15.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 gennaio 2014

in merito a una proposta di regolamento sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari

(CON/2014/2)

2014/C 113/01

Introduzione e base giuridica

Il 18 ottobre 2013 e il 28 ottobre 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto, rispettivamente, dal Consiglio e dal Parlamento europeo, una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, poiché la proposta di regolamento prevede disposizioni che incidono sul contributo del Sistema europeo di banche centrali a una buona conduzione delle politiche riguardanti la stabilità del sistema finanziario, come indicato all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Finalità della proposta di regolamento

1.1.   La proposta di regolamento introduce un quadro normativo comune dell’Unione per la regolamentazione degli indici pubblicati che fungono da valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, come i contratti di credito ipotecario, o per misurare la performance di fondi di investimento al fine di assicurare l’integrità e l’accuratezza degli indici stessi, contribuendo in tal modo al funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori (2).

1.2.   Il nuovo quadro disciplina l’intero processo di determinazione dei valori di riferimento, dalla fornitura di quotazioni o di altri dati da parte degli operatori di mercato, all’amministrazione e controllo del valore di riferimento, alla sua diffusione e pubblicazione. Più specificatamente la proposta di regolamento è finalizzata a rendere i valori di riferimento maggiormente affidabili e solidi in modo che siano meno facilmente manipolabili da parte degli operatori di mercato e a rendere il processo di determinazione dei valori di riferimento in genere più trasparente. La proposta cerca di raggiungere tale obiettivo principalmente rafforzando il controllo di vigilanza sulla qualità e la metodologia per la fornitura dei dati per gli indici che possono essere utilizzati quali valori di riferimento (3), e irrobustendo la governance e il controllo sulle entità che amministrano la fornitura del valore di riferimento. In base al sistema proposto, gli amministratori ubicati nell’Unione devono presentare domanda di autorizzazione all’autorità competente nazionale (4). Poiché la funzione di amministratore è centrale nella determinazione dei valori di riferimento e implica discrezionalità nelle modalità di traduzione dei dati ottenuti nel valore di riferimento, gli amministratori devono adottare un codice di condotta e assicurare che la fornitura dei dati non sia viziata da conflitti di interesse (5). La Commissione ha il potere di decidere quali valori di riferimento ubicati nell’Unione sono «valori di riferimento critici» e adotta un elenco di detti valori di riferimento a livello di Unione (6).

1.3.   Per quanto concerne la vigilanza e l’applicazione, ai sensi della proposta di regolamento, gli Stati membri devono designare una o più autorità responsabili per tali compiti (7) e informarne l’Autorità degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Per i valori di riferimento critici, poiché è più probabile che abbiano effetti transfrontalieri, l’autorità competente dell’amministratore deve istituire un collegio di autorità competenti comprendente l’autorità stessa, l’AESFEM, le autorità competenti dei fornitori di dati e altre autorità ove necessario e deve altresì stabilire disposizioni scritte nel quadro del collegio, inter alia, sull’assistenza da fornire alla suddetta autorità ai fini dell’applicazione di determinate misure relative alla fornitura di dati obbligatoria per un valore di riferimento critico (8). In assenza di accordo nell’ambito del collegio riguardo all’adozione o meno di determinate misure specifiche (9), l’autorità competente dell’amministratore può adottare una decisione in merito, purché le eventuali divergenze rispetto al parere degli altri membri del collegio e, se del caso, dell’AESFEM, siano esaustivamente motivate. Inoltre, laddove, inter alia, le autorità competenti non abbiano raggiunto un accordo sulle disposizioni scritte o vi sia disaccordo circa una misura adottata, l’AESFEM può assumere una decisione su richiesta di un altro membro del collegio o di propria iniziativa nell’ambito della procedura di «mediazione vincolante» (10). La proposta di regolamento prevede anche un regime di equivalenza gestito dall’AESFEM per i valori di riferimento amministrati da paesi terzi (11).

1.4.   La proposta integra altresì le recenti proposte della Commissione di considerare la manipolazione dei valori di riferimento quale abuso di mercato soggetto a severe ammende amministrative nel quadro del nuovo regime sugli abusi di mercato (12). Sotto il profilo internazionale, si afferma che la proposta di regolamento è in linea con i principi per i valori di riferimento finanziari (Principles for Financial Benchmarks) pubblicati a luglio 2013 dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (International Organisation of Securities Commissions — IOSCO) (13).

2.   Osservazioni di carattere generale

La BCE sostiene l’obiettivo della proposta di regolamento di istituire un insieme di norme comuni a livello di Unione per il processo di determinazione dei valori di riferimento per gli strumenti finanziari (14) e i contratti finanziari (15) nell’interesse dell’integrità e dell’affidabilità dei valori di riferimento finanziari e nell’ottica di una più generale attenzione per la tutela degli investitori e dei consumatori. La BCE ritiene che la risposta normativa sia giustificata e proporzionata alle carenze che sono state identificate nel processo di determinazione dei valori di riferimento. Il ripristino dell’integrità e della pubblica fiducia nei valori di riferimenti finanziari è ancora più importante sulla scorta delle presunte recenti manipolazioni dei tassi di riferimento interbancari principali Libor ed Euribor, che hanno condotto in una serie di casi ad ammende significative e presunzioni di abuso di altri indici. Per l’Eurosistema, è critico, ai fini della salvaguardia dell’integrità e dell’affidabilità di tali valori di riferimento chiave, che vengano preservate la qualità dei contributi (dati forniti) a tali indici e l’integrità dei loro amministratori.

Nella risposta dell’Eurosistema alla consultazione pubblica della Commissione del 2012 sulla regolamentazione degli indici (16), la BCE ha sottolineato l’importanza sistemica del valore di riferimento Euribor per la stabilità finanziaria e formulato specifiche raccomandazioni sulle misure sia di breve e medio termine, sia di più lungo periodo, per migliorare l’integrità e l’affidabilità dell’Euribor e di altri valori di riferimento del genere. La BCE, insieme alle banche centrali nazionali (BCN) dell’Eurosistema, ha fornito la risposta dell’Eurosistema ad altre simili consultazioni sul futuro degli indici usati come valori di riferimento, sia a livello di Unione che a livello internazionale (17).

La BCE desidera esprimere anche alcune osservazioni di carattere previsionale sulla riforma dei tassi di interesse di riferimento critici. Sebbene siano stati fatti progressi nel rafforzamento del processo di governance e nel ripristino della credibilità, è necessario intraprendere ulteriori misure. La BCE sostiene fortemente le iniziative di mercato volte ad identificare tassi di riferimento basati su operazioni che potrebbero rappresentare possibili complementi o sostituti dell’Euribor e fornire un sostegno nel facilitare le scelte di mercato in un sistema finanziario mutevole cosicché gli utenti possano scegliere il tasso di riferimento che meglio soddisfa le loro esigenze. Inoltre, per la definizione di nuovi tassi di riferimento è necessario tener conto dei solidi principi in materia di tassi di riferimento proposti dall’AESFEM, dall’Autorità bancaria europea (ABE) e dalla IOSCO. Pertanto, la BCE incoraggia con forza l’attivo coinvolgimento degli operatori di mercato nel processo di definizione del tasso, al fine di assicurare che il tasso risultante soddisfi le esigenze del mercato. In questo periodo di transizione verso nuovi tassi di riferimento è altresì molto importante che qualsiasi disciplina dell’Unione sia concretamente attuabile per gli operatori di mercato. Ciò è di cruciale importanza in quanto la proposta di regolamento ha una portata molto ampia. La BCE desidera anche sottolineare che le proprie osservazioni di carattere specifico si concentrano soprattutto sull’impatto della disciplina sui tassi di interesse di riferimento principali.

3.   Osservazioni di carattere specifico

3.1.   Ambito di applicazione, esclusione degli indici e dei valori di riferimento forniti dalle banche centrali e definizione

3.1.1.   La BCE è favorevole all’ampio ambito di applicazione della proposta di regolamento, che copre tutti i valori di riferimento utilizzati come riferimento per strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati su sedi regolamentate, come energia, merci e derivati su valuta, nonché per contratti finanziari e per il valore dei fondi di investimento (18). Ciò è opportuno in considerazione dell’esteso e ampio utilizzo di valori di riferimento nei mercati finanziari nazionali e internazionali e, quindi, del loro considerevole potenziale in termini di impatto negativo sugli investitori e sui consumatori di prodotti finanziari meno sofisticati, quali i crediti ipotecari.

