52013PC0506

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» /* COM/2013/0506 final - 2013/0245 (NLE) */


RELAZIONE

1.           Contesto della proposta

1.1.        Contesto generale

Uno dei principali obiettivi del programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" per il periodo 2014-2020 è rafforzare l'industria europea mediante azioni a sostegno della ricerca e dell'innovazione in una serie di settori industriali. In particolare, il programma consente la creazione di partenariati pubblico-privati in grado di contribuire a far fronte ad alcune delle principali sfide che l'Europa deve affrontare.

La proposta prevede la proroga dello stato di impresa comune nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno istituita nell'ambito del settimo programma quadro, in linea con la comunicazione della Commissione «Partenariati pubblico-privati in "Orizzonte 2020": uno strumento potente per l'innovazione e la crescita in Europa»[1], nonché con le comunicazioni della Commissione «Energia 2020 — Strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura»[2] e «Energia pulita per i trasporti: strategia europea in materia di combustibili alternativi»[3].

1.2.        Motivazioni e obiettivi di un'impresa comune nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno

Un'impresa comune nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è necessaria:

· per affrontare due sfide chiave per l'UE — garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e favorire/mantenere la competitività;

· sostenere le politiche dell'UE in materia di energia sostenibile e trasporti, cambiamenti climatici, ambiente e competitività industriale, come previsto dalla strategia Europa 2020 per la crescita e contribuire al conseguimento dell'obiettivo principale dell'UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

· affrontare una serie di ostacoli a un'attività di ricerca/innovazione efficace in questo ambito, quali: rischi elevati, costi di R&S elevati, diffusione delle conoscenze, insuccessi di mercato. L'industria da sola non può investire a causa di tali ostacoli, pertanto è necessario il sostegno del settore pubblico;

· contrastare la frammentazione dei programmi degli Stati membri e realizzare lo sforzo coordinato su larga scala e a lungo tempo di natura trasversale e transnazionale richiesto;

· aiutare il settore industriale a stabilire un programma di ricerca e innovazione a lungo termine, creare la massa critica necessaria, ottenere investimenti privati grazie all'effetto leva, offrire finanziamenti stabili, facilitare la condivisione delle conoscenze, ridurre i rischi, abbassare i costi e ridurre i tempi necessari per l'utilizzo commerciale.

L'obiettivo generale dell'impresa comune FCH 2 per il periodo 2014-2024 è sviluppare un settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno dell'Unione europea che sia forte, sostenibile e competitivo a livello globale, in particolare al fine di raggiungere le seguenti finalità:

– ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto, aumentandone al contempo la durata a livelli tali da rendere tali sistemi competitivi nei confronti delle tecnologie convenzionali;

– aumentare l'efficienza elettrica e la durata delle celle a combustibile impiegate per la produzione di energia elettrica, riducendo al tempo stesso i costi, a livelli tali da renderle competitive nei confronti delle tecnologie convenzionali;

– aumentare l'efficienza energetica della produzione distribuita dell'idrogeno ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua, riducendo al contempo le spese in conto capitale del sistema, affinché la combinazione tra l'idrogeno e il sistema delle celle a combustibile in cui è utilizzato sia competitiva con le alternative disponibili sul mercato;

– dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego dell'idrogeno a sostegno dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabili nei sistemi energetici, compreso il suo impiego quale mezzo competitivo di stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

1.3.        Sviluppare i risultati dell'esperienza passata

La proposta di impresa comune 2 poggia sui risultati della precedente impresa comune, istituita nell'ambito del PQ7. I principali risultati finora conseguiti dall'impresa comune FCH esistente sono consistiti nella creazione di un partenariato forte, nell'ottenere investimenti pubblici e privati grazie all'effetto leva e nel favorire il forte coinvolgimento del settore industriale (in particolare, delle PMI). L'impresa comune FCH esistente ha altresì realizzato un significativo portafoglio di progetti di importanza strategica. Sono stati compiuti notevoli progressi tecnologici sia nel settore dell'energia, sia nelle applicazioni di trasporto. Sono state introdotte sul mercato alcune applicazioni preliminari, come carrelli elevatori e piccoli gruppi elettrogeni di backup. L'impresa comune ha altresì incoraggiato il settore industriale, gli Stati membri e la comunità della ricerca a impegnare una maggiore quantità delle proprie risorse. La partecipazione della grande industria e delle PMI è stabile e di gran lunga maggiore rispetto al programma PQ7-Energia.

La prima valutazione intermedia, completata nel 2011 con l'aiuto di esperti indipendenti, ha portato a concludere che l'approccio dell'impresa comune riesce in genere a valorizzare le attività pubblico-private di sviluppo tecnologico e dimostrazione, oltre a garantire stabilità al lavoro della comunità di R&S. Gli obiettivi tecnici generali dell'impresa comune FCH sono stati ritenuti ambiziosi e concorrenziali.

Sebbene il settore FCH abbia raggiunto un livello di innovazione avanzato, è ancora un settore prematuro e vulnerabile. Passare dalla fase di progettazione alla piena attuazione delle tecnologie FCH in un ambiente globale competitivo richiede un aumento considerevole degli investimenti pubblici e privati in R&S negli Stati membri e nei paesi associati. I fondi pubblici resi disponibili nell'UE per la ricerca nel settore FCH, sia negli Stati membri sia nell'ambito del programma quadro, non sono sufficienti a coprire le risorse finanziarie stimate necessarie all'attuazione della tabella di marcia tecnologica per il settore FCH per il periodo 2014-2020[4]. Tuttavia, una politica pubblica ambiziosa può consentire di creare l'ambiente positivo in grado di far leva sugli investimenti privati necessari a integrare il sostegno pubblico e soddisfare le esigenze del settore R&S.

La proposta relativa alla proroga dello stato di impresa comune FCH comprende disposizioni volte a favorire la semplificazione e la flessibilità delle operazioni.

2.           Consultazioni con i soggetti interessati e valutazione d'impatto

Risultati delle consultazioni

· La proroga dell'impresa comune FCH nell'ambito del programma "Orizzonte 2020" è stata oggetto di consultazioni con gruppi di soggetti portatori d'interesse delle comunità dell'industria e della ricerca, Stati membri e il pubblico. Sono stati organizzati numerosi seminari e incontri ad-hoc nel 2012 per discutere le priorità della ricerca sulle celle a combustibile e l'idrogeno e definire il meccanismo migliore per l'attuazione del programma di ricerca & innovazione a livello europeo. Nella seconda metà del 2012 un'indagine rivolta a portatori di interessi è stata inviata a tutti i beneficiari dell'impresa comune FCH. Sono state ricevute 154 risposte, di cui 46 dal Gruppo industriale. Il 93% dei beneficiari ha indicato di essere favorevole alla proroga dell'impresa comune FCH. Inoltre, il 70% dei membri del Gruppo industriale ha registrato una crescita del proprio fatturato relativo alle attività FCH dal 2007 e il 70% ha aumentato i propri investimenti in attività di R&S. In circa metà dei casi, gli intervistati hanno indicato di aver aumentato i propri investimenti in R&S come conseguenza diretta della costituzione dell'impresa comune.

· Nel periodo compreso tra luglio e ottobre è stata condotta una consultazione pubblica, a seguito della quale sono state ricevute 127 risposte. La maggioranza degli intervistati concorda sul fatto che la tecnologia FCH svolgerà un ruolo di prim'ordine nei settori energetico e dei trasporti a basse emissioni di carbonio del futuro (98% degli intervistati), per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'UE (94%) e per la competitività industriale dell'UE (95%). I risultati delle consultazioni pubbliche relative a un partenariato pubblico-privato (PPP) relativo al settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno nell'ambito del programma "Orizzonte 2020" sono disponibili online alla pagina: http://ec.europa.eu/research/consultations/fch_h2020/fch-f2020-consultation-results.pdf.

Valutazione d'impatto

La proposta di regolamento è stata oggetto di una valutazione d'impatto da parte della Commissione, ad essa allegata.

3.           Elementi giuridici della proposta

· Sintesi delle misure proposte

Le misure suggerite consistono in una proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2». L'impresa comune FCH è stata inizialmente istituita dal regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio del 30 maggio 2008, che va abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

· Base giuridica

La base giuridica della proposta è rappresentata dall'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si applicano altresì le Regole di partecipazione e diffusione di "Orizzonte 2020".

· Sussidiarietà e proporzionalità

Gli obiettivi della proposta non possono essere pienamente raggiunti dagli Stati membri in quanto la portata della sfida supera la capacità di ciascuno Stato membro di agire da solo. Le differenze significative rilevate tra i programmi nazionali, nonché la loro frammentazione e a volte sovrapposizione impongono un intervento più efficace a livello dell'Unione europea. La messa in comune e il coordinamento degli sforzi di ricerca e sviluppo a livello dell'UE offrono maggiori possibilità di successo, data la natura transnazionale delle infrastrutture e delle tecnologie da sviluppare e la necessità di disporre di un volume sufficiente di risorse. L'intervento dell'Unione europea contribuirà a razionalizzare i programmi di ricerca e garantire l'interoperabilità dei sistemi elaborati, non soltanto grazie alla ricerca pre-normativa comune volta a sostenere l'elaborazione di norme, ma anche grazie alla normalizzazione de facto che risulterà dalla stretta cooperazione in materia di ricerca e dai progetti di dimostrazione transnazionali. Tale normalizzazione aprirà un mercato più vasto e stimolerà la concorrenza. Il campo d'applicazione della proposta dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a proseguire iniziative complementari a livello nazionale, al fine di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca — infatti l'impresa comune intende precisamente mobilitare questi programmi nazionali e regionali per ottimizzare gli sforzi combinati.

In conformità al principio di proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per la ragione seguente:

la creazione di un'impresa che prevede la partecipazione della Comunità rende necessario un regolamento del Consiglio.

4.           Incidenza sul bilancio

Il bilancio dell'UE, complessivamente pari a 700 milioni di EUR[5] (compresi i paesi EFTA), proverrà dal bilancio delle sfide sociali raccolte dal programma "Orizzonte 2020" «Energia sicura, pulita ed efficiente» e «Trasporto intelligente, verde e integrato».

I costi amministrativi dell'impresa comune FCH 2 non superano i 40 milioni di EUR e saranno coperti in contanti su base annua, equamente suddivisi tra l'Unione europea e i membri diversi dall'Unione europea. L'Unione europea contribuisce per il 50%, il gruppo industriale per il 43% e il gruppo di ricerca per il 7%.

Le attività di ricerca vengono finanziate dall'UE e dalle entità costituenti dei membri diversi dall'Unione partecipanti alle azioni indirette, laddove il contributo dell'UE viene versato in contanti e il contributo delle entità costituenti degli altri membri è prestato in natura nell'ambito delle azioni indirette.

5.           Elementi facoltativi

· Periodo di transizione

In seguito all'approvazione della proposta di regolamento sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2», il regolamento (CE) n. 521/2008 viene abrogato; tuttavia, le azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 e gli obblighi finanziari relativi a tali azioni continuano ad essere regolamentati da tale atto legislativo fino al loro completamento.

· Riesame

La Commissione europea presenterà una relazione annuale sui progressi conseguiti dall'impresa comune FCH 2. La Commissione europea esegue altresì un riesame intermedio e un esame finale all'atto dello scioglimento dell'impresa comune.

Il discarico per l'esecuzione del contributo dell'Unione rientra nell'ambito del discarico dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, alla Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 319 del trattato.

· Riesame/revisione/termine di efficacia

La proposta contiene una clausola di riesame.

La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo.

2013/0245 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[6]

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

considerando quanto segue:

(1)       La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) sottolinea la necessità di partenariati pubblico-privati che assumano la forma di iniziative tecnologiche congiunte[8].

(2)       La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[9] individua specifici partenariati pubblico-privati da sostenere, compreso un partenariato pubblico-privato nell'ambito specifico dell'iniziativa tecnologica congiunta delle celle a combustibile e dell'idrogeno.

(3)       La strategia Europa 2020[10] sottolinea la necessità di creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione in Europa al fine di favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea. Sia il Parlamento europeo, sia il Consiglio hanno approvato questa impostazione.

(4)       Il regolamento (UE) n. …/2013 del parlamento europeo e del Consiglio, del … 2013, che istituisce il programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)[11] , intende raggiungere un maggiore impatto sulla ricerca e sull'innovazione associando i fondi del programma "Orizzonte 2020" e quelli dei partenariati pubblico-privato nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire agli obiettivi di maggiore competitività dell'Europa e a risolvere le sfide sociali. Il coinvolgimento dell'Unione europea in tali partenariati può assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 del trattato conformemente alla decisione n. 1982/2006/CE.

(5)       Conformemente alla decisione (UE) n. …/2013, del Consiglio, del […] 2013, che stabilisce il programma specifico recante attuazione di "Orizzonte 2020" (2014-2020)[12] è opportuno fornire ulteriore sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione (UE) n. 1982/2006/CE alle condizioni specificate nella decisione (UE) n. […]/2013.

(6)       L'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno», istituita dal regolamento (CE) n. 521(2008) del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa Comune «Celle a combustibile e idrogeno»[13] , ha dimostrato il potenziale dell'idrogeno come vettore energetico e delle celle a combustibile come convertitori di energia al fine di offrire una via verso sistemi ecocompatibili che siano in grado di ridurre le emissioni, aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e stimolare l'economia. La valutazione intermedia dell'impresa comune FCH[14] ha evidenziato che l'impresa comune è servita da piattaforma per creare un partenariato forte, ottenere investimenti pubblici e privati grazie all'effetto leva e favorire il forte coinvolgimento dell'industria, in particolare delle PMI. L'incremento altresì suggerito di aumentare le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno è stato inserito tra i nuovi obiettivi da perseguire. È pertanto opportuno che il suo ambito di ricerca continui a essere sostenuto allo scopo di sviluppare un portafoglio di soluzioni pulite, efficienti e sostenibili fino loro introduzione sul mercato.

(7)       È altresì opportuno che la prosecuzione dell'azione di sostegno al programma di ricerca sulle celle a combustibile e l'idrogeno tenga conto dell'esperienza acquisita dalle attività dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 1», compresi i risultati della prima valutazione intermedia relativa e i risultati delle raccomandazioni dei soggetti portatori d'interesse[15], e che detta azione sia attuata attraverso una struttura più adeguata allo scopo e regole volte ad accrescere l'efficienza e garantire la semplificazione. A tal fine, è opportuno che l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» adotti un regolamento finanziario adeguato alle sue esigenze specifiche ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione[16].

(8)       I membri dell'impresa comune FCH diversi dall'Unione europea hanno manifestato per iscritto il proprio consenso affinché le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune FCH siano condotte nell'ambito di una struttura che sia meglio adattata alla natura di un partenariato pubblico-privato. È opportuno che i membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione europea accettino lo statuto di cui all'allegato del presente regolamento mediante una lettera di accettazione.

(9)       Per raggiungere i propri obiettivi, è opportuno che l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» fornisca sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte aperti e competitivi.

(10)     È opportuno che i contribuiti dai membri diversi dall'Unione europea ovvero delle loro entità costituenti non si limitino alla copertura dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH 2 e al cofinanziamento richiesto per la conduzione di azioni di ricerca e innovazione sostenute dalla medesima impresa.

(11)     Occorre che i contributi dei membri diversi dall'Unione europea o delle loro entità costituenti riguardino altresì le altre attività da svolgersi da parte dell'industria, specificate nel piano delle attività aggiuntive. Al fine di avere una panoramica completa dell'effetto leva, è opportuno che queste ulteriori attività costituiscano dei contributi alla più ampia iniziativa tecnologica congiunta FCH.

(12)     Le specificità del settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno, in particolare il fatto che si tratti ancora di un settore prematuro che non registra chiari rendimenti sugli investimenti e i cui principali benefici sono solo di natura sociale, giustificano il fatto che il contributo dell'Unione è più alto rispetto a quello prestato dai membri diversi dall'Unione. Al fine di promuovere una maggiore rappresentatività dei gruppi membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» 2 e sostenere la partecipazione di nuove entità costituenti all'iniziativa tecnologica congiunta, è consigliabile che il contributo dell'Unione sia erogato in due rate, la concessione della seconda delle quali è condizionata al rispetto di obblighi aggiuntivi, in particolare in capo alle nuove entità costituenti.

(13)     Nel valutare l'impatto complessivo dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno, si tiene conto degli investimenti di tutti i soggetti giuridici diversi dall'Unione che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di detta iniziativa tecnologica congiunta. Sono previsti investimenti complessivi nell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno pari ad almeno 700 milioni di EUR.

(14)     È necessario che la partecipazione alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» sia conforme al regolamento (UE) n. … /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»[17].

(15)     È necessario che il contributo finanziario dell'Unione europea sia gestito in conformità al principio della sana gestione finanziaria e alle disposizioni di gestione indiretta pertinenti, previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 sulle disposizioni di attuazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[18].

(16)     È opportuno che le revisioni contabili dei beneficiari dell'assistenza finanziaria dell'Unione previsti dal presente regolamento siano condotti in maniera tale da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità al regolamento (UE) n. …/2013 [programma quadro "Orizzonte 2020"].

(17)     Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» devono essere protetti durante l'intero ciclo della spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'accertamento delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(18)     È opportuno che il revisore interno della Commissione possa esercitare sull'impresa comune FCH 2 le medesime competenze che esercita nei confronti della Commissione.

(19)     Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall'Unione europea può escludere la possibilità di esaminare i conti di tutte le entrate e le spese di tali organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli organismi di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 sono soggetti all'esame di un organismo di revisione contabile indipendente che è tenuto a esprimere un parere, inter alia, sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La possibilità di evitare una doppia revisione contabile dei conti giustifica il fatto che i conti dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» non debbano essere soggetti all'esame della Corte dei conti.

(20)     In virtù dei principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli obiettivi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» di rafforzamento della ricerca industriale e dell'innovazione nell'Unione europea non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della necessità di evitare interventi doppi, mantenendo una massa critica e garantendo l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, essere conseguiti meglio a livello di Unione; il presente regolamento si limita allo stretto necessario per raggiungere questi obiettivi e non va al di là di quanto è necessario a tal fine.

(21)     L'impresa comune FCH è stata istituita per un periodo fino al 31 dicembre 2017. È necessario che l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» prosegua nella sua azione di sostegno al programma di ricerca sulle celle a combustibile e l'idrogeno ampliando il campo di applicazione delle attività nell'ambito di una serie modificata di regole. È necessario che la transizione dell'impresa comune FCH all'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» sia allineata e sincronizzata con la transizione dal settimo programma quadro al programma quadro "Orizzonte 2020" per garantire un uso ottimale dei finanziamenti messi a disposizione per la ricerca. Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno che il regolamento (CE) n. 521/2008 sia abrogato e che siano elaborate disposizioni transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Costituzione

1.           Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in appresso «impresa comune FCH 2») per un periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024.

2.           L'impresa comune FCH 2 sostituisce e succede all'impresa comune FCH istituita dal regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio.

3.           L'impresa comune FCH 2 è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato conformemente all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[19].

4.           L'impresa comune FCH 2 è un organismo dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, l'Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali degli Stati membri. Essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

5.           L'impresa comune FCH 2 ha sede a Bruxelles (Belgio).

6.           Lo statuto dell'impresa comune FCH 2 è riportato nell'allegato.

Articolo 2 Obiettivi

1.           L'impresa comune FCH 2 persegue i seguenti obiettivi:

(a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2013, che istituisce il programma quadro "Orizzonte 2020", e in particolare dell'attuazione di parte ... della decisione n. …/2013/UE del Consiglio, del … 2013, che istituisce il programma specifico "Orizzonte 2020";

(b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta delle celle a combustibile e dell'idrogeno mediante lo sviluppo di un settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale nell'Unione.

2.           In particolare, l'impresa comune FCH 2 mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

– ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto, aumentandone al contempo la durata a livelli tali da renderli competitivi nei confronti delle tecnologie convenzionali;

– aumentare l'efficienza elettrica e la durata delle celle a combustibile impiegate per la produzione di energia elettrica, riducendo al tempo stesso i costi, a livelli tali da renderle competitive nei confronti delle tecnologie convenzionali;

– aumentare l'efficienza energetica della produzione distribuita dell'idrogeno ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua, riducendo al contempo le spese in conto capitale del sistema, affinché la combinazione tra l'idrogeno e il sistema delle celle a combustibile in cui è utilizzato sia competitiva con le alternative disponibili sul mercato;

– dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego dell'idrogeno a sostegno dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabili nei sistemi energetici, compreso il suo impiego quale mezzo competitivo di stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

Articolo 3 Contributo finanziario dell'Unione

1.           Il contributo massimo dell'Unione, comprensivo degli stanziamenti EFTA, all'impresa comune FCH 2 a copertura dei costi amministrativi e operativi è pari a 700 milioni di EUR, suddivisi come segue:

(c) fino a 600 milioni di EUR a copertura del contributo di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

(d) fino a 100 milioni di EUR a copertura di eventuali contributi aggiuntivi superiori all'importo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il contributo proviene dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione europea assegnato al programma specifico "Orizzonte 2020" recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020", conformemente a quanto disposto dalle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e dagli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto regolamento.

2.           Le modalità di applicazione relative al contributo finanziario dell'Unione sono stabilite da un accordo di delega e da accordi relativi al trasferimento annuale di fondi da stipularsi tra la Commissione, per conto dell'Unione europea, e l'impresa comune FCH 2.

3.           L'accordo di delega di cui al paragrafo 2, riguarda gli elementi indicati all'articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione e, inter alia, i seguenti aspetti:

(a) requisiti relativi al contributo dell'impresa comune FCH 2 concernenti i pertinenti indicatori di efficienza di cui all'allegato II alla decisione n.…/UE [programma specifico "Orizzonte 2020" recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020"];

(b) requisiti relativi al contributo dell'impresa comune FCH 2 in vista del monitoraggio di cui all'allegato III alla decisione n.…/UE [programma specifico "Orizzonte 2020" recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020"];

(c) indicatori di efficienza specifici relativi al funzionamento dell'impresa comune FCH 2;

(d) disposizioni concernenti la messa a disposizione di dati necessari a garantire che la Commissione sia in grado di far fronte ai propri obblighi di diffusione e comunicazione;

(e) impiego delle risorse umane e modifiche alla loro composizione, in particolare reclutamento per gruppo di funzione, grado e categoria, attività di riclassificazione ed eventuali modifiche al numero degli addetti.

Articolo 4 Contributi di membri diversi dall'Unione

1.           I membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costituenti un contributo complessivo pari ad almeno 400 milioni di EUR nel corso del periodo definito all'articolo 1.

2.           Il contributo di cui al paragrafo 1 è composto come segue:

(f) contributi all'impresa comune FCH 2 definiti all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto riportato all'allegato;

(g) contributi in natura pari ad almeno 300 milioni di EUR nel periodo definito all'articolo 1 da parte dei membri diversi dall'Unione ovvero delle loro entità costituenti, relativi ai costi da loro sostenuti per l'attuazione delle attività aggiuntive al di fuori del piano di lavoro dell'impresa comune FCH 2 e che contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta FCH. Gli altri programmi di finanziamento dell'Unione possono sostenere tali costi conformemente alle norme e alle procedure applicabili. In tali casi, il finanziamento dell'Unione non sostituisce i contributi dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità costituenti.

I costi di cui alla lettera b) non sono ammissibili al sostegno finanziario da parte dell'impresa comune FCH 2. Le attività corrispondenti sono riportate in un piano annuale delle attività aggiuntive che indica il valore stimato di tali contributi.

3.           Entro il 31 gennaio di ogni anno, i membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione comunicano al consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 versati in ciascuno degli esercizi precedenti.

4.           Al fine di valutare i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) dello statuto riportato all'allegato, i costi sono determinati conformemente alle pratiche contabili del soggetto interessato, ai principi contabili del paese in cui ciascun soggetto ha la propria sede e ai principi contabili internazionali / ai principi di rendicontazione finanziaria internazionali. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. La determinazione del valore dei contributi è verificata dall'impresa comune FCH 2. Qualora permangano incertezze, la l'impresa comune FCH 2 può procedere ad una revisione contabile.

5.           La Commissione ha la facoltà di interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune FCH 2 o avviare la procedura di scioglimento di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dello statuto riportato all'allegato se i membri anzidetti ovvero le loro entità costituenti non versano contributi ovvero versano contributi solo parziali o tardivi relativamente ai contributi di cui al paragrafo 2.

Articolo 5 Regolamento finanziario

L'impresa comune FCH 2 approva il proprio regolamento finanziario specifico ai sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. … [Regolamento delegato sul regolamento finanziario tipo per partenariati tra settore pubblico e privato].

Articolo 6 Personale

1.           Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio[20] e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell'impresa comune FCH 2.

2.           Il consiglio di direzione esercita, relativamente al personale dell'impresa comune FCH 2, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (in appresso, «poteri dell'autorità di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, in conformità alla procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità di nomina e definisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Laddove circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli direttamente o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune diverso dal direttore esecutivo.

3.           Il consiglio di direzione adotta opportune disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

4.           Le risorse in organico sono determinate in base alla tabella del personale in organico dell'impresa comune FCH 2, che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e grado e il numero di agenti contrattuali espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno, in linea con il relativo bilancio annuale.

5.           Il personale dell'impresa comune FCH 2 è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali.

6.           Tutte le spese del personale sono a carico dell'impresa comune FCH 2.

Articolo 7 Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

1.           L'impresa comune FCH 2 può ricorrere a esperti nazionali distaccati e tirocinanti non impiegati dall'impresa stessa. Il dato relativo al numero di esperti nazionali distaccati espressi in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento in linea con il bilancio annuale.

2.           Il consiglio di direzione adotta una decisione contenente regole relative al distacco degli esperti nazionali all'impresa comune FCH 2 e al ricorso ai tirocinanti.

Articolo 8 Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione è applicabile all'impresa comune FCH 2 e al suo personale.

Articolo 9 Responsabilità dell'impresa comune FCH 2

1.           La responsabilità contrattuale dell'impresa comune FCH 2 è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione o al contratto in questione.

2.           In materia di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune FCH 2 risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

3.           Qualsiasi pagamento dell'impresa comune FCH 2 destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa sono considerati spese dell'impresa comune FCH 2 e sono coperti dalle risorse dell'impresa comune FCH 2.

4.           L'impresa comune FCH 2 è la sola responsabile del rispetto dei propri obblighi.

Articolo 10 Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile

1.           La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi alle condizioni previste dal trattato e nei seguenti casi:

(a) sulle controversie tra i membri concernenti l'oggetto del presente regolamento;

(b) in virtù di una clausola compromissoria contenuta negli accordi, nelle decisioni o nei contratti conclusi dall'impresa comune FCH 2;

(c) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune FCH 2 nell'esercizio delle sue funzioni;

(d) su qualsiasi controversia tra l'impresa comune FCH 2 e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

2.           Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto dell'Unione, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune FCH 2.

Articolo 11 Valutazione

1.           Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione effettua una valutazione intermedia dell'impresa comune FCH 2, volta a valutare nello specifico quanto segue: il livello di partecipazione e il contributo alle azioni indirette sia da parte delle entità costituenti dei membri diversi dall'Unione, sia da parte degli altri soggetti giuridici. I risultati della valutazione intermedia sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio dalla Commissione, unitamente alle osservazioni di questa, entro il 30 giugno 2018.

2.           Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione ha la facoltà di agire in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, ovvero di adottare altre azioni ritenute opportune.

3.           Entro sei mesi dallo scioglimento dell'impresa comune FCH 2 e comunque non oltre i due anni successivi alla data di avvio della procedura di scioglimento di cui all'articolo 21 dello statuto riportato in allegato, la Commissione procede a una valutazione finale dell'impresa comune FCH 2. I risultati della valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12 Discarico

1.           Il discarico per l'attuazione del bilancio relativamente al contributo dell'Unione all'impresa comune FCH 2 rientra nell'ambito del discarico dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, alla Commissione ai sensi della procedura di cui all'articolo 319 del trattato.

