Bruxelles, 9.12.2015

COM(2015) 635 final

2015/0288(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2015) 274}
{SWD(2015) 275}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La strategia per il mercato unico digitale 1 , adottata dalla Commissione il 6 maggio 2015, ha annunciato un'iniziativa legislativa riguardante norme armonizzate sulla fornitura di contenuto digitale e sulla vendita online di beni. La presente iniziativa si compone di i) una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, e ii) una proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online 2 e di altri tipi di vendita a distanza di beni.

Come annunciato dalla Commissione nel programma di lavoro per il 2015, queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati riguardanti il regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita. In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un corpus completo di norme, bensì contengono un corpus di norme mirate pienamente armonizzate. Le proposte tengono inoltre conto di un certo numero di emendamenti presentati dal Parlamento europeo in prima lettura sulla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita, segnatamente la limitazione del campo di applicazione ai contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e l'estensione del campo di applicazione a determinati contenuti digitali forniti in cambio di una prestazione diversa dal denaro.

Sebbene la presente relazione riguardi specificamente la proposta relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, la parte che spiega la motivazione della proposta vale per entrambe le proposte, essendo queste concepite come un pacchetto unico con obiettivi comuni.

Motivazione e obiettivi della proposta

Obiettivo generale delle proposte è contribuire a un aumento più rapido delle opportunità offerte dalla creazione di un autentico mercato unico digitale, a beneficio sia dei consumatori che delle imprese. Eliminando le principali barriere legate al diritto contrattuale che ostacolano gli scambi transfrontalieri, le norme previste dalle proposte ridurranno l'incertezza giuridica per le imprese e i consumatori derivante dalla complessità del quadro normativo e i costi sopportati dalle imprese a causa delle differenze tra i diritti dei contratti.

Secondo il 39% delle imprese che vendono online, ma non oltre frontiera, uno dei principali ostacoli alle vendite transfrontaliere è rappresentato dalle differenze tra i diritti dei contratti nazionali 3 , soprattutto per quanto riguarda i rimedi in caso di prodotto difettoso, come indicato dal 49% dei dettaglianti che vendono online e dal 67% di quanti stanno cercando di vendere online oltre frontiera o stanno valutando tale possibilità 4 . La diversità delle norme nazionali di diritto contrattuale genera costi una tantum di circa 4 miliardi di euro per i dettaglianti che vendono ai consumatori; questi costi sono sopportati principalmente dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI). Obiettivo delle presenti proposte è creare un ambiente favorevole alle imprese, che permetta loro, in particolare alle PMI, di vendere più facilmente a livello transfrontaliero. Occorre garantire la certezza giuridica alle imprese che vendono beni e contenuti digitali al di fuori del mercato nazionale e non gravarle dei costi inutili causati dalle differenze tra i diritti nazionali.

Tra i consumatori che hanno utilizzato internet a scopi privati nel 2014 solo il 18% ha effettuato acquisti online da un altro paese dell'UE, mentre il 55% ha acquistato a livello nazionale 5 . I consumatori non si sentono al sicuro quando fanno acquisti online a livello transfrontaliero e ritengono di essere tutelati meglio negli acquisti online nazionali, disciplinati dal proprio diritto nazionale. Uno dei principali motivi è l'incertezza in merito ai diritti contrattuali essenziali. Le differenze tra i regimi nazionali costituiscono inoltre un ostacolo a un'efficace tutela dei diritti dei consumatori. Di conseguenza, i consumatori perdono opportunità e dispongono di una gamma più limitata di beni a prezzi meno competitivi. Inoltre, poiché non si fidano a fare acquisti online transfrontalieri, non possono trarre vantaggio dalle differenze di prezzo esistenti nei vari Stati membri e quindi non riescono a cogliere grandi potenziali opportunità.

È necessario agire rapidamente per quanto riguarda la vendita online di beni. Al tempo stesso, armonizzando le norme sulla vendita a distanza si rischia che tali norme differiscano da quelle sulle vendite "faccia a faccia". Considerata la crescente importanza del modello di distribuzione "omnichannel" (vale a dire la vendita contestuale attraverso molteplici canali, ad esempio direttamente in un negozio, online o con un altro mezzo a distanza), la Commissione prenderà le misure opportune per evitare tale rischio e garantire che i consumatori e i professionisti possano contare effettivamente su un quadro giuridico coerente e facile da applicare in tutta l'UE.

Pertanto, parallelamente alla presente proposta, la Commissione, nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, ha avviato un'analisi approfondita della legislazione dell'UE vigente in materia di protezione dei consumatori. I dati delle analisi dei controlli di idoneità relativi all'applicazione della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo agli acquisti "faccia a faccia" di beni saranno probabilmente disponibili nella seconda metà del 2016. Sebbene tali dati e quindi i risultati dell'esercizio dei controlli di idoneità su questo punto non siano ancora disponibili, le eventuali conclusioni di tale esercizio che indichino la necessità di un'iniziativa della Commissione sulla vendita "faccia a faccia" di beni potrebbero essere prese in considerazione dai colegislatori nel seguito da dare alla proposta relativa alla vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

Le disposizioni sostanziali fondamentali della presente proposta riguardano le principali differenze tra le norme imperative nazionali a tutela del consumatore adottate dagli Stati membri per attuare le norme di armonizzazione minima previste dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo 6 . Dette differenze incidono sulla decisione del professionista di vendere beni oltre frontiera e sulla misura in cui farlo.

Sebbene si basi sulle norme della direttiva 1999/44/CE, la proposta prevede la piena armonizzazione dei criteri di conformità dei beni, della gerarchia dei rimedi a disposizione del consumatore e dei termini per l'inversione dell'onere della prova e le garanzie legali. Inoltre, chiarisce alcuni aspetti dell'attuale direttiva 1999/44/CE, ad esempio il fatto che il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo se il venditore non ripara o sostituisce il bene entro un termine ragionevole. Diversamente da quanto previsto dalla direttiva 1999/44/CE, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto anche in caso di difetto di lieve entità. Sempre diversamente dalla direttiva 1999/44/CE, la proposta non prevede l'obbligo attualmente imposto al consumatore da vari diritti nazionali di denunciare al venditore il difetto del bene entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla scoperta. Un importante cambiamento rispetto alla direttiva 1999/44/CE è sicuramente il fatto che il termine per l'inversione dell'onere della prova è innalzato a due anni. Analogamente alla direttiva 1999/44/CE, le disposizioni sul diritto del consumatore al risarcimento dei danni causati dal difetto di conformità sono lasciate alla disciplina della legislazione nazionale.

Inoltre, la proposta integra la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 , che ha già armonizzato pienamente determinate norme sulla vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni (principalmente gli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di recesso). La proposta integra anche la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") 8 , che, tra l'altro, istituisce in parte norme armonizzate sui contratti elettronici.

La proposta non intende armonizzare pienamente le norme sulle clausole abusive e quindi non avrà alcun impatto sulla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 9 .

La proposta è compatibile con le norme vigenti dell'UE in materia di legge applicabile e competenza giurisdizionale nel mercato unico digitale 10 . Il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 11 e il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) 12 , che fissano le norme per determinare la giurisdizione competente e la legge applicabile, si applicano anche nell'ambiente digitale. Questi strumenti sono stati adottati abbastanza di recente e le implicazioni di internet sono state esaminate attentamente durante l'iter legislativo. Alcune norme tengono specificamente conto delle transazioni commerciali via internet, in particolare quelle sui contratti conclusi dai consumatori. Tali norme mirano a proteggere il consumatore, tra l'altro nel mercato unico digitale, permettendogli di beneficiare delle norme inderogabili dello Stato membro in cui risiede abitualmente. Poiché l'attuale proposta sulla vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni mira ad armonizzare le disposizioni imperative essenziali per la protezione dei consumatori, i professionisti non dovranno più far fronte alle grandi disparità di 28 regimi giuridici diversi. Unitamente alle nuove norme di diritto dei contratti per la vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni stabilite nella presente proposta, le vigenti norme di diritto internazionale privato fissano un quadro giuridico chiaro per gli acquisti e le vendite nel mercato digitale europeo, che tiene conto degli interessi sia dei consumatori sia delle imprese. La presente proposta legislativa pertanto non implica alcuna modifica dell'attuale quadro di diritto internazionale privato dell'Unione, compreso il regolamento (CE) n. 593/2008 (regolamento Roma I).

La proposta integra ed ammette la legislazione settoriale dell'Unione, ad esempio le direttive relative alla progettazione ecocompatibile 13 e ai marchi di qualità ecologica 14 e i relativi atti delegati e di esecuzione, al fine di introdurre prescrizioni sulla durabilità specifiche per il prodotto, ad esempio gli obblighi di informazione sulla durabilità.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La strategia per il mercato unico digitale intende affrontare in modo olistico tutti i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero nel mercato unico digitale. La proposta va inquadrata nel contesto di questo approccio olistico, che riguarda, tra l'altro, le iniziative relative al ruolo delle piattaforme, l'iniziativa europea per le nuvole informatiche, gli oneri legati all'IVA e il processo di consegna dei pacchi, nonché le iniziative relative all'esecuzione/mezzi di ricorso, ossia l'entrata in funzione della piattaforma di risoluzione delle controversie online 15 e la revisione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori 16 . In particolare, la piena armonizzazione delle norme di diritto dei contratti nell'UE faciliterà inoltre il coordinamento delle azioni intraprese dagli organismi di cooperazione per la tutela dei consumatori 17 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il suo obiettivo principale è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Le differenze esistenti tra le norme di diritto contrattuale dei consumatori impediscono ai professionisti di vendere online oltre frontiera, poiché costoro devono adattare i propri contratti alle diverse norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori vigenti nei vari Stati membri in cui esportano e, di conseguenza, incorrono in costi legati al diritto dei contratti. I consumatori non conoscono i diritti contrattuali essenziali di cui godono quando fanno acquisti all'estero e preferiscono quindi rimanere nei propri mercati nazionali. Questi problemi hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno e limitano la concorrenza.

