Bruxelles, 25.11.2016

COM(2016) 735 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa all'ottenimento di un accordo
che conferisce uno statuto particolare dell'Unione europea
in seno all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)


1.    Introduzione

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere scientifico e tecnico operante nel settore vitivinicolo, delle bevande a base di vini, di uve da tavola, di uva secca e di altri prodotti della vigna. Essa è stata istituita da un Accordo internazionale firmato il 3 aprile 2001 a Parigi e succede all'Ufficio internazionale della vigna e del vino (UIV) istituito nel 1924 da un Accordo internazionale il 29 novembre 1924.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'OIV è composto da 45 Stati membri, fra cui i principali paesi produttori ad eccezione degli Stati Uniti, del Canada e della Cina. Diciannove Stati membri dell'Unione europea sono membri dell'OIV: il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Francia, la Grecia, l'Italia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Svezia, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Repubblica ceca, l'Ungheria e Cipro. Le risorse finanziarie annuali dell'OIV ammontano a quasi 2,5 milioni di EUR e provengono principalmente dalle quote dei membri e degli osservatori.

Gli obiettivi dell'OIV sono precisati nell'accordo alla base della sua istituzione:

indicare ai suoi membri le misure che consentono di tener conto delle preoccupazioni dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori della filiera vitivinicola;

assistere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, segnatamente quelle che svolgono attività normative;

contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, ove necessario, all'elaborazione di nuove norme internazionali, onde migliorare le condizioni di elaborazione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli nonché alla considerazione degli interessi dei consumatori.

Allo scopo di raggiungere detti obiettivi, l'OIV esercita numerose attività correlate alla vigna ed ai prodotti della vigna, segnatamente attività di promozione, d'informazione e di normalizzazione.

Nell'ambito del suo contributo all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti, l'OIV elabora, fra l'altro, alcune raccomandazioni ("risoluzioni") nei seguenti settori:

le condizioni di produzione viticola;

le pratiche enologiche;

la definizione e/o la descrizione dei prodotti, l'etichettatura e le condizioni di immissione sul mercato;

i metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna.

L'attività normativa dell'OIV si basa sui lavori degli esperti scientifici degli Stati membri e si concretizza in particolare sotto forma di pubblicazioni periodicamente aggiornate in base a risoluzioni adottate dall'organismo. Ora come ora, l'OIV ha pubblicato diversi codici normativi: il Codice enologico internazionale, il Codice internazionale delle pratiche enologiche, la Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti, la raccolta dei metodi internazionali di analisi delle bevande spiritose, la Norma internazionale per l'etichettatura dei vini e delle acqueviti di origine vitivinicola, la Norma OIV dei concorsi internazionali dei vini e delle bevande spiritose di origine vitivinicola, l'elenco dei descrittori OIV per le varietà e specie di Vitis, la descrizione dei vitigni del mondo e l'elenco internazionale delle varietà di vigna e dei loro sinonimi. A queste pubblicazioni occorre aggiungere diverse risoluzioni e vari lavori su tematiche legate al mondo vitivinicolo.

Una presentazione esaustiva, relativa alla struttura e le modalità di funzionamento dell'OIV, è disponibile sul sito web dell'organizzazione all'indirizzo: www.oiv.org .

2.    Competenze dell'Unione nei settori di cui si occupa l'OIV

I principali codici normativi del l'OIV (il Codice enologico internazionale, il Codice internazionale delle pratiche enologiche, la Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti, la Norma internazionale per l'etichettatura dei vini e delle acqueviti di origine vitivinicola e la Raccolta dei metodi internazionali di analisi delle bevande spiritose) rientrano, a livello dell'Unione, nella politica agricola comune o nella politica di ravvicinamento delle legislazioni per la definizione e il funzionamento del mercato.

