52013PC0822

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali /* COM/2013/0822 final - 2013/0408 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.           La presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è diretta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea relative ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI ("procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo").

2.           Il programma di Stoccolma[1] ha sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al suo punto 2.4 il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte secondo un approccio graduale volto a rafforzare i diritti dell'indagato o imputato stabilendo norme minime comuni in materia di diritto a un equo processo. La presente misura rientra nel programma UE per i diritti dei minori, cui hanno contribuito il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa e parti interessate di grande rilievo quali l'UNICEF, i pubblici tutori dei minori negli Stati membri e la società civile[2].

3.           Sono già state adottate tre misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali[3], la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali[4] e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari[5]. La presente iniziativa fa parte di un pacchetto unico comprendente misure sul diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e una direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

4.           La presente proposta di direttiva stabilisce norme minime specifiche sui diritti dei minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Così facendo promuove l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"), in particolare gli articoli 4, 6, 7, 24, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 3, 5, 6 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sua giurisprudenza, fissa norme sulle garanzie speciali per le persone vulnerabili, segnatamente i minori. Tale giurisprudenza stabilisce, fra l'altro, che l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di capire i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare effettivamente i suoi diritti e beneficiare della protezione della vita privata. La direttiva proposta dovrebbe pertanto prevedere esplicitamente il rafforzamento delle garanzie procedurali per i minori.

5.           È opportuno che queste misure siano attuate tenendo conto dell'interesse superiore del minore, sancito dall'articolo 24 della Carta.

6.           Il minore indagato o imputato che entra in contatto con l'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale dovrebbe essere riconosciuto come tale e trattato con rispetto, dignità e professionalità e in modo adeguato alla persona e non discriminatorio. Ciò dovrebbe anche facilitare il reinserimento sociale del minore che ha avuto a che fare con il sistema di giustizia penale. I diritti previsti dalla direttiva si applicano senza distinzione ai minori indagati o imputati, indipendentemente dallo status in materia di soggiorno.

7.           La presente proposta è presentata unitamente a una raccomandazione della Commissione sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali e le persone vulnerabili oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo.

8.           La presente proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

9.           Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa sono sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU. La possibilità di esercitare effettivamente tali diritti dipende in larga misura dalla capacità dell'indagato o imputato di seguire e partecipare pienamente al procedimento, capacità che può essere limitata per ragioni di età, mancanza di maturità o disabilità. Ciò significa che, per quanto riguarda i minori e gli adulti vulnerabili, è auspicabile disporre misure speciali per garantire che tali persone possano partecipare realmente al procedimento e godere del diritto ad un equo processo nella stessa misura degli altri indagati o imputati[6].

10.         In mancanza di una definizione comune di adulto vulnerabile e alla luce delle considerazioni sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione rinuncia, in questa fase, a estendere il campo di applicazione della direttiva agli adulti vulnerabili. Adotterà invece una raccomandazione con cui invita gli Stati membri a introdurre una serie di garanzie per le persone vulnerabili.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

11.         Il 23 settembre 2011, il 26 aprile 2012 e l'11 dicembre 2012 si sono tenute tre riunioni in cui i rappresentanti degli Stati membri, un gruppo di esperti del Consiglio d'Europa, dell'Associazione internazionale dei magistrati per i minori e per la famiglia e delle Nazioni Unite, insieme a professionisti della medicina e del diritto specializzati in materia di minori hanno discusso le misure che l'UE potrebbe decidere per una maggiore protezione dei minori e degli adulti vulnerabili nei procedimenti penali.

12.         La Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto della presente proposta, la cui relazione è consultabile sul sito http://ec.europa.eu/governance.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Articolo 1 - Oggetto

13.         L'obiettivo della direttiva è stabilire norme minime relative ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di "procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo".

Articolo 2 – Campo di applicazione

14.         La direttiva si applica ai minori, ossia alle persone che non hanno ancora diciotto anni al momento in cui diventano indagate o imputate per un reato, e ciò fino alla fine del procedimento.

15.         La direttiva non incide sulle norme nazionali relative all'età della responsabilità penale dei minori, l'età cioè in cui un minore diventa penalmente responsabile delle proprie azioni.

16.         In alcuni Stati membri il minore che ha commesso un reato non è giuridicamente soggetto a procedimenti penali, bensì ad altri procedimenti che possono comportare l'imposizione di determinate misure restrittive (ad esempio, misure di protezione o misure educative). Tali procedimenti non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

Articolo 3 – Definizione

17.         Conformemente agli strumenti di diritto internazionale[7], si considera minore la persona di età inferiore ai diciotto anni.

Articolo 4 – Diritto all'informazione del minore

18.         Il minore dovrebbe essere informato tempestivamente dei diritti conferiti dalla direttiva, che integrano i diritti di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2012/13/UE, salvo per quanto riguarda i reati minori, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE.

19.         Se il minore è privato della libertà, la comunicazione dei diritti che dovrà ricevere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2012/13/UE deve contenere un riferimento anche ai diritti riconosciuti dalla presente proposta di direttiva.

20.         È opportuno che la direttiva sia recepita e attuata conformemente alle norme di cui alla direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Articolo 5 – Diritto all'informazione del titolare della responsabilità genitoriale

21.         La presente proposta contempla altre garanzie complementari riguardanti l'informazione del titolare della responsabilità genitoriale o di un adulto idoneo, intese a tener conto delle specifiche esigenze del minore, a condizione che ciò non pregiudichi il normale svolgimento del procedimento penale nei confronti dell'interessato o di altri procedimenti penali.

22.         Per "titolare della responsabilità genitoriale" si intende la persona fisica o l'istituzione che esercita la responsabilità di genitore su un minore, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

23.         Il ruolo del titolare della responsabilità genitoriale è importante per garantire che il minore riceva un sostegno morale e psicologico e consigli adeguati. Il titolare della responsabilità genitoriale è nella posizione migliore per rafforzare la protezione dei diritti della difesa del minore indagato (ad esempio, nominando un difensore o decidendo di impugnare una decisione). I genitori sono per giunta giuridicamente responsabili e devono rispondere civilmente del comportamento del minore.

24.         Tale disposizione rispecchia le norme internazionali quali le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, le regole delle Nazioni Unite sugli standard minimi per l'amministrazione della giustizia minorile (regole di Pechino) e il commento generale n. 10 del 2007 alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite relativo ai diritti del fanciullo in materia di giustizia minorile.

25.         Il diritto all'informazione del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe applicarsi quando è in contrasto con l'interesse superiore del minore (ad esempio, quando il titolare della responsabilità genitoriale è implicato nello stesso reato del minore e sussiste un conflitto di interessi). In tal caso, dovrà essere informato e invitato a essere presente un altro adulto idoneo. Per "altro adulto idoneo" si intende un parente o una persona (diversa dal titolare della responsabilità genitoriale) che ha un legame sociale con il minore e che possa interagire con le autorità e consentire al minore di esercitare i suoi diritti procedurali.

Articolo 6 – Diritto di avvalersi di un difensore

26.         Questo articolo garantisce l'obbligatorietà del difensore per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.

27.         L'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU e gli articoli 47 e 48 della Carta sanciscono il diritto di ogni persona di avvalersi di un difensore. La direttiva 2013/48/UE stabilisce norme generali relative a tale diritto per tutti gli indagati e imputati in procedimenti penali, ma conferisce loro anche la facoltà di rinunciarvi. La presente proposta di direttiva introduce al riguardo una garanzia supplementare: il minore non può rinunciare a questo diritto.

28.         La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ripetutamente sottolineato l'importanza che il minore sia assistito da un difensore fin dall'inizio del procedimento e durante gli interrogatori di polizia, facendo con ciò intendere che una rinuncia può comportare rischi significativi. L'importanza del difensore per il minore è riconosciuta anche da tutte le norme internazionali pertinenti, quali le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore[8], le regole di Pechino[9] e il commento generale n. 10 del 2007 alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite relativo ai diritti del fanciullo in materia di giustizia minorile[10].

29.         Per quanto riguarda invece certi reati minori, l'obbligatorietà del difensore sarebbe sproporzionata: ad esempio, infrazioni minori al codice della strada, violazioni minori dei regolamenti comunali generali e violazioni minori dell'ordine pubblico, che costituiscono reato in alcuni Stati membri. Per questo genere di reati, l'autorità competente diversa dal pubblico ministero o dal giudice penale non è tenuta a garantire l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore prevista dalla presente proposta di direttiva.

Articolo 7 – Diritto a una valutazione individuale

30.         Questo articolo garantisce il diritto del minore a una valutazione individuale. Tale valutazione è necessaria per individuare le specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di determinare se e in quale misura può avere bisogno di misure speciali nel corso del procedimento penale. Le caratteristiche personali del minore, la sua maturità e la sua situazione economica e sociale possono variare notevolmente.

31.         La valutazione individuale dovrebbe essere effettuata in una fase opportuna del procedimento, al più tardi prima dell'imputazione. Dovrebbe essere registrata conformemente al diritto nazionale.

32.         Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 2011/36/UE, nel corso della valutazione individuale bisognerebbe prestare particolare attenzione ai minori implicati in attività criminali che sono stati costretti a compiere in quanto vittime della tratta di esseri umani.

33.         Sarà possibile adattare la portata e il livello di dettaglio della valutazione alla gravità del reato contestato e della pena inflitta, qualora il minore sia dichiarato colpevole. Ad esempio, è previsto che in caso di reato grave, quale la rapina o l'omicidio, possa giustificarsi una valutazione più approfondita.

34.         La valutazione individuale dovrebbe essere aggiornata nel corso del procedimento penale e si potranno utilizzare le valutazioni individuali precedenti purché siano aggiornate.

35.         Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo quando procedere alla valutazione individuale risulta sproporzionato alla luce delle circostanze del caso e del fatto che il minore è o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento penale. In tali casi, all'autorità per la protezione o il benessere dei minori dovrebbe essere comunicato che non è stata svolta nessuna valutazione individuale.

Articolo 8 – Diritto all'esame medico

36.         Il diritto di essere visitato da un medico e di ricevere cure mediche adeguate durante il periodo di detenzione del minore è raccomandato dagli strumenti giuridici internazionali, quali il commento generale n. 10 del 2007 alla convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite relativo ai diritti del fanciullo in materia di giustizia minorile. A causa della sua giovane età e della sua immaturità fisica e intellettuale, il minore è più fortemente esposto a maltrattamenti e problemi di salute rispetto agli altri indagati o imputati. Spesso non è nemmeno in grado di esprimere correttamente i suoi problemi di salute. Per questo i minori necessitano di cure particolari che ne assicurino l'integrità, soprattutto se in stato di detenzione.