Le differenze tra le norme imperative nazionali che si applicano ai contratti di vendita al consumatore negli Stati membri derivano principalmente dalle norme imperative nazionali che vanno oltre quanto disposto dalle direttive di armonizzazione minima dell'UE 18 19 . Sono vari i settori chiave in cui sussistono tali differenze che comportano costi aggiuntivi per le imprese e incertezza giuridica per i consumatori.

La direttiva 1999/44/CE gerarchizza i rimedi a disposizione dei consumatori. Se i beni non sono conformi al contratto, il consumatore ha il diritto al ripristino chiedendo per prima cosa la riparazione o la sostituzione. Solo in via secondaria può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. 20 Stati membri 20 seguono questo approccio, mentre gli altri consentono al consumatore di scegliere liberamente fra i rimedi oppure oltre alla gerarchia dei rimedi prevedono un altro rimedio, ad esempio il diritto di rifiutare i beni non conformi entro un breve termine.

Conformemente alla direttiva 1999/44/CE, gli Stati membri sono autorizzati a imporre al consumatore l'obbligo di denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta al fine di beneficiare dei suoi diritti. In caso di mancata denuncia il consumatore perde il diritto di avvalersi dei rimedi. In 11 Stati membri 21 tale obbligo non sussiste, in 12 Stati membri 22 il consumatore deve denunciare il difetto entro 2 mesi e in 5 Stati membri 23 deve farlo entro un termine diverso.

Ai sensi della direttiva 1999/44/CE il consumatore può chiedere un rimedio solo se il bene non era conforme al momento della consegna. Durante i primi 6 mesi l'onere della prova è invertito e spetta al professionista dimostrare che al momento della consegna non sussisteva nessun difetto. 25 Stati membri seguono tale approccio mentre 3 Stati membri 24 hanno recentemente esteso il termine di inversione dell'onere della prova.

La direttiva 1999/44/CE prevede che il professionista possa essere ritenuto responsabile per un periodo non inferiore a 2 anni per i difetti sussistenti al momento della consegna. In 23 Stati membri tale periodo è di 2 anni, in 1 Stato membro è più lungo 25 e in 2 Stati membri 26 è illimitato. 2 Stati membri 27 non prevedono un periodo specifico di garanzia legale, ma i diritti del consumatore sono limitati dal termine di prescrizione (termine previsto dalle legislazioni nazionali entro cui i diritti possono essere fatti valere in giudizio).

Nel complesso la proposta elimina gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali derivanti da queste differenze tra le norme imperative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, in particolare dai costi di transazione aggiuntivi quando si concludono transazioni commerciali transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia nei propri diritti espressa dai consumatori che acquistano da un altro paese dell'UE, tutti ostacoli che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno e limitano la concorrenza.

La proposta garantisce un livello elevato di protezione dei consumatori, prevedendo un corpus di norme imperative pienamente armonizzate che mantengono e, in un certo numero di casi, migliorano il livello di tutela di cui il consumatore gode ai sensi della vigente direttiva 1999/44/CE.

Sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Obiettivo dell'iniziativa è eliminare le barriere legate al diritto contrattuale dei consumatori che impediscono gli scambi online e contribuire a istituire un vero e proprio mercato unico digitale a beneficio delle imprese e dei consumatori. Questo obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri. Le norme sulla vendita di beni della direttiva 1999/44/CE sono di armonizzazione minima e pertanto permettono un'attuazione diversa da parte degli Stati membri. Ciò ha determinato una frammentazione giuridica. Solo un intervento coordinato a livello dell'Unione volto a eliminare, attraverso la piena armonizzazione, gli attuali approcci nazionali divergenti in materia di diritto dei consumatori nell'Unione europea può contribuire al completamento del mercato interno risolvendo questo problema.

La proposta prevede la piena armonizzazione di determinati diritti contrattuali essenziali dei consumatori. Si avrà così un corpus unico di norme che garantirà lo stesso livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l'UE e consentirà ai professionisti di vendere ai consumatori in tutti gli Stati membri in base alle stesse clausole contrattuali. La proposta ridurrà significativamente i costi di adempimento a carico dei professionisti garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori. L'azione a livello dell'Unione risulta quindi più efficace dell'azione a livello nazionale.

L'approccio della piena armonizzazione ha già ottenuto risultati positivi nel settore della legislazione dell'UE a tutela dei consumatori, ad esempio attraverso le norme della direttiva 2011/83/UE, garantendo una serie di diritti dei consumatori uniformi per tutti i consumatori dell'Unione europea, interpretati e fatti valere in modo uniforme in tutti gli Stati membri. L'iniziativa a livello dell'UE assicurerà lo sviluppo coerente dei diritti dei consumatori e, al tempo stesso, lo stesso livello elevato di tutela per tutti i consumatori dell'Unione. Fornirà certezza giuridica alle imprese che intendono vendere i loro beni in altri Stati membri. Tale risultato può essere conseguito solo da un'azione a livello dell'UE.

Inoltre, l'iniziativa a livello dell'UE assicurerà l'applicazione coerente dei diritti dei consumatori e, al tempo stesso, lo stesso livello elevato di tutela per tutti i consumatori dell'Unione. Fornirà certezza giuridica alle imprese che intendono vendere i loro beni in altri Stati membri. Tale iniziativa fornirà una base giuridica coerente per le azioni di esecuzione coordinata in quanto la direttiva proposta sarà inclusa nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. Inoltre, le azioni di esecuzione saranno ampiamente agevolate dalle norme uniformi pienamente armonizzate proposte. Sarà così rafforzata l'esecuzione della legislazione dell'UE a beneficio dei consumatori dell'UE. Tale risultato può essere conseguito solo da un'azione a livello dell'UE.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi.

La proposta non intende armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni. Si concentra sull'ulteriore armonizzazione solo di quei diritti contrattuali essenziali e mirati dei consumatori dell'UE che sono fondamentali per le transazioni commerciali transfrontaliere online e che sono stati identificati come barriere al commercio da tutti i portatori di interessi e sono necessari per infondere fiducia ai consumatori nell'acquisto a distanza all'estero. Inoltre, la scelta della forma giuridica di una direttiva anziché di un regolamento permetterà un'interferenza notevolmente minore nel diritto nazionale (si veda la rubrica "Scelta dello strumento").

Scelta dello strumento

La Commissione presenta un pacchetto composto di due direttive di piena armonizzazione: una direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni e una direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale.

La scelta della forma giuridica della direttiva lascia agli Stati membri la libertà di adattarne l'attuazione nel diritto nazionale. Per poter spiegare direttamente i suoi effetti un regolamento richiederebbe un regime molto più dettagliato e completo rispetto a una direttiva. Di conseguenza comporterebbe interferenze considerevolmente maggiori nel diritto nazionale.

La scelta della piena armonizzazione porterà a norme semplici e moderne che elimineranno le barriere di diritto contrattuale e creeranno condizioni di parità per le imprese, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l'UE.

Uno strumento non vincolante, come un contratto tipo volontario, non conseguirebbe l'obiettivo di migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. I professionisti continuerebbero ad essere obbligati a rispettare le diverse norme imperative nazionali del paese di residenza del consumatore che prevedono un livello più elevato di protezione dei consumatori rispetto al contratto tipo, e pertanto continuerebbero a dover sostenere costi maggiori legati al diritto contrattuale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione dei portatori di interessi

Procedura di consultazione

È stata elaborata una strategia di ampia consultazione per garantire una vasta partecipazione durante tutto il ciclo politico dell'iniziativa. La strategia si è basata su una combinazione di consultazioni pubbliche mirate. La Commissione ha dato la possibilità di esprimersi a tutte le parti interessate 28 (imprese, consumatori, autorità nazionali, avvocati e accademici), onde ottenere una gamma di opinioni vasta ed equilibrata.

- Consultazione pubblica: una consultazione pubblica via internet aperta 12 settimane ha ottenuto 189 risposte da parte di tutte le categorie di portatori di interessi di tutta l'UE.

- Consultazioni mirate: è stato creato un gruppo di consultazione dei portatori di interessi composto da 22 organizzazioni rappresentanti una vasta gamma di interessi. Il gruppo si è riunito 7 volte.

Da giugno ad agosto 2015 sono state inoltre effettuate interviste approfondite con le imprese al fine di raccogliere dati sui costi legati al diritto contrattuale incontrati dalle imprese quando vendono all'estero.

Nel quadro della strategia sul mercato unico digitale, nel 2015 sono state condotte due indagini, una presso i consumatori 29 e una presso le imprese 30 , per raccogliere dati per identificare i principali ostacoli transfrontalieri al mercato unico digitale.

Consultazione degli Stati membri: tra giugno e ottobre 2015 sono stati organizzati tre workshop della durata di un giorno con gli Stati membri. Le questioni rilevanti sono state discusse anche con le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa durante la riunione del comitato di cooperazione per la tutela dei consumatori (aprile 2015) e con le autorità nazionali responsabili della politica dei consumatori durante la riunione della rete sulla politica dei consumatori (maggio 2015).