La legislazione europea nelle materie di cui si occupa l'OIV comprende, in particolare:

regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 20),

direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58),

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16),

regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1),

regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60),

regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1),

regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18),

regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al vino biologico (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 42),

regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671),

regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

Anche se, in quanto tali, le risoluzioni dell'OIV non sono vincolanti, a livello dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV si ripercuotono sulla legislazione dell'Unione. Il regolamento OCM prevede alcuni riferimenti alle risoluzione dell'OIV nelle seguenti disposizioni:

alcuni metodi di analisi che permettono di determinare la composizione del settore vitivinicolo, adottati e pubblicati dall'OIV, su cui la Commissione deve basarsi, a meno che essi non siano inefficaci oppure inappropriati rispetto all'obiettivo perseguito dall'Unione (articolo 80, paragrafo 5, del regolamento OCM),

talune specifiche relative alla purezza e all'identità delle sostanze adoperate per le pratiche enoliche, in modo che le norme adottate e pubblicate dall'OIV in materia diventino ipso facto vincolanti nell'Unione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni),

le pratiche enologiche adottate e pubblicate dall'OIV di cui la Commissione deve tener conto allorché autorizza tali pratiche (articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento OCM), e

le stesse pratiche enologiche allorché esse sono utilizzate, prima della loro autorizzazione, conformemente all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento OCM, per la produzione di vini importati nell'Unione (articolo 90, paragrafo 2, del regolamento OCM).

Analogamente, in virtù del regolamento (CE) n. 2870/2000, alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV incidono sulla legislazione dell'Unione. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2870/2000 rimanda alle risoluzioni dell'OIV allorché alcuni metodi d'analisi comunitari di riferimento non sono previsti per l'individuazione e la quantificazione delle sostanze contenute in una determinata bevanda spiritosa.

Pertanto, nella misura in cui le risoluzioni dell'OIV possono incidere sull'acquis oppure modificarne la portata e, ove l'esercizio della sua competenza interna lo renda necessario, l'Unione dispone, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, di competenza esclusiva in materia. Per questo motivo, e prima che si proceda alla votazione di tali risoluzioni in seno all'OIV, il Consiglio, a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, deve adottare una posizione comune a nome dell'Unione.

3.    Partecipazione dell'Unione

3.1    Situazione attuale

L'Unione non ha attualmente alcuno status ufficiale nell'ambito dell'OIV. Su una base puramente informale, i rappresentanti della Commissione sono stati generalmente invitati ad assistere e ad intervenire ai lavori dei gruppi di esperti, delle sottocommissioni e delle commissioni. Talvolta essi sono anche invitati ad assistere, senza poter intervenire, all'Assemblea generale in seno alla quale i membri dell'OIV adottano le risoluzioni. Essi non partecipano ai lavori del Comitato esecutivo e non si versa alcun contributo all'OIV.

Questa partecipazione ad hoc è limitata e non consente alla Commissione di essere pienamente informata degli sviluppi delle nuove risoluzioni.

3.2    Necessità della partecipazione dell'Unione

Visto l'impatto dei lavori dell'OIV sull'acquis dell'Unione e le competenze dell'Unione nei settori trattati dall'OIV, occorre che il ruolo dell'Unione in seno all'OIV sia rafforzato e ufficializzato.

In virtù dell'articolo 8 dell'Atto finale costitutivo dell'OIV, un'organizzazione internazionale intergovernativa può partecipare ai lavori dell'OIV oppure esserne membro.

Dal punto di vista giuridico, un'adesione all'OIV in qualità di membro sarà la conseguenza naturale dell'acquis dell'Unione e delle competenze dell'Unione nei settori tutelati dall'OIV. Ora, quando la questione dell'adesione dell'Unione in quanto membro dell'OIV è stata discussa nel 2009 in sede di Consiglio, la maggioranza degli Stati membri si è opposta a tale adesione.

Il regolamento interno dell'OIV, adottato dall'assemblea generale dell'OIV, prevede uno statuto particolare per la partecipazione delle organizzazioni internazionali intergovernative. Così l'articolo 4 del regolamento interno dell'OIV prevede quanto segue:

"un'organizzazione internazionale intergovernativa può chiedere di usufruire di uno statuto particolare che gli consenta:

a) di intervenire nei lavori delle commissioni, sottocommissioni e gruppi di esperti;

b) di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo.

