Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» /* COM/2013/0506 final - 2013/0245 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta 1.1. Contesto generale Uno dei principali obiettivi del programma
quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" per il periodo
2014-2020 è rafforzare l'industria europea mediante azioni a sostegno della
ricerca e dell'innovazione in una serie di settori industriali. In particolare,
il programma consente la creazione di partenariati pubblico-privati in grado di
contribuire a far fronte ad alcune delle principali sfide che l'Europa deve
affrontare. La proposta prevede la proroga dello stato di
impresa comune nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno istituita
nell'ambito del settimo programma quadro, in linea con la comunicazione della
Commissione «Partenariati pubblico-privati in "Orizzonte 2020": uno
strumento potente per l'innovazione e la crescita in Europa»[1], nonché con le comunicazioni
della Commissione «Energia 2020 — Strategia per un'energia competitiva,
sostenibile e sicura»[2]
e «Energia pulita per i trasporti: strategia europea in materia di combustibili
alternativi»[3]. 1.2. Motivazioni e obiettivi di un'impresa
comune nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno Un'impresa comune nel settore delle celle a
combustibile e dell'idrogeno è necessaria: ·
per affrontare due sfide chiave per l'UE —
garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e favorire/mantenere
la competitività; ·
sostenere le politiche dell'UE in materia di
energia sostenibile e trasporti, cambiamenti climatici, ambiente e
competitività industriale, come previsto dalla strategia Europa 2020 per la
crescita e contribuire al conseguimento dell'obiettivo principale dell'UE di
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; ·
affrontare una serie di ostacoli a un'attività di
ricerca/innovazione efficace in questo ambito, quali: rischi elevati, costi di
R&S elevati, diffusione delle conoscenze, insuccessi di mercato. L'industria
da sola non può investire a causa di tali ostacoli, pertanto è necessario il
sostegno del settore pubblico; ·
contrastare la frammentazione dei programmi degli
Stati membri e realizzare lo sforzo coordinato su larga scala e a lungo tempo
di natura trasversale e transnazionale richiesto; ·
aiutare il settore industriale a stabilire un
programma di ricerca e innovazione a lungo termine, creare la massa critica
necessaria, ottenere investimenti privati grazie all'effetto leva, offrire
finanziamenti stabili, facilitare la condivisione delle conoscenze, ridurre i
rischi, abbassare i costi e ridurre i tempi necessari per l'utilizzo
commerciale. L'obiettivo generale dell'impresa comune FCH 2
per il periodo 2014-2024 è sviluppare un settore delle celle a combustibile e
dell'idrogeno dell'Unione europea che sia forte, sostenibile e competitivo a
livello globale, in particolare al fine di raggiungere le seguenti finalità: –
ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle
a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto, aumentandone al
contempo la durata a livelli tali da rendere tali sistemi competitivi nei
confronti delle tecnologie convenzionali; –
aumentare l'efficienza elettrica e la durata delle
celle a combustibile impiegate per la produzione di energia elettrica,
riducendo al tempo stesso i costi, a livelli tali da renderle competitive nei
confronti delle tecnologie convenzionali; –
aumentare l'efficienza energetica della produzione
distribuita dell'idrogeno ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua, riducendo al
contempo le spese in conto capitale del sistema, affinché la combinazione tra l'idrogeno
e il sistema delle celle a combustibile in cui è utilizzato sia competitiva con
le alternative disponibili sul mercato; –
dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego
dell'idrogeno a sostegno dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabili
nei sistemi energetici, compreso il suo impiego quale mezzo competitivo di
stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili. 1.3. Sviluppare i risultati dell'esperienza
passata La proposta di impresa comune 2 poggia sui
risultati della precedente impresa comune, istituita nell'ambito del PQ7. I
principali risultati finora conseguiti dall'impresa comune FCH esistente sono
consistiti nella creazione di un partenariato forte, nell'ottenere investimenti
pubblici e privati grazie all'effetto leva e nel favorire il forte
coinvolgimento del settore industriale (in particolare, delle PMI). L'impresa
comune FCH esistente ha altresì realizzato un significativo portafoglio di
progetti di importanza strategica. Sono stati compiuti notevoli progressi
tecnologici sia nel settore dell'energia, sia nelle applicazioni di trasporto.
Sono state introdotte sul mercato alcune applicazioni preliminari, come
carrelli elevatori e piccoli gruppi elettrogeni di backup. L'impresa comune ha
altresì incoraggiato il settore industriale, gli Stati membri e la comunità
della ricerca a impegnare una maggiore quantità delle proprie risorse. La
partecipazione della grande industria e delle PMI è stabile e di gran lunga
maggiore rispetto al programma PQ7-Energia. La prima valutazione intermedia, completata
nel 2011 con l'aiuto di esperti indipendenti, ha portato a concludere che l'approccio
dell'impresa comune riesce in genere a valorizzare le attività pubblico-private
di sviluppo tecnologico e dimostrazione, oltre a garantire stabilità al lavoro
della comunità di R&S. Gli obiettivi tecnici generali dell'impresa comune
FCH sono stati ritenuti ambiziosi e concorrenziali. Sebbene il settore FCH abbia raggiunto un
livello di innovazione avanzato, è ancora un settore prematuro e vulnerabile.
Passare dalla fase di progettazione alla piena attuazione delle tecnologie FCH
in un ambiente globale competitivo richiede un aumento considerevole degli
investimenti pubblici e privati in R&S negli Stati membri e nei paesi
associati. I fondi pubblici resi disponibili nell'UE per la ricerca nel settore
FCH, sia negli Stati membri sia nell'ambito del programma quadro, non sono
sufficienti a coprire le risorse finanziarie stimate necessarie all'attuazione
della tabella di marcia tecnologica per il settore FCH per il periodo 2014-2020[4]. Tuttavia, una politica
pubblica ambiziosa può consentire di creare l'ambiente positivo in grado di far
leva sugli investimenti privati necessari a integrare il sostegno pubblico e
soddisfare le esigenze del settore R&S. La proposta relativa alla proroga dello stato
di impresa comune FCH comprende disposizioni volte a favorire la
semplificazione e la flessibilità delle operazioni. 2. Consultazioni con i soggetti interessati
e valutazione d'impatto Risultati delle consultazioni ·
La proroga dell'impresa comune FCH nell'ambito del
programma "Orizzonte 2020" è stata oggetto di consultazioni con
gruppi di soggetti portatori d'interesse delle comunità dell'industria e della
ricerca, Stati membri e il pubblico. Sono stati organizzati numerosi seminari e
incontri ad-hoc nel 2012 per discutere le priorità della ricerca sulle
celle a combustibile e l'idrogeno e definire il meccanismo migliore per l'attuazione
del programma di ricerca & innovazione a livello europeo. Nella seconda
metà del 2012 un'indagine rivolta a portatori di interessi è stata inviata a
tutti i beneficiari dell'impresa comune FCH. Sono state ricevute 154 risposte,
di cui 46 dal Gruppo industriale. Il 93% dei beneficiari ha indicato di essere
favorevole alla proroga dell'impresa comune FCH. Inoltre, il 70% dei membri del
Gruppo industriale ha registrato una crescita del proprio fatturato relativo
alle attività FCH dal 2007 e il 70% ha aumentato i propri investimenti in
attività di R&S. In circa metà dei casi, gli intervistati hanno
indicato di aver aumentato i propri investimenti in R&S come conseguenza
diretta della costituzione dell'impresa comune. ·
Nel periodo compreso tra luglio e ottobre è
stata condotta una consultazione pubblica, a seguito della quale sono state
ricevute 127 risposte. La maggioranza degli intervistati concorda sul fatto che
la tecnologia FCH svolgerà un ruolo di prim'ordine nei settori energetico e dei
trasporti a basse emissioni di carbonio del futuro (98% degli intervistati),
per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'UE (94%) e per la
competitività industriale dell'UE (95%). I risultati delle consultazioni
pubbliche relative a un partenariato pubblico-privato (PPP) relativo al settore
delle celle a combustibile e dell'idrogeno nell'ambito del programma "Orizzonte
2020" sono disponibili online alla pagina: http://ec.europa.eu/research/consultations/fch_h2020/fch-f2020-consultation-results.pdf. Valutazione d'impatto La proposta di regolamento è
stata oggetto di una valutazione d'impatto da parte della Commissione, ad essa
allegata. 3. Elementi giuridici della proposta ·
Sintesi delle misure proposte Le misure suggerite consistono in una proposta
di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e
idrogeno 2». L'impresa comune FCH è stata inizialmente istituita dal
regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio del 30 maggio 2008, che va abrogato
a decorrere dal 1° gennaio 2014. ·
Base giuridica La base giuridica della proposta è
rappresentata dall'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Si applicano altresì le Regole di
partecipazione e diffusione di "Orizzonte 2020". ·
Sussidiarietà e proporzionalità Gli obiettivi della proposta non possono
essere pienamente raggiunti dagli Stati membri in quanto la portata della sfida
supera la capacità di ciascuno Stato membro di agire da solo. Le differenze
significative rilevate tra i programmi nazionali, nonché la loro frammentazione
e a volte sovrapposizione impongono un intervento più efficace a livello dell'Unione
europea. La messa in comune e il coordinamento degli sforzi di ricerca e
sviluppo a livello dell'UE offrono maggiori possibilità di successo, data la
natura transnazionale delle infrastrutture e delle tecnologie da sviluppare e
la necessità di disporre di un volume sufficiente di risorse. L'intervento dell'Unione
europea contribuirà a razionalizzare i programmi di ricerca e garantire l'interoperabilità
dei sistemi elaborati, non soltanto grazie alla ricerca pre-normativa comune
volta a sostenere l'elaborazione di norme, ma anche grazie alla normalizzazione
de facto che risulterà dalla stretta cooperazione in materia di ricerca e
dai progetti di dimostrazione transnazionali. Tale normalizzazione aprirà un
mercato più vasto e stimolerà la concorrenza. Il campo d'applicazione della
proposta dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a proseguire iniziative
complementari a livello nazionale, al fine di rafforzare lo Spazio europeo
della ricerca — infatti l'impresa comune intende precisamente mobilitare questi
programmi nazionali e regionali per ottimizzare gli sforzi combinati. In conformità al principio di proporzionalità,
le disposizioni del presente regolamento non vanno oltre quanto è necessario per
raggiungere i suoi obiettivi. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per la
ragione seguente: la creazione di un'impresa che prevede la
partecipazione della Comunità rende necessario un regolamento del Consiglio. 4. Incidenza sul bilancio Il bilancio dell'UE, complessivamente pari a 700
milioni di EUR[5]
(compresi i paesi EFTA), proverrà dal bilancio delle sfide sociali raccolte dal
programma "Orizzonte 2020" «Energia sicura, pulita ed efficiente» e «Trasporto
intelligente, verde e integrato». I costi amministrativi dell'impresa comune FCH 2
non superano i 40 milioni di EUR e saranno coperti in contanti su base annua,
equamente suddivisi tra l'Unione europea e i membri diversi dall'Unione
europea. L'Unione europea contribuisce per il 50%, il gruppo industriale per il
43% e il gruppo di ricerca per il 7%. Le attività di ricerca vengono finanziate dall'UE
e dalle entità costituenti dei membri diversi dall'Unione partecipanti alle
azioni indirette, laddove il contributo dell'UE viene versato in contanti e il
contributo delle entità costituenti degli altri membri è prestato in natura
nell'ambito delle azioni indirette. 5. Elementi facoltativi ·
Periodo di transizione In seguito all'approvazione della proposta di
regolamento sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2», il
regolamento (CE) n. 521/2008 viene abrogato; tuttavia, le azioni avviate ai
sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 e gli obblighi finanziari relativi a
tali azioni continuano ad essere regolamentati da tale atto legislativo fino al
loro completamento. ·
Riesame La Commissione europea presenterà una
relazione annuale sui progressi conseguiti dall'impresa comune FCH 2. La
Commissione europea esegue altresì un riesame intermedio e un esame finale all'atto
