Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il Consiglio ha autorizzato la
Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il
rinnovo dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità
economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, entrato in
vigore il 1º giugno 1981, e un protocollo che stabilisce le possibilità di
pesca e la contropartita finanziaria. In esito a tali negoziati, un
progetto di nuovo accordo e di protocollo è stato siglato dai negoziatori il 25 aprile
2014. Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente, copre un
periodo di cinque anni decorrente dall'entrata in vigore ed è tacitamente
rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere
dalla data di applicazione provvisoria fissata al suo articolo 12, ossia la
data della firma da parte delle Parti. L'obiettivo principale del nuovo accordo è
offrire un quadro aggiornato, cioè che tenga conto delle priorità della
politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, ai
fini dell'istituzione di un partenariato strategico tra l'Unione europea e
la Repubblica del Senegal nel settore della pesca. L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi
dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque senegalesi, tenendo
conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di quelle
formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE),
nel rispetto dei migliori pareri scientifici e delle raccomandazioni della
Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
(ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata,
in particolare, sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da
esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo
protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione
europea e la Repubblica del Senegal per favorire una politica di pesca
sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone
di pesca del Senegal, nell'interesse delle due Parti. Il protocollo prevede possibilità di pesca
nelle categorie seguenti: — 28 tonniere con reti a circuizione; — 8 tonniere con lenze e canne; — 2 pescherecci da traino (per la pesca
del nasello, specie demersale di profondità). La Commissione propone pertanto che il
Consiglio, previa approvazione del Parlamento, adotti una decisione recante
conclusione del nuovo accordo e del nuovo protocollo. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Le Parti interessate sono state consultate
nell'ambito della valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un
accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la
Repubblica del Senegal. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati
in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di
rinnovare l'accordo di pesca e di concludere un protocollo di pesca con la
Repubblica del Senegal. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La presente procedura è avviata
contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che
autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato
per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione, nonché al
regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di
pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La contropartita finanziaria annua, pari a 1 808 000 EUR
per il primo anno, 1 738 000EUR per il secondo, terzo e quarto anno e
1 668 000EUR per il quinto anno, è basata sui seguenti elementi: a) un quantitativo di riferimento di 14 000
tonnellate di tonnidi e un quantitativo di catture autorizzato di 2 000
tonnellate di nasello; gli importi corrispondenti a tali diritti di accesso
ammontano a 1 058 000EUR per il primo anno, 988 000EUR per il
secondo, terzo e quarto anno e 918 000EUR per il quinto anno; b) un sostegno allo sviluppo della politica
settoriale della pesca della Repubblica del Senegal, pari a 750 000EUR all'anno.
Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di
pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica del Senegal in termini di
promozione della ricerca scientifica, sorveglianza e lotta contro la pesca
illegale, sostegno alla pesca artigianale e ripristino degli ecosistemi
degradati per consentire la ricostituzione degli stock di giovanili. 2014/0238 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di
partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la
Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1) L'Unione ha firmato con il
Senegal un accordo di pesca sostenibile della durata di cinque anni,
tacitamente rinnovabile, e il relativo protocollo di attuazione di durata
quinquennale, che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle
acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal
in materia di pesca. (2) L'accordo e il protocollo
sono stati firmati il […] in conformità alla decisione 2014/... /UE[2] e si applicano in via
provvisoria a decorrere dalla data della firma. (3) È opportuno approvare l'accordo
e il relativo protocollo di attuazione a nome dell'Unione. (4) L'accordo istituisce una
commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo stesso.
Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune
modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche,
è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle
seguendo una procedura semplificata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo di partenariato per una pesca
sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal (di seguito, "l'accordo")
e il relativo protocollo di attuazione (di seguito, "il protocollo")
sono approvati a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo e il testo del
protocollo figurano rispettivamente nell'allegato I e II della presente
decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alle notifiche previste
rispettivamente all'articolo 16 dell'accordo e all'articolo 13 del
protocollo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo
e dal relativo protocollo. Articolo 3 Conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato III
della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a
nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista
istituita dall'articolo 7 dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU L […] del […], pag. […]. Allegato I
ACCORDO di partenariato per una pesca
sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione",
e LA REPUBBLICA DEL SENEGAL, in appresso "il
Senegal", in appresso denominate "le Parti", CONSIDERANDO le intense relazioni di
cooperazione esistenti tra l'Unione e il Senegal, in particolare nell'ambito
dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali
relazioni, visti la convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e l'accordo sugli stock ittici
transzonali del 1995, DETERMINATE ad applicare le decisioni e
le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di
gestione della pesca di cui le Parti sono membri, CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi
stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla FAO
nel 1995, DETERMINATE a cooperare, nel reciproco
interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire lo
sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la loro
conservazione a lungo termine, CONVINTE che da tale cooperazione
debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli
obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente, DECISE, ai fini di tale cooperazione,
ad instaurare il dialogo necessario per attuare la politica della pesca del
Senegal coinvolgendo gli attori della società civile, e in particolare gli
operatori della pesca, DESIDEROSE di stabilire le modalità e
le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci dell'Unione
nelle acque senegalesi e per il sostegno dell'Unione allo sviluppo di una pesca
sostenibile in tali acque, RISOLUTE a promuovere una cooperazione
economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate
favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le Parti, CONVENGONO QUANTO SEGUE: Articolo 1 — Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) "autorità senegalesi", il
Ministero della pesca della Repubblica del Senegal; b) "autorità dell'Unione", la
Commissione europea; c) "attività di pesca", attività
connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero
di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo,
alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla
messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca; d) "peschereccio", qualsiasi nave
o altra imbarcazione utilizzata, attrezzata o di tipo normalmente utilizzato
per attività di pesca conformemente alla legislazione senegalese; e) "peschereccio dell'Unione",
qualsiasi peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato
nell'Unione; f) "acque senegalesi", le acque
soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal; g) "accordo", l'accordo e il
protocollo, con l'allegato e le appendici; h) "forza maggiore", eventi
improvvisi, imprevedibili e inevitabili che possano pregiudicare o impedire il
normale svolgimento delle attività di pesca nelle acque senegalesi. Articolo 2 — Oggetto Il presente accordo stabilisce i principi, le
norme e le procedure che disciplinano: (a)
le condizioni alle quali i pescherecci dell'Unione
possono esercitare attività di pesca sulle risorse eccedentarie disponibili
nelle acque senegalesi; (b)
la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e
scientifica in materia di pesca al fine di promuovere una pesca sostenibile
nelle acque senegalesi e lo sviluppo del settore alieutico senegalese; (c)
la cooperazione relativa alle modalità di controllo
della pesca nelle acque senegalesi, al fine di garantire l'osservanza delle
succitate norme e condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di
gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata. Articolo 3 — Principi 1.
Le Parti si impegnano a promuovere una pesca
responsabile nelle acque senegalesi in conformità al codice di condotta della
FAO per una pesca responsabile. 2.
Il Senegal si impegna a non concedere condizioni
più favorevoli di quelle previste dal presente accordo ai segmenti di altre
flotte straniere presenti nelle proprie acque le cui navi presentino le stesse
caratteristiche e operino sulle stesse specie contemplate dal presente accordo. 3.
Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del
presente accordo in conformità all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou
concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi
democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon
governo, secondo la procedura stabilita agli articoli 8 e 96 dello stesso. 4.
Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del
presente accordo in conformità ai principi della buona gestione economica e
sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche. 5.
La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale
del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di
diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione. Ciò vale in
particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del
diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della
discriminazione in materia occupazionale e professionale. 6.
Le Parti si consultano prima di adottare qualsiasi
decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell'Unione nell'ambito
del presente accordo. Articolo 4 — Accesso alle acque senegalesi 1.
I pescherecci dell'Unione possono esercitare
attività di pesca nelle acque senegalesi soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione
di pesca in virtù del presente accordo; nessuna attività di pesca può essere
esercitata dai pescherecci dell'Unione al di fuori di tale contesto. 2.
Le autorità senegalesi rilasciano autorizzazioni di
pesca ai pescherecci dell'Unione unicamente in virtù del presente accordo;
nessuna autorizzazione, segnatamente nella forma di licenze private, può essere
rilasciata ai suddetti pescherecci al di fuori di tale contesto. Articolo 5 — Diritto applicabile e
attuazione 1.
Fatte salve le disposizioni del presente accordo,
le attività di pesca da esso disciplinate sono soggette alla legislazione
senegalese. 2.
Le autorità senegalesi notificano alle autorità
dell'Unione qualsiasi modifica della legislazione che possa incidere sulle
attività dei pescherecci dell'Unione. La legislazione senegalese sarà
applicabile ai suddetti pescherecci a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo al ricevimento della notifica da parte delle autorità dell'Unione. 3.
Il Senegal si impegna ad adottare tutte le
disposizioni necessarie all'effettiva applicazione delle misure di controllo
delle attività di pesca previste dal presente accordo. I pescherecci dell'Unione
cooperano con le autorità senegalesi preposte al controllo della pesca. 4.
L'Unione si impegna ad adottare tutte le
disposizioni necessarie a garantire il rispetto, da parte delle sue navi, delle
disposizioni del presente accordo e della legislazione senegalese pertinente. 5.
Le autorità dell'Unione notificano alle autorità
senegalesi qualsiasi modifica della legislazione che possa incidere sulle
attività dei pescherecci dell'Unione nell'ambito del presente accordo. Articolo 6 — Contropartita finanziaria 1.
Nell'ambito del presente accordo, l'Unione concede
al Senegal una contropartita finanziaria destinata a: (a)
finanziare parte dei costi per l'accesso dei
pescherecci dell'Unione alle risorse alieutiche senegalesi, a prescindere dalla
quota dei costi di accesso a carico degli armatori; (b)
rafforzare la capacità del Senegal di elaborare e
attuare una politica di pesca sostenibile attraverso il sostegno settoriale. 2.
Il contributo finanziario destinato al sostegno
settoriale è dissociato dai pagamenti relativi ai costi di accesso. Tale
contributo è subordinato alla realizzazione degli obiettivi della politica
settoriale senegalese in materia di pesca secondo le modalità previste nel
protocollo del presente accordo al termine di una programmazione annuale e
pluriennale. 3.
