30.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/3 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «EURODAC» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. […/…] (rifusione)
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2013/C 28/03
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 30 maggio 2012 la Commissione ha adottato una proposta concernente il rimaneggiamento di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«EURODAC» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. […/…] (che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide) e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto e recante modifica del regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in appresso: «la proposta») (1). |
2. |
La proposta è stata inviata dalla Commissione al GEPD per consultazione il 5 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il GEPD raccomanda di fare riferimento alla presente consultazione nel preambolo della proposta. |
3. |
Il GEPD si rammarica del fatto che i servizi della Commissione non abbiano chiesto a esso di fornire alla Commissione osservazioni informali prima dell’adozione della proposta, secondo la procedura concordata in relazione ai documenti della Commissione in materia di trattamento dei dati personali (2). |
4. |
La proposta è stata presentata ai ministri degli Interni presso il Consiglio «Giustizia e affari interni» del 7-8 giugno 2012 ed è attualmente in discussione in seno al Consiglio e al Parlamento europeo, al fine di adottare un regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria entro la fine del 2012. Il presente parere del GEPD intende fornire un contributo a tale procedura. |
7. Conclusioni
87. |
Il GEPD rileva che negli ultimi anni la necessità di accedere ai dati EURODAC a fini di contrasto è stata ampiamente discussa in seno alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo. Comprende inoltre che la disponibilità di una base dati con le impronte digitali possa costituire un ulteriore strumento utile nella lotta alla criminalità. Il GEPD rammenta tuttavia anche che l’accesso al sistema EURODAC ha un grave impatto sulla protezione dei dati personali di coloro i cui dati sono memorizzati nel sistema in questione. Per essere valida, la necessità di tale accesso deve poggiare su elementi chiari e inconfutabili e la proporzionalità del trattamento deve essere dimostrata, a maggior ragione in caso d’ingerenza nei diritti d’individui che appartengono a un gruppo vulnerabile bisognoso di protezione, come previsto nella proposta. |
88. |
Secondo il GEPD, le prove fornite fino ad oggi — anche tenendo conto del contesto specifico di cui sopra — non sono sufficienti e aggiornate per dimostrare la necessità e la proporzionalità dell’accesso a EURODAC a fini di contrasto. Esistono già alcuni strumenti giuridici che permettono a uno Stato membro di consultare i dati dattiloscopici e ulteriori dati a fini di contrasto conservati da un altro Stato membro. È necessaria una giustificazione migliore quale presupposto per l’accesso a fini di contrasto. |
89. |
In questo contesto, il GEPD raccomanda alla Commissione di fornire una nuova valutazione d’impatto che prenda in considerazione tutte le opzioni politiche pertinenti, fornisca prove concrete e statistiche attendibili e comprenda una valutazione orientata ai diritti fondamentali. |
90. |
Il GEPD ha individuato varie altre problematiche, in particolare: |
Normativa applicabile in materia di protezione dei dati
91. |
Il GEPD sottolinea la necessità di chiarezza sulle modalità con cui le disposizioni della proposta, che specificano alcuni diritti e doveri in merito alla protezione dei dati, rimandano alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, nonché alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (cfr. paragrafo 4). |
Condizioni per l’accesso dei servizi di contrasto
Come affermato in precedenza, occorre in primo luogo dimostrare che l’accesso dei servizi di contrasto a EURODAC in quanto tale è necessario e proporzionato. Devono essere prese in considerazione le osservazioni che seguono.
92. |
Il GEPD raccomanda di:
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Ulteriori disposizioni
93. |
Il GEPD raccomanda di:
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Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2012
Peter HUSTINX
Garante europeo della protezione dei dati
(1) COM(2012) 254 definitivo.
(2) Il GEPD è stato consultato informalmente dalla Commissione in merito a una modifica del regolamento EURODAC per l'ultima volta nel 2008.