Bruxelles, 16.12.2015

COM(2015) 648 final

2015/0295(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Il termine "negoziatore per conto proprio di merci" copre un ampio spettro di attori sui mercati dell'energia e delle merci: alcuni trattano esclusivamente contratti derivati su merci e assomigliano a imprese di investimento in termini di funzioni e di rischi, mentre per altri lo scambio di derivati su merci costituisce semplicemente un'attività accessoria rispetto alla produzione di merci. I requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) e alla direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) si applicano sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento. Il regime prudenziale applicabile alle imprese di investimento deriva da quello imposto agli enti creditizi ed è adattato in funzione dei servizi di investimento forniti.

L'articolo 493, paragrafo 1, e l'articolo 498, paragrafo 1, del CRR esentano i negoziatori per conto proprio di merci (imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE, e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari) rispettivamente dai requisiti in materia di grandi esposizioni e dai requisiti in materia di fondi propri.

Entrambe le esenzioni scadono il 31 dicembre 2017. Questa "clausola di durata massima" è stata inserita in origine nel CRR per lasciare alle autorità di regolamentazione il tempo necessario per stabilire una regolamentazione prudenziale adeguata al profilo di rischio dei negoziatori per conto proprio di merci 1 . A tal fine, l'articolo 493, paragrafo 2, e l'articolo 498, paragrafo 2, del CRR incaricano la Commissione di preparare relazioni entro la fine del 2015. Sulla base di tali relazioni la Commissione può decidere di presentare proposte di modifica del CRR. La Commissione è altresì tenuta a presentare, entro lo stesso termine, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in generale. Anche in questo caso alla relazione può fare seguito una proposta da parte della Commissione.

Poiché le suddette relazioni sono collegate tra loro, la Commissione ha deciso di effettuare un unico riesame (di seguito "riesame delle imprese di investimento") e di redigere un'unica relazione sui temi in questione. Ciò è stato ritenuto necessario per garantire lo sviluppo di un coerente quadro prudenziale per tutti i tipi di imprese di investimento. I lavori per il riesame delle imprese di investimento sono già in corso: la Commissione ha chiesto all'Autorità bancaria europea (ABE) e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di fornire consulenza tecnica in merito. I pareri sono previsti per la fine di settembre 2015. La Commissione dovrà quindi avvalersi di questi pareri per predisporre la relazione. Qualora la Commissione decida di cambiare l'attuale quadro prudenziale per le imprese di investimento, la relazione illustrerà nel dettaglio le fasi successive del riesame delle imprese di investimento e le grandi linee delle modifiche che la Commissione sta vagliando.

Il riesame delle imprese di investimento è un progetto complesso, che non sarà ultimato entro la fine di quest'anno. È quindi estremamente improbabile che qualsiasi normativa possa scaturire da tale riesame sia elaborata, adottata e applicata prima della scadenza delle attuali esenzioni (ossia prima della fine del 2017). Questo comporta delle conseguenze per i negoziatori per conto proprio di merci poiché, ove non fosse già in vigore uno specifico quadro prudenziale derivante dal riesame delle imprese di investimento, a partire dal 1° gennaio 2018 queste sarebbero soggette a tutti i requisiti previsti dal CRR e dalla CRD.

Questo scenario presenta due problemi: in primo luogo, i negoziatori per conto proprio di merci sarebbero soggetti a tutti i requisiti previsti dal CRR e dalla CRD senza che sia stata presa una decisione consapevole (e informata) sul fatto che questo regime sia effettivamente il più appropriato per loro. In secondo luogo, supponendo che dal riesame delle imprese di investimento scaturisca un quadro prudenziale su misura per i negoziatori per conto proprio di merci, questi ultimi sarebbero privati di un quadro normativo stabile. Passerebbero dal regime attuale, in cui sono esenti dai requisiti in materia di fondi propri e di grandi esposizioni, a un regime temporaneo che comporterebbe il rispetto di tutti i requisiti previsti dal CRR e dalla CRD, per passare quindi al quadro normativo su misura in un periodo di tempo molto breve (uno o due anni). Un simile risultato non è auspicabile.

