20.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 415/30


Parere del Comitato delle regioni — Il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici

2014/C 415/07

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

considerata l’importanza della formazione di abitudini di vita sane già dai banchi di scuola e considerate le possibilità dell’Unione europea di sostenere la promozione di uno stile di vita sano e le possibilità che gli enti locali e regionali definiscano e realizzino misure adatte al caso specifico, con il sostegno di programmi europei comuni;

2.

mette in risalto che gli alimenti biologici e non contenenti OGM dovrebbero costituire una parte importante di una dieta sostenibile per i bambini;

3.

sottolineando l’importanza del programma di distribuzione degli ortofrutticoli, cui partecipano 25 Stati membri (fanno eccezione il Regno Unito, la Finlandia e la Svezia) e di cui si sono avvalsi nell’anno scolastico 2012-2013 8,4 milioni di bambini di 61  396 scuole, e l’importanza del regime di distribuzione del latte, cui partecipano tutti gli Stati membri e di cui hanno usufruito nell’anno scolastico 2011-2012 20,3 milioni di bambini in tutta l’UE, e evidenziando le possibilità di parteciparvi offerte a tutti gli Stati membri che lo desiderino;

4.

ricordando che tale iniziativa legislativa, nonostante il suo campo d’applicazione ridotto, riguarda alcuni settori importanti che rientrano nelle competenze dell’UE e degli Stati membri: la PAC e il mercato interno, la protezione della salute e, in misura limitata, l’istruzione;

5.

valuta positivamente la proposta di unire i regimi di distribuzione del latte nelle scuole (istituito nel 1977, esteso nel 2008 coinvolgendo anche le scuole secondarie) e di distribuzione della frutta nelle scuole (istituito nel 2009) e di stabilire un quadro finanziario comune, presentata sulla base della relazione della Corte dei conti del 2011 e delle sue raccomandazioni in merito all’aumento dell’efficacia e al miglioramento del coordinamento (1);

6.

apprezza la possibilità offerta agli Stati membri, e prevista dalla parziale modifica del regolamento 1308/2013, di operare trasferimenti, nei limiti delle loro dotazioni, di una parte dei fondi previsti per la distribuzione degli ortofrutticoli e delle banane e del latte nelle scuole (articolo 23 bis, paragrafo 4). In tal modo si garantisce la massima flessibilità nell’uso dei fondi e si creano le condizioni a livello degli Stati membri per evitare i possibili problemi legati al livello preoccupante, addirittura il 30 %, della quota di fondi destinati all’aiuto non utilizzati, come si dice nella scheda finanziaria legislativa della proposta (punto 1.5.1), ed esorta a far sì che gli enti locali e regionali possano partecipare a questi trasferimenti;

7.

allo stesso tempo esprime dubbi per quanto riguarda la quota dei fondi del programma proposto che gli Stati membri possono spostare a propria discrezione: ricorda che la quota proposta del 15 % non è il risultato di un’analisi molto approfondita, soprattutto nel contesto in cui in diversi casi l’indice di non assorbimento dei fondi per entrambi i programmi sostituiti giunge al 30 %; in tal senso la proposta non sembra corrispondere ai principi di buona gestione;

8.

ritiene positiva la norma del regolamento 1308/2013 modificato relativa alla possibilità per gli Stati membri di finanziare in via complementare il regime con fondi propri o attraendo fondi privati, in quanto costituisce una buona base per creare sinergie tra i fondi nazionali e quelli europei in vista di un obiettivo positivo e indipendente dalle posizioni dei diversi Stati membri;

9.

propone di perfezionare il regolamento sugli aiuti alla distribuzione degli ortofrutticoli e del latte nelle scuole, prevedendo la possibilità di operare trasferimenti tra le quote nazionali dell’aiuto; per esempio, se all’avvicinarsi della fine del programma (6 anni) uno Stato membro non ha utilizzato la quota assegnatagli, si dovrebbe anzitutto considerare la possibilità di trasferire i fondi alle regioni che ne abbiano fatto un utilizzo maggiore, e in seguito dare la possibilità di trasferire le quote nazionali stabilite dalla Commissione agli Stati membri che le hanno utilizzate o superate, favorendo così quelli che applicano con successo il regime e spronando a far meglio gli Stati membri che non operano con altrettanta efficacia;

