52014PC0457

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) /* COM/2014/0457 final - 2014/0213 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta è volta a recepire nel diritto dell’Unione una serie di misure adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) in occasione delle sessioni annuali del 2011, 2012 e 2013. La CGPM è un’organizzazione regionale di gestione della pesca istituita a norma dell’articolo XIV dello Statuto della FAO; il suo obiettivo principale è promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e l’utilizzo ottimale delle risorse marine vive, nonché lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque intermedie. La CGPM ha la facoltà di adottare decisioni vincolanti (“raccomandazioni”) nella sua area di competenza: si tratta di atti essenzialmente destinati alle parti contraenti, che tuttavia possono istituire obblighi anche per gli operatori (ad esempio per il comandante). Le raccomandazioni diventano vincolanti entro 120 giorni dalla data della prima notifica, a condizione che non siano state presentate obiezioni.

L’Unione europea e dieci Stati membri (Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna e Romania) sono parti contraenti dell’accordo CGPM. Nella misura in cui il contenuto delle raccomandazioni della CGPM non è contemplato dalla vigente normativa dell’Unione, o lo è solo parzialmente, è necessario recepire le pertinenti disposizioni della CGPM per garantire che siano applicate in modo uniforme ed efficace in tutta l’Unione europea.

L’ultimo recepimento delle decisioni della CGPM è avvenuto con il regolamento (UE) n. 1343/2011[1]. La presente proposta mira a modificare il suddetto atto legislativo per inserirvi le misure che devono essere recepite.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione dell’impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta contiene misure tecniche per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso, la riduzione delle catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine e cetacei e la conservazione di foche monache, squali e razze nella zona cui si applica l’accordo CGPM[2]. Tali misure vanno oltre la tutela già accordata a queste specie a livello dell’UE dalla direttiva Habitat e da altri atti dell’Unione[3] e comprendono obblighi specifici in materia di registrazione e comunicazione sia per gli operatori che per gli Stati membri. La proposta recepisce inoltre nel diritto dell’Unione una serie di misure applicabili alla pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico[4].

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea.

Principio di proporzionalità

Il testo proposto garantirà il recepimento delle pertinenti misure della CGPM nel diritto dell’Unione limitandosi a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica di un regolamento esistente.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell’Unione.

2014/0213 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       L’accordo relativo all’istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (“accordo CGPM”) garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.

(2)       L’Unione europea, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell’accordo CGPM.

(3)       Il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], che istituisce una serie di disposizioni che disciplinano la pesca nella zona dell’accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (“CGPM”), è l’atto legislativo più idoneo per attuare le raccomandazioni della CGPM il cui contenuto non è ancora disciplinato dal diritto dell’Unione. In effetti, il regolamento (UE) n. 1343/2011 può essere modificato per includervi le misure contenute nelle pertinenti raccomandazioni della CGPM.

(4)       Nelle sessioni annuali del 2011 e del 2012 la CGPM ha adottato misure per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nella propria zona di competenza; tali misure devono essere attuate nel diritto dell’Unione. Una di queste misure riguarda l’uso di veicoli sottomarini telecomandati (Remotely Operated under-water Vehicles, ROV). La CGPM ha deciso che nelle zone soggette a giurisdizione nazionale i ROV destinati esclusivamente all’osservazione e alla ricerca di corallo rosso sulla base della raccomandazione GFCM/35/2011/2 non devono più essere autorizzati dopo il 2014. Secondo un’altra misura prevista dalla raccomandazione GFCM/36/2012/1, le catture di corallo rosso devono essere sbarcate solo in un numero limitato di porti dotati di idonei impianti portuali e gli elenchi dei porti designati devono essere comunicati al segretariato della CGPM. È opportuno che qualsiasi modifica degli elenchi dei porti designati dagli Stati membri sia comunicata alla Commissione europea per ulteriore trasmissione al segretariato della CGPM.