La contropartita finanziaria concessa dall'Unione è
versata ogni anno secondo le modalità stabilite nel protocollo. L'ammontare di
tale contropartita può essere modificato nei casi seguenti: (a)
forza maggiore; (b)
riduzione delle possibilità di pesca concesse ai
pescherecci dell'Unione, in particolare nel quadro di misure di gestione degli
stock ritenute necessarie per garantire la conservazione e lo sfruttamento
sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici
disponibili; (c)
aumento delle possibilità di pesca concesse ai
pescherecci dell'Unione, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo
stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; (d)
revisione delle condizioni per la concessione del
contributo finanziario destinato al sostegno settoriale, ove ciò sia
giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati
dalle Parti; (e)
sospensione dell'applicazione del presente accordo
in virtù dell'articolo 13 dello stesso; (f)
denuncia del presente accordo in virtù dell'articolo
14 dello stesso. Articolo 7 — Commissione mista 1.
È istituita una commissione mista composta da
rappresentanti delle autorità dell'Unione e del Senegal, alla quale compete la
responsabilità di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Tale
commissione può inoltre adottare modifiche del protocollo, dell'allegato e
delle appendici. 2.
Nel sorvegliare l'attuazione dell'accordo, la
commissione mista esercita in particolare le seguenti funzioni: (a)
controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione
dell'accordo, e segnatamente la definizione e l'attuazione della programmazione
annuale e pluriennale prevista all'articolo 6, paragrafo 2; (b)
assicura il coordinamento sulle questioni di comune
interesse in materia di pesca; (c)
funge da organo di conciliazione per le
controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione
dell'accordo. 3.
La funzione decisionale della commissione mista
consiste nell'approvare le modifiche del protocollo, dell'allegato e delle
appendici del presente accordo per quanto riguarda: (a)
la revisione delle possibilità di pesca e, di
conseguenza, della relativa contropartita finanziaria; (b)
le modalità del sostegno settoriale; (c)
le condizioni per l'esercizio della pesca da parte
dei pescherecci dell'Unione. Le decisioni sono
adottate per consenso e figurano nell'allegato del verbale della riunione. 4.
La commissione mista esercita le sue funzioni
conformemente agli obiettivi del presente accordo e alle norme pertinenti
adottate delle organizzazioni regionali per la pesca. 5.
La commissione mista si riunisce almeno una volta
all'anno, alternativamente in Senegal e nell'Unione, o in un altro luogo
stabilito di comune accordo, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si
riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle Parti. Articolo 8 — Cooperazione in materia di
sorveglianza e di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata Le Parti si impegnano a collaborare strettamente
per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e per
favorire lo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile. Articolo 9 — Cooperazione in campo
scientifico 1.
Le Parti promuovono la cooperazione scientifica ai
fini di un più efficace monitoraggio dello stato delle risorse biologiche
marine nelle acque senegalesi. 2.
Le Parti si consultano, in particolare, nell'ambito
di un gruppo di lavoro scientifico congiunto o delle organizzazioni
internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione
delle risorse biologiche nell'Oceano Atlantico e cooperare alla ricerca
scientifica nei settori pertinenti. Articolo 10 — Cooperazione tra
organizzazioni professionali della pesca, settore privato e società civile 1.
Le Parti promuovono la cooperazione economica e
tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. In particolare, esse
possono consultarsi per facilitare e coordinare le azioni che possono essere
attuate a questo scopo. 2.
Le Parti si impegnano a promuovere lo scambio di
informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione
e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca. 3.
Le Parti si adoperano per creare condizioni atte a
favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e
commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli
investimenti. Ove opportuno, esse incoraggiano la costituzione di società
miste. Articolo 11 — Ambito di applicazione
geografico Il presente accordo
si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea
alle condizioni precisate in detto trattato e, dall'altra, al Senegal. Articolo 12 — Durata Il presente
accordo si applica per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla sua
entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile, salvo denuncia in conformità
all'articolo 14. Articolo 13 — Sospensione 1.
L'attuazione del presente accordo può essere
sospesa unilateralmente da una delle Parti nei casi seguenti: (a)
forza maggiore; (b)
controversia tra le Parti relativa all'interpretazione
o all'attuazione dell'accordo; (c)
violazione, ad opera di una delle Parti, delle
disposizioni del presente accordo, in particolare del suo articolo 3, paragrafo
3, concernente il rispetto dei diritti umani. 2.
La sospensione dell'accordo è notificata per
iscritto all'altra Parte e diventa effettiva dopo tre mesi dal ricevimento
della notifica. Non appena ricevuta la notifica della sospensione, le Parti si
consultano al fine di pervenire a una composizione amichevole entro un termine
di tre (3) mesi. La consultazione può protrarsi dopo che la sospensione è
divenuta effettiva. In caso di composizione amichevole l'attuazione dell'accordo
riprende senza indugio e il pagamento della contropartita finanziaria di cui
all'articolo 6 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Articolo 14 — Denuncia 1.
Il presente accordo può essere denunciato
unilateralmente da una delle Parti nei casi seguenti: (a)
forza maggiore; (b)
degrado degli stock interessati in base al migliore
parere scientifico indipendente e affidabile di cui si dispone; (c)
sottoutilizzo delle possibilità di pesca assegnate
ai pescherecci dell'Unione; (d)
violazione degli impegni assunti dalle Parti in
materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 2.
La denuncia dell'accordo è notificata per iscritto
all'altra Parte e diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della
notifica, salvo se le Parti decidono di comune accordo di prorogare tale
termine. Non appena ricevuta la notifica della denuncia, le Parti si consultano
al fine di pervenire a una composizione amichevole entro un termine di sei (6) mesi.
In caso di composizione amichevole l'attuazione dell'accordo riprende senza
indugio e il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 è
ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Articolo 15 — Abrogazione L'accordo tra il
governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla
pesca al largo della costa senegalese, entrato in vigore il 1o
giugno 1981, è abrogato. Articolo 16 — Entrata in vigore Il presente accordo è redatto in duplice
esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese,
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e
ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso entra in vigore alla data in cui le Parti
si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Articolo 17 — Applicazione provvisoria La firma del presente accordo da parte delle
Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore. Allegato II
Protocollo PROTOCOLLO
di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea
e la Repubblica del Senegal Articolo 1
Campo di applicazione 1.
Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci
dell'Unione sono stabilite come segue: –
specie altamente migratorie (specie di cui all'allegato
1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad
esclusione delle specie protette o vietate dalla Commissione internazionale per
la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT): (a)
28 tonniere congelatrici con reti a circuizione (b)
8 tonniere con lenze e canne –
pesci demersali di profondità: (c)
2 pescherecci da traino. Il presente
paragrafo si applica fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente protocollo. 2.
Le possibilità di pesca previste al primo comma
riguardano unicamente le zone di pesca senegalesi le cui coordinate geografiche
figurano in allegato. Articolo 2
Durata Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano
per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore,
o, se del caso, dalla data di applicazione provvisoria. Articolo 3
Contropartita finanziaria 1.
Il valore totale stimato del protocollo per il
periodo di cui all'articolo 2 ammonta a 13 930 000 EUR. Tale
importo è ripartito come segue: 1.1.
8 690 000 EUR a titolo della
contropartita finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo, che comprende: (1)
un importo annuo a titolo di compensazione
finanziaria per l'accesso alle risorse, pari a 1 058 000 EUR per
il primo anno, 988 000 EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 918 000 EUR
per il quinto anno, comprensivo di un importo corrispondente a un quantitativo
di riferimento di 14 000 tonnellate all'anno di specie altamente
migratorie; (2)
un importo specifico annuo di 750 000 EUR
per un periodo di cinque (5) anni, destinato a sostenere l'attuazione
della politica settoriale della pesca del Senegal; 1.2.
5 240 000 EUR corrispondenti all'importo
stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca
rilasciate in applicazione dell'articolo 4 dell'accordo, secondo le modalità
previste al capo II, punto 3. 2.
Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 5,
6, 7 e 8 del presente protocollo e gli articoli 13 e 14 dell'accordo. 3.
Il Senegal sorveglia l'attività dei pescherecci
dell'Unione nelle zone di pesca senegalesi al fine di garantire una gestione
adeguata del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 1.1, punto (1),
per le specie altamente migratorie e del totale ammissibile di cattura per le
specie demersali, quale indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata
in appendice dell'allegato del presente protocollo, tenendo conto dello stato
degli stock e di eventuali eccedenze disponibili. Nell'ambito di tale
sorveglianza, il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena il livello
delle catture dei pescherecci dell'Unione presenti nelle zone di pesca
senegalesi abbia raggiunto l'80% del quantitativo di riferimento o l'80% del
totale ammissibile di cattura di specie demersali. Ricevuta tale notifica, l'Unione
ne informa senza indugio gli Stati membri. 4.
Una volta raggiunto l'80% del quantitativo di
riferimento o l'80% del totale ammissibile di cattura fissato per le specie
demersali, il Senegal assicura una sorveglianza, su base mensile, delle catture
praticate dai pescherecci dell'Unione. Tale sorveglianza è effettuata su base
giornaliera dopo l'entrata in funzione del sistema elettronico di comunicazione
dei dati (ERS) di cui al capo IV, sezione 1, dell'allegato del presente
protocollo. Il Senegal informa le autorità dell'Unione non appena sia stato
raggiunto il quantitativo di riferimento o il totale ammissibile di cattura di
cui sopra. Ricevuta tale notifica, l'Unione ne informa a sua volta gli Stati
membri. 5.
Se il quantitativo annuo delle catture di specie
altamente migratorie praticate dai pescherecci dell'Unione nelle acque
senegalesi supera il quantitativo di riferimento annuo indicato al paragrafo 1.1,
punto (1), l'importo totale della contropartita finanziaria annua sarà
aumentato di 55 EUR per il primo anno, 50 EUR per il secondo, terzo e
quarto anno e 45 EUR per il quinto anno per ogni tonnellata supplementare
catturata. 6.
Il totale ammissibile di cattura di specie
demersali indicato nella scheda tecnica corrispondente riportata in appendice
dell'allegato del presente protocollo corrisponde al quantitativo massimo delle
catture autorizzate di tali specie. Se il quantitativo annuo delle catture di
tali specie supera il totale ammissibile, il canone indicato nella suddetta
scheda, unicamente a carico degli armatori, è maggiorato del 50% per le catture
eccedenti. 7.
Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione
europea non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.1,
punto (1). Se i quantitativi catturati dai pescherecci dell'Unione superano i
quantitativi corrispondenti al doppio del suddetto importo, l'importo dovuto
per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo. 8.
Il pagamento, da parte dell'Unione, della
contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1.1, punto (1), relativa all'accesso
delle navi unionali alle risorse alieutiche senegalesi, è effettuato al massimo
entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo
per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria della firma del
protocollo per gli anni successivi. 9.
La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1.1,
punto (1), è versata sul conto del Tesoro pubblico del Senegal. La
contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1.1, punto (2), destinata
al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Direzione della Pesca
marittima su un conto di deposito presso il Tesoro pubblico. Le autorità
senegalesi comunicano ogni anno le coordinate dei conti alla Commissione
europea. Articolo 4
Sostegno settoriale 1.
Entro tre (3) mesi dall'entrata in vigore o, se del
caso, dall'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione
mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di
applicazione, e in particolare: (1)
gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in
base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 3,
paragrafo 1.1, punto (2); (2)
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e
pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e
responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Senegal nel quadro della
politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo
sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate,
segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza,
controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(pesca INN), nonché delle priorità in materia di rafforzamento delle
capacità scientifiche del Senegal nel settore alieutico; (3)
i criteri e le procedure, tra cui eventualmente
adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini di una
valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. 2.
La commissione mista identifica gli obiettivi e
procede a una stima dell'impatto previsto dei progetti al fine di approvare l'assegnazione
degli importi del contributo finanziario destinato al sostegno settoriale da
parte del Senegal. 3.
Ogni anno il Senegal presenta uno stato di
avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale,
che è esaminato dalla commissione mista sotto forma di una relazione annuale
sui progressi compiuti. Il Senegal provvede inoltre a redigere una relazione
finale prima della scadenza del protocollo. 4.
Il pagamento del contributo finanziario specifico
destinato al sostegno settoriale viene frazionato sulla base di una strategia
fondata sull'analisi dei risultati dell'attuazione del sostegno settoriale e
dei bisogni identificati nel corso della programmazione. L'Unione può
sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria
specifica prevista all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto (2), del presente
protocollo: 4.1.
se una valutazione effettuata dalla commissione
mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione; 4.2.
se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme
alla programmazione concordata. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende
previi consultazione e accordo delle Parti e/o quando i risultati dell'attuazione
finanziaria di cui al paragrafo 4 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita
finanziaria specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto (2), non
può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del
protocollo. 5.
Qualsiasi proposta di modifica del programma
settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista. Articolo 5
Cooperazione scientifica 1.
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione
in materia di pesca responsabile nella regione dell'Africa occidentale. Le
Parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della
Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico
(ICCAT) e a tener conto dei pareri scientifici formulati da altre
organizzazioni regionali competenti quali il Comitato per la pesca nell'Atlantico
centro-orientale (COPACE). 2.
Le Parti si impegnano a convocare con frequenza
regolare, e ogniqualvolta necessario, il gruppo di lavoro scientifico congiunto
al fine di esaminare eventuali questioni di tipo scientifico relative all'attuazione
del presente protocollo. Il mandato, la composizione e il funzionamento del
gruppo di lavoro scientifico congiunto sono stabiliti dalla commissione mista. 3.
Sulla base delle raccomandazioni e delle
risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri
scientifici disponibili, quali i pareri del COPACE, e, se del caso, delle
conclusioni formulate nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro
scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure intese a garantire
una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente
protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione. Articolo 6
Revisione delle possibilità di pesca 1.
Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1
possono essere rivedute dalla commissione mista a condizione che le
raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT e i pareri formulati dal
COPACE confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle
specie alieutiche oggetto del presente protocollo, previa convalida da parte
del gruppo di lavoro scientifico. 2.
In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo
3, paragrafo 1.1, punto (1), è riveduta proporzionalmente, pro rata
temporis. L'importo annuo complessivo della contropartita finanziaria
versata dall'Unione non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato
all'articolo 3, paragrafo 1.1, punto (1). Articolo 7
Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale 1.
Nel caso in cui le navi dell'Unione siano
interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1, le Parti si
consultano nell'ambito della commissione mista per concedere un'eventuale
autorizzazione relativa a queste nuove attività. Se del caso, la commissione
mista stabilisce le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e
apporta le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al
relativo allegato. 2.
L'autorizzazione a esercitare nuove attività di
pesca è concessa tenendo conto dei migliori pareri scientifici e, se del caso,
sulla base dei risultati di campagne scientifiche convalidate dal gruppo di
lavoro scientifico congiunto. 3.
A seguito delle consultazioni di cui al paragrafo 1,
la commissione mista può autorizzare, nelle zone di pesca senegalesi, campagne
di pesca sperimentale intese a verificare la fattibilità tecnica e la
redditività economica di nuove attività di pesca. A tal fine, su richiesta del
Senegal, la commissione mista stabilisce caso per caso le specie, le condizioni
e gli altri parametri pertinenti. Le Parti praticano la pesca sperimentale
conformemente alle condizioni stabilite dal gruppo di lavoro scientifico
congiunto. Articolo 8
Sospensione L'attuazione del presente protocollo, compreso il pagamento della
contropartita finanziaria, può essere sospesa unilateralmente da una delle
Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo. Articolo 9
Denuncia Il presente protocollo può essere denunciato unilateralmente da una
delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo. Articolo 10
Informatizzazione degli scambi 1.
Il Senegal e l'Unione europea si impegnano ad
applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio
elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione
dell'accordo. 2.
I documenti su supporto informatico sono sempre
considerati equivalenti a quelli su carta. 3.
Il Senegal e l'Unione europea si notificano senza
indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e
i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente
sostituiti dalla loro versione cartacea. Articolo 11
Riservatezza dei dati 1.
Il Senegal e l'Unione europea si impegnano affinché
tutti i dati nominativi relativi alle navi europee e alle loro attività di
pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore,
conformemente ai rispettivi principi in materia di riservatezza e protezione
dei dati. 2.
Le Parti provvedono affinché siano resi di pubblico
dominio esclusivamente i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle
zone di pesca senegalesi, in conformità alle pertinenti disposizioni dell'ICCAT
e delle altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. I dati che
possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle
autorità competenti esclusivamente per l'applicazione dell'accordo e a fini di
gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. Articolo 12
Applicazione provvisoria Il presente protocollo, il relativo allegato e
le appendici si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della
firma da parte delle Parti. Articolo 13
Entrata in vigore Il presente protocollo, il relativo allegato e
le appendici entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano
reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. ALLEGATO
DEL PROTOCOLLO CONDIZIONI
PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA SENEGALESE DA PARTE DELLE NAVI
DELL'UNIONE EUROPEA Capo I — Disposizioni generali
1.
Designazione dell'autorità competente Ai fini del
presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione
europea (UE) o alla Repubblica del Senegal (Senegal) in relazione a un'autorità
competente designa: per l'UE: la Commissione
europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'UE in Senegal; — per la Repubblica
del Senegal: il Ministero della pesca e degli affari marittimi. 2.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente allegato, il termine "autorizzazione di pesca" equivale al
termine "licenza" quale definito nella legislazione senegalese. 3.
Zone di pesca Sono definite come
zone di pesca senegalesi le parti delle acque senegalesi in cui il Senegal
autorizza i pescherecci dell'Unione a esercitare attività di pesca in
conformità all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo. 3.1.
Le coordinate geografiche delle zone di pesca
senegalesi e delle linee di base sono indicate nell'appendice 4 dell'allegato
del presente protocollo. 3.2.
Analogamente, le zone vietate alla pesca
conformemente alla legislazione nazionale vigente, quali parchi nazionali, zone
marine protette e zone di riproduzione dei pesci, nonché le zone vietate alla
navigazione sono indicate nell'appendice 4 dell'allegato del presente
protocollo. 3.3.
Il Senegal comunica agli armatori le delimitazioni
delle zone di pesca e delle zone vietate al momento del rilascio dell'autorizzazione
di pesca. 3.4.
Eventuali modifiche di tali zone sono comunicate
dal Senegal per informazione alla Commissione europea almeno due mesi prima
della loro applicazione. 4.
Riposo biologico I pescherecci dell'Unione
autorizzati a esercitare attività di pesca nell'ambito del presente protocollo
osservano i periodi di riposo biologico stabiliti in virtù della legislazione
senegalese. 5.
Designazione di un agente raccomandatario Le navi dell'Unione
che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Senegal devono
essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Senegal. 6.
Domiciliazione dei pagamenti degli armatori Prima dell'entrata in vigore del protocollo, il Senegal comunica all'UE
le coordinate del conto del Tesoro pubblico su cui vanno versati gli importi
finanziari pagati dalle navi dell'UE nel quadro dell'accordo. I costi relativi
ai bonifici bancari sono a carico degli armatori. 7.
Contatti Le informazioni di
contatto del Ministero della pesca e degli affari marittimi e quelle della
Direzione per la protezione e la sorveglianza della pesca (DPSP) del Senegal
sono riportate nell'appendice 7.
Capo II — Autorizzazioni
di pesca 1. Condizioni
preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca — navi ammissibili Le autorizzazioni
di pesca di cui all'articolo 4 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la
nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione e che siano stati
soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante
o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Senegal nel
quadro dell'accordo. 2. Domanda
di autorizzazione di pesca 1.