2.           L'impresa comune FCH 2 offre la sua piena collaborazione alle istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e fornisce, se del caso, ogni eventuale informazione ulteriore ritenuta necessaria. In tale contesto, può venire richiesto all'impresa comune FCH 2 di essere rappresentata in occasione di incontri con le autorità o gli organismi pertinenti e di assistere l'ordinatore delegato della Commissione.

Articolo 13 Revisione contabile ex post

1.           In conformità all'articolo 23 del regolamento (UE) n. … [programma quadro "Orizzonte 2020"], l'impresa comune FCH 2 conduce revisioni contabili ex post sulla spesa relative alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro "Orizzonte 2020".

2.           Per garantire la coerenza, la Commissione può decidere di condurre le revisioni contabili di cui al paragrafo 1.

Articolo 14 Tutela degli interessi finanziari dei membri

1.           Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 4, dello statuto riportato in allegato, l'impresa comune FCH 2 concede al personale della Commissione e ad altri soggetti da essa autorizzati, come pure alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e stabili, nonché a tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie a condurre le proprie revisioni contabili.

2.           L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[21] e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [22] al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad accordi o contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.

3.           Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti e gli accordi conclusi e le decisioni assunte in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, l'impresa comune FCH 2, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere le revisioni contabili e le indagini anzidetti in base alle rispettive competenze.

4.           L'impresa comune FCH 2 garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.

5.           L'impresa comune FCH 2 aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[23]. L'impresa comune FCH 2 adotta tutte le misure necessarie a facilitare le indagini interne condotte dall'OLAF.

Articolo 15 Riservatezza

Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, l'impresa comune FCH 2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei soggetti che partecipano alle sue attività.

Articolo 16 Trasparenza

1.           Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[24], si applica ai documenti dell'impresa comune FCH 2.

2.           Il consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 ha la facoltà di adottare disposizioni pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.           Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, le decisioni assunte dall'impresa comune FCH 2 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire l'oggetto di una denuncia presso il mediatore, a norma dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 17 Regole di partecipazione e diffusione

Il regolamento (UE) n. … [Regole di partecipazione e diffusione di "Orizzonte 2020"] si applicano alle azioni finanziate dall'impresa comune FCH 2. In conformità a detto regolamento, l'impresa comune FCH 2 è considerata organismo di finanziamento e offre assistenza finanziaria alle azioni indirette come previsto dall'articolo 1 dello statuto riportato in allegato.

Articolo 18 Sostegno da parte dello Stato ospitante

Un accordo amministrativo è concluso tra l'impresa comune FCH 2 e lo Stato in cui l'impresa ha la propria sede per quanto riguarda i privilegi, le immunità e gli altri elementi che lo Stato deve fornire all'impresa comune FCH 2.

Articolo 19 Abrogazione e disposizioni transitorie

1.           Il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'impresa comune FCH è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2.           Fatto salvo il paragrafo 1, le azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 e gli obblighi finanziari sorti a seguito di tali azioni continuano a essere disciplinati dal suddetto regolamento fino al loro completamento.

La valutazione intermedia di cui all'articolo 11, paragrafo 1, comprende una valutazione finale delle attività dell'impresa comune FCH ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008.

3.           Il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi relativi al personale impiegato ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008.

I contratti di lavoro del personale di cui al primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento in conformità allo statuto dei funzionari.

In particolare, al direttore esecutivo nominato in conformità al regolamento (CE) n. 521/2008 vengono assegnate le funzioni spettanti al direttore esecutivo ai sensi del presente regolamento con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 per il periodo rimanente del suo mandato. Le altre condizioni contrattuali restano invariate.

4.           Salvo altrimenti concordato tra gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008, tutti i diritti e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività dei membri di cui al regolamento in questione vengono trasferiti ai membri, ai sensi del presente regolamento.

5.           Ogni stanziamento non utilizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 viene trasferito all'impresa comune FCH 2.

Articolo 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO: STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE FCH 2

1 — Compiti

L'impresa comune FCH 2 svolge i seguenti compiti:

(a) fornire sostegno finanziario alle azioni indirette nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni;

(b) con riferimento agli sforzi nel settore della ricerca, raggiungere la massa critica necessaria per dare fiducia all'industria, agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine;

(c) integrare la ricerca e lo sviluppo tecnologico e concentrarsi su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e di competitività industriale per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la durata, e superare le strozzature tecnologiche critiche;

(d) favorire l'innovazione e la nascita di nuove catene di valore;

(e) facilitare l'interazione tra le imprese, le università ed i centri di ricerca;

(f) promuovere il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi del programma quadro "Orizzonte 2020";

(g) realizzare ricerche socio-tecno-economiche di vasta portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli di natura non tecnica all'ingresso nel mercato;

(h) sostenere l'elaborazione di nuove regolamentazioni e norme e rivedere le disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere artificiali all'ingresso nel mercato e sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità, il commercio transfrontaliero dell'idrogeno e dei mercati di esportazione;

(i) garantire la gestione efficiente dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»;

(j) impegnare gli importi finanziati dall'Unione europea e mobilitare altre risorse del settore pubblico e quelle del settore privato necessarie per l'attuazione delle attività di ricerca e innovazione relative al settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno;

(k) favorire e facilitare il coinvolgimento dell'industria in attività ulteriori attuate al di là delle azioni indirette;

(l) condurre attività di informazione, comunicazione, utilizzo e diffusione mediante l'attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. …/2013 [programma quadro "Orizzonte 2020"];

(m) svolgere ogni altro compito necessario al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2 — Membri

I membri dell'impresa comune FCH 2 sono:.

(a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;

(b) previa accettazione dello statuto, mediante lettera di accettazione, il gruppo industriale New Energy World Industry Grouping AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 890025478, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito «il gruppo industriale»); e

(c) previa accettazione dello statuto, mediante lettera di accettazione, il gruppo di ricerca per l'iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 0897.679.372, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito «il gruppo di ricerca»).

3 — Modifiche nella composizione dei membri

1.           Ciascun membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune FCH 2. La cessazione della partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine il membro uscente è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o contratti dall'impresa comune FCH 2 prima della cessazione della sua partecipazione.

2.           La partecipazione all'impresa comune FCH 2 non può essere trasferita a un soggetto terzo senza il previo accordo del consiglio di direzione.

3.           In conformità al presente articolo, immediatamente dopo ogni modifica alla composizione dei membri, l'impresa comune FCH 2 provvede a pubblicare sul proprio sito internet un elenco aggiornato dei membri dell'impresa comune FCH 2 insieme alla data a partire dalla quale tale modifica ha effetto.

4 — Organizzazione dell'impresa comune FCH 2

1.           Gli organi dell'impresa comune FCH 2 sono:.

(a) il consiglio di direzione;

(b) il direttore esecutivo;

(c) il comitato scientifico

(d) il gruppo di rappresentanti degli Stati;

(e) il forum dei soggetti portatori d'interesse.

2.           Il comitato scientifico, il gruppo di rappresentanti degli Stati e il forum dei soggetti portatori d'interesse sono organismi consultivi dell'impresa comune FCH 2.

5 — Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto come segue:

(a) tre rappresentanti della Commissione;

(b) sei rappresentanti del gruppo industriale, di cui almeno uno in rappresentanza delle PMI;

(c) un rappresentante del gruppo di ricerca.

6 — Funzionamento del consiglio di direzione

1.           La Commissione detiene il 50% dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile. Il gruppo industriale detiene il 43% dei diritti di voto, mentre il gruppo di ricerca ne detiene il 7%. I membri si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso, il consiglio di direzione prende le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75% di tutti i voti, compresi i voti dei membri non presenti.

2.           Il consiglio di direzione elegge il proprio presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni.

3.           Il consiglio di direzione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei rappresentanti del gruppo industriale e del gruppo di ricerca o del presidente. Le riunioni del consiglio di direzione sono convocate dal suo presidente e si svolgono generalmente nella sede dell'impresa comune FCH 2.

Il direttore esecutivo ha il diritto di prendere parte alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Il presidente del gruppo di rappresentanti degli Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatore.

Caso per caso, il consiglio di direzione può invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori senza diritto di voto, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione.

I rappresentanti dei membri non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno.

7 — Compiti del consiglio di direzione

1.           Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e delle operazioni dell'impresa comune FCH 2 e supervisiona l'attuazione delle sue attività.

2.           In particolare, il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti:

(a) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune FCH 2 di qualsiasi membro inadempiente;

(b) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2 conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;

(c) approva il bilancio annuale dell'impresa comune FCH 2, compresa la tabella del personale in organico che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e grado, nonché il numero di agenti contrattuali e esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;

(d) esercita i poteri dell'autorità di nomina relativamente al personale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

(e) nomina, destituisce o sostituisce il direttore esecutivo, gli fornisce orientamenti e controlla le prestazioni;

(f) approva la struttura organizzativa dell'Ufficio del programma di cui all'articolo 9, paragrafo 5, su raccomandazione del direttore esecutivo;

(g) approva il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;

(h) approva il piano annuale delle attività aggiuntive di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento in base a una proposta dei membri diversi dall'Unione e previa consultazione, se del caso, con un gruppo di consulenza ad hoc;

(i) approva i conti annuali;

(j) approva il rapporto annuale di attività e le voci di spesa corrispondenti;

(k) provvede, se del caso, a costituire una capacità di revisione contabile interna dell'impresa comune FCH 2;

(l) approva gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;

(m) approva l'elenco delle azioni ammesse al finanziamento;

(n) definisce la politica di comunicazione dell'impresa comune FCH 2 su raccomandazione del direttore esecutivo;

(o) se del caso, definisce regole di attuazione in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento;

(p) se del caso, definisce regole relative al distacco degli esperti nazionali all'impresa comune FCH 2 e sul ricorso a tirocinanti in conformità all'articolo 7 del presente regolamento;

(q) se del caso, istituisce gruppi di consulenza in aggiunta agli organismi dell'impresa comune FCH 2;

(r) se del caso, presenta alla Commissione ogni richiesta di modifica del presente regolamento proposta dai membri dell'impresa comune FCH 2;

(s) è responsabile di ogni compito non specificatamente attribuito a uno degli organismi dell'impresa comune FCH 2 che potrebbe assegnare a uno di questi organismi.

8 — Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1.           Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Se del caso, la Commissione coinvolge rappresentanti di altri membri dell'impresa comune FCH 2 nella procedura di selezione.

In particolare, viene garantita un'adeguata rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune FCH 2 nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tal fine, gli altri membri dell'impresa comune FCH 2 nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore per conto del consiglio di direzione.

2.           Il direttore esecutivo fa parte del personale e viene reclutato come agente temporaneo dell'impresa comune FCH 2 conformemente all'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Ai fini della firma del contratto del direttore esecutivo, l'impresa comune FCH 2 è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3.           Il direttore esecutivo è nominato per un periodo di tre anni. Al temine di tale periodo, la Commissione — se del caso coinvolgendo gli altri membri dell'impresa comune FCH 2 — effettua una valutazione dei risultati del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide che attendono l'impresa comune FCH 2 in futuro.

4.           Il consiglio di direzione, che agisce su una proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una volta per un ulteriore periodo massimo di quattro anni.

5.           Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6.           Se del caso, il direttore esecutivo può essere destituito dalle sue funzioni solo su decisione del consiglio di direzione che agisce su proposta della Commissione — se del caso coinvolgendo gli altri membri dell'impresa comune FCH 2.

9 — Compiti del direttore esecutivo

1.           Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune FCH 2, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2.           Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune FCH 2. Risponde delle sue attività al consiglio di direzione.

3.           Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune FCH 2.

4.           In particolare, il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti in maniera indipendente:

(a) predispone e presenta all'approvazione del consiglio di direzione la proposta di bilancio annuale, ivi compreso la tabella del personale in organico corrispondente con l'indicazione del numero di posizioni temporanee per gruppo di funzione e livello e il numero di agenti contrattuali espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno;

(b) predispone e presenta all'approvazione del consiglio di direzione il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa corrispondenti;

(c) trasmette all'approvazione del consiglio di direzione i conti annuali;

(d) predispone e presenta all'approvazione del consiglio di direzione il l rapporto annuale di attività e le previsioni di spesa corrispondenti;

(e) trasmette al consiglio di direzione la relazione sui contributi in natura nell'ambito delle azioni indirette, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto di cui all'allegato;

(f) presenta all'approvazione del consiglio di direzione l'elenco delle proposte di progetti da selezionare per il finanziamento;

(g) sottoscrive singoli accordi o decisioni di sovvenzione;

(h) sottoscrive i contratti di appalto;

(i) attua la politica di comunicazione dell'impresa comune FCH 2;

(j) organizza, dirige e controlla le operazioni e il personale dell'impresa comune FCH 2 entro i vincoli della delega concessa dal consiglio di direzione, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;

(k) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne garantisce il funzionamento e comunica ogni eventuale modifica significativa apportata a tale sistema al consiglio di direzione;

(l) garantisce l'esecuzione della valutazione e della gestione dei rischi;

(m) adotta ogni altra misura necessaria alla valutazione dei progressi compiuti dall'impresa comune FCH 2 verso il conseguimento dei propri obiettivi;

(n) svolgere ogni altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

5.           Il direttore esecutivo istituisce un "Ufficio del programma" incaricato dell'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutti i compiti di sostegno derivanti dal presente regolamento. L'Ufficio del programma è composto di personale dell'impresa comune FCH 2 e provvede in particolare allo svolgimento delle seguenti mansioni:

(a) fornire sostegno nell'istituzione e nella gestione di un sistema contabile adeguato in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2;

(b) gestire gli inviti a presentare proposte come previsto dal piano di lavoro annuale, nonché l'amministrazione degli accordi o delle decisioni, ivi compreso il relativo coordinamento;

(c) fornire ai membri e agli altri organismi dell'impresa congiunta FCH 2 tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti e far fronte alle loro richieste specifiche;

(d) fungere da segreteria degli organi dell'impresa comune FCH 2 e fornire sostegno a un gruppo consultivo istituito dal consiglio di direzione.

10 — Comitato scientifico

1.           Il comitato scientifico è composto di nove membri al massimo. Il comitato scientifico elegge un presidente tra i suoi membri.

2.           La composizione del comitato riflette una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche riguardanti l'intero settore tecnico necessarie per elaborare su base scientifica raccomandazioni da rivolgere all'impresa comune FCH 2.

3.           Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati dell'FCH 2.

4.           Il comitato scientifico ha i compiti seguenti:

(a) dà il proprio parere circa le priorità scientifiche da individuare nei piani di lavoro annuali;

(b) dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche descritte nel rapporto annuale di attività;

5.           Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal presidente.

6.           Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare alle riunioni persone che non siano membri.

7.           Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

11 — Gruppo di rappresentanti degli Stati

1.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell'FCH 2 è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al programma quadro "Orizzonte 2020". Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri.

2.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal presidente. Il direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione e/o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni.

Il gruppo di rappresentanti degli Stati può invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori, in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione.

3.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:

(a) progressi nella realizzazione del programma dell'impresa comune FCH 2 e conseguimento degli obiettivi;

(b) aggiornamento dell'orientamento strategico;

(c) collegamenti con il programma quadro "Orizzonte 2020";

(d) piani di lavoro annuali;

(e) partecipazione delle PMI.

4.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce altresì informazioni all'impresa comune FCH 2 e funge da collegamento nei suoi confronti sulle seguenti questioni:

(a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, compreso l'impiego di tecnologie FCH;

(b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici specializzati e attività di comunicazione.

5.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni all'impresa comune FCH 2 su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.

L'impresa comune FCH 2 informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.

6.           Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell'impresa comune FCH 2 adotta il proprio regolamento interno.

12 — Forum dei soggetti portatori d'interesse

1.           Il forum dei soggetti portatori d'interesse è aperto a tutti i soggetti portatori d'interesse pubblici e privati, nonché a gruppi di interesse internazionali provenienti dagli Stati membri, dai paesi associati e da altri paesi.

2.           Il forum dei soggetti portatori d'interesse è informato delle attività dell'impresa comune FCH 2 ed è invitato a formulare commenti.

3.           Il forum dei soggetti portatori d'interesse è convocato dal direttore esecutivo.

13 — Fonti di finanziamento

1.           L'impresa comune FCH 2 è finanziata congiuntamente dall'Unione e dai membri diversi dall'Unione o dalle loro entità costituenti attraverso contributi finanziari versati a rate e contributi relativi ai costi sostenuti dai soggetti giuridici che partecipano alle azioni indirette e che non sono rimborsati dall'impresa comune FCH 2.

2.           I costi amministrativi dell'impresa comune FCH 2 non superano i 40 milioni di EUR e sono coperti da contributi finanziari suddivisi, su base annua, tra l'Unione europea e i membri diversi dall'Unione. L'Unione europea contribuisce per il 50%, il Gruppo industriale per il 43% e il gruppo di ricerca per il 7%. Se una parte del contributo per i costi amministrativi non viene utilizzata, può essere messa a disposizione per coprire i costi operativi dell'impresa comune FCH 2.

3.           I costi operativi dell'impresa comune FCH 2 sono coperti dalle seguenti risorse:

(a) un contributo finanziario dell'Unione;

(b) contributi in natura delle entità costituenti dei membri diversi dall'Unione che partecipano alle azioni indirette, rappresentati dai costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette, diminuiti del contributo alla copertura di tali costi da parte dell'impresa comune FCH 2 e dell'Unione europea.

4.           Le risorse dell'impresa comune FCH 2 inserite nel bilancio dell'impresa comune constano dei seguenti contributi:

(a) contributi finanziari ai costi amministrativi da parte dei membri;

(b) contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;

(c) eventuali entrate generate dall'impresa comune FCH 2;

(d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi prodotti dai contributi versati all'impresa comune FCH 2 dai suoi membri sono considerati entrate dell'impresa comune FCH 2.

5.           Tutte le risorse dell'impresa comune FCH 2 e le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.

6.           L'impresa comune FCH 2 è proprietaria di tutti i beni da essa creati o ad essa ceduti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.

7.           Eccetto in occasione dello scioglimento dell'impresa comune FCH 2 a norma dell'articolo 21, le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa comune FCH 2.

14 — Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune FCH 2 non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.

15 — Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

16 — Pianificazione operativa e finanziaria

1.           Il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una proposta di piano di lavoro annuale, composta da un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, dalle attività amministrative e dalle previsioni di spesa corrispondenti per l'anno successivo. La proposta di piano di lavoro riporta altresì il valore stimato dei contributi da fornire in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b).

2.           Il piano di lavoro annuale relativo a un determinato anno è approvato entro la fine dell'anno precedente ed è messo a disposizione del pubblico.

3.           Il direttore esecutivo predispone la proposta annuale di bilancio per l'anno successivo e la trasmette all'approvazione del consiglio di direzione.

