociale, in linea con i propri orientamenti per legiferare meglio; esorta la Commissione e gli Stati membri a rivedere l'obiettivo di efficienza energetica del 27 % entro il 2030 alla luce dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, per conseguire l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2o C e perseguire gli sforzi volti a limitarne l'aumento a 1,5o C, in linea con l'obiettivo di efficienza energetica stabilito dal Parlamento europeo; chiede alla Commissione di fissare un obiettivo vincolante in materia di efficienza energetica pari al 40 % per il 2030 che rifletta il potenziale di efficienza energetica efficace sotto il profilo dei costi;

12.

sottolinea che si dovrebbe promuovere ulteriormente nell'UE una strategia a lungo termine per la riduzione della domanda energetica;

13.

sottolinea che in alcuni casi la flessibilità della direttiva ha consentito a diversi Stati membri il passaggio a misure di efficienza energetica e ritiene che tale flessibilità nell'ambito di misure alternative sia cruciale affinché gli Stati membri attuino in futuro i programmi e i progetti di efficienza energetica; richiede che le lacune nella direttiva esistente, all'origine degli scarsi risultati della stessa, in particolare all'articolo 7, siano colmate, pur mantenendo un'adeguata flessibilità per gli Stati membri di scegliere tra le misure; osserva che lo studio del Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) sull'attuazione dell'articolo 7 (8), basato sulle cifre comunicate dagli Stati membri, giunge alla conclusione che le misure tra cui quelle che consentono agli Stati membri di raggiungere gradualmente l'obiettivo, di prendere in considerazione azioni intraprese in fasi precoci o di escludere, ai fini della fissazione dell'obiettivo, i settori del trasporto e del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) hanno in quasi tutti i casi portato a un obiettivo annuale di risparmio energetico totale pari soltanto alla metà (0,75 %); osserva che gli autori dello studio hanno dichiarato che l'analisi può essere accurata solo se lo sono i dati forniti; insiste sul fatto che le misure alternative di cui all'articolo 7, paragrafo 9, dovrebbero essere facilmente quantificabili;

14.

rileva che l'introduzione graduale e le azioni intraprese in fasi precoci di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non sono più valide; ricorda che l'articolo 7 dovrebbe realizzare oltre la metà dell'obiettivo del 20 % fissato dalla direttiva;

15.

evidenzia che la principale carenza della direttiva esistente consiste nel fatto che gran parte delle misure scadrà nel 2020, a meno che la direttiva non sia idoneamente modificata, il che significa che le sue disposizioni principali, in particolare l'articolo 7, dovrebbero essere estese non solo fino al 2030, ma anche oltre, e che è in tale contesto che occorre valutare la direttiva, con obiettivi da definire in funzione degli sviluppi (risultati conseguiti, innovazioni tecnologiche e di mercato, ecc.); si aspetta che in questo modo saranno favorite misure a lungo termine; rileva inoltre la necessità di introdurre una valutazione intermedia onde assicurare che nel 2030 siano raggiunti gli obiettivi fissati;

16.

sottolinea che una maggiore armonizzazione dei metodi di calcolo dell'addizionalità (capacità di promuovere tecnologie con prestazioni superiori alla media di mercato) e della materialità (capacità di promuovere interventi che non si sarebbero necessariamente realizzati), così come delle procedure di misura e verifica dei risparmi energetici potrebbero favorire una migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 7;

17.

propone che il titolo dell'articolo 7 sia modificato in «Regimi di sostegno al risparmio energetico» al fine di enfatizzare la necessità che gli Stati membri aiutino i consumatori, comprese le PMI, a risparmiare energia e a ridurre i costi energetici nonché a mettere in atto misure che consentano di conseguire tali risparmi mediante programmi energetici obbligatori e altre misure;

18.

propone che l'articolo 7 e in particolare i regimi obbligatori di efficienza energetica diano la priorità a interventi nel settore edilizio, segnatamente favorendo l'attuazione delle strategie nazionali a lungo termine di cui all'articolo 4, che dovrebbero sfruttare appieno il potenziale degli investimenti nella ristrutturazione energetica degli edifici;

19.

sottolinea che, tra le sfide e le barriere maggiori all'attuazione dell'articolo 7, le scarse conoscenze e capacità delle parti coinvolte hanno un peso importante, così come la scarsa consapevolezza da parte dei consumatori finali in merito ai regimi obbligatori di efficienza o alle misure alternative e il limitato periodo (2014-2020) per il raggiungimento degli obiettivi; invita quindi l'UE a investire di più per favorire la realizzazione di programmi di informazione e accompagnamento nei singoli Stati membri;

20.

sottolinea che l'assenza di indicatori di efficienza energetica quali il consumo di energia per unità di PIL, impedisce in alcuni Stati membri di incentivare cittadini e imprese a raggiungere l'obiettivo politico dell'efficienza in ambito di clima ed energia;

21.

sottolinea che la disposizione dell'articolo 7, in base alla quale gli Stati membri possono richiedere che una parte delle misure di efficienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie interessate dalla precarietà energetica o negli alloggi sociali, è stata finora utilizzata solo da due Stati membri; chiede di rafforzare tale disposizione;

22.

