31.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 173/29


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla: «Proposta di direttiva del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell’Unione europea»

[COM(2016) 686 final – 2016/0338 (CNS)]

(2017/C 173/05)

Relatore:

Krister ANDERSSON

Consultazione

Consiglio dell’Unione europea, 16.2.2017

Base giuridica

Articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

2.2.2017

Adozione in sessione plenaria

22.2.2017

Sessione plenaria n.

523

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

174/0/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta di direttiva del Consiglio, volta a migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell’UE, che è stata avanzata dalla Commissione.

1.2.

Il CESE conviene con la Commissione che la doppia imposizione è uno dei maggiori ostacoli fiscali al mercato unico. C’è urgente necessità di meccanismi volti a garantire una soluzione più rapida e decisa dei casi di doppia imposizione che dovessero verificarsi tra Stati membri.

1.3.

Il CESE riconosce che l’eliminazione delle doppie imposizioni non è di per sé sufficiente a creare condizioni di parità nel settore della fiscalità. Secondo il Comitato, l’UE ha bisogno di un quadro comune positivo e lungimirante in materia di tassazione delle imprese.

1.4.

Il CESE si compiace del fatto che la proposta di direttiva apporti elementi di applicazione mirati per affrontare le principali lacune individuate nella convenzione sull’arbitrato dell’Unione (1).

1.5.

Il CESE accoglie molto favorevolmente la possibilità data al contribuente di chiedere al giudice nazionale di prendere le misure necessarie per istituire un collegio arbitrale incaricato di emettere una decisione finale vincolante sul suo caso, entro un arco di tempo prestabilito, qualora gli Stati membri non avviino in modo automatico la procedura di arbitraggio.

1.6.

Il CESE appoggia l’iniziativa della Commissione di estendere il monitoraggio dei risultati conseguiti dai paesi a tutti i casi di controversie in materia di doppia imposizione in situazioni transfrontaliere registrati ogni anno, allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

1.7.

Il CESE si compiace inoltre della flessibilità offerta agli Stati membri per concordare, a livello bilaterale e caso per caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Questo faciliterà il reperimento di soluzioni nelle situazioni multilaterali in cui la controversia considerata dev’essere risolta non solo a livello dell’UE, ma anche in relazione a paesi terzi attraverso trattati bilaterali.

1.8.

Il CESE appoggia la disposizione secondo cui le autorità competenti possono pubblicare la decisione finale, previo il consenso di ciascuno dei contribuenti interessati.

1.9.

Il Comitato desidera sottolineare che è urgente attuare la proposta in esame. Il numero di casi di doppia o multipla imposizione è in aumento in termini sia di dimensioni che di rilevanza. Non c’è più spazio per gli indugi.

2.   Contesto e proposta della Commissione

2.1.

Uno dei problemi principali che incontrano oggi le imprese che operano a livello transfrontaliero è la doppia imposizione. I meccanismi che disciplinano la risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione esistono già: si tratta delle procedure amichevoli (PA) previste dalle convenzioni in materia di doppia imposizione (DTC) concluse dagli Stati membri, nonché dalla convenzione sull’arbitrato dell’Unione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

2.2.

Sebbene i meccanismi esistenti funzionino bene in molti casi, è necessario migliorarli in aree come l’accesso ai meccanismi stessi per i contribuenti, la copertura, la tempestività e la qualità. Inoltre, i metodi tradizionali di risoluzione delle controversie non sono più del tutto compatibili con la complessità e i rischi dell’attuale contesto fiscale globale.

2.3.

La direttiva proposta si concentra su imprese e società, le più colpite dalle situazioni di doppia imposizione. Prende le mosse dalla vigente convenzione sull’arbitrato dell’Unione, che già prevede un meccanismo di arbitrato vincolante e obbligatorio, ma estende il suo campo di applicazione ad ambiti che non sono attualmente contemplati, aggiungendo elementi di applicazione mirati per affrontare le principali lacune individuate relative all’esecuzione e all’efficacia di tale meccanismo. Ne consegue che nel campo di applicazione della proposta sono comprese tutte le controversie in materia di doppia imposizione che riguardano operazioni transfrontaliere all’interno dell’UE e hanno ripercussioni sui profitti delle imprese.

2.4.

La proposta aggiunge un esplicito obbligo di risultato per gli Stati membri, nonché limiti di tempo chiaramente definiti. Sono escluse le situazioni che caratterizzano la doppia non imposizione e i casi di frode, dolo o colpa grave.