Sintesi dei risultati

La maggioranza dei consumatori che hanno partecipato all'indagine riconosce che l'armonizzazione può migliorare il commercio elettronico transfrontaliero ma è favorevole a una piena armonizzazione solo se gli attuali livelli di protezione dei consumatori negli Stati membri non vengono ridotti. Segnala inoltre il rischio che si creino regimi diversi a seconda del canale di vendita. Le associazioni di consumatori si oppongono fermamente a qualsiasi forma di applicazione del diritto del paese del professionista. Inoltre, tenuto conto delle diverse caratteristiche dei contratti tra imprese (B2B) e dei contratti tra imprese e consumatori (B2C) e delle possibili divergenze rispetto agli strumenti giuridici già esistenti, le organizzazioni di consumatori sono contrarie all'inserimento dei contratti B2B nel campo di applicazione della presente proposta. La maggioranza delle imprese è favorevole all'armonizzazione delle norme UE sulla vendita B2C di beni. Alcune associazioni di imprese dubitano della necessità di un'azione, ma qualora debba essere presa un'azione a livello UE preferiscono l'applicazione del diritto del professionista e una modifica del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I). Le organizzazioni imprenditoriali raccomandano di evitare, per quanto possibile, un approccio settoriale che porti a norme divergenti per le vendite online e quelle offline e per i beni e il contenuto digitale. La grande maggioranza delle associazioni di professionisti legali è favorevole a norme UE armonizzate e allo stesso regime per i contratti B2C e B2B.

Gli Stati membri sono in generale a favore di norme UE armonizzate, ma sono cauti riguardo alla fattibilità politica e alla differenziazione tra norme sulla vendita online e quelle sulla vendita offline. Alcuni preferiscono una migliore attuazione, esecuzione e valutazione della legislazione esistente prima della proposizione di nuovi atti legislativi. La maggior parte degli Stati membri che hanno risposto ritiene opportuno includere solo i contratti B2C. Inoltre, un numero importante di Stati membri è espressamente contrario a qualsiasi forma di applicazione del diritto del professionista e, quindi, alla modifica del regolamento Roma I.

Per quanto riguarda il contenuto sostanziale delle norme, la maggior parte delle associazioni di consumatori appoggia la libertà di scelta dei rimedi, mentre la maggioranza dei partecipanti dal lato delle imprese preferisce una gerarchia dei rimedi del consumatore in tutta l'UE. Gli Stati membri sono divisi: alcuni sono favorevoli alla gerarchia dei rimedi, altri invece prediligono la libera scelta dei rimedi da parte del consumatore. La maggioranza dei professionisti legali che hanno partecipato all'indagine è a favore della libera scelta dei rimedi del consumatore, mentre altri preferiscono mantenere una gerarchia dei rimedi, eventualmente negoziabili tra le parti. In materia di inversione dell'onere della prova, le organizzazioni di consumatori auspicano un termine superiore a 6 mesi (per lo più 2 anni) e praticamente tutte sono a favore di un periodo di garanzia legale più lungo. Le imprese preferiscono mantenere l'attuale termine di inversione dell'onere della prova di 6 mesi e sono favorevoli alla piena armonizzazione dell'attuale periodo di garanzia legale di 2 anni. Gli Stati membri e i professionisti legali in linea generale propendono per il mantenimento delle norme vigenti sull'inversione dell'onere della prova e sulla garanzia legale.

Ricorso al parere di esperti

La Commissione si è basata su vari studi economici e giuridici, commissionati ai fini specifici di questa iniziativa o nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, tra cui un'indagine del 2015 volta a identificare i principali ostacoli transfrontalieri al mercato unico digitale 31 , le statistiche Eurostat 2014, indagini Eurobarometro e un indagine del gruppo PMI 32 .

Uno studio di diritto comparato ha fornito un quadro generale delle norme imperative applicabili alle obbligazioni contrattuali nei contratti di vendita di beni a distanza, in particolare, online.

Valutazione d'impatto

Il 16 ottobre 2015 il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere iniziale sul progetto di valutazione d'impatto; quest'ultimo è stato modificato alla luce delle osservazioni del comitato ed è stato ripresentato. Il 9 novembre 2015 il comitato ha formulato un secondo parere con cui ha approvato il progetto di valutazione d'impatto con riserva di osservazioni 33 .

La relazione sulla valutazione d'impatto riveduta e una relazione esplicativa sono pubblicate assieme alle proposte 34 . 

Alternative strategiche esaminate

Oltre ad esaminare le conseguenze della mancanza di modifiche strategiche, la valutazione d'impatto ha valutato le seguenti alternative strategiche: i) opzione 1: norme mirate pienamente armonizzate sui beni e sul contenuto digitale; ii) opzione 2: applicazione del diritto del professionista combinata con le norme armonizzate vigenti sui beni/norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale; iii) opzione 3: nessun cambiamento strategico per i beni e norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale; iv) opzione 4: nessun cambiamento strategico per i beni e norme minime armonizzate sul contenuto digitale; v) opzione 5: contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE.

In base a un'analisi comparativa dell'impatto di tali opzioni la relazione sulla valutazione d'impatto è giunta alla conclusione che l'opzione 1 conseguirebbe meglio gli obiettivi strategici. Questa opzione ridurrebbe i costi per i professionisti legati al diritto contrattuale e faciliterebbe il commercio elettronico transfrontaliero. Le imprese potrebbero basarsi largamente sul loro diritto nazionale per effettuare vendite transfrontaliere, in quanto le principali norme pertinenti per gli scambi transfrontalieri sarebbero identiche in tutti gli Stati membri. Le nuove norme sulla vendita online di beni comporterebbero determinati costi di adeguamento una tantum per le imprese che vendono online, tuttavia questi costi sarebbero compensati dai risparmi derivanti dalla possibilità di vendere in tutta l'UE senza costi aggiuntivi legati al diritto contrattuale, grazie a norme pienamente armonizzate. Sarebbero soprattutto le piccole imprese a trarre vantaggio rispetto alla situazione attuale giacché i risparmi permessi dalle norme transfrontaliere pienamente armonizzate applicabili ai beni sarebbero tanto più importanti quanto più l'impresa è piccola. Le nuove norme offrirebbero quindi alle imprese certezza giuridica e un ambiente a loro favorevole. I consumatori disporrebbero di una chiara serie di diritti in tutta l'UE e si sentirebbero quindi più sicuri nell'acquistare beni o nell'accedere a contenuti digitali oltre frontiera. Sebbene in alcuni Stati membri il livello di protezione possa diminuire in qualche singolo aspetto, questa opzione aumenterebbe in misura significativa l'attuale grado generale di tutela dell'UE del consumatore a norma della direttiva 1999/44/CE, in particolare grazie al prolungamento a due anni del termine per l'inversione dell'onere della prova. Anche se gli Stati membri non potranno adottare o mantenere norme più protettive a tutela del consumatore, in generale sarebbe assicurato un livello elevato di protezione dei consumatori e sarebbe rafforzata l'esecuzione transfrontaliera delle norme. Ciò consentirebbe di creare una situazione vantaggiosa tanto per le imprese quanto per i consumatori. La concorrenza aumenterebbe, il che comporterebbe un aumento globale degli scambi e, di conseguenza, una maggiore scelta a prezzi più competitivi per i consumatori, con notevoli vantaggi macroeconomici per l'UE.

L'assenza di modifiche strategiche non contribuirebbe a conseguire gli obiettivi del mercato unico digitale, e rischierebbe di avere ripercussioni economiche negative rispetto alla situazione attuale.

L'opzione 2 comporterebbe maggiori incentivi per le vendite transfrontaliere, dal momento che i professionisti potrebbero vendere i loro prodotti oltre frontiera basandosi interamente sul loro diritto nazionale. In una certa misura, i consumatori potrebbero beneficiare di una scelta più ampia e di prezzi più bassi. In alcuni casi potrebbero godere di un livello potenzialmente più elevato di tutela del consumatore nel quadro del diritto del professionista, qualora su punti specifici questo vada al di là del loro diritto nazionale. Tuttavia, come conseguenza dell'applicazione del diritto del professionista alla vendita online di beni e della deroga al regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), i consumatori europei non godrebbero più del livello più elevato di protezione che il loro diritto nazionale, quando va oltre la direttiva 1999/44/CE, può prevedere in aggiunta al diritto del professionista. Ciò avrebbe un impatto negativo sulla fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri. Inoltre, è molto probabile che una tale modifica non si limiti ai professionisti dell'UE e che, di conseguenza, implichi il venir meno della tutela offerta dalle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori nelle transazioni commerciali con i professionisti di paesi terzi.

Le opzioni 3 e 4 non rimuoverebbero gli ostacoli di diritto contrattuale agli scambi transfrontalieri per i beni.

L'opzione 5 potrebbe aiutare le imprese a vendere beni in tutta l'UE e potrebbe fornire ai consumatori un livello soddisfacente di tutela, che dipenderebbe molto dal contenuto delle norme contrattuali tipo che dovrebbero essere concordate dagli operatori del settore e dal grado di uso e accettazione del marchio di fiducia da parte delle imprese dell'UE. I consumatori potrebbero sentirsi più sicuri nell'acquistare da professionisti stranieri cui è stato assegnato il marchio di fiducia UE. Tuttavia i professionisti continuerebbero ad essere obbligati a rispettare le norme imperative nazionali del paese di residenza abituale del consumatore che prevedono un livello più elevato di tutela del consumatore rispetto alle norme contrattuali tipo, e pertanto continuerebbero a dover sostenere costi legati al diritto contrattuale.

Principali ripercussioni della proposta

La valutazione d'impatto prende in considerazione l'impatto di entrambe le proposte: quella di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e quella di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni.