Una convenzione particolare è stata stipulata tra l'OIV e l'Organizzazione interessata, previo accordo dell'assemblea generale, su proposta del comitato esecutivo. Essa definisce, in ogni singolo caso, le condizioni specifiche di collaborazione, compreso l'importo del suo contributo finanziario annuale.

In caso di mancato pagamento di tre contributi finanziari successivi, il direttore generale dell'OIV notifica questa situazione all'organizzazione internazionale intergovernativa interessata. Se la situazione non viene regolarizzata entro i due anni a decorrere dal trentuno dicembre del terzo anno di mancato pagamento, l'organizzazione internazionale intergovernativa interessata è automaticamente esclusa dall'Organizzazione."

Pur riservandosi la possibilità di esprimersi sulla possibilità di proporre al Consiglio che l'Unione dia inizio ai negoziati per diventare membro a parte intera dell'OIV, la Commissione ritiene necessario che l'Unione chieda all'OIV la concessione di uno statuto particolare.

In effetti, questo statuto permetterà alla Commissione, in qualità di rappresentante dell'Unione, in base all'articolo 17 del TUE, di essere pienamente informata circa lo sviluppo delle nuove risoluzioni, di poter coordinare la posizione comune dell'Unione rispetto a dette risoluzioni e di assistere e di intervenire a nome dell'Unione, su base formale, nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti nonché di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo, assicurando in tal modo l'unità della rappresentanza dell'Unione in seno all'OIV senza mettere in discussione il ruolo degli esperti del settore scientifico degli Stati membri dell'Unione in seno all'OIV.

Inoltre, il conferimento di questo statuto permetterebbe anche ai rappresentanti dell'Unione di ottenere, a condizioni di parità rispetto ai membri dell'OIV, tutti i documenti che consentono all'Unione di elaborare le sue posizioni. Così, il particolare statuto previsto agevolerebbe la preparazione delle decisioni che il Consiglio deve prendere a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Gli effetti della concessione di tale statuto saranno limitati alle condizioni specifiche definite nel dispositivo particolare che accompagna il progetto di scambio di lettere allegato alla presente comunicazione. Non vi sarà invece alcun effetto giuridico al di fuori di tali condizioni specifiche.

3.3    Procedura di ottenimento dello Statuto particolare dell'Unione all'OIV

Una nota informativa informale dei servizi della Commissione con cui si comunicava l'inizio dei negoziati con l'OIV è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento il 25 aprile 2012.

Successivamente, i servizi della Commissione hanno trasmesso al Consiglio e al Parlamento, in data 26 maggio 2015, un progetto di scambio di lettere accompagnato da un dispositivo legato alla situazione particolare dell'Unione in seno all'OIV e corrispondente alla convenzione particolare ai sensi dell'articolo 4 del regolamento interno dell'OIV nonché spiegazioni complementari sullo statuto particolare il 1° luglio 2015 1 . Nel progetto delle conclusioni del Consiglio del 21 settembre 2015, il Consiglio ha approvato l'iniziativa della Commissione di dare inizio ai colloqui con l'OIV chiedendo alla Commissione di presentare il progetto di scambio di lettere modificato in seguito ai colloqui 2 .

Il progetto di lettera dell'UE nonché il dispositivo particolare ad esso collegato è stato trasmesso all'OIV il 14 ottobre 2015 ed un progetto di lettera dell'OIV è stato trasmesso alla Commissione il 27 gennaio 2016. La versione finale del progetto di scambio di lettere accompagnato dal dispositivo particolare è allegata alla presente comunicazione. La firma di questo scambio di lettere conferirà all'Unione uno statuto particolare in seno all'OIV.

4.    Conclusioni

In considerazione di quanto precede, la Commissione proporrà all'OIV che l'Unione ottenga lo statuto particolare di cui all'articolo 4 del regolamento interno dell'OIV. Lo scambio di lettere fra l'OIV e l'Unione, accompagnato dal dispositivo particolare che definisce le condizioni specifiche di collaborazione, sarà firmato dalla Commissione in veste di rappresentante dell'Unione nell'ambito di questa procedura. Il membro della Commissione responsabile per l'agricoltura e lo sviluppo rurale avrà il potere di firmare lo scambio di lettere a nome della Commissione e sotto la sua responsabilità.

In considerazione dell'articolo 16 TUE, la Commissione invita il Consiglio ad approvare le presenti conclusioni ed a sostenerla nella loro applicazione.

(1)

   Documenti del Consiglio 9226/15 e 10432/15.

(2)

   Documento del Consiglio 11788/1/15 REV 1.


Bruxelles, 25.11.2016

COM(2016) 735 final

ALLEGATO

alla

Comunicazione della Commissione al Consiglio

relativo all'ottenimento di un accordo che conferisce uno statuto particolare dell'Unione europea in seno all'Organizzazione internazionale dellaq vigna e del vino (OIV)


ALLEGATO

PROGETTO di scambio di lettere

fra l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino e l’Unione europea in merito al consolidamento e all'intensificazione della cooperazione

A. LETTERA DELL’UNIONE EUROPEA

Gentile Signora, Egregio Signore,

a partire dall'istituzione dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino, sostituito nel 2001 dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), diversi Stati membri dell'Unione europea (UE) partecipano alle attività dell'OIV. In particolare, in associazione con gli altri membri dell'OIV, essi hanno redatto una serie di raccomandazioni relative alle pratiche enologiche, alle definizioni e alle descrizioni dei prodotti nonché ai metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna. Dal mese di aprile 1962, l'UE dispone di un'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo. Le norme relative alle pratiche enologiche, ai metodi di analisi e alle specifiche delle sostanze adoperate nelle pratiche enologiche sono stabilite nella legislazione dell’UE.

La legislazione dell’UE sulle pratiche enologiche tiene conto delle raccomandazioni dell'OIV sulle pratiche enologiche ed i metodi di analisi. Analogamente, i metodi di analisi stabiliti a livello dell’UE sono basati su metodi raccomandati e pubblicati dall'OIV e le specifiche delle sostanze di quest'organizzazione sono direttamente integrate nella legislazione dell’UE. Le raccomandazioni dell'OIV acquistano così una grande importanza pratica poiché la grande maggioranza dei produttori di vino nel mondo è situata negli Stati membri dell'UE. Seguendo l'esempio dell'OIV, l'UE contribuisce anch'essa attivamente all'armonizzazione internazionale delle norme e delle pratiche esistenti nel settore vitivinicolo. Altre questioni considerate dall'OIV, come l'etichettatura dei vini, le bevande spiritose, i prodotti vinicoli aromatizzati, le uve e le statistiche sul vino, rientrano anch'esse nella sfera di competenza dell'UE.

È nel reciproco interesse dell'OIV e dell'UE che quest'ultima sia pienamente informata delle discussioni relative alla redazione di nuove risoluzioni dell'OIV. Una partecipazione più attiva dell'UE ai lavori dell'OIV faciliterà la definizione delle posizioni dell'UE per quanto riguarda i progetti di raccomandazione dell'OIV e l'evoluzione futura delle norme dell’UE conformemente alle norme dell'OIV. Questa partecipazione rafforzerà i contributi rispettivi dell'OIV e dell'UE all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme relative alla vigna e al vino. Inoltre, onde assicurare la trasparenza per quanto riguarda lo statuto dell'UE all'OIV, segnatamente nei confronti dei membri dell'OIV, è necessaria una definizione chiara del campo d'applicazione e delle modalità della partecipazione dell'UE in seno all'OIV.

Per questo propongo, su richiesta dell'UE, che lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del regolamento interno dell'OIV sia conferito a quest'ultima in base alle condizioni del dispositivo particolare allegato alla presente lettera, a decorrere dalla data della Sua risposta alla presente. La Commissione europea rappresenterà l'UE nell'ambito di questo dispositivo, conformemente all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea.

