52014PC0518

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, entrato in vigore il 1º giugno 1981, e un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo accordo e di protocollo è stato siglato dai negoziatori il 25 aprile 2014. Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente, copre un periodo di cinque anni decorrente dall'entrata in vigore ed è tacitamente rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata al suo articolo 12, ossia la data della firma da parte delle Parti.

L'obiettivo principale del nuovo accordo è offrire un quadro aggiornato, cioè che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, ai fini dell'istituzione di un partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque senegalesi, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel rispetto dei migliori pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca del Senegal, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

—        28 tonniere con reti a circuizione;

—        8 tonniere con lenze e canne;

—        2 pescherecci da traino (per la pesca del nasello, specie demersale di profondità).

La Commissione propone pertanto che il Consiglio, previa approvazione del Parlamento, adotti una decisione recante conclusione del nuovo accordo e del nuovo protocollo.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di rinnovare l'accordo di pesca e di concludere un protocollo di pesca con la Repubblica del Senegal.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione, nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 1 808 000 EUR per il primo anno, 1 738 000EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 1 668 000EUR per il quinto anno, è basata sui seguenti elementi:

a) un quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate di tonnidi e un quantitativo di catture autorizzato di 2 000 tonnellate di nasello; gli importi corrispondenti a tali diritti di accesso ammontano a 1 058 000EUR per il primo anno, 988 000EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 918 000EUR per il quinto anno;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica del Senegal, pari a 750 000EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica del Senegal in termini di promozione della ricerca scientifica, sorveglianza e lotta contro la pesca illegale, sostegno alla pesca artigianale e ripristino degli ecosistemi degradati per consentire la ricostituzione degli stock di giovanili.

2014/0238 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1)       L'Unione ha firmato con il Senegal un accordo di pesca sostenibile della durata di cinque anni, tacitamente rinnovabile, e il relativo protocollo di attuazione di durata quinquennale, che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca.

(2)       L'accordo e il protocollo sono stati firmati il […] in conformità alla decisione 2014/... /UE[2] e si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.

(3)       È opportuno approvare l'accordo e il relativo protocollo di attuazione a nome dell'Unione.

(4)       L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo stesso. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal (di seguito, "l'accordo") e il relativo protocollo di attuazione (di seguito, "il protocollo") sono approvati a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo e il testo del protocollo figurano rispettivamente nell'allegato I e II della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alle notifiche previste rispettivamente all'articolo 16 dell'accordo e all'articolo 13 del protocollo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo e dal relativo protocollo.

Articolo 3

Conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato III della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 7 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU L […] del […], pag. […].

Allegato I

ACCORDO

di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione", e

LA REPUBBLICA DEL SENEGAL, in appresso "il Senegal",

in appresso denominate "le Parti",

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l'Unione e il Senegal, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

visti la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e l'accordo sugli stock ittici transzonali del 1995,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui le Parti sono membri,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla FAO nel 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la loro conservazione a lungo termine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, ai fini di tale cooperazione, ad instaurare il dialogo necessario per attuare la politica della pesca del Senegal coinvolgendo gli attori della società civile, e in particolare gli operatori della pesca,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione nelle acque senegalesi e per il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una pesca sostenibile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 — Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)      "autorità senegalesi", il Ministero della pesca della Repubblica del Senegal;

b)      "autorità dell'Unione", la Commissione europea;

c)      "attività di pesca", attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;

d)      "peschereccio", qualsiasi nave o altra imbarcazione utilizzata, attrezzata o di tipo normalmente utilizzato per attività di pesca conformemente alla legislazione senegalese;

e)      "peschereccio dell'Unione", qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

f)       "acque senegalesi", le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal;

g)      "accordo", l'accordo e il protocollo, con l'allegato e le appendici;

h)      "forza maggiore", eventi improvvisi, imprevedibili e inevitabili che possano pregiudicare o impedire il normale svolgimento delle attività di pesca nelle acque senegalesi.

Articolo 2 — Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

(a) le condizioni alle quali i pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca sulle risorse eccedentarie disponibili nelle acque senegalesi;

(b) la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica in materia di pesca al fine di promuovere una pesca sostenibile nelle acque senegalesi e lo sviluppo del settore alieutico senegalese;

(c) la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque senegalesi, al fine di garantire l'osservanza delle succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 3 — Principi

1. Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque senegalesi in conformità al codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

2. Il Senegal si impegna a non concedere condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ai segmenti di altre flotte straniere presenti nelle proprie acque le cui navi presentino le stesse caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo.

3. Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, secondo la procedura stabilita agli articoli 8 e 96 dello stesso.

4. Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità ai principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

5. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

6. Le Parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4 — Accesso alle acque senegalesi

1. I pescherecci dell'Unione possono esercitare attività di pesca nelle acque senegalesi soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca in virtù del presente accordo; nessuna attività di pesca può essere esercitata dai pescherecci dell'Unione al di fuori di tale contesto.

2. Le autorità senegalesi rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci dell'Unione unicamente in virtù del presente accordo; nessuna autorizzazione, segnatamente nella forma di licenze private, può essere rilasciata ai suddetti pescherecci al di fuori di tale contesto.

Articolo 5 — Diritto applicabile e attuazione

1. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, le attività di pesca da esso disciplinate sono soggette alla legislazione senegalese.

2. Le autorità senegalesi notificano alle autorità dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione che possa incidere sulle attività dei pescherecci dell'Unione. La legislazione senegalese sarà applicabile ai suddetti pescherecci a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte delle autorità dell'Unione.

3. Il Senegal si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle misure di controllo delle attività di pesca previste dal presente accordo. I pescherecci dell'Unione cooperano con le autorità senegalesi preposte al controllo della pesca.

4. L'Unione si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie a garantire il rispetto, da parte delle sue navi, delle disposizioni del presente accordo e della legislazione senegalese pertinente.

5. Le autorità dell'Unione notificano alle autorità senegalesi qualsiasi modifica della legislazione che possa incidere sulle attività dei pescherecci dell'Unione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 6 — Contropartita finanziaria

1. Nell'ambito del presente accordo, l'Unione concede al Senegal una contropartita finanziaria destinata a:

(a) finanziare parte dei costi per l'accesso dei pescherecci dell'Unione alle risorse alieutiche senegalesi, a prescindere dalla quota dei costi di accesso a carico degli armatori;

(b) rafforzare la capacità del Senegal di elaborare e attuare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale.

2. Il contributo finanziario destinato al sostegno settoriale è dissociato dai pagamenti relativi ai costi di accesso. Tale contributo è subordinato alla realizzazione degli obiettivi della politica settoriale senegalese in materia di pesca secondo le modalità previste nel protocollo del presente accordo al termine di una programmazione annuale e pluriennale.