10.

sottolinea che i criteri applicati attualmente per la ripartizione delle quote di sostegno agli Stati membri, vale a dire l’indice storico che mostra come gli Stati membri hanno utilizzato l’aiuto nel periodo di riferimento precedente, e il fabbisogno oggettivo, definito come la proporzione effettiva di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni sulla popolazione dello Stato membro, sono molto formali e possono non essere sufficienti per soddisfare efficacemente il bisogno di aiuto in questione;

11.

in considerazione della diversità che caratterizza l’Europa, propone di valutare le possibilità di criteri supplementari per definire le quote nazionali del regime di aiuti alla distribuzione nelle scuole di ortofrutticoli e latte. Tra questi vi potrebbero essere il livello di sviluppo della regione e la carenza vitaminica media statistica, definita come la differenza tra il fabbisogno oggettivo di frutta nell’alimentazione infantile (400 g di frutta al giorno), stabilito in base al metodo dell’Organizzazione mondiale della sanità, e il consumo medio statistico effettivo, le tradizioni alimentari (per esempio, tradizionalmente nell’alimentazione degli Stati membri meridionali dell’UE è molto più diffusa una dieta basata su frutta e verdura che in quelli settentrionali) ecc.;

12.

esprime dubbi sul considerando 7 della proposta di regolamento, in cui si propone di delegare alla Commissione i poteri di adottare determinati atti riguardanti l’adozione di norme aggiuntive sull’equilibrio tra i due criteri e valuta ciò come un possibile tentativo di ampliare i poteri della Commissione a spese delle competenze degli Stati membri;

13.

afferma la sua preoccupazione per l’obbligo imposto agli Stati membri dal regolamento di monitorare il programma (2) e in particolare per i costi amministrativi derivanti da tale obbligo per le autorità nazionali e gli enti locali e regionali degli Stati membri e pertanto invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che l’onere del monitoraggio di tali programmi sia quanto più possibile contenuto;

14.

valuta in modo critico il principio fissato nel regolamento in base al quale si stabilisce un importo massimale dell’aiuto per porzione, e non una percentuale d’aiuto e richiama l’attenzione sui rischi derivanti da tale modalità di finanziamento, vale a dire il fatto che la definizione di un importo concreto dell’aiuto potrebbe indurre ad usare prodotti meno cari di qualità inferiore; propone di definire anche in futuro i fondi di aiuto dell’UE assegnati al programma (limite superiore) e l’ammontare effettivo dell’aiuto secondo l’articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

15.

considerato il rischio che l’applicazione di un importo fisso d’aiuto alla porzione possa nuocere alla qualità dei prodotti distribuiti, chiede a tutte le parti interessate di adottare misure per garantire e controllare la qualità elevata dei prodotti agricoli distribuiti in base a questo programma d’aiuto;

16.

ricordando le conclusioni della relazione della Corte dei conti, secondo cui l’assenza di un meccanismo di orientamento verso i bisogni prioritari ha aggravato l’inadeguatezza dei risultati del programma di distribuzione del latte rispetto agli obiettivi posti, valuta negativamente la redazione dell’articolo 23 del regolamento 1308/2013 sulla distribuzione dei prodotti agricoli agli istituti d’istruzione, in cui non si menziona l’importanza, delle consultazioni con gli enti locali e regionali e l’esigenza di tener conto delle loro esperienze;

17.

tenuto conto del fatto che qualsiasi tentativo del livello europeo di imporre agli Stati membri delle norme di consultazione interna è da valutare come una violazione del principio di sussidiarietà, incoraggia la Commissione a limitarsi nel regolamento a raccomandare agli Stati membri di prestare maggiore attenzione alle possibilità di un feedback da parte degli enti locali e regionali, in quanto istituzioni più vicine al consumatore finale e ai destinatari del programma in questione, in particolare coinvolgendoli nelle consultazioni sulla definizione dei programmi nazionali pluriennali di distribuzione degli ortofrutticoli.