dello scioglimento dell'impresa comune. Il discarico per l'esecuzione del contributo
dell'Unione rientra nell'ambito del discarico dato dal Parlamento europeo, su
raccomandazione del Consiglio, alla Commissione ai sensi della procedura di cui
all'articolo 319 del trattato. ·
Riesame/revisione/termine di efficacia La proposta contiene una clausola di riesame. La proposta contiene una disposizione che
prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo. 2013/0245 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'impresa comune «Celle a combustibile e
idrogeno 2» (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo[6] visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7], considerando quanto segue: (1) La decisione n. 1982/2006/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività
di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) sottolinea la
necessità di partenariati pubblico-privati che assumano la forma di iniziative
tecnologiche congiunte[8]. (2) La decisione 2006/971/CE del
Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico
«Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per
le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[9] individua specifici
partenariati pubblico-privati da sostenere, compreso un partenariato
pubblico-privato nell'ambito specifico dell'iniziativa tecnologica congiunta
delle celle a combustibile e dell'idrogeno. (3) La strategia Europa 2020[10] sottolinea la necessità di
creare condizioni favorevoli per gli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione
in Europa al fine di favorire una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva nell'Unione europea. Sia il Parlamento europeo, sia il Consiglio
hanno approvato questa impostazione. (4) Il regolamento (UE) n. …/2013
del parlamento europeo e del Consiglio, del … 2013, che istituisce il programma
quadro per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)[11] , intende raggiungere un
maggiore impatto sulla ricerca e sull'innovazione associando i fondi del
programma "Orizzonte 2020" e quelli dei partenariati pubblico-privato
nei settori chiave nei quali la ricerca e l'innovazione possono contribuire
agli obiettivi di maggiore competitività dell'Europa e a risolvere le sfide
sociali. Il coinvolgimento dell'Unione europea in tali partenariati può
assumere la forma di contributi finanziari alle imprese comuni istituite ai
sensi dell'articolo 187 del trattato conformemente alla decisione n. 1982/2006/CE. (5) Conformemente alla decisione
(UE) n. …/2013, del Consiglio, del […] 2013, che stabilisce il programma
specifico recante attuazione di "Orizzonte 2020" (2014-2020)[12] è opportuno fornire ulteriore
sostegno alle imprese comuni istituite ai sensi della decisione (UE) n. 1982/2006/CE
alle condizioni specificate nella decisione (UE) n. […]/2013. (6) L'impresa comune «Celle a
combustibile e idrogeno», istituita dal regolamento (CE) n. 521(2008) del
Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'Impresa Comune «Celle a
combustibile e idrogeno»[13]
, ha dimostrato il potenziale dell'idrogeno come vettore energetico e delle
celle a combustibile come convertitori di energia al fine di offrire una via
verso sistemi ecocompatibili che siano in grado di ridurre le emissioni,
aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e stimolare l'economia.
La valutazione intermedia dell'impresa comune FCH[14] ha evidenziato che l'impresa
comune è servita da piattaforma per creare un partenariato forte, ottenere
investimenti pubblici e privati grazie all'effetto leva e favorire il forte
coinvolgimento dell'industria, in particolare delle PMI. L'incremento altresì
suggerito di aumentare le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di
idrogeno è stato inserito tra i nuovi obiettivi da perseguire. È pertanto
opportuno che il suo ambito di ricerca continui a essere sostenuto allo scopo
di sviluppare un portafoglio di soluzioni pulite, efficienti e sostenibili fino
loro introduzione sul mercato. (7) È altresì opportuno che la
prosecuzione dell'azione di sostegno al programma di ricerca sulle celle a
combustibile e l'idrogeno tenga conto dell'esperienza acquisita dalle attività
dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 1», compresi i risultati
della prima valutazione intermedia relativa e i risultati delle raccomandazioni
dei soggetti portatori d'interesse[15],
e che detta azione sia attuata attraverso una struttura più adeguata allo scopo
e regole volte ad accrescere l'efficienza e garantire la semplificazione. A tal
fine, è opportuno che l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»
adotti un regolamento finanziario adeguato alle sue esigenze specifiche ai
sensi dell'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione[16]. (8) I membri dell'impresa comune
FCH diversi dall'Unione europea hanno manifestato per iscritto il proprio
consenso affinché le attività di ricerca nel settore dell'impresa comune FCH
siano condotte nell'ambito di una struttura che sia meglio adattata alla natura
di un partenariato pubblico-privato. È opportuno che i membri dell'impresa
comune FCH 2 diversi dall'Unione europea accettino lo statuto di cui all'allegato
del presente regolamento mediante una lettera di accettazione. (9) Per raggiungere i propri
obiettivi, è opportuno che l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2»
fornisca sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai
partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte aperti e competitivi. (10) È opportuno che i contribuiti
dai membri diversi dall'Unione europea ovvero delle loro entità costituenti non
si limitino alla copertura dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH 2
e al cofinanziamento richiesto per la conduzione di azioni di ricerca e
innovazione sostenute dalla medesima impresa. (11) Occorre che i contributi dei
membri diversi dall'Unione europea o delle loro entità costituenti riguardino
altresì le altre attività da svolgersi da parte dell'industria, specificate nel
piano delle attività aggiuntive. Al fine di avere una
panoramica completa dell'effetto leva, è opportuno che queste ulteriori
attività costituiscano dei contributi alla più ampia iniziativa tecnologica
congiunta FCH. (12) Le specificità del settore delle celle a
combustibile e dell'idrogeno, in particolare il fatto che si tratti ancora di
un settore prematuro che non registra chiari rendimenti sugli investimenti e i
cui principali benefici sono solo di natura sociale, giustificano il fatto che
il contributo dell'Unione è più alto rispetto a quello prestato dai membri
diversi dall'Unione. Al fine di promuovere una maggiore rappresentatività dei
gruppi membri dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» 2 e
sostenere la partecipazione di nuove entità costituenti all'iniziativa
tecnologica congiunta, è consigliabile che il contributo dell'Unione sia
erogato in due rate, la concessione della seconda delle quali è condizionata al
rispetto di obblighi aggiuntivi, in particolare in capo alle nuove entità
costituenti. (13) Nel valutare l'impatto complessivo dell'iniziativa
tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno, si tiene conto
degli investimenti di tutti i soggetti giuridici diversi dall'Unione che
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di detta iniziativa
tecnologica congiunta. Sono previsti investimenti complessivi nell'iniziativa
tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno pari ad almeno 700
milioni di EUR. (14) È necessario che la partecipazione alle azioni indirette
finanziate dall'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» sia conforme
al regolamento (UE) n. … /2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2013,
che stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del
programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»[17]. (15) È necessario che il contributo finanziario dell'Unione europea sia
gestito in conformità al principio della sana gestione finanziaria e alle
disposizioni di gestione indiretta pertinenti, previste dal regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della
Commissione, del 29 ottobre 2012 sulle disposizioni di attuazione del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012[18]. (16) È opportuno che le revisioni contabili dei beneficiari dell'assistenza
finanziaria dell'Unione previsti dal presente regolamento siano condotti in
maniera tale da ridurre gli oneri amministrativi, in conformità al regolamento
(UE) n. …/2013 [programma quadro "Orizzonte 2020"]. (17) Gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa
comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» devono essere protetti durante l'intero
ciclo della spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione
e l'accertamento delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti,
indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, le
sanzioni amministrative e finanziarie in conformità al regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012. (18) È opportuno che il revisore interno della Commissione possa
esercitare sull'impresa comune FCH 2 le medesime competenze che esercita
nei confronti della Commissione. (19) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, del trattato, l'atto
costitutivo di organismi, uffici o agenzie istituiti dall'Unione europea può
escludere la possibilità di esaminare i conti di tutte le entrate e le spese di
tali organismi, uffici o agenzie da parte della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo
60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli
organismi di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
sono soggetti all'esame di un organismo di revisione contabile indipendente che
è tenuto a esprimere un parere, inter alia, sull'affidabilità dei conti e
sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La possibilità di
evitare una doppia revisione contabile dei conti giustifica il fatto che i
conti dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» non debbano
essere soggetti all'esame della Corte dei conti. (20) In virtù dei principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui
all'articolo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli
obiettivi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» di
rafforzamento della ricerca industriale e dell'innovazione nell'Unione europea
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma
possono, a motivo della necessità di evitare interventi doppi, mantenendo una
massa critica e garantendo l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici,
essere conseguiti meglio a livello di Unione; il presente regolamento si limita
allo stretto necessario per raggiungere questi obiettivi e non va al di là di
quanto è necessario a tal fine. (21) L'impresa comune FCH è stata istituita per un periodo fino al 31
dicembre 2017. È necessario che l'impresa comune «Celle a combustibile e
idrogeno 2» prosegua nella sua azione di sostegno al programma di ricerca sulle
celle a combustibile e l'idrogeno ampliando il campo di applicazione delle
attività nell'ambito di una serie modificata di regole. È necessario che
la transizione dell'impresa comune FCH all'impresa comune «Celle a combustibile
e idrogeno 2» sia allineata e sincronizzata con la transizione dal settimo
programma quadro al programma quadro "Orizzonte 2020" per garantire
un uso ottimale dei finanziamenti messi a disposizione per la ricerca. Per
motivi di chiarezza e certezza del diritto, è pertanto opportuno che il
regolamento (CE) n. 521/2008 sia abrogato e che siano elaborate disposizioni
transitorie, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Costituzione 1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa
tecnologica congiunta nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è
costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in
appresso «impresa comune FCH 2») per un periodo compreso tra il 1° gennaio 2014
e il 31 dicembre 2024. 2. L'impresa comune FCH 2
sostituisce e succede all'impresa comune FCH istituita dal regolamento (CE) n. 521/2008
del Consiglio. 3. L'impresa comune FCH 2 è
un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato
conformemente all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio[19]. 4. L'impresa comune FCH 2 è
un organismo dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, l'Unione
ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle
legislazioni nazionali degli Stati membri. Essa può in particolare acquistare o
alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. 5. L'impresa comune FCH 2
ha sede a Bruxelles (Belgio). 6. Lo statuto dell'impresa
comune FCH 2 è riportato nell'allegato. Articolo 2
Obiettivi 1. L'impresa comune FCH 2
persegue i seguenti obiettivi: (a)
contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n.
