24.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 378/23


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

E-BOOKS (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Il presente procedimento riguarda presunte pratiche concordate relative alla vendita al pubblico di libri elettronici (e-books).

(2)

Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), rivolta a quattro gruppi editoriali (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3) e ad Apple, concernente la vendita al pubblico di libri elettronici. Con tale decisione la Commissione ha reso vincolanti gli impegni offerti dai quattro gruppi editoriali e da Apple ed ha chiuso il procedimento nei loro confronti (4).

(3)

Poiché Pearson, impresa madre del gruppo Penguin (5), non aveva proposto alcun impegno, la sua condotta e la relativa compatibilità con l'articolo 101 del TFUE e con l’articolo 53 dell’accordo SEE sono state oggetto di indagine della Commissione.

(4)

Il 16 aprile 2013 Penguin, venditore di libri elettronici all’interno del gruppo Pearson, ha presentato alla Commissione i propri impegni in risposta alle preoccupazioni espresse nella valutazione preliminare del 1o marzo 2013 (6).

(5)

Il 19 aprile 2013 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizzava il caso e gli impegni proposti e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni entro un mese dalla pubblicazione (7). Non sono pervenute osservazioni di rilievo. La Commissione ha pertanto ritenuto, per quanto riguarda la prima parte di questi procedimenti nei confronti dei quattro gruppi editoriali e di Apple, che gli impegni fossero adeguati a dissipare le preoccupazioni in materia di concorrenza.

(6)

Nella decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione rende obbligatori gli impegni presentati da Penguin e, alla luce delle misure proposte, conclude che il suo intervento non è più giustificato e che il procedimento può quindi essere chiuso.

(7)

Nell'ambito del presente caso, il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento (8). Il consigliere-auditore ritiene pertanto che nel caso in esame si sia rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti.

Bruxelles, 28 giugno 2013

Michael ALBERS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. e HaperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd e Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Decisione della Commissione C(2012) 9288, del 12 dicembre 2012, pubblicata all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf. Cfr. anche la relazione finale del consigliere-auditore, GU C 73 del 13.3.2013, pag. 15, pubblicata all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):EN:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. e Dorling Kindersley Holdings Limited, i loro successori ed aventi diritto nonché ogni loro controllata, divisione, gruppo o società sono collettivamente denominate «Penguin».

(6)  Gli impegni proposti da Penguin sono stati pubblicati al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/39.847/E-BOOKS (GU C 112 del 19.4.2013, pag. 9).

(8)  Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE, le parti di un procedimento che presentano impegni a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.