4.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 389/2


Comunicazione della Commissione

Orientamenti per l'attuazione della legislazione FLEGT da parte delle autorità doganali — Sintesi pubblica

2014/C 389/02

Indice

1.

INTRODUZIONE

2.

IMPORTAZIONE DI LEGNAME AI SENSI DI UNA LICENZA FLEGT – PRINCIPI BASILARI

3.

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ

3.1.

Assistenza tecnica per i funzionari e i servizi addetti alle verifiche

3.2.

Comunicazione tra le autorità durante i controlli

3.3.

Legname contemplato da CITES e da FLEGT

3.4.

Merci di natura commerciale e non commerciale

3.5.

Controlli nei regimi doganali semplificati

3.6.

La gestione delle licenze in caso di frazionamento del carico

3.7.

Paese partner di esportazione

3.8.

Verifica delle licenze FLEGT

3.9.

Smaltimento del legname trattenuto

ALLEGATO I – GLOSSARIO

ALLEGATO II – QUADRO GIURIDICO

ALLEGATO III – COMUNICAZIONE

1.   INTRODUZIONE

Il disboscamento illegale è un problema mondiale che ha notevoli ripercussioni negative sul piano economico, ambientale e sociale. Sulla base del piano d’azione per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT) (1), l’Unione europea (UE) ha adottato misure legislative successive (2) che istituiscono un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’UE. Questo quadro giuridico istituisce un sistema di controlli per taluni legni e prodotti derivati esportati da paesi che hanno concluso con l’UE un accordo volontario di partenariato (AVP). Il legno e i prodotti derivati esportati da tali paesi devono disporre di una licenza FLEGT, rilasciata nel paese partner, che attesti la legalità dei prodotti (ovvero che i prodotti sono stati ottenuti da legname di produzione nazionale legalmente tagliato o da legname legalmente tagliato in un paese terzo e importato nel paese partner in conformità della legislazione nazionale del paese di produzione). Per garantire l’efficacia del sistema di licenze FLEGT, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare l’immissione in libera pratica di legno e prodotti derivati assoggettati a tale sistema soltanto se è stata presentata una licenza FLEGT e se tale licenza è stata accettata dall’autorità competente dello Stato membro.

L’obiettivo principale dei presenti orientamenti è coadiuvare le autorità doganali nell’espletamento efficace dei rispettivi compiti in conformità della legislazione FLEGT (3), illustrando il sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’UE e descrivendone le modalità di attuazione. In particolare gli orientamenti mirano a fornire un approccio armonizzato all’attuazione della normativa; a tale scopo essi intendono:

definire un approccio adeguato, raccomandato e, ove possibile, globale per l’attuazione della legislazione FLEGT da parte dell’autorità doganale,

formulare raccomandazioni ai fini di una collaborazione rafforzata tra le autorità doganali e le autorità competenti.

Il documento, pertanto, si articola nelle seguenti sezioni:

1.

introduzione: presentazione del documento

2.

importazione di legname FLEGT – principi fondamentali: descrizione del processo di importazione

3.

raccomandazioni relative alla collaborazione tra autorità: in questa sezione è suggerita la conclusione di accordi nazionali, si esaminano questioni specifiche e si forniscono esempi

4.

allegati I, II e III: contengono la terminologia e le disposizioni giuridiche di riferimento.

I presenti orientamenti sono stati redatti in tempo utile anteriormente alla data in cui il primo accordo volontario di partenariato diventerà operativo, in modo tale da fornire sin dall’inizio alle autorità doganali le indicazioni necessarie per l’espletamento di questo nuovo compito. Gli orientamenti dovranno essere riesaminati sulla base dell’esperienza pratica e dei cambiamenti nel quadro giuridico. Essi sono stati redatti in collaborazione con esperti delle autorità doganali e delle autorità competenti degli Stati membri e non hanno carattere vincolante.

2.   IMPORTAZIONE DI LEGNAME AI SENSI DI UNA LICENZA FLEGT – PRINCIPI BASILARI

Il sistema FLEGT si basa su accordi commerciali bilaterali (accordi volontari di partenariato, AVP) tra l’Unione europea e i paesi partner, che dispongono quanto necessario per assicurare che il legname esportato da un paese partner nell’UE sia stato tagliato legalmente. Ogni carico di legname deve disporre di una licenza FLEGT, rilasciata dall’autorità di rilascio delle licenze del paese partner, che ne attesti la legalità. L’importazione nell’UE è consentita soltanto in presenza di una licenza FLEGT; le autorità doganali dell’UE hanno principalmente il compito di assicurare che sia presentata una licenza FLEGT valida. Una volta giunto sul mercato interno europeo, il legname che dispone di una licenza FLEGT gode di una presunzione di conformità al regolamento dell’UE sul legno (4).

La gamma di prodotti interessati varia in funzione del contenuto dell’accordo AVP concluso con il paese partner. Gli allegati I, II e III del regolamento FLEGT comprendono l’elenco dei paesi e dei prodotti per i quali è richiesta una licenza FLEGT all’atto dell’importazione. L’obbligo di presentare una licenza FLEGT non si applica alle merci prive di carattere commerciale, ai prodotti coperti da documenti CITES (5) né al legname che transita in un paese partner.

All’atto dell’introduzione di merci nel territorio doganale comunitario, l’importatore deve presentare una dichiarazione doganale; il dichiarante può scegliere tra diversi regimi doganali che rispondono a specifiche esigenze economiche. In base alla legislazione FLEGT, l’importazione è definita come la procedura doganale dell’«immissione in libera pratica», che comprende il pagamento dei dazi doganali, delle eventuali accise e dell’IVA gravanti sulle merci. Il dichiarante deve inoltre rispettare restrizioni specifiche che potrebbero applicarsi alle merci dichiarate, ad esempio l’obbligo di presentare una licenza FLEGT per il legno o per i prodotti derivati. Una volta applicati i dazi e non appena sia stato dimostrato che sono soddisfatte tutte le altre condizioni per l’importazione delle merci, le autorità doganali concedono lo svincolo. Le merci perdono la posizione doganale di merci non comunitarie per acquisire quella di merci comunitarie e possono essere immesse sul mercato interno fatta salva ogni altra misura legislativa applicabile.

La dichiarazione di immissione in libera pratica non deve necessariamente essere presentata all’ufficio doganale di arrivo del legname nell’UE. Esistono anche procedure che consentono il deposito, la trasformazione o il trasporto delle merci sotto controllo doganale. Quando le merci sono trasportate verso un’altra località nell’UE, o addirittura verso un altro Stato membro, la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica può essere presentata alle autorità doganali del punto di destinazione. Durante i trattamenti o le procedure doganali che precedono l’immissione in libera pratica la licenza FLEGT non è necessaria.

Quando il legname coperto da una licenza FLEGT è dichiarato per l’immissione in libera pratica, le autorità doganali devono assicurare che la licenza FLEGT sia stata approvata  (6) dall’autorità competente dello stesso Stato membro. In caso contrario le autorità doganali non concedono lo svincolo del legname. Procedure nazionali potranno definire le modalità pratiche di tale adempimento, mentre la legislazione FLEGT definisce i seguenti presupposti:

le autorità doganali dell’UE possono identificare il legname FLEGT tramite il paese di spedizione e il codice del sistema armonizzato, composto da un massimo di 6 cifre. Tali indicazioni si rifletteranno negli allegati I, II e III del regolamento FLEGT, opportunamente aggiornati, e saranno successivamente integrate nella banca dati TARIC (7);

per i prodotti che figurano negli allegati A, B e C del regolamento sul commercio di specie della flora e della fauna selvatiche dell’UE (8) (CITES) le formalità all’importazione previste dalla legislazione FLEGT non devono essere espletate. Altre deroghe pertinenti riguardano le merci prive di carattere commerciale e i prodotti che sono transitati nel paese partner sotto vigilanza doganale. Gli accordi AVP possono comprendere un allegato IB nel quale sono elencati i prodotti che non possono essere esportati dal paese partner e per i quali non può dunque essere rilasciata una licenza FLEGT;

la licenza FLEGT deve essere presentata all’autorità competente dello stesso Stato membro nel quale sarà presentata la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica. La licenza FLEGT può essere presentata in un momento anteriore ma non successivo alla presentazione della dichiarazione in dogana. In una fase ulteriore le autorità competenti sono informate in merito alla dichiarazione in dogana corrispondente a ciascuna licenza FLEGT;

l’autorità competente verifica la licenza e comunica all’autorità doganale la sua decisione di approvarla;

a fini di verifica, la Commissione europea fornisce alle autorità doganali e alle autorità competenti modelli e altre indicazioni riguardanti le autorità di rilascio delle licenze;

la licenza e il carico possono essere oggetto di ulteriori verifiche; le autorità competenti e le autorità doganali devono operare in stretta collaborazione e concordare i compiti assegnati a ciascun servizio;

le autorità competenti possono richiedere maggiori informazioni all’autorità che ha rilasciato la licenza secondo le procedure stabilite in ciascun AVP;

data la natura del legno e dei prodotti derivati, il peso o il volume al momento dell’importazione possono presentare uno scostamento non superiore al 10 % rispetto al peso o al volume dichiarati nella licenza FLEGT;

i costi sostenuti fino al completamento della verifica sono a carico dell’importatore, salvo quanto diversamente stabilito dallo Stato membro;

nel riquadro 44 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza FLEGT. Occorre selezionare il codice del certificato C690 per le licenze FLEGT e indicare il numero della licenza corrispondente al carico;

le licenze FLEGT possono essere in formato cartaceo o elettronico. Se del caso, le autorità possono chiederne la traduzione, i cui costi sono a carico dell’importatore. Nel caso delle licenze cartacee, il regolamento di attuazione del regolamento FLEGT e gli AVP prevedono una copia per l’autorità doganale; tale copia costituisce uno strumento supplementare che agevola la comunicazione con e tra le autorità, ma la sua presentazione all’autorità doganale non è obbligatoria;

