52014PC0104

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato /* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, l'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, a norma di una decisione del Consiglio che ha autorizzato l'avvio dei negoziati nel dicembre 2004. L'accordo è stato firmato il 12 dicembre 2006.

Per quanto riguarda l'UE, sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti dell'Accordo. Il processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri è stato completato il 13 gennaio 2014. La presente proposta riguarda una modifica della proposta della Commissione presentata al Consiglio nel 2006 (COM(2006)145 def.). Per facilitare l'esame da parte del Consiglio, il testo in questione è presentato come proposta modificata. Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di accordi internazionali deve essere adottata dal Consiglio soltanto per le materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione. Con la presente proposta modificata s'intende allineare il titolo dell'atto proposto e il suo articolato alle disposizioni dei trattati.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non applicabile

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Non applicabile

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile

2006/0048 (APP)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[1],

considerando quanto segue:

(1)       La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Regno del Marocco (in appresso «l'Accordo»).

(2)       L'Accordo è stato firmato il 12 dicembre 2006[2], in conformità della decisione 2006/959/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

(3)       È opportuno approvare l'Accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.           L'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, è approvato a nome dell'Unione.

2.           Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a consegnare al Regno del Marocco le note diplomatiche previste dall'articolo 30 dell'Accordo a nome dell'Unione e ad effettuare la notifica seguente:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'Unione europea."

Articolo 2

1.           Nel comitato misto, istituito a norma dell'articolo 22 dell'accordo, l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione.

2.           La posizione che l'Unione adotta all'interno del Comitato misto per quanto riguarda la modifica degli allegati dell'Accordo diversi dall'allegato 1 (Servizi concordati e rotte specificate) e dall'allegato 4 (Disposizioni transitorie) e tutte le questioni rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 7 o 8 dell'Accordo è stabilita dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU C 81 E del 15.3.2011.

[2]               GU L 386 del 29.12.2006.