Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali /* COM/2013/0822 final - 2013/0408 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1. La presente proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio è diretta a stabilire norme
minime comuni a tutta l'Unione europea relative ai diritti dei minori indagati
o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi
della decisione quadro 2002/584/GAI ("procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo"). 2. Il programma di Stoccolma[1] ha sottolineato con
forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al suo
punto 2.4 il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte
secondo un approccio graduale volto a rafforzare i diritti dell'indagato o
imputato stabilendo norme minime comuni in materia di diritto a un equo
processo. La presente misura rientra nel programma UE per i diritti dei minori,
cui hanno contribuito il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni, il
Comitato economico e sociale europeo, il Consiglio d'Europa e parti interessate
di grande rilievo quali l'UNICEF, i pubblici tutori dei minori negli Stati
membri e la società civile[2]. 3. Sono già state adottate tre
misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali[3],
la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali[4] e la direttiva
2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto
europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della
libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di
comunicare con terzi e con le autorità consolari[5].
La presente iniziativa fa parte di un pacchetto unico comprendente misure sul
diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per
indagati o imputati privati della libertà personale e una direttiva sul
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali. 4. La presente proposta di
direttiva stabilisce norme minime specifiche sui diritti dei minori indagati o
imputati nei procedimenti penali. Così facendo promuove l'applicazione della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"),
in particolare gli articoli 4, 6, 7, 24, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 3,
5, 6 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU) come interpretati dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo che, nella sua giurisprudenza, fissa norme sulle garanzie
speciali per le persone vulnerabili, segnatamente i minori. Tale giurisprudenza
stabilisce, fra l'altro, che l'equità del procedimento e il diritto a un equo
processo esigono che la persona sia in grado di capire i punti essenziali del
procedimento e possa parteciparvi, esercitare effettivamente i suoi diritti e
beneficiare della protezione della vita privata. La direttiva proposta dovrebbe
pertanto prevedere esplicitamente il rafforzamento delle garanzie procedurali
per i minori. 5. È opportuno che queste misure
siano attuate tenendo conto dell'interesse superiore del minore, sancito dall'articolo
24 della Carta. 6. Il minore indagato o imputato
che entra in contatto con l'autorità competente nell'ambito di un procedimento
penale dovrebbe essere riconosciuto come tale e trattato con rispetto, dignità
e professionalità e in modo adeguato alla persona e non discriminatorio. Ciò
dovrebbe anche facilitare il reinserimento sociale del minore che ha avuto a
che fare con il sistema di giustizia penale. I diritti previsti dalla direttiva
si applicano senza distinzione ai minori indagati o imputati, indipendentemente
dallo status in materia di soggiorno. 7. La presente proposta è
presentata unitamente a una raccomandazione della Commissione sulle garanzie
procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti
penali e le persone vulnerabili oggetto di un procedimento di esecuzione del
mandato di arresto europeo. 8. La presente proposta si basa
sull'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE). 9. Il diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa sono sanciti dagli
articoli 47 e 48 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU. La possibilità di
esercitare effettivamente tali diritti dipende in larga misura dalla capacità
dell'indagato o imputato di seguire e partecipare pienamente al procedimento,
capacità che può essere limitata per ragioni di età, mancanza di maturità o
disabilità. Ciò significa che, per quanto riguarda i minori e gli adulti
vulnerabili, è auspicabile disporre misure speciali per garantire che tali
persone possano partecipare realmente al procedimento e godere del diritto ad
un equo processo nella stessa misura degli altri indagati o imputati[6]. 10. In mancanza di una definizione
comune di adulto vulnerabile e alla luce delle considerazioni sui principi di
sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione rinuncia, in questa fase, a
estendere il campo di applicazione della direttiva agli adulti vulnerabili.
Adotterà invece una raccomandazione con cui invita gli Stati membri a
introdurre una serie di garanzie per le persone vulnerabili. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 11. Il 23 settembre
2011, il 26 aprile 2012 e l'11 dicembre 2012 si sono tenute tre riunioni in cui
i rappresentanti degli Stati membri, un gruppo di esperti del Consiglio d'Europa,
dell'Associazione internazionale dei magistrati per i minori e per la famiglia
e delle Nazioni Unite, insieme a professionisti della medicina e del diritto
specializzati in materia di minori hanno discusso le misure che l'UE potrebbe
decidere per una maggiore protezione dei minori e degli adulti vulnerabili nei
procedimenti penali. 12. La Commissione ha effettuato
una valutazione d'impatto della presente proposta, la cui relazione è
consultabile sul sito http://ec.europa.eu/governance. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Articolo 1 - Oggetto 13. L'obiettivo della direttiva è
stabilire norme minime relative ai diritti dei minori indagati o imputati in
procedimenti penali e dei minori oggetto di "procedimenti di esecuzione
del mandato d'arresto europeo". Articolo 2 – Campo di applicazione 14. La direttiva si applica ai
minori, ossia alle persone che non hanno ancora diciotto anni al momento in cui
diventano indagate o imputate per un reato, e ciò fino alla fine del
procedimento. 15. La direttiva non incide sulle
norme nazionali relative all'età della responsabilità penale dei minori, l'età
cioè in cui un minore diventa penalmente responsabile delle proprie azioni. 16. In alcuni Stati membri il minore
che ha commesso un reato non è giuridicamente soggetto a procedimenti penali,
bensì ad altri procedimenti che possono comportare l'imposizione di determinate
misure restrittive (ad esempio, misure di protezione o misure educative). Tali
procedimenti non rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Articolo 3 – Definizione 17. Conformemente agli strumenti
di diritto internazionale[7],
si considera minore la persona di età inferiore ai diciotto anni. Articolo 4 – Diritto all'informazione del
minore 18. Il minore dovrebbe essere
informato tempestivamente dei diritti conferiti dalla direttiva, che integrano
i diritti di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2012/13/UE, salvo per
quanto riguarda i reati minori, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2,
della direttiva 2012/13/UE. 19. Se il minore è privato della
libertà, la comunicazione dei diritti che dovrà ricevere ai sensi dell'articolo
4 della direttiva 2012/13/UE deve contenere un riferimento anche ai diritti
riconosciuti dalla presente proposta di direttiva. 20. È opportuno che la direttiva
sia recepita e attuata conformemente alle norme di cui alla direttiva
2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali. Articolo 5 – Diritto all'informazione del
titolare della responsabilità genitoriale 21. La presente proposta contempla
altre garanzie complementari riguardanti l'informazione del titolare della
responsabilità genitoriale o di un adulto idoneo, intese a tener conto delle
specifiche esigenze del minore, a condizione che ciò non pregiudichi il normale
svolgimento del procedimento penale nei confronti dell'interessato o di altri
procedimenti penali. 22. Per "titolare della
responsabilità genitoriale" si intende la persona fisica o l'istituzione
che esercita la responsabilità di genitore su un minore, secondo la definizione
del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo
alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. 23. Il ruolo del titolare della
responsabilità genitoriale è importante per garantire che il minore riceva un
sostegno morale e psicologico e consigli adeguati. Il titolare della
responsabilità genitoriale è nella posizione migliore per rafforzare la
protezione dei diritti della difesa del minore indagato (ad esempio, nominando
un difensore o decidendo di impugnare una decisione). I genitori sono per
giunta giuridicamente responsabili e devono rispondere civilmente del comportamento
del minore. 24. Tale disposizione rispecchia
le norme internazionali quali le linee guida del Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, le regole delle
Nazioni Unite sugli standard minimi per l'amministrazione della giustizia
minorile (regole di Pechino) e il commento generale n. 10 del 2007 alla
Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite relativo ai diritti
del fanciullo in materia di giustizia minorile. 25. Il diritto all'informazione
del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe applicarsi quando è
in contrasto con l'interesse superiore del minore (ad esempio, quando il
titolare della responsabilità genitoriale è implicato nello stesso reato del
minore e sussiste un conflitto di interessi). In tal caso, dovrà essere
informato e invitato a essere presente un altro adulto idoneo. Per "altro
adulto idoneo" si intende un parente o una persona (diversa dal titolare
della responsabilità genitoriale) che ha un legame sociale con il minore e che
possa interagire con le autorità e consentire al minore di esercitare i suoi
diritti procedurali. Articolo 6 – Diritto di avvalersi di un
difensore 26. Questo articolo garantisce l'obbligatorietà
del difensore per i minori indagati o imputati in procedimenti penali. 27. L'articolo 6, paragrafo 3,
lettera c), della CEDU e gli articoli 47 e 48 della Carta sanciscono il diritto
di ogni persona di avvalersi di un difensore. La direttiva 2013/48/UE
stabilisce norme generali relative a tale diritto per tutti gli indagati e
imputati in procedimenti penali, ma conferisce loro anche la facoltà di
rinunciarvi. La presente proposta di direttiva introduce al riguardo una
garanzia supplementare: il minore non può rinunciare a questo diritto. 28. La Corte europea dei diritti
dell'uomo ha ripetutamente sottolineato l'importanza che il minore sia
assistito da un difensore fin dall'inizio del procedimento e durante gli
interrogatori di polizia, facendo con ciò intendere che una rinuncia può
comportare rischi significativi. L'importanza del difensore per il minore è
riconosciuta anche da tutte le norme internazionali pertinenti, quali le linee
guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a
misura di minore[8],
le regole di Pechino[9]
e il commento generale n. 10 del 2007 alla Convenzione sui diritti del
fanciullo delle Nazioni Unite relativo ai diritti del fanciullo in materia di
giustizia minorile[10]. 29. Per quanto riguarda invece
certi reati minori, l'obbligatorietà del difensore sarebbe sproporzionata: ad
esempio, infrazioni minori al codice della strada, violazioni minori dei
regolamenti comunali generali e violazioni minori dell'ordine pubblico, che
costituiscono reato in alcuni Stati membri. Per questo genere di reati, l'autorità
competente diversa dal pubblico ministero o dal giudice penale non è tenuta a
garantire l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore prevista
dalla presente proposta di direttiva. Articolo 7 – Diritto a una valutazione
individuale 30. Questo articolo garantisce il
diritto del minore a una valutazione individuale. Tale valutazione è necessaria
per individuare le specifiche esigenze del minore in materia di protezione,
istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di determinare se e in
quale misura può avere bisogno di misure speciali nel corso del procedimento
penale. Le caratteristiche personali del minore, la sua maturità e la sua
situazione economica e sociale possono variare notevolmente. 31. La valutazione individuale
dovrebbe essere effettuata in una fase opportuna del procedimento, al più tardi
prima dell'imputazione. Dovrebbe essere registrata conformemente al diritto
nazionale. 32. Fatto salvo l'articolo 8 della
direttiva 2011/36/UE, nel corso della valutazione individuale bisognerebbe
prestare particolare attenzione ai minori implicati in attività criminali che
sono stati costretti a compiere in quanto vittime della tratta di esseri umani. 33. Sarà possibile adattare la
portata e il livello di dettaglio della valutazione alla gravità del reato contestato
e della pena inflitta, qualora il minore sia dichiarato colpevole. Ad esempio,
è previsto che in caso di reato grave, quale la rapina o l'omicidio, possa
giustificarsi una valutazione più approfondita. 34. La valutazione individuale
dovrebbe essere aggiornata nel corso del procedimento penale e si potranno
utilizzare le valutazioni individuali precedenti purché siano aggiornate. 35. Gli Stati membri possono
derogare a tale obbligo quando procedere alla valutazione individuale risulta
sproporzionato alla luce delle circostanze del caso e del fatto che il minore è
o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento
penale. In tali casi, all'autorità per la protezione o il benessere dei minori
dovrebbe essere comunicato che non è stata svolta nessuna valutazione
individuale. Articolo 8 – Diritto all'esame medico 36. Il diritto di essere visitato
da un medico e di ricevere cure mediche adeguate durante il periodo di
detenzione del minore è raccomandato dagli strumenti giuridici internazionali,
quali il commento generale n. 10 del 2007 alla convenzione sui diritti del
fanciullo delle Nazioni Unite relativo ai diritti del fanciullo in materia di
giustizia minorile. A causa della sua giovane età e della sua immaturità fisica
e intellettuale, il minore è più fortemente esposto a maltrattamenti e problemi
di salute rispetto agli altri indagati o imputati. Spesso non è nemmeno in
grado di esprimere correttamente i suoi problemi di salute. Per questo i minori
necessitano di cure particolari che ne assicurino l'integrità, soprattutto se
in stato di detenzione. 37. Il minore privato della
libertà dovrebbe avere il diritto di essere visitato da un medico su richiesta
del titolare della responsabilità genitoriale, dell'adulto idoneo o del proprio
difensore. L'esame medico dovrebbe essere svolto da un professionista della
medicina. 38. In caso di prolungamento della
privazione della libertà o di proroga delle misure prese nei confronti del
minore, l'esame medico può anche essere ripetuto. 39. Se dall'esame medico risulta
che le misure previste nel corso del procedimento penale (ad esempio,
interrogatorio, detenzione) sono incompatibili con lo stato fisico e mentale
generale del minore, l'autorità competente dovrebbe prendere misure opportune
conformemente al diritto nazionale (ad esempio, rinvio dell'interrogatorio,
terapia medica del minore). L'interesse superiore del minore andrebbe tenuto
sempre in debito conto. Articolo 9 – Interrogatorio del minore 40. L'interrogatorio del minore è
una situazione potenzialmente rischiosa in cui potrebbero non essere sempre
rispettati i diritti procedurali e la dignità del minore e la sua vulnerabilità
potrebbe non essere debitamente considerata. 41. Al fine di garantire un
livello di protezione sufficiente del minore, che non è sempre in grado di
capire il contenuto degli interrogatori, anche di polizia, cui è sottoposto, è
opportuno che gli interrogatori siano oggetto di registrazione audiovisiva.
