52013PC0577

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte /* COM/2013/0577 final - 2013/0280 (CNS) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Con decisione 2012/419/UE che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte, il Consiglio europeo ha deciso che, a partire dal 1° gennaio 2014, Mayotte acquisirà lo status di regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in luogo di quello di paese e territorio d’oltremare (PTOM) ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 2, del TFUE. A tal fine, la suddetta decisione del Consiglio europeo ha aggiunto Mayotte all’elenco delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e all’elenco parallelo di cui all’articolo 355, paragrafo 1, del TFUE. La normativa dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto (direttiva 2006/112/CE[1]) e di accise (direttiva 2008/118/CE[2]) sarà quindi applicabile a Mayotte a decorrere da questo cambiamento di status. Nel merito, la presente proposta è intesa ad assimilare la situazione di Mayotte alle altre regioni ultraperiferiche francesi, escludendola dal campo di applicazione delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE. Si tratta peraltro di esplicitare l’esclusione di tutte queste regioni, compresa Mayotte, dal campo di applicazione delle summenzionate direttive, con un riferimento all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del TFUE.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

305 || Nel merito, l’unica modifica introdotta dalla presente proposta riguarda la regione di Mayotte. Considerata la sua situazione, analoga a quella delle altre regioni ultraperiferiche francesi, la proposta è intesa a garantire che, rispetto alle direttive summenzionate, essa sia trattata allo stesso modo a partire dal 1° gennaio 2014, data in cui diventerà regione ultraperiferica. La proposta non incide sulla situazione delle altre regioni ultraperiferiche. Al fine di precisare che, rispetto alle direttive summenzionate, la situazione di queste regioni nel loro insieme, compresa Mayotte, è indipendente da eventuali cambiamenti del loro status nel diritto interno, si propone di modificare la loro designazione facendo quindi riferimento all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del TFUE. Non è giustificato il ricorso a una valutazione dell’impatto che, pertanto, la Commissione non ha effettuato.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte Si propone di stabilire che le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE non sono applicabili alle regioni ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del TFUE.

Base giuridica Articolo 113 del TFUE.

Principio di sussidiarietà L’articolo 113 del TFUE demanda al Consiglio il compito di adottare le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari e alle imposte di consumo. La definizione del territorio al quale si applica la legislazione armonizzata è di esclusiva competenza dell’Unione. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi. La proposta è intesa a conferire a Mayotte lo stesso status applicabile da molti anni alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica e alla Riunione. Essa precisa lo status della parte francese dell’isola di Saint-Martin senza modificarlo.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: direttiva del Consiglio a norma dell’articolo 113 del TFUE.

Altri strumenti non sarebbero idonei per il seguente motivo. Trattandosi della modifica di due direttive, è opportuno ricorrere alla medesima forma giuridica.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione europea.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Gli articoli 1 e 2 modificano in modo identico due articoli delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE relativi al campo di applicazione territoriale di queste ultime, al fine di sostituire l’espressione “dipartimenti francesi d’oltremare” con l’espressione “le regioni ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

Questa nuova formulazione chiarisce che la situazione di questi territori rispetto alle due direttive è indipendente da eventuali cambiamenti del loro status nel diritto interno.

La situazione di Saint-Barthélemy non è stata esaminata, poiché questo territorio ha cessato di essere una regione ultraperiferica a decorrere dal 1° gennaio 2012, in applicazione della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010.

Alla luce della semplicità dei provvedimenti di recepimento da attuare, la Commissione non ha bisogno di documenti esplicativi per svolgere la sua funzione di supervisione del recepimento delle direttive. Si prevede che le singole misure di recepimento che devono essere notificate siano sufficientemente esplicite.

2013/0280 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[3],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       Con la decisione 2012/419/UE che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte[5], il Consiglio europeo ha deciso che, a partire dal 1° gennaio 2014, Mayotte godrà dello status di regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in luogo di quello di paese e territorio d’oltremare (PTOM) ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 2, del TFUE. A tal fine, la suddetta decisione del Consiglio europeo ha aggiunto Mayotte all’elenco delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del TFUE e all’articolo 355, paragrafo 1, del TFUE. La normativa fiscale dell’Unione europea sarà quindi applicabile a Mayotte a decorrere da questo cambiamento di status.

(2)       Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le imposte di consumo, Mayotte si trova in una situazione analoga a quella delle regioni ultraperiferiche francesi esistenti (la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, la Riunione e Saint-Martin) che non rientrano nel campo di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto[6] e della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE[7]. Benché le disposizioni di queste due direttive escludano i “dipartimenti francesi d’oltremare” dal loro campo di applicazione territoriale e Mayotte goda di questo status nel diritto francese, è necessario adeguare le due direttive, poiché Mayotte non faceva parte del territorio dell’Unione al momento della loro adozione. È pertanto opportuno modificare l’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e l’articolo 5 della direttiva 2008/118/CE al fine di inserire Mayotte nelle citate disposizioni.

(3)       Al fine di precisare che Mayotte e le altre regioni ultraperiferiche francesi sono escluse dai rispettivi campi di applicazione delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE indipendentemente da eventuali cambiamenti del loro status nel diritto francese, è opportuno far riferimento all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del TFUE per tutte queste regioni.

(4)       Le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE vanno modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CEE, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) le regioni ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;”.

Articolo 2

L’articolo 5 della direttiva 2008/118/CE è così modificato:

a)           al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) le regioni ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;”.

b)           il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive menzionate all’articolo 1 si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b) – con riserva di misure d’adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all’articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.”.

Articolo 3

1.           Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

[2]               Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

[3]               GU C […] del […], pag. […].

[4]               GU C […] del […], pag. […].

[5]               GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

[6]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

[7]               GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.