Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte /* COM/2013/0577 final - 2013/0280 (CNS) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Con decisione 2012/419/UE che modifica lo status,
nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte, il Consiglio europeo ha deciso
che, a partire dal 1° gennaio 2014, Mayotte acquisirà lo status di
regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in luogo di quello di paese e
territorio d’oltremare (PTOM) ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 2, del
TFUE. A tal fine, la suddetta decisione del Consiglio europeo ha aggiunto
Mayotte all’elenco delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del
TFUE e all’elenco parallelo di cui all’articolo 355, paragrafo 1, del TFUE. La
normativa dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto (direttiva 2006/112/CE[1]) e di accise (direttiva 2008/118/CE[2]) sarà quindi applicabile a
Mayotte a decorrere da questo cambiamento di status. Nel merito, la presente
proposta è intesa ad assimilare la situazione di Mayotte alle altre regioni
ultraperiferiche francesi, escludendola dal campo di applicazione delle
direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE. Si tratta peraltro di esplicitare l’esclusione
di tutte queste regioni, compresa Mayotte, dal campo di applicazione delle
summenzionate direttive, con un riferimento all’articolo 349 e all’articolo 355,
paragrafo 1, del TFUE. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE
DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 305 || Nel merito, l’unica modifica introdotta dalla presente proposta riguarda la regione di Mayotte. Considerata la sua situazione, analoga a quella delle altre regioni ultraperiferiche francesi, la proposta è intesa a garantire che, rispetto alle direttive summenzionate, essa sia trattata allo stesso modo a partire dal 1° gennaio 2014, data in cui diventerà regione ultraperiferica. La proposta non incide sulla situazione delle altre regioni ultraperiferiche. Al fine di precisare che, rispetto alle direttive summenzionate, la situazione di queste regioni nel loro insieme, compresa Mayotte, è indipendente da eventuali cambiamenti del loro status nel diritto interno, si propone di modificare la loro designazione facendo quindi riferimento all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del TFUE. Non è giustificato il ricorso a una valutazione dell’impatto che, pertanto, la Commissione non ha effettuato. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Si propone di stabilire che le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE non sono applicabili alle regioni ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del TFUE. Base giuridica Articolo 113 del TFUE. Principio di sussidiarietà L’articolo 113 del TFUE demanda al Consiglio il compito di adottare le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari e alle imposte di consumo. La definizione del territorio al quale si applica la legislazione armonizzata è di esclusiva competenza dell’Unione. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. La proposta è intesa a conferire a Mayotte lo stesso status applicabile da molti anni alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica e alla Riunione. Essa precisa lo status della parte francese dell’isola di Saint-Martin senza modificarlo. Scelta dello strumento Strumento proposto: direttiva del Consiglio a norma dell’articolo 113 del TFUE. Altri strumenti non sarebbero idonei per il seguente motivo. Trattandosi della modifica di due direttive, è opportuno ricorrere alla medesima forma giuridica. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio
dell’Unione europea. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Gli articoli 1 e 2 modificano in modo identico due
articoli delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE relativi al campo di
applicazione territoriale di queste ultime, al fine di sostituire l’espressione
“dipartimenti francesi d’oltremare” con l’espressione “le regioni
ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo
1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Questa nuova formulazione chiarisce che la
situazione di questi territori rispetto alle due direttive è indipendente da
eventuali cambiamenti del loro status nel diritto interno. La situazione di Saint-Barthélemy non è stata
esaminata, poiché questo territorio ha cessato di essere una regione
ultraperiferica a decorrere dal 1° gennaio 2012, in applicazione della
decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010. Alla luce della semplicità dei provvedimenti di
recepimento da attuare, la Commissione non ha bisogno di documenti esplicativi
per svolgere la sua funzione di supervisione del recepimento delle direttive.
Si prevede che le singole misure di recepimento che devono essere notificate
siano sufficientemente esplicite. 2013/0280 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE
in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 113, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[3], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[4], deliberando conformemente a una procedura
legislativa speciale, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2012/419/UE
che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte[5], il Consiglio europeo ha deciso
che, a partire dal 1° gennaio 2014, Mayotte godrà dello status di
regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in luogo di quello di paese e territorio
d’oltremare (PTOM) ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 2, del TFUE. A
tal fine, la suddetta decisione del Consiglio europeo ha aggiunto Mayotte all’elenco
delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e all’articolo 355,
paragrafo 1, del TFUE. La normativa fiscale dell’Unione europea sarà quindi
applicabile a Mayotte a decorrere da questo cambiamento di status. (2) Per quanto riguarda l’imposta
sul valore aggiunto (IVA) e le imposte di consumo, Mayotte si trova in una
situazione analoga a quella delle regioni ultraperiferiche francesi esistenti
(la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, la Riunione e Saint-Martin)
che non rientrano nel campo di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul
valore aggiunto[6]
e della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al
regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE[7]. Benché le disposizioni di
queste due direttive escludano i “dipartimenti francesi d’oltremare” dal loro
campo di applicazione territoriale e Mayotte goda di questo status nel diritto
francese, è necessario adeguare le due direttive, poiché Mayotte non faceva
parte del territorio dell’Unione al momento della loro adozione. È pertanto
opportuno modificare l’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e l’articolo
5 della direttiva 2008/118/CE al fine di inserire Mayotte nelle citate
disposizioni. (3) Al fine di precisare che
Mayotte e le altre regioni ultraperiferiche francesi sono escluse dai
rispettivi campi di applicazione delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE
indipendentemente da eventuali cambiamenti del loro status nel diritto
francese, è opportuno far riferimento all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo
1, del TFUE per tutte queste regioni. (4) Le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE
vanno modificate di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 All’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CEE,
la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) le regioni ultraperiferiche francesi di
cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;”. Articolo 2 L’articolo 5 della direttiva 2008/118/CE è
così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b)
è sostituita dalla seguente: “b) le regioni ultraperiferiche francesi di cui
all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;”. b) il paragrafo 5 è sostituito
dal seguente: “5. La Francia può notificare, mediante
dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all’articolo
1 si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b) – con
riserva di misure d’adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi –
per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all’articolo
1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione
della dichiarazione in questione.”. Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro il 31 dicembre 2013, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º
gennaio 2014. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 5 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006,
pag. 1). [2] Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
(GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12). [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131. [6] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [7] GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.