Bruxelles, 1.10.2015

COM(2015) 480 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

1.Introduzione

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, falsa la concorrenza, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. La pesca INN costituisce una grave minaccia per l'ambiente e le risorse ittiche e può mettere gravemente a repentaglio il settore. Il valore complessivo stimato della pesca INN è di almeno 10 miliardi di EUR l'anno 1 . Ogni anno vengono catturati illegalmente tra 11 e 26 milioni di tonnellate di pesce, quantità che corrisponde almeno al 15% delle catture mondiali. Questa situazione porta al depauperamento delle risorse e occasiona importanti perdite in termini di entrate, risorse alimentari e mezzi di sussistenza, con notevoli rischi per i diritti umani e la sicurezza, la sicurezza marittima, l'attività economica e il commercio, in mare e sulla terraferma.

Il mancato rispetto, da parte di certi Stati, degli obblighi derivanti dalla responsabilità dello Stato di bandiera a norma del diritto internazionale ha indotto la comunità internazionale a trovare nuovi modi di affrontare il problema della pesca INN. Il codice di condotta per una pesca responsabile del 1995 e il piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA) adottato nel 2001 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) hanno dato inizio a una nuova era dell'impegno internazionale a favore della sostenibilità delle risorse marine. Questi testi non vincolanti del diritto internazionale della pesca, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 e l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) del 1995, hanno posto in essere il quadro e gli strumenti per la lotta contro la pesca INN. Conformemente a queste disposizioni, tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure appropriate per garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e a collaborare per conseguire questo obiettivo. Nel 2009 la FAO ha inoltre adottato l'accordo sulle misure dello Stato d'approdo per vietare, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (PSMA) il cui scopo è rafforzare, attraverso misure armonizzate, la cooperazione multilaterale per contrastare la pesca INN e bloccare l'afflusso di prodotti della pesca INN nei mercati. Anche le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) hanno posto in essere misure volte a lottare contro la pesca INN, come i sistemi di documentazione delle catture 2 , il rafforzamento degli obblighi dello Stato di bandiera e gli elenchi delle navi INN compilati dalle ORGP 3 .

L'importanza della lotta contro la pesca INN è stata riconosciuta anche dalle Nazioni Unite, che l'hanno annoverata fra le questioni da affrontare nell'ambito dell'obiettivo di sviluppo sostenibile relativo alla conservazione e all'uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine 4 .

L'Unione europea (UE) è Parte contraente dell'UNCLOS, dell'UNSFA e del PSMA nonché membro, o membro non cooperante, di sei ORGP per la pesca del tonno 5 e di 11 ORGP per la pesca di specie diverse dal tonno 6 .

Viste l'entità e l'urgenza del problema della pesca INN, l'UE ha deciso di rafforzare i suoi interventi e di adottare misure supplementari derivanti dal quadro internazionale esistente. Nel 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (il regolamento INN) 7 , entrato in vigore il 1° gennaio 2010. Nel 2009 la Commissione ha adottato modalità di applicazione del regolamento INN 8 .

Il regolamento INN rispecchia la responsabilità di ciascun paese, sia esso Stato membro o paese terzo, per quanto riguarda il rispetto degli obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Si tratta di uno strumento trasparente e non discriminatorio, che si applica a tutte le navi dedite allo sfruttamento commerciale di risorse della pesca destinate al mercato UE e a tutti i cittadini dell'Unione che esercitano attività di pesca, indipendentemente dalla bandiera. L'obiettivo del regolamento INN è prevenire, scoraggiare e eliminare il commercio di prodotti della pesca INN nell'UE.

A tal fine, l'UE ha introdotto una serie di strumenti per migliorare la tracciabilità e agevolare la comunicazione e la collaborazione con gli Stati membri, i paesi terzi e le ORGP, che comprendono il regime di certificazione delle catture, il sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri, il processo di cooperazione con i paesi terzi e gli elenchi delle navi INN.

Combattendo la pesca INN all'interno e al di fuori del suo territorio, l'UE tutela le risorse necessarie per il sostentamento delle persone, favorisce lo sviluppo delle attività di pesca legali e promuove una maggiore parità di condizioni, adoperandosi per innalzare gli standard di gestione della pesca sia nei paesi terzi che negli Stati membri.

Oltre alla sua politica di lotta alla pesca INN, l'UE ha elaborato e attuato una serie di politiche relative alla gestione sostenibile di altre risorse naturali come il legname 9 e le specie selvatiche 10 .

