52014PC0382

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro /* COM/2014/0382 final - 2014/0202 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione della proposta

La presente proposta modifica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)[1] (di seguito, "regolamento Dublino III").

Durante i negoziati del regolamento Dublino III, i colegislatori hanno deciso di lasciare in sospeso la questione dei minori non accompagnati che chiedono protezione internazionale nell'Unione europea e che non hanno familiari, fratelli o parenti nel territorio degli Stati membri, mantenendo essenzialmente immutata la disposizione corrispondente (articolo 8, paragrafo 4, che riflette il testo dell'articolo 6, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo[2], di seguito "regolamento Dublino"), e di allegare al regolamento la seguente dichiarazione:

"Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a prendere in considerazione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, una revisione dell'articolo 8, paragrafo 4, della rifusione del regolamento Dublino una volta che la Corte di giustizia si sarà pronunciata sulla causa C‑648/11 MA e a. contro Secretary of State for the Home Department e comunque entro i termini prescritti dall'articolo 46 del regolamento Dublino. Il Parlamento europeo e il Consiglio eserciteranno successivamente entrambi le rispettive competenze legislative, tenendo conto del prevalente interesse del minore."

Nella stessa dichiarazione la Commissione ha acconsentito all'approccio proposto:

"In uno spirito di compromesso e al fine di garantire un'immediata adozione della proposta, la Commissione accetta di prendere in considerazione tale invito, che intende limitato a queste specifiche circostanze e non tale da creare un precedente."

Il 6 giugno 2013 la Corte di giustizia si è pronunciata sulla causa C-648/11, dichiarando che:

"L'articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come "Stato membro competente" lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo".

· Obiettivi della proposta

Tenendo massimo conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-648/11, la presente proposta mira a risolvere le attuali ambiguità della disposizione sui minori non accompagnati che non hanno familiari, fratelli o parenti nel territorio degli Stati membri, garantendo la certezza del diritto per quanto riguarda la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale in tali casi.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta non ha richiesto consultazioni e valutazioni d'impatto specifiche poiché dà seguito, con un obiettivo particolarmente mirato, alle ampie consultazioni e valutazioni d'impatto condotte dalla Commissione ai fini dell'elaborazione della proposta COM(2008) 820 def. di rifusione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio. Quelle consultazioni valgono pertanto anche per la presente proposta.

La Commissione ritiene che la proposta di modifica dell'articolo 8, paragrafo 4, debba essere presentata quanto prima onde garantire la certezza del diritto in relazione alle disposizioni sui minori non accompagnati della "procedura Dublino". È inoltre indispensabile disporre di una versione definitiva di questo articolo prima di introdurre norme supplementari sui minori non accompagnati in base all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La presente proposta risolve la questione della competenza per l'esame di una domanda d'asilo presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'UE. La disposizione proposta contempla i due possibili casi di minori non accompagnati che si trovano in tale situazione.

Il paragrafo 4 bis concerne la situazione descritta nella causa C-648/11, ossia quella del minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti nel territorio dell'UE e che ha presentato più domande, tra cui una nello Stato membro in cui si trova attualmente. In tal caso, lo Stato membro competente è stabilito sulla base della sentenza della Corte di giustizia: la competenza spetta allo Stato membro in cui il minore ha presentato una domanda e si trova attualmente. Questa norma mira a garantire che la procedura per determinare lo Stato membro competente non sia prolungata inutilmente e che i minori non accompagnati accedano rapidamente alle procedure volte al riconoscimento dello status di protezione internazionale. Il riferimento all'interesse superiore del minore è introdotto per consentire di derogare alla norma quando dalle circostanze del caso emerge il rischio che l'interesse superiore del minore possa essere pregiudicato se il minore rimane nel territorio dello Stato membro in cui si trova.

