Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti /* COM/2013/0813 final - 2013/0402 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nel settore della
scienza e dell’innovazione l’Europa è all’avanguardia e ha il potenziale per
assumere il ruolo di leader globale. Oltre a costituire lo scopo del lavoro dei
ricercatori, migliorare la qualità della scienza offre anche ritorni
importanti, a livello sia pubblico che privato. Ciononostante,
le attività di ricerca e sviluppo (R&S) nell’Unione europea non sono
sufficientemente trainate dalle imprese rispetto ai principali partner
commerciali, in particolare gli Stati Uniti d’America e il Giappone. Il
carattere non ottimale degli investimenti delle imprese nel campo della R&S
si ripercuote negativamente sull’introduzione di nuovi prodotti, processi,
servizi e know-how. È pertanto auspicabile migliorare le condizioni
nelle quali le imprese svolgono attività innovative. Nell’ambito della più
ampia strategia Europa 2020, la Commissione si è impegnata a creare un’Unione
dell’innovazione, con l’intento di tutelare gli investimenti nella base di
conoscenze, ridurre i costi legati alla frammentazione e rendere l’Europa un
luogo più gratificante per l’innovazione. Un ambiente favorevole all’innovazione
dovrebbe, in particolare, incoraggiare maggiori investimenti nel campo della
R&S da parte del settore privato, intensificando la collaborazione tra le
università e l’industria, anche a livello transfrontaliero, in materia di
R&S e di sviluppi tecnologici, realizzando un’innovazione aperta e rendendo
possibile una migliore valutazione delle proprietà intellettuale (PI), in modo
da agevolare l’accesso al capitale di rischio e ai finanziamenti per gli
operatori economici orientati alla ricerca e all’innovazione. Realizzare questi
obiettivi soltanto a livello nazionale non è sufficiente e comporterebbe
inutili duplicazioni di sforzi all’interno dell’Unione. La drastica riduzione dei costi delle
transazioni nell’economia digitale ha portato a nuove forme di collaborazione
con la scienza aperta e l’innovazione aperta. Dette forme di collaborazione
spesso conducono a nuovi modelli commerciali che consentono l’utilizzo di
conoscenze create congiuntamente. Ciononostante, i diritti di proprietà
intellettuale (DPI) sono una componente fondamentale della politica dell’innovazione.
I DPI offrono agli innovatori e ai creatori strumenti di appropriazione dei
risultati del loro lavoro, che sono di natura immateriale, fornendo in tal modo
gli incentivi necessari per investire in nuove soluzioni, invenzioni e
know-how. I DPI mirano a tutelare i risultati di sforzi creativi ed inventivi,
ma hanno un campo di applicazione limitato. Durante il processo di ricerca e di creazione
vengono raccolte e sviluppate molte informazioni importanti, che
progressivamente vanno a costruire conoscenze di grande valore economico. Dette
conoscenze spesso non hanno i requisiti per essere tutelate alla stregua dei
diritti di proprietà intellettuale, ma sono altrettanto importanti per l’innovazione
e la competitività delle imprese in generale. Quando, allo scopo di attrarre
finanziamenti e investimenti, la proprietà intellettuale deve rimanere segreta,
allora le imprese, i laboratori, le università nonché i singoli inventori e
creatori ricorrono allo strumento più corrente e conosciuto: la riservatezza. Dato che il lavoro di ricerca si basa su
lavori precedenti, la condivisione delle conoscenze e delle nuove scoperte
costituisce uno stimolo importante per l’innovazione. In funzione del modello
aziendale dell’innovatore, la riservatezza può essere la base necessaria per
fare prosperare la proprietà intellettuale, che può così essere messa a frutto
per promuovere l’innovazione e la competitività. Ciascun DPI inizia con un
segreto. Gli scrittori non divulgano la trama del libro sul quale stano
lavorando (futuro oggetto di diritto d’autore), i costruttori di automobili non
diffondono i primi disegni di un nuovo modello (futura progettazione), le
imprese non rivelano i risultati preliminari dei loro esperimenti tecnologici
(futuro brevetto) né le informazioni relative al lancio di un nuovo prodotto di
marca (futuro marchio di fabbrica), ecc. Nel linguaggio giuridico, le informazioni
mantenute riservate allo scopo di preservare un vantaggio competitivo vengono
definite “segreto commerciale”, “informazioni segrete”, “informazioni
commerciali riservate” o “know-how segreto”. Nell’ambiente imprenditoriale e
nel mondo accademico a volte si utilizzano altre definizioni, quali “know-how
proprietario” o “tecnologia proprietaria”. I segreti commerciali sono importanti anche
per tutelare l’innovazione non tecnologica. Il settore dei servizi, che
rappresenta circa il 70% del PIL dell’UE, è estremamente dinamico, e il suo
dinamismo dipende dalla creazione di conoscenze innovative. Rispetto all’industria
manifatturiera, tuttavia, esso è meno dipendente dai processi tecnologici e
dall’innovazione dei prodotti (protetti da brevetto). Questo settore, cruciale
per l’economia dell’UE, si avvale della riservatezza per realizzare e mettere a
frutto la cosiddetta innovazione “leggera” a favore della competitività, che
prevede l’utilizzo e l’applicazione di una vasta gamma di informazioni
commerciali strategiche che vanno al di là delle conoscenze tecnologiche, quali
ad esempio le informazioni relative ai clienti, ai fornitori, ai processi
aziendali, ai piani aziendali, alle ricerche di mercato, ecc. Gli economisti concordano sul fatto che per le
imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, i segreti commerciali hanno
almeno lo stesso valore di tutte le altre forme di PI. I segreti commerciali
sono particolarmente importanti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le
imprese di nuova costituzione, in quanto queste sono spesso prive di risorse
umane qualificate e mancano della solidità finanziaria necessaria per
perseguire, gestire, far applicare e proteggere i DPI. Pur non essendo protetti come i DPI classici,
i segreti commerciali sono tuttavia un importante strumento complementare per
la necessaria appropriazione del patrimonio intellettuale, che è il motore dell’economia
della conoscenza del XXI secolo. Il detentore di un segreto commerciale non
gode di diritti esclusivi sulle informazioni coperte dal segreto commerciale.
Tuttavia, al fine di promuovere un processo competitivo ed economicamente
efficiente, le restrizioni all’utilizzo di un segreto commerciale sono
giustificate nei casi in cui il relativo know-how o le informazioni siano state
ottenute attraverso mezzi disonesti contro la volontà del detentore del segreto
commerciale. La valutazione dei casi in cui tali restrizioni sono necessarie e
in quale misura è oggetto, caso per caso, di un controllo giurisdizionale. Ciò significa che i concorrenti sono liberi -
e dovrebbero essere incoraggiati a farlo - di sviluppare e utilizzare le stesse
soluzioni oppure soluzioni simili o alternative, mettendosi quindi in
concorrenza sul piano dell’innovazione, ma non devono frodare, rubare o
ingannare al fine di ottenere informazioni confidenziali sviluppate da altri. Lo sviluppo e la gestione delle conoscenze e
delle informazioni hanno assunto un’importanza ancora maggiore per le
prestazioni economiche dell’UE. Parallelamente, l’esposizione di informazioni e
know-how riservati (segreti commerciali) a furto, spionaggio o altre tecniche
di appropriazione illecita è aumentata - e continua ad aumentare - per effetto
della globalizzazione, dell’esternalizzazione (outsourcing), delle catene di
approvvigionamento più lunghe, di un maggiore ricorso alle TIC ecc.. Risulta
inoltre aumentato il rischio che i segreti commerciali rubati vengano usati nei
paesi terzi per produrre merci costituenti violazione, che poi si trovano in
concorrenza all’interno dell’UE con le merci prodotte dalla vittima dell’appropriazione
illecita. L’attuale eterogeneità e frammentazione del quadro giuridico relativo
alla protezione dei segreti commerciali contro l’acquisizione, l’utilizzo o la
divulgazione illeciti sta ostacolando le attività di R&S e la circolazione
delle conoscenze innovative, compromettendo così la capacità delle imprese
europee di rispondere agli attacchi fraudolenti al loro know-how. L’ottimizzazione delle infrastrutture in
materia di PI costituisce un importante pilastro dell’Unione dell’innovazione.
In tale contesto la Commissione, nel maggio 2011, ha adottato una strategia
globale in materia di PI, impegnandosi ad esaminare la tutela dei segreti
commerciali[1].
La presente proposta è un ulteriore conferma dell’impegno a creare un mercato
unico della proprietà intellettuale. 2. RISULTATI DELLA
CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1. Consultazione pubblica L’iniziativa si basa su una valutazione di
diversi aspetti: l’importanza dei segreti commerciali per l’innovazione e per
la competitività delle imprese, la misura in cui essi sono utilizzati, il loro
ruolo, la loro relazione con i diritti di proprietà intellettuale nella
generazione e nello sfruttamento economico delle conoscenze e delle attività
immateriali, il quadro giuridico che li disciplina. Dette valutazioni sono
state realizzate con l’ausilio di due studi esterni e a seguito di ampie
consultazioni delle parti interessate. Un primo studio, pubblicato nel gennaio 2012,
contiene una valutazione comparata delle legislazioni in materia di protezione
contro l’appropriazione illecita dei segreti commerciali nei vari Stati membri
dell’UE. Un secondo studio, pubblicato nel maggio 2013, valuta il fondamento
economico dei segreti commerciali e la protezione contro la loro appropriazione
illecita, nonché la tutela giuridica dei segreti commerciali in tutta l’UE.
Questo secondo studio ha confermato il carattere frammentario ed eterogeneo
delle tutele esistenti contro l’appropriazione illecita dei segreti commerciali
in tutta l’Unione europea, ritenendole in generale poco trasparenti e
generatrici di costi e rischi che potrebbero essere evitati. Secondo lo studio,
un sistema efficiente per garantire i risultati delle attività di R&S
rappresenta un presupposto essenziale per l’innovazione delle imprese e la
flessibilità offerta da un uso efficiente dei segreti commerciali ben si
concilia con il modo in cui l’innovazione ha luogo nel contesto in cui le imprese
attualmente operano. Esso ha concluso che l’armonizzazione della legislazione
in materia di segreti commerciali nell’UE migliorerebbe le condizioni di
sviluppo, scambio e utilizzo di conoscenze innovative per le imprese. I pareri delle parti interessate sono stati
raccolti in tre fasi. Nella prima fase, la Commissione ha organizzato una
conferenza nel corso della quale, nel giugno 2012, la società civile, l’industria,
il mondo accademico e le autorità pubbliche hanno discusso la questione. Nella seconda fase, nel novembre 2012, è stata
lanciata un’indagine, nel contesto del secondo studio, sull’utilizzo del
segreto commerciale, i rischi associati e la tutela giuridica. L’indagine è
stata diretta a un campione rappresentativo di imprese in tutta l’UE, comprese
le PMI, che hanno assorbito il 60% del campione. In totale sono pervenute 537
risposte. Globalmente, il 75% degli intervistati ha classificato i segreti
commerciali come strategicamente importanti per la propria impresa in termini
di crescita, competitività e innovazione. Dall’indagine è emerso che, nel corso
degli ultimi dieci anni, circa un intervistato su cinque ha subito almeno un
tentativo di appropriazione illecita all’interno dell’UE, mentre, nel corso
dello stesso periodo, circa due intervistati su cinque hanno osservato un
aumento del rischio di appropriazione illecita dei segreti commerciali. Due
intervistati su tre si sono dichiarati a favore di una proposta legislativa a
livello UE. Nella terza fase, dall’11 dicembre 2012 all’8
marzo 2013, i servizi della Commissione hanno effettuato una consultazione
pubblica aperta incentrata sulle possibili opzioni politiche e i loro relativi
impatti. Sono pervenute 386 risposte, per la maggior parte da singoli cittadini
(soprattutto da uno Stato membro) e imprese. Secondo 202 intervistati la
protezione giuridica contro l’appropriazione illecita dei segreti commerciali
dovrebbe essere affrontata a livello UE. Tuttavia, i pareri espressi dai due
principali gruppi di intervistati (i cittadini e le imprese) sono
diametralmente opposti. Tre cittadini su quattro ritengono che i segreti
commerciali abbiano scarsa importanza per le attività di R&S e reputano
eccessiva la protezione dei segreti commerciali esistente. Il 75% non ravvisa
la necessità di un’azione dell’UE. Le imprese, da parte loro, ritengono i
segreti commerciali estremamente importanti per le attività di R&S e per la
loro competitività. Una maggioranza significativa ritiene debole la tutela
esistente, in particolare a livello transfrontaliero, e reputa che le
differenze tra i quadri giuridici nazionali abbiano effetti negativi: un
rischio commerciale più significativo negli Stati membri con un livello di
tutela inferiore, meno incentivi ad avviare azioni di R&S transfrontaliere
e spesa più elevata per le misure preventive intese a proteggere le
informazioni. 2.2. Valutazione d’impatto La valutazione d’impatto ha evidenziato
divergenze nazionali in materia di tutela dei segreti commerciali: gli Stati
membri che definiscono i segreti commerciali o specificano le circostanze nelle
quali essi devono essere tutelati sono pochi; non sempre sono disponibili
ordini di cessazione o di astensione contro i trasgressori; le regole
tradizionali sul calcolo dei risarcimenti sono spesso inadeguate per i casi di
appropriazione illecita di segreti commerciali; i metodi alternativi (ad
esempio l’importo dei diritti che sarebbero stati dovuti in base ad un accordo
di licenza) non sono disponibili in tutti gli Stati membri. Inoltre, molti
Stati membri non dispongono di norme volte a tutelare i segreti commerciali nel
corso di controversie, cosa che scoraggia le vittime di appropriazione illecita
dei segreti commerciali dal chiedere un risarcimento attraverso un procedimento
giudiziario. Sono emersi due problemi principali: ·
Gli incentivi alle attività di innovazione a
livello transfrontaliero non sono ottimali. Quando i segreti commerciali sono
esposti al rischio di appropriazione illecita e non sono protetti da un’efficace
tutela giuridica, gli incentivi all’innovazione (anche a livello
transfrontaliero) subiscono un impatto negativo in quanto: i) il valore atteso
dell’innovazione basata su segreti commerciali si indebolisce e i costi legati
alla sua tutela aumentano; e ii) la condivisione di segreti commerciali
comporta un aumento del rischio commerciale. Ad esempio, il 40% delle imprese
dell’UE si asterrebbe dal condividere segreti commerciali con altre parti nel
timore che le informazioni possano diventare oggetto di utilizzo abusivo o
essere diffuse senza la loro autorizzazione, perdendo così il carattere
riservato. Ciò inibisce l’innovazione e, in particolare, la ricerca in
collaborazione e l’innovazione aperta, che richiedono la condivisione di
informazioni importanti da parte di più imprese e partner di ricerca. ·
I vantaggi competitivi basati sui segreti
commerciali sono a rischio (minore competitività): la frammentazione della
tutela giuridica all’interno dell’UE non garantisce un ambito di protezione né
possibilità di ricorso che siano comparabili in tutto il mercato interno, cosa
che mette a rischio i vantaggi competitivi basati sui segreti commerciali,
legati all’innovazione o meno, nonché la competitività dei detentori dei
segreti commerciali. Ad esempio, l’industria chimica europea, che fa molto
affidamento sull’innovazione dei processi garantita da segreti commerciali,
stima che l’appropriazione illecita di un segreto commerciale potrebbe spesso
comportare una riduzione del fatturato fino al 30%. L’obiettivo dell’iniziativa consiste nel
garantire che la competitività delle imprese europee e degli istituti di
ricerca basata su know-how e informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) sia adeguatamente protetta, nonché nel migliorare le condizioni
per lo sviluppo e la valorizzazione dell’innovazione e del trasferimento delle
conoscenze nell’ambito del mercato interno. Specificamente, l’iniziativa mira a
migliorare l’efficacia della tutela giuridica contro l’appropriazione illecita
dei segreti commerciali in tutto il mercato interno. Per risolvere il problema sono state prese in
considerazione le seguenti opzioni possibili: –
Mantenere lo status quo. –
Fornire informazioni e sensibilizzare circa le
misure, le procedure e i mezzi di ricorso nazionali disponibili contro l’appropriazione
illecita di un segreto commerciale. –
Realizzare una convergenza delle legislazioni
nazionali in materia civile per quanto riguarda l’illegittimità degli atti di
appropriazione illecita dei segreti commerciali (ma le norme sui mezzi di
ricorso e la tutela della riservatezza dei segreti commerciali durante i
procedimenti giudiziari devono essere stabilite a livello nazionale). –
Realizzare una convergenza dei mezzi di ricorso
nazionali di diritto civile contro l’appropriazione illecita dei segreti
commerciali e delle norme relative alla tutela della riservatezza dei segreti
commerciali durante e dopo i procedimenti giudiziari (oltre all’opzione 3). –
Realizzare una convergenza delle legislazioni
nazionali in materia penale, comprese le disposizioni relative alle pene