A norma dell'articolo 55 del regolamento INN, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione sull'applicazione del regolamento. Basandosi su queste relazioni e sulle proprie osservazioni, la Commissione deve poi riferire al Consiglio e al Parlamento europeo.

A cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento INN si osserva un certo numero di risultati tangibili, i cui elementi principali sono descritti succintamente nella presente comunicazione 11 . Informazioni statistiche più dettagliate sull'attuazione del regolamento negli Stati membri per quanto riguarda le ispezioni e i controlli di sbarchi e trasbordi, i dati numerici relativi ai certificati di cattura, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni, l'uso dei sistemi informatici, l'applicazione di sanzioni, la cooperazione, la formazione e la sensibilizzazione sono contenute nello studio sullo stato di avanzamento in termini di applicazione e attuazione del regolamento INN 12 .

 

2.Il regolamento INN – Principali risultati

La lotta contro la pesca INN costituisce da diversi anni una priorità politica per l'UE, i cui interventi volti a combattere queste attività possono essere suddivisi in 4 ambiti tra loro collegati: cooperazione con gli Stati membri, cooperazione con i paesi terzi, indagini su presunte navi INN, cooperazione internazionale e con le parti interessate. In tutti questi ambiti, l'UE si è adoperata con particolare impegno per agevolare l'introduzione di cambiamenti positivi mediante una riforma strutturale, ricorrendo solo in ultima istanza all'identificazione di paesi, imprese o persone.

2.1.    COOPERAZIONE CON GLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera

Contemporaneamente al regolamento INN sono entrati in vigore altri due importanti atti legislativi dell'UE: il regolamento sul controllo 13 e il regolamento sulle autorizzazioni di pesca 14 . Questo ha portato a riformare radicalmente il sistema di controllo dell'UE, con l'obiettivo di evitare discriminazioni fra le navi dell'UE che operano nelle acque dell'Unione e quelle che operano nelle acque dei paesi terzi. La Commissione si adopera con notevole impegno per garantire che, nell'attuare i tre regolamenti suddetti, gli Stati membri si assumano le proprie responsabilità in quanto Stati di bandiera, analogamente a quanto richiesto ai paesi terzi.

Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati di approdo

Il regolamento INN fornisce agli Stati membri un solido quadro per l'attuazione delle misure di competenza dello Stato di approdo onde ridurre le probabilità che i prodotti della pesca INN siano sbarcati direttamente nell'UE. A norma del regolamento INN, solo i porti designati sono accessibili alle navi dei paesi terzi, che devono rispettare condizioni rigorose per poter utilizzare tali porti. Nel 2012 e nel 2013 gli Stati membri hanno ispezionato nei loro porti quasi 1 500 pescherecci, riscontrando una serie di infrazioni riguardanti, ad esempio, la presenza di errori nelle dichiarazioni di sbarco o di informazioni inesatte nel giornale di bordo oppure l'inosservanza degli obblighi relativi alle misure di competenza dello Stato di approdo, come la mancata presentazione della dichiarazione di entrata o lo sbarco effettuato senza la presenza di un ispettore.

L'ispezione rigorosa delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate dalle navi di paesi terzi nei porti dell'UE ha determinato una serie di cambiamenti. Un esempio particolarmente significativo è quello del porto di Las Palmas, dove i controlli rigorosi eseguiti dalle autorità spagnole sui prodotti della pesca provenienti dalle zone di pesca ad alto rischio dell'Africa occidentale hanno ridotto in misura considerevole gli sbarchi di prodotti della pesca INN.

Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati di commercializzazione

Il regolamento INN fornisce agli Stati membri strumenti per il controllo delle importazioni nell'UE, che consentono loro di monitorare l'afflusso nell'UE di merci provenienti da operazioni di pesca effettuate al di fuori delle sue acque. L'uso e la condivisione dei dati ricavati dai certificati di cattura e delle informazioni commerciali hanno permesso agli Stati membri di migliorare le verifiche delle importazioni. Queste conoscenze costituiscono una solida base per un'analisi efficace dei rischi, che consente alle autorità di valutare, ad esempio, se un dato modello di importazione abbia senso in termini di economia della pesca. Un'analisi dei rischi efficace è di fondamentale importanza vista l'entità delle importazioni di prodotti della pesca: tra il 2010 e il 2013, gli Stati membri hanno ricevuto oltre 810 000 certificati di cattura e 108 000 dichiarazioni di trasformazione e hanno inviato più di 6 400 richieste di verifica.

