13.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/17


Sintesi della decisione della Commissione

del 12 dicembre 2012

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso COMP/39.847 — E-BOOKS)

[notificata con il numero C(2012) 9288]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

2013/C 73/07

Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La presente decisione è rivolta ad Apple Inc. («Apple»), Hachette Livre SA, Harper Collins Publishers Limited e Harper Collins Publishers, L.L.C. (congiuntamente «Harper Collins»), Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG e Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH (congiuntamente «Holtzbrinck/Macmillan»), Simon & Schuster, Inc., Simon & Schuster (UK) Ltd e Simon & Schuster Digital Sales, Inc. (congiuntamente «Simon & Schuster»), di seguito denominati collettivamente i «quattro gruppi editoriali», e riguarda la condotta delle parti in merito ai prezzi di vendita al dettaglio dei libri elettronici.

2.   IL PROCEDIMENTO

(2)

Il 1o dicembre 2011 la Commissione ha avviato un procedimento nei confronti di Apple, dei quattro gruppi editoriali e di un altro dei principali editori internazionali, denominato Pearson/Penguin, in seguito a riserve preliminari espresse circa un’eventuale pratica concordata tra tali imprese, avente per oggetto l’aumento dei prezzi al dettaglio nel SEE. L’indagine della Commissione riguardo alla condotta di Pearson/Penguin è in corso. Il 13 agosto 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare rivolta ai quattro gruppi editoriali e ad Apple.

(3)

Tra il 12 e il 18 settembre 2012, i quattro gruppi editoriali e Apple hanno presentato una proposta di impegni iniziali per porre rimedio ai problemi esposti nella valutazione preliminare («impegni iniziali»).

(4)

Il 19 settembre 2012 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, in cui invitava i terzi a presentare osservazioni sugli impegni proposti entro un mese dalla pubblicazione (il «test di mercato»).

(5)

Il 23 e il 24 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato ai quattro gruppi editoriali le osservazioni ricevute dai terzi interessati in seguito alla pubblicazione dell’avviso. Il 24 ottobre 2012 la Commissione si è offerta di comunicare ad Apple tali osservazioni.

(6)

Alla luce delle osservazioni ricevute, i quattro gruppi editoriali e Apple hanno presentato, tra il 31 ottobre e il 12 novembre 2012, impegni modificati che nelle intenzioni avrebbero potuto essere definitivi («impegni definitivi»).

(7)

Il 27 novembre 2012 il comitato consultivo ha approvato il progetto di decisione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003. Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 27 novembre 2012.

3.   RISERVE ESPRESSE NELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE

Contratti di agenzia sottoscritti tra almeno ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple negli USA e nel SEE

(8)

Nella valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che, prima del 2009, almeno i quattro gruppi editoriali abbiano condiviso preoccupazioni riguardo ai prezzi al dettaglio dei libri elettronici fissati da Amazon, un importante sito di vendita al dettaglio online, a un prezzo uguale o inferiore di quello di vendita all’ingrosso. La Commissione ritiene in via preliminare che ciascuno dei quattro gruppi editoriali abbia intrattenuto, prima del dicembre 2009, contatti diretti e indiretti (attraverso Apple) al fine di aumentare i prezzi al dettaglio dei libri elettronici rispetto a quelli di Amazon (come nel caso del Regno Unito) o di evitare che tali prezzi giungessero (come nel caso della Francia e della Germania) nel SEE. Per raggiungere questo obiettivo, i quattro gruppi editoriali, insieme ad Apple, hanno previsto di sostituire congiuntamente il modello di vendita all’ingrosso di libri elettronici (in cui è il rivenditore a stabilire i prezzi al dettaglio) con un modello di agenzia (in cui è l’editore a stabilire i prezzi al dettaglio) a livello mondiale e con le stesse condizioni economiche di base, prima con Apple e poi con altri rivenditori (tra cui Amazon).

