30.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 209/43


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Invito a presentare contributi sul quadro di regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari»

[COM(2016) 855 final]

(2017/C 209/07)

Relatrice:

Milena ANGELOVA

Consultazione

Commissione europea, 23.11.2016

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

8.3.2017

Adozione in sessione plenaria

29.3.2017

Sessione plenaria n.

524

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

226/4/5

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l’introduzione, per la prima volta, dell’invito a presentare contributi quale strumento innovativo, informativo e utile per valutare l’impatto delle iniziative legislative a livello dell’UE, auspicando che in futuro divenga una prassi comune.

1.2.

Il CESE appoggia le conclusioni dell’invito a presentare contributi, le quali sottolineano che, nel complesso, i principi fondamentali delle recenti riforme finanziarie non possono essere contestati e che le nuove norme hanno rafforzato la stabilità e la resilienza del sistema finanziario. Il CESE sottolinea l’importanza di un quadro di regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari al fine di accelerare il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali.

1.3.

Dal punto di vista della proporzionalità, il CESE accoglie con favore l’approccio consistente nell’inquadrare la riforma nella più ampia finalità di un migliore equilibrio tra gli obiettivi della stabilità finanziaria e della crescita. Il Comitato esorta gli Stati membri a non imporre oneri e restrizioni inutili al momento di recepire le norme dell’UE. Il CESE ricorda ai legislatori, sia nazionali che dell’Unione, che per l’entrata in vigore e l’attuazione della nuova normativa occorre prevedere delle scadenze ragionevoli, in modo da consentire a tutte le parti interessate di adattarsi.

1.4.

Il CESE raccomanda che, in particolare per quanto riguarda il quadro di regolamentazione in materia di servizi finanziari, gli elementi del recepimento che sono lasciati alla discrezionalità degli Stati membri siano rigorosamente monitorati e che l’attuazione sia sottoposta a controlli pertinenti al fine di garantire parità di condizioni e di promuovere l’ulteriore sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali.

1.5.

Il CESE concorda sul fatto che gli istituti bancari devono essere oggetto di un’attenzione particolare, in quanto forniscono importanti servizi di interesse generale ai cittadini e costituiscono la principale fonte di finanziamento per le PMI. Il sistema finanziario dell’UE vede una predominanza di banche universali, il che complica notevolmente il compito dei legislatori, dato che la libertà delle imprese e l’assunzione di rischi in questo settore devono sempre essere soppesati con molta attenzione rispetto all’esigenza di stabilità.

1.6.

Il CESE invita quindi i responsabili decisionali europei ad accelerare la riforma strutturale del settore bancario dell’UE risolvendo anche questo aspetto della proposta legislativa della Commissione (1), che attualmente si trova in una situazione di stallo nella procedura di codecisione. Il CESE ricorda che la legislazione non è sempre la risposta strategica più appropriata, e invita la Commissione a optare, quando possibile, per soluzioni non legislative e basate sul mercato.

2.   Osservazioni generali

2.1.

Il CESE si compiace per gli sforzi che la Commissione europea ha messo in atto invitando a presentare contributi prima di introdurre proposte normative in materia di servizi finanziari, e raccomanda che tale invito diventi prassi comune nel quadro del processo legislativo. È la prima volta che questo tipo di approccio viene adottato e il CESE ritiene che dovrebbe essere considerato una buona prassi da seguire anche in futuro. Il CESE apprezza inoltre il fatto che tale approccio goda anche di un solido sostegno da parte del Parlamento europeo (2).

2.2.

Il CESE si compiace del fatto che, invitando le parti a presentare contributi, la Commissione compia un passo avanti nel suo metodo di regolamentazione, consistente nell’analizzare l’intero corpus che disciplina i servizi finanziari e nel valutare il modo in cui i singoli testi legislativi interagiscono. Invita la Commissione a considerare, nel quadro delle sue iniziative legislative future, un più ampio ricorso a tale approccio, il quale è in linea con il programma REFIT (3) e l’agenda Legiferare meglio (4).

2.3.

Il CESE accoglie con favore gli sforzi della Commissione per quanto riguarda il ruolo dei legislatori nel creare una base adeguata per lo sviluppo del settore bancario (e, più in generale, di quello finanziario), in modo che tale settore sia in grado di svolgere le sue funzioni importanti e insostituibili di sostegno a una crescita economica sostenibile e alla creazione di posti di lavoro.

2.4.

Per continuare a costruire partendo dai risultati già raggiunti, senza perdere slancio, il CESE invita la Commissione ad analizzare ulteriormente e in modo approfondito gli esempi raccolti di incongruenze, sovrapposizioni e interazioni indesiderate tra diversi atti normativi.

2.5.

In considerazione dell’urgente necessità di ripristinare e promuovere la crescita nell’UE, il CESE incoraggia a compiere passi avanti verso la realizzazione degli obiettivi prudenziali in un modo più favorevole alla crescita. Poiché il credito bancario continua a essere la principale fonte di finanziamento per la maggior parte delle imprese dell’UE, e in particolare per le PMI, la priorità assoluta nell’elaborazione di nuove norme dovrebbe essere quella di evitare di ostacolare il flusso di finanziamenti all’economia.

2.6.

Dal punto di vista della proporzionalità, il CESE accoglie con favore l’approccio consistente nell’inquadrare la riforma nella più ampia finalità di un migliore equilibrio tra gli obiettivi della stabilità finanziaria e della crescita. Il CESE sottolinea che bisogna adoperarsi per garantire che tale principio sia seguito anche al livello degli Stati membri, e che questi ultimi non impongano oneri e restrizioni inutili al momento di recepire le norme dell’UE. Questo impegno è in linea con gli sforzi tesi a sopprimere gli oneri derivanti da sovrapposizioni e incongruenze tra le diverse esigenze individuali. Il bisogno di armonizzazione dovrebbe essere bilanciato dalla necessità di tener conto della diversità, di garantire una regolamentazione proporzionata e di incoraggiare l’impiego appropriato della discrezionalità.

2.7.

Il CESE invita la Commissione a tener conto, nell’elaborazione delle proposte di direttiva, del fatto che gli Stati membri recepiscono le direttive in modo diverso l’uno dall’altro. Alcuni paesi lo fanno in modo eccessivamente restrittivo e alla lettera, tralasciando così il margine di flessibilità previsto dalla direttiva e spesso imponendo autonomamente al loro settore nazionale condizioni molto più rigorose di quelle in vigore altrove. Altri paesi invece si avvalgono della discrezionalità e si adoperano ben poco nello spirito della legislazione pertinente. Ciò determina una mancanza di uniformità, vanificando quindi una delle finalità principali della normativa. Per tale motivo il CESE propone di monitorare con molta attenzione le differenze nel recepimento e di controllare in maniera adeguata il modo in cui la legislazione viene applicata.

2.8.

Il CESE appoggia, in linea di principio, le misure di follow-up che la Commissione propone nella sua comunicazione (5), e la invita a sottoporre i corrispondenti atti legislativi, quando saranno pronti, a un’ampia consultazione con le parti interessate dei settori pertinenti.

2.9.

Nel quadro del suo follow-up supplementare, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che in molti casi i termini di recepimento nel settore dei servizi finanziari sono legati all’adozione della legislazione quadro (livello 1). Tuttavia, ai fini di una corretta attuazione, occorre tener conto anche delle specificità delle misure di esecuzione dettagliate (livello 2). Di conseguenza, i termini di recepimento che sono legati alla legislazione di livello 1 sono spesso troppo brevi e dovrebbero essere invece legati all’adozione di misure di esecuzione dettagliate finali (livello 2). Il CESE si compiace che la Commissione stia lavorando con gli Stati membri per mettere a punto una tabella di marcia per il recepimento, e desidera seguire attentamente i relativi sviluppi.

3.   Osservazioni generali in merito alle misure di follow-up

3.1.    Ridurre i vincoli regolamentari superflui in materia di finanziamento dell’economia

3.1.1.

Il CESE accoglie con favore gli adeguamenti proposti in settori chiave della regolamentazione sui requisiti patrimoniali (pacchetto CRR2) in modo da salvaguardare la capacità degli istituti di credito di finanziare l’economia (6).

3.1.1.1.

Il CESE reputa assolutamente adeguata l’idea di aggiustare il coefficiente di leva finanziaria per tener conto della diversità esistente nel settore finanziario dell’Unione e garantire l’accesso alla compensazione e al finanziamento dello sviluppo pubblico.

3.1.1.2.