Il presente scambio di lettere è limitato alle disposizioni necessarie per conferire lo statuto speciale all'UE. Esso non conferisce alcun diritto né obbligo a norma del diritto internazionale che si aggiunga a tali disposizioni.

Distinti saluti.

Phil Hogan – Membro della Commissione europea

B. LETTERA DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO

Egregio Signor Phil Hogan, Membro della Commissione europea,

è con grande soddisfazione che ho ricevuto la Sua lettera del 14 ottobre 2015 relativa al consolidamento e all'intensificazione della cooperazione fra le nostre due organizzazioni. Il testo della lettera è il seguente:

"A partire dall'istituzione dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino, sostituito nel 2001 dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), diversi Stati membri dell'Unione europea (UE) partecipano alle attività dell'OIV. In particolare, in associazione con gli altri membri dell'OIV, essi hanno redatto una serie di raccomandazioni relative alle pratiche enologiche, alle definizioni e alle descrizioni dei prodotti nonché ai metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della vigna. Dal mese di aprile 1962, l'UE dispone di un'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo. Le norme relative alle pratiche enologiche, ai metodi di analisi e alle specifiche delle sostanze adoperate nelle pratiche enologiche sono stabilite nella legislazione dell'UE.

La legislazione dell’UE sulle pratiche enologiche tiene conto delle raccomandazioni dell'OIV sulle pratiche enologiche ed i metodi di analisi. Analogamente, i metodi di analisi stabiliti a livello dell'UE sono basati su metodi raccomandati e pubblicati dall'OIV e le specifiche delle sostanze di quest'organizzazione sono direttamente integrate nella legislazione dell'UE. Le raccomandazioni dell'OIV acquistano così una grande importanza pratica poiché la grande maggioranza dei produttori di vino nel mondo è situata negli Stati membri dell'UE. Seguendo l'esempio dell’OIV, l’UE contribuisce attivamente all'armonizzazione internazionale delle norme e delle pratiche esistenti nel settore vitivinicolo. Altre questioni considerate dall'OIV, come l'etichettatura dei vini, le bevande spiritose, i prodotti vinicoli aromatizzati, le uve e le statistiche sul vino, rientrano anch'esse nella sfera di competenza dell'UE.

È nel reciproco interesse dell'OIV e dell'UE che quest'ultima sia pienamente informata delle discussioni relative alla redazione di nuove risoluzioni dell'OIV. Una partecipazione più attiva dell'UE ai lavori dell'OIV faciliterà la definizione delle posizioni dell’UE per quanto riguarda i progetti di raccomandazione dell'OIV e l'evoluzione futura delle norme dell'UE conformemente alle norme dell'OIV. Questa partecipazione rafforzerà i contributi rispettivi dell'OIV e dell'UE all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme relative alla vigna e al vino. Inoltre, onde assicurare la trasparenza per quanto riguarda lo statuto dell'UE all'OIV, segnatamente nei confronti dei membri dell'OIV, una definizione chiara del campo d'applicazione e delle modalità della partecipazione dell'UE in seno all'OIV è necessaria."

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) persegue i suoi obiettivi ed esercita le sue competenze come prevede l'articolo 2 del suo Accordo costitutivo in quanto organismo intergovernativo a carattere scientifico e tecnico di competenza riconosciuta nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della vigna.

Da oltre trent'anni l'OIV è in contatto con l’Unione europea, situazione ufficializzata nel 2004 mediante lo statuto di «invitato» conferito alla Commissione europea conformemente all'articolo 5 del regolamento interno dell'OIV.

L'OIV ha preso atto della richiesta dell'Unione europea del 14 ottobre 2015 di ottenere lo statuto speciale previsto dall'articolo 8 dell’Accordo costitutivo del 3 aprile 2001, allo scopo di consentirle di intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti nonché di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del Comitato esecutivo dell'OIV.