minime, in aggiunta alla convergenza delle norme civilistiche (opzione 4). La valutazione d’impatto è giunta alla
conclusione che l’opzione 4 appare proporzionata e sarebbe la più idonea a
raggiungere gli obiettivi perseguiti. In termini di impatto, la convergenza dei
mezzi di ricorso civili consentirebbe alle imprese innovative di tutelare più
efficacemente i loro segreti commerciali legittimi in tutta l’UE. Inoltre, se i
detentori dei segreti commerciali potessero contare sulla riservatezza nel
corso dei procedimenti giudiziari, essi sarebbero più inclini a ricercare
protezione giuridica contro possibili danni conseguenti all’appropriazione
illecita dei segreti commerciali. Una maggiore certezza giuridica e la
convergenza delle legislazioni nazionali contribuirebbero ad accrescere il valore
delle innovazioni che le imprese cercano di proteggere in quanto segreto
commerciale, perché il rischio di appropriazione illecita verrebbe ridotto. Ne
risulterebbe un impatto positivo sul funzionamento del mercato interno in
quanto le imprese, in particolare le PMI, e i ricercatori potrebbero utilizzare
meglio le loro idee innovative, collaborando con i migliori partner in tutta l’UE
e quindi contribuendo a promuovere gli investimenti del settore privato nel
settore R&S nell’ambito del mercato interno. Allo stesso tempo, la
concorrenza non ne risulterebbe limitata in quanto non vengono concessi diritti
esclusivi e ciascun concorrente è libero di acquisire indipendentemente le
conoscenze protette dal segreto commerciale, anche attraverso la ricerca del
segreto di fabbricazione (reverse engineering). Analogamente, l’assunzione e la
mobilità di lavoratori altamente qualificati (coloro che hanno accesso ai
segreti commerciali) nell’ambito del mercato interno non dovrebbero subire
effetti negativi. Nel tempo, tutto ciò dovrebbe avere effetti positivi sulla
competitività e sulla crescita dell’economia dell’UE. Questa iniziativa non
pregiudica i diritti fondamentali. In particolare, essa promuoverà il diritto
di proprietà e la libertà d’impresa. Per quanto riguarda l’accesso ai documenti
nel corso di procedimenti giudiziari, sono state previste tutele intese a
salvaguardare il diritto alla difesa. L’iniziativa contiene inoltre misure di
salvaguardia volte a garantire il diritto alla libertà di espressione e di
informazione. Essa è coerente con gli obblighi
internazionali (ossia l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS)). I principali partner
commerciali sono dotati di legislazioni simili su questo tema. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA L’articolo 114 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE) prevede l’adozione di norme UE che armonizzino la
legislazione nazionale ogniqualvolta ciò sia necessario per il buon
funzionamento del mercato interno. La proposta mira a garantire possibilità di
ricorso sufficienti e comparabili in tutto il mercato interno in caso di appropriazione
illecita di segreto commerciale, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti
per evitare condotte abusive. Le norme nazionali esistenti offrono un livello
di tutela contro l’appropriazione illecita dei segreti commerciali che risulta
eterogenea tra i vari Stati membri dell’UE, cosa che rischia di compromettere
il buon funzionamento del mercato interno per le informazioni e il know-how. In
effetti, al fine di dispiegare tutto il loro potenziale di attività economica,
le informazioni utili (ad esempio i processi di fabbricazione, le nuove
sostanze e i nuovi materiali, le tecnologie non brevettate, le soluzioni
aziendali) devono essere trasferibili. Esse infatti, sempre nel rispetto della
riservatezza, possono prestarsi ad usi diversi da parte di attori diversi in
regioni geografiche diverse, generando reddito per i creatori e consentendo un’efficace
distribuzione delle risorse. L’eterogeneità del quadro giuridico, inoltre,
riduce gli incentivi ad intraprendere qualsiasi attività transfrontaliera
innovativa che dipenda dall’uso di informazioni protette come i segreti
commerciali, quali ad esempio lo stabilimento in altri Stati membri ai fini
della fabbricazione o della commercializzazione di beni/servizi basati su
segreti commerciali, la fornitura di beni/servizi a società in altri Stati
membri o l’esternalizzazione della fabbricazione ad altre società in altri
Stati membri. In tali situazioni, se il segreto commerciale viene utilizzato in
modo improprio in un paese dove il livello di protezione è inferiore, è
possibile che si diffondano sul mercato merci costituenti violazione. Le norme
nazionali attualmente in vigore rendono meno attraente e più difficile la
creazione di reti per le attività di R&D e per l’innovazione. Esse danno
inoltre origine a un rischio commerciale più elevato negli Stati membri dove il
livello di protezione è inferiore, con conseguenze negative sull’intera
economia dell’UE, in quanto da un lato diminuiscono gli incentivi al commercio
transfrontaliero e dall’altro le merci costituenti violazione provenienti da
quegli Stati membri (o importate per loro tramite) possono diffondersi in tutto
il mercato interno. La proposta dovrebbe facilitare la cooperazione
transfrontaliera nel campo della ricerca e dello sviluppo in quanto una tutela
chiara, forte e omogenea contro l’appropriazione illecita dei segreti
commerciali riduce sia i rischi percepiti che i costi associati alla
molteplicità degli aspetti legislativi, promuovendo così la condivisione e il
trasferimento transfrontalieri di informazioni commerciali e know-how
riservati. Essa dovrebbe inoltre migliorare gli incentivi al commercio
transfrontaliero, ridimensionando la concorrenza sleale da parte di “free-riders”
sul mercato transfrontaliero. Per quanto riguarda la sussidiarietà, i
problemi individuati nella valutazione d’impatto sono dovuti all’eterogeneità e
all’incoerenza dell’attuale quadro normativo che non garantisce parità di
condizioni alle imprese dell’UE, cosa che si ripercuote negativamente sulla
competitività di queste ultime e quella dell’economia dell’UE nel suo
complesso. Una maggiore coerenza dei mezzi di ricorso tra tutti gli Stati
membri è un aspetto fondamentale per affrontare tali problemi. Tale coerenza,
tuttavia, non può essere realizzata attraverso iniziative adottate unicamente a
livello di Stati membri: l’esperienza in questo settore dimostra che anche
quando gli Stati membri sono in una certa misura coordinati, ad esempio nell’ambito
dell’accordo TRIPS, non si riesce a raggiungere un livello sufficiente di
armonizzazione delle norme nazionali. Per questi motivi è necessaria un’azione
che sia intrapresa e dispieghi i suoi effetti a livello UE. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell’Unione europea. Tutti gli interventi che nel presente documento
si propone di affidare alla Commissione sono coerenti e compatibili con il
nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020. 5. ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA 5.1. Disposizioni generali Il capo I definisce l’oggetto (articolo 1): la
direttiva si applica all’acquisizione, alla divulgazione e all’utilizzo
illeciti di segreti commerciali nonché alle misure, alle procedure e ai mezzi
di ricorso che dovrebbero essere messi a disposizione nel quadro del diritto
civile. Sempre nel capo I, l’articolo 2 definisce i
concetti essenziali. La definizione di “segreto commerciale” contiene tre
elementi: (i) le informazioni devono essere riservate; (ii) le informazioni, in
quanto riservate, hanno valore commerciale; e (iii) il detentore del segreto
commerciale si adopera per mantenerle segrete. Questa definizione segue la
definizione di “informazioni segrete” contenuta nell’accordo TRIPS. La definizione di “detentore del segreto
commerciale” include, sempre sulla base dell’accordo TRIPS, il concetto di
legittimità del controllo del segreto commerciale come un elemento di
fondamentale importanza. Essa garantisce pertanto che il segreto commerciale
possa essere difeso non soltanto dal suo proprietario originario, ma anche dai
suoi concessionari. La definizione di “merci costituenti
violazione” include la valutazione della proporzionalità. Per essere
considerate merci costituenti violazione, le merci progettate, fabbricate o
commercializzate a seguito di una condotta illecita devono beneficiare in
misura significativa del segreto commerciale in questione. Quando si ipotizza l’applicazione
di misure che riguardano direttamente i prodotti fabbricati o commercializzati
da un autore della violazione, è opportuno procedere ad una prova. Il capo II stabilisce le circostanze nelle
quali l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale
sono da considerare illeciti (articolo 3), autorizzando dunque il detentore del
segreto commerciale a chiedere l’applicazione delle misure e dei mezzi di
ricorso previsti dalla direttiva. L’elemento essenziale che rende illeciti
detti atti è l’assenza del consenso da parte del detentore del segreto
commerciale. L’articolo 3 stabilisce inoltre che l’uso di un segreto
commerciale da parte di un terzo non direttamente coinvolto nell’acquisizione,