Le due proposte elimineranno le barriere agli scambi online transfrontalieri legate al diritto contrattuale, sia per i consumatori che per i professionisti. L'eliminazione di questi ostacoli costituirà un incentivo agli scambi transfrontalieri: se questi ostacoli verranno meno, altre 122 000 imprese venderanno online oltre frontiera. Le esportazioni intra UE aumenteranno di circa 1 miliardo di euro. Grazie alla maggiore concorrenza al dettaglio online, i prezzi al dettaglio caleranno in tutti gli Stati membri, con una media UE pari a - 0,25%. In seguito a questa diminuzione dei prezzi e a una maggiore fiducia dei consumatori derivante dai diritti uniformi garantiti a livello UE, la domanda dei consumatori aumenterà. Il consumo delle famiglie, che rispecchia il benessere dei consumatori, aumenterà in ogni Stato membro, con una media UE pari a + 0,23%, che corrisponde a circa 18 miliardi di euro. Tra 7,8 e 13 milioni di nuovi consumatori inizieranno ad effettuare acquisti online transfrontalieri. L'importo medio speso ogni anno da ciascun acquirente transfrontaliero aumenterà di 40 euro. Questo aumento dell'offerta e della domanda avrà effetti diretti sulle principali variabili macroeconomiche di ciascuno Stato membro e dell'Unione nel suo complesso. Si prevede che il PIL complessivo reale dell'UE crescerà stabilmente di circa 4 miliardi di euro l'anno.

Chi è interessato e in che modo

Le imprese dovranno sopportare i costi necessari per conformarsi alla nuova direttiva, ma in ultima analisi trarranno vantaggi maggiori dalle norme pienamente armonizzate per esportare beni e contenuto digitale in tutta l'UE. Una volta attuate le nuove norme, le imprese non dovranno più adattare in larga misura le clausole contrattuali ai diritti di altri Stati membri, indipendentemente dal numero di Stati membri in cui vendono. Le PMI non saranno esentate dalla nuova legislazione altrimenti diminuirebbe la fiducia del consumatore nell'acquistare dal loro. Non vi è alcun motivo per tutelare meno il consumatore che acquista da una PMI anziché da un grande venditore. Un'esenzione comprometterebbe anche i vantaggi per le PMI derivanti da un unico corpus di norme applicabili in tutta l'UE. Al contrario, l'iniziativa sarà particolarmente utile alle PMI, che risentono maggiormente dei costi necessari per adattare i loro contratti alle norme imperative di altri Stati membri e sono più spesso confinate al mercato interno rispetto ai loro concorrenti di maggiori dimensioni. Gli scambi transfrontalieri sono un mezzo molto importante per le PMI per beneficiare dei vantaggi delle economie di scala. Trovare clienti è difficile per le PMI. Nel contesto online sarà più facile, poiché internet consente di vendere online a costi inferiori rispetto al commercio offline.

Per quanto riguarda in particolare i beni, attualmente le imprese che vendono solo "faccia a faccia" non dovranno sostenere costi di adattamento. Le imprese che già vendono o intendono vendere via internet ai consumatori di altri Stati membri beneficeranno direttamente dei risparmi sui costi derivanti dalle norme dell'UE pienamente armonizzate. Le imprese che attualmente vendono sia online che "faccia a faccia" non sopporteranno costi aggiuntivi dovuti all'esistenza di regimi diversi, poiché probabilmente non ci sarà alcuna frammentazione tra le norme sulla vendita online e quelle sulla vendita "faccia a faccia" di beni o il suo impatto non sarà significativo. Se sorgeranno costi aggiuntivi, questi saranno limitati e dureranno soltanto per un breve periodo transitorio. Secondo i rappresentanti delle imprese al dettaglio, le imprese che adottano un approccio "omnichannel" possono effettivamente far fronte alle eventuali differenze transitorie tra le vendite online e quelle "faccia a faccia" per i beni applicando i rispettivi standard più elevati a tutte le loro vendite e quindi operare nell'ambito di un unico modello di attività.

Per le imprese, l'applicazione delle nuove norme comporterà un certo numero di obblighi nei rapporti con i consumatori. Tuttavia, molti di questi obblighi sono già previsti a livello nazionale, seppur in gradi e misure diverse, a seguito della legislazione di armonizzazione minima dell'UE, e quindi le imprese li conoscono già. Per quanto riguarda in particolare il prolungamento del termine per l'inversione dell'onere della prova da 6 mesi a due anni, questo non dovrebbe avere un impatto molto significativo sulle imprese, dal momento che, stando ai dati recenti, nella pratica solo una minoranza di imprese insiste affinché i consumatori dimostrino la responsabilità del professionista durante l'intero periodo di garanzia legale di 2 anni e che l'inversione dell'onere della prova opera spesso de facto durante l'intero periodo di garanzia legale di 2 anni, con cambiamenti minimi nel comportamento dei professionisti prima o dopo i 6 mesi su questo punto.  35

Il livello di protezione dei consumatori sarà più elevato di quello UE attuale. Ciò vale soprattutto per il prolungamento a due anni del termine per l'inversione dell'onere della prova, che risulterà allineato al periodo di garanzia legale. Rispetto alle norme nazionali vigenti, tutti i consumatori dell'UE saranno quindi maggiormente tutelati sotto questo profilo (tranne in due Stati membri dove il livello rimarrà identico). Questa maggiore tutela favorirà l'esercizio dei diritti da parte dei consumatori, la cui fiducia dovrebbe aumentare in modo significativo, il che è particolarmente importante per gli acquisti transfrontalieri, dato l'elemento di distanza. Sotto altri aspetti, ad esempio l'obbligo del consumatore di denunciare al venditore il difetto del bene e il diritto del consumatore di risolvere il contratto anche se il difetto di conformità del bene è di lieve entità, rispetto alle norme nazionali vigenti la proposta aumenterà il livello di protezione nella maggior parte degli Stati membri; solo in un numero limitato di Stati membri determinati diritti aggiuntivi potrebbero risultare affievoliti in alcuni punti. Nel complesso, comunque, sarà assicurato un livello elevato di protezione dei consumatori e sarà rafforzata l'esecuzione delle norme. Inoltre, i consumatori non solo avranno accesso a una scelta più ampia di prodotti di professionisti di tutta l'UE a prezzi competitivi, ma potranno anche beneficiare di prodotti di migliore qualità e più duraturi, in linea con il pacchetto della Commissione europea sull'economia circolare.

Diritti fondamentali

La proposta relativa alla vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni avrà un impatto positivo su una serie di diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare l'articolo 38 sulla protezione dei consumatori e l'articolo 16 sulla libertà d'impresa.

Un corpus di norme pienamente armonizzate sulla vendita online di beni garantirà un livello elevato di protezione dei consumatori, pienamente armonizzato in tutta l'UE, in conformità con l'articolo 38 della Carta, riconoscendo diritti chiari e specifici ai consumatori che acquistano beni online a livello nazionale o da altri Stati membri. Tuttavia, poiché queste norme sostituiranno le norme nazionali vigenti applicabili ai beni, il livello di protezione di cui i consumatori godono in alcuni Stati membri potrebbe risultare inferiore.

L'introduzione di un corpus di norme pienamente armonizzate sulla vendita online di beni contribuirà altresì a raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 16 della Carta, poiché le imprese potranno vendere più facilmente beni nell'UE sia a livello nazionale che transnazionale. La loro capacità di espandere la propria attività sarà quindi rafforzata.

Infine, diritti chiari di diritto contrattuale potranno contribuire a conseguire l'obiettivo dell'articolo 47 della Carta (diritto ad un ricorso effettivo) giacché potranno potenziare la capacità di esercitare giudizialmente il diritto a un ricorso effettivo. Le nuove norme dovrebbero chiarire i rimedi disponibili in caso di controversie.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e comunicazione

Gli Stati membri saranno tenuti a comunicare alla Commissione le misure di recepimento della direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni. Queste misure definiranno il testo della legislazione adottata dagli Stati membri. La Commissione monitorerà tali misure, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva.

Documenti esplicativi

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

La proposta consta di 21 articoli. Molte di queste disposizioni derivano dalla direttiva 1999/44/CE o dalla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e il campo di applicazione della direttiva precisando che questa stabilisce alcune norme concernenti la conformità, i rimedi e le modalità di esercizio dei rimedi. La valutazione d'impatto che accompagna le proposte non ha individuato problemi per i contratti B2B, di conseguenza la direttiva non tratta tale materia. La direttiva proposta non si applica ai beni, quali DVD e CD, che incorporano contenuto digitale ma che fungono solo da vettore del contenuto digitale, né ai contratti a distanza per la fornitura di servizi. Si applica invece ai beni, quali gli elettrodomestici o i giocattoli, in cui il contenuto digitale è incorporato in modo tale che le sue funzioni sono subordinate alle funzionalità principali del bene e opera come parte integrante del bene. Inoltre, qualora il contratto di vendita contempli sia la vendita di beni sia la fornitura di servizi, la direttiva proposta si applica solo alla parte relativa alla vendita di beni.

L'articolo 2 contiene un elenco di definizioni dei termini usati nella direttiva. Alcune definizioni discendono dall'attuale acquis (ad esempio quelle di "consumatore" e "bene") e poiché si riferiscono agli stessi concetti dovrebbero essere applicate e interpretate in modo coerente con l'acquis. Altre derivano dalla direttiva 2011/83/UE o dalla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita.

L'articolo 3 stabilisce che la direttiva proposta è una direttiva di piena armonizzazione. Gli Stati membri non potranno adottare o mantenere disposizioni legislative meno severe o più severe di quelle della direttiva proposta. Dal combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 1 discende che nei settori non inclusi nel campo di applicazione della direttiva gli Stati membri possono continuare a legiferare.

L'articolo 4 fissa i criteri di conformità che i beni devono soddisfare per rispettare il contratto. Il bene deve innanzittutto essere conforme a quanto promesso nel contratto. Questo articolo chiarisce inoltre che, come regola generale, la conformità del bene deve essere valutata non solo in relazione alle clausole contrattuali, ma anche rispetto a determinati criteri soggettivi e oggettivi applicabili per salvaguardare i legittimi interessi di entrambe le parti del contratto di vendita. Tali ulteriori criteri oggettivi sono stabiliti agli articoli 5, 6 e 7.

