52013PC0441

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio_ e _che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE /* COM/2013/0441 final - 2013/0210 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 1º luglio 2013 la Croazia entrerà nell'Unione europea. Come in occasione dei precedenti allargamenti del 2004 e 2007, anche per la Croazia, per le questioni relative all'acquis di Schengen, è stato seguito il cosiddetto "processo di attuazione Schengen in due fasi" (articolo 4 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in prosieguo "atto di adesione del 2012"). Di conseguenza, dalla data di adesione la Croazia, come i precedenti paesi aderenti, dovrà applicare le disposizioni del regolamento (CE) 539/2001[1] e quindi assoggettare all'obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I.

Analogamente ai paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e 2007, la Croazia è tenuta ad applicare tali disposizioni anche se gli interessati sono in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro Schengen. Questo perché alla Croazia non si applicano dalla data di adesione altre disposizioni Schengen quali:

- le norme Schengen di riconoscimento reciproco di cui agli articoli 18 e 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen[2] e all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen)[3], in base alle quali i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità rilasciato da uno Stato membro Schengen possono circolare liberamente nel territorio degli altri Stati membri per effettuare soggiorni di breve durata;

- le disposizioni sul visto uniforme di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)[4], in base alle quali il visto uniforme è valido per l'intero territorio degli Stati membri Schengen.

Inoltre, i visti nazionali rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea che non sono ancora Stati membri Schengen (Cipro) non sono validi per il territorio della Croazia.

Per evitare di imporre oneri amministrativi inutili a carico dei paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e 2007, le decisioni n. 895/2006/CE[5] e n. 582/2008/CE[6], derogando al regolamento (CE) n. 539/2001, hanno autorizzato il riconoscimento unilaterale facoltativo, da parte dei nuovi Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, dei visti uniformi, dei visti per soggiorno di lunga durata e dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen nonché dei visti per soggiorni di breve durata, dei visti per soggiorno di lunga durata e dei permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, a fini di transito non superiore a cinque giorni. Inoltre, la decisione n. 896/2006/CE[7] ha autorizzato i nuovi Stati membri a riconoscere i permessi di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, che all'epoca non facevano ancora parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, a fini di transito non superiore a cinque giorni.

Le persone in possesso di tali documenti sono state già sottoposte a verifiche rigorose dallo Stato Schengen di rilascio e non sono da questo considerate una minaccia per l'ordine pubblico né un rischio in termini di immigrazione illegale. Il regime di riconoscimento unilaterale non incide sull'obbligo dei paesi aderenti di rifiutare l'ingresso alle persone segnalate nelle rispettive banche dati nazionali ai fini della non ammissione, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen.

Analogamente, in deroga al regolamento (CE) n. 539/2001, la presente proposta mira a introdurre un regime facoltativo, basato su norme comuni, che permetta alla Croazia, in via transitoria fino a quando applicherà integralmente l'acquis di Schengen, di riconoscere unilateralmente come equipollenti al suo visto nazionale i visti uniformi, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen e i documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen (Cipro). Tuttavia, contrariamente a quanto previsto dalle decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE, tale autorizzazione non è limitata al transito non superiore a cinque giorni, ma è valida sia per il transito sia per i soggiorni previsti nel territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Al momento dell'adozione delle richiamate decisioni, infatti, l'istruzione consolare comune in materia di visti diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari distingueva tra "visto di transito" e "visto per soggiorno di breve durata". Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ha soppresso tale distinzione, pertanto il suddetto limite non è più pertinente.

Le richiamate decisioni sul transito adottate in occasione degli ultimi due allargamenti dell'Unione europea riguardavano solo il visto uniforme Schengen, ossia il visto che permette di circolare nello spazio Schengen. Il visto con validità territoriale limitata era escluso dal campo di applicazione di tali decisioni. Attualmente, tuttavia, occorre tener conto della situazione del Kosovo* (quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) non riconosciuto da tutti gli Stati Schengen.

Vi è una differenza sostanziale tra il visto con validità territoriale limitata, che in linea di principio è valido solo per il territorio dello Stato membro di rilascio, e il visto rilasciato ai cittadini del Kosovo (ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti), che permette di circolare in tutti gli Stati membri Schengen esclusi quei pochi che non riconoscono il Kosovo. Questa caratteristica specifica giustifica l'inclusione del visto con validità territoriale limitata nel regime di riconoscimento unilaterale, anche in considerazione del fatto che in questo caso non sussiste la minaccia reale di migrazione irregolare o il rischio per la sicurezza dello spazio Schengen.