Per evitare che si verifichi una situazione del genere è pertanto opportuno prorogare le esenzioni previste dal CRR. La proroga dovrebbe prendere in considerazione il tempo necessario per concludere il riesame delle imprese di investimento e per preparare, adottare e applicare la legislazione che eventualmente scaturisca da tale riesame.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

La presente proposta è pienamente compatibile con le attuali disposizioni del CRR (estenderebbe le vigenti esenzioni ivi contenute). Essa è, inoltre, pienamente coerente con l'impostazione generale del riesame delle imprese di investimento (individuare il quadro prudenziale adeguato per le imprese di investimento) previsto dal regolamento (consentirebbe di mantenere il regime attuale per i negoziatori per conto proprio di merci fino al termine del riesame e all'attuazione delle eventuali proposte legislative che ne derivino).

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La presente proposta è collegata alla normativa di attuazione della direttiva 2014/65/UE ("MiFID 2"), che identificherà i negoziatori per conto proprio di merci che saranno classificati come imprese di investimento 2 . Essa è inoltre collegata alle politiche nel settore dei mercati energetici, dato che i negoziatori per conto proprio di merci sono attivi su questi mercati (possono anche essere parte di grandi gruppi energetici) 3 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Poiché la proposta modifica il CRR, la base giuridica scelta è la stessa.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le esenzioni in vigore sono contenute nella normativa dell'Unione e in particolare nel CRR. Poiché il CRR non concede agli Stati membri la possibilità di prorogare tali esenzioni, queste possono essere prorogate solo a livello dell'Unione.

Proporzionalità

La presente proposta è proporzionata in quanto introduce una modifica molto limitata alla legislazione vigente al fine di affrontare il problema descritto nella sezione 1.

Scelta dello strumento

Si è optato per un regolamento perché la proroga richiede la modifica del CRR.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore

Come indicato sopra, il quadro prudenziale applicabile alle imprese di investimento (compresi i negoziatori per conto proprio di merci) stabilito dal CRR e dalla CRD è attualmente in fase di riesame. I risultati di tale riesame determineranno il regime prudenziale applicabile ai negoziatori per conto proprio di merci. Lo scopo della presente proposta è prorogare il regime attuale applicabile ai negoziatori per conto proprio di merci fino al completamento del riesame delle imprese di investimento e all'applicazione delle eventuali modifiche all'attuale quadro prudenziale da esso derivanti.

Consultazione delle parti interessate

Non sono state effettuate specifiche consultazioni delle parti interessate.

Ricorso al parere di esperti

Non sono state chieste o utilizzate consulenze esterne.

Valutazione d'impatto

Per questa proposta non è prevista alcuna valutazione d'impatto poiché essa non avrà alcun impatto significativo di carattere economico, ambientale o sociale. Piuttosto, impatti significativi potrebbero concretizzarsi se le esenzioni non fossero prorogate e i negoziatori per conto proprio di merci diventassero, di conseguenza, soggetti a tutti i requisiti previsti dal CRR e della CRD (senza alcuna analisi dell'appropriatezza per loro di tale regime).

Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa

La proposta non comporta cambiamenti per quanto concerne gli oneri normativi per i negoziatori per conto proprio di merci rispetto allo status quo. Partendo dal presupposto che il riesame delle imprese di investimento comporterà lo sviluppo di un nuovo quadro prudenziale per i negoziatori per conto proprio di merci, la presente proposta è intesa a impedire che questi ultimi diventino soggetti a tutti i requisiti previsti dal CRR e dalla CRD, con i relativi oneri normativi, per poi passare dopo un breve lasso di tempo al nuovo quadro di cui sopra.