è del parere che le misure di efficienza energetica per le famiglie in situazioni di vulnerabilità e precarietà energetica debbano essere attuate in via prioritaria per garantire che i costi energetici siano ridotti in modo sostenibile, in particolare per queste famiglie;

23.

suggerisce che i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, come stabilito all'articolo 24 dell'attuale direttiva, potrebbero richiedere agli Stati membri di definire obiettivi per sfruttare le misure di efficienza energetica al fine di ridurre il rischio di precarietà energetica e di riferire sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi stessi;

24.

ritiene che le misure di ristrutturazione degli edifici esistenti volte a migliorarne l'efficienza energetica debbano essere rivolte innanzitutto alle fasce maggiormente colpite dalla povertà energetica; chiede alla Commissione di proporre, nel contesto della revisione della direttiva sull'efficienza energetica, un obiettivo per migliorare l'efficienza energetica del parco edilizio residenziale, oltre a norme minime in fatto di efficienza energetica da applicarsi in futuro alle abitazioni in locazione;

25.

rileva che 16 Stati membri hanno scelto di istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica (articolo 7, paragrafo 1), 24 Stati membri si si sono avvalsi in diversa misura della possibilità di adottare misure alternative e 18 Stati membri hanno optato per altre misure per quanto concerne la quota di ristrutturazione (articolo 5); deplora il fatto che sette Stati membri non abbiano ancora stabilito audit energetici (articolo 8);

26.

sottolinea che alcuni elementi centrali della direttiva sull'efficienza energetica (ad esempio contatori intelligenti, cogenerazione e piani di ristrutturazione) esigono tempi maggiori e che un quadro stabile per il periodo successivo al 2020 è essenziale per concedere agli investitori, alle autorità pubbliche e alle imprese la fiducia necessaria e la stabilità normativa per avviare progetti e innovazioni, poiché hanno enormi potenzialità di diminuire i consumi di energia e dunque i costi per il consumatore; rileva che la domanda pubblica e il mercato sono fattori chiave per tali progetti;

27.

riconosce che i segnali di prezzo insufficienti sono uno dei motivi principali per cui la domanda fatica a reagire; chiede agli Stati membri di affrontare questo ostacolo e promuovere i contatori intelligenti e la trasparenza delle bollette per favorire un comportamento più reattivo da parte dei consumatori in relazione al consumo di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica;

28.

accoglie con favore soluzioni nuove, innovative e intelligenti per trovare un equilibrio tra offerta e domanda di energia, usare meglio l'energia rinnovabile e ridurre i picchi di consumo energetico; chiede fondi per la ricerca e per lo sviluppo di queste nuove soluzioni, soprattutto per il settore delle PMI;

29.

sottolinea il ruolo cruciale dei consumatori, dei cittadini e dei gestori dei sistemi di distribuzione in uno scenario energetico ancora più decentralizzato e l'importanza del loro coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica; sottolinea pertanto l'esigenza di ulteriori interventi per rafforzare il loro ruolo attraverso, tra l'altro, aiuti nella gestione della domanda, attività di stoccaggio su piccola scala, ristrutturazione degli edifici, sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, sia su base individuale che cooperativa;

30.

sottolinea che la direttiva sull'efficienza energetica non solo sostiene l'efficienza energetica ma tratta aspetti relativi al risparmio energetico mediante i regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7; sottolinea l'importanza di un obiettivo di efficienza energetica per il 2030, in linea con gli obiettivi concordati nel corso della COP 21, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima e ridurre la nostra dipendenza dai paesi terzi; rileva che il 40 % del consumo di energia nell'UE è ascrivibile agli edifici e che il 50 % dell'energia è utilizzato a scopi di riscaldamento e raffreddamento; ritiene che migliorare l'efficienza energetica degli edifici sia di primaria importanza per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la sicurezza energetica, oltre che per mettere fine alla povertà energetica e stimolare l'economia; esorta gli Stati membri a investire in miglioramenti dell'efficienza energetica utilizzando le risorse dell'UE, ottenendo così non solo l'abbattimento delle bollette energetiche ma anche la creazione di numerosi posti di lavoro e il conseguimento degli obiettivi di reindustrializzazione;