Tuttavia, non sarebbe proporzionato esigere che l'autorità competente provveda
alla registrazione audiovisiva in tutti i casi. Occorre considerare la
complessità del caso, la gravità del reato contestato e la pena irrogabile.
Tuttavia l'interrogatorio dovrebbe essere sempre registrato se il minore è
privato della libertà. 42. Le registrazioni devono essere
accessibili solo alle autorità giudiziarie e alle parti del procedimento onde
garantirne il contenuto e il contesto. Qualsiasi diffusione pubblica dovrebbe
essere evitata. Inoltre, è bene che la durata, lo stile e il ritmo degli
interrogatori siano adeguati all'età e al grado di maturità del minore
interrogato. Articolo 10 – Diritto alla libertà 43. Sanciscono il diritto alla
libertà e alla sicurezza di ogni persona l'articolo 5, paragrafo 1,
della CEDU e l'articolo 6 della Carta. 44. Conformemente alle norme
internazionali, quali l'articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo
delle Nazioni Unite, il punto 79 del commento generale n. 10 del 2007 alla
medesima convenzione relativo ai diritti del fanciullo in materia di giustizia
minorile e la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa[11], ogni forma di
privazione della libertà di un minore dovrebbe essere una misura di ultima
istanza e della più breve durata possibile[12]. 45. Tenuto conto di tali norme
internazionali, la presente proposta stabilisce norme minime in materia di
detenzione, fermo restando il rispetto, da parte degli Stati membri, delle
suddette norme internazionali per quanto riguarda la detenzione, in particolare
la detenzione separata dei minori dagli adulti e l'accesso a misure educative
dopo la condanna. Articolo 11 - Misure alternative 46. Per evitare che il minore sia
privato della libertà, l'autorità competente dovrebbe prendere tutte le misure
alternative alla privazione della libertà ogniqualvolta sia nell'interesse
superiore del minore. Tali misure dovrebbero comprendere, ad esempio, l'obbligo
di presentarsi presso l'autorità competente, di evitare contatti con
determinate persone e di sottoporsi a trattamento terapeutico o di partecipare
a misure educative[13]. Articolo 12 - Diritto a un trattamento
specifico in caso di privazione della libertà 47. In determinati casi la
privazione della libertà può risultare necessaria, ad esempio per evitare il
rischio di inquinamento delle prove, di subornazione dei testimoni, di
collusione o fuga, ecc. In tali casi, occorre prestare particolare attenzione
al modo in cui è trattato il minore detenuto. 48. Inoltre, in considerazione
della vulnerabilità del minore privato della libertà, dell'importanza dei
legami familiari e della promozione del reinserimento sociale, l'autorità
competente dovrebbe rispettare e sostenere attivamente l'esercizio dei diritti
del minore definiti negli strumenti internazionali ed europei. In aggiunta ad
altri diritti, il minore dovrebbe godere in particolare: (a)
del diritto di mantenere contatti regolari e
significativi con i genitori, la famiglia e gli amici. Eventuali restrizioni
non dovrebbero mai avere valore punitivo; (b)
il diritto a un'istruzione, un orientamento e una
formazione professionale adeguata; (c)
il diritto all'assistenza
medica. 49. Conformemente alle norme
internazionali[14],
è auspicabile che i minori siano detenuti separatamente dagli adulti, al fine
di tener conto delle loro esigenze e vulnerabilità. Al compimento dei diciotto
anni, il minore dovrebbe poter proseguire tale detenzione separata. Per questo
occorrerà tener conto delle specifiche circostanze del caso. Le misure previste
dalla presente proposta di direttiva non richiedono, tuttavia, la creazione di
strutture di detenzione separata o carceri per minori. Articolo 13 - Trattamento tempestivo e
diligente delle cause 50. Nei procedimenti che
coinvolgono i minori si dovrebbe applicare il principio dell'urgenza, al fine
di fornire una rapida risposta e tutelare l'interesse superiore del minore. I
giudici dovrebbero dimostrare una diligenza particolare al fine di evitare ogni
rischio di conseguenze dannose sui rapporti familiari e sociali del minore. Articolo 14 – Diritto alla protezione della
vita privata 51. L'obbligo di proteggere la
vita privata del minore indagato o imputato discende da norme internazionali[15]. Aver partecipato a un
procedimento penale stigmatizza in generale, nel caso poi dei minori il rischio
è che abbia gravi ripercussioni sulle possibilità di reinserimento sociale e
sulla futura vita professionale e sociale. La protezione della vita privata del
minore coinvolto in un procedimento penale è parte integrante del processo di
riabilitazione dei giovani. 52. Il minore dovrebbe essere giudicato
a porte chiuse. In casi eccezionali, il giudice può, nell'interesse superiore
del minore, decidere di ammettere il pubblico. 53. Inoltre, nell'interesse
superiore del minore e dei suoi familiari, le autorità dovrebbero impedire che
siano rese pubbliche le informazioni che ne permettono l'identificazione (ad
esempio, nome e immagine). Articolo 15 – Diritto del titolare
della responsabilità genitoriale di assistere alle udienze 54. Affinché al minore siano
garantiti assistenza e sostegno adeguati durante le udienze, è opportuna la
presenza del titolare della responsabilità genitoriale o di altro adulto idoneo
di cui all'articolo 5. Articolo 16 – Diritto del minore di
presenziare al processo volto ad accertarne
la colpevolezza 55. Se il minore non è presente
durante il proprio processo, il suo diritto di difesa è a rischio. In questo
caso, infatti, l'imputato non è in grado né di rendere la sua versione dei
fatti al giudice, né di presentare prove a suo favore e può quindi essere
giudicato colpevole senza aver potuto contestare le tesi a fondamento di tale
condanna. 56. Il diritto di presenziare al
processo, o di essere in grado di rinunciarvi dopo essere stato debitamente
informato, è indispensabile per l'esercizio dei diritti della difesa. 57. L'articolo 16 prevede che gli
Stati membri assicurino che il diritto di presenziare al processo si applichi
quando il giudice esamina la colpevolezza dell'imputato (che la decisione
finale sia di condanna o di assoluzione), conformemente alla giurisprudenza
della CEDU. La presenza del minore in questa fase del procedimento penale è
particolarmente importante, date le conseguenze che potrebbe avere. Articolo 17 – Procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo 58. La direttiva si applica ai
minori che sono oggetto di un procedimento ai sensi della decisione quadro
2002/584/GAI, a partire dal momento in cui sono arrestati nello Stato di
esecuzione. Migliorare il sistema del mandato d'arresto europeo (MAE) è un
elemento cardine della terza relazione della Commissione sull'attuazione della
decisione quadro del Consiglio relativa al MAE[16]. 59. L'autorità competente dello