37.         Il minore privato della libertà dovrebbe avere il diritto di essere visitato da un medico su richiesta del titolare della responsabilità genitoriale, dell'adulto idoneo o del proprio difensore. L'esame medico dovrebbe essere svolto da un professionista della medicina.

38.         In caso di prolungamento della privazione della libertà o di proroga delle misure prese nei confronti del minore, l'esame medico può anche essere ripetuto.

39.         Se dall'esame medico risulta che le misure previste nel corso del procedimento penale (ad esempio, interrogatorio, detenzione) sono incompatibili con lo stato fisico e mentale generale del minore, l'autorità competente dovrebbe prendere misure opportune conformemente al diritto nazionale (ad esempio, rinvio dell'interrogatorio, terapia medica del minore). L'interesse superiore del minore andrebbe tenuto sempre in debito conto.

Articolo 9 – Interrogatorio del minore

40.         L'interrogatorio del minore è una situazione potenzialmente rischiosa in cui potrebbero non essere sempre rispettati i diritti procedurali e la dignità del minore e la sua vulnerabilità potrebbe non essere debitamente considerata.

41.         Al fine di garantire un livello di protezione sufficiente del minore, che non è sempre in grado di capire il contenuto degli interrogatori, anche di polizia, cui è sottoposto, è opportuno che gli interrogatori siano oggetto di registrazione audiovisiva. Tuttavia, non sarebbe proporzionato esigere che l'autorità competente provveda alla registrazione audiovisiva in tutti i casi. Occorre considerare la complessità del caso, la gravità del reato contestato e la pena irrogabile. Tuttavia l'interrogatorio dovrebbe essere sempre registrato se il minore è privato della libertà.

42.         Le registrazioni devono essere accessibili solo alle autorità giudiziarie e alle parti del procedimento onde garantirne il contenuto e il contesto. Qualsiasi diffusione pubblica dovrebbe essere evitata. Inoltre, è bene che la durata, lo stile e il ritmo degli interrogatori siano adeguati all'età e al grado di maturità del minore interrogato.

Articolo 10 – Diritto alla libertà

43.         Sanciscono il diritto alla libertà e alla sicurezza di ogni persona l'articolo 5, paragrafo 1, della CEDU e l'articolo 6 della Carta.

44.         Conformemente alle norme internazionali, quali l'articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, il punto 79 del commento generale n. 10 del 2007 alla medesima convenzione relativo ai diritti del fanciullo in materia di giustizia minorile e la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa[11], ogni forma di privazione della libertà di un minore dovrebbe essere una misura di ultima istanza e della più breve durata possibile[12].

45.         Tenuto conto di tali norme internazionali, la presente proposta stabilisce norme minime in materia di detenzione, fermo restando il rispetto, da parte degli Stati membri, delle suddette norme internazionali per quanto riguarda la detenzione, in particolare la detenzione separata dei minori dagli adulti e l'accesso a misure educative dopo la condanna.

Articolo 11 - Misure alternative

46.         Per evitare che il minore sia privato della libertà, l'autorità competente dovrebbe prendere tutte le misure alternative alla privazione della libertà ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore. Tali misure dovrebbero comprendere, ad esempio, l'obbligo di presentarsi presso l'autorità competente, di evitare contatti con determinate persone e di sottoporsi a trattamento terapeutico o di partecipare a misure educative[13].

Articolo 12 - Diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà

47.         In determinati casi la privazione della libertà può risultare necessaria, ad esempio per evitare il rischio di inquinamento delle prove, di subornazione dei testimoni, di collusione o fuga, ecc. In tali casi, occorre prestare particolare attenzione al modo in cui è trattato il minore detenuto.

48.         Inoltre, in considerazione della vulnerabilità del minore privato della libertà, dell'importanza dei legami familiari e della promozione del reinserimento sociale, l'autorità competente dovrebbe rispettare e sostenere attivamente l'esercizio dei diritti del minore definiti negli strumenti internazionali ed europei. In aggiunta ad altri diritti, il minore dovrebbe godere in particolare:

(a) del diritto di mantenere contatti regolari e significativi con i genitori, la famiglia e gli amici. Eventuali restrizioni non dovrebbero mai avere valore punitivo;

(b) il diritto a un'istruzione, un orientamento e una formazione professionale adeguata;

(c) il diritto all'assistenza medica.

49.         Conformemente alle norme internazionali[14], è auspicabile che i minori siano detenuti separatamente dagli adulti, al fine di tener conto delle loro esigenze e vulnerabilità. Al compimento dei diciotto anni, il minore dovrebbe poter proseguire tale detenzione separata. Per questo occorrerà tener conto delle specifiche circostanze del caso. Le misure previste dalla presente proposta di direttiva non richiedono, tuttavia, la creazione di strutture di detenzione separata o carceri per minori.