(5)       Nelle sessioni annuali del 2011 e del 2012 la CGPM ha adottato le raccomandazioni GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 e GFCM/36/2012/2 che stabiliscono misure volte a ridurre le catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache e cetacei nelle attività di pesca praticate nella zona di applicazione dell’accordo CGPM; tali misure devono essere attuate nel diritto dell’Unione. Esse comprendono il divieto di utilizzare, a decorrere dal 1º gennaio 2015, reti da posta ancorate con monofilamenti e fili di diametro superiore a 0,5 mm, al fine di limitare le catture accidentali di cetacei. Tale divieto è già contenuto nel regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, che però riguarda esclusivamente il Mar Mediterraneo. È pertanto opportuno includerlo nel presente regolamento affinché si applichi anche al Mar Nero.

(6)       Nella sessione annuale del 2012 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione GFCM/36/2012/3 che stabilisce misure volte a garantire, nella zona di competenza della CGPM, un elevato livello di protezione dalle attività di pesca per le specie di squali e razze, e segnatamente per le specie di squali e razze che figurano nell’elenco delle specie in pericolo o minacciate contenuto nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo[7] della Convenzione di Barcellona[8]. Secondo una misura della CGPM l’esercizio della pesca con reti da traino deve essere vietato a meno di 3 miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l’isobata di 50 metri o entro l’isobata di 50 metri se la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. Tale divieto è già contenuto nel regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, che però riguarda esclusivamente il Mar Mediterraneo. È pertanto opportuno includerlo nel presente regolamento affinché si applichi anche al Mar Nero. È necessario includere nel presente regolamento alcune altre misure della suddetta raccomandazione intese a consentire una corretta identificazione degli squali, che non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1185/2003[9] o da altre disposizioni dell’Unione, affinché possano essere pienamente attuate nel diritto dell’Unione.

(7)       Nelle sessioni annuali del 2013 e del 2014 la CGPM ha adottato le raccomandazioni GFCM/37/2013/1 e GFCM/38/2014/1 che stabiliscono misure per le attività di pesca praticate sugli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico; è opportuno attuare dette raccomandazioni nel diritto dell’Unione. Tali misure riguardano la gestione della capacità di pesca per gli stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM sulla base della capacità di pesca di riferimento stabilita mediante l’elenco delle navi che doveva essere trasmesso al segretariato della CGPM entro il 30 novembre 2013 in conformità del paragrafo 22 della raccomandazione GFCM/37/2013/1. L’elenco comprende tutte le imbarcazioni dotate di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura autorizzate dagli Stati membri a pescare stock di piccoli pelagici e immatricolate in porti situati nelle sottozone geografiche 17 e 18 o operanti nelle sottozone geografiche 17 e/o 18 pur essendo registrate in altre sottozone geografiche alla data del 31 ottobre 2013. È opportuno che qualsiasi cambiamento che possa incidere sull’elenco suddetto sia immediatamente comunicato alla Commissione europea per ulteriore trasmissione al segretariato della CGPM. La misura della CGPM comprende inoltre un divieto di conservazione a bordo o di sbarco che è opportuno attuare nella legislazione dell’Unione conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013[10].

(8)       Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione di talune disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali disposizioni riguardano gli aspetti seguenti: formato e trasmissione della richiesta di deroga per quanto riguarda la profondità minima per la raccolta del corallo rosso o il diametro di base minimo delle colonie di corallo rosso; formato e trasmissione dei risultati delle valutazioni scientifiche delle zone soggette a deroga per quanto riguarda la profondità minima per la raccolta del corallo rosso; formato e trasmissione dei dati relativi alla raccolta di corallo rosso; informazioni riguardanti le catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, le modifiche degli elenchi dei porti designati per lo sbarco del corallo rosso, gli impatti di determinati pescherecci sulle popolazioni di cetacei e i cambiamenti intervenuti nelle mappe e negli elenchi delle posizioni geografiche che permettono di localizzare le grotte che ospitano le foche monache. È opportuno che tali poteri siano esercitati in conformità del regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[11].

(9)       Al fine di garantire che l’Unione continui a ottemperare agli obblighi da essa assunti nell’ambito dell’accordo CGPM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 del trattato per quanto riguarda le autorizzazioni a derogare al divieto di raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m e al diametro di base minimo delle colonie di corallo rosso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(10)     È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1343/2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1343/2011

Il regolamento (UE) n. 1343/2011 è così modificato:

(1) è inserito il seguente articolo 15 bis:

“Articolo 15 bis

Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero

1.           È vietato l’utilizzo di reti da traino a meno di 3 miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l’isobata di 50 metri o entro l’isobata di 50 metri se la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

2.           A decorrere dal 1º gennaio 2015 il diametro dei monofilamenti o dei fili delle reti da posta ancorate non può superare 0,5 mm.”;

(2) nel titolo II sono aggiunti i seguenti capi IV, V e VI:

“Capo IV

Conservazione e sfruttamento sostenibile del corallo rosso

Articolo 16 bis

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 1, lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 1967/2006 o eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE*.

Articolo 16 ter

Profondità minima per la raccolta

1.           La raccolta del corallo rosso è vietata a profondità inferiori a 50 metri.

2.           La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 27 per concedere deroghe al paragrafo 1. Tali atti delegati comprendono disposizioni volte a garantire la valutazione scientifica delle zone cui si applicano le deroghe.

3.           La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)      è stato istituito un idoneo quadro nazionale di gestione che comprende anche un regime di autorizzazione della pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009**;

b)      sono stati recentemente realizzati a livello nazionale studi sull’abbondanza e sulla distribuzione spaziale delle colonie di corallo rosso;

c)      adeguati divieti spazio-temporali garantiscono che venga sfruttato solo un numero limitato di colonie di corallo rosso; e

d)      lo Stato membro interessato effettua una valutazione scientifica delle zone cui si applica la deroga.           

4.           Gli Stati membri che intendono chiedere una deroga di cui al paragrafo 2 presentano alla Commissione:

a)       le motivazioni scientifiche e tecniche della deroga;

b)       l’elenco dei pescherecci autorizzati a effettuare la raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m e

c)       l’elenco delle zone di pesca in cui è autorizzata tale attività, identificate mediante coordinate geografiche terrestri e marine.

5.           La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione delle richieste di deroga di cui al paragrafo 4 e dei risultati della valutazione scientifica di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

6.           La Commissione comunica al segretariato esecutivo della CGPM le decisioni adottate in conformità del paragrafo 2 e i risultati della valutazione scientifica di cui al medesimo paragrafo.

Articolo 16 quater

Diametro di base minimo delle colonie

1.           Il corallo rosso proveniente da colonie di corallo rosso il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo.

2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 27 al fine di autorizzare, in deroga al paragrafo 1, un limite massimo di tolleranza del 10% in peso vivo di colonie di corallo rosso di taglia inferiore a quella prescritta (<7 mm).

3.           La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)       è stato istituito un quadro nazionale di gestione che comprende anche un regime di autorizzazione della pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

b)       sono stati istituiti programmi specifici di monitoraggio e di controllo indicanti gli obiettivi, le priorità e i parametri di riferimento per le attività di ispezione.

4.           Gli Stati membri che chiedono una deroga a norma del paragrafo 2 presentano alla Commissione le motivazioni scientifiche e tecniche della deroga.

5.           La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione delle motivazioni scientifiche e tecniche di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

6.           La Commissione comunica al segretariato esecutivo della CGPM le decisioni adottate in conformità del paragrafo 2.

Articolo 16 quinquies

Attrezzi e dispositivi

1.           Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato manualmente da pescatori professionisti.

2.           È vietato l’uso di veicoli sottomarini telecomandati per lo sfruttamento del corallo rosso. Tale divieto si applica, a decorrere dal 1º gennaio 2015, all’uso di veicoli sottomarini telecomandati che possono essere stati autorizzati dagli Stati membri in zone soggette a giurisdizione nazionale esclusivamente per l’osservazione e la ricerca di corallo rosso in base al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), della raccomandazione GFCM/35/2011/2.

Capo V

Riduzione dell’impatto delle attività di pesca su determinate specie marine

Articolo 16 sexies

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano fatte salve eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE*** e dal regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio****.

Articolo 16 septies

Catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca

I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli uccelli marini catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca.

Articolo 16 octies

Catture accidentali di tartarughe marine nel corso delle attività di pesca

1.           I comandanti dei pescherecci reimmettono immediatamente in mare, vive e indenni, le tartarughe marine catturate accidentalmente negli attrezzi da pesca.

2.           I comandanti dei pescherecci non possono sbarcare a terra tartarughe marine, salvo nel caso di uno specifico programma di salvataggio e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto.

3.           Le navi operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche non devono accerchiare tartarughe marine.

4.           Le navi operanti con palangari e con reti da posta ancorate devono avere a bordo attrezzature che consentano di manipolare, separare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.

Articolo 16 nonies

Catture accidentali di foche monache (Monachus monachus)

1.           I comandanti dei pescherecci non possono tenere a bordo, trasbordare e sbarcare foche monache, salvo nel caso in cui ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singoli esemplari feriti e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto.

2.           I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente, vivi e indenni, gli esemplari di foca monaca accidentalmente catturati nei loro attrezzi da pesca. Le carcasse di esemplari morti devono essere sbarcate per essere poi confiscate e distrutte dalle autorità nazionali.

Articolo 16 decies

Catture accidentali di cetacei

I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente i cetacei catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca.

Articolo 16 undecies

Squali e razze di specie protette

1.           Gli squali e le razze di specie incluse nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo***** non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti o esposti o messi in vendita.

2.           I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente, vivi e indenni, gli esemplari accidentalmente catturati di squali e razze di specie incluse nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

Articolo 16 duodecies

Identificazione degli squali

Sono vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello sbarco. Gli squali decapitati e spellati non possono essere commercializzati su mercati di prima vendita dopo lo sbarco.

Capo VI

Misure applicabili alla pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico

Articolo 16 terdecies

Gestione della capacità di pesca

1.           Ai fini del presente articolo, la capacità di pesca di riferimento per gli stock di piccoli pelagici è quella stabilita sulla base degli elenchi delle navi degli Stati membri interessati trasmessi al segretariato della CGPM in conformità del paragrafo 22 della raccomandazione GFCM/37/2013/1. Tali elenchi comprendono tutte le imbarcazioni dotate di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura autorizzate a pescare stock di piccoli pelagici e immatricolate in porti situati nelle sottozone geografiche 17 e 18 o operanti nelle sottozone geografiche 17 e/o 18 pur essendo registrate in altre sottozone geografiche alla data del 31 ottobre 2013.

2.           Le navi dotate di reti da traino e ciancioli, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, sono classificate come navi che praticano la pesca attiva di piccoli pelagici se le sardine e/o le acciughe rappresentano almeno il 50% delle catture in peso vivo effettuate in una determinata bordata di pesca.

3.           Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della flotta operante con reti da traino o ciancioli e dedita alla pesca attiva di piccoli pelagici nella sottozona geografica 17, sia in termini di stazza lorda (GT) e/o di tonnellaggio di stazza lorda (TSL) che in termini di potenza motrice (kW), quali figurano nei registri della flotta nazionale e dell’UE, non superi in nessun momento la capacità di pesca di riferimento per i piccoli pelagici di cui al paragrafo 1.

4.           Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 giorni di pesca al mese e più di 180 giorni all’anno.

5.           Le navi che non figurano nell’elenco delle navi autorizzate di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate a catturare o, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a conservare a bordo o sbarcare quantitativi superiori al 20% di acciughe e/o sardine se la nave effettua una bordata di pesca nelle sottozone geografiche 17 e/o 18.

6.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni aggiunta, soppressione e/o modifica dell’elenco delle navi autorizzate di cui al paragrafo 1 non appena esse si verificano. Tali modifiche non pregiudicano la capacità di pesca di riferimento di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo della CGPM.

* Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

** Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

*** Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 147 dell’1.7.2013, pag. 1).

**** Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).

***** Decisione 99/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).”.

(3) Nel titolo III è aggiunto il seguente capo I bis:

“CAPO I BIS

Obblighi di registrazione

Articolo 17 bis

Raccolta di corallo rosso

I comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui annotano le catture giornaliere di corallo rosso e l’attività di pesca per zona e per profondità, nonché il numero di giorni di pesca e di immersione. Tali informazioni sono comunicate senza indugio alle autorità nazionali competenti.

Articolo 17 ter

Catture accidentali di determinate specie marine

1.           I comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 le seguenti informazioni:

a) i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini;

b) i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine, con l’indicazione almeno dei seguenti elementi: tipo di attrezzo da pesca, ora, durata, profondità e luogo di immersione; occorre altresì precisare se gli animali sono stati rigettati in mare morti o rilasciati vivi;

c) i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache;

d) i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei, con l’indicazione almeno dei seguenti elementi: attività di pesca, caratteristiche del tipo di attrezzo, ora e luogo (per sottozona geografica o rettangolo statistico di cui all’allegato I) e specie di cetacei di cui trattasi;

e) i casi di cattura accidentale e rilascio di squali e razze appartenenti a specie elencate nell’allegato II o nell’allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

2.           Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri stabiliscono le norme per la registrazione delle catture accidentali di cui al paragrafo 1 da parte dei comandanti dei pescherecci che non sono soggetti all’obbligo di tenere un giornale di pesca ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.”.

(4) Sono inseriti i seguenti articoli 23 bis e 23 ter:

“Articolo 23 bis

Trasmissione di dati pertinenti alla Commissione

1.         Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

            a) i dati relativi al corallo rosso di cui all’articolo 17 bis;

            b) mediante relazione elettronica, i tassi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, nonché qualsiasi informazione pertinente comunicata conformemente all’articolo 17 ter, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), rispettivamente.

2.         Entro il 15 dicembre di ogni anno la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato esecutivo della CGPM.

3.         Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell’elenco dei porti designati per lo sbarco delle catture di corallo rosso in conformità del paragrafo 5 della raccomandazione GFCM/36/2012/1.

4.         Gli Stati membri raccolgono informazioni affidabili sull’impatto esercitato sulle popolazioni di cetacei del Mar Nero dalle navi che praticano la pesca dello spinarolo con reti da posta ancorate e trasmettono tali informazioni alla Commissione.

5.         Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai cambiamenti intervenuti nelle mappe e negli elenchi delle posizioni geografiche che permettono di localizzare le grotte che ospitano le foche monache, di cui al paragrafo 6 della raccomandazione GFCM/35/2011/5.

6.         La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 al segretariato esecutivo della CGPM.

7.         La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 23 ter

Controllo, monitoraggio e sorveglianza della pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico

1.         Prima della fine di settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani e i programmi da essi adottati per garantire il rispetto delle disposizioni dell’articolo 16 terdecies mediante un adeguato sistema di controllo e comunicazione, in particolare delle catture praticate e dello sforzo di pesca esercitato mensilmente.

2.         Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato esecutivo della CGPM.”.

(5) All’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, la data “19 gennaio 2012” è sostituita da “... [INSERIRE LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO]”.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il  giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

[2]               Raccomandazioni GFCM/35/2011/2 e GFCM/36/2012/1; GFCM/35/2011/3; GFCM/35/2011/4; GFCM/36/2012/2 e GFCM/37/2013/2; GFCM/35/2011/5; GFCM/36/2012/3.

[3]               Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio; regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci, modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013; regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98; comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa a un piano d’azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali (COM(2009) 40 def.); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Piano d’azione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca” (COM(2012) 665 final).

[4]               Raccomandazioni GFCM/37/2013/1 e GFCM/38/2014/1; quest’ultima dovrebbe entrare in vigore prossimamente.

[5]               GU C  del , pag. .

[6]               Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

[7]               Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).

[8]               Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

[9]               Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 1).

[10]             Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

[11]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).