20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/4


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo

(2014/C 188/02)

1.   INTRODUZIONE

1.

La presente comunicazione fornisce orientamenti per la valutazione, rispetto alle norme sugli aiuti di Stato, del finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo.

2.

Considerati i loro effetti di ricaduta positivi sul mercato interno e sulla società dell’Unione, gli importanti progetti di comune interesse europeo possono rappresentare un contributo molto importante alla crescita economica, all’occupazione e alla competitività dell’industria e dell’economia dell’UE.

3.

Gli importanti progetti di comune interesse europeo consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l’Unione, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati. Essi sono intesi a favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato per intraprendere progetti su larga scala che apportano vantaggi significativi all’Unione e ai suoi cittadini.

4.

Gli importanti progetti di comune interesse europeo possono riguardare tutte le politiche di intervento e le azioni che soddisfano obiettivi comuni europei, in particolare per quanto concerne gli obiettivi della strategia Europa 2020 (1), le iniziative faro dell’Unione e i settori chiave per la crescita economica, quali le tecnologie abilitanti fondamentali (KET, Key Enabling Technologies) (2).

5.

L’iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato (3) esorta a indirizzare gli aiuti di Stato verso obiettivi di comune interesse europeo, in linea con le priorità del programma della strategia Europa 2020, allo scopo di affrontare i fallimenti del mercato o altri importanti fallimenti sistemici che ostacolano la promozione della crescita e dell’occupazione, nonché lo sviluppo di un mercato interno integrato, dinamico e competitivo. La realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo spesso richiede una partecipazione significativa delle autorità pubbliche poiché altrimenti il mercato non finanzierebbe progetti del genere. Nel caso in cui il finanziamento pubblico di detti progetti costituisca aiuto di Stato, la presente comunicazione stabilisce le regole applicabili al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato interno.

6.

Il finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo è già oggetto di norme stabilite dalla disciplina RSI (4) e dalla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (5) che forniscono orientamenti sull’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato»). La modernizzazione degli aiuti di Stato costituisce una buona occasione per aggiornare gli orientamenti esistenti e consolidarli in un unico documento, in modo da allinearli agli obiettivi della strategia Europa 2020 e agli obiettivi della modernizzazione degli aiuti di Stato ed estenderli ad altri settori in cui possono trovare applicazione. La presente comunicazione sostituisce pertanto le attuali disposizioni relative agli importanti progetti di comune interesse europeo e fornisce agli Stati membri orientamenti specifici e interdisciplinari volti a stimolare lo sviluppo di importanti progetti di collaborazione che promuovano i comuni interessi europei.

7.

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo. Di conseguenza la presente comunicazione stabilisce orientamenti relativi ai criteri che la Commissione applicherà per valutare gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. La comunicazione definisce innanzitutto il proprio ambito di applicazione e in seguito fornisce un elenco di criteri che la Commissione utilizzerà per valutare la natura e l’importanza di tali progetti ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Spiega inoltre le modalità con cui la Commissione valuterà la compatibilità del finanziamento pubblico di importanti progetti di comune interesse europeo rispetto alle norme sugli aiuti di Stato.

8.

La presente comunicazione non esclude la possibilità che gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo possano risultare compatibili con il mercato interno anche sulla base di altre disposizioni del trattato, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e relative modalità di esecuzione. La disciplina degli aiuti di Stato è attualmente in fase di modernizzazione al fine di offrire agli Stati membri maggiori possibilità di sovvenzionare progetti importanti che ovviano ai fallimenti del mercato e ai problemi di coesione in vari settori, allo scopo di promuovere la crescita sostenibile e l’occupazione. Tuttavia, dette disposizioni potrebbero non rispecchiare pienamente la pertinenza, le specificità e le caratteristiche degli importanti progetti di comune interesse europeo i quali possono necessitare di specifiche disposizioni riguardo all’ammissibilità, alla compatibilità e alle procedure, che sono stabilite nella presente comunicazione.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE

9.

La presente comunicazione si applica agli importanti progetti di comune interesse europeo in tutti i settori di attività economica.

10.