Le disposizioni del regolamento INN consentono di rifiutare l'importazione se dalle verifiche eseguite dagli Stati membri risulta che una partita proviene da attività di pesca INN. Dal 2010 gli Stati membri hanno rifiutato più di 200 partite importate. Il rifiuto può essere giustificato, fra l'altro, dai seguenti motivi: certificati di cattura falsi, non validi, inesatti o incompleti; violazione delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalle ORGP, compresi i contingenti; trasbordo illegale in mare; cattura da parte di un peschereccio che non figura nell'elenco delle navi autorizzate a operare nella zona di competenza di un'ORGP oppure mancata cooperazione o intervento inadeguato da parte dello Stato di bandiera a cui compete la certificazione della cattura.

Per garantire l'efficacia dei controlli è stata migliorata negli Stati membri la collaborazione tra le autorità responsabili dei controlli alle frontiere (servizi responsabili delle dogane, della sanità, della pesca ecc.), che devono operare di concerto per difendere il mercato UE dai prodotti della pesca INN.

Cooperazione tra gli Stati membri

Il regolamento INN facilita la cooperazione tra gli Stati membri per la lotta contro le attività di pesca INN. Il sistema di assistenza reciproca permette agli Stati membri di segnalarsi reciprocamente le operazioni che si sospetta riguardino prodotti della pesca INN e può essere utilizzato dalla Commissione per inviare notifiche di allarme e informazioni a tutti gli Stati membri. Dal 2010 la Commissione ha inviato, nell'ambito dell'assistenza reciproca, più di 160 messaggi alle autorità degli Stati membri per orientare i loro controlli verso le situazioni che presentano un rischio e chiedere che siano svolte indagini sulle presunte attività di pesca INN. Gli Stati membri si scambiano informazioni nei casi di rifiuto di partite importate e eseguono controlli mirati su pescherecci, operatori e attività di importazione. A titolo di esempio, sono stati inviati agli Stati membri messaggi di questo tipo in relazione al comportamento inadempiente di pescherecci di paesi terzi operanti nell'Africa occidentale. Questo ha dato luogo all'imposizione di ammende per oltre 4,2 milioni di EUR da parte di diversi Stati costieri. Un altro esempio concreto riguardava licenze false concesse da un paese terzo, dal quale sono stati recuperati oltre 2 milioni di EUR di diritti di licenza.

2.2.    COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI

Il quadro giuridico internazionale impone a tutti gli Stati di prendere misure appropriate e di collaborare per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine. Il concetto di responsabilità in quanto Stato di bandiera e Stato costiero è stato costantemente rafforzato nel diritto internazionale della pesca ed è attualmente considerato un obbligo di "debita diligenza", cioè l'obbligo di adoperarsi con il massimo impegno per prevenire la pesca INN adottando, fra l'altro, le misure amministrative ed esecutive necessarie per garantire che i pescherecci battenti la bandiera dello Stato in questione, i suoi cittadini o i pescherecci operanti nelle sue acque non esercitino attività che violano le misure applicabili di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine e, in caso di violazione, collaborando e consultandosi con gli altri Stati per indagare e, se necessario, imporre sanzioni che siano sufficienti per scoraggiare le violazioni e privino i trasgressori dei benefici risultanti dalle loro attività illegali.

Il regolamento INN crea strumenti e definisce metodi atti a garantire che tutti i paesi rispettino questi obblighi per quanto riguarda la pesca INN e la gestione della pesca. Le notifiche dello Stato di bandiera, i certificati di cattura e il processo di identificazione dei paesi terzi non cooperanti forniscono all'UE mezzi efficaci per rafforzare la lotta contro la pesca INN in collaborazione con i paesi terzi di tutto il mondo.

L'UE utilizza le misure volte a prevenire, scoraggiare e eliminare la pesca INN quale strumento per aiutare i paesi terzi ad affrontare i problemi di gestione della pesca. Attraverso il dialogo, la cooperazione, l'assistenza tecnica e l'assistenza allo sviluppo, l'UE intende aiutare i paesi terzi, comprese le nazioni in via di sviluppo, a potenziare politiche e strumenti, a punire in modo sufficientemente dissuasivo coloro che violano le norme, a migliorare la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine e a offrire opportunità migliori alle comunità di pescatori e agli operatori onesti. Negli ultimi anni la Commissione ha potuto aiutare un certo numero di paesi terzi a modificare radicalmente le loro politiche in materia di pesca, ad esempio introducendo cambiamenti nella legislazione, sviluppando le capacità o migliorando il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza. Questi paesi hanno fatto proprie le riforme e allineato i loro standard in materia di governance della pesca con gli standard del diritto internazionale vigente.

Migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca marittima

Il regime UE di certificazione delle catture è stato introdotto per migliorare la tracciabilità di tutti i prodotti della pesca marittima commercializzati nell'UE lungo l'intera catena di produzione, dalla rete alla tavola. Il regime di certificazione getta le basi per la cooperazione con i paesi terzi. A tutt'oggi 91 paesi terzi hanno comunicato le loro autorità competenti a norma del regolamento INN e applicano il regime UE di certificazione delle catture per le esportazioni nell'Unione 15 .

Nell'ambito del processo di valutazione relativo ai paesi terzi, la Commissione, di concerto con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), svolge controlli a campione sui certificati di cattura dei paesi terzi per individuare eventuali carenze nei loro sistemi di convalida. Su richiesta la Commissione può organizzare formazioni e sviluppare le capacità dei paesi terzi in modo da garantire un miglioramento costante dei loro sistemi di convalida dei certificati di cattura 16 . Diversi paesi terzi hanno inoltre introdotto moderni sistemi informatici per il controllo incrociato dei dati necessari per la convalida dei certificati di cattura e alcuni di essi hanno adottato anche misure di competenza degli Stati di commercializzazione (come i sistemi nazionali di certificazione delle catture) come raccomandato nel piano d'azione internazionale della FAO.

Migliorare la governance della pesca attraverso il dialogo

Il principale obiettivo della politica UE di lotta alla pesca INN è collaborare con i paesi terzi per far sì che i comportamenti cambino e migliorare la governance della pesca. I dialoghi possono essere avviati dopo una valutazione del rispetto, da parte del paese terzo, dei suoi obblighi in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo o Stato di commercializzazione e degli impegni in termini di lotta alla pesca INN, tenendo conto altresì del livello di sviluppo globale del paese.

La Commissione ha già avviato un dialogo con quasi 50 paesi. Le missioni e le riunioni svoltesi nell'ambito del processo di dialogo hanno dato luogo a riforme legislative e amministrative in più di 15 paesi. Fra i risultati tangibili di questa cooperazione figura il miglioramento della governance, in particolare tramite la revisione della normativa, l'adozione di piani d'azione nazionali in linea con il piano d'azione internazionale della FAO contro la pesca INN, il rafforzamento delle sanzioni, il miglioramento della cooperazione, del coordinamento e della mobilitazione delle diverse autorità competenti nonché un maggiore impegno dei vertici politici a combattere la pesca INN. Il processo di dialogo ha offerto ai paesi interessati un quadro per rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza mediante un monitoraggio più efficace delle attività di pesca, compresi gli obblighi del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) per le flotte nazionali e oceaniche e il rafforzamento di ispezioni e controlli.

Pre-identificazione ("cartellino giallo")

Nei casi in cui il dialogo con un paese terzo non ha permesso di ovviare alle carenze riscontrate, la Commissione ha notificato al paese interessato che rischiava di essere identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN (procedura di pre-identificazione, il cosiddetto "cartellino giallo", articolo 32). Per ciascuno dei 18 casi di pre-identificazione accertati finora, la Commissione ha proposto al paese misure ad hoc per ovviare alle carenze individuate entro un termine specificato. Questa procedura definisce un quadro di cooperazione per migliorare la governance della pesca.

Il lavoro svolto dalla Commissione per quanto riguarda le pre-identificazioni, le identificazioni, la revoca delle pre-identificazioni e la radiazione dall'elenco si basa principalmente sull'esame delle misure adottate dai paesi terzi riguardanti attività di pesca INN esercitate da navi battenti bandiera del paese interessato, attività IUU esercitate nelle acque del paese interessato, attività di mercato (trasformazione e esportazione) e attività portuali e sulla valutazione della conformità con gli accordi internazionali e gli strumenti giuridici non vincolanti, tra cui la valutazione della conformità con le misure stabilite dalle ORGP, degli strumenti applicativi (compreso l'esame del quadro normativo e amministrativo in vigore) e delle misure concrete in risposta alle attività di INN (analizzandone anche il carattere dissuasivo), e dello status di paese in via di sviluppo.

Le procedure di pre-identificazione sono state avviate a novembre 2012 per il Belize, la Cambogia, le Figi, la Guinea, Panama, lo Sri Lanka, il Togo e Vanuatu 17 ; a novembre 2013 per Curaçao, il Ghana e la Corea 18 ; a giugno 2014 per le Filippine e la Papua Nuova Guinea 19 ; a dicembre 2014 per le Isole Salomone, Tuvalu, Saint Kitts e Nevis e Saint Vincent e Grenadine 20 e ad aprile 2015 per la Thailandia 21 .