nell’utilizzo o nella divulgazione illeciti originari è anch’esso illecito
quando il terzo è a conoscenza dell’atto illecito originario, o avrebbe dovuto
esserlo, o ne è stato informato. L’articolo 4 stabilisce espressamente che la
scoperta indipendente e la ricerca del segreto di fabbricazione (reverse
engineering) sono mezzi legittimi per acquisire informazioni. 5.2. MISURE, PROCEDURE E MEZZI DI
RICORSO Il capo III stabilisce le misure, le procedure
e i mezzi di ricorso che occorre rendere disponibili al detentore di un segreto
commerciale in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di detto
segreto commerciale da parte di un terzo. La sezione 1 definisce i principi generali
applicabili agli strumenti esecutivi civili intesi a prevenire e reprimere gli
atti di appropriazione illecita di segreto commerciale, in particolare l’efficacia,
l’equità e la proporzionalità (articolo 5) e le tutele volte ad impedire l’abuso
di contenzioso (articolo 6). L’articolo 7 prevede un termine di prescrizione. L’articolo
8 impone agli Stati membri di dotare le autorità giudiziarie di meccanismi atti
a garantire la riservatezza dei segreti commerciali rivelati in tribunale in
sede di contenzioso. Le possibili misure devono comprendere: limitare l’accesso,
totale o parziale, ai documenti prodotti dalle parti interessate o da terzi;
limitare l’accesso alle udienze e alle loro registrazioni; ordinare alle parti
o ai terzi di preparare versioni non riservate dei documenti contenenti segreti
commerciali e versioni non riservate delle decisioni giudiziarie. Dette misure
devono essere applicate in modo proporzionato e in maniera tale da non
compromettere il diritto delle parti ad essere ascoltate con equità. Le misure
di riservatezza devono applicarsi non solo nel corso delle controversie, ma
anche dopo, qualora venga richiesto l’accesso pubblico ai documenti, fino a quando
le informazioni in questione rimangono un segreto commerciale. La sezione 2 prevede misure provvisorie e
cautelari sotto forma di ingiunzioni interlocutorie o sequestro cautelativo di
merci costituenti violazione (articolo 9). Essa stabilisce anche garanzie
intese ad assicurare l’equità e la proporzionalità di tali misure provvisorie e
cautelari (articolo 10). La sezione 3 contiene le misure che possono
essere ordinate a seguito della decisione sul merito della controversia. L’articolo
11 prevede il divieto di utilizzare o divulgare il segreto commerciale e il
divieto di produrre, offrire, commercializzare o usare merci contraffatte (o di
importare o immagazzinare merci costituenti violazione per perseguire tali
fini). Esso prevede anche misure correttive che, tra l’altro, impongono all’autore
della violazione di distruggere o consegnare al detentore originario del
segreto commerciale tutte le informazioni in suo possesso relative al segreto
commerciale acquisito, utilizzato o divulgato illecitamente. L’articolo 12
stabilisce garanzie atte ad assicurare l’equità e la proporzionalità delle
misure di cui all’articolo 11. La concessione del risarcimento del danno
subito dal detentore del segreto commerciale a seguito dell’acquisizione,
utilizzo o divulgazione illeciti di detto segreto è sancito dall’articolo 13,
che impone di tenere conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui i benefici
realizzati ingiustamente dal convenuto. È prevista anche la possibilità di
calcolare i danni sulla base di ipotetici diritti, in linea con quanto previsto
in caso di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. L’articolo 14 autorizza le competenti autorità
giudiziarie ad adottare, su richiesta dell’attore, misure di pubblicazione,
compresa la pubblicazione della decisione sul merito della controversia–, a
condizione che il segreto commerciale non venga divulgato e previa accurata
valutazione della proporzionalità della misura. La direttiva non contiene norme in materia di
esecuzione transfrontaliera delle decisioni giudiziarie. In questo settore si
applicano infatti le norme UE generali, che consentono l’applicazione in tutti
gli Stati membri di una sentenza del tribunale che vieta l’importazione nell’UE
di merci costituenti violazione. 5.3. Sanzioni, relazioni e disposizioni
finali Al fine di garantire l’effettiva applicazione
della direttiva e il conseguimento degli obiettivi perseguiti, il capo IV
prevede l’applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto delle misure di
cui al capo III nonché disposizioni in materia di controllo e di presentazione
di relazioni. La Commissione ritiene che, in linea con la
dichiarazione comune sui documenti esplicativi[2],
non vi siano motivi sufficienti per chiedere formalmente agli Stati membri
documenti esplicativi atti a chiarire la relazione esistente fra il contenuto
della direttiva e le corrispondenti parti degli strumenti nazionali di
recepimento. Da un punto di vista tecnico, la direttiva non è particolarmente
complessa, contiene solo un numero limitato di obblighi giuridici che devono
essere recepiti nel diritto nazionale ed esamina un problema ben definito che
ha già formato oggetto di una normativa a livello nazionale su un tema
strettamente attinente, ossia i diritti di proprietà intellettuale. Pertanto,
il recepimento a livello nazionale non dovrebbe risultare complicato, e ciò
dovrebbe facilitare il controllo dell’attuazione. 2013/0402 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla protezione del know-how riservato e
delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[3], sentito il garante europeo della protezione
dei dati[4], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Le imprese e gli istituti di
ricerca non a scopo di lucro investono nell’acquisizione, nello sviluppo e nell’applicazione
di know-how e informazioni, moneta di scambio dell’economia della conoscenza. È
proprio l’investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale
intellettuale che determina la competitività delle imprese sul mercato e
pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività
di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei
risultati delle loro attività innovative, quando l’apertura del mercato non
consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della
ricerca e dell’innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è
l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale formali quali i brevetti, i
diritti su disegni e modelli o il diritto d’autore. Un altro consiste nel
proteggere l’accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l’impresa
che le detiene e non sono diffuse. Questo patrimonio di know-how e di
informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto
commerciale. Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai
segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti
di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento
commerciale e come strumento di gestione dell’innovazione nel campo dell’impresa
e della ricerca. La riservatezza interessa un’ampia gamma di informazioni,
dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le
informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali o le ricerche e le
strategie di mercato. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di
informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di
proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre
profitto dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono
particolarmente importanti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione. (2) Oltre ad essere uno strumento
importante per la creazione di nuove conoscenze, l’innovazione aperta rafforza
l’emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull’uso di
conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo
importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all’interno
del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S
e dell’innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione
transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le
attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L’innovazione
aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare
sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della
società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione
transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti
falsata, la creazione intellettuale e l’innovazione dovrebbero incoraggiare gli
investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto
favorevole alla creazione intellettuale e all’innovazione è importante anche
per la crescita dell’occupazione e per rafforzare la competitività dell’economia
dell’Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle
creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese.
Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall’attuale
quadro giuridico dell’Unione contro l’acquisizione, utilizzo o divulgazione
illeciti da parte di terzi. (3) Le imprese innovative sono
sempre più esposte a pratiche fraudolente, quali ad esempio furto, copia non
autorizzata, spionaggio economico e violazione degli obblighi di riservatezza.
Dette pratiche, che hanno origine sia all’interno che all’esterno dell’Unione,
sono intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali. Gli sviluppi
recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all’esternalizzazione
(outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso
delle TIC, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali
pratiche. L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto
commerciale compromettono la legittima capacità del detentore del segreto
commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal suo ruolo di precursore,
grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Senza
strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in
tutta l’Unione, gli incentivi ad intraprendere attività transfrontaliere
innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti commerciali non
sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della crescita
economica e dell’occupazione. Pertanto, l’innovazione e la creatività sono
scoraggiate e gli investimenti diminuiscono, cosa che incide sul buon
funzionamento del mercato interno e ne mette a repentaglio le potenzialità di
sostegno alla crescita. (4) Gli sforzi intrapresi a
livello internazionale, ossia nel quadro dell’Organizzazione mondiale del
commercio, per porre rimedio a questo problema hanno portato alla conclusione
dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo
TRIPS). Detto accordo contiene, tra l’altro, disposizioni riguardanti la
protezione dei segreti commerciali contro l’acquisizione, l’utilizzo o la
divulgazione illeciti da parte di terzi, che costituiscono norme internazionali
comuni. Tutti gli Stati membri, ma anche l’Unione stessa, sono vincolati da
tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del
Consiglio[5]. (5) Nonostante l’accordo TRIPS,
tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per
quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l’acquisizione, l’utilizzo
o la divulgazione illeciti da parte di terzi. Così, ad esempio, non tutti gli
Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali e/o
dell’acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale.
Ciò significa che il campo d’applicazione della tutela non è di facile
determinazione e differisce da uno Stato membro all’altro. Inoltre, non vi è
nessuna coerenza per quanto riguarda i mezzi di ricorso civili disponibili in
caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali,
in quanto non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri ordini di
cessazione e astensione contro terzi che non siano concorrenti del detentore
del segreto commerciale. Esistono differenze tra gli Stati membri anche per
quanto riguarda il trattamento dei terzi che hanno acquisito il segreto
commerciale in buona fede ma sono successivamente venuti a sapere, al momento
dell’uso, che la loro acquisizione faceva seguito ad una precedente
acquisizione illecita da parte di un altro soggetto. (6) Le norme nazionali
differiscono anche quanto alla possibilità, per i legittimi detentori dei
segreti commerciali, di chiedere la distruzione delle merci fabbricate da terzi
che utilizzano illecitamente segreti commerciali oppure la restituzione o la
distruzione dei documenti, file o materiali che contengono o sfruttano il
segreto commerciale acquisito o utilizzato illecitamente. Inoltre, le norme
nazionali applicabili al computo dei danni non tengono sempre conto della
natura immateriale dei segreti commerciali: ciò rende difficile dimostrare l’effettivo
lucro cessante o l’indebito arricchimento dell’autore della violazione, dato
che per le informazioni in questione non può essere determinato alcun valore di
mercato. Solo pochi Stati membri applicano regole astratte per il calcolo dei
danni sulla base dei diritti che avrebbero potuto ragionevolmente essere dovuti
se fosse esistita un’autorizzazione all’uso del segreto commerciale. Inoltre,
le regole vigenti in molti Stati membri non garantiscono il mantenimento della
riservatezza di un segreto commerciale se il detentore di quest’ultimo presenta
una denuncia per presunti acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti dei
segreti commerciali da parte di terzi. Ciò riduce l’attrattività delle misure e
dei mezzi di ricorso esistenti e indebolisce la protezione offerta. (7) Le differenze esistenti nella
tutela giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri
implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di tutela omogeneo
in tutta l’Unione. Ciò provoca una frammentazione del mercato interno in questo
settore e indebolisce l’effetto deterrente complessivo delle norme. Il mercato
interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze
scoraggiano le imprese dall’intraprendere attività economiche transfrontaliere
innovative, compresi la cooperazione in materia di ricerca o di fabbricazione,
l’esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono
dall’utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. Le
attività di ricerca e sviluppo in rete e le attività connesse all’innovazione,
comprese le attività di fabbricazione e i successivi scambi transfrontalieri,
sono rese meno attraenti e più difficili all’interno dell’Unione, cosa che
comporta anche inefficienze a livello dell’Unione sul piano dell’innovazione. Inoltre,
gli Stati membri con livelli di protezione relativamente più bassi, dove i
segreti commerciali possono essere rubati o acquisiti in altri modi illeciti,
presentano un rischio commerciale più elevato. Ciò comporta una perdita di
efficienza nell’allocazione dei capitali da destinare alle attività innovative
favorevoli alla crescita, a causa della spesa più elevata che si rende
necessaria per adottare misure di tutela tali da compensare la protezione
giuridica insufficiente in alcuni Stati membri. Tale situazione, inoltre,
favorisce anche l’attività dei concorrenti sleali, che, dopo aver illecitamente
acquisito i segreti commerciali, potrebbero diffondere in tutto il mercato
interno merci costituenti violazione. Le differenze tra i regimi legislativi
facilitano inoltre l’importazione nell’UE di merci provenienti da paesi terzi
che sono state progettate, fabbricate e commercializzate grazie a segreti
commerciali rubati o acquisiti in altri modi illeciti. Nel complesso, tali
differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno. (8) È opportuno definire norme UE
intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire
possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il
mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto
commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di
segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull’oggetto da proteggere
contro l’appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere
costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni
tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la
riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza.
Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni
trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai
dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o
accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in
questione. (9) È anche importante
individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è giustificata. Per
questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono
essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto
commerciale. La divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell’Unione o
da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle
imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi del regolamento (CE)
n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] oppure conformemente ad
altre norme relative all’accesso ai documenti, non dovrebbe essere considerata
divulgazione illecita di un segreto commerciale. (10) Nell’interesse dell’innovazione
e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero
creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di
protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente di
know-how e di informazioni resta possibile e i concorrenti del detentore del
segreto commerciale sono altresì liberi di cercare il segreto di fabbricazione
(reverse engineering) per qualsiasi prodotto acquisito lecitamente. (11) In linea con il principio di
proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i
segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l’obiettivo
di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l’innovazione,
senza mettere a rischio altri obiettivi e principi di interesse pubblico. Sotto
questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da
garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto del valore del
segreto commerciale, della gravità del comportamento che ha portato all’acquisizione,
all’utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché dell’impatto
di tale condotta. Occorre altresì garantire che le competenti autorità
giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi
delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i
consumatori. (12) Il corretto funzionamento del
mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso
previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli
obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le
autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da
parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente
infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non
limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà
e il pluralismo dei media, come precisato nell’articolo 11 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea), né la denuncia delle irregolarità.
La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in
cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l’interesse pubblico,
sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni. (13) Nell’interesse della certezza
del diritto e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale
dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela
della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro
utilizzo, è opportuno restringere la possibilità di avviare azioni per la
tutela dei segreti commerciali a un periodo limitato successivo alla data in
cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo
di venire a conoscenza, dell’acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del
suo segreto commerciale da parte di un terzo. (14) La prospettiva di perdere la
riservatezza di un segreto commerciale nel corso di una controversia spesso
scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall’avviare procedure
per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l’efficacia delle
misure e dei mezzi di ricorso previsti. Per questo motivo è necessario
stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il
diritto a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la
riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei
procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. Tra tali prescrizioni
dovrebbe figurare la possibilità di limitare l’accesso alle prove o alle
udienze, oppure di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle
decisioni giudiziarie. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore
dopo la conclusione del procedimento, fino a quando le informazioni coperte dal
segreto commerciale non sono di dominio pubblico. (15) L’acquisizione illecita di un
segreto commerciale da parte di terzi potrebbe avere effetti devastanti sul suo
legittimo detentore in quanto se il segreto venisse divulgato pubblicamente
sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente
alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure
provvisorie rapide e accessibili che pongano immediatamente fine all’acquisizione,
utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali misure devono
essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della
controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di
proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi.
Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire
i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in
particolare nei casi in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile
al legittimo detentore di un segreto commerciale. (16) Per lo stesso motivo, è
altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori
divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale. Affinché le misure
inibitorie siano efficaci, la loro durata, quando le circostanze richiedono una
durata limitata nel tempo, deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi
vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall’acquisizione,
utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale. In ogni caso, nessun
provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni
inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni
non imputabili al convenuto. (17) Un segreto commerciale può
essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare o commercializzare
merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno,
cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del
segreto e sul funzionamento del mercato interno. In tali casi, e se il segreto
commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore
o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la
sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le
autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di
garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati
dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì
necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell’Unione
o di immagazzinarle con l’intento di offrirle o di immetterle sul mercato.
Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure
correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre
opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le
qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato,
ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico. (18) È possibile che una persona
abbia originariamente acquisito un segreto commerciale in buona fede, ma abbia
appreso solo in un momento successivo, ad esempio grazie a una notifica da
parte del detentore originario del segreto commerciale, che la sua conoscenza
del segreto in questione proveniva da fonti che stavano utilizzando o
divulgando il segreto in questione in modo illecito. Al fine di evitare che, in
tali circostanze, le misure correttive o le ingiunzioni previste possano recare
un danno sproporzionato alla persona in questione, gli Stati membri dovrebbero
prevedere la possibilità, laddove opportuno, di erogare risarcimenti alla parte
lesa come misura alternativa, a condizione che tale risarcimento non superi l’importo
dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse
ottenuto l’autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per
il periodo di tempo per il quale l’utilizzo del segreto avrebbe potuto essere
vietato dal suo detentore originario. Tuttavia, qualora l’uso illecito del
segreto commerciale costituisse una violazione diversa da quella prevista nella
presente direttiva o fosse tale da poter recare danno ai consumatori, tale uso
illecito non deve essere consentito. (19) Per evitare che una persona
che, consapevolmente o con ragionevoli motivi di essere consapevole,
acquisisce, utilizza o divulga illecitamente un segreto commerciale benefici di
tale comportamento e per garantire che il detentore del segreto commerciale,
ossia la parte lesa, si trovi, nei limiti del possibile, nella posizione nella
quale si sarebbe trovata se detto comportamento non avesse avuto luogo, è
necessario prevedere un adeguato risarcimento del danno subito a causa del
comportamento illecito. L’importo del risarcimento riconosciuto alla parte
lesa, ossia al detentore del segreto commerciale, deve tener conto di tutti i
fattori pertinenti, quali il lucro cessante subito dal detentore del segreto o
i benefici realizzati ingiustamente dall’autore della violazione e, se del
caso, i danni morali arrecati al detentore del segreto commerciale. In
alternativa, ad esempio nei casi in cui, data la natura immateriale dei segreti
commerciali, sarebbe difficile determinare l’importo dell’effettivo danno
subito, il risarcimento potrebbe essere calcolato sulla base di elementi quale
ad esempio l’importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l’autore
della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del segreto
commerciale in questione. Il fine non è quello di introdurre l’obbligo di
prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su
una base obiettiva, tenendo nel contempo conto delle spese sostenute dal
detentore del segreto commerciale, quali ad esempio i costi legati all’individuazione
della violazione e alle relative ricerche. (20) Affinché i futuri autori di
violazioni siano confrontati con un ulteriore deterrente e al fine di
contribuire a sensibilizzare il grande pubblico, è opportuno divulgare le
sentenze, anche - se del caso - tramite pubblicità a grande diffusione, delle
cause riguardanti l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti
commerciali, a condizione che tale pubblicità non comporti la divulgazione dei
segreti commerciali né incida eccessivamente sulla vita privata e la
reputazione delle persone fisiche. (21) L’efficacia delle misure e dei
mezzi di ricorso disponibili ai detentori di segreti commerciali potrebbe
essere compromessa in caso di non conformità con le pertinenti decisioni
adottate dalle competenti autorità giudiziarie. Per questo motivo è necessario
garantire che tali autorità dispongano di idonei poteri sanzionatori. (22) Al fine di facilitare l’applicazione
uniforme delle misure di tutela dei segreti commerciali, è opportuno prevedere
sistemi di cooperazione e scambio di informazioni sia tra gli Stati membri sia
tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare attraverso la creazione
di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri. Inoltre, al fine di
verificare se tali misure sono in grado di conseguire l’obiettivo che si
prefiggono, la Commissione, assistita, ove opportuno, dall’Osservatorio europeo
sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è chiamata ad
esaminare l’applicazione della presente direttiva e l’efficacia delle misure
nazionali adottate. (23) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella fattispecie il
diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione
dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà
professionale e il diritto di lavorare, la libertà d’impresa, il diritto di
proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l’accesso agli archivi e la
tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a
un giudice imparziale e il diritto alla difesa. (24) È importante che siano
rispettati i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati
personali di tutti coloro che sono coinvolti in una controversia relativa all’acquisizione,
all’utilizzo o alla divulgazione illeciti dei segreti commerciali e i cui dati
personali vengono trattati. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[7]
disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel
contesto della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità
competenti degli Stati membri, in particolare delle pubbliche autorità
indipendenti designate dagli Stati membri. (25) Poiché l’obiettivo della
presente direttiva - ossia garantire il corretto funzionamento del mercato
interno introducendo possibilità di ricorso sufficienti e comparabili in tutto
il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di
un segreto commerciale - non può essere realizzato in misura sufficiente dagli
Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e del suo impatto, essere
conseguito più efficacemente a livello dell’Unione, quest’ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui
al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto
necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. (26) La presente direttiva non
intende stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di
competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in
materia civile e commerciale, né occuparsi della legge applicabile. Gli altri
strumenti dell’Unione che disciplinano queste materie sul piano generale
devono, in linea di principio, rimanere applicabili anche nel settore
disciplinato dalla presente direttiva. (27) La presente direttiva non deve
pregiudicare l’applicazione del diritto in materia di concorrenza, in
particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Le misure previste nella presente direttiva non devono essere
utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità che
contravvengono a detto trattato. (28) Le misure adottate per
proteggere i segreti commerciali contro l’acquisizione, la divulgazione e l’utilizzo
illeciti non devono pregiudicare l’applicazione di qualsiasi altra pertinente
normativa in altri settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, la
tutela della vita privata, l’accesso ai documenti e il diritto contrattuale.
Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[8]
e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva
prevale in quanto lex specialis, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Capo I Oggetto e campo di applicazione Articolo 1
Oggetto La presente direttiva stabilisce le norme
relative alla tutela contro l’acquisizione, la divulgazione e l’utilizzo
illeciti dei segreti commerciali. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: (1) “segreto commerciale”, informazioni
che soddisfano tutti i seguenti requisiti: (a) sono segrete nel senso che non sono, nel
loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi,
generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si
occupano del tipo di informazioni in questione; (b) hanno valore commerciale in quanto
segrete; (c) sono state sottoposte, da parte della
persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate a mantenerle segrete
nel caso in questione. (2) “detentore del segreto commerciale”,
qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto
commerciale; (3) “autore della violazione”, qualsiasi
persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o
divulgato segreti commerciali; (4) “merci costituenti violazione”, le
merci la cui progettazione, qualità, fabbricazione o commercializzazione
beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati
o divulgati illecitamente. Capo II Acquisizione, utilizzo e divulgazione
illeciti dei segreti commerciali Articolo 3
Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali 1. Gli Stati membri garantiscono
ai detentori del segreto commerciale il diritto di chiedere l’applicazione
delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente
direttiva al fine di evitare l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione
illeciti di un segreto commerciale oppure di ottenere risarcimento nel caso in
cui ciò avvenga. 2. L’acquisizione di un segreto
commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita
ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza grave in uno dei
seguenti modi: (a) accesso non autorizzato o copia non
autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti
al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il
segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto; (b) furto; (c) corruzione; (d) inganno; (e) violazione o istigazione alla violazione
di un accordo di riservatezza o di qualsiasi altro obbligo di segretezza; (f) qualsiasi altra condotta che, in tali
circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali. (3) L’utilizzo o la divulgazione
di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere
senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per
negligenza grave, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni: (a) ha acquisito il segreto commerciale
illecitamente; (b) viola un accordo di riservatezza o
qualsiasi altro obbligo di segretezza del segreto commerciale; (c) viola un obbligo contrattuale o di altra
natura che impone restrizioni all’utilizzo del segreto commerciale. 4. L’utilizzo o la divulgazione
di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un
soggetto, al momento dell’utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o,
secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto
commerciale è stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o
divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3. 5. La produzione, l’offerta o la
commercializzazione consapevole e deliberata di merci costituenti violazione
oppure l’importazione, l’esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti
violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto
commerciale. Articolo 4
Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali 1. L’acquisizione dei segreti
commerciali è considerata lecita qualora ottenuta con una delle seguenti
modalità: (a) scoperta o creazione indipendente; (b) osservazione, studio, smontaggio o prova
di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente
in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni; (c) esercizio del diritto all’informazione e
alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al
diritto dell’Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali; (d) qualsiasi altra pratica che, in tali
circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali. 2. Gli Stati membri garantiscono
che non sussiste titolo a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure
e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva qualora l’acquisizione,
l’utilizzo o la divulgazione presunti di segreti commerciali avvengano nelle
seguenti circostanze: (a) per fare un uso lecito del diritto alla
libertà di espressione e di informazione; (b) per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità
o un’attività illecita da parte dell’attore, a condizione che l’acquisizione, l’utilizzo
o la divulgazione presunti dei segreti commerciali fossero necessari a tale
rivelazione e che il convenuto abbia agito nell’interesse pubblico; (c) il segreto commerciale è stato divulgato
dai lavoratori ai loro rappresentanti in quanto parte del legittimo esercizio
delle loro funzioni rappresentative; (d) per adempiere ad obbligazioni
extracontrattuali; (e) per proteggere un legittimo interesse. Capo III MISURE, PROCEDURE E MEZZI DI RICORSO Sezione 1
Disposizioni generali Articolo 5
Obblighi generali 1. Gli Stati membri definiscono
le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare la
disponibilità di strumenti di ricorso di diritto civile contro l’acquisizione,
la divulgazione e l’utilizzo illeciti dei segreti commerciali. 2. Tali misure, procedure e
mezzi di ricorso hanno le seguenti caratteristiche: (a) sono leali ed equi; (b) non sono inutilmente complessi o costosi
e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati; (c) sono efficaci e dissuasivi. Articolo 6
Proporzionalità e abuso di contenzioso 1. Gli Stati membri assicurano
che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti a norma della
presente direttiva siano applicati dalle competenti autorità giudiziarie in
modo: (a) proporzionato; (b) tale da evitare la creazione di ostacoli
ai legittimi scambi nel mercato interno; (c) tale da prevedere tutele contro gli
abusi. 2. Gli Stati membri assicurano
che, quando le competenti autorità giudiziarie stabiliscono che una denuncia
relativa all’acquisizione, alla divulgazione o all’utilizzo illecito dei
segreti commerciali è manifestamente infondata e che l’attore ha avviato l’azione
legale in malafede al fine di ritardare o limitare l’accesso del convenuto al
mercato o di creare un clima intimidatorio o persecutorio nei suoi confronti,
dette autorità giudiziarie sono autorizzate ad adottare le seguenti misure: (a) applicare sanzioni nei confronti dell’attore; (b) ordinare la divulgazione delle
informazioni riguardanti la decisione adottata in conformità dell’articolo 14. Le misure di cui al primo comma non pregiudicano
la possibilità per il convenuto di chiedere il risarcimento dei danni, qualora
ciò sia consentito dalla normativa dell’Unione o nazionale. Articolo 7
Prescrizione Gli Stati membri garantiscono che le azioni
intese a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di
ricorso previsti dalla presente direttiva possono essere proposte entro un
periodo compreso tra uno e due anni dalla data in cui l’attore è venuto a
conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell’ultimo fatto alla
base dell’azione. Articolo 8
Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di azioni
giudiziarie 1. Gli Stati membri assicurano
che le parti, i loro rappresentanti legali, il personale giudiziario, i
testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti
giudiziari in materia di acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti di un
segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione
processuale, non sono autorizzati a usare né a rivelare alcun segreto
commerciale o presunto segreto commerciale di cui siano venuti a conoscenza a
seguito della partecipazione al procedimento o dell’accesso a detta
documentazione. L’obbligo di cui al primo comma viene meno in uno
qualsiasi dei seguenti casi: (a) se nel corso del procedimento giudiziario
il presunto segreto commerciale risulta non soddisfare i requisiti di cui all’articolo
2, paragrafo 1; (b) se, nel tempo, le informazioni in
questione diventano generalmente note o facilmente accessibili a persone che
normalmente si occupano di questo tipo di informazioni. 2. Gli Stati membri devono inoltre
garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta
debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche
necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o
presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti
giudiziari concernenti l’acquisizione, la divulgazione o l’utilizzo illeciti di
un segreto commerciale. Le misure di cui al primo comma prevedono almeno
la possibilità di: (a) limitare l’accesso, totale o parziale, a
qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da
terzi; (b) limitare l’accesso alle udienze e alle
loro registrazioni o trascrizioni quando sussiste la possibilità di
divulgazione di segreti commerciali. In circostanze eccezionali, e previa
adeguata giustificazione, le competenti autorità giudiziarie possono limitare l’accesso
delle parti a dette udienze e ordinare lo svolgimento di queste ultime solo in
presenza dei rappresentanti legali delle parti e degli esperti autorizzati
tenuti all’obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1; (c) rendere disponibili le decisioni
giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti
segreti commerciali siano stati eliminati. Quando, a causa della necessità di tutelare un
segreto commerciale o un presunto segreto commerciale ed ai sensi della lettera
a) del secondo comma del presente paragrafo, la competente autorità giudiziaria
decide che le prove lecitamente in possesso di una parte non devono essere
divulgate all’altra parte e se tali prove costituiscono materiale rilevante per
l’esito della controversia, l’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la
comunicazione di tali informazioni ai rappresentanti legali dell’altra parte e,
se del caso, a esperti autorizzati, fatto salvo l’obbligo di riservatezza di
cui al paragrafo 1. 3. Nel decidere l’accoglimento o
il rigetto della domanda di cui al paragrafo 2 e nel valutare la sua
proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto sia dei
legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, sia dei potenziali
danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall’accoglimento
o dal rifiuto della domanda. 4. Il trattamento di dati
personali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è effettuato in conformità della
direttiva 95/46/CE. Sezione 2
Misure provvisorie e cautelari Articolo 9
Misure provvisorie e cautelari 1. Gli Stati membri assicurano
che le competenti autorità giudiziarie possono, su richiesta del detentore del
segreto commerciale, ordinare le seguenti misure provvisorie e cautelari nei
confronti del presunto autore della violazione: (a) la cessazione o, se del caso, il divieto
di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio; (b) il divieto di produrre, offrire,
commercializzare o utilizzare merci costituenti violazione oppure importare,
esportare o immagazzinare merci costituenti violazione per perseguire tali
fini; (c) il sequestro o la consegna delle merci
sospettate di costituire violazione, compresi i prodotti importati, in modo da
impedirne l’ingresso sul mercato o la circolazione al suo interno. 2. Gli Stati membri assicurano
che le autorità giudiziarie possono subordinare il proseguimento della presunta
acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di un segreto commerciale alla
costituzione di garanzie intese a garantire il risarcimento del detentore del
segreto commerciale. Articolo 10
Condizioni di applicazione e garanzie 1. Relativamente alle misure di
cui all’articolo 9, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità
giudiziarie dispongano del potere di esigere dall’attore la produzione delle
prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare l’esistenza del segreto
commerciale, la legittimità della sua detenzione da parte dell’attore oppure l’illiceità
della sua acquisizione, utilizzo o divulgazione oppure che ne sia imminente l’illecita
acquisizione, utilizzo o divulgazione. 2. Gli Stati membri assicurano
