Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) /* COM/2014/0457 final - 2014/0213 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta è volta a recepire nel diritto dell’Unione
una serie di misure adottate dalla Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo (CGPM) in occasione delle sessioni annuali del 2011, 2012 e 2013.
La CGPM è un’organizzazione regionale di gestione della pesca istituita a norma
dell’articolo XIV dello Statuto della FAO; il suo obiettivo principale è
promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e l’utilizzo
ottimale delle risorse marine vive, nonché lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura
nel Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque intermedie. La CGPM ha la facoltà
di adottare decisioni vincolanti (“raccomandazioni”) nella sua area di
competenza: si tratta di atti essenzialmente destinati alle parti contraenti,
che tuttavia possono istituire obblighi anche per gli operatori (ad esempio per
il comandante). Le raccomandazioni diventano vincolanti entro 120 giorni dalla
data della prima notifica, a condizione che non siano state presentate obiezioni. L’Unione europea e dieci Stati membri (Bulgaria,
Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia, Spagna e Romania)
sono parti contraenti dell’accordo CGPM. Nella misura in cui il contenuto delle
raccomandazioni della CGPM non è contemplato dalla vigente normativa dell’Unione,
o lo è solo parzialmente, è necessario recepire le pertinenti disposizioni
della CGPM per garantire che siano applicate in modo uniforme ed efficace in
tutta l’Unione europea. L’ultimo recepimento delle decisioni della CGPM
è avvenuto con il regolamento (UE) n. 1343/2011[1]. La presente proposta
mira a modificare il suddetto atto legislativo per inserirvi le misure che
devono essere recepite. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Non è stato necessario consultare parti
interessate né effettuare una valutazione dell’impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La proposta contiene misure tecniche per lo
sfruttamento sostenibile del corallo rosso, la riduzione delle catture
accidentali di uccelli marini, tartarughe marine e cetacei e la conservazione
di foche monache, squali e razze nella zona cui si applica l’accordo CGPM[2]. Tali misure vanno
oltre la tutela già accordata a queste specie a livello dell’UE dalla direttiva
Habitat e da altri atti dell’Unione[3]
e comprendono obblighi specifici in materia di registrazione e comunicazione
sia per gli operatori che per gli Stati membri. La proposta recepisce inoltre
nel diritto dell’Unione una serie di misure applicabili alla pesca di stock di
piccoli pelagici nel Mare Adriatico[4]. Base giuridica Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione
europea. Principio di proporzionalità Il testo proposto garantirà il recepimento
delle pertinenti misure della CGPM nel diritto dell’Unione limitandosi a quanto
è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito. Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica di un regolamento esistente. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente misura non comporta alcuna spesa
supplementare a carico dell’Unione. 2014/0213 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune
disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM
(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) L’accordo relativo all’istituzione
della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (“accordo CGPM”)
garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a
promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore
utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli
considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento. (2) L’Unione europea, la
Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, Cipro, Malta,
la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell’accordo CGPM. (3) Il regolamento (UE) n. 1343/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio[6],
che istituisce una serie di disposizioni che disciplinano la pesca nella zona
dell’accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (“CGPM”),
è l’atto legislativo più idoneo per attuare le raccomandazioni della CGPM il
cui contenuto non è ancora disciplinato dal diritto dell’Unione. In effetti, il
regolamento (UE) n. 1343/2011 può essere modificato per includervi le
misure contenute nelle pertinenti raccomandazioni della CGPM. (4) Nelle sessioni annuali del 2011
e del 2012 la CGPM ha adottato misure per lo sfruttamento sostenibile del
corallo rosso nella propria zona di competenza; tali misure devono essere
attuate nel diritto dell’Unione. Una di queste misure riguarda l’uso di veicoli
sottomarini telecomandati (Remotely Operated under-water Vehicles, ROV).
