5.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 390/2


Sintesi del parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società private a responsabilità limitata con un unico socio

(La versione integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 390/02)

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 9 aprile 2014 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (in prosieguo: «la proposta») (1). Lo stesso giorno la Commissione ha inviato la proposta al GEPD per consultazione.

1.2.   Obiettivo e scopo della proposta

2.

L’obiettivo generale della proposta è quello di «dare a qualsiasi potenziale fondatore di società, in particolare di PMI, la possibilità di creare più facilmente una società all’estero». A tal fine, la proposta mira ad «armonizzare le condizioni per la costituzione e il funzionamento delle società a responsabilità limitata con un unico socio». La proposta prevede «la possibilità di registrazione online con il modello standard per l’atto costitutivo e un capitale minimo di 1 EUR, accompagnato da un test di bilancio e da una dichiarazione di solvibilità». Per contribuire a garantire la trasparenza impone l’obbligo di divulgare talune informazioni relative alle società unipersonali in un registro accessibile al pubblico (2).

3.   Conclusioni

Accogliamo con favore la consultazione del GEPD relativa alla presente proposta e il fatto che quest’ultima limita la raccolta di dati ai requisiti di idoneità attualmente validi e specifica che gli scambi di informazioni potrebbero essere condotti nell’ambito del sistema IMI.

Nel presente parere raccomandiamo le seguenti ulteriori modifiche:

occorrerebbe aggiungere una disposizione sostanziale, o perlomeno un considerando, che faccia riferimento alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, tra cui «disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE»;

il preambolo dovrebbe fare riferimento al fatto che il GEPD è stato consultato;

la proposta dovrebbe essere più esplicita riguardo a quali dati personali possono essere scambiati attraverso l’IMI, specificando quali informazioni aggiuntive possono essere raccolte in riferimento ai requisiti di idoneità;

la proposta, in una disposizione sostanziale, dovrebbe specificare con maggior chiarezza i documenti da mettere pubblicamente a disposizione, previa attenta valutazione della proporzionalità, e dovrebbe specificare altresì che qualsiasi pubblicazione sarà soggetta alle garanzie in materia di protezione dei dati previste dal diritto nazionale;

inoltre, la proposta dovrebbe specificare che i dati personali messi pubblicamente a disposizione nell’ambito della proposta stessa possono essere usati a scopo di trasparenza e attendibilità, e non saranno impiegati per finalità incompatibili;

infine, la proposta dovrebbe imporre ai registri/alle società l’obbligo di garantire che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per limitare l’accessibilità delle informazioni concernenti i privati (tra cui soci unici o rappresentanti di società) dopo un determinato periodo di tempo.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2014) 212 final.

(2)  Relazione, sezioni 1, 2 e 3.