Stato membro di esecuzione dovrà applicare i diritti previsti dalla presente
proposta. La fiducia e il riconoscimento reciproci ne risulteranno rafforzati,
essendo previsto un livello minimo di protezione del minore nello Stato membro
di esecuzione equivalente a quello dello Stato membro di emissione. 60. Il procedimento di esecuzione
del mandato d'arresto europeo non verrà ritardato poiché questo articolo non
pregiudica i termini stabiliti dalla decisione quadro. 61. Nell'interesse superiore del
minore e conformemente alle norme internazionali secondo cui ogni forma di
privazione della libertà di un minore dovrebbe essere una misura di ultima
istanza e della più breve durata possibile (vedi sopra Articolo
10), l'autorità competente dovrà prendere tutte le misure necessarie per
limitarne la durata nel caso di un minore oggetto di MAE. Articolo 18
– Diritto al patrocinio a spese dello Stato 62. Sebbene
non intenda regolare la questione del patrocinio a spese dello Stato, la
direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché i regimi nazionali
garantiscano l'effettivo esercizio del diritto di avvalersi di un difensore. 63. Il diritto del minore indagato
o imputato di beneficiare dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato qualora sia privato della libertà o sia oggetto di un procedimento
di esecuzione del mandato d'arresto europeo sarà disciplinato dalla [proposta
di] direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per
indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del
mandato d'arresto europeo, ed è oggetto della raccomandazione della Commissione
sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in
procedimenti penali. La raccomandazione fa esplicito riferimento alla
situazione dei minori con riguardo alla "verifica delle risorse" e
alla "verifica del merito"[17]. Articolo 19 – Formazione 64. È opportuno che le autorità
giudiziarie, le autorità di contrasto e il personale penitenziario che si
occupano di casi riguardanti minori conoscano le specifiche esigenze di minori
di età diverse e fanno in modo che il procedimento sia adeguato alla loro età.
Per questo hanno bisogno di una formazione adeguata sui diritti del minore e
sulle esigenze di minori di età diverse, sullo sviluppo del minore e sulla sua
psicologia, sulle competenze pedagogiche necessarie e sulla comunicazione con i
minori di tutte le età e fasi di sviluppo, e sui minori in situazione di
particolare vulnerabilità[18].
Anche i difensori specializzati nelle cause riguardanti i minori dovrebbero
beneficiare di tale formazione. 65. Analogamente, è opportuno che
siano adeguatamente formati anche gli operatori che offrono servizi di sostegno
o di giustizia riparatoria, onde garantire che i minori siano trattati con
rispetto, imparzialità e professionalità. Articolo 20 – Raccolta dei dati 66. Al fine di verificare e
valutare l'efficacia e l'efficienza della direttiva, occorre che gli Stati
membri raccolgano dati in merito all'esercizio dei diritti dalla stessa
sanciti. Fra i dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità
giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati
amministrativi compilati dai servizi sanitari e sociali. Articolo 21 - Costi 67. Saranno a carico degli Stati
membri i costi di applicazione della direttiva legati alla valutazione del
minore, all'esame medico e alla registrazione audiovisiva, anche in caso di
condanna del minore indagato o imputato. Articolo 22 - Clausola di non regressione 68. La finalità di questo articolo
è assicurare che la definizione di norme minime comuni ai sensi della direttiva
non comporti un affievolimento delle norme vigenti in alcuni Stati membri, e
che siano fatte salve le disposizioni della Carta e della CEDU Poiché la
direttiva introduce norme minime, gli Stati membri rimangono liberi di definire
norme più restrittive. Articolo 23 - Recepimento 69. L'articolo dispone che gli
Stati membri devono recepire la direttiva entro [24 mesi dalla pubblicazione] e
inviare alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni
di attuazione nell'ordinamento nazionale. 70. Agli Stati membri è chiesto di
comunicare le misure di attuazione con uno o più documenti che chiariscano il
rapporto tra gli elementi costitutivi della direttiva e le parti
corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Articolo 24 – Entrata in vigore 71. L'articolo stabilisce che la
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 4. Principio di sussidiarietà 72. L'obiettivo della proposta non
può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, considerato
che il suo fine è promuovere la fiducia reciproca; occorre quindi convenire
norme minime comuni sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati
in procedimenti penali, applicabili all'intera Unione. La necessità dell'intervento
dell'UE e i motivi per cui l'UE è nella posizione migliore per intervenire sul
fronte delle garanzie speciali per minori nel procedimento penale figurano
nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva. 5. Principio di proporzionalità 73. La proposta ottempera al
principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il
conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è
necessario a tale scopo. Sono state scartate le misure dirette a conseguire una
maggiore armonizzazione, in materia ad esempio di età della responsabilità
penale, istituzione di tribunali minorili, sistemi di giustizia alternativa,
poiché avrebbero comportato modifiche sostanziali dei sistemi di giustizia
penale degli Stati membri. Per motivi di proporzionalità, la direttiva non
propone quindi un insieme completo di norme per i minori nei procedimenti
penali ma si limita a stabilire le norme minime indispensabili per raggiungere
un livello adeguato di protezione dei minori e rafforzare la fiducia reciproca
e la cooperazione giudiziaria. 6. Incidenza sul bilancio 74. La presente proposta non
incide sul bilancio dell'UE. 2013/0408 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati in procedimenti penali IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[19], visto il parere del Comitato delle regioni[20], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La presente direttiva
intende: stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati
in procedimenti penali siano in grado di capire e seguire il procedimento;
permettere a tali minori di esercitare il diritto a un equo processo; evitare
la recidiva; promuovere il reinserimento sociale dei minori. (2) Stabilendo norme minime sulla
protezione dei diritti procedurali di indagati o imputati, la presente
direttiva dovrebbe rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di
giustizia penale degli altri Stati membri, e può quindi contribuire a
facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali
norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera
circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri. (3) Sebbene gli Stati membri
siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali ("CEDU"), del Patto internazionale sui
diritti civili e politici (ICCPR) e della Convenzione sui diritti del fanciullo
delle Nazioni Unite, l'esperienza insegna che il fatto di per sé non garantisce
che regni tra Stati membri un grado sufficiente di fiducia nei rispettivi
sistemi di giustizia penale. (4) Il programma di Stoccolma[21] ha sottolineato con
forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al punto
2.4 del programma il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare
proposte secondo un approccio graduale[22]
volto a rafforzare i diritti di indagati e imputati. (5) Sono già state adottate tre
misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[23], la direttiva
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24] e la direttiva
2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[25]. (6) La presente direttiva
promuove i diritti del minore alla luce delle linee guida del Consiglio d'Europa
per una giustizia a misura di minore. (7) I minori indagati o imputati
in procedimenti penali dovrebbero ricevere un'attenzione particolare che ne
preservi le potenzialità di sviluppo e il reinserimento sociale. (8) È opportuno che la presente
direttiva si applichi ai minori, ossia alle persone che non hanno ancora
diciotto anni al momento in cui diventano indagate o imputate per un reato,
indipendentemente dall'età che avranno durante il procedimento e fino alla
decisione definitiva. (9) È opportuno che la presente
direttiva si applichi anche per i reati che il medesimo indagato o imputato ha
commesso dopo aver compiuto diciotto anni e che sono oggetto di indagini e
azione penale congiunte, in quanto indissociabili dai reati per i quali, prima
che compisse diciotto anni, è stato avviato nei suoi confronti il procedimento
penale. (10) Se l'interessato ha già
compiuto i diciotto anni al momento in cui diventa indagato o imputato in un
procedimento penale, gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare le
garanzie procedurali previste dalla presente direttiva fino al compimento dei
ventun anni. (11) Gli Stati membri dovrebbero
determinare l'età del minore sulla base delle sue dichiarazioni, dei controlli
dello stato civile, di ricerche documentali e altre prove oppure, se non
sussistono prove o se non sono risolutive, sulla base di un esame medico. (12) È auspicabile che la presente
direttiva sia attuata tenendo conto delle disposizioni delle direttive
2012/13/UE e 2013/48/UE. Le informazioni concernenti i reati minori dovrebbero
essere comunicate secondo le modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 2,
della direttiva 2012/13/UE. Tuttavia, la presente direttiva contempla altre
garanzie complementari riguardanti l'informazione del titolare della
responsabilità genitoriale e l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un
difensore, intese a tener conto delle specifiche esigenze del minore. (13) Se
il minore è privato della libertà, la comunicazione dei diritti che deve
ricevere ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2012/13/UE dovrebbe contenere
informazioni chiare sui diritti riconosciuti dalla presente direttiva. (14) Per "titolare della
responsabilità genitoriale" si intende la persona che esercita la
responsabilità di genitore su un minore, secondo la definizione del regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio[26].
Per "responsabilità genitoriale" si intende l'insieme dei diritti e
doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una
decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la
persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto
di visita. (15) Dovrebbe essere diritto del
minore ottenere che il titolare della responsabilità genitoriale sia informato,
oralmente o per iscritto, dei diritti procedurali applicabili. Tali
informazioni dovrebbero essere tempestive e sufficientemente dettagliate da garantire
l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa del
minore. Qualora informare il titolare della responsabilità genitoriale sia in
contrasto con l'interesse superiore del minore, è opportuno che sia informato
dei diritti un altro adulto idoneo. (16) Il minore non dovrebbe avere
la facoltà di rinunciare al diritto di avvalersi di un difensore, non essendo
in grado di capire e seguire perfettamente il procedimento penale. Pertanto,
dovrebbe essere obbligatoria per i minori la presenza o l'assistenza di un
difensore. (17) In taluni Stati membri un'autorità
diversa dal pubblico ministero o da una corte avente giurisdizione in materia
penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della
libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere
il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga
scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In
tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che l'autorità competente
garantisca l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove
il diritto di uno Stato membro preveda l'imposizione di una pena per reati
minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare
ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una corte avente
giurisdizione in materia penale, l'irrinunciabilità del diritto di avvalersi di
un difensore dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale
giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento. In alcuni Stati membri il
pubblico ministero può conoscere dei procedimenti riguardanti i minori e può
irrogare pene. In tali procedimenti il minore dovrebbe godere dell'assistenza
obbligatoria di un difensore. (18) In alcuni Stati membri
determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della
strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni
minori dell'ordine pubblico, sono considerati reati. Per tali reati minori
sarebbe sproporzionato esigere che l'autorità competente garantisca l'irrinunciabilità
del diritto di avvalersi di un difensore. Laddove il diritto di uno Stato
membro preveda che la privazione della libertà non possa essere imposta per
sanzionare i reati minori, il diritto all'assistenza obbligatoria di un
difensore dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a una corte
avente giurisdizione in materia penale. (19) Il minore indagato o imputato
in un procedimento penale dovrebbe avere il diritto a una valutazione
individuale, diretta a identificare le sue specifiche esigenze in materia di
protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale, al fine di
determinare se e in quale misura può avere bisogno di misure speciali nel corso
del procedimento penale e accertare l'entità della responsabilità penale e l'adeguatezza