3. La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è versata ogni anno secondo le modalità stabilite nel protocollo. L'ammontare di tale contropartita può essere modificato nei casi seguenti:

(a) forza maggiore;

(b) riduzione delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

(c) aumento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

(d) revisione delle condizioni per la concessione del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle Parti;

(e) sospensione dell'applicazione del presente accordo in virtù dell'articolo 13 dello stesso;

(f) denuncia del presente accordo in virtù dell'articolo 14 dello stesso.

Articolo 7 — Commissione mista

1. È istituita una commissione mista composta da rappresentanti delle autorità dell'Unione e del Senegal, alla quale compete la responsabilità di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Tale commissione può inoltre adottare modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici.

2. Nel sorvegliare l'attuazione dell'accordo, la commissione mista esercita in particolare le seguenti funzioni:

(a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo, e segnatamente la definizione e l'attuazione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 6, paragrafo 2;

(b) assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;

(c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo.

3. La funzione decisionale della commissione mista consiste nell'approvare le modifiche del protocollo, dell'allegato e delle appendici del presente accordo per quanto riguarda:

(a) la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della relativa contropartita finanziaria;

(b) le modalità del sostegno settoriale;

(c) le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione.

Le decisioni sono adottate per consenso e figurano nell'allegato del verbale della riunione.

4. La commissione mista esercita le sue funzioni conformemente agli obiettivi del presente accordo e alle norme pertinenti adottate delle organizzazioni regionali per la pesca.

5. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Senegal e nell'Unione, o in un altro luogo stabilito di comune accordo, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle Parti.

Articolo 8 — Cooperazione in materia di sorveglianza e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Le Parti si impegnano a collaborare strettamente per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e per favorire lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile.

Articolo 9 — Cooperazione in campo scientifico

1. Le Parti promuovono la cooperazione scientifica ai fini di un più efficace monitoraggio dello stato delle risorse biologiche marine nelle acque senegalesi.

2. Le Parti si consultano, in particolare, nell'ambito di un gruppo di lavoro scientifico congiunto o delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 10 — Cooperazione tra organizzazioni professionali della pesca, settore privato e società civile

1. Le Parti promuovono la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. In particolare, esse possono consultarsi per facilitare e coordinare le azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2. Le Parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3. Le Parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti. Ove opportuno, esse incoraggiano la costituzione di società miste.

Articolo 11 — Ambito di applicazione geografico

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, al Senegal.

Articolo 12 — Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile, salvo denuncia in conformità all'articolo 14.

Articolo 13 — Sospensione

1. L'attuazione del presente accordo può essere sospesa unilateralmente da una delle Parti nei casi seguenti:

(a) forza maggiore;

(b) controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'attuazione dell'accordo;

(c) violazione, ad opera di una delle Parti, delle disposizioni del presente accordo, in particolare del suo articolo 3, paragrafo 3, concernente il rispetto dei diritti umani.

2. La sospensione dell'accordo è notificata per iscritto all'altra Parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento della notifica. Non appena ricevuta la notifica della sospensione, le Parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro un termine di tre (3) mesi. La consultazione può protrarsi dopo che la sospensione è divenuta effettiva. In caso di composizione amichevole l'attuazione dell'accordo riprende senza indugio e il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 14 — Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato unilateralmente da una delle Parti nei casi seguenti:

(a) forza maggiore;

(b) degrado degli stock interessati in base al migliore parere scientifico indipendente e affidabile di cui si dispone;

(c) sottoutilizzo delle possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione;

(d) violazione degli impegni assunti dalle Parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. La denuncia dell'accordo è notificata per iscritto all'altra Parte e diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica, salvo se le Parti decidono di comune accordo di prorogare tale termine. Non appena ricevuta la notifica della denuncia, le Parti si consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro un termine di sei (6) mesi. In caso di composizione amichevole l'attuazione dell'accordo riprende senza indugio e il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15 — Abrogazione

L'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, entrato in vigore il 1o giugno 1981, è abrogato.

Articolo 16 — Entrata in vigore

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 17 — Applicazione provvisoria

La firma del presente accordo da parte delle Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Allegato II Protocollo

PROTOCOLLO di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione sono stabilite come segue:

– specie altamente migratorie (specie di cui all'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT):

(a) 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione

(b) 8 tonniere con lenze e canne

– pesci demersali di profondità:

(c) 2 pescherecci da traino.

Il presente paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

2. Le possibilità di pesca previste al primo comma riguardano unicamente le zone di pesca senegalesi le cui coordinate geografiche figurano in allegato.

Articolo 2 Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, o, se del caso, dalla data di applicazione provvisoria.

Articolo 3 Contropartita finanziaria

1. Il valore totale stimato del protocollo per il periodo di cui all'articolo 2 ammonta a 13 930 000 EUR. Tale importo è ripartito come segue:

1.1. 8 690 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo, che comprende:

(1) un importo annuo a titolo di compensazione finanziaria per l'accesso alle risorse, pari a 1 058 000 EUR per il primo anno, 988 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 918 000 EUR per il quinto anno, comprensivo di un importo corrispondente a un quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate all'anno di specie altamente migratorie;

(2) un importo specifico annuo di 750 000 EUR per un periodo di cinque (5) anni, destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Senegal;

1.2. 5 240 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione dell'articolo 4 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, punto 3.

2. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo e gli articoli 13 e 14 dell'accordo.

3. Il Senegal sorveglia l'attività dei pescherecci dell'Unione nelle zone di pesca senegalesi al fine di garantire una gestione adeguata del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1.1, punto (1), per le specie altamente migratorie e del totale ammissibile di cattura per le specie demersali, quale indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice dell'allegato del presente protocollo, tenendo conto dello stato degli stock e di eventuali eccedenze disponibili. Nell'ambito di tale sorveglianza, il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena il livello delle catture dei pescherecci dell'Unione presenti nelle zone di pesca senegalesi abbia raggiunto l'80% del quantitativo di riferimento o l'80% del totale ammissibile di cattura di specie demersali. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa senza indugio gli Stati membri.

4. Una volta raggiunto l'80% del quantitativo di riferimento o l'80% del totale ammissibile di cattura fissato per le specie demersali, il Senegal assicura una sorveglianza, su base mensile, delle catture praticate dai pescherecci dell'Unione. Tale sorveglianza è effettuata su base giornaliera dopo l'entrata in funzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati (ERS) di cui al capo IV, sezione 1, dell'allegato del presente protocollo. Il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena sia stato raggiunto il quantitativo di riferimento o il totale ammissibile di cattura di cui sopra. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa a sua volta gli Stati membri.