L'articolo 5 fissa i criteri oggettivi per la conformità del bene. In assenza di clausole contrattuali esplicite che specificano i criteri di conformità, il bene deve essere conforme a tali criteri oggettivi.

L'articolo 6 precisa che il difetto di conformità derivante dall'imperfetta installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se i motivi dell'imperfetta installazione rientrano nella sfera di responsabilità del venditore.

L'articolo 7 contiene un requisito di conformità aggiuntivo relativo agli eventuali vizi giuridici del bene. Tale norma dispone che il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terzi, compresi quelli basati sulla proprietà intellettuale.

L'articolo 8 precisa in quale momento devono sussistere i motivi del difetto di conformità affinché sorga la responsabilità del venditore per inadempimento. Di norma, analogamente alla direttiva 2011/83/UE, si tratta del momento del passaggio del rischio, ossia il momento in cui il consumatore o un terzo da lui designato, tra cui il vettore incaricato dal consumatore, ottiene il controllo del bene. Se il bene deve essere installato, il momento rilevante per la determinazione della conformità è quando l'installazione è terminata o dopo che è trascorso un lasso di tempo ragionevole a disposizione del consumatore per effettuare l'installazione, e comunque non oltre 30 giorni dal momento del passaggio del rischio. Infine, il paragrafo 3 dell'articolo 8 trasferisce al venditore l'onere di provare l'assenza di difetti di conformità per un periodo di due anni.

L'articolo 9 elenca i rimedi a disposizione del consumatore in caso di difetto di conformità, armonizzando pienamente l'ordine in cui possono essere esperiti. In primo luogo, il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti. In secondo luogo, qualora il difetto di conformità non sia, o non possa essere, corretto mediante riparazione o sostituzione, il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. L'articolo conferisce inoltre al consumatore il diritto di rifiutarsi di adempiere fino a quando non è ripristinata la conformità del bene.

L'articolo 10 impone al venditore che corregge il difetto di conformità mediante sostituzione l'obbligo di riprendere possesso a proprie spese del bene sostituito. Il venditore può riprendere il bene difettoso e installare quello nuovo personalmente oppure incaricare un terzo a proprie spese. L'articolo precisa inoltre che il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso fatto del bene sostituito prima della sostituzione.

L'articolo 11 chiarisce che spetta al consumatore scegliere tra riparazione e sostituzione purché il rimedio prescelto non sia impossibile o illecito né sproporzionato rispetto al rimedio alternativo. Prevede inoltre i criteri per valutare se il rimedio prescelto è sproporzionato rispetto al rimedio alternativo.

L'articolo 12 fornisce orientamenti sulle modalità di calcolo della riduzione del prezzo.

L'articolo 13 disciplina le modalità e le conseguenze dell'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto. Il diritto di risolvere il contratto per difetto di conformità è un rimedio di ultima istanza, applicabile quando le altre modalità per correggere il difetto di conformità non sono possibili o non hanno avuto esito positivo. Il consumatore gode di tale diritto anche quando il difetto di conformità è di lieve entità. L'articolo precisa che il consumatore può risolvere il contratto con qualsiasi mezzo di comunicazione, e che se il difetto di conformità riguarda soltanto una parte dei beni consegnati a norma del contratto la risoluzione può essere solo parziale. Tuttavia, se il difetto di conformità può giustificare la risoluzione del contratto nel suo insieme, la risoluzione non deve essere limitata a una parte del contratto. L'articolo 13 prevede inoltre che a seguito della risoluzione il bene deve essere restituito, precisando che entro 14 giorni il venditore deve rimborsare a proprie spese al consumatore il prezzo da questi pagato e che quest'ultimo deve restituirgli a sue spese il bene difettoso. Infine, l'articolo fissa l'obbligo del consumatore, a determinate condizioni restrittive, di pagare il valore monetario del bene che non può essere restituito e, in misura limitata, di pagare per la diminuzione di valore del bene.

L'articolo 14 mantiene il termine di due anni per la disponibilità dei rimedi previsti dalla direttiva proposta. Se in alcuni Stati membri i diritti riconosciuti al consumatore dall'articolo 9 sono soggetti a prescrizione, il termine di prescrizione non può essere inferiore a due anni.

L'articolo 15 stabilisce obblighi di trasparenza per le garanzie commerciali emesse dal venditore, ad esempio per quanto riguarda la forma e il contenuto della dichiarazione di garanzia. Inoltre dispone che la garanzia vincola il venditore secondo le condizioni figuranti nella pubblicità, nelle informazioni precontrattuali e nella dichiarazione di garanzia. Precisa infine che se le condizioni indicate ad esempio nella pubblicità differiscono da quelle contenute nella dichiarazione di garanzia prevalgono quelle più vantaggiose per il consumatore.

L'articolo 16 accorda al fornitore il diritto di regresso nel caso di un atto o un'omissione di una persona nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali che ha determinato la responsabilità del venditore per difetto di conformità verso il consumatore. Le modalità di esercizio di questo diritto devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale degli Stati membri.

L'articolo 17 fa obbligo agli Stati membri di provvedere a che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della direttiva proposta.

L'articolo 18 afferma l'imperatività delle norme di diritto contrattuale dei consumatori figuranti nella direttiva, utilizzando la clausola abituale secondo cui qualsiasi deroga, a danno del consumatore, alle prescrizioni contenute nella direttiva non è vincolante per il consumatore.

L'articolo 19 dispone le modifiche di altri atti legislativi dell'UE. Modifica la direttiva 1999/44/CE al fine di evitare sovrapposizioni tra i due strumenti. L'articolo 19 aggiunge anche un riferimento alla direttiva nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004, in modo da facilitare la cooperazione transnazionale in materia di esecuzione della direttiva, e nell'allegato I della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori 36 , in modo da garantire che siano protetti gli interessi collettivi dei consumatori stabiliti nella presente direttiva.

L'articolo 20 stabilisce il termine per il recepimento da parte degli Stati membri.

L'articolo 21 stabilisce la data di entrata in vigore della direttiva.

L'articolo 22 specifica i destinatari della direttiva.

2015/0288 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 37 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di restare concorrenziale sui mercati mondiali, l'Unione deve riuscire a rispondere alle molteplici sfide poste oggi da un'economia sempre più trainata dalla tecnologia. La strategia per il mercato unico digitale 38 stabilisce un quadro completo per agevolare l'integrazione della dimensione digitale nel mercato unico. Il primo pilastro della strategia affronta la frammentazione negli scambi intra UE, trattando tutti i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero.

(2)Se si vuole instaurare un autentico mercato unico digitale, è necessario armonizzare determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori.

(3)Il commercio elettronico è il principale motore di crescita nel mercato unico digitale. Tuttavia il suo potenziale di crescita è lungi dall'essere pienamente sfruttato. Al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e stimolare la crescita, l'Unione deve agire rapidamente e incoraggiare gli attori economici a sfruttare al massimo il potenziale offerto dal mercato unico digitale. Il pieno potenziale del mercato unico digitale può essere sfruttato soltanto se tutti gli operatori di mercato sono in grado di accedere agevolmente alle vendite online di beni ed effettuare con fiducia transazioni di commercio elettronico. Le norme di diritto contrattuale in base alle quali gli operatori di mercato concludono transazioni commerciali sono tra i fattori fondamentali della decisione delle imprese di offrire beni online oltre frontiera. Tali norme influenzano anche la volontà dei consumatori di scegliere fiduciosamente questo tipo di acquisto.

(4)Sebbene le vendite online di beni costituiscano la grande maggioranza delle vendite a distanza nell'Unione, è opportuno che la presente direttiva riguardi tutti i canali di vendita a distanza, comprese le vendite per telefono e quelle per corrispondenza, al fine di evitare ingiustificate distorsioni della concorrenza e creare condizioni di parità per tutte le imprese che vendono a distanza.

(5)Le norme dell'Unione applicabili alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso e le condizioni di consegna siano già state pienamente armonizzate. Altri elementi contrattuali essenziali, quali i criteri di conformità, i rimedi e le modalità per il loro esercizio in caso di non conformità del bene al contratto, sono stati oggetto dell'armonizzazione minima prevista dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 39 . Gli Stati membri hanno avuto facoltà di andare oltre le norme dell'Unione e introdurre norme che garantiscano un livello ancora più elevato di protezione dei consumatori. Procedendo in tal senso sono intervenuti, in misura diversa, su vari elementi. Di conseguenza, oggi esistono divergenze significative tra le disposizioni nazionali che recepiscono la legislazione dell'Unione in materia di diritto contrattuale dei consumatori riguardo agli elementi essenziali di un contratto di vendita, quali l'assenza o l'esistenza di una gerarchia di rimedi, il periodo di garanzia legale, il termine per l'inversione dell'onere della prova e la denuncia del difetto al venditore.

(6)Le disparità esistenti possono ripercuotersi negativamente sulle imprese e sui consumatori. A norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , le imprese che rivolgono la loro attività ai consumatori di altri Stati membri devono tener conto delle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori del paese di residenza abituale del consumatore. Poiché tali norme differiscono fra gli Stati membri, le imprese possono dover far fronte a costi aggiuntivi. Di conseguenza molte imprese preferiscono continuare a operare sul mercato interno o esportare solo in uno o due Stati membri. La scelta di ridurre al minimo l'esposizione ai costi e ai rischi associati al commercio elettronico transfrontaliero si traduce in perdite di opportunità di espansione commerciale e di economie di scala. Questo fenomeno interessa soprattutto le piccole e medie imprese.