Contenuto del Programma

18.

richiama l’attenzione sul fatto che la formazione delle abitudini di consumo di ortofrutticoli e latte hanno anche conseguenze economiche nel lungo periodo, avendo un effetto sul conseguimento degli obiettivi europei comuni dell’aumento della competitività e del rafforzamento della coesione;

19.

osserva che i prodotti alimentari, con poche eccezioni, sono produzioni locali e di conseguenza incentivarne il consumo contribuisce all’incremento della domanda nel periodo in corso, e a livello macro anche alla realizzazione degli obiettivi della PAC, e promuovere le abitudini dei bambini a consumare più alimenti sani contribuisce alla formazione di buone abitudini alimentari e all’espansione nel futuro del consumo sostenibile, ragion per cui favorire il consumo di ortofrutticoli e latte deve essere considerata come una componente delle misure volte all’aumento della competitività generale dell’Europa;

20.

esaminate le discussioni in atto sul livello di trasformazione dei prodotti sostenuti in base a questo regime di aiuto e considerata l’importanza di introdurre sin dall’infanzia i principi di un’alimentazione sana, propone di considerare prodotti ammissibili al finanziamento secondo questo regime di aiuto solo quelli non lavorati o oggetto di minime trasformazioni e che non contengano additivi dannosi, dolcificanti, esaltatori di sapore e sale;

21.

in considerazione della diversità che caratterizza l’Europa, ritiene che non sia opportuno cercare di regolamentare a livello europeo l’elenco degli ortofrutticoli distribuiti nelle scuole in base al regime di aiuto; invece ciascuno Stato membro, a livello regionale o locale, deve decidere autonomamente quali prodotti ortofrutticoli e lattieri distribuire nelle scuole;

22.

non concorda con le proposte di limitare la componente di distribuzione del latte nel nuovo programma solo al latte alimentare; ritiene che la gamma di prodotti del latte oggetto di sostegno debba comprendere anche i prodotti del latte poco lavorati e senza additivi dannosi: derivati del latte naturali (non dolcificati) quali lo yogurt e formaggi freschi;

23.

fa notare che restringere la gamma dei prodotti non solo ridurrebbe la possibilità di scelta dei bambini e renderebbe meno attraente il programma, ma escluderebbe dai destinatari dei vantaggi del programma una certa percentuale di bambini intolleranti al lattosio, per i quali però sono adatti i derivati fermentati del latte, quali lo yogurt senza zucchero;

24.

richiama l’attenzione sull’importante questione, che rimane al di fuori del regolamento, della qualità dei prodotti distribuiti in base al regime di aiuto, qualità che, secondo i dati delle consultazioni con i beneficiari dell’aiuto, le scuole e altre parti economiche e sociali spesso lascia a desiderare perché si cerca di ottenere una quantità maggiore per lo stesso prezzo e di osservare alla lettera le procedure di appalto pubblico, con il risultato che si danno casi in cui i bambini ricevono alimenti ben lungi dall’essere di prima qualità;

25.

per tale ragione invita la Commissione e gli Stati membri a adottare misure dirette a stabilire standard minimi di qualità dei prodotti alimentari distribuiti nel quadro del programma d’aiuto e di garantirne il rispetto;

26.

richiama l’attenzione sulle conclusioni della relazione della Corte dei conti, secondo cui il programma di fornitura di latte nelle scuole ha un’efficacia assai ridotta e non ha dato i risultati sperati, dal momento che in molti casi i prodotti sovvenzionati sarebbero stati comunque inclusi nei pasti distribuiti nelle mense e i beneficiari li avrebbero sicuramente acquistati anche senza l’aiuto, e in base alla quale nell’elaborazione e nell’attuazione del programma non si è prestata sufficiente attenzione agli obiettivi educativi dichiarati (3);

27.

per tale motivo, e in considerazione dei benefici che il latte presenta per i bambini, invita gli Stati membri a esaminare il fabbisogno di prodotti lattieri la cui distribuzione è prevista nel quadro del programma di distribuzione del latte, e di orientare l’aiuto finanziario dell’UE solo alla distribuzione nelle mense scolastiche di prodotti lattieri che corrispondono ai criteri di alimentazione sana e sono i più validi in termini nutrizionali;

28.

esprimendo preoccupazione per i dati statistici preoccupanti che indicano che in tutta l’UE addirittura 22 milioni di bambini sono in sovrappeso e 5 milioni sono obesi (4), e che in media un abitante dell’UE-27 nel 2011 consumava meno della metà della porzione di frutta e verdura raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (5), sottolinea l’importanza della scuola, in quanto luogo che prepara i giovani alla vita, nella trasmissione di informazioni su un’alimentazione sana e nella formazione di buone abitudini in questo ambito;

29.

in relazione a quanto precede sottolinea in particolare il ruolo degli enti locali e regionali, che in molti casi sono gli enti responsabili degli istituti scolastici, nel promuovere uno stile di vita sano e invita a dare priorità alle iniziative e alla cooperazione in questo campo;

30.

apprezza i requisiti di qualità applicati nei regimi vigenti finora (6) e raccomanda di mantenerli e, se possibile, di rafforzarli, considerate le raccomandazioni degli esperti dell’alimentazione;

31.

ricordando che il contesto sociale dell’UE, nonostante le diverse iniziative per la salute regionali, nazionali ed europee (7), rimane abbastanza sfavorevole a uno stile di vita sano: in media un abitante dell’UE-27 nel 2011 consumava meno della metà della porzione di frutta e verdura raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (8), esprime perplessità sui limiti di età (6-10 anni) dei bambini cui si applica il regime di aiuto, in quanto insufficienti a creare buone abitudini nell’attuale contesto sfavorevole a modi di vita sani, e raccomanda di valutare la possibilità di applicare il programma anche a bambini di età inferiore che frequentino asili nido, scuole materne e altre istituzioni prescolari e di estenderlo anche ai bambini nella fascia di età superiore ai 10 anni.

Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente

32.

richiama l’attenzione sugli aspetti dello sviluppo sostenibile legati alla distribuzione di ortofrutticoli e latte: in primo luogo le conseguenze negative per l’ambiente e per la salute delle persone causate dal trasporto delle merci; invita a riflettere sulla possibilità di prestare maggiore attenzione a ricorrere per la distribuzione in base a questo regime di aiuto prodotti di origine locale o proveniente dalle regioni limitrofe;

33.

in considerazione degli aspetti dello sviluppo sostenibile e dell’esigenza di formare una cultura del consumo sostenibile tra i cittadini dell’UE sin dalla più tenera età, invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare una discussione su vasta scala tra esperti e politici sulle possibilità, sotto il profilo giuridico, di dare precedenza agli ortofrutticoli e al latte di origine locale, comprese possibili eccezioni alle normative che disciplinano gli appalti pubblici o un loro corrispondente adeguamento;

34.

chiede che i programmi consentano di privilegiare la valorizzazione delle produzioni locali e la commercializzazione sulla filiera corta, e che diano inoltre la priorità ai prodotti dell’agricoltura biologica.

Opportunità educative

35.

esprimendo preoccupazione per il dato statistico inquietante secondo cui in tutta l’UE addirittura 22 milioni di bambini sono sovrappeso, e 5 milioni sono addirittura obesi, e secondo cui anche gli adulti nell’UE-27 nel 2011 in media hanno consumato meno della metà della porzione di frutta e verdura raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità (9), sottolinea l’importanza della scuola nel preparare i giovani alla vita e nel formare abitudini alimentari sane;

36.

per quest’ultimo aspetto sottolinea in particolare il ruolo degli enti locali e regionali, che in molti casi sono gli enti responsabili degli istituti scolastici, nel promuovere uno stile di vita sano e invita a dare priorità all’azione e alla cooperazione in questo settore;

37.

