52014PC0051

Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 461/2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 /* COM/2014/051 final - 2014/0026 (NLE) */


RELAZIONE

1) Contesto della proposta

110 || · Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario, inter alia, dell'India. · Contesto generale La presente proposta si colloca nel quadro dell'attuazione del regolamento di base e riguarda la revoca di tre impegni in materia di prezzo precedentemente accettati dalla Commissione (decisione 2000/745/CE[2], quale modificata dalla decisione 2005/697/CE[3] e dalla decisione 2013/223/UE della Commissione[4]) nel quadro del procedimento antisovvenzioni di cui sopra.

139 || · Disposizioni vigenti nel settore della proposta             Con il regolamento (CE) n. 461/2013[5] il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India. La Commissione, ha accettato, con decisione 2000/745/CE, nella versione modificata dalla decisione 2005/697/CE e dalla decisione 2013/223/UE della Commissione, tre impegni in materia di prezzo offerti dalle società indiane.

141 || · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente.

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

|| · Consultazione delle parti interessate

219 || Le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere, a norma dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento di base.

|| · Ricorso al parere di esperti

229 || Non è risultato necessario consultare esperti esterni.

230 || · Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere oggetto di valutazione.

3) Elementi giuridici della proposta

305 || · Sintesi delle misure proposte La Commissione ha deciso di revocare tre impegni in materia di prezzo a causa dei cambiamenti verificatisi durante la loro attuazione. Per quanto riguarda uno degli esportatori, la revoca è anche dovuta alla ripetuta violazione degli obblighi in materia di informazione assunti con l'impegno. Il regolamento del Consiglio che istituisce il dazio compensativo definitivo deve essere pertanto modificato di conseguenza. Si propone quindi al Consiglio di adottare la proposta di regolamento allegata, pubblicandola nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

310 || · Basi giuridiche Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

329 || · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

|| · Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte nel seguito.

331 || Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

332 || Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti regionali e locali, degli operatori economici e dei cittadini.

|| · Scelta dello strumento

341 || Lo strumento proposto è il regolamento.

342 || Altri strumenti non sarebbero adeguati per la ragione esposta nel seguito. Il suddetto regolamento di base non prevede altre opzioni.

4) Incidenza sul bilancio

409 || La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

2014/0026 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 461/2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[6] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.        PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)       Le misure compensative sulle importazioni di polietilentereftalato ("PET") originario dell'India sono in vigore dal 2000[7]. Tali misure sono state confermate da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013[8], in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

(2)       Le misure antidumping sulle importazioni di PET originario dell'India sono in vigore dal 2000[9]. Dette misure sono state confermate da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2007[10], in seguito a un riesame in previsione della scadenza. Il 24 febbraio 2012 la Commissione ha avviato un successivo riesame in previsione della scadenza. Con decisione di esecuzione 2013/226/UE[11], il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che mantiene il dazio antidumping sulle importazioni di PET originario, tra l'altro, dell'India e le misure antidumping sono di conseguenza scadute.

(3)       Nel 2000, con decisione 2000/745/CE[12], la Commissione ha accettato gli impegni in materia di prezzo ("gli impegni"), offerti, sia per quanto riguarda i procedimenti antidumping sia per quanto riguarda le antisovvenzioni, tra l'altro, dalle seguenti società indiane: Pearl Engineering Polymers Limited ("Pearl") e Reliance Industries Limited ("Reliance"). Nel 2005, con decisione 2005/697/CE[13], recante modifica della decisione 2000/745/CE, la Commissione ha accettato un impegno offerto dalla società indiana South ASEAN Petrochem Limited che, a seguito di una fusione, ha cambiato la sua ragione sociale in Dhunseri Petrochem & Tea Limited ("Dhunseri")[14].

B.         REVOCA DEGLI IMPEGNI E MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) n. 461/2013

(4)       Con decisione XX[15], la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni offerti dalle tre società indiane Dhunseri, Reliance e Pearl. L'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 461/2013, compreso l'allegato di tale regolamento, devono essere pertanto abrogati di conseguenza. I dazi compensativi definitivi istituiti dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 461/2013, devono quindi applicarsi alle importazioni di PET prodotto dalle società Dhunseri, Reliance e Pearl (codice addizionale TARIC A585 per la Dhunseri, codice addizionale TARIX A181 per la Reliance e codice addizionale TARIC A182 per la Pearl).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 461/2013 e l'allegato del regolamento sono abrogati.

2. L'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 461/2013 diventa l'articolo 1, paragrafo 4.

3. L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 461/2013 diventa l'articolo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[2]               GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

[3]               GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 62.

[4]               GU L 135 del 22.5.2013, pag. 19.

[5]               GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1.

[6]               GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

[7]               GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

[8]               GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1.

[9]               GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

[10]             GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

[11]             GU L 136 del 23.5.2013, pag. 12.

[12]             GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

[13]             GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 62.

[14]             GU C 335 dell'11.12.2010, pag. 7.

[15]             Si veda la pag. XX della presente Gazzetta ufficiale.