31.

sottolinea che, all'interno degli edifici, l'85 % del consumo energetico viene utilizzato per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria e che è, quindi, necessario accelerare la modernizzazione dei sistemi di riscaldamento vecchi e inefficienti in Europa, al fine di conseguire almeno un miglioramento del 20 % dell'efficienza energetica attraverso le tecnologie disponibili, inclusi i sistemi di riscaldamento rinnovabili;

Disposizioni legislative concorrenti frenano i progressi ecologici, comportano burocrazia e rincarano i costi energetici

32.

rileva che gli obblighi di rendicontazione nel settore energetico, come parte di un quadro, sono essenziali per valutare i progressi nell'attuazione della vigente legislazione dell'UE in materia; si rammarica tuttavia per gli eccessivi obblighi di rendicontazione nel settore energetico imposti, anche mediante una sovraregolamentazione da parte degli Stati membri, alle imprese, ai produttori di energia, ai consumatori e alle autorità pubbliche, che limitano il potenziale di crescita e innovazione; sottolinea che la rendicontazione andrebbe ove possibile semplificata al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi; critica il fatto che i dati derivanti dalle relazioni spesso non siano comparabili in tutta l'UE, a causa delle suddivisioni, delle metodologie e delle norme differenti a livello nazionale; invita la Commissione a ridurre, anche mediante soluzioni digitali, gli oneri amministrativi associati agli obblighi di rendicontazione e a definire più orientamenti riguardanti la comparabilità dei dati ai fini di una migliore valutazione dei dati; chiede che le proiezioni della domanda di energia siano in linea con il potenziale di risparmio energetico, vantaggioso in termini di costi, nei principali settori e ritiene che la riduzione della burocrazia accelererà l'attuazione delle misure di efficienza energetica; rileva che l'applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» richiede la revisione della pianificazione e della rendicontazione nel settore energetico e una maggiore coerenza delle politiche, per assicurarne il potenziamento reciproco, riconoscendo che il risparmio energetico è la principale e più sicura fonte di energia in Europa; rileva che l'efficienza energetica può rivelarsi il miglior investimento nelle «fonti» energetiche, poiché rende economicamente più accessibile l'energia, riduce l'esigenza di infrastrutture supplementari costose e contribuisce alla lotta al cambiamento climatico;

33.

sottolinea che le regole di calcolo per il risparmio di energia e le interpretazioni per le misure ammissibili, quali stabilite negli allegati della direttiva, sono troppo complicate e dunque impossibili da seguire con precisione; invita la Commissione a garantire che la revisione della direttiva sull'efficienza energetica offra un metodo estremamente più semplice per il calcolo dell'efficienza energetica e a considerare la presentazione di nuovi atti delegati volti a semplificare i metodi di calcolo dell'attuale direttiva;

34.

invita la Commissione a riesaminare il fattore di conversione dell'elettricità di cui all'allegato IV della direttiva, onde riflettere adeguatamente l'attuale fase di transizione della generazione di elettricità;

35.

evidenzia che non tutti i rischi associati agli investimenti nel risparmio energetico possono essere gestiti con il sistema di scambio di quote di emissione ETS, poiché tale sistema disciplina solo il 45 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE; sottolinea che la direttiva sull'efficienza energetica è correlata ad altri atti legislativi dell'UE in materia di energia e ha effetti sull'impronta di carbonio e sul sistema ETS (prezzi dei certificati); invita la Commissione a valutare tale correlazione e a garantire la complementarietà; rileva che i risultanti prezzi bassi delle quote ETS sono uno dei molteplici fattori che riducono gli incentivi agli investimenti dell'industria nel risparmio energetico;

36.

sottolinea l'importanza di una corretta attuazione della riserva di stabilità di mercato che potrebbe aiutare a migliorare l'efficienza energetica rafforzando la coerenza tra il sistema ETS dell'UE e le politiche per la riduzione delle emissioni di carbonio;

37.

attende con interesse il futuro fondo per la modernizzazione, che sarà volto a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica negli Stati membri a basso reddito dell'UE e chiede alla Commissione di proporre una struttura di governance adeguata, che includa informazioni dettagliate relative ai ruoli degli Stati membri beneficiari, della BEI e di altre istituzioni;

38.