fa notare le opportunità educative offerte dai programmi di distribuzione degli ortofrutticoli e del latte tanto per far conoscere ai giovani l’UE, quanto per fornire loro informazioni sull’agricoltura al fine di avvicinare i consumatori ai produttori locali di prodotti alimentari e di favorire un’agricoltura locale rispettosa dell’ambiente, sull’allevamento, sugli alimenti sani e quelli che non lo sono, su una dieta bilanciata, sul nesso tra gli alimenti consumati e le condizioni di salute e sulla riduzione dello spreco alimentare e apprezza la possibilità prevista di finanziare a valere sul nuovo programma anche misure di accompagnamento, vale a dire azioni volte a illustrare i vantaggi di prodotti alimentari sani e necessari;

38.

sottolinea le conclusioni di studi scientifici secondo cui è possibile lottare con successo contro la diffusione di alimenti non sani e contro l’obesità solo ricorrendo a misure complesse che prevedano sia il coinvolgimento della scuola, dei genitori e della collettività nella formazione delle abitudini di alimentazione sane dei bambini e nello stesso contesto considera la campagna di informazione ed educativa diretta a questi destinatari come parte inseparabile del programma di distribuzione degli ortofrutticoli e del latte nelle scuole (10);

39.

richiama l’attenzione sulle abitudini instauratesi nell’attuale società dei consumi di consumare quei prodotti che vengono offerti in imballaggi attraenti e consapevole che una confezione attraente spesso è legata all’impiego di sostanze il cui effetto sulla salute non è chiaro, invita, nel contesto del programma in questione, a prestare maggiore attenzione all’informazione sui vantaggi dei prodotti alimentari non lavorati e sugli elementi nutritivi in essi contenuti;

40.

sottoscrive la preoccupazione espressa dalla Commissione europea relativa al fatto che contrariamente al caso del programma di promozione del consumo di frutta nelle scuole, finora le misure educative collegate al programma di promozione del consumo di latte nelle scuole sono state limitate (11) e richiama l’attenzione sulle possibilità che gli enti locali e regionali hanno di attuare efficacemente tali misure, adattandole ai bisogni educativi dei bambini di uno specifico territorio;

41.

tenendo conto del principio di sussidiarietà e del fatto che l’istruzione è di competenza degli Stati membri e sottolineando che un’ingerenza dell’UE nei programmi educativi nazionali può essere inopportuna, propone di definire eventuali misure educative legate al programma di distribuzione degli ortofrutticoli e del latte principalmente a livello nazionale, e di non applicare loro alcuna soglia minima di finanziamento.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 23, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 («il programma destinato alle scuole») possono distribuire ortofrutticoli, comprese le banane, o latte di cui al codice NC 0401, oppure entrambi.

Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuto di cui al paragrafo 1 («il programma destinato alle scuole») possono distribuire ortofrutticoli, comprese le banane, o latte di cui al codice NC 0401, oppure entrambi altri prodotti lattiero-caseari non dolcificati come lo yogurt (senza aggiunta di aromatizzanti né di frutta, noci o cacao, di cui al codice NC da 0403 10 11 a 0403 10 39) oppure formaggi e latticini (codice NC 0406).

Motivazione

La modifica deriva dal punto 21 del progetto di parere.

Emendamento 2

Articolo 23, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all’elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l’attuazione del programma prima dell’inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata dallo Stato membro, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione. La strategia contiene almeno la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli.

La partecipazione degli Stati membri al programma destinato alle scuole è subordinata all’elaborazione di una strategia, a livello nazionale o regionale, per l’attuazione del programma prima dell’inizio dello stesso e successivamente ogni sei anni. La strategia può essere modificata dallo Stato membro, in particolare alla luce del monitoraggio e della valutazione di valutazioni intermedie. La strategia contiene almeno la definizione delle esigenze da coprire, elencate in ordine di priorità, il gruppo di popolazione a cui è rivolta, i risultati attesi e gli obiettivi quantificati da raggiungere rispetto alla situazione iniziale, e stabilisce gli strumenti e le azioni più appropriati per conseguirli.