5. Se il quantitativo annuo delle catture di specie altamente migratorie praticate dai pescherecci dell'Unione nelle acque senegalesi supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 1.1, punto (1), l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per il primo anno, 50 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 45 EUR per il quinto anno per ogni tonnellata supplementare catturata.

6. Il totale ammissibile di cattura di specie demersali indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice dell'allegato del presente protocollo corrisponde al quantitativo massimo delle catture autorizzate di tali specie. Se il quantitativo annuo delle catture di tali specie supera il totale ammissibile, il canone indicato nella suddetta scheda, unicamente a carico degli armatori, è maggiorato del 50% per le catture eccedenti.

7. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione europea non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.1, punto (1). Se i quantitativi catturati dai pescherecci dell'Unione superano i quantitativi corrispondenti al doppio del suddetto importo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

8. Il pagamento, da parte dell'Unione, della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.1, punto (1), relativa all'accesso delle navi unionali alle risorse alieutiche senegalesi, è effettuato al massimo entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria della firma del protocollo per gli anni successivi.

9. La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1.1, punto (1), è versata sul conto del Tesoro pubblico del Senegal. La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1.1, punto (2), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Direzione della Pesca marittima su un conto di deposito presso il Tesoro pubblico. Le autorità senegalesi comunicano ogni anno le coordinate dei conti alla Commissione europea.

Articolo 4 Sostegno settoriale

1. Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore o, se del caso, dall'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, e in particolare:

(1) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto (2);

(2) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Senegal nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), nonché delle priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche del Senegal nel settore alieutico;

(3) i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2. La commissione mista identifica gli obiettivi e procede a una stima dell'impatto previsto dei progetti al fine di approvare l'assegnazione degli importi del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale da parte del Senegal.

3. Ogni anno il Senegal presenta uno stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale, che è esaminato dalla commissione mista sotto forma di una relazione annuale sui progressi compiuti. Il Senegal provvede inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del protocollo.

4. Il pagamento del contributo finanziario specifico destinato al sostegno settoriale viene frazionato sulla base di una strategia fondata sull'analisi dei risultati dell'attuazione del sostegno settoriale e dei bisogni identificati nel corso della programmazione. L'Unione può sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto (2), del presente protocollo:

4.1. se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

4.2. se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende previi consultazione e accordo delle Parti e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 4 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto (2), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.

5. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista.

Articolo 5 Cooperazione scientifica

1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell'Africa occidentale. Le Parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e a tener conto dei pareri scientifici formulati da altre organizzazioni regionali competenti quali il Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE).

2. Le Parti si impegnano a convocare con frequenza regolare, e ogniqualvolta necessario, il gruppo di lavoro scientifico congiunto al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico relative all'attuazione del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento del gruppo di lavoro scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista.

3. Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, quali i pareri del COPACE, e, se del caso, delle conclusioni formulate nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure intese a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione.

Articolo 6 Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere rivedute dalla commissione mista a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT e i pareri formulati dal COPACE confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo, previa convalida da parte del gruppo di lavoro scientifico.

2. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto (1), è riveduta proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto (1).

Articolo 7 Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1. Nel caso in cui le navi dell'Unione siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1, le Parti si consultano nell'ambito della commissione mista per concedere un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Se del caso, la commissione mista stabilisce le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. L'autorizzazione a esercitare nuove attività di pesca è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici e, se del caso, sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidate dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

3. A seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la commissione mista può autorizzare, nelle zone di pesca senegalesi, campagne di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine, su richiesta del Senegal, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Le Parti praticano la pesca sperimentale conformemente alle condizioni stabilite dal gruppo di lavoro scientifico congiunto.

Articolo 8 Sospensione

L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 9 Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato unilateralmente da una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 10 Informatizzazione degli scambi

1. Il Senegal e l'Unione europea si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo.

2. I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

3. Il Senegal e l'Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11 Riservatezza dei dati

1. Il Senegal e l'Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi europee e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2. Le Parti provvedono affinché siano resi di pubblico dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle zone di pesca senegalesi, in conformità alle pertinenti disposizioni dell'ICCAT e delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 12 Applicazione provvisoria

Il presente protocollo, il relativo allegato e le appendici si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma da parte delle Parti.

Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente protocollo, il relativo allegato e le appendici entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA SENEGALESE DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA

Capo I — Disposizioni generali

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o alla Repubblica del Senegal (Senegal) in relazione a un'autorità competente designa:

per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE in Senegal;

— per la Repubblica del Senegal: il Ministero della pesca e degli affari marittimi.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, il termine "autorizzazione di pesca" equivale al termine "licenza" quale definito nella legislazione senegalese.

3. Zone di pesca

Sono definite come zone di pesca senegalesi le parti delle acque senegalesi in cui il Senegal autorizza i pescherecci dell'Unione a esercitare attività di pesca in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo.

3.1. Le coordinate geografiche delle zone di pesca senegalesi e delle linee di base sono indicate nell'appendice 4 dell'allegato del presente protocollo.

3.2. Analogamente, le zone vietate alla pesca conformemente alla legislazione nazionale vigente, quali parchi nazionali, zone marine protette e zone di riproduzione dei pesci, nonché le zone vietate alla navigazione sono indicate nell'appendice 4 dell'allegato del presente protocollo.

3.3. Il Senegal comunica agli armatori le delimitazioni delle zone di pesca e delle zone vietate al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.

3.4. Eventuali modifiche di tali zone sono comunicate dal Senegal per informazione alla Commissione europea almeno due mesi prima della loro applicazione.

4. Riposo biologico

I pescherecci dell'Unione autorizzati a esercitare attività di pesca nell'ambito del presente protocollo osservano i periodi di riposo biologico stabiliti in virtù della legislazione senegalese.

5. Designazione di un agente raccomandatario

Le navi dell'Unione che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Senegal devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Senegal.

6. Domiciliazione dei pagamenti degli armatori

Prima dell'entrata in vigore del protocollo, il Senegal comunica all'UE le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui vanno versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell'UE nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

7. Contatti

Le informazioni di contatto del Ministero della pesca e degli affari marittimi e quelle della Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) del Senegal sono riportate nell'appendice 7.

Capo II — Autorizzazioni di pesca

1.         Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Senegal nel quadro dell'accordo.

2.         Domanda di autorizzazione di pesca

1. Le autorità competenti dell'UE presentano per via elettronica al Ministero della pesca e degli affari marittimi del Senegal, con copia alla delegazione dell'UE in Senegal, almeno venti (20) giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. Gli originali sono inviati direttamente dalle autorità competenti dell'UE alla Direzione della pesca marittima per il tramite della delegazione dell'UE.

2. Le domande sono presentate alla Direzione della pesca marittima su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1.

3. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

– la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;

– una fotografia a colori della nave, presa di profilo.

4. La domanda di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate è corredata unicamente della prova di pagamento del canone.

3.         Canone forfettario/anticipi

1. L'importo del canone per le specie demersali è indicato nella scheda tecnica riportata nell'appendice 2. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali, dell'anticipo indicato nella suddetta scheda tecnica.

2. Il canone per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne, espresso in euro per tonnellata pescata nella zona di pesca del Senegal, è fissato nel modo seguente:

55 EUR per il primo anno di applicazione;

60 EUR per il secondo e il terzo anno di applicazione;

65 EUR per il quarto anno di applicazione;

70 EUR per il quinto anno di applicazione.

Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:

—      Per le tonniere con reti a circuizione:

—         13 750 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il primo anno di applicazione del protocollo;

—         15 000 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo;

—         16 250 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo;

—         17 500 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il quinto anno di applicazione del protocollo.

—     Per le tonniere con lenze e canne:

—         8 250 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il primo anno di applicazione del protocollo;

—         9 000 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo;

—         9 750 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il quarto anno di applicazione del protocollo;

—         10 500 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il quinto anno di applicazione del protocollo.

3. L'importo del canone forfettario comprende tutte le tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4. Quando la durata di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, in particolare per motivi di riposo biologico, l'importo del canone forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità richiesta.

4.         Rilascio dell'autorizzazione di pesca e elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

1. Entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca in conformità ai punti 2.2 e 2.3, il Senegal stabilisce, per ciascuna categoria di navi, l'elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare.

2. Questo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

3. L'Unione europea trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, il Senegal può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo rappresentante, e ne trasmette copia all'UE.

4. Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Le navi devono tenere permanentemente a bordo copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio dell'autorizzazione di pesca.

5. Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dalla Direzione della pesca marittima agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell'UE in Senegal entro venti (20) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 2.3.

6. Una copia dell'autorizzazione di pesca è contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l'esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di sessanta (60) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di pesca, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all'originale.

7. L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto ai punti 4 e 6 della presente sezione.

5.         Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

1. L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

2. Tuttavia, su richiesta dell'UE e in caso di dimostrata forza maggiore, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone.

3. In questo caso il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

4. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata alla Direzione della pesca marittima tramite la delegazione dell'UE in Senegal.

5. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata viene consegnata alla Direzione della pesca marittima. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE in Senegal.

6.         Durata di validità dell'autorizzazione di pesca

1. Le autorizzazioni di pesca per le tonniere con reti a circuizione e le tonniere con lenze e canne sono rilasciate per un periodo annuale. Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci da traino per la pesca demersale profonda sono rilasciate per un periodo trimestrale.

2. Le autorizzazioni di pesca sono rinnovabili.

3. Per determinare l'inizio del periodo di validità delle autorizzazioni di pesca, si intende per

– periodo annuale: nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; in seguito, ogni anno civile completo; nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo.

– periodo trimestrale: all'entrata in applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e la data di inizio del trimestre successivo, che cade necessariamente il 1º gennaio, 1º aprile, 1º luglio o 1º ottobre; in seguito, ogni trimestre completo; al termine dell'applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la fine dell'ultimo trimestre completo e la data di scadenza del protocollo.

7.         Navi ausiliarie

1. Su domanda dell'UE, il Senegal autorizza i pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi ausiliarie.

2. Tale assistenza non comprende né il rifornimento di carburante né il trasbordo delle catture.

3. Le navi ausiliarie devono battere bandiera di uno Stato membro dell'UE e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce.

4. Le navi ausiliarie sono soggette alla stessa procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca descritta al capo II, nella misura in cui è applicabile.

5. Il Senegal redige l'elenco delle navi ausiliarie autorizzate e lo comunica nel più breve termine all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE.

Capo III — Misure tecniche

Le misure tecniche applicabili ai pescherecci da traino per la pesca demersale profonda titolari di una licenza di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite nella scheda tecnica di cui all'appendice 2.

Le navi tonniere rispettano tutte le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT.

Capo IV — Controllo, monitoraggio e sorveglianza

Sezione 1: Regime di dichiarazione delle catture

1.         Giornale di pesca

1. Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura nelle appendici 3a e 3b del presente allegato.

2. Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca senegalese.

3. Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero.

4. Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

5. Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

6. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2.         Dichiarazione delle catture

1. Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Senegal i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nelle zone di pesca senegalesi.

2. Fino al momento dell'introduzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 4 della presente sezione, i giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i. in caso di passaggio in un porto del Senegal, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Senegal, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;

ii. in caso di uscita dalla zona di pesca senegalese senza passare preliminarmente per un porto del Senegal, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato

(a) mediante scansione per posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Senegal. Il Senegal conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica

o, eccezionalmente

(b) via fax, al numero comunicato dal Senegal, o

(c) entro 14 giorni dall'arrivo in porto, e comunque entro 45 giorni dall'uscita della zona senegalese, mediante plico postale inviato al Senegal.

3. Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all'UE. Nel caso delle navi tonniere, il comandante trasmette inoltre copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

i)       IRD (Institut de recherche pour le développement),

ii.      IEO (Instituto Español de Oceanografía) o

iii)     INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) nonché al

v)      CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar Thiaroye).

4. Se la nave torna nella zona di pesca del Senegal nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Senegal può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Senegal può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca.

6. Il Senegal informa senza indugio l'UE di ogni sanzione applicata in questo contesto.

3.         Dichiarazione trimestrale delle catture per i pescherecci da traino

Fino al momento dell'introduzione del sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 4 della presente sezione, la Commissione europea notifica alla Direzione della pesca marittima, entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, i quantitativi catturati dai pescherecci da traino nel corso del trimestre precedente, conformemente al modello che figura nell'appendice 3c del presente allegato.

4.         Transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca (ERS)

Le due Parti convengono di effettuare la transizione verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell'appendice 6. Le Parti convengono di definire modalità comuni affinché la transizione possa avvenire quanto prima possibile. Il Senegal informa l'UE non appena le condizioni di questa transizione siano soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione è convenuto un termine di due mesi per rendere il sistema pienamente operativo.

5.         Computo dei canoni per le navi tonniere

1. Dichiarazione annuale

1.1. Una dichiarazione annuale delle catture basata sui giornali di pesca e sulle informazioni trasmesse dal comandante è inviata per convalida agli istituti scientifici summenzionati.

1.2. Una volta convalidata, la dichiarazione è trasmessa a fini di verifica alla Direzione della pesca, alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca e al Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye (CRODT).