La presente comunicazione non si applica alle seguenti misure:

a)

misure di aiuto alle imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione (6) o da orientamenti successivi, come modificati o sostituiti;

b)

misure che comportano aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

c)

misure di aiuto di Stato che di per sé, a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea (7), in particolare:

le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato,

le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali,

le misure di aiuto che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione.

3.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

11.

Per determinare se un progetto rientra nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, si applicano i seguenti criteri:

3.1.   Definizione di progetto

12.

La proposta di aiuti riguarda un progetto individuale di cui sono chiaramente definiti gli obiettivi, le modalità di esecuzione, i partecipanti e il finanziamento (8).

13.

La Commissione può anche considerare ammissibile un «progetto integrato», cioè un gruppo di progetti individuali integrati in una struttura, in una tabella di marcia o in un programma comuni, finalizzati allo stesso obiettivo e basati su un approccio sistemico coerente. Le singole componenti del progetto integrato possono riferirsi a livelli diversi della catena di approvvigionamento ma devono essere complementari e necessarie al raggiungimento dell’importante obiettivo di interesse europeo (9).

3.2.   Comune interesse europeo

3.2.1.   Criteri generali cumulativi

14.

Il progetto deve contribuire in maniera concreta, chiara e identificabile a uno o più obiettivi dell’Unione e deve avere un impatto significativo sulla competitività dell’Unione e sulla crescita sostenibile, affrontando le sfide sociali o la creazione di valore nell’Unione.

15.

Il progetto deve rappresentare un importante contributo per la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, ad esempio in quanto progetto di grande rilievo per la strategia Europa 2020, lo Spazio europeo della ricerca, la strategia europea per le tecnologie abilitanti fondamentali (10), la strategia energetica per l’Europa (11), il quadro 2030 per le politiche del clima e dell’energia (12), la strategia europea in materia di sicurezza energetica (13), la strategia elettronica per l’Europa, le reti transeuropee dei trasporti e dell’energia, le iniziative faro dell’Unione quali l’Unione dell’innovazione (14), un’agenda digitale europea (15), un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (16), una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione (17).

16.

Il progetto deve normalmente coinvolgere più di uno Stato membro (18) e i suoi benefici non devono limitarsi agli Stati membri finanziatori, bensì estendersi a un’ampia parte dell’Unione. I benefici del progetto devono essere chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile (19).

17.

I vantaggi derivanti dal progetto non devono limitarsi alle imprese o al settore interessati, ma devono trovare più ampia rilevanza e applicazione nell’economia o nella società europee mediante effetti positivi di ricaduta (quali effetti sistemici su molteplici livelli della catena di valore, o su mercati a monte o a valle, usi alternativi in altri settori o nel trasferimento modale) che sono chiaramente definiti in maniera concreta e identificabile.

18.

Il progetto deve comportare il cofinanziamento da parte del beneficiario.

19.

Il progetto deve rispettare il principio dell’eliminazione graduale di sovvenzioni dannose per l’ambiente, ribadito dalla tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse (20) e in varie conclusioni del Consiglio (21).

3.2.2.   Indicatori generali positivi

20.

Oltre ai criteri cumulativi di cui alla sezione 3.2.1, la Commissione adotterà un approccio più favorevole in caso di:

a)

concezione del progetto tale da consentire la partecipazione di tutti gli Stati membri interessati, tenuto conto del tipo di progetto, dell’obiettivo perseguito e del suo fabbisogno di finanziamento;

b)

partecipazione della Commissione, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, quale la Banca europea per gli investimenti, alla concezione del progetto;

c)

partecipazione della Commissione, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, a condizione che agisca come struttura esecutiva, alla selezione del progetto;

d)

partecipazione della Commissione, o di qualsiasi soggetto giuridico cui la Commissione ha delegato i suoi poteri, e di vari Stati membri alla struttura di governance del progetto;

e)

importanti interazioni collaborative previste dal progetto in termini di numero di partner, partecipazione di organizzazioni dei vari settori interessati o di imprese di dimensioni diverse;

f)

il progetto prevede il cofinanziamento da parte di un fondo dell’Unione (22).

3.2.3.   Criteri specifici

21.

