Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo /* COM/2013/0824 final - 2013/0409 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1. La presente proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è diretta a stabilire norme
minime comuni sul diritto all'ammissione provvisoria di indagati e imputati
privati della libertà personale al patrocinio a spese dello Stato nei
procedimenti penali, nonché sul diritto all'ammissione provvisoria e definitiva
al medesimo beneficio di persone oggetto di procedimenti ai sensi della
decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo ("ricercati"). 2. Il programma di Stoccolma[1] ha sottolineato con
forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al suo
punto 2.4, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte
secondo un approccio graduale volto a rafforzare i diritti dell'indagato o
imputato stabilendo norme minime comuni in materia di diritto a un equo
processo. Le misure proposte trattano dei diritti procedurali dell'indagato o
imputato per i quali tanto gli Stati membri quanto i portatori d'interessi hanno
indicato la necessità di un intervento a livello dell'Unione destinato a
rafforzarli, e vanno pertanto considerate colonne portanti di un unico
progetto. 3. Sono già state adottate tre
misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali[2] , la direttiva 2012/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali[3],
e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al
diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e
con le autorità consolari[4].
La presente iniziativa fa parte di un pacchetto unico comprendente misure a
tutela di soggetti vulnerabili indagati o imputati nei procedimenti penali e
una direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di
innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, che
sono principi fondanti del diritto a un equo processo. 4. Analogamente alle misure di
cui sopra, la presente proposta intende rafforzare i diritti dell'indagato o
imputato nei procedimenti penali. La definizione di norme minime comuni che
sanciscono questi diritti dovrebbe rafforzare la fiducia reciproca fra autorità
giudiziarie e quindi facilitare l'applicazione del principio del riconoscimento
reciproco. Un certo grado di compatibilità fra le legislazioni degli Stati
membri è indispensabile per migliorare la cooperazione giudiziaria nell'Unione
europea. 5. La presente proposta si basa
sull'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), ai sensi del quale, "[l]addove necessario per facilitare
il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la
cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione
transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme
minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa
ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni
giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l'ammissibilità
reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti
della persona nella procedura penale; c) i diritti delle
vittime della criminalità; (d)(…)". 6. La presente proposta è
strettamente legata alla direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un
difensore, un diritto riconosciuto all'indagato o imputato privato della
libertà personale che questa proposta intende contribuire a rendere effettivo
sin dalle prime fasi del procedimento; essa mira altresì a garantire ai
ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto
europeo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e quindi il diritto di
avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello
emittente ("diritto alla duplice difesa"). 7. Quello presentato dalla
Commissione è un pacchetto di misure equilibrato, che rispetta le differenze
tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri,
come previsto dall'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, e che interviene per
quanto necessario a rafforzare la fiducia reciproca nel rispetto del principio
di proporzionalità (articolo 5 del trattato sull'Unione europea, di seguito "TUE").
Sono stati attentamente valutati sia l'opportunità di un intervento dell'Unione,
che la forma e il livello di tale intervento. È evidente che la prudenza è d'obbligo
in un periodo di risanamento di bilancio, in cui vanno accuratamente soppesate
le implicazioni in termini di costi. 8. Gli aspetti relativi al
patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali che la presente
direttiva disciplina sono considerati molto importanti in quanto integrano e
garantiscono l'effettività dei diritti sanciti dalla direttiva sul diritto di
avvalersi di un difensore e favoriscono la fiducia reciproca tra i sistemi
giudiziari penali. 9. Il diritto al patrocinio a
spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo
3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta")
e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché
dall'articolo 14, paragrafo 3, lettera d), del Patto internazionale sui diritti
civili e politici (ICCPR). I principi fondamentali su cui deve fondarsi un
sistema di patrocinio a spese dello Stato sono descritti nei Principi e
orientamenti sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei sistemi
giudiziari penali, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20
dicembre 2012. 10. È nella fase iniziale del
procedimento che l'indagato o imputato, soprattutto se privato della libertà
personale, è più vulnerabile e bisognoso del patrocinio a spese dello Stato per
poter essere assistito da un difensore. Per questo la direttiva stabilisce una
