Bruxelles, 20.11.2015

COM(2015) 581 final

2015/0266(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che definisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno a un organo istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "l'accordo"). 

L'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è applicato in via provvisoria dal 1º settembre 2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri. La decisione 2014/492/UE del Consiglio 1 , del 16 giugno 2014, ha approvato la firma dell'accordo a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica e dei loro Stati membri, nonché l'applicazione provvisoria di alcune sue disposizioni.

L'accordo ha istituito il consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo, nonché di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi. Il consiglio di associazione adotta una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo su tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di un paese partner orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo. Essa ha l'obiettivo di garantire che il beneficio economico della zona di libero scambio globale e approfondito si applichi a tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La presente proposta è coerente e si integra con le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa alla Repubblica di Moldova.

2.Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

Base giuridica

La base giuridica della posizione che l'Unione deve adottare in seno agli organi istituiti dall'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9. 

Sussidiarietà (per le competenze non esclusive)

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

Proporzionalità

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo con la Repubblica di Moldova.

Scelta dello strumento

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3.ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex-post/controlli sull'adeguatezza della legislazione in vigore

Non pertinente.

Consultazioni delle parti interessate

Le consultazioni delle parti interessate non sono applicabili alla presente proposta.

Ricorso al parere di esperti

La Commissione ha tenuto conto delle opinioni degli esperti esterni e degli organi che assistono l'Unione nell'attuazione della politica di vicinato.

Valutazione d'impatto

La proposta riguarda l'attuazione dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova, che è stata sottoposta a una valutazione d'impatto ex-ante nel 2009, seguita dalla valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale del 2012 effettuata dalla DG Commercio della Commissione, utilizzate successivamente nei negoziati relativi alla zona di libero scambio globale e approfondito.

Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa

L'accordo fra l'Unione e la Repubblica di Moldova non è soggetto a procedure REFIT.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

L'attuazione dell'accordo è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova. La Commissione europea si è inoltre impegnata a presentare annualmente al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in merito all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova. L'articolo 462, paragrafo 2, dell'accordo dispone che l'applicazione del titolo V dell'accordo o dell'intero accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova abbia inizio una volta che la Repubblica di Moldova è in grado di garantire la piena attuazione e applicazione del titolo V o dell'accordo nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Moldova non esercita un controllo effettivo. La Repubblica di Moldova ha informato la Commissione europea che può garantire la piena attuazione e l'applicazione del titolo V dell'accordo a decorrere dal 1º gennaio 2016. Pertanto si propone che il consiglio di associazione adotti una decisione come previsto all'articolo 462, paragrafo 3, dell'accordo.

2015/0266 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.

(2)L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio 2 , del 16 giugno 2014, indica le disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria, comprese le disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

(3)L'articolo 462 dell'accordo prevede che l'applicazione del titolo V dell'accordo in relazione alle zone della Repubblica di Moldova sulle quali il suo governo non esercita un controllo effettivo abbia inizio una volta che la Repubblica di Moldova è in grado di garantire la piena attuazione e l'applicazione del titolo V in tutto il territorio nazionale.

(4)L'articolo 462 dell'accordo dispone inoltre che il consiglio di associazione adotti una decisione per determinare il momento in cui è garantita la piena attuazione e l'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

(5)La Repubblica di Moldova ha informato la Commissione europea che può garantire la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio nazionale a partire dal 1º gennaio 2016.

(6)È necessario controllare e riesaminare regolarmente l'applicazione del titolo V dell'accordo a tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

(7)È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in merito all'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al consiglio di associazione istituito dall'articolo 434 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito alla piena attuazione ed esecuzione e all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

2.I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del consiglio.

Articolo 2

La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo V dell'accordo di associazione in tutto il territorio della Repubblica di Moldova entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente decisione e successivamente una volta all'anno. Se la Repubblica di Moldova non garantisce più la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo di associazione in relazione alle zone della Repubblica di Moldova sulle quali non esercita un controllo effettivo, i rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio di associazione possono chiedere al consiglio stesso di riconsiderare la prosecuzione dell'applicazione del titolo V dell'accordo nelle zone interessate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1.
(2) Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

Bruxelles, 20.11.2015

COM(2015) 581 final

ALLEGATO

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra


ALLEGATO

Progetto di

Decisione n. 1/2015 del consiglio di associazione UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA

del … 2015

relativo all'applicazione del titolo V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in tutto il territorio della Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 462,

considerando quanto segue:

(1)a norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.

(2)La Repubblica di Moldova ha comunicato alla Commissione europea di essere in grado di garantire la piena attuazione e applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo su tutto il suo territorio a partire dal 1º gennaio 2016.

(3)È opportuno che il consiglio di associazione esamini periodicamente l'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.

(4)È opportuno che il comitato di associazione nella formazione "Commercio" verifichi l'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova e riferisca regolarmente al consiglio di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.Il titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione si applica a tutto il territorio della Repubblica di Moldova a partire dal 1º gennaio 2016.

2.Il consiglio di associazione riesamina l'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova entro 10 mesi dall'adozione della presente decisione e successivamente una volta all'anno.

3.Il comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" provvede a verificare l'applicazione del titolo V di cui al paragrafo 1. Esso riferisce al consiglio di associazione una volta all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedono.

4.Il titolo VII si applica esclusivamente in relazione al titolo V.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il consiglio di associazione

Il presidente