3.1.2.   La BCE accoglie con favore l’esclusione espressa dall’ambito della proposta di regolamento delle banche centrali appartenenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che hanno già in funzione sistemi che garantiscono il rispetto dei suoi obiettivi (19). La BCE suggerisce tuttavia di estendere l’esenzione a tutte le banche centrali in quanto i valori di riferimento e gli indici che esse forniscono sono già soggetti al controllo di autorità pubbliche. Tali controlli sono configurati in modo da soddisfare principi, norme e procedure che assicurano l’accuratezza, l’integrità e l’indipendenza dei valori di riferimento e degli indici (20). L’assoggettamento alla proposta di regolamento costituirebbe una duplicazione per le banche centrali — e in effetti per le autorità pubbliche in genere — visto che gli amministratori saranno soggetti alla vigilanza della propria autorità competente nazionale. Di conseguenza non è necessario includere le banche centrali e i loro valori di riferimento e indici nella proposta di regolamento (21), ed effettivamente la BCE non sarebbe contraria a estendere l’esenzione a tutte le autorità pubbliche. Ciò è coerente con i principi per la determinazione dei valori di riferimento della IOSCO, rispetto ai quali una recente relazione ha affermato che non rientra nel loro ambito di applicazione la gestione dei valori di riferimento da parte di un’autorità nazionale utilizzata a fini di politica pubblica (22).

Inoltre, per quanto riguarda la definizione di «tasso di riferimento interbancario» (23), la BCE osserva che il regime speciale previsto nell’allegato II comprende solo quei valori di riferimento che sono basati sui tassi di interesse a cui le banche possono accendere o concedere prestiti presso o ad altre banche. A parere della BCE il regime dovrebbe essere meno restrittivo e comprendere anche i valori di riferimento la cui attività sottostante è il tasso a cui una banca può accendere o concedere prestiti sul mercato all’ingrosso (24). Il mercato all’ingrosso può comprendere agenti diversi dalle banche.

3.2.   Integrità e affidabilità dei valori di riferimento e autorizzazione e vigilanza degli amministratori  (25)

3.2.1.   La BCE accoglie favorevolmente il fatto che i dati che devono essere inviati dai fornitori di dati devono essere dati sulle operazioni e che, solo qualora i dati sulle operazioni disponibili non siano sufficienti a rappresentare in maniera accurata e affidabile il mercato o la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare, è possibile utilizzare dati diversi, purché verificabili (26).

3.2.2.   Tuttavia, gli organi legislativi dell’Unione dovrebbero prestare particolare attenzione ad assicurare che, nel perseguire i motivati obiettivi della proposta, il rafforzamento dei requisiti regolamentari per gli amministratori (27) non dissuada inavvertitamente nuovi soggetti dall’assumere tale funzione critica né dissuada gli attuali amministratori dal continuare a esercitarla, soprattutto durante l’attuale periodo di transizione verso possibili nuovi tassi di riferimento (28). Tali barriere all’entrata potrebbero condurre ad un elenco subottimale di valori di riferimento che potrebbe non soddisfare le esigenze degli utenti.

3.2.3.   Inoltre, al fine di stabilire dove si collochi la soglia del «50 % del valore delle operazioni sul mercato», necessario all’amministratore per determinare, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) della proposta di regolamento, se esiste un mercato sottostante per i valori di riferimento non basati su operazioni, è necessario chiarire in che modo l’amministratore debba giungere ad una valutazione solida e inattaccabile di cosa costituisca un mercato al fine di tale determinazione, dato che «mercato» è un concetto economico derivato dal diritto della concorrenza e non definito ulteriormente nella proposta di regolamento.

3.2.4.   La BCE osserva altresì che ai sensi della proposta di regolamento gli amministratori e i fornitori di dati per i valori di riferimento nell’Unione saranno soggetti alla vigilanza delle autorità competenti designate dagli Stati membri e che gli amministratori dei valori di riferimento avranno bisogno dell’autorizzazione di dette autorità. Secondo il parere espresso in precedenza dalla BCE (29), data l’importanza sistemica dell’Euribor per i mercati finanziari dell’Unione e il suo ruolo nella trasmissione della politica monetaria, le Autorità europee di vigilanza (ESA) dovrebbero essere coinvolte nella vigilanza sul processo di determinazione del tasso Euribor. La BCE ritiene che autorità come l’AESFEM e l’ABE siano in una posizione ottimale per assumere tale ruolo. La BCE accoglie dunque con favore la proposta che la Commissione adotti atti delegati basati sulle norme tecniche preparate dell’AESFEM su specifiche questioni nel processo di determinazione dei valori di riferimento e la proposta che di conferire all’AESFEM il potere di condurre una «mediazione vincolante» nel coordinamento della cooperazione tra le autorità competenti nell’Unione (30) nonché il ruolo dell’AESFEM nel curare registrazione degli amministratori ubicati in paesi terzi (31) o nel disporne la cancellazione. Inoltre, la terminologia relativa all’ubicazione delle persone fisiche o giuridiche, come definita nella proposta di regolamento, dovrebbe essere impiegata in modo coerente in tutto il testo (32). La BCE accoglie altresì con favore il fatto che le autorità competenti possano delegare alcuni dei loro compiti previsti dalla proposta di regolamento all’AESFEM, purché quest’ultima dia il proprio consenso (33).

3.3.   Requisiti settoriali, valori di riferimento critici e fornitura di dati obbligatoria  (34)

3.3.1.   La proposta contiene requisiti regolamentari per diversi tipi di valori di riferimento e settori e un regime speciale per i «valori di riferimento critici» (35). La BCE appoggia i tratti caratterizzanti tale più severo regime per i valori di riferimento critici. La BCE accoglie anche favorevolmente il fatto che la proposta di regolamento prevede che le entità sottoposte a vigilanza forniscano i dati per un valore di riferimento critico su base obbligatoria (36). Questo è un importante paracadute nel caso, che non può essere escluso, in cui vi sia un fallimento del mercato e le forniture di dati basati su operazioni si esauriscano o non siano disponibili (37). Tuttavia, la BCE teme che l’attuale definizione di «valore di riferimento critico» (38), che prevede che la maggior parte dei fornitori di dati siano entità sottoposte a vigilanza e che gli «strumenti finanziari [abbiano] un valore nozionale di almeno 500 miliardi di euro» possa non costituire una base sufficientemente sicura per l’emersione di nuovi valori di riferimento critici, quali i tassi di interessi interbancari. Oltre a costituire una potenziale barriera all’ingresso, un ulteriore inconveniente della definizione proposta è la difficoltà nel valutare se la soglia numerica risulti soddisfatta. Per questo motivo, la BCE ritiene opportuna l’adozione di una definizione più flessibile basata su considerazioni di stabilità finanziaria (39).

3.3.2.   La BCE nutre seri timori in merito alla proposta formulazione della soglia per attivare il potere di richiedere la fornitura di dati obbligatoria. Come attualmente formulato, l’articolo 14 attribuisce determinati poteri all’autorità competente dell’amministratore che può esercitarli al fine di assicurare che le entità sottoposte a vigilanza continuino a fornire dati per il valore di riferimento e che può chiedere alle suddette entità di intraprendere ulteriori misure (40) nell’ipotesi in cui «in qualunque anno, almeno il 20 % dei fornitori di dati di un valore di riferimento critico cessa la fornitura, o vi sono sufficienti motivi per ritenere che almeno il 20 % dei fornitori di dati cesserà la fornitura». Tuttavia, si potrebbero verificare situazioni in cui nel corso di diversi anni un numero di istituzioni appartenenti ad un panel cessa di fornire dati, ma, al contempo, in ogni dato anno (sulla base del calendario o su base ricorrente) il numero di cessazioni non raggiunge il 20 % di tutti i fornitori di dati del valore di riferimento non attivando, pertanto, i poteri di intervento dell’autorità competente. Di conseguenza, ciò può condurre alla lenta scomparsa di un valore di riferimento critico senza la possibilità di invocare alcun regime obbligatorio. Ciò può avere gravi conseguenze per quanto riguarda la rappresentatività del panel. Sebbene faccia carico all’amministratore di assicurare che i dati siano ottenuti da un panel o campione affidabile e rappresentativo di fornitori di dati (41), senza l’avvio delle forniture di dati obbligatorie, le carenze nei dati per un valore di riferimento possono avere seri effetti sulla stabilità finanziaria e sull’ordinato funzionamento dei mercati. In considerazione della natura critica di tali valori di riferimento e tenuto conto delle considerazioni di stabilità finanziaria e di buon funzionamento del mercato, la BCE raccomanda fortemente di non fare affidamento su una valutazione numerica, che può essere facilmente aggirata e la cui soglia di attivazione può non essere mai raggiunta, e di sostituirla con criteri qualitativi connessi a considerazioni di stabilità finanziaria. Conseguentemente, la BCE raccomanda con forza che l’amministratore sia tenuto a valutare, ad intervalli regolari e ogni volta che la dimensione del panel diminuisce, se il panel resta rappresentativo e, in particolare, se riduzioni della sua dimensione comportano che i dati siano ottenuti da un insieme di fornitori di dati insufficiente (42). La BCE osserva in proposito che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della proposta di regolamento impone all’amministratore di «ottenere i dati da un panel o campione rappresentativo ed affidabile di fornitori di dati in modo tale da assicurare che il valore di riferimento ottenuto sia affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica che il valore di riferimento intende misurare (“Fornitori di dati rappresentativi”)». In relazione a ciò, la BCE raccomanda che l’articolo 14, paragrafo 2, specifichi esplicitamente che le entità sottoposte a vigilanza scelte per fornire dati per il valore di riferimento su base obbligatoria possono comprendere entità sottoposte a vigilanza che non sono istituzioni inserite in un panel.