1.3. Il Senegal comunica rapidamente all'UE il risultato di tale verifica.

1.4. Qualora siano necessari chiarimenti, l'UE consulta i propri istituti scientifici e comunica al Senegal i risultati di tale consulenza. Le comunicazioni sono effettuate per via elettronica.

1.5. Se necessario è organizzata una riunione del gruppo di lavoro scientifico.

1.6. Se necessario vengono avviate ulteriori discussioni sul processo di verifica, se del caso nell'ambito di una riunione con la partecipazione di tutti gli istituti scientifici.

2. Computo definitivo

2.1. L'UE stabilisce per ciascuna nave tonniera, sulla base delle dichiarazioni di cattura confermate dal centro e dagli istituti scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente.

2.2. L'UE comunica questo computo finale al Senegal e all'armatore entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.

2.3. Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Senegal entro il 30 agosto dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

Sezione 2: Entrate e uscite dalle acque senegalesi

1.           I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque senegalesi nell'ambito del presente protocollo notificano con almeno sei (6) ore di anticipo alle autorità competenti del Senegal la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque senegalesi.

2.           Fatte salve le disposizioni della sezione 2 dell'appendice 6, nel notificare l'entrata o l'uscita dalle acque senegalesi le navi comunicano altresì la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevate e detenute a bordo, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate per posta elettronica o fax agli indirizzi che figurano nell'appendice 7.

3.           Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l'autorità competente del Senegal è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca ed è soggetta alle sanzioni previste dalla legge nazionale.

4.           L'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio delle autorità competenti del Senegal sono allegati all'autorizzazione di pesca.

Sezione 3: Trasbordi e sbarchi

1. Le tonniere con lenze e canne sbarcano nel porto di Dakar le catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi; esse possono vendere tali catture alle imprese locali al prezzo del mercato internazionale definito sulla base di una contrattazione tra operatori.

2. I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque senegalesi nell'ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo nelle acque senegalesi svolgono tale operazione nella rada del porto di Dakar, previa autorizzazione dalla competente autorità senegalese.

3. Gli armatori delle navi che intendono procedere a uno sbarco o a un trasbordo, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità senegalesi competenti, con almeno 72 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

3.1. il nome dei pescherecci che intendono effettuare il trasbordo o lo sbarco;

3.2. il nome del cargo vettore o del porto di sbarco;

3.3. il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

3.4. la data del trasbordo o dello sbarco;

3.5. la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

4. Il trasbordo o lo sbarco è considerato come un'uscita dalle acque senegalesi. Le navi sono tenute a trasmettere alle competenti autorità del Senegal le dichiarazioni di cattura e a notificare la loro intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalle acque senegalesi.

5. Nelle acque senegalesi è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che precedono. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa senegalese in vigore.

Sezione 4: Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.         Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

1. Le navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni due ore, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

2. Ciascun messaggio di posizione

i.       contiene le seguenti informazioni:

(a) l'identificazione della nave,

(b) l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99%,

(c) la data e l'ora di registrazione della posizione,

(d) la velocità e la rotta della nave;

ii.      è configurato secondo il formato di cui all'appendice 5 del presente allegato.

3. La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Senegal è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Senegal, che viene identificata con il codice "EXI".

4. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni.

2.         Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

1. Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

2. In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle zone di pesca del Senegal.

3. Le navi operanti nelle zone di pesca del Senegal con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro (4) ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie specificate al paragrafo 1.2, punto i., della presente sezione.

3.         Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Senegal

1. Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Senegal. I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di questi indirizzi.

2. La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Senegal avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

3. Il CCP del Senegal informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e dell'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalle zone di pesca senegalesi.

4.         Malfunzionamento del sistema di comunicazione

1. Il Senegal verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine.

2. In caso di controversie viene adita la commissione mista.

3. Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione è soggetta alle sanzioni previste dalla vigente legislazione senegalese.

5.         Modifica della frequenza dei messaggi di posizione

1. Sulla base di elementi fondati che inducano ad ipotizzare un'infrazione, il Senegal può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a un'ora l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave.

2. Detti elementi di prova sono trasmessi dal Senegal al CCP dello Stato di bandiera e all'UE.

3. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Senegal i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta.

4. Al termine del periodo di indagine determinato, il Senegal informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito alle eventuali misure.

6.         Validità del messaggio VMS in caso di controversia

In caso di controversia tra le Parti fanno fede unicamente i dati di posizionamento forniti dal sistema VMS.

Sezione 5: Osservatori

1. Osservazione delle attività di pesca

1.1. Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

1.2. Per le navi tonniere, il suddetto regime di osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico).

2. Navi e osservatori designati

2.1. Al momento del rilascio delle autorizzazioni di pesca il Senegal informa l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi che devono imbarcare un osservatore, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave.

2.2. Almeno 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco il Senegal comunica all'UE e all'armatore della nave che deve imbarcare un osservatore, o al suo raccomandatario, il nome dell'osservatore ad essa assegnato. Il Senegal informa senza indugio l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

2.3. Il Senegal procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Senegal.

2.4. Nel caso dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda il tempo di presenza a bordo non può superare due mesi. La presenza dell'osservatore a bordo della nave non può superare il tempo necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

3. Contropartita finanziaria forfettaria

3.1. All'atto del pagamento del canone annuo, gli armatori delle tonniere congelatrici con reti a circuizione e delle tonniere con lenze e canne versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 400 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione.

3.2. All'atto del pagamento del canone trimestrale, gli armatori dei pescherecci da traino versano inoltre alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 100 EUR per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione.

4. Retribuzione dell'osservatore

La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Senegal.

5. Condizioni di imbarco

5.1. Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dal Senegal.

5.2. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

5.3. Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

5.4. Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

5.5. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

6. Obblighi dell'osservatore

6.1. Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

6.2. prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

6.3. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

6.4. rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7. Imbarco e sbarco dell'osservatore

7.1. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

7.2. L'armatore o il suo rappresentante comunica al Senegal, con un preavviso di dieci (10) giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

7.3. Se l'osservatore non si presenta nelle dodici (12) ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

7.4. Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Senegal, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Senegal nel più breve termine.

8. Compiti dell'osservatore

L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

8.1. osserva l'attività di pesca della nave;

8.2. verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;

8.3. procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;

8.4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5. verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi riportati nel giornale di bordo;

8.6. verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.7. comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nelle zone di pesca del Senegal, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9. Rapporto dell'osservatore

9.1. Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

9.2. L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Senegal, che ne trasmette copia all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

Sezione 6: Ispezione in mare e in porto

1. Ispezione in mare

1.1. L'ispezione in mare, nelle zone di pesca senegalesi, dei pescherecci dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Senegal chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

1.2. Prima di salire a bordo, gli ispettori del Senegal comunicano alla nave dell'UE la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.