le autorità doganali possono sospendere l’immissione in libera pratica nel caso in cui nutrano dubbi sulla validità della licenza. L’autorità competente agisce secondo la normativa nazionale vigente in caso di violazione della legislazione FLEGT (e secondo le disposizioni applicabili dell’AVP, che possono prevedere la comunicazione tempestiva al paese partner);

le informazioni relative alla licenza FLEGT e alla corrispondente dichiarazione doganale ricevuta, nonché i dati pertinenti riguardanti i carichi non conformi devono essere conservati ai fini della stesura delle relazioni annuali. La Commissione europea fornisce un modello di tali relazioni;

le autorità competenti consentono al controllore indipendente designato (9) di accedere a documenti e dati pertinenti, entro i limiti previsti dalla normativa nazionale pertinente, al fine di eseguire un controllo incrociato delle informazioni fornite dalle autorità di rilascio e di riesaminare le procedure di verifica dell’UE.

3.   RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONE TRA LE AUTORITÀ

Nel caso in cui le autorità competenti siano diverse dalle autorità doganali, la collaborazione e la comunicazione tra le autorità costituiscono un elemento essenziale del processo di attuazione dei controlli alle frontiere nel quadro della legislazione FLEGT.

La normativa prevede diverse modalità di collaborazione, tra cui la comunicazione riguardo alle licenze accettate (10), la delega di funzioni alle autorità doganali (11), il coordinamento delle procedure per le verifiche (12) oppure lo scambio di dati con mezzi elettronici (13).

Per garantire la corretta attuazione della normativa e l’adozione di un approccio comune, si raccomanda alle autorità doganali e alle autorità competenti, ed eventualmente ad altre autorità interessate con competenze in settori correlati, di basare la loro collaborazione su accordi nazionali formali.

Per la conclusione di accordi nazionali e l’elaborazione di procedure operative, occorrerebbe idealmente adottare le seguenti misure:

instaurare contatti tra esperti delle autorità doganali e delle autorità competenti (14) a livello strategico, operativo e di gestione;

definire un approccio appropriato e un modello formale per garantire la formulazione adeguata degli accordi;

determinare gli elementi costitutivi degli accordi (quadro di riferimento nazionale) su cui sarà basata la futura collaborazione tra le autorità doganali e le autorità competenti. Il quadro di riferimento nazionale dovrebbe basarsi sulle raccomandazioni formulate nei presenti orientamenti e tenere conto delle disposizioni specifiche contenute nelle legislazioni nazionali e/o della struttura amministrativa;

tradurre gli accordi in procedure operative concrete da attuare durante il processo di controllo.

Si raccomanda di includere i seguenti elementi negli accordi di collaborazione nazionali:

collaborazione rafforzata, precisando le condizioni per una collaborazione efficiente ed efficace a lungo termine:

riunioni periodiche tra le autorità doganali e le autorità competenti a un adeguato livello strategico, di gestione ed operativo, con un quadro di riferimento concordato;

comunicazione precoce tra le autorità doganali e le autorità competenti riguardo a imminenti proposte politiche e legislative aventi un’incidenza su entrambe le autorità;

sistema di collaborazione basato su un meccanismo di reazione rapida per affrontare situazioni di emergenza, gestire nuove tipologie di infrazioni o trattare gli operatori economici ad alto rischio;

strumenti di assistenza tecnica per i funzionari e i servizi responsabili delle verifiche;

ripartizione dei compiti: definizione di ruoli, compiti e responsabilità per quanto riguarda i controlli di competenza delle autorità doganali e/o delle autorità competenti, tenendo conto delle strutture nazionali e delle situazioni locali. Devono essere concordati almeno i seguenti compiti:

verifiche ulteriori della licenza;

verifiche ulteriori del carico;

raccolta e conservazione di dati per l’adempimento dell’obbligo di conservazione della registrazione della licenza (15) e di presentazione della relazione annuale (16);

comunicazione tra le autorità:

elenco dei punti di contatto di entrambe le autorità (autorità doganali e autorità competenti), compresa una clausola di revisione per garantire aggiornamenti periodici;

strumenti e procedure per la comunicazione tra le autorità doganali e le autorità competenti riguardo all’accettazione della licenza, al processo di controllo e ai risultati di eventuali verifiche ulteriori;

condizioni per lo scambio di informazioni riservate in relazione alla gestione dei rischi, compresi un feedback bidirezionale e una rete di intelligence affidabile;

disposizioni chiare riguardo al tipo di informazioni (compresi dati nominativi) che possono essere oggetto di scambio tra le autorità doganali e le autorità competenti e alle condizioni in cui tale scambio di informazioni deve avvenire;

attuazione della normativa e controllo della sua applicazione:

elaborazione congiunta e diffusione di procedure operative con istruzioni chiare per i funzionari, in particolare ai fini delle attività di controllo e verifica;

accordi per un’interpretazione o un’attuazione uniforme in casi particolari, ad esempio: carichi FLEGT che rientrano anche nell’ambito di applicazione della CITES, che sono importati nel quadro di procedure semplificate, che sono stati frazionati in più dichiarazioni doganali, il cui paese di origine è diverso dal paese di esportazione, che sono privi di carattere commerciale o nei quali si riscontrano non conformità rispetto alla licenza (cfr. gli ulteriori chiarimenti forniti in appresso);

trasmissione di istruzioni e informazioni agli operatori economici e ai dichiaranti;

formazione reciproca dei funzionari responsabili e sessioni di formazione comuni;

scambio periodico di dati sulle importazioni al fine di individuare discrepanze;

progetti o operazioni congiunte per l’applicazione della normativa, con un quadro di riferimento concordato;

procedure chiare per lo smaltimento delle merci trattenute, compresa la gestione dei costi di magazzinaggio;

modalità per gestire le licenze cartacee ed impedire il riutilizzo fraudolento di una stessa licenza.