3.3.3.   Nel caso di valori di riferimento critici, la proposta di regolamento richiede altresì che le autorità competenti dei fornitori di dati «assista[no]» l’autorità competente dell’amministratore del valore di riferimento nell’applicazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) (43), compresa la richiesta che le entità sottoposte a vigilanza forniscano dati per il valore di riferimento su base obbligatoria. La BCE ritiene che, laddove l’autorità competente dell’amministratore abbia adottato una decisione in relazione a una di queste misure, ma nel collegio vi sia disaccordo sulla/e misura/e adottata/e, o laddove non vi sia accordo sulle disposizioni scritte che devono essere stabilite ai fini dell’applicazione delle misure da parte dell’autorità competente dell’amministratore, la questione possa essere deferita all’AESFEM, che può quindi adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.4.   Cooperazione ai fini della vigilanza

In relazione a ciascun valore di riferimento critico la proposta di regolamento prevede l’istituzione di un collegio di autorità competenti (44). La BCE nutre tuttavia timori in merito all’attuabilità di tale procedura nel caso dei valori di riferimento critici finanziari, in particolare nel caso di un’emergenza come il fallimento del mercato. Inoltre, tali disposizioni non dovrebbero pregiudicare le responsabilità in materia di vigilanza bancaria della BCE ai sensi del regolamento che le attribuisce compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (45). Tale regolamento attribuisce alla BCE compiti di vigilanza prudenziale, ma non compiti connessi alla vigilanza in materia di conduzione degli affari, in relazione agli enti creditizi (46). Di conseguenza, la BCE ritiene che le autorità competenti nazionali rimangano responsabili della vigilanza sui valori di riferimento. Tuttavia, al fine di eliminare qualsiasi possibile dubbio sul fatto che la responsabilità in materia vigilanza sulla condotta finanziaria degli enti che ricadono nel meccanismo di vigilanza unico (MVU) rimane in capo alle autorità competenti nazionali, il regolamento dovrebbe specificare che l’autorità competente che gli Stati membri sono tenuti a designare deve essere un’autorità competente nazionale.

3.5.   Trasparenza e tutela dei consumatori

3.5.1.   La BCE osserva che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della proposta di regolamento, gli amministratori devono pubblicare i dati utilizzati per determinare il valore di riferimento immediatamente dopo la pubblicazione di quest’ultimo, salvo i casi in cui la pubblicazione abbia serie ripercussioni negative per i fornitori dei dati o pregiudichi l’affidabilità o integrità del valore di riferimento, nei quali casi la pubblicazione può essere rinviata per un periodo tale da ridurre notevolmente tali conseguenze. La BCE ritiene inoltre che la disposizione della proposta di regolamento che vieta all’autorità competente, ai suoi dipendenti e a qualsiasi agente delegato, di comunicare ad altri «informazioni coperte dal segreto professionale» non si applica all’amministratore del valore di riferimento e, pertanto, non impedisce in definitiva all’amministratore di pubblicare i dati anche quando contengono informazioni del tipo specificato all’articolo 16 della proposta di regolamento. Tuttavia, è dubbio se tali dati costituiscano un valore aggiunto per gli utenti. La proposta di regolamento dovrebbe invece garantire che gli utenti possano confidare sull’affidabilità dei dati in virtù della corretta sorveglianza, vigilanza, archiviazione e revisione di essi. Inoltre, in relazione ai valori di riferimento basati su operazioni possono verificarsi situazioni in cui i dati da pubblicare comprendono informazioni commercialmente sensibili o coperte da segreto aziendale, ad esempio ove vi siano incluse informazioni sul volume delle operazioni. Conseguentemente, neppure in un momento successivo dovrebbe richiedersi agli amministratori di pubblicare i dati, a meno che il fornitore di dati interessato non abbia dato il proprio preventivo consenso, mentre sarebbe sufficiente prevedere che l’amministratore conservasse i dati per un certo periodo durante il quale l’autorità competente possa accedervi su richiesta (47). Ciò sarebbe meno oneroso per i fornitori di dati, mentre consentirebbe all’autorità competente dell’amministratore di avere accesso ai dati in modo da vigilare sulla loro accuratezza e adeguatezza.

3.5.2.   Le disposizioni sulla trasparenza obbligano l’amministratore di un valore di riferimento a pubblicare una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di modifiche sostanziali del valore di riferimento o di sua cessazione. Analogamente, le entità sottoposte a vigilanza e gli utenti sono altresì tenuti a pubblicare solidi piani che specificano le azioni che intendono intraprendere in tale eventualità (48). Tuttavia, né queste disposizioni, né quelle contenenti disposizioni transitorie (49), prevedono l’obbligo di piani di emergenza in caso di un’improvvisa interruzione di un valore di riferimento. La BCE raccomanda, pertanto, che la proposta di regolamento includa un obbligo per l’amministratore del valore di riferimento di elaborare le proprie procedure di emergenza, assicurando piena trasparenza nei confronti degli utenti finali degli indici. Si suggerisce di includere tali disposizioni nel codice di condotta dell’amministratore del valore di riferimento quale obbligo aggiuntivo ai sensi del paragrafo 1 della sezione D dell’allegato I della proposta di regolamento (50).

3.5.3.   Le entità sottoposte a vigilanza quali gli enti creditizi devono valutare se collegare un contratto finanziario da concludere con un consumatore a un valore di riferimento sia idoneo o meno all’uso nei rapporti con i consumatori. Nel garantire l’idoneità l’entità deve ottenere le necessarie informazioni su quel valore di riferimento, compresa la dichiarazione dell’amministratore sul valore di riferimento (51). La BCE raccomanda che gli organi legislativi dell’Unione chiariscano in che modo quest’obbligo troverà riscontro nella proposta della Commissione in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (52), in quanto la proposta di regolamento include nella definizione di contratti finanziari i crediti ipotecari.

3.6.   Uso di valori di riferimento forniti da amministratori di paesi terzi  (53)

3.6.1.   La BCE osserva che, secondo il proposto regime di equivalenza di cui all’articolo 20, le entità sottoposte a vigilanza nell’Unione possono utilizzare i valori di riferimento forniti da amministratori ubicati in paesi terzi purché siano soddisfatte alcune specifiche condizioni, ivi incluso l’ottenimento di una decisione da parte della Commissione che riconosca che il loro quadro giuridico e la loro prassi di vigilanza sono equivalenti a quelli della proposta di regolamento. La BCE osserva altresì che tali valori di riferimento non sembrano beneficiare delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 39, che apparentemente disciplinano esclusivamente i valori di riferimento esistenti il cui amministratore deve richiedere l’autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro dove l’amministratore è ubicato, ossia un amministratore ubicato nell’Unione.

3.6.2.   La BCE nutre timori in merito all’attuabilità del proposto regime di equivalenza, in particolare se esso dovesse essere introdotto contemporaneamente alle altre disposizioni della proposta di regolamento. Numerosi prodotti di investimento di particolare rilevanza nell’Unione, in particolare in derivati e fondi di investimento, fanno riferimento a valori di riferimento al di fuori dell’Unione. Sebbene la IOSCO abbia pubblicato principi per la determinazione dei valori di riferimento e incoraggi i paesi ad attuarli (54), la questione è ancora di competenza dei singoli paesi ed è, quindi, incerto se tutti i membri della IOSCO provvederanno ad attuarli per mezzo di provvedimenti legislativi. Dato che la decisione di riconoscimento dell’equivalenza da parte della Commissione di cui alla proposta di regolamento deve dichiarare che il quadro giuridico del paese terzo assicura che i requisiti del regolamento, compresi i requisiti governance e controllo sugli amministratori, sono legalmente vincolanti e soggetti ad effettiva vigilanza e applicazione (55), può essere difficile per molti quadri giuridici di paesi terzi, inclusi quelli di paesi del G20, soddisfare le condizioni di equivalenza, ad esempio, laddove non sottopongano il proprio amministratore e i fornitori di dati a obblighi di vigilanza (56). Conseguentemente, un ampio spettro di prodotti che fanno riferimento a tali valori di riferimento amministrati in paesi terzi dovrebbero essere ritirati e con potenziali ripercussioni significative di tale azione sulla stabilità finanziaria.

3.6.3.   Inoltre, la BCE osserva che il proposto regime di equivalenza non fornisce chiare indicazioni sulle conseguenze per i contratti che attualmente fanno riferimento a tali valori di riferimento nel caso in cui non dovessero superare la valutazione di equivalenza, dato che le disposizioni transitorie dall’articolo 39 sembrano applicarsi solo ai valori di riferimento dell’Unione.

3.6.4.   Per questi motivi, piuttosto che lasciare nel limbo l’uso dei valori di riferimento non appartenenti all’Unione, la BCE invita gli organi legislativi dell’Unione a considerare di introdurre come minimo un più lungo periodo di attuazione per il regime di equivalenza nel quale valori di riferimento oggetto di selezione, ampiamente utilizzati e amministrati in paesi terzi, in particolare paesi del G20, possano continuare ad essere usati nell’Unione sino al termine di un più lungo periodo transitorio di tre anni. Per tali valori di riferimento, l’amministratore del paese terzo sarebbe tenuto a dimostrare il rispetto dei principi della IOSCO nel contesto del proprio quadro giuridico nazionale. Di conseguenza, il valore di riferimento sarebbe temporaneamente esonerato dai requisiti di equivalenza di cui all’articolo 20 della proposta di regolamento. È importante, tuttavia, contemperare la preoccupazione per la stabilità finanziaria nell’ambito dell’Unione con la più ampia preoccupazione per la parità di trattamento tra tutti gli amministratori di valori di riferimento critici che sono ampiamente utilizzati nell’Unione. Al fine di conseguire tale contemperamento, la BCE propone di attribuire all’AESFEM il compito di riesaminare periodicamente, per conto della Commissione, se il rinvio dell’attuazione del regime di equivalenza per gli amministratori non ubicati nell’Unione (57) sia ancora giustificato.

4.   Altri aspetti internazionali

Nella risposta dell’Eurosistema alla consultazione della Commissione sulla regolamentazione degli indici del settembre 2012 (58), la BCE ha sottolineato l’importanza di assicurare in questo ambito l’adeguato coordinamento delle iniziative legislative a livello nazionale e dell’Unione con quelle internazionali. In proposito, la BCE osserva che l’Official Sector Steering Group del Consiglio per la stabilità finanziaria, di cui la BCE è membro, sta attualmente valutando il futuro dei valori di riferimento finanziari per il settore bancario insieme agli operatori di mercato.

Laddove la BCE raccomanda che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 gennaio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 641 final.

(2)  Cfr. l’articolo 1 della proposta di regolamento. L’ambito di applicazione è vasto, ricomprendendo una ampia varietà di valori di riferimento di indici, compresi tutti i valori di riferimento che vengono utilizzati come riferimento per strumenti finanziari negoziati o ammessi alla negoziazione su sedi regolamentate, come energia, merci e derivati su valuta.

(3)  Cfr. gli articoli 7 e 8 della proposta di regolamento.

(4)  Cfr. veda l’articolo 22 della proposta di regolamento. Pertanto, come specificato dall’articolo 19, le entità sottoposte a vigilanza possono usare un valore di riferimento di cui alla proposta di regolamento solo se fornito da un amministratore autorizzato in conformità all’articolo 23 o registrato in conformità all’articolo 21.

(5)  Ad esempio se i membri dell’amministratore o un panel gestito dall’amministratore comprendono operatori di mercato che forniscono dati per l’indice.

(6)  Cfr. l’articolo 13 dalla proposta di regolamento. In relazione ai valori di riferimento critici gli amministratori devono notificare il codice di condotta all’autorità competente e ottenerne l’approvazione.

(7)  Cfr. l’articolo 29 della proposta di regolamento. I poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti sono specificati nell’articolo 30 e le loro sanzioni amministrative nell’articolo 31.

(8)  Cfr. l’articolo 34, paragrafi 1 e 6, della proposta di regolamento. La misura pertinente relativa alla fornitura di dati obbligatoria è specificata all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b).

(9)  Queste includono misure relative alla fornitura di dati obbligatoria (articolo 14), all’autorizzazione degli amministratori (articoli 23 e 24) e misure e sanzioni amministrative (articolo 31).

(10)  Ciò è previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331, 15.12.2010, pag. 84).

(11)  Cfr. il Titolo V della proposta di regolamento. Gli amministratori di valori di riferimento di paesi terzi devono notificare e registrare i valori di riferimento presso l’AESFEM e la Commissione deve approvare il regime regolamentare del paese terzo come equivalente a quello dell’Unione prima che possano essere utilizzati da entità sottoposte a vigilanza nell’Unione.

(12)  Cfr. la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), COM(2012) 421 final, e la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, COM(2012) 420 final.

(13)  Cfr. la relazione finale della IOSCO sui principi per i valori di riferimento finanziari (IOSCO final report on principles for financial benchmarks) del 17 luglio 2013, disponibile sui sito Internet della IOSCO all’indirizzo www.iosco.org

(14)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, della proposta di regolamento.

(15)  Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 15, della proposta di regolamento si tratta di contratti di credito e contratti di credito relativi a immobili residenziali come definiti nelle pertinenti direttive dell’Unione.

(16)  Cfr. European Commission’s public consultation on the regulation of indices — Eurosystem’s response, novembre 2012, pagg. 2-3, disponibile all’indirizzo ww.ecb.europa.eu

(17)  Cfr. Eurosystem’s response to the EBA and ESMÀs public consultation on the principles for benchmark-setting processes in the EU e Eurosystem’s response to IOSCO’s consultation report on financial benchmarks, entrambi pubblicati a febbraio 2013.

(18)  I fondi comuni monetari (FCM) possono utilizzare indici come riferimento per il prezzo degli strumenti finanziari negoziati dagli stessi. Cfr. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari, COM(2013) 615 definitiva, che prevede che i FCM valutino le loro attività, nel caso in cui non sia disponibile il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato, che è un metodo basato su valori di riferimento (cfr. in particolare il considerando 41 e l’articolo 2, paragrafo 10, della proposta di regolamento). I FCM sono di norma strutturati come gestori di fondi di investimento alternativi o come organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, e come tali già compresi nella definizione di entità sottoposte a vigilanza [cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, punto 14, lettere e) e f), della proposta di regolamento citata].

(19)  Cfr. l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e il considerando 16 della proposta di regolamento.

(20)  Cfr. le modifiche da 1 a 3.

(21)  Si osserva al riguardo che il progetto di relazione della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo del 15 novembre 2013 [ha proposto di includere le BCN nell’ambito della proposta di regolamento – (cfr. l’emendamento 20 del progetto di relazione). Tuttavia si riconosce (considerando 20) che «l’esternalizzazione del calcolo, in assenza di discrezionalità nell’applicazione della formula, non implica che l’operatore incaricato del calcolo sia un amministratore ai fini del presente regolamento». Il progetto di relazione non è ancora stato oggetto di votazione da parte della Commissione. Disponibile sul sito Internet del Parlamento all’indirizzo www.europarl.europa.eu

(22)  IOSCO final report on principles for financial benchmarks, cfr. la nota 13.

(23)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, punto 19, e l’allegato II della proposta di regolamento.

(24)  Cfr. la modifica 5. Cfr. altresì il capitolo sui tassi di interesse di riferimento del Bollettino mensile BCE di ottobre 2013, pag. 69, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu

(25)  Cfr. i titoli II e VI della proposta di regolamento.

(26)  Cfr. l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della proposta di regolamento.

(27)  Cfr. il capitolo 1 del titolo II della proposta di regolamento.

(28)  Cfr. il paragrafo 3.3.2 dove si evidenziano preoccupazioni in merito all’attuabilità delle soglie per la fornitura di dati obbligatoria.

(29)  Cfr. European Commission’s public consultation on the regulation of indices — Eurosystem’s response, novembre 2012, pag. 3.

(30)  Ciò è previsto dall’articolo 34 della proposta di regolamento con riferimento all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(31)  Cfr. gli articoli 20 e 21 della proposta di regolamento.

(32)  Cfr. la modifica 9 in relazione all’articolo 20, paragrafo 1, dove si utilizza il termine «amministratori ubicati in un paese terzo».

(33)  Cfr. l’articolo 26, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(34)  Cfr. il titolo III della proposta di regolamento.

(35)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, punto 21 (definizione) e l’articolo 13 della proposta di regolamento. In particolare, l’amministratore di un valore di riferimento critico è tenuto a notificare il proprio codice di condotta all’autorità competente nazionale, che ne verifica la conformità con il regolamento.

(36)  Cfr. l’articolo 14 della proposta di regolamento.

(37)  Cfr. Eurosystem’s response to the EBA and ESMÀs public consultation, cfr. la nota 17.

(38)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, punto 21, della proposta di regolamento.

(39)  Cfr. la modifica 6.

(40)  Cfr. l’articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a c) della proposta di regolamento.

(41)  Cfr. l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con la sezione C dell’allegato I della proposta di regolamento.

(42)  Cfr. la modifica 6.

(43)  Questa disposizione attribuisce all’autorità competente dell’amministratore il potere di: a) richiedere alle entità sottoposte a vigilanza di fornire dati all’amministratore in conformità alla metodologia, al codice di condotta o ad altre norme; e b) determinare le modalità e le tempistiche per la fornitura dei dati. L’obbligo di fornire assistenza è stabilito dall’articolo 14, paragrafo 3.

(44)  Cfr. l’articolo 34, paragrafi 1 e 2 della proposta di regolamento.

(45)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63). Cfr. altresì il regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

(46)  Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

(47)  Cfr. l’articolo 16 della proposta di regolamento e la modifica 7.

(48)  Cfr. gli articoli 17 e 39 della proposta di regolamento.

(49)  Articolo 39 della proposta di regolamento.

(50)  Cfr. le modifiche 8 e 18.

(51)  Cfr. l’articolo 18, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(52)  Cfr. la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali, COM(2011) 142 definitivo.

(53)  Cfr. gli articoli 20 e 21.

(54)  Cfr. la nota 13, nonché l’ultimo comunicato della IOSCO di novembre 2013.

(55)  Cfr. l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 5 della proposta di regolamento.

(56)  Ad esempio perché l’amministratore è un’associazione di un mercato non regolamentato. Secondo l’opinione della BCE basata sui riscontri degli operatori di mercato pochi paesi al di fuori dell’Unione hanno intenzione di regolamentare qualcosa oltre al tasso di interesse principale e alcuni valori di riferimento di cambi e di merci.

(57)  Cfr. la modifica 16.

(58)  Cfr. European Commission’s public consultation on the regulation of indices — Eurosystem’s response, novembre 2012, pag. 8.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Considerando 16

«(16)

I valori di riferimento forniti dalle banche centrali dell’Unione sono soggetti al controllo da parte di autorità pubbliche e soddisfano principi, norme e procedure che assicurano l’accuratezza, l’integrità e l’indipendenza dei rispettivi valori di riferimento, secondo quanto disposto dal presente regolamento. Pertanto, non è necessario che tali valori di riferimento siano assoggettati al presente regolamento. Tuttavia, anche le banche centrali di paesi terzi possono fornire valori di riferimento usati nell’Unione. Occorre stabilire che solo le banche centrali dei paesi terzi che producono valori di riferimento e sono soggette a norme analoghe a quelle stabilite dal presente regolamento sono esentate dagli obblighi di cui al regolamento stesso.»

«(16)

I valori di riferimento forniti dalle banche centrali dell’Unione sono soggetti al controllo da parte di autorità pubbliche e soddisfano principi, norme e procedure che assicurano l’accuratezza, l’integrità e l’indipendenza dei rispettivi valori di riferimento, secondo quanto disposto dal presente regolamento. Pertanto, non è necessario che tali valori di riferimento siano assoggettati al presente regolamento. Tuttavia, anche le banche centrali di paesi terzi possono fornire valori di riferimento usati nell’Unione. Occorre stabilire che solo le banche centrali dei paesi terzi che producono valori di riferimento e sono soggette a norme analoghe a quelle stabilite nel presente regolamento sono esentate dagli obblighi di cui al regolamento stesso.»

Nota esplicativa

I valori di riferimento forniti dalle banche centrali sono soggetti al controllo da parte di autorità pubbliche. Detti controlli sono già configurati in modo da soddisfare principi, norme e procedure che assicurano l’accuratezza, l’integrità e l’indipendenza dei rispettivi valori di riferimento. Pertanto, non è necessario comprendere nella proposta di regolamento le banche centrali e i valori di riferimento da queste forniti.

Modifica 2

Considerando 50

«(50)

Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in relazione ad alcuni suoi aspetti occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Detti aspetti riguardano l’accertamento dell’equivalenza del quadro giuridico a cui sono soggetti le banche centrali e i fornitori di valori di riferimento dei paesi terzi, nonché della natura critica del valore di riferimento. Occorre che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.»

«(50)

Al fine di assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, in relazione ad alcuni suoi aspetti occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Detti aspetti riguardano l’accertamento dell’equivalenza del quadro giuridico a cui sono soggetti le banche centrali e i fornitori di valori di riferimento dei paesi terzi, nonché della natura critica del valore di riferimento. Occorre che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.»

Nota esplicativa

L’eliminazione delle banche centrali è dovuta alla proposta esenzione per dette istituzioni.

Modifica 3

Articolo 2, paragrafi 2 e 3

«2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC);

b)

alle banche centrali di paesi terzi il cui quadro giuridico è riconosciuto dalla Commissione come equivalente, in termini di principi, norme e procedure, ai requisiti di accuratezza, integrità e indipendenza per la fornitura dei valori di riferimento disposti dal presente regolamento.

3.   La Commissione redige un elenco delle banche centrali dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, lettera b).

Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.»

«2.   Il presente regolamento non si applica: alle banche centrali.

a)

ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC);

b)

alle banche centrali di paesi terzi il cui quadro giuridico è riconosciuto dalla Commissione come equivalente, in termini di principi, nome e procedure, ai requisiti di accuratezza, integrità e indipendenza per la fornitura dei valori di riferimento disposti dal presente regolamento.

3.   La Commissione redige un elenco delle banche centrali dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, lettera b).

Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.»

Nota esplicativa

Cfr. la nota esplicativa relativa alla modifica 1.

Modifica 4

Articolo 3, paragrafo 1, numero 19

«19.   “tasso di riferimento interbancario”, un valore di riferimento in cui l’attività sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del presente articolo è costituita dal tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti presso o ad altre banche;»

«19:   “tasso di riferimento interbancario”, un valore di riferimento in cui l’attività sottostante ai fini del punto 1, lettera c) del presente articolo è costituita dal tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti presso o ad altre banche, o il tasso disponibile sul mercato all’ingrosso

Nota esplicativa

Il termine «tasso di riferimento interbancario» utilizzato ai fini del regime speciale previsto all’allegato II non appare adeguato per tutti gli attuali valori di riferimento basati su tassi di interesse o per quelli che potrebbero essere sviluppati in futuro. Ad esempio, la definizione attuale non sembra ricomprendere i tassi di interesse basati su dati verificabili sul mercato all’ingrosso. La definizione dovrebbe pertanto essere ampliata in modo da ricomprendere non solo i valori di riferimento basati sui tassi di interesse a cui le banche possono accendere o concedere prestiti presso o ad altre banche, ma anche quelli basati sui tassi utilizzati nelle operazioni di prestito che le banche conducono sul mercato all’ingrosso.

Modifica 5

Articolo 3, paragrafo 1, numero 21

«21.   “valore di riferimento critico”, un valore di riferimento per il quale la maggior parte dei fornitori di dati sono entità sottoposte a vigilanza e che sono associati a strumenti finanziari aventi un valore nozionale di almeno 500 miliardi di euro;»

«21.   “valore di riferimento critico”, un valore di riferimento per il quale la maggior parte dei fornitori di dati sono entità sottoposte a vigilanza e che sono associati a strumenti finanziari aventi un valore nozionale di almeno 500 miliardi di euro, rispetto al quale l’eventuale cessazione della fornitura o la fornitura mediante l’uso di un panel o di un insieme di fornitori di dati non rappresentativo o di dati non rappresentativi avrebbe un impatto negativo rilevante sulla stabilità finanziaria, sul corretto funzionamento dei mercati, sui consumatori o sull’economia reale

Nota esplicativa

La BCE ritiene opportuna una definizione più flessibile basata su considerazioni di stabilità finanziaria piuttosto che la definizione proposta basata su una soglia numerica del valore nozionale. In particolare nel caso di un nuovo valore di riferimento critico nel nuovo contesto di valori di riferimento basati sulle operazioni, è probabile che inizialmente vi siano fluttuazioni nel volume degli strumenti finanziari associati al valore di riferimento. Una definizione ancorata a considerazioni di stabilità finanziaria offre una base più solida per l’emersione di nuovi valori di riferimento critici, quali i tassi di riferimento interbancari, nel caso in cui il mercato voglia crearli.

Modifica 6

Articolo 14, paragrafi 1,2 (nuovo), 3 (nuovo) e 4 (nuovo)

«1.   Se, in qualunque anno, almeno il 20 % dei fornitori di dati di un valore di riferimento critico cessa la fornitura, o vi sono sufficienti motivi per ritenere che almeno il 20 % dei fornitori di dati cesserà la fornitura, l’autorità competente dell’amministratore di un valore di riferimento critico ha il potere di:

a)

richiedere alle entità sottoposte a vigilanza, selezionate ai sensi del paragrafo 2, di fornire dati all’amministratore in conformità alla metodologia, al codice di condotta o ad altre norme;

b)

determinare le modalità e le tempistiche per la fornitura dei dati;

c)

modificare il codice di condotta, la metodologia o le altre norme del valore di riferimento critico.»

«1.   Se, in qualunque anno, almeno il 20 % dei fornitori di dati di un valore di riferimento critico cessa la fornitura, o vi sono sufficienti motivi per ritenere che almeno il 20 % dei fornitori di dati cesserà la fornitura, l’autorità competente dell’amministratore di un valore di riferimento critico Ogni due anni l’amministratore di uno o più valori di riferimento critici presenta alla propria autorità competente una valutazione in merito alla rappresentatività di ciascun valore di riferimento critico che amministra.

2.   Un fornitore di dati per un valore di riferimento critico che intende abbandonare un panel ne informa per iscritto l’amministratore interessato, che a sua volta senza indugio:

a)

informa la propria autorità competente; e

b)

presenta alla propria autorità competente, al più tardi 14 giorni dopo la data di notifica, una valutazione strutturale delle implicazioni dell’abbandono del panel da parte del fornitore di dati per quanto riguarda le dimensioni e la rappresentatività del panel.

3.   Al ricevimento di una valutazione di cui ai paragrafi 1 o 2 e sulla base di essa, l’autorità competente senza indugio:

a)

informa l’AESFEM; e

b)

valuta autonomamente se il valore di riferimento critico difetta di rappresentatività. [Ciò può in particolare discendere da un ridotto numero di fornitori di dati nel corso del tempo o da sviluppi strutturali del mercato.]

4.   Se l’autorità competente dell’amministratore ritiene che il valore di riferimento manca di rappresentatività, essa ha il potere di:

a)

richiedere alle entità sottoposte a vigilanza, selezionate ai sensi del paragrafo 5, di fornire dati all’amministratore in conformità alla metodologia, al codice di condotta o ad altre norme;

b)

determinare le modalità e le tempistiche per la fornitura dei dati;

c)

modificare il codice di condotta, la metodologia o le altre norme del valore di riferimento critico;

d)

richiedere a un fornitore di dati che ha notificato la propria volontà di abbandonare un panel ai sensi del paragrafo 2 di rimanervi finché l’autorità competente non abbia terminato la propria valutazione. Tale periodo non può superare le [4] settimane dalla data della notifica da parte del fornitore di dati dell’intenzione di abbandonare il panel.»

Nota esplicativa

Potrebbe verificarsi una situazione in cui in ogni dato anno un numero di istituzioni di un panel inferiori al 20 % del numero totale dei fornitori di dati cessa di fornire dati e in cui successivamente tale numero aumenta in maniera significativa, ma senza che in ogni dato anno il numero di cessazioni raggiunga il 20 % del totale dei fornitori di dati. In tale situazione, i poteri dell’autorità competente dell’amministratore di intervenire ai sensi dell’articolo 14 (fornitura di dati obbligatoria) non verrebbero attivati. La soglia numerica per l’attivazione di tali poteri consistente nel 20 % dei fornitori di dati che cessano di fornire dati dovrebbe pertanto essere sostituita da svariati test qualitativi basati su una valutazione da parte dell’autorità di vigilanza competente degli effetti di ogni riduzione della dimensione del panel in termini di rappresentatività del panel e dei dati. Ciò implica che un fornitore di dati che intende abbandonare un panel debba informarne immediatamente l’amministratore. Per motivi di stabilità finanziaria si rende necessario altresì il conferimento di un potere aggiuntivo per garantire che qualsiasi fornitore di dati che intenda ritirarsi dal panel vi rimanga finché detta valutazione non sia conclusa.

Modifica 7

Articolo 16

«1.   Gli amministratori pubblicano i dati usati per determinare il valore di riferimento immediatamente dopo la pubblicazione del valore di riferimento, salvo i casi in cui la pubblicazione produca gravi conseguenze negative per i fornitori dei dati o pregiudichi l’affidabilità o integrità del valore di riferimento. In tali casi la pubblicazione può essere rinviata per un periodo tale da ridurre notevolmente tali conseguenze. Eventuali dati personali contenuti nei dati non vengono pubblicati.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a misure intese a specificare le informazioni da divulgare di cui al paragrafo 1, i mezzi di pubblicazione, nonché le circostanze in cui la pubblicazione può essere rinviata e i mezzi di trasmissione.»

«1.   Gli amministratori pubblicano i dati usati per determinare il valore di riferimento immediatamente dopo la pubblicazione del valore di riferimento, salvo i casi in cui la pubblicazione produca gravi conseguenze negative per i fornitori di dati o pregiudichi l’affidabilità o integrità del valore di riferimento. In tali casi la pubblicazione può essere rinviata per un periodo tale da ridurre notevolmente tali conseguenze. Eventuali dati personali contenuti nei dati non vengono pubblicati.

«1.   Gli amministratori conservano e tengono a disposizione delle rispettive autorità competenti i dati utilizzati per determinare il valore di riferimento per un periodo di [5] anni dalla data di pubblicazione del valore di riferimento.

Nel conservare i dati, gli amministratori sono soggetti all’obbligo di tutelare tutte le parti di tali dati che siano commercialmente sensibili, coperte da segreto aziendale o costituiscano dati personali.

Gli amministratori possono pubblicare i dati di un fornitore di dati utilizzati per determinare il valore di riferimento solo con il previo consenso del fornitore stesso.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 riguardo a misure intese a specificare le informazioni da divulgare conservare di cui al paragrafo 1, e i mezzi di pubblicazione, nonché le circostanze in cui la pubblicazione può essere rinviata e i mezzi di trasmissione con cui, su richiesta, vengono trasmesse o rese altrimenti disponibili all’autorità competente

Nota esplicativa

Neanche in un momento successivo dovrebbe richiedersi agli amministratori di pubblicare i dati. In primo luogo, tali dati non rappresentano alcun valore aggiunto per gli utenti. Piuttosto, la proposta di regolamento dovrebbe garantire che gli utenti possano confidare nell’accuratezza e nell’affidabilità dei dati in virtù di adeguati meccanismi di controllo. In secondo luogo, i dati possono comprendere informazioni commercialmente sensibili o coperte da segreto aziendale, ad esempio ove siano incluse nei dati informazioni sul volume delle operazioni. È necessario, tuttavia, che l’amministratore mantenga i dati a disposizione della competente autorità di vigilanza per un periodo ragionevole in modo da consentire all’autorità di verificare che i dati forniti siano affidabili e accurati. Il fornitore di dati interessato può comunque dare il proprio consenso preventivo alla pubblicazione dei dati.

Modifica 8

Articolo 17, paragrafo 1

«1.   Gli amministratori pubblicano una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di modifiche o cessazione di un valore di riferimento.»

«1.   Gli amministratori pubblicano una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di modifiche o cessazione di un valore di riferimento. Gli amministratori stabiliscono altresì nel codice di condotta di cui all’articolo 9 le procedure di emergenza esistenti per il caso di un’improvvisa interruzione del valore di riferimento.»

Nota esplicativa

L’inclusione delle procedure di emergenza tra gli obblighi dell’amministratore del valore di riferimento di cui al codice di condotta contribuirebbe alla solidità del valore di riferimento, promuoverebbe la trasparenza nei confronti degli operatori di mercato e faciliterebbe la transizione verso un valore di riferimento sostitutivo in caso di emergenza, ossia in caso di grave e improvvisa interruzione della capacità dell’amministratore di fornire il valore si riferimento. Cfr. anche la modifica 17.