All'occorrenza, ai paesi pre-identificati che hanno dimostrato di aver compiuto progressi nell'attuazione delle misure proposte è stato concesso più tempo per portare a termine le riforme. A luglio 2013 la Commissione ha prolungato lo status di pre-identificazione per le Figi, Panama, lo Sri Lanka, il Togo e Vanuatu, basandosi sui progressi compiuti da questi paesi e concedendo loro il tempo necessario per adottare quadri giuridici riveduti e adeguare le rispettive capacità di controllo della pesca conformemente agli obblighi internazionali. La stessa proroga è stata concessa a Curaçao, al Ghana e alla Corea nel luglio 2014, alle Filippine e alla Papua Nuova Guinea nel febbraio 2015 e al Ghana e a Curaçao nel marzo 2015.

Identificazione ("cartellino rosso")

Nei casi in cui il paese pre-identificato non ha risolto i problemi derivanti dalla pesca INN conformemente agli obblighi internazionali, la Commissione l'ha identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN (procedura di identificazione, il cosiddetto "cartellino rosso", articolo 31) e ha proposto al Consiglio di includere il paese nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti (procedura di inclusione nell'elenco, articolo 33). L'identificazione e la successiva inclusione nell'elenco danno luogo all'adozione di misure commerciali, tra cui il divieto di importare nell'UE prodotti della pesca provenienti dai paesi non cooperanti e il divieto, per i pescherecci dell'UE, di operare nelle acque dei paesi non cooperanti.

Le procedure di identificazione sono state avviate a novembre 2013 per il Belize, la Cambogia e la Guinea 22 e a ottobre 2014 per lo Sri Lanka 23 . Le procedure di inclusione nell'elenco, che hanno portato all'adozione di decisioni del Consiglio che inseriscono i paesi interessati nell'elenco dei paesi non cooperanti, sono state completate a marzo 2014 per il Belize, la Cambogia e la Guinea 24 e a gennaio 2015 per lo Sri Lanka 25 .

La procedura di identificazione dà luogo all'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), il che significa che gli Stati membri rifiutano le importazioni di prodotti della pesca marittima provenienti dal paese terzo identificato coperte da certificati di cattura le cui date di convalida decorrono dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione. La procedura di inclusione nell'elenco comporta, a decorrere dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio, l'adozione di misure commerciali ai sensi dell'articolo 38, come il divieto di importazione, la non accettazione dei certificati di cattura, il divieto di acquistare pescherecci, il divieto di far battere ai pescherecci la bandiera dell'UE, il divieto di concludere accordi di noleggio, il divieto di esportare pescherecci dell'UE, il divieto di concludere accordi commerciali privati con cittadini dell'UE, il divieto di svolgere operazioni di pesca congiunta con l'UE, l'eventuale denuncia di accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca e/o il divieto di avviare ulteriori negoziati per la conclusione di accordi bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca.

Revoca della pre-identificazione e radiazione dall'elenco ("cartellino verde")

Il processo di dialogo continua durante tutte le fasi della procedura. Nei casi in cui i paesi pre-identificati, identificati o inclusi nell'elenco hanno adottato misure concrete per migliorare in modo duraturo la lotta contro le attività INN, la Commissione ha revocato lo status di pre-identificazione o ha proposto al Consiglio di radiare il paese dall'elenco (il cosiddetto "cartellino verde"), a seconda della fase della procedura.

A ottobre 2014 la Commissione ha revocato lo status di pre-identificazione delle Figi, di Panama, del Togo e di Vanuatu sulla base delle riforme strutturali attuate nella gestione della pesca e delle solide garanzie fornite in merito all'effettiva attuazione delle riforme 26 . A dicembre 2014 il Consiglio ha radiato il Belize dall'elenco dei paesi non cooperanti in seguito alla revisione del sistema di gestione della pesca e all'introduzione di misure concrete per lottare contro la pesca INN 27 . Ad aprile 2015 la Commissione ha revocato lo status di pre-identificazione della Corea e delle Filippine in base alle riforme strutturali attuate nella gestione della pesca e alle solide garanzie fornite in merito all'effettiva attuazione delle riforme 28 .

Sostegno ai paesi terzi

La formazione e lo sviluppo delle capacità sono spesso necessari per introdurre cambiamenti duraturi.