serie di disposizioni per la cosiddetta "ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato" che apportano un significativo valore
aggiunto e migliorano la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari penali[5]. 11. Inoltre, mentre tutti gli
Stati membri consentono l'accesso al patrocinio a spese dello Stato a indagati
e imputati in procedimenti penali, non sempre lo concedono ai ricercati nell'ambito
di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Ciò ostacola l'esercizio
del diritto garantito dalla direttiva di avvalersi di un difensore sia nello
Stato di esecuzione che in quello di emissione. I diritti di cui all'articolo 6
della CEDU, compreso il diritto al patrocinio a spese dello Stato, non si
applicano poi alle procedure di estradizione. Pertanto, al fine di accrescere
la fiducia reciproca e rendere effettivo il diritto alla duplice difesa nel
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, la presente proposta
impone agli Stati membri di concedere l'accesso al patrocinio a spese dello
Stato anche oltre l'ammissione provvisoria, dal momento che non sempre i
ricercati sono privati della libertà personale. 12. Questa misura è presentata
unitamente a una raccomandazione della Commissione relativa al diritto al
patrocinio a spese dello Stato a favore di indagati o imputati in procedimenti
penali. La raccomandazione intende favorire una certa convergenza tra Stati
membri per quanto riguarda la valutazione dell'ammissibilità al patrocinio a
spese dello Stato, incoraggiandoli a prendere provvedimenti per migliorare la
qualità e l'efficacia del servizio e della sua amministrazione. 13. L'attuale proposta
contribuirà altresì a potenziare le garanzie giuridiche che tutelano le persone
coinvolte in procedimenti avviati dalla Procura europea. La recente proposta di
regolamento del Consiglio[6]
chiarisce che l'indagato gode di tutti i diritti conferiti dal diritto dell'Unione
nonché degli altri diritti sanciti direttamente dalla Carta, che devono essere
applicati conformemente al diritto nazionale. Essa fa esplicito riferimento al
diritto al patrocinio a spese dello Stato e, introducendo norme più stringenti
in materia, rafforza anche le garanzie procedurali che si applicano nei
procedimenti condotti dalla procura europea. 14. Il diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa sono sanciti dalla
Carta agli articoli 47 e 48 nonché dalla CEDU all'articolo 6. Il diritto al
patrocinio a spese dello Stato, ossia il diritto di beneficiare dell'assistenza
di un difensore nei procedimenti penali a titolo completamente o parzialmente
gratuito, è esplicitamente riconosciuto come parte integrante del diritto a un
equo processo e dei diritti della difesa. L'articolo 47, paragrafo 3, della
Carta così recita: "[a] coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è
concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per
assicurare un accesso effettivo alla giustizia." L'articolo 6, paragrafo 3,
della CEDU stabilisce che ogni accusato ha diritto di "difendersi
personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i
mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un
avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia". L'effettivo
accesso al patrocinio è fondamentale per garantire il rispetto della
presunzione di innocenza e i diritti della difesa ai sensi dell'articolo 48
della Carta. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 15. Nel marzo 2009 si è tenuta
una riunione di due giorni dedicata ai diritti procedurali, incluso il diritto
al patrocinio a spese dello Stato. In un incontro del 3 giugno 2013, tutti gli
Stati membri interessati sono stati consultati nell'ambito di una riunione di
esperti. In precedenza, nel giugno 2012, gli Stati membri in sede di Consiglio
avevano esortato la Commissione a presentare quanto prima una proposta
legislativa sul patrocinio a spese dello Stato[7]
e altrettanto aveva fatto il Parlamento europeo nel suo voto di orientamento
del 12 luglio 2012 sulla direttiva sul diritto di avvalersi di un difensore. 16. Nel dicembre 2011 la
presidenza polacca, in cooperazione con la Commissione europea, il Consiglio
degli Ordini forensi in Europa (CCBE) e l'Accademia di diritto europeo (ERA),
ha organizzato una conferenza di due giorni sul patrocinio a spese dello Stato
in materia penale. La conferenza è stata l'occasione per uno scambio di
opinioni e esperienze tra esperti con profili diversi — professionisti del
diritto, giudici, pubblici ministeri, esponenti del mondo accademico,
rappresentanti di organismi dell'UE, ONG, Consiglio d'Europa — al fine di
esaminare i problemi e i possibili contenuti di una futura misura. 17. Le parti interessate sono
state consultate a più riprese. La Commissione ha intrattenuto contatti
bilaterali regolari con varie ONG e altri portatori d'interessi, molte delle
quali hanno trasmesso contributi in vista delle misure da adottare.[8] 18. Nel quadro dello studio per
la valutazione d'impatto, sono stati presi contatti su vasta scala con i
ministeri della Giustizia degli Stati membri, organizzazioni d'interesse a
livello nazionale, ordini degli avvocati e organismi responsabili del
patrocinio a spese dello Stato. In tutti gli Stati membri si sono tenuti
fruttuosi colloqui con avvocati di ordini forensi, rappresentanti di
organizzazioni portatrici di interessi e esponenti dei ministeri della
Giustizia. Inoltre, in diversi Stati membri si sono riuniti, nell'ambito di
gruppi tematici, rappresentanti dei ministeri della Giustizia, ordini forensi,
studiosi, personale giudiziario e organizzazioni portatrici di interessi.
