30.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 207/67 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Riforma del sistema europeo comune di asilo — 2o Pacchetto e un quadro dell'Unione per il reinsediamento
(2017/C 207/13)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
COM(2016) 466 final (Criteri di qualificazione per il riconoscimento della protezione)
Emendamento 1
Articolo 8.3 — Protezione interna
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. |
Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi effettivi di subire danni gravi, oppure ha accesso alla protezione da persecuzioni o danni gravi in una parte del territorio del paese d'origine conformemente al paragrafo 1, le autorità accertanti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese e delle circostanze personali del richiedente, in conformità dell'articolo 4. A tal fine le autorità accertanti assicurano che da tutte le fonti pertinenti pervengano informazioni precise e aggiornate, comprese le informazioni sui paesi d'origine e l'analisi comune delle informazioni sui paesi d'origine di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) XXX/XX [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] disponibili a livello dell'Unione, nonché le informazioni e gli orientamenti forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Potranno essere valutate anche informazioni e orientamenti forniti da fonti ed esperti indipendenti. |
Motivazione
Si ritiene che le informazioni e valutazioni indipendenti possano contribuire a fornire elementi non sempre disponibili attraverso le fonti ufficiali.
Emendamento 2
Articolo 15 — Riesame dello status di rifugiato
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare: |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità accertante riesamina lo status di rifugiato in particolare: |
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Motivazione
La proposta della Commissione introduce il riesame dello status concesso ai rifugiati; ciò avviene: a) d'ufficio, ogni qualvolta vengono segnalati attraverso l'EASO cambiamenti significativi nella situazione del paese di origine; b) in ogni caso, a scadenze periodiche, anche quando non siano stati segnalati cambiamenti; si ritiene però che, in questo secondo caso, il rinnovo possa e debba avvenire con procedura semplificata, per non gravare i rifugiati di eccessivi oneri e ingenerare sentimenti di eccessiva instabilità.
COM(2016) 467 final (Procedure comuni per il riconoscimento della protezione internazionale)
Emendamento 3
Articolo 7.4 — Obblighi dei richiedenti
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28. |
Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio e del numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28. |
Motivazione
Il richiedente dovrebbe comunicare sia il luogo di residenza o domicilio, e non soltanto un numero di telefono, in modo da poter essere informato per tempo delle decisioni in merito allo stato della procedura che lo riguarda.
Emendamento 4
Articolo 15.5 — Assistenza e rappresentanza legali gratuite (nella procedura d'impugnazione)
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa se: |
La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa se: |
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Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. |
Se il ricorso risulta presentato per motivi meramente strumentali o manifestamente infondato, il giudice può decidere di revocare l'assistenza e rappresentanza legale gratuita e di ridurre o azzerare il compenso dovuto dallo Stato al professionista (laddove previsto). |
Motivazione
Si ritiene che, particolarmente nel caso della procedura d'impugnazione (sia in primo che in secondo grado e/o nei gradi più elevati), il diniego del diritto all'assistenza legale debba avvenire sulla base di un criterio necessariamente rigido e il meno possibile probabilistico o discrezionale e che debba essere necessariamente un giudice a effettuare la relativa valutazione.
Emendamento 5
Articolo 33.2 — Esame della domanda
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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2. L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti: |
2. L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti: |
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Motivazione
L'emendamento è coerente con quello contenuto nel parere sulla revisione del Regolamento di Dublino (….) già approvato dalla commissione CIVEX, secondo cui occorre tenere in considerazione le preferenze e i legami del richiedente anche al fine di determinare lo Stato membro responsabile.
Emendamento 6
Articolo 34 — Durata della procedura d'esame
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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1. L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda. |
1. L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda. |
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Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni lavorativi quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b). |
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2. L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo. |
2. L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo. |
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3. L'autorità accertante può prorogare detto termine di sei mesi di un periodo non superiore a tre mesi se: |
3. L'autorità accertante può prorogare detto termine di sei mesi di un periodo non superiore a ulteriori sei mesi se: |
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Motivazione
La variabilità dei termini può affievolire l'esercizio del diritto di difesa aggravando gli oneri di verifica e di aggiornamento della posizione del proprio assistito gravanti sul difensore.