Modifica 9

Articolo 20, paragrafo 1

«1.   Le entità sottoposte a vigilanza dell’Unione possono utilizzare valori di riferimento forniti da amministratori ubicati in un paese terzo purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 2, riconoscendo il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo come equivalenti ai requisiti del presente regolamento;

b)

l’amministratore è autorizzato o registrato, e soggetto a vigilanza, in detto paese terzo;

c)

l’amministratore ha comunicato all’AESFEM il proprio consenso all’uso dei valori di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell’Unione, l’elenco dei valori di riferimento che possono essere usati nell’Unione e l’autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo;

d)

l’amministratore è debitamente registrato ai sensi dell’articolo 21; e

e)

gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono operativi.»

«1.   Le entità sottoposte a vigilanza dell’Unione possono utilizzare valori di riferimento forniti da amministratori ubicati in un paese terzo per un periodo di 3 anni dalla data in entrata in vigore del presente regolamento purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 2, riconoscendo il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo come equivalenti ai requisiti del presente regolamento una decisione che stabilisce che l’amministratore del valore di riferimento rispetta il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo in cui l’amministratore è ubicato e in particolare i principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziari;

b)

l’amministratore è autorizzato o registrato, e soggetto a vigilanza, in detto paese terzo;

c)

l’amministratore ha comunicato all’AESFEM il proprio consenso all’uso dei valori di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell’Unione, e l’elenco dei valori di riferimento che possono essere usati nell’Unione e l’autorità competente responsabile della vigilanza nel paese terzo; e

d)

l’amministratore è debitamente registrato ai sensi dell’articolo 21; e

e)

gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono operativi

In considerazione della diversificazione a livello internazionale degli approcci normativi per i valori di riferimento finanziari, l’introduzione di un regime di equivalenza dovrebbe essere attentamente soppesato anche nella prospettiva di considerazioni di stabilità finanziaria. Si dovrebbe pertanto prendere in considerazione l’introduzione di un’esenzione di 3 anni dal regime di equivalenza per gli amministratori di paesi terzi di valori di riferimento critici selezionati che sono ampiamente utilizzati nell’Unione. Gli amministratori di paesi terzi dovrebbero tuttavia essere tenuti a dimostrare l’osservanza del loro quadro giuridico e della loro prassi di vigilanza nazionali, nonché dei principi della IOSCO. In tali circostanze, il valore di riferimento sarebbe temporaneamente esentato dai requisiti di equivalenza di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3. Gli amministratori che beneficiassero di tale regime sarebbero registrati separatamente dall’AESFEM (cfr. infra). Al fine di contemperare gli interessi potenzialmente confliggenti della stabilità finanziaria e della parità di trattamento tra amministratori di valori di riferimento dell’Unione e quelli non appartenenti all’Unione, il rinvio di tre anni dovrebbe essere oggetto di revisione annuale. Tale compito potrebbe essere svolto dall’AESFEM su incarico della Commissione (cfr. la modifica 15).

Inoltre, in considerazione della definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 22 che definisce «ubicato» come il paese in cui è situate la sede legale o altro indirizzo ufficiale di una persona giuridica, il termine «ubicato» dovrebbe essere utilizzato in maniera coerente in tutto il testo della proposta di regolamento.

Modifica 10

Articolo 20, paragrafo 2 (nuovo)

 

«2.   Le entità sottoposte a vigilanza nell’Unione possono utilizzare i valori di riferimento forniti da amministratori ubicati in un paese terzo a partire dal terzo anniversario dell’entrata in vigore del presente regolamento purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 3, riconoscendo il quadro giuridico e la prassi di vigilanza del paese terzo come equivalenti ai requisiti del presente regolamento;

b)

l’amministratore è autorizzato o registrato, e soggetto a vigilanza, in detto paese terzo;

c)

l’amministratore ha comunicato all’AESFEM il proprio consenso all’uso dei valori di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell’Unione, l’elenco dei valori di riferimento che possono essere usati nell’Unione e l’autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo;

d)

l’amministratore è debitamente registrato ai sensi dell’articolo 21; e

e)

gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono operativi.»

Nota esplicativa

Il regime di piena equivalenza di cui al nuovo articolo 20, paragrafo 2 entrerebbe in vigore solo a partire dal terzo anniversario dell’entrata in vigore della proposta di regolamento.

Modifica 11

Articolo 20, paragrafo 2

«2.   La Commissione può adottare una decisione che dichiari che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a)

gli amministratori autorizzati o registrati in detto paese terzo ottemperano a requisiti legalmente vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l’adempimento dei principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziari pubblicati il 17 luglio 2013; e

b)

i requisiti vincolanti sono soggetti ad effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.

Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.»

«3 2.   Ai fini del paragrafo 2, la Commissione può adottare una decisione che dichiari che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a)

gli amministratori autorizzati o registrati in detto paese terzo ottemperano a requisiti legalmente vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l’adempimento dei principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziari pubblicati il 17 luglio 2013; e

b)

i requisiti vincolanti sono soggetti ad effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.

Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 38, paragrafo 2.»

Nota esplicativa

In ragione della proposta introduzione di un regime temporaneo più leggero ai sensi del nuovo articolo 20, paragrafo 1, per un periodo di tre anni, la decisione di equivalenza della Commissione di cui al nuovo articolo 20, paragrafo 2, sarebbe necessaria solo dopo il terzo anniversario della entrata in vigore della proposta di regolamento.

Modifica 12

Articolo 20, paragrafo 3

«3.   L’AESFEM istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2. Detti accordi specificano quanto meno: [...]»

«3 4.   L’AESFEM istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 3. Detti accordi specificano quanto meno: [...]»

Nota esplicativa

Si tratta di una modifica resa necessaria dall’inserimento del nuovo articolo 20, paragrafo 2.

Modifica 13

Articolo 20, paragrafo 4

«4.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3, in modo da assicurare che le autorità competenti e l’AESFEM siano in grado di esercitare tutti i poteri di vigilanza previsti dal presente regolamento.

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità con la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

«4 5.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3 4, in modo da assicurare che le autorità competenti e l’AESFEM siano in grado di esercitare tutti i poteri di vigilanza previsti dal presente regolamento.

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità con la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

Nota esplicativa

Si tratta di una modifica resa necessaria dall’inserimento del nuovo articolo 20, paragrafo 2.

Modifica 14

Articolo 21, paragrafi 1 e 2

«1.   L’AESFEM registra gli amministratori che le abbiano notificato il consenso come previsto all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c). Il registro è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell’AESFEM e contiene le informazioni sui valori di riferimento che gli amministratori pertinenti sono autorizzati a fornire, nonché l’autorità competente responsabile della loro vigilanza nel paese terzo.

2.   L’AESFEM cancella l’iscrizione di un amministratore di cui al paragrafo 1 dal registro di cui al paragrafo 1 se:

a)

ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che l’amministratore agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi valori di riferimento o l’ordinato funzionamento dei mercati; o

b)

ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che l’amministratore abbia commesso una grave violazione della normativa nazionale o delle altre disposizioni applicabili nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.»

«1.   L’AESFEM registra gli amministratori che le abbiano notificato il consenso come previsto all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c). Il registro è pubblicamente accessibile sul sito Internet dell’AESFEM e contiene le informazioni sui valori di riferimento che gli amministratori pertinenti sono autorizzati a fornire, nonché l’autorità competente responsabile della loro vigilanza nel paese terzo.

2.   L’AESFEM cancella l’iscrizione di un amministratore di cui al paragrafo 1 da registro pertinente di cui al paragrafo 1 se:

a)

ha fondati motivi, basati su elementi documentati, per ritenere che l’amministratore agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi valori di riferimento o l’ordinato funzionamento dei mercati; o

b)

ha fondati motivi, basati su elementi documentati, di ritenere che l’amministratore abbia commesso una grave violazione della normativa nazionale o delle altre disposizioni applicabili nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2 1, lettera a) o dell’articolo 20, paragrafo 3

Nota esplicativa

Anche la tenuta del registro degli amministratori di paesi terzi di valori di riferimento critici che sono ampiamente utilizzati nell’Unione e sono soggetti al regime temporaneo più leggero di cui all’articolo 20, paragrafo 1, dovrebbe essere curata dall’AESFEM per conto della Commissione.

Modifica 15

Articolo 29, paragrafo 1

«1.   Per gli amministratori e i fornitori di dati sottoposti a vigilanza, ciascuno Stato membro designa l’autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione e l’AESFEM.»

