52014PC0189

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e l’Unione europea /* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell’Unione europea, il rinnovo del protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca concluso con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo protocollo è stato siglato dai negoziatori il 19 dicembre 2013. Il nuovo protocollo copre un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata al suo articolo 14, ossia la data della firma del nuovo protocollo.

L’obiettivo principale del protocollo di accordo è offrire alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell’eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione ex post del precedente protocollo realizzata da esperti esterni.

Si intende inoltre rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, nell’interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

–          28 tonniere con reti a circuizione

–          6 pescherecci con palangari di superficie.

Su tale base la Commissione propone che il Consiglio autorizzi la firma e l’applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell’ambito della valutazione del protocollo 2011-2014. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l’utilità di mantenere un protocollo di pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria del protocollo stesso, nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell’Unione europea.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 710 000 EUR per i primi 3 anni e a 675 000 EUR per il 4º anno, comprende: a) un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate, per un importo di 385 000 EUR per i diritti di accesso per i primi 3 anni e 350 000 EUR per il 4º anno e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, per un importo di 325 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe in termini di promozione della pesca artigianale e lotta contro la pesca illegale.

2014/0114 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e l’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007[1] relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea (l’“accordo”).

(2)       Il 12 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/420/UE[2] relativa alla conclusione del protocollo[3] che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe. Tale protocollo copre un periodo di 3 anni e scade il 12 maggio 2014.

(3)       L’Unione ha negoziato con Sao Tomé e Principe un nuovo protocollo, per un periodo di quattro anni, che conferisce alle navi dell’Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe in materia di pesca.

(4)       Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell’Unione europea, si prevede di applicare il nuovo protocollo a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione. Tale applicazione provvisoria ha inizio alla data della firma, ma non prima della data di scadenza del protocollo precedente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e l’Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio stabilisce gli strumenti di pieno potere che autorizzano la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo a firmare il protocollo, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dalla data della firma e non prima del 13 maggio 2014, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe.

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[4]

11. Affari marittimi e pesca

11.03 – Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS)

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[5]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi rispondono all’obiettivo generale di permettere l’accesso delle navi da pesca dell’Unione europea a zone di pesca situate nella zona economica esclusiva (ZEE) di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell’Unione.

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca (APP) garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), integrazione dei paesi partner nell’economia globale e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell’Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d’altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APP con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

Affari marittimi e pesca. Definire un quadro di governance per le attività di pesca praticate dai pescherecci dell’Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.0301).

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo contribuisce a mantenere possibilità di pesca per le navi europee nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

Il protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all’attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in materia di lotta contro la pesca illegale.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo.

Contributo all’occupazione e al valore aggiunto nell’UE nonché alla stabilizzazione del mercato dell’UE (a livello aggregato con altri APP).

Numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità dell’azione nel breve e lungo termine

Il protocollo relativo al periodo 2011-2014 giunge a scadenza il 13 maggio 2014. È previsto che il nuovo protocollo si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 13 maggio 2014. Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca, parallelamente alla presente procedura è stata avviata una procedura per l’adozione, da parte del Consiglio, di una decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare l’attività di pesca della flotta europea nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e permetterà agli armatori europei di chiedere licenze per l’esercizio della pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l’Unione europea e Sao Tomé e Principe al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. È stato intensificato il sostegno settoriale al fine di assistere la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe nell’ambito della sua strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Nel caso di questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell’Unione europea indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L’Unione europea auspica inoltre che, con questo protocollo, la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe continuerà a cooperare efficacemente con l’UE, in particolare nella lotta contro la pesca illegale.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L’analisi delle catture effettuate nell’ambito del protocollo precedente ha indotto le Parti a mantenere lo stesso quantitativo di riferimento. Il sostegno settoriale è stato rafforzato tenendo conto delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca nonché delle necessità in termini di rafforzamento delle capacità dell’amministrazione di Sao Tomé e Principe responsabile della pesca.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi versati nell’ambito degli APP costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all’attuazione di iniziative nell’ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o di programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

X Proposta/iniziativa di durata limitata

– X  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma e non prima del 13 maggio 2014 per una durata di quattro anni.

– X  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2017

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[6]

Dal bilancio 2014

X Gestione diretta a opera della Commissione

– X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

– ¨ a opera delle agenzie esecutive.

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨ paesi terzi o gli organismi da essi designati;

– ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ¨ la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;

– ¨ gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ organismi di diritto pubblico;

– ¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la pesca residente in Gabon e con la delegazione dell’Unione europea a Libreville) garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell’utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L’APP prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe facciano il punto sull’attuazione dell’accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

L’adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, in particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione).

2.2.2.     Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull’attuazione della politica settoriale. Anche l’analisi congiunta dei risultati menzionata all’articolo 3 rientra tra le modalità di controllo.

Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.3.     Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, al fine di migliorare la gestione dell’accordo e rafforzare il contributo dell’UE alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un APP sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria. Per il protocollo in oggetto, l’articolo 2, paragrafo 8, stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di Sao Tomé e Principe.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione …...…] || Diss./Non diss.([7]) || di paesi EFTA[8] || di paesi candidati[9] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

2 || 11.03 01 Definire un quadro di governance per le attività di pesca effettuate dai pescherecci dell’Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) || Diss. || NO || NO || SÌ || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione (non applicabile)

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

|| [XX.YY.YY.YY] || || SI/NO || SI/NO || SI/NO || SI/NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

in Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 2 || Crescita sostenibile: risorse naturali

DG MARE || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio — 11.0301 || Impegni || (1) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Pagamenti || (2) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[10] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio 11 010401 || || (3) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

TOTALE degli stanziamenti per la DG MARE || Impegni || =1+1a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Pagamenti || =2+2a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Pagamenti || (5) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Pagamenti || =5+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: NON PERTINENTE

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || Amministrazione

in Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

DG: MARE ||

Ÿ Risorse umane || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ÿ Altre spese amministrative || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

in Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

Pagamenti || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

– x   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo[11] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[12]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- licenze per le navi || t/anno || 55/50[13] || || 0,385 || || 0,385 || || 0,385 || || 0,350 || || || || || || || ||

- sostegno settoriale || annuale || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || || || || || || || ||

  || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2 … || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Realizzazione || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

– x   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Altre spese amministrative || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

esclusa la RUBRICA 5[14] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,062 || 0,062 || 0,062 || 0,062 || || || || 0,248

Altre spese di natura amministrativa || 0,012 || 0,012 || 0,012 || 0,072 || || || || 0,108

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

TOTALE || 0,193 || 0,193 || 0,193 || 0,253 || || || || 0,832

Il fabbisogno di stanziamenti amministrativi è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨ La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane

– x   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

|| || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017

|| Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

|| 11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,95 || 0,95 || 0,95 || 0,95

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[15] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || ||

|| 11 01 04 01[16] || - in sede || || || ||

|| - nelle delegazioni || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta) || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || ||

|| TOTALE || || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Attuazione amministrativa e di bilancio dell’accordo (licenze, monitoraggio delle catture, pagamenti, sostegno settoriale), preparazione e partecipazione alle riunioni della commissione mista e ai negoziati relativi al protocollo successivo, preparazione e istruzione degli atti legislativi, corrispondenza, sostegno tecnico e scientifico. Desk officer + assistente finanziario + segretariato + capo unità (o capo unità aggiunto) + sostegno scientifico, tecnico e raccolta dati relativi alle licenze e alle catture: 0,95 ETP, di cui 0,75 a 132000 EUR/anno e 0,2 a 70 000 EUR/anno.

Personale esterno || Controllo dell’attuazione dell’accordo e dell’esecuzione del sostegno settoriale. Stima: 0,5 ETP a 125000 EUR/anno (stima)

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– x   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[17].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– x   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨ sulle risorse proprie

¨ sulle entrate varie

in Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[18]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo…. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

[1]               GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35.

[2]               GU L 188 del 19.7.2011, pag. 1.

[3]               GU L 136 del 24.5.2011, pag. 5.

[4]               ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

[5]               A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[6]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[8]               EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[9]               Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[10]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[11]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[12]             Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…".

[13]             Prezzo per tonnellata del quantitativo di riferimento di 7000 tonnellate annue: 55 EUR per i primi tre anni e 50 EUR per l’ultimo anno.

[14]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[15]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (“intérimaire”); JED = giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”).

[16]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[17]             Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale per il periodo 2007-2013.

[18]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

Allegato I PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell’Unione europea a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono fissate per un periodo di 4 anni decorrente dalla data di inizio dell’applicazione provvisoria per consentire la cattura di specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato I della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle specie protette dall’ICCAT o di cui l’ICCAT vieta la cattura.

2. Le possibilità di pesca sono assegnate a:

(a) 28 tonniere con reti a circuizione

(b) 6 pescherecci con palangari di superficie.

3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente protocollo.

4. In applicazione dell’articolo 6 dell’accordo, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono praticare attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca (licenza di pesca) rilasciata nell’ambito del presente protocollo.

Articolo 2 Contropartita finanziaria – Modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 2 805 000 EUR.

2. La contropartita finanziaria comprende:

(a) un importo annuale per l’accesso alla ZEE di Sao Tomé e Principe di 385 000 EUR per i primi tre anni e di 350 000 EUR per il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate all’anno e

(b) un importo specifico annuo di 325 000 EUR per una durata di 4 anni destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca di Sao Tomé e Principe.

3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

4. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall’Unione europea in ragione di 710 000 EUR all’anno per i primi tre anni e di 675 000 EUR per il quarto anno, corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

5. Se il volume annuo complessivo delle catture effettuate dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Sao Tomé e Principe supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, l’importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 55 EUR per i primi tre anni e di 50 EUR per il quarto anno per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

6. Il pagamento avviene entro novanta (90) giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

7. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di Sao Tomé e Principe.

8. La contropartita finanziaria indicata al paragrafo 2 è versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di Sao Tomé e Principe; la contropartita finanziaria indicata al paragrafo 2, lettera b), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Direzione della pesca. Le autorità di Sao Tomé e Principe comunicano ogni anno alla Commissione europea le coordinate del conto bancario.

Articolo 3 Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque di Sao Tomé e Principe

1. Entro tre (3) mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, le Parti concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

(a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

(b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Sao Tomé e Principe nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, segnatamente in materia di sostegno alla pesca artigianale, sorveglianza, controllo e lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

(c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.

2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle Parti nell’ambito della commissione mista.

3. Le autorità di Sao Tomé e Principe possono decidere ogni anno in merito all’assegnazione di un importo supplementare alla quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all’Unione europea al massimo due (2) mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

4. Le due Parti procedono ogni anno a una valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo non è soddisfacente, la Commissione europea si riserva il diritto di rivedere tale quota al fine di adeguare al livello dei risultati l’ammontare destinato all’attuazione del programma.

Articolo 4 Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Sao Tomé e Principe, basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l’Unione europea e Sao Tomé e Principe si impegnano a cooperare per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

3. Le due Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile nella regione dell’Africa centrale. Le due Parti si impegnano a rispettare tutte le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione Internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT).

4. In conformità all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca le Parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo medesimo per adottare misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.

Articolo 5 Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche

1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere rivedute di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall’ICCAT confermino che tale revisione garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è riveduta proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

2. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 6 Nuove possibilità di pesca

1. Le autorità di Sao Tomé e Principe possono rivolgersi all’Unione europea per valutare la possibilità di autorizzare attività di pesca non contemplate dal presente protocollo in base ai risultati di una campagna scientifica che tenga conto dei migliori pareri scientifici convalidati dagli esperti delle due Parti.

2. In funzione di tali risultati e se l’Unione europea si dichiara interessata alle attività di pesca in questione, le due Parti si consultano in sede di commissione mista prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità di Sao Tomé e Principe. Se del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 7 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa se ricorre una o più delle condizioni seguenti:

(a) se circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di Sao Tomé e Principe;

(b) se, a seguito di mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca che ha portato alla conclusione del presente protocollo, una delle Parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

(c) in caso di violazione accertata di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso.

2. L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

(a) quando una valutazione condotta dalla commissione mista mostri che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

(b) in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria.

3. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle Parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.

Articolo 8 Sospensione dell’applicazione del protocollo

1. L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

(a) se circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di Sao Tomé e Principe;

(b) se, a seguito di mutamenti significativi nella definizione e nell’attuazione della politica della pesca che ha portato alla conclusione del presente protocollo, una delle Parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

(c) se una delle due Parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e a seguito della procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

(d) se l’Unione europea non provvede al pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo;

(e) se tra le Parti sorge una controversia in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente protocollo.

2. L’attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia che oppone le Parti non ha potuto essere risolta nel quadro delle consultazioni condotte in sede di commissione mista.

3. La sospensione dell’applicazione del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla Parte interessata, con almeno tre (3) mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa, l’applicazione del protocollo riprende e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9 Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1. Le attività dei pescherecci dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe sono disciplinate dalla normativa applicabile a Sao Tomé e Principe, salvo diversa disposizione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

2. Le autorità di Sao Tomé e Principe informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

3. La Commissione europea informa le autorità di Sao Tomé e Principe in merito a ogni cambiamento o ad ogni nuova disposizione legislativa riguardanti le attività di pesca della flotta d’altura dell’Unione europea.

Articolo 10 Informatizzazione degli scambi

1. Sao Tomé e Principe e l’Unione europea si impegnano ad applicare senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all’attuazione dell’accordo.

2. I documenti su supporto informatico sono sempre considerati equivalenti a quelli su carta.

3. Sao Tomé e Principe e l’Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea.

Articolo 11 Riservatezza dei dati

1. Sao Tomé e Principe e l’Unione europea si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi europee e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.

2. Le due Parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe siano resi di dominio pubblico, in conformità alle disposizioni dell’ICCAT in materia. I dati che possono essere considerati confidenziali devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 12 Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 4 anni a decorrere dall’applicazione provvisoria, conformemente agli articoli 14 e 15, salvo denuncia a norma dell’articolo 13.

Articolo 13 Denuncia

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 14 Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma e non prima del 13 maggio 2014.

Articolo 15 Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SAO TOMÉ E PRINCIPE DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

Capo I - Formalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di pesca

Sezione 1 Autorizzazioni di pesca

Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione di pesca

1. Possono ottenere un’autorizzazione di pesca (licenza di pesca) nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe soltanto le navi che ne hanno diritto.

2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca a Sao Tomé e Principe. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione di Sao Tomé e Principe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Sao Tomé e Principe nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea. Essi devono inoltre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008[1] relativo alle autorizzazioni di pesca.

3. Le navi dell’Unione europea che chiedono un’autorizzazione di pesca possono essere rappresentate da un agente residente a Sao Tomé e Principe. Il nome e l’indirizzo di tale rappresentante possono figurare nella domanda di autorizzazione di pesca.

Domanda di autorizzazione di pesca

4. Le autorità competenti dell’Unione europea presentano per via elettronica al Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe, con copia alla delegazione dell’Unione europea in Gabon, almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo di partenariato nel settore della pesca. Gli originali sono inviati direttamente dalle autorità competenti dell’Unione europea a Sao Tomé e Principe, con copia alla delegazione dell’Unione europea in Gabon.

5. Le domande sono presentate al Ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1.

6. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

– la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;

– una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo.

7. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità di Sao Tomé e Principe in conformità all’articolo 2, paragrafo 8, del protocollo.

8. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

Rilascio dell’autorizzazione di pesca

9. Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dal Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione dell’Unione europea in Gabon entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6. Una copia dell’autorizzazione di pesca è contestualmente inviata agli armatori per via elettronica, al fine di non ritardare l’esercizio della pesca nella zona. Tale copia può essere utilizzata per un periodo massimo di 60 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, nel corso del quale la copia sarà considerata equivalente all’originale.

10. L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

11. Tuttavia, su richiesta dell’Unione europea e in caso di provata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

12. L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l’autorizzazione di pesca annullata al Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe tramite la delegazione dell’Unione europea in Gabon.

13. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l’autorizzazione di pesca annullata viene consegnata al Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione dell’Unione europea in Gabon.

14. L’autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave, fatto salvo quanto previsto al punto 9 della presente sezione.

Sezione 2 Condizioni applicabili alle autorizzazioni di pesca - canoni e anticipi

1.           Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno.

2.           Il canone per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, espresso in euro per tonnellata pescata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, è fissato nel modo seguente:

55 EUR per il primo e il secondo anno di applicazione;

60 EUR per il terzo anno di applicazione;

70 EUR per il quarto anno di applicazione.

3.           Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:

-         Per le tonniere con reti a circuizione:

-           6 930 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 126 tonnellate all’anno per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;

-           6 960 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 116 tonnellate all’anno per il terzo anno di applicazione del protocollo;

-           7 000 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 100 tonnellate all’anno per il quarto anno di applicazione del protocollo.

-        Per i pescherecci con palangari di superficie:

-           2 310 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 42 tonnellate all’anno per il primo e il secondo anno di applicazione del protocollo;

-           2 310 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 38,5 tonnellate all’anno per il terzo anno di applicazione del protocollo;

-           2 310 EUR per nave, corrispondenti ai canoni dovuti per 33 tonnellate all’anno per il quarto anno di applicazione del protocollo.

4.           Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno «n» è adottato dalla Commissione europea entro sessanta (60) giorni dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell’anno «n+1», sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), per il tramite della delegazione dell’Unione europea in Gabon.

5.           Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe e agli armatori.

6.           Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti i quantitativi indicati al punto 4 della presente sezione) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità di Sao Tomé e Principe entro tre (3) mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell’anno n+1, sul conto di cui al presente capo, sezione 1, punto 7, sulla base dell’importo per tonnellata indicato al punto 2 della presente sezione (55, 60 o 70 EUR in funzione dell’anno).

7.           Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

Capo II – Zone di pesca

1.           Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base.

2.           Le coordinate della zona economica esclusiva di Sao Tomé e Principe sono quelle notificate da Sao Tomé e Principe alle Nazioni unite in data 7 maggio 1998[2].

3.           È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata alla sfruttamento congiunto da parte di Sao Tomé e Principe e della Nigeria, delimitata dalle coordinate di cui all’appendice 3.

Capo III – MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

Sezione 1 Sistema di registrazione delle catture

1.           I comandanti di tutte le navi operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo sono obbligati a notificare le loro catture al Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

1.1     Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo sono tenute a compilare la dichiarazione di cattura secondo il modello riportato nell’appendice 2, che rispecchia in tutti i punti le informazioni figuranti nel giornale di bordo. Una copia della dichiarazione sarà trasmessa, preferibilmente per posta elettronica, al centro di controllo della pesca (CCP) di Sao Tomé e Principe ogni settimana e al momento dell’uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

1.2     Entro 14 giorni dalla conclusione dello sbarco per la bordata in questione, i comandanti delle navi inviano copie del giornale di bordo al Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe e agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 4.

2.           Il comandante annota ogni giorno nella dichiarazione di cattura il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero. Il comandante annota inoltre ogni giorno nella dichiarazione di cattura i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

3.           Le dichiarazioni di cattura sono compilate in modo leggibile e firmate dal comandante della nave.

4.           In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, il governo di Sao Tomé e Principe potrà sospendere l’autorizzazione di pesca della nave in questione sino ad espletamento della formalità e irrogare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a Sao Tomé e Principe. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono immediatamente informati.

5.           Le due Parti si dichiarano disposte a effettuare la transizione verso un sistema elettronico di dichiarazione di cattura conforme alle caratteristiche tecniche specificate nell’appendice 5. Le Parti convengono di definire di comune accordo le modalità di tale transizione con l’obiettivo di rendere il sistema operativo alla data del 1º luglio 2015.

Sezione 2 Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque di Sao Tomé e Principe

1.           Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo notificano con almeno sei (6) ore di anticipo alle autorità di Sao Tomé e Principe la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque di Sao Tomé e Principe.

2.           Fatte salve le disposizioni della sezione 2, nel notificare l’entrata o l’uscita dalla ZEE di Sao Tomé e Principe le navi devono altresì comunicare la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo, identificate con il rispettivo codice FAO alfa-3, prelevate e detenute a bordo, espresse in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Tali comunicazioni devono essere effettuate per via elettronica o per fax agli indirizzi che saranno comunicati dalle autorità di Sao Tomé e Principe.

3.           Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l’autorità competente di Sao Tomé e Principe è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca e sarà soggetta alle conseguenze previste dalla legge nazionale.

4.           L’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio saranno allegati all’autorizzazione di pesca.

Sezione 3 Trasbordi e sbarchi

1            Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo nelle acque di Sao Tomé e Principe devono svolgere tale operazione nella rada dei porti di Sao Tomé e Principe.

Gli armatori delle navi che intendono procedere a uno sbarco o a un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono notificare alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

il nome dei pescherecci che intendono effettuare il trasbordo o lo sbarco;

il nome del cargo vettore;

il quantitativo di ogni specie da trasbordare o da sbarcare;

la data del trasbordo o dello sbarco;

la destinazione delle catture trasbordate o sbarcate.

2.           Il trasbordo è autorizzato unicamente nelle zone seguenti: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.           Il trasbordo o lo sbarco è considerato come un’uscita dalle acque di Sao Tomé e Principe. Le navi sono tenute a trasmettere alle competenti autorità di Sao Tomé e Principe le dichiarazioni di cattura e a notificare la loro intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di uscire dalle acque di Sao Tomé e Principe.

4.           Nelle acque di Sao Tomé e Principe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo o di sbarco delle catture non prevista ai punti che precedono. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa di Sao Tomé e Principe in vigore.

Sezione 4 Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.         Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS

Durante la loro permanenza nella zona di Sao Tomé e Principe, le navi dell’Unione europea titolari di una licenza devono disporre di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione reca le seguenti informazioni:

a) l’identificazione della nave;

b) l’ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 100 metri e un margine di affidabilità del 99%,

c) la data e l’ora di registrazione della posizione,

d) la velocità e la rotta della nave.

Ogni messaggio di posizione deve essere configurato secondo il formato di cui all’appendice 4 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe è identificata con il codice “ENT”. Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice “POS”, ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalla zona di pesca di Sao Tomé e Principe, che viene identificata con il codice “EXI”.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2.         Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di 10 giorni. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe.

Le navi che pescano nella zona di Sao Tomé e Principe con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.         Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Sao Tomé e Principe

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Sao Tomé e Principe. I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP di Sao Tomé e Principe informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione europea in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di una licenza quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4.         Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Sao Tomé e Principe verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente a Sao Tomé e Principe.

5.         Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, Sao Tomé e Principe può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’Unione europea, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave per un periodo di indagine determinato. Questi elementi di prova devono essere trasmessi da Sao Tomé e Principe al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Sao Tomé e Principe i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, Sao Tomé e Principe ne informa immediatamente il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione europea e comunica successivamente le eventuali misure adottate.

Capo IV - Imbarco di marittimi

1.           Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

-        per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da Sao Tomé e Principe o eventualmente da un paese ACP;

-        per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da Sao Tomé e Principe o eventualmente da un paese ACP.

2.           Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi originari di Sao Tomé e Principe.

3.           Gli armatori scelgono liberamente i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco di marittimi idonei e qualificati disponibile presso le autorità di Sao Tomé e Principe e i rappresentanti degli armatori.

4.           L’armatore o un suo rappresentante comunica all’autorità competente di Sao Tomé e Principe i nomi dei marittimi imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

5.           La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6.           I contratti di lavoro dei marittimi di Sao Tomé e Principe e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia al Ministero del lavoro, al Ministero della pesca e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7.           Il salario dei marittimi è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

8.           I marittimi reclutati dalle navi dell’Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

Capo V - Osservatori

1.           Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di Sao Tomé e Principe nell’ambito del presente protocollo prendono a bordo osservatori designati dal Ministero della pesca di Sao Tomé e Principe alle condizioni di seguito precisate.

1.1     Su richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, le navi dell’Unione europea prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di Sao Tomé e Principe.

1.2     Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe stilano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi sono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre (3) mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3     Le autorità competenti di Sao Tomé e Principe comunicano alla delegazione dell’Unione europea in Gabon e agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, preferibilmente mediante posta elettronica, il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca o almeno 15 giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2.           La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità competenti di Sao Tomé e Principe, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3.           Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

4.           L’imbarco e lo sbarco dell’osservatore avvengono nel porto scelto dall’armatore. L’imbarco viene effettuato all’inizio della prima bordata nelle zone di pesca di Sao Tomé e Principe successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate.

5.           Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sub-regione previsti per l’imbarco e lo sbarco degli osservatori.

6.           In caso di imbarco in un paese diverso da Sao Tomé e Principe le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di Sao Tomé e Principe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.           Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8.           All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque di Sao Tomé e Principe, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1     osserva le attività di pesca delle navi;

8.2     verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3     prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.4     verifica i dati del giornale di bordo relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca di Sao Tomé e Principe;

8.5     verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

8.6     comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.           Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10          L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11.         Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1   adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2   rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.         Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti di Sao Tomé e Principe con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

13.         Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14.         La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di Sao Tomé e Principe.

Capo VII – Controllo e ispezione

1.           Le navi da pesca europee sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca e alle loro catture.

2.           Procedure di ispezione

L’ispezione in mare, in porto o in rada, nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe, delle navi dell’Unione europea titolari di una licenza è effettuata da navi e ispettori di Sao Tomé e Principe chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori di Sao Tomé e Principe comunicano alla nave dell’Unione europea che intendono effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.

Gli ispettori di Sao Tomé e Principe restano a bordo della nave dell’Unione europea solo per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti connessi all’ispezione. Essi svolgono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Sao Tomé e Principe può autorizzare l’Unione europea a partecipare all’ispezione in mare in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell’Unione europea facilita l’accesso a bordo e il lavoro degli ispettori di Sao Tomé e Principe.

Al termine di ciascuna ispezione gli ispettori di Sao Tomé e Principe redigono un rapporto di ispezione, nel quale il comandante della nave dell’Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’Unione europea.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura “rifiuto di firma”. Prima di lasciare la nave dell’Unione europea, gli ispettori di Sao Tomé e Principe consegnano al comandante una copia del rapporto di ispezione. Sao Tomé e Principe trasmette una copia del rapporto di ispezione all’Unione europea entro un termine di 7 giorni a decorrere dall’ispezione.

CAPO VII - INFRAZIONI

1. Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell’Unione europea titolare di una licenza conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione. Tale rapporto è trasmesso all’Unione europea e allo Stato di bandiera entro un termine di 24 ore.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore nel corso del procedimento connesso all’infrazione. Il comandante della nave presta la propria collaborazione durante lo svolgimento della procedura di ispezione.

2. Fermo della nave – Riunione di informazione

Se la vigente legislazione di Sao Tomé e Principe lo prevede per l’infrazione denunciata, le navi dell’Unione europea in situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l’attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Sao Tomé e Principe.

Sao Tomé e Principe notifica all’Unione europea, entro un termine massimo di 24 ore, ogni fermo di una nave dell’Unione europea titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all’infrazione denunciata.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Sao Tomé e Principe organizza su richiesta dell’Unione europea, entro il termine di un giorno lavorativo successivo alla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo stesso ed esporre le eventuali disposizioni prese. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3. Sanzione dell’infrazione – Procedura transattiva

La sanzione dell’infrazione denunciata è fissata da Sao Tomé e Principe secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato, fra Sao Tomé e Principe e l’Unione europea viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva possono prendere parte rappresentanti dello Stato di bandiera della nave e dell’Unione europea. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

4. Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria

Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata da Sao Tomé e Principe il cui importo, fissato da Sao Tomé e Principe, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all’armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

Sao Tomé e Principe comunica all’Unione europea l’esito del procedimento giudiziario entro un termine di 7 giorni decorrente dalla pronuncia della sentenza.

5. Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

Appendici

1 – Demanda di autorizzazione di pesca

2 – Modello di dichiarazione di cattura

3 – Coordinate geografica della zona vietata alla pesca

4 – Formato del messaggio di posizione VMS

5 – Linee direttrici per l’attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA SAO TOMÉ E PRINCIPE - UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

I - RICHIEDENTE

1.     Nome dell’armatore: ............................................................................................................................

2.     Indirizzo dell’armatore: ........................................................................................................................

2.     Nome dell’associazione o del rappresentante dell’armatore: .....................................................................

3.     Indirizzo dell’associazione o del rappresentante dell’armatore: ................................................................

4.     Telefono: …  Fax: ................................... E-mail: ……………

5.     Nome del comandante: ......................................... Nazionalità: ................. E-mail: …………………………

II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1.     Nome della nave: ...............................................................................................................................................

2.     Stato di bandiera: .....................................................................................................................

3.     Numero di immatricolazione esterno: …………....................................................................................

4.     Porto di immatricolazione: …………………. MMSI: ...................... Numero IMO: ….............

5.     Data di acquisizione della bandiera attuale: ........../........./.............. Precedente bandiera (se del caso): ………...

6.     Anno e luogo di costruzione: ....../......./.......... a …………........ Indicativo di chiamata: ...............................

7.     Frequenza di chiamata: ………….............. Numero di telefono satellitare: ……………..…………...……

8.     Materiale di costruzione dello scafo:           Acciaio ¨            Legno ¨ Poliestere ¨         Altro ¨ …………………………….

III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1.     Lunghezza fuori tutto: .................................................. Larghezza: .......................................

2.     Stazza lorda (GT): ..................................     Stazza netta: ……………….……………

3.     Potenza del motore principale in kW: ......................... Marca: .................................    Tipo: ….....................

4.     Tipo di nave: ¨ Tonniera con reti a circuizione ¨ Peschereccio con palangari di superficie       5. Attrezzi da pesca: ...................................... ……………

6.     Zone di pesca: ………………………………………  Specie bersaglio: ……………………………….

7.     Porto designato per le operazioni di sbarco: ………………………………….………………………

8.     Numero totale dei membri dell’equipaggio: ....................................................................................................................

9.     Sistema di conservazione a bordo:       Fresco ¨       Refrigerazione ¨               Misto ¨ Congelamento ¨

10.   Capacità di congelamento (t/24 ore): ................. Capacità delle stive: ...............         Numero: .....

11.        Trasponditore VMS:

            Costruttore: ................ Modello: …………………. Numero di serie: …………………

            Versione del programma: ........................................................... Operatore satellitare: ………………..

Il sottoscritto certifica che le informazioni riportate nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

           

Fatto a .......................…, il …............................

Firma del richiedente ...................................................................

Appendice 2

MODULO DI DICHIARAZIONE DI CATTURA ||

|| || Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Nome della nave: ……………………………………………………………………. || Stazza lorda: …………………………………………………............................. || PARTENZA della nave: RITORNO della nave: || Mese || Giorno || Anno || Porto || || ||

Stato di bandiera:          ……………………………………………………………………........................... || Capacità — (TM): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Numero di immatricolazione:            ………………………………………………………………................................... || Comandante: ……………………………………………………….... || || || ||

Armatore: ………………………………………………………….......................... || Numero dei membri dell’equipaggio:      ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Indirizzo: ………………………………………………………………………….... || Data del rapporto: ………………………………………………...... || || ||

|| (Autore del rapporto):      ………………………………………………................................. || Numero di giorni in mare: || || Numero di giorni di pesca: Numero di cale: || || Numero della bordata: || ||

||

||

|| ||

Data || Settore || T° superficiale dell’acqua (ºC) || Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati || Catture || Isco usado na pesca Esca utilizzata ||

Mese || Giorno || Latitudine N/S || Longitudine E/O || Tonno rosso Thunnus thynnus o maccoyi || Tonno albacora Thunnus albacares || (Tonno obeso) Thunnus obesus || (Tonno bianco) Thunnus alalunga || (Pesce spada) Xiphias gladius || (Marlin striato) (Marlin bianco) Tetraptunus audax o albidus || (Marlin nero) Makaira indica || (Pesce vela) Istiophorus albicane o platypterus || Tonnetto striato Katsuwonus pelamis || (Catture miste) || Totale giornaliero (solo in kg) || Costardelle || Totani || Esche vive || (Altro) ||

|| || || || || || Numero || Peso kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || Numero || kg || || || || ||

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QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Osservazioni || || || || ||

1 — Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. || || 2 - Per “giorno” si intende il giorno di cala del palangaro. || 4 - L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. || ||

|| || 3 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. || || 5 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. || || ||

Appendice 3

Coordinate geografiche della zona vietata alla pesca

Latitudine || || Longitudine ||

Gradi || Minuti || Secondi || || Gradi || || Minuti || Secondi

03 || 02 || 22 || N || || 07 || 07 || 31 || E ||

02 || 50 || 00 || N || || 07 || 25 || 52 || E ||

02 || 42 || 38 || N || || 07 || 36 || 25 || E ||

02 || 20 || 59 || N || || 06 || 52 || 45 || E ||

01 || 40 || 12 || N || || 05 || 57 || 54 || E ||

01 || 09 || 17 || N || || 04 || 51 || 38 || E ||

01 || 13 || 15 || N || || 04 || 41 || 27 || E ||

01 || 21 || 29 || N || || 04 || 24 || 14 || E ||

01 || 31 || 39 || N || || 04 || 06 || 55 || E ||

01 || 42 || 50 || N || || 03 || 50 || 23 || E ||

01 || 55 || 18 || N || || 03 || 34 || 33 || E ||

01 || 58 || 53 || N || || 03 || 53 || 40 || E ||

02 || 02 || 59 || N || || 04 || 15 || 11 || E ||

02 || 05 || 10 || N || || 04 || 24 || 56 || E ||

02 || 10 || 44 || N || || 04 || 47 || 58 || E ||

02 || 15 || 53 || N || || 05 || 06 || 03 || E ||

02 || 19 || 30 || N || || 05 || 17 || 11 || E ||

02 || 22 || 49 || N || || 05 || 26 || 57 || E ||

02 || 26 || 21 || N || || 05 || 36 || 20 || E ||

02 || 30 || 08 || N || || 05 || 45 || 22 || E ||

02 || 33 || 37 || N || || 05 || 52 || 58 || E ||

02 || 36 || 38 || N || || 05 || 59 || 00 || E ||

02 || 45 || 18 || N || || 06 || 15 || 57 || E ||

02 || 50 || 18 || N || || 06 || 26 || 41 || E ||

02 || 51 || 29 || N || || 06 || 29 || 27 || E ||

02 || 52 || 23 || N || || 06 || 31 || 46 || E ||

02 || 54 || 46 || N || || 06 || 38 || 07 || E ||

03 || 00 || 24 || N || || 06 || 56 || 58 || E ||

03 || 01 || 19 || N || || 07 || 01 || 07 || E ||

03 || 01 || 27 || N || || 07 || 01 || 46 || E ||

03 || 01 || 44 || N || || 07 || 03 || 07 || E ||

03 || 02 || 22 || N || || 07 || 07 || 31 || E ||

|| || || || || || || ||

Appendice 4

FORMATO DEL MESSAGGIO DI POSIZIONE VMS

Dato || Codice || Obbligatorio / facoltativo || Contenuto

Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema che indica l’inizio della registrazione

Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Stato di bandiera || FS || O || Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)

Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI)

Indicativo di chiamata (IRCS) || RC || O || Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della Parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero

Numero di immatricolazione esterno || XR || O || Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine || LT || O || Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)

Longitudine || LG || O || Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)

Rotta || CO || O || Rotta della nave su scala di 360°

Velocità || SP || O || Velocità della nave in decimi di nodi

Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

I caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1.

Una doppia barra (//) e il codice “SR” indicano l’inizio della trasmissione.

Ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra (//).

Un’unica barra (/) separa il codice dal dato.

Il codice “ER” seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio.

Appendice 5

Linee direttrici per l’attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Disposizioni generali

(1) Ogni nave da pesca dell’UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato “sistema ERS”, in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all’attività di pesca della nave, di seguito denominati “dati ERS”, quando la nave opera nelle acque di Sao Tomé e Principe.

(2) Le navi dell’UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nelle acque di Sao Tomé e Principe per svolgervi attività di pesca.

(3) I dati ERS sono trasmessi conformemente alle procedure dello Stato di bandiera della nave, ossia sono inizialmente inviati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CCP di Sao Tomé e Principe.

(4) Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile all’indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e immagazzinare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.  

(5) Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei (6) mesi dalla loro introduzione.

(6) La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell’Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway).

(7) Lo Stato di bandiera e Sao Tomé e Principe designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.

(a) I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei (6) mesi.

(b) I CCP dello Stato di bandiera e di Sao Tomé e Principe si comunicano reciprocamente, prima della messa in funzione del sistema ERS da parte del fornitore, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.

(c) Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

Compilazione e comunicazione dei dati ERS

(8) Il peschereccio dell’Unione europea deve:

(a) comunicare quotidianamente i dati ERS per ciascun giorno trascorso nelle acque di Sao Tomé e Principe;

(b) registrare per ciascuna operazione di pesca i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria, oppure rigettata in mare;

(c) per le specie identificate nell’autorizzazione di pesca rilasciata da Sao Tomé e Principe, indicare anche le catture pari a zero;

(d) identificare ogni specie mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

(e) indicare i quantitativi in chilogrammi di peso vivo e, se richiesto, in numero di individui;

(f) registrare nei dati ERS, per ciascuna specie, i quantitativi trasbordati e/o sbarcati;

(g) registrare nei dati ERS, al momento di ogni entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalle acque di Sao Tomé e Principe, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell’autorizzazione di pesca rilasciata da Sao Tomé e Principe, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;

(h) trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al paragrafo 3, al massimo entro le 23:59 UTC.

(9) Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.

(10) Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP di Sao Tomé e Principe.

(11) Il CCP di Sao Tomé e Principe conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

Guasto del sistema ERS a bordo della nave e/o mancata trasmissione di dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera

(12) Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.

(13) Lo Stato di bandiera informa Sao Tomé e Principe in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.

(14) In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nelle acque di Sao Tomé e Principe solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa da Sao Tomé e Principe.

(15) Una nave da pesca non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:

(a) il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e da Sao Tomé e Principe, oppure

(b) non venga a ciò autorizzata dallo Stato di bandiera. In quest’ultimo caso, lo Stato di bandiera informa Sao Tomé e Principe della sua decisione prima della partenza della nave.

(16) Le navi dell’UE che operano nelle acque di Sao Tomé e Principe con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP del proprio Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP di Sao Tomé e Principe.

(17) I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione di Sao Tomé e Principe tramite ERS a causa di un guasto del sistema sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP di Sao Tomé e Principe con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.

(18) Se il CCP di Sao Tomé e Principe non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, Sao Tomé e Principe può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

Problemi operativi dei CCP - Mancato ricevimento dei dati ERS da parte del CCP di Sao Tomé e Principe

(19) Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell’altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.

(20) Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP di Sao Tomé e Principe convengono di comune accordo, prima dell’avvio operativo dell’ERS, i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio in merito a qualunque modifica.

(21) Quando il CCP di Sao Tomé e Principe segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta idonee misure per risolverlo. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP di Sao Tomé e Principe e l’UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.

(22) Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP di Sao Tomé e Principe ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

(23) Sao Tomé e Principe informa i propri servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell’UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP di Sao Tomé e Principe dovuta a un problema operativo di uno dei CCP.

Manutenzione di un CCP

(24) Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all’altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all’altro CCP non appena possibile.

(25) Nel corso dell’intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell’intervento di manutenzione.

(26) Se l’intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all’altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.

(27) Sao Tomé e Principe informa i suoi servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell’UE non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

[1]               GU L 286 del 29 ottobre 2008, pag. 33.

[2]               http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf