Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio_ e _che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE /* COM/2013/0441 final - 2013/0210 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 1º luglio 2013 la Croazia entrerà nell'Unione
europea. Come in occasione dei precedenti allargamenti del 2004 e 2007, anche
per la Croazia, per le questioni relative all'acquis di Schengen, è stato
seguito il cosiddetto "processo di attuazione Schengen in due fasi"
(articolo 4 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della
Repubblica di Croazia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione
europea, in prosieguo "atto di adesione del 2012"). Di conseguenza,
dalla data di adesione la Croazia, come i precedenti paesi aderenti, dovrà
applicare le disposizioni del regolamento (CE) 539/2001[1] e quindi assoggettare all'obbligo
del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I. Analogamente ai paesi che hanno aderito all'Unione
europea nel 2004 e 2007, la Croazia è tenuta ad applicare tali disposizioni
anche se gli interessati sono in possesso di un visto uniforme o di un visto
per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno
Stato membro Schengen. Questo perché alla Croazia non si applicano dalla data
di adesione altre disposizioni Schengen quali: - le norme Schengen di riconoscimento
reciproco di cui agli articoli 18 e 21 della convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen[2]
e all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2006
(codice frontiere Schengen)[3],
in base alle quali i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di
soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità
rilasciato da uno Stato membro Schengen possono circolare liberamente nel
territorio degli altri Stati membri per effettuare soggiorni di breve durata; - le disposizioni sul visto uniforme di cui
all'articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei
visti)[4],
in base alle quali il visto uniforme è valido per l'intero territorio degli
Stati membri Schengen. Inoltre, i visti nazionali rilasciati dagli
altri Stati membri dell'Unione europea che non sono ancora Stati membri Schengen
(Cipro) non sono validi per il territorio della Croazia. Per evitare di imporre oneri amministrativi
inutili a carico dei paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e 2007,
le decisioni n. 895/2006/CE[5]
e n. 582/2008/CE[6],
derogando al regolamento (CE) n. 539/2001, hanno autorizzato il
riconoscimento unilaterale facoltativo, da parte dei nuovi Stati membri che non
attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, dei visti uniformi, dei
visti per soggiorno di lunga durata e dei permessi di soggiorno rilasciati
dagli Stati membri Schengen nonché dei visti per soggiorni di breve durata, dei
visti per soggiorno di lunga durata e dei permessi di soggiorno rilasciati
dagli altri Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di
Schengen, a fini di transito non superiore a cinque giorni. Inoltre, la
decisione n. 896/2006/CE[7]
ha autorizzato i nuovi Stati membri a riconoscere i permessi di soggiorno
rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, che all'epoca non facevano
ancora parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, a fini di transito
non superiore a cinque giorni. Le persone in possesso di tali documenti sono
state già sottoposte a verifiche rigorose dallo Stato Schengen di rilascio e
non sono da questo considerate una minaccia per l'ordine pubblico né un rischio
in termini di immigrazione illegale. Il regime di riconoscimento unilaterale
non incide sull'obbligo dei paesi aderenti di rifiutare l'ingresso alle persone
segnalate nelle rispettive banche dati nazionali ai fini della non ammissione,
in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen. Analogamente, in deroga al regolamento (CE)
n. 539/2001, la presente proposta mira a introdurre un regime facoltativo,
basato su norme comuni, che permetta alla Croazia, in via transitoria fino a
quando applicherà integralmente l'acquis di Schengen, di riconoscere
unilateralmente come equipollenti al suo visto nazionale i visti uniformi, i
visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli
Stati membri Schengen e i documenti simili rilasciati dagli Stati membri che
non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen (Cipro). Tuttavia,
contrariamente a quanto previsto dalle decisioni n. 895/2006/CE e
n. 582/2008/CE, tale autorizzazione non è limitata al transito non
superiore a cinque giorni, ma è valida sia per il transito sia per i soggiorni
previsti nel territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Al
momento dell'adozione delle richiamate decisioni, infatti, l'istruzione
consolare comune in materia di visti diretta alle rappresentanze diplomatiche e
consolari distingueva tra "visto di transito" e "visto per
soggiorno di breve durata". Il regolamento (CE) n. 810/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un
codice comunitario dei visti (codice dei visti) ha soppresso tale distinzione,
pertanto il suddetto limite non è più pertinente. Le richiamate decisioni sul transito adottate
in occasione degli ultimi due allargamenti dell'Unione europea riguardavano
solo il visto uniforme Schengen, ossia il visto che permette di circolare nello
spazio Schengen. Il visto con validità territoriale limitata era escluso dal
campo di applicazione di tali decisioni. Attualmente, tuttavia, occorre tener
conto della situazione del Kosovo* (quale definito nella risoluzione 1244 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) non riconosciuto
da tutti gli Stati Schengen. Vi è una differenza sostanziale tra il visto
con validità territoriale limitata, che in linea di principio è valido solo per
il territorio dello Stato membro di rilascio, e il visto rilasciato ai
cittadini del Kosovo (ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del
codice dei visti), che permette di circolare in tutti gli Stati membri Schengen
esclusi quei pochi che non riconoscono il Kosovo. Questa caratteristica
specifica giustifica l'inclusione del visto con validità territoriale limitata
nel regime di riconoscimento unilaterale, anche in considerazione del fatto che
in questo caso non sussiste la minaccia reale di migrazione irregolare o il
rischio per la sicurezza dello spazio Schengen. L'estensione del regime di riconoscimento
unilaterale con uno strumento dell'Unione non imporrà nuovi obblighi alla
Croazia, in aggiunta a quelli previsti nell'atto di adesione del 2012, e
pertanto non derogherà al trattato di adesione. L'attuazione del regime sarà
facoltativa: la Croazia avrà la possibilità di applicare il regime proposto
oppure di continuare a rilasciare il visto nazionale come previsto nel trattato
di adesione. Se opterà per l'attuazione del regime comune, la Croazia dovrà
accettare tutti i documenti rilasciati dagli Stati membri Schengen, senza fare
distinzioni fra gli Stati membri di rilascio. In questo contesto, occorre ricordare che fino
alla data di adesione la Croazia, in base alla propria legislazione nazionale,
accetta i visti Schengen, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di
soggiorno in corso di validità rilasciati dagli Stati Schengen per l'ingresso e
il soggiorno o per il transito nel suo territorio. La presente proposta abroga le decisioni
n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE. Per quanto riguarda gli Stati membri
a cui sono indirizzate e che nel frattempo sono diventati Stati Schengen (tutti
tranne Cipro)[8],
tali decisioni sono ormai obsolete. Per quanto concerne Cipro, che dal 10
luglio 2006 attua integralmente il regime comune istituito con decisione 895/2006/CE
e dal 18 luglio 2008 quello istituito con decisione 582/2008/CE, la presente proposta
prevede che detto regime sia sostituito da un regime che autorizza Cipro,
analogamente alla Croazia, a riconoscere unilateralmente i visti per soggiorni
di breve durata, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di
soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen nonché i visti per soggiorni
di breve durata, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di
soggiorno rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis
di Schengen (Croazia) ai fini del transito o di soggiorni previsti nel suo
territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni[9]. La presente proposta prevede
che Cipro, così come la Croazia, sia autorizzato a riconoscere i visti e i
permessi di soggiorno rilasciati dai paesi associati all'attuazione, all'applicazione
e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. Il regime si applicherà fino al termine del
periodo transitorio e alla piena partecipazione degli Stati membri interessati
allo spazio senza frontiere interne, data a partire dalla quale il
riconoscimento reciproco di tali documenti sarà obbligatorio ai sensi degli
articoli 18 e 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
dell'articolo 5, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen e del codice dei
visti. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi Gli elementi principali della presente
proposta possono essere così sintetizzati: - norme comuni che permettono, in
via transitoria, alla Croazia e a Cipro di riconoscere unilateralmente come
equipollenti al loro visto nazionale i visti uniformi, i visti per soggiorno di
lunga durata e i visti con validità territoriale limitata rilasciati ai
cittadini del Kosovo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del
codice dei visti, i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri
Schengen, nonché i documenti simili rilasciati dall'altro Stato membro ai fini
del transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90
giorni su un periodo di 180 giorni; - il regime di riconoscimento
unilaterale introdotto dalla presente proposta deve essere limitato ai
documenti validi per l'intera durata di un soggiorno breve in Croazia e a
Cipro. In questo contesto e alla luce dei problemi incontrati in passato
(decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE) dai cittadini di paesi
terzi titolari di visto uniforme valido per un solo ingresso al momento del
rientro dal soggiorno nello spazio Schengen con un visto non più valido, è
opportuno che la presente proposta limiti il regime di riconoscimento
unilaterale ai visti uniformi per due o molteplici ingressi nello spazio
Schengen; - gli Stati membri destinatari della
decisione proposta devono comunicare la loro decisione di usare l'autorizzazione
alla Commissione, che pubblicherà l'informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea garantendo così la totale trasparenza del sistema; - abrogazione delle decisioni
n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE. * Tale designazione
non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la
risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione
di indipendenza del Kosovo. Base
giuridica La decisione
proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto si tratta di una misura
riguardante la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di
breve durata nonché i controlli ai quali sono sottoposte le persone che
attraversano le frontiere esterne. Lo strumento sarà adottato secondo la
procedura legislativa ordinaria. Nella misura in cui è indirizzata alla
Croazia, la decisione proposta è subordinata all'entrata in vigore del trattato
tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo
all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea[10]. Principio di sussidiarietà Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del
trattato sull'Unione europea, nei settori che non sono di sua competenza
esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione
prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in
questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Poiché l'obiettivo
perseguito dalla presente proposta richiede una deroga al diritto dell'Unione vigente,
esso può essere conseguito solo mediante un'azione a livello di Unione. Principio di proporzionalità Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del
trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione
si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei
trattati. La forma scelta per questa azione deve permettere alla proposta di
conseguire i suoi obiettivi e di essere attuata quanto più efficacemente. Per
quanto riguarda il contenuto, la presente iniziativa autorizza temporaneamente
gli Stati membri interessati a derogare agli obblighi imposti loro dal
regolamento (CE) 539/2001 del Consiglio e riconoscere unilateralmente i visti e
i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati che attuano integralmente l'acquis
di Schengen, per il loro periodo di validità, ai fini del transito o di
soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di
180 giorni. L'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri
interessati delle persone in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno
rilasciato dagli Stati che attuano integralmente l'acquis di Schengen, dalla
Croazia o da Cipro non costituiscono un rischio, in quanto tali persone sono
state sottoposte alle pertinenti verifiche dallo Stato che ha rilasciato il
visto o il permesso di soggiorno. La deroga unilaterale proposta al regolamento
(CE) 539/2001 si giustifica quindi con la necessità di evitare di imporre oneri
amministrativi inutili a carico degli Stati membri interessati. Essa inoltre si
applica solo per un periodo transitorio, ossia fino alla data della piena
integrazione degli Stati membri interessati nello spazio comune senza frontiere
interne, data a partire dalla quale il regime di riconoscimento reciproco
diventa obbligatorio. La deroga, poi, è facoltativa, e quindi non è imposto
nessun obbligo supplementare agli Stati membri interessati rispetto a quelli
previsti dai pertinenti atti di adesione. La proposta è pertanto conforme al
principio di proporzionalità. Essa si presenta sotto forma di decisione,
analogamente agli strumenti simili adottati per gli Stati membri che hanno
aderito all'Unione europea nel 2004 e 2007. 5. CONSEGUENZE DEI VARI PROTOCOLLI ALLEGATI
AI TRATTATI E DEGLI ACCORDI DI ASSOCIAZIONE CONCLUSI CON PAESI TERZI La base giuridica della presente proposta è
contenuta nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea; di conseguenza si applica il sistema "a geometria variabile"
previsto nel protocollo sulla posizione della Danimarca, nel protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia e nel protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito
dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. La Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda non
partecipano pertanto all'adozione della decisione proposta, non sono da essa
vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, come risulta anche dal fatto
che la decisione proposta è indirizzata esclusivamente agli Stati membri che
sono vincolati dall'acquis di Schengen e che non lo applicano ancora. Poiché la decisione proposta è indirizzata
esclusivamente agli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen e
che non lo applicano ancora, essa non costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi degli accordi di associazione con
la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein. Tali paesi non sono
pertanto vincolati dalla decisione proposta. Tuttavia, a fini di coerenza e di
un adeguato funzionamento del sistema Schengen, la decisione proposta concerne
anche i visti e i permessi di soggiorno rilasciati dai paesi associati all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. 2013/0210 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che introduce un regime semplificato per il
controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento
unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come
equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di
non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio
e
che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 4,
paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2012, la Croazia, che ha aderito all'Unione
il 1º luglio 2013, è tenuta da quella data ad assoggettare all'obbligo
del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento
(CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei
paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti
da tale obbligo[11]. (2) A norma dell'articolo 4,
paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012, le disposizioni dell'acquis di
Schengen riguardanti le condizioni e i criteri per il rilascio di visti
uniformi e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e
l'equipollenza tra i permessi di soggiorno, i visti per soggiorni di lunga
durata e i visti per soggiorni di breve durata si applicano in Croazia solo in
virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine. Nondimeno, per questo
Stato membro tali disposizioni sono vincolanti dalla data di adesione. (3) La Croazia è quindi tenuta a
rilasciare visti nazionali di ingresso o transito nel suo territorio ai
cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per
soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato
membro che attua integralmente l'acquis di Schengen oppure in possesso di un
documento simile rilasciato da Cipro. (4) I titolari di documenti
rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e
di documenti rilasciati da Cipro non costituiscono un rischio per la Croazia,
poiché sono stati sottoposti da tali Stati a tutti i controlli necessari. Al
fine di evitare di imporre alla Croazia altri oneri amministrativi
ingiustificati, si dovrebbero adottare norme comuni per autorizzare tale paese
a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati da tali Stati
membri come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime
semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle
persone alle frontiere esterne. (5) Occorre abrogare le norme
comuni introdotte con decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE. Per
quanto concerne Cipro, che dal 10 luglio 2006 attua il regime comune istituito
con decisione 895/2006/CE e dal 18 luglio 2008 quello istituito con decisione
582/2008/CE, è opportuno adottare norme comuni per autorizzare tale paese,
analogamente alla Croazia, a riconoscere unilateralmente determinati documenti
rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e
i documenti simili rilasciati dalla Croazia come equipollenti al suo visto
nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza
unilaterale, per il controllo delle persone alle frontiere esterne. (6) Il regime semplificato
fissato dalla presente decisione dovrebbe applicarsi per un periodo di
transizione, fino alla data che il Consiglio stabilirà con la decisione
prevista all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del
2003 in relazione a Cipro e all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto
di adesione del 2012 in relazione alla Croazia. (7) La partecipazione al regime
semplificato dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati
membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell'atto di adesione
del 2003 e nell'atto di adesione del 2012. (8) Le norme comuni dovrebbero
applicarsi ai visti uniformi di soggiorno di breve durata, ai visti per
soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati
membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, ai visti con validità
territoriale limitata rilasciati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima
frase, del codice dei visti dai paesi associati all'attuazione, all'applicazione
e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché ai visti per soggiorni di breve
durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno
rilasciati dalla Croazia e da Cipro. Il riconoscimento di un documento dovrebbe
essere limitato al periodo di validità dello stesso. (9) Le condizioni di ingresso
stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da
parte delle persone (codice frontiere Schengen)[12] devono essere rispettate, ad
eccezione della condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
nella misura in cui la presente decisione istituisce un regime di
riconoscimento unilaterale da parte della Croazia e di Cipro di determinati
documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di
Schengen e dei documenti simili rilasciati dalla Croazia e da Cipro ai fini del
transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni
su un periodo di 180 giorni. (10) Poiché l'obiettivo della
presente decisione, ossia l'introduzione di un regime di riconoscimento
unilaterale da parte della Croazia e di Cipro di determinati documenti
rilasciati da altri Stati, non può essere conseguito in misura sufficiente
dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione,
quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo
5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (11) Per quanto riguarda l'Islanda
e la Norvegia, la presente decisione non costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di
Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen[13],
in quanto è indirizzata solo alla Croazia e a Cipro, che non attuano ancora
integralmente l'acquis di Schengen. (12) Per quanto riguarda la
Svizzera, la presente decisione non costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[14], in quanto è indirizzata solo
alla Croazia e a Cipro, che non attuano ancora integralmente l'acquis di
Schengen. (13) Per quanto riguarda il
Liechtenstein, la presente decisione non costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione
europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein
sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione
della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di di Schengen[15],
in quanto è indirizzata solo alla Croazia e a Cipro, che non attuano ancora
integralmente l'acquis di Schengen. (14) Tuttavia, a fini di coerenza e
di un adeguato funzionamento del sistema Schengen, la presente decisione
concerne anche i visti e i permessi di soggiorno rilasciati da paesi terzi
associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di
Schengen e che attuano integralmente l'acquis di Schengen quali l'Islanda, il
Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. (15) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non
partecipa all'adozione della presente decisione. (16) La presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il
Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio,
del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[16]; il Regno Unito non partecipa
pertanto alla sua adozione. (17) La presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda
non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28
febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune
disposizioni dell'acquis di Schengen[17];
l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione introduce un regime
semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al
quale la Croazia e Cipro possono riconoscere unilateralmente come equipollenti
al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90
giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio i documenti di cui all'articolo
2, paragrafo 1, e i documenti menzionati all'articolo 3, rilasciati dagli Stati
membri e dai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen che attuano integralmente l'acquis di Schengen e da
Cipro e dalla Croazia ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del
visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001. L'attuazione della presente decisione non
pregiudica le verifiche da effettuare sulle persone alle frontiere esterne in
conformità degli articoli da 5 a 13 e degli articoli 18 e 19 del regolamento
(CE) n. 562/2006. Articolo 2 1. La Croazia e Cipro possono considerare
equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di
non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio,
indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti
rilasciati dagli Stati membri e dai paesi associati che attuano integralmente l'acquis
di Schengen: i) il "visto uniforme" di cui all'articolo
2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009, valido per due o
molteplici ingressi; (ii) il "visto per soggiorno di lunga
durata" di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen; iii) il "permesso di soggiorno" di
cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006. 2. La Croazia e Cipro possono inoltre
considerare equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni
previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro
territorio il visto con validità territoriale limitata rilasciato ai sensi dell'articolo
25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti. 3. Se decidono di applicare la presente
decisione, la Croazia e Cipro riconoscono tutti i documenti indicati ai
paragrafi 1 e 2, indipendentemente dallo Stato che li ha rilasciati. Articolo 3 1. Se decidono di applicare l'articolo
2, la Croazia e Cipro possono inoltre considerare equipollenti al loro visto
nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un
periodo di 180 giorni nel loro territorio: i) i visti nazionali per soggiorni di breve
durata e i visti nazionali per soggiorno di lunga durata rilasciati da Cipro o
dalla Croazia secondo il modello uniforme istituito con regolamento (CE)
n. 1683/95[18]; ii) i permessi di soggiorno rilasciati da
Cipro o dalla Croazia secondo il modello uniforme istituito con regolamento
(CE) n. 1030/2002[19]. 2. I documenti rilasciati dalla
Croazia che possono essere riconosciuti sono elencati nell'allegato I. I documenti rilasciati da Cipro che possono
essere riconosciuti sono elencati nell'allegato II. Articolo 4 Il periodo di validità dei documenti di cui
agli articoli 2 e 3 è pari alla durata del transito o del soggiorno. Articolo 5 La Croazia e Cipro notificano alla Commissione
la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro dieci
giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni
comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 6 Le decisioni del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE sono abrogate. Articolo 7 La presente decisione entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Essa si applica fino alla data stabilita dalla
decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo
comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro e dell'articolo 4,
paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2012 in relazione alla
Croazia, data in cui si applicheranno allo Stato membro in questione tutte le
disposizioni dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune dei visti
e della circolazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente
nel territorio degli Stati membri. Articolo 8 La Croazia e
Cipro sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO I
Elenco dei documenti rilasciati dalla CROAZIA Visti –
Kratkotrajna viza (C) -
Visto per soggiorni di breve durata (C) Permessi di soggiorno –
Odobrenje boravka –
Autorizzazione di soggiorno –
Osobna iskaznica za stranca – Carta d'identità per stranieri ALLEGATO II
Elenco dei documenti rilasciati da CIPRO Θ
ε ω ρ ή σ ε ι ς ( V i s ti ) — Θεώρηση
διέλευσης —
Κατηγορία Β (visto di
transito — tipo B) — Θεώρηση
για παραμονή
βραχείας
διάρκειας —
Κατηγορία Γ (visto per
soggiorni di breve durata — tipo C) — Ομαδική
θεώρηση —
Κατηγορίες Β
και Γ (visto collettivo — tipi B e C) Ά
δ ε ι ε ς π α ρ α μ ο
ν ή ς (Permessi di soggiorno) —
Προσωρινή
άδεια
παραμονής
(απασχόληση,
επισκέπτης,
φοιτητής) Permesso di soggiorno
temporaneo (lavoro, visitatore, studente) — Άδεια
εισόδου
(απασχόληση,
φοιτητής) Autorizzazione di ingresso
(lavoro, studente) — Άδεια
μετανάστευσης
(μόνιμη άδεια) Permesso
d'immigrazione (permesso permanente) [1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. [2] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. [3] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. [4] GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1. [5] GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1. [6] GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30. [7] GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8. [8] Nel presentare tale proposta la Commissione parte dal
presupposto che entro il 1º luglio 2013 la Bulgaria e la Romania
applicheranno integralmente l'acquis di Schengen. [9] Ai sensi del suo articolo 5, la decisione n. 896/2006/CE
non è più applicabile dalla data di adesione della Svizzera e del Liechtenstein
allo spazio Schengen. [10] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10. [11] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. [12] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. [13] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [14] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1. [15] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5. [16] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43. [17] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. [18] GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. [19] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.