Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui fondi comuni monetari /* COM/2013/0615 final - 2013/0306 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA I fondi comuni monetari (FCM) sono un’importante
fonte di finanziamenti a breve termine per gli enti finanziari, le società e le
amministrazioni pubbliche, basti considerare che detengono in Europa circa il
22% dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e
il 38% di quelli emessi dal settore bancario. Sul versante della domanda gli FCM
costituiscono strumenti di gestione del contante a breve termine caratterizzati
da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento
basato sul mercato. Gli FCM sono utilizzati principalmente dalle società
desiderose d’investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo
breve, ad esempio il tempo intercorrente fino ad una spesa importante come il
pagamento degli stipendi. Gli FCM rappresentano quindi un raccordo
fondamentale fra domanda e offerta di denaro a breve termine. Con circa
1 000 miliardi di euro di attività gestite, gli FCM rappresentano una
categoria di fondi distinti da tutti gli altri fondi comuni, e per la maggior
parte (circa l’80% in base al parametro delle attività e il 60% in base a
quello del numero di fondi) sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE sugli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). A partire dal
luglio 2013, la parte restante dovrebbe essere soggetta alle norme della
direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA).
La dimensione media di un FCM è di gran lunga superiore a quella di un
fondo OICVM: un singolo FCM può ad esempio gestire un patrimonio di 50 miliardi
di euro. Gli FCM sono domiciliati in alcuni Stati membri: FR, IE e LU
rappresentano oltre il 95% del mercato. Vi sono tuttavia notevoli
interconnessioni con altri paesi a causa della quota elevata di investimenti ed
investitori transfrontalieri e delle possibilità di contagio transfrontaliero
tra l’FCM e il promotore, che nella maggior parte dei casi è domiciliato in un
paese diverso da quello dell’FCM. A causa dei legami sistemici degli FCM con il
settore bancario, da un lato, e con la finanza delle società e delle
amministrazioni pubbliche, dall’altro, il loro funzionamento è al centro dei
lavori internazionali sul sistema bancario ombra. Il Financial Stability
Board (FSB) e altre istituzioni, come l’International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) e il comitato europeo per il rischio
sistemico (CERS), hanno analizzato il settore finanziario giungendo alla
conclusione che alcune attività ed entità di importanza sistemica non erano
state regolamentate in misura sufficiente dalle autorità. Nel settore della
gestione delle attività gli FCM sono stati considerati di importanza sistemica.
Nel novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul sistema
bancario ombra nella quale invita la Commissione a presentare una proposta con
particolare riferimento alla questione degli FCM[1]. Il CERS ha fornito una solida analisi dei
rischi sistemici inerenti al funzionamento degli FCM. Le sue raccomandazioni,
riguardanti in particolare la stabilità e la liquidità degli FCM, contengono anche
altre regole in materia di trasparenza e di informativa. Le raccomandazioni
sono state ampiamente riprese nella proposta della Commissione, che ha anche
tenuto conto del loro possibile impatto negativo sul finanziamento dell’economia
europea. Gli FCM rappresentano uno strumento
conveniente per gli investitori, avendo essi caratteristiche analoghe ai
depositi bancari: accesso istantaneo alla liquidità e valore relativamente
stabile. Alla luce di queste caratteristiche gli investitori li considerano
come un’alternativa sicura e più diversificata ai depositi bancari, ma in
realtà sono fondi di investimento classici con i rischi inerenti a qualsiasi
fondo di investimento. Ne consegue che quando i prezzi delle attività in cui
sono investiti cominciano a scendere, specie in caso di mercati sotto
pressione, non sempre gli FCM sono in grado di tener fede alla promessa del
riscatto immediato e della salvaguardia del valore nominale delle quote o
azioni emesse. È possibile che alcuni promotori di fondi (per lo più
banche) siano in grado di sostenere il valore delle azioni, ma altri (per lo
più gestori di attività) potrebbero non disporre del capitale per farlo. A
causa di disallineamenti di durata tra la liquidità giornaliera che un FCM
offre agli investitori e la liquidità delle attività detenute nel suo
portafoglio, un riscatto immediato potrebbe non essere sempre possibile. La
promessa di prezzi di rimborso stabili è spesso corroborata da un rating AAA. L’inconveniente
è che gli investitori chiedono il riscatto non appena avvertono il rischio che
l’FCM potrebbe non onorare le promesse di liquidità e valore stabile, il che
potrebbe determinare una sorta di “corsa” degli investitori al riscatto. Questo fenomeno, caratterizzato da richieste
di riscatto massicce e improvvise di un gran numero di investitori che mirano
ad evitare perdite riscattando al prezzo più elevato possibile, è rilevante
sotto il profilo sistemico in quanto costringe gli FCM a vendere le loro
attività rapidamente per soddisfare le richieste di rimborso. La spirale dei
riscatti accelera il declino del valore patrimoniale netto del fondo (NAV)
accentuando il calo del NAV ed il timore che il mercato monetario nel suo
insieme sia instabile. Dato che gli FCM svolgono un ruolo centrale nel
finanziamento a breve termine di entità come banche, società o amministrazioni
pubbliche, le corse al riscatto possono avere ampie conseguenze di natura
macroeconomica. Sui 1 000 miliardi di euro investiti dagli FCM in
strumenti finanziari, le emissioni di banche sono la percentuale più rilevante
(85%), seguite da quelle di amministrazioni pubbliche (10%) e di società (5%).
Per ottenere finanziamenti a breve termine, le amministrazioni pubbliche e le
società molto grandi ricorrono al mercato monetario, oltre che alle linee di
credito bancarie. I problemi derivanti dalle corse degli
investitori al riscatto sono di natura sistemica a causa: 1) degli stretti
legami tra gli FCM e l’economia reale (gli FCM svolgono un ruolo importante
nella copertura delle esigenze di finanziamento a breve termine di entità che
ricorrono al mercato monetario, 2) dei loro legami con i promotori. In
queste corse al riscatto vi è inoltre un aspetto rilevante sotto il profilo
della protezione degli investitori, in quanto coloro che riscattano tardi
(solitamente i privati) sono svantaggiati rispetto a quelli che li precedono. Il regolamento proposto affronta questi
problemi. Esso introduce norme comuni per aumentare la liquidità degli FCM e
garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo
di attività liquide giornaliere e settimanali. Prevede inoltre una politica
standardizzata che consente al gestore del fondo di conoscere meglio i propri
investitori. Il regolamento contiene anche norme volte a garantire che gli
FCM investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in
particolare sotto il profilo dell’affidabilità creditizia. Queste misure
garantiscono che la liquidità del fondo sia adeguata per soddisfare le
richieste di riscatto degli investitori. La stabilità degli FCM sarà garantita tramite
l’introduzione di regole di valutazione chiare e armonizzate per le attività in
cui investono gli FCM, dalle quali emerga con evidenza che gli FCM sono normali
fondi comuni le cui attività di investimento sono soggette a fluttuazioni dei
prezzi. Taluni FCM avranno la possibilità di
conservare la metodologia contabile che consente di mantenere stabile il prezzo
di sottoscrizione e di rimborso a condizione di costituire riserve liquide
appropriate. Questa riserva patrimoniale (la cosiddetta riserva NAV) serve ad
assorbire i movimenti dei mercati dei capitali e dovrebbe anche impedire che i
promotori siano impreparati in caso di richiesta di sostegno esterno da parte dei
loro FCM. La riserva sarà pari al 3% delle attività gestite dall’FCM. Solo in
tre dei casi di sostegno del promotore verificatisi durante la crisi (123 casi
riguardanti FCM statunitensi) il sostegno è stato superiore al 3%. Quando il
Reserve Primary Fund fallì nel 2008, perse il 3% sull’esposizione dell’1,5% nei
confronti di Lehman. La riserva non garantirà appieno i detentori di azioni di
FCM con NAV costante (CNAV), ma il livello costituisce un buon compromesso tra
la necessità di un modello sicuro con NAV costante e le capacità di
finanziamento dei gestori. I costi dell’FCM dipenderanno dai costi di
finanziamento di ciascun gestore e possono variare tra il 3% e il 10% all’anno.
In caso di una riserva del 3%, i costi di gestione aumenterebbero annualmente
di una percentuale compresa tra lo 0,09 e lo 0,30. È previsto che una quota di
questo aggravio di costi sarà pagata dal gestore mentre il resto sarà
trasferito agli investitori. L’incremento delle spese avrà un impatto sul
rendimento che possono attendersi gli investitori degli FCM, i quali d’altro
canto beneficeranno di un prodotto con uno strato aggiuntivo di protezione
rispetto alle oscillazioni di mercato delle attività sottostanti. Inoltre una regola comune sui rating garantirà
che i gestori dei fondi e gli investitori cessino di affidarsi ai rating
esterni che potrebbero danneggiare il funzionamento del mercato monetario in
caso di declassamenti. Queste misure saranno accompagnate dal rafforzamento dei
requisiti di trasparenza inteso a garantire che l’investitore comprenda
correttamente il profilo di rischio e rendimento del suo investimento. Il regolamento proposto si baserà sulle
procedure di autorizzazione vigenti per gli OICVM che sono armonizzate dalla
direttiva OICVM, mentre introdurrà una procedura di autorizzazione armonizzata
per gli FCM FIA in quanto la direttiva GEFIA non disciplina l’autorizzazione
dei FIA lasciandola alla discrezionalità degli Stati membri. La procedura
armonizzata per gli FCM FIA rispecchierà la procedura di autorizzazione
armonizzata prevista per gli OICVM. I gestori continueranno ad essere
regolamentati dalla direttiva OICVM o GEFIA, ma i gestori e i fondi che
rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovranno
rispettare uno strato aggiuntivo di regole di prodotto specifiche per gli FCM. Queste regole uniformi intendono salvaguardare
l’integrità del mercato interno ed accrescerne la robustezza per minimizzare
gli effetti di una nuova crisi. Gli investitori saranno pertanto informati dei
rischi inerenti a questi prodotti regolamentati e saranno certi dell’omogeneità
degli investimenti proposti dai fondi del mercato monetario nell’Unione. Dal
canto loro, i gestori di FCM beneficeranno di regole di prodotto armonizzate in
tutta Europa e gli emittenti di strumenti del mercato monetario usufruiranno di
un contesto più stabile che preserverà il ruolo degli FCM come strumento di
finanziamento. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate La Commissione è impegnata in ampie
consultazioni con i rappresentanti di una vasta gamma di organizzazioni a
partire dall’inizio del 2012. L’interazione ha avuto luogo tramite riunioni
bilaterali e multilaterali, una consultazione pubblica sul sistema bancario
ombra, una consultazione pubblica sulla gestione delle attività (asset
management) riguardante anche gli FCM ed una conferenza pubblica sul
sistema bancario ombra. Grazie a questo processo la Commissione ha ottenuto una
massa di informazioni sul funzionamento del mercato degli FCM e dei suoi vari
segmenti, nonché pareri sulle questioni da risolvere e le possibili soluzioni. 2.1.1. Libro verde sul sistema
bancario ombra Le risposte al Libro verde hanno fornito un
ampio quadro del sistema bancario ombra europeo, consentendo di elaborare
domande più mirate sul funzionamento degli FCM in una consultazione pubblica sulla
gestione delle attività lanciata nel luglio 2012. È stata in parte dedicata
agli FCM anche una conferenza pubblica svoltasi nell’aprile 2012 cui hanno
partecipato portatori di interesse provenienti dall’UE e dagli USA. I
rappresentanti delle autorità di regolamentazione e degli operatori del settore
che componevano il gruppo di esperti sugli FCM hanno esposto il loro parere
sulla necessità di riformare il mercato UE degli FCM. 2.1.2. Consultazione sulla gestione
delle attività Un’ampia consultazione pubblica su varie
questioni inerenti alla gestione delle attività pubblicata il 26 luglio 2012
conteneva un capitolo sugli FCM (questa consultazione si è conclusa il 18
ottobre 2012). I servizi della Commissione hanno ricevuto 56 risposte inerenti
alla sezione degli FCM. 2.2. Valutazione d’impatto In linea con la propria politica volta a
garantire una migliore legiferazione, la Commissione ha condotto una valutazione
d’impatto su diverse politiche alternative. Per garantire la liquidità e la
stabilità degli FCM sono state esaminate in totale 16 opzioni. Tutte quante
sono state analizzate a fronte degli obiettivi generali, ovvero rafforzare la
stabilità finanziaria nel mercato interno e migliorare la protezione degli
investitori degli FCM, ma anche a fronte degli obiettivi più specifici di
questa iniziativa: i) prevenire il rischio di contagio dell’economia
reale, ii) prevenire il rischio di contagio del promotore e iii) ridurre
gli svantaggi in caso di riscatto tardivo, specie in caso di mercati sotto
pressione. Sono stati analizzati gli effetti (costi e
vantaggi) per i vari portatori di interesse ovvero investitori, gestori di
attività, emittenti di debito a breve termine e promotori e ne è emersa l’opportunità
di creare un quadro più robusto per gli FCM, con livelli di liquidità più
elevati e una struttura più stabile. Migliorando la resilienza degli FCM in
caso di mercati sotto tensione, le opzioni privilegiate dovrebbero apportare
benefici agli FCM e al mercato monetario in generale. Ne deriverà un mercato
monetario europeo più stabile, a tutto vantaggio degli investitori, degli
emittenti di debito a breve termine e delle banche promotrici degli FCM. I servizi della DG MARKT hanno incontrato il
comitato per la valutazione d’impatto il 16 gennaio 2013. Il comitato ha
esaminato la valutazione d’impatto e ha formulato un parere positivo in merito
il 18 gennaio 2013. Durante la riunione i membri del comitato hanno comunicato
ai servizi della DG MARKT osservazioni volte a migliorare il contenuto della
valutazione d’impatto, che hanno indotto ad apportare alcune modifiche al testo
finale. La definizione del problema è stata migliorata fornendo maggiori
informazioni sui mercati degli FCM e la sua descrizione è stata arricchita con
ulteriori esempi riguardanti l’Unione che illustrano in particolare la
dimensione transfrontaliera dei problemi. Gli obiettivi e le opzioni sono stati
collegati meglio ai problemi individuati e sono stati utilizzati obiettivi
operativi più quantificabili. Gli effetti delle misure previste per gli
investitori e i costi di messa in conformità con la normativa sono stati
spiegati più dettagliatamente. Sono state inoltre descritte meglio anche le conseguenze
per gli Stati membri e la coerenza regolamentare internazionale. Infine sono
stati presentati sistematicamente i pareri dei portatori di interessi, in
particolare nelle sezioni che analizzano e raffrontano le opzioni. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica e scelta dello
strumento giuridico L’articolo 114, paragrafo 1, del TFUE
costituisce la base giuridica per un regolamento volto a istituire disposizioni
uniformi per il funzionamento del mercato interno. Le regole prudenziali dei
prodotti stabiliscono i limiti dei rischi connessi agli FCM: in quanto tali non
regolamentano l’accesso alle attività di gestione degli attivi, bensì
disciplinano il modo in cui tali attività sono svolte al fine di garantire la
protezione degli investitori e la stabilità finanziaria. Esse contribuiscono al
funzionamento corretto e sicuro del mercato interno. Perseguendo l’obiettivo dell’integrità del
mercato interno la misura legislativa proposta creerà un quadro di
regolamentazione degli FCM che migliori la protezione degli investitori degli
FCM e rafforzi la stabilità finanziaria prevenendo il rischio di contagio. Le
disposizioni proposte avranno la finalità specifica di garantire che la
liquidità del fondo sia adeguata per far fronte alle richieste di rimborso
degli investitori e rendere la struttura degli FCM sufficientemente salda per
tenere in caso di condizioni di mercato avverse. Il regolamento è considerato
lo strumento giuridico più appropriato per introdurre requisiti uniformi che
riguarderanno tra l’altro le attività ammissibili, le regole di
diversificazione, le regole relative alle esposizioni ai rischi di credito,
tasso di interesse e liquidità, nonché le regole relative all’autorizzazione
dei fondi che intendono investire nel mercato monetario. Si tratta
sostanzialmente di regole di prodotto prudenziali che mirano a rendere gli FCM
europei più sicuri ed efficienti, attenuando così le preoccupazioni ad essi
inerenti sotto il profilo del rischio sistemico. L’esercizio dell’attività di gestore del fondo
è regolamentato dalla direttiva OICVM o dalla direttiva GEFIA. Le attività dei
gestori continueranno ad essere soggette alla direttiva GEFIA o OICVM ma le
regole di prodotto contenute nel quadro OICVM saranno integrate da quelle del
presente regolamento. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità Per definizione, le politiche di
regolamentazione nazionali sono limitate allo Stato membro in questione.