2.5.

La direttiva prevede una procedura amichevole (PA), avviata con la denuncia del contribuente, in virtù della quale gli Stati membri cooperano liberamente e devono raggiungere un accordo entro due anni.

2.6.

La fase iniziale della procedura amichevole è integrata da una procedura automatica di arbitrato che prevede la risoluzione della controversia mediante arbitrato entro un termine di quindici mesi qualora gli Stati membri non siano riusciti a raggiungere un accordo nel corso della fase amichevole iniziale. Questa procedura di arbitrato, che è obbligatoria e inizia automaticamente, si conclude con l’adozione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati, di una decisione finale vincolante e obbligatoria.

2.7.

Una maggiore trasparenza è uno degli obiettivi della direttiva proposta. Le autorità competenti possono pubblicare la decisione arbitrale definitiva e informazioni più dettagliate, previo accordo con il contribuente. Qualora il contribuente non dia il proprio consenso, le autorità competenti pubblicano una sintesi della decisione.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta di direttiva del Consiglio, nel quadro del pacchetto sulla tassazione delle società, volta a migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell’UE, che è stata avanzata dalla Commissione. C’è urgente necessità di meccanismi volti a garantire una soluzione più rapida e decisa dei casi di doppia imposizione che dovessero verificarsi tra Stati membri.

3.2.

Il CESE condivide l’affermazione della Commissione secondo cui l’Europa ha bisogno di un sistema fiscale adatto al mercato interno che sostenga la crescita economica e la competitività, attragga gli investimenti, favorisca la creazione di posti di lavoro, stimoli l’innovazione e appoggi il modello sociale europeo. La tassazione dovrebbe fornire entrate stabili utili agli investimenti pubblici e alle politiche favorevoli alla crescita, oltre a garantire che tutte le imprese godano di parità di condizioni e di certezza giuridica e incontrino ostacoli minimi quando operano a livello transfrontaliero.

3.3.

Il CESE condivide le preoccupazioni della Commissione secondo cui le controversie tra Stati membri su chi ha il diritto di tassare determinati utili fanno sì che spesso le imprese sono tassate due o più volte sullo stesso reddito. Dai dati più recenti della Commissione emerge che, nell’UE, sono tuttora aperte circa 900 controversie in materia di doppia imposizione, con in gioco 10,5 miliardi di euro.

3.4.

Il Comitato accoglie con favore l’impegno della Commissione teso ad assicurare che tutte le imprese operanti nell’Unione paghino le tasse nel luogo in cui gli utili e il valore vengono generati, ma le aziende non dovrebbero essere assoggettate a un’imposizione doppia o multipla per gli stessi profitti. Questo principio è essenziale ai fini di un’imposizione equa ed efficace. Il CESE conviene con la Commissione che uno dei maggiori ostacoli fiscali al mercato unico è la doppia imposizione.

3.5.

Il CESE accoglie molto favorevolmente l’iniziativa della Commissione volta ad affrontare il problema della doppia imposizione in maniera coordinata nell’UE. Il Comitato concorda con la Commissione che, per promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti, bisogna creare un contesto fiscale favorevole alle imprese, riducendo i costi di adeguamento alle normative e gli oneri amministrativi e assicurando certezza fiscale. L’importanza della certezza fiscale nel promuovere gli investimenti e la crescita è stata recentemente riconosciuta dai leader del G20, ed è diventata la nuova priorità mondiale. Gli Stati membri devono trovare un equilibrio tra l’attuazione delle necessarie riforme e la creazione di un contesto fiscale stabile, chiaro e prevedibile per le imprese.

3.6.

Il CESE riconosce che l’eliminazione delle doppie imposizioni non è di per sé sufficiente a creare condizioni di parità nel settore della fiscalità. Secondo il Comitato, l’UE ha bisogno di un quadro comune positivo e lungimirante in materia di tassazione delle imprese. È questa la ragione di fondo per cui la Commissione ha proposto di rilanciare la base imponibile consolidata comune per le società (CCCTB).

3.7.

Il CESE riconosce che, per evitare la doppia imposizione, la maggior parte degli Stati membri si avvale di trattati bilaterali in materia fiscale e di apposite procedure di risoluzione delle controversie. Tali procedure sono tuttavia lunghe e costose e non sempre si traducono in un accordo. La convenzione sull’arbitrato dell’Unione risolve in certa misura la situazione. ma il suo ambito di applicazione si limita alle controversie in materia di prezzi di trasferimento, senza prevedere alcun mezzo di ricorso contro l’interpretazione delle norme.