La CGPM ha deciso che nelle zone soggette a giurisdizione nazionale i ROV
destinati esclusivamente all’osservazione e alla ricerca di corallo rosso sulla
base della raccomandazione GFCM/35/2011/2 non devono più essere autorizzati
dopo il 2014. Secondo un’altra misura prevista dalla raccomandazione GFCM/36/2012/1,
le catture di corallo rosso devono essere sbarcate solo in un numero limitato
di porti dotati di idonei impianti portuali e gli elenchi dei porti designati
devono essere comunicati al segretariato della CGPM. È opportuno che qualsiasi
modifica degli elenchi dei porti designati dagli Stati membri sia comunicata
alla Commissione europea per ulteriore trasmissione al segretariato della CGPM. (5) Nelle sessioni annuali del 2011
e del 2012 la CGPM ha adottato le raccomandazioni GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4,
GFCM/35/2011/5 e GFCM/36/2012/2 che stabiliscono misure volte a ridurre le
catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache e
cetacei nelle attività di pesca praticate nella zona di applicazione dell’accordo
CGPM; tali misure devono essere attuate nel diritto dell’Unione. Esse
comprendono il divieto di utilizzare, a decorrere dal 1º gennaio 2015, reti da
posta ancorate con monofilamenti e fili di diametro superiore a 0,5 mm, al
fine di limitare le catture accidentali di cetacei. Tale divieto è già contenuto
nel regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, che però riguarda
esclusivamente il Mar Mediterraneo. È pertanto opportuno includerlo nel
presente regolamento affinché si applichi anche al Mar Nero. (6) Nella sessione annuale del 2012
la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione GFCM/36/2012/3 che stabilisce
misure volte a garantire, nella zona di competenza della CGPM, un elevato
livello di protezione dalle attività di pesca per le specie di squali e razze,
e segnatamente per le specie di squali e razze che figurano nell’elenco delle
specie in pericolo o minacciate contenuto nell’allegato II del protocollo
relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo[7] della Convenzione di
Barcellona[8].
Secondo una misura della CGPM l’esercizio della pesca con reti da traino deve
essere vietato a meno di 3 miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l’isobata
di 50 metri o entro l’isobata di 50 metri se la profondità di 50 metri è
raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. Tale divieto è già contenuto
nel regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, che però riguarda
esclusivamente il Mar Mediterraneo. È pertanto opportuno includerlo nel
presente regolamento affinché si applichi anche al Mar Nero. È necessario
includere nel presente regolamento alcune altre misure della suddetta
raccomandazione intese a consentire una corretta identificazione degli squali,
che non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1185/2003[9] o da altre disposizioni
dell’Unione, affinché possano essere pienamente attuate nel diritto dell’Unione. (7) Nelle sessioni annuali del 2013
e del 2014 la CGPM ha adottato le raccomandazioni GFCM/37/2013/1 e GFCM/38/2014/1
che stabiliscono misure per le attività di pesca praticate sugli stock di
piccoli pelagici nel Mare Adriatico; è opportuno attuare dette raccomandazioni
nel diritto dell’Unione. Tali misure riguardano la gestione della capacità di
pesca per gli stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18
della CGPM sulla base della capacità di pesca di riferimento stabilita mediante
l’elenco delle navi che doveva essere trasmesso al segretariato della CGPM
entro il 30 novembre 2013 in conformità del paragrafo 22 della
raccomandazione GFCM/37/2013/1. L’elenco comprende tutte le imbarcazioni dotate
di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura
autorizzate dagli Stati membri a pescare stock di piccoli pelagici e
immatricolate in porti situati nelle sottozone geografiche 17 e 18 o operanti
nelle sottozone geografiche 17 e/o 18 pur essendo registrate in altre sottozone
geografiche alla data del 31 ottobre 2013. È opportuno che qualsiasi
cambiamento che possa incidere sull’elenco suddetto sia immediatamente
comunicato alla Commissione europea per ulteriore trasmissione al segretariato
della CGPM. La misura della CGPM comprende inoltre un divieto di conservazione
a bordo o di sbarco che è opportuno attuare nella legislazione dell’Unione
conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1380/2013[10]. (8) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione di talune disposizioni del presente
regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione.
Tali disposizioni riguardano gli aspetti seguenti: formato e trasmissione della
richiesta di deroga per quanto riguarda la profondità minima per la raccolta
del corallo rosso o il diametro di base minimo delle colonie di corallo rosso;
formato e trasmissione dei risultati delle valutazioni scientifiche delle zone
soggette a deroga per quanto riguarda la profondità minima per la raccolta del
corallo rosso; formato e trasmissione dei dati relativi alla raccolta di
corallo rosso; informazioni riguardanti le catture accidentali di uccelli
marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, le modifiche
degli elenchi dei porti designati per lo sbarco del corallo rosso, gli impatti
di determinati pescherecci sulle popolazioni di cetacei e i cambiamenti
intervenuti nelle mappe e negli elenchi delle posizioni geografiche che
permettono di localizzare le grotte che ospitano le foche monache. È opportuno
che tali poteri siano esercitati in conformità del regolamento (CE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. (9) Al fine di garantire che l’Unione
continui a ottemperare agli obblighi da essa assunti nell’ambito dell’accordo
CGPM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in
conformità dell’articolo 290 del trattato per quanto riguarda le autorizzazioni
a derogare al divieto di raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m
e al diametro di base minimo delle colonie di corallo rosso. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione
degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (10) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1343/2011, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 1343/2011 Il regolamento (UE) n. 1343/2011
è così modificato: (1)
è inserito il seguente articolo 15 bis: “Articolo
15 bis Utilizzo
di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero 1. È vietato l’utilizzo di reti da
traino a meno di 3 miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l’isobata di
50 metri o entro l’isobata di 50 metri se la profondità di 50 metri è raggiunta
a una distanza inferiore dalla costa. 2. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il diametro dei
monofilamenti o dei fili delle reti da posta ancorate non può superare 0,5 mm.”; (2)
nel titolo II sono aggiunti i seguenti capi IV, V e
VI: “Capo IV Conservazione e sfruttamento sostenibile
del corallo rosso Articolo 16 bis Campo
di applicazione Le disposizioni del presente capo si
applicano fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 1,
lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 1967/2006 o eventuali misure più
rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE*. Articolo 16 ter Profondità minima per la raccolta 1. La raccolta del corallo rosso
è vietata a profondità inferiori a 50 metri. 2. La Commissione ha il potere
di adottare atti delegati a norma dell’articolo 27 per concedere deroghe al
paragrafo 1. Tali atti delegati comprendono disposizioni volte a garantire la
valutazione scientifica delle zone cui si applicano le deroghe. 3. La concessione delle deroghe
di cui al paragrafo 2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) è stato istituito un idoneo quadro
nazionale di gestione che comprende anche un regime di autorizzazione della
pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009**; b) sono stati recentemente realizzati a
livello nazionale studi sull’abbondanza e sulla distribuzione spaziale delle
colonie di corallo rosso; c) adeguati divieti spazio-temporali
garantiscono che venga sfruttato solo un numero limitato di colonie di corallo
rosso; e d) lo Stato membro interessato effettua una
valutazione scientifica delle zone cui si applica la deroga. 4. Gli Stati membri che
intendono chiedere una deroga di cui al paragrafo 2 presentano alla
Commissione: a) le
motivazioni scientifiche e tecniche della deroga; b) l’elenco
dei pescherecci autorizzati a effettuare la raccolta del corallo rosso a
profondità inferiori a 50 m e c) l’elenco
delle zone di pesca in cui è autorizzata tale attività, identificate mediante
coordinate geografiche terrestri e marine. 5. La Commissione può adottare
atti di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione delle
richieste di deroga di cui al paragrafo 4 e dei risultati della valutazione
scientifica di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2. 6. La Commissione comunica al
segretariato esecutivo della CGPM le decisioni adottate in conformità del
paragrafo 2 e i risultati della valutazione scientifica di cui al medesimo
paragrafo. Articolo 16 quater Diametro di base minimo delle colonie 1. Il corallo rosso proveniente
da colonie di corallo rosso il cui diametro di base, misurato nel tronco a una
distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm,
non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito,
immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati a norma dell’articolo 27 al fine di autorizzare, in deroga al
paragrafo 1, un limite massimo di tolleranza del 10% in peso vivo di colonie di
corallo rosso di taglia inferiore a quella prescritta (<7 mm). 3. La concessione delle deroghe
di cui al paragrafo 2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) è stato istituito un quadro
nazionale di gestione che comprende anche un regime di autorizzazione della
pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009; b) sono
stati istituiti programmi specifici di monitoraggio e di controllo indicanti
gli obiettivi, le priorità e i parametri di riferimento per le attività di
ispezione. 4. Gli Stati membri che chiedono
una deroga a norma del paragrafo 2 presentano alla Commissione le motivazioni
scientifiche e tecniche della deroga. 5. La Commissione può adottare
atti di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione delle
motivazioni scientifiche e tecniche di cui al paragrafo 4. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25,
paragrafo 2. 6. La Commissione comunica al
segretariato esecutivo della CGPM le decisioni adottate in conformità del
paragrafo 2. Articolo 16 quinquies Attrezzi e dispositivi 1. Il solo attrezzo autorizzato
per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato manualmente da
pescatori professionisti. 2. È vietato l’uso di veicoli
sottomarini telecomandati per lo sfruttamento del corallo rosso. Tale divieto
si applica, a decorrere dal 1º gennaio 2015, all’uso di veicoli sottomarini
telecomandati che possono essere stati autorizzati dagli Stati membri in zone
soggette a giurisdizione nazionale esclusivamente per l’osservazione e la
ricerca di corallo rosso in base al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), della
raccomandazione GFCM/35/2011/2. Capo V Riduzione dell’impatto delle attività di
pesca su determinate specie marine Articolo 16 sexies Campo
di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano fatte salve
eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE o dalla
direttiva 2009/147/CE*** e dal regolamento (CE) n. 1185/2003 del
Consiglio****. Articolo 16 septies Catture
accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca I
comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli uccelli marini
catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca. Articolo 16 octies Catture accidentali di tartarughe
marine nel corso delle attività di pesca 1. I comandanti dei pescherecci
reimmettono immediatamente in mare, vive e indenni, le tartarughe marine
catturate accidentalmente negli attrezzi da pesca. 2. I comandanti dei pescherecci
non possono sbarcare a terra tartarughe marine, salvo nel caso di uno specifico
programma di salvataggio e a condizione che le autorità nazionali competenti ne
siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto. 3. Le navi operanti con
ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza
chiusura per le specie pelagiche non devono accerchiare tartarughe marine. 4. Le navi operanti con
palangari e con reti da posta ancorate devono avere a bordo attrezzature che
consentano di manipolare, separare e reimmettere in acqua le tartarughe marine
in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza. Articolo 16 nonies Catture accidentali di foche monache (Monachus
monachus) 1. I comandanti dei pescherecci
non possono tenere a bordo, trasbordare e sbarcare foche monache, salvo nel
caso in cui ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di
singoli esemplari feriti e a condizione che le autorità nazionali competenti ne
siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto. 2. I comandanti dei pescherecci
rilasciano immediatamente, vivi e indenni, gli esemplari di foca monaca
accidentalmente catturati nei loro attrezzi da pesca. Le carcasse di esemplari morti
devono essere sbarcate per essere poi confiscate e distrutte dalle autorità
nazionali. Articolo 16 decies Catture accidentali di cetacei I
comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente i cetacei catturati
accidentalmente negli attrezzi da pesca. Articolo 16 undecies Squali e razze di specie protette 1. Gli squali e le razze di
specie incluse nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente
protette e alla biodiversità nel Mediterraneo***** non possono essere tenuti a
bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti o esposti o
messi in vendita. 2. I comandanti dei pescherecci
rilasciano immediatamente, vivi e indenni, gli esemplari accidentalmente
catturati di squali e razze di specie incluse nell’allegato II del protocollo
relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo. Articolo 16 duodecies Identificazione degli squali Sono
vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello
sbarco. Gli squali decapitati e spellati non possono essere commercializzati su
mercati di prima vendita dopo lo sbarco. Capo VI Misure applicabili alla pesca di stock
di piccoli pelagici nel Mare Adriatico Articolo 16 terdecies Gestione della capacità di pesca 1. Ai fini
del presente articolo, la capacità di pesca di riferimento per gli stock di
piccoli pelagici è quella stabilita sulla base degli elenchi delle navi degli
Stati membri interessati trasmessi al segretariato della CGPM in conformità del
paragrafo 22 della raccomandazione GFCM/37/2013/1. Tali elenchi comprendono
tutte le imbarcazioni dotate di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti
da circuizione senza chiusura autorizzate a pescare stock di piccoli pelagici e
immatricolate in porti situati nelle sottozone geografiche 17 e 18 o operanti
nelle sottozone geografiche 17 e/o 18 pur essendo registrate in altre sottozone
geografiche alla data del 31 ottobre 2013. 2. Le navi
dotate di reti da traino e ciancioli, a prescindere dalla loro lunghezza fuori
tutto, sono classificate come navi che praticano la pesca attiva di piccoli
pelagici se le sardine e/o le acciughe rappresentano almeno il 50% delle
catture in peso vivo effettuate in una determinata bordata di pesca. 3. Gli Stati
membri garantiscono che la capacità complessiva della flotta operante con reti
da traino o ciancioli e dedita alla pesca attiva di piccoli pelagici nella
sottozona geografica 17, sia in termini di stazza lorda (GT) e/o di
tonnellaggio di stazza lorda (TSL) che in termini di potenza motrice (kW),
quali figurano nei registri della flotta nazionale e dell’UE, non superi in
nessun momento la capacità di pesca di riferimento per i piccoli pelagici di
cui al paragrafo 1. 4. Gli Stati membri garantiscono
che i pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli per la pesca di piccoli
pelagici, di cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 giorni di pesca al
mese e più di 180 giorni all’anno. 5. Le navi che non
figurano nell’elenco delle navi autorizzate di cui al paragrafo 1 non sono
autorizzate a catturare o, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1,
del regolamento (UE) n. 1380/2013, a conservare a bordo o sbarcare
quantitativi superiori al 20% di acciughe e/o sardine se la nave effettua una
bordata di pesca nelle sottozone geografiche 17 e/o 18. 6. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione ogni aggiunta, soppressione e/o modifica dell’elenco delle
navi autorizzate di cui al paragrafo 1 non appena esse si verificano. Tali
modifiche non pregiudicano la capacità di pesca di riferimento di cui al
paragrafo 1. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato
esecutivo della CGPM. *
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). **
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle
norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96,
(CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE)
n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007,
(CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93,
(CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). *** Direttiva 2009/147/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 147 dell’1.7.2013, pag. 1). ****
Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione
di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1). *****
Decisione 99/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla
conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità
nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione
di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).”. (3)
Nel titolo III è aggiunto il seguente capo I bis:
“CAPO I BIS Obblighi di registrazione Articolo 17 bis Raccolta di corallo rosso I comandanti dei pescherecci autorizzati a
raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui annotano
le catture giornaliere di corallo rosso e l’attività di pesca per zona e per
profondità, nonché il numero di giorni di pesca e di immersione. Tali
informazioni sono comunicate senza indugio alle autorità nazionali competenti. Articolo 17 ter Catture accidentali di determinate
specie marine 1. I comandanti dei pescherecci
annotano nel giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE)
n. 1224/2009 le seguenti informazioni: a) i casi di cattura accidentale e rilascio di
uccelli marini; b) i casi di cattura accidentale e rilascio di
tartarughe marine, con l’indicazione almeno dei seguenti elementi: tipo di
attrezzo da pesca, ora, durata, profondità e luogo di immersione; occorre
altresì precisare se gli animali sono stati rigettati in mare morti o
rilasciati vivi; c) i casi di cattura accidentale e rilascio di
foche monache; d) i casi di cattura accidentale e rilascio di
cetacei, con l’indicazione almeno dei seguenti elementi: attività di pesca,
caratteristiche del tipo di attrezzo, ora e luogo (per sottozona geografica o
rettangolo statistico di cui all’allegato I) e specie di cetacei di cui
trattasi; e) i casi di cattura accidentale e rilascio di
squali e razze appartenenti a specie elencate nell’allegato II o nell’allegato
III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità
nel Mediterraneo. 2. Entro il 31 dicembre 2014 gli
Stati membri stabiliscono le norme per la registrazione delle catture
accidentali di cui al paragrafo 1 da parte dei comandanti dei pescherecci che
non sono soggetti all’obbligo di tenere un giornale di pesca ai sensi dell’articolo 14
del regolamento (CE) n. 1224/2009.”. (4)
Sono inseriti i seguenti articoli 23 bis e 23
ter: “Articolo 23 bis Trasmissione di dati pertinenti alla
Commissione 1. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri
trasmettono alla Commissione: a) i dati relativi al corallo rosso di cui all’articolo 17 bis; b) mediante relazione elettronica, i tassi di cattura
accidentale e rilascio di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache,
cetacei, squali e razze, nonché qualsiasi informazione pertinente comunicata
conformemente all’articolo 17 ter, paragrafo 1,
lettere a), b), c), d) ed e), rispettivamente. 2. Entro il 15 dicembre di ogni anno la Commissione trasmette
le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato esecutivo della CGPM. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali
modifiche dell’elenco dei porti designati per lo sbarco delle catture di
corallo rosso in conformità del paragrafo 5 della raccomandazione GFCM/36/2012/1. 4. Gli Stati membri raccolgono informazioni affidabili sull’impatto
esercitato sulle popolazioni di cetacei del Mar Nero dalle navi che praticano
la pesca dello spinarolo con reti da posta ancorate e trasmettono tali
informazioni alla Commissione. 5. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai
cambiamenti intervenuti nelle mappe e negli elenchi delle posizioni geografiche
che permettono di localizzare le grotte che ospitano le foche monache, di cui
al paragrafo 6 della raccomandazione GFCM/35/2011/5. 6. La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di
cui ai paragrafi 3, 4 e 5 al segretariato esecutivo della CGPM. 7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto
riguarda il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1,
3, 4 e 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di
cui all’articolo 25, paragrafo 2. Articolo 23 ter Controllo, monitoraggio e sorveglianza
della pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico 1. Prima della fine di settembre di ogni anno gli Stati membri
comunicano alla Commissione i piani e i programmi da essi adottati per
garantire il rispetto delle disposizioni dell’articolo 16 terdecies
mediante un adeguato sistema di controllo e comunicazione, in particolare delle
catture praticate e dello sforzo di pesca esercitato mensilmente. 2. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette le
informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato esecutivo della CGPM.”. (5)
All’articolo 27, paragrafo 2, prima
frase, la data “19 gennaio 2012” è sostituita da “... [INSERIRE LA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO]”. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Regolamento (UE) n. 1343/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune
disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM
(Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il
regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione
per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo
(GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44). [2] Raccomandazioni GFCM/35/2011/2 e GFCM/36/2012/1; GFCM/35/2011/3;
GFCM/35/2011/4; GFCM/36/2012/2 e GFCM/37/2013/2; GFCM/35/2011/5; GFCM/36/2012/3. [3] Direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, modificata da
ultimo dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio; regolamento (CE) n. 1185/2003
del Consiglio relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei
pescherecci, modificato dal regolamento (UE) n. 605/2013; regolamento
(CE) n. 812/2004 del Consiglio
che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito
della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98; comunicazione della
Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa a un piano d’azione
comunitario per la conservazione e la gestione degli squali (COM(2009) 40 def.);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Piano
d’azione per ridurre le catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da
pesca” (COM(2012) 665 final). [4] Raccomandazioni GFCM/37/2013/1 e GFCM/38/2014/1; quest’ultima
dovrebbe entrare in vigore prossimamente. [5] GU C del , pag. . [6] Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la
pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la
pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del
Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44). [7] Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa
alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla
biodiversità nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo
(Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1). [8] Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa
alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo
dall’inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare
Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili
(GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1). [9] Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26
giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei
pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1), modificato dal
regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
giugno 2013 (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 1). [10] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune
della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004
del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
(GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). [11] Regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).