Regolamentare il profilo di prodotto e liquidità di un FCM solo a livello
nazionale comporta il rischio che diversi prodotti siano tutti venduti come
FCM, generando confusione tra gli investitori e impedendo di garantire pari
opportunità a quanti offrono FCM a investitori professionali o al dettaglio.
Analogamente, avere approcci nazionali diversi in merito alla definizione delle
caratteristiche essenziali di un FCM acuirebbe il rischio di contagio
transfrontaliero, soprattutto se gli emittenti e l’FCM sono situati in Stati
membri diversi. Dato che gli FCM investono in un’ampia gamma di strumenti
finanziari in tutta l’UE, il fallimento di uno di essi (a causa della
regolamentazione insufficiente a livello nazionale) avrebbe ripercussioni sui
finanziamenti di amministrazioni pubbliche e società in tutta l’UE. Inoltre, dato che molti operatori che offrono
FCM in Europa sono domiciliati in Stati membri diversi da quelli in cui sono
commercializzati i fondi, la creazione di un quadro robusto è essenziale per
prevenire il contagio transfrontaliero, che dovrebbe essere evitato anche tra
un FMC e il suo promotore, spesso ubicato in uno Stato membro diverso. Quanto
precede è valido in particolare quando il promotore è situato in uno Stato
membro che potrebbe non disporre delle risorse di bilancio necessarie per il
suo salvataggio in caso di eventuale fallimento. Per quanto riguarda la proporzionalità, la
proposta rappresenta il giusto punto di equilibrio tra l’interesse pubblico in
gioco e l’efficienza della misura sotto il profilo dei costi. I requisiti
applicabili alle diverse parti sono stati attentamente calibrati. Se possibile,
i requisiti sono stati concepiti come standard minimi (ad esempio liquidità
giornaliera o settimanale, limiti in materia di concentrazione degli emittenti)
e sono stati messi a punto in modo tale da non sconvolgere indebitamente i
modelli di business esistenti (ad esempio prevedendo periodi di transizioni
appropriati prima del passaggio ad un NAV variabile o lasciando agli operatori
la scelta tra l’applicazione al loro FCM di requisiti patrimoniali stringenti o
il suo passaggio ad un NAV variabile). In particolare nel processo di
definizione di questi requisiti sono stati considerati i seguenti aspetti: la
protezione degli investitori, la prevenzione del contagio transfrontaliero, l’efficienza
dei mercati, il finanziamento del settore europeo e i costi a suo carico. 3.3. Impatto sui diritti
fondamentali La proposta ha rilevanza per l’impatto su due
diritti fondamentali della Carta europea dei diritti fondamentali, la libertà d’impresa
(articoli 16 e 22) e la protezione dei consumatori (articolo 38). L’obiettivo di interesse generale della
proposta, che giustifica talune limitazioni dei diritti fondamentali
summenzionati, è garantire l’integrità e la stabilità del mercato. La libertà d’impresa
può risentire della necessità di perseguire gli obiettivi specifici di
garantire una liquidità sufficiente, prevenire il rischio di contagio e
tutelare meglio gli interessi degli investitori. La proposta rispetta tuttavia
pienamente la sostanza di questa libertà fondamentale. Le nuove regole proposte
rafforzeranno nel complesso il diritto alla protezione dei consumatori
(articolo 38), rispettando nel contempo i diritti fondamentali e osservando i
principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
sanciti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 3.4. Illustrazione dettagliata
della proposta La proposta di regolamento sui fondi comuni
monetari (FCM) è strutturata in nove capi. 3.4.1. Capo I - Disposizioni generali
(articoli 1-6) Il capo I contiene le disposizioni generali,
ad esempio l’oggetto e l’ambito di applicazione delle regole proposte, le
definizioni, le regole in materia di autorizzazione degli FCM e l’interazione
tra il regolamento proposto e le disposizioni delle direttive 2009/65/CE
(OICVM) e 2011/61/UE (GEFIA). L’articolo 1 specifica l’oggetto e l’ambito di
applicazione del regolamento proposto, il quale si applica a tutti gli FCM
stabiliti, gestiti e/o commercializzati nell’Unione e precisa che i requisiti
contenuti nel regolamento sono esaustivi, in altri termini che non è lasciato
agli Stati membri alcun margine per l’introduzione di obblighi aggiuntivi. Gli
FCM sono OICVM o FIA che investono in strumenti finanziari a breve termine e
hanno obiettivi specifici. L’articolo 2 contiene le definizioni fondamentali
per l’applicazione uniforme del regolamento proposto. L’articolo 3 prevede che
gli organismi di investimento collettivo siano autorizzati esplicitamente come
FCM nel quadro della procedura di autorizzazione armonizzata degli OICVM o
della nuova procedura armonizzata di cui all’articolo 4 per i FIA. L’articolo 5
riserva la denominazione “fondo comune monetario” solo ai fondi conformi al
regolamento. L’articolo 6 descrive l’interazione tra le disposizioni vigenti
delle direttive OICVM e GEFIA e il nuovo regolamento sugli FCM, specificando
sostanzialmente che spetta al gestore dell’FCM garantire l’osservanza del
regolamento. 3.4.2. Capo II – Obblighi riguardanti
le politiche di investimento degli FCM (articoli 7-20) Il capo II contiene le regole sulle politiche
di investimento che un FCM può perseguire, ad esempio sulle attività
ammissibili, sulla diversificazione, sulla concentrazione e sulla qualità
creditizia delle attività di investimento. L’articolo 7 descrive la relazione tra le
regole sulle politiche di investimento della direttiva OICVM e quelle proposte
nel regolamento per gli FCM, considerando che quest’ultimo costituisce una “lex
specialis” rispetto alle disposizioni sugli OICVM enumerate all’articolo 7.
L’articolo 8 descrive quattro categorie di attività finanziarie in cui può
investire un FCM: gli strumenti del mercato monetario, i depositi presso enti
creditizi, gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di acquisto con
patto di rivendita. Per contro, un FCM non può investire in nessun altra attività,
vendere allo scoperto strumenti del mercato monetario, assumere esposizioni in
azioni o materie prime, concludere accordi di concessione e assunzione di
titoli in prestito, realizzare operazioni di vendita con patto di riacquisto,
prendere o dare in prestito contante, in quanto tali categorie di attività e
pratiche metterebbero a repentaglio il profilo di liquidità dell’FCM. Gli
articoli da 9 a 13 precisano ulteriormente le condizioni di ammissibilità per
le quattro categorie di attività in cui l’FCM può investire. In particolare, l’articolo
13 contiene regole volte a garantire che le garanzie ricevute in cambio di un
accordo di acquisto con patto di rivendita siano sufficientemente liquide per
poter essere vendute rapidamente in caso di necessità. L’articolo 14 contiene regole dettagliate in
merito alla diversificazione delle attività di investimento ammissibili che
ciascun FCM deve rispettare, ad esempio massimali sull’esposizione verso un
singolo emittente (in percentuale del patrimonio gestito dell’FCM) e una
singola controparte. L’articolo 15, d’altro canto, stabilisce la percentuale
massima di strumenti emessi da un singolo emittente che l’FCM (come
investitore) può detenere (limiti di concentrazione). Gli articoli da 16 a 19
contengono regole dettagliate sulla valutazione interna della qualità
creditizia degli strumenti di investimento degli FCM, al fine di ridurre l’affidamento
meccanico ai rating esterni. L’articolo 20 descrive i requisiti di governance
inerenti al processo interno di rating del credito, in particolare il ruolo
dell’alta dirigenza. 3.4.3. Capo III – Obblighi relativi
alla gestione del rischio degli FCM (articoli 21-25) Il capo III tratta degli aspetti inerenti alla
gestione del rischio, ad esempio il profilo di scadenza e di liquidità delle
attività degli FCM e la richiesta di rating, delle politiche volte a conoscere
i clienti e delle prove di stress che l’FCM deve introdurre. Le nuove regole sulla scadenza media ponderata
(WAM) e sulla vita media ponderata (WAL), unitamente ai requisiti sulla
detenzione di attività a scadenza giornaliera o settimanale, sono essenziali
per migliorare il profilo di liquidità dell’FCM e pertanto la sua capacità di
soddisfare le richieste di rimborso degli investitori. L’articolo 21 contiene l’importante
disposizione sul profilo di scadenza riguardante gli FCM a breve termine. L’articolo 22
contiene regole corrispondenti per gli FCM standard che investono in strumenti
a scadenza più lunga rispetto agli FCM a breve termine. Gli FCM standard hanno
limiti di scadenza diversi, ad esempio in materia di WAL e WAM, e possono
avvalersi di un limite di diversificazione inferiore per gli investimenti in
strumenti del mercato monetario emessi dalla stessa entità. Queste
caratteristiche sono coerenti con l’obiettivo degli FCM standard di offrire
rendimenti leggermente più elevati di quelli del mercato monetario. Le
caratteristiche di questa categoria specifica di FCM sono altresì coerenti con
il fatto che gli FCM standard non possono essere gestiti come FCM a NAV costante
(articolo 22, paragrafo 5) e pertanto sono meno esposti al rischio di massicci
deflussi. L’articolo 23 vieta all’FCM di richiedere o
finanziare un rating del credito esterno e pertanto è complementare alle regole
sui rating interni contenute negli articoli da 16 a 19. L’articolo 24 introduce
requisiti in materia di conoscenza del cliente, il cui obiettivo è consentire
agli FCM una migliore previsione dei cicli di rimborsi. L’articolo 25 contiene
disposizioni sulle prove di stress. 3.4.4. Capo IV – Regole di
valutazione (articoli 26-28) Il capo IV ha per oggetto la valutazione delle
attività di investimento dell’FCM e il calcolo del suo valore patrimoniale
netto per azione o quota. Gli articoli da 26 a 28 contengono regole
sulle modalità di valutazione delle singole attività di investimento e del
calcolo del valore patrimoniale netto (NAV) per azione o quota, nonché sulla
frequenza di entrambe le valutazioni. Ferma restando la regola generale che
privilegia la valutazione in base ai prezzi di mercato, quando quest’ultima è
impossibile o i dati di mercato non sono di qualità sufficiente gli FCM possono
altresì applicare la valutazione in base ad un modello. Solo gli FCM di tipo
CNAV possono valutare le attività anche al costo ammortizzato. Il metodo scelto
per il calcolo del NAV è particolarmente importante in sede di emissione e
rimborso di azioni o quote dell’FCM (articolo 26). 3.4.5. Capo V – Obblighi specifici
per gli FCM di tipo CNAV (articoli 29-34) Il capo V contiene obblighi specifici per gli
FCM che valutano le loro attività al costo ammortizzato o pubblicizzano un NAV
costante per azione o quota o arrotondano il NAV costante per azione o quota al
punto percentuale più vicino – i cosiddetti FCM con NAV costante o di tipo
CNAV. L’articolo 29 contiene requisiti specifici per
l’autorizzazione che si applicano soltanto agli FCM che valutano le loro
attività al costo ammortizzato o pubblicizzano un NAV costante per azione o
quota o arrotondano il NAV costante per azione o quota al punto percentuale più
vicino. Questi FCM di tipo CNAV devono creare e mantenere costantemente una
riserva pari ad almeno il 3% del valore totale delle loro attività. L’articolo 30
descrive la costituzione della riserva (di seguito “riserva NAV”), mentre l’articolo
31 ne descrive il funzionamento. L’articolo 31 contiene principalmente la
regola che la riserva NAV può essere utilizzata solo per compensare la
differenza tra il NAV costante per azione o quota e il valore “reale” di un’azione
o quota. Inoltre l’articolo 31 prevede quando il conto di riserva NAV possa
essere addebitato o accreditato. Infine, gli articoli da 32 a 34 prevedono l’obbligo
di ricostituire la riserva NAV e le conseguenze in caso di mancata
ricostituzione. 3.4.6. Capo VI – Sostegno esterno
(articoli 35-36) Il capo VI contiene disposizioni sul sostegno
esterno. Prevede che gli FCM di tipo CNAV possano ricevere sostegno esterno
solo tramite la riserva NAV, mentre in linea di massima è fatto divieto agli
altri FCM di ricevere sostegno esterno. L’articolo 35 precisa che cosa si intende per
sostegno esterno e contiene un elenco non esaustivo di casi di sostegno
esterno. L’obiettivo del presente articolo è duplice: garantire che l’eventuale
sostegno del promotore all’FCM di tipo CNAV avvenga tramite il meccanismo trasparente
di cui all’articolo 31 ricorrendo alla riserva NAV prestabilita o, in caso di
sostegno del promotore ad altri FCM, che le autorità competenti consentano tale
sostegno solo se circostanze eccezionali connesse al mantenimento della
stabilità finanziaria ne giustifichino la concessione ad hoc (articolo 36). 3.4.7. Capo VII – Obblighi di
trasparenza (articoli 37-38) Il capo VII contiene regole di trasparenza
riguardanti la pubblicità degli FCM destinata agli investitori e obblighi di
segnalazione alle autorità competenti. L’articolo 37 contiene obblighi speciali di
trasparenza. L’articolo 38 stabilisce obblighi di segnalazione per tutti gli
FCM che si applicano in aggiunta a quelli delle direttive 2009/65/CE e
2011/61/UE. 3.4.8. Capo VIII – Vigilanza (articoli
39-42) Il capo VIII contiene le regole applicabili
alla vigilanza degli FCM: l’articolo 39 spiega i ruoli rispettivi delle
autorità competenti dell’FCM e del suo gestore. L’articolo 40 stabilisce che i
poteri conferiti alle autorità competenti dalle direttive OICVM e GEFIA debbano
essere esercitati anche con riferimento al regolamento proposto. L’articolo 41
riguarda i poteri dell’AESFEM, mentre l’articolo 42 prevede la cooperazione tra
autorità. 3.4.9. Capo IX — Disposizioni finali
(articoli 43-46) Il capo IX contiene regole sul trattamento
degli OICVM e dei FIA esistenti che operano come FCM, volte a garantire che
essi si conformino alle nuove regole sugli FCM, e una clausola di riesame
riguardante l’applicazione delle riserve NAV a taluni FCM di tipo CNAV. In
particolare l’articolo 43 prevede le modalità in base alle quali gli OICVM e
FIA esistenti che rientrano nella definizione di FCM di tipo CNAV debbono
costituire progressivamente la riserva NAV. L’articolo 45 stabilisce che l’applicazione
delle riserve NAV agli FCM di tipo CNAV che investono i loro portafogli
principalmente in debito emesso o garantito da Stati membri deve essere
riesaminata entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO I lavori sulla riforma degli FCM si sono
svolti in coordinamento con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (AESFEM). Gli esperti della Commissione nel settore della gestione dei
fondi hanno avuto contatti regolari con i loro omologhi all’AESFEM, nel quadro
sia dei gruppi di lavoro operativi sugli FCM sia del comitato permanente sui
servizi di gestione degli investimenti avente sede presso l’AESFEM. In seguito l’AESFEM ha sospeso i suoi lavori
sugli FCM in quanto la Commissione ha annunciato l’intenzione di proporre un
atto legislativo nel settore, trasferendo tra l’altro nel corpus del diritto di
primo livello alcuni principi contenuti negli orientamenti preesistenti del
CESR e dell’AESFEM. Questa sospensione è sopravvenuta in una fase in cui l’AESFEM
aveva già iniziato un filone di lavoro sulle metodologie di rating alternative
che dovrebbero sostituire i rating del credito emessi dalle agenzie di rating
sugli strumenti del mercato monetario. L’AESFEM ha sospeso questo filone in
attesa del mandato formale che dovrebbe esserle conferito in materia dall’atto
legislativo proposto. Inoltre, nel quadro del suo impegno per garantire la
convergenza nel settore degli FCM, l’AESFEM sta lavorando alla creazione di una
base dati sulle pratiche di vigilanza e sull’adesione agli orientamenti da essa
emanati. Pertanto l’AESFEM è ben preparata per eseguire
il mandato che le verrà conferito dal regolamento proposto, avendo essa
iniziato a lavorare in questo ambito prima dell’elaborazione della presente
proposta da parte della Commissione. Date le circostanze la Commissione ritiene che
non vi sia alcuna incidenza sul bilancio UE. Alla luce di quanto precede, l’AESFEM
non avrà bisogno di finanziamenti o posti aggiuntivi per svolgere i compiti che
l’atto legislativo proposto le affiderà, ovvero l’elaborazione di una
metodologia di rating alternativa e la creazione di una base dati degli FCM
autorizzati. Come già spiegato, tali compiti fanno già parte di filoni di
lavoro consolidati all’interno dell’AESFEM. Inoltre la definizione di regole operative nel
settore degli FCM già rientra nell’ambito delle attuali responsabilità dell’AESFEM.
Nel quadro della sua più ampia attività di vigilanza e creazione di una
convergenza regolamentare nel settore degli OICVM, l’AESFEM già dispone di
personale addetto all’elaborazione di strumenti di policy e vigilanza per gli
FCM, una categoria speciale di fondi soggetti alla regolamentazione OICVM o
FIA. Già il predecessore dell’AESFEM, il CESR, era
impegnato in questa materia e emanò nel maggio 2010 ampi orientamenti sugli FCM
(CESR 10/049). Nel 2012 l’AESFEM ha condotto una revisione
inter pares, con notevole impiego di risorse, per valutare come gli Stati
membri applicavano gli orientamenti in pratica (12 Stati membri li applicavano
mentre otto non li avevano recepiti nella loro prassi regolamentare). Nel 2013 gli orientamenti sugli FCM sono stati
integrati da una serie di Q & A (domande e risposte) dettagliate. 2013/0306 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sui fondi comuni monetari (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[2], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) I fondi comuni monetari (FCM)
forniscono finanziamenti a breve termine agli enti finanziari, alle società o
alle amministrazioni pubbliche; finanziando tali soggetti, contribuiscono al
finanziamento dell’economia europea. (2) Sul versante della domanda
gli FCM costituiscono strumenti di gestione del contante a breve termine
caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore del
capitale investito combinata a un rendimento basato sul mercato. Gli FCM sono
utilizzati principalmente dalle società desiderose d’investire le eccedenze di
disponibilità liquide per un periodo breve: rappresentano quindi un raccordo
fondamentale fra domanda e offerta di denaro a breve termine. (3) Alcuni eventi verificatisi
nel corso della crisi finanziaria hanno messo in luce varie caratteristiche
degli FCM che, determinandone la vulnerabilità nei periodi di difficoltà sui
mercati finanziari, possono diffondere o amplificare rischi attraverso il
sistema finanziario. Quando i prezzi delle attività in cui ha investito
cominciano a scendere, specie in caso di mercati sotto pressione, non sempre l’FCM
è in grado di tener fede alla promessa di rimborso immediato e della
salvaguardia del valore nominale delle azioni o quote emesse: si tratta di una
situazione che può determinare un numero improvvisamente ingente di richieste
di riscatto e quindi, in potenza, avere conseguenze macroeconomiche su più
vasta scala. (4) Un numero ingente di
richieste di riscatto obbliga l’FCM a vendere alcune attività d’investimento in
un mercato in calo, alimentando così una crisi di liquidità. Si verifica quindi
una situazione che, in caso di esaurimento del mercato delle commercial paper
(cambiali finanziarie) e di altri strumenti del mercato monetario, può porre
serie difficoltà di reperimento fondi agli emittenti che vi operano. L’eventuale
contagio del mercato del finanziamento a breve termine potrebbe poi porre
direttamente anche grandi difficoltà per il finanziamento degli enti
finanziari, delle società e delle amministrazioni pubbliche, quindi dell’economia. (5) Il gestore delle attività può
decidere, aiutato dal promotore, di fornire un sostegno discrezionale per
mantenere la liquidità e stabilità del proprio FCM. Spesso i promotori sono
costretti a sostenere i propri FCM che stanno perdendo valore, perché devono
arginare il rischio di reputazione e il timore che il panico si diffonda agli
altri loro rami di attività. Secondo la dimensione del fondo e l’intensità
della pressione al riscatto, il sostegno del promotore può acquistare
proporzioni superiori alle riserve di cui egli può disporre immediatamente. È
pertanto importante delineare un quadro normativo uniforme per impedire il
fallimento del promotore e la propagazione del rischio ad altri soggetti che
promuovono FCM. (6) Per salvaguardare l’integrità
e stabilità del mercato interno promuovendo FCM più resilienti e limitando le
vie di contagio occorre stabilire norme sul funzionamento degli FCM, in
particolare sulla composizione del loro portafoglio. Sono necessarie norme
uniformi in tutta l’Unione affinché gli FCM siano in grado di rimborsare
immediatamente gli investitori, soprattutto in situazione di mercati sotto
pressione. Occorrono altresì norme uniformi sul portafoglio degli FCM che
permettano loro di far fronte a un numero improvvisamente ingente di richieste di
riscatto presentate da un gruppo nutrito di investitori. (7) Norme uniformi sugli FCM sono
necessarie anche per assicurare il buon funzionamento del mercato del
finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società emittenti di
titoli di debito a breve termine e le amministrazioni pubbliche, nonché per
garantire parità di trattamento agli investitori dell’FCM e per evitare che gli
ultimi a chiedere il rimborso incappino in difficoltà supplementari in caso di
sospensione temporanea dei rimborsi o di liquidazione dell’FCM. (8) Occorre prevedere l’armonizzazione
della regolamentazione prudenziale relativa agli FCM stabilendo regole chiare
che impongano direttamente obblighi agli FCM e ai relativi gestori in tutta l’Unione.
Si rafforzerebbe così la stabilità degli FCM in quanto fonte di finanziamento a
breve termine per le amministrazioni pubbliche e le società in tutta l’Unione e
si assicurerebbe il mantenimento del ruolo degli FCM quali strumenti affidabili
per la gestione delle disponibilità liquide dell’industria dell’Unione. (9) Il persistere di norme
nazionali divergenti è dimostrato dal fatto che, un anno dopo l’entrata in
vigore, solo 12 Stati membri abbiano attuato gli orientamenti sugli FCM
adottati dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori
mobiliari (Committee of European Securities Regulators – CESR) per
instaurare nell’Unione condizioni minime di parità in materia. Come è emerso
con la crisi finanziaria, la coesistenza di impostazioni nazionali differenti
non permette di far fronte alle aree di vulnerabilità dei mercati monetari dell’Unione
né di attenuare i rischi di contagio, con conseguenti pericoli per il
funzionamento e la stabilità del mercato interno. Occorre pertanto che le norme
comuni sugli FCM offrano un livello elevato di tutela degli investitori e
scongiurino e attenuino i potenziali rischi di contagio derivanti da eventuali
fughe degli investitori dagli FCM. (10) Se manca un regolamento che
fissi le norme applicabili agli FCM, è possibile che a livello nazionale continuino
ad essere adottate disposizioni divergenti che, presentando differenze
rilevanti su criteri essenziali di tutela degli investimenti, rischiano di
provocare considerevoli distorsioni della concorrenza. Dalla divergenza dei
requisiti in tema di composizione del portafoglio, attività ammissibili e
scadenza, liquidità e diversificazione relative, così come in tema di qualità
creditizia degli emittenti di strumenti del mercato monetario, scaturiscono
livelli diversi di tutela degli investitori, corrispondenti ai livelli diversi
di rischio insito nella proposta d’investimento associata al fondo comune
monetario. Non adottando norme comuni rigorose applicabili agli FCM nel mercato
interno si preclude agli investitori la possibilità di godere di una tutela
uniforme e li si espone a incentivi differenti a riscattare l’investimento, con
la possibile conseguenza di scatenare una fuga. È pertanto di fondamentale
importanza adottare una serie uniforme di norme per scongiurare, sul mercato
del finanziamento a breve termine e tra i promotori degli FCM, l’eventualità di
un contagio che metterebbe a grave rischio la stabilità del mercato finanziario
dell’Unione. (11) Le nuove norme sugli FCM sono
intimamente connesse alla direttiva 2009/65/CE[3]
e alla direttiva 2011/61/UE[4],
in quanto tali atti compongono il quadro giuridico che disciplina la
costituzione, gestione e commercializzazione degli FCM nell’Unione. (12) Nell’Unione gli organismi d’investimento
collettivo possono operare come organismi d’investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), amministrati da gestori di OICVM o da società d’investimento
autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE, oppure come fondi di
investimento alternativi (FIA) amministrati da gestori di fondi di investimento
alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati a norma della direttiva
2011/61/UE. Le nuove norme sugli FCM integrano le disposizioni di dette
direttive: vanno quindi applicate in aggiunta alle direttive 2009/65/CE e
2011/61/UE. Nel contempo, occorre escludere espressamente l’applicazione di
varie disposizioni del capo VII della direttiva 2009/65/CE relative alle
politiche d’investimento degli OICVM fissando regole specifiche ai prodotti in
questione nelle nuove norme uniformi sugli FCM. (13) Agli organismi d’investimento
collettivo che hanno caratteristiche analoghe a quelle degli FCM dovrebbero
applicarsi norme uniformi. È opportuno che la conformità alle nuove norme sugli
FCM sia obbligatoria per gli OICVM e i FIA che investono in attività a breve
termine, quali strumenti del mercato monetario o depositi, oppure effettuano
operazioni di acquisto con patto di rivendita o concludono determinati
contratti derivati esclusivamente al fine di coprire i rischi insiti in altri
investimenti del fondo, e che mirano a offrire rendimenti in linea con i tassi
del mercato monetario o a mantenere il valore dell’investimento. (14) La peculiarità degli FCM
discende dalla combinazione tra attività in cui investono e obiettivi che
perseguono. L’obiettivo di offrire un rendimento in linea con i tassi del
mercato monetario e quello di mantenere il valore dell’investimento non si
escludono a vicenda: l’FCM può perseguire l’uno o l’altro oppure entrambi. (15) È opportuno interpretare in
senso lato l’obiettivo di offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato
monetario: non necessariamente il rendimento prospettato dev’essere
perfettamente allineato all’EONIA, al Libor, all’Euribor o ad altro tasso
pertinente del mercato monetario e il fatto che l’OICVM o FIA persegua l’obiettivo
di guadagnare un piccolo margine oltre il tasso del mercato monetario non
dovrebbe escluderlo dall’ambito di applicazione delle nuove norme uniformi. (16) L’obiettivo di mantenere il
valore dell’investimento non dovrebbe essere inteso come la promessa della garanzia
del capitale da parte del fondo, bensì come una finalità perseguita dall’OICVM
o FIA. Il fatto che il valore degli investimenti diminuisca non dovrebbe
implicare una modifica dell’obiettivo perseguito dall’organismo d’investimento
collettivo di mantenere tale valore. (17) È importante che gli OICVM e i
FIA che hanno le caratteristiche degli FCM siano identificati come tali e che
se ne verifichi esplicitamente la capacità di rispettare su base continuativa
le nuove norme uniformi sugli FCM. A tal fine occorre prevedere che gli FCM
ottengano un’autorizzazione dalle autorità competenti. Per gli OICVM tale
autorizzazione dovrebbe costituire parte integrante dell’autorizzazione in
quanto OICVM ottenuta secondo le procedure armonizzate previste dalla direttiva
2009/65/CE. Poiché la direttiva 2011/61/UE non stabilisce procedure armonizzate
di autorizzazione e vigilanza al riguardo, per l’autorizzazione dei FIA occorre
prevedere norme fondamentali comuni che rispecchino le norme armonizzate
vigenti per gli OICVM. Occorre che le procedure applicabili assicurino che il
FIA autorizzato come FCM sia gestito da un GEFIA autorizzato a norma della
direttiva 2011/61/UE. (18) Affinché le nuove norme comuni
sugli FCM si applichino a tutti gli organismi d’investimento collettivo che ne
presentano le caratteristiche, è necessario vietare, laddove non siano
rispettate le disposizioni del presente regolamento, l’uso della denominazione “FCM”,
o di qualsiasi altro termine che evochi l’assimilazione dell’organismo d’investimento
collettivo a un FCM. Per evitare qualsiasi elusione delle norme sugli FCM, le
autorità competenti dovrebbero monitorare le pratiche di mercato degli
organismi d’investimento collettivo stabiliti o commercializzati nella
rispettiva giurisdizione per accertare che non abusino della denominazione “FCM”
o che non lascino intendere di essere un FCM senza conformarsi al nuovo quadro
normativo. (19) È opportuno fondare le nuove
norme applicabili agli FCM sul vigente quadro normativo costituito dalle
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE e dagli atti adottati in loro esecuzione.
Pertanto, le regole di prodotto relative agli FCM dovrebbero applicarsi in
aggiunta a quelle previste dalla normativa dell’UE vigente, a meno che l’applicazione
di quest’ultima non sia esclusa esplicitamente. Agli FCM dovrebbero applicarsi
altresì le norme di gestione e di commercializzazione previste dal quadro
vigente, in funzione della loro natura di OICVM o di FIA. Analogamente, le
norme sulla prestazione transfrontaliera di servizi e sulla libertà di
stabilimento previste dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE dovrebbero
applicarsi di conseguenza alle attività transfrontaliere degli FCM. (20) Poiché un OICVM o FIA può
assumere forme giuridiche diverse che non necessariamente gli conferiscono
personalità giuridica, occorre intendere le disposizioni che impongono all’FCM
di agire come riferite al suo gestore, qualora l’FCM sia costituito come OICVM
o FIA impossibilitato ad agire autonomamente perché privo di personalità
giuridica propria. (21) È opportuno che le norme sul
portafoglio degli FCM impongano un’identificazione chiara delle categorie di
attività in cui essi sono autorizzati a investire e delle condizioni cui è
subordinata l’ammissibilità delle attività. Per garantirne l’integrità è
altresì opportuno vietare all’FCM la partecipazione ad operazioni finanziarie
che ne mettano a repentaglio la strategia d’investimento e gli obiettivi. (22) Tra gli strumenti del mercato
monetario rientrano i valori mobiliari negoziati di norma sul mercato
monetario, quali buoni del Tesoro e degli enti locali, certificati di deposito,
commercial paper (cambiali finanziarie), accettazioni bancarie o medium
o short-term notes. Tali strumenti dovrebbero essere ammessi a costituire
investimenti dell’FCM solo se rispettano i limiti di scadenza e sono
considerati dall’FCM di elevata qualità creditizia. (23) Le commercial paper
garantite da attività (ABCP) dovrebbero essere considerate strumenti del
mercato monetario ammissibili nella misura in cui rispettano requisiti
aggiuntivi. Data la particolare instabilità di talune cartolarizzazioni nel
corso della crisi, è necessario imporre limiti di scadenza e condizioni di
qualità alle attività sottostanti. Non tutte le categorie di attività
sottostanti dovrebbero essere ammissibili in quanto alcune sono state più
soggette ad instabilità di altre. Per questa ragione le attività sottostanti
dovrebbero essere composte esclusivamente da strumenti di debito a breve
termine emessi da imprese nel corso della loro attività, ad esempio i crediti
commerciali. Non dovrebbero essere invece ammissibili strumenti come prestiti e
leasing auto, leasing di attrezzature, prestiti al consumo, mutui ipotecari su
immobili residenziali, prestiti su carte di credito o qualsiasi altro tipo di strumento
collegato all’acquisizione o al finanziamento di servizi o beni di consumo.
Occorre affidare all’AESFEM il compito di redigere i progetti delle norme
tecniche di regolamentazione, da presentare alla Commissione a fini di
approvazione, riguardanti le condizioni e le circostanze alle quali l’esposizione
o l’aggregato di esposizioni sottostanti sono considerati come costituiti
esclusivamente da debito societario nonché le condizioni e soglie numeriche in
base alle quali è stabilito se il debito societario è di qualità creditizia
elevata e liquido. (24) È opportuno permettere all’FCM
d’investire in depositi, a condizione che sia in grado di ritirare il capitale
investito in qualsiasi momento. L’effettiva possibilità di ritiro risulterebbe
inficiata se il ritiro anticipato comportasse penali di entità tale da superare
gli interessi maturati prima del ritiro. L’FCM dovrebbe pertanto evitare di
effettuare depositi presso un ente creditizio che imponga penali superiori alla
media o di impegnarsi in depositi di durata esageratamente lunga che possano
determinare penali eccessive. (25) Occorre che gli strumenti
finanziari derivati in cui l’FCM è autorizzato a investire siano finalizzati
esclusivamente a coprire il rischio di cambio e di tasso d’interesse e abbiano
come sottostante esclusivamente tassi d’interesse, valute convertibili o indici
che rappresentano tali categorie. Il ricorso a derivati per finalità diverse o
con attività sottostanti diverse dovrebbe essere vietato: i derivati dovrebbero
costituire soltanto un complemento della strategia del fondo, non il principale
strumento per conseguire gli obiettivi del fondo. Qualora l’FCM investa in
attività denominate in una valuta diversa dalla propria, è previsto che il
gestore dell’FCM copra integralmente l’esposizione al rischio di cambio, anche
tramite derivati. (26) L’FCM potrebbe ricorrere a
operazioni di acquisto con patto di rivendita come mezzo per investire le
eccedenze di disponibilità liquide a brevissimo termine, purché la posizione
sia garantita integralmente. A tutela degli interessi degli investitori occorre
assicurare che la garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con
patto di rivendita sia qualitativamente solida. L’FCM non dovrebbe applicare
nessun’altra tecnica efficiente di gestione del portafoglio, comprese l’assunzione
e la concessione in prestito di titoli, in quanto essa rischierebbe di
ostacolarlo nel conseguimento dei suoi obiettivi d’investimento. (27) Per limitare l’assunzione di
rischi, è fondamentale ridurre il rischio di controparte dell’FCM
assoggettandone il portafoglio a precisi obblighi di diversificazione. A tal
fine occorre altresì che le operazioni di acquisto con patto di rivendita siano
garantite integralmente e che, a limitazione del rischio operativo, la controparte
di una siffatta operazione non possa rappresentare più del 20% delle attività
dell’FCM. Tutti i derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter –
OTC) dovrebbero essere conformi al regolamento (UE) n. 648/2012[5]. (28) A scopi prudenziali e per scongiurare
il rischio che l’FCM eserciti un’influenza significativa sulla gestione di un
emittente, è necessario evitare una concentrazione eccessiva dell’FCM su
investimenti in strumenti di uno stesso emittente. (29) Occorre attribuire all’FCM la
responsabilità d’investire in attività ammissibili di elevata qualità. Esso
dovrebbe pertanto predisporre una procedura di valutazione interna,
caratterizzata da prudenza e rigore, per stabilire la qualità creditizia degli
strumenti del mercato monetario in cui intende investire. In conformità alla
normativa dell’Unione che limita l’eccesso di dipendenza dai rating del
credito, è importante che, nel valutare la qualità delle attività ammissibili,
l’FCM non si basi supinamente sui rating attribuiti dalle agenzie di rating. A
tal fine è opportuno che l’FCM instauri un sistema di rating interno basato su
una scala armonizzata e su una procedura di valutazione interna. (30) È essenziale che i gestori
applichino gli stessi criteri nella valutazione del rischio di credito degli
strumenti del mercato monetario per evitare che, applicandone di diversi, a uno
stesso strumento siano attribuite caratteristiche diverse di rischio. Occorre a
tal fine definire con precisione i criteri di classificazione e armonizzarli.
Tra gli esempi di criteri di rating interno si annoverano: parametri
quantitativi relativi all’emittente dello strumento, quali indici finanziari,
dinamiche di bilancio e linee guida di redditività, che sono valutati e
comparati rispetto a quelli degli omologhi e dei gruppi del settore; parametri
qualitativi relativi all’emittente dello strumento, quali efficienza di
gestione e strategia societaria, che sono analizzati al fine di appurare che la
strategia globale dell’emittente non ne comprometta in futuro la qualità creditizia.
L’attribuzione a uno strumento del rating interno più alto dovrebbe
rispecchiare il fatto che l’emittente mantiene in ogni momento un merito di
credito al massimo livello possibile. (31) Ai fini dello sviluppo di un
sistema di rating interno trasparente e coerente, il gestore dovrebbe
documentare la procedura applicata per la valutazione interna, assicurando che
essa si attenga a regole chiare e verificabili e che le parti interessate siano
informate, a richiesta, delle metodologie seguite. (32) Per ridurre il rischio di
portafoglio dell’FCM è importante stabilire limiti applicabili alle scadenze
fissando un massimo ammissibile di scadenza media ponderata (weighted
average maturity - WAM) e di vita media ponderata (weighted average life -
WAL). (33) La WAM è utilizzata per
misurare la sensibilità dell’FCM alla variazione dei tassi di interesse sul
mercato monetario. Nello stabilire la WAM il gestore dovrebbe tener conto dell’impatto
degli strumenti finanziari derivati, dei depositi e delle operazioni di
acquisto con patto di rivendita, rispecchiandone gli effetti sul rischio di
tasso d’interesse dell’FCM. Nello stabilire la WAM si dovrebbe inoltre tener
conto dei casi in cui l’FCM effettua un’operazione di swap per assumere una
posizione su uno strumento a tasso fisso anziché a tasso variabile. (34) La WAL è utilizzata per
misurare il rischio di credito, poiché quanto più a lungo è posticipato il
rimborso del capitale, tanto più alto è il rischio di credito. La WAL è
utilizzata anche per limitare il rischio di liquidità. Contrariamente al
calcolo della WAM, il calcolo della WAL per titoli a tasso variabile e
strumenti finanziari strutturati non consente l’uso di date di aggiustamento
del tasso di interesse e si basa invece solo sulla scadenza finale dichiarata
dello strumento finanziario. La durata utilizzata per il calcolo della WAL è la
vita residua fino alla data legale di rimborso, in quanto è l’unica data in cui
il gestore può avere la certezza dell’avvenuto rimborso dello strumento. Ai
fini di tale calcolo non possono essere prese in considerazione caratteristiche
proprie dello strumento quali la possibilità di riscatto in date specifiche (le
cosiddette opzioni di vendita). (35) Per rafforzare la capacità
dell’FCM di far fronte ai rimborsi e impedire che le sue attività siano
liquidate a prezzi fortemente ribassati, occorre prevedere che l’FCM detenga in
ogni momento un volume minimo di attività liquide a scadenza giornaliera o
settimanale. Ai fini del calcolo della percentuale di attività a scadenza
giornaliera o settimanale ci si dovrebbe basare sulla data legale di rimborso.
Si può tener conto della possibilità offerta al gestore di chiudere a breve
termine il contratto: ad esempio, l’operazione di acquisto con patto di
rivendita che può essere chiusa con un giorno di preavviso andrebbe considerata
un’attività a scadenza giornaliera, così come può essere considerata un’attività
a scadenza giornaliera la possibilità offerta al gestore di ritirare denaro da
un conto di deposito con un giorno di preavviso. (36) Giacché gli FCM possono
investire in attività con diverse scadenze, gli investitori dovrebbero poter
distinguere tra diverse categorie di FCM. Occorre pertanto classificare gli FCM
in FCM a breve termine o FCM standard. Gli FCM a breve termine hanno l’obiettivo
di offrire i rendimenti del mercato monetario garantendo il livello più elevato
possibile di sicurezza per gli investitori. Con WAM e WAL brevi, il rischio di
durata e il rischio di credito degli FCM a breve termine sono mantenuti a
livelli bassi. (37) Gli FCM standard mirano a
offrire rendimenti lievemente superiori a quelli del mercato monetario e
investono pertanto in attività a scadenza più lunga. Per poter ottenere tale
risultato migliore, occorre che questa categorie di FCM possa contare su limiti
più ampi riguardo al rischio di portafoglio, in termini di scadenza media ponderata
e di vita media ponderata. (38) A norma dell’articolo 84
della direttiva 2009/65/CE, il gestore dell’FCM OICVM ha la facoltà di
sospendere provvisoriamente i rimborsi in casi eccezionali, quando le
circostanze lo richiedano. A norma dell’articolo 16 della direttiva 2011/61/UE
e dell’articolo 47 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013[6], il gestore dell’FCM FIA può
applicare disposizioni speciali per far fronte alla sopravvenuta illiquidità
delle attività del fondo. (39) Poiché è importante che la
gestione del rischio dell’FCM faccia astrazione dalle decisioni a breve termine
influenzate dal possibile rating dell’FCM, occorre vietare all’FCM, o al suo
gestore, di chiedere il rating a un’agenzia di rating del credito, onde evitare
che questo rating esterno sia utilizzato a fini di commercializzazione. L’FCM o
il suo gestore non dovrebbero nemmeno ricorrere a metodi alternativi per
ottenere un rating dell’FCM. Qualora all’FCM fosse attribuito un rating
esterno, su iniziativa dell’agenzia di rating del credito o dietro richiesta di
un terzo che è indipendente rispetto all’FCM o al suo gestore e che non agisce
per loro conto, il gestore dell’FCM non dovrebbe basarsi sui criteri che hanno
ispirato tale rating esterno. Ai fini di una gestione adeguata della liquidità,
è necessario che l’FCM predisponga politiche e procedure solide per conoscere i
propri investitori. Le politiche attuate dal gestore dovrebbero agevolare la
conoscenza della base di investitori dell’FCM in modo da poter prevedere in
anticipo eventuali forti richieste di riscatto. Per scongiurare l’eventualità
di forti ed improvvise richieste di riscatto, si dovrebbero seguire con
particolare attenzione i grandi investitori che rappresentano una percentuale
considerevole delle attività dell’FCM, ad esempio l’investitore che, da solo,
rappresenta attività per un volume superiore alla percentuale delle attività a
scadenza giornaliera: in tal caso, l’FCM dovrebbe aumentare le attività a
scadenza giornaliera fino alla percentuale rappresentata da tale investitore.
Nella misura del possibile il gestore dovrebbe accertare l’identità degli
investitori, anche se rappresentati da conti di soggetti che agiscono su
mandato (nominee), portali o altro acquirente indiretto. (40) Nel quadro di una gestione
prudente del rischio, l’FCM dovrebbe effettuare prove di stress a cadenza
periodica. Laddove queste evidenzino punti di vulnerabilità, il gestore dell’FCM
è tenuto a intervenire per rafforzare la solidità dell’FCM. (41) Per rispecchiarne il valore
effettivo, il metodo da privilegiare per valutare le attività dell’FCM dovrebbe
essere la valutazione in base ai prezzi di mercato. Quando questa permette di
attribuire all’attività un valore attendibile, non dovrebbe essere consentito
al gestore il ricorso alla valutazione in base ad un modello, che si presta ad
essere meno accurata. Valutare in modo attendibile il valore in base ai prezzi
di mercato è in genere possibile per attività quali buoni del Tesoro e degli
enti locali, medium e short-term notes. Per la valutazione delle commercial
paper o dei certificati di deposito il gestore dovrebbe appurare se un mercato
secondario fornisca prezzi precisi. È inoltre opportuno considerare il prezzo
di riacquisto offerto dall’emittente una stima adeguata del valore della
commercial paper. In tutti gli altri casi il gestore dovrebbe effettuare una
stima del valore, ad esempio basandosi su dati di mercato quali i rendimenti di
emissioni ed emittenti analoghi. (42) Obiettivo degli FCM con valore
patrimoniale netto costante (di seguito “FCM di tipo CNAV”) è salvaguardare il
capitale investito assicurando nel contempo un grado elevato di liquidità. La
maggior parte degli FCM di tipo CNAV prevede un valore patrimoniale netto (NAV)
per azione o quota, fissato, ad esempio, a 1 EUR o 1 GBP o
1 USD, quando distribuisce reddito agli investitori, mentre altri
accumulano il reddito nel NAV del fondo mantenendo contestualmente a un valore
costante il valore intrinseco dell’attività. (43) Date le peculiarità che li
contraddistinguono, occorre consentire agli FCM di tipo CNAV di determinare il
valore patrimoniale netto costante per azione o quota anche secondo il metodo
della valutazione al costo ammortizzato. Per poter monitorare in ogni momento
la differenza fra NAV costante per azione o quota e NAV per azione o quota,
occorre tuttavia che l’FCM di tipo CNAV calcoli altresì il valore delle
attività secondo il metodo della valutazione in base ai prezzi di mercato o il
metodo della valutazione in base ad un modello. (44) Dato che l’FCM dovrebbe
pubblicare un NAV che rispecchi tutte le variazioni di valore delle sue
attività, è opportuno che il NAV pubblicato sia arrotondato al massimo al più
vicino punto base o equivalente: per il NAV pubblicato in una data valuta, ad
esempio 1 EUR, la variazione progressiva di valore dovrebbe quindi essere
rilevata ogni 0,0001 EUR, e per il NAV a 100 EUR, ogni 0,01 EUR.
L’FCM può pubblicare un prezzo che non rispecchia interamente le variazioni di
valore delle sue attività solo se si tratta di un FCM di tipo CNAV, nel qual
caso è possibile arrotondare al più vicino cent il NAV a 1 EUR (ogni
variazione di 0,01 EUR). (45) Per essere in grado di
assorbire le fluttuazioni giornaliere del valore delle sue attività e poter
offrire un NAV costante per azione o quota, l’FCM di tipo CNAV dovrebbe
disporre in ogni momento di una riserva patrimoniale pari ad almeno il 3% delle
attività (di seguito “riserva NAV”). La riserva NAV dovrebbe fungere da
meccanismo di assorbimento per mantenere il NAV costante; ad essa si dovrebbe
ricorrere per neutralizzare qualsiasi differenza tra il NAV costante per azione
o quota e il NAV per azione o quota. In situazioni di tensione sui mercati,
quando le differenze possono aumentare rapidamente, occorre che una procedura
assicuri l’attivazione dell’intera catena di gestione: questa procedura di
attivazione di livelli successivi d’intervento dovrebbe consentire all’alta
dirigenza di intervenire rapidamente per sanare la situazione. (46) Occorre imporre all’FCM di
tipo CNAV, che, essendo privo di riserva NAV del livello previsto, non è in
grado di mantenere un NAV costante per azione o quota, di trasformarlo in NAV
variabile e di cessare di essere un FCM di tipo CNAV. Pertanto, se, nonostante
l’avvio della procedura di attivazione di livelli successivi d’intervento, l’entità
della riserva NAV resta per un mese 10 punti base al di sotto del 3% richiesto,
l’FCM di tipo CNAV dovrebbe convertirsi automaticamente in FCM cui sono
preclusi sia la valutazione al costo ammortizzato sia l’arrotondamento al più
vicino punto percentuale. Occorre conferire all’autorità competente il potere
di convertire l’FCM di tipo CNAV in FCM non di tipo CNAV se, prima del termine
di un mese concesso per la ricostituzione della riserva NAV, ravvisa validi
motivi a dimostrazione del fatto che l’FCM di tipo CNAV non è in grado di
assicurare tale ricostituzione. La riserva NAV è l’unico mezzo con cui è
possibile fornire sostegno esterno all’FCM di tipo CNAV. (47) Fornire sostegno esterno all’FCM
non di tipo CNAV al fine di assicurargli liquidità o stabilità, ovvero con la
conseguenza, di fatto, di ottenere tale risultato, acuisce il rischio di
contagio fra il settore degli FCM e il resto del settore finanziario. Il terzo
che fornisce sostegno nutre un interesse al riguardo, perché ha un interesse
economico nella società di gestione dell’FCM oppure perché vuole tutelarsi dai
danni che potrebbero ledere la sua reputazione se il suo nome fosse associato
al fallimento dell’FCM. Poiché il terzo in questione non s’impegna
esplicitamente a fornirlo o a garantirlo, non è detto che il sostegno sia
concesso quando l’FCM ne ha bisogno: questa discrezionalità del sostegno del
promotore alimenta quindi nei partecipanti al mercato l’incertezza circa il
soggetto che dovrebbe farsi carico delle eventuali perdite subite dall’FCM.