sottolinea che la mancanza di coordinamento tra diversi elementi della legislazione nazionale può ostacolare l'attuazione di soluzioni in materia di efficienza energetica che risultano ottimali in termini di efficienza dei costi e annulla i vantaggi dei prezzi ottenuti tramite il risparmio energetico; invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare misure di coordinamento per sfruttare appieno le potenzialità dell'efficienza energetica, il che porterebbe a una maggiore coerenza tra gli Stati membri senza limitare la possibilità di questi ultimi di adattare le politiche a seconda dei loro mercati e prezzi dell'energia locali, nonché delle tecnologie e soluzioni disponibili e del mix energetico nazionale; chiede che il sistema ETS tenga maggiormente conto delle misure nazionali riguardanti il numero di quote e i relativi prezzi;

39.

mette in rilievo la necessità di migliorare l'efficienza energetica del settore pubblico e chiede una migliore integrazione delle iniziative a favore del risparmio energetico negli appalti pubblici;

40.

rileva che i requisiti di efficienza energetica negli appalti pubblici non sono pienamente compresi da tutti gli enti appaltanti; chiede alla Commissione di fornire orientamenti più chiari per favorire il rispetto dell'articolo 6 della direttiva e una migliore integrazione nel più ampio quadro normativo dell'UE in materia di appalti pubblici;

41.

chiede alla Commissione di coinvolgere le autorità locali e regionali, in modo da promuovere l'efficienza energetica a livello regionale, locale e tra i cittadini;

42.

sottolinea che, sebbene i prezzi al dettaglio dell'elettricità in Europa per le piccole e medie imprese industriali e commerciali e per i consumatori privati siano relativamente elevati in molti Stati membri, gli investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica possono stimolare la competitività delle imprese europee e ridurre i prezzi dell'energia per i consumatori privati; sottolinea tuttavia che la bolletta dell'energia elettrica nell'UE è costituita in media per un terzo da tasse e imposte indirette e stabilite dallo Stato per i nuclei familiari, le quali, se applicate come elementi fissi della bolletta, possono rendere difficile ai consumatori percepire i vantaggi del risparmio energetico e contribuiscono alla povertà energetica; osserva che le imposte volte a finanziare le politiche europee in materia di clima e di energia costituiscono la parte più ridotta della bolletta; sottolinea che gli elevati prezzi dell'energia nell'UE causano differenze nei prezzi dell'energia tra gli Stati membri dell'UE e i nostri principali concorrenti in gran parte del mondo, le quali minano la competitività delle imprese europee ad alta intensità energetica; osserva che maggiori investimenti nell'efficienza energetica fanno crescere anche l'innovazione, ponendo le imprese dell'UE in una posizione di leadership a livello mondiale;

43.

rileva che l'efficienza energetica può dimostrarsi il miglior investimento nelle «fonti» energetiche, poiché rende economicamente più accessibile l'energia, riduce l'esigenza di infrastrutture supplementari e costose e contribuisce alla lotta al cambiamento climatico;

44.

rileva che il principio «efficienza energetica al primo posto» consente un potenziamento più vantaggioso in termini di costi della quota delle fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico; sottolinea che gli obblighi di risparmio dovrebbero essere compatibili con lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili sostenibili e che è opportuno rafforzare le sinergie per un'efficace transizione verso un sistema dell'energia decarbonizzato, resiliente e intelligente; ritiene che grazie a migliori sistemi di distribuzione e stoccaggio sovraregionali e a una migliore gestione della domanda si presentino interessanti opportunità per l'ulteriore potenziamento di siti ottimali per lo sfruttamento dell'energia eolica, idroelettrica e solare destinati ad approvvigionare l'intera Europa; è convinto che ciò produrrà effetti di calmiere sui prezzi energetici;

45.

sottolinea che l'efficienza energetica è la misura più vantaggiosa in termini di costi per rispettare gli impegni dell'Unione di riduzione delle emissioni di CO2;

Serve maggiore coerenza nella legislazione in materia energetica

46.

chiede alla Commissione di rispettare il principio «Legiferare meglio» e di prendere in considerazione mezzi migliori per il coordinamento delle norme dell'UE in materia di energia e cambiamento climatico, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia legislativa e proporre misure per migliorare la legislazione in vigore; invita inoltre la Commissione a rafforzare le metodologie per la valutazione globale a lungo termine delle iniziative di efficienza energetica, incluse tutte le principali esternalità; chiede di adottare una prospettiva sociale nella modellizzazione e valutazione dei costi e benefici complessivi dei diversi livelli di ambizione in materia di efficienza energetica per considerare quest'ultima una risorsa energetica a sé stante;

47.

invita la Commissione a considerare l'efficienza energetica come una priorità in termini di infrastrutture, riconoscendo come essa rispetti pienamente la definizione di infrastruttura utilizzata dal Fondo monetario internazionale e da altre istituzioni economiche (9), oltre a renderla un elemento fondamentale e una priorità per le future decisioni in materia di investimenti nell'infrastruttura energetica europea;