…/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … 2013, che istituisce il
programma quadro "Orizzonte 2020", e in particolare dell'attuazione
di parte ... della decisione n. …/2013/UE del Consiglio, del … 2013, che
istituisce il programma specifico "Orizzonte 2020"; (b)
contribuire agli obiettivi dell'iniziativa
tecnologica congiunta delle celle a combustibile e dell'idrogeno mediante lo
sviluppo di un settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno forte,
sostenibile e competitivo a livello globale nell'Unione. 2. In particolare, l'impresa
comune FCH 2 mira a raggiungere i seguenti obiettivi: –
ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle
a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto, aumentandone al
contempo la durata a livelli tali da renderli competitivi nei confronti delle
tecnologie convenzionali; –
aumentare l'efficienza elettrica e la durata delle
celle a combustibile impiegate per la produzione di energia elettrica, riducendo
al tempo stesso i costi, a livelli tali da renderle competitive nei confronti
delle tecnologie convenzionali; –
aumentare l'efficienza energetica della produzione
distribuita dell'idrogeno ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua, riducendo al
contempo le spese in conto capitale del sistema, affinché la combinazione tra l'idrogeno
e il sistema delle celle a combustibile in cui è utilizzato sia competitiva con
le alternative disponibili sul mercato; –
dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego
dell'idrogeno a sostegno dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabili
nei sistemi energetici, compreso il suo impiego quale mezzo competitivo di
stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili. Articolo 3
Contributo finanziario dell'Unione 1. Il contributo massimo dell'Unione,
comprensivo degli stanziamenti EFTA, all'impresa comune FCH 2 a copertura
dei costi amministrativi e operativi è pari a 700 milioni di EUR,
suddivisi come segue: (c)
fino a 600 milioni di EUR a copertura del
contributo di cui all'articolo 4, paragrafo 1; (d)
fino a 100 milioni di EUR a copertura di eventuali
contributi aggiuntivi superiori all'importo minimo di cui all'articolo 4,
paragrafo 1. Il contributo proviene dagli stanziamenti del
bilancio generale dell'Unione europea assegnato al programma specifico "Orizzonte
2020" recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020",
conformemente a quanto disposto dalle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1,
lettera c), punto iv), e dagli articoli 60 e 61 del regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 per gli organismi di cui all'articolo 209 di detto
regolamento. 2. Le modalità di applicazione
relative al contributo finanziario dell'Unione sono stabilite da un accordo di
delega e da accordi relativi al trasferimento annuale di fondi da stipularsi
tra la Commissione, per conto dell'Unione europea, e l'impresa comune FCH 2. 3. L'accordo di delega di cui al
paragrafo 2, riguarda gli elementi indicati all'articolo 58, paragrafo 3, e
agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all'articolo
40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione e, inter alia,
i seguenti aspetti: (a)
requisiti relativi al contributo dell'impresa
comune FCH 2 concernenti i pertinenti indicatori di efficienza di cui all'allegato
II alla decisione n.…/UE [programma specifico "Orizzonte 2020"
recante attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020"]; (b)
requisiti relativi al contributo dell'impresa
comune FCH 2 in vista del monitoraggio di cui all'allegato III alla
decisione n.…/UE [programma specifico "Orizzonte 2020" recante
attuazione del programma quadro "Orizzonte 2020"]; (c)
indicatori di efficienza specifici relativi al
funzionamento dell'impresa comune FCH 2; (d)
disposizioni concernenti la messa a disposizione di
dati necessari a garantire che la Commissione sia in grado di far fronte ai
propri obblighi di diffusione e comunicazione; (e)
impiego delle risorse umane e modifiche alla loro
composizione, in particolare reclutamento per gruppo di funzione, grado e
categoria, attività di riclassificazione ed eventuali modifiche al numero degli
addetti. Articolo 4
Contributi di membri diversi dall'Unione 1. I membri dell'impresa comune FCH 2
diversi dall'Unione effettuano o predispongono per le loro entità costituenti
un contributo complessivo pari ad almeno 400 milioni di EUR nel corso
del periodo definito all'articolo 1. 2. Il contributo di cui al
paragrafo 1 è composto come segue: (f)
contributi all'impresa comune FCH 2 definiti
all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 3,
lettera b), dello statuto riportato all'allegato; (g)
contributi in natura pari ad almeno 300 milioni
di EUR nel periodo definito all'articolo 1 da parte dei membri diversi
dall'Unione ovvero delle loro entità costituenti, relativi ai costi da loro
sostenuti per l'attuazione delle attività aggiuntive al di fuori del piano di
lavoro dell'impresa comune FCH 2 e che contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa
tecnologica congiunta FCH. Gli altri programmi di finanziamento dell'Unione
possono sostenere tali costi conformemente alle norme e alle procedure
applicabili. In tali casi, il finanziamento dell'Unione non sostituisce i
contributi dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità costituenti. I costi di cui alla lettera b) non sono
ammissibili al sostegno finanziario da parte dell'impresa comune FCH 2. Le
attività corrispondenti sono riportate in un piano annuale delle attività
aggiuntive che indica il valore stimato di tali contributi. 3. Entro il 31 gennaio di ogni
anno, i membri dell'impresa comune FCH 2 diversi dall'Unione comunicano al
consiglio di direzione dell'impresa comune FCH 2 il valore dei contributi
di cui al paragrafo 2 versati in ciascuno degli esercizi precedenti. 4. Al fine di valutare i
contributi di cui al paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 13, paragrafo 3,
lettera b) dello statuto riportato all'allegato, i costi sono determinati
conformemente alle pratiche contabili del soggetto interessato, ai principi
contabili del paese in cui ciascun soggetto ha la propria sede e ai principi
contabili internazionali / ai principi di rendicontazione finanziaria
internazionali. I costi vengono certificati da un revisore indipendente esterno
nominato dal soggetto interessato. La determinazione del valore dei contributi
è verificata dall'impresa comune FCH 2. Qualora permangano incertezze, la
l'impresa comune FCH 2 può procedere ad una revisione contabile. 5. La Commissione ha la facoltà
di interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo
finanziario dell'Unione all'impresa comune FCH 2 o avviare la procedura di
scioglimento di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dello statuto riportato all'allegato
se i membri anzidetti ovvero le loro entità costituenti non versano contributi
ovvero versano contributi solo parziali o tardivi relativamente ai contributi
di cui al paragrafo 2. Articolo 5
Regolamento finanziario L'impresa comune FCH 2 approva il proprio
regolamento finanziario specifico ai sensi dell'articolo 209 del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento (UE) n. … [Regolamento
delegato sul regolamento finanziario tipo per partenariati tra settore pubblico
e privato]. Articolo 6
Personale 1. Lo statuto dei funzionari
dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione
europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio[20] e le norme adottate
congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto
statuto e di detto regime si applicano al personale dell'impresa comune FCH 2. 2. Il consiglio di direzione
esercita, relativamente al personale dell'impresa comune FCH 2, i poteri
conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina
e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione all'autorità abilitata a
concludere contratti di assunzione (in appresso, «poteri dell'autorità di
nomina»). Il consiglio di direzione adotta, in conformità
alla procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una
decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e
sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al
direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità di nomina e definisce le
condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore
esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Laddove circostanze eccezionali lo richiedano, il
consiglio di direzione può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente
i poteri dell'autorità di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i
poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli direttamente o delegarli,
per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del
personale dell'impresa comune diverso dal direttore esecutivo. 3. Il consiglio di direzione
adotta opportune disposizioni di attuazione dello statuto dei funzionari dell'Unione
europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea in
conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari. 4. Le risorse in organico sono
determinate in base alla tabella del personale in organico dell'impresa comune FCH 2,
che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e grado e il
numero di agenti contrattuali espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo
pieno, in linea con il relativo bilancio annuale. 5. Il personale dell'impresa
comune FCH 2 è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali. 6. Tutte le spese del personale
sono a carico dell'impresa comune FCH 2. Articolo 7
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti 1. L'impresa comune FCH 2
può ricorrere a esperti nazionali distaccati e tirocinanti non impiegati dall'impresa
stessa. Il dato relativo al numero di esperti nazionali distaccati espressi in
posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è aggiunto alle informazioni sul
personale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento in linea
con il bilancio annuale. 2. Il consiglio di direzione
adotta una decisione contenente regole relative al distacco degli esperti
nazionali all'impresa comune FCH 2 e al ricorso ai tirocinanti. Articolo 8
Privilegi e immunità Il protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione
è applicabile all'impresa comune FCH 2 e al suo personale. Articolo 9
Responsabilità dell'impresa comune FCH 2 1. La responsabilità
contrattuale dell'impresa comune FCH 2 è disciplinata dalle pertinenti
disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione
o al contratto in questione. 2. In materia di responsabilità
extracontrattuale, l'impresa comune FCH 2 risarcisce, conformemente ai
principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle
sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. 3. Qualsiasi pagamento dell'impresa
comune FCH 2 destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e
2 come pure i costi e le spese sostenute in relazione ad essa sono considerati
spese dell'impresa comune FCH 2 e sono coperti dalle risorse dell'impresa
comune FCH 2. 4. L'impresa comune FCH 2 è
la sola responsabile del rispetto dei propri obblighi. Articolo 10
Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile 1. La Corte di giustizia è
competente a pronunciarsi alle condizioni previste dal trattato e nei seguenti
casi: (a)
sulle controversie tra i membri concernenti l'oggetto
del presente regolamento; (b)
in virtù di una clausola compromissoria contenuta
negli accordi, nelle decisioni o nei contratti conclusi dall'impresa comune FCH 2; (c)
sulle controversie relative al risarcimento dei
danni causati
dal personale dell'impresa comune FCH 2 nell'esercizio delle sue funzioni; (d)
su qualsiasi controversia tra l'impresa comune FCH 2
e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto
dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. 2. Per tutte le questioni non
contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto dell'Unione, si
applica la legge dello Stato in cui ha sede l'impresa comune FCH 2. Articolo 11
Valutazione 1. Entro il 31 dicembre 2017 la
Commissione effettua una valutazione intermedia dell'impresa comune FCH 2,
volta a valutare nello specifico quanto segue: il livello di partecipazione e
il contributo alle azioni indirette sia da parte delle entità costituenti dei
membri diversi dall'Unione, sia da parte degli altri soggetti giuridici. I
risultati della valutazione intermedia sono comunicati al Parlamento europeo e
al Consiglio dalla Commissione, unitamente alle osservazioni di questa, entro
il 30 giugno 2018. 2. Sulla base delle conclusioni
della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1, la Commissione ha la
facoltà di agire in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, ovvero di adottare
altre azioni ritenute opportune. 3. Entro sei mesi dallo
scioglimento dell'impresa comune FCH 2 e comunque non oltre i due anni
successivi alla data di avvio della procedura di scioglimento di cui all'articolo
21 dello statuto riportato in allegato, la Commissione procede a una
valutazione finale dell'impresa comune FCH 2. I risultati della
valutazione finale sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio. Articolo 12
Discarico 1. Il discarico per l'attuazione
del bilancio relativamente al contributo dell'Unione all'impresa comune FCH 2
rientra nell'ambito del discarico dato dal Parlamento europeo, su
raccomandazione del Consiglio, alla Commissione ai sensi della procedura di cui
all'articolo 319 del trattato. 2. L'impresa comune FCH 2
offre la sua piena collaborazione alle istituzioni coinvolte nella procedura di
discarico e fornisce, se del caso, ogni eventuale informazione ulteriore
ritenuta necessaria. In tale contesto, può venire richiesto all'impresa comune FCH 2
di essere rappresentata in occasione di incontri con le autorità o gli
organismi pertinenti e di assistere l'ordinatore delegato della Commissione. Articolo 13
Revisione contabile ex post 1. In conformità all'articolo 23
del regolamento (UE) n. … [programma quadro "Orizzonte 2020"], l'impresa
comune FCH 2 conduce revisioni contabili ex post sulla spesa relative
alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro "Orizzonte 2020". 2. Per garantire la coerenza, la
Commissione può decidere di condurre le revisioni contabili di cui al paragrafo
1. Articolo 14
Tutela degli interessi finanziari dei membri 1. Fatto salvo l'articolo 17,
paragrafo 4, dello statuto riportato in allegato, l'impresa comune FCH 2
concede al personale della Commissione e ad altri soggetti da essa autorizzati,
come pure alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e stabili, nonché a
tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, necessarie a
condurre le proprie revisioni contabili. 2. L'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in
loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode
(OLAF)[21]
e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996,
relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione
ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro
le frodi e altre irregolarità [22]
al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad
accordi o contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento. 3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2,
i contratti e gli accordi conclusi e le decisioni assunte in applicazione del
presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la
Commissione, l'impresa comune FCH 2, la Corte dei conti e l'OLAF a
svolgere le revisioni contabili e le indagini anzidetti in base alle rispettive
competenze. 4. L'impresa comune FCH 2
garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente
tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed
esterni. 5. L'impresa comune FCH 2
aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte
dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[23].