(9)

Nella valutazione preliminare, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che, per ottenere detta sostituzione congiunta, ciascuno dei quatto gruppi editoriali ha rivelato agli altri gruppi editoriali e/o a Apple e/o ricevuto da parte loro informazioni sulle intenzioni future dei quattro gruppi editoriali in merito a: i) l’eventuale conclusione di un contratto di agenzia con Apple negli USA e ii) i termini essenziali secondo cui ciascuno dei quattro gruppi editoriali avrebbe concluso tale contratto con Apple negli USA, compresi una clausola NPF sul prezzo al dettaglio, il listino dei prezzi massimi di vendita al dettaglio e il tasso della commissione da versare ad Apple. La clausola NPF sul prezzo al dettaglio prevedeva che ciascuno dei gruppi editoriali avrebbe dovuto allinearsi, per la vendita sul negozio virtuale di Apple (iBookstore), ai prezzi di vendita al dettaglio più bassi proposti da altri rivenditori online per gli stessi libri elettronici. La clausola NPF, associata ad altre condizioni economiche di base, avrebbe portato a una diminuzione dei proventi degli editori se altri rivenditori avessero continuato a proporre libri elettronici ai prezzi allora prevalenti sul mercato. La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che, date le ripercussioni finanziarie avute sui gruppi editoriali, la clausola NPF sul prezzo al dettaglio abbia funto da «dispositivo di impegno» («commitment device») comune. Ciascuno dei quattro gruppi editoriali si trovava in una posizione tale da obbligare Amazon ad accettare la sostituzione con il modello di agenzia per non dovere altrimenti correre il rischio di vedersi negato l’accesso ai libri elettronici dei quattro gruppi editoriali, supponendo che almeno tutti i quattro gruppi avessero gli stessi interessi nello stesso periodo e che Amazon non potesse rischiare di vedersi rifiutare contemporaneamente l’accesso neppure a una parte del catalogo dei libri elettronici di almeno ciascuno dei quattro gruppi editoriali.

(10)

Nella valutazione preliminare, la Commissione sostiene che l’obiettivo di Apple era trovare un modo per allineare i prezzi di vendita al dettaglio a quelli di Amazon e mantenere allo stesso tempo il margine desiderato. Apple avrebbe saputo che tale obiettivo, nonché quello di ciascuno dei quattro gruppi editoriali, di aumentare i prezzi al dettaglio al di sopra del livello fissato da Amazon (o di evitare l’introduzione di prezzi più bassi da parte di Amazon) avrebbe potuto essere raggiunto se Apple: i) avesse seguito il suggerimento di almeno alcuni dei quattro gruppi editoriali di entrare sul mercato della vendita di libri elettronici con un modello d’agenzia piuttosto che uno di vendita all’ingrosso e ii) avesse informato ciascuno dei quattro gruppi editoriali della conclusione da parte di almeno uno degli altri gruppi editoriali di un contratto di agenzia con Apple negli Stati Uniti avente gli stessi termini essenziali.

Articolo 101, paragrafi 1 e 3, del TFUE, articolo 53, paragrafi 1 e 3 dell'accordo SEE.

(11)

Secondo il parere preliminare della Commissione, la sostituzione congiunta a livello mondiale di un modello di vendita all’ingrosso per i libri elettronici con un modello di agenzia avente gli stessi termini essenziali costituiva una pratica concordata finalizzata ad aumentare i prezzi di vendita al dettaglio dei libri elettronici nel SEE o a impedire che venissero stabiliti prezzi più bassi per i libri elettronici nel SEE.

(12)

La pratica concordata tra i quattro gruppi editoriali e Apple può incidere in misura significativa sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE e dell’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE.

(13)

Inoltre, secondo il parere preliminare della Commissione, l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE e l’articolo 53, paragrafo 3, dell’accordo SEE non si applicano al caso di specie, poiché le condizioni cumulative previste da detti articoli non sono soddisfatte.

(14)

Le riserve espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare non riguardano la legittimità dell’uso del modello di agenzia per la vendita di libri elettronici. Ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple sono liberi di concludere contratti di agenzia, in linea con gli impegni definitivi, purché detti contratti e le rispettive condizioni non violino la legislazione dell’Unione in materia di concorrenza.