3.8.

Il CESE si compiace del fatto che la proposta di direttiva apporti elementi di applicazione mirati per affrontare le principali lacune individuate nella convenzione sull’arbitrato dell’Unione, vale a dire situazioni di diniego — implicito o esplicito — dell’accesso, come pure procedure prolungate e bloccate.

3.9.

Il CESE accoglie inoltre con favore il fatto che un numero più ampio di casi potrà giovare di un meccanismo che prevede la risoluzione obbligatoria e vincolante delle controversie. Questi miglioramenti ai meccanismi di risoluzione delle controversie renderanno possibili notevoli risparmi — in termini di tempo, denaro e risorse — sia alle imprese che alle amministrazioni e rafforzeranno la certezza fiscale per le imprese operanti nell’UE.

3.10.

Il CESE accoglie molto favorevolmente la possibilità data al contribuente di chiedere al giudice nazionale di prendere le misure necessarie per istituire un collegio arbitrale incaricato di emettere una decisione finale vincolante sul suo caso, entro un arco di tempo prestabilito, qualora gli Stati membri non avviino in modo automatico la procedura di arbitraggio. Ciò contribuirà a evitare incertezze per le imprese coinvolte e si basa sui meccanismi e le buone pratiche che sono già applicate in tutti gli Stati membri per controversie transfrontaliere in settori diversi da quello fiscale. Il CESE sottolinea tuttavia che gli Stati membri, per evitare notevoli ritardi nella risoluzione delle controversie, devono garantire la speditezza di tali procedimenti giudiziari.

3.11.

Il CESE appoggia l’iniziativa della Commissione di estendere il monitoraggio dei risultati conseguiti dai paesi a tutti i casi di controversie in materia di doppia imposizione in situazioni transfrontaliere registrati ogni anno, allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi della direttiva. Dall’analisi condotta emerge che esistono casi per i quali è impedito l’accesso ai meccanismi esistenti, che non rientrano nel campo di applicazione della convenzione sull’arbitrato dell’Unione o delle convenzioni in materia di doppia imposizione (DTC), che sono bloccati senza che i contribuenti siano informati dei motivi o che non sono affatto risolti. Il CESE reputa che, al momento attuale, i risultati conseguiti a livello di Stato membro non siano soddisfacenti e chiede che la Commissione conduca un esame approfondito sul funzionamento della direttiva, quando sarà attuata, e di pubblicare le analisi e i risultati corrispondenti.

3.12.

Il CESE conviene che l’eliminazione della doppia imposizione fiscale dovrebbe essere conseguita attraverso una procedura che preveda, come primo passo, la presentazione del caso alle autorità fiscali degli Stati membri interessati al fine di risolvere la controversia mediante procedura amichevole. Se entro un determinato periodo di tempo non viene raggiunto alcun accordo, il caso va sottoposto a una commissione consultiva — o a una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie — composta sia da rappresentanti delle autorità fiscali interessate che da personalità indipendenti. Le autorità fiscali dovrebbero adottare una decisione finale vincolante in riferimento al parere di una commissione consultiva o di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

3.13.

Il CESE constata che occorre introdurre nell’UE uno standard minimo efficace per i meccanismi di risoluzione delle controversie che affronti in modo completo e con sufficiente precisione gli adempimenti procedurali necessari per garantire un’applicazione omogenea ed effettiva.

3.14.

Il CESE si compiace inoltre della flessibilità offerta agli Stati membri per concordare, a livello bilaterale e caso per caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Questo faciliterà il reperimento di soluzioni nelle situazioni multilaterali in cui la controversia considerata dev’essere risolta non solo a livello dell’UE, ma anche in relazione a paesi terzi attraverso trattati bilaterali.

3.15.

Il CESE appoggia la disposizione secondo cui le autorità competenti possono pubblicare la decisione finale, previo il consenso di ciascuno dei contribuenti interessati.

3.16.

Il Comitato desidera sottolineare che è urgente attuare la proposta in esame. Il numero di casi di doppia o multipla imposizione è in aumento in termini sia di dimensioni che di rilevanza. Non c’è più spazio per gli indugi.

Bruxelles, 22 febbraio 2017

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE).