Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato interinale istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo n. 2 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee /* COM/2015/022 final - 2015/0014 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee[1]
("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle
merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti
contraenti. L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina hanno firmato la
convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 24 settembre 2013. L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina hanno
depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della
convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 26 settembre 2014.
Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la
convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Bosnia-Erzegovina
rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° novembre 2014. L'articolo 6 della convenzione prevede
che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire
un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il comitato
interinale istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni
commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina,
dall'altra[2],
dovrebbe adottare una decisione che sostituisca il protocollo n. 2,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per
quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. La
posizione che l'Unione europea è tenuta ad adottare in seno al comitato
interinale deve essere stabilita dal Consiglio. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Gli Stati membri dell'Unione europea sono
stati informati in merito al progetto di decisione del Consiglio nel corso
della riunione del comitato del codice doganale, sezione dell'origine, tenutasi
il 13 maggio 2013. Le parti contraenti della convenzione sono state
consultate l'ultima volta nel corso della riunione del gruppo di lavoro
paneuromediterraneo del 22 e del 23 ottobre 2014. Non è stato necessario consultare esperti esterni.
Non è stato inoltre necessario condurre una valutazione d'impatto poiché gli
adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella
sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La base giuridica della decisione del
Consiglio è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. La proposta è di competenza esclusiva
dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. Strumento proposto: decisione del Consiglio. 2015/0014 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell'Unione europea in seno al comitato interinale istituito
dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la
Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con
riguardo alla sostituzione del protocollo n. 2 del suddetto accordo,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per
quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione
regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 2
dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la
Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra[3] ("l'accordo"),
riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi
di cooperazione amministrativa ("il protocollo n. 2"). (2) La convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[4] ("la convenzione")
stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei
pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. La Bosnia‑Erzegovina
e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei
Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo
diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata
dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire
alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale
euromediterranea dell'ottobre 2007. (3) L'Unione e la
Bosnia-Erzegovina hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011
e il 24 settembre 2013. (4) L'Unione e la
Bosnia-Erzegovina hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione
presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012
e il 26 settembre 2014. Di conseguenza, in applicazione del suo
articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per
l'Unione e per la Bosnia‑Erzegovina rispettivamente il 1° maggio 2012
e il 1° novembre 2014. (5) L'articolo 6 della
convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per
garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il
comitato interinale istituito dall'accordo dovrebbe adottare una decisione che
sostituisca il protocollo n. 2 con un nuovo protocollo che, per quanto
riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione. (6) La posizione dell'Unione in
sede di comitato interinale dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di
decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che deve essere adottata a nome
dell'Unione europea in seno al comitato interinale istituito dall'accordo
interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea,
da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con riguardo alla
sostituzione del protocollo n. 2 del suddetto accordo, relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di
cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda
le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme
di origine preferenziali paneuromediterranee, si basa sul progetto di decisione
del comitato interinale allegato alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel comitato
interinale possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del
comitato interinale senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La decisione del comitato interinale è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [2] GU L 233 del 30.8.2008, pag. 6. [3] GU L 233 del 30.8.2008, pag. 6. [4] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. Progetto di
DECISIONE N. … DEL COMITATO INTERINALE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA del che sostituisce il protocollo n. 2 dell'accordo interinale sugli
scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e
la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di "prodotti
originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO INTERINALE
UE-BOSNIA-ERZEGOVINA, visto l'accordo interinale sugli scambi e
sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la
Bosnia-Erzegovina, dall'altra[1],
in particolare l'articolo 27, visto il protocollo n. 2 dell'accordo
interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea,
da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione
della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa, considerando quanto segue: (1)
L'articolo 27 dell'accordo interinale sugli
scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e
la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ("l'accordo"), fa riferimento al
protocollo n. 2 dell'accordo ("il protocollo n. 2") che
stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione
europea, la Bosnia‑Erzegovina, la Turchia e qualsiasi paese o territorio
coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione
europea. (2)
L'articolo 39 del protocollo n. 2 prevede
che il comitato interinale di cui all'articolo 40 dell'accordo possa
decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo. (3)
La convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee[2]
("la convenzione") è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di
origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un
unico atto giuridico. La Bosnia-Erzegovina e gli altri partecipanti al processo
di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati
invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine
previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del
giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una
decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007. (4)
L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina hanno
firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 24 settembre 2013. (5)
L'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina hanno
depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della
convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 26 settembre 2014.
Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la
convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Bosnia‑Erzegovina
rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° novembre 2014. (6)
È opportuno pertanto sostituire il protocollo
n. 2 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo n. 2 dell'accordo
interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea,
da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, relativo alla definizione
della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente
decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere da … Fatto a ..., il Per
il comitato interinale Il
presidente Allegato Protocollo
n. 2 relativo
alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi
di cooperazione amministrativa Articolo 1 Norme
di origine applicabili 1. Ai fini dell'applicazione del
presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni
dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee[3]
("la convenzione"). 2. Tutti i riferimenti all'"accordo
pertinente" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II
della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo. Articolo 2 Composizione
delle controversie 1. Le eventuali controversie
riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I
della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che
richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono
sottoposte al comitato interinale. 2. La composizione delle controversie
tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque
luogo secondo la legislazione di tale paese. Articolo 3 Modifiche
del protocollo Il comitato interinale può decidere di
modificare le disposizioni del presente protocollo. Articolo 4 Recesso
dalla convenzione 1. Se l'Unione europea o la
Bosnia-Erzegovina notificano per iscritto al depositario della convenzione la
propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9
della stessa, l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina avviano immediatamente i
negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente
accordo. 2. Fino all'entrata in vigore delle
norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I
e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della
convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al
presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di
origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti
disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo
da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la
Bosnia-Erzegovina. Articolo 5 Disposizioni
transitorie - cumulo In deroga all'articolo 16,
paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I
della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le
Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di
stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un
certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine. [1] GU L 233 del 30.8.2008, pag. 6. [2] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [3] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.