(15)

La valutazione preliminare ha lasciato impregiudicate le normative nazionali che, per la vendita dei libri elettronici, autorizzano gli editori a stabilire a propria discrezione i prezzi al dettaglio («norme sui prezzi di vendita imposti»).

4.   GLI IMPEGNI INIZIALI, IL TEST DI MERCATO E GLI IMPEGNI DEFINITIVI

(16)

Pur contestando la valutazione preliminare della Commissione del 13 agosto 2012, i quattro gruppi editoriali e Apple, al fine di sciogliere le riserve della Commissione esposte in tale valutazione, hanno proposto, tra il 12 e il 18 settembre 2012, una serie di impegni iniziali. Tra il 31 ottobre e il 12 novembre 2012 le parti hanno comunicato gli impegni definitivi, in seguito alla conclusione del test di mercato.

(17)

Il contenuto essenziale degli impegni iniziali proposti dai quattro gruppi editoriali e Apple è descritto di seguito.

(18)

Ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple risolveranno i contratti di agenzia conclusi tra ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple per la vendita di libri elettronici nel SEE. Apple notificherà inoltre a un altro principale editore internazionale di libri elettronici la possibilità di risolvere immediatamente il contratto di agenzia e, se non riceverà da questi un preavviso di risoluzione del contratto, porrà fine al contratto secondo i termini ivi previsti.

(19)

A loro volta i quattro gruppi editoriali offriranno ai rivenditori diversi da Apple la possibilità di risolvere contratti d’agenzia conclusi per la vendita di libri elettronici che i) restringano, limitino o impediscano al dettagliante di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio, proporre prezzi scontati o promozioni oppure ii) contemplino la clausola NPF sul prezzo, come definita dagli impegni iniziali dei quattro gruppi editoriali. Laddove il rivenditore decida di non avvalersi della facoltà di risolvere tale contratto, i quattro gruppi editoriali lo risolveranno secondo i termini ivi previsti.

(20)

Per un periodo di due anni (il cd. «periodo di cooling off»), i quattro gruppi editoriali si impegnano a non restringere, limitare o impedire ai rivenditori di libri elettronici di stabilire, modificare o ridurre il prezzo al dettaglio dei libri elettronici e/o di offrire sconti e promozioni. Nel caso in cui, dopo la cessazione dei contratti di cui sopra, uno dei quattro gruppi editoriali concluda un contratto di agenzia con un rivenditore di libri elettronici, tale rivenditore potrà, per un periodo di due anni, ridurre i prezzi al dettaglio di libri elettronici per l’ammontare complessivo equivalente alle commissioni totali versate dall’editore a quel rivenditore per la vendita al pubblico di libri elettronici nell’arco di almeno un anno, e/o utilizzare di tale importo per proporre altre forme di promozione.

(21)

Inoltre, per un periodo di cinque anni: i) i quattro gruppi editoriali si asterranno dal concludere contratti di vendita di libri elettronici nel SEE che contengano un tipo qualsiasi di clausola NPF previsto negli impegni iniziali dei quattro gruppi editoriali (clausole NPF sul prezzo al dettaglio, sul prezzo all’ingrosso e sulla commissione/ripartizione dei proventi, nonché clausole NPF sul modello commerciale) e ii) Apple si asterrà dal concludere contratti di vendita di libri elettronici nel SEE che contengano la clausola NPF sul prezzo al dettaglio, come definita negli impegni di Apple, e informerà gli editori con cui ha sottoscritto un contratto di agenzia che non farà valere la clausola NPF sul prezzo al dettaglio in tali contratti per la vendita di libri elettronici nel SEE.

(22)

In risposta al test di mercato, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di 14 soggetti interessati, in particolare da editori e rivenditori di libri elettronici, associazioni di categoria e un privato.

(23)

Le osservazioni pervenute riguardano in particolare la risoluzione degli attuali contratti di agenzia, il periodo di cooling off, il campo di applicazione del divieto delle clausole NPF sul prezzo previste negli impegni iniziali, nonché i termini di non elusione e conformità.