1.3. Gli ispettori del Senegal restano a bordo del peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

1.4. Il Senegal può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.

1.5. Il comandante del peschereccio dell'UE facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Senegal.

1.6. Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Senegal redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.

1.7. Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli ispettori senegalesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione.

2. Ispezione in porto

2.1. L'ispezione in porto dei pescherecci dell'UE che sbarcano o trasbordano nelle acque di un porto del Senegal catture effettuate nella zona del Senegal è condotta da ispettori abilitati.

2.2. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Senegal restano a bordo della nave dell'Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione e svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

2.3. Il Senegal può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.

2.4. Il comandante del peschereccio dell'Unione facilita il lavoro degli ispettori del Senegal.

2.5. Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del Senegal redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante del peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante del peschereccio dell'Unione.

2.6. Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore del Senegal consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante del peschereccio dell'Unione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione.

Sezione 7: Infrazioni

1. Trattamento delle infrazioni

1.1. Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato è menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso quanto prima all'UE e allo Stato di bandiera.

1.2. La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata.

2. Fermo della nave — Riunione di informazione

2.1. Se la vigente legislazione del Senegal lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni peschereccio dell'Unione in situazione di infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare nel porto di Dakar.

2.2. Il Senegal notifica all'UE, entro un termine di 24 ore, ogni fermo di un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.

2.3. Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Senegal organizza su richiesta dell'UE, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

3. Sanzione dell'infrazione — Procedura transattiva

3.1. La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Senegal secondo la legislazione nazionale in vigore.

3.2. Se la risoluzione dell'infrazione richiede una procedura giudiziaria, prima dell'avvio di quest'ultima, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra il Senegal e l'UE viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. La procedura transattiva si conclude entro tre (3) giorni dalla notifica del fermo della nave.

3.3. Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'UE.

4. Procedimento giudiziario — Cauzione bancaria

4.1. Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Senegal il cui importo, fissato dal Senegal, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

4.2. La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

– a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

– b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

4.3. Il Senegal comunica i risultati del procedimento giudiziario all'UE entro otto (8) giorni dalla pronuncia della sentenza.

5. Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

Sezione 8: Sorveglianza partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN

1. Obiettivo

Al fine di rafforzare la sorveglianza delle attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nelle zone di pesca del Senegal, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell'elenco, trasmesso dal Senegal, delle navi straniere autorizzate a pescare in tale paese.

2. Procedura

2.1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le informazioni possibili con riguardo a tale osservazione.

2.1. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio e contemporaneamente alle autorità senegalesi e all'autorità competente dello Stato di bandiera della nave che ha effettuato l'osservazione, la quale li trasmette alla Commissione europea o all'organismo da essa designato.

2.2. La Commissione europea trasmette questa informazione al Senegal.

3. Reciprocità

Il Senegal trasmette quanto prima all'UE tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca INN nelle zone di pesca del Senegal.

Capo V — Imbarco di marittimi

1.           Gli armatori dei pescherecci dell'Unione operanti nel quadro del presente protocollo assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

—     per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;

—     per la flotta delle tonniere con lenze e canne, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP;

—     per la flotta dei pescherecci da traino per la pesca demersale profonda, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP.

2.           Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi originari del Senegal.

3.           La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.

4.           I contratti di lavoro dei marittimi del Senegal e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia all'Agenzia nazionale degli affari marittimi e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.           Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

6.           I marittimi ingaggiati dai pescherecci dell'Unione sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

Appendici

1 — Domanda di autorizzazione di pesca

2 — Scheda tecnica

3 — Modelli di giornali di pesca e di dichiarazione delle catture

4 — Coordinate geografiche delle zone di pesca

5 — Comunicazione dei messaggi VMS al Senegal — formato dei dati VMS — rapporto di posizione

6 — Linee direttrici per l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

7 — Informazioni di contatto del Senegal

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA SENEGAL — UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

I — RICHIEDENTE

1.     Nome dell'armatore: ......................................Nazionalità: ..............................

2.     Indirizzo dell'armatore: ........................................................................................................................

3.     Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore: .....................................................................

3.     Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore: ................................................................

4.     Telefono: …............................................     Fax: ......................................................... ................................... E-mail: ……………

5.     Nome del comandante: ......................................... Nazionalità: ................. E-mail: …………………………

II — ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1.     Nome della nave: ...............................................................................................................................................

2.     Stato di bandiera: .....................................................................................................................

3.     Numero di immatricolazione esterno: …………....................................................................................

4.     Porto di immatricolazione: …………………. MMSI: ...................... Numero IMO: ...........................

5.     Data di acquisizione della bandiera attuale: ........../........./.............. Precedente bandiera (se del caso): ………...

6.     Anno e luogo di costruzione: ...../…/….... a …......... Indicativo di chiamata: ...............................

7.     Frequenza di chiamata: ………….............. Numero di telefono satellitare: ……………..…………...……

8.     Materiale di costruzione dello scafo:           Acciaio ¨            Legno ¨ Poliestere ¨         Altro ¨ …..…………………….

III — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1.     Lunghezza fuori tutto : ..................................................            Larghezza: ....................................... Pescaggio:.....

2.     Stazza lorda (GT): ..................................     Stazza netta: ……………….……………

3.     Potenza del motore principale in kW: ......................... Marca: .................................    Tipo: ….....................

4.     Tipo di nave: ¨ Tonniera con reti a circuizione ¨Tonniera con lenze e canne ¨Peschereccio da traino per la pesca demersale profonda

5.     Attrezzi da pesca: ......................................

6.     Zone di pesca: ……………………………………… 

7.     Specie bersaglio: ……………………………….

8.     Porto designato per le operazioni di sbarco: ………………………………….………………………

9.     Numero totale dei membri dell'equipaggio: .....................................................................................

10.   Sistema di conservazione a bordo:       Fresco ¨      Refrigerazione ¨   Misto ¨  Congelamento ¨

11.   Capacità di congelamento (t/24 ore): ................. Capacità delle stive: ...............         Numero: .....

12.        Trasponditore VMS:

            Costruttore: ................ Modello: …………………. Numero di serie: …………………

            Versione del programma: ...................................... Operatore satellitare: ………………..

Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

           

Fatto a .......................…, il …............................

Firma del richiedente ...................................................................