Articolo 13 - Trattamento tempestivo e diligente delle cause

50.         Nei procedimenti che coinvolgono i minori si dovrebbe applicare il principio dell'urgenza, al fine di fornire una rapida risposta e tutelare l'interesse superiore del minore. I giudici dovrebbero dimostrare una diligenza particolare al fine di evitare ogni rischio di conseguenze dannose sui rapporti familiari e sociali del minore.

Articolo 14 – Diritto alla protezione della vita privata

51.         L'obbligo di proteggere la vita privata del minore indagato o imputato discende da norme internazionali[15]. Aver partecipato a un procedimento penale stigmatizza in generale, nel caso poi dei minori il rischio è che abbia gravi ripercussioni sulle possibilità di reinserimento sociale e sulla futura vita professionale e sociale. La protezione della vita privata del minore coinvolto in un procedimento penale è parte integrante del processo di riabilitazione dei giovani.

52.         Il minore dovrebbe essere giudicato a porte chiuse. In casi eccezionali, il giudice può, nell'interesse superiore del minore, decidere di ammettere il pubblico.

53.         Inoltre, nell'interesse superiore del minore e dei suoi familiari, le autorità dovrebbero impedire che siano rese pubbliche le informazioni che ne permettono l'identificazione (ad esempio, nome e immagine).

Articolo 15 – Diritto del titolare della responsabilità genitoriale di assistere alle udienze

54.         Affinché al minore siano garantiti assistenza e sostegno adeguati durante le udienze, è opportuna la presenza del titolare della responsabilità genitoriale o di altro adulto idoneo di cui all'articolo 5.

Articolo 16 – Diritto del minore di presenziare al processo volto ad accertarne la colpevolezza

55.         Se il minore non è presente durante il proprio processo, il suo diritto di difesa è a rischio. In questo caso, infatti, l'imputato non è in grado né di rendere la sua versione dei fatti al giudice, né di presentare prove a suo favore e può quindi essere giudicato colpevole senza aver potuto contestare le tesi a fondamento di tale condanna.

56.         Il diritto di presenziare al processo, o di essere in grado di rinunciarvi dopo essere stato debitamente informato, è indispensabile per l'esercizio dei diritti della difesa.

57.         L'articolo 16 prevede che gli Stati membri assicurino che il diritto di presenziare al processo si applichi quando il giudice esamina la colpevolezza dell'imputato (che la decisione finale sia di condanna o di assoluzione), conformemente alla giurisprudenza della CEDU. La presenza del minore in questa fase del procedimento penale è particolarmente importante, date le conseguenze che potrebbe avere.

Articolo 17 – Procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

58.         La direttiva si applica ai minori che sono oggetto di un procedimento ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, a partire dal momento in cui sono arrestati nello Stato di esecuzione. Migliorare il sistema del mandato d'arresto europeo (MAE) è un elemento cardine della terza relazione della Commissione sull'attuazione della decisione quadro del Consiglio relativa al MAE[16].

59.         L'autorità competente dello Stato membro di esecuzione dovrà applicare i diritti previsti dalla presente proposta. La fiducia e il riconoscimento reciproci ne risulteranno rafforzati, essendo previsto un livello minimo di protezione del minore nello Stato membro di esecuzione equivalente a quello dello Stato membro di emissione.

60.         Il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo non verrà ritardato poiché questo articolo non pregiudica i termini stabiliti dalla decisione quadro.

61.         Nell'interesse superiore del minore e conformemente alle norme internazionali secondo cui ogni forma di privazione della libertà di un minore dovrebbe essere una misura di ultima istanza e della più breve durata possibile (vedi sopra Articolo 10), l'autorità competente dovrà prendere tutte le misure necessarie per limitarne la durata nel caso di un minore oggetto di MAE.

Articolo 18 – Diritto al patrocinio a spese dello Stato

62.         Sebbene non intenda regolare la questione del patrocinio a spese dello Stato, la direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché i regimi nazionali garantiscano l'effettivo esercizio del diritto di avvalersi di un difensore.

63.         Il diritto del minore indagato o imputato di beneficiare dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato qualora sia privato della libertà o sia oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo sarà disciplinato dalla [proposta di] direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, ed è oggetto della raccomandazione della Commissione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali. La raccomandazione fa esplicito riferimento alla situazione dei minori con riguardo alla "verifica delle risorse" e alla "verifica del merito"[17].

Articolo 19 – Formazione

64.         È opportuno che le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e il personale penitenziario che si occupano di casi riguardanti minori conoscano le specifiche esigenze di minori di età diverse e fanno in modo che il procedimento sia adeguato alla loro età. Per questo hanno bisogno di una formazione adeguata sui diritti del minore e sulle esigenze di minori di età diverse, sullo sviluppo del minore e sulla sua psicologia, sulle competenze pedagogiche necessarie e sulla comunicazione con i minori di tutte le età e fasi di sviluppo, e sui minori in situazione di particolare vulnerabilità[18]. Anche i difensori specializzati nelle cause riguardanti i minori dovrebbero beneficiare di tale formazione.

65.         Analogamente, è opportuno che siano adeguatamente formati anche gli operatori che offrono servizi di sostegno o di giustizia riparatoria, onde garantire che i minori siano trattati con rispetto, imparzialità e professionalità.

Articolo 20 – Raccolta dei dati

66.         Al fine di verificare e valutare l'efficacia e l'efficienza della direttiva, occorre che gli Stati membri raccolgano dati in merito all'esercizio dei diritti dalla stessa sanciti. Fra i dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi compilati dai servizi sanitari e sociali.

Articolo 21 - Costi

67.         Saranno a carico degli Stati membri i costi di applicazione della direttiva legati alla valutazione del minore, all'esame medico e alla registrazione audiovisiva, anche in caso di condanna del minore indagato o imputato.

Articolo 22 - Clausola di non regressione

68.         La finalità di questo articolo è assicurare che la definizione di norme minime comuni ai sensi della direttiva non comporti un affievolimento delle norme vigenti in alcuni Stati membri, e che siano fatte salve le disposizioni della Carta e della CEDU Poiché la direttiva introduce norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di definire norme più restrittive.

Articolo 23 - Recepimento

69.         L'articolo dispone che gli Stati membri devono recepire la direttiva entro [24 mesi dalla pubblicazione] e inviare alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale.

70.         Agli Stati membri è chiesto di comunicare le misure di attuazione con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione.

Articolo 24 – Entrata in vigore

71.         L'articolo stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.           Principio di sussidiarietà

72.         L'obiettivo della proposta non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, considerato che il suo fine è promuovere la fiducia reciproca; occorre quindi convenire norme minime comuni sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, applicabili all'intera Unione. La necessità dell'intervento dell'UE e i motivi per cui l'UE è nella posizione migliore per intervenire sul fronte delle garanzie speciali per minori nel procedimento penale figurano nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva.

5.           Principio di proporzionalità

73.         La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è necessario a tale scopo. Sono state scartate le misure dirette a conseguire una maggiore armonizzazione, in materia ad esempio di età della responsabilità penale, istituzione di tribunali minorili, sistemi di giustizia alternativa, poiché avrebbero comportato modifiche sostanziali dei sistemi di giustizia penale degli Stati membri. Per motivi di proporzionalità, la direttiva non propone quindi un insieme completo di norme per i minori nei procedimenti penali ma si limita a stabilire le norme minime indispensabili per raggiungere un livello adeguato di protezione dei minori e rafforzare la fiducia reciproca e la cooperazione giudiziaria.

6.           Incidenza sul bilancio

74.         La presente proposta non incide sul bilancio dell'UE.

2013/0408 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[19],

visto il parere del Comitato delle regioni[20],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La presente direttiva intende: stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati in procedimenti penali siano in grado di capire e seguire il procedimento; permettere a tali minori di esercitare il diritto a un equo processo; evitare la recidiva; promuovere il reinserimento sociale dei minori.

(2)       Stabilendo norme minime sulla protezione dei diritti procedurali di indagati o imputati, la presente direttiva dovrebbe rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, e può quindi contribuire a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri.

(3)       Sebbene gli Stati membri siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU"), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, l'esperienza insegna che il fatto di per sé non garantisce che regni tra Stati membri un grado sufficiente di fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale.

(4)       Il programma di Stoccolma[21] ha sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al punto 2.4 del programma il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte secondo un approccio graduale[22] volto a rafforzare i diritti di indagati e imputati.

(5)       Sono già state adottate tre misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[23], la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[25].

(6)       La presente direttiva promuove i diritti del minore alla luce delle linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore.

(7)       I minori indagati o imputati in procedimenti penali dovrebbero ricevere un'attenzione particolare che ne preservi le potenzialità di sviluppo e il reinserimento sociale.

(8)       È opportuno che la presente direttiva si applichi ai minori, ossia alle persone che non hanno ancora diciotto anni al momento in cui diventano indagate o imputate per un reato, indipendentemente dall'età che avranno durante il procedimento e fino alla decisione definitiva.

(9)       È opportuno che la presente direttiva si applichi anche per i reati che il medesimo indagato o imputato ha commesso dopo aver compiuto diciotto anni e che sono oggetto di indagini e azione penale congiunte, in quanto indissociabili dai reati per i quali, prima che compisse diciotto anni, è stato avviato nei suoi confronti il procedimento penale.

(10)     Se l'interessato ha già compiuto i diciotto anni al momento in cui diventa indagato o imputato in un procedimento penale, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva fino al compimento dei ventun anni.

(11)     Gli Stati membri dovrebbero determinare l'età del minore sulla base delle sue dichiarazioni, dei controlli dello stato civile, di ricerche documentali e altre prove oppure, se non sussistono prove o se non sono risolutive, sulla base di un esame medico.

(12)     È auspicabile che la presente direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive 2012/13/UE e 2013/48/UE. Le informazioni concernenti i reati minori dovrebbero essere comunicate secondo le modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE. Tuttavia, la presente direttiva contempla altre garanzie complementari riguardanti l'informazione del titolare della responsabilità genitoriale e l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore, intese a tener conto delle specifiche esigenze del minore.

(13)     Se il minore è privato della libertà, la comunicazione dei diritti che deve ricevere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2012/13/UE dovrebbe contenere informazioni chiare sui diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

(14)     Per "titolare della responsabilità genitoriale" si intende la persona che esercita la responsabilità di genitore su un minore, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio[26]. Per "responsabilità genitoriale" si intende l'insieme dei diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita.

(15)     Dovrebbe essere diritto del minore ottenere che il titolare della responsabilità genitoriale sia informato, oralmente o per iscritto, dei diritti procedurali applicabili. Tali informazioni dovrebbero essere tempestive e sufficientemente dettagliate da garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa del minore. Qualora informare il titolare della responsabilità genitoriale sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, è opportuno che sia informato dei diritti un altro adulto idoneo.

(16)     Il minore non dovrebbe avere la facoltà di rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore, non essendo in grado di capire e seguire perfettamente il procedimento penale. Pertanto, dovrebbe essere obbligatoria per i minori la presenza o l'assistenza di un difensore.

(17)     In taluni Stati membri un'autorità diversa dal pubblico ministero o da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una corte avente giurisdizione in materia penale, l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento. In alcuni Stati membri il pubblico ministero può conoscere dei procedimenti riguardanti i minori e può irrogare pene. In tali procedimenti il minore dovrebbe godere dell'assistenza obbligatoria di un difensore.

(18)     In alcuni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell'ordine pubblico, sono considerati reati. Per tali reati minori sarebbe sproporzionato esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, il diritto all'assistenza obbligatoria di un difensore dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a una corte avente giurisdizione in materia penale.

(19)     Il minore indagato o imputato in un procedimento penale dovrebbe avere il diritto a una valutazione individuale, diretta a identificare le sue specifiche esigenze in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di determinare se e in quale misura può avere bisogno di misure speciali nel corso del procedimento penale e accertare l'entità della responsabilità penale e l'adeguatezza di una pena o misura educativa nei suoi confronti.

(20)     Al fine di garantirne l'integrità personale, il minore arrestato o detenuto dovrebbe poter usufruire di un esame medico. Tale esame dovrebbe essere svolto da un medico.

(21)     Onde assicurare la protezione sufficiente del minore che non sempre è in grado di capire il contenuto degli interrogatori cui è sottoposto, ed evitare contestazioni del contenuto dell'interrogatorio e quindi la sua inutile ripetizione, è opportuno che gli interrogatori siano oggetto di registrazione audiovisiva. Ciò non vale per gli interrogatori finalizzati a identificare il minore.

(22)     Tuttavia, sarebbe sproporzionato esigere che l'autorità competente provveda alla registrazione audiovisiva in tutti i casi. È opportuno considerare la complessità del caso, la gravità del reato contestato e la pena irrogabile. Se il minore è privato della libertà prima della condanna, tutti i suoi interrogatori dovrebbero essere oggetto di registrazione audiovisiva.

(23)     La registrazione audiovisiva dovrebbe essere accessibile solo alle autorità giudiziarie e alle parti del procedimento e l'interrogatorio dovrebbe svolgersi secondo modalità che tengano conto dell'età e del livello di maturità del minore.

(24)     Nel decidere in merito al patrocinio a spese dello Stato, l'obiettivo degli Stati membri dovrebbe essere disporre di norme che garantiscano l'effettivo esercizio del diritto del minore di avvalersi di un difensore.

(25)     Il minore è in una situazione particolarmente vulnerabile quando è detenuto. Serve un impegno particolare a evitare che il minore sia privato della libertà, considerati i rischi per il suo sviluppo fisico, mentale e sociale. L'autorità competente dovrebbe considerare misure alternative e imporle ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del minore. Tali misure possono comprendere l'obbligo di presentarsi presso l'autorità competente, di evitare contatti con determinate persone, di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione e di partecipare a misure educative.

(26)     In caso di privazione della libertà, il minore dovrebbe beneficiare di speciali misure di protezione. In particolare, è opportuno che sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore, conformemente all'articolo 37, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Al compimento dei diciotto anni, il minore detenuto dovrebbe poter proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso. Particolare attenzione merita il modo in cui è trattato il minore detenuto, in considerazione della sua intrinseca vulnerabilità. Il minore dovrebbe avere accesso a strutture educative in funzione delle sue esigenze.

(27)     I professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero tenere conto delle specifiche esigenze di minori di età diverse e fare in modo che il procedimento sia adeguato alla loro età. A tal fine, dovrebbero essere specificamente formati per operare con i minori.

(28)     Il minore dovrebbe essere giudicato a porte chiuse, al fine di proteggerne la vita privata e facilitarne il reinserimento sociale. In casi eccezionali, il giudice può, nell'interesse superiore del minore, decidere di ammettere il pubblico all'udienza.

(29)     Affinché al minore siano garantiti assistenza e sostegno adeguati, è opportuno che il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo abbia accesso alle udienze concernenti il minore indagato o imputato.

(30)     Il diritto dell'imputato di comparire personalmente al processo fa parte del diritto a un equo processo previsto dall'articolo 6 della CEDU, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(31)     I diritti riconosciuti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi ai minori oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione.

(32)     Non è opportuno che la valutazione individuale, l'esame medico e la registrazione audiovisiva ai sensi della presente direttiva comportino oneri a carico del minore.

(33)     Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che gli Stati membri raccolgano dati sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Fra i dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi compilati dai servizi sanitari e sociali in relazione ai diritti previsti dalla presente direttiva, in particolare al numero di minori che si sono avvalsi di un difensore e al numero delle valutazioni individuali effettuate, degli interrogatori oggetto di registrazione audiovisiva e dei minori privati della libertà.

(34)     La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e principi.

(35)     La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette norme minime mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(36)     Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)     [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione][27].

(38)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(39)     Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi[28], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative a determinati diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di una procedura di consegna ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[29] ("procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo").

Articolo 2

Campo di applicazione

1.           La presente direttiva si applica ai minori oggetto di un procedimento penale dal momento in cui diventano indagati o imputati per un reato fino alla conclusione del procedimento.

2.           La presente direttiva si applica ai minori oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione.

3.           La presente direttiva si applica alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di minore nel corso del procedimento iniziato quando erano minori.

4.           La presente direttiva si applica altresì ai minori che non sono indagati o imputati e che, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, diventano indagati o imputati.

5.           La presente direttiva non incide sulle norme nazionali che fissano l'età della responsabilità penale.

Articolo 3

Definizione

Ai fini della presente direttiva, per "minore" si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.

Articolo 4

Diritto all'informazione del minore

1.           Gli Stati membri assicurano che al minore siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti conformemente alla direttiva 2012/13/UE. Sempre in applicazione della richiamata direttiva, il minore è informato anche dei seguenti diritti:

(1) il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 5;

(2) il diritto di avvalersi di un difensore, di cui all'articolo 6;

(3) il diritto a una valutazione individuale, di cui all'articolo 7;

(4) il diritto a un esame medico, di cui all'articolo 8;

(5) il diritto alla libertà e il diritto a un trattamento specifico in caso di detenzione, di cui agli articoli 10 e 12;

(6) il diritto alla protezione della vita privata, di cui all'articolo 14;

(7) il diritto del titolare della responsabilità genitoriale di assistere alle udienze, di cui all'articolo 15;

(8) il diritto di presenziare al processo, di cui all'articolo 16;

(9) il diritto al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 18.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché la comunicazione dei diritti trasmessa al minore privato della libertà ai sensi della direttiva 2012/13/UE contenga i diritti riconosciuti dalla presente direttiva.

Articolo 5

Diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore riceve in virtù dell'articolo 4 siano comunicate al titolare della responsabilità genitoriale o, qualora ciò sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, a un altro adulto idoneo.

Articolo 6

Diritto irrinunciabile di avvalersi di un difensore

1.           Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia assistito da un difensore durante tutto il procedimento penale conformemente alla direttiva 2013/48/UE. Il diritto di avvalersi di un difensore è irrinunciabile.

2.           Il diritto di avvalersi di un difensore si applica anche ai procedimenti penali che possono comportare l'archiviazione definitiva della causa da parte del pubblico ministero una volta che il minore abbia rispettato determinate condizioni.

Articolo 7

Diritto a una valutazione individuale

1.           Gli Stati membri provvedono affinché sia tenuto conto delle specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale.

2.           A tal fine, il minore è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore e della sua situazione economica e sociale.

3.           La valutazione individuale è effettuata in una fase opportuna del procedimento, al più tardi prima dell'imputazione.

4.           La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del caso, della gravità del reato contestato e della pena inflitta qualora il minore sia dichiarato colpevole, e a seconda che il minore sia o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento penale.

5.           La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione del minore.

6.           Qualora cambino in misura sostanziale gli elementi alla base della valutazione individuale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante tutto il procedimento penale.

7.           Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di cui al paragrafo 1 quando procedere alla valutazione individuale risulta sproporzionato alla luce delle circostanze del caso e del fatto che il minore è o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento penale.

Articolo 8

Diritto all'esame medico

1.           Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale e determinare se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

2.           Hanno diritto di chiedere l'esame medico:

(a) il minore,

(b) il titolare della responsabilità genitoriale o l'adulto idoneo di cui all'articolo 5;

(c) il difensore del minore.

3.           Le conclusioni dell'esame medico sono registrate per iscritto.

4.           Gli Stati membri provvedono affinché l'esame medico sia ripetuto qualora le circostanze lo rendano necessario.

Articolo 9

Interrogatorio del minore

1.           Gli Stati membri provvedono affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altra autorità di contrasto o giudiziaria prima dell'imputazione siano oggetto di registrazione audiovisiva, a meno che ciò non sia sproporzionato in vista della complessità del caso, della gravità del reato contestato e della pena irrogabile.

2.           In ogni caso, è oggetto di registrazione audiovisiva l'interrogatorio del minore privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale.

3.           Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità di interrogare il minore ai soli fini della sua identificazione personale senza procedere alla registrazione audiovisiva.

Articolo 10

Diritto alla libertà

1.           Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia disposta solo come misura di ultima istanza e della più breve durata possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia oggetto del riesame periodico di un'autorità giudiziaria.

Articolo 11

Misure alternative

1.           Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussistano le condizioni per la privazione della libertà, l'autorità competente ricorra a misure alternative ogniqualvolta sia possibile.

2.           Le misure alternative possono comprendere:

(a) l'obbligo per il minore di risiedere in un determinato luogo,

(b) l'obbligo di evitare contatti con determinate persone,

(c) l'obbligo di presentarsi presso l'autorità competente,

(d) l'obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione,

(e) l'obbligo di partecipare a misure educative.

Articolo 12

Diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà

1.           Gli Stati membri provvedono affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore. Gli Stati membri prevedono la possibilità per il minore detenuto, al compimento dei diciotto anni, di proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle specifiche circostanze del caso.