Infine, è stata condotta una consultazione on-line per i difensori d'ufficio
negli Stati membri. 19. La Commissione ha effettuato
una valutazione d'impatto della presente proposta, la cui relazione è
consultabile sul sito http://ec.europa.eu/governance. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Articolo 1 — Oggetto 20. L'obiettivo della direttiva è
garantire che gli indagati o imputati in procedimenti penali privati della
libertà personale e le persone oggetto di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato, in
modo da esercitare effettivamente il diritto di avvalersi di un difensore
disposto dalla pertinente direttiva. Articolo 2 — Campo d'applicazione 21. La direttiva si applica a
indagati e imputati privati della libertà personale dal momento della
privazione, ossia da quando l'interessato viene sottoposto a fermo o ad altro
tipo di custodia, compresi i periodi precedenti l'imputazione formale e l'avvenuto
arresto. Ciò rispecchia la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
relativa all'articolo 5, paragrafo 1, della CEDU. 22. La direttiva si applica
altresì ai ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto
europeo dal momento dell'arresto nello Stato membro dell'esecuzione fino alla
consegna oppure, in caso di mancata consegna, fino al momento in cui la
decisione sulla consegna diventa definitiva. Articolo 3 — Definizioni 23. Per "patrocinio a spese
dello Stato" si intendono il finanziamento e l'assistenza forniti dallo
Stato membro per garantire l'effettivo esercizio del diritto di avvalersi di un
difensore. Il finanziamento dovrebbe coprire i costi della difesa, tra cui le
spese legali e altri costi del procedimento come le spese processuali. 24. Per "ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato" si intende l'ammissione al
patrocinio per la persona che sia stata privata della libertà personale sino
all'adozione della decisione sulla domanda di ammissione a tale beneficio. Articolo 4 — Ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato 25. Nelle fasi iniziali del
procedimento, l'indagato o imputato è particolarmente vulnerabile e la
possibilità di avvalersi di un difensore è estremamente importante per tutelare
i diritti a un equo processo, tra cui il diritto di non incriminarsi[9]. In virtù dell'articolo 6
della CEDU, di regola un indagato deve avere la possibilità di accedere all'assistenza
legale a partire dal momento in cui è messo in stato di fermo o sottoposto a
custodia cautelare, e tale assistenza deve essergli attribuita ufficialmente,
se necessario[10].
26. Secondo quanto stabilisce la
pertinente direttiva, l'indagato o imputato ha il diritto di avvalersi di un
difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale e
prima di qualunque interrogatorio. Perché possa esercitare effettivamente il
diritto di avvalersi di un difensore nelle fasi iniziali del procedimento, l'indagato
o imputato privato della libertà personale non dovrebbe restare nell'attesa di
un difensore mentre ne viene esaminata la domanda di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato e valutata la rispondenza ai criteri di ammissibilità, fasi
che potrebbero protrarsi a lungo. È pertanto opportuno che gli Stati membri
garantiscano l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato subito
dopo la privazione della libertà personale e prima di qualunque interrogatorio.
27. A tal fine, gli Stati membri
dovrebbero istituire procedure o meccanismi, ad esempio un sistema di difensori
d'ufficio o servizi di difesa in caso di emergenza, che consentano un
intervento con breve preavviso presso le stazioni di polizia o centri di
detenzione, in modo che siano effettivi ed esercitabili in pratica sia il
diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, sia il
diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione
della libertà e prima di qualunque interrogatorio. 28. Il diritto di avvalersi di un
difensore comporta una serie di diritti per l'indagato o imputato, come
specifica l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/48/UE, quali il
diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore, il diritto
alla presenza e alla partecipazione effettiva del difensore durante l'interrogatorio,
il diritto alla presenza del difensore ad alcuni atti di raccolta delle prove.
Gli Stati membri possono prevedere modalità pratiche riguardanti l'esercizio
del diritto di avvalersi di un difensore, ad esempio per quanto riguarda la
durata e la frequenza di comunicazione con il difensore, possono cioè anche
limitare l'esercizio di tale diritto purché non ne pregiudichino l'essenza. Il
diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato deve
essere conferito nella misura necessaria a consentire l'effettivo esercizio del
diritto di avvalersi di un difensore, per cui nessuna limitazione potrà
impedire all'indagato o imputato di far valere effettivamente i propri diritti. 29. Il diritto all'ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dovrebbe sussistere quanto meno
finché l'autorità competente non abbia reso la decisione finale in merito all'ammissibilità
dell'indagato o imputato e alla sua effettiva ammissione a tale beneficio. Nel
caso di rigetto totale o parziale della domanda di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, il diritto all'ammissione provvisoria cessa quando tale
decisione diventa definitiva e sono stati esperiti tutti i mezzi di ricorso o
di revisione. Se la domanda di ammissione al beneficio è accolta, il diritto
all'ammissione provvisoria cessa dacché ha effetto il patrocinio a spese dello
Stato e, se del caso, la nomina del difensore d'ufficio. In tali casi, gli
Stati membri devono garantire che non si verifichino situazioni in cui l'indagato
o imputato non è rappresentato in giudizio. 30. Il diritto all'ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato si applica anche ai ricercati
privati della libertà personale che sono oggetto di procedimenti di esecuzione
del mandato d'arresto europeo. Essi dovrebbero godere del diritto effettivo all'ammissione
provvisoria dal momento della privazione della libertà personale nello Stato
membro di esecuzione, almeno fino a quando l'autorità competente non abbia
trattato la domanda di ammissione definitiva e determinato l'ammissibilità e,
se del caso, non abbia effetto la nomina del difensore d'ufficio. 31. Gli Stati membri possono
disporre nella legislazione nazionale il recupero dei costi relativi all'ammissione
provvisoria presso l'indagato, l'imputato o il ricercato se, a seguito della
decisione finale sulla domanda di ammissione al beneficio, l'interessato
risulta non ammissibile o ammissibile solo parzialmente in virtù del sistema
dello Stato membro in questione. Articolo 5 — Patrocinio a spese dello
Stato per i ricercati 32. Gli Stati membri devono
garantire che il ricercato nell'ambito del procedimento di esecuzione del
mandato d'arresto europeo goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato
nello Stato membro di esecuzione dal momento dell'arresto eseguito in
conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna, o, in caso di
mancata consegna, fino al momento in cui la decisione sulla consegna diventa
definitiva. 33. Onde assicurare l'effettività
del diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione che
assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, gli Stati membri devono
garantire, in virtù dell'articolo 10 della direttiva 2013/48/UE, che nello
Stato membro di emissione sia riconosciuto il diritto all'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato al ricercato che esercita il diritto di
avvalersi di un difensore nell'ambito di un mandato d'arresto europeo nello
Stato membro di esecuzione. 34. Il diritto al patrocinio a
spese dello Stato nello Stato membro di esecuzione e in quello di emissione può
essere subordinato alla valutazione delle risorse del ricercato e/o dell'interesse
della giustizia a concedere tale beneficio, secondo i criteri di ammissibilità
applicabili nello Stato membro di esecuzione o di emissione in questione. 35. Tuttavia, in pendenza della
decisione finale sulla concessione del beneficio nello Stato membro di
esecuzione, il ricercato privato della libertà personale ha diritto all'ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di esecuzione
in virtù dell'articolo 3 della presente direttiva. Articolo 6
— Raccolta dei dati 36. Al fine di verificare e
valutare l'efficacia e l'efficienza della direttiva, occorre che gli Stati
membri raccolgano dati affidabili in merito all'esercizio del diritto all'ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato previsto all'articolo 3, e
all'esercizio del diritto al patrocinio a spese dello Stato per i ricercati
previsto all'articolo 4. Articolo
7 — Clausola di non regressione 37. La finalità di questo
articolo è assicurare che la definizione di norme minime comuni ai sensi della
direttiva non comporti un affievolimento delle norme vigenti in alcuni Stati
membri, e che siano fatte salve le disposizioni della Carta e della CEDU.
Poiché la direttiva introduce norme minime, gli Stati membri rimangono
liberi di definire norme più restrittive di quelle approvate con la presente
direttiva. Articolo
8 — Recepimento 38. L'articolo dispone che gli
Stati membri devono recepire la direttiva [entro 18 mesi dalla sua
pubblicazione] e inviare alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo
delle disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale. Articolo
9 — Entrata in vigore 39. L'articolo stabilisce che la
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5. PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 40. L'obiettivo di questa
proposta non può essere realizzato in maniera sufficiente dai soli Stati
membri, in quanto esistono significative differenze nel diritto all'ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per gli indagati o imputati
privati della libertà personale e per i ricercati. Essendo il fine quello di
rafforzare la fiducia reciproca, solo un'azione a livello dell'Unione
consentirà di stabilire norme minime comuni coerenti, applicabili in tutto il
territorio dell'Unione. La proposta consentirà di ravvicinare le legislazioni
degli Stati membri in materia di ammissione provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato nei procedimenti penali e di ammissione definitiva a tale beneficio
nell'ambito dei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. La
proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. 6. Principio di proporzionalità 41. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, la proposta di direttiva non va oltre quanto è necessario per
conseguire gli obiettivi in questione. Sono stati attentamente valutati sia l'opportunità
di un intervento dell'Unione, che la forma e il livello di tale intervento. La
proposta di direttiva disciplina solo gli aspetti relativi al patrocinio a
spese dello Stato nei procedimenti penali considerati indispensabili per
integrare e garantire l'effettività dei diritti sanciti dalla direttiva sul
diritto di avvalersi di un difensore e per favorire la fiducia reciproca tra i
sistemi giudiziari penali. Con questa proposta la Commissione non intende
stabilire parametri giuridicamente vincolanti per la verifica dell'ammissibilità
o per la qualità, che tratta invece in una raccomandazione a complemento della
proposta. 7. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente proposta non incide sul bilancio dell'UE.
2013/0409 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sull'ammissione provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti
di esecuzione del mandato d'arresto europeo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La presente direttiva intende
garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore assicurando
che gli Stati membri prestino assistenza a chi è privato della libertà
personale sin dalle fasi iniziali del procedimento penale, e al ricercato nelle
procedure di consegna ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio[11]
(procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo). (2) Stabilendo norme minime sulla
tutela dei diritti procedurali di indagati o imputati, la presente direttiva
dovrebbe rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia
penale degli altri Stati membri, e può quindi contribuire a facilitare il
riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. (3) Il programma di Stoccolma[12] ha sottolineato con
forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al punto 2.4
del programma il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte
secondo un approccio graduale[13]
volto a rafforzare i diritti di indagati e imputati. (4) Sono già state adottate tre
misure in materia di diritti procedurali nei procedimenti penali: la direttiva 2010/64/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio[14],
la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] e la direttiva 2013/48/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio[16]. (5) Il patrocinio a spese dello
Stato dovrebbe coprire i costi della difesa e del procedimento per l'indagato o
imputato nel procedimento penale e per il ricercato nell'ambito del
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. (6) La portata e il contenuto del
diritto di avvalersi di un difensore sono definiti nella direttiva 2013/48/UE.
L' indagato o imputato in un procedimento penale dovrebbe avere il diritto di
avvalersi di un difensore dal momento in cui è informato dalle autorità
competenti, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagato o
imputato per un reato, indipendentemente dal fatto che sia privato della
libertà personale. Questo diritto si applica fino alla conclusione del
procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato
o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l'irrogazione della
pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione. (7) Come afferma la Corte europea
dei diritti dell'uomo (di seguito "la Corte"), una delle
caratteristiche fondamentali del processo equo è che chiunque sia accusato di
un reato sia effettivamente difeso da un avvocato, anche nominato d'ufficio se
necessario. L'equità del procedimento penale implica che l'indagato debba avere
la possibilità di ricevere assistenza legale dacché è privato della libertà
personale. (8) La direttiva 2013/48/UE
stabilisce che, laddove gli indagati o imputati siano privati della libertà
personale, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per
assicurare che essi siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro
diritto di avvalersi di un difensore, a meno che non abbiano rinunciato a tale
diritto. (9) Perché possa esercitare
effettivamente il diritto di avvalersi di un difensore nelle fasi iniziali del
procedimento, l'indagato o imputato privato della libertà personale non
dovrebbe restare nell'attesa di un difensore mentre ne viene esaminata la domanda
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e valutata la rispondenza ai
criteri di ammissibilità. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che l'ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato sia effettivamente accessibile
senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale e prima di
qualunque interrogatorio, almeno fino a quando l'autorità competente non abbia
adottato la decisione sull'ammissione definitiva e, in caso di rigetto totale o
parziale della domanda, tale decisione non sia diventata definitiva, oppure, in
caso di accoglimento, non abbia effetto la nomina del difensore d'ufficio da
parte dell'autorità competente. (10) Gli Stati membri dovrebbero
garantire che l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato sia
disposta nella misura necessaria e non sia limitata in modo da impedire all'indagato
o imputato di esercitare effettivamente il diritto di avvalersi di un difensore
sancito in particolare dall'articolo 3, paragrafo 3, della
direttiva 20103/48/UE. (11) Il ricercato nell'ambito del
procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo privato della libertà
personale dovrebbe godere del diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio
a spese dello Stato dal momento della privazione nello Stato membro dell'esecuzione,
almeno fino a quando l'autorità competente non abbia adottato la decisione sull'ammissione
definitiva e, in caso di rigetto totale o parziale della domanda, tale
decisione non sia diventata definitiva, oppure, in caso di accoglimento, non
abbia effetto la nomina del difensore d'ufficio da parte dell'autorità
competente. (12) Dovrebbe essere facoltà degli
Stati membri stabilire che i costi relativi all'ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà
personale e per ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato
d'arresto europeo siano recuperabili presso tali persone se, da una valutazione
successiva, risultano non rispondere ai criteri per la concessione di tale beneficio
in virtù del diritto nazionale. (13) Al fine di assicurare che i
ricercati possano effettivamente avvalersi di un difensore nello Stato membro
di esecuzione, gli Stati membri dovrebbero garantire loro l'accesso al
patrocinio a spese dello Stato fino alla consegna, o, in caso di mancata
consegna, fino al momento in cui la decisione sulla consegna diventa
definitiva. Il diritto al patrocinio a spese dello Stato può essere subordinato
alla valutazione delle risorse del ricercato e/o dell'interesse della giustizia
a concedere tale beneficio, secondo i criteri di ammissibilità applicabili
nello Stato membro di esecuzione. (14) Affinché il ricercato possa
esercitare effettivamente il diritto di nominare un difensore nello Stato
membro di emissione che assista il difensore nello Stato membro di esecuzione,
conformemente alla direttiva 2013/48/UE, lo Stato membro di emissione dovrebbe
garantire che questi abbia accesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito
del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo nello Stato membro
di esecuzione. Tale diritto può essere subordinato alla valutazione delle
risorse del ricercato e/o dell'interesse della giustizia a concedere tale
beneficio, secondo i criteri di ammissibilità applicabili nello Stato membro di
emissione. (15) La presente direttiva prevede
il diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per i
minori privati della libertà personale e il diritto al patrocinio a spese dello
Stato per i minori ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo. (16) Nell'attuare la presente
direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto del diritto
fondamentale al patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 47,
paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di
seguito "la Carta") e dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c),
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU), facendo in modo che il patrocinio a spese dello
Stato sia accessibile a coloro che non hanno risorse sufficienti a coprire i
costi dell'assistenza legale, quando ciò sia nell'interesse della giustizia. (17) Gli Stati membri dovrebbero
raccogliere dati sulle modalità di accesso di indagati, imputati e ricercati al
diritto al patrocinio a spese dello Stato. Gli Stati membri dovrebbero
raccogliere dati anche sul numero di casi in cui è stata accordata l'ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato a indagati o imputati privati
della libertà personale e a ricercati, e sul numero di casi in cui tale diritto
non è stato esercitato. Tali dati dovrebbero comprendere il numero di domande
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di
esecuzione del mandato d'arresto europeo in cui lo Stato membro è Stato di
emissione o di esecuzione, e il numero di casi in cui tali domande sono state
accolte. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere inoltre dati sui costi dell'ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato delle persone private della
libertà personale e dei ricercati. (18) È opportuno che la presente
direttiva si applichi alle persone indagate o imputate indipendentemente dal
loro status giuridico e dalla loro cittadinanza o nazionalità. Essa difende i
diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta e dalla CEDU,
compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il
diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e
familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento
delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. La presente
direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e principi. (19) La presente direttiva
stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa
previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello
di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette regole minime mirano a
facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte
europea dei diritti dell'uomo. (20) Poiché gli obiettivi della
presente direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni sul
diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in
procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli
Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni della misura, essere
conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (21) [A norma dell'articolo 3 del
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti
Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione
della presente direttiva] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo
n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo
4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della
presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua
applicazione][17]. (22) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa
vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Oggetto 1. La presente direttiva
stabilisce norme minime concernenti: a) il diritto all'ammissione
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in
procedimenti penali privati della libertà personale, e b) il diritto all'ammissione
provvisoria e definitiva al patrocinio a spese dello Stato per i ricercati
oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. 2. La presente direttiva integra
la direttiva 2013/48/UE. Nessuna disposizione della presente direttiva può
essere interpretata in modo da limitare i diritti da quella conferiti. Articolo 2 Campo d'applicazione La presente direttiva si applica: a) agli indagati o imputati in procedimenti
penali che sono privati della libertà personale e hanno il diritto di avvalersi
di un difensore in virtù della direttiva 2013/48/UE; b) ai ricercati. Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: a) "patrocinio a spese dello Stato":
il finanziamento e l'assistenza forniti dallo Stato membro per garantire l'effettivo
esercizio del diritto di avvalersi di un difensore; b) "ammissione provvisoria al patrocinio
a spese dello Stato": l'ammissione al patrocinio per la persona privata
della libertà personale, sino all'adozione della decisione finale sul
patrocinio a spese dello Stato; c) "ricercato": la persona oggetto
del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo; d) "difensore": qualsiasi persona
che è qualificata e autorizzata conformemente al diritto nazionale, ad esempio
mediante abilitazione da parte di un organo preposto, a fornire consulenza e
assistenza legali a indagati o imputati. Articolo 4 Ammissione provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato 1. Gli Stati membri assicurano
che le seguenti persone godano del diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio
a spese dello Stato, se lo desiderano: a) gli indagati
o imputati in procedimenti penali privati della libertà personale; b) i ricercati
privati della libertà personale nello Stato membro di esecuzione. 2. L'ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato è concessa senza indebito ritardo dopo la
privazione della libertà personale e, in ogni caso, prima dell'interrogatorio. 3. L'ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato è assicurata fino a quando non sia stata presa e
sia entrata in vigore la decisione finale sul patrocinio a spese dello Stato,
oppure, ove l'indagato o imputato sia ammesso al patrocinio, sino a quando non
abbia effetto la nomina del difensore. 4. Gli Stati membri assicurano
che l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato sia disposta
nella misura necessaria all'esercizio effettivo del diritto di avvalersi di un
difensore sancito dalla direttiva 2013/48/UE, in particolare all'articolo 3,
paragrafo 3. 5. Gli Stati membri hanno la
facoltà di stabilire che i costi relativi all'ammissione provvisoria al
patrocinio a spese dello Stato possono essere recuperati presso l'indagato, l'imputato
o il ricercato che non rispondono ai criteri di ammissibilità applicabili in
virtù del diritto nazionale. Articolo 5 Patrocinio a spese dello Stato per i
ricercati 1. Lo Stato membro di esecuzione
assicura che il ricercato goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato
dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo
fino alla consegna, o, in caso di mancata consegna, fino al momento in cui la
decisione sulla consegna diventa definitiva. 2. Lo Stato membro di emissione
assicura che il ricercato che esercita il diritto di nominare un difensore sul
territorio di quello Stato membro affinché assista il difensore nello Stato
membro di esecuzione, in virtù dell'articolo 10 della direttiva 2013/48/UE,
abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di
emissione nell'ambito del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto
europeo nello Stato membro di esecuzione. 3. Il diritto al patrocinio a
spese dello Stato di cui ai paragrafi 1e 2 può essere subordinato alla
valutazione delle risorse del ricercato e/o dell'interesse della giustizia a
concedere tale beneficio, secondo i criteri di ammissibilità applicabili nello
Stato membro in questione. Articolo 6 Raccolta dei dati 1. Gli Stati membri raccolgono
dati sulle modalità di attuazione dei diritti di cui agli articoli 4 e 5. 2. Entro [36 mesi dalla
pubblicazione della presente direttiva], e successivamente ogni due anni,
gli Stati membri trasmettono tali dati alla Commissione. Articolo
7 Clausola di non regressione Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata
in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali
garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal
diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato. Articolo 8 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dalla sua
pubblicazione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Le disposizioni adottate
dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno
che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 9 Entrata
in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 10 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C 115
del 4.5.2010, pag. 1. [2] Direttiva 2010/64/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010,
pag. 1). [3] Direttiva 2012/13/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 142 del 1.6.2012,
pag. 1). [4] Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato
d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione
della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà
personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013,
pag. 1). [5] Un
intervento già nelle prime fasi può anche contribuire a ridurre la custodia
cautelare (a seguito dell'introduzione di sistemi di questo tipo, il tasso di
ricorso alla custodia cautelare si è ridotto rispettivamente del 30% in Francia
e del 20% in Belgio). [6] Proposta di
regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013) 534
final del 17.7.2013). [7] In
risposta, la Commissione ha formulato la
seguente dichiarazione: "Il est de l'intention de la Commission de
présenter, sur base d'une analyse approfondie des différents systèmes nationaux
et de leur impact financier, une proposition d'instrument juridique concernant
l'aide juridictionnelle dans le courant de 2013, conformément à la feuille de
route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects et des personnes
poursuivies dans le cadre des procédures pénales.". [8] Si veda ad esempio "The practical operation of
legal aid in the EU", Fair Trials International, luglio 2012;
relazione del Justicia Network "Compliance of Legal Aid systems with
the European Convention on Human Rights in seven jurisdictions",
aprile 2012, relativa a Bulgaria, Repubblica ceca, Inghilterra e Galles,
Germania, Grecia, Irlanda e Lituania; Cornerstones on Legal Aid, ECBA,
maggio 2013; raccomandazione del CCBE sul patrocinio a spese dello Stato. [9] Corte europea
dei diritti dell'uomo, Grande sezione, sentenza del 27 novembre 2008, Salduz
c. Turchia. [10] Sentenza del 13
ottobre 2009, Dayanan c. Turchia, ricorso n. 7377/03, punti 30-32. [11] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). [12] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1. [13] GU C 291 del 4.12.2009, pag. 1. [14] Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). [15] Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). [16] Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato
d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione
della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà
personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013,
pag. 1). [17] La versione ultima di questo considerando dipenderà dalla
posizione che Regno Unito e Irlanda decideranno di assumere ai sensi delle
disposizioni del protocollo n. 21.