Motivazione

L’obiettivo è alleviare, in una certa misura, gli oneri amministrativi della procedura. La modifica deriva anche dal punto 10 del progetto di parere.

Emendamento 3

Articolo 23 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

8.   Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall’Unione europea. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell’Unione destinato alle scuole nell’ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole;

8.   Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione degli alimenti, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall’Unione europea. Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto e la visibilità del programma dell’Unione destinato alle scuole nell’ambito della fornitura di altri pasti nelle scuole;

Emendamento 4

Articolo 24, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e far sì che l’aiuto concesso nell’ambito del programma destinato alle scuole sia rivolto ai bambini del gruppo obiettivo di cui all’articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 concernenti norme riguardanti:

Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e far sì che l’aiuto concesso nell’ambito del programma destinato alle scuole sia rivolto ai bambini del gruppo obiettivo di cui all’articolo 22, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 227 concernenti norme riguardanti:

a)

i criteri aggiuntivi legati all’orientamento dell’aiuto da parte degli Stati membri;

a)

i criteri aggiuntivi legati all’orientamento dell’aiuto da parte degli Stati membri;

b)

l’approvazione e la selezione dei richiedenti da parte degli Stati membri;

b)

l’approvazione e la selezione dei richiedenti da parte degli Stati membri;

c)

l’elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di sostegno.

c)

l’elaborazione delle strategie nazionali o regionali e norme riguardanti le misure educative di sostegno.

Motivazione

La modifica deriva anche dal punto 11 del progetto di parere.

Bruxelles, 7 ottobre 2014.

Il presidente del Comitato delle regioni

Michel LEBRUN


(1)  Relazione speciale n. 10/2011 della Corte dei conti europea ECA/11/35 24/10/2011, I programmi «Latte alle scuole» e «Frutta nelle scuole» sono efficaci?».

(2)  Articolo 24 del regolamento (CE) n. 1308/2013.

(3)  Relazione speciale n. 10/2011 della Corte dei conti europea ECA/11/35 24/10/2011, I programmi «Latte alle scuole» e «Frutta nelle scuole» sono efficaci?».

(4)  School fruit scheme, http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/european-commission/index_en.htm

(5)  Malgrado un aumento del 2 % in confronto al 2010, in media un abitante dell’UE-27 nel 2011 ha consumato 185,52 g di frutta e verdura al giorno rispetto ai 400 g minimo raccomandati dall’OMS. Per maggiori informazioni consultare http://www.freshfel.org/asp/what_we_do/consumption_monitor.asp

(6)  Requisiti per la composizione dei derivati del latte: il latte nel derivato deve rappresentare non meno del 90 % del peso, la quantità di zucchero deve essere limitata (non più del 7 %) gli ortofrutticoli devono corrispondere ai requisiti qualitativi stabiliti dall’UE, i succhi non devono contenere zuccheri aggiunti.

(7)  Per esempio il 30 maggio 2007 la Commissione europea ha pubblicato il Libro bianco Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità.

(8)  Malgrado un aumento del 2 % in confronto al 2010, in media un abitante dell’UE-27 nel 2011 ha consumato 185,52 g di frutta e verdura al giorno rispetto ai 400 g minimo raccomandati dall’OMS. Per maggiori informazioni consultare http://www.freshfel.org/asp/what_we_do/consumption_monitor.asp

(9)  Nonostante un incremento del 2 % nel 2010, i cittadini dell’UE-27 consumavano in media 185,52 g di frutta e verdure al giorno nel 2011 — dato di molto inferiore ai 400 g raccomandati dall’OMS. Cfr. Freshfel Consumption Monitor, http://www.freshfel.org/asp/what_we_do/consumption_monitor.asp

(10)  Public Health Nutr. ottobre 2009; 12(10):1735-42. doi: 10.1017/S1368980008004278. Epub 2008 Dec 23. «Downward trends in the prevalence of childhood overweight in the setting of 12-year school- and community-based programmes».

(11)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il finanziamento del regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici — COM(2014) 32 final del 30 gennaio 2014.