Le pagine che seguono contengono ulteriori raccomandazioni ed esempi in relazione alle voci sottolineate nei paragrafi precedenti.

3.1.   Assistenza tecnica per i funzionari e i servizi addetti alle verifiche

Qualora la verifica del carico sia demandata alle autorità doganali, si raccomanda di includere nell’accordo nazionale condizioni relative alla fornitura di assistenza tecnica a vari livelli da parte delle autorità competenti:

formazione e orientamento per quanto riguarda gli aspetti tecnici (ad esempio misurazioni e identificazione delle specie)

contributi tecnici all’elaborazione di procedure operative per le ispezioni (istruzioni, liste di controllo, formulari, tabelle di concordanza ecc.)

assistenza tecnica sul posto durante i controlli

servizi di laboratorio ove disponibili, o informazioni su servizi affidabili

predisposizione di collegamenti per la fornitura di assistenza tecnica da parte del paese partner

È consigliabile includere lo scambio di informazioni, risorse e attività formative tra le autorità di uno Stato membro o di più Stati membri e consentire l’accesso a competenze e servizi di laboratorio. Si raccomanda di coinvolgere in questo processo i paesi partner, per favorire la conoscenza dei loro prodotti e la messa a disposizione di competenze e di campioni di legno da sottoporre ad analisi di laboratorio.

3.2.   Comunicazione tra le autorità durante i controlli

È necessario che gli Stati membri predispongano canali di comunicazione adeguati tra le autorità competenti e le autorità doganali. Tali misure devono non soltanto garantire che l’autorità doganale sia tempestivamente informata in merito all’approvazione della licenza FLEGT da parte dell’autorità competente ma anche assicurare lo scambio di altre informazioni relative al processo di controllo. Si raccomanda alle autorità nazionali di istituire procedure e strumenti di comunicazione in base alla propria struttura nazionale e di prevedere almeno quanto segue:

non appena sia ragionevolmente possibile dopo l’approvazione della licenza FLEGT da parte dell’autorità competente, le informazioni devono essere messe a disposizione dell’autorità doganale;

tali informazioni possono essere accompagnate da elementi ulteriori in funzione della ripartizione dei compiti concordata a livello nazionale, ad esempio la richiesta di eseguire ulteriori verifiche della licenza o del carico, indicazioni specifiche sulle quali l’autorità doganale dovrebbe soffermare l’attenzione oppure informazioni pertinenti per il profilo di rischio;

è possibile che all’autorità doganale debba essere comunicata una decisione negativa: pertanto il sistema di comunicazione potrebbe contemplare i casi nei quali le autorità competenti non accettano una licenza FLEGT;

durante i controlli doganali, le autorità doganali potrebbero avere la necessità di informare o consultare l’autorità competente laddove sospettino che la licenza FLEGT non sia valida o non corrisponda al carico;

per consentire l’adempimento dell’obbligo di presentazione delle relazioni, è necessario comunicare le informazioni sulle dichiarazioni in dogana riferite al legname FLEGT nonché dati pertinenti relativi ai carichi non conformi;

i canali di comunicazione dovrebbero essere stabili e protetti;

se la comunicazione si basa su licenze cartacee, compresa la possibilità di utilizzare la copia cartacea destinata all’autorità doganale, dovrebbero esistere procedure chiare volte ad impedire il riutilizzo fraudolento delle licenze FLEGT.

3.3.   Legname contemplato da CITES e da FLEGT

Il regolamento FLEGT e gli AVP esistenti stabiliscono che il legno e i prodotti derivati che rientrano nel campo di applicazione del regolamento relativo al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche dell’UE (allegati A, B e C) non sono soggetti alla procedura descritta per i prodotti coperti da una licenza FLEGT alla frontiera dell’Unione. Tuttavia, gli AVP esistenti applicano il proprio sistema di verifica della legalità, definito nel quadro del sistema di licenze FLEGT, anche alle specie contemplate dalla convenzione CITES; pertanto potrebbe accadere che, nella pratica, alcuni carichi di legname CITES siano accompagnati sia da una licenza di importazione CITES (allegati A e B) o da una notifica d’importazione CITES (allegato C) sia da una licenza FLEGT.

Si raccomanda di informare le autorità competenti qualora sia presentata una licenza FLEGT in relazione a legname CITES. L’autorità doganale potrà anche segnalare all’autorità competente eventuali irregolarità riscontrate, rispetto ai requisiti CITES, nel legname proveniente da paesi partner, allo scopo di agevolare il riesame delle disposizioni riguardanti la CITES come previsto nell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento FLEGT.

