28.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/10


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese

(2015/C 174/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 27 febbraio 2015 dal Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages (in seguito «Euroalliages» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di silicio dell’Unione.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da silicio («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio (3), esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della Repubblica di Corea, ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio (4) alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan («le misure in vigore»).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

Dato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») è considerata un paese non retto da un’economia di mercato, il richiedente ha stabilito il valore normale per le importazioni dalla RPC in base al prezzo praticato in un paese terzo a economia di mercato, in questo caso gli Stati Uniti d’America («gli USA»). L’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.2    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio.

A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni dalla RPC sono aumentate recentemente e la quota di mercato delle importazioni originarie della RPC è significativa. Gli elementi di prova dimostrano anche che, in assenza di dazio antidumping, i prezzi delle importazioni originarie della RPC potrebbero risultare notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. È probabile che un tale livello di sottoquotazione possa compromettere, se non addirittura eliminare, il margine di profitto attualmente realizzato dall’industria dell’Unione e comportare la reiterazione di un grave pregiudizio.

Il richiedente sostiene infine che nella RPC esiste una notevole capacità produttiva inutilizzata che potrebbe essere usata per aumentare le esportazioni verso l’UE se le misure antidumping dovessero scadere. Altri fattori importanti a tale riguardo sono l’esistenza di ostacoli agli scambi per il paese interessato in altri mercati tradizionali di paesi terzi (tra cui gli USA) e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese

Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori del paese interessato interessati dal presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori esportatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori inseriti nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori e alle autorità del paese interessato.

I produttori esportatori selezionati per costituire il campione, le associazioni note di produttori esportatori e le autorità del paese interessato dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.1.2.   Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un’economia di mercato

Selezione di un paese terzo a economia di mercato

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dal paese interessato il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato.

Nell’inchiesta precedente il Brasile è stato utilizzato come paese terzo a economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla RPC. Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che da allora la situazione del mercato del Brasile è cambiata notevolmente. Il richiedente sostiene pertanto che il Brasile non è più un idoneo paese terzo a economia di mercato. Ai fini della presente inchiesta, la Commissione intende quindi utilizzare gli USA come idoneo paese terzo a economia di mercato, come proposto dal richiedente. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alle informazioni di cui dispone le Commissione, altri fornitori dell’Unione che operano in un’economia di mercato possono essere situati, tra l’altro, in Brasile, Norvegia, Russia e Australia. La Commissione esaminerà se il prodotto oggetto del riesame venga effettivamente fabbricato e venduto nei paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni dell’attuale produzione del prodotto oggetto del riesame.

5.1.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (6)  (7)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato II del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo disposizioni diverse.

5.2.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell’Unione ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell’Unione o ai produttori rappresentativi dell’Unione e alle associazioni note di produttori dell’Unione, vale a dire a:

Ferropem;

Ferroatlantica S.L.;

RW. Silicium GmbH;

Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages (Euroalliages).

I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

I produttori dell’Unione e le associazioni di produttori dell’Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, per manifestarsi e chiedere un questionario.

5.3.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le scansioni di deleghe e di certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che dovranno essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il loro accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDANCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale»), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo email valido e assicurarsi che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: per l’invio della corrispondenza:

Per questioni relative al dumping

:

TRADE-AD-SILICON-DUMPING@ec.europa.eu

Per questioni relative al pregiudizio

:

TRADE-AD-SILICON-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e dovranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue conclusioni non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualora una delle parti interessate ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

10.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).


(1)  GU C 371 del 18.10.2014, pag. 17.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio, del 25 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della Repubblica di Corea, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio, del 3 aprile 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 1.

(5)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca ed esporti il prodotto oggetto del riesame nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(6)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. Per la definizione delle parti collegate, cfr. l’allegato I, nota 3, o l’allegato II, nota 6.

(7)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(8)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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