Il CESE si compiace per la proposta di introdurre gradualmente e perfezionare il coefficiente netto di finanziamento stabile in modo da garantire il buon funzionamento delle attività di finanziamento del commercio, dei mercati dei derivati e dei mercati dei contratti di vendita con patto di riacquisto dell’UE.

3.1.2.

Per le PMI in tutta Europa il credito bancario rappresenta ancora la principale fonte di finanziamento (7). Il CESE apprezza l’intenzione della Commissione di estendere l’applicazione del «fattore di sostegno alle PMI» ai prestiti superiori a 1,5 milioni di EUR (8). Al tempo stesso, il Comitato invita la Commissione a richiamare l’attenzione in particolare sull’importanza di valutare se i finanziamenti bancari siano sufficienti, e ad adottare misure per orientare più efficacemente tali finanziamenti, in modo che essi vadano incontro alle esigenze specifiche delle PMI, in funzione dei loro diversi profili di rischio, delle loro fasi di sviluppo, della loro ubicazione industriale ecc. Il CESE propone inoltre alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di applicare il «fattore di sostegno alle PMI» all’aumento potenziale dei requisiti in materia di fondi propri in caso di rischi anticiclici o sistemici, dato che altrimenti i prestiti alle PMI potrebbero subire restrizioni.

3.1.3.

Il CESE accoglierebbe con favore una riduzione significativa della distorsione a favore del debito rispetto al capitale, in modo da migliorare la resilienza economica e l’allocazione dei capitali, rendendo così i fondi propri più interessanti per gli emittenti e gli investitori.

3.1.4.

Nell’ottica di creare un’Unione dei mercati dei capitali (9), il CESE sottolinea che le società dovrebbero avere accesso a diversi tipi di mercato nell’UE a seconda delle loro dimensioni, del loro ambito operativo e delle loro caratteristiche specifiche.

3.1.5.

Il quadro di regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari offre un’opportunità indispensabile per rispondere meglio all’esigenza di diversità nelle scelte degli investitori e dei consumatori e per creare un ambiente capace di stimolare l’innovazione nel settore dei prodotti finanziari.

3.2.    Migliorare la proporzionalità delle norme senza compromettere il conseguimento degli obiettivi prudenziali

3.2.1.

Il CESE sottolinea la necessità di portare avanti, gradualmente, il completamento dell’Unione bancaria e, a tale riguardo, osserva che bisogna che la legislazione sia attuata in maniera piena e tempestiva.

3.2.2.

Il CESE invita la Commissione a proseguire gli sforzi per completare il regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario. Il Comitato pone in evidenza la necessità di razionalizzare il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione, di esaminare quali dati siano realmente necessari, di armonizzare i modelli, di consentire una semplificazione e di prevedere, ove possibile, delle esenzioni per le PMI.

3.2.3.

Il CESE invita la Commissione, in sede di revisione del regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR), a esaminare gli effetti che un abbassamento della qualità delle garanzie accettate dalle controparti centrali può avere sulla resilienza di queste ultime e a valutare se determinati partecipanti al mercato, quali i fondi pensionistici, possano essere permanentemente esentati dalla compensazione centrale qualora la loro partecipazione riduca la stabilità dell’intero sistema finanziario a causa dell’accettazione di garanzie alternative non liquide.

3.2.4.

In linea con il principio di proporzionalità, il CESE raccomanda che:

in generale, anziché limitarsi a ridurre la frequenza delle relazioni richieste, le banche di piccole dimensioni e gli altri piccoli istituti finanziari fino una certa soglia non siano soggetti a determinati obblighi di segnalazione. In caso contrario, i costi derivanti dalla regolamentazione a carico degli istituti di piccole dimensioni potrebbero causare distorsioni del mercato a vantaggio di specifiche forme di organizzazione e delle grandi imprese;

le banche di piccole dimensioni e, più in generale, i piccoli istituti finanziari non siano sovraccaricati di obblighi amministrativi nella misura in cui rispettano determinati standard. Tali standard devono essere rigorosamente controllati per evitare che venga meno la fiducia.

3.3.    Ridurre gli oneri regolamentari inutili

3.3.1.

Il CESE è fermamente convinto che il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali dovrebbe consentire alle imprese dell’UE di qualsiasi dimensione e settore e in qualsiasi fase del ciclo di vita di accedere al mercato dei capitali dell’UE in modo semplice, chiaro e a prezzi abbordabili. Il CESE auspica che la direttiva sui prospetti, che dovrebbe promuovere la quotazione, in particolare delle PMI, e creerà un regime più favorevole per il reperimento di capitale, sia accompagnata da un efficace atto legislativo di livello 2.