(7)Sebbene grazie all'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 i consumatori godano di un livello elevato di protezione quando acquistano dall'estero online o con un'altra modalità di acquisto a distanza, la frammentazione si ripercuote negativamente anche sul loro grado di fiducia nel commercio elettronico. I fattori che concorrono a minare la loro fiducia sono molteplici, tuttavia l'incertezza sui diritti contrattuali essenziali è tra le loro preoccupazioni principali. Tale incertezza sussiste a prescindere dal fatto che il consumatore sia tutelato dalle disposizioni imperative di diritto contrattuale dei consumatori del suo Stato membro nel caso in cui il venditore diriga la sua attività transfrontaliera verso tale Stato membro o che il consumatore concluda un contratto transfrontaliero con un venditore che non esercita la sua attività commerciale nello Stato membro del consumatore.

(8)Per risolvere tali problemi, le imprese e i consumatori dovrebbero poter fare affidamento su un corpus di norme mirate pienamente armonizzate relative alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni. Sono necessarie norme uniformi in relazione a quegli elementi essenziali del diritto contrattuale dei consumatori che con l'attuale approccio di armonizzazione minima hanno portato a differenze e barriere commerciali in tutta l'Unione.

(9)Norme pienamente armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori renderanno più facile per i professionisti offrire i loro prodotti in altri Stati membri. Le imprese vedranno ridotti i propri costi, in quanto non dovranno più tenere conto di diverse norme imperative a tutela del consumatore. Godranno di una maggiore certezza giuridica in caso di vendita a distanza in altri Stati membri, grazie a un quadro stabile di diritto contrattuale.

(10)La maggiore concorrenza tra i dettaglianti probabilmente determinerà una scelta più ampia a prezzi più concorrenziali per i consumatori. Questi ultimi beneficeranno di un livello elevato di protezione e dei miglioramenti in termini di benessere garantiti dalle norme mirate pienamente armonizzate. Ciò permetterà a sua volta di aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero a distanza, soprattutto online. Sapendo di godere degli stessi diritti in tutta l'Unione, i consumatori si sentiranno più sicuri nell'acquistare a distanza oltre frontiera.

(11)La presente direttiva riguarda le norme applicabili alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni soltanto in relazione a quegli elementi contrattuali essenziali necessari per superare le barriere legate al diritto contrattuale nel mercato unico digitale. A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme riguardanti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per non conformità del bene al contratto e le modalità per il loro esercizio, e aumentare il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE.

(12)Qualora un contratto includa elementi sia di vendita di beni sia di fornitura di servizi, la presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alla parte relativa alla vendita di beni, conformemente all'approccio adottato dalla direttiva 2011/83/UE.

(13)La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai beni, quali DVD e CD, che incorporano contenuto digitale ma che fungono solo da vettore del contenuto digitale. Dovrebbe invece applicarsi ai beni, quali gli elettrodomestici o i giocattoli, in cui il contenuto digitale è incorporato in modo tale che le sue funzioni sono subordinate alle funzionalità principali del bene e che il contenuto digitale opera come parte integrante del bene.

(14)La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto contrattuale degli Stati membri nei settori che non disciplina. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere condizioni più dettagliate per quegli aspetti disciplinati dalla presente direttiva ma non pienamente armonizzati, ossia i termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti del consumatore, le garanzie commerciali e il diritto di regresso del venditore.

(15)Quando fanno riferimento agli stessi concetti, le norme della presente direttiva dovrebbero essere applicate e interpretate in modo coerente con le norme della direttiva 1999/44/CE e della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 41 , come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(16)A fini di chiarezza giuridica, la direttiva contiene una definizione di contratto di vendita. In base a tale definizione rientrano nel campo di applicazione della direttiva anche i contratti in cui i beni devono ancora essere prodotti o fabbricati, anche secondo le specifiche del consumatore.

(17)A fini di chiarezza e certezza del diritto per i venditori e i consumatori, la direttiva dovrebbe definire la nozione di contratto. Questa definizione dovrebbe basarsi sulle tradizioni comuni di tutti gli Stati membri e richiedere, per l'esistenza di un contratto, un accordo diretto a creare obbligazioni o produrre altri effetti giuridici.

(18)Al fine di conciliare l'esigenza della certezza giuridica con un'adeguata flessibilità delle norme giuridiche, qualsiasi riferimento nella presente direttiva a ciò che ci si può aspettare da una persona o a ciò che una persona può aspettarsi dovrebbe intendersi fatto a quanto ci si può ragionevolmente aspettare. La ragionevolezza dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e dello scopo del contratto, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti presso le parti interessate. In particolare, il termine ragionevole per completare la riparazione o la sostituzione dovrebbe essere accertato obiettivamente, tenendo conto della natura del bene e del difetto di conformità.

(19)Al fine di garantire chiarezza su ciò che il consumatore può aspettarsi dal bene e ciò di cui il venditore è responsabile in caso di mancata consegna di quanto atteso, è essenziale armonizzare pienamente le norme sulla conformità al contratto. L'applicazione di una combinazione di criteri soggettivi e oggettivi dovrebbe salvaguardare i legittimi interessi di entrambe le parti di un contratto di vendita. La conformità al contratto dovrebbe essere valutata tenendo conto non solo dei requisiti che sono stati effettivamente stabiliti nel contratto, incluso nell'ambito delle informazioni precontrattuali che costituiscono parte integrante del contratto, ma anche di determinati requisiti oggettivi che costituiscono gli standard normalmente attesi da un bene, in particolare in termini di idoneità allo scopo, imballaggio, istruzioni di installazione e normale qualità e prestazioni.

(20)Un gran numero di beni di consumo è destinato ad essere installato prima di poter essere utilmente usato dal consumatore. Pertanto, qualsiasi difetto di conformità derivante dall'imperfetta installazione del bene dovrebbe essere considerato difetto di conformità al contratto quando l'installazione è stata effettuata dal venditore o sotto il suo controllo, o quando il bene è stato installato dal consumatore ma l'imperfetta installazione dipende da un errore delle istruzioni di installazione.

(21)La conformità dovrebbe assicurare l'assenza sia di difetti materiali sia di vizi giuridici. I diritti dei terzi e altri vizi giuridici possono infatti impedire al consumatore di godere del bene conformemente al contratto qualora il titolare del diritto esiga legittimamente che il consumatore cessi di violare il suo diritto. Il venditore dovrebbe pertanto garantire che il bene è libero da qualsiasi diritto di terzi che preclude al consumatore di godere del bene conformemente al contratto.

(22)Occorre preservare la libertà contrattuale sui criteri di conformità al contratto, tuttavia, per impedire che la responsabilità per difetto di conformità venga elusa e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, qualsiasi deroga, a danno degli interessi del consumatore, alle norme imperative sui criteri di conformità e sull'imperfetta installazione dovrebbe essere valida solo se il consumatore ne è stato espressamente informato e vi ha espressamente acconsentito al momento della conclusione del contratto.

(23)Assicurare una maggiore durabilità dei beni di consumo è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare. È inoltre essenziale impedire l'accesso al mercato dell'Unione ai beni non conformi, rafforzando la vigilanza del mercato e fornendo i giusti incentivi agli operatori economici, al fine di accrescere la fiducia nel mercato unico. Per raggiungere tali obiettivi, una legislazione dell'UE specifica per prodotto è l'approccio più appropriato per introdurre il requisito della durabilità e altri requisiti di prodotto, in relazione a tipi o gruppi specifici di prodotti, utilizzando criteri ad hoc. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere complementare agli obiettivi perseguiti dalla legislazione settoriale specifica dell'Unione. Nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei criteri di conformità.

(24)Per rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e i venditori occorre che sia chiaramente indicato il momento in cui la conformità del bene al contratto deve essere valutata. Al fine di garantire la coerenza tra la presente direttiva e la direttiva 2011/83/UE è opportuno che il momento del passaggio del rischio coincida con il momento della valutazione della conformità del bene. Tuttavia, qualora il bene debba essere installato tale momento rilevante dovrebbe essere adattato.

(25)La possibilità per gli Stati membri di mantenere l'obbligo di denuncia in capo al consumatore può far sì che quest'ultimo perda facilmente un fondato diritto a un rimedio in caso di tardiva od omessa denuncia, soprattutto nelle transazioni commerciali transfrontaliere in cui si applica la legislazione di un altro Stato membro e il consumatore non è a conoscenza dell'obbligo di denuncia previsto da tale paese. Pertanto non dovrebbe essere disposto l'obbligo di denuncia in capo al consumatore. Di conseguenza dovrebbe essere fatto divieto agli Stati membri di introdurre o mantenere l'obbligo per il consumatore di denunciare al venditore il difetto di conformità entro un determinato termine.

(26)Affinché le imprese possano avvalersi di un corpus unico di norme applicabili in tutta l'Unione, è necessario armonizzare pienamente il periodo di tempo durante il quale l'onere di provare il difetto di conformità è invertito a favore del consumatore. Nei primi due anni, per poter beneficiare della presunzione di difetto di conformità il consumatore dovrebbe dimostrare soltanto che il bene non è conforme, senza dover dimostrare che il difetto di conformità sussisteva effettivamente al momento rilevante per la determinazione della conformità. Al fine di rafforzare la certezza giuridica sui rimedi disponibili per difetto di conformità al contratto ed eliminare uno dei principali ostacoli al mercato unico digitale è opportuno stabilire un ordine pienamente armonizzato per l'esercizio dei rimedi. In particolare, quale primo rimedio, il consumatore dovrebbe poter scegliere tra la riparazione e la sostituzione onde contribuire a mantenere la relazione contrattuale e la fiducia reciproca. Inoltre, il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti.

(27)La scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione dovrebbe essere limitata solo nei casi in cui l'opzione scelta sia sproporzionata rispetto all'altra opzione disponibile oppure sia impossibile o illecita. Ad esempio, sarebbe sproporzionato chiedere la sostituzione di un bene lievemente graffiato se la sostituzione comporta costi notevoli mentre, al tempo stesso, il graffio potrebbe essere facilmente riparato.

(28)Qualora il venditore non abbia corretto il difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione senza inconvenienti significativi per il consumatore entro un termine ragionevole, il consumatore dovrebbe avere diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. In particolare la riparazione o sostituzione dovrebbe essere effettuata entro un termine ragionevole. La ragionevolezza del termine dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura del bene e del difetto di conformità. Se allo scadere del termine ragionevole il venditore non ha corretto il difetto di conformità, il consumatore non dovrebbe essere tenuto ad accettare ulteriori tentativi del venditore in relazione allo stesso difetto di conformità.

(29)Considerato che il diritto di risolvere il contratto per difetto di conformità è un importante rimedio applicabile qualora la riparazione o la sostituzione non sia possibile o non abbia avuto esito positivo, il consumatore dovrebbe godere di tale diritto anche nei casi in cui il difetto di conformità è di lieve entità. In tal modo si fornirebbe un forte incentivo a correggere tutti i difetti di conformità in una fase precoce. Al fine di rendere effettivo il diritto del consumatore di risolvere il contratto, qualora il consumatore acquisti beni multipli, alcuni dei quali accessori al bene principale e che il consumatore non avrebbe acquistato senza il bene principale, e il difetto di conformità riguardi il bene principale, il consumatore dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto anche in relazione ai beni accessori, anche se questi sono conformi al contratto.

(30)La presente direttiva dovrebbe fissare solo i principali effetti della risoluzione del contratto da parte del consumatore per difetto di conformità e le modalità di esercizio del diritto alla risoluzione, in particolare l'obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto. Pertanto, il venditore dovrebbe essere tenuto a rimborsare il prezzo ricevuto dal consumatore e il consumatore dovrebbe restituire il bene.

(31)Al fine di garantire l'effettività del diritto del consumatore di risolvere il contratto e prevenire nel contempo il suo arricchimento ingiustificato, l'obbligo del consumatore di pagare per la diminuzione del valore del bene dovrebbe essere limitato ai casi in cui la diminuzione supera l'uso normale. In ogni caso il consumatore non dovrebbe essere tenuto a pagare un importo superiore al prezzo concordato per il bene. Qualora la restituzione del bene sia resa impossibile dalla sua distruzione o perdita, il consumatore dovrebbe pagare il valore monetario del bene distrutto. Tuttavia se la distruzione o la perdita è dovuta al difetto di conformità del bene al contratto il consumatore non dovrebbe essere tenuto a pagare il valore monetario.

(32)Al fine di rafforzare la certezza giuridica per i venditori e, in generale, la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri, è necessario armonizzare la durata del periodo durante il quale il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene. Considerato che nell'attuare la direttiva 1999/44/CE la grande maggioranza degli Stati membri ha previsto un periodo di due anni e che nella pratica gli operatori di mercato lo considerano un lasso di tempo ragionevole, tale periodo dovrebbe essere mantenuto.

(33)Al fine di garantire una maggiore consapevolezza dei consumatori e facilitare l'osservanza delle norme dell'Unione sui diritti dei consumatori in caso di beni non conformi, la presente direttiva dovrebbe allineare il periodo di inversione dell'onere della prova a favore del consumatore al periodo di responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità.

(34)Onde assicurare la trasparenza, dovrebbero essere introdotti determinati obblighi di trasparenza per le garanzie commerciali. Inoltre, al fine di rafforzare la certezza giuridica ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, la presente direttiva prevede che, qualora le condizioni di garanzia commerciale figuranti nei messaggi pubblicitari o nelle informazioni precontrattuali siano più favorevoli al consumatore di quelle della dichiarazione di garanzia, prevalgano le condizioni più vantaggiose.

(35)Considerato che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità del bene risultante da un atto o da un'omissione del venditore o di un terzo, è giustificato che il venditore possa agire nei confronti della persona responsabile in un anello precedente della catena di transazioni commerciali. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali. Le precisazioni sull'esercizio di quel diritto, in particolare la persona nei cui confronti tali rimedi devono essere esercitati e le modalità di esercizio, dovrebbero essere indicate dagli Stati membri.

(36)Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di un diritto o interesse legittimo nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un'azione giudiziaria dinanzi a un tribunale o ad un'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

(37)La presente direttiva dovrebbe fare salva l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, in particolare il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento e il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 .

(38)È opportuno modificare la direttiva 1999/44/CE per escludere dal suo campo di applicazione i contratti di vendita a distanza.

(39)Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 dovrebbe essere modificato per includere un riferimento alla presente direttiva nel suo allegato, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale in materia di esecuzione della presente direttiva.

(40)La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 44 dovrebbe essere modificata per includere un riferimento alla presente direttiva nel suo allegato, al fine di garantire che siano protetti gli interessi collettivi dei consumatori stabiliti nella presente direttiva.

(41)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 45 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(42)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando in modo coerente gli ostacoli di diritto contrattuale alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(43)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 16, 38 e 47,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.La presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio dei rimedi.

2.La presente direttiva non si applica ai contratti a distanza di fornitura di servizi. Tuttavia, qualora un contratto contempli sia la vendita di beni sia la fornitura di servizi, la presente direttiva si applica alla parte relativa alla vendita di beni.

3.La presente direttiva non si applica ai supporti durevoli che incorporano contenuto digitale utilizzati esclusivamente come vettore per la fornitura del contenuto digitale al consumatore.

4.La presente direttiva non pregiudica le disposizioni normative generali nazionali in materia contrattuale, quali le norme sulla formazione, validità o efficacia del contratto, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(a)"contratto di vendita": il contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni, compresi i beni da fabbricare o produrre, al consumatore e quest'ultimo ne paga o si impegna a pagarne il prezzo;

(b)"consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

(c)"venditore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

(d)"bene": qualsiasi bene mobile materiale tranne:

a)i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;

b)l'acqua, il gas e l'elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

(e)"contratto di vendita a distanza": qualsiasi contratto di vendita concluso nel quadro di un regime organizzato a distanza senza la presenza fisica e simultanea del venditore e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, incluso via internet, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

(f)"supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

(g)"garanzia": qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

(h)"contratto": l'accordo diretto a creare obbligazioni o produrre altri effetti giuridici;

(i)"riparazione": nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene per renderlo conforme al contratto;

(j)"senza spese": senza i costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.

Articolo 3

Livello di armonizzazione

Gli Stati membri non mantengono o adottano disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Articolo 4

Conformità al contratto

1.Il venditore provvede a che, per essere conforme al contratto, il bene, se del caso:

(a)corrisponda alla quantità, qualità e descrizione contrattuale nonché alla qualità e descrizione del campione o modello eventualmente mostrato dal venditore al consumatore;

(b)sia idoneo ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;

(c)abbia le qualità e le prestazioni indicate in qualsiasi dichiarazione precontrattuale che formi parte integrante del contratto.

2.Per essere conforme al contratto, il bene deve inoltre soddisfare le prescrizioni degli articoli 5, 6 e 7.

3.Qualsiasi accordo che escluda quanto previsto agli articoli 5 e 6 oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti a danno del consumatore è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione del bene e l'ha accettata espressamente.

Articolo 5

Requisiti di conformità del bene

Il bene deve, se del caso:

(a)essere idoneo a tutti gli scopi per i quali si impiegano di norma beni aventi le stesse caratteristiche;

(b)essere consegnato con quegli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può aspettarsi di ricevere;

(c)avere la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre persone nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, a meno che il venditore non dimostri che:

i)non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;

ii)la dichiarazione è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto, oppure

iii)la decisione di acquistare il bene non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.

Articolo 6

Imperfetta installazione

Quando il bene è installato in modo non corretto, l'eventuale difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione è considerato difetto di conformità del bene al contratto se:

(a)il bene è stato installato dal venditore o sotto la sua responsabilità, oppure

(b)il bene, concepito per essere istallato dal consumatore, è stato istallato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Articolo 7

Diritti dei terzi

Al momento rilevante per la determinazione della conformità al contratto ai sensi dell'articolo 8, il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terzi, anche in materia di proprietà intellettuale, in modo da poter essere utilizzato conformemente al contratto.

Articolo 8

Momento rilevante per la determinazione della conformità al contratto

1.Il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità al contratto sussistente al momento in cui:

(a)il consumatore o un terzo da lui designato e diverso dal vettore acquisisce il possesso fisico del bene, oppure

(a)il bene è consegnato al vettore scelto dal consumatore, qualora tale vettore non sia stato proposto dal venditore o il venditore non proponga alcun mezzo di trasporto.

2.Qualora il bene sia installato dal venditore o sotto la sua responsabilità, il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene nel momento in cui l'installazione è terminata. Qualora il bene sia concepito per essere installato dal consumatore, il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene allo scadere di un lasso di tempo ragionevole per effettuare l'installazione, e comunque non oltre 30 giorni dal momento di cui al paragrafo 1.

3.Qualsiasi difetto di conformità al contratto che si manifesta entro due anni dal momento di cui ai paragrafi 1 e 2 si presume che fosse sussistente in tale momento, salvo che ciò sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Articolo 9

Rimedi del consumatore per difetto di conformità al contratto

1.In caso di difetto di conformità al contratto, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene da parte del venditore mediante riparazione o sostituzione, a norma dell'articolo 11.