di una pena o misura educativa nei suoi confronti. (20) Al fine di garantirne l'integrità
personale, il minore arrestato o detenuto dovrebbe poter usufruire di un esame
medico. Tale esame dovrebbe essere svolto da un medico. (21) Onde assicurare la protezione
sufficiente del minore che non sempre è in grado di capire il contenuto degli
interrogatori cui è sottoposto, ed evitare contestazioni del contenuto dell'interrogatorio
e quindi la sua inutile ripetizione, è opportuno che gli interrogatori siano
oggetto di registrazione audiovisiva. Ciò non vale per gli interrogatori
finalizzati a identificare il minore. (22) Tuttavia, sarebbe
sproporzionato esigere che l'autorità competente provveda alla registrazione
audiovisiva in tutti i casi. È opportuno considerare la complessità del caso,
la gravità del reato contestato e la pena irrogabile. Se il minore è privato
della libertà prima della condanna, tutti i suoi interrogatori dovrebbero essere
oggetto di registrazione audiovisiva. (23) La registrazione audiovisiva
dovrebbe essere accessibile solo alle autorità giudiziarie e alle parti del
procedimento e l'interrogatorio dovrebbe svolgersi secondo modalità che tengano
conto dell'età e del livello di maturità del minore. (24) Nel decidere in merito al
patrocinio a spese dello Stato, l'obiettivo degli Stati membri dovrebbe essere
disporre di norme che garantiscano l'effettivo esercizio del diritto del minore
di avvalersi di un difensore. (25) Il minore è in una situazione
particolarmente vulnerabile quando è detenuto. Serve un impegno particolare a
evitare che il minore sia privato della libertà, considerati i rischi per il
suo sviluppo fisico, mentale e sociale. L'autorità competente dovrebbe considerare
misure alternative e imporle ogniqualvolta sia nell'interesse superiore del
minore. Tali misure possono comprendere l'obbligo di presentarsi presso l'autorità
competente, di evitare contatti con determinate persone, di sottoporsi a
trattamento terapeutico o di disintossicazione e di partecipare a misure
educative. (26) In caso di privazione della
libertà, il minore dovrebbe beneficiare di speciali misure di protezione. In
particolare, è opportuno che sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno
che si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore, conformemente
all'articolo 37, lettera c), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
del fanciullo. Al compimento dei diciotto anni, il minore detenuto dovrebbe
poter proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle
specifiche circostanze del caso. Particolare attenzione merita il modo in cui è
trattato il minore detenuto, in considerazione della sua intrinseca
vulnerabilità. Il minore dovrebbe avere accesso a strutture educative in
funzione delle sue esigenze. (27) I professionisti in contatto
diretto con i minori dovrebbero tenere conto delle specifiche esigenze di
minori di età diverse e fare in modo che il procedimento sia adeguato alla loro
età. A tal fine, dovrebbero essere specificamente formati per operare con i
minori. (28) Il minore dovrebbe essere
giudicato a porte chiuse, al fine di proteggerne la vita privata e facilitarne
il reinserimento sociale. In casi eccezionali, il giudice può, nell'interesse
superiore del minore, decidere di ammettere il pubblico all'udienza. (29) Affinché al minore siano
garantiti assistenza e sostegno adeguati, è opportuno che il titolare della
responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo abbia accesso alle udienze
concernenti il minore indagato o imputato. (30) Il diritto dell'imputato di
comparire personalmente al processo fa parte del diritto a un equo processo
previsto dall'articolo 6 della CEDU, secondo l'interpretazione della Corte
europea dei diritti dell'uomo. (31) I diritti riconosciuti dalla
presente direttiva dovrebbero applicarsi ai minori oggetto di procedimenti di
esecuzione del mandato d'arresto europeo dal momento in cui sono arrestati nello
Stato membro di esecuzione. (32) Non è opportuno che la
valutazione individuale, l'esame medico e la registrazione audiovisiva ai sensi
della presente direttiva comportino oneri a carico del minore. (33) Al fine di controllare e
valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che gli Stati
membri raccolgano dati sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente
direttiva. Fra i dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità
giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati
amministrativi compilati dai servizi sanitari e sociali in relazione ai diritti
previsti dalla presente direttiva, in particolare al numero di minori che si
sono avvalsi di un difensore e al numero delle valutazioni individuali
effettuate, degli interrogatori oggetto di registrazione audiovisiva e dei
minori privati della libertà. (34) La presente direttiva difende
i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresi la
proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto
alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il
diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle
persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un
giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. La
presente direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e
principi. (35) La presente direttiva
stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa
previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello
di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette norme minime mirano a
facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte
europea dei diritti dell'uomo. (36) Poiché gli obiettivi della
presente direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni sulle
garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali,
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e
possono dunque, a motivo della portata dell'azione proposta, essere conseguiti
meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (37) [A norma dell'articolo 3 del
protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri
hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione
della presente direttiva] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo
n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di
libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di
tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente
direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione][27]. (38) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non
partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è
soggetta alla sua applicazione. (39) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi[28],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la
notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che
chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto
riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di
tali documenti sia giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Oggetto La presente direttiva stabilisce norme minime
relative a determinati diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti
penali e dei minori oggetto di una procedura di consegna ai sensi della
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[29]
("procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo"). Articolo 2 Campo di
applicazione 1. La presente direttiva si
applica ai minori oggetto di un procedimento penale dal momento in cui
diventano indagati o imputati per un reato fino alla conclusione del
procedimento. 2. La presente direttiva si
applica ai minori oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto
europeo dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione. 3. La presente direttiva si
applica alle persone indagate o imputate oggetto di un procedimento penale di
cui al paragrafo 1, e alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del
mandato d'arresto europeo di cui al paragrafo 2, che perdono la qualifica di
minore nel corso del procedimento iniziato quando erano minori. 4. La presente direttiva si
applica altresì ai minori che non sono indagati o imputati e che, nel corso di
un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto,
diventano indagati o imputati. 5. La presente direttiva non
incide sulle norme nazionali che fissano l'età della responsabilità penale. Articolo 3 Definizione Ai fini della presente direttiva, per "minore"
si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni. Articolo 4 Diritto all'informazione
del minore 1. Gli Stati membri assicurano
che al minore siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi
diritti conformemente alla direttiva 2012/13/UE. Sempre in applicazione della
richiamata direttiva, il minore è informato anche dei seguenti diritti: (1)
il diritto che sia informato il titolare della
responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 5; (2)
il diritto di avvalersi di un difensore, di cui all'articolo 6;
(3)
il diritto a una valutazione individuale, di cui
all'articolo 7; (4)
il diritto a un esame medico, di cui all'articolo 8; (5)
il diritto alla libertà e il diritto a un
trattamento specifico in caso di detenzione, di cui agli articoli 10 e 12; (6)
il diritto alla protezione della vita privata, di
cui all'articolo 14; (7)
il diritto del titolare della responsabilità
genitoriale di assistere alle udienze, di cui all'articolo 15; (8)
il diritto di presenziare al processo, di cui all'articolo
16; (9)
il diritto al patrocinio a spese dello Stato, di
cui all'articolo 18. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché la comunicazione dei diritti trasmessa al minore privato della libertà
ai sensi della direttiva 2012/13/UE contenga i diritti riconosciuti dalla
presente direttiva. Articolo 5 Diritto che
sia informato il titolare
della responsabilità genitoriale Gli Stati membri provvedono affinché le
informazioni che il minore riceve in virtù dell'articolo 4 siano
comunicate al titolare della responsabilità genitoriale o, qualora ciò sia in
contrasto con l'interesse superiore del minore, a un altro adulto idoneo. Articolo 6 Diritto
irrinunciabile di avvalersi di un difensore 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il minore sia assistito da un difensore durante tutto il procedimento
penale conformemente alla direttiva 2013/48/UE. Il diritto di avvalersi di un
difensore è irrinunciabile. 2. Il diritto di avvalersi di un
difensore si applica anche ai procedimenti penali che possono comportare l'archiviazione
definitiva della causa da parte del pubblico ministero una volta che il minore
abbia rispettato determinate condizioni. Articolo 7 Diritto a una
valutazione individuale 1. Gli Stati membri provvedono
affinché sia tenuto conto delle specifiche esigenze del minore in materia di
protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale. 2. A tal fine, il minore è
sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione tiene conto, in
particolare, della personalità e maturità del minore e della sua situazione
economica e sociale. 3. La valutazione individuale è
effettuata in una fase opportuna del procedimento, al più tardi prima dell'imputazione. 4. La portata e il livello di
dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle
circostanze del caso, della gravità del reato contestato e della pena inflitta
qualora il minore sia dichiarato colpevole, e a seconda che il minore sia o
meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di un procedimento penale. 5. La valutazione individuale è
effettuata con la stretta partecipazione del minore. 6. Qualora cambino in misura
sostanziale gli elementi alla base della valutazione individuale, gli Stati
membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante tutto il procedimento
penale. 7. Gli Stati membri possono
derogare all'obbligo di cui al paragrafo 1 quando procedere alla valutazione
individuale risulta sproporzionato alla luce delle circostanze del caso e del
fatto che il minore è o meno noto alle autorità degli Stati membri a seguito di
un procedimento penale. Articolo 8 Diritto all'esame
medico 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il minore privato della libertà possa usufruire di un esame medico
volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale e
determinare se possa essere sottoposto a interrogatorio o ad altri atti di
indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei
suoi confronti. 2. Hanno diritto di chiedere l'esame
medico: (a)
il minore, (b)
il titolare della responsabilità genitoriale o l'adulto
idoneo di cui all'articolo 5; (c)
il difensore del minore. 3. Le conclusioni dell'esame
medico sono registrate per iscritto. 4. Gli Stati membri provvedono
affinché l'esame medico sia ripetuto qualora le circostanze lo rendano
necessario. Articolo 9 Interrogatorio
del minore 1. Gli Stati membri provvedono
affinché gli interrogatori di minori disposti dalla polizia o altra autorità di
contrasto o giudiziaria prima dell'imputazione siano oggetto di registrazione
audiovisiva, a meno che ciò non sia sproporzionato in vista della complessità
del caso, della gravità del reato contestato e della pena irrogabile. 2. In ogni caso, è oggetto di
registrazione audiovisiva l'interrogatorio del minore privato della libertà
personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale. 3. Il paragrafo 1 non pregiudica
la possibilità di interrogare il minore ai soli fini della sua identificazione
personale senza procedere alla registrazione audiovisiva. Articolo 10 Diritto alla
libertà 1. Gli Stati membri provvedono
affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia
disposta solo come misura di ultima istanza e della più breve durata possibile.
Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del
minore. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché la privazione della libertà del minore prima della condanna sia
oggetto del riesame periodico di un'autorità giudiziaria. Articolo 11 Misure
alternative 1. Gli Stati membri provvedono
affinché, qualora sussistano le condizioni per la privazione della libertà, l'autorità
competente ricorra a misure alternative ogniqualvolta sia possibile. 2. Le misure alternative possono
comprendere: (a)
l'obbligo per il minore di risiedere in un
determinato luogo, (b)
l'obbligo di evitare contatti con determinate
persone, (c)
l'obbligo di presentarsi presso l'autorità
competente, (d)
l'obbligo di sottoporsi a trattamento terapeutico o
di disintossicazione, (e)
l'obbligo di partecipare a misure educative. Articolo 12 Diritto a un
trattamento specifico in caso di privazione della libertà 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il minore sia detenuto separatamente dagli adulti, a meno che si
ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore. Gli Stati membri
prevedono la possibilità per il minore detenuto, al compimento dei diciotto
anni, di proseguire tale detenzione separata ove ciò sia giustificato dalle
specifiche circostanze del caso. 2. Nel periodo di privazione
della libertà personale gli Stati membri prendono tutte le misure opportune
per: (a)
garantire e preservare la salute e lo sviluppo
fisico del minore, (b)
garantire il diritto all'istruzione e alla
formazione del minore, (c)
garantire l'esercizio effettivo e regolare del
diritto alla vita familiare, compreso il mantenimento dei legami familiari, (d)
favorire lo sviluppo del minore e il suo futuro
reinserimento sociale. Articolo 13 Trattamento
tempestivo e diligente delle cause 1. Gli Stati membri provvedono
affinché i procedimenti penali riguardanti minori siano trattati con urgenza e
con la dovuta diligenza. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché il trattamento riservato ai minori sia adeguato all'età, alle esigenze
specifiche, al grado di maturità e al livello di comprensione di ciascuno,
anche in considerazione delle difficoltà di comunicazione che potrebbero
incontrare. Articolo 14 Diritto alla
protezione della vita privata 1. Gli Stati membri provvedono
affinché i procedimenti penali riguardanti minori si svolgano a porte chiuse,
salvo circostanze eccezionali che, dopo debita considerazione dell'interesse
superiore del minore, giustifichino una deroga. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché nei procedimenti penali l'autorità competente prenda misure opportune
per proteggere la vita privata del minore e dei suoi familiari, compresi i nomi
e le immagini. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente non
renda pubbliche informazioni che permettano l'identificazione del minore. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché non siano rese pubbliche le registrazioni di cui all'articolo 9,
paragrafo 1. Articolo 15 Diritto del
titolare della responsabilità genitoriale di assistere alle udienze Gli Stati membri provvedono affinché il titolare
della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5
abbia accesso alle udienze concernenti il minore. Articolo 16 Diritto del
minore di presenziare al
processo volto ad accertarne la colpevolezza 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il minore presenzi al proprio processo. 2. Gli Stati membri assicurano
che, in caso di assenza del minore al processo volto ad accertarne la
colpevolezza, l'interessato abbia il diritto a una procedura in cui possa
esercitare il diritto di presenziare e che consenta di riesaminare il merito
della causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della
decisione originaria. Articolo 17 Procedimento
di esecuzione del mandato d'arresto europeo 1. Gli Stati membri provvedono
affinché il minore ricercato goda dei diritti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10,
11, 12, 14, 15 e 18 nello Stato membro di esecuzione dal momento in cui è
arrestato in conformità del mandato d'arresto europeo. 2. Fatto salvo l'articolo 12
della decisione quadro 2002/584/GAI, l'autorità dell'esecuzione prende tutte le
misure necessarie per limitare la durata della privazione della libertà del
minore oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Articolo 18 Diritto al
patrocinio a spese dello Stato Gli Stati membri provvedono affinché la
legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca
l'effettivo esercizio del diritto di avvalersi di un difensore, di cui all'articolo
6. Articolo 19 Formazione 1. Gli Stati membri provvedono
affinché le autorità giudiziarie, le autorità di contrasto e il personale
penitenziario che si occupano di casi riguardanti minori siano professionisti
specializzati in procedimenti penali riguardanti minori. Tali persone ricevono
una formazione speciale sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di
interrogatorio, sulla psicologia minorile, sulla comunicazione in un linguaggio
adattato al minore e sulle competenze pedagogiche necessarie. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché anche i difensori dei minori ricevano tale formazione. 3. Attraverso i servizi pubblici
o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri
incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di
sostegno ai minori e di giustizia riparatoria di ricevere un'adeguata
formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i
minori, e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti
in modo imparziale, rispettoso e professionale. Articolo 20 Raccolta dei
dati 1. Entro […], e successivamente
ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati relativi al
modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva. 2. Tali dati comprendono in
particolare il numero di minori che si sono avvalsi di un difensore e il numero
delle valutazioni individuali effettuate, degli interrogatori oggetto di
registrazione audiovisiva e dei minori privati della libertà. Articolo 21 Costi Sono a carico degli Stati membri i costi
derivanti dall'applicazione degli articoli 7, 8 e 9, indipendentemente dall'esito
del procedimento. Articolo 22 Clausola di
non regressione Nessuna disposizione della presente direttiva
può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle
garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto
internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
del fanciullo, o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di
protezione più elevato. Articolo 23 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi dalla sua
pubblicazione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Le disposizioni adottate
dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno
che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 24 Entrata in
vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 25 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1. [2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni del 15.2.2011, COM(2011) 60 definitivo. [3] Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e
alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). [4] Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei
procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1). [5] Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di
un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del
mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della
privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della
libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294
del 6.11.2013, pag. 1). [6] Il principio guida della Corte europea dei diritti dell'uomo
nel valutare una potenziale violazione dell'articolo 6 della CEDU a
discapito degli indagati o imputati che possano considerarsi persone
vulnerabili consiste essenzialmente nel determinare se l'interessato è stato in
grado di "partecipare realmente" al processo. [7] Articolo 1 della Convenzione sui diritti del
fanciullo delle Nazioni Unite. [8] Punti da 37 a 43. [9] Punto 15.1. [10] Punto 49. [11] Punto 59.1 della raccomandazione del Comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa (2008) 11 sulle norme europee per i rei minori; punto 19
delle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una
giustizia a misura di minore. [12] Cfr. il libro verde "Rafforzare la fiducia reciproca
nello spazio giudiziario europeo", capo 5 sui minori, COM(2011) 327 def.
del 14.6.2011. [13] Cfr. l'articolo 8 della decisione quadro 2009/829/GAI del
Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione
europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure
alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20). [14] Articolo 37 della Convenzione sui diritti del fanciullo
delle Nazioni Unite; articolo 13.4 delle regole di Pechino; punto IV.A.6.20
delle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una
giustizia a misura di minore. [15] Punto IV.A.2.6 delle linee guida del Comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore. [16] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio sull'attuazione dal 2007 della decisione quadro del Consiglio del 13
giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri, COM(2011) 175 def. dell'11.4.2011. [17] Cfr. i punti 6 e 12. [18] Come risulta anche dalle norme internazionali quali l'articolo
40, paragrafi 1 e 3, della Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni
Unite e il punto 63 delle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa
su una giustizia a misura di minore. [19] GU C […] del […], pag. […]. [20] GU C […] del […], pag. […]. [21] GU C 115 del 4.5.2010, pag.1. [22] GU C 291 del 4.12.2009, pag.1. [23] Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010 , sul diritto all’interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1). [24] Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012 , sul diritto all’informazione nei procedimenti
penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag.1). [25] Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013 , relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato
d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione
della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà
personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del
6.11.2013, pag. 1). [26] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27
novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1). [27] La versione ultima di questo considerando dipenderà dalla
posizione definitiva che Regno Unito e Irlanda decideranno di assumere ai sensi
delle disposizioni del protocollo n. 21. [28] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. [29] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra
Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).