Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato /* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione,
l'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro
lato, a norma di una decisione del Consiglio che ha autorizzato l'avvio dei
negoziati nel dicembre 2004. L'accordo è stato firmato il 12 dicembre 2006. Per quanto riguarda l'UE, sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti dell'Accordo. Il processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri è stato completato il 13 gennaio 2014. La presente proposta riguarda una modifica della proposta della Commissione presentata al Consiglio nel 2006 (COM(2006)145 def.). Per facilitare l'esame da parte del Consiglio, il testo in questione è presentato come proposta modificata. Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi internazionali deve essere adottata dal Consiglio soltanto per le materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione. Con la presente proposta modificata s'intende allineare il titolo dell'atto proposto e il suo articolato alle disposizioni dei trattati. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Non applicabile 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Non applicabile 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Non applicabile 2006/0048 (APP) Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo
euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i
suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato,
a nome dell'Unione, un Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo
con il Regno del Marocco (in appresso «l'Accordo»). (2) L'Accordo è stato firmato il 12
dicembre 2006[2],
in conformità della decisione 2006/959/CE del Consiglio e dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. (3) È opportuno approvare l'Accordo
a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. L'Accordo euromediterraneo
nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, è
approvato a nome dell'Unione. 2. Il presidente del Consiglio è
autorizzato a designare la o le persone abilitate a consegnare al Regno del
Marocco le note diplomatiche previste dall'articolo 30 dell'Accordo a nome
dell'Unione e ad effettuare la notifica seguente: "In conseguenza dell'entrata in vigore del
trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è
succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e
assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla
Comunità europea nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'Unione
europea." Articolo 2 1. Nel comitato misto, istituito
a norma dell'articolo 22 dell'accordo, l'Unione europea è rappresentata dalla
Commissione. 2. La posizione che l'Unione
adotta all'interno del Comitato misto per quanto riguarda la modifica degli
allegati dell'Accordo diversi dall'allegato 1 (Servizi concordati e rotte
specificate) e dall'allegato 4 (Disposizioni transitorie) e tutte le questioni
rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 7 o 8 dell'Accordo è
stabilita dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale
nominato dal Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU C 81 E del 15.3.2011. [2] GU L 386 del 29.12.2006.