L'estensione del regime di riconoscimento unilaterale con uno strumento dell'Unione non imporrà nuovi obblighi alla Croazia, in aggiunta a quelli previsti nell'atto di adesione del 2012, e pertanto non derogherà al trattato di adesione. L'attuazione del regime sarà facoltativa: la Croazia avrà la possibilità di applicare il regime proposto oppure di continuare a rilasciare il visto nazionale come previsto nel trattato di adesione. Se opterà per l'attuazione del regime comune, la Croazia dovrà accettare tutti i documenti rilasciati dagli Stati membri Schengen, senza fare distinzioni fra gli Stati membri di rilascio.

In questo contesto, occorre ricordare che fino alla data di adesione la Croazia, in base alla propria legislazione nazionale, accetta i visti Schengen, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno in corso di validità rilasciati dagli Stati Schengen per l'ingresso e il soggiorno o per il transito nel suo territorio.

La presente proposta abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE. Per quanto riguarda gli Stati membri a cui sono indirizzate e che nel frattempo sono diventati Stati Schengen (tutti tranne Cipro)[8], tali decisioni sono ormai obsolete. Per quanto concerne Cipro, che dal 10 luglio 2006 attua integralmente il regime comune istituito con decisione 895/2006/CE e dal 18 luglio 2008 quello istituito con decisione 582/2008/CE, la presente proposta prevede che detto regime sia sostituito da un regime che autorizza Cipro, analogamente alla Croazia, a riconoscere unilateralmente i visti per soggiorni di breve durata, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen nonché i visti per soggiorni di breve durata, i visti per soggiorno di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen (Croazia) ai fini del transito o di soggiorni previsti nel suo territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni[9]. La presente proposta prevede che Cipro, così come la Croazia, sia autorizzato a riconoscere i visti e i permessi di soggiorno rilasciati dai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Il regime si applicherà fino al termine del periodo transitorio e alla piena partecipazione degli Stati membri interessati allo spazio senza frontiere interne, data a partire dalla quale il riconoscimento reciproco di tali documenti sarà obbligatorio ai sensi degli articoli 18 e 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e dell'articolo 5, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen e del codice dei visti.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi

Gli elementi principali della presente proposta possono essere così sintetizzati:

-           norme comuni che permettono, in via transitoria, alla Croazia e a Cipro di riconoscere unilateralmente come equipollenti al loro visto nazionale i visti uniformi, i visti per soggiorno di lunga durata e i visti con validità territoriale limitata rilasciati ai cittadini del Kosovo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti, i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri Schengen, nonché i documenti simili rilasciati dall'altro Stato membro ai fini del transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

-           il regime di riconoscimento unilaterale introdotto dalla presente proposta deve essere limitato ai documenti validi per l'intera durata di un soggiorno breve in Croazia e a Cipro. In questo contesto e alla luce dei problemi incontrati in passato (decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE) dai cittadini di paesi terzi titolari di visto uniforme valido per un solo ingresso al momento del rientro dal soggiorno nello spazio Schengen con un visto non più valido, è opportuno che la presente proposta limiti il regime di riconoscimento unilaterale ai visti uniformi per due o molteplici ingressi nello spazio Schengen;

-           gli Stati membri destinatari della decisione proposta devono comunicare la loro decisione di usare l'autorizzazione alla Commissione, che pubblicherà l'informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea garantendo così la totale trasparenza del sistema;

-           abrogazione delle decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Base giuridica

La decisione proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto si tratta di una misura riguardante la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata nonché i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne. Lo strumento sarà adottato secondo la procedura legislativa ordinaria.

Nella misura in cui è indirizzata alla Croazia, la decisione proposta è subordinata all'entrata in vigore del trattato tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea[10].

Principio di sussidiarietà

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Poiché l'obiettivo perseguito dalla presente proposta richiede una deroga al diritto dell'Unione vigente, esso può essere conseguito solo mediante un'azione a livello di Unione.

Principio di proporzionalità

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma scelta per questa azione deve permettere alla proposta di conseguire i suoi obiettivi e di essere attuata quanto più efficacemente. Per quanto riguarda il contenuto, la presente iniziativa autorizza temporaneamente gli Stati membri interessati a derogare agli obblighi imposti loro dal regolamento (CE) 539/2001 del Consiglio e riconoscere unilateralmente i visti e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati che attuano integralmente l'acquis di Schengen, per il loro periodo di validità, ai fini del transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri interessati delle persone in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato dagli Stati che attuano integralmente l'acquis di Schengen, dalla Croazia o da Cipro non costituiscono un rischio, in quanto tali persone sono state sottoposte alle pertinenti verifiche dallo Stato che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. La deroga unilaterale proposta al regolamento (CE) 539/2001 si giustifica quindi con la necessità di evitare di imporre oneri amministrativi inutili a carico degli Stati membri interessati. Essa inoltre si applica solo per un periodo transitorio, ossia fino alla data della piena integrazione degli Stati membri interessati nello spazio comune senza frontiere interne, data a partire dalla quale il regime di riconoscimento reciproco diventa obbligatorio. La deroga, poi, è facoltativa, e quindi non è imposto nessun obbligo supplementare agli Stati membri interessati rispetto a quelli previsti dai pertinenti atti di adesione. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità. Essa si presenta sotto forma di decisione, analogamente agli strumenti simili adottati per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e 2007.

5.           CONSEGUENZE DEI VARI PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI E DEGLI ACCORDI DI ASSOCIAZIONE CONCLUSI CON PAESI TERZI

La base giuridica della presente proposta è contenuta nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; di conseguenza si applica il sistema "a geometria variabile" previsto nel protocollo sulla posizione della Danimarca, nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nel protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano pertanto all'adozione della decisione proposta, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione, come risulta anche dal fatto che la decisione proposta è indirizzata esclusivamente agli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen e che non lo applicano ancora.

Poiché la decisione proposta è indirizzata esclusivamente agli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen e che non lo applicano ancora, essa non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi degli accordi di associazione con la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein. Tali paesi non sono pertanto vincolati dalla decisione proposta. Tuttavia, a fini di coerenza e di un adeguato funzionamento del sistema Schengen, la decisione proposta concerne anche i visti e i permessi di soggiorno rilasciati dai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2013/0210 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio  e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2012, la Croazia, che ha aderito all'Unione il 1º luglio 2013, è tenuta da quella data ad assoggettare all'obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo[11].

(2)       A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012, le disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti le condizioni e i criteri per il rilascio di visti uniformi e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l'equipollenza tra i permessi di soggiorno, i visti per soggiorni di lunga durata e i visti per soggiorni di breve durata si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine. Nondimeno, per questo Stato membro tali disposizioni sono vincolanti dalla data di adesione.

(3)       La Croazia è quindi tenuta a rilasciare visti nazionali di ingresso o transito nel suo territorio ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen oppure in possesso di un documento simile rilasciato da Cipro.

(4)       I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e di documenti rilasciati da Cipro non costituiscono un rischio per la Croazia, poiché sono stati sottoposti da tali Stati a tutti i controlli necessari. Al fine di evitare di imporre alla Croazia altri oneri amministrativi ingiustificati, si dovrebbero adottare norme comuni per autorizzare tale paese a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati da tali Stati membri come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle frontiere esterne.

(5)       Occorre abrogare le norme comuni introdotte con decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE. Per quanto concerne Cipro, che dal 10 luglio 2006 attua il regime comune istituito con decisione 895/2006/CE e dal 18 luglio 2008 quello istituito con decisione 582/2008/CE, è opportuno adottare norme comuni per autorizzare tale paese, analogamente alla Croazia, a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e i documenti simili rilasciati dalla Croazia come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle frontiere esterne.

(6)       Il regime semplificato fissato dalla presente decisione dovrebbe applicarsi per un periodo di transizione, fino alla data che il Consiglio stabilirà con la decisione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro e all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2012 in relazione alla Croazia.

(7)       La partecipazione al regime semplificato dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell'atto di adesione del 2003 e nell'atto di adesione del 2012.

(8)       Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi di soggiorno di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, ai visti con validità territoriale limitata rilasciati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti dai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché ai visti per soggiorni di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati dalla Croazia e da Cipro. Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato al periodo di validità dello stesso.

(9)       Le condizioni di ingresso stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)[12] devono essere rispettate, ad eccezione della condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui la presente decisione istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Croazia e di Cipro di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e dei documenti simili rilasciati dalla Croazia e da Cipro ai fini del transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(10)     Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia l'introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Croazia e di Cipro di determinati documenti rilasciati da altri Stati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)     Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[13], in quanto è indirizzata solo alla Croazia e a Cipro, che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen.

(12)     Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[14], in quanto è indirizzata solo alla Croazia e a Cipro, che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen.

(13)     Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di di Schengen[15], in quanto è indirizzata solo alla Croazia e a Cipro, che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen.

(14)     Tuttavia, a fini di coerenza e di un adeguato funzionamento del sistema Schengen, la presente decisione concerne anche i visti e i permessi di soggiorno rilasciati da paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e che attuano integralmente l'acquis di Schengen quali l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

(15)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione.

(16)     La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[16]; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione.

(17)     La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[17]; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale la Croazia e Cipro possono riconoscere unilateralmente come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e i documenti menzionati all'articolo 3, rilasciati dagli Stati membri e dai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che attuano integralmente l'acquis di Schengen e da Cipro e dalla Croazia ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

L'attuazione della presente decisione non pregiudica le verifiche da effettuare sulle persone alle frontiere esterne in conformità degli articoli da 5 a 13 e degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.

Articolo 2

1. La Croazia e Cipro possono considerare equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti rilasciati dagli Stati membri e dai paesi associati che attuano integralmente l'acquis di Schengen:

i) il "visto uniforme" di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009, valido per due o molteplici ingressi;

(ii) il "visto per soggiorno di lunga durata" di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;

iii) il "permesso di soggiorno" di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006.

2. La Croazia e Cipro possono inoltre considerare equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio il visto con validità territoriale limitata rilasciato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti.

3. Se decidono di applicare la presente decisione, la Croazia e Cipro riconoscono tutti i documenti indicati ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dallo Stato che li ha rilasciati.

Articolo 3

1.         Se decidono di applicare l'articolo 2, la Croazia e Cipro possono inoltre considerare equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio:

i) i visti nazionali per soggiorni di breve durata e i visti nazionali per soggiorno di lunga durata rilasciati da Cipro o dalla Croazia secondo il modello uniforme istituito con regolamento (CE) n. 1683/95[18];

ii) i permessi di soggiorno rilasciati da Cipro o dalla Croazia secondo il modello uniforme istituito con regolamento (CE) n. 1030/2002[19].

2.         I documenti rilasciati dalla Croazia che possono essere riconosciuti sono elencati nell'allegato I.

I documenti rilasciati da Cipro che possono essere riconosciuti sono elencati nell'allegato II.

Articolo 4

Il periodo di validità dei documenti di cui agli articoli 2 e 3 è pari alla durata del transito o del soggiorno.

Articolo 5

La Croazia e Cipro notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro dieci giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE sono abrogate.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino alla data stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro e dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2012 in relazione alla Croazia, data in cui si applicheranno allo Stato membro in questione tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune dei visti e della circolazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 8

La Croazia e Cipro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I Elenco dei documenti rilasciati dalla CROAZIA

Visti

– Kratkotrajna viza (C) - Visto per soggiorni di breve durata (C)

Permessi di soggiorno

– Odobrenje boravka – Autorizzazione di soggiorno

– Osobna iskaznica za stranca – Carta d'identità per stranieri

ALLEGATO II Elenco dei documenti rilasciati da CIPRO

Θ ε ω ρ ή σ ε ι ς ( V i s ti )

— Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (visto di transito — tipo B)

— Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (visto per soggiorni di breve durata — tipo C)

— Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (visto collettivo — tipi B e C)

Ά δ ε ι ε ς π α ρ α μ ο ν ή ς (Permessi di soggiorno)

— Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) Permesso di soggiorno temporaneo (lavoro, visitatore, studente)

— Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) Autorizzazione di ingresso (lavoro, studente)

— Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) Permesso d'immigrazione (permesso permanente)

[1]               GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[2]               GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

[3]               GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

[4]               GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

[5]               GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1.

[6]               GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30.

[7]               GU L 167 del 20.6.2006, pag. 8.

[8]               Nel presentare tale proposta la Commissione parte dal presupposto che entro il 1º luglio 2013 la Bulgaria e la Romania applicheranno integralmente l'acquis di Schengen.

[9]               Ai sensi del suo articolo 5, la decisione n. 896/2006/CE non è più applicabile dalla data di adesione della Svizzera e del Liechtenstein allo spazio Schengen.

[10]             GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

[11]             GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[12]             GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

[13]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[14]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

[15]             GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

[16]             GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[17]             GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[18]             GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

[19]             GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.