48.

rileva che l'efficienza energetica può contribuire ad accrescere la resilienza del sistema energetico e dunque favorire la transizione verso una condizione sostenibile e sicura;

49.

sottolinea che con un mercato interno dell'energia funzionale, anche dei servizi per l'efficienza energetica, sarebbero ottimizzati i costi dei sistemi energetici, a beneficio di tutti i consumatori, e sarebbero notevolmente migliorate l'efficienza energetica e la competitività su scala europea; invita pertanto gli Stati membri ad attuare integralmente il terzo pacchetto sull'energia onde garantire mercati dell'energia competitivi e interconnessi che siano pienamente funzionanti;

50.

osserva che anche le industrie energivore devono dare il proprio contributo e che è molto importante, a tal fine, che nell'UE vigano le stesse condizioni;

51.

sottolinea che l'efficienza energetica rientra tra gli obiettivi fondamentali dell'UE e che occorre pertanto stimolare i paesi europei a evitare gli sprechi causati dal consumo nell'industria, nei trasporti e nell'edilizia, ovvero nei settori che incidono maggiormente sul consumo;

52.

accoglie con favore gli effetti positivi dei sistemi di certificazione o degli obblighi di risparmio (articolo 7) in molti Stati membri; ritiene che la possibilità di scegliere misure alternative ma equivalenti sia una premessa essenziale per la loro accettazione; rileva l'importanza di garantire che i risparmi certificati corrispondano ai risparmi effettivi di energia e non restino solo sulla carta; sottolinea il ruolo delle imprese produttrici di energia nell'elaborare attivamente misure di efficienza energetica; chiede di non ostacolare il conteggio dei sistemi di certificazione e le misure di risparmio energetico; invita la Commissione a valutare se sia possibile prendere in considerazione il risparmio di energia primaria mediante impianti di cogenerazione integrati (energia termica ed elettrica);

53.

richiama l'attenzione sulla relazione del Servizio di ricerca del Parlamento europeo, che ha dimostrato l'importanza della maggior parte dei regimi obbligatori di efficienza energetica nel realizzare un miglioramento dell'efficienza energetica nazionale e nel garantire un risparmio efficace in termini di costi a molte famiglie e organizzazioni; evidenzia inoltre le conclusioni della relazione secondo cui i regimi obbligatori di efficienza energetica sono altamente vantaggiosi in termini di costi, oltre al fatto che, se ben concepiti e attuati, possono assicurare fino al 100 % dei risparmi per paese di cui all'articolo 7; propone pertanto che la Commissione stili un elenco di buone e cattive pratiche ed elabori una serie di criteri affinché siano garantiti regimi obbligatori di efficienza energetica ben congegnati ed efficaci;

54.

chiede di assicurare conteggi plausibili e senza burocrazia superflua in materia di risparmio ed efficienza energetica; considera possibile che la direttiva sull'efficienza energetica serva anche da atto giuridico quadro al riguardo; ritiene che misure concrete e parametri di efficienza potrebbero essere inseriti in determinate direttive vigenti (ad esempio la direttiva sugli edifici) o anche in un obbligo di etichettatura (etichettatura di efficienza energetica, progettazione ecocompatibile, economia circolare, ETS);

55.

ritiene che gli obiettivi dell'UE in materia di protezione del clima ed efficienza debbano reciprocamente rafforzarsi e che siano essenziali prescrizioni vincolanti in tema di efficienza energetica per raggiungere il massimo grado di ambizione e impegno negli Stati membri; ritiene altresì che occorra concedere sufficiente flessibilità affinché la combinazione di strumenti e meccanismi possa essere adeguata a livello nazionale;

56.

chiede che la revisione della direttiva sull'efficienza energetica sia in linea con gli obiettivi dell'UE di protezione del clima e l'obiettivo dell'accordo della COP 21; sottolinea che l'estensione e il miglioramento delle misure esistenti e l'eliminazione delle contraddizioni e delle lacune debbano essere parte della revisione della direttiva, al fine di garantire la prevedibilità normativa e favorire la fiducia degli investitori a lungo termine;

Maggiore efficienza energetica — maggiore crescita e occupazione

57.

deplora i progetti poco efficaci ai fini dell'efficienza energetica, sostenuti nel quadro dei fondi strutturali dell'UE (2007-2013), criticati nella relazione della Corte dei conti; invita la Commissione a mettere in atto rapidamente i relativi miglioramenti, prestando particolare attenzione alla motivazione, al monitoraggio e a una riduzione del periodo di recupero dei progetti finanziati; chiede orientamenti perfezionati e un monitoraggio della Commissione più rigoroso finalizzati a un migliore utilizzo dei fondi strutturali e del FEIS in combinazione con investimenti privati mirati a progetti realizzabili di efficienza energetica, in particolare nell'ambito dell'edilizia; ritiene che i fondi strutturali e i finanziamenti del FEIS per i progetti di efficienza energetica debbano rivolgersi ai consumatori più vulnerabili in materia di costi energetici, quali l'industria a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, le PMI e le famiglie in situazioni di precarietà energetica; reputa assolutamente prioritario sviluppare strumenti, mezzi e modelli innovativi di finanziamento per mobilitare i fondi pubblici e dinamizzare gli investimenti privati a livello locale, nazionale, regionale ed europeo, allo scopo di promuovere gli investimenti nei settori chiave dell'efficienza energetica, quali la ristrutturazione degli edifici, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, tenendo in debita considerazione le caratteristiche specifiche degli investimenti a lungo termine;

58.

chiede agli Stati membri di promuovere gli investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui maggiori sforzi per incentivare una profonda ristrutturazione del parco edilizio non adeguatamente isolato nell'UE;

59.

sottolinea che, se gli Stati membri istituiscono un regime di efficienza energetica basato su imposte, è necessario prevedere una soglia minima per le famiglie in situazioni di precarietà energetica; sottolinea inoltre che gli Stati membri dovrebbero dimostrare in che misura tale regime contribuisce a migliorare le situazioni più precarie del parco edilizio nazionale esistente;

60.

sottolinea l'importanza degli strumenti finanziari europei, sotto forma di prestiti, garanzie e capitale, per favorire il finanziamento di progetti sull'efficienza energetica da parte del settore privato; mette in evidenza, tuttavia, la necessità di mettere a disposizione fondi sotto forma di sovvenzioni per i progetti in ambito sociale;

61.

sottolinea che l'UE deve porsi un obiettivo ambizioso relativamente al risparmio energetico e stimolare l'innovazione nel campo degli investimenti nell'efficienza energetica che, essendo redditizi, possono essere ammortizzati alquanto velocemente;

62.

chiede agli Stati membri di introdurre una disposizione volta ad assicurare che una percentuale minima significativa delle misure dei regimi obbligatori di efficienza energetica sia rivolta ai consumatori a basso reddito;

63.

rileva che i progetti a favore dell'efficienza energetica sono spesso di piccole dimensioni e devono essere riuniti in un portafoglio più ampio; chiede, a tal fine, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e agli Stati membri di erogare maggiore assistenza tecnica per lo sviluppo dei progetti, onde agevolare gli investimenti;

64.

ritiene necessaria una strategia a lungo termine in materia di efficienza energetica nel settore dell'edilizia e un ulteriore stimolo alla ristrutturazione degli edifici mediante misure di efficienza energetica, per non fermarsi a misure semplici e a basso costo in tale settore;

65.

chiede che sugli obblighi di risparmio e sui piani concernenti gli edifici e le ristrutturazioni si proceda a un migliore coordinamento e a uno scambio di opinioni e di migliori pratiche tra gli Stati membri, al fine di applicare più rapidamente gli strumenti esistenti e nuovi (incentivi fiscali, programmi di sostegno, modelli contrattuali, investimenti nell'edilizia popolare); ritiene che l'articolo 5 debba essere esteso a tutti gli organismi pubblici ove possibile; chiede orientamenti della Commissione in relazione ai piani nazionali futuri per garantire trasparenza e comparabilità; accoglie con favore il supporto tecnico della Commissione per l'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica; chiede modelli obbligatori in relazione ai piani nazionali per garantire trasparenza e comparabilità; chiede agli Stati membri di prendere in considerazione regimi di sostegno innovativi basati sul mercato;

66.

rileva che i progressi più scarsi sono stati realizzati nel settore residenziale e chiede, quindi, agli Stati membri di usare le società di servizi energetici e i contratti di rendimento energetico per attuare regimi fiscali e programmi di credito volti a incrementare i bassi tassi di ristrutturazione del parco edilizio esistente in Europa e a premiare le misure di efficienza energetica, come il ricorso a sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti in termini di consumo energetico;

67.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad adottare e migliorare i sistemi di controllo, misura e gestione dell'efficienza energetica nell'edilizia al fine di migliorare in maniera considerevole tale aspetto negli edifici dell'UE;

68.