«1.   Per gli amministratori e i fornitori di dati sottoposti a vigilanza, ciascuno Stato membro designa l’autorità competente nazionale pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione e l’AESFEM.»

Al fine di eliminare qualsiasi dubbio sul fatto che la responsabilità in materia di vigilanza sulla condotta finanziaria delle istituzioni che ricadono nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) rimane in capo alle autorità competenti nazionali, si dovrebbe specificare che l’autorità competente designata è un’autorità competente nazionale.

Sebbene i membri del SEBC siano esclusi dall’ambito della proposta di regolamento dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la BCE ritiene che tale esclusione non pregiudichi la competenza degli Stati membri di designare le proprie banche centrali quali autorità competenti nazionali, in quanto l’esclusione riguarda le attività specificate all’articolo 2, paragrafo 1, e ulteriormente definite nella proposta di regolamento.

Modifica 16

Articolo 40

«Entro il 1o luglio 2018 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta in merito una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare:

a)

sul funzionamento e l’efficacia del regime dei valori di riferimento critici e della partecipazione obbligatoria di cui all’articolo 13 e all’articolo 14, nonché sulla definizione di valore di riferimento critico di cui all’articolo 3;

b)

sull’efficacia del regime di vigilanza, di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all’articolo 34, nonché sull’adeguatezza della vigilanza su taluni valori di riferimento da parte degli organismi dell’Unione; e

c)

sul valore del requisito di idoneità di cui all’articolo 18.»

«1.   Entro il 1o luglio 2018 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta in merito una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare:

a)

sul funzionamento e l’efficacia del regime dei valori di riferimento critici e della partecipazione obbligatoria di cui all’articolo 13 e all’articolo 14, nonché sulla definizione di valore di riferimento critico di cui all’articolo 3;

b)

sull’efficacia del regime di vigilanza, di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all’articolo 34, nonché sull’adeguatezza della vigilanza su taluni valori di riferimento da parte degli organismi dell’Unione; e

c)

sul valore del requisito di idoneità di cui all’articolo 18.

2.   In aggiunta, annualmente la Commissione riesamina e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e l’efficacia del regime temporaneo di equivalenza di cui all’articolo 20, paragrafo 1. A tal fine la Commissione può incaricare l’AESFEM di elaborare tale relazione. La prima relazione deve essere presentata il [primo anniversario dall’entrata in vigore del regolamento - gg/mm/2015].»

Nota esplicativa

In considerazione del regime di equivalenza «più leggero» proposto per gli amministratori di paesi terzi di valori di riferimento che sono ampiamente utilizzati nell’Unione per un periodo temporaneo di tre anni (cfr. il nuovo articolo 20, paragrafo 1), la Commissione dovrebbe riesaminare e presentare periodicamente una relazione sul funzionamento di tale regime e sugli sviluppi del quadro giuridico e di vigilanza nei paesi terzi in cui sono ubicati gli amministratori dei suddetti valori di riferimento. La Commissione dovrebbe dare incarico all’AESFEM di condurre tale riesame per suo conto.

Modifica 17

Articolo 41

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Tuttavia, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 34 si applicano dal [6 mesi dopo la data di entrata in vigore].»

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [12 mesi dopo la data di entrata in vigore], ad eccezione delle seguenti disposizioni:

Tuttavia, L’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 34 si applicano dal [6 mesi dopo la data di entrata in vigore].

L’articolo 20, paragrafi 3 e 4, si applica dal [36 mesi dopo la data di entrata in vigore].»

Nota esplicativa

Per motivi di stabilità finanziaria si propone di posticipare di tre anni l’applicazione del pieno regime di equivalenza agli amministratori di paesi terzi di valori ampiamente utilizzati nell’Unione, dando ai paesi non appartenenti all’Unione il tempo di introdurre un quadro di vigilanza equivalente a quello della proposta di regolamento.

Modifica 18

Paragrafo 1 della sezione D dell’allegato I

«1.   Il codice di condotta elaborato ai sensi dell’articolo 9 include almeno i seguenti elementi:

a)

i requisiti necessari ad assicurare la fornitura dei dati in conformità agli articoli 7 e 8; i soggetti che possono fornire dati all’amministratore e le procedure per valutare l’identità di un fornitore di dati e di eventuali notificatori, nonché l’autorizzazione dei notificatori;

b)

politiche volte ad assicurare l’invio di tutti i dati pertinenti da parte dei fornitori di dati; e

c)

politiche volte ad assicurare l’invio di tutti i dati pertinenti da parte dei fornitori di dati; e

procedure per l’invio dei dati, compreso l’obbligo per il fornitore di dati di specificare se si tratta di dati sulle operazioni e se sono conformi ai requisiti dell’amministratore,

politiche sull’uso di discrezionalità nella fornitura dei dati,

eventuali requisiti per la convalida dei dati prima che vengano forniti all’amministratore,

politiche sulla conservazione delle registrazioni,

obblighi di segnalazione dei dati sospetti,

requisiti di gestione dei conflitti.»

«1.   Il codice di condotta elaborato ai sensi dell’articolo 9 include almeno i seguenti elementi:

[....]

e

d)

le procedure di emergenza che l’amministratore del valore di riferimento è tenuto a seguire in caso di un’improvvisa interruzione del valore di riferimento, al fine di promuoverne la solidità e di migliorare la trasparenza nei confronti degli utenti.»

Nota esplicativa

La definizione di procedure di emergenza a livello di amministratore del valore di riferimento contribuirebbe alla solidità del valore di riferimento, promuoverebbe la trasparenza nei confronti degli operatori di mercato e faciliterebbe la transizione verso un valore di riferimento sostitutivo in caso di emergenza.

Modifica 19

Paragrafo 4, lettera a) terzo trattino, dell’allegato II

«4.   Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), i dati sulle operazioni riguardano:

a)

le operazioni dei fornitori di dati che corrispondono ai requisiti dei dati di cui al codice di condotta relative a:

il mercato dei depositi interbancari non garantiti,

altri mercati dei depositi non garantiti, ivi inclusi i certificati di deposito e le commercial paper (cambiali finanziarie), e

altri mercati collegati di swap su indici overnight, pronti contro termine, forward in valuta, futures e opzioni su tassi di interesse, operazioni di banca centrale.»

«4.   Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), i dati sulle operazioni riguardano:

a)

le operazioni dei fornitori di dati che corrispondono ai requisiti dei dati di cui al codice di condotta relative a:

il mercato dei depositi interbancari non garantiti,

altri mercati dei depositi non garantiti, ivi inclusi i certificati di deposito e le commercial paper (cambiali finanziarie), e

altri mercati collegati quali i mercati di swap su indici overnight, pronti contro termine, forward in valuta e futures e opzioni su tassi di interesse, operazioni di banca centrale

Nota esplicativa

Il termine «operazioni di banca centrale» non è definito per cui il suo ambito non è chiaro. Tuttavia, i dati sulle operazioni tra banche centrali e membri di un panel nell’ambito del quadro di politica monetaria non dovrebbero essere utilizzati dai fornitori di dati ai fini della fornitura di dati per la determinazione di un valore di riferimento, in quanto la divulgazione di tali dati potrebbe compromettere la capacità delle banche centrali di comunicare la politica monetaria in maniera efficace. Inoltre, l’utilizzo di dati relativi alle suddette operazioni potrebbe fornire alle controparti incentivi inadeguati a partecipare a operazioni di politica monetaria, ostacolando così la corretta attuazione della politica monetaria. Per quanto riguarda le operazioni di investimento di fondi propri delle banche centrali, il loro volume è relativamente piccolo a confronto e tali operazioni sono pertanto una fonte di dati meno significativa sul mercato dei finanziamenti all’ingrosso.

Modifica 20

Paragrafo 6 dell’allegato II

«Trasparenza dei dati

6.   Se i dati sono stime, l’amministratore li pubblica tre mesi dopo la fornitura, altrimenti i dati vengono pubblicati in conformità all’articolo 16.»

«Trasparenza dei dati

6.   Se i dati sono stime, l’amministratore li pubblica tre mesi dopo la fornitura, altrimenti i dati vengono pubblicati in conformità dell’articolo 16.»

Nota esplicativa

In ragione della proposta di eliminazione dell’obbligo per gli amministratori di pubblicare i dati – cfr. la modifica 7 — questo paragrafo è ridondante. Inoltre, non vi sono chiari motivi per trattare i dati che sono stime in maniera diversa rispetto ai dati che sono dati su operazioni per quanto riguarda il rinvio della data di pubblicazione.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.