Appendice 2

Scheda tecnica per le specie demersali di profondità

(1) Specie bersaglio

Le specie bersaglio sono i naselli (Merluccius senegalensis e Merluccius polli) (2) Zona di pesca

La zona di pesca autorizzata è definita dai seguenti elementi[1]: a) ad ovest di 016° 53' 42" O tra la frontiera fra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 15° 40' 00" N; b) al di là di 15 miglia marine dalla linea di riferimento compresa tra la latitudine 15° 40' 00" N e la latitudine 15° 15' 00" N; c) al di là di 12 miglia marine dalla linea di riferimento, dalla latitudine 15° 15' 00" N alla latitudine 15° 00' 00" N; d) al di là di 8 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine 15° 00' 00" N alla latitudine 14° 32' 30" N; e) ad ovest di 017° 30' 00" O nella zona compresa tra la latitudine 14° 32' 30" N e la latitudine 14° 04' 00" N; f) ad ovest di 017° 22' 00" O nella zona compresa tra la latitudine 14° 04' 00" N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e il Gambia; g) ad ovest di 017° 35' 00" O nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia e la latitudine 12° 33' 00" N; h) a sud de l'azimut di 137° tracciato a partire dal punto P9 (12° 33' 00" N; 017° 35' 00'' O) fino all'intersezione con l'azimut di 220° tracciato a partire dal Cabo Roxo per tener conto dell'accordo di gestione e di cooperazione tra il Senegal e la Guinea-Bissau.

(3) Attrezzo autorizzato

Rete a strascico classica o rete a strascico per la pesca del nasello, apertura di maglia minima 70 mm. È vietato l'utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l'effetto di ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri. È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

(4) Catture accessorie[2]

7% di cefalopodi,7% di crostacei e 15% di altri pesci demersali di profondità. Le percentuali di catture accessorie di cui sopra sono calcolate al termine di ogni bordata, in funzione del peso totale delle catture, conformemente alla normativa senegalese. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita della totalità o di parte degli elasmobranchi soggetti a misure di protezione nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea per la conservazione e la gestione degli squali nonché nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni regionali per la pesca — in particolare dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), dello smeriglio (Lamna nasus), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dello squadro (Squatina squatina), della manta (Manta birostris) e delle specie della famiglia degli squali martello (Sphyrnidae). Gli esemplari di specie di elasmobranchi di cui è vietata la detenzione a bordo catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Gli esemplari catturati devono essere reimmessi in acqua rapidamente.

(5) Totale ammissibile di catture / Canoni

Quantitativo di catture autorizzato || 2 000 tonnellate all'anno

Canone || 90 EUR/tonnellata

Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre (3) mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 500 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre (3) mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare.

– Numero di navi autorizzate a pescare || 2 unità

– Tipo di navi autorizzate a pescare || Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda

– Imbarco di marittimi senegalesi o di altri Stati ACP || 20% dell'equipaggio

– Riposo biologico annuo || Dal 1º maggio al 30 giugno[3]

Appendice 3a

Specie altamente migratorie: giornale di pesca — modello elaborato dall'ICCAT ||

|| || Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Nome della nave: ……………………………………………………………………. || Stazza lorda: …………………………………………………............................. || PARTENZA della nave: RITORNO della nave: || Mese || Giorno || Anno || Porto || || ||

Stato di bandiera:          ……………………………………………………………………........................... || Capacità — (TM): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Numero di immatricolazione:            ………………………………………………………………................................... || Comandante: ……………………………………………………….... || || || ||

Armatore: ………………………………………………………….......................... || Numero dei membri dell'equipaggio:      ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Indirizzo: ………………………………………………………………………….... || Data del rapporto: ………………………………………………...... || || ||

|| (Autore del rapporto):      ………………………………………………................................. || Numero di giorni in mare: || || Numero di giorni di pesca: Numero di cale: || || Numero della bordata: || ||

||

||

|| ||

Data || Settore || T° superficiale dell'acqua (ºC) || Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati || Capturas (Catture) || Isco usado na pesca Esca utilizzata ||

Mese || Giorno || Latitudine N/S || Longitudine E/O || Tonno rosso Thunnus thynnus o maccoyi || Tonno albacora Thunnus albacares || (Tonno obeso) Thunnus obesus || (Tonno bianco) Thunnus alalunga || (Pesce spada) Xiphias gladius || (Marlin striato) (Marlin bianco) Tetraptunus audax o albidus || (Marlin nero) Makaira indica || (Pesce vela) Istiophorus albicane o platypterus || Tonnetto striato Katsuwonus pelamis || (Catture miste) || Totale giornaliero (solo in kg) || Costardelle || Totani || Esche vive || (Altro) ||

|| || || || || || Numero || Peso kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Osservazioni || || || || ||

1 — Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. || || 2 — Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro. || 4 — L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. || ||

|| || 3 — Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. || || 5 — Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. || || ||

Appendice 3b — Specie demersali di profondità: giornale di pesca — modello elaborato dall'UE (allegato VI del regolamento (UE) n. 404/2011)[4]

N.............. || GIORNALE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA || Giorno Mese Ora Anno, 20, , Partenza (4) 1-------1 1----------1 1---------1 da 1-------------------------1 Ritorno (5) 1--------1 1---------1 1----------1 a 1 -------------------------1 Sbarco (6) 1---------1 1----------1 1----------1          a           1--------1

Nome del o dei pescherecci (1)            Identificazione esterna (2): _______________________________            __________________________ Indicativo internazionale di chiamata (IRCS)           (1) || Nome del o dei comandanti (3)           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Indirizzo/i 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Attrezzo (8)             Dimensioni delle maglie (9)                        Dimensione (10) 1------------------1         1-------------------1        1-----------------1 ||         In caso di trasbordo (7)           Giorno 1--------1              Mese 1------------------1 1----------1 || Nome e indicativo di chiamata (se applicabile)--------------------------------------------- Identificazione esterna --------------------------------------------------------- Nazionalità del peschereccio ricevente ---------------------------------------

Data (11) || Numero di operazioni di pesca (12) || Tempo di pesca (13) || Posizione (14) || Catture per specie detenute a bordo in chilogrammi di peso vivo o numero di unità (15)²

|| || || Riquadro statistico || Zona CIEM NAFO/ COPACE/ CGPM || Zona di pesca di paesi terzi || || || || || || || || || || || || Indicare il peso vivo dell'unità utilizzata per ciascuna delle specie || Sigla

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || ||

Presentazione del pescato (17] Quantitativi (19) Presentazione del pescato (17] Quantitativi (19) Presentazione del pescato (17] Quantitativi (19) Presentazione del pescato (17] Quantitativi (19) || Zona CIEM/ NAFO/ COPACE/ CGPM (22) || Zona di pesca di paesi terzi (22) || || || || || || || || || || || || Totale rigetti previsti (16)