Considerata la possibilità di situazioni di crisi o eccessiva affluenza, pur tenuto conto del supporto straordinario di EASO o di altri Stati membri, è consigliabile elevare da nove mesi a un anno (nel complesso) la durata massima della procedura.
Emendamento 7
Articolo 36.2 — Decisione sull'ammissibilità della domanda e sulla competenza
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1. |
La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1 o quando, in base all'art. 7 del regolamento (UE) XXX/XXX (Regolamento Dublino), il richiedente ha espresso una preferenza per uno o più Stati membri di destinazione nei quali, secondo i dati forniti trimestralmente da EASO, non è stata raggiunta la soglia prevista dagli art. 7 e 35 del citato regolamento . |
Motivazione
Anche in questo caso l'emendamento è coerente con il parere sulla proposta di revisione del Regolamento di Dublino già approvata dalla commissione CIVEX; nell'ipotesi evidenziata, infatti, l'esame del merito compete allo Stato designato in base al criterio della preferenza/legame e non al primo paese di arrivo, che dovrà semplicemente provvedere al trasferimento dell'interessato verso il paese competente.
Emendamento 8
Articolo 39 — Ritiro implicito della domanda
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
1. L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando: |
1. L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando: |
[…] |
[…] |
2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. |
2. Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro due mesi dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato. |
3. L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. |
3. L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di due mesi il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. |
4. L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. |
4. L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di due mesi il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo. |
Motivazione
Si ritiene che, per le difficoltà di comunicazione che può incontrare l'interessato, debba essere introdotto un termine di maggiore garanzia.
Emendamento 9
Articolo 43 — Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Fatto salvo il principio di «non respingimento» (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando: |
Fatto salvo il principio di «non respingimento» (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando: |
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Motivazione
Considerato che gli obblighi di informazione, rappresentanza e assistenza vengono introdotti a tutti i livelli solo con l'attuale pacchetto di proposte della Commissione, si ritiene che gli Stati non possano esimersi dal concedere il diritto di permanenza nel loro territorio allorquando il richiedente non abbia goduto di assistenza legale nel corso della sua prima domanda.
Emendamento 10
Articolo 45.3 — Concetto di paese terzo sicuro
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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L'autorità accertante considera, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che: |
L'autorità accertante considera, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che: |
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Motivazione
Il semplice transito attraverso un paese terzo nel tragitto verso l'UE (o lo stazionamento solo per il tempo necessario a preparare la partenza) non può essere considerato criterio sufficiente per il rinvio del richiedente verso il paese in questione.
Emendamento 11
Articolo 53.6 — Diritto a un ricorso effettivo
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Il richiedente impugna la decisione di cui al paragrafo 1: |
Il richiedente impugna la decisione di cui al paragrafo 1: |
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Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera. |
Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera. |
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I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. |
I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. |
Motivazione
Si ritiene che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, debbano essere introdotti termini minimi congrui e non differenziati tra loro.
COM(2016) 465 final (condizioni di accoglienza)
Emendamento 12
Articolo 7.5 — Residenza e libera circolazione
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza o indirizzo , o un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione. |
Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti di comunicare il loro luogo di residenza, indirizzo e un recapito telefonico al quale possono essere contattati, alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi loro successiva modificazione. |
Motivazione
Il richiedente dovrebbe comunicare sia il luogo di residenza che il domicilio, e non soltanto un numero di telefono, in modo da poter essere informato per tempo delle decisioni in merito allo stato della procedura che lo riguarda.
Emendamento 13
Art. 19 — Sostituzione, riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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1. Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2: |
1. Nei confronti dei richiedenti che sono tenuti ad essere presenti sul loro territorio in base al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Dublino], gli Stati membri possono, nelle situazioni descritte al paragrafo 2: |
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2. Il paragrafo 1 si applica qualora il richiedente: |
2. Il paragrafo 1 si applica qualora il richiedente: |
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In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza sostituite, revocate o ridotte o di una parte di esse. |
In relazione ai casi di cui alle lettere a) e b), se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene adottata una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza sostituite, revocate o ridotte o di una parte di esse. |
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3. Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti. |
3. Le decisioni di sostituire, ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza, sono adottate in modo obiettivo e imparziale nel merito del caso individuale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 18 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti. |
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4. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 3. |
4. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia adottata una decisione ai sensi del paragrafo 3. |
Motivazione
Si ritiene che l'irreperibilità debba essere dichiarata solo quando l'assenza si protrae per un periodo congruo, così da evitare che allontanamenti sporadici o determinati da necessità possano portare a penalizzazioni eccessive. Per quanto riguarda il sussidio, se ne propone solo la possibilità di riduzione, in quanto una revoca totale potrebbe generare situazioni di instabilità sociale.
Emendamento 14
Articolo 23 — Minori non accompagnati
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
Minori non accompagnati |
Minori non accompagnati |
Gli Stati membri adottano quanto prima, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, misure atte ad assicurare che un tutore rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. |
Gli Stati membri adottano entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda di protezione internazionale, o comunque nel più breve tempo possibile, misure atte ad assicurare che un rappresentante o garante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. |
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Gli Stati membri provvedono affinché, per un periodo transitorio, in attesa della nomina di un rappresentante o garante, qualsiasi forma appropriata di rappresentanza prevista dall'ordinamento nazionale e invocabile ai sensi della legge, in grado di tutelare l'interesse superiore del minore per le questioni urgenti e suscettibili di arrecargli irreparabile pregiudizio, sia sufficiente anche ai fini della presente direttiva. |
Motivazione
In un periodo in cui l'UE accoglie un gran numero di minori non accompagnati, può rivelarsi necessario non porre termini perentori per la nomina di un tutore. Il concetto di «tutore» e il termine stesso possono essere fuorvianti e non coerenti con il diritto di molti Stati membri: si chiede la sua modifica in «garante».
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI
Considerazioni generali
1. |
sottolinea la necessità di un approccio comprensivo e globale che favorisca la sostenibilità delle politiche in materia di asilo e di integrazione dei richiedenti e che coinvolga l'Unione nel suo insieme e nell'ambito di un sistema di effettiva solidarietà anche tra gli Stati membri; |
2. |
sottolinea inoltre il fortissimo interesse primario delle autorità regionali e locali, quali partner necessari degli Stati membri e dell'Unione europea nella gestione e nell'accoglienza dei richiedenti asilo, per un'equa e trasparente regolamentazione della materia, nel rispetto delle condizioni di convivenza sociale e dei diritti fondamentali della persona; sottolinea inoltre che gli enti locali, garanti dei diritti dei cittadini in generale, potranno espletare meglio questa funzione se avranno a disposizione riferimenti normativi comunitari e mezzi adeguati per garantire la sicurezza dei cittadini e i diritti fondamentali dei richiedenti asilo; |
3. |
ribadisce, come già sottolineato nel parere sul primo pacchetto di proposte, la necessità di soluzioni durevoli che affrontino la questione in modo strutturale, abbandonando l'illusione che si debba far fronte a singole emergenze; pertanto, pur apprezzando lo sforzo della Commissione di offrire delle soluzioni a fronte dell'urgenza e della pressione politica che ne consegue, ritiene che sia necessaria una riflessione più approfondita che vada alle radici del problema, tenendo conto degli obblighi internazionali, dei diritti dei migranti e delle esigenze dei diversi livelli di governo, nonché in tutte le aree geografiche dell'Unione, senza sovraccaricare, con motivazioni formali e di principio, gli Stati di frontiera o comunque più esposti o più ambiti dai richiedenti; |
4. |
accoglie positivamente l'avvicinamento e l'uniformizzazione delle condizioni di assistenza accordate ai richiedenti, anche al fine di scoraggiare i movimenti secondari interni all'Unione europea; ritiene tuttavia che un approccio basato esclusivamente sulla parificazione delle condizioni materiali e sulle sanzioni collegate ai movimenti secondari non autorizzati sia insufficiente; |
5. |
ritiene infatti che, per favorire l'integrazione e rimuovere quanto più possibile alla radice le cause dei movimenti secondari, sia importante e necessario tenere conto dei legami effettivi, delle abilità lavorative e delle preferenze dei richiedenti rispetto a uno o più Stati membri, come già sottolineato nel parere espresso sul primo pacchetto di proposte della Commissione europea e, sottolinea, a tal fine, l'importanza di raccogliere, con la collaborazione degli interessati, i dati rilevanti per facilitarne l'inserimento sociale e professionale; |
6. |
pur considerando positivamente la velocizzazione delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale, sottolinea tuttavia che ciò non deve tradursi in una compressione dei diritti fondamentali e che le procedure sommarie previste nel pacchetto di proposte devono essere utilizzabili con estrema cautela e previa attenta verifica dei presupposti che ne consentono l'utilizzazione; |
7. |
esprime forte perplessità sulla soluzione normativa adottata per il Quadro Comune di Reinsediamento — COM(2016) 468 final — (adozione del quadro di riferimento con atto del Consiglio e implementazione con decisione della Commissione) che esclude il Parlamento europeo ed è rara in questo settore, a differenza che nella politica estera e di sicurezza; |
8. |
valuta positivamente le proposte della Commissione volte a facilitare l'accesso al mercato del lavoro e alla formazione, anche professionale, dei beneficiari di protezione internazionale. Invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad adottare meccanismi agili ed efficaci per consentire l'omologazione dei titoli e il riconoscimento delle qualifiche professionali al fine di facilitare l'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti protezione internazionale; |
9. |
valuta positivamente il rafforzamento del ruolo di EASO nel sostegno agli Stati membri; |
10. |
valuta positivamente l'espressa previsione del diritto generalizzato all'assistenza legale, sottolineandone il potenziale effetto positivo anche sulla riduzione dei tempi e del numero delle impugnazioni in sede giurisdizionale; |
11. |
raccomanda che l'implementazione delle misure relative alle condizioni di accoglienza sia sostenuta da un rafforzamento dell'accesso e della dotazione dei fondi comunitari, favorendone l'accesso alle regioni e agli enti locali, ai quali occorre assicurare condizioni adeguate per offrire un'accoglienza di qualità ai richiedenti asilo e ai nuovi arrivati; |
12. |
accoglie con favore il fatto che le proposte della Commissione tengano conto, in linea di principio, degli interessi e del benessere dei minori non accompagnati e prevedano, tra l'altro, la nomina quanto più rapidamente possibile di un rappresentante o di un garante. In un periodo in cui l'UE accoglie un elevato numero di minori non accompagnati, può tuttavia rivelarsi necessario non fissare termini rigidi per la nomina che in molti Stati membri avviene nell'ambito di un procedimento giudiziario. Tale procedura è accompagnata dalle relative garanzie procedurali, quali la designazione di un interprete, e da determinate esigenze imposte dall'indagine, alle quali non è possibile ottemperare nei termini proposti dalla Commissione; |
13. |
riconosce che le proposte rispettano il principio di sussidiarietà, affrontando in maniera esaustiva i problemi di natura transnazionale, quali la solidarietà tra gli Stati membri, la costruzione di un sistema d'asilo più integrato ed il rafforzamento dello scambio di informazioni tra Stati membri: obiettivi che non sarebbero singolarmente perseguibili dagli Stati membri; riconosce che le misure proposte, stabilendo regole uniformi applicabili per tutta l'Unione europea, osservano anche il principio di proporzionalità; auspica un monitoraggio costante durante l'intero processo decisionale, in modo da verificare il rispetto di detti principi. |
COM(2016) 467 final
14. |
raccomanda che la nozione di «tutore» (art. 4.2 lettera f) evidenzi la terzietà e indipendenza dall'amministrazione della persona o dell'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal regolamento; |
15. |
raccomanda che il minore debba essere sempre assistito anche da un avvocato nei colloqui con l'autorità amministrativa che esamina la sua domanda (art. 22); |
16. |
raccomanda altresì (sempre con riferimento all'art. 22), che il rappresentante del minore nei colloqui sia una figura o organo indipendente rispetto all'amministrazione e nominato in base alla legge o da un'autorità giudiziaria, nel solo interesse del minore stesso; |
17. |
raccomanda, con riferimento alle domande reiterate (art. 42) di prevedere che, nell'esame preliminare della domanda ai fini della sua ammissibilità, sia verificato se l'interessato, in occasione della precedente domanda, abbia usufruito di effettiva informazione e assistenza legale e che la mancata informazione o assistenza legale sia considerata causa di giustificazione per la reiterazione; |
18. |
raccomanda di rivedere la disposizione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della proposta di regolamento, secondo cui la persona che funge da tutore è sostituita soltanto se le autorità competenti ritengono che non abbia esercitato correttamente la sua funzione. Ad esempio, in caso di un cambiamento di residenza del minore può essere necessario designare un altro rappresentante sul posto; |
19. |
raccomanda, con riferimento al concetto di primo paese di asilo, che l'inciso «ha goduto di protezione» sia interpretato nel senso che tale protezione sia stata formalmente riconosciuta e non semplicemente accordata di fatto; |
20. |
con riferimento alla durata del primo grado d'impugnazione (art. 55) sottolinea e raccomanda che i relativi termini non vadano intesi come perentori e che (come recita espressamente l'articolo) non precludano un esame adeguato e completo del ricorso. |
COM(2016) 466 final
21. |
si oppone fermamente all'introduzione del riesame periodico e della procedura di revoca della protezione internazionale: queste, infatti, non solo possono essere causa di potenziale aggravio per le amministrazioni (anche locali e regionali) nell'espletamento delle pratiche e dei compiti legati all'integrazione dei rifugiati, ma anche fonte di insicurezza per gli interessati. A questo proposito, condanna i discorsi politici xenofobi e populisti che fomentano la violenza e favoriscono la criminalizzazione dell'insieme dei richiedenti asilo, generando tensioni sociali, e si appella alla responsabilità delle autorità e degli esponenti politici; |
22. |
esprime forte perplessità in merito all'introduzione di un limite temporale alla durata massima della protezione internazionale e alla legittimità di tale introduzione, invitando i co-legislatori a una ulteriore riflessione del punto; |
23. |
raccomanda di considerare la possibilità, in caso di revoca della protezione internazionale, di concedere un periodo più lungo rispetto a quello previsto nella proposta della Commissione (es. sei mesi) per ottenere un permesso di soggiorno per altri motivi (es. ricerca di lavoro) considerato che la proposta prevede un termine piuttosto breve (tre mesi). |
COM(2016) 465 final
24. |
raccomanda di riconsiderare la disposizione di cui all'art. 17 bis della proposta della Commissione, secondo cui, negli Stati membri diversi da quello di competenza, il richiedente non ha diritto a nessuna delle condizioni materiali di assistenza previste dal regolamento, prevedendo che, qualora egli giustifichi il suo allontanamento per cause di necessità o forza maggiore, tali condizioni, eventualmente con le riduzioni previste dall'art. 19, possano essere garantite per un periodo limitato; |
25. |
raccomanda di rivedere la disposizione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della proposta di direttiva, secondo cui la persona che funge da tutore è sostituita «solo in caso di necessità». Ad esempio, in caso di un cambiamento di residenza del minore può essere necessario designare un altro rappresentante sul posto; |
26. |
raccomanda di riconsiderare la disposizione di cui all'art. 17 bis della proposta della Commissione, secondo cui gli Stati membri assicurano un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti, impegnando l'Unione europea e gli Stati membri a sostenere, anche finanziariamente, gli enti locali che contribuiscono a garantire un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti. |
COM(2016) 468 final
27. |
raccomanda di riconsiderare la scelta di escludere dal reinsediamento i richiedenti che negli ultimi cinque anni sono entrati irregolarmente nel territorio dell'Unione europea; considerate le diffuse condizioni di illegalità legate alle partenze dai paesi limitrofi, tale scelta appare eccessivamente penalizzante per i richiedenti, che spesso sono vittime di tale fenomeno. |
Bruxelles, 8 febbraio 2017
Il presidente del Comitato europeo delle regioni
Markku MARKKULA