2.           Nel periodo di privazione della libertà personale gli Stati membri prendono tutte le misure opportune per:

(a) garantire e preservare la salute e lo sviluppo fisico del minore,

(b) garantire il diritto all'istruzione e alla formazione del minore,

(c) garantire l'esercizio effettivo e regolare del diritto alla vita familiare, compreso il mantenimento dei legami familiari,

(d) favorire lo sviluppo del minore e il suo futuro reinserimento sociale.

Articolo 13

Trattamento tempestivo e diligente delle cause

1.           Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti penali riguardanti minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché il trattamento riservato ai minori sia adeguato all'età, alle esigenze specifiche, al grado di maturità e al livello di comprensione di ciascuno, anche in considerazione delle difficoltà di comunicazione che potrebbero incontrare.

Articolo 14

Diritto alla protezione della vita privata

1.           Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti penali riguardanti minori si svolgano a porte chiuse, salvo circostanze eccezionali che, dopo debita considerazione dell'interesse superiore del minore, giustifichino una deroga.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché nei procedimenti penali l'autorità competente prenda misure opportune per proteggere la vita privata del minore e dei suoi familiari, compresi i nomi e le immagini. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente non renda pubbliche informazioni che permettano l'identificazione del minore.

3.           Gli Stati membri provvedono affinché non siano rese pubbliche le registrazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 15

Diritto del titolare della responsabilità genitoriale di assistere alle udienze

Gli Stati membri provvedono affinché il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5 abbia accesso alle udienze concernenti il minore.

Articolo 16

Diritto del minore di presenziare al processo volto ad accertarne la colpevolezza

1.           Gli Stati membri provvedono affinché il minore presenzi al proprio processo.

2.           Gli Stati membri assicurano che, in caso di assenza del minore al processo volto ad accertarne la colpevolezza, l'interessato abbia il diritto a una procedura in cui possa esercitare il diritto di presenziare e che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

Articolo 17

Procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo

1.           Gli Stati membri provvedono affinché il minore ricercato goda dei diritti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 18 nello Stato membro di esecuzione dal momento in cui è arrestato in conformità del mandato d'arresto europeo.

2.           Fatto salvo l'articolo 12 della decisione quadro 2002/584/GAI, l'autorità dell'esecuzione prende tutte le misure necessarie per limitare la durata della privazione della libertà del minore oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Articolo 18

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l'effettivo esercizio del diritto di avvalersi di un difensore, di cui all'articolo 6.

Articolo 19

Formazione

1.           Gli Stati membri provvedono affinché le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e il personale penitenziario che si occupano di casi riguardanti minori siano professionisti specializzati in procedimenti penali riguardanti minori. Tali persone ricevono una formazione speciale sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile, sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore e sulle competenze pedagogiche necessarie.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché anche i difensori dei minori ricevano tale formazione.

3.           Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparatoria di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

Articolo 20

Raccolta dei dati

1.           Entro […], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.

2.           Tali dati comprendono in particolare il numero di minori che si sono avvalsi di un difensore e il numero delle valutazioni individuali effettuate, degli interrogatori oggetto di registrazione audiovisiva e dei minori privati della libertà.

Articolo 21

Costi

Sono a carico degli Stati membri i costi derivanti dall'applicazione degli articoli 7, 8 e 9, indipendentemente dall'esito del procedimento.

Articolo 22

Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 23

Recepimento

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi dalla sua pubblicazione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.           Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

[2]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15.2.2011, COM(2011) 60 definitivo.

[3]               Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

[4]               Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

[5]               Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

[6]               Il principio guida della Corte europea dei diritti dell'uomo nel valutare una potenziale violazione dell'articolo 6 della CEDU a discapito degli indagati o imputati che possano considerarsi persone vulnerabili consiste essenzialmente nel determinare se l'interessato è stato in grado di "partecipare realmente" al processo.

[7]               Articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite.

[8]               Punti da 37 a 43.

[9]               Punto 15.1.

[10]             Punto 49.

[11]             Punto 59.1 della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa (2008) 11 sulle norme europee per i rei minori; punto 19 delle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore.

[12]             Cfr. il libro verde "Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo", capo 5 sui minori, COM(2011) 327 def. del 14.6.2011.

[13]             Cfr. l'articolo 8 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).

[14]             Articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite; articolo 13.4 delle regole di Pechino; punto IV.A.6.20 delle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore.

[15]             Punto IV.A.2.6 delle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore.

[16]             Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dal 2007 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, COM(2011) 175 def. dell'11.4.2011.

[17]             Cfr. i punti 6 e 12.

[18]             Come risulta anche dalle norme internazionali quali l'articolo 40, paragrafi 1 e 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite e il punto 63 delle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore.

[19]             GU C […] del […], pag. […].

[20]             GU C […] del […], pag. […].

[21]             GU C 115 del 4.5.2010, pag.1.

[22]             GU C 291 del 4.12.2009, pag.1.

[23]             Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 , sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

[24]             Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 , sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag.1).

[25]             Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

[26]             Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

[27]             La versione ultima di questo considerando dipenderà dalla posizione definitiva che Regno Unito e Irlanda decideranno di assumere ai sensi delle disposizioni del protocollo n. 21.

[28]             GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

[29]             Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).