Qualora la licenza FLEGT sia messa a disposizione dell’autorità doganale o dell’autorità competente, le irregolarità riscontrate nella licenza FLEGT dovrebbero determinare ulteriori verifiche volte a garantire il rispetto della convenzione CITES.

3.4.   Merci di natura commerciale e non commerciale

Le merci prive di carattere commerciale sono esenti dai controlli all’importazione nel quadro del sistema di licenze FLEGT. La distinzione tra merci di natura commerciale e merci prive di carattere commerciale assume una sempre maggiore rilevanza nel contesto della crescente mobilità di persone e beni a tutti i livelli. I viaggiatori, i prestatori di servizi professionali, le persone che cambiano residenza o i consumatori che effettuano acquisti a distanza che comportano la fornitura diretta attraverso servizi postali o di corriere sono esempi di situazioni nelle quali le autorità doganali potrebbero imbattersi in legno e prodotti derivati provenienti da paesi che hanno sottoscritto un AVP.

Il regolamento FLEGT rinvia alla definizione di merci prive di carattere commerciale contenuta nel regolamento (CEE) n. 2454/93 (17). Di conseguenza, le merci prive di carattere commerciale nel contesto del sistema di licenze FLEGT sono costituite da legno e prodotti derivati che soddisfano i seguenti requisiti:

sono dichiarati per l’immissione in libera pratica su base occasionale

e:

appaiono riservati, per natura e quantità, all’uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che li trasportano

oppure appaiono destinati ad essere offerti in regalo.

Si raccomanda alle autorità doganali di provvedere, nei limiti dei mezzi e delle competenze di cui dispongono, ad informare le autorità competenti dello Stato membro in merito ai criteri applicati per valutare il carattere commerciale o non commerciale dei carichi di legname e ad informare altresì gli operatori economici e altri soggetti interessati.

Gli AVP possono inoltre contemplare materiali d’imballaggio che rientrano nella voce 4415 della nomenclatura combinata. Se tuttavia i materiali d’imballaggio sono usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare altri prodotti, essi non dovrebbero essere assoggettati ai controlli all’importazione nell’ambito del sistema di licenze FLEGT. Tale interpretazione non discende dalla definizione di merci prive di carattere commerciale, bensì deriva dalle disposizioni degli AVP pertinenti. Inoltre tali AVP rimandano ai codici di designazione delle merci della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato e dovrebbero essere letti congiuntamente alle regole 5 a) e 5 b) per l’interpretazione del sistema armonizzato concernenti i materiali d’imballaggio (18).

3.5.   Controlli nei regimi doganali semplificati

Le autorità doganali possono concedere all’operatore economico che lo richieda e che soddisfi determinati criteri e condizioni l’autorizzazione ad avvalersi di procedure semplificate. L’operatore economico in questione può dunque avvalersi di formalità semplificate per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana e lo sdoganamento delle merci all’atto dell’importazione nell’UE o dell’esportazione dall’UE. L’uso delle procedure semplificate per l’importazione di legname FLEGT non dovrebbe compromettere l’efficace applicazione della legislazione FLEGT. All’atto di concedere agli operatori del settore il beneficio delle procedure semplificate, si dovrebbe tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

quando l’autorità doganale riceve una domanda di autorizzazione all’uso di una procedura semplificata che potrebbe riguardare il legname FLEGT, l’autorità competente può fornire il proprio parere prima che l’autorizzazione sia concessa;

l’autorizzazione dovrebbe prevedere condizioni atte a garantire che le disposizioni relative al sistema di licenze FLEGT siano pienamente rispettate e che i necessari controlli possano essere eseguiti; a tal fine essa dovrebbe comprendere condizioni chiare riguardo ai seguenti aspetti:

prima che il legname FLEGT rientrante nel campo di applicazione del regolamento FLEGT possa essere immesso in libera pratica è necessario che l’autorità competente abbia approvato una licenza FLEGT;

le autorità doganali devono avere la possibilità di effettuare controlli prima dell’immissione in libera pratica;

lo svincolo del legname FLEGT, laddove concesso prima che l’autorità competente abbia approvato la licenza FLEGT, costituisce una violazione della legislazione FLEGT da segnalare all’autorità competente, che agisce secondo la normativa nazionale. L’autorizzazione all’uso della procedura semplificata dovrebbe essere riveduta onde appurare se le condizioni per il mantenimento dell’autorizzazione siano ancora soddisfatte;

le autorizzazioni esistenti dovrebbero essere rivedute e, se del caso, rese conformi alle suddette raccomandazioni.

3.6.   La gestione delle licenze in caso di frazionamento del carico

In base alla definizione di «carico» contenuta nel regolamento di attuazione del regolamento FLEGT, una licenza FLEGT non deve essere presentata a più uffici doganali dell’UE. Inoltre, ai fini del corretto sdoganamento, si raccomanda che la licenza FLEGT corrisponda ad una sola dichiarazione doganale.