4.           Il bilancio annuale relativo a un determinato anno è approvato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente.

5.           Il bilancio annuale è adattato in modo da tenere conto dell'importo del contributo dell'Unione stabilito nel bilancio dell'UE.

17 — Relazioni operative e finanziarie

1.           Ogni anno il direttore esecutivo presenta al consiglio di direzione una relazione sullo svolgimento delle proprie funzioni in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune FCH 2.

Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale delle attività sui progressi compiuti dall'impresa comune FCH 2 nell'esercizio precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro annuale relativo all'anno in oggetto. La relazione comprende, inter alia, informazioni sui seguenti aspetti:

(a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, e le spese relative;

(b) le azioni trasmesse, ivi compresa una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;

(c) le azioni selezionate per il finanziamento, comprendente una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e che riporti il contributo dell'impresa comune FCH 2 ai singoli partecipanti e azioni.

2.           Previa approvazione da parte del consiglio di direzione, la relazione annuale delle attività è messa a disposizione del pubblico.

3.           L'impresa comune FCH 2 trasmette ogni anno una relazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4.           I conti dell'impresa comune FCH 2 sono esaminati da un organismo di revisione indipendente conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

I conti dell'impresa comune FCH 2 non sono soggetti a verifica da parte della Corte dei conti.

18 — Revisione contabile interna

Il revisore interno della Commissione esercita sull'impresa comune FCH 2 le medesime competenze che esercita nei confronti della Commissione.

19 — Responsabilità dei membri e assicurazioni

1.           La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune FCH 2 è limitata al contributo già versato per i costi amministrativi.

2.           L'impresa comune FCH 2 sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie.

20 — Conflitto di interessi

1.           L'impresa comune FCH 2, i suoi organi e il suo personale evitano di incorrere in un conflitto di interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle loro attività.

2.           Il consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 adotta criteri per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai propri membri, nonché agli organi e al personale dell'impresa. Tali criteri prevedono la possibilità di evitare il conflitto di interesse per i rappresentanti dei membri che operano nell'ambito del consiglio di direzione.

21 — Scioglimento

1.           L'impresa comune FCH 2 è sciolta al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

2.           La procedura di liquidazione è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione ovvero tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune FCH 2.

3.           Ai fini della procedura di liquidazione dell'impresa comune FCH 2, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4.           Nel corso della liquidazione dell'impresa comune FCH 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'impresa e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i membri presenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi effettivi all'impresa comune FCH 2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio della Commissione.

5.           È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni concluse o di tutte le decisioni adottate dall'impresa comune FCH 2 , nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune FCH 2.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

              3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»

1.2.        Settori interessati alla struttura ABM/ABB[25]

"Orizzonte 2020", programma quadro per la ricerca e l'innovazione.

Le sfide sociali raccolte dal programma sono l'«Energia sicura, pulita ed efficiente» e il «Trasporto intelligente, verde e integrato».

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[26]

x La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo generale della proposta proroga dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH) nell'ambito del programma "Orizzonte 2020" è contribuire all'attuazione di un programma di ricerca e innovazione ottimale a livello dell'Unione europea e sviluppare un settore delle celle a combustibile e idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale nell'Unione, in particolare al fine di: — ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto, aumentandone al contempo la durata a livelli tali da rendere tali sistemi competitivi nei confronti delle tecnologie convenzionali; — aumentare l'efficienza energetica e la durata delle varie celle a combustibile usate per produrre elettricità, al contempo riducendone i costi, in modo da raggiungere livelli concorrenziali rispetto alle tecnologie convenzionali; — aumentare l'efficienza energetica della produzione di idrogeno dall'elettrolisi dell'acqua, allo stesso tempo riducendo i costi in conto capitale, affinché la combinazione tra idrogeno e sistema a celle combustibili risulti concorrenziale rispetto alle alternative disponibili sul mercato; — dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego dell'idrogeno quale mezzo di stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

1.4.2.     Risultati e incidenza previsti

Il potenziale dell'impresa comune FCH 2 di fornire un contributo a crescita, occupazione e competitività nell'Unione europea è descritto al punto 2.2 della valutazione d'impatto.

1.4.3.     Indicatori di risultato e di incidenza

Si propone una serie di indicatori di risultato (KPI) per monitorare l'impresa comune FCH 2 nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020 in linea con gli obiettivi specifici del programma. Area || Descrizione KPI || Obiettivo || Quando?

Obiettivo operativo 1 || Spesa privata e pubblica nel settore R&S, innovazione e attività di diffusione preliminari in Europa (avviate dall'impresa comune) || > 1,4 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020 || Entro il 2020

Obiettivo operativo 2 || Partecipazione delle PMI al programma dell'impresa comune || ≥25% || A ogni invito a presentare proposte

Obiettivo operativo 3 || Progetti dimostrativi dell'impresa comune FCH 2 negli Stati membri e nelle regioni beneficiari dei fondi strutturali dell'UE || 7 progetti || Entro il 2020

Obiettivo operativo 4 || Tempi per la concessione delle sovvenzioni (dalla chiusura dell'invito a presentare proposte alla firma della sovvenzione) Tempi per il pagamento || < 180 giorni < 90 giorni || A ogni invito a presentare proposte

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

              Nel programma quadro "Orizzonte 2020", l'impresa comune FCH 2 contribuisce al conseguimento dell'obiettivo principale dell'UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo seguente:               — incrementando la quota delle tecnologie che si basano sulle celle a combustibile e sull'idrogeno impiegate per sistemi energetici e trasporti a bassa emissione di carbonio sostenibili;               — garantendo un settore europeo delle celle a combustibile e dell'idrogeno di punta a livello mondiale e competitivo;               — assicurando una crescita inclusiva al settore europeo delle celle a combustibile e dell'idrogeno, aumentando e salvaguardando l'occupazione.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

              L'intervento a livello dell'UE contribuisce a ridurre le differenze tra i programmi nazionali, nonché la loro frammentazione e potenziale sovrapposizione. La messa in comune e il coordinamento degli sforzi di ricerca e sviluppo a livello dell'UE offrono maggiori possibilità di successo, data la natura transnazionale delle infrastrutture e delle tecnologie da sviluppare e la necessità di disporre di un volume sufficiente di risorse.               L'intervento dell'Unione europea contribuisce altresì a razionalizzare i programmi di ricerca e garantisce l'interoperabilità dei sistemi sviluppati.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

              La prima valutazione intermedia dell'impresa comune FCH, istituita nel 2008, è stata completata nel 2011 e ha portato a concludere che l'approccio dell'impresa comune è riuscito in generale a valorizzare le attività pubblico-private relative allo sviluppo tecnologico e dimostrazione, oltre a garantire stabilità alla comunità della R&S.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Tale aspetto è trattato ai punti 2.6, 3.2 e 5.9 della valutazione d'impatto allegata alla presente proposta.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

x     Proposta/iniziativa di durata limitata

x     Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2024

x     Impatto finanziario dal 2014 al 2020 per gli stanziamenti di impegno e dal 2014 al 2024 per gli stanziamenti di pagamento

¨      Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[27]

¨      gestione centralizzata da parte della Commissione:

¨      agenzie esecutive

¨      gestione concorrente con gli Stati membri:

x     gestione indiretta incaricando delle funzioni di esecuzione del bilancio i seguenti organi:

¨      organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

¨      Banca europea degli investimenti (BEI);

x     organismi di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario;

¨      enti di diritto pubblico;

¨      enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico nella misura in cui forniscono opportune garanzie finanziarie;

¨      enti di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che forniscono opportune garanzie finanziarie;

¨      persone incaricate di attuare azioni specifiche nell'ambito della PESC di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Il monitoraggio dell'impresa comune FCH 2 avviene attraverso intermediari, come previsto all'articolo 17 del regolamento dell'impresa comune FCH 2, nonché mediante valutazioni intermedie e finali conformemente all'articolo 11 del regolamento. Il consiglio di direzione provvede altresì a supervisionare le attività dell'impresa comune FCH 2.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

La Commissione garantisce, attraverso l'ordinatore delegato, che le regole applicabili all'impresa comune FCH 2 sono pienamente conformi ai requisiti degli articoli 60 e 61 del regolamento finanziario. Le disposizioni in materia di monitoraggio, compresa la composizione del consiglio di direzione, dell'impresa comune FCH 2 JU e le disposizioni concernenti le relazioni garantiscono la possibilità per i servizi della Commissione di soddisfare i requisiti di responsabilità nei confronti sia dell'autorità di collegio, sia dell'autorità di bilancio.

Il quadro di controllo interno dell'impresa comune FCH 2 si basa sulle seguenti attività:

— l'attuazione delle norme di controllo interno con garanzie almeno equivalenti a quelle offerte dalla Commissione;

— le procedure di selezione dei progetti migliori mediante una valutazione indipendente e loro traduzione in strumenti giuridici;

— la gestione del progetto e del contratto per tutta la durata di vita di ogni progetto;

— i controlli ex ante sul 100% delle dichiarazioni, compresa la ricezione dei certificati delle revisioni e la certificazione ex ante delle metodologie di costo;

— le revisioni ex post su un campione di dichiarazioni; nell'ambito delle revisioni ex post di "Orizzonte 2020";

— e la valutazione scientifica dei risultati del progetto.

Sono state elaborate varie misure per mitigare il rischio intrinseco di conflitto di interessi all'interno dell'impresa comune FCH 2, in particolare relativamente alla presenza di un numero uguale di voti per la Commissione e i partner industriali nell'ambito del consiglio di direzione, la scelta del direttore da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della Commissione, l'indipendenza del personale, le valutazioni da parte di esperti esterni sulla base di criteri di elezione pubblicati con meccanismi di ricorso e la completa dichiarazione di tutti gli interessi in gioco. La definizione di valori etici ed organizzativi rappresenta uno dei principali compiti dell'impresa comune FCH 2, che sarà monitorato attentamente dalla Commissione europea.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Il revisore interno della Commissione esercita sull'impresa comune FCH 2 le medesime competenze che esercita nei confronti della Commissione. Inoltre, il consiglio di direzione può disporre, se del caso, l'istituzione di una capacità di revisione interna dell'impresa comune. In qualità di ordinatore, il direttore esecutivo dell'impresa comune FCH 2 è tenuto a introdurre un sistema di controllo interno e di gestione economicamente efficiente. È tenuto a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato.

La Commissione monitora il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che svilupperà, come pure seguendo i risultati delle revisioni ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE dall'impresa comune FCH 2 nell'ambito delle revisioni ex post relative all'intero programma "Orizzonte 2020".

Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha concluso che «è essenziale semplificare gli strumenti dell'Unione europea volti a promuovere ricerca, sviluppo e innovazione […], in particolare grazie ad un accordo tra le istituzioni pertinenti in merito a un nuovo equilibrio tra fiducia e controlli e tra l'assunzione e il rifiuto dei rischi». Inoltre, nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 relativa a «semplificare l'attuazione dei programmi quadro di ricerca» (P7_TA(2010)0401), il Parlamento europeo evidenzia in modo esplicito la possibilità di un rischio di errore maggiore relativamente ai finanziamenti per la ricerca ed «esprime preoccupazione per il fatto che il sistema e le pratiche attuali di gestione del 7° PQ sono eccessivamente orientati ai controlli».

Soggetti portatori d'interesse e istituzioni concordano pertanto sull'opportunità di considerare, insieme alla percentuale di errore, obiettivi e interessi nella loro totalità, in particolare il successo della politica di ricerca, della competitività internazionale e dell'eccellenza scientifica. Al contempo, vi è l'evidente necessità di una gestione di bilancio efficace ed efficiente e della prevenzione di frodi e rifiuti.

Come già affermato, la Commissione monitora il rischio di non conformità attraverso il sistema di comunicazione che svilupperà, come pure seguendo i risultati delle revisioni ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE dall'impresa comune FCH 2 nell'ambito delle revisioni ex post relative all'intero programma "Orizzonte 2020".

2.2.3.     Livello atteso di rischio di non conformità

Come riportato dalla Commissione nella scheda finanziaria legislativa per il programma quadro "Orizzonte 2020", il suo obiettivo ultimo consiste nel raggiungere una percentuale di errore residua inferiore al 2% della spesa totale nel periodo di vita del programma. A tal fine, ha introdotto una serie di misure di semplificazione. Occorre tuttavia tenere conto anche degli altri obiettivi sopra evidenziati, nonché dei costi dei controlli.

Dato che le regole di partecipazione all'impresa comune FCH sono essenzialmente le stesse usate dalla Commissione e considerando una popolazione di soggetti beneficiari con un profilo di rischio simile a quelli della Commissione, è ragionevole presumere che il livello di errore sarà simile al livello di errore definito dalla Commissione per il programma "Orizzonte 2020".

Cfr. scheda finanziaria legislativa per il programma quadro "Orizzonte 2020" per informazioni dettagliate relative alla percentuale di errore prevista relativamente ai partecipanti.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La Commissione garantisce l'attuazione di opportune misure di lotta contro le frodi, la corruzione e le altre attività illegali a tutte le fasi del processo di gestione da parte dell'impresa comune FCH 2. Le proposte per il programma "Orizzonte 2020" sono state verificate in termini di impermeabilità alle frodi e soggette a una valutazione del loro impatto. Nel complesso, le misure proposte dovrebbero avere un impatto positivo in termini di lotta contro le frodi, in particolare per quanto concerne il maggiore accento posto sulla revisione contabile basata sulla valutazione dei rischi e sul rafforzamento delle attività di valutazione e controllo.

L'attuale impresa comune FCH collabora già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi e irregolarità. La Commissione garantisce che tale collaborazione continuerà e verrà rafforzata.

La Corte dei conti ha potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti dell'Unione.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero 1A [Denominazione Competitività per la crescita e l'occupazione] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

[1A] || 08.020733 Sfide per la società — Impresa comune FCH 2 || Diff. || SÌ || SÌ || SÌ || SÌ

*l'obiettivo è utilizzare una sola linea di bilancio. Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci:

|| Stanziamento di impegno (milioni di EUR)

Linea di bilancio || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale

06.030301 Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente dal punto di vista delle risorse, ecocompatibile, sicuro e senza soluzione di continuità || 10,050 || 11,741 || 11,742 || 10,634 || 10,479 || 9,980 || 10,374 || 75,000

08.020303 Favorire la transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo || 36,177 || 42,267 || 42,271 || 38,283 || 37,726 || 35,929 || 37,347 || 270,000

08.020304 Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente dal punto di vista delle risorse, ecocompatibile, sicuro e senza soluzione di continuità || 23,448 || 27,395 || 27,398 || 24,813 || 24,452 || 23,287 || 24,207 || 175,000

32.040301 Favorire la transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo || 24,118 || 28,178 || 28,181 || 25,522 || 25,151 || 23,952 || 24,898 || 180,000

|| 93,793 || 109,581 || 109,592 || 99,252 || 97,808 || 93,148 || 96,826 || 700,000

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1A || Competitività per la crescita e l'occupazione

Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2024 || TOTALE

Titolo 1 || Impegni || (1) || 0,324 || 0.330 || 0,337 || 0,344 || 1,454 || 1,483 || 7,285 || || 11,557

Pagamenti || (2) || 0,324 || 0,330 || 0,337 || 0,344 || 1,454 || 1,483 || 1,512 || 5,772 || 11,557

Titolo 2 || Impegni || (1a) || 0,115 || 0,257 || 0,261 || 0,454 || 1,640 || 1,711 || 4,005 || || 8,443

Pagamenti || (2a) || 0,115 || 0,257 || 0,261 || 0,454 || 1,640 || 1,711 || 1,746 || 2,260 || 8,443

Titolo 3 || Impegni || (3a) || 93,354 || 108,994 || 108,994 || 98,454 || 94,714 || 89,954 || 85,536 || 0 || 680,000

|| Pagamenti || (3b) || || 56,012 || 65,396 || 84,067 || 80,871 || 97,298 || 95,462 || 200,893 || 680,000

TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune FCH || Impegni || =1+1a +3a || 93,793 || 109,581 || 109,592 || 99,252 || 97,808 || 93,148 || 96,826 || 0 || 700,000

Pagamenti || =2+2a +3b || 0,439 || 56,599 || 65,994 || 84,865 || 83,965 || 100,492 || 98,720 || 208,925 || 700,000

I costi amministrativi sono condivisi tra l'Unione e gli altri membri dell'impresa comune FCH 2. L'Unione contribuisce per il 50% del finanziamento. Il gruppo industriale e il gruppo di ricerca contribuiscono per il restante 50%, fornendo un contributo rispettivamente pari al 43% e al 7%. Il contributo complessivo dell'Unione ai costi amministrativi dell'impresa comune FCH 2 non superano i 20 milioni di EUR. In caso di mancato utilizzo di parte del contributo dell'Unione, le risorse corrispondenti possono essere messe a disposizione per le attività dell'impresa comune FCH 2.

I costi operativi dell'impresa comune FCH 2 sono coperti dal contributo finanziario dell'Unione e attraverso contributi in natura provenienti dalle entità costituenti dei membri diversi dall'Unione che partecipano alle attività dell'impresa comune FCH 2.

La stima dei costi amministrativi si basa sulla spesa corrente. La stima degli stanziamenti di pagamento tiene conto dei prefinanziamenti da versare e dai pagamenti intermedi relativi agli impegni di stanziamento.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1A || Competitività per la crescita e l'occupazione «Spese amministrative»

Milioni di EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2024* || Totale

DG: RTD ||

Ÿ Risorse umane || 0,393 || 0,401 || 0,409 || 0,417 || 0,425 || 0,434 || 0,443 || p.m. || 2,922

Ÿ Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTALE || || 0,393 || 0,401 || 0,409 || 0,417 || 0,425 || 0,434 || 0,443 || p.m. || 2,922

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || || 0,393 || 0,401 || 0,409 || 0,417 || 0,425 || 0,434 || 0,443 || p.m. || 2,922

|| ||

|| || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2020-2024 || Totale

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 94,186 || 109,982 || 110,001 || 99,669 || 98,233 || 93,582 || 97,269 || 0 || 702,922

Pagamenti || 0,832 || 57,000 || 66,403 || 85,282 || 84,391 || 100,926 || 99,163 || 210,783 || 702,922

*L'organico dopo il 2020 dovrà essere definito in una fase successiva.

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

¨      La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

x     La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE

|| RISULTATI

|| Tipo[28] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto approfittando dei progressi scientifici e tecnologici e degli effetti di economia di scala che accompagnano la produzione in serie, aumentandone al contempo la durata in modo da portare il costo totale e la durata a livelli tali da rendere tali sistemi competitivi nei confronti delle tecnologie convenzionali

— Risultato || Numero di sovvenzioni sottoscritte || 3,589 || 10 || 36,500 || 12 || 40,300 || 12 || 40,300 || 10 || 38,000 || 10 || 36,900 || 10 || 35,500 || 9 || 34,500 || 73 || 262,000

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || 10 || 36,500 || 12 || 40,300 || 12 || 40,300 || 10 || 38,000 || 10 || 36,900 || 10 || 35,500 || 9 || 34,500 || 73 || 262,000

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Aumentare l'efficienza elettrica e la durata delle celle a combustibile impiegate per la produzione di energia elettrica, riducendo al tempo stesso i costi attuali, a livelli tali da renderle competitive con le tecnologie convenzionali

— Risultato || Numero di sovvenzioni || 3,755 || 5 || 18,254 || 6 || 22,600 || 6 || 22,600 || 5 || 20,500 || 5 || 18,214 || 5 || 17,000 || 4 || 16,000 || 36 || 135,168

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 || 5 || 18,254 || 6 || 22,600 || 6 || 22,600 || 5 || 20,500 || 5 || 18,214 || 5 || 17,000 || 4 || 16,000 || 36 || 135,168

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Aumentare l'efficienza energetica della produzione distribuita dell'idrogeno ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua, riducendo al contempo le spese in conto capitale del sistema, affinché la combinazione tra il costo dell'idrogeno al punto di erogazione e il costo del sistema delle celle a combustibile in cui è utilizzato sia competitiva con le alternative disponibili sul mercato)

— Risultato || Numero di sovvenzioni || 3,988 || 5 || 19,000 || 5 || 22,000 || 5 || 22,000 || 5 || 19,900 || 5 || 20,000 || 5 || 18,854 || 5 || 17,836 || 35 || 139,590

Totale parziale dell'obiettivo specifico 3 || 5 || 19,000 || 5 || 22,0000 || 5 || 22,000 || 5 || 19,900 || 5 || 20,000 || 5 || 18,854 || 5 || 17,836 || 35 || 139,590

OBIETTIVO SPECIFICO 4 Dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego dell'idrogeno quale mezzo di stoccaggio dell'energia competitivo per l'integrazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili

— Risultato || Numero di sovvenzioni || 3,871 || 5 || 19,600 || 6 || 24,094 || 6 || 24,094 || 6 || 20,054 || 5 || 19,600 || 5 || 18,600 || 4 || 17,200 || 37 || 143,242

Totale parziale dell'obiettivo specifico 4 || 5 || 19,600 || 6 || 24,094 || 6 || 24,094 || 6 || 20,054 || 5 || 19,600 || 5 || 18,600 || 4 || 17,200 || 37 || 143,242

COSTO TOTALE || 20 || 93,354 || 29 || 108,994 || 29 || 108,994 || 29 || 98,454 || 25 || 94,714 || 25 || 89,954 || 22 || 85,536 || 181 || 680,000

3.2.3.     Incidenza prevista sulle risorse umane

3.2.3.1.  Sintesi

x     La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

¨      La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come qui di seguito descritti:

Dati relativi al personale (ETP)[29]

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || TOTALE

Funzionari (gradi AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Funzionari (gradi AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Agenti contrattuali || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 22

Agenti temporanei AD || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 14 || 13 || 12 || 159

Agenti temporanei AST || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 8 || 7 || 96

TOTALE || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 25 || 23 || 21 || 277

Milioni di EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || TOTALE

Funzionari (gradi AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Funzionari (gradi AST) || || || || || || || || || || || || 0

Agenti contrattuali || 0,094 || 0,096 || 0,098 || 0,100 || 0,102 || 0,104 || 0,106 || 0,108 || 0,110 || 0,112 || 0,115 || 1,144

Agenti temporanei (gradi AD) || 1,620 || 1,652 || 1,685 || 1,719 || 1,754 || 1,789 || 1,824 || 1,861 || 1,772 || 1,678 || 1,580 || 18,934

Agenti temporanei AST || 0,972 || 0,991 || 1,011 || 1,031 || 1,052 || 1,073 || 1,095 || 1,117 || 1,139 || 1,033 || 0,922 || 11,436

TOTALE || 2,686 || 2,740 || 2,795 || 2,850 || 2,907 || 2,966 || 3,025 || 3,085 || 3,021 || 2,823 || 2,616 || 31,513

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di appartenenza

¨      La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

x     La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in cifre (ETP)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020*

|| || || || || || ||

Posti previsti dalla tabella del personale in organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

08. 01 05 01 (ricerca indiretta) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale) || || || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

XX 01 04 aa[30] || — presso la sede[31] || || || || || || || ||

|| — nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta) || || || || || || ||

Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

TOTALE || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

* La tabella non comprende il numero di funzionari in servizio presso la Commissione dopo il 2020. Tale numero verrà deciso in seguito.

08 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione, supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione , tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e personale temporaneo || Interfaccia con l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»

Personale esterno ||

La descrizione del calcolo dei costi per gli ETP va riportata alla sezione 3 dell'allegato.

3.2.3.3.  a. Fabbisogno previsto di risorse umane per l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»[32]

¨      La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

x     La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

b.           Fabbisogno previsto di risorse umane da finanziarsi mediante stanziamenti previsti dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020

Stima da esprimere in cifre (ETP)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 || 2024

Ÿ Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» || || || || || || || || || || ||

Agenti temporanei (gradi AD) || 4 || 4 || 4 || 4 || 15 || 15 || 15 || 15 || 14 || 13 || 12

Agenti temporanei (gradi AST) || 2 || 2 || 2 || 2 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 8 || 7

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[33]

(organismo PPP) || || || || || || || || || || ||

AT || || || || || || || || || || ||

AC || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2

END || || || || || || || || || || ||

INT || || || || || || || || || || ||

TOTALE || 6 || 6 || 6 || 6 || 26 || 26 || 26 || 26 || 25 || 23 || 21

* Equivalente alla media di personale in organico all'anno

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e personale temporaneo || Contributo ai compiti e alle attività dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

Personale esterno || Contributo ai compiti e alle attività dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

c.            Risorse umane finanziate attraverso stanziamenti previsti dal quadro finanziario pluriennale 2007-2013[34]

Stima da esprimere in cifre (ETP)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || Totale

ŸPosti previsti dalla tabella del personale in organico (funzionari e agenti temporanei)

Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» || || || || ||

Agenti temporanei (gradi AST)* || 11 || 11 || 11 || 11 || 44

Agenti temporanei (gradi AST)* || 7 || 7 || 7 || 7 || 28

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[35]

Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» || || || || ||

AT || || || || ||

AC || 2 || 2 || 2 || 2 || 8

END || || || || ||

INT || || || || ||

TOTALE || 20 || 20 || 20 || 20 || 80

d.           Contributo ai costi operativi per l'abbandono graduale dell'organismo PPP previsto dal quadro finanziario pluriennale 2007-2013

Milioni di EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Totale[36]

Contributi in contanti dall'UE || 1,345 || 1,372 || 1,399 || 1,427 || 5,543

Contributi in contanti da soggetti terzi || 1,883 || 1,920 || 1,959 || 1,999 || 7,761

TOTALE || 3,228 || 3,292 || 3,358 || 3,426 || 13,304

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

x     La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

¨      La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

¨      La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[37].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Milioni di EUR (al terzo decimale)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020-2024 || Totale

Gruppo industriale e gruppo di ricerca — contributo in contanti ai costi amministrativi || 0,439 || 0,587 || 0,598 || 0,798 || 3,094 || 3,194 || 11,290 || 20

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || 0,439 || 0,587 || 0,598 || 0,798 || 3,094 || 3,194 || 11,290 || 20

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

x     La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

¨      La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨      sulle risorse proprie

¨      sulle entrate varie

[1]               COM(2013) […]

[2]               COM(2010) 639 definitivo del 10.11.2010.

[3]               COM(2013) 17 final del 24.1.2013.

[4]               http://ec.europa.eu/research/consultations/fch_h2020/fch-f2020-consultation-results.pdf

[5]               In prezzi correnti.

[6]               GU … [parere del Parlamento europeo].

[7]               GU … [parere del Comitato economico e sociale europeo].

[8]               GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

[9]               GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

[10]             COM(2010) 2020 definitivo.

[11]             GU… [PQ Orizzonte 2020].

[12]             GU … [PS Orizzonte 2020].

[13]             GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1, modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14.11.2011 (GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3).

[14]             Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Partenariati nella ricerca e nell'innovazione», COM(2011) 572 definitivo, 21.9.2011.

[15]             «Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel cells and Hydrogen sector» — risultati della consultazione con i soggetti portatori d'interesse, disponibili alla pagina: http://www.fch-ju.eu/page/publications.

[16]             GU L 298 del 26.10.2012, pag. 84.

[17]             GU … [Regole di partecipazione Orizzonte 2020]

[18]             GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

[19]             GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

[20]             GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

[21]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[22]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[23]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

[24]             GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[25]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) — ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[26]             A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[27]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[28]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[29]             In caso di organismi PPP ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la presente sezione è riportata a fini informativi.

[30]             Sotto‑massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee «BA»).

[31]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[32]             In caso di organismi PPP ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la presente sezione è riportata a fini informativi.

[33]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale («intérimaire»).

[34]             In caso di organismi PPP ai sensi dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la presente sezione è riportata a fini informativi.

[35]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale («intérimaire»).

[36]             Il contributo complessivo in contanti dell'UE dovrebbe essere pari all'importo inserito nel bilancio 2013 per il completamento delle attività 2007-2013 dell'organismo.

[37]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.