3.3.2.

Pur riconoscendo che le autorità nazionali di vigilanza sono meglio informate circa le caratteristiche del mercato locale, il CESE fa presente che questo non deve in alcun modo essere un pretesto per una regolamentazione eccessiva e che i requisiti vigenti a livello nazionale non devono essere più rigorosi delle disposizioni legislative dell’UE.

3.3.3.

Il CESE esprime preoccupazione per la complessità della legislazione, data da un aumento della regolamentazione e della vigilanza, nella loro maggiore specificità e nella loro articolazione a tutti i livelli: internazionale, europeo e nazionale. Il Comitato riconosce, naturalmente, che i mercati finanziari sono assai complessi e richiedono quindi una regolamentazione più articolata, ma avverte che tale complessità potrebbe avere un impatto negativo sugli investimenti. Il CESE ritiene che la legislazione non sia sempre la risposta strategica più appropriata, e invita la Commissione a optare, qualora possibile, per soluzioni non legislative e basate sul mercato.

3.4.    Rendere il quadro di regolamentazione più coerente e orientato al futuro

3.4.1.

Il CESE gradirebbe che l’approccio alla regolamentazione fosse basato sul rischio e che a uno stesso rischio venissero applicate le stesse regole. A questo riguardo, il Comitato sottolinea i vantaggi della diversificazione delle attività, sia in termini di classe che di origine, quale modo per consentire una migliore diversificazione dei rischi e una migliore rispondenza alle esigenze degli investitori.

3.4.2.

Il CESE sottolinea la necessità di una rapida attuazione a livello UE delle iniziative volte a rafforzare e migliorare l’educazione finanziaria (10), le quali dovrebbero tener conto delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro. Bisogna porre un accento particolare sulle PMI, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni che consentono di utilizzare al meglio le opportunità offerte dai mercati dei capitali.

3.4.3.

Gli intermediari, in particolare le associazioni di imprese, svolgono un ruolo molto importante nel convogliare i finanziamenti verso l’economia reale e gli ecosistemi locali ben consolidati.

3.4.4.

In linea con le conclusioni formulate in un precedente parere (11), il CESE sottolinea che la consultazione sui servizi finanziari al dettaglio era troppo estesa, e raccomanda di adottare un approccio più mirato per il previsto piano d’azione sui servizi finanziari al dettaglio, in modo da ottenere risultati più concreti. Il CESE ritiene inoltre che nell’elaborazione di questo piano d’azione occorra mettere un forte accento sulla protezione dei consumatori.

3.4.5.

Il CESE appoggia pienamente la priorità che, nella concezione delle norme future, viene attribuita alla presa in considerazione dello sviluppo tecnologico. In questa impresa, esorta tuttavia la Commissione a procedere con cautela anche per quanto riguarda le minacce alla sicurezza informatica. Sottolinea che un approccio integrato volto a completare l’Unione dei mercati dei capitali dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo del mercato unico digitale e sulle riforme in corso in materia di diritto societario e di governance societaria.

3.4.6.

Il CESE propone che, nel quadro delle misure di follow-up, sia inclusa un’ulteriore revisione della direttiva sulla trasparenza, concentrata sulla notifica delle partecipazioni rilevanti, per la quale la situazione è diversa da uno Stato membro all’altro e talvolta persino da una società quotata all’altra. Queste differenze creano un onere inutile per gli investitori e dovrebbero essere evitate attraverso un’armonizzazione completa, in quanto impediscono lo sviluppo di un’Unione dei mercati dei capitali.

3.4.7.

Più in generale, gli investimenti transfrontalieri sono ostacolati dal fatto che gli investitori devono tener conto di 28 regimi di regolamentazione distinti quando investono in società quotate che hanno sede legale in uno dei 28 Stati membri. L’emanazione di regolamenti specifici, anziché di direttive, rappresenterebbe un passo importante verso la creazione di un’Unione dei mercati dei capitali. I regolamenti dovrebbero essere integrati da un dispositivo europeo di vigilanza e di esecuzione.

4.   Tappe successive

4.1.

Il CESE incoraggia a includere pienamente nell’Unione bancaria gli Stati membri che non appartengono alla zona euro.

4.2.