Per evitare che le merci coperte da un’unica licenza FLEGT siano frazionate in più dichiarazioni doganali o in più uffici doganali dell’UE, il rilascio della licenza FLEGT dovrebbe essere collegato alla quantità di legno e prodotti derivati inviata nello stesso momento e presentata contemporaneamente per l’immissione in libera pratica ad un unico ufficio doganale, nei limiti di quanto sia ragionevolmente possibile prevedere all’atto del rilascio. Si raccomanda alle autorità doganali e alle autorità competenti di sensibilizzare gli operatori economici e altri soggetti interessati riguardo a tale aspetto, nei limiti dei mezzi e delle competenze di cui dispongono.

Qualora un carico coperto da una licenza FLEGT risulti frazionato, l’autorità doganale deve comunicare all’autorità competente che non vi è corrispondenza tra le merci presentate all’ufficio doganale e la licenza FLEGT. L’autorità doganale può concedere lo svincolo delle merci soltanto quando l’autorità competente abbia confermato che è stata presentata una licenza FLEGT valida (possibilmente una copia rettificata) in relazione alle merci dichiarate. La definizione di procedure chiare e una stretta collaborazione tra le autorità sono elementi imprescindibili.

3.7.   Paese partner di esportazione

La legislazione FLEGT definisce l’esportazione come l’operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente il territorio di un paese partner per essere introdotti nell’Unione; pertanto il paese partner di esportazione è indicato nella dichiarazione doganale come paese di spedizione (riquadro 15 del DAU).

La definizione di esportazione implicherebbe inoltre che i prodotti in transito nel territorio di un paese partner debbano disporre di una licenza FLEGT a partire da tale paese ai fini dell’immissione in libera pratica nell’UE. Nella pratica, tuttavia, non è possibile garantire adeguatamente la legalità di un carico in transito. Pertanto gli AVP escludono l’applicazione del sistema di licenze al legno e ai prodotti derivati in transito nel loro territorio. In tale contesto gli AVP definiscono il legno e i suoi derivati come prodotti originari di un paese terzo che transitano nel territorio del paese partner sotto controllo doganale e ne riescono sotto la stessa forma, conservando la propria origine.

Sebbene la deroga prevista per il legno e i prodotti derivati in transito nei paesi partner non sia prevista dal regolamento FLEGT, dalla finalità e dalla struttura degli AVP si potrebbe desumere che l’obbligo di presentazione di una licenza FLEGT ai fini dell’immissione in libera pratica nell’UE non si applichi ai casi di transito definiti sopra. Il transito nel paese partner deve essere dimostrato alle autorità doganali dell’UE mediante prove documentali valide. La Commissione europea fornirà alle autorità competenti e alle autorità doganali modelli e altri particolari della documentazione doganale del paese partner da cui risulta che le merci sono transitate sotto controllo doganale nel territorio in questione. Si raccomanda alle autorità doganali degli Stati membri di istituire procedure chiare per la gestione di tale deroga e di sensibilizzare gli operatori economici e altri soggetti interessati, nei limiti dei mezzi e delle competenze di cui dispongono.

3.8.   Verifica delle licenze FLEGT

Spetta all’autorità competente stabilire la validità di una licenza FLEGT; compiti di verifica possono essere attribuiti o conferiti tramite delega alle autorità doganali in base a procedure ed accordi nazionali. Tre aspetti principali concorrono a determinare la validità di una licenza:

la sua autenticità: la licenza deve essere stata rilasciata e convalidata da un’autorità di rilascio delle licenze;

il suo periodo di validità: la licenza deve essere presentata all’autorità competente prima della scadenza;

la sua corrispondenza con il carico: i dati della licenza devono corrispondere alle indicazioni figuranti negli altri documenti di accompagnamento e al carico. A tale riguardo le autorità doganali possono fornire un prezioso contributo nel processo di verifica.

Si raccomanda alle autorità di stabilire procedure e criteri chiari che consentano di verificare la corrispondenza tra la licenza e il carico, precisando quali elementi della licenza FLEGT sono confrontabili con i dati che figurano nella dichiarazione doganale o in altri documenti pertinenti. Si raccomanda inoltre di informare gli operatori economici e altri soggetti interessati in merito a tali criteri al fine di agevolare gli adempimenti.

3.9.   Smaltimento del legname trattenuto

Ai sensi della legislazione FLEGT, le autorità doganali possono sospendere l’immissione in libera pratica o trattenere il legno ed i prodotti derivati, qualora abbiano motivo di ritenere che la licenza potrebbe non essere valida. Laddove stabiliscano che tale condizione si è verificata, le autorità competenti agiscono secondo la normativa nazionale in vigore.

In caso di non conformità le autorità devono applicare la legislazione e le procedure pertinenti, compresa la normativa doganale, data la posizione non comunitaria delle merci. Si raccomanda tuttavia di provvedere affinché, per gli aspetti che non sono oggetto di una descrizione dettagliata nella normativa applicabile o nelle procedure esistenti, gli accordi nazionali contengano disposizioni chiare sulle azioni da intraprendere a seguito di una violazione, con particolare riguardo allo smaltimento delle merci.


(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Un piano d’azione dell’UE per le foreste.

(2)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23).

(3)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23).