Il processo di dialogo sull'INN offre un quadro per lo sviluppo delle capacità e la Commissione ha organizzato, spesso in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), sessioni mirate per lo sviluppo delle capacità relative alla certificazione delle catture e agli strumenti e alle politiche di monitoraggio, controllo e sorveglianza su richiesta specifica di determinati Stati membri. Le sessioni specifiche sull'INN completano le azioni per lo sviluppo delle capacità condotte dalla Commissione e dall'EFCA con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel settore della pesca, comprese le ORGP, nell'ambito della politica comune della pesca. Questo comprende anche il ricorso al sostegno settoriale a norma degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'UE e i paesi terzi, allo scopo di rafforzare le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e potenziare la governance della pesca del paese partner con cui è stato concluso l'APPS 29 .

Oltre ai numerosi casi in cui l'assistenza tecnica ha finanziato azioni specifiche di paesi terzi, più di 55 paesi in via di sviluppo hanno ricevuto assistenza tecnica dall'UE attraverso due programmi: il programma ACP FISH II per il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), che ammonta a 30 milioni di EUR, e il programma in materia di ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (ENRTP), che ammonta a 2 milioni di EUR. Fra gli obiettivi di entrambi i programmi rientra anche la gestione equa e sostenibile della pesca nelle regioni interessate. La lotta contro la pesca INN fa parte integrante di diverse nuove proposte di finanziamento connesse sia ai programmi sulla sicurezza alimentare che a quelli sulla sicurezza marittima. L'obiettivo degli interventi dell'UE è adottare un approccio olistico e trasversale per affrontare i problemi del settore marittimo, come la pesca INN, la sicurezza alimentare, la pirateria e la depredazione armata in mare, la criminalità organizzata transnazionale e gli atti di terrorismo in mare, il commercio illecito, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, armi, droga e specie animali o vegetali selvatiche protette e altre attività marittime illegali.

2.3.    INDAGINI SU PRESUNTE ATTIVITÀ DI PESCA INN

Dal 2010 la Commissione ha indagato su oltre 200 casi di presunte attività di pesca INN da parte di pescherecci di 27 paesi. Le indagini sono state svolte in base alle informazioni raccolte dalla Commissione o comunicate dagli Stati membri, dai paesi terzi e dalle parti interessate. Come conseguenza diretta delle indagini, otto Stati di bandiera (Belize, Brasile, Comore, Lituania, Panama, Repubblica di Guinea, Repubblica di Corea e Spagna) e quattro Stati costieri (Liberia, Repubblica di Guinea, Sierra Leone e Guinea Bissau) hanno imposto sanzioni per oltre 8 milioni di EUR, sotto forma di ammende e canoni, contro più di 50 pescherecci. Poiché tutti questi casi hanno dato luogo all'imposizione di sanzioni da parte dello Stato di bandiera, dello Stato costiero o di entrambi, finora non è stato necessario includere le navi nell'elenco dell'UE a norma dell'articolo 27, paragrafo 1. Al tempo stesso, la Commissione ha incoraggiato gli Stati di bandiera interessati a intraprendere riforme amministrative e legislative per rafforzare il controllo esercitato sulle attività delle loro flotte pescherecce.

Le indagini sono state svolte principalmente nelle zone in cui le attività di pesca INN sono più diffuse e hanno le ripercussioni più gravi, non solo sulle risorse marine, ma anche sulla sussistenza delle comunità locali. Il lavoro si è concentrato sui casi con una dimensione UE tangibile (navi collegate a esportazioni nell'UE e navi controllate da operatori dell'UE o battenti bandiera di Stati membri dell'UE).

Otto ORGP mantengono o condividono elenchi di navi per le quali si è accertato che svolgono o sostengono attività di pesca INN nelle zone delle rispettive convenzioni. Questi elenchi sono strumenti importanti per i controlli degli Stati di bandiera e di approdo, in quanto possono essere utilizzati dagli ispettori come base per le analisi dei rischi relative alle attività portuali e alla certificazione delle catture. A norma dell'articolo 30 del regolamento INN 30 , l'UE raggruppa ogni anno tutti questi elenchi in un elenco UE unico delle navi INN.

Ai pescherecci che figurano nell'elenco UE delle navi INN è vietato pescare nelle acque degli Stati membri, chiedere autorizzazioni a Stati membri o essere noleggiati da Stati membri, entrare nei porti dell'UE, essere riforniti di provviste o combustibile o cambiare equipaggio, svolgere operazioni di qualsiasi tipo con navi battenti bandiera dell'UE, importare prodotti della pesca nell'UE, rilasciare certificati di cattura e esportare o riesportare prodotti della pesca dall'UE.

3.Cooperazione internazionale e con le parti interessate

3.1.    COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'UE non può lottare da sola contro la pesca INN: una cooperazione a livello internazionale è indispensabile per accelerare i cambiamenti su scala mondiale. A settembre 2011 e luglio 2012, rispettivamente, l'UE ha firmato dichiarazioni congiunte sulla lotta alla pesca INN con gli Stati Uniti e il Giappone. Per quanto riguarda le questioni relative alla pesca INN, l'UE è disposta a collaborare con tutti i paesi che condividono i suoi valori in termini di conservazione e uso sostenibile delle risorse della pesca.

La Commissione apprezza i progressi compiuti dalla FAO per quanto riguarda l'elaborazione di un Registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento. Scopo di quest'iniziativa è mettere a disposizione informazioni sull'identificazione delle navi e altri dati pertinenti per consentire un raffronto rapido e affidabile con altre fonti. La Commissione contribuisce alla consultazione di esperti della FAO per quanto riguarda la documentazione delle catture, sostiene l'uso dei numeri IMO per le navi con una stazza lorda pari o superiore a 100 tonnellate e si compiace del fatto che il Comitato per la pesca della FAO (COFI) abbia recentemente approvato le linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.

La Commissione opera in stretta collaborazione con INTERPOL. Nel 2013 la Commissione è entrata a far parte, in qualità di osservatore, del gruppo di lavoro sulla criminalità nel settore della pesca istituito nell'ambito del programma di INTERPOL sulla criminalità ambientale. Insieme agli Stati membri, la Commissione sostiene il progetto SCALE di INTERPOL, un'iniziativa di portata mondiale volta a individuare, eliminare e combattere i reati nel settore della pesca.

3.2.    COOPERAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE

Ferma restando l'assoluta necessità di una cooperazione internazionale per combattere la pesca INN, è altrettanto importante coinvolgere anche tutte le altre parti interessate.

Le ONG svolgono un ruolo importante nella lotta contro la pesca INN grazie al lavoro svolto sul campo per individuare e registrare le attività di pesca illegali e ai loro interventi per incentivare i decisori di tutto il mondo a includere il problema della pesca INN nei programmi politici e per attirare maggiormente l'attenzione del grande pubblico sulla gravità dei problemi connessi alla pesca INN. Spesso le ONG hanno fornito prove documentate delle attività di pesca INN che la Commissione ha potuto utilizzare in diverse indagini.

È importante anche la collaborazione con l'industria, che si trova in prima linea per quanto riguarda l'attuazione del regolamento INN. Attualmente l'industria rivolge maggiore attenzione a tutte le componenti della catena di approvvigionamento per garantire che solo i prodotti della pesca catturati legalmente entrino nell'UE. I fornitori operanti nel rispetto delle norme hanno tratto vantaggio da questo cambiamento di politica, che ha avuto invece ripercussioni negative sugli operatori illegali. Grazie alle informazioni ricevute dall'industria, direttamente o tramite le autorità nazionali, la Commissione è venuta a conoscenza di diverse questioni pratiche che potrebbero essere affrontate per aumentare l'efficacia del regolamento INN.

4.Il regolamento INN – Prossime fasi

A cinque anni dalla sua entrata in vigore, è evidente che il regolamento INN ha influito sulle attività di pesca in tutto il mondo. Oltre a istituire un meccanismo permanente di cooperazione tra l'UE e i paesi terzi, il regolamento ha rafforzato la volontà degli Stati membri e dei paesi terzi di migliorare il rispetto dei loro obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo o Stato di commercializzazione. Ora gli Stati membri e i paesi terzi sono inoltre consapevoli del fatto che la lotta contro la pesca INN produce effetti positivi concreti, come l'aumento delle entrate del bilancio locale o statale che altrimenti sarebbero andate perse a favore degli operatori INN.

A livello interno, la Commissione continuerà a lavorare per migliorare il sistema esistente nonché per semplificare e modernizzare l'attuazione del regolamento INN. È stato individuato un certo numero di miglioramenti tecnici che possono essere introdotti in base al testo giuridico vigente. L'obiettivo è quello di semplificare il sistema attuale e di migliorarne l'efficacia in termini di costi, passando da un sistema cartaceo a un sistema elettronico. Questo aumenterà la tracciabilità delle operazioni e proteggerà il sistema dalle frodi documentali. Nello specifico, la Commissione modernizzerà il regime di certificazione delle catture per mezzo di un sistema informatico e creerà, in collaborazione con l'EFCA, un sistema armonizzato per lo scambio e il controllo incrociato delle informazioni. Il nuovo sistema informatico consentirà di colmare le lacune nei controlli delle importazioni e di monitorare in modo più efficace l'uso complessivo dei singoli certificati di cattura suddivisi in più partite, evitando quindi il "riciclaggio" dei prodotti della pesca INN. L'analisi armonizzata dei rischi permetterà di adottare un approccio più efficace in termini di costi per il controllo dei certificati di cattura e ridurrà gli oneri amministrativi per le autorità doganali degli Stati membri. Questi miglioramenti saranno introdotti nel periodo 2015-2016.

A livello esterno, la Commissione porterà avanti la cooperazione bilaterale, il dialogo e il processo formale con i paesi terzi nell'ambito delle procedure di pre-identificazione, identificazione e inserimento negli elenchi per ovviare ai problemi individuati in relazione alla pesca INN.

La Commissione continuerà a offrire ai paesi terzi supporto tecnico e assistenza allo sviluppo perché possano affrontare i loro problemi connessi alla pesca INN. Quest'obiettivo può essere raggiunto mediante azioni mirate volte a rafforzare la capacità delle amministrazioni dei paesi terzi e programmi UE di aiuto allo sviluppo, da definire in funzione delle necessità dei paesi terzi.

Nell'ambito del suo impegno per migliorare la gestione internazionale degli oceani, la Commissione valuterà inoltre se siano necessari ulteriori interventi a livello mondiale per combattere la pesca INN 31 .

Va osservato infine che la Commissione ha presentato una proposta di allineamento del regolamento INN alle nuove norme del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 32 . Il processo è ancora in corso con il Parlamento europeo e il Consiglio.

(1)

Agnew et al. (2009) PLoS ONE 4(2): e4570.

(2)

Si veda l'allegato V del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 1) per quanto riguarda i sistemi di documentazione delle catture adottati dalle ORGP considerati conformi ai requisiti
stabiliti nel regolamento INN.

(3)

Per gli elenchi delle navi INN adottati dalle ORGP si veda la Parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1296/2015 della Commissione (GU L 199 del 29.7.2015, pag. 12).

(4)

Si veda l'obiettivo 14.4 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal.html  

(5)

Per l'elenco dettagliato si veda: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_en.htm

(6)

Per l'elenco dettagliato si veda: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_en.htm

(7)

GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(8)

Regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 1).

(9)

Si veda il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) http://www.euflegt.efi.int/flegt-action-plan ).

(10)

Si veda il lavoro dell'UE in materia di lotta al commercio illecito di specie selvatiche descritto nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla strategia dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2014)64 final del 7.2.2014) e il documento di lavoro della Commissione che riassume le risposte delle parti interessate nell'ambito della consultazione sulla strategia dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche (SWD(2014) 347 final del 26.11.2014).

(11)

Norme UE dettagliate per combattere la pesca INN (atti giuridici, spiegazioni e materiale per la stampa) sono disponibili al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_it.htm  

(12)

  http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/iuu-regulation-application/index_en.htm  

(13)

GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(14)

GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

(15)

L'elenco dei paesi terzi che hanno comunicato le loro autorità competenti a norma del regolamento INN è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/flag_state_notifications_en.pdf  

(16)

Azioni di questo tipo sono state svolte nelle Filippine, a Curaçao, in Capo Verde, in Ghana, in Papua Nuova Guinea, nelle Isole Salomone e in Corea.

(17)

GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1.

(18)

GU C 346 del 27.11.2013, pag. 26.

(19)

GU C 185 del 17.6.2014, pagg. 2 e 17.

(20)

GU C 447 del 13.12.2014, pagg. 6, 16 e 13, GU C 453 del 17.12.2014, pag. 5.

(21)

GU C 142 del 29.4.2015, pag. 7.

(22)

GU C 346 del 27.11.2013, pag. 2.

(23)

GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13.

(24)

GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43.

(25)

GU L 33 del 10.2.2015, pag. 15.

(26)

GU C 364 del 15.10.2014, pag. 2.

(27)

GU L 360 del 17.12.2014, pag. 53.

(28)

GU L 142 del 29.4.2015, pagg. 5 e 6.

(29)

Per gli accordi bilaterali con paesi extra-UE e gli importi stanziati per lo sviluppo della politica in materia di pesca si veda:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/index_it.htm  

(30)

GU L 199 del 29.7.2015, pag. 12.

(31)

Si veda la consultazione pubblica della Commissione europea sulla gestione internazionale degli oceani

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_it.htm

(32)

Si veda la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, COM/2012/0332 final - 2012/0162 (COD) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1439200039646&uri=CELEX:52012PC0332