Dichiarazione di sbarco/trasbordo (*) / (18) in chilogrammi o unità utilizzata: pari a ......................... chilogrammi

|| || || || || || || || || || || || || Firma Comandante/Agente Π (20) Nome e indirizzo dell'agente (se applicabile) (21) Nome e indirizzo dell'agente (se applicabile) (21)

|| || || || || || || || || || || ||

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Barrare la dicitura non pertinente

Appendice 3c

Appendice 4

Coordinate geografiche

Zone di pesca e zone vietate alla pesca in Senegal

Le coordinate delle zone di pesca e delle zone vietate alla pesca e alla navigazione in Senegal saranno comunicate dalla parte senegalese prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Appendice 5

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL SENEGAL

FORMATO DEI DATI VMS — RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato || Codice || Obbligatorio / facoltativo || Contenuto

Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione

Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera || FS || O || Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)

Indicativo di chiamata (IRCS) || RC || O || Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della Parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave — Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno || XR || O || Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine || LT || O || Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84)

Longitudine || LG || O || Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84)

Rotta || CO || O || Rotta della nave su scala di 360°

Velocità || SP || O || Velocità della nave in decimi di nodi

Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.

Una doppia barra (//) e il codice "SR" indicano l'inizio della trasmissione.

Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//).

Un'unica barra (/) separa il codice dal dato.

Il codice "ER" seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine del messaggio.

Appendice 6

Linee direttrici per l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

1. Disposizioni generali

(1) Ogni nave da pesca dell'Unione deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato "sistema ERS", in grado di registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati "dati ERS", quando la nave opera nelle acque senegalesi.

(2) Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate a entrare nelle acque del Senegal per svolgervi attività di pesca.

(3) I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica alla Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca del Senegal.

(4) Lo Stato membro di bandiera e il Senegal si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno tre (3) anni.

(5) La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

(6) Lo Stato di bandiera e il Senegal designano ciascuno un corrispondente ERS che fungerà da punto di contatto.

(a) I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei (6) mesi.

(b) I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal si comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.

(c) Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

2. Compilazione e comunicazione dei dati ERS

(1) Il peschereccio dell'Unione:

(a) comunica quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nelle acque senegalesi;

(b) registra per ogni operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

(c) per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Senegal, dichiara anche le catture pari a zero;

(d) identifica ciascuna specie con il rispettivo codice FAO alfa-3;

(e) esprime i quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di individui,

(f) registra nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

(g) registra nei dati ERS, ad ogni entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) nelle acque senegalesi, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Senegal, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;

(h) trasmette quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al precedente paragrafo 1, punto (4), al massimo entro le 23:59 UTC.

(2) Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

(3) Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Senegal.

(4) Il CCP del Senegal conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

3. Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

(1) Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

(2) Lo Stato di bandiera informa il Senegal in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

(3) In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di dieci (10) giorni. Nel caso in cui effettui uno scalo entro tale termine di 10 giorni, la nave potrà riprendere le attività di pesca nelle acque senegalesi solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Senegal.

(a) Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal Senegal, oppure

(b) non venga a ciò autorizzato dallo Stato di bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Senegal della sua decisione prima della partenza della nave.

(4) Le navi dell'UE che operano nelle acque del Senegal con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Senegal.

(5) I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Senegal tramite il sistema ERS a causa del guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Senegal con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che è possibile che i termini di trasmissione normalmente applicabili non vengano rispettati.

(6) Se il CCP del Senegal non riceve i dati ERS di una nave per tre (3) giorni consecutivi, il Senegal può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

4. Problemi operativi dei CCP — Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Senegal

(1) Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

(2) Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Senegal stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.

(3) Quando il CCP del Senegal segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Senegal e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

(4) Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Senegal ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto (5).

(5) Il Senegal informa i propri servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Senegal in seguito a un problema operativo di uno dei CCP.

5. Manutenzione di un CCP

(1) Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.

(2) Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.

(3) Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto (5).

(4) Il Senegal informa i suoi servizi di sorveglianza e di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

Appendice 7

INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL SENEGAL

1. DPM — Direzione della pesca marittima

Indirizzo: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Telefono: + 221 338230137

Fax: + 221 338214758

2. Per le domande di autorizzazione di pesca

Indirizzo: Place du Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar

E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com

Telefono: + 221 338230137

Fax: + 221 338214758

3. Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) e notifica di entrata e uscita

Nome del CCP (codice di chiamata): Papa Sierra

Radio:

            VHF: F1 canale 16; F2 canale 71;

            HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ;

Indirizzo:

E-mail: crrsdpsp@gmail.com

E-mail (alternativo): surpeche@hotmail.com

Telefono: + 221 338602465

Fax: + 221 338603119

4. CRODT — Centro di ricerche oceanografiche di Dakar-Thiaroye

Indirizzo: Polo di ricerca di Hann presso il Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires (PRH/LNERV)

BP 2241 Dakar

E-mail: massal.fall@gmail.com

Telefono: + 221 773339289 / 776483936

Fax: + 221 338328265

           

ALLEGATO III Condizioni specifiche dei poteri conferiti alla Commissione europea per approvare determinate modifiche dell'accordo

1.           I poteri conferiti alla Commissione per approvare le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 7 dell'accordo sono soggetti alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5 del presente allegato.

2.           Le modifiche del protocollo riguardano gli aspetti seguenti:

a)      revisione delle possibilità di pesca conformemente agli articoli 6 e 7 del protocollo;

b)      decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 4 del protocollo;

c)      specifiche tecniche e modalità rientranti nelle competenze della commissione mista conformemente all'allegato del protocollo.

3.           Nell'ambito della commissione mista, l'Unione:

a)      agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;

b)      si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)      promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

4.           Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al paragrafo 2, si prendono le necessarie disposizioni affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento che illustri gli elementi specifici della posizione proposta (di seguito denominato "documento preparatorio"), per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al paragrafo 2, lettera a), per l'approvazione da parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione è necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti (20) giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

5.           La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie a garantire il follow-up della decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione.

[1]               Se del caso, la zona di pesca potrà essere definita da coordinate che delimitano il poligono in cui la pesca è autorizzata. Tali coordinate saranno trasmesse alla Commissione europea dalle autorità senegalesi prima dell'entrata in vigore del presente protocollo.

[2]               Questa disposizione sarà riesaminata al termine di un anno di applicazione.

[3]               Il periodo di riposo biologico, come altre misure tecniche di conservazione, formerà oggetto di valutazione al termine di un anno di applicazione del protocollo e, previa raccomandazione del gruppo scientifico congiunto, potrà subire eventuali adeguamenti in funzione dello stato degli stock.

[4]               L'allegato X del regolamento (UE) n. 404/2011 precisa le istruzioni impartite ai comandanti dei pescherecci dell'UE per annotare le informazioni richieste nel giornale di pesca.