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5.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 390/2 |
Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società private a responsabilità limitata con un unico socio
(La versione integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 390/02)
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
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1. |
Il 9 aprile 2014 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (in prosieguo: «la proposta») (1). Lo stesso giorno la Commissione ha inviato la proposta al GEPD per consultazione. |
1.2. Obiettivo e scopo della proposta
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2. |
L’obiettivo generale della proposta è quello di «dare a qualsiasi potenziale fondatore di società, in particolare di PMI, la possibilità di creare più facilmente una società all’estero». A tal fine, la proposta mira ad «armonizzare le condizioni per la costituzione e il funzionamento delle società a responsabilità limitata con un unico socio». La proposta prevede «la possibilità di registrazione online con il modello standard per l’atto costitutivo e un capitale minimo di 1 EUR, accompagnato da un test di bilancio e da una dichiarazione di solvibilità». Per contribuire a garantire la trasparenza impone l’obbligo di divulgare talune informazioni relative alle società unipersonali in un registro accessibile al pubblico (2). |
3. Conclusioni
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Accogliamo con favore la consultazione del GEPD relativa alla presente proposta e il fatto che quest’ultima limita la raccolta di dati ai requisiti di idoneità attualmente validi e specifica che gli scambi di informazioni potrebbero essere condotti nell’ambito del sistema IMI. |
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Nel presente parere raccomandiamo le seguenti ulteriori modifiche:
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Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2014) 212 final.
(2) Relazione, sezioni 1, 2 e 3.