(24)

La Commissione ha inoltre ricevuto altre osservazioni relative a talune definizioni presenti negli impegni iniziali di Apple e dei quattro gruppi editoriali, nonché ad altre considerazioni non direttamente connesse con le riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare. Tali considerazioni riguardavano la forte posizione di Amazon nel SEE, l’impatto degli impegni iniziali sulla diversità culturale e i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo del modello di agenzia per la vendita di libri elettronici.

(25)

Gli impegni definitivi differiscono dagli impegni iniziali proposti per i seguenti aspetti:

Apple ha allineato la definizione di libro elettronico («eBook») a quella utilizzata da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e ha rimosso la sua designazione di «fornitore di libri elettronici online»; i quattro gruppi editoriali hanno ritirato il divieto relativo alle clausole NPF sul modello commerciale.

5.   VALUTAZIONE E PROPOZIONALITÀ DEGLI IMPEGNI DEFINITIVI

(26)

Nella valutazione preliminare la Commissione concludeva che i quattro gruppi editoriali e Apple hanno adottato una pratica concordata avente per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel SEE. La Commissione ritiene che, per eliminare le riserve espresse al riguardo, si debbano essenzialmente ristabilire le condizioni di concorrenza esistenti nel SEE prima dell’adozione della pratica concordata («competitive reset»).

(27)

Ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple hanno proposto di ristabilire tali condizioni risolvendo i contratti di agenzia in questione e accettando alcune restrizioni nel rinegoziare i contratti commerciali per i libri elettronici, come indicato negli impegni definitivi. Tra tali restrizioni rientrano il divieto delle clausole NPF sui prezzi al dettaglio e delle clausole NPF sui prezzi e, per quanto riguarda i quattro gruppi editoriali, un periodo di cooling off.

(28)

In particolare, la Commissione ritiene che gli impegni definitivi offerti da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e da Apple ridurranno notevolmente la possibilità che ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple possano ricreare gli effetti della clausola NPF sul prezzo al dettaglio, che, secondo il parere preliminare della Commissione, ha funto da dispositivo di impegno e ha permesso la conversione congiunta verso un modello di agenzia avente gli stessi termini essenziali. Inoltre, la soppressione delle clausole NPF sui prezzi al dettaglio contenute nei contratti conclusi da Apple con altri editori di libri elettronici porrà fine al notevole incentivo finanziario per gli altri editori a ricorrere ad altri rivenditori utilizzando un modello di agenzia.

(29)

La Commissione ritiene che gli impegni definitivi offerti da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple, considerati congiuntamente, creeranno per un periodo sufficiente le condizioni necessarie per reimpostare la concorrenza nel SEE. In particolare, ciò comporterà una sufficiente incertezza circa le intenzioni future degli editori e dei dettaglianti sulla scelta dei modelli commerciali (modello di vendita all’ingrosso, modello di agenzia o un nuovo modello) e delle condizioni economiche applicabili al modello scelto. Gli impegni definitivi offerti da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e Apple permetteranno di ridurre anche gli incentivi per ciascuno dei quattro gruppi editoriali a rinegoziare i contratti per i libri elettronici utilizzando gli stessi termini essenziali.

(30)

In conclusione, la Commissione ritiene che gli impegni definitivi offerti da ciascuno dei quattro gruppi editoriali e da Apple siano tali (sia per la portata che per la durata) da sciogliere le riserve espresse dalla Commissione nella valutazione preliminare. Inoltre, né Apple né nessuno dei quattro gruppi editoriali hanno offerto impegni meno onerosi che potessero comunque rispondere adeguatamente alle riserve espresse dalla Commissione.

(31)

La Commissione ha preso in considerazione gli interessi dei terzi, ivi compreso di coloro che hanno partecipato al test di mercato.

6.   CONCLUSIONI

(32)

La decisione rende vincolanti gli impegni per Apple, Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan e Simon & Schuster per una durata totale di cinque anni dalla data della notifica della decisione stessa, ad eccezione del periodo di cooling off, che sarà reso vincolante per un periodo complessivo di due anni dalla data di notifica della decisione.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.