chiede agli Stati membri di descrivere, nell'ambito delle strategie di ristrutturazione di cui all'articolo 4, le modalità di conseguimento dei risultati nella successiva integrazione delle strategie (scadenza aprile 2017) per quanto riguarda la ristrutturazione energetica del loro parco edilizio; chiede di conseguenza di realizzare la prospettiva europea di edifici a energia quasi zero entro il 2050;

69.

ritiene che l'estensione del ruolo esemplare degli edifici pubblici a tutti i livelli della pubblica amministrazione, non solo a livello centrale, contribuirebbe a sfruttare appieno le potenzialità di risparmio in termini di efficienza dei costi nell'edilizia, un settore che evidenzia le maggiori potenzialità di risparmio, non solo energetico, ma anche per realizzare effetti positivi più ampi, tra cui condizioni di maggiore comfort e benessere; ritiene a questo proposito che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire meccanismi interni per la condivisione del raggiungimento dell'obiettivo del 3 % di ristrutturazione tra i diversi livelli della pubblica amministrazione e che la possibilità di optare per altre misure dovrebbe essere mantenuta, quantificandone l'impatto, come approccio alternativo a quello dei paragrafi 1 e 2;

70.

invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri affinché si impegnino di più a favore della ristrutturazione degli edifici non residenziali considerando l'alto potenziale di redditività a breve termine;

71.

propone che l'articolo 4 della direttiva sia intitolato «strategie a lungo termine per la ristrutturazione profonda del parco nazionale di edifici, compresa la mobilitazione di investimenti»;

72.

chiede che vengano stanziate le risorse necessarie per formare gli installatori, in modo che possano realizzare ristrutturazioni di qualità;

73.

chiede un approccio strategico della Commissione, al fine di divulgare i nuovi sviluppi tecnici (tra cui metodi di refrigerazione, illuminazione, isolamento, termostati, misurazioni, rivestimenti vetrati, e molti altri);

74.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di accordare la priorità all'articolo 4 riguardo alla preparazione della seconda versione delle strategie, che dovrà essere presentata nel 2017, prevedendo un coinvolgimento adeguato delle parti interessate sulla scorta di modelli obbligatori, tra l'altro con obiettivi e piani di attuazione intermedi quinquennali, onde realizzare l'obiettivo di edifici a energia quasi zero a livello UE entro il 2050, il che sarà necessario per conseguire gli obiettivi della COP 21;

75.

considera che gli audit energetici aziendali siano uno strumento utile per aumentare l'efficienza energetica e ne sottolinea i benefici in termini di competitività; chiede una definizione e applicazione uniforme dei criteri di cui alla direttiva (definizione di PMI, audit, evitare la doppia certificazione per le strutture di imprese transfrontaliere) nonché l'adozione di un approccio uniforme in merito alla soglia minima di cui all'articolo 8, paragrafo 4; chiede di estendere l'articolo 8 a tutte le aziende ad alto consumo energetico; invita a effettuare una valutazione finalizzata a rafforzare l'efficacia dei sistemi di audit energetici; chiede che sia richiesto di dar seguito alle raccomandazioni degli audit energetici efficaci sotto il profilo costi-benefici, congiuntamente alla manutenzione programmata conformemente agli obiettivi delle imprese;

76.

propone di rivedere la definizione di «PMI» applicata nella direttiva (articolo 2, punto 26), affinché faccia riferimento solamente al numero di dipendenti e al fatturato annuo, di modo che le aziende controllate per il 25 % o più da organismi pubblici possano ancora essere considerate PMI;

77.

si compiace del fatto che la Commissione stia elaborando gli orientamenti per l'applicazione degli articoli 9-11 della direttiva sull'efficienza energetica per un migliore controllo da parte dei consumatori dei loro consumi energetici; considera la fattibilità tecnica e l'impiego di contatori intelligenti — alla luce dell'efficienza e della trasparenza dei costi — una premessa essenziale del risparmio energetico; ritiene che, ai fini della coerenza, tutte le disposizioni in vigore in materia di contatori e fatturazione debbano essere raggruppate in un unico testo;

78.

sottolinea che le bollette energetiche dei consumatori sono tuttora poco chiare e imprecise; raccomanda di migliorare la trasparenza e la chiarezza delle bollette mediante l'istituzione di principi fondamentali a livello di UE, in modo che le informazioni chiave siano disponibili per i consumatori in un formato comparabile, affinché essi possano adeguare l'andamento dei consumi; sottolinea che le preferenze e gli strumenti accessibili ai consumatori sono differenti e dunque l'approccio all'informazione deve essere modellato sulla base di una ricerca sui consumatori stessi a livello nazionale;

79.

ritiene essenziali l'accesso a informazioni indipendenti e affidabili, nonché la consulenza, sulle misure e i regimi finanziari di efficienza energetica più idonei, in particolare per le famiglie ma anche per le autorità regionali e locali, al fine di prendere decisioni informate e consapevoli dal punto di vista energetico e gestire al meglio i consumi energetici, anche attraverso i contatori intelligenti e la misurazione individuale dei consumi legati al riscaldamento e raffreddamento;

80.

chiede rigorose norme di garanzia della qualità, programmi di formazione nazionali e sistemi nazionali, unici e semplificati, di certificazione per i fornitori di servizi energetici, sostenuti da un sistema di consulenza integrato e di facile accesso, nonché da meccanismi di ricorso; sottolinea che questo è quanto viene proposto nell'ottica di eliminare talune barriere non finanziarie nei confronti dei consumatori per diffondere prodotti e servizi di efficienza energetica, ad esempio permettendo di identificare gli operatori commerciali affidabili;

81.

resta in attesa di ulteriori investimenti nel risparmio energetico risultanti dal rispetto delle norme in materia di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 14;

82.

sottolinea che, se gli Stati membri istituiscono un regime di efficienza energetica basato su imposte (articolo 20), è necessario dare priorità alle famiglie in situazioni di precarietà energetica; ribadisce che la revisione della direttiva sull'energia deve garantire agli Stati membri un contesto politico stabile a lungo termine, che assicuri un incremento sostenibile del numero di investimenti in efficienza energetica, in particolare a livello locale; richiede che l'UE e la BEI perfezionino il consolidamento delle loro capacità e gli interventi di assistenza tecnica, in modo da sviluppare progetti finanziariamente sostenibili in materia di efficienza energetica che attraggano investimenti privati dal mercato; chiede che i programmi di finanziamento dell'UE (ad esempio i fondi strutturali, il piano Juncker, il programma ELENA-BEI) aumentino la parte dei fondi destinata al consolidamento delle capacità e all'assistenza tecnica in materia di efficienza energetica;

83.

deplora il basso livello di investimenti pubblici e privati per le reti intelligenti di distribuzione dell'elettricità; invita la Commissione a rafforzare l'attuazione dell'articolo 15 della direttiva al fine di promuovere lo sviluppo di tali reti;

84.

chiede che sia istituito, a livello nazionale, un obbligo di valutazione dei costi-benefici dei programmi di efficienza energetica svolti attraverso, o in combinazione con, le autorità locali e che tale approccio sia applicato laddove permette di realizzare efficienze e risparmi per i consumatori;

85.

esprime preoccupazione per il crescente inquinamento causato da alcuni impianti di riscaldamento domestici alimentati da biomasse solide, che producono grandi quantità di polveri sottili, ossidi d'azoto, monossido di carbonio e diossine estremamente negative per la qualità dell'aria e quindi dannosi per la salute umana; esorta quindi gli Stati membri ad attuare soluzioni alternative efficienti ed ecologiche;

86.

sottolinea la necessità immediata di adottare un approccio maggiormente olistico per migliorare l'efficienza energetica nell'intero sistema di trasporti, non affidandosi solamente allo sviluppo tecnologico dei veicoli o dei sistemi di propulsione; sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adottare nuove misure ambiziose per rafforzare la transizione modale verso le modalità più efficienti dal punto di vista energetico e a realizzare appieno i sistemi di trasporto intelligente, al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e il tasso di utilizzo della capacità disponibile sia per i veicoli che per l'infrastruttura, nonché nella logistica, nell'aviazione e nel trasporto marittimo;

87.

ricorda che l'efficienza energetica può essere realizzata fissando norme in fatto di CO2 e informando gli utenti in merito al consumo di carburante dei propri veicoli; chiede alla Commissione di presentare proposte per informare gli utenti in merito al consumo di carburante dei nuovi autocarri, autobus e pullman e di fissare limiti alle relative emissioni di CO2;

88.

si rammarica dello scarso contributo fornito dai trasporti al risparmio energetico, pari solo al 3 % nella ripartizione complessiva per settore dei risparmi, nonostante la stabilizzazione del traffico passeggeri e il calo del traffico di merci tra il 2005 e il 2013 in seguito alla crisi economica; chiede agli Stati membri di incrementare il numero di misure destinate al settore dei trasporti;

o

o o

89.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

(2)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2015)0444.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2014)0094.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2015)0266.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2014)0063.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2015)0359.

(8)  Cfr. Tina Fawcett e Jan Rosenow: «The Member States' plans and achievements towards the implementation of Article 7 of the Energy Efficiency Directive», studio EPRS.

(9)  «Energy efficiency as infrastructure: leaping the investment gap» — relazione di E3G consultancy del 3 marzo 2016.