Le autorità competenti dell'UE presentano per via
elettronica al Ministero della pesca e degli affari marittimi del Senegal, con
copia alla delegazione dell'UE in Senegal, almeno venti (20) giorni lavorativi
prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave
che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. Gli originali sono inviati
direttamente dalle autorità competenti dell'UE alla Direzione della pesca
marittima per il tramite della delegazione dell'UE. 2.
Le domande sono presentate alla Direzione della
pesca marittima su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice
1. 3.
Ogni domanda di autorizzazione di pesca è
accompagnata dai seguenti documenti: –
la prova del pagamento dell'anticipo forfettario
per il periodo di validità della domanda; –
una fotografia a colori della nave, presa di
profilo. 4.
La domanda di rinnovo di un'autorizzazione di pesca
nell'ambito del protocollo in vigore per una nave le cui caratteristiche
tecniche non sono state modificate è corredata unicamente della prova di
pagamento del canone. 3. Canone
forfettario/anticipi 1.
L'importo del canone per le specie demersali è
indicato nella scheda tecnica riportata nell'appendice 2. Le autorizzazioni di
pesca sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità nazionali,
dell'anticipo indicato nella suddetta scheda tecnica. 2.
Il canone per le tonniere con reti a circuizione e
le tonniere con lenze e canne, espresso in euro per tonnellata pescata nella
zona di pesca del Senegal, è fissato nel modo seguente: 55 EUR per il
primo anno di applicazione; 60 EUR per il
secondo e il terzo anno di applicazione; 65 EUR per il
quarto anno di applicazione; 70 EUR per il
quinto anno di applicazione. Le
autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti
autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari: — Per le
tonniere con reti a circuizione: — 13 750 EUR
per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il
primo anno di applicazione del protocollo; — 15 000 EUR
per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il
secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo; — 16 250 EUR
per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il
quarto anno di applicazione del protocollo; — 17 500 EUR
per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 250 tonnellate all'anno per il
quinto anno di applicazione del protocollo. — Per le tonniere con lenze e canne: — 8 250 EUR
per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il
primo anno di applicazione del protocollo; — 9 000 EUR
per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il
secondo e il terzo anno di applicazione del protocollo; — 9 750 EUR
per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il
quarto anno di applicazione del protocollo; — 10 500 EUR
per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all'anno per il
quinto anno di applicazione del protocollo. 3.
L'importo del canone forfettario comprende tutte le
tasse nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese
connesse alla prestazione di servizi. 4.
Quando la durata di validità dell'autorizzazione di
pesca è inferiore a un anno, in particolare per motivi di riposo biologico, l'importo
del canone forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità
richiesta. 4. Rilascio
dell'autorizzazione di pesca e elenco provvisorio delle navi autorizzate a
pescare 1.
Entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle
domande di autorizzazione di pesca in conformità ai punti 2.2 e 2.3, il Senegal
stabilisce, per ciascuna categoria di navi, l'elenco provvisorio delle navi
autorizzate a pescare. 2.
Questo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità
nazionale responsabile del controllo della pesca e all'UE. 3.
L'Unione europea trasmette l'elenco provvisorio all'armatore
o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'UE, il Senegal può
inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo
rappresentante, e ne trasmette copia all'UE. 4.
Le navi sono autorizzate a pescare a decorrere
dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio. Le navi devono tenere
permanentemente a bordo copia dell'elenco provvisorio fino al rilascio dell'autorizzazione
di pesca. 5.
Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono
rilasciate dalla Direzione della pesca marittima agli armatori o ai loro
rappresentanti tramite la delegazione dell'UE in Senegal entro venti (20)
giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente
punto 2.3. 6.
Una copia dell'autorizzazione di pesca è
contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non
ritardare l'esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata
per un periodo massimo di sessanta (60) giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione
di pesca, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all'originale. 7.
L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta
a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto ai punti 4 e 6 della presente
sezione. 5. Trasferimento
dell'autorizzazione di pesca 1.
L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave
determinata e non è trasferibile. 2.
Tuttavia, su richiesta dell'UE e in caso di
dimostrata forza maggiore, in particolare in caso di perdita o immobilizzazione
prolungata di una nave a causa di avaria tecnica grave, l'autorizzazione di
pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di
un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba
essere versato un nuovo canone. 3.
In questo caso il calcolo del livello delle catture
per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della
somma delle catture totali delle due navi. 4.
L'armatore della nave da sostituire o il suo
rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata alla Direzione
della pesca marittima tramite la delegazione dell'UE in Senegal. 5.
La data di inizio di validità della nuova
autorizzazione di pesca è quella in cui l'autorizzazione di pesca annullata
viene consegnata alla Direzione della pesca marittima. Il trasferimento
dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell'UE in Senegal. 6. Durata
di validità dell'autorizzazione di pesca 1.
Le autorizzazioni di pesca per le tonniere con reti
a circuizione e le tonniere con lenze e canne sono rilasciate per un periodo
annuale. Le autorizzazioni di pesca per i pescherecci da traino per la pesca
demersale profonda sono rilasciate per un periodo trimestrale. 2.
Le autorizzazioni di pesca sono rinnovabili. 3.
Per determinare l'inizio del periodo di validità delle
autorizzazioni di pesca, si intende per –
periodo annuale: nel corso del primo anno di
applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata
in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; in seguito, ogni anno civile
completo; nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo
compreso tra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo. –
periodo trimestrale: all'entrata in applicazione
del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e
la data di inizio del trimestre successivo, che cade necessariamente il 1º
gennaio, 1º aprile, 1º luglio o 1º ottobre; in seguito, ogni trimestre
completo; al termine dell'applicazione del protocollo, il periodo compreso tra
la fine dell'ultimo trimestre completo e la data di scadenza del protocollo. 7. Navi
ausiliarie 1.
Su domanda dell'UE, il Senegal autorizza i
pescherecci dell'Unione titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi
assistere da navi ausiliarie. 2.
Tale assistenza non comprende né il rifornimento di
carburante né il trasbordo delle catture. 3.
Le navi ausiliarie devono battere bandiera di uno
Stato membro dell'UE e non possono essere attrezzate per la cattura del pesce. 4.
Le navi ausiliarie sono soggette alla stessa
procedura che regola la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca
descritta al capo II, nella misura in cui è applicabile. 5.
Il Senegal redige l'elenco delle navi ausiliarie
autorizzate e lo comunica nel più breve termine all'autorità nazionale
responsabile del controllo della pesca e all'UE.
Capo III — Misure tecniche Le
misure tecniche applicabili ai pescherecci da traino per la pesca demersale
profonda titolari di una licenza di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da
pesca e alle catture accessorie, sono definite nella scheda tecnica di cui all'appendice
2. Le
navi tonniere rispettano tutte le raccomandazioni e le risoluzioni adottate
dall'ICCAT.
Capo IV — Controllo,
monitoraggio e sorveglianza Sezione 1: Regime di
dichiarazione delle catture 1. Giornale
di pesca 1.
Il comandante di una nave dell'Unione operante nel
quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna
categoria di pesca figura nelle appendici 3a e 3b del presente allegato. 2.
Il comandante compila il giornale di pesca per
ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca senegalese. 3.
Il comandante annota ogni giorno nel giornale di
pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice
FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo
o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il
comandante indica altresì le catture pari a zero. 4.
Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno
nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in
mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di
esemplari. 5.
Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile,
in stampatello, e firmato dal comandante. 6.
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei
dati registrati nel giornale di pesca. 2. Dichiarazione
delle catture 1.
Il comandante dichiara le catture effettuate dalla
nave consegnando al Senegal i propri giornali di pesca relativi al periodo di
presenza nelle zone di pesca senegalesi. 2.
Fino al momento dell'introduzione del sistema
elettronico di comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 4 della presente
sezione, i giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità: i.
in caso di passaggio in un porto del Senegal, l'originale di ciascun giornale
di pesca è consegnato al rappresentante locale del Senegal, che ne dichiara il
ricevimento per iscritto; ii.
in caso di uscita dalla zona di pesca senegalese senza passare preliminarmente
per un porto del Senegal, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato (a)
mediante scansione per posta elettronica all'indirizzo
comunicato dal Senegal. Il Senegal conferma senza indugio il ricevimento per
ritorno di posta elettronica o, eccezionalmente (b)
via fax, al numero comunicato dal Senegal, o (c)
entro 14 giorni dall'arrivo in porto, e comunque
entro 45 giorni dall'uscita della zona senegalese, mediante plico postale
inviato al Senegal. 3.
Il comandante invia una copia di tutti i giornali
di pesca all'UE. Nel caso delle navi tonniere, il comandante trasmette inoltre
copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti: i) IRD (Institut de recherche pour le
développement), ii. IEO (Instituto Español de Oceanografía)
o iii) INIAP (Instituto Nacional de
Investigação Agrária e das Pescas)
nonché al v) CRODT (Centre de Recherche
Océanographique de Dakar Thiaroye). 4.
Se la nave torna nella zona di pesca del Senegal
nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare
una nuova dichiarazione delle catture. 5.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni
relative alla dichiarazione delle catture, il Senegal può sospendere l'autorizzazione
di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di
cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine
previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il
Senegal può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. 6.
Il Senegal informa senza indugio l'UE di ogni
sanzione applicata in questo contesto. 3. Dichiarazione
trimestrale delle catture per i pescherecci da traino Fino al momento dell'introduzione del sistema elettronico di
comunicazione dei dati di pesca di cui al punto 4 della presente sezione, la
Commissione europea notifica alla Direzione della pesca marittima, entro la
fine del terzo mese di ogni trimestre, i quantitativi catturati dai pescherecci
da traino nel corso del trimestre precedente, conformemente al modello che
figura nell'appendice 3c del presente allegato. 4. Transizione
verso un sistema elettronico di comunicazione dei dati di pesca (ERS) Le due Parti convengono di effettuare la transizione verso un sistema
elettronico di comunicazione dei dati di pesca conforme alle caratteristiche
tecniche specificate nell'appendice 6. Le Parti convengono di definire modalità
comuni affinché la transizione possa avvenire quanto prima possibile. Il
Senegal informa l'UE non appena le condizioni di questa transizione siano
soddisfatte. A partire dalla data di trasmissione di questa informazione è
convenuto un termine di due mesi per rendere il sistema pienamente operativo. 5. Computo
dei canoni per le navi tonniere 1.
Dichiarazione annuale 1.1.
Una dichiarazione annuale delle catture basata sui
giornali di pesca e sulle informazioni trasmesse dal comandante è inviata per
convalida agli istituti scientifici summenzionati. 1.2.
Una volta convalidata, la dichiarazione è trasmessa
a fini di verifica alla Direzione della pesca, alla Direzione per la protezione
e la sorveglianza della pesca e al Centro di ricerche oceanografiche di
Dakar-Thiaroye (CRODT). 1.3.
Il Senegal comunica rapidamente all'UE il risultato
di tale verifica. 1.4.
Qualora siano necessari chiarimenti, l'UE consulta
i propri istituti scientifici e comunica al Senegal i risultati di tale
consulenza. Le comunicazioni sono effettuate per via elettronica. 1.5.
Se necessario è organizzata una riunione del gruppo
di lavoro scientifico. 1.6.
Se necessario vengono avviate ulteriori discussioni
sul processo di verifica, se del caso nell'ambito di una riunione con la
partecipazione di tutti gli istituti scientifici. 2.
Computo definitivo 2.1.
L'UE stabilisce per ciascuna nave tonniera, sulla
base delle dichiarazioni di cattura confermate dal centro e dagli istituti
scientifici sopra indicati, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a
titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente. 2.2.
L'UE comunica questo computo finale al Senegal e
all'armatore entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui sono
state effettuate le catture. 2.3.
Se il computo finale è superiore al canone
forfettario anticipato versato per ottenere l'autorizzazione di pesca, l'armatore
versa il saldo al Senegal entro il 30 agosto dell'anno in corso. Se il
computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo
non può essere recuperato dall'armatore. Sezione 2: Entrate e uscite dalle acque senegalesi 1. I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque
senegalesi nell'ambito del presente protocollo notificano con almeno sei (6)
ore di anticipo alle autorità competenti del Senegal la propria intenzione di
entrare o di uscire dalle acque senegalesi. 2. Fatte salve le disposizioni della sezione 2
dell'appendice 6, nel notificare l'entrata o l'uscita dalle acque senegalesi le
navi comunicano altresì la propria posizione nonché le catture già presenti a
bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevate e detenute a
bordo, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di
esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate per posta
elettronica o fax agli indirizzi che figurano nell'appendice 7. 3. Una nave sorpresa a praticare attività di
pesca senza avere avvertito l'autorità competente del Senegal è considerata una
nave sprovvista di autorizzazione di pesca ed è soggetta alle sanzioni previste
dalla legge nazionale. 4. L'indirizzo di posta elettronica, il numero di
fax e di telefono, nonché le coordinate radio delle autorità competenti del
Senegal sono allegati all'autorizzazione di pesca. Sezione 3: Trasbordi e sbarchi 1.
Le tonniere con lenze e canne sbarcano nel porto di
Dakar le catture effettuate nelle zone di pesca senegalesi; esse possono
vendere tali catture alle imprese locali al prezzo del mercato internazionale
definito sulla base di una contrattazione tra operatori. 2.
I pescherecci dell'Unione operanti nelle acque
senegalesi nell'ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo
nelle acque senegalesi svolgono tale operazione nella rada del porto di Dakar,
previa autorizzazione dalla competente autorità senegalese. 3.
Gli armatori delle navi che intendono procedere a uno
sbarco o a un trasbordo, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità
senegalesi competenti, con almeno 72 ore di anticipo, le seguenti informazioni: 3.1.
il nome dei pescherecci che intendono effettuare il
trasbordo o lo sbarco; 3.2.
il nome del cargo vettore o del porto di sbarco; 3.3.
il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da
sbarcare; 3.4.
la data del trasbordo o dello sbarco; 3.5.
la destinazione delle catture trasbordate o
sbarcate. 4.
Il trasbordo o lo sbarco è considerato come un'uscita
dalle acque senegalesi. Le navi sono tenute a trasmettere alle competenti
autorità del Senegal le dichiarazioni di cattura e a notificare la loro
intenzione di proseguire l'attività di pesca oppure di uscire dalle acque
senegalesi. 5.
Nelle acque senegalesi è vietata qualsiasi operazione
di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che precedono.
Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste
dalla normativa senegalese in vigore. Sezione 4: Sistema di controllo via satellite (VMS) 1. Messaggi
di posizione delle navi — sistema VMS 1.
Le navi dell'UE titolari di un'autorizzazione di
pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel
Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e
continua della loro posizione, ogni due ore, al centro di controllo della
pesca (CCP) del loro Stato di bandiera. 2.
Ciascun messaggio di posizione i. contiene le seguenti informazioni: (a)
l'identificazione della nave, (b)
l'ultima posizione geografica della nave
(longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un
margine di affidabilità del 99%, (c)
la data e l'ora di registrazione della posizione, (d)
la velocità e la rotta della nave; ii. è configurato secondo il formato di cui
all'appendice 5 del presente allegato. 3.
La prima posizione registrata successivamente all'entrata
nella zona del Senegal è identificata con il codice "ENT". Tutte le
posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad
eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del
Senegal, che viene identificata con il codice "EXI". 4.
Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il
trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi
di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e
conservati per un periodo di tre (3) anni. 2. Trasmissione
da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS 1.
Il comandante garantisce in ogni momento la piena
operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi
di posizione al CCP dello Stato di bandiera. 2.
In caso di guasto, il sistema VMS della nave è
riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale
termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle zone di pesca del Senegal. 3.
Le navi operanti nelle zone di pesca del Senegal
con un sistema VMS difettoso comunicano i loro messaggi di posizione mediante
posta elettronica, via radio o fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni
quattro (4) ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie specificate al
paragrafo 1.2, punto i., della presente sezione. 3. Comunicazione
sicura dei messaggi di posizione al Senegal 1.
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette
automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Senegal.
I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal provvedono allo scambio dei propri
indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica
di questi indirizzi. 2.
La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP
dello Stato di bandiera e del Senegal avviene per via elettronica secondo un
sistema di comunicazione protetto. 3.
Il CCP del Senegal informa senza indugio il CCP
dello Stato di bandiera e dell'UE in merito a ogni interruzione nella ricezione
dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione
di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalle
zone di pesca senegalesi. 4. Malfunzionamento
del sistema di comunicazione 1.
Il Senegal verifica la compatibilità del proprio
equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e
informa senza indugio l'UE in merito ad ogni malfunzionamento nella
comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare
una soluzione tecnica nel più breve termine. 2.
In caso di controversie viene adita la commissione
mista. 3.
Il comandante è ritenuto responsabile di ogni
manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il
funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione è soggetta
alle sanzioni previste dalla vigente legislazione senegalese. 5. Modifica
della frequenza dei messaggi di posizione 1.
Sulla base di elementi fondati che inducano ad
ipotizzare un'infrazione, il Senegal può chiedere al CCP dello Stato di
bandiera, con copia all'UE, in relazione a un periodo di indagine determinato,
di ridurre a un'ora l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una
nave. 2.
Detti elementi di prova sono trasmessi dal Senegal
al CCP dello Stato di bandiera e all'UE. 3.
Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio
al Senegal i messaggi di posizione secondo la frequenza ridotta. 4.
Al termine del periodo di indagine determinato, il
Senegal informa il CCP dello Stato di bandiera e l'UE in merito alle eventuali
misure. 6. Validità
del messaggio VMS in caso di controversia In caso di controversia tra le Parti fanno fede
unicamente i dati di posizionamento forniti dal sistema VMS. Sezione 5: Osservatori 1.
Osservazione delle attività di pesca 1.1.
Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono
soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito
dell'accordo. 1.2.
Per le navi tonniere, il suddetto regime di
osservazione è conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni adottate dall'ICCAT
(Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico). 2.
Navi e osservatori designati 2.1.
Al momento del rilascio delle autorizzazioni di
pesca il Senegal informa l'UE e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito
alle navi che devono imbarcare un osservatore, nonché al tempo di presenza dell'osservatore
a bordo di ciascuna nave. 2.2.
Almeno 15 giorni prima della data prevista per l'imbarco
il Senegal comunica all'UE e all'armatore della nave che deve imbarcare un
osservatore, o al suo raccomandatario, il nome dell'osservatore ad essa
assegnato. Il Senegal informa senza indugio l'UE e l'armatore, o il suo
raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori
designati. 2.3.
Il Senegal procura di non designare osservatori per
le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo
formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione,
nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Senegal. 2.4.
Nel caso dei pescherecci da traino per la pesca
demersale profonda il tempo di presenza a bordo non può superare due mesi. La
presenza dell'osservatore a bordo della nave non può superare il tempo
necessario per lo svolgimento delle sue mansioni. 3.
Contropartita finanziaria forfettaria 3.1.
All'atto del pagamento del canone annuo, gli
armatori delle tonniere congelatrici con reti a circuizione e delle tonniere
con lenze e canne versano inoltre alla Direzione per la protezione e la
sorveglianza della pesca un importo forfettario di 400 EUR per ogni nave
destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di osservazione. 3.2.
All'atto del pagamento del canone trimestrale, gli
armatori dei pescherecci da traino versano inoltre alla Direzione per la
protezione e la sorveglianza della pesca un importo forfettario di 100 EUR
per ogni nave destinato a garantire il corretto funzionamento del programma di
osservazione. 4.
Retribuzione dell'osservatore La retribuzione dell'osservatore
e i relativi oneri sociali sono a carico del Senegal. 5.
Condizioni di imbarco 5.1.
Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in
particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore
o dal suo raccomandatario e dal Senegal. 5.2.
All'osservatore è riservato lo stesso trattamento
degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura
tecnica della nave. 5.3.
Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico
dell'armatore. 5.4.
Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua
competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua
persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni. 5.5.
L'osservatore gode di tutte le agevolazioni
necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore ha accesso ai
mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della
nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché
alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi
compiti. 6.
Obblighi dell'osservatore 6.1.
Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore: 6.2.
prende tutte le disposizioni opportune per non
interrompere o ostacolare le operazioni di pesca; 6.3.
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo; 6.4.
rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti
alla nave. 7.
Imbarco e sbarco dell'osservatore 7.1.
L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore. 7.2.
L'armatore o il suo rappresentante comunica al
Senegal, con un preavviso di dieci (10) giorni rispetto alla data dell'imbarco,
la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un
paese straniero le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco
sono a carico dell'armatore. 7.3.
Se l'osservatore non si presenta nelle dodici (12)
ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è
automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di
lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca. 7.4.
Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del
Senegal, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel
Senegal nel più breve termine. 8.
Compiti dell'osservatore L'osservatore assolve i compiti
di seguito elencati: 8.1.
osserva l'attività di pesca della nave; 8.2.
verifica la posizione della nave durante le
operazioni di pesca; 8.3.
procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito
di un programma scientifico; 8.4.
prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati; 8.5.
verifica i dati relativi alle catture effettuate
nelle zone di pesca senegalesi riportati nel giornale di bordo; 8.6.
verifica le percentuali delle catture accessorie ed
effettua una stima del volume dei rigetti; 8.7.
comunica le proprie osservazioni via radio, fax o
posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nelle
zone di pesca del Senegal, compreso il volume delle catture principali e
accessorie detenute a bordo. 9.
Rapporto dell'osservatore 9.1.
Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta
un rapporto delle proprie osservazioni al comandante. Il comandante della nave
ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato
dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto
dell'osservatore. 9.2.
L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al
Senegal, che ne trasmette copia all'UE entro un termine di otto (8) giorni a
decorrere dallo sbarco dell'osservatore. Sezione 6:
Ispezione in mare e in porto 1.
Ispezione in mare 1.1.
L'ispezione in mare, nelle zone di pesca
senegalesi, dei pescherecci dell'UE titolari di un'autorizzazione di pesca è
effettuata da navi e ispettori del Senegal chiaramente identificabili come
incaricati del controllo della pesca. 1.2.
Prima di salire a bordo, gli ispettori del Senegal
comunicano alla nave dell'UE la propria intenzione di effettuare un'ispezione.
L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la
loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. 1.3.
Gli ispettori del Senegal restano a bordo del
peschereccio dell'Unione solo per il tempo necessario per effettuare i compiti
connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto
per la nave, la sua attività di pesca e il carico. 1.4.
Il Senegal può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione
in mare in qualità di osservatore. 1.5.
Il comandante del peschereccio dell'UE facilita l'accesso
a bordo e il lavoro degli ispettori del Senegal. 1.6.
Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del
Senegal redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante del
peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il
rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante
del peschereccio dell'Unione. 1.7.
Prima di lasciare il peschereccio dell'Unione, gli
ispettori senegalesi consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione.
Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione all'UE entro un termine di
otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione. 2.
Ispezione in porto 2.1.
L'ispezione in porto dei pescherecci dell'UE che
sbarcano o trasbordano nelle acque di un porto del Senegal catture effettuate
nella zona del Senegal è condotta da ispettori abilitati. 2.2.
L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori,
che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di
procedere all'ispezione. Gli ispettori del Senegal restano a bordo della nave
dell'Unione solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione
e svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione
di sbarco o di trasbordo e il carico. 2.3.
Il Senegal può autorizzare l'UE a partecipare all'ispezione
in porto in qualità di osservatore. 2.4.
Il comandante del peschereccio dell'Unione facilita
il lavoro degli ispettori del Senegal. 2.5.
Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del
Senegal redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante del
peschereccio dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il
rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante
del peschereccio dell'Unione. 2.6.
Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore del
Senegal consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante del
peschereccio dell'Unione. Il Senegal trasmette copia del rapporto di ispezione
all'UE entro un termine di otto (8) giorni a decorrere dall'ispezione. Sezione 7:
Infrazioni 1.
Trattamento delle infrazioni 1.1.
Ogni infrazione commessa da un peschereccio dell'Unione
titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente al presente allegato è
menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso quanto
prima all'UE e allo Stato di bandiera. 1.2.
La firma del rapporto di ispezione da parte del
comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione
denunciata. 2.
Fermo della nave — Riunione di
informazione 2.1.
Se la vigente legislazione del Senegal lo prevede
per l'infrazione denunciata, ogni peschereccio dell'Unione in situazione di
infrazione può essere costretto a cessare la propria attività di pesca e,
quando la nave si trova in mare, a rientrare nel porto di Dakar. 2.2.
Il Senegal notifica all'UE, entro un termine di 24
ore, ogni fermo di un peschereccio dell'Unione titolare di un'autorizzazione di
pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione
denunciata. 2.3.
Prima di adottare misure nei confronti della nave,
del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure
destinate alla conservazione delle prove, il Senegal organizza su richiesta
dell'UE, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una
riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo
stesso ed esporre le eventuali misure. Un rappresentante dello Stato di
bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione. 3.
Sanzione dell'infrazione — Procedura
transattiva 3.1.
La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata
dal Senegal secondo la legislazione nazionale in vigore. 3.2.
Se la risoluzione dell'infrazione richiede una
procedura giudiziaria, prima dell'avvio di quest'ultima, e a condizione che l'infrazione
non costituisca reato, fra il Senegal e l'UE viene avviata una procedura
transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. La
procedura transattiva si conclude entro tre (3) giorni dalla notifica del fermo
della nave. 3.3.
Alla procedura transattiva possono prendere parte
rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell'UE. 4.
Procedimento giudiziario — Cauzione
bancaria 4.1.
Se la procedura transattiva non dà esito positivo e
l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della
nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata
dal Senegal il cui importo, fissato dal Senegal, copre i costi connessi al
fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative.
La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento
giudiziario. 4.2.
La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore
subito dopo la pronuncia della sentenza: –
a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione; –
b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione
comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria. 4.3.
Il Senegal comunica i risultati del procedimento
giudiziario all'UE entro otto (8) giorni dalla pronuncia della sentenza. 5.
Rilascio della nave e dell'equipaggio La nave e il suo equipaggio
sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli
obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione
bancaria. Sezione 8: Sorveglianza
partecipativa in materia di lotta contro la pesca INN 1.
Obiettivo Al fine di rafforzare la
sorveglianza delle attività di pesca in alto mare e la lotta contro la pesca
INN, i pescherecci dell'Unione segnalano la presenza, nelle zone di pesca del
Senegal, di qualsiasi altro peschereccio che non figuri nell'elenco, trasmesso
dal Senegal, delle navi straniere autorizzate a pescare in tale paese. 2.
Procedura 2.1. Il comandante di un
peschereccio dell'Unione che osserva un peschereccio dedito ad attività che potrebbero
costituire un'attività di pesca INN ha la facoltà di riunire tutte le
informazioni possibili con riguardo a tale osservazione. 2.1.
I rapporti di osservazione sono inviati senza
indugio e contemporaneamente alle autorità senegalesi e all'autorità competente
dello Stato di bandiera della nave che ha effettuato l'osservazione, la quale
li trasmette alla Commissione europea o all'organismo da essa designato. 2.2.
La Commissione europea trasmette questa
informazione al Senegal. 3.
Reciprocità Il Senegal trasmette quanto
prima all'UE tutti i rapporti di osservazione in suo possesso relativi a
pescherecci dediti ad attività che potrebbero costituire un'attività di pesca
INN nelle zone di pesca del Senegal.
Capo V — Imbarco di
marittimi 1. Gli armatori dei pescherecci dell'Unione operanti nel
quadro del presente protocollo assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni
e nei limiti seguenti: — per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20%
dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di
pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP; — per la flotta delle tonniere con lenze e canne, almeno il 20% dei
marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca senegalese
proviene dal Senegal o eventualmente da un paese ACP; — per la flotta dei pescherecci da traino per la pesca demersale
profonda, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca
nella zona di pesca senegalese proviene dal Senegal o eventualmente da un paese
ACP. 2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare marittimi
originari del Senegal. 3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di
diritto ai marittimi imbarcati sui pescherecci dell'Unione. Ciò vale in
particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del
diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della
discriminazione in materia occupazionale e professionale. 4. I contratti di lavoro dei marittimi del Senegal e dei
paesi ACP, di cui è consegnata copia all'Agenzia nazionale degli affari
marittimi e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti
degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti
garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale
pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un'assicurazione
su vita, malattia e infortuni. 5. Il salario dei marittimi dei paesi ACP è a carico degli
armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro
rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti.
Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere
inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e,
in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL. 6. I marittimi ingaggiati dai pescherecci dell'Unione sono
tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello
proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora
previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di
imbarcarlo. Appendici 1 — Domanda di autorizzazione di pesca 2 — Scheda tecnica 3 — Modelli di giornali di pesca e di
dichiarazione delle catture 4 — Coordinate geografiche delle zone di pesca
5 — Comunicazione dei messaggi VMS al Senegal —
formato dei dati VMS — rapporto di posizione 6 — Linee direttrici per l'attuazione del
sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca
(sistema ERS) 7 — Informazioni di contatto del Senegal Appendice
1 ACCORDO DI PESCA
SENEGAL — UNIONE EUROPEA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE DI PESCA I
— RICHIEDENTE 1. Nome
dell'armatore: ......................................Nazionalità:
.............................. 2. Indirizzo
dell'armatore:
........................................................................................................................ 3. Nome
dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
..................................................................... 3. Indirizzo
dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
................................................................ 4. Telefono:
…............................................ Fax:
.........................................................
................................... E-mail: …………… 5. Nome
del comandante: ......................................... Nazionalità:
................. E-mail: ………………………… II
— ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE 1. Nome
della nave:
............................................................................................................................................... 2. Stato
di bandiera: ..................................................................................................................... 3. Numero
di immatricolazione esterno:
………….................................................................................... 4. Porto
di immatricolazione: …………………. MMSI: ...................... Numero IMO:
........................... 5. Data
di acquisizione della bandiera attuale: ........../........./..............
Precedente bandiera (se del caso): ………... 6. Anno
e luogo di costruzione: ...../…/….... a …......... Indicativo di chiamata:
............................... 7. Frequenza
di chiamata: ………….............. Numero di telefono satellitare:
……………..…………...…… 8. Materiale
di costruzione dello scafo: Acciaio ¨ Legno ¨ Poliestere ¨ Altro ¨ …..……………………. III
— CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO 1. Lunghezza
fuori tutto : .................................................. Larghezza: ....................................... Pescaggio:..... 2. Stazza
lorda (GT): .................................. Stazza netta: ……………….…………… 3. Potenza
del motore principale in kW: ......................... Marca:
................................. Tipo: …..................... 4. Tipo
di nave: ¨ Tonniera con reti a circuizione ¨Tonniera con lenze e canne ¨Peschereccio da traino per
la pesca demersale profonda 5. Attrezzi
da pesca: ...................................... 6. Zone
di pesca: ……………………………………… 7. Specie
bersaglio: ………………………………. 8. Porto
designato per le operazioni di sbarco: ………………………………….……………………… 9. Numero
totale dei membri dell'equipaggio:
..................................................................................... 10. Sistema
di conservazione a bordo: Fresco ¨ Refrigerazione
¨ Misto ¨ Congelamento ¨ 11. Capacità
di congelamento (t/24 ore): ................. Capacità delle stive:
............... Numero: ..... 12. Trasponditore VMS: Costruttore: ................
Modello: …………………. Numero di serie: ………………… Versione del programma:
...................................... Operatore satellitare: ……………….. Il
sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda
sono esatte e fornite in buona fede. Fatto
a .......................…, il …............................ Firma
del richiedente
................................................................... Appendice
2 Scheda
tecnica per le specie demersali di profondità (1) Specie bersaglio Le specie bersaglio sono i naselli (Merluccius senegalensis e Merluccius polli) (2) Zona di pesca La zona di pesca autorizzata è definita dai seguenti elementi[1]: a) ad ovest di 016° 53' 42" O tra la frontiera fra il Senegal e la Mauritania e la latitudine 15° 40' 00" N; b) al di là di 15 miglia marine dalla linea di riferimento compresa tra la latitudine 15° 40' 00" N e la latitudine 15° 15' 00" N; c) al di là di 12 miglia marine dalla linea di riferimento, dalla latitudine 15° 15' 00" N alla latitudine 15° 00' 00" N; d) al di là di 8 miglia marine dalle linee di base dalla latitudine 15° 00' 00" N alla latitudine 14° 32' 30" N; e) ad ovest di 017° 30' 00" O nella zona compresa tra la latitudine 14° 32' 30" N e la latitudine 14° 04' 00" N; f) ad ovest di 017° 22' 00" O nella zona compresa tra la latitudine 14° 04' 00" N e la frontiera settentrionale tra il Senegal e il Gambia; g) ad ovest di 017° 35' 00" O nella zona compresa tra la frontiera meridionale tra il Senegal e il Gambia e la latitudine 12° 33' 00" N; h) a sud de l'azimut di 137° tracciato a partire dal punto P9 (12° 33' 00" N; 017° 35' 00'' O) fino all'intersezione con l'azimut di 220° tracciato a partire dal Cabo Roxo per tener conto dell'accordo di gestione e di cooperazione tra il Senegal e la Guinea-Bissau. (3) Attrezzo autorizzato Rete a strascico classica o rete a strascico per la pesca del nasello, apertura di maglia minima 70 mm. È vietato l'utilizzo di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l'effetto di ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno 300 millimetri. È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete. (4) Catture accessorie[2] 7% di cefalopodi,7% di crostacei e 15% di altri pesci demersali di profondità. Le percentuali di catture accessorie di cui sopra sono calcolate al termine di ogni bordata, in funzione del peso totale delle catture, conformemente alla normativa senegalese. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio e la vendita della totalità o di parte degli elasmobranchi soggetti a misure di protezione nell'ambito del piano d'azione dell'Unione europea per la conservazione e la gestione degli squali nonché nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e organizzazioni regionali per la pesca — in particolare dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus), dello squalo seta (Carcharhinus falciformis), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), dello smeriglio (Lamna nasus), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dello squadro (Squatina squatina), della manta (Manta birostris) e delle specie della famiglia degli squali martello (Sphyrnidae). Gli esemplari di specie di elasmobranchi di cui è vietata la detenzione a bordo catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Gli esemplari catturati devono essere reimmessi in acqua rapidamente. (5) Totale ammissibile di catture / Canoni Quantitativo di catture autorizzato || 2 000 tonnellate all'anno Canone || 90 EUR/tonnellata Il canone è calcolato al termine di ciascun periodo di tre (3) mesi durante il quale la nave è stata autorizzata a pescare, tenendo conto delle catture effettuate in tale periodo. Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento di un anticipo di 500 EUR per nave, da detrarre dall'importo totale del canone; tale anticipo è versato all'inizio di ciascun periodo di tre (3) mesi per il quale la nave è stata autorizzata a pescare. – Numero di navi autorizzate a pescare || 2 unità – Tipo di navi autorizzate a pescare || Pescherecci da traino per la pesca demersale profonda – Imbarco di marittimi senegalesi o di altri Stati ACP || 20% dell'equipaggio – Riposo biologico annuo || Dal 1º maggio al 30 giugno[3] Appendice
3a Specie altamente migratorie: giornale di pesca — modello elaborato dall'ICCAT || || || Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro || || || || || || || || || || || || || Nome della nave: ……………………………………………………………………. || Stazza lorda: …………………………………………………............................. || PARTENZA della nave: RITORNO della nave: || Mese || Giorno || Anno || Porto || || || Stato di bandiera: ……………………………………………………………………........................... || Capacità — (TM): ……………………………………………........ || || || || || || || || Numero di immatricolazione: ………………………………………………………………................................... || Comandante: ……………………………………………………….... || || || || Armatore: ………………………………………………………….......................... || Numero dei membri dell'equipaggio: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || || Indirizzo: ………………………………………………………………………….... || Data del rapporto: ………………………………………………...... || || || || (Autore del rapporto): ………………………………………………................................. || Numero di giorni in mare: || || Numero di giorni di pesca: Numero di cale: || || Numero della bordata: || || || || || || Data || Settore || T° superficiale dell'acqua (ºC) || Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati || Capturas (Catture) || Isco usado na pesca Esca utilizzata || Mese || Giorno || Latitudine N/S || Longitudine E/O || Tonno rosso Thunnus thynnus o maccoyi || Tonno albacora Thunnus albacares || (Tonno obeso) Thunnus obesus || (Tonno bianco) Thunnus alalunga || (Pesce spada) Xiphias gladius || (Marlin striato) (Marlin bianco) Tetraptunus audax o albidus || (Marlin nero) Makaira indica || (Pesce vela) Istiophorus albicane o platypterus || Tonnetto striato Katsuwonus pelamis || (Catture miste) || Totale giornaliero (solo in kg) || Costardelle || Totani || Esche vive || (Altro) || || || || || || || Numero || Peso kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Osservazioni || || || || || 1 — Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. || || 2 — Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro. || 4 — L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. || || || || 3 — Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. || || 5 — Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. || || || Appendice
3b — Specie demersali di profondità: giornale di pesca — modello elaborato dall'UE
(allegato VI del regolamento (UE) n. 404/2011)[4] N.............. || GIORNALE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA || Giorno Mese Ora Anno, 20, , Partenza (4) 1-------1 1----------1 1---------1 da 1-------------------------1 Ritorno (5) 1--------1 1---------1 1----------1 a 1 -------------------------1 Sbarco (6) 1---------1 1----------1 1----------1 a 1--------1 Nome del o dei pescherecci (1) Identificazione esterna (2): _______________________________ __________________________ Indicativo internazionale di chiamata (IRCS) (1) || Nome del o dei comandanti (3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Indirizzo/i 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Attrezzo (8) Dimensioni delle maglie (9) Dimensione (10) 1------------------1 1-------------------1 1-----------------1 || In caso di trasbordo (7) Giorno 1--------1 Mese 1------------------1 1----------1 || Nome e indicativo di chiamata (se applicabile)--------------------------------------------- Identificazione esterna --------------------------------------------------------- Nazionalità del peschereccio ricevente --------------------------------------- Data (11) || Numero di operazioni di pesca (12) || Tempo di pesca (13) || Posizione (14) || Catture per specie detenute a bordo in chilogrammi di peso vivo o numero di unità (15)² || || || Riquadro statistico || Zona CIEM NAFO/ COPACE/ CGPM || Zona di pesca di paesi terzi || || || || || || || || || || || || Indicare il peso vivo dell'unità utilizzata per ciascuna delle specie || Sigla || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Presentazione del pescato (17] Quantitativi (19) Presentazione del pescato (17] Quantitativi (19) Presentazione del pescato (17] Quantitativi (19) Presentazione del pescato (17] Quantitativi (19) || Zona CIEM/ NAFO/ COPACE/ CGPM (22) || Zona di pesca di paesi terzi (22) || || || || || || || || || || || || Totale rigetti previsti (16) Dichiarazione di sbarco/trasbordo (*) / (18) in chilogrammi o unità utilizzata: pari a ......................... chilogrammi || || || || || || || || || || || || || Firma Comandante/Agente Π (20) Nome e indirizzo dell'agente (se applicabile) (21) Nome e indirizzo dell'agente (se applicabile) (21) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ■ || || || || Barrare
la dicitura non pertinente Appendice
3c Appendice
4 Coordinate geografiche Zone di pesca e zone vietate alla pesca in Senegal Le coordinate delle zone di pesca e delle zone vietate alla pesca e
alla navigazione in Senegal saranno comunicate dalla parte senegalese prima
dell'entrata in vigore del presente accordo. Appendice
5 COMUNICAZIONE
DEI MESSAGGI VMS AL SENEGAL FORMATO DEI DATI
VMS — RAPPORTO DI POSIZIONE Dato || Codice || Obbligatorio / facoltativo || Contenuto Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166) Stato di bandiera || FS || O || Dato relativo al messaggio — Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166) Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio — Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI) Indicativo di chiamata (IRCS) || RC || O || Dato relativo alla nave — Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS) Numero di riferimento interno della Parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave — Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero Numero di immatricolazione esterno || XR || O || Dato relativo alla nave — Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1) Latitudine || LT || O || Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84) Longitudine || LG || O || Dato relativo alla posizione della nave — Posizione in gradi e gradi decimali +/- GG.ggg (WGS84) Rotta || CO || O || Rotta della nave su scala di 360° Velocità || SP || O || Velocità della nave in decimi di nodi Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave — Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave — Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione La trasmissione dei dati è strutturata come
segue: I caratteri utilizzati devono essere conformi alla
norma ISO 8859.1. Una doppia barra (//) e il codice "SR"
indicano l'inizio della trasmissione. Ogni dato è identificato dal suo codice e separato
dagli altri dati da una doppia barra (//). Un'unica barra (/) separa il codice dal dato. Il codice "ER" seguito da una doppia barra
(//) indica la fine del messaggio. I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio
e la fine del messaggio. Appendice
6 Linee direttrici per l'attuazione del
sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca
(sistema ERS)
1.
Disposizioni generali
(1)
Ogni nave da pesca dell'Unione deve essere dotata
di un sistema elettronico, di seguito denominato "sistema ERS", in
grado di registrare e trasmettere dati relativi all'attività di pesca della
nave, di seguito denominati "dati ERS", quando la nave opera nelle
acque senegalesi. (2)
Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o
dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate a entrare nelle
acque del Senegal per svolgervi attività di pesca. (3)
I dati ERS sono trasmessi conformemente alle
procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati
al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne
garantisce la trasmissione automatica alla Direzione per la protezione e la
sorveglianza della pesca del Senegal. (4)
Lo Stato membro di bandiera e il Senegal si
accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei
programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML
nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare
i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno
tre (3) anni. (5)
La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei
mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome
dell'Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway). (6)
Lo Stato di bandiera e il Senegal designano
ciascuno un corrispondente ERS che fungerà da punto di contatto. (a)
I corrispondenti ERS sono designati per un periodo
minimo di sei (6) mesi. (b)
I CCP dello Stato di bandiera e del Senegal si
comunicano reciprocamente, prima della messa in produzione del sistema ERS da
parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail)
del rispettivo corrispondente ERS. (c)
Ogni modifica delle coordinate del corrispondente
ERS deve essere comunicata quanto prima.
2.
Compilazione e comunicazione dei dati ERS
(1)
Il peschereccio dell'Unione: (a)
comunica quotidianamente i dati ERS per ciascun
giorno trascorso nelle acque senegalesi; (b)
registra per ogni operazione di pesca i
quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie
bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare; (c)
per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione
di pesca rilasciata dal Senegal, dichiara anche le catture pari a zero; (d)
identifica ciascuna specie con il rispettivo codice
FAO alfa-3; (e)
esprime i quantitativi in chilogrammi di peso vivo
o, se necessario, in numero di individui, (f)
registra nei dati ERS, per ciascuna specie, i
quantitativi trasbordati e/o sbarcati; (g)
registra nei dati ERS, ad ogni entrata (messaggio
COE) e uscita (messaggio COX) nelle acque senegalesi, un messaggio specifico
contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca
rilasciata dal Senegal, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun
passaggio; (h)
trasmette quotidianamente i dati ERS al CCP dello
Stato di bandiera, nel formato di cui al precedente paragrafo 1, punto (4), al
massimo entro le 23:59 UTC. (2)
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati
ERS registrati e trasmessi. (3)
Il CCP dello Stato di bandiera invia
automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Senegal. (4)
Il CCP del Senegal conferma la ricezione dei dati
ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni
riservate.
3.
Guasto del sistema ERS a bordo della nave
e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di
bandiera
(1)
Lo Stato di bandiera informa senza indugio il
comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo
rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo
o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il
CCP dello Stato di bandiera. (2)
Lo Stato di bandiera informa il Senegal in merito
al guasto rilevato e alle misure correttive adottate. (3)
In caso di avaria del sistema ERS a bordo della
nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la
sostituzione del sistema ERS entro un termine di dieci (10) giorni. Nel caso in
cui effettui uno scalo entro tale termine di 10 giorni, la nave potrà
riprendere le attività di pesca nelle acque senegalesi solo quando il suo
sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione
concessa dal Senegal. (a)
Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito
di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando il sistema ERS non
torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal
Senegal, oppure (b)
non venga a ciò autorizzato dallo Stato di
bandiera. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Senegal della
sua decisione prima della partenza della nave. (4)
Le navi dell'UE che operano nelle acque del Senegal
con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le
23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro
mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Senegal. (5)
I dati ERS che non hanno potuto essere messi a
disposizione del Senegal tramite il sistema ERS a causa del guasto del sistema
sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Senegal con un altro
mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è
considerata prioritaria, essendo inteso che è possibile che i termini di
trasmissione normalmente applicabili non vengano rispettati. (6)
Se il CCP del Senegal non riceve i dati ERS di una
nave per tre (3) giorni consecutivi, il Senegal può dare istruzione alla nave
di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.
4.
Problemi operativi dei CCP — Mancato
ricevimento dei dati ERS da parte del CCP del Senegal
(1)
Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo
corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro
CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema. (2)
Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Senegal
stabiliscono di comune accordo, prima dell'avvio operativo dell'ERS, i mezzi di
comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la
trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano
senza indugio di qualunque modifica. (3)
Quando il CCP del Senegal segnala il mancato
ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del
problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP
dello Stato di bandiera informa il CCP del Senegal e l'UE in merito ai
risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui
il problema è stato rilevato. (4)
Se la soluzione del problema richiede più di 24
ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti
al CCP del Senegal ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al
paragrafo 3, punto (5). (5)
Il Senegal informa i propri servizi di sorveglianza
e di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in
infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del
Senegal in seguito a un problema operativo di uno dei CCP.
5.
Manutenzione di un CCP
(1)
Gli interventi di manutenzione pianificati di un
CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS
devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando
se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non
pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena
possibile. (2)
Nel corso dell'intervento di manutenzione, la
disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non
torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a
disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione. (3)
Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24
ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi
elettronici alternativi di cui al paragrafo 3, punto (5). (4)
Il Senegal informa i suoi servizi di sorveglianza e
di controllo competenti affinché le navi dell'UE non siano considerate in
infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un
intervento di manutenzione di un CCP. Appendice
7 INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL SENEGAL 1. DPM — Direzione della pesca marittima Indirizzo: Place du
Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com Telefono: + 221 338230137 Fax: + 221 338214758 2. Per le domande di autorizzazione di
pesca Indirizzo: Place du
Tirailleur, 1 rue Joris, BP 289 Dakar E-mail:infos@dpm.sn ; cjpmanel@gmail.com Telefono: + 221 338230137 Fax: + 221 338214758 3. Direzione per la protezione e la
sorveglianza della pesca (DPSP) e notifica di entrata e uscita Nome del CCP
(codice di chiamata): Papa Sierra Radio: VHF: F1
canale 16; F2 canale 71; HF: F1 5.283
MHZ; F2 7.3495 MHZ; Indirizzo: E-mail:
crrsdpsp@gmail.com E-mail
(alternativo): surpeche@hotmail.com Telefono: + 221 338602465 Fax: + 221 338603119 4. CRODT — Centro di ricerche
oceanografiche di Dakar-Thiaroye Indirizzo: Polo di
ricerca di Hann presso il Laboratoire National d'Elevage et de Recherches
vétérinaires (PRH/LNERV) BP 2241 Dakar E-mail:
massal.fall@gmail.com Telefono: + 221 773339289
/ 776483936 Fax: + 221 338328265 ALLEGATO III
Condizioni specifiche dei poteri conferiti alla Commissione europea per
approvare determinate modifiche dell'accordo 1. I poteri conferiti alla
Commissione per approvare le modifiche del protocollo adottate dalla
commissione mista istituita dall'articolo 7 dell'accordo sono soggetti alle
condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5 del presente allegato. 2. Le modifiche del protocollo
riguardano gli aspetti seguenti: a) revisione delle possibilità di pesca conformemente agli
articoli 6 e 7 del protocollo; b) decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente
all'articolo 4 del protocollo; c) specifiche tecniche e modalità rientranti nelle competenze
della commissione mista conformemente all'allegato del protocollo. 3. Nell'ambito della commissione
mista, l'Unione: a) agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel
quadro della politica comune della pesca; b) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012
concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune
della pesca; c) promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate
dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca. 4. Quando in una riunione della
commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo
come previsto al paragrafo 2, si prendono le necessarie disposizioni
affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto
delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre
informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione. A tal fine e sulla
base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio
o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente
riunione della commissione mista, un documento che illustri gli elementi
specifici della posizione proposta (di seguito denominato "documento
preparatorio"), per esame e approvazione. Con riguardo alle
questioni di cui al paragrafo 2, lettera a), per l'approvazione da
parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione è
necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione
dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno
che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si
opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero
entro venti (20) giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa
scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta
al Consiglio. Qualora, nel corso
di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo
che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la
questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori. 5. La Commissione adotta tutte
le disposizioni necessarie a garantire il follow-up della decisione della
commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente
decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di
eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione. [1] Se del caso, la zona di pesca potrà essere definita da
coordinate che delimitano il poligono in cui la pesca è autorizzata. Tali
coordinate saranno trasmesse alla Commissione europea dalle autorità senegalesi
prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. [2] Questa disposizione sarà riesaminata al termine di un
anno di applicazione. [3] Il periodo di riposo biologico, come altre misure
tecniche di conservazione, formerà oggetto di valutazione al termine di un anno
di applicazione del protocollo e, previa raccomandazione del gruppo scientifico
congiunto, potrà subire eventuali adeguamenti in funzione dello stato degli
stock. [4] L'allegato X del regolamento (UE) n. 404/2011
precisa le istruzioni impartite ai comandanti dei pescherecci dell'UE per
annotare le informazioni richieste nel giornale di pesca.