Conformemente al disposto del suo regolamento interno, allegato 3, punto A.4, l'OIV ha esaminato questa richiesta tenendo conto di fattori quali la natura delle attività dell'organizzazione interessata, la natura della sua composizione, il numero di membri dell'OIV che fanno parte dell'organizzazione, la reciprocità dal punto di vista della possibilità di assistere ai dibattiti, dei documenti e di altri aspetti dello statuto di osservatore, e il fatto che l'organizzazione sia stata associata o meno in passato ai lavori dell'OIV.

Considerando l'esame del Comitato esecutivo in data ..... e la decisione dell’assemblea generale in data ..... di conferire all’Unione europea lo statuto particolare di osservatore previsto dall'articolo 8 dell’Accordo costitutivo del 3 aprile 2001, ho l'onore di confermare che l'OIV accetta i settori di cooperazione e le condizioni specifiche in materia di collaborazione fra le nostre due organizzazioni come definisce il dispositivo particolare in allegato.

Propongo che la presente lettera e la Vostra del 14 ottobre 2015, che include l'allegato, siano considerate come atti di conferimento dello statuto speciale all’Unione europea in seno all'OIV, applicabile a partire dalla data di firma della presente.

La prego di gradire i sensi della mia alta stima.

Jean-Marie Aurand
Direttore generale dell’OIV

Firmato a Parigi, il



Dispositivo particolare connesso alla situazione particolare dell'Unione europea in seno all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino

1. SETTORI DI COOPERAZIONE

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e l'Unione europea (UE) hanno obiettivi comuni per quanto riguarda il settore vitivinicolo. Entrambe contribuiscono infatti all'armonizzazione delle pratiche e delle norme, a livello internazionale e su scala europea, allo scopo di agevolare la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. In particolare, l’OIV adotta e pubblica risoluzioni relative alla vigna e al vino ed apporta il proprio aiuto ad altre organizzazioni internazionali nell'espletamento delle loro attività di normalizzazione. Fra le attività dell'UE nei settori considerati dall'OIV figurano le norme relative alla definizione, alla produzione e alla commercializzazione dei vini, dei prodotti vinicoli aromatizzati, delle acquaviti, dei succhi di uva e delle uve da tavola.

2. CONDIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI COLLABORAZIONE

L’UE, rappresentata dalla Commissione europea, può intervenire nei lavori delle commissioni, delle sottocommissioni e dei gruppi di esperti dell'OIV. Eventualmente, in occasione di queste riunioni, il rappresentante della Commissione europea esporrà in particolare la legislazione dell'UE che potrebbe esistere nel settore di cui trattasi e l'interesse specifico dell’UE per le tematiche esaminate.

Il rappresentante della Commissione europea può assistere alle riunioni dell'assemblea generale e del comitato esecutivo. Su esplicita richiesta e in base alle norme procedurali dell'OIV, il rappresentante della Commissione europea può informare questi organismi circa la posizione dell'UE sulle tematiche dell'ordine del giorno che rivestono un interesse diretto per l’UE.

La Commissione europea inviterà regolarmente l’OIV per scambiare informazioni e discutere su argomenti di comune interesse sia per l’OIV sia per l’UE.

L'OIV invia alla Commissione europea (tramite l'indirizzo di posta elettronica AGRI-OIV@ec.europa.eu ), e contemporaneamente a tutti i membri dell'OIV, tutti i pertinenti documenti, compresi i progetti di risoluzioni che potrebbero essere sottoposti al voto dell'assemblea generale. Allo scopo di definire in tempo utile le eventuali posizioni dell'UE, l'OIV trasmette i progetti di risoluzione non appena possibile, prima che si riunisca l'assemblea generale in cui essi saranno sottoposti a votazione.

La Commissione europea trasmette all’OIV tutti i pertinenti documenti relativi all'adozione di nuovi atti giuridici dell’UE che rivestono un interesse diretto per l’OIV allorché essi sono resi pubblici.

L'OIV prende nota del fatto che l’UE intende apportare un contributo finanziario annuo. L'importo di tale contributo è impegnato separatamente.