Tale incertezza aumenta con ogni probabilità la vulnerabilità dell’FCM alla
fuga degli investitori nei periodi d’instabilità finanziaria, quando maggiori
sono i rischi finanziari generali e quando affiorano timori circa la solidità
del promotore e la sua capacità di fornire sostegno all’FCM affiliato. L’FCM
non dovrebbe quindi fare affidamento sul sostegno esterno per preservare la
liquidità e la stabilità del NAV per azione o quota, a meno che tale sostegno
esterno sia autorizzato espressamente dall’autorità competente dell’FCM per
salvaguardare la stabilità dei mercati finanziari. (48) L’investitore dovrebbe
ricevere, prima di effettuare l’investimento, informazioni chiare sulla natura
dell’FCM (FCM a breve termine o standard) e sulla tipologia (CNAV o no). Per
non generare nell’investitore aspettative immotivate, la documentazione
promozionale deve inoltre specificare chiaramente che l’FCM non è un veicolo di
investimento garantito. L’FCM di tipo CNAV dovrebbe illustrare chiaramente agli
investitori il meccanismo della riserva NAV applicato per mantenere il NAV
costante per azione o quota. (49) Per consentire alle autorità
competenti di rilevare e monitorare i rischi presenti sul mercato degli FCM e
di rispondervi, occorre che l’FCM comunichi all’autorità competente, oltre alle
informazioni già richieste a norma della direttiva 2009/65/CE o 2011/61/UE, un
elenco particolareggiato di dati. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere
sistematicamente tali dati in tutta l’Unione, in modo da acquisire una
conoscenza concreta delle principali evoluzioni del mercato degli FCM. Per
favorire un’analisi collettiva degli impatti potenziali del mercato degli FCM
nell’Unione, è opportuno trasmettere tali dati all’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), che dovrebbe costituire una banca
dati centrale sugli FCM. (50) L’autorità competente dell’FCM
dovrebbe verificare se questo sia in grado di assicurare continuativamente la
conformità al presente regolamento. Le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE
conferiscono già ampi poteri alle autorità competenti, che occorre estendere
perché possano essere esercitati riguardo alle nuove norme comuni sugli FCM. Le
autorità competenti degli OICVM e dei FIA dovrebbero verificare altresì la
conformità di tutti gli organismi d’investimento collettivo con caratteristiche
di FCM esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (51) Dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alla procedura
di valutazione interna. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. (52) È opportuno che alla
Commissione sia conferito anche il potere di adottare norme tecniche di
attuazione attraverso atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 del TFUE e
ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010[7]. È opportuno che l’AESFEM sia
incaricata di elaborare i progetti delle norme tecniche di attuazione, da
presentare alla Commissione, relative al modulo (template) per la segnalazione
di informazioni sugli FCM per le autorità competenti. (53) Occorre che l’AESFEM possa
esercitare, riguardo al presente regolamento, tutti i poteri conferitile dalle
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. L’AESFEM è inoltre incaricata di elaborare i
progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. (54) È essenziale procedere ad un
riesame del presente regolamento per valutare se sia opportuno esentare taluni
FCM di tipo CNAV che investono i loro portafogli principalmente in debito
emesso da Stati membri dall’obbligo di costituire una riserva patrimoniale pari
ad almeno il 3% del valore totale delle attività dell’FCM di tipo CNAV.
Pertanto è opportuno che, nei tre anni seguenti all’entrata in vigore del
presente regolamento, la Commissione analizzi l’esperienza acquisita con la sua
applicazione e gli effetti sui diversi aspetti economici inerenti agli FCM. Il
debito emesso o garantito dagli Stati membri rappresenta una categoria distinta
di investimento con caratteristiche specifiche di credito e liquidità. Inoltre
il debito sovrano svolge un ruolo fondamentale nel finanziamento degli Stati
membri. È necessario che la Commissione valuti l’evoluzione del mercato
del debito sovrano emesso o garantito dagli Stati membri e la possibilità di
creare un quadro speciale per gli FCM che concentrano i loro investimenti su
quel tipo di debito. (55) Occorre che le nuove norme
uniformi sugli FCM rispettino la direttiva 95/46/CE[8] e il regolamento (CE) n.
45/2001[9]. (56) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti prudenziali
uniformi applicabili agli FCM in tutta l’Unione tenendo pienamente conto della
necessità di raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la sicurezza e l’affidabilità
degli FCM e, dall’altro, il funzionamento efficiente dei mercati monetari e il
costo a carico delle diverse parti interessate, non possono essere conseguiti
in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della
portata e degli effetti dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (57) Le nuove norme uniformi sugli
FCM rispettano i diritti fondamentali e osservano i principi riconosciuti, in
particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
segnatamente la protezione dei consumatori, la libertà d’impresa e la
protezione dei dati di carattere personale. Le nuove norme uniformi sugli FCM
dovrebbero essere applicate conformemente a tali diritti e principi, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento
disciplina i fondi comuni monetari (FCM) relativamente agli strumenti
finanziari nei quali sono autorizzati a investire, al portafoglio e alla
valutazione, nonché gli obblighi di segnalazione riguardanti gli FCM stabiliti,
gestiti o commercializzati nell’Unione. Il presente regolamento si applica agli organismi
d’investimento collettivo che devono essere autorizzati come OICVM a norma
della direttiva 2009/65/CE o come FIA a norma della direttiva 2011/61/UE, che
investono in attività a breve termine e che sono finalizzati all’obiettivo di
offrire rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o di mantenere il
valore dell’investimento ovvero ad entrambi gli obiettivi. 2. Gli Stati membri non
impongono obblighi aggiuntivi nella materia disciplinata dal presente
regolamento. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: (1)
“attività a breve termine”: le attività finanziarie
con vita residua non superiore a due anni; (2)
“strumenti del mercato monetario”: gli strumenti
del mercato monetario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera o), della
direttiva 2009/65/CE; (3)
“valori mobiliari”: i valori mobiliari ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/65/CE; (4)
“operazione di vendita con patto di riacquisto”: l’operazione
con la quale una parte trasferisce titoli o diritti loro connessi ad una
controparte con l’obbligo di riacquistarli ad un determinato prezzo e ad una
data stabilita o da stabilire; (5)
“operazione di acquisto con patto di rivendita”: l’operazione
con la quale una parte riceve titoli o diritti loro connessi da una controparte
con l’obbligo di rivenderli ad un determinato prezzo e ad una data stabilita o
da stabilire; (6)
“concessione e assunzione di titoli in prestito”: l’operazione
con la quale l’ente o la sua controparte trasferisce titoli con l’impegno per
chi riceve il prestito di restituire titoli equivalenti ad una data da
stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito; costituisce una
concessione di titoli in prestito per l’ente che trasferisce i titoli e un’assunzione
di titoli in prestito per l’ente a cui tali titoli sono trasferiti; (7)
“cartolarizzazione”: la cartolarizzazione ai sensi
dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013[10]; (8)
“debito societario”: gli strumenti di debito emessi
da imprese effettivamente impegnate nella produzione e nel commercio di beni o
servizi non finanziari; (9)
“valutazione in base ai prezzi di mercato”: la
valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente
disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le
quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata
reputazione; (10)
“valutazione in base ad un modello”: qualsiasi
valutazione basata su un parametro (benchmark) o estrapolata o
altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato; (11)
“metodo del costo ammortizzato”: il metodo di
valutazione che considera il costo di acquisizione dell’attività e ne corregge
il valore per tener conto dell’ammortamento dei premi (o degli sconti) fino a
scadenza; (12)
“fondo comune monetario con valore patrimoniale
netto costante” (di seguito “FCM di tipo CNAV”): il fondo comune monetario che
mantiene invariato il NAV per azione o quota, dove il reddito del fondo è
accumulato quotidianamente o può essere versato all’investitore e dove le
attività sono generalmente valutate con il metodo del costo ammortizzato o il
NAV è arrotondato al più vicino punto percentuale o all’equivalente in termini
valutari; (13)
“FCM a breve termine”: il fondo del mercato
monetario che investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all’articolo
9, paragrafo 1; (14)
“FCM standard”: il fondo del mercato monetario che
investe in strumenti del mercato monetario ammissibili di cui all’articolo 9,
paragrafi 1 e 2; (15)
“enti creditizi”: gli enti creditizi ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; (16)
“autorità competente dell’FCM”: (a)
per l’OICVM, l’autorità competente dello Stato
membro di origine dell’OICVM designata conformemente all’articolo 97 della
direttiva 2009/65/CE; (b)
per il FIA dell’UE, l’autorità competente dello
Stato membro di origine del FIA definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera
p), della direttiva 2011/61/UE; (c)
per il FIA non UE i) l’autorità competente dello Stato
membro in cui il FIA non UE è commercializzato nell’Unione senza passaporto; ii) l’autorità competente del gestore del
fondo d’investimento alternativo dell’UE (GEFIA dell’UE) che gestisce il FIA non
UE dove questo è commercializzato nell’Unione con passaporto oppure non è
commercializzato nell’Unione; iii) l’autorità competente dello Stato
membro di riferimento se il FIA non UE non è gestito da un GEFIA dell’UE ed è
commercializzato nell’Unione con passaporto; (17)
“Stato membro di origine dell’FCM”: lo Stato membro
in cui l’FCM è autorizzato; (18)
“scadenza media ponderata” (WAM): il periodo di
tempo medio fino alla scadenza legale, o, se precedente, fino al successivo
adeguamento del tasso di interesse al tasso del mercato monetario, di tutte le
attività sottostanti del fondo in funzione della consistenza relativa di
ciascuna attività; (19)
“vita media ponderata” (WAL): il periodo di tempo
medio fino alla scadenza legale di tutte le attività sottostanti del fondo in
funzione della consistenza relativa di ciascuna attività; (20)
“scadenza legale”: la data alla quale il capitale
di un titolo dev’essere rimborsato integralmente e che non è soggetta a
discrezionalità; (21)
“vita residua”: il periodo di tempo fino alla
scadenza legale; (22)
“vendita allo scoperto”: la vendita di strumenti
del mercato monetario non direttamente posseduti. Articolo 3
Autorizzazione dell’FCM 1. È istituito, commercializzato
o gestito nell’Unione come FCM soltanto l’organismo d’investimento collettivo
autorizzato a norma del presente regolamento. L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati
membri. 2. L’organismo d’investimento
collettivo che deve essere autorizzato come OICVM a norma della direttiva
2009/65/CE è autorizzato come FCM nel quadro della procedura di autorizzazione
ai sensi di detta direttiva. 3. L’organismo d’investimento
collettivo che è un FIA è autorizzato come FCM secondo la procedura di
autorizzazione prevista all’articolo 4. 4. È autorizzato come FCM
soltanto l’organismo d’investimento collettivo per il quale l’autorità
competente dell’FCM reputa che questo sia in grado di adempiere tutti gli
obblighi previsti dal presente regolamento. 5. Ai fini dell’autorizzazione l’FCM
trasmette all’autorità competente la documentazione seguente: (a)
il regolamento o i documenti costitutivi del fondo; (b)
l’identità del gestore; (c)
l’identità del depositario; (d)
una descrizione dell’FCM o ogni altra informazione
al riguardo messa a disposizione degli investitori; (e)
una descrizione o ogni altra informazione relativa
alle disposizioni e procedure necessarie per ottemperare agli obblighi di cui
ai capi da II a VII; (f)
ogni altra informazione o documentazione che l’autorità
competente dell’FCM chiede per verificare il rispetto degli obblighi imposti
dal presente regolamento. 6. L’autorità competente informa
l’AESFEM, a cadenza trimestrale, delle autorizzazioni rilasciate o revocate
conformemente al presente regolamento. 7. L’AESFEM tiene un registro
pubblico centrale in cui è identificato ciascun FCM autorizzato a norma del presente
regolamento, con indicazione della tipologia, del gestore e dell’autorità
competente. Il registro è messo a disposizione in formato elettronico. Articolo 4
Procedura di autorizzazione dell’FCM FIA 1. Il FIA è autorizzato come FCM
soltanto se l’autorità competente ha approvato la domanda di gestire il FIA
presentata dal GEFIA autorizzato a norma della direttiva 2011/61/UE, il
regolamento del fondo e la scelta del depositario. 2. All’atto della presentazione
della domanda di gestire il FIA, il GEFIA autorizzato trasmette all’autorità
competente dell’FCM: (a)
l’accordo con il depositario, in forma scritta; (b)
informazioni sulle modalità di delega relative alla
gestione del portafoglio, alla gestione del rischio e all’amministrazione del
FIA; (c)
informazioni sulle strategie d’investimento, sul
profilo di rischio e sulle altre caratteristiche del FIA che il GEFIA è
autorizzato a gestire. L’autorità competente dell’FCM può chiedere all’autorità
competente del GEFIA precisazioni e informazioni riguardo alla documentazione
prevista al comma precedente ovvero un’attestazione che indichi se l’FCM
rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione di gestione del GEFIA.