I progetti di RSI devono essere fortemente innovativi o costituire un importante valore aggiunto in termini di RSI alla luce dello stato dell’arte nel settore interessato.

22.

I progetti che comportano lo sviluppo industriale devono consentire lo sviluppo di un nuovo prodotto o servizio ad alto contenuto di ricerca e innovazione e/o la diffusione di un processo di produzione radicalmente innovativo. Non sono considerati un importante progetto di comune interesse europeo gli aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa, delle strutture esistenti e lo sviluppo di nuove versioni di prodotti esistenti.

23.

I progetti nel settore dell’ambiente, dell’energia o dei trasporti devono essere di grande importanza per la strategia ambientale, energetica, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, o dei trasporti dell’Unione o contribuire in misura significativa al mercato interno, in tali settori specifici e oltre.

3.3.   Importanza del progetto

24.

Per qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo, un progetto deve avere rilevanza sotto il profilo quantitativo o qualitativo. È necessario che il progetto abbia dimensioni o portata particolarmente ampie e/o implichi un livello molto significativo di rischio tecnologico o finanziario.

4.   CRITERI DI COMPATIBILITÀ

25.

Nel valutare la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, la Commissione prenderà in considerazione i criteri descritti nel seguito (23).

26.

La Commissione effettuerà una valutazione comparata per determinare se gli effetti positivi previsti superano gli eventuali effetti negativi, come indicato di seguito.

27.

In considerazione della natura del progetto, la Commissione può presumere la presenza di un fallimento del mercato o di altri importanti fallimenti sistemici, nonché di un contributo a un comune interesse europeo, se il progetto soddisfa i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.

4.1.   Necessità e proporzionalità dell’aiuto

28.

Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un progetto che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica. Senza l’aiuto il progetto non verrebbe realizzato o sarebbe realizzato con dimensione o portata ridotte o in una maniera diversa che limiterebbe significativamente i benefici previsti (24). L’aiuto sarà considerato proporzionato solamente se non è possibile ottenere gli stessi risultati con un aiuto di entità minore.

29.

Lo Stato membro deve trasmettere alla Commissione le opportune informazioni concernenti il progetto sovvenzionato, nonché una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale che corrisponde alla situazione in cui nessuno Stato membro eroga aiuti. Lo scenario controfattuale può consistere nella mancanza di un progetto alternativo o in un progetto alternativo chiaramente definito e sufficientemente prevedibile preso in considerazione dal beneficiario nei suoi processi decisionali interni e può riguardare un progetto alternativo che è interamente o parzialmente realizzato al di fuori dell’Unione.

30.

In mancanza di un progetto alternativo, la Commissione verificherà che l’importo dell’aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile l’ottenimento di un tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese. Possono anche essere usati a questo scopo i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario in altri progetti di investimento di natura simile, il suo costo complessivo del capitale o i rendimenti abitualmente registrati nell’industria in questione. Tutti i costi e i benefici pertinenti previsti devono essere considerati nel corso della durata del progetto.

31.

L’importo massimo di aiuto sarà determinato con riguardo al deficit di finanziamento individuato rispetto ai costi ammissibili. Se giustificato, l’intensità di aiuto può arrivare fino al 100 % dei costi ammissibili. Il deficit di finanziamento si riferisce alla differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi nel corso della durata dell’investimento, attualizzati al loro valore corrente sulla base di un appropriato fattore di attualizzazione, che riflette il tasso di rendimento necessario affinché il beneficiario realizzi il progetto in particolare in considerazione dei rischi connessi. I costi ammissibili sono quelli previsti nell’allegato (25).

32.

Qualora sia dimostrato, per esempio per mezzo di documenti interni dell’impresa, che il beneficiario dell’aiuto si trova a scegliere tra realizzare un progetto sovvenzionato o realizzarne uno alternativo senza aiuti, la Commissione confronterà i valori attuali netti attesi dell’investimento nel progetto sovvenzionato con il progetto controfattuale, tenuto conto della probabilità che si verifichino i vari scenari commerciali.

33.