L'impresa comune FCH 2 adotta tutte le misure necessarie a facilitare le
indagini interne condotte dall'OLAF. Articolo 15
Riservatezza Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, l'impresa
comune FCH 2 protegge le informazioni sensibili la cui divulgazione
potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei soggetti che
partecipano alle sue attività. Articolo 16
Trasparenza 1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[24], si applica ai documenti dell'impresa
comune FCH 2. 2. Il consiglio di direzione
dell'impresa comune FCH 2 ha la facoltà di adottare disposizioni pratiche
per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo
10, le decisioni assunte dall'impresa comune FCH 2 ai sensi dell'articolo 8
del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire l'oggetto di una denuncia
presso il mediatore, a norma dell'articolo 228 del trattato. Articolo 17
Regole di partecipazione e diffusione Il regolamento (UE) n. … [Regole di
partecipazione e diffusione di "Orizzonte 2020"] si applicano alle
azioni finanziate dall'impresa comune FCH 2. In conformità a detto
regolamento, l'impresa comune FCH 2 è considerata organismo di
finanziamento e offre assistenza finanziaria alle azioni indirette come
previsto dall'articolo 1 dello statuto riportato in allegato. Articolo 18
Sostegno da parte dello Stato ospitante Un accordo amministrativo è concluso tra l'impresa
comune FCH 2 e lo Stato in cui l'impresa ha la propria sede per quanto
riguarda i privilegi, le immunità e gli altri elementi che lo Stato deve
fornire all'impresa comune FCH 2. Articolo 19
Abrogazione e disposizioni transitorie 1. Il regolamento (CE) n. 521/2008
che istituisce l'impresa comune FCH è abrogato con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2014. 2. Fatto salvo il paragrafo 1,
le azioni avviate ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 e gli obblighi
finanziari sorti a seguito di tali azioni continuano a essere disciplinati dal
suddetto regolamento fino al loro completamento. La valutazione intermedia di cui all'articolo 11,
paragrafo 1, comprende una valutazione finale delle attività dell'impresa
comune FCH ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008. 3. Il presente regolamento non
pregiudica i diritti e gli obblighi relativi al personale impiegato ai sensi
del regolamento (CE) n. 521/2008. I contratti di lavoro del personale di cui al
primo comma possono essere rinnovati ai sensi del presente regolamento in
conformità allo statuto dei funzionari. In particolare, al direttore esecutivo nominato in
conformità al regolamento (CE) n. 521/2008 vengono assegnate le funzioni
spettanti al direttore esecutivo ai sensi del presente regolamento con effetto
a decorrere dal 1° gennaio 2014 per il periodo rimanente del suo mandato. Le
altre condizioni contrattuali restano invariate. 4. Salvo altrimenti concordato
tra gli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008, tutti i diritti
e gli obblighi, comprese le attività, i debiti o le passività dei membri di cui
al regolamento in questione vengono trasferiti ai membri, ai sensi del presente
regolamento. 5. Ogni stanziamento non
utilizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 viene trasferito all'impresa
comune FCH 2. Articolo 20
Entrata in vigore Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO:
STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE FCH 2 1 — Compiti L'impresa comune FCH 2 svolge i seguenti
compiti: (a)
fornire sostegno finanziario alle azioni indirette
nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, prevalentemente sotto forma di
sovvenzioni; (b)
con riferimento agli sforzi nel settore della
ricerca, raggiungere la massa critica necessaria per dare fiducia all'industria,
agli investitori pubblici e privati, ai responsabili politici e alle altre
parti interessate affinché si impegnino in un programma a lungo termine; (c)
integrare la ricerca e lo sviluppo tecnologico e
concentrarsi su obiettivi a lungo termine in materia di sviluppo sostenibile e
di competitività industriale per quanto riguarda i costi, le prestazioni e la
durata, e superare le strozzature tecnologiche critiche; (d)
favorire l'innovazione e la nascita di nuove catene
di valore; (e)
facilitare l'interazione tra le imprese, le
università ed i centri di ricerca; (f)
promuovere il coinvolgimento delle PMI nelle sue
attività, in linea con gli obiettivi del programma quadro "Orizzonte 2020"; (g)
realizzare ricerche socio-tecno-economiche di vasta
portata intese a valutare e controllare i progressi tecnologici e gli ostacoli
di natura non tecnica all'ingresso nel mercato; (h)
sostenere l'elaborazione di nuove regolamentazioni
e norme e rivedere le disposizioni esistenti in modo da eliminare le barriere
artificiali all'ingresso nel mercato e sostenere l'intercambiabilità, l'interoperabilità,
il commercio transfrontaliero dell'idrogeno e dei mercati di esportazione; (i)
garantire la gestione efficiente dell'impresa
comune «Celle a combustibile e idrogeno»; (j)
impegnare gli importi finanziati dall'Unione
europea e mobilitare altre risorse del settore pubblico e quelle del settore
privato necessarie per l'attuazione delle attività di ricerca e innovazione
relative al settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno; (k)
favorire e facilitare il coinvolgimento dell'industria
in attività ulteriori attuate al di là delle azioni indirette; (l)
condurre attività di informazione, comunicazione,
utilizzo e diffusione mediante l'attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni
dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. …/2013 [programma quadro "Orizzonte
2020"]; (m)
svolgere ogni altro compito necessario al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento. 2 — Membri I membri dell'impresa comune FCH 2 sono:. (a)
l'Unione, rappresentata dalla Commissione; (b)
previa accettazione dello statuto, mediante lettera
di accettazione, il gruppo industriale New Energy World Industry Grouping
AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga (numero di iscrizione:
890025478, con sede permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito «il gruppo
industriale»); e (c)
previa accettazione dello statuto, mediante lettera
di accettazione, il gruppo di ricerca per l'iniziativa tecnologica congiunta
«Celle a combustibile e idrogeno» New European Research Grouping on Fuel Cells
and Hydrogen AISBL, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga
(numero di iscrizione: 0897.679.372, con sede permanente a Bruxelles, Belgio)
(di seguito «il gruppo di ricerca»). 3 — Modifiche nella
composizione dei membri 1. Ciascun membro può porre fine
alla sua adesione all'impresa comune FCH 2. La cessazione della
partecipazione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la
notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine il membro uscente è
esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o contratti dall'impresa
comune FCH 2 prima della cessazione della sua partecipazione. 2. La partecipazione all'impresa
comune FCH 2 non può essere trasferita a un soggetto terzo senza il previo
accordo del consiglio di direzione. 3. In conformità al presente
articolo, immediatamente dopo ogni modifica alla composizione dei membri, l'impresa
comune FCH 2 provvede a pubblicare sul proprio sito internet un elenco
aggiornato dei membri dell'impresa comune FCH 2 insieme alla data a
partire dalla quale tale modifica ha effetto. 4 —
Organizzazione dell'impresa comune FCH 2 1. Gli organi dell'impresa
comune FCH 2 sono:. (a)
il consiglio di direzione; (b)
il direttore esecutivo; (c)
il comitato scientifico (d)
il gruppo di rappresentanti degli Stati; (e)
il forum dei soggetti portatori d'interesse. 2. Il comitato scientifico, il
gruppo di rappresentanti degli Stati e il forum dei soggetti portatori d'interesse
sono organismi consultivi dell'impresa comune FCH 2. 5 — Composizione
del consiglio di direzione Il consiglio di direzione è composto come
segue: (a)
tre rappresentanti della Commissione; (b)
sei rappresentanti del gruppo industriale, di cui
almeno uno in rappresentanza delle PMI; (c)
un rappresentante del gruppo di ricerca. 6 — Funzionamento
del consiglio di direzione 1. La Commissione detiene il 50%
dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile. Il gruppo
industriale detiene il 43% dei diritti di voto, mentre il gruppo di ricerca ne
detiene il 7%. I membri si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In
mancanza di consenso, il consiglio di direzione prende le sue decisioni a
maggioranza di almeno il 75% di tutti i voti, compresi i voti dei membri non
presenti. 2. Il consiglio di direzione
elegge il proprio presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni. 3. Il consiglio di direzione
tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Può tenere riunioni
straordinarie su richiesta della Commissione o di una maggioranza dei rappresentanti
del gruppo industriale e del gruppo di ricerca o del presidente. Le riunioni
del consiglio di direzione sono convocate dal suo presidente e si svolgono
generalmente nella sede dell'impresa comune FCH 2. Il direttore esecutivo ha il diritto di prendere
parte alle deliberazioni ma non ha diritto di voto. Il presidente del gruppo di rappresentanti degli
Stati ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in
qualità di osservatore. Caso per caso, il consiglio di direzione può
invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori
senza diritto di voto, in particolare rappresentanti delle autorità regionali
dell'Unione. I rappresentanti dei membri non sono personalmente
responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di
direzione. Il consiglio di direzione adotta il proprio
regolamento interno. 7 — Compiti del
consiglio di direzione 1. Il consiglio di direzione ha
la responsabilità generale dell'orientamento strategico e delle operazioni dell'impresa
comune FCH 2 e supervisiona l'attuazione delle sue attività. 2. In particolare, il consiglio
di direzione svolge i seguenti compiti: (a)
decide di porre fine all'adesione all'impresa
comune FCH 2 di qualsiasi membro inadempiente; (b)
adotta il regolamento finanziario dell'impresa
comune FCH 2 conformemente all'articolo 5 del presente regolamento; (c)
approva il bilancio annuale dell'impresa comune FCH 2,
compresa la tabella del personale in organico che indica il numero di posti
temporanei per gruppo di funzione e grado, nonché il numero di agenti
contrattuali e esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo
pieno; (d)
esercita i poteri dell'autorità di nomina
relativamente al personale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente
regolamento; (e)
nomina, destituisce o sostituisce il direttore
esecutivo, gli fornisce orientamenti e controlla le prestazioni; (f)
approva la struttura organizzativa dell'Ufficio del
programma di cui all'articolo 9, paragrafo 5, su raccomandazione del direttore
esecutivo; (g)
approva il piano di lavoro annuale e le previsioni
di spesa corrispondenti secondo le proposte del direttore esecutivo previa
consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli
Stati; (h)
approva il piano annuale delle attività aggiuntive
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento in
base a una proposta dei membri diversi dall'Unione e previa consultazione, se
del caso, con un gruppo di consulenza ad hoc; (i)
approva i conti annuali; (j)
approva il rapporto annuale di attività e le voci
di spesa corrispondenti; (k)
provvede, se del caso, a costituire una capacità di
revisione contabile interna dell'impresa comune FCH 2; (l)
approva gli inviti a presentare proposte e, se del
caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione,
selezione, aggiudicazione e revisione; (m)
approva l'elenco delle azioni ammesse al
finanziamento; (n)
definisce la politica di comunicazione dell'impresa
comune FCH 2 su raccomandazione del direttore esecutivo; (o)
se del caso, definisce regole di attuazione in
conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento; (p)
se del caso, definisce regole relative al distacco
degli esperti nazionali all'impresa comune FCH 2 e sul ricorso a
tirocinanti in conformità all'articolo 7 del presente regolamento; (q)
se del caso, istituisce gruppi di consulenza in
aggiunta agli organismi dell'impresa comune FCH 2; (r)
se del caso, presenta alla Commissione ogni
richiesta di modifica del presente regolamento proposta dai membri dell'impresa
comune FCH 2; (s)
è responsabile di ogni compito non specificatamente
attribuito a uno degli organismi dell'impresa comune FCH 2 che potrebbe
assegnare a uno di questi organismi. 8 — Nomina,
destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo 1. Il direttore esecutivo è nominato
dal Consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione
in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente. Se del caso,
la Commissione coinvolge rappresentanti di altri membri dell'impresa comune FCH 2
nella procedura di selezione. In particolare, viene garantita un'adeguata
rappresentanza degli altri membri dell'impresa comune FCH 2 nella fase di
preselezione della procedura di selezione. A tal fine, gli altri membri dell'impresa
comune FCH 2 nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore
per conto del consiglio di direzione. 2. Il direttore esecutivo fa
parte del personale e viene reclutato come agente temporaneo dell'impresa
comune FCH 2 conformemente all'articolo 2, lettera a), del regime
applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Ai fini della firma del contratto del direttore
esecutivo, l'impresa comune FCH 2 è rappresentata dal presidente del
consiglio di direzione. 3. Il direttore esecutivo è
nominato per un periodo di tre anni. Al temine di tale periodo, la Commissione —
se del caso coinvolgendo gli altri membri dell'impresa comune FCH 2 —
effettua una valutazione dei risultati del direttore esecutivo, nonché dei
compiti e delle sfide che attendono l'impresa comune FCH 2 in futuro. 4. Il consiglio di direzione,
che agisce su una proposta della Commissione che tiene conto della valutazione
di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una
volta per un ulteriore periodo massimo di quattro anni. 5. Un direttore esecutivo il cui
mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di
selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo. 6. Se del caso, il direttore
esecutivo può essere destituito dalle sue funzioni solo su decisione del consiglio
di direzione che agisce su proposta della Commissione — se del caso
coinvolgendo gli altri membri dell'impresa comune FCH 2. 9 — Compiti del
direttore esecutivo 1. Il direttore esecutivo è il
responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune FCH 2,
conformemente alle decisioni del consiglio di direzione. 2. Il direttore esecutivo è il
rappresentante legale dell'impresa comune FCH 2. Risponde delle sue
attività al consiglio di direzione. 3. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione
del bilancio dell'impresa comune FCH 2. 4. In particolare, il direttore
esecutivo svolge i seguenti compiti in maniera indipendente: (a)
predispone e presenta all'approvazione del
consiglio di direzione la proposta di bilancio annuale, ivi compreso la tabella
del personale in organico corrispondente con l'indicazione del numero di
posizioni temporanee per gruppo di funzione e livello e il numero di agenti
contrattuali espresso in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno; (b)
predispone e presenta all'approvazione del
consiglio di direzione il piano di lavoro annuale e le previsioni di spesa
corrispondenti; (c)
trasmette all'approvazione del consiglio di
direzione i conti annuali; (d)
predispone e presenta all'approvazione del
consiglio di direzione il l rapporto annuale di attività e le previsioni di
spesa corrispondenti; (e)
trasmette al consiglio di direzione la relazione
sui contributi in natura nell'ambito delle azioni indirette, conformemente all'articolo
13, paragrafo 3, lettera b), dello statuto di cui all'allegato; (f)
presenta all'approvazione del consiglio di
direzione l'elenco delle proposte di progetti da selezionare per il
finanziamento; (g)
sottoscrive singoli accordi o decisioni di
sovvenzione; (h)
sottoscrive i contratti di appalto; (i)
attua la politica di comunicazione dell'impresa
comune FCH 2; (j)
organizza, dirige e controlla le operazioni e il
personale dell'impresa comune FCH 2 entro i vincoli della delega concessa
dal consiglio di direzione, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del
presente regolamento; (k)
istituisce un sistema di controllo interno efficace
ed efficiente, ne garantisce il funzionamento e comunica ogni eventuale
modifica significativa apportata a tale sistema al consiglio di direzione; (l)
garantisce l'esecuzione della valutazione e della
gestione dei rischi; (m)
adotta ogni altra misura necessaria alla
valutazione dei progressi compiuti dall'impresa comune FCH 2 verso il
conseguimento dei propri obiettivi; (n)
svolgere ogni altro compito affidatogli o
delegatogli dal consiglio di direzione. 5. Il direttore esecutivo istituisce
un "Ufficio del programma" incaricato dell'esecuzione, sotto la sua
responsabilità, di tutti i compiti di sostegno derivanti dal presente
regolamento. L'Ufficio del programma è composto di personale dell'impresa
comune FCH 2 e provvede in particolare allo svolgimento delle seguenti
mansioni: (a)
fornire sostegno nell'istituzione e nella gestione
di un sistema contabile adeguato in conformità al regolamento finanziario dell'impresa
comune FCH 2; (b)
gestire gli inviti a presentare proposte come
previsto dal piano di lavoro annuale, nonché l'amministrazione degli accordi o
delle decisioni, ivi compreso il relativo coordinamento; (c)
fornire ai membri e agli altri organismi dell'impresa
congiunta FCH 2 tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessario
allo svolgimento dei rispettivi compiti e far fronte alle loro richieste
specifiche; (d)
fungere da segreteria degli organi dell'impresa
comune FCH 2 e fornire sostegno a un gruppo consultivo istituito dal
consiglio di direzione. 10 — Comitato
scientifico 1. Il comitato scientifico è
composto di nove membri al massimo. Il comitato scientifico elegge un
presidente tra i suoi membri. 2. La composizione del comitato
riflette una rappresentanza equilibrata di esperti riconosciuti a livello
mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria e da organismi di
regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono
le competenze e le conoscenze scientifiche riguardanti l'intero settore tecnico
necessarie per elaborare su base scientifica raccomandazioni da rivolgere all'impresa
comune FCH 2. 3. Il consiglio di direzione
stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione
del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene
conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli
Stati dell'FCH 2. 4. Il comitato scientifico ha i
compiti seguenti: (a)
dà il proprio parere circa le priorità scientifiche
da individuare nei piani di lavoro annuali; (b)
dà il proprio parere sulle realizzazioni
scientifiche descritte nel rapporto annuale di attività; 5. Il comitato scientifico si
riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal presidente. 6. Il comitato scientifico può,
con l'accordo del presidente, invitare alle riunioni persone che non siano
membri. 7. Il comitato scientifico
adotta il proprio regolamento interno. 11 — Gruppo di
rappresentanti degli Stati 1. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati dell'FCH 2 è composto di un rappresentante di ciascuno Stato
membro e di ciascun paese associato al programma quadro "Orizzonte 2020".
Il gruppo elegge un presidente fra i suoi membri. 2. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal
presidente. Il direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione
e/o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può
invitare altri soggetti a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori,
in particolare rappresentanti delle autorità regionali dell'Unione. 3. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati esamina le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti: (a)
progressi nella realizzazione del programma dell'impresa
comune FCH 2 e conseguimento degli obiettivi; (b)
aggiornamento dell'orientamento strategico; (c)
collegamenti con il programma quadro "Orizzonte
2020"; (d)
piani di lavoro annuali; (e)
partecipazione delle PMI. 4. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati fornisce altresì informazioni all'impresa comune FCH 2 e funge
da collegamento nei suoi confronti sulle seguenti questioni: (a)
stato di avanzamento dei pertinenti programmi
nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali
settori di cooperazione, compreso l'impiego di tecnologie FCH; (b)
misure specifiche adottate a livello nazionale o
regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici
specializzati e attività di comunicazione. 5. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati può rivolgere, di propria iniziativa, raccomandazioni all'impresa
comune FCH 2 su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in
particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali. L'impresa comune FCH 2 informa il gruppo di
rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni. 6. Il gruppo di rappresentanti
degli Stati dell'impresa comune FCH 2 adotta il proprio regolamento
interno. 12 — Forum dei
soggetti portatori d'interesse 1. Il forum dei soggetti
portatori d'interesse è aperto a tutti i soggetti portatori d'interesse
pubblici e privati, nonché a gruppi di interesse internazionali provenienti
dagli Stati membri, dai paesi associati e da altri paesi. 2. Il forum dei soggetti
portatori d'interesse è informato delle attività dell'impresa comune FCH 2
ed è invitato a formulare commenti. 3. Il forum dei soggetti
portatori d'interesse è convocato dal direttore esecutivo. 13 — Fonti di
finanziamento 1. L'impresa comune FCH 2 è
finanziata congiuntamente dall'Unione e dai membri diversi dall'Unione o dalle
loro entità costituenti attraverso contributi finanziari versati a rate e
contributi relativi ai costi sostenuti dai soggetti giuridici che partecipano
alle azioni indirette e che non sono rimborsati dall'impresa comune FCH 2. 2. I costi amministrativi dell'impresa
comune FCH 2 non superano i 40 milioni di EUR e sono coperti da
contributi finanziari suddivisi, su base annua, tra l'Unione europea e i membri
diversi dall'Unione. L'Unione europea contribuisce per il 50%, il Gruppo
industriale per il 43% e il gruppo di ricerca per il 7%. Se una parte del
contributo per i costi amministrativi non viene utilizzata, può essere messa a
disposizione per coprire i costi operativi dell'impresa comune FCH 2. 3. I costi operativi dell'impresa
comune FCH 2 sono coperti dalle seguenti risorse: (a)
un contributo finanziario dell'Unione; (b)
contributi in natura delle entità costituenti dei
membri diversi dall'Unione che partecipano alle azioni indirette, rappresentati
dai costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette, diminuiti del
contributo alla copertura di tali costi da parte dell'impresa comune FCH 2
e dell'Unione europea. 4. Le risorse dell'impresa
comune FCH 2 inserite nel bilancio dell'impresa comune constano dei
seguenti contributi: (a)
contributi finanziari ai costi amministrativi da
parte dei membri; (b)
contributo finanziario dell'Unione ai costi
operativi; (c)
eventuali entrate generate dall'impresa comune FCH 2; (d)
eventuali altri contributi finanziari, risorse ed
entrate. Gli interessi prodotti dai contributi versati all'impresa
comune FCH 2 dai suoi membri sono considerati entrate dell'impresa comune FCH 2. 5. Tutte le risorse dell'impresa
comune FCH 2 e le sue attività sono dedicate agli obiettivi di cui all'articolo
2 del regolamento. 6. L'impresa comune FCH 2 è
proprietaria di tutti i beni da essa creati o ad essa ceduti ai fini della realizzazione
degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento. 7. Eccetto in occasione dello
scioglimento dell'impresa comune FCH 2 a norma dell'articolo 21, le
eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono versate ai membri dell'impresa
comune FCH 2. 14 — Impegni
finanziari Gli impegni finanziari dell'impresa comune FCH 2
non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo
bilancio dai suoi membri. 15 — Esercizio
finanziario L'esercizio finanziario ha inizio il 1°
gennaio e si chiude al 31 dicembre. 16 —
Pianificazione operativa e finanziaria 1. Il direttore esecutivo
sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una proposta di piano di
lavoro annuale, composta da un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione,
dalle attività amministrative e dalle previsioni di spesa corrispondenti per l'anno
successivo. La proposta di piano di lavoro riporta altresì il valore stimato
dei contributi da fornire in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b). 2. Il piano di lavoro annuale
relativo a un determinato anno è approvato entro la fine dell'anno precedente
ed è messo a disposizione del pubblico. 3. Il direttore esecutivo
predispone la proposta annuale di bilancio per l'anno successivo e la trasmette
all'approvazione del consiglio di direzione. 4. Il bilancio annuale relativo
a un determinato anno è approvato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno
precedente. 5. Il bilancio annuale è
adattato in modo da tenere conto dell'importo del contributo dell'Unione
stabilito nel bilancio dell'UE. 17 — Relazioni
operative e finanziarie 1. Ogni anno il direttore
esecutivo presenta al consiglio di direzione una relazione sullo svolgimento
delle proprie funzioni in conformità al regolamento finanziario dell'impresa
comune FCH 2. Entro il 15 febbraio di ogni anno il direttore
esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione
annuale delle attività sui progressi compiuti dall'impresa comune FCH 2
nell'esercizio precedente, in particolare in relazione al piano di lavoro
annuale relativo all'anno in oggetto. La relazione comprende, inter alia,
informazioni sui seguenti aspetti: (a)
ricerca, innovazione e altre azioni condotte, e le
spese relative; (b)
le azioni trasmesse, ivi compresa una suddivisione
per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese; (c)
le azioni selezionate per il finanziamento,
comprendente una suddivisione per tipo di partecipante, comprese le PMI, e che
riporti il contributo dell'impresa comune FCH 2 ai singoli partecipanti e
azioni. 2. Previa approvazione da parte
del consiglio di direzione, la relazione annuale delle attività è messa a
disposizione del pubblico. 3. L'impresa comune FCH 2
trasmette ogni anno una relazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 60,
paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 4. I conti dell'impresa comune FCH 2
sono esaminati da un organismo di revisione indipendente conformemente all'articolo
60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. I conti dell'impresa comune FCH 2 non sono
soggetti a verifica da parte della Corte dei conti. 18 — Revisione
contabile interna Il revisore interno della Commissione esercita
sull'impresa comune FCH 2 le medesime competenze che esercita nei
confronti della Commissione. 19 — Responsabilità
dei membri e assicurazioni 1. La responsabilità finanziaria
dei membri per i debiti dell'impresa comune FCH 2 è limitata al contributo
già versato per i costi amministrativi. 2. L'impresa comune FCH 2
sottoscrive e mantiene le assicurazioni necessarie. 20 — Conflitto di
interessi 1. L'impresa comune FCH 2,
i suoi organi e il suo personale evitano di incorrere in un conflitto di
interessi di qualsiasi tipo nello svolgimento delle loro attività. 2. Il consiglio di direzione
dell'impresa comune FCH 2 adotta criteri per la prevenzione e la gestione
dei conflitti di interesse in relazione ai propri membri, nonché agli organi e
al personale dell'impresa. Tali criteri prevedono la possibilità di evitare il
conflitto di interesse per i rappresentanti dei membri che operano nell'ambito
del consiglio di direzione. 21 — Scioglimento 1. L'impresa comune FCH 2 è
sciolta al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento. 2. La procedura di liquidazione
è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione ovvero tutti i membri
diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune FCH 2. 3. Ai fini della procedura di
liquidazione dell'impresa comune FCH 2, il consiglio di direzione nomina
uno o più liquidatori, che si attengono alle decisioni del consiglio di
direzione. 4. Nel corso della liquidazione
dell'impresa comune FCH 2, i suoi attivi sono utilizzati per coprire il
passivo dell'impresa e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi
eccedenza è distribuita fra i membri presenti al momento della liquidazione,
proporzionalmente ai loro contributi effettivi all'impresa comune FCH 2.
Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio della
Commissione. 5. È avviata una procedura ad hoc
per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni concluse o di tutte
le decisioni adottate dall'impresa comune FCH 2 , nonché di tutti i
contratti di appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune FCH 2. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.6. Durata e incidenza finanziaria 1.7. Modalità di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni 2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» 3.2.3. Incidenza prevista
sulle risorse umane dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e
idrogeno 2» 1.2. Settori interessati alla
struttura ABM/ABB[25]
"Orizzonte
2020", programma quadro per la ricerca e l'innovazione. Le
sfide sociali raccolte dal programma sono l'«Energia sicura, pulita ed
efficiente» e il «Trasporto intelligente, verde e integrato». 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[26]
x La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa L'obiettivo generale della proposta proroga dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH) nell'ambito del programma "Orizzonte 2020" è contribuire all'attuazione di un programma di ricerca e innovazione ottimale a livello dell'Unione europea e sviluppare un settore delle celle a combustibile e idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale nell'Unione, in particolare al fine di: — ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto, aumentandone al contempo la durata a livelli tali da rendere tali sistemi competitivi nei confronti delle tecnologie convenzionali; — aumentare l'efficienza energetica e la durata delle varie celle a combustibile usate per produrre elettricità, al contempo riducendone i costi, in modo da raggiungere livelli concorrenziali rispetto alle tecnologie convenzionali; — aumentare l'efficienza energetica della produzione di idrogeno dall'elettrolisi dell'acqua, allo stesso tempo riducendo i costi in conto capitale, affinché la combinazione tra idrogeno e sistema a celle combustibili risulti concorrenziale rispetto alle alternative disponibili sul mercato; — dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego dell'idrogeno quale mezzo di stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili. 1.4.2. Risultati e incidenza previsti Il potenziale dell'impresa comune FCH 2 di fornire un contributo a crescita, occupazione e competitività nell'Unione europea è descritto al punto 2.2 della valutazione d'impatto. 1.4.3. Indicatori di risultato e di
incidenza Si propone una serie di indicatori di risultato (KPI) per monitorare l'impresa comune FCH 2 nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020 in linea con gli obiettivi specifici del programma. Area || Descrizione KPI || Obiettivo || Quando? Obiettivo operativo 1 || Spesa privata e pubblica nel settore R&S, innovazione e attività di diffusione preliminari in Europa (avviate dall'impresa comune) || > 1,4 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020 || Entro il 2020 Obiettivo operativo 2 || Partecipazione delle PMI al programma dell'impresa comune || ≥25% || A ogni invito a presentare proposte Obiettivo operativo 3 || Progetti dimostrativi dell'impresa comune FCH 2 negli Stati membri e nelle regioni beneficiari dei fondi strutturali dell'UE || 7 progetti || Entro il 2020 Obiettivo operativo 4 || Tempi per la concessione delle sovvenzioni (dalla chiusura dell'invito a presentare proposte alla firma della sovvenzione) Tempi per il pagamento || < 180 giorni < 90 giorni || A ogni invito a presentare proposte 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Nel programma quadro "Orizzonte 2020", l'impresa comune FCH 2 contribuisce al conseguimento dell'obiettivo principale dell'UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo seguente: — incrementando la quota delle tecnologie che si basano sulle celle a combustibile e sull'idrogeno impiegate per sistemi energetici e trasporti a bassa emissione di carbonio sostenibili; — garantendo un settore europeo delle celle a combustibile e dell'idrogeno di punta a livello mondiale e competitivo; — assicurando una crescita inclusiva al settore europeo delle celle a combustibile e dell'idrogeno, aumentando e salvaguardando l'occupazione. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea L'intervento a livello dell'UE contribuisce a ridurre le differenze tra i programmi nazionali, nonché la loro frammentazione e potenziale sovrapposizione. La messa in comune e il coordinamento degli sforzi di ricerca e sviluppo a livello dell'UE offrono maggiori possibilità di successo, data la natura transnazionale delle infrastrutture e delle tecnologie da sviluppare e la necessità di disporre di un volume sufficiente di risorse. L'intervento dell'Unione europea contribuisce altresì a razionalizzare i programmi di ricerca e garantisce l'interoperabilità dei sistemi sviluppati. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe La prima valutazione intermedia dell'impresa comune FCH, istituita nel 2008, è stata completata nel 2011 e ha portato a concludere che l'approccio dell'impresa comune è riuscito in generale a valorizzare le attività pubblico-private relative allo sviluppo tecnologico e dimostrazione, oltre a garantire stabilità alla comunità della R&S. 1.5.4. Compatibilità ed eventuale
sinergia con altri strumenti pertinenti Tale aspetto è trattato ai punti 2.6, 3.2 e 5.9 della valutazione d'impatto allegata alla presente proposta. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria x Proposta/iniziativa di durata limitata x Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 al 31.12.2024 x Impatto finanziario dal 2014 al 2020 per gli stanziamenti di
impegno e dal 2014 al 2024 per gli stanziamenti di pagamento ¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione previste[27] ¨ gestione centralizzata da parte della Commissione: ¨ agenzie esecutive ¨ gestione concorrente con gli Stati membri: x gestione indiretta incaricando delle funzioni di esecuzione del bilancio
i seguenti organi: ¨ organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare); ¨ Banca europea degli investimenti (BEI); x organismi di cui all'articolo 209 del regolamento finanziario; ¨ enti di diritto pubblico; ¨ enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico
nella misura in cui forniscono opportune garanzie finanziarie; ¨ enti di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell'attuazione
di un partenariato pubblico-privato e che forniscono opportune garanzie
finanziarie; ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche nell'ambito della
PESC di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono
essere indicate nel pertinente atto di base. 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Il monitoraggio dell'impresa comune FCH 2 avviene attraverso intermediari, come previsto all'articolo 17 del regolamento dell'impresa comune FCH 2, nonché mediante valutazioni intermedie e finali conformemente all'articolo 11 del regolamento. Il consiglio di direzione provvede altresì a supervisionare le attività dell'impresa comune FCH 2. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati La
Commissione garantisce, attraverso l'ordinatore delegato, che le regole
applicabili all'impresa comune FCH 2 sono pienamente conformi ai requisiti
degli articoli 60 e 61 del regolamento finanziario. Le disposizioni in materia
di monitoraggio, compresa la composizione del consiglio di direzione, dell'impresa
comune FCH 2 JU e le disposizioni concernenti le relazioni garantiscono la
possibilità per i servizi della Commissione di soddisfare i requisiti di
responsabilità nei confronti sia dell'autorità di collegio, sia dell'autorità
di bilancio. Il
quadro di controllo interno dell'impresa comune FCH 2 si basa sulle
seguenti attività: —
l'attuazione delle norme di controllo interno con garanzie almeno equivalenti a
quelle offerte dalla Commissione; —
le procedure di selezione dei progetti migliori mediante una valutazione
indipendente e loro traduzione in strumenti giuridici; —
la gestione del progetto e del contratto per tutta la durata di vita di ogni
progetto; —
i controlli ex ante sul 100% delle dichiarazioni, compresa la ricezione
dei certificati delle revisioni e la certificazione ex ante delle metodologie
di costo; —
le revisioni ex post su un campione di dichiarazioni; nell'ambito delle
revisioni ex post di "Orizzonte 2020"; —
e la valutazione scientifica dei risultati del progetto. Sono
state elaborate varie misure per mitigare il rischio intrinseco di conflitto di
interessi all'interno dell'impresa comune FCH 2, in particolare
relativamente alla presenza di un numero uguale di voti per la Commissione e i
partner industriali nell'ambito del consiglio di direzione, la scelta del
direttore da parte del consiglio di direzione sulla base di una proposta della
Commissione, l'indipendenza del personale, le valutazioni da parte di esperti
esterni sulla base di criteri di elezione pubblicati con meccanismi di ricorso
e la completa dichiarazione di tutti gli interessi in gioco. La definizione di
valori etici ed organizzativi rappresenta uno dei principali compiti dell'impresa
comune FCH 2, che sarà monitorato attentamente dalla Commissione europea. 2.2.2. Modalità di controllo previste Il
revisore interno della Commissione esercita sull'impresa comune FCH 2 le
medesime competenze che esercita nei confronti della Commissione. Inoltre, il
consiglio di direzione può disporre, se del caso, l'istituzione di una capacità
di revisione interna dell'impresa comune. In qualità di ordinatore, il
direttore esecutivo dell'impresa comune FCH 2 è tenuto a introdurre un
sistema di controllo interno e di gestione economicamente efficiente. È tenuto
a riferire alla Commissione in merito al quadro di controllo interno adottato. La
Commissione monitora il rischio di non conformità attraverso il sistema di
comunicazione che svilupperà, come pure seguendo i risultati delle revisioni ex post
dei beneficiari dei fondi dell'UE dall'impresa comune FCH 2 nell'ambito
delle revisioni ex post relative all'intero programma "Orizzonte 2020". Il
Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha concluso che «è essenziale
semplificare gli strumenti dell'Unione europea volti a promuovere ricerca,
sviluppo e innovazione […], in particolare grazie ad un accordo tra le
istituzioni pertinenti in merito a un nuovo equilibrio tra fiducia e controlli
e tra l'assunzione e il rifiuto dei rischi». Inoltre, nella sua risoluzione
dell'11 novembre 2010 relativa a «semplificare l'attuazione dei programmi
quadro di ricerca» (P7_TA(2010)0401), il Parlamento europeo evidenzia in modo
esplicito la possibilità di un rischio di errore maggiore relativamente ai
finanziamenti per la ricerca ed «esprime preoccupazione per il fatto che il
sistema e le pratiche attuali di gestione del 7° PQ sono eccessivamente
orientati ai controlli». Soggetti
portatori d'interesse e istituzioni concordano pertanto sull'opportunità di
considerare, insieme alla percentuale di errore, obiettivi e interessi nella
loro totalità, in particolare il successo della politica di ricerca, della
competitività internazionale e dell'eccellenza scientifica. Al contempo, vi è l'evidente
necessità di una gestione di bilancio efficace ed efficiente e della
prevenzione di frodi e rifiuti. Come
già affermato, la Commissione monitora il rischio di non conformità attraverso
il sistema di comunicazione che svilupperà, come pure seguendo i risultati
delle revisioni ex post dei beneficiari dei fondi dell'UE dall'impresa
comune FCH 2 nell'ambito delle revisioni ex post relative all'intero
programma "Orizzonte 2020". 2.2.3. Livello atteso di rischio di
non conformità Come
riportato dalla Commissione nella scheda finanziaria legislativa per il
programma quadro "Orizzonte 2020", il suo obiettivo ultimo consiste
nel raggiungere una percentuale di errore residua inferiore al 2% della spesa
totale nel periodo di vita del programma. A tal fine, ha introdotto una serie
di misure di semplificazione. Occorre tuttavia tenere conto anche degli altri
obiettivi sopra evidenziati, nonché dei costi dei controlli. Dato
che le regole di partecipazione all'impresa comune FCH sono essenzialmente le
stesse usate dalla Commissione e considerando una popolazione di soggetti
beneficiari con un profilo di rischio simile a quelli della Commissione, è ragionevole
presumere che il livello di errore sarà simile al livello di errore definito
dalla Commissione per il programma "Orizzonte 2020". Cfr.
scheda finanziaria legislativa per il programma quadro "Orizzonte 2020"
per informazioni dettagliate relative alla percentuale di errore prevista
relativamente ai partecipanti. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità La Commissione
garantisce l'attuazione di opportune misure di lotta contro le frodi, la
corruzione e le altre attività illegali a tutte le fasi del processo di
gestione da parte dell'impresa comune FCH 2. Le proposte per il programma "Orizzonte
2020" sono state verificate in termini di impermeabilità alle frodi e
soggette a una valutazione del loro impatto. Nel complesso, le misure proposte
dovrebbero avere un impatto positivo in termini di lotta contro le frodi, in
particolare per quanto concerne il maggiore accento posto sulla revisione
contabile basata sulla valutazione dei rischi e sul rafforzamento delle
attività di valutazione e controllo. L'attuale impresa comune
FCH collabora già con i servizi della Commissione su questioni relative a frodi
e irregolarità. La Commissione garantisce che tale collaborazione continuerà e
verrà rafforzata. La Corte dei conti ha
potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul
posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che
hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. L'Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso
gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da
tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom,
CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre
attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a
convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti
dell'Unione. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero 1A [Denominazione Competitività per la crescita e l'occupazione] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario [1A] || 08.020733 Sfide per la società — Impresa comune FCH 2 || Diff. || SÌ || SÌ || SÌ || SÌ *l'obiettivo è utilizzare una sola linea di
bilancio. Il contributo a tale linea di bilancio è atteso dalle seguenti voci: || Stanziamento di impegno (milioni di EUR) Linea di bilancio || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Totale 06.030301 Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente dal punto di vista delle risorse, ecocompatibile, sicuro e senza soluzione di continuità || 10,050 || 11,741 || 11,742 || 10,634 || 10,479 || 9,980 || 10,374 || 75,000 08.020303 Favorire la transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo || 36,177 || 42,267 || 42,271 || 38,283 || 37,726 || 35,929 || 37,347 || 270,000 08.020304 Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente dal punto di vista delle risorse, ecocompatibile, sicuro e senza soluzione di continuità || 23,448 || 27,395 || 27,398 || 24,813 || 24,452 || 23,287 || 24,207 || 175,000 32.040301 Favorire la transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo || 24,118 || 28,178 || 28,181 || 25,522 || 25,151 || 23,952 || 24,898 || 180,000 || 93,793 || 109,581 || 109,592 || 99,252 || 97,808 || 93,148 || 96,826 || 700,000 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Milioni di EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1A || Competitività per la crescita e l'occupazione Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2024 || TOTALE Titolo 1 || Impegni || (1) || 0,324 || 0.330 || 0,337 || 0,344 || 1,454 || 1,483 || 7,285 || || 11,557 Pagamenti || (2) || 0,324 || 0,330 || 0,337 || 0,344 || 1,454 || 1,483 || 1,512 || 5,772 || 11,557 Titolo 2 || Impegni || (1a) || 0,115 || 0,257 || 0,261 || 0,454 || 1,640 || 1,711 || 4,005 || || 8,443 Pagamenti || (2a) || 0,115 || 0,257 || 0,261 || 0,454 || 1,640 || 1,711 || 1,746 || 2,260 || 8,443 Titolo 3 || Impegni || (3a) || 93,354 || 108,994 || 108,994 || 98,454 || 94,714 || 89,954 || 85,536 || 0 || 680,000 || Pagamenti || (3b) || || 56,012 || 65,396 || 84,067 || 80,871 || 97,298 || 95,462 || 200,893 || 680,000 TOTALE degli stanziamenti per l'impresa comune FCH || Impegni || =1+1a +3a || 93,793 || 109,581 || 109,592 || 99,252 || 97,808 || 93,148 || 96,826 || 0 || 700,000 Pagamenti || =2+2a +3b || 0,439 || 56,599 || 65,994 || 84,865 || 83,965 || 100,492 || 98,720 || 208,925 || 700,000 I costi amministrativi
sono condivisi tra l'Unione e gli altri membri dell'impresa comune FCH 2.