Il paragrafo 4 ter riguarda il caso in cui il minore che chiede protezione internazionale si trova in uno Stato membro in cui non ha presentato domanda. La proposta prevede che lo Stato membro garantisca al minore la possibilità di presentare domanda nel suo territorio, dopo averlo informato di tale diritto e delle relative conseguenze. Il minore ha pertanto due opzioni: presentare domanda di protezione internazionale in quello Stato membro oppure non presentarla. Se presenta domanda alle autorità di quello Stato membro, si applicano le circostanze di cui al paragrafo 4 bis e quello Stato membro diventa competente per l'esame della domanda. Pertanto, il minore rimarrà nello Stato membro in cui si trova e la domanda sarà esaminata là, purché ciò sia nel suo interesse superiore. L'alternativa è il trasferimento del minore nello Stato membro che risulta più idoneo alla luce del suo interesse superiore (che può includere il fatto che la procedura per l'esame della domanda di protezione internazionale è in corso o chiusa con una decisione definitiva, ecc., senza peraltro limitarsi a tali considerazioni).

La sentenza nella causa C-648/11 non regola il caso del minore che decide di non presentare una nuova domanda nello Stato membro in cui si trova. Questa situazione deve però essere disciplinata dal regolamento, onde evitare eventuali elusioni dei criteri di competenza. La soluzione proposta prevede che sia competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato l'ultima domanda. Tale soluzione intende garantire la certezza nella determinazione dello Stato membro competente, introducendo una disposizione certa e prevedibile. È inserito un riferimento all'interesse superiore del minore per evitare, come al paragrafo 4 bis, i trasferimenti contrari a detto interesse.

Il paragrafo 4 quater mira ad assicurare che la valutazione dell'interesse superiore del minore sia effettuata dallo Stato membro richiesto in cooperazione con lo Stato membro richiedente, affinché lo Stato membro competente per il minore sia definito congiuntamente e siano evitati i conflitti di interesse.

Le garanzie applicabili ai minori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 604/2013 si applicano a tutti i minori che sono soggetti alle procedure di detto regolamento. Non è stato pertanto ritenuto necessario introdurre un riferimento esplicito alle disposizioni dell'articolo 6 in relazione ai minori non accompagnati che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Il paragrafo 4 quinquies non contiene un criterio per determinare la competenza, bensì una norma che consente agli Stati membri di informarsi in merito alle nuove competenze assunte. Grazie a tale disposizione, lo Stato membro precedentemente competente per una "procedura Dublino" può chiudere il caso a livello amministrativo interno. Ciò è particolarmente importante perché permette di evitare situazioni di abuso del sistema, in cui il minore si trasferisce in un altro Stato membro al solo scopo di prolungare il soggiorno nel territorio dell'UE. La disposizione è simile a quella dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013, che prevede lo stesso obbligo di informazione rispetto alla clausola di sovranità.

· Geometria variabile

La presente proposta modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 e si fonda sulla stessa base giuridica, ossia l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il titolo V del TFUE non si applica al Regno Unito né all'Irlanda, a meno che tali Stati membri decidano altrimenti secondo le modalità indicate nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE.

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 604/2013 avendo notificato che desiderano partecipare alla sua adozione e applicazione a norma del suddetto protocollo. La posizione di tali Stati membri rispetto al regolamento (CE) n. 604/2013 non pregiudica la loro eventuale partecipazione al regolamento modificato.

Ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo V del TFUE (ad eccezione delle "misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri" e delle "misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti"). Tuttavia, poiché la Danimarca applica l'attuale regolamento Dublino in seguito a un accordo internazionale concluso con la CE nel 2006[3], essa dovrà notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 3 dell'accordo, la decisione di attuare o meno il contenuto del regolamento modificato.

· Conseguenze della proposta sugli Stati non membri dell'UE associati al sistema Dublino

Parallelamente all'associazione di vari paesi terzi all'acquis di Schengen, la Comunità ha concluso con questi stessi paesi accordi di associazione all'acquis di Dublino/Eurodac:

– accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia, concluso nel 2001[4];

– accordo di associazione della Svizzera, concluso il 28 febbraio 2008[5];

– protocollo di associazione del Liechtenstein, firmato il 28 febbraio 2008[6].

Per stabilire diritti e obblighi tra la Danimarca - che è stata associata, come illustrato sopra, all'acquis Dublino/Eurodac con un accordo internazionale - e i paesi associati di cui sopra, sono stati conclusi altri due strumenti tra la Comunità e i paesi associati[7].

In conformità dei tre accordi citati, i paesi associati accettano l'acquis Dublino/Eurodac e i relativi sviluppi senza eccezioni. Pur non partecipando all'adozione di atti che modificano l'acquis di Dublino o si basano su di esso (quindi neanche alla presente proposta), tali paesi devono notificare alla Commissione entro un termine stabilito se decidono di accettare o meno il contenuto di tali atti una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Qualora la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera o il Liechtenstein non accettino un atto che modifica l'acquis Dublino/Eurodac o si basa su di esso, si applica la clausola "ghigliottina" e pertanto i rispettivi accordi cessano di avere efficacia, a meno che il comitato misto/congiunto istituito dagli accordi decida altrimenti all'unanimità.

2014/0202 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

visto il parere del Comitato delle regioni[9],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[10], lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale è competente per l'esame di tale domanda.

(2)       Successivamente all'adozione del regolamento (UE) n. 604/2013, la Corte di giustizia ha dichiarato, nella causa C-648/11, che "in circostanze [...] nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, [è] designa[to] come "Stato membro competente" lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo".

(3)       La situazione del minore non accompagnato che non ha familiari presenti legalmente nel territorio di uno Stato membro, che ha presentato domanda di asilo in uno o più Stati membri e che si trova nel territorio di uno Stato membro in cui non ha presentato domanda non è stata affrontata dalla sentenza. Al fine di garantire che il presente regolamento contenga una disposizione coerente sui minori non accompagnati ed evitare l'incertezza giuridica, dovrebbe essere previsto un criterio anche per determinare lo Stato membro competente in tali situazioni.

(4)       In base alla sentenza della Corte di giustizia, lo Stato membro competente dovrebbe informare della sua competenza lo Stato membro nel quale è stata presentata la prima domanda. Poiché la domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, lo Stato membro competente dovrebbe informare della sua decisione lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il minore, a seconda del caso.

(5)       [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

(6)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)       È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 604/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 è sostituito dal seguente:

"4 bis.    Se il minore non accompagnato non ha familiari, fratelli o parenti legalmente presenti in uno Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato una domanda di protezione internazionale e in cui lo stesso si trova, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

4 ter.      Qualora il richiedente di cui al paragrafo 4 bis si trovi nel territorio di uno Stato membro in cui non ha presentato domanda, tale Stato membro informa il minore non accompagnato del diritto di presentare domanda e gli offre l'effettiva possibilità di presentarla nel suo territorio.

Se il minore non accompagnato di cui al primo comma presenta domanda nello Stato membro in cui si trova, tale Stato membro diventa competente per l'esame della domanda, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.

Se il minore non accompagnato di cui al primo comma non presenta domanda nello Stato membro in cui si trova, è competente lo Stato membro in cui il minore non accompagnato ha presentato l'ultima domanda, a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore.

4 quater.          Lo Stato membro al quale è chiesto di riprendere in carico il minore non accompagnato coopera con lo Stato membro in cui quest'ultimo si trova al fine di valutare l'interesse superiore del minore.

4 quinquies.     Lo Stato membro competente ai sensi del paragrafo 4 bis ne informa, se del caso:

(a) lo Stato membro precedentemente competente;

(b) lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente;

(c) lo Stato membro al quale è stato chiesto di prendere in carico il minore non accompagnato;

(d) lo Stato membro al quale è stato chiesto di riprendere in carico il minore non accompagnato.

Tali informazioni sono inviate tramite la rete telematica "DubliNet" istituita a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

[2]               GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

[3]                      Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GUL 66 dell'8.3.2006, pag. 38).

[4]                      Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40).

[5]                      Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5).

[6]                      Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39).

[7]                      Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, concluso il 24.10.2008 (GU L 161 del 24.6.2009, pag. 8) e protocollo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001).

[8]               GU C  del , pag. .

[9]               GU C  del , pag. .

[10]             Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).