(4)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(5)  Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

(6)  Il termine utilizzato nella legislazione FLEGT è «accettare»; tuttavia nel presente documento tale termine è sostituito con «approvare» al fine di descrivere con maggior precisione il ruolo svolto dalle autorità competenti all’atto della verifica delle licenze FLEGT.

(7)  La tariffa comunitaria integrata disponibile on line che si basa sul regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

(9)  Monitoraggio da parte di terzi a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento FLEGT.

(10)  Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

(11)  Articolo 12 del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

(12)  Articolo 13 del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

(13)  Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

(14)  Elenco delle autorità competenti: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/LIST%20of%20CAs.pdf

(15)  Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento FLEGT - regolamento (CE) n. 2173/2005.

(16)  Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FLEGT - regolamento (CE) n. 2173/2005.

(17)  Regolamento (CEE) n. 2454/93, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(18)  Cfr. inoltre le regole generali 5 a) e 5 b) per l’interpretazione della nomenclatura combinata, regolamento (CEE) n. 2658/87 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), relative ai materiali d’imballaggio, che recepiscono le corrispondenti regole per l’interpretazione del sistema armonizzato.


ALLEGATO I

GLOSSARIO

Accordi nazionali

Il complesso degli accordi formali conclusi in uno Stato membro tra le autorità doganali e le autorità competenti, compresi tra l’altro i protocolli d’intesa, le modalità pratiche, le procedure e i piani d’azione.

Autorità competente/competenti

Articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2173/2005

La o le autorità designate dagli Stati membri per ricevere, accettare e verificare le licenze FLEGT. Le autorità doganali possono essere designate quali autorità competenti o ricevere funzioni specifiche tramite delega.

Elenco delle autorità competenti:

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf

Autorità di rilascio delle licenze

Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2173/2005

La o le autorità designate da un paese partner per rilasciare e convalidare le licenze FLEGT.

AVP – accordo volontario di partenariato

Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Un accordo commerciale giuridicamente vincolante tra l’Unione europea e un paese partner con cui l’Unione e il paese partner si impegnano a collaborare a sostegno del piano d’azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT.

Carico

Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1024/2008

Una quantità di legno e prodotti derivati stabilita negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 oggetto di una licenza FLEGT, inviata a partire da un paese partner da uno speditore o spedizioniere e presentata a un ufficio doganale dell’UE per l’immissione in libera pratica.

Carico coperto da una licenza FLEGT – legname coperto da una licenza FLEGT

Cfr. le definizioni di «carico» e di «legno e prodotti derivati».

CITES

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, attuata nell’Unione tramite il regolamento (CE) n. 338/97 (e relative modifiche) relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (il cosiddetto regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche).

Controlli doganali

Articolo 4, paragrafo 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92

Gli atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di garantire la corretta applicazione della normativa doganale e di altre norme che disciplinano l’introduzione delle merci nel mercato dell’Unione, quale ad esempio la legislazione FLEGT.

Esportazione

Articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 2173/2005

L’operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico di un paese partner per introdurli nell’Unione.

FLEGT – sistema di licenze per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale

Regolamento (CE) n. 2173/2005

Per sistema di licenze FLEGT si intende il rilascio di licenze per il legno o i prodotti derivati ottenuti legalmente che sono oggetto di un accordo volontario di partenariato per l’esportazione verso l’Unione da paesi partner e la sua attuazione nell’UE.

Immissione in libera pratica delle merci

Articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92

Il regime doganale che attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria e ne consente l’immissione nel mercato unico. Essa implica l’applicazione delle misure di politica commerciale, l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce, nonché l’applicazione dei dazi legalmente dovuti.

Importazione

Articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 2173/2005

L’immissione in libera pratica di legno e di prodotti derivati ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Legname prodotto legalmente

Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Il legno e i prodotti derivati ottenuti da legname nazionale tagliato legalmente o da legname tagliato legalmente in un paese terzo e importato in un paese partner in conformità delle leggi nazionali stabilite da detto paese partner di cui all’accordo di partenariato.

Legno e prodotti derivati

Articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2173/2005

I prodotti di cui agli allegati II e III cui si applica il sistema di licenze FLEGT e che, quando sono importati nella Comunità, non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» come stabilito nel punto 6 dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Licenza FLEGT

Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Un documento di formato standard, basato su un carico, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall’autorità che rilascia le licenze di un paese partner. I sistemi per il rilascio, la registrazione e la trasmissione delle licenze possono, in funzione dei casi, essere basati su mezzi cartacei o su mezzi elettronici.

Il regolamento FLEGT prevede la possibilità che la licenza FLEGT sia basata su un soggetto commerciale; tuttavia al momento della pubblicazione dei presenti orientamenti tutti gli AVP (ratificati, firmati o in fase di negoziato) contemplano soltanto licenze basate su un carico.

Operatore del settore del legname

Articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 952/2013

La persona fisica o giuridica che opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati e che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.

Operatore economico

Articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 952/2013

La persona fisica o giuridica che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale. Tale persona è definita come operatore del settore del legname (cfr. la voce «operatore del settore del legname») quando opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati.