che, nel decidere in merito all’accoglimento o al rifiuto della domanda e nel
valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie sono tenute a
prendere in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure
adottate per tutelarlo, la condotta del convenuto nell’acquisire, divulgare o
utilizzare il segreto commerciale, l’impatto della divulgazione o dell’utilizzo
illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l’impatto
che l’accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i
legittimi interessi di terzi, l’interesse pubblico e la tutela dei diritti
fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione. 3. Gli Stati membri garantiscono
che le misure provvisorie di cui all’articolo 9 siano revocate o altrimenti
cessino di avere effetto, su richiesta del convenuto, se: (a) l’attore non avvia un procedimento inteso
ad ottenere una decisione sul merito della controversia dinanzi la competente
autorità giudiziaria entro un termine ragionevole stabilito dall’autorità
giudiziaria che ordina le misure, se previsto dal diritto di uno Stato membro
o, altrimenti, entro un periodo di tempo non superiore a venti giorni
lavorativi o a trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un
periodo più lungo; (b) nel frattempo, le informazioni in
questione non soddisfano più i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1,
per ragioni non imputabili al convenuto. 4. Gli Stati membri assicurano
che le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure
provvisorie di cui all’articolo 9 alla costituzione, da parte dell’attore, di
una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il
risarcimento dell’eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da
qualsiasi altra persona interessata dalle misure. 5. Se le misure provvisorie sono
revocate sulla base della lettera a) del paragrafo 3, qualora esse si
estinguano a causa di un’azione o di un’omissione dell’attore, oppure se è
stato successivamente accertato che non vi è stata alcuna acquisizione,
divulgazione o utilizzo illecito del segreto commerciale né la minaccia di tale
comportamento, le competenti autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare
all’attore, su richiesta del convenuto o di un terzo danneggiato, di fornire al
convenuto o al terzo danneggiato un adeguato risarcimento dell’eventuale danno
provocato da tali misure. Sezione 3
Misure adottate a seguito di decisione sul merito della controversia Articolo 11
Ingiunzioni e misure correttive 1. Gli Stati membri assicurano
che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato l’acquisizione,
l’utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti
autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore, ordinare quanto segue
nei confronti dell’autore della violazione: (a) la cessazione o, se del caso, il divieto
di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale; (b) il divieto di produrre, offrire,
commercializzare o utilizzare merci costituenti violazione oppure importare,
esportare o immagazzinare merci costituenti violazione per perseguire tali
fini; (c) l’adozione delle opportune misure
correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione. 2. Le misure correttive di cui
alla lettera c) del paragrafo 1 comprendono: (a) una dichiarazione di violazione; (b) il richiamo dal mercato delle merci
costituenti violazione; (c) l’eliminazione dalle merci costituenti
violazione delle qualità che le rendono tali; (d) la distruzione delle merci costituenti
violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che dette
azioni non pregiudichino la tutela del segreto commerciale in questione; (e) la distruzione della totalità o di una
parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che
contengono il segreto commerciale o ne costituiscono un’applicazione, oppure,
se del caso, la consegna al detentore del segreto commerciale di una parte o
della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze e file
elettronici. 3. Gli Stati membri provvedono
affinché, all’atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti
violazione, l’autorità giudiziaria possa disporre, su richiesta del detentore
del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto
commerciale o ad associazioni a scopo benefico, a condizioni determinate dall’autorità
giudiziaria e volte a garantire che le merci in questione non rientrino nel
mercato. L’autorità giudiziaria ordina che tali misure
siano attuate a spese dell’autore della violazione, salvo motivi particolari.
Dette misure non pregiudicano gli eventuali danni da risarcire al detentore del
segreto commerciale provocati dall’acquisizione, utilizzo o divulgazione
illeciti del segreto commerciale. Articolo 12
Condizioni di applicazione, garanzie e misure alternative 1. Gli Stati membri assicurano
che, nell’esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure
correttive di cui all’articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le
competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione il valore del
segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta dell’autore
della violazione nell’acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale,
l’impatto della divulgazione o dell’utilizzo illeciti del segreto commerciale,
i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il rifiuto
delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l’interesse
pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di
espressione e di informazione. Quando le autorità competenti limitano la durata
della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), detta durata è
sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l’autore
della violazione avrebbe potuto ottenere dall’acquisizione, divulgazione o
utilizzo illeciti del segreto commerciale. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché le misure di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), siano
revocate o cessino altrimenti di avere effetto, su richiesta del convenuto, se
nel frattempo le informazioni in questione non soddisfano più le condizioni di
cui all’articolo 2, paragrafo 1, per ragioni non imputabili al convenuto. 3. Gli Stati membri si adoperano
affinché, su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure
di cui all’articolo 11, la competente autorità giudiziaria possa ordinare il
pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l’applicazione di dette
misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) il soggetto interessato ha
originariamente acquisito conoscenza del segreto commerciale in buona fede e
soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4; (b) l’esecuzione delle misure in questione
può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato; (c) l’indennizzo alla parte lesa risulta
ragionevolmente soddisfacente. Quando al posto dell’ordine di cui all’articolo 11,
paragrafo 1, lettera a), viene disposto l’indennizzo, quest’ultimo non supera l’importo
dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse
richiesto l’autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione
per il periodo di tempo per il quale l’utilizzo del segreto commerciale avrebbe
potuto essere vietato. Articolo 13
Risarcimento del danno 1. Gli Stati membri assicurano
che le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino
all’autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del
carattere illecito dell’acquisizione, divulgazione o utilizzo del segreto
commerciale, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni corrispondenti
al pregiudizio effettivo subito. 2. Nello stabilire il
risarcimento dei danni, le competenti autorità giudiziarie tengono conto di
tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso
il lucro cessante subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illecitamente
dall’autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori
economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del
segreto commerciale dall’acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del
segreto commerciale. Le competenti autorità giudiziarie, tuttavia,
possono anche, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria
in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che sarebbero
stati dovuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione
per l’uso del segreto commerciale in questione. Articolo 14
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie 1. Gli Stati membri assicurano
che, nell’ambito delle azioni giudiziarie intentate per l’acquisizione, l’utilizzo
o la divulgazione di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie
possano ordinare, su richiesta dell’attore e a spese dell’autore della
violazione, misure adeguate per la divulgazione dell’informazione concernente la
decisione, compresa la pubblicazione della decisione, integrale o per estratto. 2. Le misure di cui al paragrafo
1 del presente articolo devono mantenere la riservatezza dei segreti
commerciali come previsto all’articolo 8. 3. Nel decidere se ordinare o meno
una misura di pubblicazione e nel valutarne la proporzionalità, le competenti
autorità giudiziarie prendono in considerazione gli eventuali danni che tale
misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell’autore della
violazione, qualora questi sia una persona fisica, il valore del segreto
commerciale, la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, divulgare
o utilizzare il segreto commerciale, l’impatto della divulgazione o dell’utilizzo
illecito del segreto commerciale, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o
divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell’autore della
violazione. Capo IV Sanzioni, relazioni e disposizioni finali Articolo 15
Sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente
direttiva Gli Stati membri assicurano che le competenti
autorità giudiziarie possano imporre sanzioni alle parti, ai loro
rappresentanti legali e a qualsiasi altro soggetto che non adempia o rifiuti di
adempiere alle misure adottate in applicazione degli articoli 8, 9 e 11. Le sanzioni previste comprendono la
possibilità di imporre penalità di mora in caso di mancata osservanza di una
misura adottata a norma degli articoli 9 e 11. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e
dissuasive. Articolo 16
Scambio di informazioni e corrispondenti Al fine di promuovere la collaborazione,
compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati
membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti
nazionali per tutte le questioni riguardanti l’applicazione delle misure di cui
alla presente direttiva. Esso comunica i nominativi e i dati concernenti i
corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione. Articolo 17
Relazioni 1. Entro il XX XX 20XX [tre anni
dopo la fine del periodo di recepimento], l’Agenzia dell’Unione europea per i
marchi, i disegni e i modelli, nel quadro delle attività dell’Osservatorio
europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una
relazione preliminare sulle controversie relative all’acquisizione, l’utilizzo
o la divulgazione illecita di segreti commerciali, in applicazione della
presente direttiva. 2. Entro il XX XX 20XX [quattro
anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una
relazione intermedia sull’applicazione della presente direttiva e la sottopone
al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto
della relazione preparata dall’Osservatorio europeo sulle violazioni dei
diritti di proprietà intellettuale. 3. Entro il XX XX 20XX [otto
anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una
valutazione dell’impatto della presente direttiva e la sottopone al Parlamento
europeo e al Consiglio. Articolo 18
Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il XX XX 20XX [24 anni
dopo la data di adozione della presente direttiva]. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 19
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 20
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(2011) 287. [2] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994,
relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua
competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)
(GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1). [6] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145
del 31.5.2001, pag. 43). [7] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [8] Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).