2.La riparazione o la sostituzione è effettuata entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

3.Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell'articolo 12 o alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 13 quando:

(a)la riparazione o la sostituzione è impossibile o illecita;

(b)il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole;

(c)la riparazione o la sostituzione arrecherebbe notevoli inconvenienti al consumatore, oppure

(d)il venditore ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene al contratto entro un periodo ragionevole.

4.Fintantoché il venditore non ripristina la conformità del bene al contratto il consumatore ha diritto di rifiutarsi di pagare qualsiasi parte di prezzo non ancora versata.

5.Il consumatore non ha diritto al rimedio nella misura in cui ha contribuito al difetto di conformità al contratto o ai suoi effetti.

Articolo 10

Sostituzione del bene

1.Il venditore che abbia corretto il difetto di conformità al contratto mediante sostituzione riprende possesso a proprie spese del bene sostituito, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente dopo che il difetto di conformità è stato portato all'attenzione del venditore da parte del consumatore.

2.Qualora il consumatore abbia installato il bene in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifestasse il difetto di conformità al contratto, l'obbligo di riprendere possesso del bene sostituito comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo oppure l'accollo delle relative spese.

3.Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso fatto del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

Articolo 11

Scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione

Il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione purché il rimedio prescelto non sia impossibile o illecito né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare:

(a)il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità al contratto;

(b)l'entità del difetto di conformità al contratto;

(c)la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Articolo 12

Riduzione del prezzo

La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore del bene conforme al contratto.

Articolo 13

Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto

1.Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante comunicazione al venditore effettuata con qualsiasi mezzo.

2.Se il difetto di conformità al contratto riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto e sussiste una causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 9, il consumatore può risolvere il contratto solo in relazione ai beni non conformi e a quelli acquistati come accessori dei beni non conformi.

3.Se il consumatore risolve il contratto nel suo insieme o in relazione ad alcuni dei beni consegnati a norma del contratto conformemente al paragrafo 2:

(a)il venditore rimborsa, a proprie spese, al consumatore il prezzo da questi pagato, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione;

(b)il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dall'invio della comunicazione di risoluzione;

(c)qualora il bene sia andato distrutto o perso e non possa essere restituito, il consumatore paga al venditore il valore monetario che il bene non conforme avrebbe avuto alla data della supposta restituzione se fosse stato conservato dal consumatore senza distruzione o perdita fino a tale data, a meno che la distruzione o la perdita non sia stata causata dal difetto di conformità del bene al contratto;

(d)il consumatore paga per la diminuzione di valore del bene solo nella misura in cui tale diminuzione supera il deprezzamento dovuto al regolare utilizzo. Il pagamento per la diminuzione di valore non supera il prezzo pagato per il bene.

Articolo 14

Termini

Il consumatore ha diritto ai rimedi per difetto di conformità del bene al contratto se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dal momento rilevante per la determinazione della conformità. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 9 sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dal momento rilevante per la determinazione della conformità.

Articolo 15

Garanzie commerciali

1.Qualsiasi garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite:

(a)nelle informazioni precontrattuali fornite dal venditore, compresa ogni eventuale dichiarazione precontrattuale che formi parte integrante del contratto;

(b)nella pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

(c)nella dichiarazione di garanzia.

Se la dichiarazione di garanzia è meno vantaggiosa per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nelle informazioni precontrattuali fornite dal venditore o nella pubblicità, la garanzia commerciale vincola secondo le condizioni stabilite nelle informazioni precontrattuali o nella pubblicità relative alla garanzia commerciale.

2.La dichiarazione di garanzia è messa a disposizione su supporto durevole ed è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:

(a)una dichiarazione chiara sui diritti legali del consumatore previsti dalla presente direttiva e una dichiarazione chiara sul fatto che tali diritti non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;

(b)le condizioni della garanzia commerciale che vanno oltre i diritti legali del consumatore, le informazioni relative alla durata, alla trasferibilità, alla validità territoriale e all'esistenza di eventuali spese a carico del consumatore per beneficiare della garanzia commerciale, il nome e l'indirizzo del garante e, se diversa dal garante, la persona alla quale vanno inoltrati i reclami e la procedura per eseguirli.

3.Il mancato rispetto del paragrafo 2 non si ripercuote sulla natura vincolante della garanzia commerciale per il garante.

4.Gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive sulle garanzie commerciali purché tali norme non riducano la protezione prevista dal presente articolo.

Articolo 16

Diritto di regresso

Quando è determinata la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità al contratto risultante da un atto o da un'omissione di una persona nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali, il venditore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. La persona nei cui confronti il venditore può agire nonché le relative azioni e modalità di esercizio sono determinati dal diritto nazionale.

Articolo 17

Controllo dell'osservanza

1.    Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

2.    I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:

a) enti pubblici o loro rappresentanti;

b)    organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;

c) associazioni di categoria aventi un legittimo interesse.

Articolo 18

Imperatività delle norme

Qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti prima che il difetto di conformità al contratto del bene sia portato all'attenzione del venditore da parte del consumatore non vincola il consumatore, a meno che le parti del contratto non escludano l'applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 oppure vi deroghino o ne modifichino gli effetti conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 19

Modifiche della direttiva 1999/44/CE, del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE

1.L'articolo 1 della direttiva 1999/44/CE è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, diversi dai contratti di vendita a distanza, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno."

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita;"

ii) è aggiunta la lettera seguente:

"g) "contratto di vendita a distanza": qualsiasi contratto di vendita concluso nel quadro di un regime organizzato a distanza senza la presenza fisica e simultanea del venditore e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, incluso via internet, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

2.Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il punto seguente:

"22. Direttiva (UE) N/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio del XX/XX/201X relativa a determinati aspetti aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (GU...)"

3.Nell'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto seguente:

"16. Direttiva (UE) N/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio del XX/XX/201X relativa a determinati aspetti aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (GU...)"

Articolo 20

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [due anni dalla sua entrata in vigore].

2.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) COM(2015) 192 final http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/ 
(2) Ai fini della presente relazione, qualsiasi riferimento alla "vendita online" comprende la "vendita online e altri tipi di vendita a distanza".
(3) Flash Eurobarometro 396 Retailers' attitudes towards cross-border trade and consumer protection (2015).
(4) Flash Eurobarometro 413 Companies engaged in online activities (2015), disaggregazione per settore (solo B2C).
(5) Indagine Eurostat sull'utilizzo delle TIC da parte di famiglie e singoli utenti (2014).
(6) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.
(7) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
(8) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(9) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
(10) Per una spiegazione dettagliata della legislazione dell'UE in materia di legge applicabile e competenza giurisdizionale nel mercato unico digitale si rinvia all'allegato 7 del documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente la valutazione d'impatto che accompagna le proposte di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, SWD(2015) 275.
(11) GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.
(12) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(13) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(14) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
(15) Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
(16) GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.
(17) La direttiva proposta modificherà il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori onde aggiungervi, nall'allegato, un riferimento alla stessa.
(18) Tali informazioni sono tratte essenzialmente dalle notifiche degli Stati membri alla Commissione ai sensi degli articoli 32 e 33 della direttiva 2011/83/UE riguardanti l'attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE; per tutte le notificazioni, si veda: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/notifications/index_en.htm .
(19) Sebbene la maggior parte delle differenze tra le norme nazionali a tutela del consumatore dipenda dai diversi modi in cui gli Stati membri hanno attuato le direttive di armonizzazione minima dell'UE, vi sono alcune norme imperative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori che non hanno la loro origine nell'attuazione dell'acquis dell'UE in materia di consumatori. Per esempi specifici si veda: la valutazione d'impatto che accompagna le proposte di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni SWD(2015) 275, sezione 1.2. "Main differences between consumer mandatory contract law rules affecting cross-border trade of tangible goods". 
(20) Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(21) Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Regno Unito e Repubblica ceca.
(22) Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna.
(23) Entro un periodo ragionevole in Danimarca e in Svezia; tempestivamente nei Paesi Bassi e immediatamente in Ungheria (in questi paesi la denuncia entro 2 mesi è sempre considerata nei termini); entro 6 mesi in Slovacchia.
(24) Francia, Portogallo e Polonia.
(25) Svezia.
(26) Islanda e Paesi Bassi.
(27) Irlanda e Regno Unito.
(28) Per maggiori dettagli sulle consultazioni, si veda.: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/index_en.htm  
(29) Identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single Market and where they matter most, GfK per la Commissione europea, 2015.
(30) Flash Eurobarometro n. 413 "Companies engaged in online activities" (2015)  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf  
(31) Si veda in particolare: - Identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single Market and where they matter most, GfK per la Commissione europea, 2015 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/obstacles_dsm/docs/21.09_dsm_final_report.pdf- Indagine Eurostat sull'utilizzo delle TIC da parte di famiglie e singoli utenti (2014).- Comparative Study on cloud computing contracts (2014), DLA Piper, pagg. 33 e seguenti; Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content contracts Università di Amsterdam: Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) Institute for Information Law (IViR): Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE) pag. 32 e seguenti. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf Flash Eurobarometro n. 413 Companies engaged in online activities (2015) - Economic study on consumer digital Content products, ICF International, 2015.
(32) Un'indagine del gruppo PMI condotta nel 2011 nell'ambito della rete Enterprise Europe, che ha raccolto risposte da 1047 microimprese, piccole e medie imprese.
(33) Il parere del comitato per il controllo normativo è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm.
(34) La relazione sulla valutazione dell'impatto e la relativa sintesi sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm.
(35) Consumer market study on the functioning of Legal and Commercial Guarantees for consumers in the EU (2015, di prossima pubblicazione).
(36) GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.
(37) GU C […] del […], pag. […].
(38) COM(2015) 192 final. 
(39) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
(40) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(41) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(42) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(43) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).
(44) Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 166 dell'1.5.2009, pag. 51).
(45) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.