Nella sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:

a)    precisazione del cambiamento perseguito : lo Stato membro deve specificare chiaramente il cambiamento di comportamento che dovrebbe derivare dalla presenza di aiuti di Stato e che potrebbe consistere nell’avvio di un nuovo progetto o nel potenziamento delle dimensioni, della portata o del ritmo di un progetto esistente. Il cambiamento di comportamento deve essere individuato raffrontando il risultato e il livello di attività previsti in presenza e in assenza di aiuti. La differenza tra le due ipotesi dimostra l’impatto della misura di aiuto e ne illustra l’effetto di incentivazione;

b)    livello di redditività : l’effetto di incentivazione è più probabile se l’aiuto è mirato ad un progetto di per sé non sufficientemente redditizio per un’impresa privata ma capace di produrre notevoli effetti positivi per la società.

34.

Per compensare effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali, la Commissione può tenere conto del fatto che, direttamente o indirettamente, i concorrenti aventi sede al di fuori dell’Unione hanno ricevuto (nei tre anni precedenti) o riceveranno aiuti di intensità equivalente per progetti analoghi. Tuttavia, se è probabile che si verifichino distorsioni degli scambi internazionali dopo più di tre anni, data la natura particolare del settore interessato, il periodo di riferimento può essere esteso. Ove possibile lo Stato membro interessato fornirà alla Commissione informazioni sufficienti per permetterle di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente di un paese terzo. Se la Commissione non dispone di prove concernenti l’aiuto erogato o prospettato, può anche basare la propria decisione su prove indiziarie.

35.

Per la raccolta di prove, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri investigativi (26).

36.

La scelta dello strumento di aiuto deve essere fatta in funzione del fallimento del mercato o degli altri importanti fallimenti sistemici cui si intende porre rimedio. Ad esempio, se il problema sottostante è la mancanza di finanziamento esterno, gli Stati membri dovrebbero ricorrere ad aiuti sotto forma di sostegno alla liquidità, quali prestiti o garanzie (27). Se è inoltre necessario dotare l’impresa di un certo grado di condivisione dei rischi, lo strumento di aiuto da privilegiare dovrebbe generalmente essere un anticipo rimborsabile. Gli strumenti di aiuto rimborsabili saranno in genere considerati favorevolmente.

37.

Se del caso, l’analisi deve tenere conto degli obiettivi in materia di sicurezza ed efficienza energetica.

38.

La Commissione considererà in modo più favorevole i progetti che prevedono un contributo significativo da parte dei beneficiari o di investitori privati indipendenti. Il contributo degli attivi materiali e immateriali, nonché dei terreni, sono contabilizzati al prezzo di mercato.

39.

La selezione dei beneficiari attraverso una gara competitiva, trasparente e non discriminatoria, sarà considerata un elemento positivo.

4.2.   Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza e valutazione comparata

40.

Lo Stato membro dovrebbe fornire prove del fatto che la misura di aiuto proposta costituisca lo strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo del progetto. Una misura d’aiuto non è considerata opportuna se altri strumenti di intervento o altri tipi di strumenti d’aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso risultato.

41.

Perché l’aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell’obiettivo di comune interesse europeo.

42.

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi sull’impatto che gli aiuti prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto interessati, compresi i mercati a monte o a valle, e sul rischio di sovraccapacità.

43.

La Commissione valuterà il rischio di preclusione del mercato e di posizione dominante, in particolare in caso di diffusione limitata o assente dei risultati della ricerca. I progetti che prevedono la costruzione di un’infrastruttura (28) devono garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e prezzi non discriminatori (29).

44.

La Commissione valuterà i potenziali effetti negativi che possono sorgere sugli scambi, compreso il rischio di gare di sovvenzioni fra Stati membri, in particolare, riguardo alla scelta di un luogo.

4.3.   Trasparenza

45.

Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a)

il testo della misura di aiuto e le relative disposizioni di esecuzione, o un link che vi dia accesso;

b)

il nome dell’autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

c)

l’identità di ciascun beneficiario, la forma e l’importo dell’aiuto per ciascun beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa); la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II); il principale settore economico in cui l’impresa beneficiaria opera (a livello di gruppo NACE) (30).

46.

Tale obbligo può essere soppresso per quanto riguarda le erogazioni di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR. Queste informazioni devono essere pubblicate dopo l’adozione della decisione di concedere l’aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni (31). Gli Stati membri non saranno tenuti a fornire le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016.

5.   DISPOSIZIONI FINALI

5.1.   Obbligo di notifica

47.

A norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri devono comunicare preventivamente alla Commissione i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato, compresi gli aiuti per un importante progetto di comune interesse europeo.

48.

Gli Stati membri che partecipano allo stesso importante progetto di comune interesse europeo sono invitati, ogniqualvolta possibile, a presentare una notifica comune alla Commissione.

5.2.   Valutazione ex post e relazioni

49.

L’esecuzione del progetto deve essere oggetto di relazioni periodiche. Se del caso, la Commissione può chiedere di svolgere una valutazione ex post.

5.3.   Entrata in vigore, validità e revisione

50.

La presente comunicazione si applicherà dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020.

51.

La Commissione applicherà i principi di cui alla presente comunicazione a tutti i progetti di aiuto notificati rispetto ai quali sia chiamata ad adottare una decisione dopo la pubblicazione di detta comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione.

52.

In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (32), in caso di aiuti non notificati, la Commissione applicherà la presente comunicazione se gli aiuti sono stati concessi dopo la sua entrata in vigore e le disposizioni in vigore al momento della concessione degli aiuti in tutti gli altri casi.

53.

La Commissione può decidere di modificare la presente comunicazione in qualsiasi momento se ciò è necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’Unione, di impegni internazionali, di sviluppi dei mercati o per qualsiasi altro motivo giustificato.


(1)  Comunicazione della Commissione «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l’occupazione», COM(2012) 341 final del 26.6.2012.

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE», COM(2012) 209 final dell’8.5.2012.

(4)  Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1).

(6)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2). Come precisato al punto 20 di detti orientamenti, l’impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività.

(7)  Cfr. ad esempio la causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78) e la causa C-333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti 94-116).

(8)  Nell’ambito della ricerca e sviluppo, quando due o più progetti non sono nettamente separabili uno dall’altro e, in particolare, quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, devono essere considerati un unico progetto. Non saranno considerati compatibili gli aiuti a favore di un progetto che semplicemente modifica l’ubicazione del progetto all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) senza alterarne la natura, le dimensioni o la portata.

(9)  Nel prosieguo per «progetto» si intendono sia progetti individuali sia progetti integrati.

(10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l’occupazione», COM(2012) 341 final del 26.6.2012.

(11)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Energia 2020 - Una strategia per un’energia competitiva, sostenibile e sicura», COM(2010) 639 definitivo.

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030», COM(2014) 15 final.

(13)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «Strategia europea di sicurezza energetica», COM(2014) 330 final.

(14)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Iniziativa faro Europa 2020 - L’Unione dell’innovazione», COM(2010) 546 def. del 6.10.2010.

(15)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’agenda digitale europea», COM(2010) 245 def./2 del 26.8.2010.

(16)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse – Iniziativa faro nell’ambito della strategia Europa 2020», COM(2011) 21 del 26.1.2011.

(17)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione. Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità», COM(2010) 614 def. del 28.10.2010.

(18)  Ad eccezione delle infrastrutture di ricerca interconnesse e dei progetti TEN-T che hanno fondamentalmente un’importanza transnazionale, in quanto fanno parte di una rete transfrontaliera fisicamente collegata o sono indispensabili per migliorare la gestione del traffico o l’interoperabilità transfrontaliere.

(19)  Il semplice fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi o che un’infrastruttura di ricerca sia successivamente utilizzata da imprese stabilite in Stati membri diversi non è sufficiente affinché possa qualificarsi come importante progetto di comune interesse europeo. La Corte di giustizia ha confermato l’impostazione della Commissione di considerare un progetto di comune interesse europeo ai fini dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), quando si inserisce in un programma transnazionale europeo cofinanziato dai governi di vari Stati membri o quando scaturisce da un’azione concertata da parte di un certo numero di Stati membri per lottare contro una minaccia comune. Si vedano le cause riunite C-62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione (Raccolta 1988, pag. 1573, punto 22).

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse», COM(2011) 571 definitivo del 20.9.2011.

(21)  Ad esempio, le conclusioni del Consiglio europeo del 23 maggio 2013 hanno confermato la necessità di eliminare gradualmente sovvenzioni dannose per l’ambiente o per l’economia, tra cui quelle a favore dei combustibili fossili, al fine di agevolare gli investimenti nelle infrastrutture energetiche nuove e intelligenti.

(22)  I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato.

(23)  Secondo la Corte di giustizia la Commissione dispone di potere discrezionale nella valutazione della compatibilità di importanti progetti di comune interesse europeo. Si vedano le cause riunite C-62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione (Raccolta 1988, pag. 1573, punto 21).

(24)  La domanda di aiuto deve precedere l’avvio dei lavori, ovvero la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi preliminari di fattibilità non sono considerati l’inizio dei lavori.

(25)  Nel caso di un progetto integrato i costi ammissibili devono essere dettagliati a livello di progetti individuali.

(26)  Articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 15).

(27)  Gli aiuti sotto forma di garanzia devono essere limitati nel tempo e gli aiuti concessi sotto forma di prestiti devono essere soggetti a periodi di rimborso.

(28)  Per chiarezza, le linee pilota non sono considerate infrastrutture.

(29)  Se prevede un’infrastruttura energetica, il progetto è soggetto alla regolamentazione in materia di tariffe e di accesso e agli obblighi di disaggregazione previsti dalla legislazione sul mercato interno.

(30)  Ad eccezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate in casi debitamente giustificati e previo accordo della Commissione [comunicazione della Commissione C(2003) 4582 relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6)].

(31)  Queste informazioni sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione. In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tale informazione sia pubblicata ex post, entro 6 mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni sono pubblicate in un formato che consente la ricerca e l’estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(32)  Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).


ALLEGATO

COSTI AMMISSIBILI

a)

Studi di fattibilità, compresi studi preparatori tecnici, e costi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto.

b)

Costi relativi a strumentazione e attrezzature (compresi impianti e veicoli di trasporto) nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.

c)

Costi relativi all’acquisto (o alla costruzione) di fabbricati, di infrastrutture e di terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se tali costi vengono determinati in base al valore delle cessioni a condizioni commerciali o alle spese di capitale effettivamente sostenute, invece che in base ai costi di ammortamento, il valore residuo dei terreni, dei fabbricati o delle infrastrutture dovrebbe essere dedotto dal deficit di finanziamento, ex ante o ex post.

d)

Costi di altri materiali, forniture e prodotti analoghi necessari per il progetto.

e)

Costi sostenuti per ottenere, convalidare e difendere i brevetti e altri attivi immateriali. Costi per la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.

f)

Spese amministrative (comprese le spese generali) e di personale direttamente imputabili alle attività di RSI, comprese le attività di RSI connesse alla prima applicazione industriale (1), o, nel caso di un progetto d’infrastruttura, sostenute durante la costruzione dell’infrastruttura.

g)

Nel caso di un aiuto a favore di un progetto di prima applicazione industriale, le spese in conto capitale (CAPEX) e le spese operative (OPEX), fintantoché l’applicazione industriale deriva da un attività di RSI (2) e contiene di per sé una componente molto importante di RSI che costituisce un elemento integrante e necessario per l’esecuzione efficace del progetto. Le spese operative devono essere connesse a tale componente del progetto.

h)

Altri costi possono essere accettati se giustificati e laddove siano inestricabilmente connessi alla realizzazione del progetto, ad eccezione delle spese operative diverse da quelle di cui alla lettera g).


(1)  Per «prima applicazione industriale» si intende l’ampliamento di impianti pilota o le prime attrezzature e strutture per svolgere le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase di test, ma non la produzione di massa, né le attività commerciali.

(2)  La prima applicazione industriale non deve essere necessariamente svolta dallo stesso soggetto che ha svolto l’attività di RSI, purché l’uno acquisisca dall’altro i diritti di utilizzare i risultati della precedente attività di RSI e l’attività di RSI e la prima applicazione industriale siano entrambe oggetto del progetto e vengano notificate congiuntamente.