14.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 133/23


Parere del Comitato economico e sociale europeo «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell’obbligo di applicazione di un’aliquota normale minima»

[COM(2015) 646 final — 2015/0296 (CNS)]

(2016/C 133/05)

Relatore generale:

Daniel MAREELS

Il Consiglio, in data 14 gennaio 2016, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell’obbligo di applicazione di un’aliquota normale minima

[COM(2015) 646 final — 2015/0296 (CNS)].

L’Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 19 gennaio 2016, ha incaricato la sezione specializzata unione economica e monetaria, coesione economica e sociale di preparare i lavori in materia.

Vista l’urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 514a sessione plenaria dei giorni 17 e 18 febbraio 2016 (seduta del 17 febbraio 2016), ha nominato MAREELS relatore generale e ha adottato il seguente parere con 175 voti favorevoli, 3 voti contrari e 4 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva la proposta di direttiva della Commissione, che proroga l’applicazione dell’attuale aliquota normale minima dell’IVA. Il livello dell’aliquota minima rimane invariato rispetto al passato, ossia al 15 %, e viene prorogato di due anni a partire dal 2016.

1.2.

In materia di IVA è in vigore da molto tempo un regime transitorio. È in effetti auspicabile, in tale contesto, stabilire un’aliquota minima di questo tipo, nell’interesse del corretto funzionamento del mercato interno: in assenza di una tale aliquota minima, infatti, potrebbero registrarsi turbative e distorsioni del mercato e si correrebbe il rischio di un’accresciuta concorrenza tra Stati membri.

1.3.

Inoltre, fissare un’aliquota minima per un periodo determinato contribuirà anche a fare maggiore chiarezza e a garantire certezza giuridica, il che andrà a vantaggio di tutte le parti in causa.

1.4.

Nel 2010, quando questo regime dell’IVA fu prorogato per la quinta volta, il Comitato aveva espresso l’auspicio che quella (proroga) fosse anche «l’ultima». La nuova proroga, per un periodo più breve, può essere considerata un passo nella direzione giusta, ma, a giudizio del CESE, nulla toglie al fatto che si debbano compiere ulteriori sforzi per abbandonare le attuali disposizioni transitorie, in vigore da oltre vent’anni, e per adottare un regime definitivo dell’IVA adeguato al mercato interno dell’UE.

1.5.

Nel complesso, il CESE ribadisce l’esigenza di pervenire ad un regime di tassazione indiretta semplice e armonizzato, con una riduzione degli oneri amministrativi e benefici evidenti per le imprese e i cittadini, che garantisca una tassazione equa e un gettito certo per le finanze pubbliche, che faccia diminuire i rischi di frode fiscale e che contribuisca all’ulteriore sviluppo e al completamento del mercato interno.

1.6.

Il CESE accoglie con favore la decisione della Commissione di pubblicare, nel marzo 2016, un piano d’azione sul futuro dell’IVA. Ritiene infatti importante favorire una ripresa economica sostenuta e una crescita costante con tutti gli strumenti possibili, tra cui anche l’adozione di un regime dell’IVA concepito su misura.

2.   Contesto

2.1.

Con l’obiettivo di creare il mercato interno, già nei primi anni ‘90 ci si era adoperati per compiere passi avanti verso un regime dell’IVA definitivo, ma l’assenza di un consenso al riguardo tra gli Stati membri ha reso possibile instaurare soltanto un regime transitorio.

2.2.

In tale contesto è stata adottata la direttiva 92/77/CEE sulle aliquote dell’IVA, che ha introdotto un sistema di aliquote minime, stabilendo che a decorrere dal 1o gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996 in ciascuno Stato membro l’aliquota normale non potesse essere inferiore al 15 %. Da allora questa disposizione è stata prorogata cinque volte ed era applicabile fino al 31 dicembre 2015.

2.3.

La presente proposta — che giunge ovviamente con un certo ritardo rispetto a quella scadenza — proroga nuovamente l’applicabilità dell’aliquota minima del 15 %, ma questa volta per soli due anni. Questo perché la Commissione pubblicherà nella primavera del 2016 un piano d’azione al fine di registrare progressi verso un regime definitivo dell’IVA più semplice ed efficiente, maggiormente a prova di frode e adeguato al mercato unico. Per la durata di quest’ultima proroga sarà possibile esaminare in modo approfondito la questione delle aliquote dell’IVA.

Bruxelles, 17 febbraio 2016

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS