52013PC0535

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) /* COM/2013/0535 final - 2013/0256 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Eurojust è stato istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio[1] per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata nell'Unione europea. Da allora ha agevolato il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei casi che coinvolgono più Stati membri. Ha inoltre contribuito a costruire la fiducia reciproca e a superare la diversità dei sistemi e delle tradizioni giuridiche dell'UE. Risolvendo rapidamente i problemi giuridici e individuando le autorità competenti in altri paesi, Eurojust ha agevolato l'esecuzione delle richieste di cooperazione e degli strumenti di riconoscimento reciproco. Nel corso degli anni è cresciuto al punto da svolgere un ruolo centrale nella cooperazione giudiziaria penale.

La lotta alla criminalità organizzata e lo smantellamento delle organizzazioni criminali sono una sfida continua. Nell'ultimo decennio la criminalità transfrontaliera è aumentata esponenzialmente: il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il terrorismo, la criminalità informatica e la pornografia minorile sono solo alcuni esempi. Ciò che accomuna tutte queste forme di criminalità è la natura transfrontaliera e il fatto che a commetterle sono gruppi estremamente mobili e flessibili che operano in molteplici giurisdizioni e settori criminali. Per debellarle serve quindi una risposta paneuropea coordinata.

La crescente dimensione transfrontaliera della criminalità e il suo diversificarsi in una pluralità di attività illecite la rendono più difficile da individuare e combattere per i singoli Stati membri, specie quando è organizzata. In questo contesto il ruolo di Eurojust, che è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria e il coordinamento tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri e di sostenere le indagini che coinvolgono paesi terzi assume un'importanza fondamentale.

Il trattato di Lisbona introduce nuove possibilità di migliorare l'efficacia di Eurojust nel contrastare queste forme di criminalità. L'articolo 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) gli riconosce esplicitamente il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni. È pertanto importante assicurare che Eurojust sia usato al meglio e che siano eliminati gli ostacoli che ne impediscono un funzionamento efficiente[2].

Nel 2008 è stata varata una vasta riforma della decisione Eurojust per rafforzare tale organo[3], il cui termine di recepimento è scaduto il 4 giugno 2011. La corretta attuazione della decisione modificata è importante ma non può essere tale da impedire progressi per rispondere alle nuove sfide e migliorare il funzionamento di Eurojust, mantenendo nel contempo gli aspetti che ne hanno rafforzato l'efficacia operativa.

L'articolo 85 del TFUE dispone inoltre che la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust siano determinati mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria e che tali regolamenti fissino anche le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

Oltre a ciò, a seguito della comunicazione della Commissione "Il futuro delle agenzie europee"[4], il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di avviare un dialogo interistituzionale per migliorare la coerenza, l'efficacia e il lavoro delle agenzie decentrate, che ha portato alla creazione di un gruppo di lavoro interistituzionale nel marzo 2009. Il gruppo ha discusso una serie di questioni fondamentali, tra cui il ruolo e la collocazione delle agenzie nello scenario istituzionale dell'UE, la loro creazione e struttura e il loro funzionamento, ma anche questioni di finanziamento, bilancio, sorveglianza e gestione.

Tale lavoro ha condotto alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate dell'UE, approvata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012, che sarà presa in considerazione nel contesto di tutte le decisioni in materia di agenzie decentrate dell'UE, in base a un'analisi caso per caso.

La presente proposta di regolamento tiene conto di tutti questi elementi e prevede un unico e rinnovato quadro giuridico per una nuova agenzia per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) che subentrerà all'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Il regolamento proposto mantiene gli elementi che si sono dimostrati efficaci per la gestione e il funzionamento di Eurojust, ne modernizza il quadro giuridico e semplifica il funzionamento e la struttura in linea con il trattato di Lisbona e i criteri della dichiarazione comune, per quanto consentito dalla sua natura.

Poiché la presente proposta di regolamento è adottata contestualmente alla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea, è stato disposto che questa debba essere istituita a partire da Eurojust, a norma dell'articolo 86 del TFUE, e che Eurojust possa fornirle sostegno.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

Nel preparare la presente proposta, la Commissione ha consultato le parti interessate specializzate in varie occasioni. L'obiettivo è essenzialmente sfruttare l'opportunità offerta dal trattato di Lisbona per modernizzare Eurojust, dotandolo di una migliore struttura gestionale che riduca gli oneri amministrativi a carico attualmente del collegio e consenta a quest'ultimo di concentrarsi sui compiti essenziali.

Il 18 ottobre 2012 la Commissione ha organizzato una riunione consultiva con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti del segretariato del Consiglio, del Parlamento europeo e di Eurojust per discutere gli aspetti di un'eventuale riforma ai sensi dell'articolo 85 del TFUE. Si è discusso in particolare il potenziamento della governance, il coinvolgimento parlamentare a livello europeo e nazionale ed eventuali poteri aggiuntivi, nonché i collegamenti con lo sviluppo della Procura europea. Dalla riunione è emerso un sostegno generale al miglioramento della struttura di governance e dell'efficienza di Eurojust.

Eurojust ha anche partecipato direttamente al processo di consultazione mediante contributi e riunioni con la Commissione. La riforma è stata altresì discussa in vari seminari, ad esempio il seminario strategico Eurojust and the Lisbon Treaty. Towards more effective action, svoltosi a Bruges dal 20 al 22 settembre 2010, e la conferenza Eurojust-ERA 10 Years of Eurojust: Operational Achievements and Future Challenges tenutasi all'Aia il 12 e 13 novembre 2012. Inoltre, il futuro di Eurojust è stato discusso durante la riunione informale speciale del Consiglio in occasione del decimo anniversario di Eurojust, nel febbraio 2012.

I pareri delle parti interessate sono stati altresì raccolti attraverso lo studio sul rafforzamento di Eurojust[5] richiesto dalla Commissione, che ha delineato chiaramente gli attuali problemi e ha presentato una serie di alternative strategiche per risolverli.

3.           PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 85 del TFUE, il quale prevede il ricorso a un regolamento.

3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

L'intervento dell'UE è necessario poiché le misure previste hanno un'intrinseca dimensione europea dal momento che implicano la creazione di un'entità il cui compito è sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie nazionali contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni. Tale obiettivo può essere conseguito solo a livello dell'Unione, in ossequio al principio di sussidiarietà.

In virtù del principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

3.3.        Analisi della proposta capo per capo

Gli obiettivi principali della proposta sono:

· aumentare l'efficienza di Eurojust dotandolo di una nuova struttura di governance;

· migliorare l'efficacia operativa di Eurojust definendo in modo omogeneo lo status e i poteri dei membri nazionali;

· assegnare un ruolo al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nella valutazione delle attività di Eurojust, in linea con il trattato di Lisbona;

· conformare il quadro giuridico di Eurojust alla dichiarazione comune, rispettando nel contempo il ruolo particolare di Eurojust in relazione al coordinamento delle indagini penali in corso;

· garantire che Eurojust possa cooperare strettamente con la Procura europea, una volta che questa sia istituita.

3.3.1.     Capo I - Obiettivi e compiti

Il capo I disciplina la creazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) come successore legale dell'Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio, definendone compiti e competenze. Il progetto di regolamento specifica queste ultime separatamente, in un allegato.

3.3.2.     Capo II - Struttura e organizzazione di Eurojust

Questo capo contiene alcuni dei principali elementi della riforma.

La sezione II riguarda i membri nazionali di Eurojust. La riforma ne mantiene il collegamento con lo Stato membro di origine ma al tempo stesso elenca specificamente i poteri operativi che devono avere, in modo che possano cooperare tra loro e con le autorità nazionali con più efficacia.

Le sezioni III, IV e V definiscono la nuova struttura di Eurojust disciplinando rispettivamente il collegio, il comitato esecutivo e il direttore amministrativo. La governance di Eurojust ne risulta migliorata in quando viene fatta una chiara distinzione tra le due composizioni del collegio, a seconda che eserciti funzioni operative o di gestione. Le prime corrispondono all'attività essenziale di Eurojust di sostegno e coordinamento delle indagini nazionali. Le seconde riguardano, ad esempio, l'adozione del programma di lavoro dell'Agenzia, del bilancio annuale o della relazione annuale. È istituito un nuovo organo, il comitato esecutivo, che prepara le decisioni di gestione del collegio e assume direttamente alcuni compiti amministrativi. La Commissione è rappresentata in sede di collegio quando questo esercita funzioni di gestione e in sede di comitato esecutivo. Infine, sono chiaramente definiti la procedura di nomina, le responsabilità e i compiti del direttore amministrativo.

È così introdotta una struttura di governance a due livelli, come vuole la dichiarazione comune, e nel contempo è preservata la natura speciale di Eurojust e ne è salvaguardata l'indipendenza. Questa struttura inoltre è efficiente sotto il profilo economico e contribuisce all'efficienza di Eurojust in quanto i membri nazionali, assistiti nelle questioni di bilancio e amministrative, potranno concentrarsi sui compiti operativi.

3.3.3.     Capo III - Aspetti operativi

Questo capo mantiene i meccanismi esistenti per garantire l'efficacia operativa di Eurojust, tra cui il coordinamento permanente, il sistema di coordinamento nazionale Eurojust, gli scambi di informazioni e il seguito riservato alle richieste di Eurojust. L'architettura del sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust rimane inalterata.

3.3.4.     Capo IV - Trattamento delle informazioni

Il capo IV rimanda al regolamento (CE) n. 45/2001[6] che costituisce il regime applicabile al trattamento di tutti i dati personali presso Eurojust, e lo integra entrando nel dettaglio per quanto riguarda i dati personali operativi, rispettando la specificità delle attività di cooperazione giudiziaria e tenendo conto della necessità di garantire la coerenza e la compatibilità con i pertinenti principi di protezione dei dati. Sarà ancora possibile limitare il trattamento dei dati personali.

Il capo allinea le disposizioni sui diritti delle persone cui si riferiscono i dati ("gli interessati") al regolamento (CE) n. 45/2001 e tiene conto delle norme di protezione introdotte dal pacchetto di riforma della protezione dei dati adottato dalla Commissione nel gennaio 2012. In aggiunta, prevede un'importante modifica al meccanismo di controllo definendo le responsabilità del garante europeo della protezione dei dati in relazione al monitoraggio di tutti i trattamenti di dati personali presso Eurojust. Il garante riprende così i compiti dell'autorità di controllo comune istituita con decisione Eurojust.

3.3.5.     Capo V - Relazioni con i partner

Questo capo rispecchia l'importanza dei partenariati e della cooperazione tra Eurojust e le altre istituzioni, organi e agenzie dell'Unione nella lotta contro la criminalità. In primo luogo disciplina le relazioni con i segretariati della rete giudiziaria europea, della rete delle squadre investigative comuni e della rete sul genocidio, che sono presso Eurojust. Include anche una disposizione specifica sulle relazioni con la Procura europea.

In secondo luogo, considerata l'importanza della cooperazione con Europol (soprattutto per il ruolo che ha Europol nel fornire informazioni a Eurojust conformemente all'articolo 85 del TFUE), questo capo contiene una disposizione specifica che spiega la relazione privilegiata tra le due agenzie al fine di aumentarne l'efficacia nella lotta contro le forme gravi di criminalità internazionale di loro competenza. È così introdotto un meccanismo per il controllo incrociato dei rispettivi sistemi di informazione e il conseguente scambio di dati. Le modalità pratiche saranno definite in un accordo.

Poiché nella criminalità organizzata e nelle forme gravi di criminalità sono spesso presenti collegamenti con i paesi terzi, è indispensabile una stretta collaborazione con questi ultimi. Il trattato di Lisbona ha modificato il modo in cui l'Unione europea conduce le sue relazioni esterne, e tali cambiamenti riguardano anche le agenzie. Le agenzie non saranno infatti più in grado di negoziare accordi internazionali, che dovranno invece essere istituiti a norma dell'articolo 218 del TFUE. Ciò nonostante, Eurojust potrà concludere accordi di lavoro per rafforzare la cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare attraverso lo scambio di informazioni. È mantenuta la validità dei precedenti accordi internazionali.

3.3.6.     Capo VI - Disposizioni finanziarie

Queste disposizioni mirano a modernizzare le disposizioni relative al bilancio di Eurojust, alla sua stesura ed esecuzione, alla rendicontazione e al discarico.

3.3.7.     Capo VII - Disposizioni relative al personale

Tali disposizioni rispecchiano i principi della dichiarazione comune, nel rispetto delle specificità di Eurojust. Considerata la natura ibrida di Eurojust e l'importanza del legame operativo tra gli uffici nazionali e i rispettivi Stati membri d'origine, gli stipendi ed emolumenti di tale personale saranno a carico degli Stati membri. Il direttore amministrativo di Eurojust continua ad essere nominato dal collegio di Eurojust, ma sulla base di una rosa di candidati stilata dalla Commissione in base a una procedura di selezione aperta e trasparente. È così rispettata l'autonomia dell'Agenzia e garantita nel contempo una valutazione rigorosa dei candidati. Una procedura analoga è prevista per la revoca del direttore amministrativo.

3.3.8.     Capo VIII - Valutazione e relazioni

Questo capo allinea il quadro giuridico di Eurojust alla maggiore legittimità democratica che gli ha conferito il trattato di Lisbona, fissando le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. Ciò avverrà in maniera efficiente sotto il profilo dei costi, sulla base della relazione annuale di Eurojust, preservandone al tempo stesso l'indipendenza operativa. È inoltre prevista una valutazione globale periodica di Eurojust, in linea con la dichiarazione comune.

3.3.9.     Capo IX - Disposizioni generali e finali

Il capo X contiene disposizioni intese ad allineare il regolamento Eurojust alla dichiarazione comune e disposizioni sull'entrata in vigore del regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La riforma della governance non ha implicazioni in termini di costi (il "consiglio di amministrazione" coincide con il collegio) e la presente proposta non assegna nuovi compiti a Eurojust, a parte il sostegno alla Procura europea, che sarà a costo zero.

2013/0256 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Eurojust è stato istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio[7] quale organo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri, in particolare in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata. La decisione 2003/659/GAI del Consiglio[8] e la decisione 2009/426/GAI del Consiglio[9] relativa al rafforzamento dell'Eurojust hanno modificato il quadro giuridico di Eurojust.

(2)       L'articolo 85 del trattato prevede che Eurojust sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone inoltre che siano fissate le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

(3)       L'articolo 85 del trattato stabilisce altresì che Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

(4)       Poiché la Procura europea può essere istituita solo a partire da Eurojust, il presente regolamento contempla le disposizioni necessarie per disciplinare le relazioni tra Eurojust e la Procura europea.

(5)       La Procura europea dovrebbe avere competenza esclusiva a individuare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, Eurojust invece dovrebbe essere in grado di sostenere le autorità nazionali quando indagano e perseguono tali forme di criminalità in conformità del regolamento che istituisce la Procura europea.

(6)       Affinché Eurojust possa assolvere il suo compito e sviluppare tutto il suo potenziale nella lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera, è necessario rafforzarne le funzioni operative riducendo il carico di lavoro amministrativo dei membri nazionali, e potenziarne la dimensione europea facendo partecipare la Commissione alla gestione dell'Agenzia e associando maggiormente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle sue attività.

(7)       Occorre pertanto abrogare la decisione 2002/187/GAI del Consiglio e sostituirla con il presente regolamento che determina le modalità dell'associazione parlamentare, modernizza la struttura di Eurojust e ne semplifica l'attuale quadro giuridico, mantenendo quegli elementi che sono risultati efficaci per il funzionamento di Eurojust.

(8)       Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(9)       Occorre definire le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri per le quali Eurojust è competente. Vanno altresì precisati i casi che non interessano due o più Stati membri ma che richiedono un'azione penale su basi comuni. Siffatti casi dovrebbero includere le indagini e le azioni penali che interessano un solo Stato membro e un paese terzo e i casi che interessano un solo Stato membro e l'Unione.

(10)     Quando esercita funzioni operative in relazione a casi penali specifici su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa, Eurojust dovrebbe agire per il tramite di uno o più membri nazionali o del collegio.

(11)     Per garantire che Eurojust possa prestare sostegno e coordinare le indagini transfrontaliere in maniera adeguata, è necessario che tutti i membri nazionali dispongano degli stessi poteri operativi per cooperare tra loro e con le autorità nazionali in modo più efficace. Ai membri nazionali dovrebbero essere conferiti quei poteri che permettono a Eurojust di adempiere adeguatamente al suo compito: accedere alle informazioni pertinenti nei registri pubblici nazionali, emettere ed eseguire richieste di assistenza e riconoscimento reciproco, contattare direttamente le autorità competenti e scambiare informazioni con loro, partecipare alle squadre investigative comuni e, d'intesa con l'autorità nazionale competente o in casi urgenti, disporre misure investigative e consegne controllate.

(12)     È necessario dotare Eurojust di una struttura amministrativa e di gestione che gli consenta di svolgere i suoi compiti in modo più efficace e che rispetti i principi applicabili alle agenzie dell'Unione, preservandone nel contempo le specificità e salvaguardandone l'indipendenza quando esercita le funzioni operative. A tal fine, occorre chiarire le funzioni dei membri nazionali, del collegio e del direttore amministrativo e istituire un comitato esecutivo.

(13)     È opportuno distinguere chiaramente tra le funzioni operative e le funzioni di gestione del collegio, riducendo al minimo gli oneri amministrativi dei membri nazionali in modo che si concentrino sulle attività operative di Eurojust. I compiti di gestione del collegio dovrebbero comprendere, in particolare, l'adozione dei programmi di lavoro di Eurojust, del bilancio, della relazione annuale di attività, di regole finanziarie adeguate e degli accordi di lavoro con i partner. È opportuno che il collegio funga da autorità che ha il potere di nomina nei confronti del personale dell'agenzia, compreso il direttore amministrativo.

(14)     Al fine di migliorare la governance di Eurojust e semplificare le procedure, occorre istituire un comitato esecutivo che assista il collegio nelle funzioni di gestione e consenta un processo decisionale snello per le questioni strategiche e non operative.

(15)     La Commissione dovrebbe essere rappresentata in sede di collegio quando questo esercita funzioni di gestione e in sede di comitato esecutivo, per garantire la sorveglianza non operativa e l'orientamento strategico di Eurojust.

(16)     Al fine di assicurare l'efficiente gestione corrente di Eurojust, è opportuno che il direttore esecutivo ne sia il rappresentante legale e amministratore e risponda al collegio e al comitato esecutivo. Il direttore amministrativo dovrebbe preparare e attuare le decisioni del collegio e del comitato esecutivo.

(17)     Occorre istituire un coordinamento permanente all'interno di Eurojust che ne assicuri la disponibilità permanente e la capacità di intervenire in casi urgenti. Ciascuno Stato membro dovrebbe fare in modo che i propri rappresentanti siano in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

(18)     È opportuno istituire sistemi di coordinamento nazionale Eurojust negli Stati membri per coordinare il lavoro svolto dai corrispondenti nazionali di Eurojust, dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo, dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea, nonché dai rappresentanti della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra[10], con decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi[11] e con decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione[12].

(19)     Per stimolare e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale è fondamentale che Eurojust riceva dalle autorità nazionali le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. A tal fine, occorre che queste informino i rispettivi membri nazionali della costituzione e dei risultati delle squadre investigative comuni, dei casi di competenza di Eurojust riguardanti direttamente almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri e, in determinate circostanze, dei conflitti di giurisdizione, delle consegne controllate e delle ripetute difficoltà di cooperazione giudiziaria.

(20)     Mentre il trattamento dei dati personali presso Eurojust rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[13], il trattamento dei dati personali da parte delle autorità dello Stato membro e il trasferimento di tali dati a Eurojust rispondono alla convenzione del Consiglio d'Europa 108 [sostituire con la direttiva pertinente in vigore al momento dell'adozione].

(21)     Quando Eurojust trasferisce dati personali a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale o a Interpol in virtù di un accordo internazionale concluso a norma dell'articolo 218 del trattato, le adeguate garanzie offerte per la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche devono assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati del presente regolamento.

(22)     Eurojust dovrebbe essere autorizzato a trattare determinati dati di persone sospettate, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, di aver commesso un reato di competenza di Eurojust o di avervi partecipato, o condannate per un siffatto reato. Non è previsto che Eurojust effettui raffronti automatizzati dei profili DNA o delle impronte digitali.

(23)     Eurojust dovrebbe poter prolungare i termini per la conservazione dei dati personali per il conseguimento dei suoi obiettivi, nel rispetto del principio di limitazione delle finalità applicabile al trattamento dei dati personali nel contesto di tutte le sue attività. Le decisioni in tal senso dovrebbero essere prese avendo considerato attentamente tutti gli interessi in gioco, anche degli interessati. La decisione di prorogare i termini per il trattamento dei dati personali, qualora il termine di prescrizione dell'azione penale sia scaduto in tutti gli Stati membri interessati, andrebbe presa soltanto quando sussiste un'esigenza specifica di assistenza ai sensi del presente regolamento.

(24)     Eurojust deve intrattenere rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea, basati sulla concertazione e sulla complementarità. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a chiarirne i ruoli rispettivi e le relazioni reciproche, preservando nel contempo la specificità della rete giudiziaria europea.

(25)     Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, occorre che Eurojust mantenga relazioni di cooperazione con gli altri organismi e agenzie dell'Unione, con la Procura europea, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

(26)     Per potenziare la cooperazione operativa tra Eurojust e Europol e, in particolare, individuare i collegamenti tra i dati già in possesso dei due organismi, è necessario che Eurojust consenta a Europol di accedere ai dati a sua disposizione e di eseguire interrogazioni sugli stessi.

(27)     Nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust deve poter scambiare dati personali con gli altri organismi dell'Unione.

(28)     È opportuno prevedere che Eurojust distacchi magistrati di collegamento in paesi terzi per raggiungere obiettivi simili a quelli assegnati ai magistrati di collegamento distaccati dagli Stati membri sulla base dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea[14].

(29)     È necessario prevedere che Eurojust possa coordinare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria di un paese terzo qualora queste riguardino un'unica indagine e debbano essere eseguite in almeno due Stati membri.

(30)     Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che Eurojust disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione, ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine. Occorre che la procedura di bilancio dell'Unione si applichi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. La revisione contabile deve essere effettuata dalla Corte dei conti.

(31)     Al fine di aumentare la trasparenza e il controllo democratico di Eurojust è necessario stabilire meccanismi per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. Ciò non dovrebbe pregiudicare il principio di indipendenza per quanto riguarda i provvedimenti presi in determinati casi operativi o l'obbligo del segreto e della riservatezza.

(32)     È opportuno valutare periodicamente l'applicazione del presente regolamento.

(33)     A Eurojust deve applicarsi il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[15].

(34)     A Eurojust deve applicarsi il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[16].

(35)     È opportuno che le necessarie disposizioni riguardanti l'insediamento di Eurojust nello Stato membro in cui avrà la sede (Paesi Bassi) e le specifiche norme applicabili all'insieme del personale Eurojust e ai familiari siano stabilite in un accordo di sede. È inoltre necessario che lo Stato membro ospitante garantisca le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento di Eurojust, anche per quanto riguarda la scolarizzazione dei bambini e i trasporti, in modo da attirare risorse umane di elevata qualità su una base geografica più ampia possibile.

(36)     Poiché l'Agenzia Eurojust istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all'unità Europol istituita con decisione 2002/187/GAI, è opportuno che essa subentri in tutti i suoi contratti, compresi i contratti di lavoro, le passività a carico e le proprietà acquisite. Occorre che gli accordi internazionali conclusi dall'unità Eurojust istituita con la suddetta decisione rimangano in vigore.

(37)     Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un'entità responsabile di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)     [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento] OPPURE [Fatto salvo l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

(39)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1 Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale

1.           È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

2.           Eurojust istituito con il presente regolamento è il successore legale dell'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

3.           In ciascuno degli Stati membri, Eurojust ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Articolo 2 Compiti

1.           Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

2.           Nello svolgimento dei suoi compiti Eurojust:

a)      tiene conto di qualsiasi richiesta formulata dall'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da un organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati o raccolta da Eurojust;

b)      agevola l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

3.           Eurojust assolve i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa.

Articolo 3 Competenza di Eurojust

1.           Eurojust è competente per le forme di criminalità di cui all'allegato 1. Esulano tuttavia dalla sua competenza le forme di criminalità di competenza della Procura europea.

2.           Eurojust è competente anche per i reati connessi. Sono considerati reati connessi:

a)      i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti di cui all'allegato 1;

b)      i reati commessi per agevolare o compiere gli atti di cui all'allegato 1;

c)      i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti di cui all'allegato 1.

3.           Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 43, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno.

4.           Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust può prestare sostegno qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e l'Unione.

Articolo 4 Funzioni operative di Eurojust

1.           Eurojust ha le seguenti funzioni operative:

a)      informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza e che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;

b)      assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

c)      prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol;

d)      collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base di dati documentali della rete;

e)      prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni.

2.           Nello svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può chiedere, specificandone i motivi, che le autorità competenti degli Stati membri interessati:

a)      avviino un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;

b)      accettino che una di esse è più indicata ad avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;

c)      si coordinino con le autorità competenti di altri Stati membri;

d)      istituiscano una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

e)      gli comunichino le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

f)       dispongano misure investigative speciali;

g)      prendano ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale.

3.           Eurojust può inoltre:

a)      fornire pareri a Europol sulla base delle analisi da questo sviluppate;

b)      fornire un sostegno logistico, compresa l'assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.

4.           Qualora due o più Stati membri non concordino su chi debba avviare un'indagine o un'azione penale a seguito di una richiesta formulata a norma del paragrafo 2, lettera b), Eurojust formula un parere scritto sul caso. Il parere è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.

5.           Su richiesta di un'autorità competente, Eurojust formula un parere scritto sul ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la questione con il comune accordo delle autorità nazionali competenti o con l'intervento dei membri nazionali interessati. Il parere è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.

Articolo 5 Esercizio delle funzioni operative

1.           Eurojust, quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, lo fa per il tramite di uno o più membri nazionali interessati.

2.           Eurojust agisce tramite il collegio:

a)      quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2

i)        se richiesto da uno o più membri nazionali interessati da un caso trattato da Eurojust;

ii)       se il caso comporta indagini o azioni penali che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione o possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;

b)      quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, 4 o 5;

c)      quando si pone un problema generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi;

d)      se altrimenti previsto dal presente regolamento.

3.           Quando svolge i suoi compiti, Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali oppure del collegio.

CAPO II STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI EUROJUST

Sezione I Struttura

Articolo 6 Struttura di Eurojust

La struttura di Eurojust comprende:

a)           i membri nazionali;

b)           il collegio;

c)           il comitato esecutivo;

d)           il direttore amministrativo.

Sezione II Membri nazionali

Articolo 7 Status dei membri nazionali

1.           Ciascuno Stato membro distacca presso Eurojust un membro nazionale in conformità del proprio ordinamento giuridico, il cui luogo normale di lavoro è la sede di Eurojust.

2.           Ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e un assistente. Il luogo normale di lavoro dell'assistente è presso Eurojust. Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso Eurojust.

3.           I membri nazionali e gli aggiunti hanno lo status di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. Le autorità nazionali competenti conferiscono loro i poteri previsti dal presente regolamento affinché possano svolgere i loro compiti.

4.           L'aggiunto è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l'assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché abbia lo status di cui al paragrafo 3.

5.           Le informazioni operative scambiate tra Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite dei membri nazionali.

6.           I membri nazionali possono contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro.

7.           Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti sono a carico dello Stato membro di origine.

8.           Quando i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti operano nell'ambito dei compiti di Eurojust, le spese pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative.

Articolo 8 Poteri dei membri nazionali

1.           I membri nazionali hanno il potere di:

a)      agevolare o altrimenti sostenere l'emissione e l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco, oppure emetterle ed eseguirle;

b)      contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti del proprio Stato membro;

c)      contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali del proprio Stato membro;

d)      partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.

2.           Di concerto con l'autorità nazionale competente i membri nazionali:

a)      dispongono misure investigative;

b)      autorizzano e coordinano consegne controllate nel proprio Stato membro in conformità della legislazione nazionale.

3.           Nei casi urgenti in cui non è possibile raggiungere un accordo tempestivamente, i membri nazionali possono prendere le misure di cui al paragrafo 2, informandone quanto prima l'autorità nazionale competente.

Articolo 9 Accesso ai registri nazionali

I membri nazionali hanno accesso alle informazioni, o sono quanto meno in grado di ottenerle, contenute nei seguenti tipi di registri del proprio Stato membro, in conformità della legislazione nazionale:

a)           casellario giudiziario;

b)           registri delle persone arrestate;

c)           registri relativi alle indagini;

d)           registri del DNA;

e)           altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti.

Sezione III Collegio

Articolo 10 Composizione del collegio

1.           Il collegio è composto da:

a)      tutti i membri nazionali quando esercita le funzioni operative di cui all'articolo 4;

b)      tutti i membri nazionali e due rappresentanti della Commissione quando esercita le funzioni di gestione di cui all'articolo 14.

2.           Il mandato dei membri e dei loro aggiunti è di almeno di quattro anni, rinnovabile una volta. Allo scadere del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

3.           Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni di gestione del collegio, senza diritto di voto.

4.           Il collegio può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.

5.           Fatte salve le disposizioni del regolamento interno, i membri del collegio possono farsi assistere da consulenti o esperti.

Articolo 11 Presidente e vicepresidente di Eurojust

1.           Il collegio elegge un presidente e due vicepresidenti scegliendoli tra i suoi membri nazionali, a maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono.

2.           Il vicepresidente sostituisce il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.

3.           Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Esso è rinnovabile una volta. Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust, il suo mandato di membro nazionale è prorogato affinché possa svolgere le funzioni di presidente o vicepresidente.

Articolo 12 Riunioni del collegio

1.           Le riunioni del collegio sono indette dal presidente.

2.           Il collegio tiene almeno una riunione operativa al mese. Per esercitare le funzioni di gestione, il collegio tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.

3.           Il procuratore europeo riceve gli ordini del giorno di tutte le riunioni del collegio ed è autorizzato a parteciparvi, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni che consideri rilevanti per il funzionamento della Procura europea.

Articolo 13 Modalità di votazione del collegio

1.           Salvo altrimenti disposto, il collegio decide a maggioranza dei suoi membri.

2.           Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, l'aggiunto è abilitato a esercitare il diritto di voto.

3.           Il presidente e i vicepresidenti hanno diritto di voto.

Articolo 14 Funzioni di gestione del collegio

1.           Nell'esercizio delle funzioni di gestione il collegio:

a)      ogni anno adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il documento di programmazione di Eurojust di cui all'articolo 15;

b)      adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale di Eurojust ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Eurojust a norma del capo VI;

c)      adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Eurojust e la trasmette, entro il [data prevista nel regolamento concernente il quadro finanziario] dell'anno successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai parlamenti nazionali e la rende pubblica;

d)      adotta la programmazione delle risorse umane nell'ambito del documento di programmazione;

e)      adotta le regole finanziarie applicabili a Eurojust conformemente all'articolo 52;

f)       adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

g)      ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari[17] all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti[18] all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");

h)      nomina il direttore amministrativo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 17;

i)       nomina un contabile e un responsabile della protezione dei dati, che sono funzionalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;

j)       adotta gli accordi di lavoro conclusi ai sensi dell'articolo 43;

k)      elegge il presidente e i vicepresidenti conformemente all'articolo 11;

l)       adotta il proprio regolamento interno.

2.           Il collegio adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore amministrativo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore amministrativo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

3.           Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il collegio può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore amministrativo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore amministrativo.

4.           Il collegio adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore amministrativo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza dei due terzi dei propri membri.

Articolo 15 Programmazione annuale e pluriennale

1.           Entro il [30 novembre di ogni anno] il collegio adotta un documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale ed annuale, in base a un progetto presentato dal direttore amministrativo e tenuto conto del parere della Commissione. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.

2.           Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

3.           Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il collegio modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il collegio può delegare al direttore amministrativo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

4.           Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 56.

Sezione IV Comitato esecutivo

Articolo 16 Funzionamento del comitato esecutivo

1.           Il collegio è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo non partecipa alle funzioni operative di Eurojust di cui agli articoli 4 e 5.

2.           Il comitato esecutivo:

a)      prepara le decisioni che il collegio dovrà adottare ai sensi dell'articolo 14;

b)      adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

c)      adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;

d)      assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne ed esterne, dalle valutazioni e dalle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

e)      prende tutte le decisioni relative all'istituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture amministrative interne di Eurojust;

f)       fatte salve le responsabilità del direttore amministrativo di cui all'articolo 18, assiste e consiglia il direttore amministrativo in merito all'attuazione delle decisioni del collegio, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio;

g)      prende qualsiasi altra decisione non espressamente attribuita al collegio dall'articolo 5 o 14 o sotto la responsabilità del direttore amministrativo a norma dell'articolo 18;

h)      adotta il proprio regolamento interno.

3.           Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del collegio, in particolare su questioni amministrative e di bilancio, che il collegio dovrà confermare.

4.           Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dai vicepresidenti del collegio, da un rappresentante della Commissione e da un altro membro del collegio. Il presidente del collegio è anche presidente del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo decide a maggioranza dei suoi membri e ciascun membro dispone di un voto. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

5.           Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni, ad eccezione del membro del collegio che è nominato secondo un sistema di rotazione di due anni. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri nazionali.

6.           Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o di almeno due degli altri suoi membri.

7.           Il procuratore europeo riceve gli ordini del giorno di tutte le riunioni del comitato esecutivo ed è libero di parteciparvi, senza diritto di voto, ogniqualvolta si discutano questioni che egli consideri rilevanti per il funzionamento della Procura europea.

8.           Il procuratore europeo può indirizzare pareri scritti al comitato esecutivo, che risponde per iscritto senza indebito ritardo.

Sezione V Direttore amministrativo

Articolo 17 Status del direttore amministrativo

1.           Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo di Eurojust ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

2.           Il direttore amministrativo è nominato dal collegio, sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, Eurojust è rappresentato dal presidente del collegio.

3.           La durata del mandato del direttore amministrativo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.

4.           Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per non più di cinque anni.

5.           Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6.           Il direttore amministrativo risponde al collegio e al comitato esecutivo.

7.           Il direttore amministrativo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del collegio presa su proposta della Commissione.

Articolo 18 Compiti del direttore amministrativo

1.           A fini amministrativi, Eurojust è gestito dal suo direttore amministrativo.

2.           Fatte salve le competenze della Commissione, del collegio o del comitato esecutivo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

3.           Il direttore amministrativo è il rappresentante legale di Eurojust.

4.           Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti a Eurojust. In particolare spetta al direttore amministrativo:

a)      assicurare la gestione corrente di Eurojust;

b)      attuare le decisioni adottate dal collegio e dal comitato esecutivo;

c)      elaborare il documento di programmazione e presentarlo al comitato esecutivo e al collegio previa consultazione della Commissione;

d)      attuare il documento di programmazione e informare il comitato esecutivo e il collegio in merito alla sua attuazione;

e)      redigere la relazione annuale di attività di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per integrazione e al collegio per approvazione;

f)       elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'OLAF, e informare due volte l'anno il comitato esecutivo, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati sui progressi compiuti;

g)      tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

h)      elaborare una strategia antifrode di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;

i)       predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Eurojust;

j)       predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust ed eseguire il bilancio.

CAPO III ASPETTI OPERATIVI

Articolo 19 Coordinamento permanente

1.           Per poter svolgere i suoi compiti in casi urgenti, Eurojust istituisce un coordinamento permanente in grado di ricevere e trattare in qualsiasi momento le richieste che gli sono destinate. Il coordinamento permanente è contattabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 attraverso un punto di contatto unico presso Eurojust.

2.           Il coordinamento permanente si avvale di un rappresentante (rappresentante del coordinamento permanente) per Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante del coordinamento permanente è in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

3.           I rappresentanti del coordinamento permanente intervengono senza indugio, in relazione all'esecuzione della richiesta nel proprio Stato membro.

Articolo 20 Sistema di coordinamento nazionale Eurojust

1.           Ciascuno Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per Eurojust.

2.           Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:

a)      dai corrispondenti nazionali di Eurojust;

b)      dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo;

c)      dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete;

d)      dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI.

3.           Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 mantengono la posizione e lo status conferiti loro dal diritto nazionale.

4.           I corrispondenti nazionali di Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano designati più corrispondenti, uno di questi è responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust.

5.           Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, all'interno dello Stato membro, lo svolgimento dei compiti di Eurojust, segnatamente:

a)      provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 24 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;

b)      aiutando a determinare se procedere al trattamento del fascicolo con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea;

c)      aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

d)      mantenendo stretti rapporti con l'unità nazionale Europol.

6.           Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 24, 25, 26 e 30, e le persone di cui al paragrafo 2, lettera d), possono essere collegate. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

7.           La creazione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust e la designazione dei corrispondenti nazionali non preclude contatti diretti tra il membro nazionale e le autorità competenti del suo Stato membro.

Articolo 21 Scambio di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

1.           Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, conformemente agli articoli 2 e 4 e alle norme sulla protezione dei dati contemplate dal presente regolamento. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.

2.           La trasmissione di informazioni a Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza di Eurojust nel caso in questione solo se un'autorità competente dispone in tal senso.

3.           I membri nazionali scambiano tra loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri, senza autorizzazione preliminare, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di Eurojust. In particolare, le autorità nazionali competenti informano senza indugio i rispettivi membri nazionali dei casi che li riguardano.

4.           Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali dell'istituzione di squadre investigative comuni e dei risultati del lavoro di tali squadre.

5.           Le autorità nazionali competenti informano senza indugio i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso riguardante forme di criminalità di competenza di Eurojust che interessano almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

6.           Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali in ordine:

a)      ai casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;

b)      alle consegne controllate che riguardino almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri;

c)      al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

7.           Le autorità nazionali non sono tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:

a)      arrecherebbero pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza, oppure

b)      metterebbero a repentaglio la sicurezza delle persone.

8.           Il presente articolo lascia impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.

9.           Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse nel modo strutturato stabilito da Eurojust.

Articolo 22 Informazioni trasmesse da Eurojust alle autorità nazionali competenti

1.           Eurojust comunica alle autorità nazionali competenti informazioni relative ai risultati del trattamento delle informazioni e all'esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali informazioni possono includere dati personali.

2.           Quando un'autorità nazionale competente chiede informazioni, Eurojust trasmette tali informazioni nei termini stabiliti da quella autorità.

Articolo 23 Seguito riservato alle richieste e ai pareri di Eurojust

Le autorità nazionali competenti rispondono senza indugio alle richieste e ai pareri di Eurojust di cui all'articolo 4. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o di non seguire un parere scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 o 5, comunicano senza indugio a Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.

Articolo 24 Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei

1.           Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti i dati personali di cui all'allegato 2 e dati non personali.

2.           Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

a)      prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

b)      agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;

c)      agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto del presente regolamento in tale ambito.

3.           Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI.

4.           L'indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro di Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all'allegato 2, punto 1, lettere da a) a i), k) e m), e punto 2.

5.           Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri nazionali possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l'accesso al responsabile della protezione dei dati. Il membro nazionale interessato informa il responsabile della protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali.

6.           Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.

7.           Il sistema automatico di gestione dei fascicoli e i suoi archivi di lavoro temporanei sono messi a disposizione della Procura europea.

8.           Le disposizioni sull'accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli e agli archivi di lavoro temporanei si applicano, mutatis mutandis, alla Procura europea. Tuttavia non sono accessibili a livello nazionale le informazioni da questa inserite nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, negli archivi di lavoro temporanei e nell'indice.

Articolo 25 Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell'indice

1.           Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme al presente regolamento o agli altri strumenti giuridici applicabili. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.

2.           Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri nazionali o al personale di Eurojust autorizzato dal direttore amministrativo, ove necessario per consentire a Eurojust di svolgere i suoi compiti.

3.           Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell'indice.

Articolo 26 Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale

1.           Le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, possono accedere unicamente:

a)      all'indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell'indice non abbia espressamente negato tale accesso;

b)      agli archivi di lavoro temporanei creati dal membro nazionale del loro Stato membro;

c)      agli archivi di lavoro temporanei creati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato l'archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.

2.           Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1, la portata dell'accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

3.           Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell'accesso all'indice concesso sul suo territorio alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Gli Stati membri notificano la loro decisione a Eurojust e alla Commissione. Quest'ultima ne informa gli altri Stati membri.

4.           Le persone cui è concesso l'accesso ai sensi del paragrafo 2 accedono quanto meno all'indice nella misura necessaria per accedere agli archivi di lavoro temporaneo cui hanno diritto di accesso.

CAPO IV TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 27 Trattamento dei dati personali

1.           Nella misura in cui sia necessario per assolvere il suo compito esplicitamente dichiarato, Eurojust può, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni operative, trattare con procedimenti automatizzati o casellari manuali strutturati a norma del presente regolamento soltanto i dati personali di cui all'allegato 2, punto 1, riguardanti persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono sospettate di aver commesso un reato di sua competenza o di avervi partecipato, o che sono state condannate per siffatto reato.

2.           Eurojust può trattare soltanto i dati personali di cui all'allegato 2, punto 2, riguardanti persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono considerate testimoni o vittime in un'indagine o azione penale riguardante una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 3, oppure persone di età inferiore a 18 anni. Il trattamento di tali dati personali può aver luogo solo se strettamente necessario per assolvere il compito esplicitamente dichiarato di Eurojust, nell'ambito delle sue competenze e al fine di svolgere le sue funzioni operative.

3.           In casi eccezionali Eurojust può anche trattare, per un periodo limitato che non può superare il tempo necessario per concludere il caso in relazione al quale sono trattati, dati personali diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti le circostanze di un reato, se sono di rilevanza immediata e rientrano nell'ambito di indagini in corso che Eurojust coordina o contribuisce a coordinare e se il loro trattamento è strettamente necessario per le finalità di cui al paragrafo 1. Il responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 31 è immediatamente informato di ciò e delle circostanze specifiche che giustificano la necessità del trattamento di tali dati personali. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione di trattarli è presa di comune accordo da almeno due membri nazionali.

4.           Eurojust può trattare, mediante procedimenti automatizzati o meno, dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure dati relativi alla salute o alla vita sessuale, soltanto se strettamente necessario per le indagini nazionali pertinenti e per il coordinamento al suo interno e se tali dati integrano altri dati personali già trattati da Eurojust. Il responsabile della protezione dei dati ne è immediatamente informato. Tali dati non possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2, la decisione di trattarli è presa dal collegio.

5.           Al trattamento dei dati personali effettuato da Eurojust nell'ambito delle sue attività si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il presente regolamento specifica e integra il regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali trattati da Eurojust nell'adempimento delle sue funzioni operative.

Articolo 28 Termini per la conservazione dei dati personali

1.           I dati personali trattati da Eurojust non possono essere conservati oltre la prima data applicabile tra le seguenti:

a)      la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dall'azione penale;

b)      la data in cui la persona è assolta e la decisione giudiziaria diventa definitiva;

c)      tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dalle indagini o dall'azione penale;

d)      la data in cui Eurojust e gli Stati membri interessati constatano o convengono di comune accordo che non è più necessario il coordinamento delle indagini o dell'azione penale di Eurojust, salvo che non sussista l'obbligo di fornire questa informazione a Eurojust in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5 o 6;

e)      tre anni dopo la data in cui i dati sono stati trasmessi in conformità dell'articolo 21, paragrafo 6 o 7.

2.           Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato. In ogni caso, una verifica della necessità di conservare i dati è effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento. Se i dati delle persone di cui all'articolo 27, paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.

3.           Qualora sia scaduto uno dei termini di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), Eurojust verifica la necessità di conservare i dati più a lungo per poter assolvere i suoi compiti, e può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati dopo tre anni. Tuttavia, dopo la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati di cui al paragrafo 1, lettera a), i dati possono essere conservati soltanto se sono necessari affinché Eurojust fornisca assistenza in conformità del presente regolamento.

4.           Quando, in conformità del paragrafo 3, i dati sono conservati oltre le date di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati verifica ogni tre anni la necessità di conservarli.

5.           Qualora un fascicolo contenga dati non automatizzati e non strutturati e sia scaduto il termine per la conservazione dell'ultimo dato automatizzato proveniente da tale fascicolo, ciascun elemento del fascicolo in questione è restituito all'autorità che l'aveva trasmesso e ne sono distrutte le eventuali copie.

6.           Qualora Eurojust abbia coordinato indagini o azioni penali, i membri nazionali interessati informano Eurojust e gli altri Stati membri interessati di tutte le decisioni giudiziarie relative al caso e aventi carattere definitivo, in particolare per consentire l'applicazione del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 29 Registrazione e documentazione

1.           Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati e dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati, Eurojust provvede affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la comunicazione, l'interconnessione e la cancellazione di dati personali usati a fini operativi. I registri o la documentazione sono cancellati dopo 18 mesi, salvo che i dati siano necessari per un controllo in corso.

2.           I registri o la documentazione preparati ai sensi del paragrafo 1 sono trasmessi, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati. Il garante europeo della protezione dei dati utilizza le informazioni solo per il controllo della protezione dei dati e per garantire un trattamento corretto dei dati, nonché la loro integrità e sicurezza.

Articolo 30 Accesso autorizzato ai dati personali

Possono avere accesso ai dati personali trattati da Eurojust a fini operativi, nello svolgimento dei compiti di Eurojust e nei limiti previsti agli articoli 24, 25 e 26, soltanto i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, e il personale autorizzato di Eurojust.

Articolo 31  Nomina del responsabile della protezione dei dati

1.           Il comitato esecutivo nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.           Nell'adempiere agli obblighi di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001, il responsabile della protezione dei dati:

a)      garantisce che sia mantenuta traccia scritta del trasferimento dei dati personali;

b)      coopera con il personale di Eurojust preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento dati;

c)      redige una relazione annuale e la trasmette al collegio e al garante europeo della protezione dei dati.

3.           Nello svolgimento dei suoi compiti, il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati da Eurojust e a tutti i locali di Eurojust.

4.           I membri del personale Eurojust che assistono il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso Eurojust e ai locali di Eurojust nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

5.           Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 o del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali, il responsabile della protezione dei dati ne informa il direttore amministrativo chiedendogli di porre rimedio all'inadempienza entro un dato termine. Se il direttore amministrativo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati ne informa il collegio e concorda un termine per la risposta. Se il collegio non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine determinato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.

6.           Il comitato esecutivo adotta le norme d'attuazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 32 Modalità per l'esercizio del diritto di accesso

1.           L'interessato che desideri esercitare il diritto di accesso può presentare, gratuitamente, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta. L'autorità sottopone la domanda a Eurojust senza indugio, in ogni caso entro un mese dal ricevimento.

2.           Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento, Eurojust risponde alla domanda.

3.           Eurojust consulta le autorità competenti degli Stati membri interessati sulla decisione da prendere. La decisione di accesso ai dati è subordinata alla stretta cooperazione tra Eurojust e gli Stati membri direttamente interessati dalla loro comunicazione. Se uno Stato membro si oppone alla risposta proposta da Eurojust, comunica la motivazione a Eurojust.

4.           Quando il diritto di accesso è limitato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001, Eurojust ne informa per iscritto l'interessato conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Le informazioni sulle motivazioni principali possono essere omesse qualora la loro comunicazione privi di effetto la limitazione. L'interessato è informato almeno del fatto che il garante europeo della protezione dei dati ha effettuato tutte le verifiche necessarie.

5.           Eurojust documenta i motivi per cui ha omesso di comunicare le motivazioni principali su cui si basa la limitazione di cui al paragrafo 4.

6.           I membri nazionali interessati dalla domanda la trattano e decidono in nome di Eurojust. La domanda è evasa nei tre mesi successivi alla ricezione. Quando sono in disaccordo, i membri nazionali adiscono il collegio, che decide in merito alla domanda con la maggioranza dei due terzi.

7.           Quando, in applicazione degli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati verifica la liceità del trattamento presso Eurojust, quanto meno informa l'interessato di aver effettuato tutte le verifiche necessarie.

Articolo 33 Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento

1.           Se i dati personali in possesso di Eurojust da rettificare, cancellare o sottoporre a limitazione di trattamento a norma dell'articolo 14, 15 o 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 sono stati forniti da paesi terzi, organizzazioni internazionali, parti private o persone private oppure sono il risultato di analisi di Eurojust, Eurojust provvede alla loro rettifica, cancellazione o alla limitazione del loro trattamento.

2.           Se i dati personali in possesso di Eurojust da rettificare, cancellare o sottoporre a limitazione di trattamento a norma dell'articolo 14, 15 o 16 del regolamento (CE) n. 45/2001 sono stati forniti direttamente dagli Stati membri, Eurojust provvede alla loro rettifica, cancellazione o alla limitazione del loro trattamento in collaborazione con gli Stati membri.

3.           Se i dati errati sono stati trasferiti con altro mezzo appropriato o se gli errori nei dati forniti da Stati membri sono dovuti a mancato trasferimento o sono trasferiti in violazione del presente regolamento, oppure al fatto che Eurojust ha immesso, ripreso o conservato i dati in modo errato o in violazione del presente regolamento, Eurojust li rettifica o li cancella in collaborazione con gli Stati membri interessati.

4.           Nei casi di cui all'articolo 14, 15 o 16 del regolamento (CE) n. 45/2001, tutti i destinatari dei dati sono informati senza indugio in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 45/2001. I destinatari provvedono quindi alla rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento dei dati nei rispettivi sistemi, conformemente alle norme loro applicabili.

5.           Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della domanda, Eurojust informa per iscritto l'interessato che i dati che lo riguardano sono stati rettificati, cancellati o sottoposti a limitazione di trattamento.

6.           Eurojust informa per iscritto l'interessato di ogni rifiuto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento e delle possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale.

Articolo 34 Responsabilità in materia di protezione dei dati

1.           Eurojust tratta i dati personali in modo che sia possibile individuare l'autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.

2.           La responsabilità della qualità dei dati personali incombe allo Stato membro che ha fornito i dati personali a Eurojust, e a Eurojust per quanto riguarda i dati personali forniti da organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali oppure ottenuti da fonti accessibili al pubblico.

3.           La responsabilità del rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 e del presente regolamento incombe a Eurojust. La responsabilità della liceità del trasferimento di dati personali incombe, per i dati personali forniti a Eurojust da Stati membri, allo Stato membro che li ha forniti e, per i dati personali forniti da Eurojust a Stati membri, organismi dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali, a Eurojust.

4.           Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, Eurojust è responsabile di tutti i dati da esso trattati.

Articolo 35 Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali

1.           Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se esso o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali Eurojust per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.

2.           Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni pertinenti, assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiare problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3.           Le autorità di controllo nazionali e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono ai fini di cui al presente articolo a seconda delle necessità. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.

Articolo 36 Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati

1.           Se il reclamo presentato dall'interessato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 riguarda una decisione di cui all'articolo 32 o 33, il garante europeo della protezione dei dati consulta l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro da cui provengono i dati o dello Stato membro direttamente interessato. La decisione del garante europeo della protezione dei dati, che può estendere il rifiuto alla comunicazione di qualsiasi informazione, è adottata in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale o l'autorità giudiziaria competente.

2.           Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Eurojust da uno Stato membro, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che le opportune verifiche siano state effettuate correttamente, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo nazionale dello Stato membro che ha fornito i dati.

3.           Se il reclamo riguarda il trattamento di dati forniti a Eurojust da organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o parti private, il garante europeo della protezione dei dati si accerta che Eurojust abbia effettuato le opportune verifiche.

Articolo 37 Responsabilità in caso di trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1.           Eurojust è responsabile dei danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati conformemente all'articolo 340 del trattato.

2.           Le denunce nei confronti di Eurojust nell'ambito della responsabilità di cui al paragrafo 1 sono presentate dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 268 del trattato.

3.           Ogni Stato membro è responsabile dei danni cagionati da un proprio trattamento non autorizzato o scorretto dei dati comunicati a Eurojust, conformemente al diritto nazionale.

CAPO V RELAZIONI CON I PARTNER

SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 38 Disposizioni comuni

1.           Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi e le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità competenti di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e l'organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2.           Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, Eurojust può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.

3.           Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni di cui alla sezione IV, Eurojust può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1 dati personali e trattarli, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 45/2001.

4.           Eurojust trasferisce i dati personali a paesi terzi, organizzazioni internazionali e a Interpol solo se necessario per prevenire e combattere le forme di criminalità di sua competenza e conformemente al presente regolamento. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Eurojust ne chiede il consenso, a meno che:

a)      l'autorizzazione possa presumersi, non avendo lo Stato membro espressamente limitato la possibilità di trasferimenti successivi, oppure

b)      lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

5.           Sono vietati i trasferimenti successivi a terzi di dati personali pervenuti a Eurojust da Stati membri, organismi o agenzie dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o da Interpol, salvo esplicito consenso di Eurojust alla luce delle circostanze del caso, per una finalità specifica che non sia incompatibile con le finalità per le quali sono stati trasmessi i dati.

SEZIONE II RELAZIONI CON I PARTNER

Articolo 39 Cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell'Unione europea coinvolte nella cooperazione giudiziaria penale

1.           Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale intrattengono rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto della rete giudiziaria europea di uno stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali di Eurojust e della rete giudiziaria europea. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono prese le seguenti misure:

a)      i membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla rete;

b)      il segretariato della rete giudiziaria europea fa parte del personale di Eurojust. Ne costituisce un'unità distinta sul piano funzionale. Può avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea, anche per la copertura dei costi delle riunioni plenarie della rete;

c)      i punti di contatto della rete giudiziaria europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni di Eurojust.

2.           I segretariati della rete delle squadre investigative comuni e della rete istituita con decisione 2002/494/GAI fanno parte del personale di Eurojust. Tali segretariati costituiscono unità distinte sul piano funzionale. Possono avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i rispettivi compiti. Eurojust provvede al coordinamento dei segretariati. Il presente paragrafo si applica al segretariato di qualsiasi nuova rete istituita con decisione del Consiglio allorché tale decisione prevede che il segretariato sia assunto da Eurojust.

3.           La rete istituita con decisione 2008/852/GAI può chiedere che Eurojust le fornisca un segretariato. Se tale richiesta viene fatta, si applica il paragrafo 2.

Articolo 40 Relazioni con Europol

1.           Eurojust prende tutte le misure opportune affinché Europol, nell'ambito del suo mandato, abbia accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni fornite a Eurojust, fatte salve le eventuali limitazioni indicate da Interpol, dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni. In caso di riscontro positivo (hit), Eurojust avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione di Interpol, dello Stato membro, dell'organismo dell'Unione, del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che l'ha fornita a Eurojust.

2.           Le ricerche sulle informazioni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di Eurojust corrispondono con quelle trattate presso Europol.

3.           Eurojust permette di effettuare ricerche ai sensi del paragrafo 1 solo previa comunicazione da parte di Europol dei membri del suo personale autorizzati ad effettuare tali ricerche.

4.           Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Eurojust in relazione a una singola indagine, Eurojust o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Europol, Eurojust informa quest'ultimo e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust si consulta con Europol.

5.           Europol rispetta le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi o agenzie dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali o Interpol.

Articolo 41 Relazioni con la Procura europea

1.           Eurojust instaura e mantiene relazioni privilegiate con la Procura europea, basate su una stretta cooperazione e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato in appresso. A tal fine, il procuratore europeo e il presidente di Eurojust si riuniscono periodicamente per discutere le questioni di interesse comune.

2.           Eurojust tratta senza indugio le richieste di sostegno formulate dalla Procura europea e, se del caso, procede come se le avesse ricevute da un'autorità nazionale competente in materia di cooperazione giudiziaria.

3.           Ogniqualvolta necessario, Eurojust si avvale dei sistemi di coordinamento nazionale di Eurojust istituiti ai sensi dell'articolo 20 e delle relazioni che ha stabilito con i paesi terzi, compresi i magistrati di collegamento, per sostenere la cooperazione instaurata a norma del paragrafo 1.

4.           La cooperazione instaurata a norma del paragrafo 1 comporta lo scambio di informazioni, anche personali. I dati così scambiati sono usati solo per le finalità per le quali sono stati forniti. Qualsiasi altro uso dei dati è autorizzato soltanto nella misura in cui rientra nel mandato dell'organismo che riceve i dati e previa autorizzazione dell'organismo che li ha forniti.

5.           Al fine di verificare se le informazioni disponibili presso Eurojust corrispondono a informazioni trattate dalla Procura europea, Eurojust predispone un meccanismo di controllo incrociato automatico dei dati inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inseriti dalla Procura europea e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust, alla Procura europea, nonché allo Stato membro che ha fornito i dati a Eurojust. Nel caso in cui i dati siano stati trasmessi da un terzo, Eurojust informa della concordanza solo il terzo, previo consenso della Procura europea.

6.           Eurojust designa i membri del personale autorizzati ad accedere ai risultati del meccanismo di controllo incrociato e ne informa la Procura europea.

7.           Eurojust sostiene il funzionamento della Procura europea mediante servizi forniti dal proprio personale. Tale sostegno comprende in ogni caso:

a)      il sostegno tecnico per la preparazione del bilancio annuale, del documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale e del piano di gestione;

b)      il sostegno tecnico per l'assunzione del personale e la gestione delle carriere;

c)      i servizi di sicurezza;

d)      i servizi di tecnologia dell'informazione;

e)      i servizi di gestione finanziaria, contabilità e audit;

f)       qualunque altro servizio di interesse comune.

I dettagli dei servizi da fornire sono fissati in un accordo tra Eurojust e la Procura europea.

8.           Il procuratore europeo può indirizzare pareri scritti al collegio, che risponde per iscritto senza indebito ritardo. Tali pareri scritti sono presentati in ogni caso quando il collegio adotta il bilancio annuale e il programma di lavoro.

Articolo 42 Relazioni con altri organismi e agenzie dell'Unione

1.           Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.

2.           L'OLAF può contribuire all'attività di coordinamento di Eurojust riguardante la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conformemente al suo mandato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio n...../2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

3.           Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali di Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente ai fini del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999[19]. Lo scambio di informazioni tra l'OLAF e i membri nazionali non pregiudica l'obbligo di informare altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

SEZIONE III COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 43 Relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1.           Eurojust può stipulare accordi di lavoro con le entità di cui all'articolo 38, paragrafo 1.

2.           Eurojust può designare, di concerto con le autorità competenti, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione.

SEZIONE IV TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI

Articolo 44 Trasferimento di dati personali agli organismi e alle agenzie dell'Unione

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, Eurojust può trasferire direttamente i dati personali agli organismi e alle agenzie dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo o dell'agenzia dell'Unione destinatario.

Articolo 45 Trasferimento dei dati personali ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali

1.           Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo, un'organizzazione internazionale o a Interpol sulla base di:

a)      una decisione della Commissione adottata ai sensi degli articoli 25 e 31 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[20] che sancisce che il paese terzo o l'organizzazione internazionale, o un settore di trattamento all'interno del paese terzo o dell'organizzazione internazionale, garantisce un livello di protezione adeguato (decisione di adeguatezza), oppure

b)      un accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, oppure

c)      un accordo di cooperazione concluso tra Eurojust e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 27 della decisione 2002/187/GAI.

In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni. Eurojust può concludere accordi di lavoro per attuare tali accordi o decisioni di adeguatezza.

2.           In deroga al paragrafo 1, Eurojust può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali ai paesi terzi, alle organizzazioni internazionali o a Interpol se:

a)      il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali di uno o più Stati membri nel quadro degli obiettivi di Eurojust;

b)      il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici;

c)      il trasferimento è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante dell'Unione o degli Stati membri, riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure

d)      il trasferimento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo.

3.           Inoltre il collegio, di concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto dell'esistenza di garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile.

4.           Il garante europeo della protezione dei dati è informato dei casi di applicazione del paragrafo 3.

5.           Eurojust può trasferire dati personali amministrativi conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 46 Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi

1.           Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con paesi terzi nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno in conformità del presente regolamento, il collegio di Eurojust può distaccare magistrati di collegamento presso un paese terzo, con riserva della conclusione con detto paese di un accordo di lavoro di cui all'articolo 43.

2.           Il magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 deve possedere un'esperienza di lavoro con Eurojust e una conoscenza adeguata della cooperazione giudiziaria nonché del funzionamento di Eurojust. Il distacco di un magistrato di collegamento per conto di Eurojust è subordinato al consenso preliminare del magistrato e del suo Stato membro.

3.           Qualora il magistrato di collegamento distaccato da Eurojust sia selezionato tra membri nazionali, aggiunti o assistenti:

a)      è sostituito nella sua funzione di membro nazionale, aggiunto o assistente, dallo Stato membro;

b)      non può più esercitare i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 8.

4.           Fatto salvo l'articolo 110 dello statuto dei funzionari, il collegio di Eurojust elabora le norme sul distacco dei magistrati di collegamento e adotta le necessarie disposizioni attuative in consultazione con la Commissione.

5.           Le attività dei magistrati di collegamento distaccati da Eurojust sono soggette al controllo del garante europeo della protezione dei dati. I magistrati di collegamento riferiscono al collegio, che informa opportunamente delle loro attività il Parlamento europeo e il Consiglio nella relazione annuale. I magistrati di collegamento informano i membri nazionali e le autorità nazionali competenti di tutti i fascicoli riguardanti il rispettivo Stato membro.

6.           Le autorità competenti degli Stati membri e i magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 possono mettersi direttamente in contatto tra loro. In tal caso, il magistrato di collegamento ne informa il membro nazionale interessato.

7.           I magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 sono connessi al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Articolo 47 Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a e da paesi terzi

1.           Eurojust coordina l'esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria di un paese terzo qualora tali richieste rientrino in una stessa indagine e debbano essere eseguite in almeno due Stati membri. Tali richieste possono altresì essere trasmesse a Eurojust da un'autorità nazionale competente.

2.           In caso di urgenza e conformemente all'articolo 19 il coordinamento permanente può ricevere e trattare le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo e presentate da un paese terzo che ha concluso un accordo di lavoro con Eurojust.

3.           Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, in caso di richieste di cooperazione giudiziaria che si riferiscono alla stessa indagine e devono essere eseguite in un paese terzo, Eurojust agevola la cooperazione giudiziaria con il paese terzo in questione.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48 Bilancio

1.           Tutte le entrate e le spese di Eurojust sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Eurojust.

2.           Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Eurojust devono essere in pareggio.

3.           Fatte salve altre risorse, le entrate di Eurojust comprendono:

a)      un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;

b)      eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;

c)      i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito da Eurojust;

d)      sovvenzioni ad hoc.

4.           Le spese di Eurojust comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.

Articolo 49 Stesura del bilancio

1.           Ogni anno il direttore amministrativo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al collegio.

2.           Sulla base di tale progetto, il collegio prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario successivo.

3.           Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo il collegio invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.

4.           La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

5.           Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.

6.           L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato a Eurojust.

7.           L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di Eurojust.

8.           Il collegio adotta il bilancio di Eurojust. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

9.           Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio, Eurojust informa quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio in conformità delle disposizioni dell'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

10.         Salvo in casi di forza maggiore, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni, in conformità dell'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo.

Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo o il Consiglio avanzano obiezioni debitamente giustificate, tale periodo è prorogato una volta di due settimane.

Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, Eurojust ritira la proposta e può presentarne una nuova.

11.         Eurojust può finanziare un progetto di acquisto immobiliare mediante un prestito previa approvazione dell'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 50 Esecuzione del bilancio

Il direttore amministrativo agisce in qualità di ordinatore di Eurojust ed esegue il bilancio di Eurojust, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.

Articolo 51 Rendicontazione e discarico

1.           Entro il 1º marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile di Eurojust comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

2.           Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, Eurojust trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

3.           Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Eurojust consolidati con i conti della Commissione.

4.           Ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1º giugno che segue l'esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori di Eurojust.

5.           Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Eurojust ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi di Eurojust sotto la sua responsabilità e li trasmette per parere al collegio.

6.           Il collegio formula un parere sui conti definitivi di Eurojust.

7.           Entro il 1º luglio che segue l'esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del collegio, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

8.           I conti definitivi di Eurojust sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso.

9.           Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. Il direttore amministrativo invia tale risposta anche al collegio e alla Commissione.

10.         Su richiesta, il direttore amministrativo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore amministrativo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

11.         Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

12.         Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 52 Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili a Eurojust sono adottate dal collegio in conformità del [regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee], previa consultazione della Commissione. Si discostano dal [regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002] solo per esigenze specifiche di funzionamento di Eurojust e previo accordo della Commissione.

CAPO VII DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 53 Disposizioni generali

Al personale di Eurojust si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Articolo 54 Esperti nazionali distaccati e altro personale

1.           Eurojust può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dal medesimo.

2.           Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali a Eurojust.

CAPO VIII VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 55 Associazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali

1.           Eurojust trasmette la sua relazione annuale al Parlamento europeo, che può formulare osservazioni e conclusioni.

2.           Il presidente del collegio compare dinanzi al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, per discutere questioni inerenti a Eurojust, in particolare per presentare le relazioni annuali, tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza. Durante le discussioni non è fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni concrete riguardanti specifici casi operativi.

3.           Oltre agli altri obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Eurojust trasmette al Parlamento europeo a titolo informativo:

a)      i risultati di studi e progetti strategici elaborati o commissionati da Eurojust;

b)      gli accordi di lavoro conclusi con terzi;

c)      la relazione annuale del garante europeo della protezione dei dati.

4.           Eurojust trasmette la sua relazione annuale ai parlamenti nazionali. Eurojust trasmette ai parlamenti nazionali anche i documenti di cui al paragrafo 3.

Articolo 56 Valutazione e riesame

1.           Entro [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente regolamento, dell'efficacia e dell'efficienza di Eurojust e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione riguarda, in particolare, l'eventuale necessità di modificare il mandato di Eurojust e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

2.           La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al collegio. I risultati della valutazione sono pubblici.

3.           Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti da Eurojust in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.

CAPO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 57 Privilegi e immunità

A Eurojust e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 58

Regime linguistico

1.           A Eurojust si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio[21].

2.           I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Eurojust sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 59 Riservatezza

1.           I membri nazionali, gli aggiunti e i loro assistenti di cui all'articolo 7, il personale di Eurojust, i corrispondenti nazionali e il responsabile della protezione dei dati hanno l'obbligo della riservatezza rispetto a qualsiasi informazione di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2.           L'obbligo della riservatezza si applica a qualsiasi persona e a qualsiasi organismo che collabori con Eurojust.

3.           L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro o dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.           L'obbligo della riservatezza si applica a tutte le informazioni ricevute da Eurojust, a meno che tali informazioni siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.

5.           I membri e il personale del garante europeo della protezione dei dati hanno l'obbligo della riservatezza rispetto a qualsiasi informazione di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 60 Trasparenza

1.           Ai documenti attinenti ai compiti amministrativi di Eurojust si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.           Il collegio adotta, entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.           Le decisioni adottate da Eurojust ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 61 OLAF e Corte dei conti europea

1.           Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, Eurojust, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale di Eurojust utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

2.           La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da Eurojust.

3.           L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio[22], per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a spese finanziate da Eurojust.

4.           Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e Interpol, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Eurojust contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

Articolo 62 Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate

Eurojust applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate, di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione[23]. Tali norme contengono, tra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione di tali informazioni.

Articolo 63 Indagini amministrative

Le attività amministrative di Eurojust sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 64 Responsabilità diversa dalla responsabilità per trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1.           La responsabilità contrattuale di Eurojust è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2.           La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Eurojust.

3.           In materia di responsabilità extracontrattuale, Eurojust risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri e indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 37, i danni causati dal collegio o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.

4.           Il paragrafo 3 si applica anche ai danni per colpa di un membro nazionale, di un aggiunto o di un assistente nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia quando questi agiscono sulla base dei poteri loro conferiti a norma dell'articolo 8, il rispettivo Stato membro d'origine rimborsa a Eurojust gli importi pagati da quest'ultimo in risarcimento dei danni.

5.           La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

6.           Gli organi giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità di Eurojust di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001[24].

7.           La responsabilità individuale del personale di Eurojust nei confronti di Eurojust è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 65 Accordo di sede e condizioni operative

Eurojust ha sede all'Aia (Paesi Bassi).

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di Eurojust nei Paesi Bassi e alle strutture che tale paese deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili nei Paesi Bassi al direttore amministrativo, ai membri del collegio, al personale di Eurojust e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del collegio, tra Eurojust e i Paesi Bassi.

I Paesi Bassi garantiscono le migliori condizioni possibili per il funzionamento di Eurojust, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 66 Disposizioni transitorie

1.           Eurojust subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI.

2.           I membri nazionali di Eurojust distaccati da ciascuno Stato membro a norma della decisione 2002/187/GAI assumono le funzioni di membri nazionali di Eurojust ai sensi del capo II del presente regolamento. Il loro mandato può essere prorogato una volta in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, dopo che questo è entrato in vigore, a prescindere da una proroga precedente.

3.           Il presidente e i vicepresidenti di Eurojust al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento assumono le funzioni di presidente e vicepresidenti di Eurojust ai sensi dell'articolo 11 fino a scadenza del rispettivo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI. Essi possono essere rieletti una volta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento, dopo che questo è entrato in vigore, a prescindere da una precedente rielezione.

4.           L'ultimo direttore amministrativo nominato ai sensi dell'articolo 29 della decisione 2002/187/GAI assume le funzioni di direttore amministrativo ai sensi dell'articolo 17 fino a scadenza del suo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI. Il mandato del direttore amministrativo può essere prorogato una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5.           Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI. In particolare, tutti gli accordi internazionali conclusi ed entrati in vigore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono giuridicamente validi.

Articolo 67 Abrogazione

1.           Il presente regolamento sostituisce e abroga le decisioni 2002/187/GAI, 2003/659/GAI e 2009/426/GAI.

2.           I riferimenti alle decisioni abrogate di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 68 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO 1

Elenco delle forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1:

– criminalità organizzata;

– terrorismo;

– traffico di stupefacenti;

– riciclaggio del denaro;

– corruzione;

– reati contro gli interessi finanziari dell'Unione;

– omicidio volontario, lesioni personali gravi;

– rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

– abuso e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali;

– razzismo e xenofobia;

– furti organizzati;

– criminalità connessa al traffico di veicoli rubati;

– truffe e frodi;

– racket e estorsioni;

– contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

– falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

– falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento;

– criminalità informatica;

– abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario;

– organizzazione clandestina di immigrazione;

– tratta di esseri umani;

– traffico illecito di organi e tessuti umani;

– traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

– traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

– traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

– traffico illecito di specie animali protette;

– traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

– criminalità ambientale;

– inquinamento provocato dalle navi;

– criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive;

– genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

ALLEGATO 2

Categorie di dati personali di cui all'articolo 27

1.           a)       cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;

b)      data e luogo di nascita;

c)      cittadinanza;

d)      sesso;

e)      luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

f)       codici di previdenza sociale, patenti di guida, documenti d'identità e dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;

g)      informazioni riguardanti le persone giuridiche, se comprendono informazioni relative a persone fisiche identificate o identificabili oggetto di un'indagine o di un'azione penale;

h)      conti bancari e conti presso altri istituti finanziari;

i)       descrizione e natura dei fatti contestati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini;

j)       fatti che fanno presumere l'estensione internazionale del caso;

k)      informazioni relative alla presunta appartenenza ad un'organizzazione criminale;

l)       numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione, nonché dati connessi necessari per identificare l'abbonato o l'utente;

m)     dati relativi all'immatricolazione dei veicoli;

n)      profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali;

2.           a)       cognome, cognome da nubile, nome ed eventuale alias o pseudonimo;

b)      data e luogo di nascita;

c)      cittadinanza;

d)      sesso;

e)      luogo di residenza, professione e luogo di soggiorno della persona interessata;

f)       descrizione e natura dei fatti che riguardano i soggetti interessati, data in cui sono stati commessi, loro qualifica penale e livello di sviluppo delle indagini.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

              3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[25]

Settore: 33 - Giustizia

Attività: 33.03 - Giustizia in materia penale e civile (dal 2014: 33.03 – Giustizia)

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[26]

þ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Eurojust è stato istituito con decisione 2002/187/GAI, a seguito di un'iniziativa degli Stati membri, quale organo dell'Unione dotato di personalità giuridica diretto a rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità. L'articolo 85 del TFUE prevede che Eurojust sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Il suo compito è sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri dell'Unione europea. La presente proposta di regolamento prevede un unico quadro giuridico rinnovato per una nuova agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, che subentri a Eurojust.

1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 2: Migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e pertanto contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia

Attività ABM/ABB interessate

33.03: Giustizia in materia penale e civile

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Riunendo alti magistrati delle procure e giudici provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE, Eurojust svolge un ruolo centrale nello sviluppo di uno spazio europeo di giustizia. Riveste inoltre un ruolo fondamentale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera nell'UE, in quanto facilitatore efficace della cooperazione giudiziaria, settore in cui i professionisti nazionali hanno sempre più bisogno di assistenza. Gli effetti previsti sono i seguenti.

1. Attività operativa di Eurojust

Eurojust sostiene e rafforza la cooperazione giudiziaria in materia penale. I membri nazionali, che agiscano individualmente o collegialmente, intervengono nelle fattispecie penali concrete in cui le autorità nazionali necessitano maggiore coordinamento o devono affrontare difficoltà pratiche nella cooperazione giudiziaria e nell'uso degli strumenti di riconoscimento reciproco. Eurojust ha contribuito a superare la diversità dei sistemi e delle tradizioni giuridiche e a favorire la fiducia reciproca, elemento essenziale degli strumenti di riconoscimento reciproco, risolvendo rapidamente problemi linguistici o giuridici oppure individuando le autorità competenti in altri paesi.

2. Eurojust, centro di consulenza giudiziaria per un'azione efficace contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera

Eurojust svolge un ruolo importante nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, organizza riunioni di coordinamento in cui le autorità nazionali cercano di concordare un approccio comune alle indagini, prepara richieste di assistenza, risponde o anticipa le risposte a quesiti giuridici oppure decide in merito a operazioni simultanee. Eurojust è coinvolto nell'istituzione delle squadre investigative comuni e vi partecipa, fornendo sostegno agli Stati membri.

3. Cooperazione di Eurojust con i partner

Eurojust coopera con altre agenzie, in particolare Europol e l'OLAF, e con paesi terzi, e ospita i segretariati della rete giudiziaria europea, della rete delle squadre investigative comuni e della rete sul genocidio, in conformità delle rispettive decisioni del Consiglio.

4. Relazioni di Eurojust con la Procura europea

Ai sensi dell'articolo 86 del TFUE, la Procura europea va istituita "a partire da Eurojust". La presente proposta pertanto mira anche a disciplinare i rapporti tra Eurojust e la Procura europea. Il sostegno amministrativo alla Procura europea sarà fornito a costo zero.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Conformemente alla tabella di marcia per l'attuazione della dichiarazione congiunta sulle agenzie, la Commissione sta elaborando una serie di orientamenti per la definizione di indicatori fondamentali di risultato per le agenzie, che dovrebbero essere pronti nel 2013.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Nel breve periodo, Eurojust dovrebbe continuare a svolgere le sue attività centrali, in particolare quelle direttamente legate al sostegno e al potenziamento del coordinamento e della cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera. Dovranno essere rafforzati il flusso di informazioni e il collegamento tra le autorità nazionali ed Eurojust.

Nel medio termine, la presente proposta provvederà a rafforzare la struttura, il funzionamento e i compiti di Eurojust e il controllo parlamentare, conformemente all'articolo 85 del TFUE. Vi sono poi i requisiti connessi all'articolo 86 del TFUE e all'istituzione di una Procura europea a partire da Eurojust: Eurojust sarà tenuto a fornire servizi di sostegno amministrativo alla Procura europea.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il valore aggiunto dell'azione di Eurojust, ossia facilitare la cooperazione giudiziaria tra le autorità nazionali degli Stati membri e rafforzare il coordinamento per combattere più efficacemente la criminalità organizzata, ha un'intrinseca dimensione UE e può essere realizzato solo a livello di Unione.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le relazioni annuali di Eurojust confermano l'esigenza di coordinamento a livello di UE e internazionale e di sostegno nella lotta alle forme gravi di criminalità transfrontaliera. Nell'ultimo decennio si è registrata un'esplosione dei reati di criminalità organizzata, quali il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il terrorismo e la cibercriminalità, compresa la pornografia minorile. Sta emergendo un nuovo panorama criminale, contraddistinto in modo sempre più marcato da gruppi estremamente mobili e flessibili che operano in molteplici giurisdizioni e settori criminali ricorrendo, in particolare, al sistematico utilizzo illegale di Internet. Gli Stati membri non possono combatterli efficacemente a livello nazionale, pertanto il coordinamento e l'assistenza diventano fondamentali. Eurojust è l'unica agenzia dell'UE che presta sostegno alle autorità giudiziarie nazionali affinché possano indagare e perseguire tali casi in maniera adeguata.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale è un aspetto cruciale della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il compito di Eurojust di agevolare il coordinamento e la cooperazione si inserisce nel contesto di altri strumenti giuridici del settore, quali la convenzione sull'assistenza giudiziaria del 2000, la decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e la decisione quadro del Consiglio sui conflitti di giurisdizione. Sono da tenere in considerazione le sinergie con le altre agenzie GAI, in particolare Europol, e la necessità di evitare duplicazioni dei compiti e migliorare la cooperazione. Altre sinergie discenderanno dalla cooperazione tra Eurojust e la Procura europea.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

x Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguìto da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[27]

Gestione diretta a opera della Commissione

– a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– ¨  a opera dalle agenzie esecutive;

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨ paesi terzi o gli organismi da essi designati;

– ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ¨la BEI e il Fondo europeo per gli investimenti;

– X gli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– ¨ organismi di diritto pubblico;

– ¨ organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La presente proposta legislativa mira a modernizzare il quadro giuridico di Eurojust e razionalizzarne il funzionamento.

È stata elaborata in uno spirito di neutralità di bilancio. Di conseguenza, resta valida la programmazione finanziaria di Eurojust per il periodo 2014-2020 adottata dalla Commissione nel luglio 2013.

Tuttavia, la presente proposta di regolamento introduce un elemento di novità che riguarda le relazioni con la Procura europea: come previsto nella presente proposta di regolamento, Eurojust darà sostegno amministrativo alla Procura europea, con personale, risorse finanziarie, strutture di sicurezza e strumenti informatici.

In parallelo, Eurojust non si occuperà più dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE, che rappresentano tra il 5 e il 10% del suo attuale carico di lavoro. Di conseguenza i posti possono essere spostati all'interno dell'Agenzia per fornire sostegno alla Procura europea.

Pertanto, l'incidenza finanziaria della presente proposta è neutra sotto il profilo del bilancio e non modifica il totale dei posti previsti nella programmazione finanziaria per il periodo 2014-2020.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Ogni anno il presidente di Eurojust, a nome del collegio, trasmette al Parlamento europeo la relazione annuale sulle attività svolte da Eurojust, informazioni sugli accordi di lavoro conclusi con terzi e la relazione annuale del garante europeo della protezione dei dati.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione esterna indipendente dell'attuazione del regolamento e delle attività di Eurojust.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

In questa fase non sono stati individuati particolari rischi nei sistemi di gestione e di controllo.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Eurojust è soggetto a controlli amministrativi, inclusi il controllo di bilancio, l'audit interno, le relazioni annuali della Corte dei conti europea e il discarico annuale per l'esecuzione del bilancio dell'UE.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti all'Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione………………………...……….] || Diss./Non diss. [28] || di paesi EFTA[29] || di paesi candidati[30] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3 || 33.0304 Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) || Diss. || NO || SÌ Previo accordo || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione……………………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

|| || Diss. || NO || NO || NO || NO

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3 || Sicurezza e cittadinanza

EUROJUST || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

Titolo 1 || Impegni || (1) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2) || || || || || || || ||

Titolo 2 || Impegni || (1a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Pagamenti || (2a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Titolo 3 || Impegni || (3a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Pagamenti || (3b) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE degli stanziamenti per EUROJUST || Impegni || = 1 +1a +3 bis || || || || || || || ||

Pagamenti || =2+2a +3b || || || || || || || ||

Programma Giustizia || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

33 03 02 – Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale || Impegni || (1) || || || || || || 0,400 || || 0,400

Pagamenti || (2) || || || || || || 0,400 || || 0,400

TOTALE Programma Giustizia[31] || Impegni || (1) || || || || || || 0,400 || || 0,400

Pagamenti || (2) || || || || || || 0,400 || || 0,400

L'attuale calcolo si basa sull'ipotesi che il sostegno amministrativo dato da Eurojust alla Procura europea, con personale, risorse finanziarie, strutture di sicurezza e strumenti informatici, sia neutro sotto il profilo del bilancio e non richieda ulteriore personale rispetto alla tabella dell'organico di Eurojust, in quanto è prevista una riassegnazione interna a Eurojust in conseguenza della cessazione di alcune attività dopo l'istituzione della Procura europea.

In pratica, la struttura amministrativa di Eurojust dovrebbe coprire le esigenze di Eurojust e della Procura europea. Questa struttura amministrativa dovrebbe assicurare il coordinamento della pianificazione e dell'esecuzione del bilancio, vari aspetti di gestione del personale e la fornitura di tutti gli altri servizi di sostegno.

Il contabile di Eurojust dovrebbe essere il contabile della Procura europea.

I costi di valutazione, in particolare dell'attuazione e dell'incidenza del presente regolamento nonché dell'efficacia e efficienza di Eurojust, dovrebbero essere coperti dal nuovo programma Giustizia.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

DG: GIUSTIZIA ||

Ÿ Risorse umane || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE DG GIUSTIZIA || Stanziamenti || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || || || || || 0,400 || || 0,400

Pagamenti || || || || || || 0,400 || || 0,400

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell'organismo]

– X  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi     La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RISULTATI

Tipo[32] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[33] … || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2 … || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 3 || || || || || || || || || || || || || || || ||

Risultato || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || . || || || || || ||

3.2.3.     Incidenza prevista sulle risorse umane [dell'organismo]

3.2.3.1.  Sintesi

– þ  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

– o  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come indicato di seguito:

in equivalenti a tempo pieno: ETP

Risorse umane || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale

Posti della tabella dell'organico (in unità) || || || || || || || ||

- di cui AD || || || || || || || ||

- di cui AST || || || || || || || ||

Personale esterno (ETP) || || || || || || || ||

- di cui agenti contrattuali || || || || || || || ||

- di cui esperti nazionali  distaccati (END) || || || || || || || ||

Personale totale || || || || || || || ||

Mio EUR (al terzo decimale)

Spese per il personale || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale

Posti nella tabella dell'organico || || || || || || || ||

- di cui AD || || || || || || || ||

- di cui AST || || || || || || || ||

Personale esterno || || || || || || || ||

- di cui agenti contrattuali || || || || || || || ||

- di cui esperti nazionali  distaccati (END) || || || || || || || ||

Spese totali per il personale || || || || || || || ||

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

– X  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane aggiuntive.

– La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || Anno2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || ||

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[34] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[35] || - in sede[36] || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || || || || || || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Osservazione della situazione politica e consulenza all'Agenzia, consulenza di bilancio e finanziaria all'Agenzia e pagamenti effettivi, discarico, procedure di progetto di bilancio

Personale esterno ||

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP dovrebbe essere inserita nella sezione 3 dell'allegato.

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– X  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[37].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[38]

Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[1]               Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, modificata con decisione 2003/659/GAI del Consiglio e con decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

[2]               Il rafforzamento dell'assistenza e della cooperazione di polizia nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità è oggetto del progetto di proposta di un nuovo regolamento Europol.

[3]               Decisione 2009/426/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

[4]               COM(2008) 135 def.

[5]               Study on the Strengthening of Eurojust, condotto da GHK.

[6]               GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[7]               GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

[8]               GU L 245 del 29.9.2003, pag. 44.

[9]               GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14.

[10]             GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

[11]             GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

[12]             GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38.

[13]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[14]             GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.

[15]             GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[16]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[17]             Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.

[18]             Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEEA), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.

[19]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

[20]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[21]             GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

[22]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[23]             GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

[24]             GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. A decorrere dal 10 gennaio 2015 il regolamento (CE) n. 44/2001 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1215/2012.

[25]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[26]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[27]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[28]             Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

[29]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[30]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[31]             L'articolo 56 del progetto di regolamento prevede l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione sull'attuazione del regolamento. Tale relazione si basa su uno studio esterno.

[32]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

[33]             Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

[34]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[35]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[36]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[37]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[38]             Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.