In linea con le conclusioni formulate nel suo recente parere (12), il CESE fa presente che il riesame della direttiva sui prospetti dovrebbe mirare a ridurre i costi e a semplificare le procedure per le PMI, garantendo nel contempo il giusto equilibrio in termini di tutela degli investitori. Il CESE sottolinea che le valutazioni d’impatto e le analisi costi-benefici dovrebbero includere valutazioni approfondite dell’impatto delle misure di livello 2, che rappresentano una parte importante del quadro di regolamentazione finanziaria dell’UE.

4.3.

Il CESE invita la Commissione e le pertinenti autorità di vigilanza a tener conto dell’interazione tra gli standard internazionali di rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards) e i requisiti prudenziali, e a esaminare l’impatto della contabilità fiscale sui fondi propri.

4.4.

Nel contempo, il CESE richiama l’attenzione della Commissione sul fatto che, talvolta, la regolamentazione cambia talmente spesso da creare confusione, rendendone molto difficile, o addirittura impossibile, l’osservanza da parte delle istituzioni e dei singoli individui. È necessario stabilire un calendario adeguato per l’adeguamento delle procedure e dei moduli, e la Commissione dovrebbe pertanto far intercorrere un certo periodo di tempo prima di introdurre nuove modifiche.

4.5.

La Commissione deve garantire che, anche nel caso in cui si consulti l’Autorità europea di vigilanza nel processo di elaborazione della legislazione di livello 2, sia previsto un lasso di tempo sufficiente per un’adeguata attuazione della legislazione a livello nazionale. Altrimenti le scadenze di attuazione devono essere prorogate (come si è dovuto fare per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati — PRIIP), se non si vuole che, nella peggiore delle ipotesi, le imprese e i loro dipendenti non dispongano di tempo sufficiente per familiarizzarsi con la nuova normativa prima di dovervisi conformare.

4.6.

Il CESE è fermamente convinto che, oltre agli sforzi di regolamentazione, nel settore finanziario sia necessario anche un cambiamento di mentalità e di comportamento e a tal fine invita tutte le parti interessate ad adoperarsi costantemente per giungere a una migliore osservanza delle regole, a una gestione maggiormente reattiva e trasparente e a un orientamento più a lungo termine di tutti gli operatori del mercato.

4.7.

Per stimolare la concorrenza in un mercato fortemente concentrato, il CESE auspica che si favorisca la nascita di nuove agenzie di rating; ciò contribuirebbe anche a ridurre i costi eccessivi che si trovano a dover affrontare le PMI per ottenere un rating esterno del credito. Il CESE invita inoltre la Commissione a esaminare in maniera più approfondita come valutare le PMI in maniera comparabile ed economicamente accessibile.

4.8.

Al fine di assicurare un’attuazione rapida ed efficiente, e in linea con le priorità del programma di lavoro della Commissione per il 2017 (13), il CESE raccomanda di adottare misure volte a garantire che gli Stati membri si impegnino appieno a rispettare i termini per il recepimento delle direttive e a far sì che queste siano attuate integralmente.

4.9.

Nello spirito dell’iniziativa Legiferare meglio, il CESE invita la Commissione ad agevolare il coinvolgimento precoce di tutte le parti interessate, anche a livello di gruppi di esperti e organi consultivi, al fine di garantire una partecipazione equilibrata alle consultazioni, che rispecchi la diversità dei soggetti interessati.

Bruxelles, 29 marzo 2017

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell’UE [COM/2014/43 final].

(2)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0006+0+DOC+XML+V0//IT

(3)  http://ec.europa.eu/info/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less_it

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Legiferare meglio per ottenere risultati migliori — Agenda dell’UE [COM(2015) 215 final].

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Invito a presentare contributi sul quadro di regolamentazione dell’UE in materia di servizi finanziari [COM(2016) 855 final].

(6)  COM(2016) 850 final

(7)  Relazione informativa del CESE sul tema Accesso ai finanziamenti per le PMI e le società a media capitalizzazione nel periodo 2014-2020: opportunità e sfide.

(8)  Regolamento sui requisiti patrimoniali (CCR), articolo 501 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(9)  GU C 383 del 17.11.2015, pag. 64.

(10)  GU C 318 del 29.10.2011, pag. 24.

(11)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 35.

(12)  GU C 177 del 18.5.2016, pag. 9.

(13)  COM(2016) 710 final.