Paese di origine

Articoli da 22 a 27 del regolamento (CEE) n. 2913/92

Il paese di origine è definito nel titolo II del codice doganale comunitario (articoli da 22 a 27) e deve essere indicato nel riquadro 34 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale viene redatta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica.

Paese di spedizione

Allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1917/2000

Il paese di spedizione collegato alla definizione di paese di provenienza. Entrambe le espressioni designano il paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro d’importazione. Il paese di spedizione deve essere indicato nel riquadro 15 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale è redatta la dichiarazione per l’immissione in libera pratica.

Paese partner

Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Qualsiasi Stato che aderisce ad un accordo volontario di partenariato.

Procedura semplificata

Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92

Articolo 253, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93

La procedura di domiciliazione e la procedura della dichiarazione semplificata definite di seguito:

procedura della dichiarazione semplificata: l’autorità doganale può autorizzare una persona a vincolare la merce a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere taluni particolari e documenti di accompagnamento richiesti per la dichiarazione normale in dogana;

procedura di domiciliazione: la procedura che consente di vincolare le merci al regime doganale nei locali dell’interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall’autorità doganale. Tale procedura è descritta all’articolo 253 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e consente agli operatori economici autorizzati a tal fine di non comunicare all’autorità doganale l’arrivo delle merci.

Svincolo della merce

Articolo 4, paragrafo 20, del regolamento (CEE) n. 2913/92

Il provvedimento con il quale l’autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata.

Territorio doganale

Articolo 3 del regolamento n. (CEE) 2913/92

Il territorio doganale comprende i territori di cui all’articolo 3 del codice doganale comunitario, modificato dall’articolo 286, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO II

QUADRO GIURIDICO

Atto giuridico

Riferimento

Collegamento ipertestuale

Regolamento FLEGT

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32005R2173

Regolamento di attuazione del regolamento FLEGT

Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32008R1024

Piano d’azione FLEGT

COM(2006) 302 def.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52006DC0302

Regolamento Legno

Regolamento (UE) n. 995/2010

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32010R0995

Regolamento delegato

Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32012R0363

Regolamento di esecuzione del regolamento Legno

Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32012R0607

Convenzione CITES (adesione dell’UE)

GU L 384 del 31.12.1982, pagg. 7–54

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:21973A0303(01)

Regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche

Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:31997R0338R(03)

Modalità di applicazione del regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche

Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32006R0865

Regolamento Permessi

Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32012R0792

AVP Repubblica del Camerun

GU L 92 del 6.4.2011, pagg. 4–125

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:22011A0406(02)

AVP Repubblica del Ghana

GU L 70 del 19.3.2010, pagg. 3–75

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:22010A0319(01)

AVP Repubblica di Liberia

GU L 191 del 19.7.2012, pagg. 3–90

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:22012A0719(01)

AVP Repubblica di Indonesia

GU L 150 del 20.5.2014, pagg. 252-335

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.150.01.0252.01.ITA

AVP Repubblica centrafricana

GU L 191 del 19.7.2012, pagg. 103–256

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:22012A0719(02)

AVP Repubblica del Congo

GU L 92 del 6.4.2011, pagg. 127–238

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:22011A0406(03)

Codice doganale comunitario

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31992R2913

Disposizioni d’applicazione del codice doganale

Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31993R2454


ALLEGATO III

COMUNICAZIONE

La tabella che segue riporta le disposizioni del regolamento FLEGT [regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio] e del relativo regolamento di attuazione [regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione] riguardanti le comunicazioni con il pubblico o con gli operatori economici.

N.

Fonte

Destinatari

Messaggio

Riferimento normativo

1

Commissione europea

Pubblico

Relazione annuale di sintesi basata sulle relazioni degli Stati membri

Articolo 8, paragrafo 3, del reg. FLEGT

2

Commissione europea

Pubblico

Modifica allegato I del regolamento FLEGT

Articolo 10, paragrafo 1, del reg. FLEGT

3

Commissione europea

Pubblico

Modifica allegato II del regolamento FLEGT

Articolo 10, paragrafo 2, del reg. FLEGT

4

Commissione europea

Pubblico

Modifica allegato III del regolamento FLEGT

Articolo 10, paragrafo 3, del reg. FLEGT

5

Autorità competenti

Operatore economico

Ulteriori verifiche del carico

Articolo 5, paragrafo 4, del reg. FLEGT

6

Operatore economico

Autorità competenti/Autorità doganali

Presentazione dell’originale della licenza FLEGT e della dichiarazione in dogana ai fini dell’immissione in libera pratica delle merci

Articolo 5, paragrafo 1, del reg. FLEGT

7

Operatore economico

Autorità competenti/Autorità doganali

Traduzione della licenza nella lingua ufficiale dello Stato membro

Articolo 5 del reg. di attuazione

8

Operatore economico

Autorità competenti

Presentazione della licenza FLEGT

Articolo 6, paragrafo 1, del reg. di attuazione

9

Operatore economico

Autorità doganali

Presentazione della dichiarazione in dogana: indicazione del numero della licenza nel riquadro 44 del DAU

Articolo 11, paragrafo 1, del reg. di attuazione