In altre parole, la presente proposta mira a prevenire un aumento temporaneo degli oneri normativi per i negoziatori per conto proprio di merci.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Lo scopo della presente proposta è estendere il periodo durante il quale i negoziatori per conto proprio di merci sono esentati da taluni requisiti previsti dal CRR. Non sono necessari piani di attuazione specifici in quanto la proroga è direttamente applicabile e consente la prosecuzione della pratica esistente. Per le stesse ragioni non vi è alcuna necessità di prevedere specifici quadri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione, che dovranno invece essere messi in atto nel contesto di eventuali modifiche al quadro prudenziale applicabile ai negoziatori per conto proprio di merci in seguito al riesame delle imprese di investimento.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

Le disposizioni contenute nella proposta riguardano solo la proroga delle esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci dai requisiti in materia di fondi propri e di grandi esposizioni previsti dal CRR. Le sezioni precedenti della presente relazione forniscono già una spiegazione dettagliata dei motivi e della logica alla base della proposta e delle sue disposizioni.

2015/0295 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 4 ,

visto il parere della Banca centrale europea 5 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 esenta le imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui ai punti 5, 6, 7, 9 e 10 della sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/22/CEE 8 ("negoziatori per conto proprio di merci") dai requisiti in materia di grandi esposizioni e dai requisiti in materia di fondi propri. Tali esenzioni si applicano fino al 31 dicembre 2017.

(2)Il regolamento (UE) n. 575/2013 impone inoltre alla Commissione di preparare, entro il 31 dicembre 2015, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale dei negoziatori per conto proprio di merci. Lo stesso regolamento stabilisce altresì che la Commissione rediga, entro la stessa data, una relazione in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in genere. Se del caso, tali relazioni devono essere seguite da proposte legislative.

(3)Il riesame del trattamento prudenziale delle imprese di investimento ("riesame delle imprese di investimento"), che concerne anche i negoziatori per conto proprio di merci, è attualmente in corso, ma non è ancora stato completato. Il completamento del riesame e l'adozione della nuova normativa che si renda eventualmente necessaria alla luce di tale riesame si concluderanno solo dopo il 31 dicembre 2017.

(4)Con il regime vigente, dopo il 31 dicembre 2017 i negoziatori per conto proprio di merci saranno soggetti ai requisiti in materia di grandi esposizioni e ai requisiti in materia di fondi propri. Ciò potrebbe costringerli ad aumentare in misura significativa l'importo dei fondi propri che devono avere per proseguire le proprie attività e potrebbe pertanto aumentare i costi inerenti allo svolgimento di tali attività.

(5)La decisione di applicare i requisiti in materia di grandi esposizioni e i requisiti in materia di fondi propri ai negoziatori per conto proprio di merci non dovrebbe derivare dalla scadenza dell'esenzione. Al contrario, tale decisione dovrebbe essere accuratamente motivata, basata sulle conclusioni del riesame delle imprese d'investimento e chiaramente espressa nella legislazione.

(6)Pertanto dovrebbe essere stabilita una nuova data limite di applicazione delle esenzioni. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

(1) all'articolo 493, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale esenzione è valida sino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.";

(2) all'articolo 498, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale esenzione si applica fino al 31 dicembre 2020 oppure, se precedente, sino alla data di entrata in vigore di eventuali modifiche ai sensi dei paragrafi 2 e 3.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Il CRR in realtà ha prorogato le esenzioni già previste dalla direttiva 2006/48/CE poiché il tempo a disposizione non era sufficiente per sviluppare un adeguato quadro prudenziale per i negoziatori per conto proprio di merci.
(2) La MiFID 2 è collegata al CRR e alla CRD: se un negoziatore per conto proprio di merci è classificato come impresa di investimento ai sensi della MiFID 2, sarà soggetto alle prescrizioni del CRR e della CRD.
(3) La proroga dell'esenzione eviterà potenziali perturbazioni su questi mercati e fornirà tempo sufficiente per trovare un adeguato quadro prudenziale per i negoziatori per conto proprio di merci.
(4) GU C del , pag. .
(5) GU C del , pag. .
(6) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(7) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
(8) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27).