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28.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 76/143 |
P8_TA(2016)0221
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2016)0025 — C8-0030/2016 — 2016/0010(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2018/C 076/30)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0025), |
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visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0030/2016), |
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visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0157/2016), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 18 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 1 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’articolo 2. |
«1. La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all’articolo 2.» |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera -a (nuova)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 — lettera a
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 3 — punto 9 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)
Directive 2011/16/UE
Articolo 4 — paragrafo 6
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro conformemente alle procedure da questo stabilite. |
«6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di cooperazione, ne informa l’ufficio centrale di collegamento del proprio Stato membro e la Commissione conformemente alle procedure da questo stabilite.» |
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 6 — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. La richiesta di cui all’articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni di questo parere. |
«2. La richiesta di cui all’articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa ad un’indagine amministrativa specifica. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all’autorità richiedente e alla Commissione le ragioni di questo parere.» |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L’autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionale della Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione, entro il termine di cui al paragrafo 4. |
2. L’autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica il prima possibile , mediante scambio automatico, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionale della Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione, entro il termine di cui al paragrafo 4. L'autorità competente dello Stato membro interessato comunica inoltre la rendicontazione paese per paese alla Commissione, la quale è responsabile del registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese che è a disposizione dei propri servizi competenti. |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis — paragrafo 3 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 8 bis bis — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Per aumentare la trasparenza a favore dei cittadini, la Commissione pubblica una sintesi aggregata delle rendicontazioni paese per paese sulla base delle informazioni contenute nel registro centralizzato delle rendicontazioni paese per paese. Nel fare ciò, la Commissione rispetta le disposizioni dell'articolo 23 bis in materia di riservatezza. |
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. L’autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato ove ricorra una delle seguenti situazioni: |
«1. L’autorità competente di ogni Stato membro comunica le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’autorità competente di ogni altro Stato membro interessato e alla Commissione ove ricorra una delle seguenti situazioni:» |
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 9 — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri, attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili. |
«2. Le autorità competenti di ciascun Stato membro possono comunicare alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione , attraverso lo scambio spontaneo, le informazioni di cui sono a conoscenza e che possono essere loro utili.» |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 2
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale. |
«2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all’elusione fiscale, all’evasione fiscale e alla frode fiscale.» |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2. |
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione comunica i relativi risultati al Parlamento europeo e al Consiglio in maniera appropriata, ad esempio mediante una relazione consolidata annuale in cui sono indicati l'esito e l'entità della procedura di comunicazione. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«3 bis. La Commissione presenta una relazione consolidata annuale al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante le valutazioni annuali degli Stati membri relative all'efficacia dello scambio automatico di informazioni e ai risultati pratici ottenuti.» |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 23 — paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«3 ter. Nel caso in cui la valutazione d’impatto della Commissione sulle conseguenze della divulgazione al pubblico delle informazioni paese per paese accerti che non vi sono conseguenze negative per i Gruppi di Imprese Multinazionali, la Commissione propone tempestivamente atti legislativi per rendere le informazioni accessibili al pubblico.» |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 5 quater (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 24 — paragrafo 1
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. L’autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all’articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente. |
«1. L’autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro relative alle imposte di cui all’articolo 2 può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente , nonché alla Commissione .» |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 7 bis (nuovo)
Direttiva 2011/16/UE
Articolo 27 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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«Articolo 27 bis |
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Riesame |
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La Commissione riesamina l'efficacia della presente direttiva entro … [ tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].» |
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Allegato — Allegato III — Sezione II — paragrafo 1 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora più Entità Costitutive dello stesso Gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell’Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il Gruppo di Imprese Multinazionali può delegare una di queste Entità Costitutive affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per qualsiasi periodo d’imposta di Riferimento entro la scadenza prevista all’articolo articolo 8 bis bis, paragrafo 1, e comunichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all’obbligo previsto per tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell’Unione. Lo Stato membro, a norma dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 2, trasmette la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali dell’Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. |
Qualora più Entità Costitutive dello stesso Gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell’Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il Gruppo di Imprese Multinazionali può delegare una di queste Entità Costitutive , preferibilmente quella con il fatturato più elevato, affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per qualsiasi periodo d’imposta di Riferimento entro la scadenza prevista all’articolo articolo 8 bis bis, paragrafo 1, e comunichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all’obbligo previsto per tutte le Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell’Unione. Lo Stato membro, a norma dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 2, trasmette la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità Costitutive del Gruppo di Imprese Multinazionali dell’Entità Notificante sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. |