RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroriavio: deroghe concesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 2 del regolamento /* COM/2015/0117 final */
Applicazione
del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario: deroghe concesse dagli Stati membri ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento Introduzione Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e
agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario[1] ("il
regolamento") è entrato in vigore il 3 dicembre 2009. L’obiettivo del
regolamento è tutelare i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario
nell’UE, in particolare quando il viaggio subisce interruzioni, nonché
migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto passeggeri per
ferrovia. In linea di principio, il regolamento si
applica a tutti i servizi ferroviari di trasporto passeggeri nell’UE, tuttavia
permette agli Stati membri di concedere delle deroghe per i servizi nazionali
di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga distanza per agevolare
l’introduzione graduale del regolamento. Tenuto conto della specificità dei
servizi ferroviari urbani, suburbani e regionali, il regolamento consente
altresì agli Stati membri di escludere tali servizi dall’ambito di applicazione
del regolamento. L’articolo 2 del regolamento consente
pertanto agli Stati membri di esonerare alcuni servizi dalla piena applicazione
del regolamento: 1.
Articolo 2, paragrafo 4: servizi ferroviari
nazionali per passeggeri per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile due
volte (ad eccezione del disposto di cui all’articolo 2, paragrafo 3); 2.
Articolo 2, paragrafo 5: servizi ferroviari urbani,
suburbani e regionali per passeggeri (ad eccezione del disposto di cui
all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento); 3.
Articolo 2, paragrafo 6: servizi ferroviari o
viaggi in cui una parte significativa sia operata al di fuori del territorio
dell’UE per un periodo massimo di cinque anni. Tale deroga è rinnovabile. L'articolo 2, paragrafo 7, invita la
Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
sulle deroghe accordate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2,
paragrafi 4, 5 e 6. I. Deroghe:
situazione A decorrere
dall’entrata in vigore del regolamento, il 3 dicembre 2009, fino al termine del
primo periodo di cinque anni, il 2 dicembre 2014 Per quanto riguarda
lo stato complessivo di applicazione del regolamento, attualmente quattro Stati
membri lo applicano integralmente, mentre 22 Stati membri hanno concesso
deroghe, in misura diversa. La relazione esaminerà in modo dettagliato la
situazione riguardante i diversi servizi di trasporto passeggeri per ferrovia
prestati negli Stati membri.
1. Servizi ferroviari di trasporto passeggeri operati a livello nazionale
(nazionali, urbani, suburbani e regionali)
Per quanto
concerne il modo in cui le deroghe sono state concesse nel corso del primo
periodo di cinque anni, vanno rilevate le seguenti distinzioni tra gli Stati
membri[2]:
1) Applicazione integrale del regolamento senza deroghe
Solo quattro Stati membri hanno deciso di
applicare il regolamento integralmente senza deroghe: Danimarca, Italia,
Paesi Bassi e Slovenia.
2) Deroga per tutti i servizi (nazionali, urbani, suburbani e regionali)
Cinque Stati membri hanno deciso di adottare
deroghe integrali, applicando quindi solo le disposizioni obbligatorie di cui
all’articolo 2, paragrafo 3[3]:
Bulgaria, Francia, Irlanda, Lettonia e Romania.
3) Deroga parziale
·
Deroghe concesse in base al tipo di servizio
(nazionale o urbano, suburbano e regionale) o
Deroga per i servizi nazionali, ma non per
quelli urbani, suburbani e regionali Tre Stati membri
hanno concesso una deroga per i loro servizi nazionali a lunga distanza, ma non
per quelli urbani, suburbani o regionali: Belgio, Repubblica ceca e
Lituania. o
Deroga per i servizi urbani, suburbani e
regionali, ma non per quelli nazionali Cinque Stati membri
non hanno applicato deroghe per i servizi nazionali (a lunga distanza), ma
soltanto per i servizi urbani, extraurbani e regionali: Austria, Finlandia,
Germania, Lussemburgo e Svezia. ·
Deroghe concesse in base al tipo di requisito
(in base all'articolo) o
Deroghe concesse per alcuni articoli su alcuni
servizi Il Belgio ha
concesso deroghe per i servizi nazionali a lunga distanza solo per quanto
riguarda il diritto a informazioni durante il viaggio a norma dell’allegato II,
parte II, del regolamento. La Spagna ha concesso deroghe unicamente per
i servizi nazionali su lunga distanza in riferimento all’articolo 27
relativo alla gestione dei reclami. o
Deroghe concesse per un certo numero di articoli
su tutti i servizi nazionali Nove Stati membri
hanno concesso deroghe in relazione ad articoli specifici: Croazia[4],
Estonia, Grecia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Spagna, Slovacchia e
Regno Unito.
2. Servizi transfrontalieri con paesi terzi
Dieci Stati membri
hanno concesso deroghe integrali o parziali di cui all’articolo 2,
paragrafo 6, per i servizi di trasporto passeggeri per ferrovia o i viaggi
in cui una parte significativa sia operata al di fuori del territorio dell’UE: Bulgaria,
Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e
Romania. Ciò significa che tutti i paesi che dispongono di servizi
transfrontalieri con paesi terzi hanno applicato per tali servizi deroghe
all’applicazione del regolamento sul loro territorio.
Elementi aggiuntivi
La maggior parte
degli Stati membri che hanno applicato deroghe per i servizi nazionali a lunga
distanza le hanno concesse in relazione agli articoli 8, 10, 13, 15, 17 e 18.
La maggior parte degli Stati membri che hanno applicato deroghe per i servizi
urbani, suburbani e regionali le hanno concesse in relazione agli articoli 8,
10, 15, 16, 17 e 18. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire una
giustificazione specifica per l’adozione delle deroghe, che deve tuttavia
avvenire in modo trasparente e non discriminatorio. Risulta chiaro che le deroghe
sono state concesse soprattutto per gli articoli che possono essere considerati
finanziariamente più onerosi, vale a dire quelli riguardanti i pagamenti
anticipati in caso di incidenti (articolo 13) e la responsabilità in caso
di ritardi, perdita di coincidenze e soppressioni, e quindi il rimborso,
l'indennità e l’assistenza (articoli 15, 16, 17 e 18). Anche gli articoli 8
(informazioni di viaggio) e 10 (sistemi di informazione di viaggio e di
prenotazione) possono essere considerati onerosi o costosi se per rispettare i
requisiti definiti da tali articoli sono necessari materiale rotabile o sistemi
informatici nuovi o rimodernati. La sintesi
precedente mostra che l’applicazione di deroghe, in particolare per i servizi
nazionali, ha portato a un insieme eterogeneo di diritti per i passeggeri del
trasporto ferroviario nell’UE, a causa delle diverse legislazioni nazionali che
si applicano in assenza di un corpus uniforme di diritti dei passeggeri
nell’UE. Già nelle conclusioni della relazione trasmessa il 14 agosto 2013 al
Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento[5],
la Commissione aveva osservato che "l’uso intenso delle deroghe [è] un
grave ostacolo al conseguimento degli obiettivi del regolamento", vale a
dire migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi di trasporto ferroviario
di passeggeri. Le deroghe negli Stati membri impediscono la creazione di
condizioni di parità per le imprese ferroviarie in tutta l’UE. Inoltre, privano
i passeggeri ferroviari della certezza del diritto e impediscono di godere
appieno dei loro diritti. Una tabella
riassuntiva indicante la situazione delle deroghe a novembre 2014 è allegata
alla presente relazione[6]. II. PREVISIONI
DOPO IL 3 DICEMBRE 2014 La relazione prende
in considerazione anche la situazione futura per quanto riguarda l’applicazione
del regolamento, e in particolare la possibilità di proroga delle deroghe da
parte degli Stati membri. In base alle informazioni ricevute dagli Stati
membri, la situazione non cambierà in modo significativo dopo il 3 dicembre
2014: solo cinque Stati membri potrebbero applicare il regolamento
integralmente, mentre altri 21 continueranno a concedere deroghe in varia
misura. Gli Stati membri
possono rinnovare le deroghe ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 4 e 6,
del regolamento, ma sono tenuti a informare la Commissione dell’eventuale
proroga dopo il 3 dicembre 2014. Lo stesso vale per i nove Stati membri che
hanno scelto un periodo di cinque anni di deroghe per i servizi urbani,
extraurbani e regionali di cui all’articolo 2, paragrafo 5, con la
possibilità di proroga[7].
In tale contesto,
gli Stati membri sono stati invitati a manifestare l'intenzione di ridurre o
rinnovare le deroghe[8].
Dalle informazioni
ricevute risulta che quattro Stati membri hanno l’intenzione di ridurre il
numero di articoli per cui sono state concesse deroghe durante il periodo di
cinque anni successivo: Belgio, Bulgaria, Estonia e Polonia. Nel
caso del Belgio, questo comporterà l'applicazione integrale del
regolamento a tutti i servizi ferroviari di trasporto passeggeri. Dodici Stati membri
intendono mantenere le stesse deroghe per un altro periodo di cinque anni:
Austria, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Croazia, Ungheria, Lituania,
Lettonia, Romania, Repubblica ceca e Slovacchia. Il Regno Unito
ha comunicato l'intenzione di prorogare temporaneamente le deroghe esistenti ed
effettuare consultazioni nonché un riesame della situazione nel corso del 2015,
prima di decidere se prorogare o eliminare le deroghe, completamente o
parzialmente. Danimarca, Italia, Paesi Bassi e Slovenia
applicano già il regolamento nella sua integralità. La Svezia,
che in precedenza non aveva specificato le deroghe che intendeva applicare ai
servizi urbani, suburbani o regionali, ha ora informato la Commissione
dell'intenzione di escludere tali servizi da alcuni articoli del regolamento. Anche se alcuni
Stati membri non hanno ancora notificato ufficialmente il rinnovo o la
soppressione delle deroghe ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del
regolamento, si può stimare che la situazione concernente l’applicazione del
regolamento ai servizi di trasporto ferroviario di passeggeri non cambierà in
misura sostanziale dopo il primo periodo di cinque anni. Ciò significa che la
protezione dei passeggeri ai sensi del regolamento potrebbe eventualmente
migliorare solo in misura modesta per questi servizi. La situazione è analoga
per i servizi internazionali e i viaggi in cui una parte significativa sia
operata al di fuori del territorio dell’UE. In conclusione, si
può affermare che gli Stati membri hanno concesso ampie deroghe durante i primi
cinque anni di applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 e nel futuro
immediato si prevedono miglioramenti molto modesti. Gli obiettivi di parità di
condizioni per le imprese ferroviarie e protezione elevata dei passeggeri
nell’UE sono ancora lontani dall'essere realizzati. [1] GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14. [2] Malta e Cipro non dispongono di servizi di trasporto passeggeri
per ferrovia. [3] Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, gli articoli 9, 11, 12,
19, 20, paragrafo 1, e 26 si applicano a tutti i servizi ferroviari di
trasporto passeggeri in tutta l'UE. [4] La Croazia ha aderito all’Unione europea il 1º luglio 2013. La
Croazia ha adottato le deroghe a partire dalla data di adesione fino al termine
del primo periodo di cinque anni in relazione all’entrata in vigore del
regolamento, vale a dire fino al 2.12.2014. [5] COM(2013) 587 definitivo del 14.8.2013. [6] L’elenco delle deroghe si basa sulle informazioni fornite dagli
Stati membri. [7] Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia,
Portogallo e Spagna. [8] Gli Stati membri che non hanno risposto all’indagine informale
non sono elencati.