L’autorità competente del GEFIA risponde alla richiesta dell’autorità
competente dell’FCM entro 10 giorni lavorativi. 3. Il GEFIA comunica
immediatamente all’autorità competente dell’FCM qualsiasi successiva modifica
alla documentazione di cui al paragrafo 2. 4. L’autorità competente dell’FCM
può rigettare la domanda del GEFIA soltanto se questo: (a)
non rispetta il presente regolamento; (b)
non rispetta la direttiva 2011/61/UE; (c)
non ha ottenuto dall’autorità competente l’autorizzazione
a gestire FCM; (d)
non ha fornito la documentazione di cui al
paragrafo 2. Prima di rigettare la domanda l’autorità
competente dell’FCM consulta l’autorità competente del GEFIA. 5. Non costituisce una
condizione per l’autorizzazione del FIA come FCM il fatto che il FIA sia
gestito da un GEFIA autorizzato nello Stato membro di origine del FIA né che il
GEFIA eserciti o deleghi attività nello Stato membro di origine del FIA. 6. Entro due mesi dalla
presentazione della domanda completa il GEFIA riceve comunicazione del rilascio
o del rifiuto dell’autorizzazione del FIA come FCM. 7. L’autorità competente dell’FCM
non rilascia l’autorizzazione se al FIA è preclusa per legge la possibilità di
commercializzare azioni o quote nello Stato membro d’origine. Articolo 5
Uso della denominazione di FCM 1. L’OICVM o il FIA usa la
denominazione “fondo comune monetario” o “FCM” riferendosi a se stesso oppure
alle azioni o quote che emette soltanto se è stato autorizzato a norma del
presente regolamento. L’OICVM o il FIA usa una denominazione che evoca
un fondo comune monetario o usa termini quali “contante”, “liquido”, “denaro”, “attività
di pronto realizzo”, “tipo deposito” o termini analoghi soltanto se è
autorizzato a norma del presente regolamento. 2. Per uso della denominazione “fondo
comune monetario” o “FCM” ovvero di una denominazione che evoca un FCM e per
uso dei termini di cui al paragrafo 1 s’intende l’uso in qualsiasi documento,
interno o esterno, relazione, dichiarazione, messaggio promozionale,
comunicazione, lettera o altro materiale divulgato, o destinato ad essere
divulgato, a potenziali investitori, detentori di quote, azionisti o autorità
competenti, siano essi in forma scritta, orale, elettronica o di altro tipo. Articolo 6
Norme applicabili 1. L’FCM rispetta in ogni
momento le disposizioni del presente regolamento. 2. Salvo disposizione contraria
del presente regolamento, l’FCM OICVM e il suo gestore rispettano in ogni
momento le disposizioni della direttiva 2009/65/CE. 3. Salvo disposizione contraria
del presente regolamento, l’FCM FIA e il suo gestore rispettano in ogni momento
le disposizioni della direttiva 2011/61/UE. 4. Il gestore dell’FCM ha la
responsabilità di assicurare la conformità al presente regolamento. Il gestore
risponde di qualsiasi perdita o danno dovuti all’inosservanza del presente
regolamento. 5. Il presente regolamento non
osta a che l’FCM applichi limiti d’investimento più rigorosi di quelli imposti
dal presente regolamento. Capo II
Obblighi relativi alle politiche d’investimento dell’FCM Sezione I
Norme generali e attività ammissibili Articolo 7
Principi generali 1. Se l’FCM comprende più
comparti d’investimento, ogni comparto è considerato un FCM separato ai fini
dei capi da II a VII. 2. Salvo disposizione contraria
esplicita del presente regolamento, l’FCM autorizzato come OICVM non è soggetto
agli obblighi relativi alle politiche d’investimento degli OICVM imposti dagli
articoli 49, 50 e 50 bis, dall’articolo 51, paragrafo 2, e dagli
articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/65/CE. Articolo 8
Attività ammissibili 1. L’FCM investe soltanto in una
o più delle seguenti categorie di attività finanziarie, rigorosamente alle
condizioni stabilite dal presente regolamento: (a)
strumenti del mercato monetario; (b)
depositi presso enti creditizi; (c)
strumenti finanziari derivati; (d)
operazioni di acquisto con patto di rivendita. 2. L’FCM non svolge nessuna
delle attività seguenti: (a)
investimento in attività non menzionate al
paragrafo 1; (b)
vendita allo scoperto di strumenti del mercato
monetario; (c)
assunzione di esposizione diretta o indiretta in
azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, certificati che le
rappresentano, indici basati su di esse o qualsiasi altro mezzo o strumento che
determini un’esposizione in esse; (d)
conclusione di accordi di concessione o assunzione
di titoli in prestito, realizzazione di operazioni di vendita con patto di
riacquisto ovvero conclusione di qualsiasi altro accordo che vincoli le
attività dell’FCM; (e)
assunzione e concessione di prestiti in contante. Articolo 9
Strumenti del mercato monetario ammissibili 1. L’FCM è autorizzato a
investire negli strumenti del mercato monetario che soddisfano tutti i requisiti
seguenti: (a)
rientrano in una delle categorie di strumenti del
mercato monetario di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b), c) o h),
della direttiva 2009/65/CE; (b)
presentano una delle caratteristiche alternative
seguenti: i) scadenza legale all’emissione pari o
inferiore a 397 giorni; ii) vita residua pari o inferiore a 397
giorni; (c)
al relativo emittente è stato attribuito uno dei
due gradi più elevati di rating interno a norma degli articoli da 16 a 19; (d)
in caso di cartolarizzazioni, lo strumento è soggetto
ai requisiti aggiuntivi di cui all’articolo 10. 2. L’FCM standard è autorizzato
a investire in strumenti del mercato monetario soggetti, ogni 397 giorni o più
frequentemente, a rettifiche periodiche del rendimento in linea con le
condizioni del mercato monetario, purché non abbiano vita residua superiore a
due anni. 3. Il paragrafo 1, lettera c),
non si applica agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità
centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale
europea, dall’Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità o dalla Banca europea
per gli investimenti. Articolo 10
Cartolarizzazioni ammissibili 1. La cartolarizzazione è
considerata ammissibile purché soddisfi tutte le condizioni seguenti: (a)
l’esposizione o l’aggregato di esposizioni
sottostanti sono costituiti esclusivamente da debito societario; (b)
il debito societario sottostante è di qualità
creditizia elevata e liquido; (c)
il debito societario sottostante ha una scadenza
legale all’emissione pari o inferiore a 397 giorni o ha una vita residua pari o
inferiore a 397 giorni. 2. Ai fini dell’applicazione
uniforme del paragrafo 1, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione che specificano: (a)
le condizioni e le circostanze nelle quali l’esposizione
o l’aggregato di esposizioni sottostanti sono considerati come costituiti
esclusivamente da debito societario; (b)
le condizioni e le soglie numeriche in base alle
quali è stabilito se il debito societario è di qualità creditizia elevata e
liquido. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di
norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il […]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 11
Depositi ammissibili presso enti creditizi L’FCM è autorizzato a investire in un deposito
presso un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti: (a)
è rimborsabile su richiesta o può essere ritirato
in qualsiasi momento; (b)
giunge a scadenza entro 12 mesi; (c)
è costituito presso un ente creditizio che ha sede
legale in uno Stato membro o, se la sede è situata in un paese terzo, è
soggetto a norme prudenziali considerate equivalenti a quelle stabilite dalla
normativa dell’Unione ai sensi della procedura di cui all’articolo 107,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Articolo 12
Strumenti finanziari derivati ammissibili L’FCM è autorizzato a investire in strumenti
finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato di cui all’articolo
50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/65/CE oppure
negoziati fuori borsa (OTC), purché soddisfino in ogni caso tutte le condizioni
seguenti: (a)
il sottostante è costituito da tassi d’interesse,
tassi di cambio, valute oppure indici che rappresentano una di tali categorie; (b)
scopo esclusivo dello strumento derivato è coprire
il rischio di durata e il rischio di cambio insiti in altri investimenti dell’FCM; (c)
le controparti delle operazioni con strumenti
derivati OTC sono enti soggetti a regolamentazione e vigilanza prudenziali,
appartenenti alle categorie approvate dalle autorità competenti dello Stato
membro di origine dell’FCM; (d)
gli strumenti derivati OTC sono oggetto di una
valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possono essere
venduti, liquidati o chiusi con un’operazione di compensazione in qualsiasi
momento al loro valore equo (“fair value”) su iniziativa dell’FCM. Articolo 13
Operazioni di acquisto con patto di rivendita ammissibili 1. L’FCM è autorizzato a
effettuare l’operazione di acquisto con patto di rivendita che soddisfa tutte
le condizioni seguenti: (a)
l’FCM ha diritto di porre fine all’operazione in
qualsiasi momento con un preavviso massimo di due giorni lavorativi; (b)
il valore di mercato delle attività ricevute nel
quadro dell’operazione è pari in qualsiasi momento almeno al valore dell’esborso
di contante. 2. Le attività ricevute dall’FCM
nel quadro dell’operazione di acquisto con patto di rivendita consistono in strumenti
del mercato monetario conformi all’articolo 9. 3. Le cartolarizzazioni ai sensi
dell’articolo 10 non possono essere ricevute dall’FCM nel quadro dell’operazione
di acquisto con patto di rivendita. Le attività ricevute dall’FCM nel quadro
dell’operazione di acquisto con patto di rivendita non sono vendute,
reinvestite, impegnate né altrimenti trasferite. 4. Le attività ricevute dall’FCM
nel quadro dell’operazione di acquisto con patto di rivendita sono computate
nel calcolo dei limiti di diversificazione e di concentrazione previsti dal
presente regolamento. 5. In deroga al paragrafo 2, nel
quadro dell’operazione di acquisto con patto di rivendita l’FCM può ricevere
valori mobiliari o strumenti del mercato monetario liquidi diversi da quelli
conformi con l’articolo 9 purché tali attività soddisfino una delle condizioni
seguenti: (a)
siano di elevata qualità creditizia e siano emesse
o garantite da un’autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro,
dalla Banca centrale europea, dall’Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità
o dalla Banca europea per gli investimenti; (b)
siano emesse o garantite da un’autorità centrale o
dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che al paese terzo in
questione sia attribuito uno dei due gradi più elevati di rating interno a
norma degli articoli da 16 a 19. Gli investitori dell’FCM sono informati delle
attività ricevute nel quadro delle operazioni di acquisto con patto di
rivendita a norma del primo comma. Le attività ricevute nel quadro dell’operazione di
acquisto con patto di rivendita conformemente al primo comma sono soggette al
disposto dell’articolo 14, paragrafo 6. 6. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 per
specificare i requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità applicabili
alle attività di cui al paragrafo 5 nonché i requisiti quantitativi e
qualitativi di qualità creditizia applicabili alle attività di cui al paragrafo
5, lettera a). A tal fine la Commissione tiene conto della relazione
di cui all’articolo [509, paragrafo 3], del regolamento (UE) n. 575/2013. La Commissione adotta l’atto delegato di cui al
primo comma entro il 31 dicembre 2014. Sezione II
Politiche d’investimento Articolo 14
Diversificazione 1. L’FCM investe non oltre il 5%
delle attività in: (a)
strumenti del mercato monetario emessi da uno
stesso organismo; (b)
depositi costituiti presso uno stesso ente
creditizio. 2. Il valore aggregato di tutte
le esposizioni su cartolarizzazioni non supera il 10% delle attività dell’FCM. 3. L’esposizione complessiva al
rischio verso una stessa controparte, determinata da operazioni in derivati
OTC, non supera il 5% delle attività dell’FCM. 4. L’importo complessivo del
contante fornito a una stessa controparte nel quadro di operazioni di acquisto
con patto di rivendita non supera il 20% delle attività dell’FCM. 5. Fermi restando i limiti
individuali stabiliti nei paragrafi 1 e 3, l’FCM non può, qualora ciò
determini investimenti in un unico organismo pari a oltre il 10% delle proprie
attività, cumulare: (a)
investimenti in strumenti del mercato monetario
emessi da detto organismo; (b)
depositi costituiti presso detto organismo; (c)
strumenti finanziari derivati OTC che comportano un’esposizione
al rischio di controparte nei confronti di detto organismo. 6. In deroga al paragrafo 1,
lettera a), l’autorità competente può autorizzare l’FCM a investire, nel
rispetto del principio di ripartizione dei rischi, sino al 100% delle attività
in strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da un’autorità
centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla
Banca centrale europea, dall’Unione, dal Meccanismo europeo di stabilità, dalla
Banca europea per gli investimenti, da un’autorità centrale o dalla banca
centrale di un paese terzo oppure da un organismo pubblico internazionale di
cui fanno parte uno o più Stati membri. Il primo comma si applica soltanto se l’FCM
soddisfa tutti i requisiti seguenti: (a)
detiene strumenti del mercato monetario di almeno
sei emissioni diverse dell’emittente in questione; (b)
limita al 30% delle proprie attività l’investimento
in strumenti del mercato monetario provenienti da una stessa emissione; (c)
cita espressamente, nel regolamento o nei documenti
costitutivi, l’autorità centrale, regionale o locale o la banca centrale di uno
Stato membro, la Banca centrale europea, l’Unione, il Meccanismo europeo di
stabilità, la Banca europea per gli investimenti, l’autorità centrale o la
banca centrale di un paese terzo oppure l’organismo pubblico internazionale di
cui fanno parte uno o più Stati membri che emette o garantisce gli strumenti
del mercato monetario nei quali l’FCM intende investire oltre il 5% delle
attività; (d)
inserisce nel prospetto e nelle comunicazioni
promozionali, dandole adeguato risalto, una dichiarazione in cui segnala il
ricorso a questa deroga e indica l’autorità centrale, regionale o locale o la
banca centrale di uno Stato membro, la Banca centrale europea, l’Unione, il
Meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti, l’autorità
centrale o la banca centrale di un paese terzo oppure l’organismo pubblico
internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri che emette o
garantisce gli strumenti del mercato monetario nei quali l’FCM intende
investire oltre il 5% delle attività. 7. Le società che sono incluse
nello stesso gruppo ai fini della redazione dei conti consolidati, come
previsto dalla direttiva 83/349/CEE del Consiglio[11], o in base alle norme
contabili riconosciute a livello internazionale, sono considerate un unico organismo
ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi da 1 a 5. Articolo 15
Concentrazione 1. L’FCM non può detenere più
del 10% degli strumenti del mercato monetario emessi da un unico organismo. 2. Il limite fissato al
paragrafo 1 non si applica alla detenzione di strumenti del mercato monetario
emessi o garantiti da un’autorità centrale, regionale o locale o dalla banca
centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall’Unione, dal
Meccanismo europeo di stabilità, dalla Banca europea per gli investimenti, da
un’autorità centrale o dalla banca centrale di un paese terzo oppure da un
organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri. SEZIONE III
QUALITÀ CREDITIZIA DEGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO Articolo 16
Procedura di valutazione interna 1. Il gestore dell’FCM
predispone, attua e applica sistematicamente una procedura prudente e rigorosa
di valutazione interna per determinare la qualità creditizia degli strumenti
del mercato monetario in considerazione dell’emittente e delle caratteristiche
dello strumento stesso. 2. La procedura di valutazione
interna si fonda su un sistema di rating interno e su metodologie di
attribuzione dei rating prudenti, rigorose, sistematiche e costanti. Le
metodologie di attribuzione sono sottoposte a convalida del gestore, che si
basa sull’esperienza del passato e su prove empiriche, anche sotto forma di
test retrospettivi. 3. La procedura di valutazione
interna soddisfa i requisiti seguenti: (a)
il gestore dell’FCM assicura che le informazioni
utilizzate per l’attribuzione del rating interno del credito siano
qualitativamente adeguate, aggiornate e provenienti da fonti attendibili. Il
gestore predispone e mantiene un processo efficace di acquisizione e
aggiornamento delle pertinenti informazioni sulle caratteristiche dell’emittente; (b)
il gestore dell’FCM adotta e applica misure atte ad
assicurare che il rating interno sia attribuito sulla scorta di un’analisi
approfondita di tutte le informazioni disponibili e pertinenti e tenendo conto
di tutti i pertinenti fattori che influiscono sul merito di credito dell’emittente; (c)
il gestore dell’FCM tiene costantemente controllate
le attribuzioni di rating interni e le riesamina tutte a cadenza almeno
annuale. Riesamina l’attribuzione ogniqualvolta si verifichi un cambiamento
sostanziale che può ripercuotersi sul rating interno del credito. Predispone
meccanismi interni per monitorare l’impatto che l’evoluzione della situazione
macroeconomica o dei mercati finanziari oppure della situazione specifica all’emittente
ha sul rating interno del credito; (d)
è considerato cambiamento sostanziale ai fini della
lettera c), e richiede l’avvio di una nuova procedura di attribuzione da parte
del gestore, il fatto che un’agenzia di rating registrata presso l’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) declassi l’emittente
di strumenti del mercato monetario attribuendogli un rating inferiore ai due
gradi più alti da essa utilizzati per il credito a breve termine; (e)
le metodologie di attribuzione dei rating sono
riesaminate a cadenza almeno annuale per determinare se siano sempre adeguate
al portafoglio e alle condizioni esterne del momento; (f)
in caso di modifica delle metodologie, dei modelli
o delle ipotesi fondamentali di rating utilizzati nelle procedure di
valutazione interna, il gestore dell’FCM riesamina al più presto, e comunque
trascorso non oltre un mese dalla modifica, tutti i rating interni del credito
interessati; (g)
l’attribuzione del rating interno e il relativo
riesame periodico da parte del gestore dell’FCM non sono effettuati da persone
incaricate della gestione del portafoglio dell’FCM o che ne hanno la
responsabilità. Articolo 17
Sistema di rating interno 1. A ciascun emittente di
strumenti del mercato monetario in cui l’FCM intende investire è attribuito un
rating interno in base alla procedura di valutazione interna. 2. La struttura del sistema di
rating interno soddisfa tutti i requisiti seguenti: (a)
il sistema di rating interno si basa su una scala
unica, che rispecchia esclusivamente la quantificazione del rischio di credito
dell’emittente. La scala è articolata in sei gradi per gli emittenti non
inadempienti e in uno per gli emittenti inadempienti; (b)
esiste una relazione chiara tra il grado attribuito
all’emittente in funzione del rischio di credito che presenta e i criteri di
rating che contraddistinguono il corrispondente livello di rischio di credito; (c)
il sistema di rating interno tiene conto del
carattere a breve termine degli strumenti del mercato monetario. 3. I criteri di rating di cui al
paragrafo 2, lettera b), soddisfano tutti i requisiti seguenti: (a)
comprendono almeno indicatori quantitativi e
qualitativi relativi all’emittente dello strumento e alla situazione
macroeconomica e dei mercati finanziari; (b)
rimandano ai valori di riferimento numerici e
qualitativi comuni utilizzati per valutare gli indicatori quantitativi e
qualitativi; (c)
sono adeguati al tipo specifico di emittente. È
operata una distinzione almeno tra i tipi seguenti di emittenti: autorità
pubblica statale, regionale o locale, società finanziarie e società non
finanziarie; (d)
in caso di esposizioni su cartolarizzazioni,
tengono conto del rischio di credito dell’emittente, della struttura della
cartolarizzazione e del rischio di credito delle attività sottostanti. Articolo 18
Documentazione 1. Il gestore dell’FCM documenta
la procedura di valutazione interna e il sistema di rating interno. La
documentazione specifica: (a)
la struttura e le modalità operative della
procedura di valutazione interna e del sistema di rating interno, in modo che l’autorità
competente possa comprendere come sono attribuiti i vari gradi e valutare l’adeguatezza
del grado attribuito; (b)
la logica e l’analisi su cui si fonda la scelta
operata dal gestore quanto ai criteri di rating e alla frequenza del riesame. L’analisi
include i parametri, il modello e i limiti del modello utilizzato per scegliere
i criteri di rating; (c)
tutte le modifiche di rilievo apportate alla
procedura di valutazione interna, compresa l’indicazione dei fattori che le
hanno determinate; (d)
l’organizzazione della procedura di valutazione
interna, compresi il processo di attribuzione del rating e la struttura di
controllo interno; (e)
serie storiche complete dei rating interni degli
emittenti e dei garanti riconosciuti; (f)
la data di attribuzione del rating interno; (g)
i dati fondamentali e la metodologia utilizzati per
ottenere il rating interno, comprese le ipotesi fondamentali di rating; (h)
il o i responsabili dell’attribuzione del rating
interno. 2. La procedura di valutazione
interna è illustrata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’FCM e
tutti i documenti menzionati al paragrafo 1 sono messi a disposizione su
richiesta dell’autorità competente dell’FCM o dell’autorità competente del
gestore dell’FCM. Articolo 19
Atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 riguardo alla precisazione
dei punti seguenti: (a)
le condizioni alle quali le metodologie di
attribuzione del rating sono considerate prudenti, rigorose, sistematiche e
costanti e le condizioni della convalida di cui all’articolo 16, paragrafo 2; (b)
le definizioni di ciascun grado con riferimento
alla quantificazione del rischio di credito dell’emittente di cui all’articolo
17, paragrafo 2, lettera a) e i criteri per quantificare il rischio di credito
di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b); (c)
i valori di riferimento precisi per ciascun indicatore
qualitativo e i valori di riferimento numerici per ciascun indicatore
quantitativo. Tali valori di riferimento degli indicatori sono specificati per
ciascun grado di rating, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 17,
paragrafo 3; (d)
il significato del termine “cambiamento sostanziale”
di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera c). Articolo 20
Governance della valutazione della qualità creditizia 1. La procedura di valutazione
interna è approvata dall’alta dirigenza, dall’organo di gestione e, se esiste,
dall’organo che esercita la funzione di sorveglianza sul gestore dell’FCM. Detti soggetti hanno una buona conoscenza delle
procedure di valutazione interna, dei sistemi di rating interno e delle
metodologie di attribuzione del rating del gestore e una conoscenza
particolareggiata delle connesse segnalazioni. 2. L’analisi del profilo di
rischio di credito dell’FCM, basata sui rating interni, costituisce parte
essenziale delle segnalazioni ai soggetti di cui al paragrafo 1. Le segnalazioni
contemplano almeno il profilo di rischio per gradi di rating, la migrazione fra
i vari gradi, la stima dei parametri pertinenti per ciascun grado e il raffronto
dei tassi di inadempimento effettivi. La frequenza delle segnalazioni dipende
dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni ed è perlomeno annuale. 3. L’alta dirigenza assicura in
ogni momento che la procedura di valutazione interna funzioni correttamente. L’alta dirigenza è informata periodicamente dei
risultati del processo di valutazione interna, degli aspetti nei quali sono
state rilevate carenze e dell’andamento delle iniziative e degli interventi
intrapresi per rimediare alle carenze rilevate in precedenza. Capo III
Obblighi relativi alla gestione del rischio degli FCM Articolo 21
Norme in materia di portafoglio degli FCM a breve termine L’FCM a breve termine rispetta in ogni momento
tutti i seguenti obblighi in materia di portafoglio: (a)
il portafoglio ha una scadenza media ponderata
(WAM) non superiore a 60 giorni; (b)
il portafoglio ha una vita media ponderata (WAL)
non superiore a 120 giorni; (c)
almeno il 10% delle attività è costituito da
attività a scadenza giornaliera. L’FCM a breve termine non acquista attività
diverse dalle attività a scadenza giornaliera quando con tale acquisizione si
troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera meno del 10% del suo
portafoglio; (d)
almeno il 20% delle attività è costituito da
attività a scadenza settimanale. L’FCM a breve termine non acquista attività
diverse dalle attività a scadenza settimanale quando con tale acquisizione si
troverebbe a investire in attività a scadenza settimanale meno del 20% del
portafoglio. Articolo 22
Norme in materia di portafoglio degli FCM standard 1. L’FCM standard rispetta in
ogni momento tutti i seguenti obblighi in materia di portafoglio: (a)
il portafoglio ha costantemente una WAM non
superiore a 6 mesi; (b)
il portafoglio ha costantemente una WAL non
superiore a 12 mesi; (c)
almeno il 10% delle attività è costituito da
attività a scadenza giornaliera. L’FCM standard non acquista attività diverse
dalle attività a scadenza giornaliera quando con tale acquisizione si
troverebbe a investire in attività a scadenza giornaliera meno del 10% del suo
portafoglio; (d)
almeno il 20% delle attività è costituito da
attività a scadenza settimanale. L’FCM standard non acquista attività diverse
dalle attività a scadenza settimanale quando con tale acquisizione si
troverebbe a investire in attività a scadenza settimanale meno del 20% del
portafoglio. 2. L’FCM standard può investire
fino al 10% delle attività in strumenti del mercato monetario emessi da un
unico organismo. 3. Nonostante il limite
individuale stabilito al paragrafo 2, l’FCM standard può cumulare quanto segue,
qualora ciò determini investimenti in un unico organismo non superiori al 15%
delle proprie attività: (a)
investimenti in strumenti del mercato monetario
emessi da detto organismo; (b)
depositi costituiti presso detto organismo; (c)
strumenti finanziari derivati OTC che comportano un’esposizione
al rischio di controparte nei confronti di detto organismo. 4. Tutte le attività di
portafoglio che l’FCM standard investe conformemente ai paragrafi 2 e 3 sono
comunicate agli investitori dell’FCM. 5. L’FCM standard non assume la
forma di FCM di tipo CNAV. Articolo 23
Rating del credito dell’FCM L’FCM o il gestore dell’FCM si astengono dal
richiedere ad un’agenzia di rating del credito il rating dell’FCM o dal
finanziarla a tale scopo. Articolo 24
Conoscenza del proprio cliente 1. Il gestore dell’FCM
istituisce, attua e applica procedure ed esercita tutta la diligenza dovuta per
determinare il numero di investitori dell’FCM, le loro esigenze e il loro
comportamento e l’entità delle rispettive quote, al fine di prevedere
correttamente l’effetto di riscatti concomitanti da parte di diversi
investitori. A tal fine, il gestore dell’FCM prende in considerazione almeno i
seguenti elementi: (a)
le dinamiche individuabili delle esigenze di
liquidità degli investitori; (b)
il grado di sofisticatezza dei diversi investitori; (c)
l’avversione al rischio dei diversi investitori; (d)
il grado di correlazione o gli stretti legami tra i
diversi investitori dell’FCM. 2. Il gestore dell’FCM assicura
che (a)
il valore delle azioni o quote detenute da un
singolo investitore non superi in alcun momento il valore delle attività a
scadenza giornaliera; (b)
il riscatto da parte di un investitore non abbia un
impatto rilevante sul profilo di liquidità dell’FCM. Articolo 25
Prove di stress 1. Per ogni FCM sono messe in
atto solide procedure per l’effettuazione di prove di stress che consentano di
individuare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche
che potrebbero avere effetti negativi sull’FCM. Il gestore dell’FCM procede
regolarmente a prove di stress ed elabora piani di azione relativi a diversi
scenari possibili. Le prove di stress sono basate su criteri
obiettivi e tengono conto degli effetti di scenari gravi plausibili. Gli
scenari delle prove di stress prendono in considerazione almeno i parametri di
riferimento, tra cui i seguenti fattori: (a)
le variazioni ipotetiche del livello della
liquidità delle attività detenute nel portafoglio dell’FCM; (b)
le variazioni ipotetiche del livello di rischio di
credito delle attività detenute nel portafoglio dell’FCM, compresi gli eventi
creditizi e di rating; (c)
le fluttuazioni ipotetiche dei tassi di interesse; (d)
i livelli ipotetici di riscatto. 2. Inoltre, nel caso degli FCM
di tipo CNAV, le prove di stress valutano per i diversi scenari la differenza
tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota, compreso l’impatto
della differenza sulla riserva NAV. 3. Se le prove di stress
evidenziano una vulnerabilità dell’FCM, il gestore dell’FCM prende
provvedimenti per potenziarne la solidità, comprese azioni per rafforzare la
liquidità o per migliorare la qualità delle attività dell’FCM. 4. Le prove di stress sono
effettuate con una frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione del
gestore dell’FCM, dopo aver preso in considerazione l’adeguatezza e la
ragionevolezza della frequenza alla luce delle condizioni di mercato e dei
cambiamenti previsti del portafoglio dell’FCM. La frequenza è almeno annuale. 5. Un’ampia relazione contenente
i risultati delle prove di stress è sottoposta all’esame del consiglio di
amministrazione del gestore dell’FCM. Se necessario, il consiglio di
amministrazione modifica il piano di azione proposto e approva il piano di
azione definitivo. La relazione contenente i risultati delle prove di
stress e il piano di azione è redatta in forma scritta e conservata per un
periodo di almeno cinque anni. 6. La relazione contenente i
risultati delle prove di stress è presentata alle autorità competenti del
gestore e dell’FCM. Le autorità competenti trasmettono la relazione all’AESFEM. 7. L’AESFEM emana orientamenti
al fine di stabilire parametri di riferimento comuni per gli scenari da
includere nelle prove di stress tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo
1. Gli orientamenti sono aggiornati almeno ogni anno tenendo conto dei più
recenti sviluppi del mercato. Capo IV
Regole di valutazione Articolo 26
Valutazione delle attività dell’FCM 1. Le attività dell’FCM sono
valutate almeno su base giornaliera. 2. Le attività dell’FCM sono
valutate in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. 3. Quando le attività sono
valutate in base ai prezzi di mercato la valutazione fa riferimento al livello
denaro e lettera più prudente, a meno che l’ente possa liquidare alla media di
mercato. Per la valutazione in base ai prezzi di mercato
sono utilizzati unicamente dati di mercato di qualità. La qualità dei dati di
mercato è valutata sulla base di tutti gli elementi seguenti: (a)
il numero e la qualità delle controparti; (b)
il volume dell’attività sul mercato e il volume dei
relativi scambi; (c)
l’entità dell’emissione e la parte dell’emissione
che l’FCM prevede di acquistare o di vendere. 4. Quando la valutazione in base
ai prezzi di mercato non è possibile o quando i dati di mercato non sono di
qualità sufficiente, le attività dell’FCM sono valutate in modo prudente in
base ad un modello. Il modello stima con precisione il valore
intrinseco dell’attività, sulla base degli elementi chiave aggiornati seguenti: (a)
il volume dell’attività sul mercato e il volume dei
relativi scambi; (b)
l’entità dell’emissione e la parte dell’emissione
che l’FCM prevede di acquistare o di vendere; (c)
il rischio di mercato, il rischio di tasso di
interesse e il rischio di credito connessi all’attività. Per la valutazione in base ad un modello non sono
utilizzati modelli di valutazione basati sul costo ammortizzato. 5. Oltre che con il metodo di
valutazione in base ai prezzi di mercato di cui ai paragrafi 2 e 3 e con
il metodo di valutazione in base ad un modello di cui al paragrafo 4, le
attività dell’FCM di tipo CNAV possono essere valutate anche utilizzando il
metodo del costo ammortizzato. Articolo 27
Calcolo del NAV per azione o quota 1. Il “valore patrimoniale netto
(net asset value – NAV) per azione o quota” è calcolato come la
differenza tra la somma di tutte le attività dell’FCM e la somma di tutte le
passività dell’FCM, valutate utilizzando il metodo della valutazione in base ai
prezzi di mercato e il metodo della valutazione in base ad un modello, divisa
per il numero di quote o azioni in essere dell’FCM. Il NAV per azione o quota è calcolato per ciascun
FCM, a prescindere dal fatto che sia o no un FCM di tipo CNAV. 2. Il NAV per azione o quota è
arrotondato al punto base più vicino o ad un valore equivalente se il NAV è
pubblicato in un’unità monetaria. 3. Il NAV per azione o quota
dell’FCM è calcolato almeno giornalmente. 4. Il “valore patrimoniale netto
(net asset value – NAV) costante per azione o quota” è calcolato come la
differenza tra la somma di tutte le attività dell’FCM di tipo CNAV e la somma
di tutte le passività dell’FCM di tipo CNAV, valutate utilizzando il metodo del
costo ammortizzato, divisa per il numero di quote o azioni in essere dell’FCM
di tipo CNAV. 5. Il NAV costante per azione o
quota dell’FCM di tipo CNAV può essere arrotondato al punto percentuale più
vicino o ad un valore equivalente se il NAV è pubblicato in un’unità monetaria. 6. La differenza tra il NAV
costante per azione o quota e il NAV per azione o quota dell’FCM di tipo CNAV è
tenuta costantemente sotto controllo. Articolo 28
Prezzo di emissione e prezzo di rimborso 1. Le azioni o quote dell’FCM
sono emesse o rimborsate ad un prezzo pari al NAV per azione o quota dell’FCM. 2. In deroga al paragrafo 1, le
azioni o quote dell’FCM di tipo CNAV sono emesse o rimborsate ad un prezzo pari
al NAV costante per azione o quota dell’FCM. Capo V
Obblighi specifici per gli FCM di tipo CNAV Articolo 29
Obblighi aggiuntivi per gli FCM di tipo CNAV 1. L’FCM non utilizza il metodo
del costo ammortizzato per la valutazione, né pubblica un NAV costante per
azione o quota né arrotonda il NAV costante per azione o quota al punto
percentuale più vicino o ad un valore equivalente se il NAV è pubblicato in un’unità
monetaria, a meno che sia stato esplicitamente autorizzato come FCM di tipo
CNAV. 2. L’FCM di tipo CNAV soddisfa
tutti i seguenti obblighi aggiuntivi: (a)
ha costituito una riserva NAV conformemente agli
obblighi di cui all’articolo 30; (b)
l’autorità competente dell’FCM di tipo CNAV ha
approvato il piano dettagliato dell’FCM di tipo CNAV che specifica le modalità
di utilizzo della riserva ai sensi dell’articolo 31; (c)
l’autorità competente dell’FCM di tipo CNAV ha
approvato le disposizioni adottate dall’FCM di tipo CNAV per ricostituire la
riserva NAV e ha accertato la capacità finanziaria del soggetto tenuto a
finanziare la ricostituzione; (d)
il regolamento o i documenti costitutivi dell’FCM
di tipo CNAV prevedono procedure chiare per la conversione dell’FCM di tipo
CNAV in un FCM non autorizzato a utilizzare i metodi del costo ammortizzato o
dell’arrotondamento; (e)
l’FCM di tipo CNAV e il suo gestore dispongono di
strutture di governance chiare e trasparenti che individuano in modo
univoco i diversi livelli di governance e gli attribuiscono le
rispettive responsabilità; (f)
l’FCM di tipo CNAV si è dotato di strumenti di
comunicazione chiari ed efficaci nei confronti degli investitori che assicurano
la rapidità dell’informazione in relazione all’uso o alla ricostituzione della
riserva NAV o alla conversione dell’FCM di tipo CNAV; (g)
il regolamento o i documenti costitutivi dell’FCM
di tipo CNAV indicano chiaramente che l’FCM di tipo CNAV non può ricevere
sostegno esterno se non attraverso la riserva NAV. Articolo 30
Riserva NAV 1. L’FCM di tipo CNAV istituisce
e mantiene in ogni momento una riserva NAV pari ad almeno il 3% del valore
totale delle sue attività. Il valore totale delle attività dell’FCM di tipo
CNAV è pari alla somma del valore di ogni singola attività dell’FCM determinato
conformemente all’articolo 26, paragrafo 3 o 4. La riserva NAV è utilizzata esclusivamente per
coprire la differenza tra il NAV costante per azione o quota dell’FCM di tipo
CNAV e il NAV per azione o quota dell’FCM di tipo CNAV conformemente all’articolo
31. 2. Gli importi iscritti alla
riserva NAV non sono inclusi nel calcolo del NAV o del NAV costante dell’FCM di
tipo CNAV. 3. La riserva NAV è composta
unicamente di liquidità. 4. La riserva NAV è detenuta in
un conto di riserva protetto aperto a nome e per conto dell’FCM presso un ente
creditizio che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11, lettera c). Il conto di riserva è separato da ogni altro conto
dell’FCM, dai conti del gestore dell’FCM, dai conti degli altri clienti dell’ente
creditizio e dai conti di ogni altro soggetto che finanzi la riserva NAV. Il conto di riserva o gli importi sul conto di
riserva non sono soggetti a pegno, vincolo o contratto di garanzia. In caso di
insolvenza del gestore dell’FCM o dell’ente creditizio presso il quale il conto
è aperto o di qualsiasi soggetto che ha finanziato la riserva NAV, il conto di
riserva non è disponibile alla distribuzione o alla liquidazione per la
ripartizione dei proventi tra i creditori del soggetto insolvente. 5. Il conto di riserva è
utilizzato esclusivamente a beneficio dell’FCM. Il trasferimento di fondi dal
conto di riserva è consentito solo alle condizioni di cui all’articolo 31,
paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 31, paragrafo 3, lettera a). 6. Il depositario dell’FCM di
tipo CNAV verifica che i trasferimenti dal conto di riserva siano conformi alle
disposizioni del presente capo. 7. L’FCM di tipo CNAV conclude
per iscritto accordi chiari e dettagliati con il soggetto tenuto a finanziare
la ricostituzione della riserva NAV. Gli accordi prevedono un impegno esplicito
a finanziare la ricostituzione e impongono al soggetto di finanziare la
ricostituzione utilizzando risorse finanziarie proprie. Le modalità di ricostituzione e l’identità del
soggetto tenuto a finanziare la ricostituzione sono riportate nel regolamento o
nei documenti costitutivi dell’FCM di tipo CNAV. Articolo 31
Uso della riserva NAV 1. La riserva NAV è utilizzata
unicamente per le sottoscrizioni e i rimborsi, al fine dell’equalizzazione
della differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o
quota. 2. Ai fini del paragrafo 1, per le
sottoscrizioni: (a)
se il NAV costante al quale l’azione o la quota
sono sottoscritte è superiore al NAV per azione o quota, la differenza positiva
è accreditata sul conto di riserva; (b)
se il NAV costante al quale l’azione o la quota
sono sottoscritte è inferiore al NAV per azione o quota, la differenza negativa
è addebitata sul conto di riserva. 3. Ai fini del paragrafo 1, per
i rimborsi: (a)
se il NAV costante al quale l’azione o la quota
sono rimborsate è superiore al NAV per azione o quota, la differenza negativa è
addebitata sul conto di riserva; (b)
se il NAV costante al quale l’azione o quota sono
rimborsate è inferiore al NAV per azione o quota, la differenza positiva è
accreditata sul conto di riserva. Articolo 32
Procedura di attivazione di livelli successivi di intervento 1. L’FCM di tipo CNAV stabilisce
e attua una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento che
assicuri che la differenza negativa fra il NAV costante per azione o quota e il
NAV per azione o quota sia presa in considerazione dalle persone competenti ad
agire per il fondo in modo tempestivo. 2. Secondo la procedura di
attivazione di livelli successivi di intervento: (a)
quando la differenza negativa raggiunge 10 punti
base o un valore equivalente se il NAV è pubblicato in un’unità monetaria, deve
essere informata l’alta dirigenza del gestore dell’FCM di tipo CNAV; (b)
quando la differenza negativa raggiunge 15 punti
base o un valore equivalente se il NAV è pubblicato in un’unità monetaria,
devono essere informati il consiglio di amministrazione del gestore dell’FCM di
tipo CNAV, le autorità competenti dell’FCM di tipo CNAV e l’AESFEM; (c)
le persone competenti valutano la causa della
differenza negativa e prendono i provvedimenti opportuni per ridurre gli
effetti negativi. Articolo 33
Ricostituzione della riserva NAV 1. La riserva NAV è ricostituita
se il suo importo scende al di sotto del 3%. 2. Quando la riserva NAV non è
stata ricostituita e per un mese il suo importo resta inferiore di 10 punti
base rispetto al 3% previsto all’articolo 30, paragrafo 1, l’FCM cessa
automaticamente di essere un FCM di tipo CNAV e gli è fatto divieto di
utilizzare i metodi del costo ammortizzato o dell’arrotondamento. L’FCM di tipo CNAV ne informa immediatamente ogni
investitore per iscritto e in modo chiaro e comprensibile. Articolo 34
Poteri dell’autorità competente in materia di riserva NAV 1. L’autorità competente dell’FCM
di tipo CNAV è informata immediatamente di ogni calo al di sotto del 3% dell’importo
della riserva NAV. 2. L’autorità competente dell’FCM
di tipo CNAV e l’AESFEM sono informate immediatamente quando l’importo della
riserva NAV cala di 10 punti base al di sotto della soglia del 3% di cui all’articolo
30, paragrafo 1. 3. A seguito dell’informazione
di cui al paragrafo 1, l’autorità competente attua una stretta sorveglianza
dell’FCM di tipo CNAV. 4. A seguito dell’informazione
di cui al paragrafo 2, l’autorità competente controlla che la riserva NAV sia
stata ricostituita o che l’FCM abbia cessato di agire come FCM di tipo CNAV e
ne abbia informato i suoi investitori. Capo VI
Sostegno esterno Articolo 35
Sostegno esterno 1. L’FCM di tipo CNAV non può
ricevere sostegno esterno se non nella forma e alle condizioni di cui agli
articoli da 30 a 34. 2. Gli FCM che non sono di tipo
CNAV non sono autorizzati a ricevere sostegno esterno, salvo alle condizioni di
cui all’articolo 36. 3. Per sostegno esterno si
intende il sostegno diretto o indiretto offerto da terzi mirante a o avente l’effetto
di garantire la liquidità dell’FCM o stabilizzarne il NAV per azione o quota. Il sostegno esterno comprende: (a)
apporti di capitale da parte di terzi; (b)
acquisto da parte di terzi delle attività dell’FCM
a prezzo gonfiato; (c)
acquisto da parte di terzi di quote o azioni dell’FCM
al fine di fornirgli liquidità; (d)
concessione all’FCM da parte di terzi di qualsiasi
tipo di garanzia esplicita o implicita o lettera di sostegno; (e)
ogni azione da parte di terzi mirante direttamente
o indirettamente a mantenere il profilo di liquidità e il NAV per azione o
quota dell’FCM. Articolo 36
Circostanze eccezionali 1. In circostanze eccezionali
giustificate da implicazioni sistemiche o condizioni di mercato sfavorevoli l’autorità
competente può autorizzare l’FCM che non sia di tipo CNAV a ricevere il
sostegno esterno di cui all’articolo 35 mirante a o avente l’effetto di
garantire la liquidità dell’FCM o stabilizzarne il NAV per azione o quota, a
condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a)
l’FCM giustifichi debitamente la necessità del
sostegno esterno e ne dimostri mediante prove inoppugnabili l’urgente
necessità; (b)
il sostegno esterno sia limitato in termini di
importo fornito e di periodo di tempo in cui è messo a disposizione; (c)
l’autorità competente si sia accertata che il
fornitore del sostegno esterno sia finanziariamente solido e disponga di
risorse finanziarie sufficienti per far fronte senza effetti negativi a
eventuali perdite dovute al sostegno esterno concesso. 2. Ai fini del paragrafo 1,
lettera c), se il fornitore del sostegno esterno è un soggetto sottoposto a
vigilanza prudenziale è necessario il consenso dell’autorità di vigilanza del
soggetto, al fine di assicurare che il sostegno concesso dal soggetto sia
coperto da adeguati fondi propri forniti dal soggetto stesso e sia in linea con
il sistema di gestione dei rischi del soggetto. 3. Se sono soddisfatte le
condizioni per ricevere il sostegno esterno di cui al paragrafo 1, l’FCM
ne informa immediatamente ogni investitore per iscritto e in modo chiaro e
comprensibile. Capo VII
Obblighi di trasparenza Articolo 37
Trasparenza 1. L’FCM indica chiaramente di
essere un FCM a breve termine o standard in ogni documento, relazione,
dichiarazione, pubblicità, lettera o altro documento scritto esterno o interno
emanato da esso o dal gestore e indirizzato o destinato a essere distribuito a
potenziali investitori, detentori di quote, azionisti o autorità competenti
dell’FCM o del relativo gestore. L’FCM di tipo CNAV indica chiaramente di essere un
FCM di tipo CNAV in ogni documento, relazione, dichiarazione, pubblicità,
lettera o altro documento scritto esterno o interno emanato da esso o dal
gestore e indirizzato o destinato a essere distribuito a potenziali
investitori, detentori di quote, azionisti o autorità competenti dell’FCM o del
relativo gestore. 2. Tutti i documenti dell’FCM
utilizzati a fini di commercializzazione includono espressamente tutte le
diciture seguenti: (a)
l’FCM non è un investimento garantito; (b)
l’FCM non gode di sostegno esterno che ne
garantisca la liquidità o ne stabilizzi il NAV per azione o quota; (c)
il rischio di perdita del capitale ricade sull’investitore. 3. Tutte le comunicazione dell’FCM
o del suo gestore agli investitori o potenziali investitori non lasciano
intendere in alcun modo che l’investimento nelle quote o azioni dell’FCM sia
garantito. 4. Gli investitori dell’FCM sono
chiaramente informati del metodo o dei metodi usati dall’FCM per valutare le
sue attività e per calcolare il NAV. 5. Oltre a fornire le
informazioni conformemente ai paragrafi da 1 a 4, l’FCM di tipo CNAV spiega
chiaramente agli investitori e ai potenziali investitori l’uso del metodo del
costo ammortizzato e/o dell’arrotondamento. L’FCM di tipo CNAV indica l’importo
della riserva NAV, la procedura per l’equalizzazione del NAV costante per
azione o quota e del NAV per azione o quota e indica chiaramente il ruolo della
riserva e i rischi ad essa collegati. L’FCM di tipo CNAV indica chiaramente le
modalità di ricostituzione della riserva NAV e il soggetto tenuto a finanziare
la ricostituzione. Esso comunica agli investitori tutte le informazioni
relative alla sua conformità alle condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo
2, lettere da a) a g). Articolo 38
Segnalazione alle autorità competenti 1. Per ogni FCM gestito il
gestore trasmette almeno trimestralmente informazioni all’autorità competente
dell’FCM. Il gestore fornisce, su richiesta, le informazioni anche all’autorità
competente del gestore, se diversa dall’autorità competente dell’FCM. 2. Le informazioni comunicate ai
sensi del paragrafo 1 comprendono gli elementi seguenti: (a)
il tipo e le caratteristiche dell’FCM; (b)
indicatori di portafoglio quali valore totale delle
attività, NAV, WAM, WAL, scomposizione per scadenza, liquidità e rendimento; (c)
l’entità e l’evoluzione della riserva NAV; (d)
i risultati delle prove di stress; (e)
informazioni sulle attività detenute in portafoglio
dall’FCM: i) le
caratteristiche di ciascuna attività, quali nome, paese, categoria di
emittente, rischio o scadenza e rating interni assegnati; ii) il tipo di attività, comprese le coordinate
della controparte in caso di derivati o di operazioni di acquisto con patto di
rivendita; (f)
informazioni sulle passività dell’FCM, compresi gli
elementi seguenti: i) il paese di stabilimento dell’investitore; ii) la categoria di investitore; iii) l’attività di sottoscrizione e di rimborso. Se necessario e debitamente giustificato, le
autorità competenti possono richiedere informazioni supplementari. 3. L’AESFEM elabora progetti di
norme tecniche di attuazione per stabilire un modulo (template) per la
trasmissione delle informazioni contenente tutte le informazioni di cui al
paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15
del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4. Le autorità competenti
comunicano all’AESFEM tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente
articolo, nonché ogni altra informazione scambiata con l’FCM o il suo gestore
in virtù del presente regolamento. Dette informazioni sono trasmesse all’AESFEM
entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. L’AESFEM raccoglie le informazioni e crea una
banca dati centrale di tutti gli FCM stabiliti, gestiti o commercializzati nell’Unione.
La Banca centrale europea ha diritto di accedere alla banca dati unicamente a
fini statistici. Capo VIII
Vigilanza Articolo 39
Vigilanza delle autorità competenti 1. Le autorità competenti
vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa. 2. L’autorità competente dell’FCM
è responsabile della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui ai capi
da II a VII. 3. L’autorità competente dell’FCM
è responsabile della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dal
regolamento o dai documenti costitutivi del fondo e degli obblighi previsti nel
prospetto, che sono conformi al presente regolamento. 4. L’autorità competente del
gestore è responsabile della vigilanza sull’adeguatezza dei meccanismi e dell’organizzazione
predisposti dal gestore per conformarsi agli obblighi e alle norme in materia
di costituzione e funzionamento di tutti gli FCM da esso gestiti. 5. Le autorità competenti
controllano gli OICVM o i FIA stabiliti o commercializzati nel loro territorio
per verificare che utilizzino la designazione di FCM o si presentino come FCM
solo se rispettano il presente regolamento. Articolo 40
Poteri delle autorità competenti 1. Alle autorità competenti sono
conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio
delle loro funzioni conformemente al presente regolamento. 2. I poteri conferiti alle
autorità competenti conformemente alla direttiva 2009/65/CE e alla direttiva
2011/61/UE sono esercitati anche in riferimento al presente regolamento. Articolo 41
Poteri e competenze dell’AESFEM 1. All’AESFEM sono conferiti i
poteri necessari per l’esercizio delle funzioni che le sono attribuite dal
presente regolamento. 2. I poteri dell’AESFEM ai sensi
della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE sono esercitati anche
in relazione al presente regolamento e in conformità alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 45/2001. 3. Ai fini dell’applicazione del
regolamento (UE) n. 1095/2010, il presente regolamento è incluso in ogni
ulteriore atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti
all’Autorità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010. Articolo 42
Cooperazione tra autorità 1. L’autorità competente dell’FCM
e l’autorità competente del gestore, se diversa, cooperano tra di loro e si
scambiano informazioni ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal
presente regolamento. 2. Le autorità competenti e l’AESFEM
collaborano quando necessario per l’esercizio delle funzioni loro assegnate dal
presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. 3. Le autorità competenti e l’AESFEM
si scambiano tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l’esercizio
delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento conformemente al
regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare per identificare violazioni del
presente regolamento e porvi rimedio. Capo IX
Disposizioni finali Articolo 43
Trattamento degli OICVM e dei FIA esistenti 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, gli OICVM o i FIA esistenti che
investono in attività a breve termine e che hanno come obiettivi distinti o
cumulativi l’offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o
la preservazione del valore dell’investimento presentano domanda all’autorità
competente corredata dei documenti e delle prove necessari per dimostrare la
conformità alle disposizioni del presente regolamento. 2. Entro due mesi dal
ricevimento della domanda l’autorità competente valuta se l’OICVM o il FIA è
conforme al presente regolamento ai sensi degli articoli 3 e 4. L’autorità
competente adotta una decisione e la comunica immediatamente all’OICVM o al
FIA. 3. In deroga al disposto della
prima frase dell’articolo 30, paragrafo 1, l’OICVM o il FIA esistenti che
soddisfano i criteri per essere definiti FCM di tipo CNAV ai sensi dell’articolo
2, paragrafo 10, creano la riserva NAV, costituita da almeno: (a)
l’1% del valore totale delle attività dell’FCM di
tipo CNAV, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento; (b)
il 2% del valore totale delle attività dell’FCM di
tipo CNAV, entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento; (c)
il 3% del valore totale delle attività dell’FCM di
tipo CNAV, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. 4. Ai fini del paragrafo 3 del
presente articolo, il riferimento al 3% negli articoli 33 e 34 è da interpretarsi
come riferito agli importi della riserva NAV specificati rispettivamente al
paragrafo 3, lettere a), b) e c). Articolo 44
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare gli
atti delegati di cui agli articoli 13 e 19 è conferito alla Commissione per un
periodo di tempo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del presente
regolamento. 3. La delega dei poteri di cui
agli articoli 13 e 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere
ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi degli articoli 13 e 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 45
Riesame Entro tre anni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, la Commissione riesamina l’adeguatezza del presente
regolamento dal punto di vista sia prudenziale che economico. In particolare il
riesame riguarda il funzionamento delle riserve NAV, nonché il funzionamento delle
riserve NAV degli FCM di tipo CNAV che, in futuro, potrebbero investire i loro
portafogli principalmente in debito emesso o garantito dagli Stati membri. In
sede di riesame la Commissione (a)
analizza l’esperienza acquisita nell’applicazione
del presente regolamento, l’impatto sugli investitori, sugli FCM e sui gestori
di FCM nell’Unione; (b)
valuta il ruolo svolto dagli FCM nell’acquisto del
debito emesso o garantito dagli Stati membri; (c)
tiene conto delle caratteristiche specifiche del debito
emesso o garantito dagli Stati membri e del ruolo svolto da tale debito nel
finanziamento degli Stati membri; (d)
tiene conto della relazione di cui all’articolo
509, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013; (e)
tiene conto dell’evoluzione del quadro regolamentare
a livello internazionale. I risultati del riesame sono comunicati al
Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnati, se del caso, da opportune
proposte di modifica. Articolo 46
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012
sul sistema bancario ombra (2012/2115(INI)). [2] GU C [….] del [….], pag. [….]. [3] Direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni
organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del
17.11.2009, pag. 32). [4] Direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011,
pag. 1). [5] Regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU
L 201 del 27.7.2012, pag. 1). [6] Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe,
condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e
sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1.) [7] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di
vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica
la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione
(GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). [8] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali
dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). [9] Regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione
di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). [10] Regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). [11] Settima
direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo
54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati - GU
L 193 del 18.7.1983, pag. 1.