L'Unione contribuisce per il 50% del finanziamento. Il gruppo industriale e il
gruppo di ricerca contribuiscono per il restante 50%, fornendo un contributo
rispettivamente pari al 43% e al 7%. Il contributo complessivo dell'Unione ai
costi amministrativi dell'impresa comune FCH 2 non superano i 20 milioni
di EUR. In caso di mancato utilizzo di parte del contributo dell'Unione, le
risorse corrispondenti possono essere messe a disposizione per le attività dell'impresa
comune FCH 2. I costi operativi dell'impresa comune FCH 2 sono
coperti dal contributo finanziario dell'Unione e attraverso contributi in
natura provenienti dalle entità costituenti dei membri diversi dall'Unione che
partecipano alle attività dell'impresa comune FCH 2. La stima dei costi amministrativi si basa sulla spesa
corrente. La stima degli stanziamenti di pagamento
tiene conto dei prefinanziamenti da versare e dai pagamenti intermedi relativi
agli impegni di stanziamento. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || 1A || Competitività per la crescita e l'occupazione «Spese amministrative» Milioni di EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021-2024* || Totale DG: RTD || Risorse umane || 0,393 || 0,401 || 0,409 || 0,417 || 0,425 || 0,434 || 0,443 || p.m. || 2,922 Altre spese amministrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTALE || || 0,393 || 0,401 || 0,409 || 0,417 || 0,425 || 0,434 || 0,443 || p.m. || 2,922 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale || || 0,393 || 0,401 || 0,409 || 0,417 || 0,425 || 0,434 || 0,443 || p.m. || 2,922 || || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2020-2024 || Totale TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 94,186 || 109,982 || 110,001 || 99,669 || 98,233 || 93,582 || 97,269 || 0 || 702,922 Pagamenti || 0,832 || 57,000 || 66,403 || 85,282 || 84,391 || 100,926 || 99,163 || 210,783 || 702,922 *L'organico dopo il 2020 dovrà essere definito
in una fase successiva. 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo
di stanziamenti operativi x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Milioni di EUR (al
terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE || RISULTATI || Tipo[28] || Costo medio || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero || Costo || Numero totale || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1 Ridurre il costo di produzione dei sistemi di celle a combustibile da impiegarsi nelle applicazioni di trasporto approfittando dei progressi scientifici e tecnologici e degli effetti di economia di scala che accompagnano la produzione in serie, aumentandone al contempo la durata in modo da portare il costo totale e la durata a livelli tali da rendere tali sistemi competitivi nei confronti delle tecnologie convenzionali — Risultato || Numero di sovvenzioni sottoscritte || 3,589 || 10 || 36,500 || 12 || 40,300 || 12 || 40,300 || 10 || 38,000 || 10 || 36,900 || 10 || 35,500 || 9 || 34,500 || 73 || 262,000 Totale parziale dell'obiettivo specifico 1 || 10 || 36,500 || 12 || 40,300 || 12 || 40,300 || 10 || 38,000 || 10 || 36,900 || 10 || 35,500 || 9 || 34,500 || 73 || 262,000 OBIETTIVO SPECIFICO 2 Aumentare l'efficienza elettrica e la durata delle celle a combustibile impiegate per la produzione di energia elettrica, riducendo al tempo stesso i costi attuali, a livelli tali da renderle competitive con le tecnologie convenzionali — Risultato || Numero di sovvenzioni || 3,755 || 5 || 18,254 || 6 || 22,600 || 6 || 22,600 || 5 || 20,500 || 5 || 18,214 || 5 || 17,000 || 4 || 16,000 || 36 || 135,168 Totale parziale dell'obiettivo specifico 2 || 5 || 18,254 || 6 || 22,600 || 6 || 22,600 || 5 || 20,500 || 5 || 18,214 || 5 || 17,000 || 4 || 16,000 || 36 || 135,168 OBIETTIVO SPECIFICO 3 Aumentare l'efficienza energetica della produzione distribuita dell'idrogeno ottenuto dall'elettrolisi dell'acqua, riducendo al contempo le spese in conto capitale del sistema, affinché la combinazione tra il costo dell'idrogeno al punto di erogazione e il costo del sistema delle celle a combustibile in cui è utilizzato sia competitiva con le alternative disponibili sul mercato) — Risultato || Numero di sovvenzioni || 3,988 || 5 || 19,000 || 5 || 22,000 || 5 || 22,000 || 5 || 19,900 || 5 || 20,000 || 5 || 18,854 || 5 || 17,836 || 35 || 139,590 Totale parziale dell'obiettivo specifico 3 || 5 || 19,000 || 5 || 22,0000 || 5 || 22,000 || 5 || 19,900 || 5 || 20,000 || 5 || 18,854 || 5 || 17,836 || 35 || 139,590 OBIETTIVO SPECIFICO 4 Dimostrare su larga scala la fattibilità dell'impiego dell'idrogeno quale mezzo di stoccaggio dell'energia competitivo per l'integrazione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili — Risultato || Numero di sovvenzioni || 3,871 || 5 || 19,600 || 6 || 24,094 || 6 || 24,094 || 6 || 20,054 || 5 || 19,600 || 5 || 18,600 || 4 || 17,200 || 37 || 143,242 Totale parziale dell'obiettivo specifico 4 || 5 || 19,600 || 6 || 24,094 || 6 || 24,094 || 6 || 20,054 || 5 || 19,600 || 5 || 18,600 || 4 || 17,200 || 37 || 143,242 COSTO TOTALE || 20 || 93,354 || 29 || 108,994 || 29 || 108,994 || 29 || 98,454 || 25 || 94,714 || 25 || 89,954 || 22 || 85,536 || 181 || 680,000 3.2.3. Incidenza prevista sulle
risorse umane 3.2.3.1. Sintesi x La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa ¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di
natura amministrativa, come qui di seguito descritti: Dati relativi al
personale (ETP)[29] || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || TOTALE Funzionari (gradi AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Funzionari (gradi AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Agenti contrattuali || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 22 Agenti temporanei AD || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 14 || 13 || 12 || 159 Agenti temporanei AST || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 8 || 7 || 96 TOTALE || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 26 || 25 || 23 || 21 || 277 Milioni di EUR (al
terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anno 2021 || Anno 2022 || Anno 2023 || Anno 2024 || TOTALE Funzionari (gradi AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Funzionari (gradi AST) || || || || || || || || || || || || 0 Agenti contrattuali || 0,094 || 0,096 || 0,098 || 0,100 || 0,102 || 0,104 || 0,106 || 0,108 || 0,110 || 0,112 || 0,115 || 1,144 Agenti temporanei (gradi AD) || 1,620 || 1,652 || 1,685 || 1,719 || 1,754 || 1,789 || 1,824 || 1,861 || 1,772 || 1,678 || 1,580 || 18,934 Agenti temporanei AST || 0,972 || 0,991 || 1,011 || 1,031 || 1,052 || 1,073 || 1,095 || 1,117 || 1,139 || 1,033 || 0,922 || 11,436 TOTALE || 2,686 || 2,740 || 2,795 || 2,850 || 2,907 || 2,966 || 3,025 || 3,085 || 3,021 || 2,823 || 2,616 || 31,513 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane per la DG di appartenenza ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane. x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in cifre (ETP) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020* || || || || || || || Posti previsti dalla tabella del personale in organico (funzionari e agenti temporanei) XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || 08. 01 05 01 (ricerca indiretta) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale) || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || XX 01 04 aa[30] || — presso la sede[31] || || || || || || || || || — nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT — ricerca diretta) || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || TOTALE || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 * La tabella non
comprende il numero di funzionari in servizio presso la Commissione dopo il 2020.
Tale numero verrà deciso in seguito. 08 è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o
riassegnati all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione,
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di
assegnazione , tenendo conto dei
vincoli di bilancio. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e personale temporaneo || Interfaccia con l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» Personale esterno || La descrizione del
calcolo dei costi per gli ETP va riportata alla sezione 3 dell'allegato. 3.2.3.3. a. Fabbisogno previsto di
risorse umane per l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»[32] ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane. x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come
spiegato di seguito: b. Fabbisogno previsto di risorse umane
da finanziarsi mediante stanziamenti previsti dal quadro finanziario
pluriennale 2014-2020 Stima da esprimere in cifre (ETP) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 || 2024 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» || || || || || || || || || || || Agenti temporanei (gradi AD) || 4 || 4 || 4 || 4 || 15 || 15 || 15 || 15 || 14 || 13 || 12 Agenti temporanei (gradi AST) || 2 || 2 || 2 || 2 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 8 || 7 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[33] (organismo PPP) || || || || || || || || || || || AT || || || || || || || || || || || AC || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 END || || || || || || || || || || || INT || || || || || || || || || || || TOTALE || 6 || 6 || 6 || 6 || 26 || 26 || 26 || 26 || 25 || 23 || 21 * Equivalente alla
media di personale in organico all'anno Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e personale temporaneo || Contributo ai compiti e alle attività dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» Personale esterno || Contributo ai compiti e alle attività dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» c. Risorse umane finanziate attraverso
stanziamenti previsti dal quadro finanziario pluriennale 2007-2013[34] Stima da esprimere in cifre (ETP) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || Totale Posti previsti dalla tabella del personale in organico (funzionari e agenti temporanei) Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» || || || || || Agenti temporanei (gradi AST)* || 11 || 11 || 11 || 11 || 44 Agenti temporanei (gradi AST)* || 7 || 7 || 7 || 7 || 28 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[35] Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» || || || || || AT || || || || || AC || 2 || 2 || 2 || 2 || 8 END || || || || || INT || || || || || TOTALE || 20 || 20 || 20 || 20 || 80 d. Contributo ai costi operativi per l'abbandono
graduale dell'organismo PPP previsto dal quadro finanziario pluriennale 2007-2013 Milioni di EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Totale[36] Contributi in contanti dall'UE || 1,345 || 1,372 || 1,399 || 1,427 || 5,543 Contributi in contanti da soggetti terzi || 1,883 || 1,920 || 1,959 || 1,999 || 7,761 TOTALE || 3,228 || 3,292 || 3,358 || 3,426 || 13,304 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale x La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. ¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. ¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[37]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Milioni di EUR (al terzo decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020-2024 || Totale Gruppo industriale e gruppo di ricerca — contributo in contanti ai costi amministrativi || 0,439 || 0,587 || 0,598 || 0,798 || 3,094 || 3,194 || 11,290 || 20 TOTALE degli stanziamenti cofinanziati || 0,439 || 0,587 || 0,598 || 0,798 || 3,094 || 3,194 || 11,290 || 20 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate x La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate. ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie [1] COM(2013) […] [2] COM(2010) 639 definitivo del 10.11.2010. [3] COM(2013) 17 final del 24.1.2013. [4] http://ec.europa.eu/research/consultations/fch_h2020/fch-f2020-consultation-results.pdf [5] In prezzi correnti. [6] GU … [parere del Parlamento europeo]. [7] GU … [parere del Comitato economico e sociale europeo]. [8] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. [9] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86. [10] COM(2010) 2020 definitivo. [11] GU… [PQ Orizzonte 2020]. [12] GU … [PS Orizzonte 2020]. [13] GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1, modificato dal
regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14.11.2011 (GU L 302 del 19.11.2011,
pag. 3). [14] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
«Partenariati nella ricerca e nell'innovazione», COM(2011) 572 definitivo, 21.9.2011. [15] «Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel
cells and Hydrogen sector» — risultati della consultazione con i soggetti
portatori d'interesse, disponibili alla pagina:
http://www.fch-ju.eu/page/publications. [16] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 84. [17] GU … [Regole di partecipazione Orizzonte 2020] [18] GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1. [19] GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. [20] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. [21] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [22] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [23] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. [24] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. [25] ABM: Activity Based Management (gestione per
attività) — ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [26] A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o
b), del regolamento finanziario. [27] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [28] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad
esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade
costruiti ecc.). [29] In caso di organismi PPP ai sensi dell'articolo 209 del
regolamento finanziario, la presente sezione è riportata a fini informativi. [30] Sotto‑massimale per il personale esterno previsto
dagli stanziamenti operativi (ex linee «BA»). [31] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [32] In caso di organismi PPP ai sensi dell'articolo 209 del
regolamento finanziario, la presente sezione è riportata a fini informativi. [33] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale («intérimaire»). [34] In caso di organismi PPP ai sensi dell'articolo 209 del
regolamento finanziario, la presente sezione è riportata a fini informativi. [35] AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale («intérimaire»). [36] Il contributo complessivo in contanti dell'UE dovrebbe
essere pari all'importo inserito nel bilancio 2013 per il completamento delle
attività 2007-2013 dell'organismo. [37] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.